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Document 02016R1149-20210303

    Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1149/2021-03-03

    02016R1149 — IT — 03.03.2021 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1149 DELLA COMMISSIONE

    del 15 aprile 2016

    che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione

    (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/374 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 2021

      L 72

    3

    3.3.2021




    ▼B

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1149 DELLA COMMISSIONE

    del 15 aprile 2016

    che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione



    CAPO I

    DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

    Articolo 1

    Campo di applicazione e significato dei termini

    1.  
    Il presente regolamento stabilisce disposizioni che integrano la parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativa ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo.
    2.  

    Il presente regolamento non osta all'applicazione:

    a) 

    delle disposizioni specifiche che disciplinano i rapporti tra Stati membri nel settore della lotta contro la frode vitivinicola, nella misura in cui siano tali da agevolare l'applicazione del presente regolamento;

    b) 

    delle regole relative:

    i) 

    alla procedura penale o alla collaborazione giudiziaria tra Stati membri in materia penale;

    ii) 

    alla procedura in materia di sanzioni amministrative.

    3.  
    Ai fini del presente regolamento, per «operazione» si intende l'azione o la serie di azioni comprese in un progetto o in un contratto presentato da un richiedente e selezionato dalle autorità nazionali nell'ambito di un determinato programma di sostegno, corrispondente a una qualsiasi delle attività nell'ambito delle misure di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    Articolo 2

    Responsabilità delle spese

    Gli Stati membri sono responsabili di qualsiasi spesa effettuata nell'ambito del proprio programma di sostegno o delle modifiche apportate a tale programma presentate alla Commissione in conformità degli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 qualora esse non divengano applicabili conformemente all'articolo 41, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.



    CAPO II

    DISPOSIZIONI RELATIVE A MISURE SPECIFICHE DI SOSTEGNO



    SEZIONE 1

    Promozione



    Sottosezione 1

    Disposizioni comuni

    Articolo 3

    Beneficiari

    I beneficiari del sostegno di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono le organizzazioni professionali, le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, le associazioni temporanee o permanenti di due o più produttori, le organizzazioni interprofessionali o, qualora uno Stato membro lo decida, gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).

    Le imprese private possono beneficiare della misura di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    Gli Stati membri non possono designare un organismo di diritto pubblico come unico beneficiario del sostegno.

    Articolo 4

    Durata del sostegno

    Il sostegno a ciascuna operazione di informazione e di promozione non supera i tre anni per un dato beneficiario in un determinato Stato membro per la misura di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e per un dato beneficiario in un determinato paese terzo o mercato di un paese terzo per la misura di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    Tuttavia, se gli effetti dell'operazione lo giustificano, il sostegno a un'operazione può essere prorogato una volta per un massimo di due anni o due volte per un massimo di un anno per ciascuna proroga.

    Articolo 5

    Costi ammissibili e modalità di rimborso per le operazioni di informazione e di promozione

    Fatte salve le disposizioni dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e degli articoli 6 e 9 del presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono norme che definiscono le azioni ammissibili e i rispettivi costi ammissibili. Le suddette norme sono definite in modo tale da garantire il conseguimento degli obiettivi dei regimi di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    Le suddette norme prevedono in particolare il pagamento sulla base di tabelle standard dei costi unitari calcolati conformemente all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 o sulla base di documenti giustificativi che devono essere presentati dai beneficiari.



    Sottosezione 2

    Informazione negli Stati membri

    Articolo 6

    Operazioni ammissibili

    1.  
    Le operazioni e le relative azioni che beneficiano del sostegno di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 consistono nell'informazione dei consumatori negli Stati membri in merito al consumo responsabile di vino e al rischio legato al consumo nocivo di alcol e in merito al regime dell'Unione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette per quanto riguarda la qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del vino dovute al suo particolare ambiente geografico o alla sua origine.
    2.  
    Le attività di informazione di cui al paragrafo 1 possono essere realizzate tramite campagne di informazione e la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni che rivestono importanza a livello nazionale o di Unione.
    3.  
    Le informazioni divulgate si basano sulle qualità intrinseche del vino o sulle sue caratteristiche e non pubblicizzano marchi commerciali, né incentivano il consumo di vino in funzione della sua origine specifica. Tuttavia, l'origine di un vino può essere indicata come parte dell'attività di informazione.
    4.  
    Tutte le informazioni relative agli effetti del consumo di vino sulla salute e sul comportamento sono fondate su dati scientifici generalmente accettati e sono compatibili con la strategia dell'autorità nazionale competente in materia di salute pubblica dello Stato membro in cui sono realizzate le operazioni.

    Articolo 7

    Criteri di ammissibilità

    Gli Stati membri esaminano le domande in base ai seguenti criteri:

    a) 

    le operazioni e le relative azioni sono chiaramente definite e descrivono le attività di informazione, ivi compreso il costo previsto;

    b) 

    la garanzia che i costi proposti dell'operazione non superino i normali tassi di mercato;

    c) 

    la garanzia che i beneficiari abbiano accesso a sufficienti risorse tecniche e finanziarie per garantire un'attuazione efficace dell'operazione;

    d) 

    la coerenza con le strategie proposte e con gli obiettivi fissati e la prevedibile incidenza e riuscita in termini di sensibilizzazione dei consumatori al consumo responsabile di vino e al rischio legato al consumo nocivo di alcol o al regime dell'Unione riguardante le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette.

    Articolo 8

    Criteri di priorità

    1.  

    Dopo aver esaminato le domande, gli Stati membri privilegiano le operazioni che:

    a) 

    riguardano sia il consumo responsabile di vino sia i regimi dell'Unione relativi alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette;

    b) 

    interessano vari Stati membri;

    c) 

    interessano varie regioni amministrative o vinicole;

    d) 

    interessano varie denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette dell'Unione.

    2.  
    Gli Stati membri possono stabilire altri criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Questi altri criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.



    Sottosezione 3

    Promozione nei paesi terzi

    Articolo 9

    Operazioni ammissibili

    Le operazioni e le relative azioni che beneficiano del sostegno di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 consistono nella promozione dei vini dell'Unione sui mercati dei paesi terzi purché:

    a) 

    i prodotti siano destinati al consumo diretto ed esistano per essi opportunità di esportazione o potenziali sbocchi su nuovi mercati nel paese terzo destinatario;

    b) 

    l'origine del prodotto sia indicata nell'ambito di un'operazione di informazione o di promozione nel caso di un vino a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta;

    c) 

    l'operazione che beneficia del sostegno sia chiaramente definita, specifichi i prodotti che possono esserne oggetto, le azioni di commercializzazione e i costi previsti;

    d) 

    il messaggio di informazione o di promozione si basi sulle qualità intrinseche del vino e sia conforme alle disposizioni legislative applicabili nei paesi terzi a cui è destinato.

    Articolo 10

    Criteri di ammissibilità

    Gli Stati membri esaminano le domande in base ai seguenti criteri:

    a) 

    le operazioni e le relative azioni sono chiaramente definite e descrivono le attività di promozione, ivi compreso il costo previsto;

    b) 

    la garanzia che i costi proposti dell'operazione non superino i normali tassi di mercato;

    c) 

    la garanzia che i beneficiari abbiano accesso a sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i paesi terzi e possiedano sufficienti risorse per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile dell'operazione;

    d) 

    i beneficiari dimostrino che la disponibilità di prodotti, in termini di qualità e di quantità, è sufficiente per rispondere alla domanda del mercato a lungo termine dopo l'operazione di promozione;

    e) 

    la coerenza tra le strategie proposte e gli obiettivi fissati e la prevedibile incidenza e riuscita in termini di aumento della domanda dei prodotti interessati.

    Articolo 11

    Criteri di priorità

    1.  

    Dopo aver esaminato le domande, gli Stati membri privilegiano:

    a) 

    i nuovi beneficiari che non hanno ricevuto in passato il sostegno di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

    b) 

    i beneficiari che si orientano verso un nuovo paese terzo o un nuovo mercato di un paese terzo per il quale non hanno ricevuto in passato il sostegno di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    2.  
    Gli Stati membri possono stabilire altri criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Questi altri criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.



    SEZIONE 2

    Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

    Articolo 12

    Beneficiari

    I beneficiari del sostegno di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono i conduttori quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione ( 2 ).

    Articolo 13

    Criteri di ammissibilità

    Gli Stati membri esaminano le domande in base ai seguenti criteri:

    a) 

    la descrizione dettagliata delle azioni proposte e i termini proposti per la loro attuazione;

    b) 

    le azioni da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione.

    Articolo 14

    Costi non ammissibili

    Non sono ammissibili i costi delle azioni seguenti:

    a) 

    normale gestione del vigneto;

    b) 

    protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine;

    c) 

    costruzione di frangivento e muri di protezione;

    d) 

    strade carrozzabili ed elevatori;

    e) 

    acquisto di veicoli agricoli.

    Articolo 15

    Reimpianto per ragioni sanitarie o fitosanitarie

    1.  

    Il reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro, di cui all'articolo 46, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è ammissibile al sostegno a condizione che lo Stato membro:

    a) 

    comunichi alla Commissione, nel quadro della presentazione del programma nazionale di sostegno o di un'eventuale modifica di detto programma, l'elenco degli organismi nocivi oggetto di tale attività, nonché la sintesi di un piano strategico collegato elaborato dalla propria autorità competente;

    b) 

    ottemperi alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio ( 3 ).

    2.  
    Nel corso di un determinato esercizio finanziario, le spese di reimpianto per ragioni sanitarie o fitosanitarie non superano il 15 % della spesa annua complessiva sostenuta per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti nello Stato membro interessato durante lo stesso esercizio finanziario.
    3.  
    Le spese di estirpazione dei vigneti infetti e la compensazione per la perdita di reddito non costituiscono una spesa ammissibile.

    Articolo 16

    Criteri di priorità

    Gli Stati membri possono stabilire criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Siffatti criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.



    SEZIONE 3

    Vendemmia verde

    Articolo 17

    Beneficiari

    I beneficiari del sostegno di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono i conduttori quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009.

    Articolo 18

    Condizioni per il corretto funzionamento

    Ai fini dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri adottano disposizioni atte a garantire che le superfici interessate siano mantenute in buone condizioni vegetative, che l'applicazione della misura di cui a tale articolo non provochi alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative e che sia possibile effettuare controlli sulla corretta esecuzione delle operazioni e delle azioni.

    In relazione a tali obiettivi, gli Stati membri possono applicare restrizioni alla misura in base a criteri oggettivi e non discriminatori, ad esempio tenendo conto dei diversi tempi di maturazione delle singole varietà, dei rischi ambientali o fitosanitari o del metodo da usare per eseguire la misura.

    Gli Stati membri possono adottare altre condizioni per il corretto funzionamento della misura di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    Articolo 19

    Criteri di ammissibilità

    Gli Stati membri esaminano le domande sulla base delle informazioni particolareggiate fornite sulla superficie interessata, sulla sua resa media, sul metodo di vendemmia verde da utilizzare, sulla varietà di uva e sul tipo di vino da essa ottenuto.

    Articolo 20

    Azioni non ammissibili

    1.  
    In caso di danno totale o parziale subito dalle colture prima della data della vendemmia verde a causa, in particolare, di calamità naturali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione ( 4 ) o di avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 16, di detto regolamento, non è erogato alcun sostegno a favore della vendemmia verde.
    2.  
    In caso di danno totale o parziale subito tra la data del pagamento del sostegno a favore della vendemmia verde e il periodo della vendemmia, non può essere erogata alcuna compensazione finanziaria nell'ambito dell'assicurazione del raccolto per la perdita di reddito subita sulla superficie che ha già beneficiato del sostegno.

    Articolo 21

    Vendemmia verde in particelle destinate alla produzione di vini a indicazione geografica

    La superficie delle particelle che beneficiano del sostegno a favore della vendemmia verde non entra nel calcolo dei limiti di resa stabiliti nel disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

    Articolo 22

    Durata del sostegno

    Per poter beneficiare del sostegno, la vendemmia verde non può essere praticata per due anni consecutivi sulla stessa particella.

    Articolo 23

    Criteri di priorità

    Gli Stati membri possono stabilire criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Siffatti criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.



    SEZIONE 4

    Fondi di mutualizzazione

    Articolo 24

    Beneficiari

    I beneficiari del sostegno di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono i conduttori quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 o i produttori di prodotti di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    Articolo 25

    Condizioni del sostegno

    1.  
    Ove il sostegno di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sia utilizzato per finanziare le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione, esso deve essere limitato alle seguenti percentuali del contributo dei produttori al fondo di mutualizzazione rispettivamente nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attuazione: 10 %, 8 % e 4 %.
    2.  
    Gli Stati membri possono fissare massimali per gli importi del sostegno che possono essere ricevuti per finanziare le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione.

    Articolo 26

    Durata del sostegno

    Il sostegno può essere concesso per un periodo non superiore a tre anni.



    SEZIONE 5

    Assicurazione del raccolto

    Articolo 27

    Beneficiari

    1.  
    I beneficiari del sostegno di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono i conduttori quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009.
    2.  
    I conduttori che chiedono il sostegno presentano alle autorità nazionali la propria polizza di assicurazione per consentire agli Stati membri di rispettare le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

    Articolo 28

    Pagamenti ai beneficiari

    1.  

    Gli Stati membri possono decidere di versare il sostegno di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per il tramite di compagnie di assicurazione purché:

    a) 

    siano rispettate le condizioni stabilite all'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

    b) 

    l'importo del sostegno sia trasferito per intero al produttore;

    c) 

    la compagnia di assicurazione versi il sostegno al produttore in anticipo, mediante una riduzione del premio di assicurazione, oppure tramite bonifico bancario o postale entro 15 giorni dal ricevimento del pagamento da parte dello Stato membro.

    2.  
    Il ricorso ad intermediari non deve creare distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

    Articolo 29

    Condizioni per il corretto funzionamento

    1.  
    Ai fini dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri adottano le condizioni necessarie per il corretto funzionamento della misura di cui al suddetto articolo, comprese quelle necessarie a garantire che il sostegno non falsi la concorrenza sul mercato delle assicurazioni.
    2.  

    Gli Stati membri fissano i massimali degli importi del sostegno erogabili in modo da garantire il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri possono fissare il livello di sostegno sulla base dei normali tassi di mercato e di ipotesi standard sulla perdita di reddito. Gli Stati membri provvedono affinché i calcoli:

    a) 

    contengano unicamente elementi verificabili;

    b) 

    siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;

    c) 

    indichino chiaramente la fonte dei dati;

    d) 

    tengano conto delle condizioni regionali o locali, a seconda del caso.

    Articolo 30

    Significato dei termini

    Ai fini dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per «calamità naturali» si intendono le calamità naturali quali definite all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 e per «avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale» si intendono condizioni climatiche avverse assimilabili a calamità naturali quali definite all'articolo 2, paragrafo 16, di detto regolamento.

    Articolo 31

    Criteri di priorità

    Gli Stati membri possono stabilire criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Siffatti criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.



    SEZIONE 6

    Investimenti

    Articolo 32

    Beneficiari

    I beneficiari del sostegno di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono le aziende vitivinicole che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato VII, parte II, di detto regolamento, le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di due o più produttori o le organizzazioni interprofessionali.

    Articolo 33

    Azioni e costi ammissibili

    1.  

    Sono ammissibili al sostegno soltanto i costi delle azioni seguenti:

    a) 

    costruzione, acquisizione, leasing o miglioramento di beni immobili;

    b) 

    acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;

    c) 

    spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), in particolare onorari di architetti, ingegneri e consulenti, nonché studi di fattibilità;

    d) 

    acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze e diritti d'autore e registrazione di marchi collettivi.

    Gli studi di fattibilità di cui alla lettera c) del primo comma rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non siano effettuate spese a titolo delle lettere a) e b) di tale comma.

    2.  
    I costi relativi a un contratto di leasing diversi da quelli di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), in particolare il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, i costi indiretti e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.
    3.  
    In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettera b), per le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 5 ), gli Stati membri possono, qualora debitamente giustificato dal proprio programma di sostegno, stabilire le condizioni alle quali l'acquisto di materiale d'occasione può essere considerato un costo ammissibile.
    4.  
    I semplici investimenti di sostituzione non costituiscono costi ammissibili.

    Articolo 34

    Compatibilità e coerenza

    Il sostegno di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 non viene concesso per le operazioni che hanno beneficiato di un sostegno a norma dell'articolo 45 di detto regolamento.

    Articolo 35

    Criteri di ammissibilità

    Gli Stati membri esaminano le domande in base ai seguenti criteri:

    a) 

    le operazioni e le relative azioni sono chiaramente definite e descrivono le azioni di investimento, ivi compreso il costo previsto;

    b) 

    la garanzia che i costi dell'operazione proposta non superino i normali tassi di mercato;

    c) 

    la garanzia che i beneficiari abbiano accesso a sufficienti risorse tecniche e finanziarie per assicurare che l'operazione sia attuata in modo efficace e che l'impresa richiedente non sia in difficoltà ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

    d) 

    la coerenza delle strategie proposte con gli obiettivi fissati, l'incidenza e la riuscita probabili in termini di miglioramento delle prestazioni complessive degli impianti di trasformazione e delle strutture di commercializzazione e del loro adeguamento alla domanda del mercato, nonché di aumento della loro competitività.

    Articolo 36

    Criteri di priorità

    1.  
    Dopo aver esaminato le domande, gli Stati membri privilegiano le operazioni che sortiranno presumibilmente effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale.
    2.  
    Gli Stati membri possono stabilire altri criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Questi altri criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.



    SEZIONE 7

    Innovazione nel settore vitivinicolo

    Articolo 37

    Beneficiari

    1.  
    I beneficiari del sostegno di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono le aziende vitivinicole che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato VII, parte II, di detto regolamento, le organizzazioni di produttori di vino e le associazioni temporanee o permanenti di due o più produttori.
    2.  
    I centri di ricerca e sviluppo possono partecipare all'operazione che i beneficiari intendono realizzare. Le organizzazioni interprofessionali possono essere associate all'operazione.

    Articolo 38

    Azioni e costi ammissibili

    1.  

    Le operazioni e le relative azioni che beneficiano del sostegno di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013 consistono in investimenti materiali e immateriali, ivi compreso il trasferimento di conoscenze per lo sviluppo di:

    a) 

    nuovi prodotti relativi al settore vitivinicolo o sottoprodotti del vino;

    b) 

    nuovi processi e tecnologie necessari allo sviluppo di prodotti vitivinicoli;

    c) 

    altri investimenti che conferiscano un valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento.

    2.  
    I costi ammissibili comprendono progetti pilota, azioni preliminari come la progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione di prodotti, processi o tecnologie, nonché gli investimenti materiali e/o immateriali corrispondenti, precedenti all'uso commerciale dei nuovi prodotti, processi e tecnologie.
    3.  
    I semplici investimenti di sostituzione non costituiscono costi ammissibili.

    Articolo 39

    Criteri di ammissibilità

    Gli Stati membri esaminano le domande in base ai seguenti criteri:

    a) 

    le operazioni e le relative azioni sono chiaramente definite e descrivono le azioni di investimento, ivi compreso il costo previsto;

    b) 

    la garanzia che i costi dell'operazione proposta non superino i normali tassi di mercato;

    c) 

    la garanzia che i beneficiari abbiano accesso a sufficienti risorse tecniche e finanziarie per garantire un'attuazione efficace dell'operazione;

    d) 

    la coerenza delle strategie proposte con gli obiettivi fissati, l'incidenza e la riuscita probabili in termini di miglioramento delle prestazioni complessive degli impianti di trasformazione e delle strutture di commercializzazione e del loro adeguamento alla domanda del mercato, nonché di aumento della loro competitività.

    Articolo 40

    Criteri di priorità

    1.  

    Dopo aver esaminato le domande, gli Stati membri privilegiano le operazioni che:

    a) 

    sortiranno presumibilmente effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale;

    b) 

    comportano il trasferimento di conoscenze;

    c) 

    garantiscono la partecipazione dei centri di ricerca e sviluppo.

    2.  
    Gli Stati membri possono stabilire altri criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Questi altri criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.



    SEZIONE 8

    Distillazione dei sottoprodotti

    Articolo 41

    Beneficiari

    I beneficiari del sostegno di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono i distillatori dei sottoprodotti della vinificazione.

    Gli Stati membri interessati possono istituire un sistema di certificazione volontaria dei distillatori secondo una procedura che sono tenuti ad adottare.

    Articolo 42

    Scopo del sostegno

    1.  
    Il sostegno di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è versato ai distillatori che trasformano i sottoprodotti consegnati ai fini della distillazione in alcole con un titolo alcolometrico volumico minimo di 92 % da utilizzare esclusivamente per fini industriali o energetici.

    Le disposizioni del primo comma non impediscono l'ulteriore trasformazione dell'alcole ottenuto, sulla cui base è calcolato l'importo del sostegno ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, allo scopo di soddisfare la condizione di cui all'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativa all'utilizzo esclusivo per fini industriali o energetici.

    2.  
    Il sostegno comprende un importo volto a compensare i costi di raccolta dei prodotti interessati, importo che il distillatore è tenuto a trasferire al produttore se i costi sono stati da lui sostenuti.



    CAPO III

    NORME COMUNI

    Articolo 43

    Divieto di doppi finanziamenti

    Gli Stati membri introducono nei programmi nazionali di sostegno criteri di demarcazione chiari per garantire che non sia concesso un sostegno a norma rispettivamente degli articoli 45, 46, 48, 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per operazioni o azioni finanziate nell'ambito di qualsiasi altro strumento dell'Unione.

    Articolo 44

    Costi ammissibili e modalità di rimborso per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde

    1.  
    Gli Stati membri stabiliscono norme che definiscono le operazioni ammissibili di ristrutturazione, riconversione e vendemmia verde, nonché i rispettivi costi ammissibili. Tali norme sono definite in modo tale da garantire il conseguimento degli obiettivi delle misure di cui all'articolo 46, paragrafo 1 e all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    Tali norme prevedono in particolare il pagamento del sostegno sulla base di tabelle standard dei costi unitari calcolati conformemente all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 o sulla base di documenti giustificativi che devono essere presentati dai beneficiari.

    In quest'ultimo caso, gli Stati membri stabiliscono livelli massimi di sostegno con parametri fissi per ciascuna azione. Tali livelli si applicano alle condizioni stabilite nella domanda per determinare l'importo massimo ammissibile per ciascuna delle azioni che fanno parte dell'operazione oggetto della domanda. Il sostegno concesso si basa sul più basso dei due importi determinati, ossia l'importo massimo ammissibile e l'importo risultante dai documenti giustificativi.

    Il livello massimo del sostegno si basa sui normali tassi di mercato.

    Il calcolo dei costi risultanti dai documenti giustificativi si basa su principi, norme e metodi contabili utilizzati nello Stato membro in cui il beneficiario è stabilito.

    2.  
    Gli Stati membri fissano il livello di compensazione per la perdita di reddito di cui all'articolo 46, paragrafo 4, e all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla base di ipotesi standard di mancato guadagno, fatte salve le disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 5, e dell'articolo 47, paragrafo 4, di detto regolamento.
    3.  
    Se le tabelle standard dei costi unitari sono determinate sulla base della superficie coltivata, tale superficie è misurata conformemente all'articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.

    Articolo 45

    Contributi in natura per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde

    1.  
    I contributi in natura sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non sia stato effettuato alcun pagamento in denaro attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente possono essere ammissibili al sostegno di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che il programma di sostegno lo preveda.
    2.  

    Ai fini del calcolo dell'importo del sostegno corrispondente ai contributi in natura:

    a) 

    tali contributi in natura devono figurare nelle tabelle standard dei costi unitari calcolati in conformità dell'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 qualora uno Stato membro decida di avvalersi del sistema semplificato di rimborso dei costi; oppure

    b) 

    il valore del lavoro prestato è stabilito tenendo conto del tempo dedicato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente nel caso in cui uno Stato membro opti per il pagamento del sostegno per le operazioni di ristrutturazione e di vendemmia verde sulla base di documenti giustificativi che devono essere presentati dai beneficiari.

    3.  

    Se l'importo del sostegno corrispondente ai contributi in natura è calcolato a norma del paragrafo 2, lettera b), devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

    a) 

    il sostegno pagato per l'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;

    b) 

    il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;

    c) 

    il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente.

    Il criterio di cui alla lettera a) del primo comma non si applica alle operazioni sostenute a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che hanno come unico costo il lavoro fornito come contributo in natura.

    Articolo 46

    Ammissibilità dei costi di personale

    1.  
    I costi di personale sostenuti dal beneficiario del sostegno di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dal beneficiario del sostegno di cui all'articolo 51 del medesimo regolamento sono considerati ammissibili al sostegno se sono legati alla preparazione, all'attuazione o al follow-up della specifica operazione finanziata, compresa la valutazione.

    Tali costi di personale comprendono, tra l'altro, i costi del personale appositamente assunto dal beneficiario nell'ambito dell'operazione di promozione o di innovazione e i costi corrispondenti al numero di ore di lavoro prestate per l'operazione di promozione o di innovazione dal personale permanente del beneficiario.

    2.  
    Il beneficiario presenta i documenti giustificativi che precisano in dettaglio il lavoro effettivamente svolto in relazione all'operazione specifica o alle relative azioni, se del caso.
    3.  
    Per determinare i costi di personale relativi all'attuazione di un'operazione da parte del personale permanente del beneficiario, la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 1 720 ore l'ultimo costo salariale annuo lordo documentato del personale impegnato nell'attuazione dell'operazione.

    Articolo 47

    Ammissibilità delle spese amministrative

    1.  
    Le spese amministrative sostenute dal beneficiario del sostegno di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dal beneficiario del sostegno di cui all'articolo 51 del medesimo regolamento sono considerate ammissibili al sostegno se sono legate alla preparazione, all'attuazione o al follow-up della specifica operazione finanziata o della relativa azione.

    Ai fini dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013, i costi degli audit esterni sono considerati ammissibili al sostegno se tali audit sono effettuati da un organismo esterno indipendente e qualificato.

    2.  
    Le spese amministrative di cui al paragrafo 1 sono considerate ammissibili se non superano il 4 % dei costi ammissibili totali di realizzazione dell'operazione.
    3.  
    Gli Stati membri possono decidere se le spese amministrative di cui al paragrafo 1 siano ammissibili sulla base di un importo forfettario o dei costi effettivi stabiliti sulla base di documenti giustificativi che devono essere presentati dai beneficiari. In quest'ultimo caso, il calcolo di tali costi si basa su principi, norme e metodi contabili utilizzati nello Stato membro in cui il beneficiario è stabilito.

    Articolo 48

    Ammissibilità dell'imposta sul valore aggiunto

    1.  
    L'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile al sostegno, tranne nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di IVA, se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non considerati soggetti passivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 6 ).
    2.  
    Affinché l'IVA non recuperabile sia ammissibile, un revisore dei conti giurato o revisore legale del beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non è stato recuperato ed è iscritto come onere nei conti del beneficiario.

    Articolo 49

    Anticipi

    Gli Stati membri possono prevedere un sostegno per una data operazione o per una singola azione oggetto della domanda di sostegno a norma degli articoli 45, 46, 50, 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013, da anticipare ai beneficiari, a condizione che il beneficiario abbia depositato un'apposita cauzione.

    Articolo 50

    Esclusione

    Il sostegno non è concesso ai produttori che coltivano impianti illegali e superfici vitate prive di autorizzazione di cui rispettivamente agli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    Articolo 51

    Comunicazioni

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'attuazione dei propri programmi di sostegno, l'aiuto di Stato concesso e il sostegno anticipato ai beneficiari alle condizioni specifiche di cui al capo III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.

    Se uno Stato membro non effettua una comunicazione prevista dal presente regolamento o se la comunicazione risulta inesatta tenuto conto degli elementi oggettivi di cui dispone, la Commissione può sospendere integralmente o in parte i pagamenti mensili di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio con riguardo al settore vitivinicolo fino a quando la comunicazione non venga effettuata correttamente.



    CAPO IV

    GESTIONE FINANZIARIA

    Articolo 52

    Pagamento ai beneficiari

    1.  
    I pagamenti di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono corrisposti integralmente ai beneficiari, fatte salve le disposizioni dell'articolo 28 del presente regolamento.
    2.  
    In deroga all'articolo 49, i pagamenti di cui al paragrafo 1 sono oggetto di controlli preventivi come previsto dall'articolo 54, paragrafo 1.

    Articolo 53

    Modifiche delle operazioni dei beneficiari

    1.  
    Gli Stati membri possono stabilire norme in merito alle modifiche delle operazioni presentate dai beneficiari e approvate dalle autorità competenti.

    Prima di presentare la richiesta di pagamento finale, e in ogni caso prima del controllo in loco che precede il pagamento finale, il beneficiario deve essere autorizzato a presentare modifiche dell'operazione inizialmente approvata, purché esse non compromettano gli obiettivi dell'operazione nel suo insieme, siano debitamente giustificate, comunicate entro i termini stabiliti dalle autorità nazionali e da esse approvate.

    2.  
    Gli Stati membri possono consentire che modifiche di minore entità entro i limiti dell'importo inizialmente approvato del sostegno ammissibile possano essere attuate senza autorizzazione preventiva, a condizione che non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione e i suoi obiettivi generali.

    In particolare, gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti finanziari tra le azioni che rientrano nell'ambito di un'operazione già approvata fino a un massimo del 20 % degli importi inizialmente approvati per ogni azione, purché non venga superato l'importo totale del sostegno approvato per l'operazione.

    Nei loro programmi di sostegno gli Stati membri possono prevedere altre modifiche di minore entità che possono essere attuate senza approvazione preventiva.

    Articolo 54

    Principi generali

    1.  
    Fatto salvo l'articolo 49, il sostegno è versato una volta stabilito che l'intera operazione o tutte le singole azioni che fanno parte dell'operazione oggetto della domanda di sostegno, a seconda della scelta effettuata dallo Stato membro per la gestione della misura di sostegno in questione, sono state completamente realizzate e sottoposte a controlli amministrativi e, se del caso, a controlli in loco conformemente al capo IV, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.

    ▼M1

    2.  
    Fermo restando che, di norma, il sostegno è versato solo dopo l’esecuzione dell’intera operazione, esso viene comunque versato per le singole azioni realizzate se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire le azioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 o se i controlli dimostrano che, anche se le azioni rimanenti non sono state eseguite, l’obiettivo generale dell’operazione è comunque stato raggiunto.

    ▼M1

    2  
    bis. Se i controlli dimostrano che l’intera operazione oggetto della domanda di sostegno non è stata completamente attuata ma che l’obiettivo generale dell’operazione è stato comunque raggiunto, gli Stati membri versano il sostegno per le singole azioni realizzate conformemente al paragrafo 2 e applicano una sanzione pari al 100 % dell’importo inizialmente assegnato alle azioni della domanda di sostegno che non sono state completamente realizzate.

    Nel caso in cui l’importo del sostegno che è stato versato dopo la realizzazione delle singole azioni sia superiore all’importo accertato come dovuto dopo l’esecuzione dei controlli, gli Stati membri procedono al recupero del sostegno indebitamente versato.

    In tali casi, se è stato versato un anticipo, gli Stati membri possono decidere di applicare una sanzione.

    ▼M1

    3.  
    Se dai controlli risulta che l’intera operazione oggetto della domanda di sostegno non è stata completamente attuata per motivi diversi da quelli stabiliti al paragrafo 2 e se il sostegno è stato versato dopo la realizzazione di singole azioni che fanno parte dell’intera operazione oggetto della domanda di sostegno, gli Stati membri procedono al recupero del sostegno versato.

    ▼B

    In tali casi, se è stato versato un anticipo, gli Stati membri possono decidere di applicare una sanzione.

    4.  
    I paragrafi 1 e 3 non si applicano quando le operazioni sostenute a norma degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 non vengono realizzate sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno.

    In tali casi, gli Stati membri versano l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, recuperano l'importo pagato in relazione alla parte che non è stata attuata.

    L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie approvata in seguito a controlli amministrativi della domanda di sostegno, o modificata in conformità dell'articolo 53 del presente regolamento, e la superficie in cui l'operazione è stata effettivamente realizzata, determinata tramite i controlli in loco dopo l'attuazione.

    Se la differenza non supera il 20 %, il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata tramite i controlli in loco dopo l'attuazione.

    Se la differenza è superiore al 20 % ma uguale o inferiore al 50 %, il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata tramite i controlli in loco dopo l'attuazione e ridotto del doppio della differenza constatata.

    Se la differenza è superiore al 50 %, non è concesso alcun sostegno per l'operazione in questione.

    Articolo 55

    Tabelle standard dei costi unitari e metodi di controllo

    Ai fini degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, si applicano le seguenti disposizioni:

    a) 

    se l'importo del sostegno è calcolato sulla base di tabelle standard dei costi unitari basate su un'unità di misura della superficie, l'importo corrisponde alla superficie effettiva misurata conformemente all'articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150;

    b) 

    se decidono di calcolare l'importo del sostegno sulla base di tabelle standard dei costi unitari basate su altre unità di misura o sulla base dei costi effettivi risultanti dai documenti giustificativi che i beneficiari devono presentare in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1, del presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono norme su metodi di controllo adeguati per determinare l'effettivo grado di attuazione dell'operazione.

    Articolo 56

    Forza maggiore e circostanze eccezionali

    Le sanzioni previste alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dal presente regolamento non sono irrogate in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali e in altri casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.



    CAPO V

    MODIFICHE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 57

    Modifica del regolamento (CE) n. 555/2008

    Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato:

    1) 

    l'articolo 1 è così modificato:

    a) 

    al paragrafo 1, primo comma, le lettere a), d) e f) sono soppresse;

    b) 

    il paragrafo 3 è soppresso;

    2) 

    gli articoli da 2 a 20 quater sono soppressi;

    3) 

    all'articolo 23, il paragrafo 3 è soppresso.

    4) 

    gli articoli da 24 a 37 ter sono soppressi;

    5) 

    l'articolo 60 è soppresso;

    6) 

    gli articoli 62, 63 e 64 sono soppressi;

    7) 

    all'articolo 65, i paragrafi da 1 a 4 sono soppressi;

    8) 

    l'articolo 66 è soppresso;

    9) 

    gli articoli da 75 a 82 sono soppressi;

    10) 

    gli articoli 96 e 97 sono soppressi;

    11) 

    gli allegati da I a VIII quater sono soppressi.

    Articolo 58

    Disposizioni transitorie

    1.  
    Le disposizioni del regolamento (CE) n. 555/2008 che sono soppresse in conformità dell'articolo 57 del presente regolamento continuano ad applicarsi alle operazioni che sono state presentate alle autorità competenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
    2.  
    Gli Stati membri garantiscono che le operazioni cui le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 555/2008 continuano ad applicarsi in conformità del paragrafo 1 siano chiaramente identificate mediante i propri sistemi di gestione e di controllo.

    Articolo 59

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



    ( 1 ) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

    ( 2 ) Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).

    ( 3 ) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

    ( 4 ) Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

    ( 5 ) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

    ( 6 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

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