Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R0761-20210601

Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/2021-06-01

02020R0761 — IT — 01.06.2021 — 003.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/761 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli

(GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1739 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2020

  L 392

9

23.11.2020

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/254 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2021

  L 58

17

19.2.2021

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/760 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2021

  L 162

25

10.5.2021


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 178, 20.5.2021, pag.  9 (2020/761)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/761 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli



TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari di cui all’allegato I per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione, in particolare per quanto riguarda:

a) 

i periodi contingentali;

b) 

i quantitativi massimi per cui si può presentare domanda;

c) 

la presentazione di domande di titoli di importazione e di esportazione;

d) 

i dettagli da inserire in determinate sezioni delle domande di titoli di importazione e di esportazione e dei titoli stessi;

e) 

l’irricevibilità delle domande di titoli di importazione e di esportazione;

f) 

la cauzione da costituire al momento della presentazione di una domanda di titolo di importazione o di esportazione;

g) 

il coefficiente di attribuzione e la sospensione della presentazione di domande di titoli;

h) 

il rilascio di titoli di importazione e di esportazione;

i) 

il periodo di validità dei titoli di importazione e di esportazione;

j) 

la prova di immissione in libera pratica;

k) 

la prova dell’origine;

l) 

la notifica dei quantitativi alla Commissione;

m) 

la notifica alla Commissione delle informazioni relative al sistema elettronico LORI, ai certificati di autenticità (CA) e ai certificati IMA 1 («Inward Monitoring Arrangement»).

Il presente regolamento apre inoltre contingenti tariffari di importazione e di esportazione di prodotti agricoli specifici e stabilisce norme specifiche per la gestione di tali contingenti.

Articolo 2

Altre norme applicabili

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ( 2 ) e i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2447 e (UE) 2016/1239.



TITOLO II

NORME COMUNI

Articolo 3

Contingenti tariffari elencati nell’allegato I

1.  
Ciascun contingente tariffario è identificato mediante un numero d’ordine.
2.  

I contingenti tariffari di importazione e di esportazione sono riportati nell’allegato I, unitamente alle seguenti informazioni:

a) 

il numero d’ordine del contingente tariffario di importazione e la descrizione dei contingenti tariffari di esportazione;

b) 

il settore dei prodotti;

c) 

il tipo di contingente tariffario, di importazione o di esportazione;

d) 

il metodo di gestione;

e) 

se del caso, l’obbligo per gli operatori di fornire la prova del quantitativo di riferimento in conformità all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/760;

f) 

se del caso, l’obbligo per gli operatori di fornire la prova dello svolgimento di un’attività commerciale conformemente all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760;

g) 

se del caso, la data di scadenza del titolo;

h) 

se del caso, l’obbligo per gli operatori di registrarsi nel sistema elettronico di registrazione e identificazione degli operatori con titoli (Licence Operator Registration and Identification, LORI) di cui all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760 prima di presentare domanda di titolo.

Articolo 4

Periodo contingentale

1.  
I contingenti tariffari sono aperti per un periodo di 12 mesi consecutivi (di seguito «periodo contingentale»). I periodi contingentali possono essere suddivisi in sottoperiodi.
2.  
I periodi contingentali, gli eventuali sottoperiodi e i quantitativi totali disponibili per il periodo contingentale, per ciascun contingente tariffario, sono stabiliti negli allegati da II a XIII

Articolo 5

Quantitativi massimi per cui si può presentare domanda

1.  
Il quantitativo oggetto della domanda non può superare il quantitativo totale disponibile per il periodo o il sottoperiodo contingentale interessato.
2.  
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il quantitativo disponibile è il quantitativo totale non assegnato per il periodo o sottoperiodo contingentale rimanente.
3.  
Il quantitativo disponibile comprende il quantitativo non utilizzato nel precedente sottoperiodo contingentale.

Articolo 6

Presentazione di domande di titoli di importazione e di esportazione

1.  
Le domande di titoli di importazione e di esportazione sono presentate entro i primi sette giorni di calendario del mese che precede l’inizio del periodo contingentale ed entro i primi sette giorni di calendario di ogni mese del periodo contingentale, ad eccezione del mese di dicembre in cui non è possibile presentare domande.
2.  
In deroga al paragrafo 1, le domande di titoli di importazione e di esportazione validi a decorrere dal 1o gennaio sono presentate dal 23 al 30 novembre dell’anno precedente.
3.  
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli operatori che chiedono titoli presentano una sola domanda ricevibile per mese e per contingente tariffario. Nel mese di novembre gli operatori possono presentare due domande per contingente tariffario: una domanda per i titoli validi a partire da dicembre e una domanda per i titoli validi a partire da gennaio. Per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati dai paesi esportatori e per i contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi, si applicano rispettivamente gli articoli 71 e 72.
4.  
Se per un determinato contingente tariffario un richiedente presenta un numero di domande superiore al numero massimo di cui al paragrafo 3, nessuna delle domande presentate per il contingente tariffario è ricevibile e la cauzione costituita è incamerata.
5.  
In deroga al paragrafo 3, se un contingente tariffario include più codici NC, paesi di origine o aliquote del dazio, gli operatori possono presentare mensilmente domande per i diversi codici NC o paesi di origine o per le diverse aliquote del dazio. In tal caso le domande sono presentate contemporaneamente. L’autorità emittente le considera una domanda unica.

Articolo 7

Dettagli da inserire in determinate sezioni delle domande dei titoli di importazione e di esportazione

1.  

Le seguenti sezioni dei moduli delle domande di titoli di importazione e di esportazione figuranti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 sono compilate come segue:

a) 

nella sezione 20 del modulo di domanda di titolo di importazione, sono indicati i seguenti dati:

i) 

il numero d’ordine del contingente tariffario di importazione;

ii) 

il dazio doganale ad valorem e specifico («dazio doganale del contingente») applicabile al prodotto interessato;

b) 

ove specificato negli allegati da II a XIII del presente regolamento, nella sezione 7 del modulo di domanda di titolo di esportazione si indica il paese di destinazione e la casella «sì» della medesima sezione deve essere barrata;

c) 

ove specificato negli allegati da II a XIII del presente regolamento, nella sezione 8 del modulo di domanda di titolo di importazione si indica il paese di origine e la casella «sì» della medesima sezione deve essere barrata.

2.  
Gli Stati membri che dispongono di un sistema elettronico di domanda e di registrazione registrano i dati di cui al paragrafo 1 in tale sistema.

Articolo 8

Irricevibilità delle domande di titoli di importazione e di esportazione

1.  
Le domande di titoli incomplete o non conformi ai criteri stabiliti nel presente regolamento, nel regolamento delegato (UE) 2016/1237 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 sono dichiarate irricevibili.
2.  
Se l’autorità emittente dichiara la domanda di titolo irricevibile, notifica all’operatore per iscritto la decisione di irricevibilità della domanda, unitamente ai motivi della decisione. Tale notifica informa l’operatore circa il diritto di ricorso contro la decisione di irricevibilità, la procedura applicabile e i termini del ricorso.
3.  
Le domande di titoli non possono essere dichiarate irricevibili per errori materiali di modesta entità che non modificano gli elementi essenziali della domanda.
4.  
Gli agenti doganali o i rappresentanti doganali del richiedente non sono autorizzati a presentare domanda di titoli nell’ambito dei contingenti tariffari che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Essi non possono essere detentori di titoli rilasciati a norma del presente regolamento.

Articolo 9

Cauzione da costituire al momento della presentazione di una domanda di titolo di importazione o di esportazione

Se il rilascio di un titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/760, il richiedente la costituisce presso l’autorità emittente, prima della fine del periodo di presentazione delle domande, per l’importo previsto per ciascun contingente tariffario negli allegati da II a XIII del presente regolamento.

Articolo 10

Coefficiente di attribuzione e sospensione della presentazione di domande di titoli

1.  
Fatta eccezione per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi e per i contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi, per ciascun contingente tariffario la Commissione calcola un coefficiente di attribuzione. Gli Stati membri applicano il coefficiente ai quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo notificata alla Commissione. Il coefficiente di attribuzione è calcolato sulla base delle informazioni notificate dagli Stati membri e secondo il metodo di cui al paragrafo 3.
2.  
La Commissione rende pubblico il coefficiente di attribuzione per ciascun contingente tariffario mediante idonea pubblicazione in internet entro e non oltre il ventiduesimo giorno del mese in cui gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi richiesti. Se la domanda è stata presentata tra il 23 e il 30 novembre, il coefficiente di attribuzione è reso pubblico entro il 14 dicembre.
3.  
Salvo disposizione contraria del titolo III, il coefficiente di attribuzione per i titoli non supera il 100 % ed è calcolato come segue: [(quantitativo disponibile/quantitativo richiesto) × 100] %. Il coefficiente di attribuzione è arrotondato a sei cifre. La Commissione adegua il coefficiente di attribuzione per garantire che i quantitativi disponibili per il periodo o il sottoperiodo contingentale di importazione o di esportazione non siano superati.
4.  
Se il quantitativo contingentale per un sottoperiodo o nell’ambito del sistema delle domande mensili è esaurito, la Commissione sospende la presentazione di ulteriori domande fino alla fine del periodo o del sottoperiodo contingentale. La sospensione è revocata quando si rendono disponibili quantitativi entro lo stesso periodo contingentale a seguito della notifica di quantitativi non utilizzati. La Commissione notifica alle autorità emittenti degli Stati membri la sospensione, la revoca della sospensione e il quantitativo disponibile nell’ambito di un contingente tariffario mediante opportuna pubblicazione in internet.
5.  
I titoli di importazione e di esportazione sono rilasciati per i quantitativi calcolati moltiplicando i quantitativi riportati nelle domande di titoli di importazione o di esportazione per il coefficiente di attribuzione. Il quantitativo ottenuto in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione viene arrotondato all’unità inferiore.
6.  
I quantitativi non assegnati o non utilizzati durante un sottoperiodo sono determinati in base alle informazioni notificate alla Commissione dagli Stati membri. Tali quantitativi sono aggiunti ai quantitativi disponibili per essere ridistribuiti nell’ambito dello stesso periodo contingentale di importazione o di esportazione.
7.  
Prima di calcolare il coefficiente di attribuzione per i contingenti tariffari per i quali è richiesta la registrazione previa obbligatoria degli operatori a norma dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/760, la Commissione può chiedere all’autorità emittente competente di verificare il fascicolo LORI dei richiedenti. La richiesta è presentata entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del quindicesimo giorno del mese in cui gli Stati membri hanno notificato i quantitativi richiesti. Tuttavia, per i quantitativi notificati entro il 6 dicembre, tale richiesta deve essere presentata entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) dell’8 dicembre. Le autorità emittenti forniscono alla Commissione un indirizzo di posta elettronica al quale inviare le richieste.
8.  
Le autorità emittenti rispondono alle richieste della Commissione di cui al paragrafo 7 entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del ventunesimo giorno del mese successivo alla richiesta.
9.  
Per le richieste trasmesse entro l’8 dicembre, le autorità emittenti rispondono entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del 7 gennaio.
10.  
Se l’autorità emittente non risponde alla Commissione entro i termini di cui ai paragrafi 8 e 9, tale autorità non accetta alcuna ulteriore domanda di titolo presentata dall’operatore in questione.

Articolo 11

Rilascio di titoli di importazione e di esportazione

1.  
Il presente articolo non si applica ai titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi e per i contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi.
2.  
I titoli sono rilasciati soltanto per le domande notificate alla Commissione.
3.  
I titoli sono rilasciati dopo la pubblicazione da parte della Commissione del coefficiente di attribuzione e prima della fine del mese.

Se, a causa di circostanze impreviste, la Commissione non pubblica il coefficiente di attribuzione nel periodo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, i titoli sono rilasciati al massimo entro il settimo giorno di calendario successivo al giorno in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione.

4.  
I titoli validi a decorrere dal 1o gennaio sono rilasciati nel periodo dal 15 al 31 dicembre dell’anno precedente.

Se, a causa di circostanze impreviste, la Commissione non pubblica il coefficiente di attribuzione nel periodo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, i titoli sono rilasciati entro il quattordicesimo giorno di calendario successivo al giorno in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione. Se la data di rilascio è successiva al 1o gennaio, i titoli sono validi dalla data di emissione, senza modifica dell’ultimo giorno di validità.

Articolo 12

Dettagli da inserire in determinate sezioni dei titoli di importazione e di esportazione

1.  

Le seguenti sezioni dei moduli di titoli di importazione o di esportazione figuranti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 sono compilate come segue:

a) 

nella sezione 20 del titolo di importazione si indica il numero d’ordine del contingente tariffario;

b) 

nella sezione 24 del titolo di importazione si indica il dazio doganale ad valorem e specifico («dazio doganale del contingente») applicabile al prodotto interessato;

c) 

ove specificato negli allegati da II a XIII del presente regolamento, nella sezione 8 del titolo di importazione si indica il paese di origine e la casella «sì» della medesima sezione deve essere barrata;

d) 

nella sezione 19 del titolo di importazione e di esportazione si indica una tolleranza ammessa pari a 0, ad eccezione dei prodotti soggetti a titolo di importazione elencati nella parte I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1237, per i quali la tolleranza ammessa è del 5 % in più e la sezione 24 del titolo contiene la dicitura «Dazio contingentale applicabile al quantitativo specificato nelle sezioni 17 e 18» ( 3 );

e) 

quando il periodo di validità del titolo scade l’ultimo giorno del periodo contingentale, la sezione 24 del titolo di importazione o la sezione 22 del titolo di esportazione contiene la dicitura «L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica» ( 4 ).

2.  
Gli Stati membri che dispongono di un sistema elettronico di domanda e di registrazione registrano i dati in tale sistema.

Articolo 13

Periodo di validità dei titoli di importazione e di esportazione

1.  
L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ( 5 ) non si applica alla determinazione del periodo di validità dei titoli di importazione e di esportazione per i contingenti tariffari di importazione e di esportazione.
2.  

I titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione o di esportazione gestiti con il metodo dell’esame simultaneo di cui all’articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, indicati nell’allegato I, sono validi:

a) 

per le domande presentate prima del periodo contingentale, dal primo giorno di calendario del periodo contingentale fino alla fine di tale periodo;

b) 

per le domande presentate durante il periodo contingentale, dal primo giorno di calendario del mese successivo alla presentazione della domanda fino alla fine di tale periodo;

c) 

per le domande presentate tra il 23 e il 30 novembre dell’anno precedente, dal 1o gennaio dell’anno seguente fino alla fine del periodo contingentale.

3.  
Salvo disposizione contraria del titolo III o dell’allegato I, se un periodo contingentale è suddiviso in sottoperiodi, i titoli rilasciati per un sottoperiodo scadono l’ultimo giorno di calendario del mese successivo alla fine di tale sottoperiodo, ma non oltre la fine del periodo contingentale.
4.  
Salvo disposizione contraria del titolo III, i titoli rilasciati per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi sono validi dalla data del rilascio fino alle ore 23:59 (ora di Bruxelles) del trentesimo giorno di calendario successivo all’ultimo giorno di validità dei certificati IMA 1 o dei certificati di autenticità per cui sono stati rilasciati. Tale periodo di validità non può superare la fine del periodo contingentale.
5.  
I titoli per i contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi sono validi dalla data di rilascio fino al 31 dicembre dell’anno di rilascio, ad eccezione dei titoli rilasciati dal 20 dicembre al 31 dicembre, che sono validi dal 1o gennaio fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
6.  
Se il periodo di validità di un titolo di importazione o di esportazione per un contingente tariffario è prorogato per cause di forza maggiore, come stabilito dall’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, la proroga non può superare la fine del periodo contingentale.

Articolo 14

Prova di immissione in libera pratica e di esportazione

1.  
I quantitativi non immessi in libera pratica o non esportati entro la fine del periodo di validità dei titoli sono considerati quantitativi non utilizzati.
2.  
La prova dell’immissione in libera pratica e la prova dell’avvenuta esportazione e dell’uscita dal territorio doganale dell’Unione è fornita conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

Articolo 15

Prova dell’origine

1.  
Ove richiesto dagli allegati da II a XIII, è presentata alle autorità doganali dell’Unione una prova dell’origine, unitamente a una dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica dei prodotti in questione. I documenti richiesti per la prova dell’origine per ciascun contingente tariffario sono elencati in tali allegati.
2.  
In casi specifici, previsti dagli allegati da II a XIII, la prova dell’origine è presentata al momento della domanda di un titolo di importazione.
3.  
Se necessario, le autorità doganali possono inoltre richiedere al dichiarante o all’importatore di provare l’origine dei prodotti conformemente all’articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 16

Notifiche di quantitativi alla Commissione

1.  
Salvo disposizione contraria del titolo III, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2.  

Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali oggetto di domande di titoli di importazione o di esportazione per ciascun contingente tariffario:

a) 

►M3  al più tardi il ◄ quattordicesimo giorno del mese, nel caso in cui le domande di titolo siano presentate nei primi sette giorni di calendario del mese;

b) 

►M3  al più tardi il ◄ 6 dicembre, se le domande di titolo sono presentate dal 23 al 30 novembre.

3.  

Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi oggetto dei titoli di importazione e di esportazione che hanno rilasciato per ciascun contingente tariffario:

a) 

►M3  al più tardi l' ◄ ultimo giorno del mese, nel caso in cui le domande di titolo per un contingente tariffario siano presentate nei primi sette giorni di calendario del mese;

b) 

►M3  al più tardi il ◄ 31 dicembre, se le domande di titolo per un contingente tariffario sono presentate dal 23 al 30 novembre;

c) 

►M3  al più tardi il ◄ decimo giorno del mese successivo al rilascio, nel caso di titoli di importazione rilasciati sulla base di documenti rilasciati da paesi terzi.

Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, la notifica è presentata entro sette giorni dalla data in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione. Nei casi di cui all’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, la notifica è presentata entro 14 giorni dalla data in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione.

4.  
Su richiesta della Commissione, gli Stati membri notificano a quest’ultima i quantitativi non utilizzati per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione e di esportazione. I quantitativi inutilizzati corrispondono alla differenza tra i quantitativi indicati sul retro dei titoli di importazione o di esportazione e i quantitativi per cui tali titoli sono stati rilasciati.
5.  
I quantitativi inutilizzati oggetto di titoli di importazione o di esportazione sono notificati alla Commissione, rispettivamente, entro quattro mesi o 210 giorni di calendario successivamente alla scadenza del periodo di validità dei titoli in questione.
6.  
Se il periodo contingentale è suddiviso in sottoperiodi, i quantitativi inutilizzati sono notificati contestualmente alla notifica di cui al paragrafo 2, lettera a), per l’ultimo sottoperiodo.
7.  
I quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso di prodotto e ripartiti, se del caso, per numero d’ordine e origine.
8.  
Per le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento e relative ai contingenti tariffari per le carni bovine con i numeri d’ordine 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4455, 09.4001 e 09.4004, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso di prodotto, per paese di origine e per categoria di prodotto, come indicato nella parte B dell’allegato XV del presente regolamento.
9.  
L’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 si applica ai periodi e ai termini stabiliti nel presente articolo.

Articolo 17

Notifiche alla Commissione delle informazioni relative al sistema elettronico LORI, ai certificati di autenticità e ai certificati IMA 1

1.  
Dall’ottavo al sedicesimo giorno del mese successivo alla fine del periodo contingentale, gli Stati membri notificano alla Commissione il nome, il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) e l’indirizzo dei detentori di titoli di importazione per i contingenti tariffari che richiedono l’iscrizione obbligatoria degli operatori e, se del caso, del cessionario.
2.  
Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le convalide, i respingimenti o le revoche di una domanda di registrazione nel sistema elettronico LORI.
3.  
Per notificare la convalida di una domanda di registrazione nel sistema elettronico LORI, gli Stati membri presentano i dati richiesti figuranti nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/760.
4.  
Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi modifica apportata dagli operatori al proprio fascicolo LORI.

▼C1

5.  

Gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun operatore registrato nel sistema elettronico LORI, tutte le domande di titoli di importazione, con l’indicazione del contingente tariffario interessato, i codici NC, i quantitativi richiesti e la data della domanda:

a) 

►M3  al più tardi il ◄ quattordicesimo giorno del mese, nel caso in cui le domande di titolo siano presentate nei primi sette giorni di calendario del mese;

b) 

►M3  al più tardi il ◄ 6 dicembre, se le domande di titolo sono presentate dal 23 al 30 novembre.

▼B

6.  
Gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun certificato di autenticità o certificato IMA 1 presentato da un operatore in relazione a contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi, il numero del titolo corrispondente che hanno rilasciato e i quantitativi oggetto di tale titolo. La notifica è effettuata prima che il titolo rilasciato sia messo a disposizione dell’operatore.
7.  
In deroga all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71, quando nel presente articolo sono fissati periodi e termini, essi si concludono alla scadenza dell’ultima ora dell’ultimo giorno, indipendentemente dal fatto che tale giorno sia un sabato, una domenica o un giorno festivo ai sensi del suddetto regolamento.
8.  
Le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione ( 6 ) e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione ( 7 ).



TITOLO III

NORME SETTORIALI SPECIFICHE



CAPO 1

Cereali



Sezione 1

Cereali diversi dal granturco e dal sorgo di cui all’articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 18

Contingenti tariffari

Conformemente alle concessioni negoziate nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE del Consiglio ( 8 ), e all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, approvato con decisione 2006/333/CE ( 9 ), sono aperti contingenti tariffari per le importazioni nell’Unione di granturco alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Conformemente all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio e all’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT, approvato con decisione 2007/444/CE del Consiglio ( 10 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d’ordine figurano nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 19

Norme di qualità

Le norme di qualità e le tolleranze applicabili al frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta di cui al codice NC 1001 99 00 sono quelle stabilite nell’allegato II del regolamento (CE) n. 642/2010 della Commissione ( 11 ). Si applicano i metodi di analisi previsti nella parte II dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione ( 12 ).

Articolo 20

Norme specifiche applicabili ai contingenti tariffari nell’ambito dell’accordo economico e commerciale globale con il Canada

L’immissione in libera pratica nell’Unione di frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta originario del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell’allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell’accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra ( 13 ).



Sezione 2

Granturco e sorgo di cui all’articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 21

Periodo di presentazione delle domande

Dalla data di applicazione del dazio zero all’importazione di cui all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/760, le domande di titoli di importazione per i contingenti tariffari di granturco e di sorgo di cui all’articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono presentate alle autorità spagnole e portoghesi competenti tra il settimo e l’undicesimo giorno di ogni mese entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles).

▼M3

Articolo 22

Contenuto della domanda e del titolo

La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso contengono in ogni caso nella sezione 24 una delle diciture elencate nell'allegato XIV.

▼B

Articolo 23

Notifiche alla Commissione

Dalla data di applicazione del dazio zero all’importazione di cui all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/760, le autorità spagnole e portoghesi competenti notificano alla Commissione per via elettronica:

a) 

entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles) del quindicesimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali oggetto delle domande di titoli per numero d’ordine;

b) 

prima della fine del mese, i quantitativi totali per codice NC per cui sono stati emessi titoli di importazione.

Articolo 24

Coefficiente di attribuzione

La Commissione notifica il coefficiente di attribuzione alle autorità emittenti entro il ventiduesimo giorno del mese in cui gli Stati membri hanno notificato i quantitativi richiesti a norma dell’articolo 23.

Articolo 25

Rilascio del titolo di importazione

Le autorità spagnole e portoghesi competenti rilasciano i titoli di importazione tra il ventitreesimo e l’ultimo giorno di ogni mese.

Articolo 26

Validità del titolo

In deroga all’articolo 13, il titolo è valido dal giorno del rilascio alla fine del secondo mese successivo a tale data.



CAPO 2

Riso

Articolo 27

Contingenti tariffari e assegnazione dei quantitativi

Conformemente alle concessioni negoziate nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE e regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio ( 14 ), e ai risultati delle consultazioni con la Thailandia, approvate con decisione 96/317/CE del Consiglio ( 15 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di riso, riso semigreggio e rotture di riso, alle condizioni previste dal presente regolamento. Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d’ordine figurano nell’allegato III del presente regolamento.

I quantitativi disponibili sono fissati per sottoperiodo, come specificato nell’allegato III del presente regolamento.

In deroga all’articolo 13, i titoli rilasciati nell’ultimo sottoperiodo per i contingenti tariffari d’importazione con numero d’ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4130 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

I quantitativi inutilizzati nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130 09.4148, 09.4166 e 09.4168 in un sottoperiodo sono riportati ai sottoperiodi successivi specificati nell’allegato III. Nessun quantitativo è riportato al periodo contingentale successivo.

I quantitativi nell’ambito dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4130 che non sono stati utilizzati o assegnati nei precedenti sottoperiodi sono trasferiti al contingente tariffario con numero d’ordine 09.4138 a decorrere dal 1o ottobre di ogni anno.

Articolo 28

Documenti di esportazione

Le domande di titoli di importazione presentate per riso e rotture di riso nell’ambito dei contingenti tariffari 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4149 sono accompagnate dal certificato di esportazione in originale, il cui modello figura nell’allegato XIV.2. I certificati di esportazione sono rilasciati dall’autorità competente dei paesi terzi ivi indicata. Il quantitativo indicato nella domanda di titolo di importazione non può superare il quantitativo indicato nei titoli di esportazione.

Articolo 29

Contenuto del titolo

Nei titoli di importazione per tutti i numeri d’ordine elencati nell’allegato III, ad eccezione dei numeri d’ordine 09.4138, 09.4148, 09.4166 ►M3  , 09.4168, 09.4119, 09.4130 e 09.4154 ◄ , il paese di origine è indicato nella sezione 8 e la casella «sì» di tale sezione è barrata.



CAPO 3

Zucchero

Articolo 30

Contingenti tariffari

Conformemente alle concessioni negoziate nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, e al regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di zucchero, alle condizioni previste dal presente regolamento.

Conformemente all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, approvato con decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ( 16 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di zucchero, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Conformemente al protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica d’Albania per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, approvato con decisione 2009/330/CE del Consiglio ( 17 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di zucchero, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Conformemente all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica di Serbia, approvato con decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione ( 18 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di zucchero, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Conformemente al protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Bosnia-Erzegovina per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, approvato con decisione (UE) 2017/75 del Consiglio ( 19 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di zucchero, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

I contingenti tariffari per lo zucchero e le relative condizioni specifiche figurano nell’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 31

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

1) 

«peso tal quale»: il peso dello zucchero come tale;

2) 

«raffinazione»: l’operazione di trasformazione di zuccheri greggi in zuccheri bianchi, quali definiti all’allegato II, parte II, sezione A, punti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed ogni operazione tecnica equivalente applicata a zucchero bianco alla rinfusa.

Articolo 32

Validità del titolo

In deroga all’articolo 13, il titolo di importazione è valido fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio. Esso scade comunque al più tardi il 30 settembre.

Articolo 33

Notifiche

Entro il 1o maggio di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione il quantitativo totale di zucchero effettivamente importato, suddiviso per numero d’ordine, paese di origine, codice NC a otto cifre ed espresso in chilogrammi di peso tal quale.

Articolo 34

Obblighi connessi ai contingenti tariffari per lo zucchero OMC

1.  

Con riguardo ai contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 e 09.4330 si applicano tutti i requisiti seguenti:

a) 

l’immissione in libera pratica nell’Unione è soggetta al regime di uso finale per la raffinazione di cui all’articolo 210 del regolamento (UE) n. 952/2013;

b) 

in deroga all’articolo 239 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ( 20 ), l’obbligo di raffinazione non può essere trasferito a un’altra persona fisica o giuridica;

c) 

la raffinazione è effettuata entro un periodo di 180 giorni dall’immissione dello zucchero in libera pratica nell’Unione;

d) 

se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, l’importo corrispondente del dazio all’importazione è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato;

e) 

nella sezione 20 del modulo di domanda del titolo e del titolo stesso è inserita la dicitura «zucchero destinato alla raffinazione».

2.  
Per i contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 9.4321, 09.4329 e 09.4330, nella sezione 20 del modulo di domanda del titolo e nel titolo stesso figura una delle diciture elencate nella parte A dell’allegato XIV.3 del presente regolamento.

Articolo 35

Contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d’ordine 09.4324, 09.4325, 09.4326 e 09.4327

Per i contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d’ordine 09.4324, 09.4325, 09.4326 e 09.4327, si applicano tutti i requisiti seguenti:

1) 

le domande di titolo di importazione sono accompagnate dall’originale del titolo di esportazione, redatto conformemente al modello di cui alla parte C all’allegato XIV.3 rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo interessato. Il quantitativo indicato nella domanda di titolo di importazione non può superare il quantitativo indicato nel titolo di esportazione;

2) 

nella sezione 20 del modulo di domanda e del titolo è indicata una delle diciture di cui alla parte B dell’allegato XIV.3.



CAPO 4

Olio d’oliva

Articolo 36

Contingenti tariffari

In conformità all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall’altro, approvato con decisione 98/238/CE, CECA del Consiglio e della Commissione ( 21 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di olio d’oliva vergine, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d’ordine figurano nell’allegato V del presente regolamento.



CAPO 5

Prodotti ortofrutticoli



Sezione 1

Aglio

Articolo 37

Contingenti tariffari

Conformemente all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT, approvato con decisione 2001/404/CE del Consiglio ( 22 ), all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV paragrafo 6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione 2006/398/CE del Consiglio ( 23 ), e all’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV paragrafo 6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione (UE) 2016/1885 del Consiglio ( 24 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di aglio fresco o refrigerato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d’ordine figurano nell’allegato VI del presente regolamento.

Articolo 38

Importatori tradizionali e nuovi importatori di aglio originario dell’Argentina

1.  
Il presente articolo si applica unicamente ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4099 e 09.4104 per l’aglio originario dell’Argentina.
2.  

Per «importatore tradizionale» si intende un importatore che fornisce la prova:

a) 

di avere ottenuto e utilizzato titoli per i contingenti tariffari per l’aglio fresco, codice NC 0703 20 00 , a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 ( 25 ) della Commissione o del presente regolamento in ciascuno dei tre periodi contingentali precedenti;

b) 

di avere immesso in libera pratica nell’Unione almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli quali definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 o di avere esportato dall’Unione almeno 50 tonnellate di aglio nel periodo contingentale precedente la presentazione della domanda.

3.  

Per «nuovo importatore» si intende un operatore diverso da quello del paragrafo 2 che fornisce la prova di uno dei due elementi seguenti:

a) 

di avere importato nell’Unione almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli quali definiti dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 in ciascuno dei due periodi contingentali precedenti o in ciascuno dei due anni civili precedenti la presentazione della domanda;

b) 

di avere esportato verso paesi terzi almeno 50 tonnellate di aglio in ciascuno dei due periodi contingentali precedenti o in ciascuno dei due anni civili precedenti la presentazione della domanda.

4.  
Il quantitativo totale oggetto delle domande di titoli presentate da un nuovo importatore in un qualsiasi sottoperiodo non può superare il 10 % del quantitativo totale disponibile per gli importatori tradizionali e nuovi, conformemente all’allegato VI, per tale sottoperiodo e tale origine. Le domande non conformi a tale disposizione sono respinte dalle autorità competenti.
5.  
Nella casella 20 della domanda di titolo è indicato se la domanda è presentata, a seconda dei casi, da un «importatore tradizionale» o da un «nuovo importatore».
6.  

Il quantitativo disponibile per l’aglio originario dell’Argentina è ripartito come segue:

a) 

il 70 % del quantitativo è ripartito tra gli importatori tradizionali;

b) 

il 30 % del quantitativo è ripartito tra i nuovi importatori.

7.  
Se, sulla base delle notifiche ricevute a norma del presente regolamento, la Commissione conclude che le domande non coprono interamente i quantitativi per le categorie di cui al paragrafo 6, il quantitativo non richiesto viene aggiunto al quantitativo disponibile per il sottoperiodo successivo per la stessa categoria.

Articolo 39

Norme specifiche applicabili all’aglio importato da alcuni paesi

1.  

L’aglio originario dell’Iran, del Libano, della Malaysia, di Taiwan, degli Emirati arabi uniti o del Vietnam può essere immesso in libera pratica nell’Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) 

che sia presentato un certificato di origine, rilasciato dalle autorità competenti nazionali del paese interessato a norma degli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;

b) 

che il prodotto sia stato trasportato direttamente dal paese di origine all’Unione.

2.  

Ai fini del presente articolo, si considera direttamente trasportato nell’Unione un prodotto che:

a) 

è trasportato da un paese terzo nell’Unione senza attraversare il territorio di un altro paese terzo;

b) 

è trasportato attraverso uno o più paesi terzi diversi dal paese di origine, con o senza trasbordo o deposito temporaneo in tali paesi, purché tale attraversamento sia giustificato da motivi geografici o di trasporto e a condizione che il prodotto:

i) 

sia rimasto sotto la supervisione delle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o di deposito;

ii) 

non sia stato immesso in libera pratica o in consumo nel paese o nei paesi di transito o di deposito;

iii) 

non abbia subito operazioni nel paese o nei paesi di transito o di deposito, ad eccezione delle operazioni di scarico e di ricarico o delle altre operazioni necessarie per mantenerlo in buono stato.

3.  

La prova che le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), sono soddisfatte è presentata alle autorità doganali degli Stati membri. Essa comprende:

a) 

un documento di trasporto unico rilasciato dal paese di origine che include l’attraversamento del paese o dei paesi di transito oppure

b) 

un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito che include:

i) 

una descrizione precisa della merce;

ii) 

le date di scarico e carico, con i dettagli per l’identificazione dei veicoli di trasporto utilizzati;

iii) 

una dichiarazione che certifichi le condizioni in cui è stata tenuta la merce;

c) 

se la prova di cui ai punti a) o b) non può essere fornita, qualsiasi altro documento probatorio.

Articolo 40

Notifiche

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) 

l’elenco degli importatori tradizionali e dei nuovi importatori che presentano domanda di titolo per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4099 e 09.4104. La comunicazione è effettuata entro l’ultimo giorno di ogni mese precedente il periodo contingentale o il sottoperiodo per cui sono state presentate domande di titoli;

b) 

se del caso, l’elenco degli operatori che compongono gruppi di operatori istituiti conformemente al diritto nazionale. La comunicazione è effettuata entro l’ultimo giorno di ogni mese precedente il periodo contingentale o il sottoperiodo per cui sono state presentate domande di titoli.



Sezione 2

Funghi

Articolo 41

Contingenti tariffari

In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di conserve di funghi del genere Agaricus, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d’ordine figurano nell’allegato VII del presente regolamento.



CAPO 6

Carni bovine

Articolo 42

Contingenti tariffari e quantitativi

In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni bovine congelate, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con regolamento (CE) n. 1095/96, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con regolamento (CE) n. 1095/96, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, e carne di bufalo congelata, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

In conformità all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ( 26 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni bovine disossate ed essiccate e di animali vivi della specie bovina, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

In conformità all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, approvato con decisione 2004/239/CE, all’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, approvato con decisione 2008/474/CE del Consiglio ( 27 ), all’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra, approvato con decisione 2010/36/CE del Consiglio ( 28 ), all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra, approvato con decisione 2010/224/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione ( 29 ), e all’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo ( 30 ), dall’altra, approvato con decisione 2016/342 del Consiglio ( 31 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di «baby beef», alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

In conformità all’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, approvato con decisione 2005/269/CE del Consiglio ( 32 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

In conformità all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, approvato con decisione 2006/106/CE del Consiglio ( 33 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

In conformità all’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui applicazione provvisoria è stata approvata con decisione (UE) 2017/38 del Consiglio ( 34 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di animali delle specie bovina e suina, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

In conformità all’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, approvato con decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio ( 35 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni bovine fresche e congelate, carni suine fresche e congelate, uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

I contingenti tariffari per le carni bovine e le relative condizioni specifiche figurano nell’allegato VIII.

Articolo 43

Norme specifiche applicabili ai contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi e al contingente tariffario 09.4002

1.  
Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi e al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4002.
2.  
All’atto dell’immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, l’importatore presenta all’autorità doganale un titolo di importazione e un certificato di autenticità o una copia dello stesso.
3.  
I certificati di autenticità sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.
4.  
I certificati di autenticità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell’Unione o del paese esportatore.
5.  
I certificati di autenticità recano un numero d’ordine individuale assegnato dalle autorità emittenti.
6.  
I certificati di autenticità sono validi solo se debitamente compilati e vistati dall’autorità emittente del paese terzo di origine di cui all’allegato per il contingente tariffario di importazione in questione.
7.  
Per essere correttamente vistati, i certificati di autenticità devono indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro stampato o il timbro dell’autorità emittente ed essere firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.
8.  
I quantitativi indicati in un titolo di importazione sono ripartiti per codice NC.
9.  
I titoli di importazione rilasciati per il contingente tariffario 09.4002 sono validi per tre mesi a decorrere dalla data del rilascio.
10.  
Le domande per il contingente tariffario 09.4002 possono riguardare, per lo stesso numero d’ordine del contingente, uno o più prodotti dei codici NC o dei gruppi di codici NC elencati nell’allegato XV, parte A, per tale contingente tariffario. Qualora le domande riguardino più codici NC, i rispettivi quantitativi chiesti sono specificati per codice NC o gruppo di codici NC. Tutti i codici NC sono indicati nella sezione 16 della domanda di titolo e del titolo stesso e le rispettive descrizioni sono indicate nella sezione 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.

Articolo 44

Domande e rilascio di titoli di importazione per i contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi

1.  
Le domande di titoli di importazione e i titoli stessi recano, nella sezione 8, le indicazioni specificate, per il contingente tariffario corrispondente, nella casella «Diciture specifiche da indicare sul titolo» dell’allegato VIII.
2.  
Quando presentano domanda di titolo di importazione, i richiedenti trasmettono il certificato di autenticità e una copia dello stesso all’autorità emittente. La competente autorità può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali.

Se è stata presentata solo una copia del certificato di autenticità o se l’originale del certificato di autenticità è stato presentato, ma le informazioni contenute in tale documento non sono conformi alle informazioni fornite dalla Commissione, l’autorità competente chiede al richiedente di costituire una cauzione aggiuntiva a norma dell’articolo 45.

Articolo 45

Cauzioni aggiuntive applicabili ai contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi

1.  
Nei casi di cui all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, il richiedente costituisce una cauzione aggiuntiva pari all’importo corrispondente, per i prodotti in questione, al dazio della nazione più favorita nell’ambito della tariffa doganale comune applicabile il giorno di presentazione della domanda di titolo di importazione.

Tuttavia tale cauzione aggiuntiva non è richiesta se l’autorità del paese esportatore ha fornito una copia del certificato di autenticità tramite il sistema di informazione di cui all’articolo 72, paragrafo 8.

2.  
Gli Stati membri svincolano la cauzione aggiuntiva dopo aver ricevuto l’originale del certificato di autenticità e aver accertato che il suo contenuto corrisponde alle informazioni ricevute dalla Commissione.
3.  
L’importo della cauzione aggiuntiva non svincolato è incamerato e trattenuto a titolo di dazio doganale.

Articolo 46

Contingenti tariffari per le carni bovine fresche e congelate originarie del Canada

1.  
L’immissione in libera pratica nell’Unione di carni bovine fresche e congelate originarie del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell’allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell’accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra.
2.  
Per convertire il peso del prodotto in equivalente peso carcassa nell’ambito dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4280 e 09.4281 si applicano i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte B.
3.  
Per calcolare la prova dello svolgimento di un’attività commerciale e, se del caso, il quantitativo di riferimento, il peso è corretto utilizzando i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte B.
4.  
Le domande di titoli di importazione sono presentate entro i primi sette giorni del secondo mese che precede l’inizio di ciascuno dei sottoperiodi di cui all’allegato VIII.
5.  
Se rimangono disponibili quantitativi dopo il primo periodo di presentazione delle domande in un dato sottoperiodo, i richiedenti ammissibili possono presentare nuove domande di titoli di importazione durante i due successivi periodi di presentazione delle domande, conformemente all’articolo 6 del presente regolamento. In tali casi gli operatori del settore alimentare con stabilimenti riconosciuti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 36 ) possono presentare domanda senza trasmettere una prova dello svolgimento di un’attività commerciale.
6.  
I titoli di importazione sono rilasciati a decorrere dal ventitreesimo giorno fino alla fine del mese nel corso del quale sono state presentate le domande.
7.  
I titoli di importazione sono validi per un periodo di cinque mesi a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 o dalla data di inizio del sottoperiodo per il quale è rilasciato il titolo di importazione, se quest’ultima data è posteriore. Il titolo di importazione scade tuttavia al più tardi il 31 dicembre.
8.  
I detentori di titoli possono restituire i quantitativi di titoli inutilizzati prima della scadenza del titolo e fino a quattro mesi prima della fine del periodo contingentale. Ciascun detentore di titoli può restituire fino al 30 % del quantitativo indicato nel titolo.
9.  
Quando una parte del quantitativo indicato in un titolo viene restituita conformemente al paragrafo 8, è svincolato il 60 % della cauzione corrispondente.

Articolo 47

Disposizioni comuni

1.  
I certificati di autenticità sono validi per tre mesi a decorrere dalla loro data di rilascio e in ogni caso la loro validità non va oltre l’ultimo giorno del periodo contingentale.
2.  
I quantitativi comunicati sono espressi in chilogrammi di peso del prodotto e, se del caso, convertiti in equivalente disossato di peso del prodotto.
3.  
Ai fini del presente capo si intende per «carne congelata» la carne che, all’atto dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, ha una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C.



CAPO 7

Latte e prodotti lattiero-caseari



Sezione 1

Contingenti di importazione

Articolo 48

Contingenti tariffari

In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, alla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 25 febbraio 1998 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli ( 37 ), all’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione con la Repubblica sudafricana, la cui applicazione provvisoria è stata approvata con decisione 1999/753/CE ( 38 ), all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom, all’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo ad alcuni prodotti agricoli, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio ( 39 ) e all’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM approvato con decisione 2008/805/CE ( 40 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti lattiero-caseari, alle condizioni stabilite dal presente regolamento. In conformità all’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, approvato con decisione (UE) 2017/1247, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti lattiero-caseari, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

In conformità all’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio ( 41 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti lattiero-caseari, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

I contingenti tariffari per il latte e i prodotti lattiero-caseari e le relative condizioni specifiche figurano nell’allegato IX.

Articolo 49

Contingente tariffario per i formaggi neozelandesi

1.  
Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4514 e 09.4515.
2.  
Le autorità doganali indicano il numero di serie del certificato IMA 1 nella sezione 31 del titolo di importazione.
3.  
I certificati IMA 1 sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.

Articolo 50

Contingente tariffario per il burro neozelandese

1.  
Il presente articolo si applica ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4195 e 09.4182.
2.  
Le autorità doganali indicano il numero di serie del certificato IMA 1 nella sezione 31 del titolo di importazione.
3.  
L’espressione «di almeno sei settimane» figurante nella descrizione dei contingenti tariffari di burro neozelandese significa che il burro ha almeno sei settimane alla data in cui è presentata alle autorità doganali una dichiarazione di immissione in libera pratica nell’Unione.
4.  
In tutte le fasi della commercializzazione del burro originario della Nuova Zelanda importato nell’Unione, l’origine neozelandese è indicata sull’imballaggio e sulla relativa fattura. Quando il burro originario della Nuova Zelanda è mescolato con burro originario dell’Unione e il burro mescolato è destinato al consumo diretto e commercializzato in confezioni di peso non superiore a 500 grammi, l’origine neozelandese del burro mescolato è indicata solo sulla fattura corrispondente.
5.  
I certificati IMA 1 sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV.
6.  
In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, per il contingente tariffario di burro neozelandese con il numero d’ordine 09.4195, le domande di titoli di importazione non riguardano, per richiedente, più del 125 % dei quantitativi che il richiedente ha immesso in libera pratica nell’ambito dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4195 e 09.4182 nel periodo di 24 mesi anteriore al mese di novembre che precede il periodo contingentale.
7.  
In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, per il contingente tariffario di burro neozelandese con il numero d’ordine 09.4182, le domande di titoli di importazione non riguardano, per richiedente, meno di 20 tonnellate e più del 10 % del quantitativo disponibile per il sottoperiodo contingentale.
8.  
I quantitativi comunicati dalle autorità competenti alla Commissione per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4195 e 09.4182 sono ripartiti per codice NC.

Articolo 51

Controllo del peso e del tenore di materie grasse del burro originario della Nuova Zelanda

1.  
Le norme per il controllo del peso e del tenore di materie grasse e le conseguenze di tale controllo figurano nell’allegato XIV.5, parte A.3. Il controllo delle dichiarazioni per l’immissione in libera pratica nell’Unione comprende i controlli di cui all’allegato XIV. Se il burro non rispetta i requisiti in materia di composizione, l’intero quantitativo oggetto della pertinente dichiarazione doganale è escluso dalla preferenza tariffaria. Una volta constatata la non conformità e accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica, le autorità doganali riscuotono il dazio all’importazione fissato nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 42 ). L’operatore può restituire il titolo per il quantitativo non conforme, nel qual caso l’autorità emittente notifica tale quantitativo come non utilizzato e la cauzione corrispondente è svincolata.
2.  

Gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati dei controlli effettuati in conformità dell’allegato XIV.5, parte A.3, per ogni trimestre entro il decimo giorno del primo mese del trimestre successivo. La notifica contiene le seguenti informazioni:

a) 

informazioni di carattere generale:

i) 

nome del fabbricante di burro;

ii) 

codice di identificazione della partita;

iii) 

peso della partita in kg;

iv) 

data dei controlli (giorno/mese/anno);

b) 

controllo del peso: il peso del campione su base casuale (numero di cartoni);

c) 

dati relativi alla media:

i) 

media aritmetica del peso netto per cartone in kg (come specificata nel certificato IMA 1 — casella 9),

ii) 

media aritmetica del peso netto dei cartoni campione in kg,

iii) 

se la media aritmetica del peso netto determinato nell’Unione evidenzia una differenza significativa rispetto al valore indicato (N = no, S = sì);

d) 

dati relativi alle deviazioni standard:

i) 

deviazione standard del peso netto per cartone in kg (come specificata nel certificato IMA 1 — casella 9),

ii) 

deviazione standard del peso netto dei cartoni campione (kg),

iii) 

se la media aritmetica del peso netto determinato nell’Unione evidenzia una differenza significativa rispetto al valore indicato (N = no, S = sì);

e) 

controllo del tenore di materie grasse:

f) 

peso del campione su base casuale (numero di cartoni);

g) 

dati relativi alla media:

i) 

media aritmetica del tenore percentuale di materie grasse dei cartoni campione,

ii) 

se la media aritmetica del tenore di materie grasse determinato nell’Unione supera l’84,4 % (N = no, S = sì).

Articolo 52

Contingenti tariffari di prodotti lattiero-caseari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi

1.  
I contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi sono elencati nell’allegato I.
2.  
I titoli di importazione relativi a tali contingenti tariffari coprono il quantitativo netto totale indicato nel certificato IMA 1.

Articolo 53

Certificato IMA 1 per prodotti lattiero-caseari

1.  
I certificati IMA 1 sono redatti secondo il modello di cui all’allegato XIV. Tuttavia la casella 3, relativa all’acquirente, e la casella 6, relativa al paese di destinazione, non vengono compilate.

Ogni certificato IMA 1 è contraddistinto da un numero di serie assegnato dall’organismo emittente. Per ciascun tipo di prodotto di cui all’allegato IX deve essere redatto un certificato IMA 1 distinto.

2.  
Il certificato riguarda il quantitativo totale di prodotti destinati a lasciare il territorio del paese di rilascio.
3.  
I certificati IMA 1 sono validi dalla data del rilascio fino alla fine dell’ottavo mese successivo a quello del rilascio. La validità non può estendersi oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio del titolo.
4.  
In deroga al paragrafo 3, certificati IMA 1 validi a decorrere dal 1o gennaio possono essere rilasciati a decorrere dal 1o novembre dell’anno precedente. Tuttavia, le relative domande di titoli di importazione possono essere presentate soltanto a partire dal primo giorno del periodo contingentale.
5.  
I casi in cui i certificati IMA 1 possono essere annullati, modificati, sostituiti o corretti sono indicati nell’allegato XIV.

▼M3

6.  
Una copia debitamente autenticata del certificato IMA 1 è presentata, unitamente al corrispondente titolo di importazione e ai prodotti cui si riferisce, alle autorità doganali dello Stato membro importatore all'atto stesso della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica nell'Unione.

▼B

Articolo 54

Organismi emittenti degli IMA 1

1.  
Un certificato IMA 1 è valido solo se debitamente compilato e vidimato da uno degli organismi emittenti figuranti all’allegato XIV. Il certificato IMA 1 si considera debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di rilascio e se reca il timbro dell’organismo emittente e la firma della persona a ciò autorizzata.
2.  

Un organismo emittente figura nell’elenco di cui all’allegato XIV soltanto se soddisfa le seguenti condizioni:

a) 

è riconosciuto come tale dal paese esportatore;

b) 

si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile e necessaria per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati;

c) 

si impegna ad inviare alla Commissione una copia di ciascun certificato IMA 1 autenticato recante il numero di identificazione correlato e il quantitativo totale coperto, il giorno del rilascio o comunque entro sette giorni da tale data e, ove del caso, a notificare ogni eventuale revoca, correzione o modifica dei certificati. Tale notifica avviene tramite il sistema di informazione di cui all’articolo 72, paragrafo 8;

d) 

nel caso di prodotti di cui al codice NC 0406, se il paese esportatore che emette i certificati IMA 1 non ha accesso al sistema di informazione di cui all’articolo 72, paragrafo 8, si impegna a notificare alla Commissione, entro il 15 gennaio, per ciascun contingente separatamente:

i) 

il numero totale di certificati IMA 1 rilasciati per l’anno contingentale precedente, il numero di identificazione di ciascun certificato IMA 1 e il quantitativo da esso coperto;

ii) 

il numero totale di certificati IMA 1 rilasciati per il periodo contingentale interessato e il quantitativo totale coperto da tali certificati; e

iii) 

la cancellazione, la correzione o la modifica di tali certificati IMA 1 oppure il rilascio di copie dei certificati IMA 1, secondo quanto previsto dall’allegato XIV, e tutte le precisazioni pertinenti.

3.  
Se non soddisfa più i requisiti di cui al presente articolo, l’organismo emittente è rimosso dall’elenco di cui all’allegato XIV.



Sezione 2

Contingenti di esportazione

Articolo 55

Contingente di esportazione di latte in polvere aperto dalla Repubblica dominicana

1.  
In conformità all’accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, è aperto un contingente tariffario per le esportazioni verso la Repubblica dominicana di latte in polvere originario dell’Unione, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
2.  
È assegnato agli esportatori dell’Unione un contingente di esportazione di 22 400 tonnellate di tutti i prodotti dei codici NC 0402 10 , 0402 21 e 0402 29 .
3.  
Il periodo contingentale va dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno seguente.
4.  
Gli esportatori dell’Unione sono gli operatori il cui nome e numero EORI figurano sulla dichiarazione di esportazione corrispondente. Per ciascuna spedizione essi presentano alle autorità competenti della Repubblica dominicana una copia certificata del titolo di esportazione e una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione.
5.  
Le domande di titoli di esportazione possono essere presentate per tutti i prodotti dei codici NC 0402 10 , 0402 21 e 0402 29 che sono stati interamente ottenuti nell’Unione a partire da latte interamente prodotto all’interno dell’Unione. I richiedenti dichiarano per iscritto che tali condizioni sono soddisfatte. Essi si impegnano inoltre, per iscritto, a fornire, su richiesta delle autorità competenti, la prova che tali condizioni sono soddisfatte. Le autorità competenti possono verificare le prove fornite mediante controlli in loco.

Articolo 56

Norme aggiuntive applicabili ai titoli di esportazione rilasciati per il latte in polvere nell’ambito del contingente aperto dalla Repubblica dominicana

1.  
I titoli rilasciati nell’ambito del contingente aperto dalla Repubblica dominicana danno luogo a un obbligo di esportazione verso la Repubblica dominicana.
2.  

La cauzione relativa a un titolo è svincolata su presentazione della prova di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 e dei seguenti elementi:

a) 

una copia della polizza di carico in formato cartaceo o elettronico o di un documento di trasporto oltremare o della lettera di trasporto aereo, a seconda dei casi, riguardante i prodotti per i quali è stata presentata la dichiarazione doganale di esportazione e indicante la Repubblica dominicana come destinazione finale; oppure

b) 

una stampa delle informazioni elettroniche relative al rilevamento e alla localizzazione del trasporto, generata indipendentemente dall’esportatore, nella misura in cui può essere collegata alla dichiarazione doganale di esportazione, che indichi la Repubblica dominicana come destinazione finale.

3.  

La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso contengono le seguenti informazioni:

a) 

la sezione 7 indica come paese di destinazione «Repubblica dominicana»; la casella «sì» in tale sezione deve essere barrata;

b) 

la sezione 20 indica:

«Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

Contingente tariffario dal 1o luglio 20… al 30 giugno 20… per il latte in polvere secondo l’appendice 2 dell’allegato III dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui firma e applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio.»

Articolo 57

Coefficiente di attribuzione applicato al contingente di esportazione di latte in polvere aperto dalla Repubblica dominicana

1.  
Se le domande di titoli sono presentate per quantitativi superiori a quelli disponibili, la Commissione calcola un coefficiente di attribuzione. Il quantitativo ottenuto in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione viene arrotondato al chilogrammo inferiore.
2.  
Se, in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo ottenuto per ciascun richiedente è inferiore a 20 tonnellate, il richiedente ha facoltà di ritirare la propria domanda di titolo. In tal caso ne informa l’autorità emittente entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione da parte della Commissione del coefficiente di attribuzione. La cauzione è svincolata immediatamente dopo il ricevimento di tale notifica.
3.  
Entro dieci giorni dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione, l’autorità emittente notifica alla Commissione i quantitativi, suddivisi per codice NC, per i quali le domande di titoli sono state ritirate.

Articolo 58

Contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America

In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, sono aperti contingenti tariffari per l’esportazione verso gli Stati Uniti d’America di prodotti lattiero-caseari originari dell’Unione del codice NC 0406, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Il volume di ciascun contingente tariffario e il relativo periodo contingentale figurano nell’allegato XIII del presente regolamento.

Articolo 59

Titoli di esportazione rilasciati nell’ambito dei contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America

1.  

I prodotti compresi nel codice NC 0406 di cui all’allegato XIII sono soggetti alla presentazione di un titolo di esportazione all’atto dell’esportazione verso gli Stati Uniti d’America nell’ambito:

a) 

del contingente supplementare derivante dall’accordo sull’agricoltura dell’Organizzazione mondiale del commercio;

b) 

dei contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e concessi dagli Stati Uniti d’America all’Austria, alla Finlandia e alla Svezia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round;

c) 

dei contingenti tariffari derivanti originariamente dall’Uruguay Round e concessi dagli Stati Uniti d’America alla Repubblica ceca, all’Ungheria, alla Polonia e alla Slovacchia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round.

2.  
In deroga all’articolo 6, le domande di titoli di esportazione sono presentate alle autorità competenti dal 1° al 10 settembre dell’anno che precede l’anno contingentale per il quale sono assegnati i titoli di esportazione. Tutte le domande sono presentate contemporaneamente all’autorità emittente di uno Stato membro.
3.  
La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella sezione 16, il codice a otto cifre della NC. Tuttavia i titoli sono validi anche per qualsiasi altro codice che rientri nella voce NC 0406.
4.  
I richiedenti dei titoli di esportazione dimostrano che l’importatore designato è una loro filiale.
5.  

I richiedenti dei titoli di esportazione indicano nella domanda:

a) 

la designazione del gruppo di prodotti che rientrano nel contingente statunitense secondo le note addizionali da 16 a 23 e 25 del capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America»;

b) 

la designazione dei prodotti secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States»;

c) 

il nome e l’indirizzo dell’importatore designato dal richiedente negli Stati Uniti d’America.

6.  

La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso contengono le seguenti informazioni:

a) 

la sezione 7 indica come paese di destinazione «Stati Uniti d’America»; la casella «sì» in tale sezione deve essere barrata;

b) 

la sezione 20 indica:

i) 

«Per l’esportazione verso gli Stati Uniti d’America;

ii) 

Contingente per l’anno civile xxxx — articoli da 58 a 63 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761;

iii) 

Identificazione del contingente: …;

iv) 

Valido dal 1o gennaio al 31 dicembre xxxx»;

c) 

la sezione 22 indica: «Il titolo è valido per tutti i prodotti che rientrano nella voce 0406 della NC».

7.  
Per ciascun contingente indicato nella colonna 3 dell’allegato XIV.5, parte B1, ogni richiedente può presentare una o più domande di titolo purché il quantitativo complessivo richiesto per contingente non superi i limiti quantitativi massimi fissati nei commi seguenti.

A tal fine, se per lo stesso gruppo di prodotti di cui alla colonna 2 dell’allegato XIV.5, parte B1, il quantitativo disponibile indicato nella colonna 4 è suddiviso tra il contingente Uruguay Round e il contingente Tokyo Round, questi due contingenti devono essere considerati due contingenti separati.

Per i contingenti designati come 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nella colonna 3 dell’allegato XIV.5, parte B1, il quantitativo totale richiesto per richiedente e per contingente riguarda almeno 10 tonnellate e non supera il quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.

Per gli altri contingenti di cui alla colonna 3 dell’allegato XIV.5, parte B1, il quantitativo totale richiesto per richiedente e per contingente riguarda almeno 10 tonnellate e non supera il 40 % del quantitativo disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 di detto allegato.

▼M3

8.  
Le domande di titoli di esportazione sono accompagnate da una dichiarazione dell'importatore designato degli Stati Uniti che ne attesti l'idoneità ad importare in conformità alle norme statunitensi in materia di titoli di importazione di contingenti tariffari di prodotti lattiero-caseari di cui al titolo 7, sottotitolo A, parte 6, del «Code of Federal Regulations» (codice dei regolamenti federali). In caso di domanda elettronica, può essere presentata una copia elettronica di tale dichiarazione.

▼B

9.  
Le informazioni sui contingenti aperti dagli Stati Uniti d’America sono fornite insieme alla domanda di titolo di esportazione e presentate secondo il modello riportato nell’allegato XIV.
10.  
In deroga all’articolo 11 del presente regolamento, i titoli di esportazione sono rilasciati entro il 15 dicembre dell’anno che precede l’anno contingentale per i quantitativi per i quali i titoli sono stati assegnati.

Articolo 60

Svincolo delle cauzioni nell’ambito dei contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America

La cauzione relativa a un titolo è svincolata su presentazione della prova di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 e dei seguenti elementi:

a) 

una copia della polizza di carico in formato cartaceo o elettronico o di un documento di trasporto oltremare o della lettera di trasporto aereo, a seconda dei casi, riguardante i prodotti per i quali è stata presentata la dichiarazione doganale di esportazione e indicante gli Stati Uniti d’America come destinazione finale; oppure

b) 

una stampa delle informazioni relative al rilevamento e alla localizzazione del trasporto in formato elettronico, generate indipendentemente dall’esportatore, nella misura in cui possono essere collegate alla dichiarazione doganale di esportazione, che indichino gli Stati Uniti d’America come destinazione finale.

Articolo 61

Notifiche relative ai contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America

1.  
Entro il 18 settembre di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei contingenti di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America. È altresì notificato il fatto che non sono state presentate domande.
2.  

Per ogni contingente la notifica comprende:

▼M3

a) 

un elenco dei richiedenti, indicante il loro nome, indirizzo e numero EORI, se del caso;

▼B

b) 

i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi per codice NC e per codice della »Harmonized Tariff Schedule of the United States of America«;

c) 

il nome, l’indirizzo e il numero di riferimento dell’importatore designato dal richiedente.

3.  
►M3  Al più tardi il ◄ 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi, suddivisi per codice NC, per i quali hanno rilasciato titoli.

Articolo 62

Coefficiente di attribuzione applicato ai contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America

1.  
In deroga all’articolo 10, se le domande di titoli di esportazione per un contingente superano il quantitativo disponibile per l’anno considerato, la Commissione calcola e pubblica entro il 31 ottobre un coefficiente di attribuzione. Se necessario può essere applicato un coefficiente di attribuzione superiore al 100 %.
2.  
Se, in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione, i quantitativi assegnati risultassero inferiori a 10 tonnellate per contingente e per richiedente, quest’ultimo ha facoltà di ritirare la domanda di titolo. In tal caso il richiedente ne informa l’autorità emittente entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione da parte della Commissione del coefficiente di attribuzione.
3.  
Entro dieci giorni civili dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione, l’autorità competente notifica alla Commissione i quantitativi, suddivisi per codice NC, per i quali le domande di titoli sono state ritirate.
4.  
Se le domande di titoli di esportazione non superano il quantitativo disponibile per l’anno considerato, la Commissione assegna i quantitativi residui ai richiedenti proporzionalmente alle domande presentate, fissando un coefficiente di attribuzione. Il quantitativo ottenuto dall’applicazione di tale coefficiente è arrotondato al chilogrammo inferiore più vicino. In tal caso gli operatori comunicano all’autorità emittente degli Stati membri interessati, entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo supplementare che accettano. La cauzione da costituire è aumentata in conseguenza.
5.  
L’autorità competente notifica alla Commissione, entro due settimane dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione, i quantitativi supplementari accettati dagli operatori, ripartiti per codice NC.

Articolo 63

Importatori designati per i contingenti di esportazione di formaggi aperti dagli Stati Uniti d’America

1.  
La Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati Uniti d’America i nomi degli importatori designati e i quantitativi assegnati.
2.  
Se un titolo di importazione per i quantitativi interessati non è assegnato all’importatore designato, nei casi in cui non sussistano dubbi sulla buona fede dell’operatore che presenta una dichiarazione di ammissibilità conforme alle norme del Ministero dell’agricoltura statunitense (USDA) in materia di titoli di importazione dei contingenti tariffari di prodotti lattiero-caseari di cui al titolo 7, sottotitolo A, parte 6, del «Code of Federal Regulations» (codice dei regolamenti federali), l’autorità emittente può autorizzare l’operatore a designare un altro importatore figurante nell’elenco dell’USDA degli importatori riconosciuti e comunicato in conformità al paragrafo 1.
3.  
L’autorità emittente comunica appena possibile alla Commissione il cambiamento di importatore designato e la Commissione lo notifica alle autorità competenti degli Stati Uniti d’America.

Articolo 64

Esportazioni nell’ambito del contingente di formaggi aperto dal Canada

1.  
In conformità all’accordo per la conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e il Canada a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e al relativo scambio di lettere, approvato con decisione 95/591/CE del Consiglio ( 43 ), è aperto un contingente tariffario per l’esportazione di formaggi verso il Canada, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Il volume di prodotti e il relativo periodo contingentale figurano nell’allegato XIII del presente regolamento.

2.  
Per le esportazioni di formaggi verso il Canada nell’ambito di tale contingente è richiesto un titolo di esportazione in conformità all’allegato XIII.
3.  
Le domande di titolo sono ricevibili solo se il richiedente dichiara per iscritto che tutte le materie di cui al capitolo 4 della nomenclatura combinata, impiegate nella fabbricazione dei prodotti per i quali è presentata la domanda, sono state interamente ottenute sul territorio dell’Unione a partire da latte prodotto interamente nell’Unione. I richiedenti si impegnano inoltre, per iscritto, a fornire, su richiesta delle autorità competenti, la prova che tali condizioni sono soddisfatte. Le autorità competenti possono verificare tali prove mediante controlli in loco.
4.  

La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso contengono le seguenti informazioni:

a) 

la sezione 7 indica come paese di destinazione «Canada»; la casella «sì» in tale sezione deve essere barrata;

b) 

la sezione 15 riporta la designazione delle merci secondo la nomenclatura combinata a livello di sei cifre per i prodotti di cui ai codici NC 0406 10 , 0406 20 , 0406 30 e 0406 40 e di otto cifre per i prodotti di cui al codice NC 0406 90 ; la sezione 15 può contenere al massimo sei prodotti così designati;

c) 

la sezione 16 riporta il codice NC a otto cifre e il quantitativo espresso in chilogrammi per ciascun prodotto di cui alla sezione 15. Il titolo è valido unicamente per i prodotti e i quantitativi così designati;

d) 

le sezioni 17 e 18 indicano il quantitativo totale di prodotti di cui alla sezione 16;

e) 

la sezione 20 reca, a seconda dei casi, una delle seguenti diciture:

i) 

«Formaggi destinati all’esportazione diretta in Canada. Articolo 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 — Contingente per l’anno civile xxxx»;

ii) 

«Formaggi destinati all’esportazione diretta/via New York in Canada. Articolo 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 — Contingente per l’anno civile xxxx».

Se il formaggio è trasportato in Canada passando per paesi terzi, tali paesi devono essere indicati al posto della dicitura «New York» o unitamente ad essa;

f) 

la sezione 22 indica: «senza restituzione all’esportazione».

5.  
All’atto della presentazione di una domanda di titolo di importazione, il detentore di un titolo di esportazione presenta l’originale o una copia certificata di detto titolo all’autorità canadese competente.



CAPO 8

Carni suine

Articolo 65

Contingenti tariffari

In conformità all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione 2006/333/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni suine, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Per ciascun contingente tariffario, il volume dei prodotti, il numero d’ordine e il periodo contingentale e i sottoperiodi sono indicati nell’allegato X del presente regolamento.

Articolo 66

Contingenti tariffari per i prodotti originari del Canada

1.  
L’immissione in libera pratica nell’Unione di carni suine originarie del Canada è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di origine. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell’allegato 2 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine dell’accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra.
2.  
Per convertire il peso del prodotto in equivalente peso carcassa nell’ambito del contingente tariffario con numero d’ordine 09.4282 si applicano i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte B.
3.  
Le domande di titoli di importazione sono presentate entro i primi sette giorni del secondo mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all’allegato X del presente regolamento.
4.  
Se rimangono disponibili quantitativi dopo il primo periodo di presentazione delle domande in un dato sottoperiodo, i richiedenti ammissibili possono presentare nuove domande di titoli di importazione durante i due successivi periodi di presentazione delle domande, conformemente all’articolo 6 del presente regolamento. In tali casi gli operatori del settore alimentare con stabilimenti riconosciuti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 possono presentare domanda senza trasmettere una prova dello svolgimento di un’attività commerciale.
5.  
I titoli di importazione sono rilasciati a decorrere dal ventitreesimo giorno fino alla fine del mese nel corso del quale sono state presentate le domande.
6.  
I titoli di importazione sono validi per un periodo di cinque mesi a decorrere dalla data del loro rilascio ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 o dalla data di inizio del sottoperiodo per il quale è rilasciato il titolo di importazione, se quest’ultima data è posteriore. Tuttavia il titolo di importazione scade al più tardi il 31 dicembre.
7.  
I detentori di titoli possono restituire i quantitativi di titoli inutilizzati prima della scadenza del titolo e fino a quattro mesi prima della fine del periodo contingentale. Ciascun detentore di titoli può restituire fino al 30 % del quantitativo indicato nel titolo.
8.  
Quando una parte del quantitativo di un titolo è restituita conformemente al paragrafo 7, è svincolato il 60 % della cauzione corrispondente.



CAPO 9

Uova

Articolo 67

Contingenti tariffari

In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Per ciascun contingente tariffario, il volume dei prodotti, il numero d’ordine e il periodo contingentale e i sottoperiodi sono indicati nell’allegato XI del presente regolamento.

Articolo 68

Conversioni di peso

1.  
Ai fini del presente regolamento, il peso è convertito in equivalente uova in guscio secondo i tassi forfettari di rendimento di cui all’allegato XVI, parte A, del presente regolamento. I tassi forfettari di rendimento si applicano unicamente ai prodotti importati di qualità sana, leale e mercantile che rispettano tutte le norme qualitative stabilite dalla legislazione dell’Unione e a condizione che i prodotti compensatori non siano ottenuti attraverso metodi di lavorazione speciali al fine di soddisfare requisiti qualitativi specifici.
2.  
Il quantitativo di riferimento è corretto applicando i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte A, del presente regolamento.
3.  
Ai fini del presente regolamento, il peso delle lattoalbumine è convertito in equivalente uova in guscio secondo i tassi forfettari di rendimento pari a 7,00 per le lattoalbumine essiccate (codice NC 3502 20 91 ) e a 53,00 per le altre lattoalbumine (codice NC 3502 20 99 ) utilizzando i criteri di conversione di cui all’allegato XVI, parte A, del presente regolamento.
4.  
Ai fini delle domande di titoli per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4275, 09.4401 e 09.4402, il quantitativo totale è convertito in equivalente uova in guscio.
5.  

I quantitativi notificati alla Commissione a norma del presente regolamento sono espressi in:

a) 

chilogrammi di equivalente uova in guscio per i numeri d’ordine 09.4275, 09.4401 e 09.4402;

b) 

chilogrammi di peso del prodotto per il numero d’ordine 09.4276.



CAPO 10

Carni di pollame

Articolo 69

Contingenti tariffari

In conformità agli accordi, in forma di verbali concordati, concernenti taluni oleaginosi conclusi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), approvato con decisione 94/87/CE del Consiglio ( 44 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti a base di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

In conformità all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele, approvato con decisione 2003/917/CE del Consiglio ( 45 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti a base di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

In conformità all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione 2006/333/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

In conformità agli accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame, approvati con decisione 2007/360/CE del Consiglio ( 46 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

In conformità all’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli, approvato con decisione 2014/668/UE del Consiglio ( 47 ), sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di carni di pollame, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Per ciascun contingente tariffario, il volume dei prodotti, il numero d’ordine e il periodo contingentale e i sottoperiodi sono indicati nell’allegato XII del presente regolamento.



CAPO 11

Alimenti per cani o gatti

Articolo 70

Titoli di esportazione per alimenti per cani o gatti compresi nel codice NC 2309 10 90 che beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in Svizzera

1.  
In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio ( 48 ), è aperto un contingente tariffario per l’esportazione verso la Svizzera di alimenti per cani o gatti originari dell’Unione, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Per tale contingente tariffario, il volume dei prodotti e il periodo contingentale sono indicati nell’allegato XIII del presente regolamento.

2.  
Le domande di titolo sono ricevibili solo se il richiedente dichiara per iscritto che tutte le materie impiegate nella fabbricazione dei prodotti per i quali è presentata la domanda sono state interamente ottenute nell’Unione. I richiedenti si impegnano inoltre, per iscritto, a fornire, su richiesta delle autorità competenti, la prova che tali condizioni sono soddisfatte e ad accettare, se del caso, eventuali controlli da parte di tali autorità in merito alla contabilità e alle condizioni in cui i prodotti in questione sono fabbricati. Se il richiedente non è il fabbricante dei prodotti, deve presentare una dichiarazione e un impegno analoghi da parte del fabbricante a sostegno della domanda.
3.  
In deroga all’articolo 71, paragrafo 1, il titolo di esportazione AGREX può essere sostituito da una fattura o da qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione.



CAPO 12

Norme comuni relative a taluni contingenti tariffari elencati ai capi 6, 7 e 11

Articolo 71

Norme applicabili ai contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi e soggetti a norme specifiche dell’UE

1.  
L’esportazione di prodotti soggetti a contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione AGREX come indicato nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
2.  
Le domande di titoli per tali contingenti tariffari sono ricevibili unicamente se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 64, paragrafo 3, e all’articolo 70, paragrafo 2.

▼M3

3.  
In deroga all'articolo 6, gli operatori possono presentare più di una domanda di titolo al mese e le domande di titoli possono essere presentate qualsiasi giorno, tenendo conto dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

▼B

4.  
Il titolo è rilasciato non appena possibile dopo che è stata presentata una domanda ricevibile.
5.  
Su richiesta dell’interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo imputato.
6.  
I titoli di esportazione possono essere utilizzati per una sola dichiarazione di esportazione. La validità del titolo scade nel momento in cui è accettata la dichiarazione di esportazione.
7.  
L’articolo 16 non si applica ai contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi.

Articolo 72

Norme specifiche applicabili ai contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati dai paesi esportatori

1.  

Se un contingente tariffario di importazione è gestito conformemente all’articolo 187, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il documento rilasciato dal paese esportatore è:

a) 

un certificato di autenticità (CA) per il settore delle carni bovine;

b) 

un formulario IMA 1 (»Inward Monitoring Arrangement«) per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

▼M3

2.  
In deroga all'articolo 6, gli operatori possono presentare più di una domanda di titolo al mese e le domande di titoli possono essere presentate qualsiasi giorno, tenendo conto dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.

▼B

3.  
Ad eccezione dei contingenti tariffari di cui agli articoli 49 e 50, gli operatori presentano all’autorità emittente dello Stato membro di importazione l’originale del certificato di autenticità o del certificato IMA 1, unitamente alla domanda di titolo di importazione. L’operatore fornisce anche una copia del certificato di autenticità o del certificato IMA 1, se richiesta dall’autorità emittente. La domanda è presentata entro il periodo di validità del certificato di autenticità o del certificato IMA 1 e non oltre l’ultimo giorno del periodo contingentale in questione.

▼M3

4.  
L'autorità emittente verifica che le informazioni contenute nel certificato di autenticità e nel certificato IMA 1 corrispondano alle informazioni ricevute dalla Commissione. In tal caso, e salvo istruzioni contrarie da parte della Commissione, l'autorità emittente rilascia i titoli di importazione senza indugio, entro sei giorni di calendario dal ricevimento della domanda presentata unitamente a un certificato di autenticità o a un certificato IMA 1.

▼B

5.  
Un certificato di autenticità o un certificato IMA 1 è utilizzato per il rilascio di un solo titolo di importazione.
6.  
L’autorità emittente annota sul certificato di autenticità o sul certificato IMA 1 e sulla relativa copia il numero di rilascio del titolo e il quantitativo per il quale tale documento è stato utilizzato. Il quantitativo è espresso in unità intere, eventualmente arrotondate per eccesso. Il certificato di autenticità o il certificato IMA 1 è conservato dall’autorità emittente. La copia è restituita al richiedente per le procedure doganali secondo quanto indicato al titolo III del presente regolamento.
7.  
La Commissione può chiedere a un paese terzo di autorizzare propri rappresentanti a effettuare, se necessario, controlli in loco sul suo territorio. Tali controlli sono eseguiti congiuntamente con le autorità competenti del paese terzo.
8.  
Una volta che il paese esportatore ha rilasciato uno o più certificati di autenticità o certificati IMA 1, informa immediatamente la Commissione del rilascio di tali documenti. Lo scambio di documenti e informazioni tra la Commissione e un paese esportatore ha luogo mediante un sistema di informazione istituito dalla Commissione in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. Se richiesto da un paese terzo, lo scambio di documenti può continuare ad avvenire con mezzi convenzionali, nel qual caso il titolo di importazione è messo a disposizione del detentore soltanto dopo che è stato presentato l’originale del documento del paese esportatore.
9.  
La Commissione mette a disposizione dell’autorità emittente e delle autorità doganali degli Stati membri le impronte dei timbri utilizzati dall’autorità emittente del paese esportatore per il rilascio del certificato di autenticità. Sono inoltre messi a disposizione dell’autorità emittente e delle autorità doganali degli Stati membri anche i nomi e le firme delle persone autorizzate a firmare il certificato di autenticità, comunicate alla Commissione dalle autorità dei paesi esportatori. L’accesso alla banca dati del sistema di gestione dei modelli (Specimen Management System — SMS) contenente tali informazioni è limitato alle persone autorizzate e messo a disposizione degli Stati membri mediante un sistema di informazione istituito a norma degli articoli 57 e 58 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 73

Entrata in vigore e applicazione

1.  
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2.  
Il presente regolamento si applica ai periodi contingentali che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I



Elenco dei contingenti tariffari aperti e dei requisiti da soddisfare

Numero/descrizione del contingente tariffario

Settore

Tipo di contingente

Metodo di gestione

Requisito del quantitativo di riferimento, di cui all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760

Requisito della prova dello svolgimento di un’attività commerciale, di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760

Data di scadenza del titolo

Registrazione previa obbligatoria degli operatori nel sistema elettronico di cui all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760

09.4123

Cereali

Importazione

UE: esame simultaneo

No

No

 

No

09.4124

Cereali

Importazione

UE: esame simultaneo

No

No

 

No

09.4125

Cereali

Importazione

UE: esame simultaneo

No

No

 

No

09.4131

Cereali

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4133

Cereali

Importazione

UE: esame simultaneo

No

No

 

No

09.4306

Cereali

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4307

Cereali

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4308

Cereali

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4120

Cereali

Importazione

UE: esame simultaneo

No

A norma dell’articolo 26 del presente regolamento

No

09.4121

Cereali

Importazione

UE: esame simultaneo

No

A norma dell’articolo 26 del presente regolamento.

No

09.4122

Cereali

Importazione

UE: esame simultaneo

No

A norma dell’articolo 26 del presente regolamento

No

09.4112

Riso

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4116

Riso

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4117

Riso

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4118

Riso

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4119

Riso

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4127

Riso

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4128

Riso

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4129

Riso

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4130

Riso

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4138

Riso

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4148

Riso

Importazione

UE: esame simultaneo

No

No

 

No

09.4149

Riso

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4150

Riso

Importazione

UE: esame simultaneo

No

No

 

No

09.4153

Riso

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4154

Riso

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4166

Riso

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4168

Riso

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4317

Zucchero

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4318

Zucchero

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4319

Zucchero

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4320

Zucchero

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4321

Zucchero

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4324

Zucchero

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4325

Zucchero

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4326

Zucchero

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4327

Zucchero

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4329

Zucchero

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4330

Zucchero

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4032

Olio di oliva

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4099

Prodotti ortofrutticoli

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4104

Prodotti ortofrutticoli

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

 

No

09.4285

Prodotti ortofrutticoli

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

09.4287

Prodotti ortofrutticoli

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4284

Prodotti ortofrutticoli

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

No

09.4286

Prodotti ortofrutticoli

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

No

09.4001

Carni bovine

Importazione

UE: documenti rilasciati dal paese esportatore

No

No

 

No

09.4202

Carni bovine

Importazione

UE: documenti rilasciati dal paese esportatore

No

No

 

No

09.4003

Carni bovine

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

No

09.4004

Carni bovine

Importazione

UE: documenti rilasciati dal paese esportatore

No

No

 

No

09.4181

Carni bovine

Importazione

UE: documenti rilasciati dal paese esportatore

No

No

 

No

09.4198

Carni bovine

Importazione

UE: documenti rilasciati dal paese esportatore

No

No

 

No

09.4199

Carni bovine

Importazione

UE: documenti rilasciati dal paese esportatore

No

No

 

No

09.4200

Carni bovine

Importazione

UE: documenti rilasciati dal paese esportatore

No

No

 

No

09.4002

Carni bovine

Importazione

UE: esame simultaneo

No

No

 

No

09.4270

Carni bovine

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

No

09.4280

Carni bovine

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4281

Carni bovine

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4450

Carni bovine

Importazione

UE: documenti rilasciati dal paese esportatore

No

No

 

No

09.4451

Carni bovine

Importazione

UE: documenti rilasciati dal paese esportatore

No

No

 

No

09.4452

Carni bovine

Importazione

UE: documenti rilasciati dal paese esportatore

No

No

 

No

09.4453

Carni bovine

Importazione

UE: documenti rilasciati dal paese esportatore

No

No

 

No

09.4454

Carni bovine

Importazione

UE: documenti rilasciati dal paese esportatore

No

No

 

No

09.4455

Carni bovine

Importazione

UE: documenti rilasciati dal paese esportatore

No

No

 

No

09.4504

Carni bovine

Importazione

UE: documenti rilasciati dal paese esportatore

No

No

 

No

09.4505

Carni bovine

Importazione

UE: documenti rilasciati dal paese esportatore

No

No

 

No

09.4155

Latte e prodotti lattiero-caseari

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4179

Latte e prodotti lattiero-caseari

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4182

Latte e prodotti lattiero-caseari

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4195

Latte e prodotti lattiero-caseari

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4225

Latte e prodotti lattiero-caseari

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4226

Latte e prodotti lattiero-caseari

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4227

Latte e prodotti lattiero-caseari

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4228

Latte e prodotti lattiero-caseari

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4229

Latte e prodotti lattiero-caseari

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4514

Latte e prodotti lattiero-caseari

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4515

Latte e prodotti lattiero-caseari

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4521

Latte e prodotti lattiero-caseari

Importazione

UE: documenti rilasciati dal paese esportatore

No

No

 

No

09.4522

Latte e prodotti lattiero-caseari

Importazione

UE: documenti rilasciati dal paese esportatore

No

No

 

No

09.4595

Latte e prodotti lattiero-caseari

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4600

Latte e prodotti lattiero-caseari

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4601

Latte e prodotti lattiero-caseari

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4602

Latte e prodotti lattiero-caseari

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

Contingente per i formaggi aperto dagli Stati Uniti d’America

Latte e prodotti lattiero-caseari

Esportazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

Contingente per il latte in polvere aperto dalla Repubblica dominicana

Latte e prodotti lattiero-caseari

Esportazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

Contingente per i formaggi aperto dal Canada

Latte e prodotti lattiero-caseari

Esportazione

Paese terzo

No

No

31 dicembre

No

09.4038

Carni suine

Importazione

UE: esame simultaneo

No

No

 

No

09.4170

Carni suine

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4271

Carni suine

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

No

09.4272

Carni suine

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

No

09.4282

Carni suine

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4275

Uova

Importazione

UE: esame simultaneo

No

No

 

No

09.4276

Uova

Importazione

UE: esame simultaneo

No

No

 

No

09.4401

Uova

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4402

Uova

Importazione

UE: esame simultaneo

No

No

 

No

09.4067

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

09.4068

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

09.4069

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

09.4070

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

No

No

 

No

09.4092

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4169

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

No

No

 

No

09.4211

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

09.4212

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

09.4213

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

09.4214

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

09.4215

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

09.4216

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

09.4217

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4218

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

No

No

 

No

09.4251

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

09.4252

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4253

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

No

No

 

No

09.4254

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

09.4255

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

09.4256

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

No

09.4257

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

No

09.4258

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

No

09.4259

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

No

09.4260

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

09.4263

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

09.4264

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

No

No

 

No

09.4265

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

No

No

 

No

09.4266

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

No

No

 

No

09.4267

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

No

No

 

No

09.4268

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4269

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4273

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

09.4274

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

No

09.4283

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No

09.4410

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

09.4411

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

09.4412

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

09.4420

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

09.4422

Carni di pollame

Importazione

UE: esame simultaneo

Soltanto quando sia applicabile l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Fino alla fine del periodo contingentale

Alimenti per cani o gatti verso la Svizzera

Alimenti per cani o gatti

Esportazione

Paese terzo

No

No

31 dicembre

No




ALLEGATO II

Contingenti tariffari nel settore dei cereali



Numero d’ordine

09.4123

Accordo internazionale o altro atto

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, concluso mediante decisione 2006/333/CE del Consiglio

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta quale definita nell’allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010

Origine

Stati Uniti d’America

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

▼M3

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica

No

▼B

Quantitativo in chilogrammi

►M1  571 943 000 kg ◄

Codici NC

Ex 1001 99 00

Dazio doganale applicabile al contingente

12 EUR per 1 000 kg

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

30 EUR per 1 000 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4124

Accordo internazionale o altro atto

Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, applicato in via provvisoria nell’UE sulla base della decisione (UE) 2017/38 del Consiglio

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Contingente tariffario aperto dal 2017 al 2023

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta quale definita nell’allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010

Origine

Canada

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente all’articolo 20 del presente regolamento

Quantitativo in chilogrammi

Dal 2017 al 2023: 100 000 000 kg

Codici NC

Ex 1001 99 00

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

30 EUR per 1 000 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4125

Accordo internazionale o altro atto

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, concluso mediante decisione 2006/333/CE del Consiglio

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 30 giugno

Dal 1o luglio al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta quale definita nell’allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione degli Stati Uniti d'America, del Canada e del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

▼M3

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica

No

▼B

Quantitativo in chilogrammi

►M1  2 285 665 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo ◄

Codici NC

Ex 1001 99 00

Dazio doganale applicabile al contingente

12 EUR per 1 000 kg

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

30 EUR per 1 000 kg

▼M3

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari degli Stati Uniti d'America, del Canada e del Regno Unito»

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4131

Accordo internazionale o altro atto

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, concluso mediante decisione 2006/333/CE del Consiglio

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 30 giugno

Dal 1o luglio al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Granturco

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

►M1  269 214 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo ◄

Codici NC

1005 10 90 e 1005 90 00

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

30 EUR per 1 000 kg

▼M3

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito»

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4133

Accordo internazionale o altro atto

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, concluso mediante decisione 2006/333/CE del Consiglio

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Frumento (grano) tenero di qualità diversa dalla qualità alta quale definita nell’allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

129 577 000 kg

Codici NC

Ex 1001 99 00

Dazio doganale applicabile al contingente

12 EUR per 1 000 kg

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

30 EUR per 1 000 kg

▼M3

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito»

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4306

Accordo internazionale o altro atto

Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato e applicato in via provvisoria sulla base della decisione 2014/668/UE del Consiglio

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, non destinati alla semina

Farine di frumento (grano) tenero e di spelta, farine di frumento segalato

Farine di cereali diversi dal frumento (grano), dal frumento segalato, dalla segala, dal granturco, dall’orzo, dall’avena e dal riso

Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta

Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)

Origine

Ucraina

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato EUR.1

Quantitativo in chilogrammi

Periodo contingentale (anno civile) 2019: 980 000 000 kg

Periodo contingentale (anno civile) 2020: 990 000 000 kg

Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 1 000 000 000 kg

Codici NC

1001 99 (00), 1101 00 (15-90), 1102 90 (90), 1103 11 (90), 1103 20 (60)

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

30 EUR per 1 000 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni speciali

No



Numero d’ordine

09.4307

Accordo internazionale o altro atto

Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato e applicato in via provvisoria sulla base della decisione 2014/668/UE del Consiglio

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Orzo non destinato alla semina

Farina di orzo

Agglomerati in forma di pellets, di orzo

Origine

Ucraina

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato EUR.1

Quantitativo in chilogrammi

Periodo contingentale (anno civile) 2019: 310 000 000 kg

Periodo contingentale (anno civile) 2020: 330 000 000 kg

Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 350 000 000 kg

Codici NC

1003 90 (00), 1102 90 (10), ex 1103 20 (25)

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

30 EUR per 1 000 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4308

Accordo internazionale o altro atto

Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, firmato e applicato in via provvisoria sulla base della decisione 2014/668/UE del Consiglio

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Granturco non destinato alla semina

Farina di granturco

Semole e semolini di granturco

Agglomerati in forma di pellets, di granturco

Cereali lavorati di granturco

Origine

Ucraina

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato EUR.1

Quantitativo in chilogrammi

Periodo contingentale (anno civile) 2019: 550 000 000 kg

Periodo contingentale (anno civile) 2020: 600 000 000 kg

Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 650 000 000 kg

Codici NC

1005 90 (00), 1102 20 (10-90), 1103 13 (10-90), 1103 20 (40), 1104 23 (40-98)

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

30 EUR per 1 000 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4120

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 21 e 22 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Granturco importato in Spagna

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

2 000 000 000 kg

Codici NC

1005 90 00

Dazio doganale applicabile al contingente

Dazio della nazione più favorita dal 1o gennaio al 31 marzo e 0 EUR dal 1o aprile al 31 dicembre

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 1 000 kg

Cauzione per i titoli di importazione

Dazio all’importazione fissato a norma del regolamento (UE) n. 642/2010 il giorno di presentazione della domanda di titoli

▼M3

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito».

La sezione 24 della domanda di titoli reca una delle diciture di cui all'allegato XIV.1 del presente regolamento

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 26 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

No

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4121

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 21 e 22 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Granturco importato in Portogallo

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

500 000 000 kg

Codici NC

1005 90 00

Dazio doganale applicabile al contingente

Dazio della nazione più favorita dal 1o gennaio al 31 marzo e 0 EUR dal 1o aprile al 31 dicembre

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 1 000 kg

Cauzione per i titoli di importazione

Dazio all’importazione fissato a norma del regolamento (UE) n 642/2010 il giorno di presentazione della domanda di titoli

▼M3

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito».

La sezione 24 della domanda di titoli reca una delle diciture di cui all'allegato XIV.1 del presente regolamento

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 26 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

No

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4122

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 21 e 22 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Sorgo importato in Spagna

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

300 000 000 kg

Codici NC

1007 90 00

Dazio doganale applicabile al contingente

Dazio della nazione più favorita dal 1o gennaio al 31 marzo e 0 EUR dal 1o aprile al 31 dicembre

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 1 000 kg

Cauzione per i titoli di importazione

Dazio all’importazione fissato a norma del regolamento (UE) n. 642/2010 il giorno di presentazione della domanda di titoli

▼M3

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito».

La sezione 24 della domanda di titoli reca una delle diciture di cui all'allegato XIV.1 del presente regolamento

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 26 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

No

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No




ALLEGATO III

Contingenti tariffari nel settore del riso



Numero d’ordine

09.4112

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2005/953/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (per la Thailandia)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 30 giugno

Dal 1o luglio al 31 agosto

Dal 1o settembre al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Riso lavorato o semilavorato

Origine

Thailandia

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

▼M3

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica

No

▼B

Quantitativo in chilogrammi

►M1  4 682 000 kg, suddivisi come segue:

4 682 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto

riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o settembre al 31 dicembre ◄

Codici NC

1006 30

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

46 EUR per 1 000 Kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4116

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 30 giugno

Dal 1o luglio al 31 agosto

Dal 1o settembre al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Riso lavorato o semilavorato

Origine

Stati Uniti d’America

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

▼M3

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica

No

▼B

Quantitativo in chilogrammi

►M1  990 000 kg, suddivisi come segue:

990 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto

riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o settembre al 31 dicembre ◄

Codici NC

1006 30

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

46 EUR per 1 000 Kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità del titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4117

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 30 giugno

Dal 1o luglio al 31 agosto

Dal 1o settembre al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Riso lavorato o semilavorato

Origine

India

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

▼M3

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica

No

▼B

Quantitativo in chilogrammi

►M1  1 458 000 kg, suddivisi come segue:

1 458 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto

riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o settembre al 31 dicembre ◄

Codici NC

1006 30

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

46 EUR per 1 000 Kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4118

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 30 giugno

Dal 1o luglio al 31 agosto

Dal 1o settembre al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Riso lavorato o semilavorato

Origine

Pakistan

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

▼M3

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica

No

▼B

Quantitativo in chilogrammi

►M1  1 370 000 kg, suddivisi come segue:

1 370 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto

riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o settembre al 31 dicembre ◄

Codici NC

1006 30

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

46 EUR per 1 000 Kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4119

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 30 giugno

Dal 1o luglio al 31 agosto

Dal 1o settembre al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Riso lavorato o semilavorato

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione dell'India, del Pakistan, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

▼M3

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica

No

▼B

Quantitativo in chilogrammi

►M1  3 041 000 kg, suddivisi come segue:

3 041 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto

riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o settembre al 31 dicembre ◄

Codici NC

1006 30

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

46 EUR per 1 000 Kg

▼M3

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari dell'India, del Pakistan, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito»

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4127

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Dal 1o luglio al 31 agosto

Dal 1o al 30 settembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Riso lavorato o semilavorato

Origine

Stati Uniti d’America

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

Certificato di esportazione conforme al modello di cui all’allegato XIV.2 del presente regolamento

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

►M1  17 251 000 kg, suddivisi come segue:

4 313 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

8 626 000 kg per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno

4 312 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto

riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o al 30 settembre ◄

Codici NC

1006 30

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

46 EUR per 1 000 Kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente agli articoli 13 e 27 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4128

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2005/953/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (per la Thailandia)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Dal 1o luglio al 31 agosto

Dal 1o al 30 settembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Riso lavorato o semilavorato

Origine

Thailandia

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

Certificato di esportazione conforme al modello di cui all’allegato XIV.2 del presente regolamento

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

►M1  17 728 000 kg, suddivisi come segue:

8 864 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

4 432 000 kg per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno

4 432 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto

riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o al 30 settembre ◄

Codici NC

1006 30

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

46 EUR per 1 000 Kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente agli articoli 13 e 27 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4129

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Dal 1o luglio al 31 agosto

Dal 1o al 30 settembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Riso lavorato o semilavorato

Origine

Australia

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

Titolo di esportazione conforme al modello di cui all’allegato XIV.2 del presente regolamento

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

►M1  220 000 kg, suddivisi come segue:

0 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

220 000 kg per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno

riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto

riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o al 30 settembre ◄

Codici NC

1006 30

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

46 EUR per 1 000 Kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente agli articoli 13 e 27 del presente regolamento

Trasferibilità di un titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4130

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Dal 1o luglio al 31 agosto

Dal 1o al 30 settembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Riso lavorato o semilavorato

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione dell'Australia, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

▼M3

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica

No

▼B

Quantitativo in chilogrammi

►M1  1 532 000 kg, suddivisi come segue:

0 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

1 532 000 kg per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno

riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto

riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o al 30 settembre ◄

Codici NC

1006 30

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

46 EUR per 1 000 Kg

▼M3

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari dell'Australia, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito»

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente agli articoli 13 e 27 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4138

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Riso lavorato o semilavorato

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

Quantitativo residuo dai numeri d’ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, non assegnato nei sottoperiodi precedenti

Codici NC

1006 30

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

46 EUR per 1 000 Kg

▼M3

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito»

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4148

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 30 giugno

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Riso semigreggio

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

►M1  1 416 000 kg, suddivisi come segue:

1 416 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

riporto per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

riporto per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre ◄

Codici NC

1006 20

Dazio doganale applicabile al contingente

Dazio ad valorem del 15 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

30 EUR per 1 000 Kg

▼M3

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito»

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4149

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2005/953/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (per la Thailandia)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 30 giugno

Dal 1o luglio al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Rotture di riso

Origine

Thailandia

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

Certificato di esportazione conforme al modello di cui all’allegato XIV.2 del presente regolamento

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

►M1  48 729 000 kg, suddivisi come segue:

34 110 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

14 619 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre ◄

Codici NC

1006 40 00

Dazio doganale applicabile al contingente

Riduzione del dazio del 30,77 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

5 EUR per 1 000 Kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4150

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 30 giugno

Dal 1o luglio al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Rotture di riso

Origine

Australia

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

►M1  14 993 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo ◄

Codici NC

1006 40 00

Dazio doganale applicabile al contingente

Riduzione del dazio del 30,77 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

5 EUR per 1 000 Kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4153

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 30 giugno

Dal 1o luglio al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Rotture di riso

Origine

Stati Uniti d’America

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

►M1  8 434 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo ◄

Codici NC

1006 40 00

Dazio doganale applicabile al contingente

Riduzione del dazio del 30,77 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

5 EUR per 1 000 Kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4154

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 30 giugno

Dal 1o luglio al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Rotture di riso

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione dell'Australia, della Guyana, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

▼M3

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica

No

▼B

Quantitativo in chilogrammi

►M1  11 245 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo ◄

Codici NC

1006 40 00

Dazio doganale applicabile al contingente

Riduzione del dazio del 30,77 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

5 EUR per 1 000 Kg

▼M3

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari dell'Australia, della Guyana, della Thailandia, degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito»

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4166

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 30 giugno

Dal 1o luglio al 31 agosto

Dal 1o settembre al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Riso lavorato o semilavorato

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

►M1  22 442 000 kg, suddivisi come segue:

7 480 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

14 962 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 agosto

riporto per il sottoperiodo dal 1o settembre al 31 dicembre ◄

Codici NC

1006 30

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

46 EUR per 1 000 Kg

▼M3

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito»

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4168

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Rotture di riso

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

►M1  26 581 000 kg, suddivisi come segue:

26 581 000 kg per il sottoperiodo dal 1o al 30 settembre

riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre ◄

Codici NC

1006 40 00

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

5 EUR per 1 000 Kg

▼M3

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito»

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No




ALLEGATO IV

Contingenti tariffari nel settore dello zucchero



Numero d’ordine

09.4317 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO

Accordo internazionale o altro atto

Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT

Decisione 2006/106/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea

Periodo contingentale

Dal 1o ottobre al 30 settembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati

Origine

Australia

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Quantitativo in chilogrammi

►M1  4 961 000 kg ◄

Codici NC

1701 13 10 e 1701 14 10

Dazio doganale applicabile al contingente

98 EUR per 1 000 Kg

Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 1 000 Kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.

La sezione 20 reca l’indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento

Durata di validità di un titolo

Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento)

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento



Numero d’ordine

09.4318 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO

Accordo internazionale o altro atto

Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT

Regolamento (CE) n. 1894/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, che modifica e completa l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Regolamento (CE) n. 880/2009 del Consiglio, del 7 settembre 2009, concernente l’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, che modifica e completa l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all’Unione europea

Periodo contingentale

Dal 1o ottobre al 30 settembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati

Origine

Brasile

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Quantitativo in chilogrammi

►M1  Periodi contingentali fino al 2023/2024: 308 518 000 kg

Periodi contingentali dal 2024/2025: 380 555 000 kg ◄

Codici NC

1701 13 10 e 1701 14 10

Dazio doganale applicabile al contingente

98 EUR per 1 000 Kg

Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 1 000 Kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.

La sezione 20 reca l’indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento

Durata di validità di un titolo

Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento)

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento



Numero d’ordine

09.4319 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO

Accordo internazionale o altro atto

Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT

Decisione 2008/870/CE del Consiglio, del 13 ottobre 2008, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea

Periodo contingentale

Dal 1o ottobre al 30 settembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati

Origine

Cuba

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Quantitativo in chilogrammi

68 969 000 kg

Codici NC

1701 13 10 e 1701 14 10

Dazio doganale applicabile al contingente

98 EUR per 1 000 Kg

Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 1 000 Kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.

La sezione 20 reca l’indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento

Durata di validità di un titolo

Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento)

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento



Numero d’ordine

09.4320 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO

Accordo internazionale o altro atto

Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT

Decisione 2009/718/CE del Consiglio, del 7 settembre 2009, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea

Periodo contingentale

Dal 1o ottobre al 30 settembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

►M1  260 390 000 kg ◄

Codici NC

1701 13 10 e 1701 14 10

Dazio doganale applicabile al contingente

98 EUR per 1 000 Kg

Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 1 000 Kg

▼M3

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 20 reca l'indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all'allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito»

▼B

Durata di validità del titolo

Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento)

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento



Numero d’ordine

09.4321 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO

Accordo internazionale o altro atto

Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT

Decisione 75/456/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell’India sullo zucchero di canna

Periodo contingentale

Dal 1o ottobre al 30 settembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

Origine

India

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Quantitativo in chilogrammi

►M1  5 841 000 kg ◄

Codici NC

1701

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 1 000 Kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.

La sezione 20 reca la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento

Durata di validità di un titolo

Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento)

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4324 — ZUCCHERO BALCANI

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2009/330/CE del Consiglio, del 15 settembre 2008, relativa alla firma di un protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

Articolo 27, paragrafo 2, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra

Periodo contingentale

Dal 1o ottobre al 30 settembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido e altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

Origine

Albania

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

Titolo di esportazione rilasciato dall’autorità competente del paese terzo conformemente all’articolo 35 del presente regolamento

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

1 000 000 kg

Codici NC

1701 e 1702

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 1 000 Kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.

La sezione 20 reca la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte B, del presente regolamento

Durata di validità di un titolo

Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento)

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4325 — ZUCCHERO BALCANI

Accordo internazionale o altro atto

Decisione (UE) 2017/75 del Consiglio, del 21 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea

Articolo 27, paragrafo 3, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra

Periodo contingentale

Dal 1o ottobre al 30 settembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido e altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

Origine

Bosnia-Erzegovina

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

Titolo di esportazione rilasciato dall’autorità competente del paese terzo conformemente all’articolo 35 del presente regolamento

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

13 210 000 kg

Codici NC

1701 e 1702

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 1 000 Kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

La sezione 20 reca la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte B, del presente regolamento

Durata di validità di un titolo

Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento)

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4326 — ZUCCHERO BALCANI

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2013/490/UE, Euratom, del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra

Articolo 26, paragrafo 4, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra

Periodo contingentale

Dal 1o ottobre al 30 settembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido e altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

Origine

Serbia

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

Titolo di esportazione rilasciato dall’autorità competente del paese terzo conformemente all’articolo 35 del presente regolamento

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

181 000 000 kg

Codici NC

1701 e 1702

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 1 000 Kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.

La sezione 20 reca la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte B, del presente regolamento

Durata di validità del titolo

Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento)

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4327 — ZUCCHERO BALCANI

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2004/239/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra

Articolo 27, paragrafo 2, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra

Periodo contingentale

Dal 1o ottobre al 30 settembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido e altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

Origine

Repubblica di Macedonia del Nord

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

Titolo di esportazione rilasciato dall’autorità competente del paese terzo conformemente all’articolo 35 del presente regolamento

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

7 000 000 kg

Codici NC

1701 e 1702

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 1 000 Kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.

La sezione 20 reca la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte B, del presente regolamento

Durata di validità di un titolo

Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento)

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4329 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO

Accordo internazionale o altro atto

Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT

Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all’Unione europea

Periodo contingentale

Dal 1o ottobre al 30 settembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati

Origine

Brasile

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Quantitativo in chilogrammi

►M1  Periodi contingentali fino al 2021/2022: 72 037 000 kg

Periodi contingentali dal 2022/2023: 54 028 000 kg ◄

Codici NC

1701 13 10 e 1701 14 10

Dazio doganale applicabile al contingente

11 EUR per 1 000 Kg

Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 11 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 1 000 Kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.

La sezione 20 reca l’indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento

Durata di validità di un titolo

Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento)

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento



Numero d’ordine

09.4330 — CONTINGENTI OMC PER LO ZUCCHERO

Accordo internazionale o altro atto

Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT

Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all’Unione europea

Periodo contingentale

Dal 1o ottobre al 30 settembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati

Origine

Brasile

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Quantitativo in chilogrammi

►M1  Periodo contingentale 2022/2023: 18 009 000 kg

Periodi contingentali dal 2023/2024: 54 028 000 kg ◄

Codici NC

1701 13 10 e 1701 14 10

Dazio doganale applicabile al contingente

54 EUR per 1 000 Kg

Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 54 EUR/t è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato (ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate.

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 1 000 Kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.

La sezione 20 reca l’indicazione «zuccheri destinati ad essere raffinati» e la dicitura di cui all’allegato XIV.3, parte A, del presente regolamento

Durata di validità di un titolo

Fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, ma non oltre il 30 settembre (ai sensi dell’articolo 32 del presente regolamento)

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Obbligo di raffinazione ai sensi dell’articolo 34 del presente regolamento




ALLEGATO V

Contingenti tariffari nel settore dell’olio d’oliva



Numero d’ordine

09.4032

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 98/238/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 26 gennaio 1998, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall’altro

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Olio d’oliva vergine dei codici NC 1509 10 10 , 1509 10 20 e 1509 10 80 , interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente nell’Unione da tale paese

Origine

Interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente nell’Unione da tale paese

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo.

In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato EUR 1

Quantitativo in chilogrammi

56 700 000 kg

Codici NC

1509 10 10 , 1509 10 20 , 1509 10 80

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 100 kg netti

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

Le sezioni 7 e 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso recano l’indicazione del paese esportatore e del paese di origine; la casella «sì» delle suddette sezioni deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No




ALLEGATO VI

Contingenti tariffari nel settore dell’aglio



Numero d’ordine

09.4099

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2001/404/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT

Periodo contingentale

Dal 1o giugno al 31 maggio

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o giugno al 31 agosto

Dal 1o settembre al 30 novembre

Dal 1o dicembre al 28 o 29 febbraio, a seconda dei casi

Dal 1o marzo al 31 maggio

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 38 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Agli freschi o refrigerati di cui al codice NC 0703 20 00

Origine

Argentina

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo.

In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

5 744 000 kg, suddivisi come segue:

4 110 000 kg per il sottoperiodo dal 1o dicembre al 28/29 febbraio

1 634 000 kg per il sottoperiodo dal 1o marzo al 31 maggio

Codici NC

0703 20 00

Dazio doganale applicabile al contingente

9,6 % ad valorem

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. Conformemente all’articolo 38 del presente regolamento

Cauzione per i titoli di importazione

60 EUR per 1 000 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.

La sezione 20 delle domande di titolo e del titolo stesso recano la dicitura «nuovo importatore»

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore presso la banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4104

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2001/404/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT

Periodo contingentale

Dal 1o giugno al 31 maggio

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o giugno al 31 agosto

Dal 1o settembre al 30 novembre

Dal 1o dicembre al 28 o 29 febbraio, a seconda dei casi

Dal 1o marzo al 31 maggio

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 38 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Agli freschi o refrigerati di cui al codice NC 0703 20 00

Origine

Argentina

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo.

In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

13 403 000 kg, suddivisi come segue:

9 590 000 kg per il sottoperiodo dal 1o dicembre al 28/29 febbraio

3 813 000 kg per il sottoperiodo dal 1o marzo al 31 maggio

Codici NC

0703 20 00

Dazio doganale applicabile al contingente

9,6 % ad valorem

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. Conformemente all’articolo 38 del presente regolamento

Cauzione per i titoli di importazione

60 EUR per 1 000 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.

La sezione 20 delle domande di titolo e del titolo stesso recano la dicitura «importatore tradizionale»

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Sì. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Registrazione dell’operatore presso la banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4285

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2001/404/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT

Decisione 2006/398/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV paragrafo 6 e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea

Decisione (UE) 2016/1885 del Consiglio, del 18 ottobre 2016, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all’Unione europea

Periodo contingentale

Dal 1o giugno al 31 maggio

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o giugno al 31 agosto

Dal 1o settembre al 30 novembre

Dal 1o dicembre al 28 o 29 febbraio, a seconda dei casi

Dal 1o marzo al 31 maggio

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Agli freschi o refrigerati di cui al codice NC 0703 20 00

Origine

Cina

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo.

In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

►M1  40 556 000 kg, suddivisi come segue:

10 423 000 kg per il sottoperiodo dal 1o giugno al 31 agosto

10 423 000 kg per il sottoperiodo dal 1o settembre al 30 novembre

9 044 000 kg per il sottoperiodo dal 1o dicembre al 28/29 febbraio

10 666 000 kg per il sottoperiodo dal 1o marzo al 31 maggio ◄

Codici NC

0703 20 00

Dazio doganale applicabile al contingente

9,6 % ad valorem

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

60 EUR per 1 000 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore presso la banca dati LORI

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4287

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2001/404/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT

Periodo contingentale

Dal 1o giugno al 31 maggio

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o giugno al 31 agosto

Dal 1o settembre al 30 novembre

Dal 1o dicembre al 28 o 29 febbraio, a seconda dei casi

Dal 1o marzo al 31 maggio

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Agli freschi o refrigerati di cui al codice NC 0703 20 00

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione della Cina, dell'Argentina e del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo.

In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato di origine per l’Iran, il Libano, la Malaysia, Taiwan, gli Emirati arabi uniti e il Vietnam, rilasciato dalle autorità nazionali competenti di tali paesi a norma degli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447

Quantitativo in chilogrammi

►M1  3 711 000 kg, suddivisi come segue:

822 000 kg per il sottoperiodo dal 1o giugno al 31 agosto

1 726 000 kg per il sottoperiodo dal 1o settembre al 30 novembre

822 000 kg per il sottoperiodo dal 1o dicembre al 28/29 febbraio

341 000 kg per il sottoperiodo dal 1o marzo al 31 maggio ◄

Codici NC

0703 20 00

Dazio doganale applicabile al contingente

9,6 % ad valorem

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

60 EUR per 1 000 kg

▼M3

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Cina, dell'Argentina e del Regno Unito»

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore presso la banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No




ALLEGATO VII

Contingenti tariffari nel settore dei funghi



Numero d’ordine

09.4286

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Conserve di funghi del genere Agaricus

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione della Cina e del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

5 030 000 kg (peso netto sgocciolato)

Codici NC

0711 51 00 , 2003 10 20 e 2003 10 30

Dazio doganale applicabile al contingente

Per il codice NC 0711 51 00 : 12 % ad valorem

Per i codici NC 2003 10 20 e 2003 10 30 : 23 % ad valorem

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

40 EUR per 1 000 kg (peso netto sgocciolato)

▼M3

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Cina e del Regno Unito»

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore presso la banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4284

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Decisione 2006/398/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV paragrafo 6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea

Decisione (UE) 2016/1885 del Consiglio, del 18 ottobre 2016, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all’Unione europea

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Conserve di funghi del genere Agaricus

Origine

Cina

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

30 400 000 kg (peso netto sgocciolato)

Codici NC

0711 51 00 , 2003 10 20 e 2003 10 30

Dazio doganale applicabile al contingente

Per il codice NC 0711 51 00 : 12 % ad valorem

Per i codici NC 2003 10 20 e 2003 10 30 : 23 % ad valorem

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

40 EUR per 1 000 kg (peso netto sgocciolato)

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore presso la banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No




ALLEGATO VIII

Contingenti tariffari nel settore delle carni bovine



Numero d’ordine

09.4002

Accordo internazionale o altro atto

Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

12 sottoperiodi di un mese ciascuno

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

▼M3

Descrizione del prodotto

Carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «Carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini di età inferiore a 30 mesi, che abbiano ricevuto per almeno cento giorni un'alimentazione equilibrata ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70 % di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo “choice” o “prime” secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell'agricoltura statunitense (USDA) rientrano automaticamente nella predetta definizione. Le carni classificate “Canada A”, “Canada AA”, “Canada AAA”, “Canada Choice” e “Canada Prime”, “A1”, “A2”, “A3” e “A4”, secondo la tabella di classificazione dell'Agence Canadienne d'inspection des aliments del governo canadese, corrispondono a tale definizione»

▼B

Origine

Stati Uniti d’America e Canada

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.

Sul retro del modulo va riportata la descrizione del prodotto applicabile alle carni originarie del paese esportatore.

Autorità emittenti:

Food Safety and Inspection Services (FSIS) of the United States department of Agriculture (USDA), per le carni originarie degli Stati Uniti d’America

Canadian Food Inspection AgencyGovernment of Canada/Agence Canadienne d’Inspection des AlimentsGouvernement du Canada, per le carni originarie del Canada

Quantitativo in chilogrammi

►M1  11 481 000 kg di peso del prodotto, suddivisi come segue:

il quantitativo disponibile per ogni sottoperiodo corrisponde a un dodicesimo del quantitativo totale ◄

Codici NC

Ex 0201, ex 0202, ex 0206 10 95 , ex 0206 29 91

Dazio doganale applicabile al contingente

20 % ad valorem. Per i prodotti originari del Canada il dazio è invece di 0 EUR.

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

12 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio. La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta.



Numero d’ordine

09.4280

Accordo internazionale o altro atto

Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui applicazione provvisoria è stata approvata con decisione (UE) 2017/38 del Consiglio

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente all’articolo 46 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, fresche o refrigerate

Origine

Canada

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente all’articolo 46 del presente regolamento

Quantitativo in chilogrammi

Il quantitativo è espresso in kg (equivalente peso carcassa)

Periodo contingentale (anno civile) 2019: 19 580 000 kg

Periodo contingentale (anno civile) 2020: 24 720 000 kg

Periodo contingentale (anno civile) 2021: 29 860 000 kg

Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2022: 35 000 000 kg

Il quantitativo annuale è suddiviso come segue:

25 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

25 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno

25 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

25 % per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

Codici NC

Ex 0201 10 00

Ex 0201 20 20

Ex 0201 20 30

Ex 0201 20 50

Ex 0201 20 90

Ex 0201 30 00

Ex 0206 10 95

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/760

Cauzione per i titoli di importazione

9,5 EUR per 100 kg (equivalente peso carcassa)

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Se la domanda di titolo di importazione riguarda più prodotti con codici NC diversi, tutti i codici NC e le relative designazioni devono essere inseriti, rispettivamente, nelle sezioni 16 e 15 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso. Il quantitativo totale è convertito in equivalente peso carcassa.

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 46 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

No

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Per i prodotti in questione, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all’allegato XVI del presente regolamento



Numero d’ordine

09.4281

Accordo internazionale o altro atto

Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui applicazione provvisoria è stata approvata con decisione (UE) 2017/38 del Consiglio

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente all’articolo 46 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

►M1  Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, congelate o altro ◄

Origine

Canada

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Conformemente all’articolo 46 del presente regolamento

Quantitativo in chilogrammi

Periodo contingentale (anno civile) 2019: 7 500 000 kg

Periodo contingentale (anno civile) 2020: 10 000 000 kg

Periodo contingentale (anno civile) 2021: 12 500 000 kg

Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2022: 15 000 000 kg

Il quantitativo annuale è suddiviso come segue:

25 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

25 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno

25 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

25 % per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

Codici NC

Ex 0202 10 00

Ex 0202 20 10

Ex 0202 20 30

Ex 0202 20 50

Ex 0202 20 90

Ex 0202 30 10

Ex 0202 30 50

Ex 0202 30 90

Ex 0206 29 91

Ex 0210 20 10

Ex 0210 20 90

Ex 0210 99 51

Ex 0210 99 59

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/760

Cauzione per i titoli di importazione

9,5 EUR per 100 kg (equivalente peso carcassa)

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Se la domanda di titolo di importazione riguarda più prodotti con codici NC diversi, tutti i codici NC e le relative designazioni devono essere inseriti, rispettivamente, nelle sezioni 16 e 15 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso. Il quantitativo totale è convertito in equivalente peso carcassa.

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 46 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

No

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Per i prodotti in questione, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all’allegato XVI del presente regolamento



Numero d’ordine

09.4003

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Carni di animali della specie bovina, congelate

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

►M1  43 732 000 kg di carni disossate ◄

Codici NC

0202 e 0206 29 91

Dazio doganale applicabile al contingente

20 % ad valorem

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/760

Cauzione per i titoli di importazione

6 EUR per 100 kg di peso equivalente di carne disossata

▼M3

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito»

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Sì. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C.

100 kg di carne non disossata equivalgono a 77 kg di carne disossata.



Numero d’ordine

09.4270

Accordo internazionale o altro atto

Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

Origine

Ucraina

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente al titolo V del protocollo 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra

Quantitativo in chilogrammi

12 000 000 kg, suddivisi come segue:

25 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

25 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno

25 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

25 % per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

Codici NC

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/760

Cauzione per i titoli di importazione

12 EUR per 100 kg di peso netto

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Sì. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/760

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C



Numero d’ordine

09.4001

Accordo internazionale o altro atto

Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Carne di bufalo disossata, congelata

Origine

Australia

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Autorità emittente: Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry — Australia

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Quantitativo in chilogrammi

►M1  1 405 000 kg espressi in peso di carne disossata ◄

Codici NC

Ex 0202 30 90

Dazio doganale applicabile al contingente

20 % ad valorem

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

12 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4004

Accordo internazionale o altro atto

Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Carni di bufalo disossate, fresche, refrigerate o congelate

Origine

Argentina

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Autorità emittente: Ministerio de Producción y Trabajo — Argentina

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Quantitativo in chilogrammi

200 000 kg

Codici NC

Ex 0201 30 00 , ex 0202 30 90

Dazio doganale applicabile al contingente

20 % ad valorem

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

12 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C



Numero d’ordine

09.4181

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2005/269/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2005, relativa alla conclusione dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

Origine

Cile

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.

Autorità emittente: Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile

Teatinos 20 – Oficina 55, Santiago, Cile

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Quantitativo in chilogrammi

1 650 000 kg (peso netto di prodotto)

Incremento annuo a partire dal 1o luglio 2010: 100 000 kg

Codici NC

0201 20 , 0201 30 00 , 0202 20 , 0202 30

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

12 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C



Numero d’ordine

09.4198

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2010/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Determinati animali vivi e determinate carni («baby beef») di cui all’allegato II dell’accordo interinale con la Serbia

Origine

Serbia

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Autorità emittente: Serbia: Institute for Meat Hygiene and Technology, Kacaskog 13, Belgrado, Serbia

(Riferimento: allegato II dell’accordo interinale con la Serbia, approvato con decisione 2010/36/CE del Consiglio)

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Quantitativo in chilogrammi

8 700 000 kg espressi in peso carcassa

Codici NC

Ex 0102 29 51 , ex 0102 29 59 , ex 0102 29 91 , ex 0102 29 99 , ex 0201 10 00 , ex 0201 20 20 , ex 0201 20 30 , ex 0201 20 50

Dazio doganale applicabile al contingente

20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

12 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Per i quantitativi da imputare a tale contingente, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa



Numero d’ordine

09.4199

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2010/224/UE, Euratom, del Consiglio e della Commissione, del 29 marzo 2010, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall’altra

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Determinati animali vivi e determinate carni («baby beef») di cui all’allegato II dell’accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con il Montenegro

Origine

Montenegro

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Autorità emittente:

Montenegro: Veterinary Directorate (direzione veterinaria), Bulevar Svetog PETRA Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica, Montenegro

(Riferimento: allegato II dell’accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con il Montenegro, approvato con decisione 2010/224/UE, Euratom, del Consiglio e della Commissione)

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Quantitativo in chilogrammi

800 000 kg espressi in peso carcassa

Codici NC

Ex 0102 29 51 , ex 0102 29 59 , ex 0102 29 91 , ex 0102 29 99 , ex 0201 10 00 , ex 0201 20 20 , ex 0201 20 30 , ex 0201 20 50

Dazio doganale applicabile al contingente

20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

12 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Per i quantitativi da imputare a tale contingente, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa



Numero d’ordine

09.4200

Accordo internazionale o altro atto

Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Determinati animali vivi e determinate carni («baby beef»)

Origine

Territorio doganale del Kosovo [tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo]

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Autorità emittente:

Kosovo [tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo]

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Quantitativo in chilogrammi

475 000 kg espressi in peso carcassa

Codici NC

Ex 0102 29 51 , ex 0102 29 59 , ex 0102 29 91 , ex 0102 29 99 , ex 0201 10 00 , ex 0201 20 20 , ex 0201 20 30 , ex 0201 20 50

Dazio doganale applicabile al contingente

20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

12 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Per i quantitativi da imputare a tale contingente, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa



Numero d’ordine

09.4202

Accordo internazionale o altro atto

Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato a nome della Comunità con decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Carni disossate ed essiccate: tagli di carne ottenuti da cosce di bovini di almeno 18 mesi, privi di grasso intramuscolare visibile (dal 3 al 7 %), con valore pH compreso tra 5,4 e 6,0; salati, aromatizzati, pressati, essiccati esclusivamente all’aria fresca e secca e che sviluppano muffe nobili (fioritura di funghi microscopici). Il peso del prodotto finito è compreso tra il 41 % e il 53 % della materia prima non salata.

Origine

Svizzera

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Autorità emittente: Office fédéral de l’agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell’agricoltura

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Quantitativo in chilogrammi

1 200 000 kg

Codici NC

Ex 0210 20 90

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

12 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4450

Accordo internazionale o altro atto

Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

▼M3

Descrizione del prodotto

Carni disossate di animali della specie bovina di alta qualità, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi, manzi giovani o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse di manzo sono classificate nelle categorie “A”, “B” o “C”. Le carcasse di manzo giovane leggero e di giovenca sono classificate nelle categorie “A” o “B”, secondo la classificazione ufficiale delle carni bovine stabilita dall'autorità competente della Repubblica di Argentina»

▼B

Origine

Argentina

▼M3

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all'allegato XIV del presente regolamento Autorità emittente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

▼B

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Quantitativo in chilogrammi

►M1  29 389 000 kg di carni disossate ◄

Codici NC

Ex 0201 30 00 , ex 0206 10 95

Dazio doganale applicabile al contingente

20 % ad valorem

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

12 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C.

I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta.



Numero d’ordine

09.4451

Accordo internazionale o altro atto

Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati ottenuti da carcasse di manzi o giovenche classificati in una delle seguenti categorie ufficiali: “Y”, “YS”, “YG”, “YGS”, “YP” e “YPS”, quali definite da AUS-MEAT Australia. Il colore della carne bovina deve essere conforme alle norme di riferimento da 1 B a 4 di AUS-MEAT in materia di colore della carne, il colore del grasso deve essere conforme alle norme di riferimento da 0 a 4 di AUS-MEAT in materia di colore del grasso e lo spessore del grasso (misurato nel punto P 8) deve essere conforme alle categorie di ingrasso da 2 a 5 di AUS-MEAT.»

Origine

Australia

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.

Autorità emittente: Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry — Australia

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.

Quantitativo in chilogrammi

►M1  2 481 000 kg di peso del prodotto ◄

Codici NC

Ex 0201 20 90 , ex 0201 30 00 , ex 0202 20 90 , ex 0202 30 , ex 0206 10 95 , ex 0206 29 91

Dazio doganale applicabile al contingente

20 % ad valorem

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

12 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C.

I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta.



Numero d’ordine

09.4452

Accordo internazionale o altro atto

Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Carni disossate di animali della specie bovina di alta qualità, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi (“novillo”) o giovenche (“vaquillona”) come definiti nella classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Uruguay dall’Istituto nazionale delle carni (Instituto Nacional de Carnes— INAC). Gli animali che possono essere ammessi alla produzione di carni di alta qualità sono stati alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nelle categorie “I”, “N” o “A”, con spessore di grasso “1”, “2” o “3”, secondo la summenzionata classificazione.»

Origine

Uruguay

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.

Autorità emittente: Instituto Nacional de Carnes (INAC) per le carni originarie dell’Uruguay conformi alla definizione di cui al numero d’ordine 09.4452

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Quantitativo in chilogrammi

►M1  5 606 000 kg di carni disossate ◄

Codici NC

Ex 0201 30 00 , ex 0206 10 95

Dazio doganale applicabile al contingente

20 % ad valorem

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

12 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta.



Numero d’ordine

09.4453

Accordo internazionale o altro atto

Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Carni disossate di animali della specie bovina, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nella categoria “B” con spessore di grasso “2” o “3”, secondo la classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Brasile dal ministero dell’Agricoltura, dell’allevamento e dell’approvvigionamento (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).»

Origine

Brasile

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Autorità emittente: Departamento Nacional de Inspecção de Produtos de Origem Animal (DIPOA) per le carni originarie del Brasile conformi alla definizione di cui al numero d’ordine 09.4453

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Quantitativo in chilogrammi

►M1  8 951 000 kg di carni disossate ◄

Codici NC

Ex 0201 30 00 , ex 0202 30 90 , ex 0206 10 95 , ex 0206 29 91

Dazio doganale applicabile al contingente

20 % ad valorem

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

12 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C

I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta.



Numero d’ordine

09.4454

Accordo internazionale o altro atto

Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche allevati esclusivamente al pascolo, di peso carcassa non superiore a 370 kg. Le carcasse sono classificate nelle categorie “A”, “L”, “P”, “T” o “F”, rifilate fino a uno spessore del grasso “P” o inferiore e con muscolatura di classe 1 o 2 secondo il sistema di classificazione delle carcasse del New Zealand Meat Board

Origine

Nuova Zelanda

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Autorità emittente: New Zealand Meat Board

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Quantitativo in chilogrammi

►M1  846 000 kg di peso del prodotto ◄

Codici NC

Ex 0201 20 90 , ex 0201 30 00 , ex 0202 20 90 , ex 0202 30 , ex 0206 10 95 , ex 0206 29 91

Dazio doganale applicabile al contingente

20 % ad valorem

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

12 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C

I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta.



Numero d’ordine

09.4455

Accordo internazionale o altro atto

Regolamento (CE)n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Carni di animali della specie bovina disossate di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente:

«Filetti (lomito), lombate (lomo), culatte (rabadilla), coppe (carnaza negra) ottenuti da animali ibridi selezionati con meno del 50 % di razze del tipo zebù, alimentati esclusivamente al pascolo o con fieno. Gli animali macellati sono manzi o giovenche della categoria “V” del sistema di classificazione delle carcasse bovine da cui si ottengono carcasse di peso non superiore a 260 chilogrammi.»

Origine

Paraguay

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Autorità emittente: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal — Paraguay

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Quantitativo in chilogrammi

►M1  711 000 kg di carni disossate ◄

Codici NC

Ex 0201 30 00 , ex 0202 30 90

Dazio doganale applicabile al contingente

20 % ad valorem

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

12 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C

I tagli devono essere etichettati conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

La dicitura «carni bovine di alta qualità» può essere aggiunta alle informazioni che figurano sull’etichetta.



Numero d’ordine

09.4504

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Determinati animali vivi e determinate carni («baby beef»)

Origine

Bosnia-Erzegovina

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Rilasciato da: Bosnia-Erzegovina

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Quantitativo in chilogrammi

1 500 000 kg espressi in peso carcassa

Codici NC

Ex 0102 29 51 , ex 0102 29 59 , ex 0102 29 91 , ex 0102 29 99 , ex 0201 10 00 , ex 0201 20 20 , ex 0201 20 30 , ex 0201 20 50

Dazio doganale applicabile al contingente

20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

12 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Per i quantitativi da imputare a tale contingente, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa



Numero d’ordine

09.4505

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2004/239/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Determinati animali vivi e determinate carni («baby beef»)

Origine

Repubblica di Macedonia del Nord

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Autorità emittente: Repubblica di Macedonia del Nord: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, ‘Lazar Pop-Trajkov 5-7’, 1000 Skopje

(Riferimento: allegato III dell’accordo di stabilizzazione e di associazione concluso con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, approvato con decisione 2004/239/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione)

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Quantitativo in chilogrammi

1 650 000 kg di «baby beef», espressi in peso carcassa

Codici NC

Ex 0102 29 51 , ex 0102 29 59 , ex 0102 29 91 , ex 0102 29 99 , ex 0201 10 00 , ex 0201 20 20 , ex 0201 20 30 , ex 0201 20 50

Dazio doganale applicabile al contingente

20 % del dazio ad valorem e 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

12 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Per i quantitativi da imputare a tale contingente, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa




ALLEGATO IX

Contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari



Numero d’ordine

09.4155

Accordo internazionale o altro atto

Allegato II dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e della Commissione, del 4 aprile 2002

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o luglio al 31 dicembre

Dal 1o gennaio al 30 giugno

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Ex 04 01 40: aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % ed inferiore o uguale a 10 %

Ex 04 01 50: aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %

0403 10 : yogurt

Origine

Svizzera

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato di circolazione CH.1 conformemente al protocollo n. 3, allegato V, dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, relativo alla definizione della nozione di «prodotti

originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Quantitativo in chilogrammi

2 000 000 kg, suddivisi come segue:

1 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre

1 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

Codici NC

Ex 0401 40 , ex 0401 50 , 0403 10

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

35 EUR per 100 kg di peso netto

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4179

Accordo internazionale o altro atto

Accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 30 giugno

Dal 1o luglio al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto (*1)

Formaggi e latticini

Origine

Norvegia

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato di circolazione EUR.1

Quantitativo in chilogrammi

7 200 000 kg, suddivisi come segue:

3 600 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

3 600 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre

Codici NC

0406

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

35 EUR per 100 kg di peso netto

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No

(*1)   

Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.



Numero d’ordine

09.4228

Accordo internazionale o altro atto

Accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 30 giugno

Dal 1o luglio al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto (*1)

Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Origine

Norvegia

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato di circolazione EUR.1

Quantitativo in chilogrammi

1 250 000 kg, suddivisi come segue:

625 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

625 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre

Codici NC

0404 10

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

35 EUR per 100 kg di peso netto

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No

(*1)   

Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.



Numero d’ordine

09.4229

Accordo internazionale o altro atto

Accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 2011/818/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 30 giugno

Dal 1o luglio al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto (*1)

Siero di latte, modificato o non, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine «tenore di azoto × 6,38» ≤ 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %

Origine

Norvegia

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato di circolazione EUR.1

Quantitativo in chilogrammi

3 150 000 kg, suddivisi come segue:

1 575 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

1 575 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre

Codici NC

0404 10 02

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

35 EUR per 100 kg di peso netto

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No

(*1)   

Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.



Numero d’ordine

09.4182

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 30 giugno

Dal 1o luglio al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Ex 0405 10 11 ed ex 0405 10 19 : burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materia grassa uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 %, preparato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto

Ex 0405 10 30 : burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materia grassa uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 %, preparato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati «Ammix» e «Spreadable»)

Origine

Nuova Zelanda

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.

Quantitativo in chilogrammi

►M1  21 230 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo ◄

Codici NC

Ex 0405 10 11 , ex 0405 10 19 , ex 0405 10 30

Dazio doganale applicabile al contingente

70 EUR per 100 kg di peso netto

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 100 tonnellate. Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2020/760

Cauzione per i titoli di importazione

35 EUR per 100 kg di peso netto

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Conformemente agli articoli 50, 51, 53 e 54 del presente regolamento



Numero d’ordine

09.4195

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 30 giugno

Dal 1o luglio al 31 dicembre

Quantitativo annuale

►M1  25 947 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo ◄

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Ex 0405 10 11 ed ex 0405 10 19 : burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materia grassa uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 %, preparato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto

Ex 0405 10 30 : burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materia grassa uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 %, preparato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati «Ammix» e «Spreadable»)

Origine

Nuova Zelanda

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.

Codici NC

Ex 0405 10 11 , ex 0405 10 19 , ex 0405 1030

Dazio doganale applicabile al contingente

70 EUR per 100 kg di peso netto

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/760

Cauzione per i titoli di importazione

35 EUR per 100 kg di peso netto

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Conformemente agli articoli 50, 51, 53 e 54 del presente regolamento



Numero d’ordine

09.4225

Accordo internazionale o altro atto

Accordo tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 30 giugno

Dal 1o luglio al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto (*1)

Burro naturale

Origine

Islanda

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato di circolazione EUR.1

Quantitativo in chilogrammi

Periodo contingentale (anno civile) 2019: 439 000 kg, suddivisi come segue:

220 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

219 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre

Periodo contingentale (anno civile) 2020: 463 000 kg, suddivisi come segue:

232 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

231 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre

Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 500 000 kg, suddivisi come segue:

250 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

250 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre

Codici NC

0405 10 11 , 0405 10 19

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione relativa alla domanda di titolo

35 EUR per 100 kg di peso netto

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No

(*1)   

Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati codici NC preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.



Numero d’ordine

09.4226

Accordo internazionale o altro atto

Accordo tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 30 giugno

Dal 1o luglio al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Designazione del prodotto (*1)

«Skyr»

Origine

Islanda

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato di circolazione EUR.1

Quantitativo in chilogrammi

Periodo contingentale (anno civile) 2019: 2 492 000 kg, suddivisi come segue:

1 246 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

1 246 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre

Periodo contingentale (anno civile) 2020: 3 095 000 kg, suddivisi come segue:

1 548 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

1 547 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre

Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021:

4 000 000 kg, suddivisi come segue:

2 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

2 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre

Codici NC

Ex 0406 10 50  (*2)

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

35 EUR per 100 kg di peso netto

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No

(*1)   

Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati codici NC preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

(*2)   

Codice NC con riserva di modifica, in attesa della conferma della classificazione del prodotto.



Numero d’ordine

09.4227

Accordo internazionale o altro atto

Accordo tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli, approvato con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 30 giugno

Dal 1o luglio al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Designazione del prodotto (*1)

Formaggi, escluso lo «Skyr» della sottovoce NC 0406 10 50  (*2)

Origine

Islanda

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato di circolazione EUR.1

Quantitativo in chilogrammi

Periodo contingentale (anno civile) 2019: 31 000 kg, suddivisi come segue:

16 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

15 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre

Periodo contingentale (anno civile) 2020: 38 000 kg, suddivisi come segue:

19 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

19 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre

Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 50 000 kg, suddivisi come segue:

25 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

25 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre

Codici NC

Ex 0406 escluso lo «Skyr» del codice NC ex 0406 10 50  (*2)

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

35 EUR per 100 kg di peso netto

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No

(*1)   

Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati codici NC preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

(*2)   

Codice NC con riserva di modifica, in attesa della conferma della classificazione del prodotto.



Numero d’ordine

09.4514

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi

Origine

Nuova Zelanda

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.

Quantitativo in chilogrammi

►M1  4 361 000 kg ◄

Codici NC

Ex 0406 90 21

Dazio doganale applicabile al contingente

17,06 EUR per 100 kg di peso netto

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

35 EUR per 100 kg di peso netto

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Conformemente agli articoli 49, 53 e 54 del presente regolamento



Numero d’ordine

09.4515

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Formaggi destinati alla trasformazione (*1)

Origine

Nuova Zelanda

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.

Quantitativo in chilogrammi

►M1  1 670 000 kg ◄

Codici NC

0406 90 01

Dazio doganale applicabile al contingente

17,06 EUR per 100 kg di peso netto

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

35 EUR per 100 kg di peso netto

Diciture specifiche da indicare sul titolo

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni speciali

Conformemente agli articoli 49, 53 e 54 del presente regolamento

(*1)   

L’utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata in conformità alle disposizioni dell’Unione in materia. Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 040630 della nomenclatura combinata. Si applica il regime di uso finale di cui all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.



Numero d’ordine

09.4595

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o luglio al 31 dicembre

Dal 1o gennaio al 30 giugno

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Cheddar

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

►M1  14 941 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo ◄

Codici NC

0406 90 21

Dazio doganale applicabile al contingente

21 EUR per 100 kg di peso netto

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

35 EUR per 100 kg di peso netto

▼M3

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito»

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4600

Accordo internazionale o altro atto

Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 30 giugno

Dal 1o luglio al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto (*1)

Latte e crema di latte, non in polvere, in granuli né in altre forme solide; yogurt, non aromatizzati né addizionati di frutta, noci o cacao; prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta, noci o cacao e non in polvere, in granuli né in altre forme solide

Origine

Ucraina

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato di circolazione EUR.1

Quantitativo annuale in kg

Periodo contingentale (anno civile) 2019: 9 200 000 kg, suddivisi come segue:

4 600 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

4 600 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre

Periodo contingentale (anno civile) 2020: 9 600 000 kg, suddivisi come segue:

4 800 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

4 800 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre

Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 10 000 000 kg, suddivisi come segue:

5 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

5 000 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre

Codici NC

0401, 0402 91 , 0402 99 , 0403 10 11 , 0403 10 13 , 0403 10 19 , 0403 10 31 , 0403 10 33 , 0403 10 39 , 0403 90 51 , 0403 90 53 , 0403 90 59 , 0403 90 61 , 0403 90 63 , 0403 90 69

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

35 EUR per 100 kg di peso netto

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No

(*1)   

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l’applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.



Numero d’ordine

09. 4601

Accordo internazionale o altro atto

Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 30 giugno

Dal 1o luglio al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto (*1)

Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide; prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati in polvere, in granuli o in altre forme solide, non aromatizzati, né addizionati di frutta, noci o cacao; prodotti costituiti di componenti naturali del latte non nominati né compresi altrove

Origine

Ucraina

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato di circolazione EUR.1

Quantitativo in chilogrammi

Periodo contingentale (anno civile) 2019: 3 600 000 kg, suddivisi come segue:

1 800 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

1 800 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre

Periodo contingentale (anno civile) 2020: 4 300 000 kg, suddivisi come segue:

2 150 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

2 150 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre

Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 5 000 000 kg, suddivisi come segue:

2 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

2 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre

Codici NC

0402 10 , 0402 21 , 0402 29 , 0403 90 11 , 0403 90 13 , 0403 90 19 , 0403 90 31 , 0403 90 33 , 0403 90 39 , 0404 90 21 , 0404 90 23 , 0404 90 29 , 0404 90 81 , 0404 90 83 , 0404 90 89

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

35 EUR per 100 kg di peso netto

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No

(*1)   

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l’applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.



Numero d’ordine

09.4602

Accordo internazionale o altro atto

Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 30 giugno

Dal 1o luglio al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto (*1)

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %

Origine

Ucraina

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato di circolazione EUR.1

Quantitativo in chilogrammi

Periodo contingentale (anno civile) 2019: 2 400 000 kg, suddivisi come segue:

1 200 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

1 200 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre

Periodo contingentale (anno civile) 2020: 2 700 000 kg, suddivisi come segue:

1 350 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

1 350 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre

Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 3 000 000 kg, suddivisi come segue:

1 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 30 giugno

1 500 000 kg per il sottoperiodo dal 1o luglio al 31 dicembre

Codici NC

0405 10 , 0405 20 90 , 0405 90

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

35 EUR per 100 kg di peso netto

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No

(*1)   

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l’applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.



Numero d’ordine

09.4521

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 72 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi

Origine

Australia

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

Sì. Certificato IMA 1 rilasciato dall’Australian Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Prova dell’origine a destinazione per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.

Quantitativo in chilogrammi

3 711 000 kg

Codici NC

Ex 0406 90 21

Dazio doganale applicabile al contingente

17,06 EUR per 100 kg di peso netto

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

10 EUR per 100 kg di peso netto

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

La sezione 20 della domanda di titolo di importazione deve recare il numero del certificato IMA 1 e la relativa data di rilascio.

La sezione 20 del titolo d’importazione deve recare la dicitura «valido soltanto se accompagnato dal certificato IMA 1 n. …, rilasciato il …»

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Conformemente agli articoli 52, 53, 54 e 72 del presente regolamento



Numero d’ordine

09.4522

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 72 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Formaggi destinati alla trasformazione (*1)

Origine

Australia

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

Sì. Certificato IMA 1 rilasciato dall’Australian Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Certificato IMA 1, secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento.

Quantitativo in chilogrammi

500 000 kg

Codici NC

0406 90 01

Dazio doganale applicabile al contingente

17,06 EUR per 100 kg di peso netto

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

10 EUR per 100 kg di peso netto

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

La sezione 20 della domanda di titolo di importazione deve recare il numero del certificato IMA 1 e la relativa data di rilascio.

La sezione 20 del titolo d’importazione deve recare la dicitura «valido soltanto se accompagnato dal certificato IMA 1 n. …, rilasciato il …»

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Conformemente agli articoli 52, 53, 54 e 72 del presente regolamento

(*1)   

L’utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata in conformità alle disposizioni dell’Unione in materia. Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 040630 della nomenclatura combinata. Si applica il regime di uso finale di cui all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.




ALLEGATO X

Contingenti tariffari nel settore delle carni suine



Numero d’ordine

09.4038

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

▼M3

Descrizione del prodotto

Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati, che includono:

— «lombate disossate»: lombate e loro pezzi, senza filetto, con o senza la cotenna o il lardo

— prosciutti e loro pezzi

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

►M1  12 680 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◄

Codici NC

Ex 0203 19 55 , ex 0203 29 55

Dazio doganale applicabile al contingente

250 EUR per 1 000 Kg

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 100 kg

▼M3

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito»

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4170

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2006/333/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

▼M3

Descrizione del prodotto

Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati, che includono:

— «lombate disossate»: lombate e loro pezzi, senza filetto, con o senza la cotenna o il lardo

— prosciutti e loro pezzi

▼B

Origine

Stati Uniti d’America

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo.

In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti degli Stati Uniti d’America conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447

Quantitativo in chilogrammi

►M1  1 770 000 kg (peso netto), suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◄

Codici NC

Ex 0203 19 55 , ex 0203 29 55

Dazio doganale applicabile al contingente

250 EUR per 1 000 Kg

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4271

Accordo internazionale o altro atto

Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate

Origine

Ucraina

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra

Quantitativo in chilogrammi

20 000 000 kg (peso netto), secondo la ripartizione di seguito indicata: 25 % per ciascun sottoperiodo contingentale

Codici NC

0203 11 10 , 0203 12 11 , 0203 12 19 , 0203 19 11 , 0203 19 13 , 0203 19 15 , 0203 19 55 , 0203 19 59 , 0203 21 10 , 0203 22 11 , 0203 22 19 , 0203 29 11 , 0203 29 13 , 0203 29 15 , 0203 29 55 , 0203 29 59

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

50 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4272

Accordo internazionale o altro atto

Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prosciutti, le lombate e i pezzi disossati

Origine

Ucraina

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra

Quantitativo in chilogrammi

20 000 000 kg (peso netto), secondo la ripartizione di seguito indicata: 25 % per ciascun sottoperiodo contingentale

Codici NC

0203 11 10 , 0203 12 19 , 0203 19 11 , 0203 19 15 , 0203 19 59 , 0203 21 10 , 0203 22 19 , 0203 29 11 , 0203 29 15 , 0203 29 59

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

50 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4282

Accordo internazionale o altro atto

Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui applicazione provvisoria è stata approvata con decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente all’articolo 66 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, prosciutti, spalle e loro pezzi

Origine

Canada

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente all’articolo 66 del presente regolamento

Quantitativo in chilogrammi

►M1  Periodo contingentale 2021: 68 048 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo

Periodo contingentale a partire dal 2022: 80 548 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◄

Codici NC

0203 12 11 , 0203 12 19 , 0203 19 11 , 0203 19 13 , 0203 19 15 , 0203 19 55 , 0203 19 59 , 0203 22 11 , 0203 22 19 , 0203 29 11 , 0203 29 13 , 0203 29 15 , 0203 29 55 , 0203 29 59 , 0210 11 11 , 0210 11 19 , 0210 11 31 , 0210 11 39

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. Conformemente all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

6,5 EUR per100 kg in equivalente peso carcassa

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata.

Se la domanda di titolo di importazione riguarda più prodotti con codici NC diversi, tutti i codici NC e le relative designazioni devono essere inseriti, rispettivamente, nei riquadri 16 e 15 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso. Il quantitativo totale è convertito in equivalente peso carcassa

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 66 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

No

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Per i prodotti corrispondenti al numero d’ordine 09.4282, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i fattori di conversione di cui all’allegato XVI del presente regolamento




ALLEGATO XI

Contingenti tariffari nel settore delle uova



Numero d’ordine

09.4275

Accordo internazionale o altro atto

Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte; uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atti all’alimentazione umana; ovoalbumine e lattoalbumine, atte all’alimentazione umana

Origine

Ucraina

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra

Quantitativo in chilogrammi

Quantitativo in kg, espresso in equivalente uova in guscio (fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento), suddiviso in quattro sottoperiodi contingentali, con il 25 % per ciascun sottoperiodo contingentale:

Periodo contingentale (anno civile) 2019: 2 400 000 kg

Periodo contingentale (anno civile) 2020: 2 700 000 kg

Periodo contingentale (anno civile) a partire dal 2021: 3 000 000 kg

Codici NC

0407 21 00 , 0407 29 10 , 0407 90 10 , 0408 11 80 , 0408 19 81 , 0408 19 89 , 0408 91 80 , 0408 99 80 , 3502 11 90 , 3502 19 90 , 3502 20 91 , 3502 20 99

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, il peso delle lattoalbumine è convertito in equivalente uova in guscio secondo i tassi forfettari di rendimento pari a 7,00 per le lattoalbumine essiccate (codice NC 3502 20 91 ) e a 53,00 per gli altri tipi di lattoalbumina (codice NC 3502 20 99 ) conformemente all’allegato XVI del presente regolamento



Numero d’ordine

09.4276

Accordo internazionale o altro atto

Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte

Origine

Ucraina

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra

Quantitativo in chilogrammi

3 000 000 kg (espressi in peso netto), suddivisi come segue:

25 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

25 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno

25 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

25 % per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

Codici NC

0407 21 00 , 0407 29 10 , 0407 90 10

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento



Numero d’ordine

09.4401

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Prodotti a base di uova

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

7 000 000 kg (equivalente uova in guscio, fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento), suddivisi come segue:

25 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

25 % per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

25 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

25 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno

Codici NC

0408 11 80 , 0408 19 81 , 0408 19 89 , 0408 91 80 , 0408 99 80

Dazio doganale applicabile al contingente

Per il codice NC 0408 11 80 : 711 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto

Per il codice NC 0408 19 81 : 310 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto

Per il codice NC 0408 19 89 : 331 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto

Per il codice NC 0408 91 80 : 687 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto

Per il codice NC 0408 99 80 : 176 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate (equivalente uova in guscio)

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 100 kg

▼M3

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito»

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento



Numero d’ordine

09.4402

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Ovoalbumine

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

15 500 000 kg (equivalente uova in guscio, fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento), suddivisi come segue:

25 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

25 % per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

25 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

25 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno

Codici NC

3502 11 90 , 3502 19 90

Dazio doganale applicabile al contingente

Per il codice NC 3502 11 90 : 617 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto

Per il codice NC 3502 19 90 : 83 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 100 kg

▼M3

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito»

▼B

Durata di validità del titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI del presente regolamento




ALLEGATO XII

Contingenti tariffari nel settore del pollame



Numero d’ordine

09.4067

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Carni di pollame

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

►M1  4 054 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◄

Codici NC

0207 11 10 , 0207 11 30 , 0207 11 90 , 0207 12 10 , 0207 12 90

Dazio doganale applicabile al contingente

Per il codice NC 0207 11 10 : 131 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 11 30 : 149 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 11 90 : 162 EUR per 1 000 kg

Per il codice NC 0207 12 10 : 149 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 12 90 : 162 EUR per 1 000 Kg

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 100 kg

▼M3

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito»

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4068

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Carni di pollame

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

►M1  8 253 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◄

Codici NC

0207 13 10 , 0207 13 20 , 0207 13 30 , 0207 13 40 , 0207 13 50 , 0207 13 60 , 0207 13 70 , 0207 14 20 , 0207 14 30 , 0207 14 40 , 0207 14 60

Dazio doganale applicabile al contingente

Per il codice NC 0207 13 10 : 512 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 13 20 : 179 EUR per 1 000 kg

Per il codice NC 0207 13 30 : 134 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 13 40 : 93 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 13 50 : 301 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 13 60 : 231 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 13 70 : 504 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 14 20 : 179 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 14 30 : 134 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 14 40 : 93 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 14 60 : 231 EUR per 1 000 Kg

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 100 kg

▼M3

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito»

▼B

Durata di validità del titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4069

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Carni di pollame

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

►M1  2 427 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◄

Codici NC

0207 14 10

Dazio doganale applicabile al contingente

795 EUR per 1 000 Kg

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 100 kg

▼M3

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito»

▼B

Durata di validità del titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4070

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Carni di pollame

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

1 781 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo

Codici NC

0207 24 10 , 0207 24 90 , 0207 25 10 , 0207 25 90 , 0207 26 10 , 0207 26 20 , 0207 26 30 , 0207 26 40 , 0207 26 50 , 0207 26 60 , 0207 26 70 , 0207 26 80 , 0207 27 30 , 0207 27 40 , 0207 27 50 , 0207 27 60 , 0207 27 70

Dazio doganale applicabile al contingente

Per il codice NC 0207 24 10 : 170 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 24 90 : 186 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 25 10 : 170 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 25 90 : 186 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 26 10 : 425 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 26 20 : 205 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 26 30 : 134 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 26 40 : 93 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 26 50 : 339 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 26 60 : 127 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 26 70 : 230 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 26 80 : 415 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 27 30 : 134 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 27 40 : 93 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 27 50 : 339 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 27 60 : 127 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 27 70 : 230 EUR per 1 000 Kg

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 100 kg

▼M3

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito»

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4092

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2003/917/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Carni di pollame

Pezzi di tacchino disossati, congelati

Pezzi di tacchino non disossati, congelati

Origine

Israele

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente all’articolo 16 del protocollo n. 4 allegato all’accordo euromediterraneo, del 1o giugno 2000, che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra

Quantitativo in chilogrammi

4 000 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo

Codici NC

0207 27 10 , 0207 27 30 , 0207 27 40 , 0207 27 50 , 0207 27 60 , 0207 27 70

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4169

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2006/333/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Carni di pollame

Origine

Stati Uniti d’America

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Quantitativo in chilogrammi

21 345 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo

Codici NC

0207 11 10 , 0207 11 30 , 0207 11 90 , 0207 12 10 , 0207 12 90 , 0207 13 10 , 0207 13 20 , 0207 13 30 , 0207 13 40 , 0207 13 50 , 0207 13 60 , 0207 13 70 , 0207 14 10 , 0207 14 20 , 0207 14 30 , 0207 14 40 , 0207 14 50 , 0207 14 60 , 0207 14 70 , 0207 24 10 , 0207 24 90 , 0207 25 10 , 0207 25 90 , 0207 26 10 , 0207 26 20 , 0207 26 30 , 0207 26 40 , 0207 26 50 , 0207 26 60 , 0207 26 70 , 0207 26 80 , 0207 27 10 , 0207 27 20 , 0207 27 30 , 0207 27 40 , 0207 27 50 , 0207 27 60 , 0207 27 70 , 0207 27 80

Dazio doganale applicabile al contingente

Per il codice NC 0207 11 10 : 131 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 11 30 : 149 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 11 90 : 162 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 12 10 : 149 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 12 90 : 162 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 13 10 : 512 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 13 20 : 179 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 13 30 : 134 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 13 40 : 93 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 13 50 : 301 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 13 60 : 231 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 13 70 : 504 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 14 10 : 795 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 14 20 : 179 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 14 30 : 134 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 14 40 : 93 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 14 50 : 0 %

Per il codice NC 0207 14 60 : 231 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 14 70 : 0 %

Per il codice NC 0207 24 10 : 170 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 24 90 : 186 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 25 10 : 170 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 25 90 : 186 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 26 10 : 425 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 26 20 : 205 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 26 30 : 134 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 26 40 : 93 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 26 50 : 339 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 26 60 : 127 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 26 70 : 230 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 26 80 : 415 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 27 10 : 0 %

Per il codice NC 0207 27 20 : 0 %

Per il codice NC 0207 27 30 : 134 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 27 40 : 93 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 27 50 : 339 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 27 60 : 127 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 27 70 : 230 EUR per 1 000 Kg

Per il codice NC 0207 27 80 : 0 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4211

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Carni di pollame, salate o in salamoia

Origine

Brasile

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Quantitativo in chilogrammi

►M1  129 930 000 kg, suddivisi come segue:

30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno ◄

Codici NC

Ex 0210 99 39

Dazio doganale applicabile al contingente

15,4 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

10 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4212

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Carni di pollame, salate o in salamoia

Origine

Thailandia

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Quantitativo in chilogrammi

►M1  68 385 000 kg, suddivisi come segue:

30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno ◄

Codici NC

Ex 0210 99 39

Dazio doganale applicabile al contingente

15,4 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

50 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità del titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4213

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Carni di pollame, salate o in salamoia

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Brasile, della Thailandia e del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

►M1  824 000 kg ◄

Codici NC

Ex 0210 99 39

Dazio doganale applicabile al contingente

15,4 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

50 EUR per 100 kg

▼M2

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile, della Thailandia e del Regno Unito»

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4214

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

Origine

Brasile

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Quantitativo in chilogrammi

►M1  52 665 000 kg, suddivisi come segue:

30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno ◄

Codici NC

1602 32 19

Dazio doganale applicabile al contingente

8 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

10 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4215

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

Origine

Thailandia

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Quantitativo in chilogrammi

►M1  109 441 000 kg, suddivisi come segue:

30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno ◄

Codici NC

1602 32 19

Dazio doganale applicabile al contingente

8 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

75 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4216

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Brasile, della Thailandia e del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

►M1  8 471 000 kg, suddivisi come segue:

30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno ◄

Codici NC

1602 32 19

Dazio doganale applicabile al contingente

8 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

50 EUR per 100 kg

▼M2

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile, della Thailandia e del Regno Unito»

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4217

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Preparazioni di carni di tacchino

Origine

Brasile

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Quantitativo in chilogrammi

►M1  89 950 000 kg, suddivisi come segue:

30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno ◄

Codici NC

1602 31

Dazio doganale applicabile al contingente

8,5 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Cauzione per i titoli di importazione

10 EUR per 100 kg

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4218

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Preparazioni di carni di tacchino

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Brasile e del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

►M1  11 301 000 kg, suddivisi come segue:

30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno ◄

Codici NC

1602 31

Dazio doganale applicabile al contingente

8,5 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

50 EUR per 100 kg

▼M2

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e del Regno Unito»

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4251

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

Origine

Brasile

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Quantitativo in chilogrammi

►M1  10 969 000 kg, suddivisi come segue:

30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno ◄

Codici NC

1602 32 11

Dazio doganale applicabile al contingente

630 EUR per 1 000 Kg

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

10 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4252

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

Origine

Brasile

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Quantitativo in chilogrammi

►M1  59 699 000 kg, suddivisi come segue:

30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno ◄

Codici NC

1602 32 30

Dazio doganale applicabile al contingente

10,9 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

10 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4253

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

Origine

Brasile

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Quantitativo in chilogrammi

►M1  163 000 kg ◄

Codici NC

1602 32 90

Dazio doganale applicabile al contingente

10,9 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

10 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4254

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

Origine

Thailandia

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Quantitativo in chilogrammi

►M1  8 019 000 kg, suddivisi come segue:

30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno ◄

Codici NC

1602 32 30

Dazio doganale applicabile al contingente

10,9 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

75 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4255

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

Origine

Thailandia

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Quantitativo in chilogrammi

►M1  1 162 000 kg, suddivisi come segue:

30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno ◄

Codici NC

1602 32 90

Dazio doganale applicabile al contingente

10,9 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

75 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4256

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

Origine

Thailandia

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Quantitativo in chilogrammi

►M1  8 572 000 kg, suddivisi come segue:

30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno ◄

Codici NC

1602 39 29

Dazio doganale applicabile al contingente

10,9 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

75 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4257

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

Origine

Thailandia

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Quantitativo in chilogrammi

►M1  0 kg ◄

Codici NC

1602 39 21

Dazio doganale applicabile al contingente

630 EUR per 1 000 Kg

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

75 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4258

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

Origine

Thailandia

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Quantitativo in chilogrammi

►M1  300 000 kg ◄

Codici NC

Ex 1602 39 85 (Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili)

Dazio doganale applicabile al contingente

10,9 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

75 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4259

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

Origine

Thailandia

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Quantitativo in chilogrammi

►M1  278 000 kg ◄

Codici NC

Ex 1602 39 85 (Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili)

Dazio doganale applicabile al contingente

10,9 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

75 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4260

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Brasile, della Thailandia e del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

►M1  1 669 000 kg, suddivisi come segue:

30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

30 %per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno ◄

Codici NC

1602 32 30

Dazio doganale applicabile al contingente

10,9 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

50 EUR per 100 kg

▼M2

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile, della Thailandia e del Regno Unito»

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4263

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione della Thailandia e del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

►M1  159 000 kg ◄

Codici NC

1602 39 29

Dazio doganale applicabile al contingente

10,9 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

50 EUR per 100 kg

▼M2

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Thailandia e del Regno Unito»

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4264

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione della Thailandia e del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

►M1  0 kg ◄

Codici NC

Ex 1602 39 85 (Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili)

Dazio doganale applicabile al contingente

10,9 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

50 EUR per 100 kg

▼M2

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Thailandia e del Regno Unito»

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4265

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione della Thailandia e del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

►M1  58 000 kg ◄

Codici NC

Ex 1602 39 85 (Carni di oca, anatra e faraona trasformate, contenenti, in peso, meno di 25 % di carne o di frattaglie di volatili)

Dazio doganale applicabile al contingente

10,9 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

50 EUR per 100 kg

▼M2

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Thailandia e del Regno Unito»

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No

▼M1



Numero d’ordine

09.4273

Accordo internazionale o altro atto

Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte

Decisione (UE) 2019/2145 del Consiglio, del 5 dicembre 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili; altre preparazioni e conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie Gallus domesticus

Origine

Ucraina

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra

Quantitativo in chilogrammi

Periodo contingentale a partire dal 2021: 70 000 000 kg (peso netto), suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo

Codici NC

0207 11 30

0207 11 90

0207 12

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 70

0207 14 99

0207 24

0207 25

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 41 30

0207 41 80

0207 42

0207 44 10

0207 44 21

0207 44 31

0207 44 41

0207 44 51

0207 44 61

0207 44 71

0207 44 81

0207 44 99

0207 45 10

0207 45 21

0207 45 31

0207 45 41

0207 45 51

0207 45 61

0207 45 81

0207 45 99

0207 51 10

0207 51 90

0207 52 90

0207 54 10

0207 54 21

0207 54 31

0207 54 41

0207 54 51

0207 54 61

0207 54 71

0207 54 81

0207 54 99

0207 55 10

0207 55 21

0207 55 31

0207 55 41

0207 55 51

0207 55 61

0207 55 81

0207 55 99

0207 60 05

0207 60 10

ex 0207 60 21 (freschi o refrigerati, metà o quarti di faraone)

0207 60 31

0207 60 41

0207 60 51

0207 60 61

0207 60 81

0207 60 99

0210 99 39

1602 31

1602 32

1602 39 21

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

75 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

Condizioni specifiche

No

▼B



Numero d’ordine

09.4274

Accordo internazionale o altro atto

Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Carni e frattaglie commestibili di volatili, interi, congelati

Origine

Ucraina

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra

Quantitativo in chilogrammi

20 000 000 kg (peso netto), suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo

Codici NC

0207 12

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

75 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4410

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/87/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, concernenti taluni oleaginosi

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Polli

Origine

Brasile

▼M3

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No.

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica

Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

▼B

Quantitativo in chilogrammi

►M1  14 479 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◄

Codici NC

0207 14 10 , 0207 14 50 , 0207 14 70

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

50 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4411

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/87/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, concernenti taluni oleaginosi

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Polli

Origine

Thailandia

▼M3

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No.

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica

Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

▼B

Quantitativo in chilogrammi

►M1  4 432 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◄

Codici NC

0207 14 10 , 0207 14 50 , 0207 14 70

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

50 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4412

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/87/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, concernenti taluni oleaginosi

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Polli

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Brasile, della Thailandia e del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

►M1  2 868 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◄

Codici NC

0207 14 10 , 0207 14 50 , 0207 14 70

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

50 EUR per 100 kg

▼M2

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Brasile, della Thailandia e del Regno Unito»

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4420

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/87/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, concernenti taluni oleaginosi

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Tacchino

Origine

Brasile

▼M3

Prova dell'origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No.

Prova dell'origine per l'immissione in libera pratica

Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

▼B

Quantitativo in chilogrammi

►M1  4 227 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◄

Codici NC

0207 27 10 , 0207 27 20 , 0207 27 80

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

50 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4422

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/87/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, concernenti taluni oleaginosi

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Tacchino

▼M2

Origine

Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

►M1  2 121 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo ◄

Codici NC

0207 27 10 , 0207 27 20 , 0207 27 80

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

50 EUR per 100 kg

▼M3

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari del Regno Unito»

▼B

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4266

Accordo internazionale o altro atto

Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

Origine

Tutti i paesi terzi, ad esclusione della Cina

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

60 000 kg

Codici NC

1602 39 29

Dazio doganale applicabile al contingente

10,9 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

50 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Cina»

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No

 

 



Numero d’ordine

09.4267

Accordo internazionale o altro atto

Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

Origine

Tutti i paesi terzi, ad esclusione della Cina

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

60 000 kg

Codici NC

1602 39 85

Dazio doganale applicabile al contingente

10,9 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

50 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 24 del titolo reca la dicitura «Da non utilizzare per prodotti originari della Cina»

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4268

Accordo internazionale o altro atto

Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

Origine

Erga omnes

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

No

Quantitativo in chilogrammi

5 000 000 kg, suddivisi come segue:

30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

30 % per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno

Codici NC

1602 32 19

Dazio doganale applicabile al contingente

8 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

50 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

No

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4269

Accordo internazionale o altro atto

Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

Dal 1o luglio al 30 settembre

Dal 1o ottobre al 31 dicembre

Dal 1o gennaio al 31 marzo

Dal 1o aprile al 30 giugno

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

Origine

Cina

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti indicati è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità cinesi competenti.

Quantitativo in chilogrammi

6 000 000 kg, suddivisi come segue:

30 % per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre

30 % per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre

20 % per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo

20 % per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno

Codici NC

1602 39 29

Dazio doganale applicabile al contingente

10,9 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

50 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No



Numero d’ordine

09.4283

Accordo internazionale o altro atto

Decisione (UE) 2019/143 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione e la Repubblica popolare cinese nel quadro del procedimento DS492 — Misure aventi incidenza sulle concessioni tariffarie su taluni prodotti a base di carne di pollame

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino

Origine

Cina

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. L’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti indicati è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità cinesi competenti.

Quantitativo in chilogrammi

600 000 kg

Codici NC

1602 39 85

Dazio doganale applicabile al contingente

10,9 %

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

50 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

No




ALLEGATO XIII

Parte A — Settore: alimenti per cani e gatti



Numero d’ordine

Non applicabile

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994)

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 71 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Alimenti per cani e gatti (esportati in Svizzera)

Destinazione

Svizzera

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo.

In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Titolo di esportazione AGREX oppure una fattura o qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione

Quantitativo in chilogrammi

6 000 000 kg

Codici NC

2309 10 90

 

 

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per il titolo di esportazione

No

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 7 della domanda e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di destinazione; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

No

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Conformemente agli articoli 70 e 71 del presente regolamento

Parte B — Settore: latte



Numero d’ordine

Non applicabile

Accordo internazionale o altro atto

Accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra

Periodo contingentale

Dal 1o luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Latte in polvere, con o senza aggiunta di zuccheri

Destinazione

Repubblica dominicana

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo.

In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì, conformemente all’articolo 55, paragrafo 4, del presente regolamento

Quantitativo in chilogrammi

22 400 000 kg

Codici NC

0402 10 , 0402 21 e 0402 29

 

 

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate

Cauzione per il titolo di esportazione

3 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

Conformemente all’articolo 56, paragrafo 3, del presente regolamento

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

No

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Conformemente agli articoli 55, 56 e 57 del presente regolamento



Numero d’ordine

Non applicabile

Accordo internazionale o altro atto

Contingente supplementare nel quadro dell’accordo OMC sull’agricoltura

Contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e concessi dagli Stati Uniti d’America all’Austria, alla Finlandia e alla Svezia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round

Contingenti tariffari derivanti originariamente dall’Uruguay Round e concessi dagli Stati Uniti d’America alla Repubblica ceca, all’Ungheria, alla Polonia e alla Slovacchia nell’elenco n. XX dell’Uruguay Round

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 59 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Conformemente all’allegato XIV.5 del presente regolamento

Destinazione

Stati Uniti d’America

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo.

In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Titolo di esportazione

Quantitativo in chilogrammi

Conformemente all’allegato XIV.5 del presente regolamento

Codici NC

0406, conformemente all’allegato XIV.5 del presente regolamento

 

 

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/760. 10 tonnellate

Cauzione per il titolo di esportazione

3 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

Conformemente all’articolo 59 del presente regolamento

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

No

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Conformemente agli articoli da 58 a 63 del presente regolamento



Numero d’ordine

Non applicabile

Accordo internazionale o altro atto

Decisione 95/591/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa alla conclusione dei risultati dei negoziati con alcuni paesi terzi a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT e ad altre questioni collegate

Periodo contingentale

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7, 8, 64 e 71 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Formaggi

Destinazione

Canada

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo.

In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sì. Titolo di esportazione

Quantitativo in chilogrammi

14 271 831 kg

Codici NC

0406 10 ; 0406 20 ; 0406 30 ; 0406 40 ; 0406 90

 

 

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per il titolo di esportazione

No

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

Conformemente all’articolo 64 del presente regolamento

Durata di validità di un titolo

Conformemente agli articoli 13 e 71 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

No

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Conformemente agli articoli 64 e 71 del presente regolamento




ALLEGATO XIV

INFORMAZIONI SETTORIALI SPECIFICHE E MODELLI

XIV.1 CEREALI

PARTE A. Diciture di cui all’allegato II per i contingenti tariffari 09.4120 e 09.4122

— 
in bulgaro: лицензия, валидна единствено в Испания/Делегиран Регламент (ЕC) 2020/760 на Комисията
— 
in spagnolo: certificado válido únicamente en España/Reglamento Delegado (UE) 2020/760 de la Comisión
— 
in ceco: licence platná pouze ve Španělsku/Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760
— 
in danese: licensen er kun gyldig i Spanien/Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2020/760
— 
in tedesco: Lizenz nur in Spanien gültig/Delegierte Verordnung (EU) 2020/760 der Kommission
— 
in estone: litsents kehtib ainult Hispaanias/komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2020/760
— 
in greco: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία/εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕE) 2020/760 της Επιτροπής
— 
in inglese: licence valid only in Spain/Commission Delegated Regulation (EU) 2020/760
— 
in francese: certificat valable uniquement en Espagne/Règlement Délégué (UE) 2020/760 de la Commission
— 
in croato: dozvola važeća samo u Španjolskoj/Delegirana Uredba Komisije (EU) 2020/760
— 
in italiano: titolo valido unicamente in Spagna/Regolamento Delegato (UE) 2020/760 della Commissione
— 
in lettone: licence ir derīga tikai Spānijā/Komisijas Delegeta Regula (ES) 2020/760
— 
in lituano: licencija galioja tik Ispanijoje/Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/760
— 
in ungherese: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes/2020/760/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági Rendelet
— 
in maltese: liċenzja valida biss fi Spanja/Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/760
— 
in neerlandese: certificaat uitsluitend geldig in Spanje/Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van de Commissie
— 
in polacco: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii/Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/760
— 
in portoghese: certificado válido apenas em Espanha/Regulamento Delegado (UE) 2020/760 da Comissão
— 
in rumeno: licență valabilă doar în Spania/Regulamentul Delegat (UE) 2020/760 al Comisiei
— 
in slovacco: licencia platná iba v Španielsku/Delegovane Nariadenie Komisie (EU) 2020/760
— 
in sloveno: dovoljenje veljavno samo v Španiji/Delegirana Uredba Komisije (EU) 2020/760
— 
in finlandese: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa/komission Delegoitu Asetus (EU) 2020/760 .
— 
in svedese: intyg endast gällande i Spanien/kommissionens Delegerade Förordning (EU) 2020/760

PARTE B. Diciture di cui all’allegato II per il contingente tariffario 09.4121

— 
in bulgaro: лицензия, валидна единствено в Португалия/Делегиран Регламент (ЕC) 2020/760 . на Комисията
— 
in spagnolo: certificado válido únicamente en Portugal/Reglamento Delegado (UE) /[2020/760 de la Comisión
— 
in ceco: licence platná pouze v Portugalsku/Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760 .
— 
in danese: licensen er kun gyldig i Portugal/Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2020/760
— 
in tedesco: Lizenz nur in Portugal gültig/Delegierte Verordnung (EU) 2020/760 der Kommission
— 
in estone: litsents kehtib ainult Portugalis/komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2020/760
— 
in greco: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία/εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕE) 2020/760 . της Επιτροπής
— 
in inglese: licence valid only in Portugal/Commission Delegated Regulation (EU) 2020/760
— 
in francese: certificat valable uniquement au Portugal/Règlement Délégué (UE) 2020/760 de la Commission
— 
in croato: dozvola važeća samo u Portugalu/Delegirana Uredba Komisije (EU) 2020/760
— 
in italiano: titolo valido unicamente in Portogallo/Regolamento Delegato (UE) 2020/760 della Commissione
— 
in lettone: licence ir derīga tikai Portugālē/Komisijas Delegeta Regula (ES) 2020/760
— 
in lituano: licencija galioja tik Portugalijoje/Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/760
— 
in ungherese: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes/2020/760/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
— 
in maltese: liċenzja valida biss fil-Portugall/Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/760
— 
in neerlandese: certificaat uitsluitend geldig in Portugal/Verordening Gedelegeerde (EU) 2020/760 van de Commissie
— 
in polacco: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii/Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/760
— 
in portoghese: certificado válido apenas em Portugal/Regulamento Delegado (UE) 2020/760 . da Comissão
— 
in rumeno: licență valabilă doar în Portugalia/Regulamentul Delegat (UE) ) 2020/760 al Comisiei.
— 
in slovacco: licencia platná iba v Portugalsku/Delegovane Nariadenie Komisie (EU) 2020/760
— 
in sloveno: dovoljenje veljavno samo v Portugalski/Delegirana Uredba Komisije (EU) 2020/760
— 
in finlandese: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa/komission Delegoitu Asetus (EU) 2020/760
— 
in svedese: intyg endast gällande i Portugal/kommissionens Delegerade Förordning (EU) 2020/760

XIV.2 RISO

Modello dei certificati di esportazione di cui all’allegato III

PARTE A. Origine Thailandia

image

PARTE B. Origine Australia

image

PARTE C: Origine Stati Uniti d’America

image

image

XIV.3 ZUCCHERO

PARTE A. Diciture di cui all’allegato IV per i contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329 e 09.4330

— 
in bulgaro: Захар от квоти от списъка на отстъпките в рамките на СТО, внасяна в съответствие с дял III, глава 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 [TRQ]. Пореден номер…
— 
in spagnolo: Azúcar concesiones OMC, importado de conformidad con el título III, capítulo 3, del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/761 . [TRQ]. N.o de orden …
— 
in ceco: Koncesní cukr WTO dovezený v souladu s hlavou III kapitolou 3 prováděcího nařízení (EU) 2020/761 [TRQ]. Pořadové číslo…
— 
in danese: WTO-indrømmelsessukker importeret i overensstemmelse med afsnit III, kapitel 3, i gennemførelsesforordning (EU) 2020/761 [toldkontingent]. Løbenummer ...
— 
in tedesco: Im Rahmen von WTO-Zugeständnissen gemäß Titel III Kapitel 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 . eingeführter Zucker [periodo contingentale]. Laufende Nummer …
— 
in estone: WTO kontsessioonidega hõlmatud suhkur, mis on imporditud kooskõlas rakendusmääruse (EL) 2020/761 . III jaotise 3. peatükiga [tariifikvoot]. Seerianr…
— 
in greco: Ζάχαρη παραχωρήσεων ΠΟΕ, εισαγόμενη σύμφωνα με τον τίτλο III κεφάλαιο 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761 [TRQ]. Αύξων αριθμός ...
— 
in inglese: WTO concessions sugar imported in accordance with Chapter 3 of Title III of Implementing Regulation (EU) 2020/761 [TRQ]. Order No…
— 
in francese: «Sucre concessions OMC» importé conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/761, titre III, chapitre 3. [contingent tarifaire]. No d’ordre ...
— 
in croato: : šećer u okviru koncesija WTO-a uvezen u skladu s glavom III. poglavljem 3. Provedbene uredbe (EU) 2020/761 [TRQ]. Redni broj …
— 
in italiano: Zucchero concessioni OMC importato a norma del titolo III, capo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 [TRQ]. Numero d’ordine …
— 
in lettone: PTO koncesiju cukurs, ko importē saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 [tarifa kvotas] III sadaļas 3. nodaļu. Kārtas Nr.
— 
in lituano: PPO nuolaidos cukrui, importuotam pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 III antraštinės dalies 3 skyrių [Tarifinės kvotos]. Eilės Nr. ...
— 
in ungherese: Az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet III. címének 3. fejezetével összhangban behozott WTO engedményes cukor [vámkontingens]. Rendelésszám: ...
— 
in maltese: Il-konċessjonijiet tad-WTO taz-zokkor importat skont il-Kapitolu 3 tat-Titolu III tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761 . [TRQ]. Numru tal-ordni...
— 
in neerlandese: Suiker in het kader van WTO-concessies, ingevoerd overeenkomstig titel III, hoofdstuk 3, van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 [TRQ]. Volgnummer …
— 
in polacco: Cukier w ramach koncesji WTO przywożony zgodnie z tytułem III rozdział 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 [kontyngent taryfowy]. Numer porządkowy...
— 
in portoghese: Concessões de açúcar no âmbito da OMC importado nos termos do título III, capítulo 3, do Regulamento de Execução (UE) 2020/761
— 
in rumeno: : Zahăr concesii OMC importat în conformitate cu titlul III capitolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/761 [TRQ]. Nr. de ordine…
— 
in slovacco: Koncesný cukor WTO dovezený v súlade s kapitolou 3 hlavy III vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/761 . [TRQ]. Poradové číslo ...
— 
in sloveno: Sladkor iz koncesij STO, uvožen v skladu s poglavjem 3 naslova III Izvedbene uredbe (EU) 2020/761 [TRQ]. Zaporedna št. ...
— 
in finlandese: WTO-myönnytysten puitteissa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 . III osaston 3 luvun mukaisesti tuotu sokeri [periodo contingentale]. Järjestysnumero...
— 
in svedese: Socker enligt WTO-medgivanden importerat i enlighet med avdelning III kapitel 3 i genomförandeförordning (EU) 2020/761 [tullkvot]. Löpnr…

PARTE B. Diciture di cui all’allegato IV per i contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4324, 09.4325, 09.4326 e 09.4327

— 
in bulgaro: Прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 [TRQ], захар от Балканите. Пореден номер…
— 
in spagnolo: Aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/761 [TRQ], azúcar Balcanes. N.o de orden …
— 
in ceco: Použití prováděcího nařízení (EU) 2020/761 [TRQ], cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo…
— 
in danese: Anvendelse af gennemførelsesforordning (EU) 2020/761 [toldkontingent], Balkansukker. Løbenummer ...
— 
in tedesco: Anwendung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/761 [TRQ], Balkan-Zucker. Laufende Nummer …
— 
in estone: Rakendusmääruse (EL) 2020/761 kohaldamine [tariifikvoot], Balkani suhkur. Seerianr …
— 
in greco: Εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761 [TRQ], ζάχαρη Βαλκανίων.
— 
in inglese: Application of Implementing Regulation (EU) 2020/761 [TRQ], Balkans sugar. Order No…
— 
in francese: Application du règlement (UE) 2020/761 [contingent tarifaire], «sucre Balkans». No d’ordre...
— 
in croato: : Primjena Provedbene uredbe (EU) 2020/761 [TRQ], šećer s Balkana. Redni broj …
— 
in italiano: Applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 [TRQ], zucchero Balcani. Numero d’ordine …
— 
in lettone: Īstenošanas regulas (ES) 2020/761 [tarifa kvotas] piemērošana, Balkānu cukurs. Kārtas Nr.
— 
in lituano: Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/761 [Tarifinės kvotos] taikymas, cukrus iš Balkanu šalių. Eilės Nr.. …
— 
in ungherese: Az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet alkalmazása [vámkontingens], balkáni cukor. Rendelésszám: ...
— 
in maltese: L-applikazzjoni tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761 [TRQ], zokkor tal-Balkani. Numru tal-ordni...
— 
in neerlandese: Toepassing van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 [TRQ]. Balkansuiker. Volgnummer …
— 
in polacco: Stosowanie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 [kontyngent taryfowy], cukier z krajów bałkańskich. Numer porządkowy...
— 
in portoghese: Aplicação do Regulamento de Execução (UE) 2020/761, Açúcar dos Balcãs
— 
in rumeno: Aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/761 [TRQ], zahăr din Balcani. Nr. de ordine…
— 
in slovacco: Uplatňovanie vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/761 [TRQ], cukor z Balkánu. Poradové číslo ...
— 
in sloveno: Uporaba Izvedbene uredbe (EU) 2020/761 [TRQ], balkanski sladkor. Zaporedna št. ...
— 
in finlandese: Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/761 soveltaminen [TRQ], Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero...
— 
in svedese: Tillämpning av genomförandeförordning (EU) 2020/761 [tullkvot], balkansocker. Löpnr…

PARTE C. Modello di titolo di esportazione di cui all’articolo 35

image

XIV.4 CARNI BOVINE

PARTE A. Modello di certificato di autenticità per i contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4001, 09.4002, 09.4004, 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454 e 09.4455



1.  Esportatore (nome e indirizzo):

2.  Certificato n.:

ORIGINALE

 

3.  Autorità emittente:

4.  Destinatario (nome e indirizzo):

 

 

5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ CARNI BOVINE

Regolamento di esecuzione (UE)°2020/761

6.  Mezzo di trasporto:

 

7.  Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci:

8.  Peso lordo (kg)

9.  Peso netto (kg)

10.  Peso netto (in lettere)

11.  ATTESTATO DELL’AUTORITÀ EMITTENTE:

Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato soddisfano i requisiti indicati a tergo.

a)  per carni bovine di alta qualità (1)

b)  per carni di bufalo1 (1)

Luogo:

Data:

 

Firma e timbro (o emblema stampato)

Compilare a macchina oppure a mano in stampatello

(1)   

Cancellare la dicitura non pertinente

image

PARTE B. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4181



1  Esportatore (nome e indirizzo):

2  Certificato n.:

ORIGINALE

4.  Destinatario (nome e indirizzo):

3.  Autorità emittente:

5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ CARNI BOVINE

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

6.  Mezzo di trasporto:

7.  Marchi, numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci:

8.  Peso lordo (kg)

9.  Peso netto (kg)

10.  Peso netto (in lettere)

11.  ATTESTATO DELL’AUTORITÀ EMITTENTE:

Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato sono originarie del Cile.

Luogo: … Data:

… Firma e timbro (o emblema stampato)

Da compilare a macchina o a mano in stampatello

PARTE C. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4198



1.  Speditore (nome e indirizzo completi)

CERTIFICATO N. 0000

ORIGINALE

Serbia

2.  Destinatario (nome e indirizzo completi)

CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ

Per l’esportazione nell’Unione europea di animali della specie bovina e di carni di animali della specie bovina

[applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761]

NOTE

A.  Il presente certificato è redatto in un originale e due copie

B.  L’originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest’ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero

3.  Marchi, numeri, quantità e natura dei colli o capi di bestiame; designazione delle merci

4.  Codice della nomenclatura combinata

5.  Peso lordo (kg)

6.  Peso netto (kg)

7.  Peso netto (kg) (in lettere):

8.  Il sottoscritto …, che agisce a nome dell’organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte a ispezione sanitaria a …, come da certificato veterinario qui accluso del …, sono originarie e provenienti dalla Serbia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell’allegato II dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra, accluso alla decisione 2010/36/CE (GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1)

9.  Organismo emittente abilitato

Luogo:

Data:

(Timbro dell’organismo emittente)

(firma)

PARTE D. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4199



1.  Speditore (nome e indirizzo completi)

CERTIFICATO N. 0000

ORIGINALE

Montenegro

2.  Destinatario (nome e indirizzo completi)

CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ

Per l’esportazione nell’Unione europea di animali della specie bovina e di carni di animali della specie bovina

[applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761]

NOTE

A.  Il presente certificato è redatto in un originale e due copie

B.  L’originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest’ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero

3.  Marchi, numeri, quantità e natura dei colli o capi di bestiame; designazione delle merci

4.  Codice della nomenclatura combinata

5.  Peso lordo (kg)

6.  Peso netto (kg)

7.  Peso netto (kg) (in lettere):

8.  Il sottoscritto …, che agisce a nome dell’organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte a ispezione sanitaria a …, come da certificato veterinario qui accluso del …, sono originarie e provenienti dal Montenegro e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell’allegato II dell’accordo di stabilizzazione e di associazione accluso alla decisione 2010/224/UE, Euratom (GU L 108 del 29.4.2010, pag. 1).

9.  Organismo emittente abilitato

Luogo:

Data:

(Timbro dell’organismo emittente)

(firma)

PARTE E. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4200



1.  Speditore (nome e indirizzo completi)

CERTIFICATO N. 0000

ORIGINALE

Kosovo (*1)

2.  Destinatario (nome e indirizzo completi)

CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ

Per l’esportazione nell’Unione europea di animali della specie bovina e di carni di animali della specie bovina

[applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761]

NOTE

A.  Il presente certificato è redatto in un originale e due copie

B.  L’originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest’ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero

3.  Marchi, numeri, quantità e natura dei colli o capi di bestiame; designazione delle merci

4.  Codice della nomenclatura combinata

5.  Peso lordo (kg)

6.  Peso netto (kg)

7.  Peso netto (kg) (in lettere):

8.  Il sottoscritto …, che agisce a nome dell’organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte a ispezione sanitaria a …, come da certificato veterinario qui accluso del …, sono originarie e provenienti dal Kosovo (*1) e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell’allegato II dell’accordo di stabilizzazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo (*1), dall’altro (GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3)

9.  Organismo emittente abilitato

Luogo:

Data:

(Timbro dell’organismo emittente)

(firma)

(*1)   

Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

PARTE F. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4202



1.  Speditore (nome e indirizzo completi)

CERTIFICATO N. 0000

ORIGINALE

PAESE ESPORTATORE:

2.  Destinatario (nome e indirizzo completi)

CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ

Per l’esportazione nell’Unione europea di carni bovine disossate ed essiccate

[applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761]

NOTE

A.  Il presente certificato è redatto in un originale e due copie

B.  L’originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest’ultimo caso, devono essere compilati a stampatello con penna ad inchiostro

3.  Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci

4.  Sottovoce della nomenclatura combinata

5.  Peso lordo (kg)

6.  Peso netto (kg)

7.  Peso netto (kg) (in lettere):

8.  Il sottoscritto…, che agisce a nome dell’organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte corrispondono esattamente all’origine e alla definizione che figurano nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

9.  Organismo emittente abilitato

Luogo:

Data:

(Timbro dell’organismo emittente)

(firma)

PARTE G. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4504



1.  Speditore (nome e indirizzo completi)

CERTIFICATO N. 0000

ORIGINALE

Bosnia-Erzegovina

2.  Destinatario (nome e indirizzo completi)

CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ

Per l’esportazione nell’Unione europea di animali della specie bovina e di carni di animali della specie bovina

[applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761]

NOTE

A.  Il presente certificato è redatto in un originale e due copie

B.  L’originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest’ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero

 

3.  Marchi, numeri, quantità e natura dei colli o capi di bestiame; designazione delle merci

4.  Codice della nomenclatura combinata

5.  Peso lordo (kg)

6.  Peso netto (kg)

7.  Peso netto (kg) (in lettere):

8.  Il sottoscritto …, che agisce a nome dell’organismo emittente abilitato (riquadro n. 9), certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte a ispezione sanitaria a …, come da certificato veterinario qui accluso del …, sono originarie e provenienti dalla Repubblica di Bosnia-Erzegovina e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell’allegato II dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Bosnia-Erzegovina, dall’altra, accluso alla decisione 2008/474/CE (GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10).

9.  Organismo emittente abilitato

Luogo:

Data:

(Timbro dell’organismo emittente)

(firma)

PARTE H. Modello di certificato di autenticità per il contingente tariffario con numero d’ordine 09.4505



1.  Speditore (nome e indirizzo completi)

CERTIFICATO N. 0000

ORIGINALE

Repubblica di Macedonia del Nord

2.  Destinatario (nome e indirizzo completi)

CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ

Per l’esportazione nell’Unione europea di animali della specie bovina e di carni di animali della specie bovina

[applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761]

NOTE

A.  Il presente certificato è redatto in un originale e due copie

L’originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest’ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero

3.  Marchi, numeri, quantità e natura dei colli o capi di bestiame; designazione delle merci

4.  Codice della nomenclatura combinata

5.  Peso lordo (kg)

6.  Peso netto (kg)

7.  Peso netto (kg) (in lettere):

8.  Il sottoscritto …, che agisce a nome dell’organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte a ispezione sanitaria a …, come da certificato veterinario qui accluso del …, sono originarie e provenienti dalla Repubblica di Macedonia del Nord e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell’allegato III dell’accordo di stabilizzazione e di associazione accluso alla decisione 2004/239/CE, Euratom (GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1).

9.  Organismo emittente abilitato

Luogo:

Data:

(Timbro dell’organismo emittente)

(firma)

XIV.5 LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

PARTE A. CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE CON CERTIFICATI IMA 1

A.1 — MODELLO DI CERTIFICATO IMA 1 PER CONTINGENTI TARIFFARI CON NUMERO D’ORDINE 09.4514, 09.4515, 09.4521, 09.4522



1.  Venditore

2.  N. di serie

ORIGINALE

3.  Acquirente

CERTIFICATO

per l’ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci o sottovoci della nomenclatura combinata

4.  Numero e data della fattura

5.  Paese di origine

6.  Stato membro di destinazione

OSSERVAZIONI IMPORTANTI

A.  Per ciascuna forma di presentazione di ogni prodotto deve essere redatto un certificato.

B.  Il certificato dev’essere redatto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Può contenere la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

C.  Il certificato dev’essere redatto conformemente alle disposizioni unionali vigenti.

D.  L’originale e, se del caso, una copia del certificato devono essere presentati all’ufficio doganale nell’Unione al momento dell’immissione in libera pratica del prodotto.

7.  Marchi, numeri, quantità e natura dei colli: descrizione particolareggiata del prodotto e indicazione della forma di presentazione.

8.  Peso lordo (kg)

9.  Peso netto (kg)

10.  Materia prima utilizzata

11.  Tenore di materie grasse in peso (%) della sostanza secca

12.  Tenore in peso (%) d’acqua della sostanza non grassa

13.  Tenore in peso (%) di materie grasse

14.  Durata di maturazione

15.  Prezzo franco frontiera dell’Unione per 100 kg di peso netto (in EUR) uguale o superiore a:

16.  Osservazioni:

a)  contingente tariffario (1)

b)  destinato alla trasformazione (1)

17.  SI CERTIFICA CON LA PRESENTE:

— che le indicazioni che figurano più sopra sono esatte e conformi alle disposizioni unionali vigenti,

— che per i prodotti più sopra designati non sono né saranno concessi all’acquirente sconti o premi o qualsiasi altra forma di riduzione che possa avere per conseguenza un valore inferiore al valore minimo, fissato all’importazione per il prodotto in questione (2)

18.  Organismo emittente

Luogo

 

 

 

 

Anno

Mese

Giorno

(Firma e timbro dell’organismo emittente)

(1)   

Cancellare la dicitura non pertinente

(2)   

Questa dicitura è cancellata per i formaggi di pecora o di bufala, i formaggi Glaris, Tilsit e Butterkäse nonché per i tipi di latte detti per l’alimentazione dei lattanti.

A2 — MODELLO DI CERTIFICATO IMA 1 PER CONTINGENTI TARIFFARI CON NUMERO D’ORDINE 09.4195 E 09.4182



1.  Venditore

2.  N. di serie

ORIGINALE

3.  Numero e data della fattura

CERTIFICATO

per l’ammissione di taluni tipi di burro neozelandese soggetti ai contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4195 e 09.4182

4.  Numero e data della fattura

5.  Paese di origine

 

OSSERVAZIONI IMPORTANTI

A.  Per ciascuna forma di presentazione di ogni prodotto deve essere redatto un certificato.

B.  Il certificato dev’essere redatto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Può contenere la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese d’esportazione.

C.  Il certificato dev’essere redatto conformemente alle disposizioni unionali vigenti.

D.  L’originale e, se del caso, una copia del certificato, unitamente al corrispondente titolo di importazione e a una dichiarazione di immissione in libera pratica, devono essere presentati all’ufficio doganale nell’Unione al momento dell’immissione in libera pratica del prodotto.

7.  Marchi, numeri, quantità e natura dei colli, descrizione particolareggiata della nomenclatura combinata e codice NC del prodotto a 8 cifre, preceduto dalla dicitura «ex» e indicazione della forma di presentazione.

— Vedere l’elenco allegato delle caratteristiche del prodotto:

— Codice NC: ex040510 — Burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all’80%, ma inferiore all’85%, fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte

— N. di registrazione dello stabilimento

— Data di fabbricazione

— Media aritmetica della tara della confezione di plastica

8.  Peso lordo (kg)

9.  Peso netto (kg)

μ

s

10.  Materia prima utilizzata

13.  Tenore in peso (%) di materie grasse

16.  Osservazioni:

a)  contingente tariffario (1)

b)  destinato alla trasformazione (1)

17.  SI CERTIFICA CON LA PRESENTE:

— che il burro di più recente fabbricazione che forma oggetto del presente certificato ha o avrà (1) un’età di almeno 6 settimane a partire da/in data (1):

— che le indicazioni che figurano più sopra sono esatte e conformi alle disposizioni unionali vigenti,

— che il contingente totale per l’anno 20.. è …………kg.

 

 

 

 

 

Anno

Mese

Giorno

18.  Organismo emittente

Luogo:

 

 

 

 

Anno

Mese

Giorno

Valido fino al:

 

 

 

 

Anno

Mese

Giorno

(Firma e timbro dell’organismo emittente)

(1)   

Cancellare la dicitura non pertinente

A3 — CONTROLLO DEL PESO E DEL TENORE DI MATERIE GRASSE DEL BURRO ORIGINARIO DELLA NUOVA ZELANDA DICHIARATO PER L’IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA NELL’AMBITO DEI CONTINGENTI TARIFFARI CON NUMERO D’ORDINE 09.4182 E 09.4195

Definizioni

Ai fini dell’allegato XIV.5, parte A, si applicano le seguenti definizioni:

a) 

«produttore»: un singolo impianto o stabilimento di produzione in cui viene fabbricato burro destinato all’esportazione nell’Unione europea nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4182 e 09.4195;

b) 

«lotto»: il quantitativo di burro fabbricato conformemente ad un disciplinare definito dall’acquirente in un impianto di produzione in un unico ciclo di fabbricazione;

c) 

«partita»: un quantitativo di burro che forma oggetto di un unico certificato IMA 1 presentato alla competente autorità doganale ai fini dell’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4182 e 09.4195;

d) 

«autorità competenti»: le autorità nazionali responsabili del controllo dei prodotti importati;

e) 

«elenco di identificazione del prodotto»: un elenco contenente, per ciascuna partita, il numero del corrispondente certificato IMA 1, l’impianto o lo stabilimento di produzione, il lotto o i lotti, nonché una descrizione del burro. L’elenco può altresì precisare il disciplinare di fabbricazione, la campagna di produzione, il numero di scatole per ciascun lotto, il numero totale di scatole, il peso nominale delle scatole, il numero d’ordine dell’esportatore, i mezzi di trasporto dalla Nuova Zelanda all’Unione europea ed il numero della spedizione.

Compilazione e verifica del certificato IMA 1

Ciascun certificato IMA 1 si riferisce al burro fabbricato in un unico impianto secondo un unico disciplinare definito dall’acquirente. Esso può riguardare uno o più lotti prodotti nello stesso impianto conformemente al medesimo disciplinare.

Il certificato IMA 1 si considera debitamente compilato e autenticato da uno degli organismi emittenti figuranti nella parte A6, solo se contiene tutte le informazioni sottoelencate:

a) 

nella casella 1, il nome e l’indirizzo del venditore;

b) 

nella casella 2, il numero di serie che identifica il paese d’origine, il regime di importazione, il prodotto, l’anno contingentale e il numero del certificato (la numerazione ricomincia ogni anno da 1);

c) 

nella casella 4, il numero e la data della fattura;

d) 

nella casella 5, «Nuova Zelanda»;

e) 

nella casella 7:

— 
il riferimento all’elenco di identificazione del prodotto, che va allegato,
— 
il codice NC preceduto da «ex» e la descrizione particolareggiata di cui all’allegato IX per contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4182 e 09.4195,
— 
il numero di registrazione dello stabilimento,
— 
la data di fabbricazione del burro, e
— 
la media aritmetica del peso dell’imballaggio a vuoto;
f) 

nella casella 8, il peso lordo in kg;

g) 

nella casella 9:

— 
il peso nominale netto per scatola,
— 
il peso netto totale in kg,
— 
il numero di scatole,
— 
la media aritmetica del peso netto delle scatole, rappresentata dal simbolo «μ»,
— 
la deviazione standard del peso netto delle scatole, rappresentata dal simbolo «σ»;
h) 

nella casella 10: a base di latte o crema di latte;

i) 

nella casella 13, percentuale di materie grasse uguale o superiore all’80 % ma inferiore all’85 %;

j) 

nella casella 16: «contingente applicabile al burro neozelandese per... [anno] a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761»;

k) 

nella casella 17:

— 
la data in cui il burro di più recente fabbricazione relativo al certificato IMA 1 ha o avrà un’età di sei settimane,
— 
il contingente totale per l’anno considerato,
— 
la data del rilascio e, se del caso, l’ultimo giorno di validità,
— 
firma e timbro dell’organismo emittente;
l) 

nella casella 18, gli estremi dell’organismo emittente.

Controllo del peso

Controlli dell’Unione europea

Il controllo effettuato dalle competenti autorità verte su una partita.

Le autorità competenti prelevano dalla partita un campione casuale, le cui dimensioni sono determinate secondo la formula seguente:

n = 3√(N)

dove n è la dimensione del campione e

N è il numero di scatole della partita.

La dimensione minima del campione, n, è tuttavia fissata a 10.

L’autorità competente calcola la media aritmetica e la deviazione standard dei pesi netti del campione.

Essa esegue opportuni controlli intesi a verificare l’esattezza dei dati contenuti nel certificato IMA 1 per quanto riguarda la tara, confrontandoli eventualmente col peso degli involucri di plastica utilizzati nell’Unione europea o esaminando il certificato rilasciato dal fabbricante degli involucri di plastica utilizzati per la partita considerata.

Interpretazione dei risultati del controllo — deviazione standard

La deviazione standard del peso netto delle scatole indicata nel certificato IMA 1 viene verificata secondo la seguente procedura.

Si confronta il rapporto s/σ con il rapporto minimo riportato nella seguente tabella per le varie dimensioni del campione, dove s è la deviazione standard del campione e σ è la deviazione standard del peso netto delle scatole indicata nel certificato IMA 1.

Se il rapporto s/σ è inferiore al corrispondente rapporto minimo riportato nella tabella di riferimento, nell’interpretazione dei risultati del controllo in conformità della sezione successiva si utilizza s anziché σ.



Rapporto minimo (1) s/σ in funzione delle dimensioni del campione (n)

n

s/σ

n

s/σ

n

s/σ

10 (2)

0,608

21

0,737

32

0,789

11

0,628

22

0,743

33

0,792

12

0,645

23

0,749

34

0,795

13

0,660

24

0,754

35

0,798

14

0,673

25

0,760

36

0,801

15

0,685

26

0,764

37

0,804

16

0,696

27

0,769

38

0,807

17

0,705

28

0,773

39

0,809

18

0,714

29

0,778

40

0,812

19

0,722

30

0,781

41

0,814

20

0,730

31

0,785

42

0,816

 

 

 

 

43

0,819

(1)   

I rapporti minimi sono stati calcolati utilizzando le tabelle della legge del Chi-quadro (quantile 5 %; n-1 gradi di libertà).

(2)   

La dimensione minima del campione, n, è fissata a 10.

Interpretazione dei risultati del controllo — media aritmetica

L’autorità competente confronta i risultati ottenuti sul campione con i dati riportati nel certificato IMA 1 utilizzando la seguente formula:

w ≤ W + ((2,326σ)/√n)

in cui:

— 
w è la media aritmetica del peso netto delle scatole da cui proviene il campione,
— 
W è il peso netto medio per scatola indicato nel certificato IMA 1,
— 
σ è la deviazione standard del peso netto per scatola indicata nel certificato IMA 1; nei casi previsti nella sezione precedente sull’interpretazione dei risultati del controllo si utilizzerà tuttavia, anziché il valore σ, la deviazione standard del peso netto per scatola relativa al campione, e
— 
n è la dimensione del campione.

Se w soddisfa la formula suddetta, il peso netto medio indicato nel certificato IMA 1 (W) è utilizzato ai fini della determinazione del peso netto della partita importata nell’Unione.

Se w non soddisfa la formula suddetta, ai fini della determinazione del peso netto della partita importata nell’Unione si utilizza il valore w.

Il peso dichiarato viene iscritto nella parte 2 della colonna 29 del titolo di importazione; il quantitativo eccedente il peso dichiarato è immesso in libera pratica all’aliquota del dazio applicabile ai paesi terzi (erga omnes).

Controllo del tenore di materie grasse

Controlli dell’Unione europea

Le autorità competenti procedono al controllo del tenore percentuale di materie grasse su metà delle scatole che compongono il campione di cui alla sezione precedente. La dimensione minima del campione, n, è tuttavia fissata a 5.

Il metodo di campionamento applicabile è la norma 50C/1995 della Federazione Casearia Internazionale (FIL).

Il metodo applicabile ai fini della determinazione del tenore di materie grasse è l’ISO 17189 oppure quello definito nell’ultima versione delle pertinenti norme europee o internazionali, secondo il caso.

Le autorità competenti prelevano campioni in doppio, uno dei quali è conservato in luogo sicuro in caso di controversia.

Il laboratorio incaricato di effettuare i test deve essere autorizzato da uno Stato membro ad eseguire analisi ufficiali ed essere riconosciuto da detto Stato membro come avente la competenza per applicare il metodo di cui alla parte A3 del presente allegato XIV.5; tale competenza si considera provata se il laboratorio ha soddisfatto il criterio di ripetibilità nell’analisi di campioni in doppio e ha superato il test d’idoneità.

Interpretazione dei risultati del controllo — media aritmetica

a) 

Si considera che i requisiti relativi al tenore di materie grasse sono rispettati se la media aritmetica del campione non supera l’84,4 %.

Le autorità competenti notificano immediatamente alla Commissione tutti i casi di inottemperanza.

b) 

Nel caso in cui i requisiti di cui alla lettera a) non sono soddisfatti, la partita coperta dalla relativa dichiarazione di importazione e dal certificato IMA 1 è importata a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, fatta eccezione per il caso in cui i risultati dell’analisi dei campioni in doppio di cui alla sezione successiva soddisfano i requisiti.

Risultati controversi

Gli importatori hanno la facoltà di contestare i risultati analitici ottenuti dai laboratori delle autorità competenti entro dieci giorni di calendario dalla ricezione di tali risultati, impegnandosi a sostenere i costi relativi all’analisi dei campioni in doppio. In tal caso l’autorità competente invia doppioni sigillati dei campioni analizzati dal suo laboratorio ad un secondo laboratorio. Il secondo laboratorio deve essere autorizzato da uno Stato membro ad eseguire analisi ufficiali ed essere riconosciuto da detto Stato membro come avente la competenza per applicare il metodo descritto nella parte A3 del presente allegato XIV.5; tale competenza si considera provata se il laboratorio ha soddisfatto il criterio di ripetibilità nell’analisi di campioni in doppio e ha superato il test d’idoneità.

Il secondo laboratorio comunica senza indugio all’autorità competente i risultati delle analisi effettuate.

Le conclusioni del secondo laboratorio sono inappellabili.

A4 — CIRCOSTANZE NELL’AMBITO DELLE QUALI UN CERTIFICATO IMA 1 PUÒ ESSERE, IN TUTTO O IN PARTE, REVOCATO, MODIFICATO, SOSTITUITO O CORRETTO

Revoca di un certificato IMA 1 qualora, a causa del mancato rispetto dei requisiti in materia di composizione, sia applicabile e venga pagato un dazio pieno

Se per una partita viene corrisposto un dazio pieno a causa del mancato rispetto del requisito relativo al tenore massimo di materie grasse, il certificato IMA 1 relativo a tale partita può essere revocato e l’organismo emittente può aggiungere il corrispondente quantitativo ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per lo stesso anno contingentale.

Prodotti distrutti o resi inadatti alla vendita

L’organismo emittente dei certificati IMA 1 può revocare, in tutto o in parte, un certificato IMA 1 per un quantitativo distrutto o reso inadatto alla vendita per ragioni indipendenti dalla volontà dell’esportatore. Qualora sia stata distrutta o resa inadatta alla vendita parte del quantitativo oggetto di un certificato IMA 1, può essere rilasciato un certificato IMA 1 sostitutivo per il quantitativo rimanente. Il certificato sostitutivo ha la stessa validità dell’originale. In questo caso la casella 17 del certificato IMA 1 sostitutivo reca la dicitura «valido fino al 00.00.0000».3]

Se il quantitativo oggetto di un certificato IMA 1 è distrutto o reso inadatto alla vendita, in tutto o in parte, per ragioni indipendenti dalla volontà dell’esportatore, l’organismo emittente dei certificati IMA 1 può aggiungerlo ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per lo stesso anno contingentale.

Modifica dello Stato membro di destinazione

Se l’esportatore si trova a dover modificare lo Stato membro di destinazione indicato in un certificato IMA 1 prima che sia stato emesso il corrispondente titolo di importazione, l’organismo emittente può modificare l’originale del certificato IMA 1. Tale certificato originale IMA 1 modificato, debitamente autenticato e opportunamente identificato dall’organismo emittente, può essere presentato all’autorità preposta al rilascio dei titoli e alle autorità doganali.

Errore tecnico o di trascrizione

Se in un certificato IMA 1 si riscontra un errore tecnico o di trascrizione prima che sia stato rilasciato il corrispondente titolo di importazione, l’organismo emittente può correggere l’originale del certificato IMA 1. Tale certificato originale IMA 1 corretto può essere presentato all’autorità preposta al rilascio dei titoli e alle autorità doganali.

Ragioni eccezionali - un prodotto destinato all’importazione in un determinato anno non è più disponibile

Se, per ragioni eccezionali e indipendenti dalla volontà dell’esportatore, un prodotto destinato all’importazione in un determinato anno non è più disponibile e, tenuto conto dei normali tempi di spedizione dal paese d’origine, l’unico modo di completare il contingente è di sostituire tale prodotto con un prodotto originariamente destinato all’importazione nell’anno successivo, l’organismo emittente può rilasciare un nuovo certificato IMA 1 per il quantitativo sostitutivo tra il sesto e il decimo giorno di calendario successivo alla notifica alla Commissione degli estremi del certificato IMA 1 da revocare, in tutto o in parte, per l’anno considerato e del primo certificato IMA 1 rilasciato per l’anno successivo e da revocare, in tutto o in parte.

Qualora ritenga che le ragioni addotte non siano contemplate dalla presente disposizione, la Commissione può sollevare obiezioni entro sette giorni di calendario, precisandone le motivazioni. Se il quantitativo da sostituire è superiore a quello che forma oggetto del primo certificato IMA 1 rilasciato per l’anno successivo, il quantitativo richiesto può essere ottenuto revocando, in tutto o in parte, un ulteriore certificato IMA 1 secondo l’ordine di successione.

Tutti i quantitativi per i quali sono stati revocati, in tutto o in parte, certificati IMA 1 per l’anno considerato sono aggiunti ai quantitativi per i quali può essere rilasciato un certificato IMA 1 per tale anno contingentale.

Tutti i quantitativi ripresi dall’anno contingentale successivo, per i quali sono stati revocati uno o più certificati IMA 1, sono aggiunti ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per l’anno contingentale considerato.

A5 — REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI IMA 1

Oltre alle caselle 1, 2, 4, 5, 9, 17 e 18 del certificato IMA 1, devono essere compilate:

a) 

Per quanto riguarda i formaggi Cheddar di cui al codice NC ex 0406 90 21 e per quelli che figurano nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4514 e 09.4521:

— 
la casella n. 7, indicando «formaggi Cheddar in forme intere standard»;
— 
la casella n. 10, indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;
— 
la casella n. 11, indicando «almeno il 50 %»;
— 
la casella n. 14, indicando «almeno 3 mesi»;
— 
la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.
b) 

Per quanto riguarda i formaggi Cheddar destinati alla trasformazione di cui al codice NC ex 0406 90 01 e per quelli che figurano nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4515 e 09.4522:

— 
la casella n. 7, indicando «formaggi Cheddar in forme intere standard»;
— 
la casella n. 10, indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;
— 
la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.
c) 

Per quanto riguarda i formaggi destinati alla trasformazione di cui al codice NC 0406 90 01 e per quelli che figurano nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4515 e 09.4522:

— 
la casella n. 10, indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;
— 
la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.

A6 — ORGANISMI EMITTENTI DEI CERTIFICATI IMA 1



Paese terzo

Codice NC e designazione dei prodotti

Organismo emittente

 

 

 

Nome

Sede

Australia

0406 90 01

0406 90 21

Cheddar e formaggi destinati alla trasformazione

Cheddar

Australian Quarantine Inspection Service

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry

P.O. Box 60

World Trade Centre

Melbourne VIC 3005

Australia

Tel.: (61 3) 92 46 67 10

Fax: (61 3) 92 46 68 00

Nuova Zelanda

ex 0405 10 11

Burro

Ministry for Primary Industries

Pastoral House

25 The Terrace

P.O. Box 2526

Wellington 6140

Tel. + 64 4 894 0100

Fax + 64 4 894 0720

www.mpi.govt.nz

ex 0405 10 19

Burro

ex 0405 10 30

Burro

ex 0406 90 01

Formaggi destinati alla trasformazione

ex 0406 90 21

Cheddar

PARTE B. CONTINGENTI DI ESPORTAZIONE

B1 — IDENTIFICAZIONE DEI CONTINGENTI APERTI DAGLI STATI UNITI



Identificazione del gruppo secondo le note aggiuntive di cui al capitolo 4 della «Harmonized Tariff Schedule of the United States»

Identificazione del contingente

Quantitativo annuo disponibile

Numero del gruppo

Descrizione del gruppo

 

kg

(1)

(2)

(3)

(4)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16 - Tokyo

908 877 .

16 - Uruguay

3 446 000

17

Blue Mould

17 - Uruguay

350 000

18

Cheddar

18 - Uruguay

1 050 000

20

Edam/Gouda

20 - Uruguay

1 100 000

21

Italian type

21 - Uruguay

2 025 000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22 - Tokyo

393 006

22 - Uruguay

380 000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25 - Tokyo

4 003 172

25 - Uruguay

2 420 000

B2 — PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE NELLA DOMANDA DI TITOLO DI IMPORTAZIONE E NEL TITOLO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 59 DEL PRESENTE REGOLAMENTO (CONTINGENTE DI ESPORTAZIONE DI FORMAGGI APERTO DAGLI STATI UNITI)

Identificazione del contingente di cui alla colonna 3 della parte B1: …

Nome del gruppo di cui alla colonna 2 della parte B1: …

Origine del contingente:



Uruguay Round:

Tokyo Round:



Nome/indirizzo del richiedente

Codice del prodotto della nomenclatura combinata

Quantitativo richiesto in kg

Codice della Harmonised Tariff Schedule of the USA

Nome/indirizzo dell’importatore designato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE:

 

 

 




ALLEGATO XV

Parte A

Elenco di cui all’articolo 44, paragrafo 2

— 
0102 29 10 , ex 0102 39 10 di peso inferiore o uguale a 80 kg ed ex 0102 90 91 di peso inferiore o uguale a 80 kg,
— 
0102 29 21 , 0102 29 29 , ex 0102 39 10 di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg ed ex 0102 90 91 di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg,
— 
0102 29 41 e 0102 29 49 , ex 0102 39 10 di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg ed ex 0102 90 91 di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg,
— 
da 0102 29 51 a 0102 29 99 , ex 0102 39 10 di peso superiore a 300 kg ed ex 0102 90 91 di peso superiore a 300 kg,
— 
0201 10 00 , 0201 20 20 ,
— 
0201 20 30 ,
— 
0201 20 50 ,
— 
0201 20 90 ,
— 
0201 30 00 , 0206 10 95 ,
— 
0202 10 00 , 0202 20 10 ,
— 
0202 20 30 ,
— 
0202 20 50 ,
— 
0202 20 90 ,
— 
0202 30 10 ,
— 
0202 30 50 ,
— 
0202 30 90 ,
— 
0206 29 91 ,
— 
0210 20 10 ,
— 
0210 20 90 , 0210 99 51 , 0210 99 90 ,
— 
1602 50 10 , 1602 90 61 ,
— 
1602 50 31 ,
— 
1602 50 95 ,
— 
1602 90 69 .

Parte B

Categorie di prodotti di cui all’articolo 16



Categoria di prodotto

Codice NC

110

0102 29 10 , ex 0102 39 10 di peso inferiore o uguale a 80 kg ed ex 0102 90 91 di peso inferiore o uguale a 80 kg

120

0102 29 21 e 0102 29 29 , ex 0102 39 10 di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg ed ex 0102 90 91 di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg

130

0102 29 41 e 0102 29 49 , ex 0102 39 10 di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg ed ex 0102 90 91 di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg

140

Da 0102 29 51 a 0102 29 99 , ex 0102 39 10 di peso superiore a 300 kg ed ex 0102 90 91 di peso superiore a 300 kg

210

0201 10 00 e 0201 20 20

220

0201 20 30

230

0201 20 50

240

0201 20 90

250

0201 30 e 0206 10 95

310

0202 10 e 0202 20 10

320

0202 20 30

330

0202 20 50

340

0202 20 90

350

0202 30 10

360

0202 30 50

370

0202 30 90

380

0206 29 91

410

0210 20 10

420

0210 20 90 , 0210 99 51 e 0210 99 90

510

1602 50 10 e 1602 90 61

520

1602 50 31

530

1602 50 95

550

1602 90 69




ALLEGATO XVI

Fattori di conversione di cui agli articoli 46, 66 e 68

Parte A

Fattori di conversione e prodotti compensatori per il settore delle uova



Merci d’importazione

Ordine numerico

Prodotti compensatori

Quantità di prodotti compensatori ogni 100 kg di merci d’importazione (kg) (1)

Codice NC

Descrizione

Codice (2)

Descrizione

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Uova in guscio

1

ex 0408 99 80

a)  Uova, sgusciate, liquide o congelate

86,00

ex 0511 99 85

b)  Gusci

12,00

2

0408 19 81

a)  Tuorli, liquidi o congelati

33,00

ex 0408 19 89

 

 

ex 3502 19 90

b)  Ovoalbumina, liquida o congelata

53,00

ex 0511 99 85

c)  Gusci

12,00

3

0408 91 80

a)  Uova, sgusciate, essiccate

22,10

ex 0511 99 85

b)  Gusci

12,00

4

0408 11 80

a)  Tuorli, essiccati

15,40

ex 3502 11 90

b)  Ovoalbumina, essiccata (in cristalli)

7,40

ex 0511 99 85

c)  Gusci

12,00

5

0408 11 80

a)  Tuorli, essiccati

15,40

ex 3502 11 90

b)  Ovoalbumina, essiccata (in altra forma)

6,50

ex 0511 99 85

c)  Gusci

12,00

ex 0408 99 80

Uova, sgusciate, liquide o congelate

6

0408 91 80

Uova, sgusciate, essiccate

25,70

0408 19 81 ed

ex 0408 19 89

Tuorli, liquidi o congelati

7

0408 11 80

Tuorli, essiccati

46,60

(1)   

Le perdite sono calcolate sottraendo da 100 la somma dei quantitativi indicati in questa colonna.

(2)   

Le sottovoci che figurano in questa colonna sono quelle della nomenclatura combinata.

Parte B

Fattori di conversione per i contingenti di carni bovine e suine aperti nel quadro del CETA ( 49 )

Per i prodotti corrispondenti ai numeri d’ordine 09.4280, 09.4281, 09.4282, la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa è effettuata mediante i seguenti fattori di conversione.



Codici NC

Fattore di conversione

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

0206 10 95

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90

0210 99 51

0210 99 59

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

0210 11 11

0210 11 19

0210 11 31

0210 11 39

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

130 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

130 %

130 %

130 %

100 %

100 %

135 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

120 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

120 %

100 %

100 %

100 %

120 %

120 %



( 1 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

( 3

( 4

( 5 ) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1).

( 6 ) Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).

( 8 ) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

( 9 ) Decisione 2006/333/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea (GU L 124 del 11.5.2006, pag. 13).

( 10 ) Decisione 2007/444/CE del Consiglio, del 22 febbraio 2007, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 53).

( 11 ) Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).

( 12 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’intervento pubblico e l’aiuto all’ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).

( 13 ) GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23.

( 14 ) Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1).

( 15 ) Decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all’attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell’articolo XXIII del GATT (GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15).

( 16 ) Decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1).

( 17 ) Decisione 2009/330/CE del Consiglio, del 15 settembre 2008, relativa alla firma di un protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (GU L 107 del 28.4.2009, pag. 1).

( 18 ) Decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 14).

( 19 ) Decisione (UE) 2017/75 del Consiglio, del 21 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea (GU L 12 del 17.1.2017, pag. 1).

( 20 ) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

( 21 ) Decisione 98/238/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 26 gennaio 1998, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall’altro (GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1).

( 22 ) Decisione 2001/404/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT (GU L 142 del 29.5.2001, pag. 7).

( 23 ) Decisione 2006/398/CE del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV paragrafo 6 e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea (GU L 154 del 8.6.2006, pag. 22).

( 24 ) Decisione (UE) 2016/1885 del Consiglio, del 18 ottobre 2016, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell’elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all’Unione europea (GU L 291 del 26.10.2016, pag. 7).

( 25 ) Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12

( 26 ) Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).

( 27 ) Decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10).

( 28 ) Decisione 2010/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1).

( 29 ) Decisione 2010/224/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 29 marzo 2010, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (GU L 108 del 29.4.2010, pag. 1).

( 30 ) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

( 31 ) Decisione (UE) 2016/342 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall’altra (GU L 71 del 16.3.2016, pag. 1).

( 32 ) Decisione 2005/269/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2005, relativa alla conclusione dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (GU L 84 del 2.4.2005, pag. 19).

( 33 ) Decisione 2006/106/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea (GU L 47 del 17.2.2006, pag. 52).

( 34 ) Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all’applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).

( 35 ) Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte (GU L 181 del 12.7.2017, pag. 1).

( 36 ) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

( 37 ) Decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli — Protocollo 1 relativo al regime preferenziale applicabile all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia — Protocollo 2 concernente il regime preferenziale applicabile all’importazione in Turchia di prodotti agricoli originari della Comunità — Protocollo 3 relativo alle norme di origine — Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino — Dichiarazione comune (GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1).

( 38 ) Decisione 1999/753/CE del Consiglio, del 29 luglio 1999, riguardante l’applicazione provvisoria dell’accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall’altro (GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1).

( 39 ) Decisione 2011/818/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011, concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 327 del 9.12.2011, pag. 1).

( 40 ) Decisione 2008/805/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 289 del 30.10.2008, pag. 1).

( 41 ) Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 274 del 24.10.2017, pag. 57).

( 42 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

( 43 ) Decisione 95/591/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa alla conclusione dei risultati dei negoziati con alcuni paesi terzi a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT e ad altre questioni collegate (Stati Uniti e Canada) (GU L 334 del 30.12.1995, pag. 25).

( 44 ) Decisione 94/87/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all’articolo XXVIII dell’accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l’Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l’Uruguay, concernenti taluni oleaginosi (GU L 47 del 18.2.1994, pag. 1).

( 45 ) Decisione 2003/917/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65).

( 46 ) Decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame (GU L 138 del 30.5.2007, pag. 10).

( 47 ) Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

( 48 ) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

( 49 ) Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23).

Top