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Document 02023D0231-20231127

    Consolidated text: Decisione (PESC) 2023/231 del Consiglio, del 2 febbraio 2023, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace volta a sostenere le forze armate ucraine formate dalla missione dell’Unione europea di assistenza militare a sostegno dell’Ucraina

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/231/2023-11-27

    02023D0231 — IT — 27.11.2023 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE (PESC) 2023/231 DEL CONSIGLIO

    del 2 febbraio 2023

    relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace volta a sostenere le forze armate ucraine formate dalla missione dell’Unione europea di assistenza militare a sostegno dell’Ucraina

    (GU L 032 del 3.2.2023, pag. 64)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    DECISIONE (PESC) 2023/2677 DEL CONSIGLIO  del 27 novembre 2023

      L 

    1

    29.11.2023




    ▼B

    DECISIONE (PESC) 2023/231 DEL CONSIGLIO

    del 2 febbraio 2023

    relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace volta a sostenere le forze armate ucraine formate dalla missione dell’Unione europea di assistenza militare a sostegno dell’Ucraina



    Articolo 1

    Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

    1.  
    È istituita una misura di assistenza a favore dell’Ucraina («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
    2.  
    L’obiettivo della misura di assistenza è il sostegno, da parte della missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina), allo sviluppo delle capacità delle forze armate ucraine (UAF) per consentire loro di difendere l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina nonché proteggere la popolazione civile dall’aggressione militare in corso.
    3.  

    Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura, da parte degli Stati membri, di:

    a) 

    attrezzature e forniture non concepite per l’uso letale della forza necessarie per soddisfare i requisiti operativi dell’EUMAM Ucraina e richieste dall’Ucraina;

    b) 

    servizi, ivi compresi il trasporto, il deposito, la manutenzione e la riparazione dei materiali di cui alla lettera a) messi a disposizione dagli Stati membri, ai fini della formazione nel quadro dell’EUMAM Ucraina.

    4.  
    Al termine della formazione o alla cessazione dell’EUMAM Ucraina, il beneficiario sarà nuovamente responsabile del deposito delle attrezzature e forniture non concepite per l’uso letale della forza che erano state fornite a titolo della presente misura di assistenza. Sulla base delle esigenze dell’Ucraina, i materiali contenuti nei kit personali possono essere ritrasferiti al beneficiario una volta utilizzati nella formazione.

    ▼M1

    5.  
    La durata della misura di assistenza è di 60 mesi dall’adozione della presente decisione.

    ▼B

    Articolo 2

    Disposizioni finanziarie

    ▼M1

    1.  
    L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 55 000 000  EUR.

    ▼B

    2.  
    Tutte le spese sono gestite in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese per le operazioni finanziate a titolo dell’EPF.

    ▼M1

    3.  
    Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle operazioni può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 55 000 000  EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle operazioni possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel relativo bilancio corrispondente alla misura di assistenza.

    ▼B

    4.  
    Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dalla data di avvio dell’EUMAM Ucraina. Le spese relative ai kit di formazione personale sono ammissibili a titolo della presente misura di assistenza a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

    Articolo 3

    Accordi con il beneficiario

    1.  
    L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.
    2.  

    Gli accordi di cui al paragrafo 1 includono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

    a) 

    la conformità delle unità delle UAF sostenute nell’ambito della misura di assistenza con il pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

    b) 

    l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per gli scopi per i quali sono stati forniti;

    c) 

    l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

    d) 

    che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non vadano perduti né siano trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi di cui al paragrafo 1, al termine del loro ciclo di vita.

    3.  
    Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

    Articolo 4

    Attuazione

    1.  
    L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.
    2.  
    Le attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, relative al rimborso e alla sorveglianza delle attrezzature e delle forniture non concepite per l’uso letale della forza, fornite dagli Stati membri, sono attuate dall’EUMAM Ucraina.

    Articolo 5

    Sorveglianza, controllo e valutazione

    1.  
    L’alto rappresentante provvede alla sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi istituiti a norma dell’articolo 3 e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità delle UAF sostenute nell’ambito della misura di assistenza.
    2.  
    Il controllo post-spedizione delle attrezzature è organizzato in modo conforme al quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.
    3.  
    Al termine della misura di assistenza l’alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito a conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    Articolo 6

    Relazioni

    Durante il periodo di attuazione l’alto rappresentante presenta al comitato politico e di sicurezza (CPS) relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza, conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle operazioni, con il sostegno del comandante della missione, informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese conformemente all’articolo 38 di tale decisione.

    Articolo 7

    Sospensione e cessazione

    1.  
    Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.
    2.  
    Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

    Articolo 8

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

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