This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02019R2152-20220101
Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on European business statistics, repealing 10 legal acts in the field of business statistics (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02019R2152 — IT — 01.01.2022 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) 2019/2152 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1) |
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
n. |
pag. |
data |
||
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1704 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2021 |
L 339 |
33 |
24.9.2021 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/2152 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2019
relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento definisce un quadro giuridico comune in materia di:
sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee sulle imprese di cui all’articolo 2, paragrafo 1;
quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Le statistiche europee sulle imprese si riferiscono:
alla struttura, alle attività economiche e alla performance delle unità statistiche, alle loro attività di R&S e di innovazione, al loro uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e al commercio elettronico, nonché alle catene globali del valore. Ai fini del presente regolamento, le statistiche europee sulle imprese comprendono anche le statistiche in materia di ricerca e sviluppo nei settori dell’istruzione superiore, delle amministrazioni pubbliche e del settore privato senza scopo di lucro;
alla produzione di manufatti e di servizi e al commercio internazionale di beni e servizi.
I registri di imprese a fini statistici nazionali di cui al paragrafo 2 comprendono:
tutte le imprese esercitanti attività economiche che contribuiscono al prodotto interno lordo (PIL) e le loro unità locali;
le unità giuridiche che costituiscono tali imprese;
per le imprese che, a motivo delle loro dimensioni, hanno un’incidenza significativa e le cui unità di attività economica (UAE) hanno un’incidenza significativa sui dati aggregati (nazionali):
l’UAE e le dimensioni di ciascuna UAE che costituisce tali imprese; o
il codice NACE delle attività secondarie di dette imprese di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e le dimensioni di ognuna di tali attività secondarie;
i gruppi di imprese cui tali imprese appartengono.
Il registro degli eurogruppi comprende le seguenti unità, come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio ( 2 ):
tutte le imprese esercitanti attività economiche che contribuiscono al PIL e che fanno parte di un gruppo di imprese multinazionale;
le unità giuridiche che costituiscono tali imprese;
i gruppi di imprese multinazionali cui tali imprese appartengono.
Per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici è considerata attività economica:
qualsiasi attività che comprenda l’offerta di beni e servizi su un determinato mercato;
i servizi non destinabili alla vendita che contribuiscono al PIL;
la detenzione diretta e indiretta di unità giuridiche attive.
Anche la detenzione di attività e/o passività può essere considerata un’attività economica.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
«unità statistica»: l’unità statistica ai sensi del regolamento (CEE) n. 696/93;
«unità rispondente»: l’unità che fornisce i dati;
«dominio»: uno o più set di dati organizzati in modo da comprendere tematiche specifiche;
«tematica»: il contenuto delle informazioni che devono essere compilate, ciascuna comprendente una o più tematiche dettagliate;
«tematica dettagliata»: il contenuto dettagliato delle informazioni che devono essere compilate in relazione a una tematica, ciascuna comprendente una o più variabili;
«variabile»: una caratteristica di un’unità che può assumere valori diversi all’interno di un insieme di valori;
«attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita»: le attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita ai sensi dell’allegato A, capo 1, punto 1.37, del regolamento (UE) n. 549/2013;
«attività di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita»: le attività di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita ai sensi dell’allegato A, capo 1, punto 1.34, del regolamento (UE) n. 549/2013;
«produttori di beni e servizi destinabili alla vendita»: i produttori di beni e servizi destinabili alla vendita quali definiti all’allegato A, capo 3, punto 3.24, del regolamento (UE) n. 549/2013;
«produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita»: i produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita quali definiti all’allegato A, capo 3, punto 3.26, del regolamento (UE) n. 549/2013;
«autorità statistiche nazionali» o «ASN»: gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee designati da ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009;
«fonte autorevole»: il fornitore unico di record di dati contenenti i dati dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi conformemente alle norme sulla qualità di cui all’articolo 17;
«microdati»: singole osservazioni o misurazioni di caratteristiche delle unità statistiche o delle unità rispondenti identificabili;
«uso a fini statistici»: l’uso a fini statistici quale definito all’articolo 3, punto 8), del regolamento (CE) n. 223/2009;
«dati riservati»: i dati riservati quali definiti all’articolo 3, punto 7), del regolamento (CE) n. 223/2009;
«autorità fiscali»: le autorità nazionali responsabili dell’applicazione nello Stato membro della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 3 );
«autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all’articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;
«gruppo di imprese multinazionale»: un gruppo di imprese, ai sensi della sezione III, parte C, dell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93, con almeno due imprese o unità giuridiche, ciascuna delle quali localizzata in un paese diverso.
Ai fini degli articoli da 11 a 15, si intende per:
«Stato membro di esportazione»: lo Stato membro dal cui territorio statistico i beni sono esportati verso la loro destinazione in uno Stato membro di importazione;
«Stato membro di importazione»: lo Stato membro nel cui territorio statistico i beni sono importati in provenienza da uno Stato membro di esportazione;
«beni»: i beni mobili, compresa l’energia elettrica e il gas naturale.
CAPO II
Fonti di dati
Articolo 4
Fonti di dati e metodi
Gli Stati membri producono le statistiche di cui agli articoli 6 e 7 e istituiscono i loro registri di imprese a fini statistici nazionali in conformità dell’articolo 9 utilizzando tutte le fonti di dati pertinenti, evitando oneri eccessivi per i rispondenti e tenendo debitamente conto di un favorevole rapporto costi-benefici per le ASN.
Per la produzione delle statistiche e dei registri di imprese a fini statistici nazionali di cui al presente regolamento, e a condizione che i risultati siano conformi ai criteri di qualità stabiliti all’articolo 17, le ASN possono utilizzare le seguenti fonti di dati, ivi comprese le loro combinazioni:
indagini;
dati amministrativi, comprese le informazioni fornite dalle autorità fiscali e doganali, quali i bilanci d’esercizio;
microdati scambiati;
ogni altra pertinente fonte, metodo o approccio innovativo nella misura in cui consenta la produzione di dati comparabili e ottemperanti agli obblighi specifici applicabili in materia di qualità.
Per le indagini di cui al secondo comma, lettera a), le unità rispondenti cui si rivolgono gli Stati membri forniscono informazioni tempestive, accurate e complete necessarie per la produzione delle statistiche e dei registri di imprese a fini statistici nazionali di cui al presente regolamento.
I metodi e gli approcci di cui alla lettera d) del secondo comma devono essere scientificamente validi e ben documentati.
Articolo 5
Accesso a dati amministrativi e fornitura delle informazioni
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 al fine di:
modificare l’allegato V definendo i tipi di informazioni statistiche che devono essere forniti dalle autorità fiscali; e
integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali ai sensi dell’allegato V.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 al fine di:
modificare l’allegato VI definendo i tipi di informazioni statistiche che devono essere forniti dalle autorità doganali; e
integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità doganali ai sensi dell’allegato VI.
Per gli altri flussi commerciali che coinvolgono le autorità doganali di più di uno Stato membro, le ASN si scambiano i microdati corrispondenti circa le esportazioni o importazioni di beni al fine di migliorare la qualità delle statistiche in questione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
CAPO III
Statistiche sulle imprese
Articolo 6
Requisiti dei dati
Le statistiche europee sulle imprese comprendono i seguenti domini:
statistiche congiunturali delle imprese;
statistiche sulle imprese a livello nazionale;
statistiche sulle imprese a livello regionale;
statistiche sulle attività internazionali.
I domini comprendono una o più delle seguenti tematiche come ulteriormente precisato in dettaglio nell’allegato I:
popolazione di imprese;
catene globali del valore;
uso delle TIC e commercio elettronico;
innovazione;
scambi internazionali di beni;
scambi internazionali di servizi;
investimenti;
input di lavoro;
produzione e performance;
prezzi;
acquisti;
proprietà immobiliare;
input di R&S.
Nell’esercitare il potere di adottare atti delegati ai sensi del paragrafo 4, la Commissione si assicura che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
gli atti delegati mirano a conseguire la neutralizzazione o la riduzione dei costi e degli oneri e, in ogni caso, non comportano un considerevole costo od onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti;
al massimo una tematica dettagliata per il dominio statistiche congiunturali delle imprese, tre tematiche dettagliate per il dominio statistiche sulle imprese a livello nazionale, due tematiche dettagliate per il dominio statistiche sulle imprese a livello regionale e due tematiche dettagliate per il dominio statistiche sulle attività internazionali di cui all’allegato I sono sostituite da un’altra tematica dettagliata e al massimo una tematica dettagliata in totale per tutti i domini è aggiunta in un periodo di cinque anni consecutivi;
gli atti delegati sono adottati almeno 18 mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati, fatta eccezione per le tematiche innovazione e uso delle TIC e commercio elettronico per le quali gli atti delegati sono adottati rispettivamente almeno sei e quindici mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati;
qualsiasi nuova tematica dettagliata è valutata per quanto riguarda la fattibilità mediante studi pilota realizzati dagli Stati membri a norma dell’articolo 20.
La lettera b) del paragrafo 5 non si applica:
alle tematiche dettagliate all’interno delle tematiche innovazione, uso delle TIC e commercio elettronico e catene globali del valore;
alle modifiche che derivino da variazioni dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 e delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti a norma del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ).
Articolo 7
Specifiche tecniche per i requisiti dei dati
Per le tematiche dettagliate elencate nell’allegato I, gli Stati membri compilano i dati pertinenti a ciascuna tematica dettagliata. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino ulteriormente i seguenti elementi dei dati da trasmettere a norma del presente regolamento, le rispettive definizioni tecniche e le semplificazioni:
variabili;
unità di misura;
popolazione statistica (comprese le esigenze in termini di attività di produzione di beni e servizi destinabili/non destinabili alla vendita o di produttori di beni e servizi destinabili/non destinabili alla vendita);
classificazioni (compresi gli elenchi di prodotti, paesi e territori, nonché della natura della transazione) e disaggregazioni;
trasmissione di singoli record di dati su base volontaria;
uso di approssimazioni e obblighi in materia di qualità;
termine per la trasmissione dei dati;
primo periodo di riferimento;
ponderazione e modifica dell’anno base per il dominio statistiche congiunturali delle imprese;
ulteriori specifiche, tra cui il periodo di riferimento, relative alla tematica scambi internazionali di beni.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Quando adotta atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), ad eccezione delle tematiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettere b), c) e d), la Commissione garantisce che il numero di variabili per ciascun dominio elencato all’articolo 6, paragrafo 1, non superi:
22 variabili per il dominio statistiche congiunturali delle imprese;
93 variabili per il dominio statistiche sulle imprese a livello nazionale;
31 variabili per il dominio statistiche sulle imprese a livello regionale; e
26 variabili per il dominio statistiche sulle attività internazionali.
Nell’adottare gli atti di esecuzione di cui alla lettera a) del paragrafo 1, per le tematiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettere b), c) e d), la Commissione garantisce che il numero di variabili in ogni tematica non superi:
20 variabili per la tematica catene globali del valore;
73 variabili per la tematica uso delle TIC e commercio elettronico; e
57 variabili per la tematica innovazione.
Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle variazioni derivanti dalle modifiche delle classificazioni e delle nomenclature né alle variazioni dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 e delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti a norma del regolamento (CE) n. 184/2005.
CAPO IV
Registri di imprese
Articolo 8
Quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici
I registri di imprese a fini statistici nazionali sono la fonte autorevole per le popolazioni dei registri di imprese a fini statistici nazionali. Il registro degli eurogruppi è la fonte autorevole per l’SSE per quanto riguarda la popolazione del registro per le statistiche sulle imprese che richiedono il coordinamento delle informazioni transfrontaliere relative ai gruppi di imprese multinazionali.
Articolo 9
Requisiti del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici
Le unità statistiche e giuridiche considerate dal quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici conformemente all’articolo 8 sono caratterizzate dagli elementi fissati in entrambi i punti seguenti, ulteriormente specificati nell’allegato III:
le tematiche dettagliate per i registri e il numero identificativo unico;
il riferimento temporale e la periodicità.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Articolo 10
Scambio di dati riservati per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici e relativo accesso
A tal fine, lo scambio di dati riservati sui gruppi di imprese multinazionali e sulle unità appartenenti a tali gruppi, comprese le variabili elencate all’allegato IV, avviene, esclusivamente a fini statistici, tra le ASN di Stati membri differenti, allorché lo scambio è destinato ad assicurare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione. Tali scambi possono essere effettuati anche con l’obiettivo di ridurre l’onere di risposta.
Quando tale scambio di dati riservati è effettuato per assicurare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione e lo scambio è esplicitamente autorizzato dalla competente ASN che fornisce i dati, le banche centrali nazionali possono partecipare allo scambio di dati riservati, esclusivamente a fini statistici.
A tal fine, le ASN trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati sui gruppi di imprese multinazionali e sulle unità appartenenti a tali gruppi, comprese le variabili elencate all’allegato IV, al fine di fornire, esclusivamente a fini statistici, informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell’Unione.
Allo scopo di assicurare un record di dati coerente e utilizzare i dati esclusivamente a fini statistici, la Commissione (Eurostat) trasmette alle ASN competenti di ciascuno Stato membro i dati, comprese le variabili elencate all’allegato IV, sui gruppi di imprese multinazionali, tra cui le unità appartenenti a tali gruppi, nel caso in cui almeno un’unità giuridica del gruppo sia ubicata sul territorio di tale Stato membro.
Al fine di garantire l’efficienza e l’elevata qualità della produzione del registro degli eurogruppi, la Commissione (Eurostat) trasmette, esclusivamente a fini statistici, alle ASN i dati, comprese le variabili elencate nell’allegato IV, su tutti i gruppi di imprese multinazionali iscritti nel registro degli eurogruppi, tra cui le unità appartenenti a tali gruppi.
A tal fine, le ASN trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulle unità giuridiche registrate, limitatamente all’identificazione e alle variabili demografiche e ai parametri di stratificazione elencati all’allegato IV, esclusivamente ai fini dell’identificazione univoca di unità giuridiche nell’Unione.
Al fine di garantire l’efficienza e l’elevata qualità della produzione del registro degli eurogruppi, la Commissione (Eurostat) trasmette alle ASN di ciascuno Stato membro dati sulle unità giuridiche, limitatamente all’identificazione e alle variabili demografiche e ai parametri di stratificazione, di cui all’allegato IV, esclusivamente ai fini dell’identificazione di unità giuridiche nell’Unione.
Tali atti di esecuzione sono adottati a norma della procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
La trasmissione di dati riservati tra le ASN e la Commissione (Eurostat) è effettuata nella misura in cui tale trasmissione sia necessaria esclusivamente a fini statistici per la produzione di statistiche europee. Qualsiasi trasmissione ulteriore deve essere esplicitamente autorizzata dall’autorità nazionale che ha rilevato i dati.
CAPO V
Scambio di dati riservati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni
Articolo 11
Scambio di dati riservati
Le specifiche tecniche in merito agli obblighi informativi di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, si applicano altresì allo scambio di dati riservati a norma del presente capo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Articolo 12
Informazioni statistiche da scambiare
Le informazioni statistiche di cui all’articolo 11, paragrafo 2, sono costituite da:
microdati rilevati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni;
dati compilati su beni o movimenti specifici; e
dati compilati utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 al fine di modificare il presente regolamento per ridurre il tasso di copertura delle esportazioni intra-UE di beni alla luce degli sviluppi tecnici ed economici, pur assicurando il mantenimento di statistiche che soddisfino le norme di qualità in vigore.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Articolo 13
Elementi dei dati statistici
I microdati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), contengono i seguenti elementi dei dati statistici:
il numero individuale di identificazione attribuito all’operatore partner nello Stato membro di importazione, conformemente all’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE;
il periodo di riferimento;
il flusso commerciale;
il bene;
lo Stato membro partner;
il paese d’origine;
il valore dei beni;
la quantità dei beni;
la natura della transazione.
I microdati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), possono riguardare il modo di trasporto e i termini di consegna, a condizione che lo Stato di esportazione rilevi tali elementi dei dati statistici.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino gli elementi dei dati statistici di cui alle lettere da a) a i) del primo comma del presente paragrafo e definiscano l’elenco degli elementi dei dati statistici applicabili per beni o movimenti specifici e i dati compilati utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
In casi specifici, gli Stati membri possono rilevare una serie ridotta di elementi dei dati statistici di cui al paragrafo 1 o rilevare le informazioni inerenti ad alcuni di tali elementi dei dati a un livello meno dettagliato.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino le modalità della semplificazione di cui al primo comma e il valore massimo delle esportazioni intra-UE che beneficiano della semplificazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Articolo 14
Protezione dei dati riservati scambiati
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Articolo 15
Accesso per fini scientifici ai dati riservati scambiati
I ricercatori che effettuano analisi statistiche a fini scientifici possono essere autorizzati ad accedere ai dati riservati scambiati conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 223/2009, previa approvazione dell’ASN competente dello Stato membro di esportazione che ha fornito i dati.
CAPO VI
Scambio di dati riservati ai fini delle statistiche europee sulle imprese e dei conti nazionali
Articolo 16
Scambio di dati riservati — clausola di abilitazione
CAPO VII
Qualità, trasmissione e diffusione
Articolo 17
Qualità
Ai fini del paragrafo 3, gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione (Eurostat):
relazioni sulla qualità e sui metadati per i dati trasmessi ai sensi del presente regolamento;
relazioni sulla qualità e sui metadati inerenti ai registri di imprese a fini statistici nazionali.
Nel caso delle statistiche pluriennali, la periodicità delle relazioni annuali sulla qualità e sui metadati di cui alla lettera a) del primo comma è identica a quella delle statistiche in questione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2. Essi non impongono agli Stati membri o ai rispondenti un considerevole costo od onere aggiuntivo.
Il contenuto delle relazioni è limitato agli aspetti più importanti ed essenziali della qualità.
Articolo 18
Trasmissione di dati e di metadati
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano tali norme nonché la procedura per la trasmissione dei dati e metadati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
La Commissione (Eurostat) può adottare atti di esecuzione che specificano il formato e la procedura per la trasmissione dei risultati di tali analisi statistiche.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
La Commissione (Eurostat) garantisce che tali atti di esecuzione non impongano agli Stati membri o ai rispondenti un considerevole costo od onere aggiuntivo.
Articolo 19
Riservatezza circa la diffusione di statistiche sugli scambi internazionali di beni
Solo su richiesta di un importatore o di un esportatore di beni, l’ASN decide se diffondere i risultati statistici relativi alle importazioni o alle esportazioni rispettive senza apportare modifiche o, su richiesta motivata di detto importatore o esportatore, di modificare i risultati statistici in modo da renderne impossibile l’identificazione al fine di rispettare il principio della riservatezza statistica conformemente all’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 223/2009.
CAPO VIII
Studi pilota e finanziamento
Articolo 20
Studi pilota
La Commissione, se del caso e tenendo conto della valutazione dei risultati di cui al paragrafo 2, correda tali relazioni di proposte relative all’introduzione di nuovi obblighi informativi.
Articolo 21
Finanziamento
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, l’Unione può concedere un sostegno finanziario agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per i costi di:
sviluppo o attuazione degli obblighi informativi e del trattamento dei dati nel dominio delle statistiche sulle imprese;
elaborazione di metodologie che mirino ad aumentare la qualità o ridurre i costi e l’onere amministrativo della rilevazione e della produzione di statistiche sulle imprese e a migliorare il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici;
sviluppo di metodologie volte a ridurre gli oneri amministrativi e finanziari della fornitura delle informazioni necessarie da parte delle unità rispondenti, in particolare delle PMI;
partecipazione agli studi pilota di cui all’articolo 20;
sviluppo o miglioramento delle procedure, dei sistemi informatici e di analoghe funzioni di supporto con l’obiettivo di produrre statistiche di più elevata qualità o di ridurre gli oneri amministrativi e finanziari.
CAPO IX
Disposizioni finali
Articolo 22
Esercizio della delega
Articolo 23
Comitato
Articolo 24
Deroghe
Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto in questione.
L’impatto di tale deroga sulla comparabilità dei dati degli Stati membri o sul calcolo degli aggregati europei tempestivi e rappresentativi richiesti è limitato al minimo. L’onere per i rispondenti è preso in considerazione all’atto della concessione della deroga.
Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una domanda che indichi le ragioni e i motivi dettagliati a sostegno di tale proroga al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di validità della proroga concessa a norma del paragrafo 1.
Articolo 25
Abrogazione
Articolo 26
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
TEMATICHE DA TRATTARE
Dominio 1. Statistiche congiunturali sulle imprese
Tematiche |
Tematiche dettagliate |
Popolazione di imprese |
Eventi relativi alla demografia delle imprese |
Input di lavoro |
Occupati |
Ore lavorate |
|
Costo del lavoro |
|
Prezzi |
Prezzi all’importazione |
Prezzi alla produzione |
|
Produzione e performance |
Produzione |
Volume delle vendite |
|
Fatturato netto |
|
Proprietà immobiliare |
Proprietà immobiliare |
Dominio 2. Statistiche sulle imprese a livello nazionale
Tematiche |
Tematiche dettagliate |
Popolazione di imprese |
Popolazione di imprese attive |
Eventi relativi alla demografia delle imprese (nascite, cessazioni, sopravvivenza) |
|
Imprese a controllo estero |
|
Controllanti estere e consociate nazionali |
|
Popolazione di imprese attive nel commercio internazionale |
|
Input di lavoro |
Occupati |
Occupazione connessa a eventi relativi alla demografia delle imprese (nascite, cessazioni, sopravvivenza) |
|
Occupati in imprese a controllo estero |
|
Occupati in imprese controllanti estere e consociate nazionali |
|
Ore lavorate |
|
Costo del lavoro |
|
Costo del lavoro in imprese a controllo estero |
|
Input di R&S |
Spese per R&S |
Occupati per R&S |
|
Spese per R&S in imprese a controllo estero |
|
Occupati per R&S in imprese a controllo estero |
|
R&S finanziata con fondi pubblici |
|
Acquisti |
Acquisti di beni e servizi |
Variazione delle scorte di beni |
|
Acquisti di beni e servizi da parte di imprese a controllo estero |
|
Importazioni effettuate dalle imprese |
|
Produzione e performance |
Fatturato netto |
Margine lordo sui beni per la rivendita |
|
Valore della produzione |
|
Valore aggiunto |
|
Risultato lordo di gestione |
|
Fatturato netto delle imprese a controllo estero |
|
Valore della produzione delle imprese a controllo estero |
|
Valore aggiunto delle imprese a controllo estero |
|
Fatturato netto delle controllanti estere e consociate nazionali |
|
Produzione industriale |
|
Esportazioni da parte delle imprese |
|
Investimenti |
Investimenti lordi |
Investimenti lordi di imprese a controllo estero |
|
Innovazione |
Innovazione |
Uso delle TIC e commercio elettronico |
Uso delle TIC e commercio elettronico |
Dominio 3. Statistiche sulle imprese a livello regionale
Tematiche |
Tematiche dettagliate |
Popolazione di imprese |
Popolazione per regione |
Eventi relativi alla demografia delle imprese per regione (nascite, cessazioni, sopravvivenza) |
|
Input di lavoro |
Occupati per regione |
Occupazione connessa a eventi relativi alla demografia delle imprese per regione (nascite, cessazioni, sopravvivenza) |
|
Costo del lavoro per regione |
|
Input di R&S |
Spese per R&S per regione |
Occupati per R&S per regione |
Dominio 4. Statistiche sulle attività internazionali
Tematiche |
Tematiche dettagliate |
Popolazione di imprese |
Popolazione di imprese all’estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante |
Input di lavoro |
Occupati in imprese all’estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante |
Costo del lavoro in imprese all’estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante |
|
Investimenti |
Investimenti lordi di imprese all’estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante |
Produzione e performance |
Fatturato netto di imprese all’estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante |
Scambi internazionali di beni |
Scambi intra-UE di beni |
Scambi extra-UE di beni |
|
Scambi internazionali di servizi |
Importazioni di servizi |
Esportazioni di servizi |
|
Saldo netto dei servizi |
|
Catene globali del valore |
Catene globali del valore |
ALLEGATO II
PERIODICITÀ, PERIODO DI RIFERIMENTO E UNITÀ STATISTICA DI CIASCUNA DELLE TEMATICHE
Dominio 1. Statistiche congiunturali delle imprese
Tematiche |
Periodicità |
Periodo di riferimento |
Unità statistica |
Popolazione di imprese |
trimestrale |
trimestre |
unità giuridica |
Input di lavoro |
trimestrale (mensile facoltativo) |
trimestre (mese facoltativo) |
UAE |
Prezzi |
mensile con le seguenti eccezioni — prezzi alla produzione per i servizi e prezzi alla produzione per nuovi edifici residenziali: trimestrale |
mese con le seguenti eccezioni — prezzi alla produzione per i servizi e prezzi alla produzione per nuovi edifici residenziali: trimestre (mese facoltativo) |
UAE con la seguente eccezione — prezzi all’importazione: non applicabile |
Produzione e performance |
mensile con la seguente eccezione — piccoli paesi per la sezione F della NACE: trimestrale (mensile facoltativo) |
mese con la seguente eccezione — piccoli paesi per la sezione F della NACE: trimestre (mese facoltativo) |
UAE |
|
mensile; trimestrale per i piccoli * paesi per la sezione F della NACE *Come specificato negli atti di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1. |
|
|
Proprietà immobiliare |
trimestrale (mensile facoltativo) |
trimestre (mese facoltativo) |
non applicabile |
Dominio 2. Statistiche sulle imprese a livello nazionale
Tematiche |
Periodicità |
Periodo di riferimento |
Unità statistica |
Popolazione di imprese |
annuale |
anno civile |
impresa |
Input di lavoro |
annuale |
anno civile |
impresa |
Input di R&S |
ogni due anni; con le seguenti eccezioni — disaggregazione settoriale della spesa intra muros per R&S, del personale addetto a R&S e del numero di ricercatori e per stanziamenti pubblici per R&S (GBARD) e finanziamenti pubblici nazionali per R&S coordinati a livello transnazionale: annuale |
anno civile |
impresa per il settore delle imprese unità istituzionale per gli altri settori |
Acquisti |
annuale con la seguente eccezione — pagamenti a subfornitori: ogni tre anni |
anno civile |
impresa |
Produzione e performance |
annuale con le seguenti eccezioni — disaggregazione per prodotto e per residenza del cliente del fatturato netto per i gruppi 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 e 73.2 della NACE: ogni due anni — fatturato netto dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca e delle attività industriali, fatturato netto delle attività industriali, fatturato netto delle attività industriali escluse le costruzioni, fatturato netto delle costruzioni, fatturato netto delle attività di servizi, fatturato netto delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari, fatturato netto dell’edilizia e fatturato netto dell’ingegneria civile: ogni cinque anni — reddito da subfornitura: ogni tre anni |
anno civile |
impresa con le seguenti eccezioni — produzione commercializzata, produzione in subfornitura e produzione effettiva: UAE |
Investimenti |
annuale con la seguente eccezione — investimenti in attività immateriali: ogni tre anni |
anno civile |
impresa |
Innovazione |
ogni due anni |
il periodo di riferimento è tre anni prima della fine di ogni anno civile |
impresa |
Uso delle TIC e commercio elettronico |
annuale |
anno civile di adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce le variabili; anno civile successivo all’anno di adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce le variabili per le altre variabili |
impresa |
Dominio 3. Statistiche sulle imprese a livello regionale
Tematiche |
Periodicità |
Periodo di riferimento |
Unità statistica |
Popolazione di imprese |
annuale |
anno civile |
impresa con la seguente eccezione — numero di unità locali (facoltativo per la sezione K della NACE): unità locale |
Input di lavoro |
annuale |
anno civile |
impresa con le seguenti eccezioni — numero di dipendenti e lavoratori autonomi nelle unità locali, retribuzioni nelle unità locali: unità locale |
Input di R&S |
ogni due anni |
anno civile |
impresa per il settore delle imprese; unità istituzionale per gli altri settori |
Dominio 4. Statistiche sulle attività internazionali
Tematiche |
Periodicità |
Periodo di riferimento |
Unità statistica |
Popolazione di imprese |
annuale |
anno civile |
impresa |
Input di lavoro |
annuale |
anno civile |
impresa |
Investimenti |
annuale |
anno civile |
impresa |
Produzione e performance |
annuale |
anno civile |
impresa |
Scambi internazionali di beni |
mensile con la seguente eccezione — ogni due anni per la disaggregazione combinata per prodotto e valuta di fatturazione per le importazioni e le esportazioni extra-Unione di beni |
da specificare negli atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j) |
non applicabile |
Scambi internazionali di servizi |
annuale con la seguente eccezione — disaggregazioni dei servizi al primo livello di dettaglio: trimestrale |
anno civile con la seguente eccezione — disaggregazioni dei servizi al primo livello di dettaglio: trimestre |
non applicabile |
Catene globali del valore |
ogni tre anni |
tre anni civili; anno di riferimento t e periodo di riferimento da t-2 a t |
impresa |
ALLEGATO III
ELEMENTI DEL QUADRO EUROPEO DEI REGISTRI DI IMPRESE A FINI STATISTICI
Parte A: tematiche dettagliate per i registri e numero identificativo unico
1. Le unità elencate nei registri di imprese a fini statistici nazionali e nel registro degli eurogruppi di cui all’articolo 2 del presente regolamento sono contraddistinte da un numero identificativo e dalle tematiche dettagliate per i registri di cui alla parte C.
2. Le unità elencate nei registri di imprese a fini statistici nazionali e nel registro degli eurogruppi sono univocamente identificate da un numero identificativo per agevolare il ruolo infrastrutturale del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici. Tale numero identificativo sarà fornito dalle ASN. Il numero identificativo delle unità giuridiche e dei gruppi di imprese multinazionali pertinenti ai fini del registro degli eurogruppi sarà fornito dalla Commissione (Eurostat). Le ASN possono mantenere a fini nazionali un numero identificativo supplementare nei registri di imprese a fini statistici nazionali.
Parte B: riferimento temporale e periodicità
3. I registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi sono aggiornati con iscrizioni e cancellazioni almeno una volta l’anno.
4. La frequenza dell’aggiornamento dipende dal tipo di unità, dalla variabile considerata, dalle dimensioni dell’unità e dalla fonte generalmente utilizzata per l’aggiornamento.
5. Gli Stati membri realizzano ogni anno una copia che rispecchia lo stato dei registri di imprese a fini statistici nazionali alla fine dell’anno e conservano tale copia per almeno trent’anni a fini di analisi. La Commissione (Eurostat) realizza ogni anno una copia che rispecchia lo stato del registro degli eurogruppi alla fine dell’anno e conserva tale copia per almeno trent’anni a fini di analisi.
Parte C: tematiche dettagliate per i registri delle imprese
I registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi contengono, per le rispettive unità definite all’articolo 2 del presente regolamento, le seguenti tematiche dettagliate per unità.
UNITÀ |
TEMATICHE DETTAGLIATE |
1. UNITÀ GIURIDICHE |
Identificazione |
Eventi relativi alla demografia |
|
Parametri di stratificazione |
|
Relazioni con l’impresa |
|
Relazioni con altri registri |
|
Relazione con il gruppo di imprese |
|
Controllo delle unità |
|
Proprietà delle unità |
|
2. GRUPPO DI IMPRESE |
Identificazione |
Eventi relativi alla demografia |
|
Parametri di stratificazione e variabili economiche |
|
3. IMPRESA |
Identificazione |
Relazione con altre unità |
|
Eventi relativi alla demografia |
|
Parametri di stratificazione e variabili economiche |
|
4. UNITÀ LOCALE |
Identificazione |
Eventi relativi alla demografia |
|
Parametri di stratificazione e variabili economiche |
|
Relazioni con altri registri e unità |
|
5. UNITÀ DI ATTIVITÀ ECONOMICA se considerata unità statistica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera c) |
Identificazione |
Eventi relativi alla demografia |
|
Parametri di stratificazione e variabili economiche |
|
Relazioni con altri registri e unità |
ALLEGATO IV
TEMATICHE DETTAGLIATE E VARIABILI PER LO SCAMBIO DI DATI RISERVATI PER GLI SCOPI DEL QUADRO EUROPEO DEI REGISTRI DI IMPRESE A FINI STATISTICI
Le voci contrassegnate come «condizionali» sono obbligatorie se disponibili negli Stati membri e quelle contrassegnate come «facoltative» sono raccomandate.
1. Dati che le ASN competenti devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) e il cui scambio tra le ASN competenti è consentito (articolo 10, paragrafi 1 e 2)
Unità |
Tematiche dettagliate |
Variabili |
Unità giuridica |
Identificazione |
Variabili di identificazione |
|
Eventi relativi alla demografia |
Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche Data di cessazione dell’unità giuridica |
|
Parametri di stratificazione |
Forma giuridica Situazione dell’attività giuridica Segnalazione delle filiali ai sensi dell’allegato A, capo 18, punto 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013 (condizionale) Segnalazione delle società veicolo ai sensi dell’allegato A, capo 2, punti da 2.17 a 2.20, del regolamento (UE) n. 549/2013 (facoltativo) |
|
Controllo delle unità |
Variabili di identificazione dell’unità giuridica che è controllata o che controlla |
|
Proprietà delle unità |
Variabili di identificazione dell’unità di proprietà o proprietaria Quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell’unità giuridica (condizionale) Quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell’unità giuridica (condizionale) Quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche non residenti di proprietà dell’unità giuridica (condizionale) Quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell’unità giuridica (condizionale) Data di inizio/fine della partecipazione |
Gruppo di imprese |
Identificazione |
Variabili di identificazione (condizionale) |
|
Parametri di stratificazione e variabili economiche |
Codice dell’attività principale (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese Attività secondarie (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese (facoltativo) Numero di dipendenti e lavoratori autonomi (condizionale) Fatturato netto (condizionale) Attività totali del gruppo di imprese (condizionale) Paesi in cui sono localizzate le imprese non residenti o le unità locali (facoltativo) |
Impresa |
Identificazione |
Variabili di identificazione |
|
Relazione con altre unità |
Numero identificativo della o delle unità giuridiche che costituiscono l’impresa Numero identificativo del gruppo di imprese cui appartiene l’impresa |
|
Eventi relativi alla demografia |
Data di inizio delle attività Data di cessazione definitiva delle attività |
|
Parametri di stratificazione e variabili economiche |
Codice dell’attività principale (a livello di 4 cifre della NACE) dell’impresa Numero di dipendenti e lavoratori autonomi Numero di dipendenti Fatturato netto Settore e sottosettore istituzionale ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013 |
2. Dati che la Commissione (Eurostat) deve trasmettere alle ASN competenti e il cui scambio tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali competenti è consentito in caso di autorizzazione (articolo 10, paragrafi 2 e 4)
Unità |
Tematiche dettagliate |
Variabili |
Unità giuridica |
Identificazione |
Variabili di identificazione |
|
Eventi relativi alla demografia |
Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche Data di cessazione dell’unità giuridica |
|
Parametri di stratificazione |
Forma giuridica Situazione dell’attività giuridica Segnalazione delle filiali ai sensi dell’allegato A, capo 18, punto 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013 (condizionale) Segnalazione delle società veicolo ai sensi dell’allegato A, capo 2, punti da 2.17 a 2.20, del regolamento (UE) n. 549/2013 (facoltativo) |
|
Relazioni con l’impresa |
Variabili di identificazione della o delle imprese cui appartiene l’unità Data di associazione alla o alle imprese (condizionale) Data di separazione dalla o dalle imprese (condizionale) |
|
Relazioni con altri registri |
Relazioni con altri registri |
|
Relazione con il gruppo di imprese |
Variabili di identificazione del gruppo di imprese cui appartiene l’unità Data di associazione al gruppo di imprese Data di separazione dal gruppo di imprese |
|
Controllo delle unità |
Variabili di identificazione dell’unità giuridica che è controllata o che controlla |
|
Proprietà delle unità |
Variabili di identificazione dell’unità di proprietà o proprietaria Quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell’unità giuridica (condizionale) Quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell’unità giuridica (condizionale) Quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche non residenti di proprietà dell’unità giuridica (condizionale) Quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell’unità giuridica (condizionale) Data di inizio/fine della partecipazione (condizionale) |
Gruppo di imprese |
Identificazione |
Variabili di identificazione |
|
Eventi relativi alla demografia |
Data di inizio delle attività del gruppo di imprese Data di cessazione del gruppo di imprese |
|
Parametri di stratificazione e variabili economiche |
Codice dell’attività principale (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese Attività secondarie (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese (facoltativo) Numero di dipendenti e lavoratori autonomi (condizionale) Fatturato netto (condizionale) Attività totali del gruppo di imprese (condizionale) Paesi in cui sono localizzate le imprese non residenti o le unità locali (facoltativo) |
Impresa |
Identificazione |
Variabili di identificazione |
|
Relazione con altre unità |
Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche che costituiscono l’impresa Numero o numeri identificativi del gruppo di imprese multinazionale o nazionale cui appartiene l’impresa |
|
Eventi relativi alla demografia |
Data di inizio delle attività Data di cessazione definitiva delle attività |
|
Parametri di stratificazione e variabili economiche |
Codice dell’attività principale (a livello di 4 cifre della NACE) del gruppo di imprese Attività secondarie (a livello di 4 cifre della NACE) del gruppo di imprese (condizionale) Numero di dipendenti e lavoratori autonomi Numero di dipendenti Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno (facoltativo) Fatturato netto Dominio e sottodominio istituzionale ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013 |
3. Scambi di dati sulle unità giuridiche registrate a fini di identificazione (articolo 10, paragrafo 3)
3.1. Dati che le ASN competenti devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) sulle unità giuridiche registrate residenti
Unità |
Tematiche dettagliate |
Variabili |
Unità giuridica |
Identificazione |
Variabili di identificazione |
|
Eventi relativi alla demografia |
Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche Data di cessazione dell’unità giuridica |
|
Parametri di stratificazione |
Forma giuridica Situazione dell’attività giuridica Segnalazione delle filiali ai sensi dell’allegato A, capo 18, punto 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013 (condizionale) |
3.2. Dati che le ASN competenti devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) sulle unità giuridiche registrate straniere
Unità |
Tematiche dettagliate |
Variabili |
Unità giuridica |
Identificazione |
Variabili di identificazione |
|
Eventi relativi alla demografia |
Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche Data di cessazione dell’unità giuridica |
|
Parametri di stratificazione |
Forma giuridica (facoltativo) Situazione dell’attività giuridica Segnalazione delle filiali ai sensi dell’allegato A, capo 18, punto 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013 (condizionale) |
3.3. Dati che la Commissione (Eurostat) deve trasmettere alle ASN competenti sulle unità giuridiche registrate
Unità |
Tematiche dettagliate |
Variabili |
Unità giuridica |
Identificazione |
Variabili di identificazione |
|
Eventi relativi alla demografia |
Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche Data di cessazione dell’unità giuridica |
|
Parametri di stratificazione |
Forma giuridica Situazione dell’attività giuridica Segnalazione delle filiali ai sensi dell’allegato A, capo 18, punto 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013 (condizionale) |
ALLEGATO V
Informazioni che le autorità fiscali competenti di ciascuno Stato membro devono fornire all’ASN di cui all’articolo 5, paragrafo 2:
informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA sui soggetti passivi o sugli enti non soggetti passivi che hanno dichiarato, per il periodo in questione, cessioni intra-UE di beni a norma dell’articolo 251, lettera a), della direttiva 2006/112/CE o acquisti intra-UE di beni a norma dell’articolo 251, lettera c), della stessa;
informazioni tratte dagli elenchi riepilogativi sulle cessioni intra-UE raccolte dagli elenchi riepilogativi dell’IVA a norma degli articoli 264 e 265 della direttiva 2006/112/CE;
informazioni sugli acquisti intra-UE comunicati da tutti gli altri Stati membri a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio ( 7 );
informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA dei soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di consumo che si avvalgono del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE, che hanno dichiarato, per il periodo in questione, cessioni di beni nell’ambito di tale regime a norma dell’articolo 369 octies di detta direttiva;
informazioni sulle cessioni di beni connesse al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, comunicate da tutti gli altri Stati membri a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010.
ALLEGATO VI
Informazioni che le autorità doganali competenti di ciascuno Stato membro devono fornire all’ASN di cui all’articolo 5, paragrafo 3:
informazioni che identificano la persona che effettua esportazioni intra-UE e importazioni intra-UE di beni soggette alla procedura doganale di perfezionamento attivo;
dati di registrazione e identificazione degli operatori economici previsti dalla normativa doganale dell’Unione disponibili nel sistema elettronico connesso al numero EORI di cui all’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 8 );
dati relativi alle importazioni e alle esportazioni tratti dalle dichiarazioni doganali che sono state accettate o sono state oggetto di decisioni delle autorità doganali nazionali e:
che sono state depositate presso di loro; o
per le quali la dichiarazione complementare, a norma dell’articolo 225 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, è messa a loro disposizione tramite accesso elettronico diretto nel sistema del titolare dell’autorizzazione; o
che sono state da esse ricevute in applicazione dell’articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013;
informazioni sulle procedure e sulle semplificazioni applicate o sulle autorizzazioni concesse agli operatori commerciali, e informazioni che permettono di identificare tali operatori commerciali.
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1).
( 3 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (GU L 35 del 8.2.2005, pag. 23).
( 5 ) Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).
( 6 ) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014–2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
( 7 ) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).
( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).