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Document 02016R0559-20160910

Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 della Commissione dell' 11 aprile 2016 che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/559/2016-09-10

2016R0559 — IT — 10.09.2016 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/559 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2016

che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(GU L 096 dell'12.4.2016, pag. 20)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1615 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2016

  L 242

17

9.9.2016




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/559 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2016

che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari



▼M1

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 3, lettera b), punto i), e all'articolo 209, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori riconosciute, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono autorizzate:

a) per un periodo di sei mesi a decorrere dal 13 aprile 2016 o dal 13 ottobre 2016, a stipulare accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni, la cui validità scade rispettivamente il 12 ottobre 2016 o il 12 aprile 2017, sulla pianificazione del volume della produzione di latte; oppure

b) a prorogare la validità di tali accordi stipulati o decisioni adottate durante il periodo che ha inizio il 13 aprile 2016 per un periodo che non vada al di là del 12 aprile 2017.

▼B

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli accordi e le decisioni di cui all'articolo 1 non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Articolo 3

L'ambito geografico della presente autorizzazione è il territorio dell'Unione.

Articolo 4

1.  Non appena gli accordi o le decisioni di cui all'articolo 1 sono conclusi o adottati, le organizzazioni di produttori, le associazioni e le organizzazioni interprofessionali interessate comunicano tali accordi o decisioni all'autorità competente dello Stato membro che ha la più alta percentuale di volume stimato della produzione lattiera disciplinata da tali accordi o decisioni, con indicazione dei seguenti elementi:

a) il volume di produzione stimato oggetto dell'accordo o della decisione;

b) il periodo di applicazione previsto.

▼M1

2.  Entro 25 giorni dalla fine di ciascun periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, le organizzazioni di produttori, le associazioni o le organizzazioni interprofessionali interessate comunicano il volume di produzione effettivamente coperto dagli accordi o dalle decisioni all'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

▼B

3.  A norma del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ( 1 ) gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile, gli accordi e le decisioni di cui hanno avuto comunicazione ai sensi del paragrafo 1 nel corso di tale periodo;

▼M1

b) entro 30 giorni dalla fine di ciascun periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, gli accordi e le decisioni attuati nel corso di tale periodo.

▼B

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

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