This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02020R0761-20210601
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/761 of 17 December 2019 laying down rules for the application of Regulations (EU) No 1306/2013, (EU) No 1308/2013 and (EU) No 510/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the management system of tariff quotas with licences
Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli
02020R0761 — IT — 01.06.2021 — 003.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/761 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2019 (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24) |
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
n. |
pag. |
data |
||
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1739 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2020 |
L 392 |
9 |
23.11.2020 |
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/254 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2021 |
L 58 |
17 |
19.2.2021 |
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/760 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2021 |
L 162 |
25 |
10.5.2021 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/761 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2019
recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli
TITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari di cui all’allegato I per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione, in particolare per quanto riguarda:
i periodi contingentali;
i quantitativi massimi per cui si può presentare domanda;
la presentazione di domande di titoli di importazione e di esportazione;
i dettagli da inserire in determinate sezioni delle domande di titoli di importazione e di esportazione e dei titoli stessi;
l’irricevibilità delle domande di titoli di importazione e di esportazione;
la cauzione da costituire al momento della presentazione di una domanda di titolo di importazione o di esportazione;
il coefficiente di attribuzione e la sospensione della presentazione di domande di titoli;
il rilascio di titoli di importazione e di esportazione;
il periodo di validità dei titoli di importazione e di esportazione;
la prova di immissione in libera pratica;
la prova dell’origine;
la notifica dei quantitativi alla Commissione;
la notifica alla Commissione delle informazioni relative al sistema elettronico LORI, ai certificati di autenticità (CA) e ai certificati IMA 1 («Inward Monitoring Arrangement»).
Il presente regolamento apre inoltre contingenti tariffari di importazione e di esportazione di prodotti agricoli specifici e stabilisce norme specifiche per la gestione di tali contingenti.
Articolo 2
Altre norme applicabili
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ( 2 ) e i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2447 e (UE) 2016/1239.
TITOLO II
NORME COMUNI
Articolo 3
Contingenti tariffari elencati nell’allegato I
I contingenti tariffari di importazione e di esportazione sono riportati nell’allegato I, unitamente alle seguenti informazioni:
il numero d’ordine del contingente tariffario di importazione e la descrizione dei contingenti tariffari di esportazione;
il settore dei prodotti;
il tipo di contingente tariffario, di importazione o di esportazione;
il metodo di gestione;
se del caso, l’obbligo per gli operatori di fornire la prova del quantitativo di riferimento in conformità all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/760;
se del caso, l’obbligo per gli operatori di fornire la prova dello svolgimento di un’attività commerciale conformemente all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760;
se del caso, la data di scadenza del titolo;
se del caso, l’obbligo per gli operatori di registrarsi nel sistema elettronico di registrazione e identificazione degli operatori con titoli (Licence Operator Registration and Identification, LORI) di cui all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760 prima di presentare domanda di titolo.
Articolo 4
Periodo contingentale
Articolo 5
Quantitativi massimi per cui si può presentare domanda
Articolo 6
Presentazione di domande di titoli di importazione e di esportazione
Articolo 7
Dettagli da inserire in determinate sezioni delle domande dei titoli di importazione e di esportazione
Le seguenti sezioni dei moduli delle domande di titoli di importazione e di esportazione figuranti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 sono compilate come segue:
nella sezione 20 del modulo di domanda di titolo di importazione, sono indicati i seguenti dati:
il numero d’ordine del contingente tariffario di importazione;
il dazio doganale ad valorem e specifico («dazio doganale del contingente») applicabile al prodotto interessato;
ove specificato negli allegati da II a XIII del presente regolamento, nella sezione 7 del modulo di domanda di titolo di esportazione si indica il paese di destinazione e la casella «sì» della medesima sezione deve essere barrata;
ove specificato negli allegati da II a XIII del presente regolamento, nella sezione 8 del modulo di domanda di titolo di importazione si indica il paese di origine e la casella «sì» della medesima sezione deve essere barrata.
Articolo 8
Irricevibilità delle domande di titoli di importazione e di esportazione
Articolo 9
Cauzione da costituire al momento della presentazione di una domanda di titolo di importazione o di esportazione
Se il rilascio di un titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/760, il richiedente la costituisce presso l’autorità emittente, prima della fine del periodo di presentazione delle domande, per l’importo previsto per ciascun contingente tariffario negli allegati da II a XIII del presente regolamento.
Articolo 10
Coefficiente di attribuzione e sospensione della presentazione di domande di titoli
Articolo 11
Rilascio di titoli di importazione e di esportazione
Se, a causa di circostanze impreviste, la Commissione non pubblica il coefficiente di attribuzione nel periodo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, i titoli sono rilasciati al massimo entro il settimo giorno di calendario successivo al giorno in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione.
Se, a causa di circostanze impreviste, la Commissione non pubblica il coefficiente di attribuzione nel periodo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, i titoli sono rilasciati entro il quattordicesimo giorno di calendario successivo al giorno in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione. Se la data di rilascio è successiva al 1o gennaio, i titoli sono validi dalla data di emissione, senza modifica dell’ultimo giorno di validità.
Articolo 12
Dettagli da inserire in determinate sezioni dei titoli di importazione e di esportazione
Le seguenti sezioni dei moduli di titoli di importazione o di esportazione figuranti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 sono compilate come segue:
nella sezione 20 del titolo di importazione si indica il numero d’ordine del contingente tariffario;
nella sezione 24 del titolo di importazione si indica il dazio doganale ad valorem e specifico («dazio doganale del contingente») applicabile al prodotto interessato;
ove specificato negli allegati da II a XIII del presente regolamento, nella sezione 8 del titolo di importazione si indica il paese di origine e la casella «sì» della medesima sezione deve essere barrata;
nella sezione 19 del titolo di importazione e di esportazione si indica una tolleranza ammessa pari a 0, ad eccezione dei prodotti soggetti a titolo di importazione elencati nella parte I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1237, per i quali la tolleranza ammessa è del 5 % in più e la sezione 24 del titolo contiene la dicitura «Dazio contingentale applicabile al quantitativo specificato nelle sezioni 17 e 18» ( 3 );
quando il periodo di validità del titolo scade l’ultimo giorno del periodo contingentale, la sezione 24 del titolo di importazione o la sezione 22 del titolo di esportazione contiene la dicitura «L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica» ( 4 ).
Articolo 13
Periodo di validità dei titoli di importazione e di esportazione
I titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione o di esportazione gestiti con il metodo dell’esame simultaneo di cui all’articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, indicati nell’allegato I, sono validi:
per le domande presentate prima del periodo contingentale, dal primo giorno di calendario del periodo contingentale fino alla fine di tale periodo;
per le domande presentate durante il periodo contingentale, dal primo giorno di calendario del mese successivo alla presentazione della domanda fino alla fine di tale periodo;
per le domande presentate tra il 23 e il 30 novembre dell’anno precedente, dal 1o gennaio dell’anno seguente fino alla fine del periodo contingentale.
Articolo 14
Prova di immissione in libera pratica e di esportazione
Articolo 15
Prova dell’origine
Articolo 16
Notifiche di quantitativi alla Commissione
Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali oggetto di domande di titoli di importazione o di esportazione per ciascun contingente tariffario:
►M3 al più tardi il ◄ quattordicesimo giorno del mese, nel caso in cui le domande di titolo siano presentate nei primi sette giorni di calendario del mese;
►M3 al più tardi il ◄ 6 dicembre, se le domande di titolo sono presentate dal 23 al 30 novembre.
Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi oggetto dei titoli di importazione e di esportazione che hanno rilasciato per ciascun contingente tariffario:
►M3 al più tardi l' ◄ ultimo giorno del mese, nel caso in cui le domande di titolo per un contingente tariffario siano presentate nei primi sette giorni di calendario del mese;
►M3 al più tardi il ◄ 31 dicembre, se le domande di titolo per un contingente tariffario sono presentate dal 23 al 30 novembre;
►M3 al più tardi il ◄ decimo giorno del mese successivo al rilascio, nel caso di titoli di importazione rilasciati sulla base di documenti rilasciati da paesi terzi.
Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, la notifica è presentata entro sette giorni dalla data in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione. Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, la notifica è presentata entro 14 giorni dalla data in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione.
Articolo 17
Notifiche alla Commissione delle informazioni relative al sistema elettronico LORI, ai certificati di autenticità e ai certificati IMA 1
Gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun operatore registrato nel sistema elettronico LORI, tutte le domande di titoli di importazione, con l’indicazione del contingente tariffario interessato, i codici NC, i quantitativi richiesti e la data della domanda:
►M3 al più tardi il ◄ quattordicesimo giorno del mese, nel caso in cui le domande di titolo siano presentate nei primi sette giorni di calendario del mese;
►M3 al più tardi il ◄ 6 dicembre, se le domande di titolo sono presentate dal 23 al 30 novembre.
TITOLO III
NORME SETTORIALI SPECIFICHE
CAPO 1
Cereali
Articolo 18
Contingenti tariffari
Conformemente alle concessioni negoziate nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE del Consiglio ( 8 ), e all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, approvato con decisione 2006/333/CE ( 9 ), sono aperti contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione di granturco alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Conformemente all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio e all’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT, approvato con decisione 2007/444/CE del Consiglio ( 10 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d’ordine figurano nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 19
Norme di qualità
Le norme di qualità e le tolleranze applicabili al frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta di cui al codice NC 1001 99 00 sono quelle stabilite nell’allegato II del regolamento (CE) n. 642/2010 della Commissione ( 11 ). Si applicano i metodi di analisi previsti nella parte II dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione ( 12 ).
Articolo 20
Norme specifiche applicabili ai contingenti tariffari nell’ambito dell’accordo economico e commerciale globale con il Canada
L’immissione in libera pratica nell’Unione di frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta originario del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell’allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell’accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra ( 13 ).
Articolo 21
Periodo di presentazione delle domande
Dalla data di applicazione del dazio zero all’importazione di cui all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/760, le domande di titoli di importazione per i contingenti tariffari di granturco e di sorgo di cui all’articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono presentate alle autorità spagnole e portoghesi competenti tra il settimo e l’undicesimo giorno di ogni mese entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles).
Articolo 22
Contenuto della domanda e del titolo
La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso contengono in ogni caso nella sezione 24 una delle diciture elencate nell'allegato XIV.
Articolo 23
Notifiche alla Commissione
Dalla data di applicazione del dazio zero all’importazione di cui all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/760, le autorità spagnole e portoghesi competenti notificano alla Commissione per via elettronica:
entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles) del quindicesimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali oggetto delle domande di titoli per numero d’ordine;
prima della fine del mese, i quantitativi totali per codice NC per cui sono stati emessi titoli di importazione.
Articolo 24
Coefficiente di attribuzione
La Commissione notifica il coefficiente di attribuzione alle autorità emittenti entro il ventiduesimo giorno del mese in cui gli Stati membri hanno notificato i quantitativi richiesti a norma dell’articolo 23.
Articolo 25
Rilascio del titolo di importazione
Le autorità spagnole e portoghesi competenti rilasciano i titoli di importazione tra il ventitreesimo e l’ultimo giorno di ogni mese.
Articolo 26
Validità del titolo
In deroga all’articolo 13, il titolo è valido dal giorno del rilascio alla fine del secondo mese successivo a tale data.
CAPO 2
Riso
Articolo 27
Contingenti tariffari e assegnazione dei quantitativi
Conformemente alle concessioni negoziate nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE e regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio ( 14 ), e ai risultati delle consultazioni con la Thailandia, approvate con decisione 96/317/CE del Consiglio ( 15 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di riso, riso semigreggio e rotture di riso, alle condizioni previste dal presente regolamento. Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d’ordine figurano nell’allegato III del presente regolamento.
I quantitativi disponibili sono fissati per sottoperiodo, come specificato nell’allegato III del presente regolamento.
In deroga all’articolo 13, i titoli rilasciati nell’ultimo sottoperiodo per i contingenti tariffari d’importazione con numero d’ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4130 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
I quantitativi inutilizzati nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130 09.4148, 09.4166 e 09.4168 in un sottoperiodo sono riportati ai sottoperiodi successivi specificati nell’allegato III. Nessun quantitativo è riportato al periodo contingentale successivo.
I quantitativi nell’ambito dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4130 che non sono stati utilizzati o assegnati nei precedenti sottoperiodi sono trasferiti al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4138 a decorrere dal 1o ottobre di ogni anno.
Articolo 28
Documenti di esportazione
Le domande di titoli di importazione presentate per riso e rotture di riso nell’ambito dei contingenti tariffari 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4149 sono accompagnate dal certificato di esportazione in originale, il cui modello figura nell’allegato XIV.2. I certificati di esportazione sono rilasciati dall’autorità competente dei paesi terzi ivi indicata. Il quantitativo indicato nella domanda di titolo di importazione non può superare il quantitativo indicato nei titoli di esportazione.
Articolo 29
Contenuto del titolo
Nei titoli di importazione per tutti i numeri d’ordine elencati nell’allegato III, ad eccezione dei numeri d’ordine 09.4138, 09.4148, 09.4166 ►M3 , 09.4168, 09.4119, 09.4130 e 09.4154 ◄ , il paese di origine è indicato nella sezione 8 e la casella «sì» di tale sezione è barrata.
CAPO 3
Zucchero
Articolo 30
Contingenti tariffari
Conformemente alle concessioni negoziate nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, e al regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di zucchero, alle condizioni previste dal presente regolamento.
Conformemente all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, approvato con decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ( 16 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di zucchero, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Conformemente al protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica d’Albania per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, approvato con decisione 2009/330/CE del Consiglio ( 17 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di zucchero, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Conformemente all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Serbia, approvato con decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione ( 18 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di zucchero, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Conformemente al protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Bosnia-Erzegovina per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, approvato con decisione (UE) 2017/75 del Consiglio ( 19 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di zucchero, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
I contingenti tariffari per lo zucchero e le relative condizioni specifiche figurano nell’allegato IV del presente regolamento.
Articolo 31
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:
«peso tal quale»: il peso dello zucchero come tale;
«raffinazione»: l’operazione di trasformazione di zuccheri greggi in zuccheri bianchi, quali definiti all’allegato II, parte II, sezione A, punti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed ogni operazione tecnica equivalente applicata a zucchero bianco alla rinfusa.
Articolo 32
Validità del titolo
In deroga all’articolo 13, il titolo di importazione è valido fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio. Esso scade comunque al più tardi il 30 settembre.
Articolo 33
Notifiche
Entro il 1o maggio di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione il quantitativo totale di zucchero effettivamente importato, suddiviso per numero d’ordine, paese di origine, codice NC a otto cifre ed espresso in chilogrammi di peso tal quale.
Articolo 34
Obblighi connessi ai contingenti tariffari per lo zucchero OMC
Con riguardo ai contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 e 09.4330 si applicano tutti i requisiti seguenti:
l’immissione in libera pratica nell’Unione è soggetta al regime di uso finale per la raffinazione di cui all’articolo 210 del regolamento (UE) n. 952/2013;
in deroga all’articolo 239 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ( 20 ), l’obbligo di raffinazione non può essere trasferito a un’altra persona fisica o giuridica;
la raffinazione è effettuata entro un periodo di 180 giorni dall’immissione dello zucchero in libera pratica nell’Unione;
se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, l’importo corrispondente del dazio all’importazione è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato;
nella sezione 20 del modulo di domanda del titolo e del titolo stesso è inserita la dicitura «zucchero destinato alla raffinazione».
Articolo 35
Contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d’ordine 09.4324, 09.4325, 09.4326 e 09.4327
Per i contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d’ordine 09.4324, 09.4325, 09.4326 e 09.4327, si applicano tutti i requisiti seguenti:
le domande di titolo di importazione sono accompagnate dall’originale del titolo di esportazione, redatto conformemente al modello di cui alla parte C all’allegato XIV.3 rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo interessato. Il quantitativo indicato nella domanda di titolo di importazione non può superare il quantitativo indicato nel titolo di esportazione;
nella sezione 20 del modulo di domanda e del titolo è indicata una delle diciture di cui alla parte B dell’allegato XIV.3.
CAPO 4
Olio d’oliva
Articolo 36
Contingenti tariffari
In conformità all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall’altro, approvato con decisione 98/238/CE, CECA del Consiglio e della Commissione ( 21 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di olio d’oliva vergine, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d’ordine figurano nell’allegato V del presente regolamento.
CAPO 5
Prodotti ortofrutticoli
Articolo 37
Contingenti tariffari
Conformemente all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT, approvato con decisione 2001/404/CE del Consiglio ( 22 ), all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV paragrafo 6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione 2006/398/CE del Consiglio ( 23 ), e all’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV paragrafo 6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione (UE) 2016/1885 del Consiglio ( 24 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di aglio fresco o refrigerato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d’ordine figurano nell’allegato VI del presente regolamento.
Articolo 38
Importatori tradizionali e nuovi importatori di aglio originario dell’Argentina
Per «importatore tradizionale» si intende un importatore che fornisce la prova:
di avere ottenuto e utilizzato titoli per i contingenti tariffari per l’aglio fresco, codice NC 0703 20 00 , a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 ( 25 ) della Commissione o del presente regolamento in ciascuno dei tre periodi contingentali precedenti;
di avere immesso in libera pratica nell’Unione almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 o di avere esportato dall’Unione almeno 50 tonnellate di aglio nel periodo contingentale precedente la presentazione della domanda.
Per «nuovo importatore» si intende un operatore diverso da quello del paragrafo 2 che fornisce la prova di uno dei due elementi seguenti:
di avere importato nell’Unione almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli quali definiti dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 in ciascuno dei due periodi contingentali precedenti o in ciascuno dei due anni civili precedenti la presentazione della domanda;
di avere esportato verso paesi terzi almeno 50 tonnellate di aglio in ciascuno dei due periodi contingentali precedenti o in ciascuno dei due anni civili precedenti la presentazione della domanda.
Il quantitativo disponibile per l’aglio originario dell’Argentina è ripartito come segue:
il 70 % del quantitativo è ripartito tra gli importatori tradizionali;
il 30 % del quantitativo è ripartito tra i nuovi importatori.
Articolo 39
Norme specifiche applicabili all’aglio importato da alcuni paesi
L’aglio originario dell’Iran, del Libano, della Malaysia, di Taiwan, degli Emirati arabi uniti o del Vietnam può essere immesso in libera pratica nell’Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
che sia presentato un certificato di origine, rilasciato dalle autorità competenti nazionali del paese interessato a norma degli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
che il prodotto sia stato trasportato direttamente dal paese di origine all’Unione.
Ai fini del presente articolo, si considera direttamente trasportato nell’Unione un prodotto che:
è trasportato da un paese terzo nell’Unione senza attraversare il territorio di un altro paese terzo;
è trasportato attraverso uno o più paesi terzi diversi dal paese di origine, con o senza trasbordo o deposito temporaneo in tali paesi, purché tale attraversamento sia giustificato da motivi geografici o di trasporto e a condizione che il prodotto:
sia rimasto sotto la supervisione delle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o di deposito;
non sia stato immesso in libera pratica o in consumo nel paese o nei paesi di transito o di deposito;
non abbia subito operazioni nel paese o nei paesi di transito o di deposito, ad eccezione delle operazioni di scarico e di ricarico o delle altre operazioni necessarie per mantenerlo in buono stato.
La prova che le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), sono soddisfatte è presentata alle autorità doganali degli Stati membri. Essa comprende:
un documento di trasporto unico rilasciato dal paese di origine che include l’attraversamento del paese o dei paesi di transito oppure
un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito che include:
una descrizione precisa della merce;
le date di scarico e carico, con i dettagli per l’identificazione dei veicoli di trasporto utilizzati;
una dichiarazione che certifichi le condizioni in cui è stata tenuta la merce;
se la prova di cui ai punti a) o b) non può essere fornita, qualsiasi altro documento probatorio.
Articolo 40
Notifiche
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
l’elenco degli importatori tradizionali e dei nuovi importatori che presentano domanda di titolo per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4099 e 09.4104. La comunicazione è effettuata entro l’ultimo giorno di ogni mese precedente il periodo contingentale o il sottoperiodo per cui sono state presentate domande di titoli;
se del caso, l’elenco degli operatori che compongono gruppi di operatori istituiti conformemente al diritto nazionale. La comunicazione è effettuata entro l’ultimo giorno di ogni mese precedente il periodo contingentale o il sottoperiodo per cui sono state presentate domande di titoli.
Articolo 41
Contingenti tariffari
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di conserve di funghi del genere Agaricus, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d’ordine figurano nell’allegato VII del presente regolamento.
CAPO 6
Carni bovine
Articolo 42
Contingenti tariffari e quantitativi
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni bovine congelate, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con regolamento (CE) n. 1095/96, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con regolamento (CE) n. 1095/96, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, e carne di bufalo congelata, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ( 26 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni bovine disossate ed essiccate e di animali vivi della specie bovina, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
In conformità all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, approvato con decisione 2004/239/CE, all’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, approvato con decisione 2008/474/CE del Consiglio ( 27 ), all’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra, approvato con decisione 2010/36/CE del Consiglio ( 28 ), all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra, approvato con decisione 2010/224/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione ( 29 ), e all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo ( 30 ), dall’altra, approvato con decisione 2016/342 del Consiglio ( 31 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di «baby beef», alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità all’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, approvato con decisione 2005/269/CE del Consiglio ( 32 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
In conformità all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, approvato con decisione 2006/106/CE del Consiglio ( 33 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
In conformità all’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui applicazione provvisoria è stata approvata con decisione (UE) 2017/38 del Consiglio ( 34 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di animali delle specie bovina e suina, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità all’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, approvato con decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio ( 35 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni bovine fresche e congelate, carni suine fresche e congelate, uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
I contingenti tariffari per le carni bovine e le relative condizioni specifiche figurano nell’allegato VIII.
Articolo 43
Norme specifiche applicabili ai contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi e al contingente tariffario 09.4002
Articolo 44
Domande e rilascio di titoli di importazione per i contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi
Se è stata presentata solo una copia del certificato di autenticità o se l’originale del certificato di autenticità è stato presentato, ma le informazioni contenute in tale documento non sono conformi alle informazioni fornite dalla Commissione, l’autorità competente chiede al richiedente di costituire una cauzione aggiuntiva a norma dell’articolo 45.
Articolo 45
Cauzioni aggiuntive applicabili ai contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi
Tuttavia tale cauzione aggiuntiva non è richiesta se l’autorità del paese esportatore ha fornito una copia del certificato di autenticità tramite il sistema di informazione di cui all’articolo 72, paragrafo 8.
Articolo 46
Contingenti tariffari per le carni bovine fresche e congelate originarie del Canada
Articolo 47
Disposizioni comuni
CAPO 7
Latte e prodotti lattiero-caseari
Articolo 48
Contingenti tariffari
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, alla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 25 febbraio 1998 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli ( 37 ), all’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione con la Repubblica sudafricana, la cui applicazione provvisoria è stata approvata con decisione 1999/753/CE ( 38 ), all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom, all’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo ad alcuni prodotti agricoli, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio ( 39 ) e all’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM approvato con decisione 2008/805/CE ( 40 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti lattiero-caseari, alle condizioni stabilite dal presente regolamento. In conformità all’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, approvato con decisione (UE) 2017/1247, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti lattiero-caseari, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
In conformità all’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio ( 41 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti lattiero-caseari, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
I contingenti tariffari per il latte e i prodotti lattiero-caseari e le relative condizioni specifiche figurano nell’allegato IX.
Articolo 49
Contingente tariffario per i formaggi neozelandesi
Articolo 50
Contingente tariffario per il burro neozelandese
Articolo 51
Controllo del peso e del tenore di materie grasse del burro originario della Nuova Zelanda
Gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati dei controlli effettuati in conformità dell’allegato XIV.5, parte A.3, per ogni trimestre entro il decimo giorno del primo mese del trimestre successivo. La notifica contiene le seguenti informazioni:
informazioni di carattere generale:
nome del fabbricante di burro;
codice di identificazione della partita;
peso della partita in kg;
data dei controlli (giorno/mese/anno);
controllo del peso: il peso del campione su base casuale (numero di cartoni);
dati relativi alla media:
media aritmetica del peso netto per cartone in kg (come specificata nel certificato IMA 1 — casella 9),
media aritmetica del peso netto dei cartoni campione in kg,
se la media aritmetica del peso netto determinato nell’Unione evidenzia una differenza significativa rispetto al valore indicato (N = no, S = sì);
dati relativi alle deviazioni standard:
deviazione standard del peso netto per cartone in kg (come specificata nel certificato IMA 1 — casella 9),
deviazione standard del peso netto dei cartoni campione (kg),
se la media aritmetica del peso netto determinato nell’Unione evidenzia una differenza significativa rispetto al valore indicato (N = no, S = sì);
controllo del tenore di materie grasse:
peso del campione su base casuale (numero di cartoni);
dati relativi alla media:
media aritmetica del tenore percentuale di materie grasse dei cartoni campione,
se la media aritmetica del tenore di materie grasse determinato nell’Unione supera l’84,4 % (N = no, S = sì).
Articolo 52
Contingenti tariffari di prodotti lattiero-caseari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi
Articolo 53
Certificato IMA 1 per prodotti lattiero-caseari
Ogni certificato IMA 1 è contraddistinto da un numero di serie assegnato dall’organismo emittente. Per ciascun tipo di prodotto di cui all’allegato IX deve essere redatto un certificato IMA 1 distinto.
Articolo 54
Organismi emittenti degli IMA 1
Un organismo emittente figura nell’elenco di cui all’allegato XIV soltanto se soddisfa le seguenti condizioni:
è riconosciuto come tale dal paese esportatore;
si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile e necessaria per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati;
si impegna ad inviare alla Commissione una copia di ciascun certificato IMA 1 autenticato recante il numero di identificazione correlato e il quantitativo totale coperto, il giorno del rilascio o comunque entro sette giorni da tale data e, ove del caso, a notificare ogni eventuale revoca, correzione o modifica dei certificati. Tale notifica avviene tramite il sistema di informazione di cui all’articolo 72, paragrafo 8;
nel caso di prodotti di cui al codice NC 0406, se il paese esportatore che emette i certificati IMA 1 non ha accesso al sistema di informazione di cui all’articolo 72, paragrafo 8, si impegna a notificare alla Commissione, entro il 15 gennaio, per ciascun contingente separatamente:
il numero totale di certificati IMA 1 rilasciati per l’anno contingentale precedente, il numero di identificazione di ciascun certificato IMA 1 e il quantitativo da esso coperto;
il numero totale di certificati IMA 1 rilasciati per il periodo contingentale interessato e il quantitativo totale coperto da tali certificati; e
la cancellazione, la correzione o la modifica di tali certificati IMA 1 oppure il rilascio di copie dei certificati IMA 1, secondo quanto previsto dall’allegato XIV, e tutte le precisazioni pertinenti.
Articolo 55
Contingente di esportazione di latte in polvere aperto dalla Repubblica dominicana
Articolo 56
Norme aggiuntive applicabili ai titoli di esportazione rilasciati per il latte in polvere nell’ambito del contingente aperto dalla Repubblica dominicana
La cauzione relativa a un titolo è svincolata su presentazione della prova di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 e dei seguenti elementi:
una copia della polizza di carico in formato cartaceo o elettronico o di un documento di trasporto oltremare o della lettera di trasporto aereo, a seconda dei casi, riguardante i prodotti per i quali è stata presentata la dichiarazione doganale di esportazione e indicante la Repubblica dominicana come destinazione finale; oppure
una stampa delle informazioni elettroniche relative al rilevamento e alla localizzazione del trasporto, generata indipendentemente dall’esportatore, nella misura in cui può essere collegata alla dichiarazione doganale di esportazione, che indichi la Repubblica dominicana come destinazione finale.
La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso contengono le seguenti informazioni:
la sezione 7 indica come paese di destinazione «Repubblica dominicana»; la casella «sì» in tale sezione deve essere barrata;
la sezione 20 indica:
«Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
Contingente tariffario dal 1o luglio 20… al 30 giugno 20… per il latte in polvere secondo l’appendice 2 dell’allegato III dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui firma e applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio.»
Articolo 57
Coefficiente di attribuzione applicato al contingente di esportazione di latte in polvere aperto dalla Repubblica dominicana
Articolo 58
Contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, sono aperti contingenti tariffari per l’esportazione verso gli Stati Uniti d’America di prodotti lattiero-caseari originari dell’Unione del codice NC 0406, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
Il volume di ciascun contingente tariffario e il relativo periodo contingentale figurano nell’allegato XIII del presente regolamento.
Articolo 59
Titoli di esportazione rilasciati nell’ambito dei contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America
I prodotti compresi nel codice NC 0406 di cui all’allegato XIII sono soggetti alla presentazione di un titolo di esportazione all’atto dell’esportazione verso gli Stati Uniti d’America nell’ambito:
del contingente supplementare derivante dall’accordo sull’agricoltura dell’Organizzazione mondiale del commercio;
dei contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e concessi dagli Stati Uniti d’America all’Austria, alla Finlandia e alla Svezia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round;
dei contingenti tariffari derivanti originariamente dall’Uruguay Round e concessi dagli Stati Uniti d’America alla Repubblica ceca, all’Ungheria, alla Polonia e alla Slovacchia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round.
I richiedenti dei titoli di esportazione indicano nella domanda:
la designazione del gruppo di prodotti che rientrano nel contingente statunitense secondo le note addizionali da 16 a 23 e 25 del capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America»;
la designazione dei prodotti secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States»;
il nome e l’indirizzo dell’importatore designato dal richiedente negli Stati Uniti d’America.
La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso contengono le seguenti informazioni:
la sezione 7 indica come paese di destinazione «Stati Uniti d’America»; la casella «sì» in tale sezione deve essere barrata;
la sezione 20 indica:
«Per l’esportazione verso gli Stati Uniti d’America;
Contingente per l’anno civile xxxx — articoli da 58 a 63 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761;
Identificazione del contingente: …;
Valido dal 1o gennaio al 31 dicembre xxxx»;
la sezione 22 indica: «Il titolo è valido per tutti i prodotti che rientrano nella voce 0406 della NC».
A tal fine, se per lo stesso gruppo di prodotti di cui alla colonna 2 dell’allegato XIV.5, parte B1, il quantitativo disponibile indicato nella colonna 4 è suddiviso tra il contingente Uruguay Round e il contingente Tokyo Round, questi due contingenti devono essere considerati due contingenti separati.
Per i contingenti designati come 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nella colonna 3 dell’allegato XIV.5, parte B1, il quantitativo totale richiesto per richiedente e per contingente riguarda almeno 10 tonnellate e non supera il quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.
Per gli altri contingenti di cui alla colonna 3 dell’allegato XIV.5, parte B1, il quantitativo totale richiesto per richiedente e per contingente riguarda almeno 10 tonnellate e non supera il 40 % del quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.
Articolo 60
Svincolo delle cauzioni nell’ambito dei contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America
La cauzione relativa a un titolo è svincolata su presentazione della prova di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 e dei seguenti elementi:
una copia della polizza di carico in formato cartaceo o elettronico o di un documento di trasporto oltremare o della lettera di trasporto aereo, a seconda dei casi, riguardante i prodotti per i quali è stata presentata la dichiarazione doganale di esportazione e indicante gli Stati Uniti d’America come destinazione finale; oppure
una stampa delle informazioni relative al rilevamento e alla localizzazione del trasporto in formato elettronico, generate indipendentemente dall’esportatore, nella misura in cui possono essere collegate alla dichiarazione doganale di esportazione, che indichino gli Stati Uniti d’America come destinazione finale.
Articolo 61
Notifiche relative ai contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America
Per ogni contingente la notifica comprende:
un elenco dei richiedenti, indicante il loro nome, indirizzo e numero EORI, se del caso;
i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi per codice NC e per codice della »Harmonized Tariff Schedule of the United States of America«;
il nome, l’indirizzo e il numero di riferimento dell’importatore designato dal richiedente.
Articolo 62
Coefficiente di attribuzione applicato ai contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America
Articolo 63
Importatori designati per i contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America
Articolo 64
Esportazioni nell’ambito del contingente di formaggi aperto dal Canada
Il volume di prodotti e il relativo periodo contingentale figurano nell’allegato XIII del presente regolamento.
La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso contengono le seguenti informazioni:
la sezione 7 indica come paese di destinazione «Canada»; la casella «sì» in tale sezione deve essere barrata;
la sezione 15 riporta la designazione delle merci secondo la nomenclatura combinata a livello di sei cifre per i prodotti di cui ai codici NC 0406 10 , 0406 20 , 0406 30 e 0406 40 e di otto cifre per i prodotti di cui al codice NC 0406 90 ; la sezione 15 può contenere al massimo sei prodotti così designati;
la sezione 16 riporta il codice NC a otto cifre e il quantitativo espresso in chilogrammi per ciascun prodotto di cui alla sezione 15. Il titolo è valido unicamente per i prodotti e i quantitativi così designati;
le sezioni 17 e 18 indicano il quantitativo totale di prodotti di cui alla sezione 16;
la sezione 20 reca, a seconda dei casi, una delle seguenti diciture:
«Formaggi destinati all’esportazione diretta in Canada. Articolo 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 — Contingente per l’anno civile xxxx»;
«Formaggi destinati all’esportazione diretta/via New York in Canada. Articolo 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 — Contingente per l’anno civile xxxx».
Se il formaggio è trasportato in Canada passando per paesi terzi, tali paesi devono essere indicati al posto della dicitura «New York» o unitamente ad essa;
la sezione 22 indica: «senza restituzione all’esportazione».
CAPO 8
Carni suine
Articolo 65
Contingenti tariffari
In conformità all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione 2006/333/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni suine, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
Per ciascun contingente tariffario, il volume dei prodotti, il numero d’ordine e il periodo contingentale e i sottoperiodi sono indicati nell’allegato X del presente regolamento.
Articolo 66
Contingenti tariffari per i prodotti originari del Canada
CAPO 9
Uova
Articolo 67
Contingenti tariffari
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
Per ciascun contingente tariffario, il volume dei prodotti, il numero d’ordine e il periodo contingentale e i sottoperiodi sono indicati nell’allegato XI del presente regolamento.
Articolo 68
Conversioni di peso
I quantitativi notificati alla Commissione a norma del presente regolamento sono espressi in:
chilogrammi di equivalente uova in guscio per i numeri d’ordine 09.4275, 09.4401 e 09.4402;
chilogrammi di peso del prodotto per il numero d’ordine 09.4276.
CAPO 10
Carni di pollame
Articolo 69
Contingenti tariffari
In conformità agli accordi, in forma di verbali concordati, concernenti taluni oleaginosi conclusi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), approvato con decisione 94/87/CE del Consiglio ( 44 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti a base di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele, approvato con decisione 2003/917/CE del Consiglio ( 45 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti a base di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione 2006/333/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità agli accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame, approvati con decisione 2007/360/CE del Consiglio ( 46 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
In conformità all’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli, approvato con decisione 2014/668/UE del Consiglio ( 47 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
Per ciascun contingente tariffario, il volume dei prodotti, il numero d’ordine e il periodo contingentale e i sottoperiodi sono indicati nell’allegato XII del presente regolamento.
CAPO 11
Alimenti per cani o gatti
Articolo 70
Titoli di esportazione per alimenti per cani o gatti compresi nel codice NC 2309 10 90 che beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in Svizzera
Per tale contingente tariffario, il volume dei prodotti e il periodo contingentale sono indicati nell’allegato XIII del presente regolamento.
CAPO 12
Norme comuni relative a taluni contingenti tariffari elencati ai capi 6, 7 e 11
Articolo 71
Norme applicabili ai contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi e soggetti a norme specifiche dell’UE
Articolo 72
Norme specifiche applicabili ai contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati dai paesi esportatori
Se un contingente tariffario di importazione è gestito conformemente all’articolo 187, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il documento rilasciato dal paese esportatore è:
un certificato di autenticità (CA) per il settore delle carni bovine;
un formulario IMA 1 (»Inward Monitoring Arrangement«) per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 73
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Elenco dei contingenti tariffari aperti e dei requisiti da soddisfare |
|||||||
Numero/descrizione del contingente tariffario |
Settore |
Tipo di contingente |
Metodo di gestione |
Requisito del quantitativo di riferimento, di cui all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Requisito della prova dello svolgimento di un’attività commerciale, di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Data di scadenza del titolo |
Registrazione previa obbligatoria degli operatori nel sistema elettronico di cui all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
09.4123 |
Cereali |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
09.4124 |
Cereali |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
09.4125 |
Cereali |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
09.4131 |
Cereali |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4133 |
Cereali |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
09.4306 |
Cereali |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4307 |
Cereali |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4308 |
Cereali |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4120 |
Cereali |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
A norma dell’articolo 26 del presente regolamento |
No |
09.4121 |
Cereali |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
A norma dell’articolo 26 del presente regolamento. |
No |
09.4122 |
Cereali |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
A norma dell’articolo 26 del presente regolamento |
No |
09.4112 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4116 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4117 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4118 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4119 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4127 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4128 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4129 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4130 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4138 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4148 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
09.4149 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4150 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
09.4153 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4154 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4166 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4168 |
Riso |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4317 |
Zucchero |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4318 |
Zucchero |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4319 |
Zucchero |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4320 |
Zucchero |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4321 |
Zucchero |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4324 |
Zucchero |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4325 |
Zucchero |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4326 |
Zucchero |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4327 |
Zucchero |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4329 |
Zucchero |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4330 |
Zucchero |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4032 |
Olio di oliva |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4099 |
Prodotti ortofrutticoli |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4104 |
Prodotti ortofrutticoli |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
|
No |
09.4285 |
Prodotti ortofrutticoli |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
09.4287 |
Prodotti ortofrutticoli |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4284 |
Prodotti ortofrutticoli |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
No |
09.4286 |
Prodotti ortofrutticoli |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
No |
09.4001 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
09.4202 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
09.4003 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
No |
09.4004 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
09.4181 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
09.4198 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
09.4199 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
09.4200 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
09.4002 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
09.4270 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
No |
09.4280 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4281 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4450 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
09.4451 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
09.4452 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
09.4453 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
09.4454 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
09.4455 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
09.4504 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
09.4505 |
Carni bovine |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
09.4155 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4179 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4182 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4195 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4225 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4226 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4227 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4228 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4229 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4514 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4515 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4521 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
09.4522 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: documenti rilasciati dal paese esportatore |
No |
No |
|
No |
09.4595 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4600 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4601 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4602 |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
Contingente per i formaggi aperto dagli Stati Uniti d’America |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Esportazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
Contingente per il latte in polvere aperto dalla Repubblica dominicana |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Esportazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
Contingente per i formaggi aperto dal Canada |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Esportazione |
Paese terzo |
No |
No |
31 dicembre |
No |
09.4038 |
Carni suine |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
09.4170 |
Carni suine |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4271 |
Carni suine |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
No |
09.4272 |
Carni suine |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
No |
09.4282 |
Carni suine |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4275 |
Uova |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
09.4276 |
Uova |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
09.4401 |
Uova |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4402 |
Uova |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
09.4067 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
09.4068 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
09.4069 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
09.4070 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
09.4092 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4169 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
09.4211 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
09.4212 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
09.4213 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
09.4214 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
09.4215 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
09.4216 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
09.4217 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4218 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
09.4251 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
09.4252 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4253 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
09.4254 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
09.4255 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
09.4256 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
No |
09.4257 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
No |
09.4258 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
No |
09.4259 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
No |
09.4260 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
09.4263 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
09.4264 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
09.4265 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
09.4266 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
09.4267 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
No |
|
No |
09.4268 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4269 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4273 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
09.4274 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
No |
09.4283 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
No |
Sì |
|
No |
09.4410 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
09.4411 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
09.4412 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
09.4420 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
09.4422 |
Carni di pollame |
Importazione |
UE: esame simultaneo |
Sì |
Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Fino alla fine del periodo contingentale |
Sì |
Alimenti per cani o gatti verso la Svizzera |
Alimenti per cani o gatti |
Esportazione |
Paese terzo |
No |
No |
31 dicembre |
No |
ALLEGATO II
Contingenti tariffari nel settore dei cereali
Numero d’ordine |
09.4123 |
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, concluso mediante decisione 2006/333/CE del Consiglio |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta quale definita nell’allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010 |
Origine |
Stati Uniti d’America |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 571 943 000 kg ◄ |
Codici NC |
Ex 1001 99 00 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
12 EUR per 1 000 kg |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
30 EUR per 1 000 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4124 |
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, applicato in via provvisoria nell’UE sulla base della decisione (UE) 2017/38 del Consiglio |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre Contingente tariffario aperto dal 2017 al 2023 |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta quale definita nell’allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010 |
Origine |
Canada |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente all’articolo 20 del presente regolamento |
Quantitativo in chilogrammi |
Dal 2017 al 2023: 100 000 000 kg |
Codici NC |
Ex 1001 99 00 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
30 EUR per 1 000 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4125 |
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, concluso mediante decisione 2006/333/CE del Consiglio |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta quale definita nell’allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010 |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione degli Stati Uniti d'America, del Canada e del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 2 285 665 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo ◄ |
Codici NC |
Ex 1001 99 00 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
12 EUR per 1 000 kg |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
30 EUR per 1 000 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari degli Stati Uniti d'America, del Canada e del Regno Unito» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4131 |
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, concluso mediante decisione 2006/333/CE del Consiglio |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Granturco |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 269 214 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo ◄ |
Codici NC |
1005 10 90 e 1005 90 00 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
30 EUR per 1 000 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4133 |
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, concluso mediante decisione 2006/333/CE del Consiglio |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta quale definita nell’allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010 |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
129 577 000 kg |
Codici NC |
Ex 1001 99 00 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
12 EUR per 1 000 kg |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
30 EUR per 1 000 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4306 |
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato e applicato in via provvisoria sulla base della decisione 2014/668/UE del Consiglio |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, non destinati alla semina Farine di frumento (grano) tenero e di spelta, farine di frumento segalato Farine di cereali diversi dal frumento (grano), dal frumento segalato, dalla segala, dal granturco, dall’orzo, dall’avena e dal riso Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano) |
Origine |
Ucraina |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato EUR.1 |
Quantitativo in chilogrammi |
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 980 000 000 kg Periodo contingentale (anno civile) 2020: 990 000 000 kg Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 1 000 000 000 kg |
Codici NC |
1001 99 (00), 1101 00 (15-90), 1102 90 (90), 1103 11 (90), 1103 20 (60) |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
30 EUR per 1 000 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni speciali |
No |
Numero d’ordine |
09.4307 |
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato e applicato in via provvisoria sulla base della decisione 2014/668/UE del Consiglio |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Orzo non destinato alla semina Farina di orzo Agglomerati in forma di pellets, di orzo |
Origine |
Ucraina |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato EUR.1 |
Quantitativo in chilogrammi |
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 310 000 000 kg Periodo contingentale (anno civile) 2020: 330 000 000 kg Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 350 000 000 kg |
Codici NC |
1003 90 (00), 1102 90 (10), ex 1103 20 (25) |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
30 EUR per 1 000 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4308 |
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato e applicato in via provvisoria sulla base della decisione 2014/668/UE del Consiglio |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Granturco non destinato alla semina Farina di granturco Semole e semolini di granturco Agglomerati in forma di pellets, di granturco Cereali lavorati di granturco |
Origine |
Ucraina |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato EUR.1 |
Quantitativo in chilogrammi |
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 550 000 000 kg Periodo contingentale (anno civile) 2020: 600 000 000 kg Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 650 000 000 kg |
Codici NC |
1005 90 (00), 1102 20 (10-90), 1103 13 (10-90), 1103 20 (40), 1104 23 (40-98) |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
30 EUR per 1 000 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4120 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 21 e 22 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Granturco importato in Spagna |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
2 000 000 000 kg |
Codici NC |
1005 90 00 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
Dazio della nazione più favorita dal 1o gennaio al 31 marzo e 0 EUR dal 1o aprile al 31 dicembre |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 kg |
Cauzione per i titoli di importazione |
Dazio all’importazione fissato a norma del regolamento (UE) n. 642/2010 il giorno di presentazione della domanda di titoli |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito». La sezione 24 della domanda di titoli reca una delle diciture di cui all'allegato XIV.1 del presente regolamento |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 26 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
No |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4121 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 21 e 22 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Granturco importato in Portogallo |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
500 000 000 kg |
Codici NC |
1005 90 00 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
Dazio della nazione più favorita dal 1o gennaio al 31 marzo e 0 EUR dal 1o aprile al 31 dicembre |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 kg |
Cauzione per i titoli di importazione |
Dazio all’importazione fissato a norma del regolamento (UE) n 642/2010 il giorno di presentazione della domanda di titoli |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito». La sezione 24 della domanda di titoli reca una delle diciture di cui all'allegato XIV.1 del presente regolamento |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 26 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
No |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4122 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 21 e 22 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Sorgo importato in Spagna |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
300 000 000 kg |
Codici NC |
1007 90 00 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
Dazio della nazione più favorita dal 1o gennaio al 31 marzo e 0 EUR dal 1o aprile al 31 dicembre |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 kg |
Cauzione per i titoli di importazione |
Dazio all’importazione fissato a norma del regolamento (UE) n. 642/2010 il giorno di presentazione della domanda di titoli |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito». La sezione 24 della domanda di titoli reca una delle diciture di cui all'allegato XIV.1 del presente regolamento |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 26 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
No |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
ALLEGATO III
Contingenti tariffari nel settore del riso
Numero d’ordine |
09.4112 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2005/953/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (per la Thailandia) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 agosto Dal 1o settembre al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Riso lavorato o semilavorato |
Origine |
Thailandia |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 4 682 000 kg, suddivisi come segue: 4 682 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o settembre al 31 dicembre ◄ |
Codici NC |
1006 30 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
46 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4116 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 agosto Dal 1o settembre al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Riso lavorato o semilavorato |
Origine |
Stati Uniti d’America |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 990 000 kg, suddivisi come segue: 990 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o settembre al 31 dicembre ◄ |
Codici NC |
1006 30 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
46 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità del titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4117 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 agosto Dal 1o settembre al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Riso lavorato o semilavorato |
Origine |
India |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 1 458 000 kg, suddivisi come segue: 1 458 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o settembre al 31 dicembre ◄ |
Codici NC |
1006 30 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
46 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4118 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 agosto Dal 1o settembre al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Riso lavorato o semilavorato |
Origine |
Pakistan |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 1 370 000 kg, suddivisi come segue: 1 370 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o settembre al 31 dicembre ◄ |
Codici NC |
1006 30 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
46 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4119 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 agosto Dal 1o settembre al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Riso lavorato o semilavorato |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione dell'India, del Pakistan, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 3 041 000 kg, suddivisi come segue: 3 041 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o settembre al 31 dicembre ◄ |
Codici NC |
1006 30 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
46 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari dell'India, del Pakistan, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4127 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 agosto Dal 1o al 30 settembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Riso lavorato o semilavorato |
Origine |
Stati Uniti d’America |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Certificato di esportazione conforme al modello di cui all’allegato XIV.2 del presente regolamento |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 17 251 000 kg, suddivisi come segue: 4 313 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 8 626 000 kg per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 4 312 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o al 30 settembre ◄ |
Codici NC |
1006 30 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
46 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente agli articoli 13 e 27 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4128 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2005/953/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (per la Thailandia) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 agosto Dal 1o al 30 settembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Riso lavorato o semilavorato |
Origine |
Thailandia |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Certificato di esportazione conforme al modello di cui all’allegato XIV.2 del presente regolamento |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 17 728 000 kg, suddivisi come segue: 8 864 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 4 432 000 kg per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 4 432 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o al 30 settembre ◄ |
Codici NC |
1006 30 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
46 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente agli articoli 13 e 27 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4129 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 agosto Dal 1o al 30 settembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Riso lavorato o semilavorato |
Origine |
Australia |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Titolo di esportazione conforme al modello di cui all’allegato XIV.2 del presente regolamento |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 220 000 kg, suddivisi come segue: 0 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 220 000 kg per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o al 30 settembre ◄ |
Codici NC |
1006 30 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
46 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente agli articoli 13 e 27 del presente regolamento |
Trasferibilità di un titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4130 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 agosto Dal 1o al 30 settembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Riso lavorato o semilavorato |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione dell'Australia, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 1 532 000 kg, suddivisi come segue: 0 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 1 532 000 kg per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o al 30 settembre ◄ |
Codici NC |
1006 30 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
46 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari dell'Australia, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente agli articoli 13 e 27 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4138 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Riso lavorato o semilavorato |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
Quantitativo residuo dai numeri d’ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, non assegnato nei sottoperiodi precedenti |
Codici NC |
1006 30 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
46 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4148 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Riso semigreggio |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 1 416 000 kg, suddivisi come segue: 1 416 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno riporto per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre riporto per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre ◄ |
Codici NC |
1006 20 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
Dazio ad valorem del 15 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
30 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4149 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2005/953/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (per la Thailandia) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Rotture di riso |
Origine |
Thailandia |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Certificato di esportazione conforme al modello di cui all’allegato XIV.2 del presente regolamento |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 48 729 000 kg, suddivisi come segue: 34 110 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 14 619 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre ◄ |
Codici NC |
1006 40 00 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
Riduzione del dazio del 30,77 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
5 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4150 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno |
Dal 1o luglio al 31 dicembre |
|
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Rotture di riso |
Origine |
Australia |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 14 993 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo ◄ |
Codici NC |
1006 40 00 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
Riduzione del dazio del 30,77 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
5 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4153 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Rotture di riso |
Origine |
Stati Uniti d’America |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 8 434 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo ◄ |
Codici NC |
1006 40 00 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
Riduzione del dazio del 30,77 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
5 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4154 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Rotture di riso |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione dell'Australia, della Guyana, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 11 245 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo ◄ |
Codici NC |
1006 40 00 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
Riduzione del dazio del 30,77 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
5 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari dell'Australia, della Guyana, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4166 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 agosto Dal 1o settembre al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Riso lavorato o semilavorato |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 22 442 000 kg, suddivisi come segue: 7 480 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 14 962 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto riporto per il sottoperiodo dal 1o settembre al 31 dicembre ◄ |
Codici NC |
1006 30 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
46 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4168 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Rotture di riso |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 26 581 000 kg, suddivisi come segue: 26 581 000 kg per il sottoperiodo dal 1o al 30 settembre riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre ◄ |
Codici NC |
1006 40 00 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
5 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
ALLEGATO IV
Contingenti tariffari nel settore dello zucchero
Numero d’ordine |
09.4317 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO |
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT Decisione 2006/106/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea |
Periodo contingentale |
Dal 1o ottobre al 30 settembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati |
Origine |
Australia |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 4 961 000 kg ◄ |
Codici NC |
1701 13 10 e 1701 14 10 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
98 EUR per 1 000 Kg Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento) |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca l’indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento |
Durata di validità di un titolo |
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento) |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.4318 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO |
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT Regolamento (CE) n. 1894/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, che modifica e completa l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune Regolamento (CE) n. 880/2009 del Consiglio, del 7 settembre 2009, concernente l’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, che modifica e completa l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all’Unione europea |
Periodo contingentale |
Dal 1o ottobre al 30 settembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati |
Origine |
Brasile |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 Periodi contingentali fino al 2023/2024: 308 518 000 kg Periodi contingentali dal 2024/2025: 380 555 000 kg ◄ |
Codici NC |
1701 13 10 e 1701 14 10 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
98 EUR per 1 000 Kg Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento) |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca l’indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento |
Durata di validità di un titolo |
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento) |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.4319 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO |
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT Decisione 2008/870/CE del Consiglio, del 13 ottobre 2008, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea |
Periodo contingentale |
Dal 1o ottobre al 30 settembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati |
Origine |
Cuba |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
Quantitativo in chilogrammi |
68 969 000 kg |
Codici NC |
1701 13 10 e 1701 14 10 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
98 EUR per 1 000 Kg Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento) |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca l’indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento |
Durata di validità di un titolo |
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento) |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.4320 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO |
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT Decisione 2009/718/CE del Consiglio, del 7 settembre 2009, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea |
Periodo contingentale |
Dal 1o ottobre al 30 settembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 260 390 000 kg ◄ |
Codici NC |
1701 13 10 e 1701 14 10 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
98 EUR per 1 000 Kg Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento) |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 20 reca l'indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all'allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito» |
Durata di validità del titolo |
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento) |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.4321 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO |
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT Decisione 75/456/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell’India sullo zucchero di canna |
Periodo contingentale |
Dal 1o ottobre al 30 settembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |
Origine |
India |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 5 841 000 kg ◄ |
Codici NC |
1701 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento |
Durata di validità di un titolo |
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento) |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4324 — ZUCCHERO BALCANI |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2009/330/CE del Consiglio, del 15 settembre 2008, relativa alla firma di un protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea Articolo 27, paragrafo 2, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra |
Periodo contingentale |
Dal 1o ottobre al 30 settembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido e altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |
Origine |
Albania |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Titolo di esportazione rilasciato dall’autorità competente del paese terzo conformemente all’articolo 35 del presente regolamento |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
1 000 000 kg |
Codici NC |
1701 e 1702 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte B, del presente regolamento |
Durata di validità di un titolo |
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento) |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4325 — ZUCCHERO BALCANI |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2017/75 del Consiglio, del 21 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea Articolo 27, paragrafo 3, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra |
Periodo contingentale |
Dal 1o ottobre al 30 settembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido e altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |
Origine |
Bosnia-Erzegovina |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Titolo di esportazione rilasciato dall’autorità competente del paese terzo conformemente all’articolo 35 del presente regolamento |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
13 210 000 kg |
Codici NC |
1701 e 1702 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata La sezione 20 reca la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte B, del presente regolamento |
Durata di validità di un titolo |
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento) |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4326 — ZUCCHERO BALCANI |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2013/490/UE, Euratom, del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra Articolo 26, paragrafo 4, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra |
Periodo contingentale |
Dal 1o ottobre al 30 settembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido e altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |
Origine |
Serbia |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Titolo di esportazione rilasciato dall’autorità competente del paese terzo conformemente all’articolo 35 del presente regolamento |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
181 000 000 kg |
Codici NC |
1701 e 1702 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte B, del presente regolamento |
Durata di validità del titolo |
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento) |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4327 — ZUCCHERO BALCANI |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2004/239/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra Articolo 27, paragrafo 2, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra |
Periodo contingentale |
Dal 1o ottobre al 30 settembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido e altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |
Origine |
Repubblica di Macedonia del Nord |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Titolo di esportazione rilasciato dall’autorità competente del paese terzo conformemente all’articolo 35 del presente regolamento |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
7 000 000 kg |
Codici NC |
1701 e 1702 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte B, del presente regolamento |
Durata di validità di un titolo |
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento) |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4329 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO |
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all’Unione europea |
Periodo contingentale |
Dal 1o ottobre al 30 settembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati |
Origine |
Brasile |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 Periodi contingentali fino al 2021/2022: 72 037 000 kg Periodi contingentali dal 2022/2023: 54 028 000 kg ◄ |
Codici NC |
1701 13 10 e 1701 14 10 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
11 EUR per 1 000 Kg Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 11 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento) |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca l’indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento |
Durata di validità di un titolo |
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento) |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.4330 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO |
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all’Unione europea |
Periodo contingentale |
Dal 1o ottobre al 30 settembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati |
Origine |
Brasile |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 Periodo contingentale 2022/2023: 18 009 000 kg Periodi contingentali dal 2023/2024: 54 028 000 kg ◄ |
Codici NC |
1701 13 10 e 1701 14 10 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
54 EUR per 1 000 Kg Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 54 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento) |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate. |
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 1 000 Kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 reca l’indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento |
Durata di validità di un titolo |
Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento) |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento |
ALLEGATO V
Contingenti tariffari nel settore dell’olio d’oliva
Numero d’ordine |
09.4032 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 98/238/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 26 gennaio 1998, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall’altro |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Olio d’oliva vergine dei codici NC 1509 10 10 , 1509 10 20 e 1509 10 80 , interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente nell’Unione da tale paese |
Origine |
Interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente nell’Unione da tale paese |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato EUR 1 |
Quantitativo in chilogrammi |
56 700 000 kg |
Codici NC |
1509 10 10 , 1509 10 20 , 1509 10 80 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 100 kg netti |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
Le sezioni 7 e 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso recano l’indicazione del paese esportatore e del paese di origine; la casella «sì» delle suddette sezioni deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
ALLEGATO VI
Contingenti tariffari nel settore dell’aglio
Numero d’ordine |
09.4099 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2001/404/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT |
Periodo contingentale |
Dal 1o giugno al 31 maggio |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o giugno al 31 agosto Dal 1o settembre al 30 novembre Dal 1o dicembre al 28 o 29 febbraio, a seconda dei casi Dal 1o marzo al 31 maggio |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 38 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Agli freschi o refrigerati di cui al codice NC 0703 20 00 |
Origine |
Argentina |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
5 744 000 kg, suddivisi come segue: 4 110 000 kg per il sottoperiodo dal 1o dicembre al 28/29 febbraio 1 634 000 kg per il sottoperiodo dal 1o marzo al 31 maggio |
Codici NC |
0703 20 00 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
9,6 % ad valorem |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. Conformemente all’articolo 38 del presente regolamento |
Cauzione per i titoli di importazione |
60 EUR per 1 000 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 delle domande di titolo e del titolo stesso recano la dicitura «nuovo importatore» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore presso la banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4104 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2001/404/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT |
Periodo contingentale |
Dal 1o giugno al 31 maggio |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o giugno al 31 agosto Dal 1o settembre al 30 novembre Dal 1o dicembre al 28 o 29 febbraio, a seconda dei casi Dal 1o marzo al 31 maggio |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 38 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Agli freschi o refrigerati di cui al codice NC 0703 20 00 |
Origine |
Argentina |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
13 403 000 kg, suddivisi come segue: 9 590 000 kg per il sottoperiodo dal 1o dicembre al 28/29 febbraio 3 813 000 kg per il sottoperiodo dal 1o marzo al 31 maggio |
Codici NC |
0703 20 00 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
9,6 % ad valorem |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. Conformemente all’articolo 38 del presente regolamento |
Cauzione per i titoli di importazione |
60 EUR per 1 000 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. La sezione 20 delle domande di titolo e del titolo stesso recano la dicitura «importatore tradizionale» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Registrazione dell’operatore presso la banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4285 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2001/404/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT Decisione 2006/398/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV paragrafo 6 e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea Decisione (UE) 2016/1885 del Consiglio, del 18 ottobre 2016, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all’Unione europea |
Periodo contingentale |
Dal 1o giugno al 31 maggio |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o giugno al 31 agosto Dal 1o settembre al 30 novembre Dal 1o dicembre al 28 o 29 febbraio, a seconda dei casi Dal 1o marzo al 31 maggio |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Agli freschi o refrigerati di cui al codice NC 0703 20 00 |
Origine |
Cina |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 40 556 000 kg, suddivisi come segue: 10 423 000 kg per il sottoperiodo dal 1o giugno al 31 agosto 10 423 000 kg per il sottoperiodo dal 1o settembre al 30 novembre 9 044 000 kg per il sottoperiodo dal 1o dicembre al 28/29 febbraio 10 666 000 kg per il sottoperiodo dal 1o marzo al 31 maggio ◄ |
Codici NC |
0703 20 00 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
9,6 % ad valorem |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
60 EUR per 1 000 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore presso la banca dati LORI |
Sì |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4287 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2001/404/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT |
Periodo contingentale |
Dal 1o giugno al 31 maggio |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o giugno al 31 agosto Dal 1o settembre al 30 novembre Dal 1o dicembre al 28 o 29 febbraio, a seconda dei casi Dal 1o marzo al 31 maggio |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Agli freschi o refrigerati di cui al codice NC 0703 20 00 |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione della Cina, dell'Argentina e del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di origine per l’Iran, il Libano, la Malaysia, Taiwan, gli Emirati arabi uniti e il Vietnam, rilasciato dalle autorità nazionali competenti di tali paesi a norma degli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447 |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 3 711 000 kg, suddivisi come segue: 822 000 kg per il sottoperiodo dal 1o giugno al 31 agosto 1 726 000 kg per il sottoperiodo dal 1o settembre al 30 novembre 822 000 kg per il sottoperiodo dal 1o dicembre al 28/29 febbraio 341 000 kg per il sottoperiodo dal 1o marzo al 31 maggio ◄ |
Codici NC |
0703 20 00 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
9,6 % ad valorem |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
60 EUR per 1 000 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Cina, dell'Argentina e del Regno Unito» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore presso la banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
ALLEGATO VII
Contingenti tariffari nel settore dei funghi
Numero d’ordine |
09.4286 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Conserve di funghi del genere Agaricus |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione della Cina e del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
5 030 000 kg (peso netto sgocciolato) |
Codici NC |
0711 51 00 , 2003 10 20 e 2003 10 30 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
Per il codice NC 0711 51 00 : 12 % ad valorem Per i codici NC 2003 10 20 e 2003 10 30 : 23 % ad valorem |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
40 EUR per 1 000 kg (peso netto sgocciolato) |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Cina e del Regno Unito» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore presso la banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4284 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) Decisione 2006/398/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV paragrafo 6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea Decisione (UE) 2016/1885 del Consiglio, del 18 ottobre 2016, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all’Unione europea |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Conserve di funghi del genere Agaricus |
Origine |
Cina |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
30 400 000 kg (peso netto sgocciolato) |
Codici NC |
0711 51 00 , 2003 10 20 e 2003 10 30 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
Per il codice NC 0711 51 00 : 12 % ad valorem Per i codici NC 2003 10 20 e 2003 10 30 : 23 % ad valorem |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
40 EUR per 1 000 kg (peso netto sgocciolato) |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore presso la banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
ALLEGATO VIII
Contingenti tariffari nel settore delle carni bovine
Numero d’ordine |
09.4002 |
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
12 sottoperiodi di un mese ciascuno |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «Carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini di età inferiore a 30 mesi, che abbiano ricevuto per almeno cento giorni un'alimentazione equilibrata ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70 % di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo “choice” o “prime” secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell'agricoltura statunitense (USDA) rientrano automaticamente nella predetta definizione. Le carni classificate “Canada A”, “Canada AA”, “Canada AAA”, “Canada Choice” e “Canada Prime”, “A1”, “A2”, “A3” e “A4”, secondo la tabella di classificazione dell'Agence Canadienne d'inspection des aliments del governo canadese, corrispondono a tale definizione» |
Origine |
Stati Uniti d’America e Canada |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. Sul retro del modulo va riportata la descrizione del prodotto applicabile alle carni originarie del paese esportatore. Autorità emittenti: Food Safety and Inspection Services (FSIS) of the United States department of Agriculture (USDA), per le carni originarie degli Stati Uniti d’America Canadian Food Inspection Agency—Government of Canada/Agence Canadienne d’Inspection des Aliments—Gouvernement du Canada, per le carni originarie del Canada |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 11 481 000 kg di peso del prodotto, suddivisi come segue: il quantitativo disponibile per ogni sottoperiodo corrisponde a un dodicesimo del quantitativo totale ◄ |
Codici NC |
Ex 0201, ex 0202, ex 0206 10 95 , ex 0206 29 91 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % ad valorem. Per i prodotti originari del Canada il dazio è invece di 0 EUR. |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio. La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta. |
Numero d’ordine |
09.4280 |
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui applicazione provvisoria è stata approvata con decisione (UE) 2017/38 del Consiglio |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente all’articolo 46 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, fresche o refrigerate |
Origine |
Canada |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente all’articolo 46 del presente regolamento |
Quantitativo in chilogrammi |
Il quantitativo è espresso in kg (equivalente peso carcassa) Periodo contingentale (anno civile) 2019: 19 580 000 kg Periodo contingentale (anno civile) 2020: 24 720 000 kg Periodo contingentale (anno civile) 2021: 29 860 000 kg Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2022: 35 000 000 kg Il quantitativo annuale è suddiviso come segue: 25 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 25 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 25 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 25 % per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre |
Codici NC |
Ex 0201 10 00 Ex 0201 20 20 Ex 0201 20 30 Ex 0201 20 50 Ex 0201 20 90 Ex 0201 30 00 Ex 0206 10 95 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Cauzione per i titoli di importazione |
9,5 EUR per 100 kg (equivalente peso carcassa) |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata Se la domanda di titolo di importazione riguarda più prodotti con codici NC diversi, tutti i codici NC e le relative designazioni devono essere inseriti, rispettivamente, nelle sezioni 16 e 15 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso. Il quantitativo totale è convertito in equivalente peso carcassa. |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 46 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
No |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Per i prodotti in questione, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all’allegato XVI del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.4281 |
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui applicazione provvisoria è stata approvata con decisione (UE) 2017/38 del Consiglio |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente all’articolo 46 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
►M1 Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, congelate o altro ◄ |
Origine |
Canada |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Conformemente all’articolo 46 del presente regolamento |
Quantitativo in chilogrammi |
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 7 500 000 kg Periodo contingentale (anno civile) 2020: 10 000 000 kg Periodo contingentale (anno civile) 2021: 12 500 000 kg Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2022: 15 000 000 kg Il quantitativo annuale è suddiviso come segue: 25 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 25 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 25 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 25 % per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre |
Codici NC |
Ex 0202 10 00 Ex 0202 20 10 Ex 0202 20 30 Ex 0202 20 50 Ex 0202 20 90 Ex 0202 30 10 Ex 0202 30 50 Ex 0202 30 90 Ex 0206 29 91 Ex 0210 20 10 Ex 0210 20 90 Ex 0210 99 51 Ex 0210 99 59 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Cauzione per i titoli di importazione |
9,5 EUR per 100 kg (equivalente peso carcassa) |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata Se la domanda di titolo di importazione riguarda più prodotti con codici NC diversi, tutti i codici NC e le relative designazioni devono essere inseriti, rispettivamente, nelle sezioni 16 e 15 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso. Il quantitativo totale è convertito in equivalente peso carcassa. |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 46 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
No |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Per i prodotti in questione, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all’allegato XVI del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.4003 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carni di animali della specie bovina, congelate |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 43 732 000 kg di carni disossate ◄ |
Codici NC |
0202 e 0206 29 91 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % ad valorem |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Cauzione per i titoli di importazione |
6 EUR per 100 kg di peso equivalente di carne disossata |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C. 100 kg di carne non disossata equivalgono a 77 kg di carne disossata. |
Numero d’ordine |
09.4270 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate |
Origine |
Ucraina |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente al titolo V del protocollo 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra |
Quantitativo in chilogrammi |
12 000 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 25 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 25 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 25 % per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre |
Codici NC |
0201 10 00 0201 20 20 0201 20 30 0201 20 50 0201 20 90 0201 30 00 0202 10 00 0202 20 10 0202 20 30 0202 20 50 0202 20 90 0202 30 10 0202 30 50 0202 30 90 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg di peso netto |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C |
Numero d’ordine |
09.4001 |
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carne di bufalo disossata, congelata |
Origine |
Australia |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry — Australia |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 1 405 000 kg espressi in peso di carne disossata ◄ |
Codici NC |
Ex 0202 30 90 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % ad valorem |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4004 |
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carni di bufalo disossate, fresche, refrigerate o congelate |
Origine |
Argentina |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Ministerio de Producción y Trabajo — Argentina |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
Quantitativo in chilogrammi |
200 000 kg |
Codici NC |
Ex 0201 30 00 , ex 0202 30 90 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % ad valorem |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C |
Numero d’ordine |
09.4181 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2005/269/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2005, relativa alla conclusione dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate |
Origine |
Cile |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. Autorità emittente: Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile Teatinos 20 – Oficina 55, Santiago, Cile |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
Quantitativo in chilogrammi |
1 650 000 kg (peso netto di prodotto) Incremento annuo a partire dal 1o luglio 2010: 100 000 kg |
Codici NC |
0201 20 , 0201 30 00 , 0202 20 , 0202 30 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C |
Numero d’ordine |
09.4198 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2010/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Determinati animali vivi e determinate carni («baby beef») di cui all’allegato II dell’accordo interinale con la Serbia |
Origine |
Serbia |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Serbia: Institute for Meat Hygiene and Technology, Kacaskog 13, Belgrado, Serbia (Riferimento: allegato II dell’accordo interinale con la Serbia, approvato con decisione 2010/36/CE del Consiglio) |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
Quantitativo in chilogrammi |
8 700 000 kg espressi in peso carcassa |
Codici NC |
Ex 0102 29 51 , ex 0102 29 59 , ex 0102 29 91 , ex 0102 29 99 , ex 0201 10 00 , ex 0201 20 20 , ex 0201 20 30 , ex 0201 20 50 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Per i quantitativi da imputare a tale contingente, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa |
Numero d’ordine |
09.4199 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2010/224/UE, Euratom, del Consiglio e della Commissione, del 29 marzo 2010, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall’altra |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Determinati animali vivi e determinate carni («baby beef») di cui all’allegato II dell’accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con il Montenegro |
Origine |
Montenegro |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Montenegro: Veterinary Directorate (direzione veterinaria), Bulevar Svetog PETRA Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica, Montenegro (Riferimento: allegato II dell’accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con il Montenegro, approvato con decisione 2010/224/UE, Euratom, del Consiglio e della Commissione) |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
Quantitativo in chilogrammi |
800 000 kg espressi in peso carcassa |
Codici NC |
Ex 0102 29 51 , ex 0102 29 59 , ex 0102 29 91 , ex 0102 29 99 , ex 0201 10 00 , ex 0201 20 20 , ex 0201 20 30 , ex 0201 20 50 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Per i quantitativi da imputare a tale contingente, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa |
Numero d’ordine |
09.4200 |
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Determinati animali vivi e determinate carni («baby beef») |
Origine |
Territorio doganale del Kosovo [tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo] |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Kosovo [tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo] |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
Quantitativo in chilogrammi |
475 000 kg espressi in peso carcassa |
Codici NC |
Ex 0102 29 51 , ex 0102 29 59 , ex 0102 29 91 , ex 0102 29 99 , ex 0201 10 00 , ex 0201 20 20 , ex 0201 20 30 , ex 0201 20 50 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Per i quantitativi da imputare a tale contingente, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa |
Numero d’ordine |
09.4202 |
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato a nome della Comunità con decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carni disossate ed essiccate: tagli di carne ottenuti da cosce di bovini di almeno 18 mesi, privi di grasso intramuscolare visibile (dal 3 al 7 %), con valore pH compreso tra 5,4 e 6,0; salati, aromatizzati, pressati, essiccati esclusivamente all’aria fresca e secca e che sviluppano muffe nobili (fioritura di funghi microscopici). Il peso del prodotto finito è compreso tra il 41 % e il 53 % della materia prima non salata. |
Origine |
Svizzera |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Office fédéral de l’agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell’agricoltura |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
Quantitativo in chilogrammi |
1 200 000 kg |
Codici NC |
Ex 0210 20 90 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4450 |
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carni disossate di animali della specie bovina di alta qualità, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi, manzi giovani o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse di manzo sono classificate nelle categorie “A”, “B” o “C”. Le carcasse di manzo giovane leggero e di giovenca sono classificate nelle categorie “A” o “B”, secondo la classificazione ufficiale delle carni bovine stabilita dall'autorità competente della Repubblica di Argentina» |
Origine |
Argentina |
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 29 389 000 kg di carni disossate ◄ |
Codici NC |
Ex 0201 30 00 , ex 0206 10 95 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % ad valorem |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C. I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio. La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta. |
Numero d’ordine |
09.4451 |
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati ottenuti da carcasse di manzi o giovenche classificati in una delle seguenti categorie ufficiali: “Y”, “YS”, “YG”, “YGS”, “YP” e “YPS”, quali definite da AUS-MEAT Australia. Il colore della carne bovina deve essere conforme alle norme di riferimento da 1 B a 4 di AUS-MEAT in materia di colore della carne, il colore del grasso deve essere conforme alle norme di riferimento da 0 a 4 di AUS-MEAT in materia di colore del grasso e lo spessore del grasso (misurato nel punto P 8) deve essere conforme alle categorie di ingrasso da 2 a 5 di AUS-MEAT.» |
Origine |
Australia |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. Autorità emittente: Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry — Australia |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 2 481 000 kg di peso del prodotto ◄ |
Codici NC |
Ex 0201 20 90 , ex 0201 30 00 , ex 0202 20 90 , ex 0202 30 , ex 0206 10 95 , ex 0206 29 91 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % ad valorem |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C. I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio. La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta. |
Numero d’ordine |
09.4452 |
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carni disossate di animali della specie bovina di alta qualità, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi (“novillo”) o giovenche (“vaquillona”) come definiti nella classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Uruguay dall’Istituto nazionale delle carni (Instituto Nacional de Carnes— INAC). Gli animali che possono essere ammessi alla produzione di carni di alta qualità sono stati alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nelle categorie “I”, “N” o “A”, con spessore di grasso “1”, “2” o “3”, secondo la summenzionata classificazione.» |
Origine |
Uruguay |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. Autorità emittente: Instituto Nacional de Carnes (INAC) per le carni originarie dell’Uruguay conformi alla definizione di cui al numero d’ordine 09.4452 |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 5 606 000 kg di carni disossate ◄ |
Codici NC |
Ex 0201 30 00 , ex 0206 10 95 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % ad valorem |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio. La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta. |
Numero d’ordine |
09.4453 |
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carni disossate di animali della specie bovina, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nella categoria “B” con spessore di grasso “2” o “3”, secondo la classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Brasile dal ministero dell’Agricoltura, dell’allevamento e dell’approvvigionamento (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).» |
Origine |
Brasile |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Departamento Nacional de Inspecção de Produtos de Origem Animal (DIPOA) per le carni originarie del Brasile conformi alla definizione di cui al numero d’ordine 09.4453 |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 8 951 000 kg di carni disossate ◄ |
Codici NC |
Ex 0201 30 00 , ex 0202 30 90 , ex 0206 10 95 , ex 0206 29 91 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % ad valorem |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta. |
Numero d’ordine |
09.4454 |
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche allevati esclusivamente al pascolo, di peso carcassa non superiore a 370 kg. Le carcasse sono classificate nelle categorie “A”, “L”, “P”, “T” o “F”, rifilate fino a uno spessore del grasso “P” o inferiore e con muscolatura di classe 1 o 2 secondo il sistema di classificazione delle carcasse del New Zealand Meat Board.» |
Origine |
Nuova Zelanda |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: New Zealand Meat Board |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 846 000 kg di peso del prodotto ◄ |
Codici NC |
Ex 0201 20 90 , ex 0201 30 00 , ex 0202 20 90 , ex 0202 30 , ex 0206 10 95 , ex 0206 29 91 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % ad valorem |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta. |
Numero d’ordine |
09.4455 |
Accordo internazionale o altro atto |
Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carni di animali della specie bovina disossate di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «Filetti (lomito), lombate (lomo), culatte (rabadilla), coppe (carnaza negra) ottenuti da animali ibridi selezionati con meno del 50 % di razze del tipo zebù, alimentati esclusivamente al pascolo o con fieno. Gli animali macellati sono manzi o giovenche della categoria “V” del sistema di classificazione delle carcasse bovine da cui si ottengono carcasse di peso non superiore a 260 chilogrammi.» |
Origine |
Paraguay |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal — Paraguay |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 711 000 kg di carni disossate ◄ |
Codici NC |
Ex 0201 30 00 , ex 0202 30 90 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % ad valorem |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta. |
Numero d’ordine |
09.4504 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Determinati animali vivi e determinate carni («baby beef») |
Origine |
Bosnia-Erzegovina |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento Rilasciato da: Bosnia-Erzegovina |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
Quantitativo in chilogrammi |
1 500 000 kg espressi in peso carcassa |
Codici NC |
Ex 0102 29 51 , ex 0102 29 59 , ex 0102 29 91 , ex 0102 29 99 , ex 0201 10 00 , ex 0201 20 20 , ex 0201 20 30 , ex 0201 20 50 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Per i quantitativi da imputare a tale contingente, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa |
Numero d’ordine |
09.4505 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2004/239/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Determinati animali vivi e determinate carni («baby beef») |
Origine |
Repubblica di Macedonia del Nord |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Repubblica di Macedonia del Nord: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, ‘Lazar Pop-Trajkov 5-7’, 1000 Skopje (Riferimento: allegato III dell’accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, approvato con decisione 2004/239/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione) |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
Quantitativo in chilogrammi |
1 650 000 kg di «baby beef», espressi in peso carcassa |
Codici NC |
Ex 0102 29 51 , ex 0102 29 59 , ex 0102 29 91 , ex 0102 29 99 , ex 0201 10 00 , ex 0201 20 20 , ex 0201 20 30 , ex 0201 20 50 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
12 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Per i quantitativi da imputare a tale contingente, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa |
ALLEGATO IX
Contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Numero d’ordine |
09.4155 |
Accordo internazionale o altro atto |
Allegato II dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione, del 4 aprile 2002 |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 30 giugno |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Ex 04 01 40: aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % ed inferiore o uguale a 10 % Ex 04 01 50: aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % 0403 10 : yogurt |
Origine |
Svizzera |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di circolazione CH.1 conformemente al protocollo n. 3, allegato V, dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa |
Quantitativo in chilogrammi |
2 000 000 kg, suddivisi come segue: 1 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre 1 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno |
Codici NC |
Ex 0401 40 , ex 0401 50 , 0403 10 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4179 |
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011 |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto (*1) |
Formaggi e latticini |
Origine |
Norvegia |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di circolazione EUR.1 |
Quantitativo in chilogrammi |
7 200 000 kg, suddivisi come segue: 3 600 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 3 600 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre |
Codici NC |
0406 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
(*1)
Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. |
Numero d’ordine |
09.4228 |
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011 |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto (*1) |
Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Origine |
Norvegia |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di circolazione EUR.1 |
Quantitativo in chilogrammi |
1 250 000 kg, suddivisi come segue: 625 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 625 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre |
Codici NC |
0404 10 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
(*1)
Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. |
Numero d’ordine |
09.4229 |
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011 |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto (*1) |
Siero di latte, modificato o non, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine «tenore di azoto × 6,38» ≤ 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 % |
Origine |
Norvegia |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di circolazione EUR.1 |
Quantitativo in chilogrammi |
3 150 000 kg, suddivisi come segue: 1 575 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1 575 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre |
Codici NC |
0404 10 02 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
(*1)
Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. |
Numero d’ordine |
09.4182 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Ex 0405 10 11 ed ex 0405 10 19 : burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materia grassa uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 %, preparato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto Ex 0405 10 30 : burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materia grassa uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 %, preparato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati «Ammix» e «Spreadable») |
Origine |
Nuova Zelanda |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 21 230 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo ◄ |
Codici NC |
Ex 0405 10 11 , ex 0405 10 19 , ex 0405 10 30 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
70 EUR per 100 kg di peso netto |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 100 tonnellate. Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Conformemente agli articoli 50, 51, 53 e 54 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.4195 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
Quantitativo annuale |
►M1 25 947 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo ◄ |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Ex 0405 10 11 ed ex 0405 10 19 : burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materia grassa uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 %, preparato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto Ex 0405 10 30 : burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materia grassa uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 %, preparato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati «Ammix» e «Spreadable») |
Origine |
Nuova Zelanda |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. |
Codici NC |
Ex 0405 10 11 , ex 0405 10 19 , ex 0405 1030 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
70 EUR per 100 kg di peso netto |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/760 |
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Conformemente agli articoli 50, 51, 53 e 54 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.4225 |
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017 |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto (*1) |
Burro naturale |
Origine |
Islanda |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di circolazione EUR.1 |
Quantitativo in chilogrammi |
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 439 000 kg, suddivisi come segue: 220 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 219 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre Periodo contingentale (anno civile) 2020: 463 000 kg, suddivisi come segue: 232 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 231 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 500 000 kg, suddivisi come segue: 250 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 250 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre |
Codici NC |
0405 10 11 , 0405 10 19 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione relativa alla domanda di titolo |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
(*1)
Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati codici NC preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione. |
Numero d’ordine |
09.4226 |
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017 |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Designazione del prodotto (*1) |
«Skyr» |
Origine |
Islanda |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di circolazione EUR.1 |
Quantitativo in chilogrammi |
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 2 492 000 kg, suddivisi come segue: 1 246 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1 246 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre Periodo contingentale (anno civile) 2020: 3 095 000 kg, suddivisi come segue: 1 548 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1 547 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 4 000 000 kg, suddivisi come segue: 2 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre |
Codici NC |
Ex 0406 10 50 (*2) |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
(*1)
Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati codici NC preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
(*2)
Codice NC con riserva di modifica, in attesa della conferma della classificazione del prodotto. |
Numero d’ordine |
09.4227 |
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017 |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Designazione del prodotto (*1) |
Formaggi, escluso lo «Skyr» della sottovoce NC 0406 10 50 (*2) |
Origine |
Islanda |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di circolazione EUR.1 |
Quantitativo in chilogrammi |
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 31 000 kg, suddivisi come segue: 16 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 15 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre Periodo contingentale (anno civile) 2020: 38 000 kg, suddivisi come segue: 19 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 19 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 50 000 kg, suddivisi come segue: 25 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 25 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre |
Codici NC |
Ex 0406 escluso lo «Skyr» del codice NC ex 0406 10 50 (*2) |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
(*1)
Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati codici NC preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
(*2)
Codice NC con riserva di modifica, in attesa della conferma della classificazione del prodotto. |
Numero d’ordine |
09.4514 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi |
Origine |
Nuova Zelanda |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 4 361 000 kg ◄ |
Codici NC |
Ex 0406 90 21 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
17,06 EUR per 100 kg di peso netto |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Conformemente agli articoli 49, 53 e 54 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.4515 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Formaggi destinati alla trasformazione (*1) |
Origine |
Nuova Zelanda |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 1 670 000 kg ◄ |
Codici NC |
0406 90 01 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
17,06 EUR per 100 kg di peso netto |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
Diciture specifiche da indicare sul titolo |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni speciali |
Conformemente agli articoli 49, 53 e 54 del presente regolamento |
(*1)
L’utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata in conformità alle disposizioni dell’Unione in materia. Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 040630 della nomenclatura combinata. Si applica il regime di uso finale di cui all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. |
Numero d’ordine |
09.4595 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 30 giugno |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Cheddar |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 14 941 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo ◄ |
Codici NC |
0406 90 21 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
21 EUR per 100 kg di peso netto |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4600 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto (*1) |
Latte e crema di latte, non in polvere, in granuli né in altre forme solide; yogurt, non aromatizzati né addizionati di frutta, noci o cacao; prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta, noci o cacao e non in polvere, in granuli né in altre forme solide |
Origine |
Ucraina |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di circolazione EUR.1 |
Quantitativo annuale in kg |
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 9 200 000 kg, suddivisi come segue: 4 600 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 4 600 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre Periodo contingentale (anno civile) 2020: 9 600 000 kg, suddivisi come segue: 4 800 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 4 800 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 10 000 000 kg, suddivisi come segue: 5 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 5 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre |
Codici NC |
0401, 0402 91 , 0402 99 , 0403 10 11 , 0403 10 13 , 0403 10 19 , 0403 10 31 , 0403 10 33 , 0403 10 39 , 0403 90 51 , 0403 90 53 , 0403 90 59 , 0403 90 61 , 0403 90 63 , 0403 90 69 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
(*1)
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l’applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. |
Numero d’ordine |
09. 4601 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto (*1) |
Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide; prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati in polvere, in granuli o in altre forme solide, non aromatizzati, né addizionati di frutta, noci o cacao; prodotti costituiti di componenti naturali del latte non nominati né compresi altrove |
Origine |
Ucraina |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di circolazione EUR.1 |
Quantitativo in chilogrammi |
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 3 600 000 kg, suddivisi come segue: 1 800 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1 800 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre Periodo contingentale (anno civile) 2020: 4 300 000 kg, suddivisi come segue: 2 150 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2 150 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 5 000 000 kg, suddivisi come segue: 2 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre |
Codici NC |
0402 10 , 0402 21 , 0402 29 , 0403 90 11 , 0403 90 13 , 0403 90 19 , 0403 90 31 , 0403 90 33 , 0403 90 39 , 0404 90 21 , 0404 90 23 , 0404 90 29 , 0404 90 81 , 0404 90 83 , 0404 90 89 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
(*1)
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l’applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. |
Numero d’ordine |
09.4602 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 30 giugno Dal 1o luglio al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto (*1) |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 % |
Origine |
Ucraina |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato di circolazione EUR.1 |
Quantitativo in chilogrammi |
Periodo contingentale (anno civile) 2019: 2 400 000 kg, suddivisi come segue: 1 200 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1 200 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre Periodo contingentale (anno civile) 2020: 2 700 000 kg, suddivisi come segue: 1 350 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1 350 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 3 000 000 kg, suddivisi come segue: 1 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre |
Codici NC |
0405 10 , 0405 20 90 , 0405 90 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
35 EUR per 100 kg di peso netto |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
(*1)
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l’applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. |
Numero d’ordine |
09.4521 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 72 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi |
Origine |
Australia |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato IMA 1 rilasciato dall’Australian Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
Prova dell’origine a destinazione per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. |
Quantitativo in chilogrammi |
3 711 000 kg |
Codici NC |
Ex 0406 90 21 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
17,06 EUR per 100 kg di peso netto |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
10 EUR per 100 kg di peso netto |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata La sezione 20 della domanda di titolo di importazione deve recare il numero del certificato IMA 1 e la relativa data di rilascio. La sezione 20 del titolo d’importazione deve recare la dicitura «valido soltanto se accompagnato dal certificato IMA 1 n. …, rilasciato il …» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Conformemente agli articoli 52, 53, 54 e 72 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.4522 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 72 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Formaggi destinati alla trasformazione (*1) |
Origine |
Australia |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
Sì. Certificato IMA 1 rilasciato dall’Australian Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento. |
Quantitativo in chilogrammi |
500 000 kg |
Codici NC |
0406 90 01 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
17,06 EUR per 100 kg di peso netto |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
10 EUR per 100 kg di peso netto |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata La sezione 20 della domanda di titolo di importazione deve recare il numero del certificato IMA 1 e la relativa data di rilascio. La sezione 20 del titolo d’importazione deve recare la dicitura «valido soltanto se accompagnato dal certificato IMA 1 n. …, rilasciato il …» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Conformemente agli articoli 52, 53, 54 e 72 del presente regolamento |
(*1)
L’utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata in conformità alle disposizioni dell’Unione in materia. Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 040630 della nomenclatura combinata. Si applica il regime di uso finale di cui all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. |
ALLEGATO X
Contingenti tariffari nel settore delle carni suine
Numero d’ordine |
09.4038 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati, che includono: — «lombate disossate»: lombate e loro pezzi, senza filetto, con o senza la cotenna o il lardo — prosciutti e loro pezzi |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 12 680 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◄ |
Codici NC |
Ex 0203 19 55 , ex 0203 29 55 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
250 EUR per 1 000 Kg |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4170 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2006/333/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati, che includono: — «lombate disossate»: lombate e loro pezzi, senza filetto, con o senza la cotenna o il lardo — prosciutti e loro pezzi |
Origine |
Stati Uniti d’America |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti degli Stati Uniti d’America conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447 |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 1 770 000 kg (peso netto), suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◄ |
Codici NC |
Ex 0203 19 55 , ex 0203 29 55 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
250 EUR per 1 000 Kg |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4271 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate |
Origine |
Ucraina |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra |
Quantitativo in chilogrammi |
20 000 000 kg (peso netto), secondo la ripartizione di seguito indicata: 25 % per ciascun sottoperiodo contingentale |
Codici NC |
0203 11 10 , 0203 12 11 , 0203 12 19 , 0203 19 11 , 0203 19 13 , 0203 19 15 , 0203 19 55 , 0203 19 59 , 0203 21 10 , 0203 22 11 , 0203 22 19 , 0203 29 11 , 0203 29 13 , 0203 29 15 , 0203 29 55 , 0203 29 59 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4272 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prosciutti, le lombate e i pezzi disossati |
Origine |
Ucraina |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra |
Quantitativo in chilogrammi |
20 000 000 kg (peso netto), secondo la ripartizione di seguito indicata: 25 % per ciascun sottoperiodo contingentale |
Codici NC |
0203 11 10 , 0203 12 19 , 0203 19 11 , 0203 19 15 , 0203 19 59 , 0203 21 10 , 0203 22 19 , 0203 29 11 , 0203 29 15 , 0203 29 59 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4282 |
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui applicazione provvisoria è stata approvata con decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016 |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente all’articolo 66 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, prosciutti, spalle e loro pezzi |
Origine |
Canada |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente all’articolo 66 del presente regolamento |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 Periodo contingentale 2021: 68 048 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo Periodo contingentale a partire dal 2022: 80 548 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◄ |
Codici NC |
0203 12 11 , 0203 12 19 , 0203 19 11 , 0203 19 13 , 0203 19 15 , 0203 19 55 , 0203 19 59 , 0203 22 11 , 0203 22 19 , 0203 29 11 , 0203 29 13 , 0203 29 15 , 0203 29 55 , 0203 29 59 , 0210 11 11 , 0210 11 19 , 0210 11 31 , 0210 11 39 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. Conformemente all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
6,5 EUR per100 kg in equivalente peso carcassa |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata. Se la domanda di titolo di importazione riguarda più prodotti con codici NC diversi, tutti i codici NC e le relative designazioni devono essere inseriti, rispettivamente, nei riquadri 16 e 15 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso. Il quantitativo totale è convertito in equivalente peso carcassa |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 66 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
No |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Per i prodotti corrispondenti al numero d’ordine 09.4282, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all’allegato XVI del presente regolamento |
ALLEGATO XI
Contingenti tariffari nel settore delle uova
Numero d’ordine |
09.4275 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte; uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atti all’alimentazione umana; ovoalbumine e lattoalbumine, atte all’alimentazione umana |
Origine |
Ucraina |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra |
Quantitativo in chilogrammi |
Quantitativo in kg, espresso in equivalente uova in guscio (fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento), suddiviso in quattro sottoperiodi contingentali, con il 25 % per ciascun sottoperiodo contingentale: Periodo contingentale (anno civile) 2019: 2 400 000 kg Periodo contingentale (anno civile) 2020: 2 700 000 kg Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 3 000 000 kg |
Codici NC |
0407 21 00 , 0407 29 10 , 0407 90 10 , 0408 11 80 , 0408 19 81 , 0408 19 89 , 0408 91 80 , 0408 99 80 , 3502 11 90 , 3502 19 90 , 3502 20 91 , 3502 20 99 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, il peso delle lattoalbumine è convertito in equivalente uova in guscio secondo i tassi forfettari di rendimento pari a 7,00 per le lattoalbumine essiccate (codice NC 3502 20 91 ) e a 53,00 per gli altri tipi di lattoalbumina (codice NC 3502 20 99 ) conformemente all’allegato XVI del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.4276 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte |
Origine |
Ucraina |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra |
Quantitativo in chilogrammi |
3 000 000 kg (espressi in peso netto), suddivisi come segue: 25 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 25 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 25 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 25 % per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre |
Codici NC |
0407 21 00 , 0407 29 10 , 0407 90 10 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.4401 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Prodotti a base di uova |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
7 000 000 kg (equivalente uova in guscio, fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento), suddivisi come segue: 25 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 25 % per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 25 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 25 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno |
Codici NC |
0408 11 80 , 0408 19 81 , 0408 19 89 , 0408 91 80 , 0408 99 80 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
Per il codice NC 0408 11 80 : 711 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto Per il codice NC 0408 19 81 : 310 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto Per il codice NC 0408 19 89 : 331 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto Per il codice NC 0408 91 80 : 687 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto Per il codice NC 0408 99 80 : 176 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate (equivalente uova in guscio) |
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento |
Numero d’ordine |
09.4402 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Ovoalbumine |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
15 500 000 kg (equivalente uova in guscio, fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento), suddivisi come segue: 25 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 25 % per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 25 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 25 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno |
Codici NC |
3502 11 90 , 3502 19 90 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
Per il codice NC 3502 11 90 : 617 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto Per il codice NC 3502 19 90 : 83 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito» |
Durata di validità del titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento |
ALLEGATO XII
Contingenti tariffari nel settore del pollame
Numero d’ordine |
09.4067 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carni di pollame |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 4 054 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◄ |
Codici NC |
0207 11 10 , 0207 11 30 , 0207 11 90 , 0207 12 10 , 0207 12 90 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
Per il codice NC 0207 11 10 : 131 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 11 30 : 149 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 11 90 : 162 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0207 12 10 : 149 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 12 90 : 162 EUR per 1 000 Kg |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4068 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carni di pollame |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 8 253 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◄ |
Codici NC |
0207 13 10 , 0207 13 20 , 0207 13 30 , 0207 13 40 , 0207 13 50 , 0207 13 60 , 0207 13 70 , 0207 14 20 , 0207 14 30 , 0207 14 40 , 0207 14 60 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
Per il codice NC 0207 13 10 : 512 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 20 : 179 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0207 13 30 : 134 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 40 : 93 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 50 : 301 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 60 : 231 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 70 : 504 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 20 : 179 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 30 : 134 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 40 : 93 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 60 : 231 EUR per 1 000 Kg |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito» |
Durata di validità del titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4069 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carni di pollame |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 2 427 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◄ |
Codici NC |
0207 14 10 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
795 EUR per 1 000 Kg |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito» |
Durata di validità del titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4070 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carni di pollame |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
1 781 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo |
Codici NC |
0207 24 10 , 0207 24 90 , 0207 25 10 , 0207 25 90 , 0207 26 10 , 0207 26 20 , 0207 26 30 , 0207 26 40 , 0207 26 50 , 0207 26 60 , 0207 26 70 , 0207 26 80 , 0207 27 30 , 0207 27 40 , 0207 27 50 , 0207 27 60 , 0207 27 70 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
Per il codice NC 0207 24 10 : 170 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 24 90 : 186 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 25 10 : 170 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 25 90 : 186 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 10 : 425 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 20 : 205 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 30 : 134 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 40 : 93 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 50 : 339 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 60 : 127 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 70 : 230 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 80 : 415 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 30 : 134 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 40 : 93 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 50 : 339 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 60 : 127 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 70 : 230 EUR per 1 000 Kg |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4092 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2003/917/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carni di pollame Pezzi di tacchino disossati, congelati Pezzi di tacchino non disossati, congelati |
Origine |
Israele |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente all’articolo 16 del protocollo n. 4 allegato all’accordo euromediterraneo, del 1o giugno 2000, che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra |
Quantitativo in chilogrammi |
4 000 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo |
Codici NC |
0207 27 10 , 0207 27 30 , 0207 27 40 , 0207 27 50 , 0207 27 60 , 0207 27 70 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4169 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2006/333/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carni di pollame |
Origine |
Stati Uniti d’America |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
Quantitativo in chilogrammi |
21 345 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo |
Codici NC |
0207 11 10 , 0207 11 30 , 0207 11 90 , 0207 12 10 , 0207 12 90 , 0207 13 10 , 0207 13 20 , 0207 13 30 , 0207 13 40 , 0207 13 50 , 0207 13 60 , 0207 13 70 , 0207 14 10 , 0207 14 20 , 0207 14 30 , 0207 14 40 , 0207 14 50 , 0207 14 60 , 0207 14 70 , 0207 24 10 , 0207 24 90 , 0207 25 10 , 0207 25 90 , 0207 26 10 , 0207 26 20 , 0207 26 30 , 0207 26 40 , 0207 26 50 , 0207 26 60 , 0207 26 70 , 0207 26 80 , 0207 27 10 , 0207 27 20 , 0207 27 30 , 0207 27 40 , 0207 27 50 , 0207 27 60 , 0207 27 70 , 0207 27 80 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
Per il codice NC 0207 11 10 : 131 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 11 30 : 149 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 11 90 : 162 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 12 10 : 149 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 12 90 : 162 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 10 : 512 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 20 : 179 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 30 : 134 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 40 : 93 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 50 : 301 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 60 : 231 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 13 70 : 504 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 10 : 795 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 20 : 179 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 30 : 134 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 40 : 93 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 50 : 0 % Per il codice NC 0207 14 60 : 231 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 14 70 : 0 % Per il codice NC 0207 24 10 : 170 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 24 90 : 186 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 25 10 : 170 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 25 90 : 186 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 10 : 425 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 20 : 205 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 30 : 134 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 40 : 93 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 50 : 339 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 60 : 127 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 70 : 230 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 26 80 : 415 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 10 : 0 % Per il codice NC 0207 27 20 : 0 % Per il codice NC 0207 27 30 : 134 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 40 : 93 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 50 : 339 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 60 : 127 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 70 : 230 EUR per 1 000 Kg Per il codice NC 0207 27 80 : 0 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
20 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4211 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carni di pollame, salate o in salamoia |
Origine |
Brasile |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 129 930 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno ◄ |
Codici NC |
Ex 0210 99 39 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
15,4 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
10 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4212 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carni di pollame, salate o in salamoia |
Origine |
Thailandia |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 68 385 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno ◄ |
Codici NC |
Ex 0210 99 39 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
15,4 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità del titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4213 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carni di pollame, salate o in salamoia |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione del Brasile, della Thailandia e del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 824 000 kg ◄ |
Codici NC |
Ex 0210 99 39 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
15,4 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile, della Thailandia e del Regno Unito» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4214 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
Origine |
Brasile |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 52 665 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno ◄ |
Codici NC |
1602 32 19 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
8 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
10 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4215 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
Origine |
Thailandia |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 109 441 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno ◄ |
Codici NC |
1602 32 19 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
8 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
75 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4216 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione del Brasile, della Thailandia e del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 8 471 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno ◄ |
Codici NC |
1602 32 19 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
8 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile, della Thailandia e del Regno Unito» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4217 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di tacchino |
Origine |
Brasile |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 89 950 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno ◄ |
Codici NC |
1602 31 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
8,5 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Cauzione per i titoli di importazione |
10 EUR per 100 kg |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4218 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di tacchino |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione del Brasile e del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 11 301 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno ◄ |
Codici NC |
1602 31 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
8,5 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e del Regno Unito» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4251 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
Origine |
Brasile |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 10 969 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno ◄ |
Codici NC |
1602 32 11 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
630 EUR per 1 000 Kg |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
10 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4252 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
Origine |
Brasile |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 59 699 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno ◄ |
Codici NC |
1602 32 30 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
10 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4253 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
Origine |
Brasile |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 163 000 kg ◄ |
Codici NC |
1602 32 90 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
10 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4254 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
Origine |
Thailandia |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 8 019 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno ◄ |
Codici NC |
1602 32 30 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
75 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4255 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
Origine |
Thailandia |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 1 162 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno ◄ |
Codici NC |
1602 32 90 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
75 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4256 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
Origine |
Thailandia |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 8 572 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno ◄ |
Codici NC |
1602 39 29 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
75 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4257 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
Origine |
Thailandia |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 0 kg ◄ |
Codici NC |
1602 39 21 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
630 EUR per 1 000 Kg |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
75 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4258 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
Origine |
Thailandia |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 300 000 kg ◄ |
Codici NC |
Ex 1602 39 85 (Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili) |
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
75 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4259 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
Origine |
Thailandia |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 278 000 kg ◄ |
Codici NC |
Ex 1602 39 85 (Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili) |
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
75 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4260 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione del Brasile, della Thailandia e del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 1 669 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno ◄ |
Codici NC |
1602 32 30 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile, della Thailandia e del Regno Unito» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4263 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione della Thailandia e del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 159 000 kg ◄ |
Codici NC |
1602 39 29 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Thailandia e del Regno Unito» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4264 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione della Thailandia e del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 0 kg ◄ |
Codici NC |
Ex 1602 39 85 (Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili) |
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Thailandia e del Regno Unito» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4265 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione della Thailandia e del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 58 000 kg ◄ |
Codici NC |
Ex 1602 39 85 (Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili) |
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Thailandia e del Regno Unito» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4273 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte Decisione (UE) 2019/2145 del Consiglio, del 5 dicembre 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili; altre preparazioni e conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie Gallus domesticus |
Origine |
Ucraina |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra |
Quantitativo in chilogrammi |
Periodo contingentale a partire dal 2021: 70 000 000 kg (peso netto), suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo |
Codici NC |
0207 11 30 0207 11 90 0207 12 0207 13 10 0207 13 20 0207 13 30 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 70 0207 13 99 0207 14 10 0207 14 20 0207 14 30 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 70 0207 14 99 0207 24 0207 25 0207 26 10 0207 26 20 0207 26 30 0207 26 50 0207 26 60 0207 26 70 0207 26 80 0207 26 99 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 30 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70 0207 27 80 0207 27 99 0207 41 30 0207 41 80 0207 42 0207 44 10 0207 44 21 0207 44 31 0207 44 41 0207 44 51 0207 44 61 0207 44 71 0207 44 81 0207 44 99 0207 45 10 0207 45 21 0207 45 31 0207 45 41 0207 45 51 0207 45 61 0207 45 81 0207 45 99 0207 51 10 0207 51 90 0207 52 90 0207 54 10 0207 54 21 0207 54 31 0207 54 41 0207 54 51 0207 54 61 0207 54 71 0207 54 81 0207 54 99 0207 55 10 0207 55 21 0207 55 31 0207 55 41 0207 55 51 0207 55 61 0207 55 81 0207 55 99 0207 60 05 0207 60 10 ex 0207 60 21 (freschi o refrigerati, metà o quarti di faraone) 0207 60 31 0207 60 41 0207 60 51 0207 60 61 0207 60 81 0207 60 99 0210 99 39 1602 31 1602 32 1602 39 21 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
75 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4274 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Carni e frattaglie commestibili di volatili, interi, congelati |
Origine |
Ucraina |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra |
Quantitativo in chilogrammi |
20 000 000 kg (peso netto), suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo |
Codici NC |
0207 12 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
75 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4410 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/87/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, concernenti taluni oleaginosi |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Polli |
Origine |
Brasile |
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No. |
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 14 479 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◄ |
Codici NC |
0207 14 10 , 0207 14 50 , 0207 14 70 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4411 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/87/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, concernenti taluni oleaginosi |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Polli |
Origine |
Thailandia |
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No. |
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 4 432 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◄ |
Codici NC |
0207 14 10 , 0207 14 50 , 0207 14 70 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4412 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/87/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, concernenti taluni oleaginosi |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Polli |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione del Brasile, della Thailandia e del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 2 868 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◄ |
Codici NC |
0207 14 10 , 0207 14 50 , 0207 14 70 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile, della Thailandia e del Regno Unito» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4420 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/87/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, concernenti taluni oleaginosi |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Tacchino |
Origine |
Brasile |
Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No. |
Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 4 227 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◄ |
Codici NC |
0207 27 10 , 0207 27 20 , 0207 27 80 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4422 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/87/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, concernenti taluni oleaginosi |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Tacchino |
Origine |
Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
►M1 2 121 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◄ |
Codici NC |
0207 27 10 , 0207 27 20 , 0207 27 80 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
0 EUR |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
Sì |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
Sì |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4266 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
Origine |
Tutti i paesi terzi, ad esclusione della Cina |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
60 000 kg |
Codici NC |
1602 39 29 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Cina» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
|
|
Numero d’ordine |
09.4267 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
Origine |
Tutti i paesi terzi, ad esclusione della Cina |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
60 000 kg |
Codici NC |
1602 39 85 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Cina» |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4268 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
Origine |
Erga omnes |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
No |
Quantitativo in chilogrammi |
5 000 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 30 % per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno |
Codici NC |
1602 32 19 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
8 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
No |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4269 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
Dal 1o luglio al 30 settembre Dal 1o ottobre al 31 dicembre Dal 1o gennaio al 31 marzo Dal 1o aprile al 30 giugno |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
Origine |
Cina |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti indicati è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità cinesi competenti. |
Quantitativo in chilogrammi |
6 000 000 kg, suddivisi come segue: 30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 30 % per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno |
Codici NC |
1602 39 29 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
Numero d’ordine |
09.4283 |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino |
Origine |
Cina |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti indicati è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità cinesi competenti. |
Quantitativo in chilogrammi |
600 000 kg |
Codici NC |
1602 39 85 |
Dazio doganale applicabile al contingente |
10,9 % |
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. 25 tonnellate |
Cauzione per i titoli di importazione |
50 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
Sì |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
No |
ALLEGATO XIII
Parte A — Settore: alimenti per cani e gatti
Numero d’ordine |
Non applicabile |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 71 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Alimenti per cani e gatti (esportati in Svizzera) |
Destinazione |
Svizzera |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Titolo di esportazione AGREX oppure una fattura o qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione |
Quantitativo in chilogrammi |
6 000 000 kg |
Codici NC |
2309 10 90 |
|
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per il titolo di esportazione |
No |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
La sezione 7 della domanda e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di destinazione; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
No |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Conformemente agli articoli 70 e 71 del presente regolamento |
Parte B — Settore: latte
Numero d’ordine |
Non applicabile |
Accordo internazionale o altro atto |
Accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra |
Periodo contingentale |
Dal 1o luglio al 30 giugno |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Latte in polvere, con o senza aggiunta di zuccheri |
Destinazione |
Repubblica dominicana |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì, conformemente all’articolo 55, paragrafo 4, del presente regolamento |
Quantitativo in chilogrammi |
22 400 000 kg |
Codici NC |
0402 10 , 0402 21 e 0402 29 |
|
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate |
Cauzione per il titolo di esportazione |
3 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
Conformemente all’articolo 56, paragrafo 3, del presente regolamento |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
No |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Conformemente agli articoli 55, 56 e 57 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
Non applicabile |
Accordo internazionale o altro atto |
Contingente supplementare nel quadro dell’accordo OMC sull’agricoltura Contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e concessi dagli Stati Uniti d’America all’Austria, alla Finlandia e alla Svezia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round Contingenti tariffari derivanti originariamente dall’Uruguay Round e concessi dagli Stati Uniti d’America alla Repubblica ceca, all’Ungheria, alla Polonia e alla Slovacchia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 59 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Conformemente all’allegato XIV.5 del presente regolamento |
Destinazione |
Stati Uniti d’America |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Titolo di esportazione |
Quantitativo in chilogrammi |
Conformemente all’allegato XIV.5 del presente regolamento |
Codici NC |
0406, conformemente all’allegato XIV.5 del presente regolamento |
|
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
Sì. Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/760. 10 tonnellate |
Cauzione per il titolo di esportazione |
3 EUR per 100 kg |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
Conformemente all’articolo 59 del presente regolamento |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
No |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Conformemente agli articoli da 58 a 63 del presente regolamento |
Numero d’ordine |
Non applicabile |
Accordo internazionale o altro atto |
Decisione 95/591/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa alla conclusione dei risultati dei negoziati con alcuni paesi terzi a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT e ad altre questioni collegate |
Periodo contingentale |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Sottoperiodi contingentali |
No |
Domanda di titoli |
Conformemente agli articoli 6, 7, 8, 64 e 71 del presente regolamento |
Descrizione del prodotto |
Formaggi |
Destinazione |
Canada |
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio |
No |
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica |
Sì. Titolo di esportazione |
Quantitativo in chilogrammi |
14 271 831 kg |
Codici NC |
0406 10 ; 0406 20 ; 0406 30 ; 0406 40 ; 0406 90 |
|
|
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale |
No |
Cauzione per il titolo di esportazione |
No |
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso |
Conformemente all’articolo 64 del presente regolamento |
Durata di validità di un titolo |
Conformemente agli articoli 13 e 71 del presente regolamento |
Trasferibilità del titolo |
No |
Quantitativo di riferimento |
No |
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI |
No |
Condizioni specifiche |
Conformemente agli articoli 64 e 71 del presente regolamento |
ALLEGATO XIV
INFORMAZIONI SETTORIALI SPECIFICHE E MODELLI
XIV.1 CEREALI
PARTE A. Diciture di cui all’allegato II per i contingenti tariffari 09.4120 e 09.4122
PARTE B. Diciture di cui all’allegato II per il contingente tariffario 09.4121
XIV.2 RISO
Modello dei certificati di esportazione di cui all’allegato III
PARTE A. Origine Thailandia
PARTE B. Origine Australia
PARTE C: Origine Stati Uniti d’America
XIV.3 ZUCCHERO
PARTE A. Diciture di cui all’allegato IV per i contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329 e 09.4330
PARTE B. Diciture di cui all’allegato IV per i contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4324, 09.4325, 09.4326 e 09.4327
PARTE C. Modello di titolo di esportazione di cui all’articolo 35
XIV.4 CARNI BOVINE
PARTE A. Modello di certificato di autenticità per i contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4001, 09.4002, 09.4004, 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454 e 09.4455
1. Esportatore (nome e indirizzo): |
2. Certificato n.: |
ORIGINALE |
|
|
3. Autorità emittente: |
||
4. Destinatario (nome e indirizzo): |
|
||
|
5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ CARNI BOVINE Regolamento di esecuzione (UE)°2020/761 |
||
6. Mezzo di trasporto: |
|
||
7. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci: |
8. Peso lordo (kg) |
9. Peso netto (kg) |
|
10. Peso netto (in lettere) |
|||
11. ATTESTATO DELL’AUTORITÀ EMITTENTE: Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato soddisfano i requisiti indicati a tergo. a) per carni bovine di alta qualità (1) b) per carni di bufalo1 (1) Luogo: Data: |
|||
|
… Firma e timbro (o emblema stampato) |
||
Compilare a macchina oppure a mano in stampatello |
|||
(1)
Cancellare la dicitura non pertinente |
PARTE B. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4181
1 Esportatore (nome e indirizzo): |
2 Certificato n.: |
ORIGINALE |
4. Destinatario (nome e indirizzo): |
3. Autorità emittente: |
|
5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ CARNI BOVINE Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 |
||
6. Mezzo di trasporto: |
||
7. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci: |
8. Peso lordo (kg) |
9. Peso netto (kg) |
10. Peso netto (in lettere) |
||
11. ATTESTATO DELL’AUTORITÀ EMITTENTE: Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato sono originarie del Cile. Luogo: … Data: … Firma e timbro (o emblema stampato) Da compilare a macchina o a mano in stampatello |
PARTE C. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4198
1. Speditore (nome e indirizzo completi) |
CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE Serbia |
|||
2. Destinatario (nome e indirizzo completi) |
CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ Per l’esportazione nell’Unione europea di animali della specie bovina e di carni di animali della specie bovina [applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761] |
|||
NOTE A. Il presente certificato è redatto in un originale e due copie B. L’originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest’ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero |
||||
3. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli o capi di bestiame; designazione delle merci |
4. Codice della nomenclatura combinata |
5. Peso lordo (kg) |
6. Peso netto (kg) |
|
7. Peso netto (kg) (in lettere): |
||||
8. Il sottoscritto …, che agisce a nome dell’organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte a ispezione sanitaria a …, come da certificato veterinario qui accluso del …, sono originarie e provenienti dalla Serbia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell’allegato II dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra, accluso alla decisione 2010/36/CE (GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1) |
||||
9. Organismo emittente abilitato |
Luogo: |
Data: |
||
(Timbro dell’organismo emittente) |
… (firma) |
PARTE D. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4199
1. Speditore (nome e indirizzo completi) |
CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE Montenegro |
|||
2. Destinatario (nome e indirizzo completi) |
CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ Per l’esportazione nell’Unione europea di animali della specie bovina e di carni di animali della specie bovina [applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761] |
|||
NOTE A. Il presente certificato è redatto in un originale e due copie B. L’originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest’ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero |
||||
3. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli o capi di bestiame; designazione delle merci |
4. Codice della nomenclatura combinata |
5. Peso lordo (kg) |
6. Peso netto (kg) |
|
7. Peso netto (kg) (in lettere): |
||||
8. Il sottoscritto …, che agisce a nome dell’organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte a ispezione sanitaria a …, come da certificato veterinario qui accluso del …, sono originarie e provenienti dal Montenegro e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell’allegato II dell’accordo di stabilizzazione e di associazione accluso alla decisione 2010/224/UE, Euratom (GU L 108 del 29.4.2010, pag. 1). |
||||
9. Organismo emittente abilitato |
Luogo: |
Data: |
||
(Timbro dell’organismo emittente) |
… (firma) |
PARTE E. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4200
1. Speditore (nome e indirizzo completi) |
CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE Kosovo (*1) |
|||
2. Destinatario (nome e indirizzo completi) |
CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ Per l’esportazione nell’Unione europea di animali della specie bovina e di carni di animali della specie bovina [applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761] |
|||
NOTE A. Il presente certificato è redatto in un originale e due copie B. L’originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest’ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero |
||||
3. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli o capi di bestiame; designazione delle merci |
4. Codice della nomenclatura combinata |
5. Peso lordo (kg) |
6. Peso netto (kg) |
|
7. Peso netto (kg) (in lettere): |
||||
8. Il sottoscritto …, che agisce a nome dell’organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte a ispezione sanitaria a …, come da certificato veterinario qui accluso del …, sono originarie e provenienti dal Kosovo (*1) e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell’allegato II dell’accordo di stabilizzazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo (*1), dall’altro (GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3) |
||||
9. Organismo emittente abilitato |
Luogo: |
Data: |
||
(Timbro dell’organismo emittente) |
… (firma) |
|||
(*1)
Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. |
PARTE F. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4202
1. Speditore (nome e indirizzo completi) |
CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE PAESE ESPORTATORE: |
|||
2. Destinatario (nome e indirizzo completi) |
CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ Per l’esportazione nell’Unione europea di carni bovine disossate ed essiccate [applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761] |
|||
NOTE A. Il presente certificato è redatto in un originale e due copie B. L’originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest’ultimo caso, devono essere compilati a stampatello con penna ad inchiostro |
||||
3. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci |
4. Sottovoce della nomenclatura combinata |
5. Peso lordo (kg) |
6. Peso netto (kg) |
|
7. Peso netto (kg) (in lettere): |
||||
8. Il sottoscritto…, che agisce a nome dell’organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte corrispondono esattamente all’origine e alla definizione che figurano nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 |
||||
9. Organismo emittente abilitato |
Luogo: |
Data: |
||
(Timbro dell’organismo emittente) (firma) |
PARTE G. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4504
1. Speditore (nome e indirizzo completi) |
CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE Bosnia-Erzegovina |
|||
2. Destinatario (nome e indirizzo completi) |
CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ Per l’esportazione nell’Unione europea di animali della specie bovina e di carni di animali della specie bovina [applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761] |
|||
NOTE A. Il presente certificato è redatto in un originale e due copie B. L’originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest’ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero |
|
|||
3. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli o capi di bestiame; designazione delle merci |
4. Codice della nomenclatura combinata |
5. Peso lordo (kg) |
6. Peso netto (kg) |
|
7. Peso netto (kg) (in lettere): |
||||
8. Il sottoscritto …, che agisce a nome dell’organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte a ispezione sanitaria a …, come da certificato veterinario qui accluso del …, sono originarie e provenienti dalla Repubblica di Bosnia-Erzegovina e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell’allegato II dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Bosnia-Erzegovina, dall’altra, accluso alla decisione 2008/474/CE (GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10). |
||||
9. Organismo emittente abilitato |
Luogo: |
Data: |
||
(Timbro dell’organismo emittente) |
… (firma) |
PARTE H. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4505
1. Speditore (nome e indirizzo completi) |
CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE Repubblica di Macedonia del Nord |
|||
2. Destinatario (nome e indirizzo completi) |
CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ Per l’esportazione nell’Unione europea di animali della specie bovina e di carni di animali della specie bovina [applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761] |
|||
NOTE A. Il presente certificato è redatto in un originale e due copie L’originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest’ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero |
||||
3. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli o capi di bestiame; designazione delle merci |
4. Codice della nomenclatura combinata |
5. Peso lordo (kg) |
6. Peso netto (kg) |
|
7. Peso netto (kg) (in lettere): |
||||
8. Il sottoscritto …, che agisce a nome dell’organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte a ispezione sanitaria a …, come da certificato veterinario qui accluso del …, sono originarie e provenienti dalla Repubblica di Macedonia del Nord e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell’allegato III dell’accordo di stabilizzazione e di associazione accluso alla decisione 2004/239/CE, Euratom (GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1). |
||||
9. Organismo emittente abilitato |
Luogo: |
Data: |
||
(Timbro dell’organismo emittente) |
… (firma) |
XIV.5 LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
PARTE A. CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE CON CERTIFICATI IMA 1
A.1 — MODELLO DI CERTIFICATO IMA 1 PER CONTINGENTI TARIFFARI CON NUMERO D’ORDINE 09.4514, 09.4515, 09.4521, 09.4522
1. Venditore |
2. N. di serie |
ORIGINALE |
||||
3. Acquirente |
CERTIFICATO per l’ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci o sottovoci della nomenclatura combinata |
|||||
4. Numero e data della fattura |
5. Paese di origine |
6. Stato membro di destinazione |
||||
OSSERVAZIONI IMPORTANTI A. Per ciascuna forma di presentazione di ogni prodotto deve essere redatto un certificato. B. Il certificato dev’essere redatto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Può contenere la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore. C. Il certificato dev’essere redatto conformemente alle disposizioni unionali vigenti. D. L’originale e, se del caso, una copia del certificato devono essere presentati all’ufficio doganale nell’Unione al momento dell’immissione in libera pratica del prodotto. |
||||||
7. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli: descrizione particolareggiata del prodotto e indicazione della forma di presentazione. |
8. Peso lordo (kg) |
9. Peso netto (kg) |
||||
10. Materia prima utilizzata |
||||||
11. Tenore di materie grasse in peso (%) della sostanza secca |
||||||
12. Tenore in peso (%) d’acqua della sostanza non grassa |
||||||
13. Tenore in peso (%) di materie grasse |
||||||
14. Durata di maturazione |
||||||
15. Prezzo franco frontiera dell’Unione per 100 kg di peso netto (in EUR) uguale o superiore a: |
||||||
16. Osservazioni: |
a) contingente tariffario (1) b) destinato alla trasformazione (1) |
|||||
17. SI CERTIFICA CON LA PRESENTE: — che le indicazioni che figurano più sopra sono esatte e conformi alle disposizioni unionali vigenti, — che per i prodotti più sopra designati non sono né saranno concessi all’acquirente sconti o premi o qualsiasi altra forma di riduzione che possa avere per conseguenza un valore inferiore al valore minimo, fissato all’importazione per il prodotto in questione (2) |
||||||
18. Organismo emittente |
Luogo |
|
|
|
||
|
Anno |
Mese |
Giorno |
|||
(Firma e timbro dell’organismo emittente) |
||||||
(1)
Cancellare la dicitura non pertinente
(2)
Questa dicitura è cancellata per i formaggi di pecora o di bufala, i formaggi Glaris, Tilsit e Butterkäse nonché per i tipi di latte detti per l’alimentazione dei lattanti. |
A2 — MODELLO DI CERTIFICATO IMA 1 PER CONTINGENTI TARIFFARI CON NUMERO D’ORDINE 09.4195 E 09.4182
1. Venditore |
2. N. di serie |
ORIGINALE |
||||
3. Numero e data della fattura |
CERTIFICATO per l’ammissione di taluni tipi di burro neozelandese soggetti ai contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4195 e 09.4182 |
|||||
4. Numero e data della fattura |
5. Paese di origine |
|
||||
OSSERVAZIONI IMPORTANTI A. Per ciascuna forma di presentazione di ogni prodotto deve essere redatto un certificato. B. Il certificato dev’essere redatto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Può contenere la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese d’esportazione. C. Il certificato dev’essere redatto conformemente alle disposizioni unionali vigenti. D. L’originale e, se del caso, una copia del certificato, unitamente al corrispondente titolo di importazione e a una dichiarazione di immissione in libera pratica, devono essere presentati all’ufficio doganale nell’Unione al momento dell’immissione in libera pratica del prodotto. |
||||||
7. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli, descrizione particolareggiata della nomenclatura combinata e codice NC del prodotto a 8 cifre, preceduto dalla dicitura «ex» e indicazione della forma di presentazione. — Vedere l’elenco allegato delle caratteristiche del prodotto: — Codice NC: ex040510 — Burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all’80%, ma inferiore all’85%, fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte — N. di registrazione dello stabilimento — Data di fabbricazione — Media aritmetica della tara della confezione di plastica |
8. Peso lordo (kg) |
9. Peso netto (kg) μ s |
||||
10. Materia prima utilizzata |
||||||
13. Tenore in peso (%) di materie grasse |
||||||
16. Osservazioni: |
a) contingente tariffario (1) b) destinato alla trasformazione (1) |
|||||
17. SI CERTIFICA CON LA PRESENTE: — che il burro di più recente fabbricazione che forma oggetto del presente certificato ha o avrà (1) un’età di almeno 6 settimane a partire da/in data (1): — che le indicazioni che figurano più sopra sono esatte e conformi alle disposizioni unionali vigenti, — che il contingente totale per l’anno 20.. è …………kg. |
|
|
|
|
||
|
Anno |
Mese |
Giorno |
|||
18. Organismo emittente |
Luogo: |
|
|
|
||
|
Anno |
Mese |
Giorno |
|||
Valido fino al: |
|
|
|
|||
|
Anno |
Mese |
Giorno |
|||
(Firma e timbro dell’organismo emittente) |
||||||
(1)
Cancellare la dicitura non pertinente |
A3 — CONTROLLO DEL PESO E DEL TENORE DI MATERIE GRASSE DEL BURRO ORIGINARIO DELLA NUOVA ZELANDA DICHIARATO PER L’IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA NELL’AMBITO DEI CONTINGENTI TARIFFARI CON NUMERO D’ORDINE 09.4182 E 09.4195
Definizioni
Ai fini dell’allegato XIV.5, parte A, si applicano le seguenti definizioni:
«produttore»: un singolo impianto o stabilimento di produzione in cui viene fabbricato burro destinato all’esportazione nell’Unione europea nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4182 e 09.4195;
«lotto»: il quantitativo di burro fabbricato conformemente ad un disciplinare definito dall’acquirente in un impianto di produzione in un unico ciclo di fabbricazione;
«partita»: un quantitativo di burro che forma oggetto di un unico certificato IMA 1 presentato alla competente autorità doganale ai fini dell’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4182 e 09.4195;
«autorità competenti»: le autorità nazionali responsabili del controllo dei prodotti importati;
«elenco di identificazione del prodotto»: un elenco contenente, per ciascuna partita, il numero del corrispondente certificato IMA 1, l’impianto o lo stabilimento di produzione, il lotto o i lotti, nonché una descrizione del burro. L’elenco può altresì precisare il disciplinare di fabbricazione, la campagna di produzione, il numero di scatole per ciascun lotto, il numero totale di scatole, il peso nominale delle scatole, il numero d’ordine dell’esportatore, i mezzi di trasporto dalla Nuova Zelanda all’Unione europea ed il numero della spedizione.
Compilazione e verifica del certificato IMA 1
Ciascun certificato IMA 1 si riferisce al burro fabbricato in un unico impianto secondo un unico disciplinare definito dall’acquirente. Esso può riguardare uno o più lotti prodotti nello stesso impianto conformemente al medesimo disciplinare.
Il certificato IMA 1 si considera debitamente compilato e autenticato da uno degli organismi emittenti figuranti nella parte A6, solo se contiene tutte le informazioni sottoelencate:
nella casella 1, il nome e l’indirizzo del venditore;
nella casella 2, il numero di serie che identifica il paese d’origine, il regime di importazione, il prodotto, l’anno contingentale e il numero del certificato (la numerazione ricomincia ogni anno da 1);
nella casella 4, il numero e la data della fattura;
nella casella 5, «Nuova Zelanda»;
nella casella 7:
nella casella 8, il peso lordo in kg;
nella casella 9:
nella casella 10: a base di latte o crema di latte;
nella casella 13, percentuale di materie grasse uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 %;
nella casella 16: «contingente applicabile al burro neozelandese per... [anno] a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761»;
nella casella 17:
nella casella 18, gli estremi dell’organismo emittente.
Controllo del peso
Controlli dell’Unione europea
Il controllo effettuato dalle competenti autorità verte su una partita.
Le autorità competenti prelevano dalla partita un campione casuale, le cui dimensioni sono determinate secondo la formula seguente:
n = 3√(N)
dove n è la dimensione del campione e
N è il numero di scatole della partita.
La dimensione minima del campione, n, è tuttavia fissata a 10.
L’autorità competente calcola la media aritmetica e la deviazione standard dei pesi netti del campione.
Essa esegue opportuni controlli intesi a verificare l’esattezza dei dati contenuti nel certificato IMA 1 per quanto riguarda la tara, confrontandoli eventualmente col peso degli involucri di plastica utilizzati nell’Unione europea o esaminando il certificato rilasciato dal fabbricante degli involucri di plastica utilizzati per la partita considerata.
Interpretazione dei risultati del controllo — deviazione standard
La deviazione standard del peso netto delle scatole indicata nel certificato IMA 1 viene verificata secondo la seguente procedura.
Si confronta il rapporto s/σ con il rapporto minimo riportato nella seguente tabella per le varie dimensioni del campione, dove s è la deviazione standard del campione e σ è la deviazione standard del peso netto delle scatole indicata nel certificato IMA 1.
Se il rapporto s/σ è inferiore al corrispondente rapporto minimo riportato nella tabella di riferimento, nell’interpretazione dei risultati del controllo in conformità della sezione successiva si utilizza s anziché σ.
Rapporto minimo (1) s/σ in funzione delle dimensioni del campione (n) |
|||||
n |
s/σ |
n |
s/σ |
n |
s/σ |
10 (2) |
0,608 |
21 |
0,737 |
32 |
0,789 |
11 |
0,628 |
22 |
0,743 |
33 |
0,792 |
12 |
0,645 |
23 |
0,749 |
34 |
0,795 |
13 |
0,660 |
24 |
0,754 |
35 |
0,798 |
14 |
0,673 |
25 |
0,760 |
36 |
0,801 |
15 |
0,685 |
26 |
0,764 |
37 |
0,804 |
16 |
0,696 |
27 |
0,769 |
38 |
0,807 |
17 |
0,705 |
28 |
0,773 |
39 |
0,809 |
18 |
0,714 |
29 |
0,778 |
40 |
0,812 |
19 |
0,722 |
30 |
0,781 |
41 |
0,814 |
20 |
0,730 |
31 |
0,785 |
42 |
0,816 |
|
|
|
|
43 |
0,819 |
(1)
I rapporti minimi sono stati calcolati utilizzando le tabelle della legge del Chi-quadro (quantile 5 %; n-1 gradi di libertà).
(2)
La dimensione minima del campione, n, è fissata a 10. |
Interpretazione dei risultati del controllo — media aritmetica
L’autorità competente confronta i risultati ottenuti sul campione con i dati riportati nel certificato IMA 1 utilizzando la seguente formula:
w ≤ W + ((2,326σ)/√n)
in cui:
Se w soddisfa la formula suddetta, il peso netto medio indicato nel certificato IMA 1 (W) è utilizzato ai fini della determinazione del peso netto della partita importata nell’Unione.
Se w non soddisfa la formula suddetta, ai fini della determinazione del peso netto della partita importata nell’Unione si utilizza il valore w.
Il peso dichiarato viene iscritto nella parte 2 della colonna 29 del titolo di importazione; il quantitativo eccedente il peso dichiarato è immesso in libera pratica all’aliquota del dazio applicabile ai paesi terzi (erga omnes).
Controllo del tenore di materie grasse
Controlli dell’Unione europea
Le autorità competenti procedono al controllo del tenore percentuale di materie grasse su metà delle scatole che compongono il campione di cui alla sezione precedente. La dimensione minima del campione, n, è tuttavia fissata a 5.
Il metodo di campionamento applicabile è la norma 50C/1995 della Federazione Casearia Internazionale (FIL).
Il metodo applicabile ai fini della determinazione del tenore di materie grasse è l’ISO 17189 oppure quello definito nell’ultima versione delle pertinenti norme europee o internazionali, secondo il caso.
Le autorità competenti prelevano campioni in doppio, uno dei quali è conservato in luogo sicuro in caso di controversia.
Il laboratorio incaricato di effettuare i test deve essere autorizzato da uno Stato membro ad eseguire analisi ufficiali ed essere riconosciuto da detto Stato membro come avente la competenza per applicare il metodo di cui alla parte A3 del presente allegato XIV.5; tale competenza si considera provata se il laboratorio ha soddisfatto il criterio di ripetibilità nell’analisi di campioni in doppio e ha superato il test d’idoneità.
Interpretazione dei risultati del controllo — media aritmetica
Si considera che i requisiti relativi al tenore di materie grasse sono rispettati se la media aritmetica del campione non supera l’84,4 %.
Le autorità competenti notificano immediatamente alla Commissione tutti i casi di inottemperanza.
Nel caso in cui i requisiti di cui alla lettera a) non sono soddisfatti, la partita coperta dalla relativa dichiarazione di importazione e dal certificato IMA 1 è importata a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, fatta eccezione per il caso in cui i risultati dell’analisi dei campioni in doppio di cui alla sezione successiva soddisfano i requisiti.
Risultati controversi
Gli importatori hanno la facoltà di contestare i risultati analitici ottenuti dai laboratori delle autorità competenti entro dieci giorni di calendario dalla ricezione di tali risultati, impegnandosi a sostenere i costi relativi all’analisi dei campioni in doppio. In tal caso l’autorità competente invia doppioni sigillati dei campioni analizzati dal suo laboratorio ad un secondo laboratorio. Il secondo laboratorio deve essere autorizzato da uno Stato membro ad eseguire analisi ufficiali ed essere riconosciuto da detto Stato membro come avente la competenza per applicare il metodo descritto nella parte A3 del presente allegato XIV.5; tale competenza si considera provata se il laboratorio ha soddisfatto il criterio di ripetibilità nell’analisi di campioni in doppio e ha superato il test d’idoneità.
Il secondo laboratorio comunica senza indugio all’autorità competente i risultati delle analisi effettuate.
Le conclusioni del secondo laboratorio sono inappellabili.
A4 — CIRCOSTANZE NELL’AMBITO DELLE QUALI UN CERTIFICATO IMA 1 PUÒ ESSERE, IN TUTTO O IN PARTE, REVOCATO, MODIFICATO, SOSTITUITO O CORRETTO
Revoca di un certificato IMA 1 qualora, a causa del mancato rispetto dei requisiti in materia di composizione, sia applicabile e venga pagato un dazio pieno
Se per una partita viene corrisposto un dazio pieno a causa del mancato rispetto del requisito relativo al tenore massimo di materie grasse, il certificato IMA 1 relativo a tale partita può essere revocato e l’organismo emittente può aggiungere il corrispondente quantitativo ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per lo stesso anno contingentale.
Prodotti distrutti o resi inadatti alla vendita
L’organismo emittente dei certificati IMA 1 può revocare, in tutto o in parte, un certificato IMA 1 per un quantitativo distrutto o reso inadatto alla vendita per ragioni indipendenti dalla volontà dell’esportatore. Qualora sia stata distrutta o resa inadatta alla vendita parte del quantitativo oggetto di un certificato IMA 1, può essere rilasciato un certificato IMA 1 sostitutivo per il quantitativo rimanente. Il certificato sostitutivo ha la stessa validità dell’originale. In questo caso la casella 17 del certificato IMA 1 sostitutivo reca la dicitura «valido fino al 00.00.0000».3]
Se il quantitativo oggetto di un certificato IMA 1 è distrutto o reso inadatto alla vendita, in tutto o in parte, per ragioni indipendenti dalla volontà dell’esportatore, l’organismo emittente dei certificati IMA 1 può aggiungerlo ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per lo stesso anno contingentale.
Modifica dello Stato membro di destinazione
Se l’esportatore si trova a dover modificare lo Stato membro di destinazione indicato in un certificato IMA 1 prima che sia stato emesso il corrispondente titolo di importazione, l’organismo emittente può modificare l’originale del certificato IMA 1. Tale certificato originale IMA 1 modificato, debitamente autenticato e opportunamente identificato dall’organismo emittente, può essere presentato all’autorità preposta al rilascio dei titoli e alle autorità doganali.
Errore tecnico o di trascrizione
Se in un certificato IMA 1 si riscontra un errore tecnico o di trascrizione prima che sia stato rilasciato il corrispondente titolo di importazione, l’organismo emittente può correggere l’originale del certificato IMA 1. Tale certificato originale IMA 1 corretto può essere presentato all’autorità preposta al rilascio dei titoli e alle autorità doganali.
Ragioni eccezionali - un prodotto destinato all’importazione in un determinato anno non è più disponibile
Se, per ragioni eccezionali e indipendenti dalla volontà dell’esportatore, un prodotto destinato all’importazione in un determinato anno non è più disponibile e, tenuto conto dei normali tempi di spedizione dal paese d’origine, l’unico modo di completare il contingente è di sostituire tale prodotto con un prodotto originariamente destinato all’importazione nell’anno successivo, l’organismo emittente può rilasciare un nuovo certificato IMA 1 per il quantitativo sostitutivo tra il sesto e il decimo giorno di calendario successivo alla notifica alla Commissione degli estremi del certificato IMA 1 da revocare, in tutto o in parte, per l’anno considerato e del primo certificato IMA 1 rilasciato per l’anno successivo e da revocare, in tutto o in parte.
Qualora ritenga che le ragioni addotte non siano contemplate dalla presente disposizione, la Commissione può sollevare obiezioni entro sette giorni di calendario, precisandone le motivazioni. Se il quantitativo da sostituire è superiore a quello che forma oggetto del primo certificato IMA 1 rilasciato per l’anno successivo, il quantitativo richiesto può essere ottenuto revocando, in tutto o in parte, un ulteriore certificato IMA 1 secondo l’ordine di successione.
Tutti i quantitativi per i quali sono stati revocati, in tutto o in parte, certificati IMA 1 per l’anno considerato sono aggiunti ai quantitativi per i quali può essere rilasciato un certificato IMA 1 per tale anno contingentale.
Tutti i quantitativi ripresi dall’anno contingentale successivo, per i quali sono stati revocati uno o più certificati IMA 1, sono aggiunti ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per l’anno contingentale considerato.
A5 — REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI IMA 1
Oltre alle caselle 1, 2, 4, 5, 9, 17 e 18 del certificato IMA 1, devono essere compilate:
Per quanto riguarda i formaggi Cheddar di cui al codice NC ex 0406 90 21 e per quelli che figurano nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4514 e 09.4521:
Per quanto riguarda i formaggi Cheddar destinati alla trasformazione di cui al codice NC ex 0406 90 01 e per quelli che figurano nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4515 e 09.4522:
Per quanto riguarda i formaggi destinati alla trasformazione di cui al codice NC 0406 90 01 e per quelli che figurano nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4515 e 09.4522:
A6 — ORGANISMI EMITTENTI DEI CERTIFICATI IMA 1
Paese terzo |
Codice NC e designazione dei prodotti |
Organismo emittente |
||
|
|
|
Nome |
Sede |
Australia |
0406 90 01 0406 90 21 |
Cheddar e formaggi destinati alla trasformazione Cheddar |
Australian Quarantine Inspection Service Department of Agriculture, Fisheries and Forestry |
P.O. Box 60 World Trade Centre Melbourne VIC 3005 Australia Tel.: (61 3) 92 46 67 10 Fax: (61 3) 92 46 68 00 |
Nuova Zelanda |
ex 0405 10 11 |
Burro |
Ministry for Primary Industries |
Pastoral House 25 The Terrace P.O. Box 2526 Wellington 6140 Tel. + 64 4 894 0100 Fax + 64 4 894 0720 www.mpi.govt.nz |
ex 0405 10 19 |
Burro |
|||
ex 0405 10 30 |
Burro |
|||
ex 0406 90 01 |
Formaggi destinati alla trasformazione |
|||
ex 0406 90 21 |
Cheddar |
PARTE B. CONTINGENTI DI ESPORTAZIONE
B1 — IDENTIFICAZIONE DEI CONTINGENTI APERTI DAGLI STATI UNITI
Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive di cui al capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States» |
Identificazione del contingente |
Quantitativo annuo disponibile |
|
Numero del gruppo |
Descrizione del gruppo |
|
kg |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
16 |
Not specifically provided for (NSPF) |
16 - Tokyo |
908 877 . |
16 - Uruguay |
3 446 000 |
||
17 |
Blue Mould |
17 - Uruguay |
350 000 |
18 |
Cheddar |
18 - Uruguay |
1 050 000 |
20 |
Edam/Gouda |
20 - Uruguay |
1 100 000 |
21 |
Italian type |
21 - Uruguay |
2 025 000 |
22 |
Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation |
22 - Tokyo |
393 006 |
22 - Uruguay |
380 000 |
||
25 |
Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation |
25 - Tokyo |
4 003 172 |
25 - Uruguay |
2 420 000 |
B2 — PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE NELLA DOMANDA DI TITOLO DI IMPORTAZIONE E NEL TITOLO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 59 DEL PRESENTE REGOLAMENTO (CONTINGENTE DI ESPORTAZIONE DI FORMAGGI APERTO DAGLI STATI UNITI)
Identificazione del contingente di cui alla colonna 3 della parte B1: …
Nome del gruppo di cui alla colonna 2 della parte B1: …
Origine del contingente:
Uruguay Round: |
□ |
Tokyo Round: |
□ |
Nome/indirizzo del richiedente |
Codice del prodotto della nomenclatura combinata |
Quantitativo richiesto in kg |
Codice della Harmonised Tariff Schedule of the USA |
Nome/indirizzo dell’importatore designato |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE: |
|
|
|
ALLEGATO XV
Parte A
Elenco di cui all’articolo 44, paragrafo 2
Parte B
Categorie di prodotti di cui all’articolo 16
Categoria di prodotto |
Codice NC |
110 |
0102 29 10 , ex 0102 39 10 di peso inferiore o uguale a 80 kg ed ex 0102 90 91 di peso inferiore o uguale a 80 kg |
120 |
0102 29 21 e 0102 29 29 , ex 0102 39 10 di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg ed ex 0102 90 91 di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg |
130 |
0102 29 41 e 0102 29 49 , ex 0102 39 10 di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg ed ex 0102 90 91 di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg |
140 |
Da 0102 29 51 a 0102 29 99 , ex 0102 39 10 di peso superiore a 300 kg ed ex 0102 90 91 di peso superiore a 300 kg |
210 |
0201 10 00 e 0201 20 20 |
220 |
0201 20 30 |
230 |
0201 20 50 |
240 |
0201 20 90 |
250 |
0201 30 e 0206 10 95 |
310 |
0202 10 e 0202 20 10 |
320 |
0202 20 30 |
330 |
0202 20 50 |
340 |
0202 20 90 |
350 |
0202 30 10 |
360 |
0202 30 50 |
370 |
0202 30 90 |
380 |
0206 29 91 |
410 |
0210 20 10 |
420 |
0210 20 90 , 0210 99 51 e 0210 99 90 |
510 |
1602 50 10 e 1602 90 61 |
520 |
1602 50 31 |
530 |
1602 50 95 |
550 |
1602 90 69 |
ALLEGATO XVI
Fattori di conversione di cui agli articoli 46, 66 e 68
Parte A
Fattori di conversione e prodotti compensatori per il settore delle uova
Merci d’importazione |
Ordine numerico |
Prodotti compensatori |
Quantità di prodotti compensatori ogni 100 kg di merci d’importazione (kg) (1) |
||
Codice NC |
Descrizione |
Codice (2) |
Descrizione |
||
0407 21 00 0407 29 10 0407 90 10 |
Uova in guscio |
1 |
ex 0408 99 80 |
a) Uova, sgusciate, liquide o congelate |
86,00 |
ex 0511 99 85 |
b) Gusci |
12,00 |
|||
2 |
0408 19 81 |
a) Tuorli, liquidi o congelati |
33,00 |
||
ex 0408 19 89 |
|
|
|||
ex 3502 19 90 |
b) Ovoalbumina, liquida o congelata |
53,00 |
|||
ex 0511 99 85 |
c) Gusci |
12,00 |
|||
3 |
0408 91 80 |
a) Uova, sgusciate, essiccate |
22,10 |
||
ex 0511 99 85 |
b) Gusci |
12,00 |
|||
4 |
0408 11 80 |
a) Tuorli, essiccati |
15,40 |
||
ex 3502 11 90 |
b) Ovoalbumina, essiccata (in cristalli) |
7,40 |
|||
ex 0511 99 85 |
c) Gusci |
12,00 |
|||
5 |
0408 11 80 |
a) Tuorli, essiccati |
15,40 |
||
ex 3502 11 90 |
b) Ovoalbumina, essiccata (in altra forma) |
6,50 |
|||
ex 0511 99 85 |
c) Gusci |
12,00 |
|||
ex 0408 99 80 |
Uova, sgusciate, liquide o congelate |
6 |
0408 91 80 |
Uova, sgusciate, essiccate |
25,70 |
0408 19 81 ed ex 0408 19 89 |
Tuorli, liquidi o congelati |
7 |
0408 11 80 |
Tuorli, essiccati |
46,60 |
(1)
Le perdite sono calcolate sottraendo da 100 la somma dei quantitativi indicati in questa colonna.
(2)
Le sottovoci che figurano in questa colonna sono quelle della nomenclatura combinata. |
Parte B
Fattori di conversione per i contingenti di carni bovine e suine aperti nel quadro del CETA ( 49 )
Per i prodotti corrispondenti ai numeri d’ordine 09.4280, 09.4281, 09.4282, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i seguenti fattori di conversione.
Codici NC |
Fattore di conversione |
0201 10 00 0201 20 20 0201 20 30 0201 20 50 0201 20 90 0201 30 00 0206 10 95 0202 10 00 0202 20 10 0202 20 30 0202 20 50 0202 20 90 0202 30 10 0202 30 50 0202 30 90 0206 29 91 0210 20 10 0210 20 90 0210 99 51 0210 99 59 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 0203 19 59 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 0203 29 59 0210 11 11 0210 11 19 0210 11 31 0210 11 39 |
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 130 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 130 % 130 % 130 % 100 % 100 % 135 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 120 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 120 % 100 % 100 % 100 % 120 % 120 % |
( 1 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).
( 3 )
( 4 )
( 5 ) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1).
( 6 ) Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).
( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).
( 8 ) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
( 9 ) Decisione 2006/333/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea (GU L 124 del 11.5.2006, pag. 13).
( 10 ) Decisione 2007/444/CE del Consiglio, del 22 febbraio 2007, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 53).
( 11 ) Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).
( 12 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’intervento pubblico e l’aiuto all’ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).
( 13 ) GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23.
( 14 ) Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1).
( 15 ) Decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all’attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell’articolo XXIII del GATT (GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15).
( 16 ) Decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1).
( 17 ) Decisione 2009/330/CE del Consiglio, del 15 settembre 2008, relativa alla firma di un protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (GU L 107 del 28.4.2009, pag. 1).
( 18 ) Decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 14).
( 19 ) Decisione (UE) 2017/75 del Consiglio, del 21 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea (GU L 12 del 17.1.2017, pag. 1).
( 20 ) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
( 21 ) Decisione 98/238/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 26 gennaio 1998, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall’altro (GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1).
( 22 ) Decisione 2001/404/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT (GU L 142 del 29.5.2001, pag. 7).
( 23 ) Decisione 2006/398/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV paragrafo 6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea (GU L 154 del 8.6.2006, pag. 22).
( 24 ) Decisione (UE) 2016/1885 del Consiglio, del 18 ottobre 2016, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all’Unione europea (GU L 291 del 26.10.2016, pag. 7).
( 25 ) Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12
( 26 ) Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).
( 27 ) Decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10).
( 28 ) Decisione 2010/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1).
( 29 ) Decisione 2010/224/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 29 marzo 2010, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (GU L 108 del 29.4.2010, pag. 1).
( 30 ) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
( 31 ) Decisione (UE) 2016/342 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall’altra (GU L 71 del 16.3.2016, pag. 1).
( 32 ) Decisione 2005/269/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2005, relativa alla conclusione dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 84 del 2.4.2005, pag. 19).
( 33 ) Decisione 2006/106/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea (GU L 47 del 17.2.2006, pag. 52).
( 34 ) Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all’applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).
( 35 ) Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte (GU L 181 del 12.7.2017, pag. 1).
( 36 ) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
( 37 ) Decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli — Protocollo 1 relativo al regime preferenziale applicabile all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia — Protocollo 2 concernente il regime preferenziale applicabile all’importazione in Turchia di prodotti agricoli originari della Comunità — Protocollo 3 relativo alle norme di origine — Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino — Dichiarazione comune (GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1).
( 38 ) Decisione 1999/753/CE del Consiglio, del 29 luglio 1999, riguardante l’applicazione provvisoria dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall’altro (GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1).
( 39 ) Decisione 2011/818/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 327 del 9.12.2011, pag. 1).
( 40 ) Decisione 2008/805/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 289 del 30.10.2008, pag. 1).
( 41 ) Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 274 del 24.10.2017, pag. 57).
( 42 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
( 43 ) Decisione 95/591/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa alla conclusione dei risultati dei negoziati con alcuni paesi terzi a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT e ad altre questioni collegate (Stati Uniti e Canada) (GU L 334 del 30.12.1995, pag. 25).
( 44 ) Decisione 94/87/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, concernenti taluni oleaginosi (GU L 47 del 18.2.1994, pag. 1).
( 45 ) Decisione 2003/917/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65).
( 46 ) Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame (GU L 138 del 30.5.2007, pag. 10).
( 47 ) Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).
( 48 ) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
( 49 ) Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23).