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Document 02017R0039-20230801
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/39 of 3 November 2016 on rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to Union aid for the supply of fruit and vegetables, bananas and milk in educational establishments
Geconsolideerde tekst: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici
02017R0039 — IT — 01.08.2023 — 005.001
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/39 DELLA COMMISSIONE del 3 novembre 2016 (GU L 005 del 10.1.2017, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1983 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2019 |
L 308 |
82 |
29.11.2019 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1239 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2020 |
L 284 |
3 |
1.9.2020 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/246 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 |
L 41 |
8 |
22.2.2022 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/102 DELLA COMMISSIONE dell’11 gennaio 2023 |
L 12 |
1 |
13.1.2023 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1449 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 2023 |
L 179 |
5 |
14.7.2023 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/39 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2016
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici
Articolo 1
Campo di applicazione e definizione
Articolo 2
Strategia degli Stati membri
La strategia di uno Stato membro di cui all'articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/40 include i seguenti elementi:
il livello amministrativo al quale il programma destinato alle scuole sarà applicato;
le esigenze da affrontare mediante l'attuazione del programma destinato alle scuole e loro classifica in termini di priorità;
i risultati previsti da ottenere mediante la realizzazione del programma destinato alle scuole e gli indicatori per misurare il raggiungimento dei risultati ottenuti;
la situazione iniziale in relazione alla quale saranno misurati i progressi nel raggiungimento degli obiettivi, sulla base dei dati disponibili;
il bilancio previsto per gli elementi principali del programma destinato alle scuole per quanto attiene alla Frutta e verdura nelle scuole e al Latte nelle scuole nonché il bilancio per gli elementi relativi all'intero programma destinato alle scuole;
il gruppo bersaglio;
l'elenco di prodotti, per gruppi di prodotti di cui all'articolo 23, paragrafi 3, 4, 5, e se pertinente 7, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che saranno forniti nell'ambito del programma destinato alle scuole;
se i prodotti non sono messi a disposizione a titolo gratuito nell'ambito del programma destinato alle scuole, le disposizioni messe in atto per garantire che l'importo degli aiuti dell'Unione si ripercuota sul prezzo di detti prodotti;
se si autorizzano tabelle standard di costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario e/o finanziamenti forfettari, il metodo di calcolo giusto, equo e verificabile usato per la loro determinazione; se si usa un sistema basato sui costi, le disposizioni per valutare la ragionevolezza dei costi presentati dai richiedenti;
gli obiettivi e il contenuto delle misure educative di accompagnamento;
le procedure per coinvolgere le autorità e parti interessate pertinenti;
le procedure per selezionare i fornitori di prodotti, materiali e servizi nell'ambito del programma destinato alle scuole;
le disposizioni adottate per pubblicizzare gli aiuti dell'Unione a titolo del programma.
Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione su richiesta le seguenti informazioni, se non incluse nella strategia:
i criteri di scelta dei prodotti che saranno forniti nell'ambito del programma destinato alle scuole e la o le priorità di cui all'articolo 23, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
le disposizioni per la fornitura e/o la distribuzione dei prodotti, anche in merito ai costi ammissibili, la frequenza e la periodicità previste e, se la distribuzione è consentita nell'ambito dei pasti scolastici abituali, le misure adottate per la conformità con l'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2017/40;
se si stabiliscono prezzi massimi che i beneficiari devono pagare per i prodotti, i materiali e i servizi messi a disposizione nell'ambito del programma destinato alle scuole, il metodo di calcolo giusto, equo e verificabile usato per la loro determinazione;
l'importo degli aiuti nazionali se tali aiuti sono concessi oltre agli aiuti dell'Unione al programma destinato alle scuole;
nel caso in cui un programma nazionale esistente sia ampliato o reso più efficace tramite gli aiuti dell'Unione, le disposizioni adottate per garantire il valore aggiunto del programma destinato alle scuole,
qualora gli Stati membri decidano di versare anticipi degli aiuti a norma dell’articolo 44, paragrafo 3 ter, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), l’importo massimo dell’anticipo espresso in percentuale degli aiuti cui i richiedenti hanno diritto e le disposizioni per la concessione di tale anticipo;
se si distribuiscono i prodotti di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le disposizioni adottate per garantire che gli aiuti dell'Unione siano pagati unicamente per la componente latte di tali prodotti e non superino l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1370/2013;
le strutture, le disposizioni e i formulari messi in atto per il monitoraggio e la valutazione del programma destinato alle scuole conformemente all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/40 e per i controlli di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
Articolo 3
Domande di aiuto dell'Unione da parte degli Stati membri
Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri presentano le domande di aiuto dell'Unione relative all'anno scolastico successivo e, se del caso, aggiornano le domande di aiuto dell'Unione relative all'anno scolastico in corso. Tali domande contengono le seguenti informazioni:
informazioni relative all'anno scolastico successivo:
la ripartizione indicativa degli aiuti per la frutta e verdura nelle scuole e per il latte nelle scuole di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/106 della Commissione ( 2 );
l'intenzione di trasferire parte della ripartizione indicativa per la Frutta e verdura nelle scuole» o il Latte nelle scuole verso l'altra ripartizione, fino alla percentuale massima di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché la percentuale e l'importo del trasferimento;
l'intenzione di utilizzare una quota maggiore della ripartizione indicativa per la Frutta e verdura nelle scuole e/o il Latte nelle scuole e l'importo massimo aggiuntivo richiesto nel caso sia disponibile un finanziamento supplementare;
l'importo della ripartizione indicativa non richiesto, se non vi è l'intenzione di utilizzare l'intero importo della ripartizione indicativa per la Frutta e verdura nelle scuole e/o Latte nelle scuole«;
l'importo totale richiesto per la Frutta e verdura nelle scuole o Latte nelle scuole;
informazioni relative all'anno scolastico in corso:
il trasferimento fra le ripartizioni definitive di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
se non vi è l'intenzione di utilizzare l'intero importo della ripartizione indicativa per la Frutta e verdura nelle scuole e/o Latte nelle scuole, l'importo non richiesto per la Frutta e verdura nelle scuole e/o per il Latte nelle scuole;
l'intenzione di utilizzare una quota maggiore dell'intero importo della ripartizione definitiva degli aiuti per la Frutta e verdura nelle scuole e/o il Latte nelle scuole messo a loro disposizione per l'anno scolastico in corso, nel caso sia disponibile un finanziamento supplementare.
Gli importi di cui al presente articolo sono espressi in euro.
Articolo 3 bis
Domande di anticipo degli aiuti presentate dai richiedenti
Articolo 4
Domanda di aiuto presentata dai richiedenti
Le domande di aiuto relative alla fornitura e alla distribuzione di prodotti comprendono almeno le seguenti informazioni:
i quantitativi di prodotti distribuiti per gruppi di prodotti di cui all'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, e se pertinente 7, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
l'identificazione del richiedente e il nome e l'indirizzo o il numero di identificazione unico degli istituti scolastici o delle autorità scolastiche a cui sono stati distribuiti i suddetti quantitativi;
il numero di bambini iscritti all'inizio dell'anno scolastico nel registro scolastico dell'istituto scolastico aventi diritto a ricevere i prodotti oggetto del programma destinato alle scuole durante il periodo coperto dalla domanda di aiuto.
Qualora il superamento del termine di cui al paragrafo 4 sia inferiore a 60 giorni di calendario, l'aiuto è ridotto:
del 5 %, se il superamento del termine è compreso tra 1 e 30 giorni di calendario;
del 10 %, se il superamento del termine è compreso tra 31 e 60 giorni di calendario;
Quando il termine è superato di più di 60 giorni di calendario, l'aiuto è ulteriormente ridotto dell'1 % per ciascun giorno di ritardo supplementare, calcolato sul saldo restante.
Gli Stati membri specificano i documenti da presentare a sostegno delle domande di aiuto. Come requisito minimo, gli importi richiesti nelle domande di aiuto sono suffragati da documenti giustificativi attestanti:
che i quantitativi sono stati forniti o distribuiti e/o che i materiali o i servizi sono stati forniti ai fini del programma destinato alle scuole; e,
qualora lo Stato membro utilizzi un sistema basato sui costi, il prezzo dei prodotti, dei materiali o dei servizi forniti, distribuiti o consegnati, corredato di una ricevuta o di una prova di pagamento o equivalente.
Per le domande di aiuto relative a misure educative di accompagnamento e a monitoraggio, valutazione e pubblicità, il documento giustificativo contiene anche la ripartizione finanziaria per attività e i dettagli dei relativi costi.
Articolo 5
Pagamento dell’aiuto, compreso il versamento di anticipi
Se è stato versato un anticipo, il pagamento degli aiuti è pari alla differenza tra l’importo dell’aiuto da versare e l’importo dell’anticipo versato.
Articolo 6
Trasferimenti fra ripartizioni
Gli Stati membri che effettuano trasferimenti fra le ripartizioni definitive dopo il 31 gennaio conformemente al primo comma del presente paragrafo li notificano alla Commissione entro il 31 agosto successivo all’anno scolastico in questione.
Articolo 7
Riassegnazione degli aiuti dell'Unione
Non è concesso alcun importo supplementare a uno Stato membro per il gruppo di prodotti per i quali lo Stato membro in questione ha effettuato un trasferimento all'altro gruppo di prodotti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.
Se uno Stato membro non presenta una domanda a norma dell'articolo 3, le ripartizioni indicative di detto Stato membro sono considerate non richieste.
Non è concesso alcun importo supplementare a uno Stato membro per il gruppo di prodotti per i quali lo Stato membro in questione ha effettuato un trasferimento all'altro gruppo di prodotti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2.
La redistribuzione è effettuata nell'ambito della ripartizione per la Frutta e verdura nelle scuole o il Latte nelle scuole, in base alle ripartizioni indicative degli Stati membri richiedenti. Se del caso, gli importi non richiesti dagli Stati membri nella medesima ripartizione possono essere distribuiti agli Stati membri che hanno richiesto importi supplementari per l'altra ripartizione.
se l’utilizzo della ripartizione definitiva è inferiore o uguale al 50 %, non è concessa alcuna ripartizione supplementare;
se l’utilizzo della ripartizione definitiva è superiore al 50 %, ma inferiore o uguale al 75 %, la ripartizione supplementare massima è limitata al 50 % della ripartizione indicativa;
se l’utilizzo della ripartizione definitiva è superiore al 75 %, la ripartizione supplementare massima non è limitata.
Il calcolo di cui al primo comma non si applica agli Stati membri che chiedono per la prima volta di partecipare al programma destinato alle scuole o ad una delle sue componenti nei primi due anni di attuazione.
Articolo 8
Monitoraggio e valutazione
Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di monitoraggio annuale di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/40 entro il 31 gennaio dell’anno civile successivo alla fine dell’anno scolastico in questione.
Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di controllo annuale sui controlli in loco effettuati e le relative risultanze di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/40 entro il 31 ottobre dell’anno civile successivo alla fine dell’anno scolastico in questione.
Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione o le relazioni di valutazione entro il 1o marzo dell’anno civile successivo al termine dei suddetti cinque anni scolastici. Le prime relazioni di valutazione sono presentate entro il 1o marzo 2023.
I requisiti minimi in materia di formato e di contenuto della relazione o delle relazioni di valutazione figurano nell’allegato del presente regolamento. Gli Stati membri provvedono affinché la relazione o le relazioni presentate alla Commissione non contengano dati personali.
Articolo 9
Controlli amministrativi
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Articolo 10
Controlli in loco
I controlli in loco comprendono in particolare la verifica dei seguenti elementi:
i registri di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/40, corredando e integrando i controlli amministrativi con una documentazione pertinente, che includa documenti finanziari quali fatture di acquisto e di vendita, bolle di consegna, estratti bancari o altre prove di pagamento e la relativa iscrizione nel registro contabile;
l’uso dei prodotti in conformità al regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2017/40 e del presente regolamento;
l’attuazione di misure educative di accompagnamento a sostegno della distribuzione di prodotti, se il controllo in loco è effettuato presso la sede dell’istituto scolastico o se il controllo in loco riguarda l’aiuto richiesto per misure educative di accompagnamento;
l’uso di adeguati strumenti pubblicitari, se il controllo in loco è effettuato presso la sede dell’istituto scolastico.
I controlli in loco possono aver luogo durante la realizzazione delle misure educative di accompagnamento.
Ogni controllo in loco è ritenuto completato una volta rilasciata la corrispondente relazione di controllo di cui al paragrafo 6.
Se il numero dei richiedenti in uno Stato membro è inferiore a cento, i controlli in loco sono effettuati presso i locali di almeno cinque richiedenti.
Se il numero dei richiedenti in uno Stato membro è inferiore a cinque, i controlli in loco sono effettuati presso i locali di tutti i richiedenti.
Nel caso in cui un richiedente che non sia un istituto scolastico presenti una domanda di aiuto relativa alla fornitura e alla distribuzione di prodotti, i controlli in loco effettuati presso i locali di tale richiedente sono integrati da controlli in loco effettuati presso i locali di almeno due istituti scolastici o di almeno l'1 % degli istituti scolastici registrati dal richiedente, a seconda di quale di questi valori sia maggiore, a norma dell'articolo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/40.
Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda di aiuto relativa alle misure educative di accompagnamento, i controlli in loco presso i locali del richiedente possono essere sostituiti, sulla base di un'analisi dei rischi, da controlli in loco nei luoghi in cui sono realizzate le misure di accompagnamento. Sulla base di un'analisi dei rischi, gli Stati membri fissano il livello di tali controlli in loco.
A tale scopo, tale autorità tiene in particolare conto dei seguenti elementi:
le diverse aree geografiche;
il carattere ricorrente degli errori e l'esito dei controlli svolti in passato;
l'importo dell'aiuto;
il tipo di richiedenti;
il tipo di misura di accompagnamento, se del caso.
Detta relazione consta delle seguenti parti:
una parte generale contenente in particolare le seguenti informazioni:
il periodo interessato, le domande di aiuto controllate, i quantitativi di prodotti per i quali è stato richiesto l'aiuto nel caso delle domande relative alla fornitura e distribuzione di prodotti, gli istituti scolastici partecipanti, una stima, basata sui dati disponibili, del numero di bambini per i quali è stato versato l'aiuto e gli importi corrispondenti;
i responsabili presenti;
una parte che descrive separatamente i controlli svolti e che contiene in particolare le seguenti informazioni:
i documenti verificati;
la natura e la portata dei controlli eseguiti;
osservazioni e risultati.
Tutte le relazioni di controllo sono completate entro nove mesi dalla fine dell’anno scolastico.
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Articolo 11
Recupero di importi indebitamente erogati
Per il recupero di pagamenti indebitamente erogati si applica, mutatis mutandis, l'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.
Articolo 12
Pubblicità
Articolo 13
Notifiche
Articolo 14
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica agli aiuti per l'anno scolastico 2017/2018 e per gli anni scolastici successivi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FORMATO E DI CONTENUTO DELLE RELAZIONI DI VALUTAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2
1. Sintesi
2. Introduzione
3. Metodologia
4. Valutazione del funzionamento del programma destinato alle scuole
5. Risposte al questionario valutativo comune
5.1. In che misura il programma destinato alle scuole ha aumentato il consumo complessivo di frutta, verdura, latte e prodotti lattiero-caseari da parte dei bambini, in linea con le raccomandazioni nazionali per una dieta sana per la fascia di età interessata?
Indicatori:
5.2. In che misura il programma destinato alle scuole ha insegnato ai bambini abitudini alimentari sane?
Indicatori:
6. Conclusioni e raccomandazioni
7. Allegati
Dettagli tecnici della valutazione, comprendenti questionari, riferimenti e fonti.
( 1 ) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).
( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2023/106 della Commissione, dell’11 gennaio 2023, che stabilisce le ripartizioni indicative dell’aiuto dell’Unione agli Stati membri per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1o agosto 2023 al 31 luglio 2029 (GU L 12, 13.1.2023, pag. 84).
( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95).
( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).