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Document 02018R1542-20201015
Council Regulation (EU) 2018/1542 of 15 October 2018 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons
Consolidated text: Regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche
Regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche
02018R1542 — IT — 15.10.2020 — 003.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) 2018/1542 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2018 relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche (GU L 259 del 16.10.2018, pag. 12) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/84 DEL CONSIGLIO del 21 gennaio 2019 |
L 18I |
1 |
21.1.2019 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1163 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2019 |
L 182 |
33 |
8.7.2019 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1463 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 2020 |
L 335 |
1 |
13.10.2020 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1480 DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 2020 |
L 341 |
1 |
15.10.2020 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1542 DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2018
relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) |
«armi chimiche» : le armi chimiche definite all'articolo II della Convenzione sulle armi chimiche («CWC»); |
b) |
«richiesta» : qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un'operazione o ad essi collegata, e in particolare:
i)
una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da un'operazione o a essi collegata;
ii)
una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
iii)
una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a un'operazione;
iv)
una domanda riconvenzionale;
v)
una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati; |
c) |
«contratto o operazione» : qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta operazione o ad essa correlata; |
d) |
«autorità competenti» : le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II; |
e) |
«risorse economiche» : le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; |
f) |
«congelamento di risorse economiche» : il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche; |
g) |
«congelamento di fondi» : il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; |
h) |
«fondi» : tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:
i)
contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
ii)
depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi;
iii)
titoli negoziati a livello pubblico o privato e strumenti di debito, tra cui azioni, certificati azionari, titolo a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e contratti derivati;
iv)
interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;
v)
credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;
vi)
lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;
vii)
documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; |
i) |
«territorio dell'Unione» : i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo. |
Articolo 2
Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, come:
persone fisiche o giuridiche, entità o organismi responsabili o fornitori di sostegno finanziario, tecnico o materiale o altrimenti coinvolti nelle seguenti attività:
produzione, acquisto, possesso, sviluppo, trasporto, stoccaggio o trasferimento di armi chimiche;
uso di armi chimiche; o
qualsiasi preparativo ai fini dell'uso di armi chimiche;
persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che aiutano, incoraggiano o inducono una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo a intraprendere una delle attività di cui alla lettera a) del presente paragrafo e in tal modo causano o contribuiscono al pericolo che tali attività possano essere svolte; e
persone fisiche o giuridiche, entità o organismi associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.
Articolo 3
In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione; o
pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.
Articolo 4
In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 2 nell'elenco figurante nell'allegato I, o siano oggetto di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato I;
il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.
Articolo 5
In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell'allegato I, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:
i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I; e
il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2.
Articolo 6
L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 sono stati inseriti nell'allegato I; o
pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato.
Articolo 7
Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e
collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.
Articolo 8
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2.
Articolo 9
Articolo 10
Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, ad esempio richieste di compensazione o richieste nel quadro di una garanzia, segnatamente richieste volte ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato I;
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).
Articolo 11
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni riguardanti:
i fondi congelati a norma dell'articolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 3, 4 e 5;
i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
La Commissione tratta i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
l'inclusione del contenuto dell'allegato I nell'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell'Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni dell'Unione, entrambi pubblicamente disponibili;
il trattamento delle informazioni relative all'impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
Articolo 16
Articolo 17
Il presente regolamento si applica:
nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.
Articolo 18
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2
A. PERSONE FISICHE
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi della designazione |
Data di inserimento nell'elenco |
1. Tariq YASMINA |
Alias: Tarq Yasmina Sesso: maschile Titolo: colonnello Cittadinanza: siriana |
Tariq Yasmina esercita le funzioni di ufficiale di collegamento tra lo Scientific Studies and Research Centre (SSRC) e il palazzo presidenziale e, in tale veste, è coinvolto nell'uso di armi chimiche e nei preparativi ai fini dell'uso di armi chimiche da parte del regime siriano. |
21.1.2019 |
2. Khaled NASRI |
Alias: Mohammed Khaled Nasri; Haled Natsri;
Sesso: maschile Titolo: direttore dell'Institute 1000 dell'SSRC Cittadinanza: siriana |
Khaled Nasri è il direttore dell'Institute 1000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione di computer e sistemi elettronici per il programma della Siria in materia di armi chimiche. |
21.1.2019 |
3. Walid ZUGHAIB |
Alias: Zughib, Zgha'ib, Zughayb; Sesso: maschile Titolo: dottore, direttore dell'Institute 2000 dell'SSRC Cittadinanza: siriana |
Walid Zughaib è il direttore dell'Institute 2000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione sotto il profilo meccanico per il programma della Siria in materia di armi chimiche. |
21.1.2019 |
4. Firas AHMED |
Alias: Ahmad; Sesso: maschile Titolo: colonnello, direttore del Servizio di sicurezza presso l'Institute 1000 dell'SSRC Data di nascita: 21 gennaio 1967 Cittadinanza: siriana |
Firas Ahmed è il direttore del Servizio di sicurezza presso l'Institute 1000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione di computer e sistemi elettronici per il programma della Siria in materia di armi chimiche. È stato coinvolto nel trasferimento e nell'occultamento di materiali connessi alle armi chimiche a seguito dell'adesione della Siria alla Convenzione sulle armi chimiche. |
21.1.2019 |
5. Said SAID |
Alias: Saeed, Sàid Sàid, Titolo: dottore, membro dell’Institute 3000 (alias Institute 6000) dell’SSRC Sesso: maschile Data di nascita: 11 dicembre 1955 |
Said Said è una figura significativa dell’Institute 3000, alias Institute 6000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione di armi chimiche in Siria. |
21.1.2019 |
6. Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA |
Анатолий Владимирович Чепига, alias: Ruslan BOSHIROV Sesso: maschile Date di nascita: 4 aprile 1979, 12 aprile 1978 Luoghi di nascita: Nikolaevka, Amur Oblast, Russia; Dushanbe, Tagikistan |
L'ufficiale del GRU Anatolij Chepiga (alias Ruslan Boshirov) ha posseduto, trasportato e successivamente utilizzato a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, un agente nervino tossico («Novichok»). Il 5 settembre 2018 il Crown Prosecution Service del Regno Unito ha accusato Ruslan Boshirov di cospirazione per assassinare Sergei Skripal, del tentato omicidio di Sergei Skripal, Yulia Skripal e Nick Bailey, dell'uso e possesso di Novichok, nonché di avere provocato intenzionalmente lesioni personali gravi ai danni di Yulia Skripal e Nick Bailey. |
21.1.2019 |
7. Alexander Yevgeniyevich MISHKIN |
Александр Евгеньевич Мишкин, alias: Alexander PETROV Sesso: maschile Data di nascita: 13 luglio 1979 Luoghi di nascita: Loyga, Russia; Kotlas, Russia |
L'ufficiale del GRU Alexander Mishkin (alias Alexander Petrov) ha posseduto, trasportato e successivamente utilizzato a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, un agente nervino tossico («Novichok»). Il 5 settembre 2018 il Crown Prosecution Service del Regno Unito ha accusato Alexander Petrov di cospirazione per assassinare Sergei Skripal, del tentato omicidio di Sergei Skripal, Yulia Skripal e Nick Bailey, dell'uso e possesso di Novichok, nonché di avere provocato intenzionalmente lesioni personali gravi ai danni di Yulia Skripal e Nick Bailey. |
21.1.2019 |
8. Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV |
Владимир Степанович Алексеев Sesso: maschile Titolo: primo vice capo del GRU |
Vladimir Stepanovich Alexseyev è il primo vice capo del GRU (alias GU). In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello del GRU, Alexseyev è responsabile del possesso, del trasporto e dell'utilizzo a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, dell'agente nervino tossico «Novichok» da parte di funzionari del GRU. |
21.1.2019 |
9. Igor Olegovich KOSTYUKOV |
Игорь Олегович Костюкоов Sesso: maschile Titolo: capo del GRU |
In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello come capo del GRU (alias GU) all'epoca dei fatti, Igor Olegovich Kostyukov è responsabile del possesso, del trasporto e dell'utilizzo a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, dell'agente nervino tossico «Novichok» da parte di funzionari del GRU. |
21.1.2019 |
10. Andrei Veniaminovich YARIN (Андрей Вениаминович ЯРИН) |
Sesso: maschile Data di nascita: 13 febbraio 1970 Luogo di nascita: Nizhny Tagil Cittadinanza: russa Titolo: capo della direzione della polizia nazionale presidenziale |
Andrei Yarin è il capo della direzione della polizia nazionale presidenziale presso l'ufficio esecutivo presidenziale della Federazione russa. Nell'esercizio di tale funzione è responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione di orientamenti politici interni. Andrei Yarin è stato inoltre nominato ad una task force all'interno dell'ufficio esecutivo presidenziale il cui ruolo era quello di contrastare l'influenza di Alexei Navalny nella società russa anche attraverso operazioni volte a screditarlo. Alexei Navalny è stato bersaglio di repressione e vessazioni sistematiche da parte degli attori statali e giudiziari della Federazione russa a motivo del suo ruolo di rilievo nell'opposizione politica. |
15.10.2020 |
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Le attività di Alexei Navalny sono state seguite da vicino dalle autorità della Federazione russa durante il suo viaggio in Siberia nell'agosto 2020. Il 20 agosto 2020 si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L'agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa. In tali circostanze è ragionevole concludere che l'avvelenamento di Alexei Navalny è stato possibile solo con il consenso dell'ufficio esecutivo presidenziale. In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello di detto ufficio, Andrei Yarin è pertanto responsabile di aver indotto e fornito sostegno alle persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell'avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell'agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche. |
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11. Sergei Vladilenovich KIRIYENKO (Сергей Владиленович КИРИЕНКО) |
Sesso: maschile Data di nascita: 26 luglio 1962 Luogo di nascita: Sukhumi Cittadinanza: russa Titolo: primo vice capo di stato maggiore dell'ufficio esecutivo presidenziale |
Sergei Kiriyenko è il primo vice capo di stato maggiore dell'ufficio esecutivo presidenziale della Federazione russa. Nell'esercizio di tale funzione è responsabile di affari interni, nonché di attività e gruppi politici. Alexei Navalny è stato bersaglio di repressione e vessazioni sistematiche da parte degli attori statali e giudiziari della Federazione russa a motivo del suo ruolo di rilievo nell'opposizione politica. Le attività di Alexei Navalny sono state seguite da vicino dalle autorità della Federazione russa durante il suo viaggio in Siberia nell'agosto 2020. Il 20 agosto 2020 si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L'agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa. |
15.10.2020 |
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In tali circostanze è ragionevole concludere che l'avvelenamento di Alexei Navalny è stato possibile solo con il consenso dell'ufficio esecutivo presidenziale. In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello di detto ufficio, Sergei Kiriyenko è pertanto responsabile di aver indotto e fornito sostegno alle persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell'avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell'agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche. |
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12. Sergei Ivanovich MENYAILO (Сергей Иванович МЕНЯЙЛО) |
Sesso: maschile Data di nascita: 22 agosto 1960 Luogo di nascita: Alagir Cittadinanza: russa Titolo: rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa presso il distretto federale siberiano |
Sergei Menyailo è il rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa presso il distretto federale siberiano e in tale veste è responsabile di garantire l'attuazione dei poteri costituzionali del presidente, compresa l'attuazione della politica estera e interna dello Stato. Sergei Menyailo è anche un membro non permanente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa. Alexei Navalny è stato bersaglio di repressione e vessazioni sistematiche da parte degli attori statali e giudiziari della Federazione russa a motivo del suo ruolo di rilievo nell'opposizione politica. |
15.10.2020 |
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Le attività di Alexei Navalny sono state seguite da vicino dalle autorità della Federazione russa durante il suo viaggio in Siberia nell'agosto 2020. Il 20 agosto 2020 si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L'agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa. In tali circostanze è ragionevole concludere che l'avvelenamento di Alexei Navalny è stato possibile solo con il consenso dell'ufficio esecutivo presidenziale. In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello di rappresentante di detto ufficio presso il distretto federale siberiano, Sergei Menyailo è pertanto responsabile di aver indotto e fornito sostegno alle persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell'avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell'agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche. |
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13. Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV (Александр Васильевич БОРТНИКОВ) |
Sesso: maschile Data di nascita: 15 novembre 1951 Luogo di nascita: Perm Cittadinanza: russa Titolo: direttore del Servizio federale di sicurezza della Federazione russa |
Aleksandr Bortnikov è il direttore del Servizio federale di sicurezza della Federazione russa e in tale veste è responsabile delle attività della principale agenzia per la sicurezza in Russia. Alexei Navalny è stato bersaglio di repressione e vessazioni sistematiche da parte degli attori statali e giudiziari della Federazione russa a motivo del suo ruolo di rilievo nell'opposizione politica. Le attività di Alexei Navalny sono state seguite da vicino dal Servizio federale di sicurezza della Federazione russa durante il suo viaggio in Siberia nell'agosto 2020. Il 20 agosto 2020 si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L'agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa. |
15.10.2020 |
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In tali circostanze e tenuto conto del fatto che Alexei Navalny era sotto sorveglianza al momento dell'avvelenamento, è ragionevole concludere che l'avvelenamento sia stato possibile soltanto mediante il coinvolgimento del Servizio federale di sicurezza. In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello presso il Servizio federale di sicurezza, Aleksandr Bortnikov è pertanto responsabile di aver fornito sostegno alle persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell'avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell'agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche. |
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14. Pavel Anatolievich POPOV (Павел Анатольевич ПОПОВ) |
Sesso: maschile Data di nascita: 1° gennaio 1957 Luogo di nascita: Krasnoyarsk Cittadinanza: russa Titolo: vice ministro della Difesa della Federazione russa |
Pavel Popov è vice ministro presso il ministero della Difesa della Federazione russa e in tale veste ha la responsabilità generale delle attività di ricerca. Detta responsabilità comprende il controllo e lo sviluppo delle capacità scientifiche e tecniche del ministero, tra cui lo sviluppo di potenziali armi e attrezzature militari e l'ammodernamento di quelle esistenti. Il ministero della Difesa russo ha assunto la responsabilità degli stock di armi chimiche ereditati dall'Unione sovietica e del loro stoccaggio sicuro fino alla loro completa distruzione. |
15.10.2020 |
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Il 20 agosto 2020 Alexei Navalny si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L'agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa. |
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Vista la responsabilità generale del ministero della Difesa per quanto riguarda lo stoccaggio sicuro e la distruzione delle armi chimiche, l'uso di tali armi chimiche nel territorio della Federazione russa non poteva che conseguire da un'intenzione o una negligenza da parte del ministero della Difesa e della sua leadership politica. In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello presso il ministero della Difesa della Federazione russa, Pavel Popov è pertanto responsabile di aver aiutato le persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell'avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell'agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche. |
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15. Aleksei Yurievich KRIVORUCHKO (Алексей Юрьевич КРИВОРУЧКО) |
Sesso: maschile Data di nascita: 17 luglio 1975 Luogo di nascita: Stavropol Cittadinanza: russa Titolo: vice ministro della Difesa della Federazione russa |
Aleksei Krivoruchko è il vice ministro presso il ministero della Difesa della Federazione russa che detiene la responsabilità generale per gli armamenti. Tale responsabilità include il controllo degli stock di armi e attrezzature militari del ministero. È inoltre responsabile della loro eliminazione nel quadro dell'attuazione dei trattati internazionali di cui è incaricato il ministero della Difesa. Il ministero della Difesa russo ha assunto la responsabilità degli stock di armi chimiche ereditati dall'Unione sovietica e del loro stoccaggio sicuro fino alla loro completa distruzione. |
15.10.2020 |
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Il 20 agosto 2020 Alexei Navalny si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L'agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa. |
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Vista la responsabilità generale del ministero della Difesa per quanto riguarda lo stoccaggio sicuro e la distruzione delle armi chimiche, l'uso di tali armi chimiche nel territorio della Federazione russa non poteva che conseguire da un'intenzione o una negligenza da parte del ministero della Difesa e della sua leadership politica. In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello presso il ministero della Difesa della Federazione russa, Aleksei Krivoruchko è pertanto responsabile di aver aiutato le persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell'avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell'agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.s |
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B. PERSONE GIURIDICHE, ENTITÀ E ORGANISMI
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi della designazione |
Data di inserimento nell'elenco |
1. Scientific Studies and Research Centre (SSRC) |
Alias: Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun Indirizzo: Barzeh Street, Po Box 4470, Damasco |
Lo Scientific Studies and Research Centre (SSRC) è la principale entità del regime siriano responsabile dello sviluppo di armi chimiche. L'SSRC, operativo in numerosi siti in Siria, è responsabile dello sviluppo e della produzione di armi chimiche, nonché dei relativi missili vettori. |
21.1.2019 |
2. State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology (GosNIIOKhT) (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии) |
Indirizzo: Shosse Entuziastov 23, 11 124 Mosca, oblast di Mosca, Russia Numero di telefono: +7 (495) 673 7530 Fax: +7 (495) 673 2218 Sito web: http://gosniiokht.ru E-mail: dir@gosniiokht.ru |
Lo State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology (GosNIIOKhT) è un istituto di ricerca statale incaricato della distruzione degli stock di armi chimiche ereditati dall'Unione sovietica. L'istituto, nel suo ruolo originario prima del 1994, era coinvolto nello sviluppo e nella produzione di armi chimiche, compreso l'agente nervino tossico oggi noto come «Novichok». Dopo il 1994, questa stessa struttura ha preso parte al programma governativo per la distruzione degli stock di armi chimiche ereditati dall'Unione sovietica. |
15.10.2020 |
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Il 20 agosto 2020 Alexei Navalny si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L'agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa. L'utilizzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok non sarebbe quindi possibile se non esclusivamente per il fatto che l'istituto sia venuto meno al suo dovere di distruggere le scorte di armi chimiche. |
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ALLEGATO II
SITI WEB CONTENENTI INFORMAZIONI SULLE AUTORITÀ COMPETENTI E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/101
REPUBBLICA CECA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANIMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIA
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html
UNGHERIA
http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf
MALTA
https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja
PORTOGALLO
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea
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1049 Bruxelles, Belgio
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