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Document 02015A0630(01)-20171001

    Consolidated text: Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2015/997/2017-10-01

    02015A0630(01) — IT — 01.10.2017 — 001.002


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

    tra le Comunità europee e i loro stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra

    (GU L 164 dell'30.6.2015, pag. 2)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    PROTOCOLLO dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

      L 12

    3

    17.1.2017

    ►M2

    DECISIONE N. 1/2016 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-BOSNIA-ERZEGOVINA del 9 dicembre 2016

      L 22

    82

    27.1.2017


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 223, 4.9.2018, pag.  19  (2015/630)




    ▼B

    ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

    tra le Comunità europee e i loro stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra



    IL REGNO DEL BELGIO,

    LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

    LA REPUBBLICA CECA,

    IL REGNO DI DANIMARCA,

    LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

    L'IRLANDA,

    LA REPUBBLICA ELLENICA,

    IL REGNO DI SPAGNA,

    LA REPUBBLICA FRANCESE,

    LA REPUBBLICA ITALIANA,

    LA REPUBBLICA DI CIPRO,

    LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

    LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

    IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

    LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

    MALTA,

    IL REGNO DEI PAESI BASSI,

    LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

    LA REPUBBLICA DI POLONIA,

    LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

    LA ROMANIA,

    LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

    LA REPUBBLICA SLOVACCA,

    LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    IL REGNO DI SVEZIA,

    IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in seguito denominati «gli Stati membri», e

    LA COMUNITÀ EUROPEA e LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

    in seguito denominata «la Comunità»,

    da una parte, e

    LA BOSNIA-ERZEGOVINA,

    dall'altra,

    insieme denominate «le Parti»,

    CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano alla Bosnia-Erzegovina di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già instaurati con la Comunità;

    CONSIDERANDO l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonché nell'ambito del Patto di stabilità;

    CONSIDERANDO la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile la Bosnia-Erzegovina nel contesto politico ed economico dell'Europa e lo status di tale paese quale potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea (in seguito denominato «il trattato UE») e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993 e dei requisiti del processo di stabilizzazione e di associazione, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, in particolare per quanto riguarda la cooperazione regionale;

    CONSIDERANDO il partenariato europeo con la Bosnia-Erzegovina, che individua le priorità di intervento al fine di sostenere le iniziative volte a favorire il ravvicinamento del paese all'Unione europea;

    CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Bosnia-Erzegovina e nella regione, attraverso l'evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'integrazione commerciale regionale e l'intensificazione della cooperazione economica, la cooperazione in un gran numero di settori, in particolare giustizia e affari interni, e il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale;

    CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'accordo, nonché l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico;

    CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, in particolare quelli dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (in seguito denominato «l'Atto finale di Helsinki»), dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché per il rispetto degli obblighi previsti dagli accordi di pace di Dayton/Parigi e del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, al fine di contribuire alla stabilità regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione;

    CONSIDERANDO l'impegno delle Parti ad applicare i principi del libero mercato, la disponibilità della Comunità a contribuire alle riforme economiche in Bosnia-Erzegovina e l'impegno delle Parti a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile;

    CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC, che saranno applicati in modo trasparente e non discriminatorio;

    CONSIDERANDO il desiderio delle Parti di potenziare il dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea;

    CONSIDERANDO l'impegno delle Parti in materia di lotta alla criminalità organizzata e di rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo, sulla base della dichiarazione della conferenza europea del 20 ottobre 2001;

    PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione (in seguito denominato «il presente accordo») creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento in Bosnia-Erzegovina;

    TENENDO PRESENTE l'impegno della Bosnia-Erzegovina a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunità nei settori pertinenti e ad applicarla correttamente;

    TENENDO PRESENTE la volontà della Comunità di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica;

    CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea(in seguito denominato «il trattato CE») vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunità, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla Bosnia-Erzegovina di essere vincolati come parte della Comunità europea, a norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato UE e al trattato CE. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, a norma del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

    RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonché a rafforzare la cooperazione regionale;

    RICORDANDO che il vertice di Salonicco ha confermato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell'Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali e sottolineato la prospettiva della loro integrazione nell'Unione europea, in funzione dei progressi realizzati da ciascun paese nell'attuazione delle riforme e dei meriti conseguiti;

    RICORDANDO l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006 come mezzo per attirare maggiori investimenti nella regione e favorirne l'integrazione nell'economia mondiale,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



    Articolo 1

    1.  È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra.

    2.  Gli obiettivi di tale associazione sono:

    a) aiutare la Bosnia-Erzegovina a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto;

    b) contribuire alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Bosnia-Erzegovina e nella regione;

    c) fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche fra le Parti,

    d) sostenere gli sforzi della Bosnia-Erzegovina volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria;

    e) aiutare la Bosnia-Erzegovina a completare la transizione verso un'economia di mercato funzionante;

    f) promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina;

    g) promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.



    TITOLO I

    PRINCIPI GENERALI

    Articolo 2

    La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale, tra cui la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), e dello Stato di diritto, nonché dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

    Articolo 3

    La lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (in seguito denominate «ADM») e dei relativi vettori costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

    Articolo 4

    Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita all'adempimento degli obblighi internazionali, in particolare la piena cooperazione con l'ICTY.

    Articolo 5

    La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale, lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze sono elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e di associazione. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rimangono soggette ai requisiti del processo di stabilizzazione e di associazione e si basano sui meriti individuali della Bosnia-Erzegovina.

    Articolo 6

    La Bosnia-Erzegovina s'impegna a continuare a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, nonché lo sviluppo di progetti di interesse comune, in particolare quelli riguardanti la lotta contro criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illegali, in particolare il traffico di esseri umani, armi leggere e di piccolo calibro e droghe illecite. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

    Articolo 7

    Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita alla lotta contro il terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia.

    Articolo 8

    L'associazione è realizzata progressivamente e viene completata entro un periodo transitorio non superiore a sei anni.

    Il consiglio di stabilizzazione e di associazione, istituito ai sensi dell'articolo 115, controlla periodicamente, di norma una volta all'anno, l'applicazione del presente accordo e l'adozione e l'attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte della Bosnia-Erzegovina. Tale verifica è eseguita alla luce del disposto del preambolo e conformemente ai principi generali del presente accordo. Si tiene debitamente conto delle priorità stabilite nel partenariato europeo attinenti al presente accordo e si assicura la coerenza con i meccanismi istituiti nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare con la relazione sui progressi compiuti in tale processo.

    Basandosi su questa verifica il consiglio di stabilizzazione e di associazione formula raccomandazioni e adotta eventualmente decisioni. Qualora durante la verifica siano individuate difficoltà particolari, queste sono esaminate conformemente ai meccanismi di composizione delle controversie istituiti dal presente accordo.

    Il processo di associazione viene completato progressivamente. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede ad una revisione completa dell'applicazione dell'accordo stesso. In base a tale revisione, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta i progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina e adotta eventualmente decisioni relative alle fasi successive del processo di associazione.

    La revisione non riguarda la libera circolazione delle merci, per la quale il titolo IV fissa un calendario specifico.

    Articolo 9

    L'accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC ed è attuato a norma di tali disposizioni, in particolare dell'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e dell'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).



    TITOLO II

    DIALOGO POLITICO

    Articolo 10

    1.  Nell'ambito del presente accordo è intensificato il dialogo politico tra le Parti, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina e contribuisce ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti.

    2.  Il dialogo politico deve promuovere in particolare:

    a) la piena integrazione della Bosnia-Erzegovina nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale avvicinamento all'Unione europea;

    b) una progressiva convergenza delle posizioni assunte dalle Parti sulle questioni internazionali, compresa la PESC, soprattutto quelle che potrebbero avere sostanziali ripercussioni per le Parti, anche attraverso scambi di informazioni pertinenti;

    c) la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato;

    d) una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla PESC dell'Unione europea.

    3.  Le Parti ritengono che la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri loro obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurerà nel dialogo politico inteso ad accompagnare e a consolidare tali elementi.

    Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

    a) l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione;

    b) la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle AMD, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

    Il dialogo politico su questi aspetti può svolgersi a livello regionale.

    Articolo 11

    1.  Il dialogo politico avviene principalmente nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli.

    2.  Su richiesta delle Parti, inoltre, il dialogo politico può svolgersi:

    a) all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Bosnia-Erzegovina, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, il segretario generale/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e la Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «la Commissione europea»), dall'altra;

    b) utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, OSCE, Consiglio d'Europa e altri consessi internazionali;

    c) con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo, compresi quelli individuati nell'agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003.

    Articolo 12

    A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 121.

    Articolo 13

    Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione, anche nell'ambito del forum UE-Balcani occidentali.



    TITOLO III

    COOPERAZIONE REGIONALE

    Articolo 14

    Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale, nonché dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, la Bosnia-Erzegovina promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunità sostiene altresì progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza.

    Ogniqualvolta la Bosnia-Erzegovina preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 15, 16 e 17, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.

    La Bosnia-Erzegovina attua integralmente gli accordi bilaterali di libero scambio esistenti, negoziati a norma del memorandum d'intesa sull'agevolazione e sulla liberalizzazione del commercio firmato a Bruxelles il 27 giugno 2001 dalla Bosnia-Erzegovina, e l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006.

    Articolo 15

    Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione

    Dopo la firma del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina avvia negoziati con i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.

    Gli elementi principali di tali convenzioni sono:

    a) il dialogo politico,

    b) l'instaurazione di zone di libero scambio conformemente alle pertinenti disposizioni dell'OMC;

    c) concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, ad un livello equivalente a quello del presente accordo;

    d) disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni.

    All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.

    Tali convenzioni devono essere concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La disponibilità della Bosnia-Erzegovina a concludere dette convenzioni costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea.

    La Bosnia-Erzegovina avvia negoziati analoghi con gli altri paesi della regione dopo che questi hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione.

    Articolo 16

    Cooperazione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione

    La Bosnia-Erzegovina avvia la cooperazione regionale con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, in particolare in quelli di interesse comune. Tale cooperazione deve essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

    Articolo 17

    Cooperazione con altri paesi candidati all'adesione all'UE che non rientrano nel processo di stabilizzazione e di associazione

    1.  La Bosnia-Erzegovina deve promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi altro paese candidato all'adesione all'UE che non rientri nel processo di stabilizzazione e di associazione in qualunque settore di cooperazione contemplato dal presente accordo. Scopo della convenzione è allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la Bosnia-Erzegovina e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra quest'ultimo, la Comunità e i suoi Stati membri.

    2.  Entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la Bosnia-Erzegovina deve concludere con la Turchia, che ha instaurato un'unione doganale con la Comunità, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994 e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di essi in misura equivalente al presente accordo, a norma dell'articolo V del GATS.



    TITOLO IV

    LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

    Articolo 18

    1.  Nel corso di un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Bosnia-Erzegovina istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Essi tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.

    2.  Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata.

    3.  Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:

    a) degli oneri equivalenti ad una tassa interna applicati a norma dell'articolo III, paragrafo 2 del GATT 1994;

    b) dei dazi antidumping o compensativi;

    c) dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati.

    4.  Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è:

    a) la tariffa doganale comune della Comunità, istituita ai sensi del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 1 ), effettivamente applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo;

    b) la tariffa doganale applicata della Bosnia-Erzegovina per il 2005 ( 2 ).

    5.  I dazi ridotti applicati dalla Bosnia-Erzegovina, calcolati nel modo indicato nel presente accordo, sono arrotondati al decimale più vicino secondo i principi aritmetici comuni. Di conseguenza, tutte le cifre con meno di 5 dopo il primo decimale sono arrotondate al decimale direttamente inferiore e tutte le cifre con più di 5 (compreso) dopo il primo decimale sono arrotondate al decimale direttamente superiore.

    6.  Qualora, successivamente alla firma del presente accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante:

    a) dai negoziati tariffari in sede di OMC o

    b) dall'adesione della Bosnia-Erzegovina all'OMC o

    c) da riduzioni successive dopo l'adesione della Bosnia-Erzegovina all'OMC,

    i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

    7.  La Comunità e la Bosnia-Erzegovina si comunicano i rispettivi dazi di base e le relative modifiche.



    CAPITOLO I

    Prodotti industriali

    Articolo 19

    Definizione

    1.  Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della Bosnia-Erzegovina elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo OMC in materia di agricoltura.

    2.  Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

    Articolo 20

    Concessioni della Comunità riguardanti i prodotti industriali

    1.  I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Bosnia-Erzegovina.

    2.  Le restrizioni quantitative applicabili alle importazioni nella Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Bosnia-Erzegovina.

    Articolo 21

    Concessioni della Bosnia-Erzegovina riguardanti i prodotti industriali

    1.  I dazi doganali applicabili alle importazioni in Bosnia-Erzegovina di prodotti industriali originari della Comunità diversi da quelli elencati nell'allegato I sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

    2.  Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali applicabili alle importazioni in Bosnia-Erzegovina sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Comunità.

    3.  I dazi doganali applicabili alle importazioni in Bosnia-Erzegovina di prodotti industriali originari della Comunità elencati nell'allegato I a), I b) e I c) sono progressivamente ridotti e aboliti secondo i calendari di cui a detto allegato.

    4.  Le restrizioni quantitative alle importazioni in Bosnia-Erzegovina di prodotti industriali originari della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

    Articolo 22

    Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni

    1.  A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Bosnia-Erzegovina aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

    2.  A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Bosnia-Erzegovina aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

    Articolo 23

    Riduzione accelerata dei dazi doganali

    La Bosnia-Erzegovina si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 21 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.

    Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.



    CAPITOLO II

    Agricoltura e pesca

    Articolo 24

    Definizione

    1.  Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o della Bosnia-Erzegovina.

    2.  Per «prodotti agricoli e della pesca» s'intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo OMC in materia di agricoltura.

    3.  La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, alle voci 1604 e 1605 e alle sottovoci 0511 91 , 1902 20 10 e 2301 20 00 .

    Articolo 25

    Prodotti agricoli trasformati

    Il protocollo 1 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

    Articolo 26

    Abolizione delle restrizioni quantitative applicabili ai prodotti dell'agricoltura e della pesca

    1.  A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Bosnia-Erzegovina.

    2.  A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità.

    Articolo 27

    Prodotti agricoli

    1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Bosnia-Erzegovina, diversi da quelli di cui alle voci 0102 , 0201 , 0202 , 1701 , 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.

    Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

    2.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di «baby beef» definiti all'allegato II e originari della Bosnia-Erzegovina al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1 500 tonnellate, espresse in peso carcasse.

    3.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità concede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunità dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari della Bosnia-Erzegovina, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 12 000 tonnellate (peso netto).

    ▼M1

    A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria di tale protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, il contingente tariffario annuale di cui al primo comma è di 13 210 tonnellate (peso netto).

    ▼B

    4.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina:

    a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell'allegato III a);

    b) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell'allegato III b), III c) e III d) secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto.

    c) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell'allegato III e) entro il limite del contingente tariffario indicato per i prodotti interessati.

    ▼M1

    4 bis.  In aggiunta al paragrafo 4, a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria di tale protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, la Bosnia-Erzegovina abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari dell'Unione, elencati nell'allegato III (f), entro il limite del contingente tariffario indicato per i prodotti in questione.

    ▼B

    5.  Il protocollo 7 determina il regime applicabile ai vini e alle bevande spiritose in esso riportati.

    Articolo 28

    Pesce e prodotti della pesca

    1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili al pesce e ai prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

    ▼M1

    1 bis.  A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria di tale protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, l'Unione abolisce tutti i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili al pesce e ai prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato IV (a). I prodotti elencati nell'allegato IV (a) sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.

    ▼B

    2.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili al pesce e ai prodotti della pesca originari della Comunità a norma dell'allegato V.

    ▼M1

    3.  A decorrere dall'entrata in vigore del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea oppure, in caso di applicazione provvisoria di tale protocollo, dalla data dell'applicazione provvisoria, la Bosnia-Erzegovina apre un contingente esente da dazio per le importazioni di carpe vive di cui al codice NC 0301 93 00 entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 75 tonnellate. Alle importazioni che non rientrano nei limiti del contingente si applicano i dazi fissati nell'allegato V dell'ASA.

    ▼B

    Articolo 29

    Clausola di revisione

    Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche della Bosnia-Erzegovina nei settori dell'agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia della Bosnia-Erzegovina, delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC e dell'eventuale adesione della Bosnia-Erzegovina all'OMC, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunità e la Bosnia-Erzegovina esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere ad una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

    Articolo 30

    Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l'articolo 39, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 26, 27 e 28 provochino gravi perturbazioni per i mercati o i dispositivi normativi interni della controparte, entrambe le Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

    Articolo 31

    Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande spiritose

    1.  La Bosnia-Erzegovina assicura la protezione delle indicazioni geografiche della Comunità registrate nella Comunità a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ( 3 ), secondo le modalità di cui al presente articolo. Le indicazioni geografiche della Bosnia-Erzegovina per i prodotti dell'agricoltura e della pesca sono ammissibili alla registrazione nella Comunità alle condizioni specificate nello stesso regolamento.

    2.  La Bosnia-Erzegovina vieta l'uso nel suo territorio delle denominazioni protette nella Comunità per prodotti analoghi non conformi alla specifica dell'indicazione geografica. Questa disposizione si applica anche quando la vera origine geografica della merce è indicata, l'indicazione geografica in questione è utilizzata in una traduzione o la denominazione è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

    3.  La Bosnia-Erzegovina rifiuta la registrazione dei marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2.

    4.  I marchi commerciali registrati in Bosnia-Erzegovina o acquisiti con l'uso, il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2, cesseranno di essere utilizzati entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Questa disposizione non si applica, tuttavia, ai marchi registrati in Bosnia-Erzegovina o acquisiti con l'uso che appartengono a cittadini di paesi terzi, purché non siano tali da ingannare il pubblico in merito alla qualità, alle specifiche e all'origine geografica delle merci.

    5.  A decorrere dal 31 dicembre 2013, le indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 non varranno come termini usati correntemente come denominazione comune di tali merci in Bosnia-Erzegovina.

    6.  La Bosnia-Erzegovina garantisce la protezione di cui ai paragrafi 1-5 di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata.



    CAPITOLO III

    Disposizioni comuni

    Articolo 32

    Ambito d'applicazione

    Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nel protocollo 1.

    Articolo 33

    Concessioni più favorevoli

    Le disposizioni del presente titolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

    Articolo 34

    Standstill

    1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, né si aumentano quelli già applicati.

    2.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, né sono rese più restrittive quelle esistenti.

    3.  Fatte salve le concessioni riconosciute a norma degli articoli 25, 26, 27 e 28, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche della Bosnia-Erzegovina e della Comunità in materia di agricoltura e di pesca e l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati da III a V e al protocollo 1.

    Articolo 35

    Divieto di discriminazione fiscale

    1.  La Comunità e la Bosnia-Erzegovina si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.

    2.  I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

    Articolo 36

    Dazi doganali di carattere fiscale

    Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

    Articolo 37

    Unioni doganali, zone di libero scambio e intese transfrontaliere

    1.  Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

    2.  Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e la Bosnia-Erzegovina o derivanti dagli accordi bilaterali specificati nel titolo III, conclusi dalla Bosnia-Erzegovina per promuovere il commercio regionale.

    3.  Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo aderisca all'Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Bosnia-Erzegovina sanciti nel presente accordo.

    Articolo 38

    Dumping e sovvenzioni

    1.  Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle Parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 39.

    2.  Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 o dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

    Articolo 39

    Clausola di salvaguardia generale

    1.  Si applicano tra le Parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

    2.  Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

    a) grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della Parte importatrice oppure

    b) gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice,

    la Parte importatrice può adottare opportune misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

    3.  Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni provenienti dall'altra Parte non devono superare quanto necessario per ovviare ai problemi di cui al paragrafo 2, causati dall'applicazione del presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate consistono nella sospensione dell'aumento o nella riduzione dei margini delle preferenze previste dal presente accordo per il prodotto in questione, fino ad un massimo corrispondente al dazio di base indicato all'articolo 18, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 6 per lo stesso prodotto. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro la fine del periodo stabilito e non possono essere applicate per più di due anni.

    In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono adottare misure per un ulteriore periodo non superiore a due anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno quattro anni dallo scadere delle misure in questione.

    4.  Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b) del presente articolo, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Bosnia-Erzegovina, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le due Parti in questione.

    5.  Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, si applicano le seguenti disposizioni:

    a) i problemi causati dalla situazione di cui al presente articolo sono sottoposti immediatamente all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

    Qualora il consiglio di stabilizzazione e di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine ai problemi o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema conformemente al presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo;

    b) qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione informandone immediatamente l'altra Parte.

    Le misure di salvaguardia sono notificate immediatamente al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

    6.  Qualora la Comunità o la Bosnia-Erzegovina assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare i problemi di cui al presente articolo ad una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, ne informano l'altra Parte.

    Articolo 40

    Clausola di penuria

    1.  Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:

    a) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice o

    b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficoltà per la Parte esportatrice,

    quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

    2.  Nello scegliere le misure si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistono condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

    3.  Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Bosnia-Erzegovina, fornisce quanto prima al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti possono mettersi d'accordo, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non si raggiunga un accordo entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice può applicare misure, ai sensi del presente articolo, alle esportazioni del prodotto in questione.

    4.  Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Comunità o la Bosnia-Erzegovina, a seconda dei casi, può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.

    5.  Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo sono notificate immediatamente al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

    Articolo 41

    Monopoli di Stato

    La Bosnia-Erzegovina adegua tutti i monopoli nazionali a carattere commerciale di modo che, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri e della Bosnia-Erzegovina per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci.

    Articolo 42

    Norme di origine

    Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo 2 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

    Articolo 43

    Restrizioni autorizzate

    Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

    Articolo 44

    Mancata cooperazione amministrativa

    1.  Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le Parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale.

    2.  Quando una Parte constata, in base ad informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

    3.  Ai fini del presente articolo, per «mancata cooperazione amministrativa» s'intende, fra l'altro:

    a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;

    b) il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;

    c) il reiterato rifiuto di ottenere l'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti.

    Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra Parte, legato ad informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.

    4.  L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

    a) la Parte che ha constatato, in base ad informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti;

    b) qualora le Parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la Parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione;

    c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate al minimo necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte in questione. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee sono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

    5.  Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a) del presente articolo, la Parte interessata pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si indica che per il prodotto interessato si sono constatate, in base ad informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

    Articolo 45

    Responsabilità finanziaria

    Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione e, in particolare, nell'applicare le disposizioni del protocollo 2, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la Parte che subisce dette conseguenze può chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilità di adottare tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.

    Articolo 46

    L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario alle Isole Canarie.



    TITOLO V

    CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI



    CAPITOLO I

    Circolazione dei lavoratori

    Articolo 47

    1.  Nel rispetto delle condizioni e delle modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

    a) il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della Bosnia-Erzegovina legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato membro;

    b) il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 48, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

    2.  Nel rispetto delle condizioni e delle modalità applicabili nel suo territorio, la Bosnia-Erzegovina concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in Bosnia-Erzegovina.

    Articolo 48

    1.  Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:

    a) si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori della Bosnia-Erzegovina concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali;

    b) gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi.

    2.  Dopo tre anni il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, secondo le norme e le procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

    Articolo 49

    1.  Vengono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori aventi la nazionalità della Bosnia-Erzegovina legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, pone in essere le disposizioni seguenti:

    a) tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di invalidità e di decesso e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e dei loro familiari;

    b) le pensioni o rendite di vecchiaia, di decesso, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidità derivante da tali cause, ad eccezione delle indennità non basate sui contributi versati, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;

    c) ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

    2.  La Bosnia-Erzegovina concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti nel suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, punti b) e c).



    CAPITOLO II

    Stabilimento

    Articolo 50

    Definizione

    Ai fini del presente accordo:

    a) per «società comunitaria» o «società della Bosnia-Erzegovina» s'intende, rispettivamente, una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Bosnia-Erzegovina che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio della Comunità o della Bosnia-Erzegovina. Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Bosnia-Erzegovina che abbia solo la sede legale nel territorio della Comunità o della Bosnia-Erzegovina viene considerata una società comunitaria o della Bosnia-Erzegovina se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Bosnia-Erzegovina;

    b) per «consociata» di una società s'intende una società effettivamente controllata da un'altra società;

    c) per «filiale» di una società s'intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione;

    d) per «stabilimento» s'intende:

    i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività economiche come lavoratori autonomi, nonché attività, in particolare società, che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attività economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;

    ii) per quanto riguarda le società comunitarie e le società della Bosnia-Erzegovina, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Bosnia-Erzegovina o nella Comunità;

    e) per «attività» s'intendono quelle economiche;

    f) le «attività economiche» comprendono in linea di massima le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;

    g) per «cittadino della Comunità» o «cittadino della Bosnia-Erzegovina» s'intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro o della Bosnia-Erzegovina.

    Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini comunitari o della Bosnia-Erzegovina stabiliti al di fuori della Comunità o della Bosnia-Erzegovina e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Bosnia-Erzegovina e controllate da cittadini comunitari o della Bosnia-Erzegovina, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Bosnia-Erzegovina in base alle rispettive legislazioni;

    h) per «servizi finanziari» s'intendono le attività descritte nell'allegato VI. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può ampliare o modificare l'ambito d'applicazione di tale allegato.

    Articolo 51

    1.  La Bosnia-Erzegovina agevola l'avvio di attività nel suo territorio da parte di società e cittadini comunitari. A tal fine, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina concede:

    a) per lo stabilimento di società comunitarie nel territorio della Bosnia-Erzegovina, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

    b) per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite in Bosnia-Erzegovina, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.

    2.  A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e i suoi Stati membri concedono:

    a) per lo stabilimento di società della Bosnia-Erzegovina nel territorio comunitario, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

    b) per l'attività delle filiali e consociate della Bosnia-Erzegovina stabilite nel loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite nel loro territorio.

    3.  Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni, rispetto alle loro società, per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società di un'altra Parte nel loro territorio.

    4.  Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini della Comunità e della Bosnia-Erzegovina che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.

    5.  Fatte salve le disposizioni del presente articolo:

    a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprietà immobiliari in Bosnia-Erzegovina;

    b) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate di società comunitarie avranno inoltre il diritto di acquistare e godranno degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società della Bosnia-Erzegovina e godranno, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le società della Bosnia-Erzegovina, quando ciò è necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite. Le disposizioni della presente lettera si applicano fatto salvo l'articolo 63;

    c) dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la possibilità di estendere i diritti di cui alla lettera b) a filiali di società comunitarie.

    Articolo 52

    1.  Fatte salve le disposizioni dell'articolo 51, le Parti possono disciplinare, tranne per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini nel loro territorio, sempreché così facendo non discriminino le società e i cittadini delle altre Parti rispetto alle loro società e ai loro cittadini.

    2.  Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di adottare misure a titolo prudenziale, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalle Parti a norma del presente accordo.

    3.  Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

    Articolo 53

    1.  Fatto salve eventuali disposizioni contrarie dell'accordo multilaterale sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo ( 4 ) (in seguito denominato «ECAA»), le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.

    2.  Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

    Articolo 54

    1.  Le disposizioni degli articoli 51 e 52 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari per lo stabilimento e l'attività nel suo territorio di filiali di società dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite nel suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

    2.  La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

    Articolo 55

    Nell'intento di rendere più agevole per i cittadini comunitari e della Bosnia-Erzegovina l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate rispettivamente in Bosnia-Erzegovina e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può adottare tutte le misure necessarie a tale scopo.

    Articolo 56

    1.  Una società comunitaria stabilita nel territorio della Bosnia-Erzegovina o una società della Bosnia-Erzegovina stabilita nella Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel territorio di stabilimento, nel territorio rispettivamente della Bosnia-Erzegovina e della Comunità, cittadini rispettivamente degli Stati membri o della Bosnia-Erzegovina, purché si tratti di quadri intermedi di cui al paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

    2.  I quadri intermedi delle summenzionate società, in seguito denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all'interno della società» di cui alla lettera c) del presente paragrafo e nelle categorie sottoindicate, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

    a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

    i) dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;

    ii) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;

    iii) hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;

    b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, le attrezzature di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative ad un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;

    c) per «persona trasferita all'interno della società» s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione nel territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte nel territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale nel territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili nel territorio dell'altra Parte.

    3.  L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o della Bosnia-Erzegovina di cittadini rispettivamente della Bosnia-Erzegovina o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, quali definiti al paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società della Bosnia-Erzegovina oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o in Bosnia-Erzegovina, a condizione che:

    a) detti rappresentanti non procedano a vendite dirette, non forniscano servizi e non siano retribuiti da una fonte situata nel territorio di stabilimento e

    b) la sede principale della società si trovi al di fuori rispettivamente della Comunità o della Bosnia-Erzegovina e non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società rispettivamente nello Stato membro o in Bosnia-Erzegovina.



    CAPITOLO III

    Prestazione di servizi

    Articolo 57

    1.  La Comunità e la Bosnia-Erzegovina si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o della Bosnia-Erzegovina stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

    2.  Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono impiegate dal prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 56, paragrafo 2, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Bosnia-Erzegovina e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di prestare essi stessi servizi.

    3.  Dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

    Articolo 58

    1.  Le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da rendere le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e della Bosnia-Erzegovina stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede l'entrata in vigore del presente accordo.

    2.  Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.

    Articolo 59

    Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, si applicano le disposizioni seguenti:

    1) nel settore dei trasporti terrestri, il protocollo 3 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso la Bosnia-Erzegovina e la Comunità intesa globalmente, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa della Bosnia-Erzegovina in materia di trasporti con quella della Comunità.

    2) Nel settore dei trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi internazionali, nonché a rispettare gli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente.

    Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza, elemento chiave del trasporto marittimo internazionale.

    3) Nell'applicare i principi del paragrafo 2, le Parti:

    a) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi;

    b) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali;

    c) ciascuna Parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

    4) Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono disciplinate dall'ECAA.

    5) Prima della conclusione dell'ECAA, le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

    6) La Bosnia-Erzegovina adegua la sua legislazione, comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei, marittimi, fluviali e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.

    7) A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.



    CAPITOLO IV

    Pagamenti correnti e circolazione dei capitali

    Articolo 60

    Le Parti si impegnano ad autorizzare, conformemente alle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina.

    Articolo 61

    1.  Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e a investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

    2.  Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, nonché a prestiti e crediti finanziari con scadenza superiore a un anno.

    3.  A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente delle norme e delle procedure esistenti, l'acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di cittadini di Stati membri.

    Entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di cittadini di Stati membri per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai suoi cittadini.

    A decorrere dal quinto anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti e crediti finanziari con scadenza inferiore ad un anno.

    4.  Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Bosnia-Erzegovina e di rendere più restrittivi i regimi esistenti.

    5.  Fatte salve le disposizioni dell'articolo 60 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunità o della Bosnia-Erzegovina, la Comunità e la Bosnia-Erzegovina possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.

    6.  Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti contraenti del presente accordo.

    7.  Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

    Articolo 62

    1.  Durante i primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, le Parti adottano misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

    2.  Entro la fine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.



    CAPITOLO V

    Disposizioni di carattere generale

    Articolo 63

    1.  L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità.

    2.  Dette disposizioni non si applicano alle attività, svolte nel territorio di una delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potestà pubbliche.

    Articolo 64

    Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di residenza, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione del presente accordo. Questa disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 63.

    Articolo 65

    Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle società controllate da ed esclusivamente di proprietà congiunta di società o cittadini della Bosnia-Erzegovina e società o cittadini della Comunità.

    Articolo 66

    1.  Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale.

    2.  Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

    3.  Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Bosnia-Erzegovina di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.

    Articolo 67

    1.  Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'adozione di misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione.

    2.  Qualora uno o più Stati membri o la Bosnia-Erzegovina abbia o rischi di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Bosnia-Erzegovina, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, può adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e di portata non superiore a quanto strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Bosnia-Erzegovina, a seconda dei casi, informa immediatamente l'altra Parte.

    3.  Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

    Articolo 68

    Le disposizioni del presente titolo vengono progressivamente adeguate tenendo conto, in particolare, dei requisiti posti dall'articolo V del GATS.

    Articolo 69

    Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di adottare le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.



    TITOLO VI

    RAVVICINAMENTO, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA

    Articolo 70

    1.  Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione della Bosnia-Erzegovina a quella della Comunità e della sua effettiva applicazione. La Bosnia-Erzegovina si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l'acquis comunitario. La Bosnia-Erzegovina garantisce la corretta applicazione della sua legislazione attuale e futura.

    2.  Il ravvicinamento ha inizio con la firma dell'accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis comunitario contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 8 dello stesso.

    3.  In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell'acquis sul mercato interno e sugli altri aspetti connessi al commercio. Successivamente, la Bosnia-Erzegovina si concentra sulle altre parti dell'acquis.

    Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la Commissione europea e la Bosnia-Erzegovina.

    4.  La Bosnia-Erzegovina definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalità per il controllo del ravvicinamento legislativo e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi.

    Articolo 71

    Concorrenza ed altre disposizioni di carattere economico

    1.  Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina:

    a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

    b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Bosnia-Erzegovina o in una sua parte sostanziale;

    c) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

    2.  Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato CE e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.

    3.  Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un'autorità pubblica indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.

    4.  La Bosnia-Erzegovina istituisce un'autorità pubblica indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione del paragrafo 1, lettera c), entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può autorizzare, tra l'altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti a norma del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.

    5.  Ciascuna Parte garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato presentando, tra l'altro, all'altra Parte una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e l'impostazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico.

    6.  La Bosnia-Erzegovina compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

    7.  

    a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera c), le Parti accettano che, durante i primi sei anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dalla Bosnia-Erzegovina sia valutato tenendo conto del fatto che la Bosnia-Erzegovina deve essere assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE.

    b) Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina presenta alla Commissione europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni della Bosnia-Erzegovina e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.

    8.  Il protocollo 4 definisce le norme speciali sugli aiuti di Stato applicabili alla ristrutturazione dell'industria siderurgica.

    9.  Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:

    a) il paragrafo 1, lettera c), non si applica;

    b) le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato CE e degli strumenti comunitari specifici adottati su tale base.

    10.  Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le Parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

    Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.

    Articolo 72

    Imprese pubbliche

    Entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato CE, con particolare riguardo all'articolo 86.

    I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunità in Bosnia-Erzegovina.

    Articolo 73

    Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

    1.  A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

    2.  Dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono a imprese e cittadini dell'altra Parte, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.

    3.  La Bosnia-Erzegovina adotta tutte le misure necessarie atte a garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.

    4.  La Bosnia-Erzegovina s'impegna ad aderire, entro il termine indicato al paragrafo precedente, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII. Le Parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita ai principi dell'accordo su aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare la Bosnia-Erzegovina ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.

    5.  Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

    Articolo 74

    Appalti pubblici

    1.  La Comunità e la Bosnia-Erzegovina sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, con particolare attenzione alle norme dell'OMC.

    2.  A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società della Bosnia-Erzegovina, stabilite o meno nella Comunità, possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.

    Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo della Bosnia-Erzegovina avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità verifica periodicamente se la Bosnia-Erzegovina abbia effettivamente introdotto tale normativa.

    3.  A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Bosnia-Erzegovina a norma del capitolo II del titolo V possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Bosnia-Erzegovina beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società della Bosnia-Erzegovina.

    4.  Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Bosnia-Erzegovina potranno accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Bosnia-Erzegovina beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società della Bosnia-Erzegovina. Nel periodo di transizione quinquennale la Bosnia-Erzegovina riduce progressivamente le preferenze esistenti di modo che, all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio preferenziale non superi il 15 % nel primo e secondo anno, il 10 % nel terzo e quarto anno e il 5 % nel quinto anno.

    5.  Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Bosnia-Erzegovina di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese. La Bosnia-Erzegovina riferisce ogni anno al consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito alle misure adottate per migliorare la trasparenza e consentire un efficace controllo giurisdizionale delle decisioni adottate in materia di appalti pubblici.

    6.  Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la prestazione di servizi tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 47 a 69.

    Articolo 75

    Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità

    1.  La Bosnia-Erzegovina adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformità della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e con le procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.

    2.  A tale scopo, le Parti si adoperano per:

    a) promuovere l'uso dei regolamenti tecnici comunitari, nonché delle norme e delle procedure europee di valutazione della conformità;

    b) fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità;

    c) incoraggiare la partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai lavori delle organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformità, metrologia e funzioni analoghe (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) ( 5 );

    d) se del caso, concludere un accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali una volta che la Bosnia-Erzegovina abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure con quelli della Comunità e disponga delle competenze necessarie.

    Articolo 76

    Tutela dei consumatori

    Le Parti collaborano per allineare le norme della Bosnia-Erzegovina in materia di tutela dei consumatori con quelle della Comunità. Un'efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipende dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.

    A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti incoraggiano e garantiscono:

    a) una politica attiva di protezione dei consumatori conforme alla normativa comunitaria, lo sviluppo dell'informazione e la creazione di organizzazioni indipendenti;

    b) l'armonizzazione della legislazione della Bosnia-Erzegovina in materia di protezione dei consumatori con quella vigente nella Comunità;

    c) un'efficace protezione giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati;

    d) un controllo delle norme da parte di organismi competenti e l'accesso alle istanze giudiziarie in caso di controversia.

    Articolo 77

    Condizioni di lavoro e pari opportunità

    La Bosnia-Erzegovina adegua progressivamente la sua legislazione a quella comunitaria in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunità.



    TITOLO VII

    GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

    Articolo 78

    Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto

    Nella loro cooperazione in materia di giustizia e affari interni, le Parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda, in particolare, le autorità incaricate dell'applicazione della legge e l'apparato giudiziario. La cooperazione nel settore della giustizia mira in particolare a rafforzare l'indipendenza, l'efficienza e la capacità istituzionale del sistema giudiziario, a migliorare l'accesso alla giustizia, a dotare di strutture adeguate la polizia, le dogane e gli altri organi incaricati di applicare la legge, ad impartire una formazione adeguata e a combattere la corruzione e la criminalità organizzata.

    Articolo 79

    Protezione dei dati personali

    All'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina adegua la sua legislazione in materia di protezione dei dati personali alla legislazione comunitaria e alle altre legislazioni sulla privacy vigenti a livello europeo e internazionale. La Bosnia-Erzegovina istituisce organi di controllo indipendenti che dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un controllo efficace dell'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le Parti collaborano per conseguire questo obiettivo.

    Articolo 80

    Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione

    Le Parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.

    La cooperazione nei settori di cui sopra, basata su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, deve comprendere un'assistenza tecnica e amministrativa che consenta:

    a) lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche;

    b) la redazione di testi legislativi;

    c) una maggiore efficienza delle istituzioni;

    d) la formazione del personale;

    e) la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi;

    f) la gestione delle frontiere.

    La cooperazione si concentra in particolare:

    a) nel settore dell'asilo, sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, e del protocollo di New York relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31 gennaio 1967, così da garantire il rispetto del principio di «non respingimento» e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

    b) nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nel loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi paragonabili a quelli dei cittadini nazionali.

    Articolo 81

    Prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina; riammissione

    1.  Le Parti collaborano per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine, la Bosnia-Erzegovina e gli Stati membri riammettono i loro cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori; le Parti decidono inoltre di concludere e di applicare integralmente un accordo di riammissione comprendente, fra l'altro, l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

    Gli Stati membri e la Bosnia-Erzegovina forniscono ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative necessarie.

    Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini, anche di paesi terzi, e degli apolidi vengono stabilite nel quadro dell'accordo sulla riammissione.

    2.  La Bosnia-Erzegovina è disposta a concludere accordi di riammissione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un'attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente articolo.

    3.  Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani.

    Articolo 82

    Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo

    1.  Le Parti collaborano onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo.

    2.  La cooperazione nel settore può comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire l'efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

    Articolo 83

    Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite

    1.  Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a rafforzare le strutture impegnate nella lotta contro gli stupefacenti, a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania, nonché a garantire un controllo più efficace dei precursori.

    2.  Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di controllo degli stupefacenti.

    Articolo 84

    Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione

    Le Parti collaborano per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:

    a) il traffico e la tratta di esseri umani;

    b) le attività economiche illecite, in particolare la falsificazione monetaria, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti illegali, contraffatti o usurpativi;

    c) la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti;

    d) la frode fiscale;

    e) la produzione e il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;

    f) il contrabbando;

    g) il traffico illecito di armi;

    h) la falsificazione di documenti;

    i) il traffico illecito di automobili;

    j) la cibercriminalità.

    Nella lotta contro la criminalità organizzata vengono promosse la cooperazione regionale e l'osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.

    Articolo 85

    Lotta al terrorismo

    Le Parti convengono di cooperare, conformemente alle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento:

    a) attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni ONU pertinenti, convenzioni e strumenti internazionali;

    b) attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;

    c) attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalità di lotta al terrorismo, nonché nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.



    TITOLO VIII

    POLITICHE DI COOPERAZIONE

    Articolo 86

    1.  La Comunità e la Bosnia-Erzegovina instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Bosnia-Erzegovina. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le Parti.

    2.  Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile della Bosnia-Erzegovina. L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.

    3.  Le politiche di cooperazione devono essere integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Bosnia-Erzegovina e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può stabilire priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste, in linea con il partenariato europeo.

    Articolo 87

    Politica economica e commerciale

    La Comunità e la Bosnia-Erzegovina agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e l'elaborazione/applicazione della politica economica nelle economie di mercato.

    Su richiesta delle autorità della Bosnia-Erzegovina, la Comunità può fornire assistenza per aiutare la Bosnia-Erzegovina ad instaurare un'economia di mercato funzionante e ad avvicinare progressivamente le sue politiche a quelle dell'unione economica e monetaria, imperniate sulla stabilità.

    La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all'attività commerciale.

    Essa comprende anche lo scambio informale di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'unione economica e monetaria europea.

    Articolo 88

    Cooperazione nel settore statistico

    La cooperazione tra le Parti si concentra in particolare sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore statistico. Essa mira a sviluppare sistemi statistici efficienti e sostenibili in grado di fornire i dati confrontabili, attendibili, obiettivi e accurati necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma della Bosnia-Erzegovina. Essa consente inoltre allo Stato e agli uffici statistici delle entità di rispondere in modo più adeguato alle esigenze dei loro clienti nazionali e internazionali (pubblica amministrazione e settore privato). Il sistema statistico deve rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU, il codice europeo della prassi statistica e le disposizioni della normativa statistica europea, e avvicinarsi all'acquis comunitario.

    Articolo 89

    Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

    La cooperazione tra la Bosnia-Erzegovina e la Comunità si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di banche, assicurazioni e altri servizi finanziari. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e altri servizi finanziari in Bosnia-Erzegovina.

    Articolo 90

    Cooperazione in materia di audit e controllo finanziario

    La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di controllo interno delle finanze pubbliche e di audit esterno. Le Parti collaborano, in particolare, all'elaborazione e all'adozione della normativa pertinente al fine di creare in Bosnia-Erzegovina un sistema di controllo interno delle finanze pubbliche (PIFC), compresa l'istituzione di unità di audit interno funzionalmente indipendenti, e sistemi indipendenti di audit esterno, secondo norme e metodologie riconosciute a livello internazionale e conformemente alle migliori prassi dell'Unione europea. La cooperazione si concentra altresì sullo sviluppo delle capacità e sulla formazione presso le istituzioni onde sviluppare in Bosnia-Erzegovina un sistema di controllo interno delle finanze pubbliche e istituti di audit esterno (istituzioni superiori di controllo), compresi la creazione e il potenziamento di unità di armonizzazione centrali per la gestione e il controllo finanziari e per i sistemi di 'audit interno.

    Articolo 91

    Promozione e tutela degli investimenti

    La cooperazione tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e stranieri, indispensabile per il rilancio economico e industriale della Bosnia-Erzegovina.

    Articolo 92

    Cooperazione industriale

    La cooperazione punta a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria in generale e dei singoli settori in Bosnia-Erzegovina, nonché la cooperazione industriale fra operatori economici, con l'obiettivo di potenziare il settore privato a condizioni atte a garantire la protezione dell'ambiente.

    Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonché l'attività delle imprese.

    La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario riguardante la politica industriale.

    Articolo 93

    Piccole e medie imprese

    Le Parti collaborano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, tenendo debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di PMI e dei dieci orientamenti sanciti dalla Carta europea delle piccole imprese

    Articolo 94

    Turismo

    La cooperazione tra le Parti in campo turistico mira principalmente a intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.), a sviluppare la cooperazione fra aziende turistiche, esperti, governi e organi pubblici competenti in materia di turismo e a trasferire il know-how (attraverso formazione, scambi e seminari). La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario pertinente.

    La cooperazione può essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.

    Articolo 95

    Agricoltura e settore agroindustriale

    La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nei settori agricolo, veterinario e fitosanitario. La cooperazione punta principalmente a ristrutturare e modernizzare i settori agricolo e agroindustriale della Bosnia-Erzegovina, aiutandoli in particolare a soddisfare i requisiti veterinari e fitosanitari della Comunità, e ad avvicinare progressivamente la legislazione e le prassi nazionali alle norme e agli standard comunitari.

    Articolo 96

    Pesca

    Le Parti valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.

    Articolo 97

    Dogane

    Le Parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che verranno adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale della Bosnia-Erzegovina a quello comunitario, il che contribuirà a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale della Bosnia-Erzegovina all'acquis.

    La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di dogane.

    Le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le Parti in materia doganale figurano nel protocollo 5.

    Articolo 98

    Fiscalità

    Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure finalizzate all'ulteriore riforma del sistema fiscale e alla ristrutturazione dell'amministrazione fiscale della Bosnia-Erzegovina per assicurare una riscossione efficace delle imposte e potenziare la lotta contro le frodi fiscali.

    La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. Quest'ultima dovrebbe essere messa in atto conformemente ai principi sanciti dal codice di condotta per la tassazione delle imprese adottato dal Consiglio il 1o dicembre 1997.

    La cooperazione punta altresì a migliorare la trasparenza e la lotta alla corruzione, promuovendo lo scambio di informazioni con gli Stati membri onde agevolare l'attuazione delle misure di lotta contro la frode o l'evasione fiscale. La Bosnia-Erzegovina completa infine la rete degli accordi bilaterali con gli Stati membri, in linea con l'ultimo aggiornamento del modello di convenzione OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e sulla base del modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, nella misura in cui lo Stato membro richiedente vi aderisce.

    Articolo 99

    Cooperazione nel settore sociale

    Le Parti collaborano per agevolare la definizione della politica occupazionale della Bosnia-Erzegovina nel contesto di una riforma e di un'integrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l'adeguamento del regime previdenziale della Bosnia-Erzegovina alle nuove esigenze economiche e sociali, onde garantire un pari accesso e un sostegno effettivo a tutte le persone vulnerabili, e può comprendere la revisione della legislazione della Bosnia-Erzegovina per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne, per i disabili e per tutte le persone vulnerabili, comprese quelle appartenenti a minoranze, nonché il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunità.

    La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo settore.

    Articolo 100

    Istruzione e formazione

    Le Parti cooperano al fine di elevare il livello generale dell'istruzione, della formazione professionale e della formazione permanente in Bosnia-Erzegovina, nonché delle politiche e iniziative a favore dei giovani, compresa l'istruzione non formale. Il conseguimento degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna nell'ambito del relativo processo intergovernativo costituisce una priorità per i sistemi di istruzione superiore.

    Le Parti collaborano inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Bosnia-Erzegovina, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica o religione. La Bosnia-Erzegovina deve puntare in via prioritaria al rispetto degli impegni assunti nell'ambito delle convenzioni internazionali pertinenti.

    I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribuiranno al miglioramento delle strutture e delle attività nel settore dell'istruzione e della formazione in Bosnia-Erzegovina.

    La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo settore.

    Articolo 101

    Cooperazione culturale

    Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche fra singoli cittadini, comunità e popoli. Le Parti si impegnano altresì a collaborare per promuovere la diversità culturale, in particolare nell'ambito della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

    Articolo 102

    Cooperazione nel settore audiovisivo

    Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo.

    La cooperazione potrebbe vertere, tra l'altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e dei professionisti dell'informazione, nonché su un'assistenza tecnica volta a rafforzare l'indipendenza e la professionalità dei mass media pubblici e privati e a stabilire più stretti legami con i media europei.

    La Bosnia-Erzegovina allinea con le politiche della Comunità le sue politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizza la propria legislazione con l'acquis comunitario pertinente. La Bosnia-Erzegovina rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo.

    Articolo 103

    Società dell'informazione

    La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario sulla società dell'informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione della Bosnia-Erzegovina con quelle della Comunità.

    Le Parti cooperano per sviluppare ulteriormente la società dell'informazione in Bosnia-Erzegovina, con l'obiettivo globale di preparare la società all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilità di reti e servizi.

    Articolo 104

    Reti e servizi di comunicazione elettronici

    La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo campo.

    Le Parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire alla Bosnia-Erzegovina di recepire l'acquis comunitario in questi settori dopo un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

    Articolo 105

    Informazione e comunicazione

    La Comunità e la Bosnia-Erzegovina prendono le misure necessarie per favorire lo scambio di informazioni tra di esse. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti professionali della Bosnia-Erzegovina informazioni più specialistiche.

    Articolo 106

    Trasporti

    La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore dei trasporti.

    La cooperazione potrebbe puntare principalmente a ristrutturare e modernizzare i modi di trasporto della Bosnia-Erzegovina, migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci e agevolare l'accesso al mercato dei trasporti e alle infrastrutture di trasporto, compresi porti e aeroporti, sviluppare infrastrutture multimodali connesse alle principali reti transeuropee, specie per rafforzare i collegamenti regionali nell'Europa sudorientale in linea con il memorandum d'intesa sullo sviluppo della rete principale di trasporto regionale, aggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità, creare in Bosnia-Erzegovina un sistema di trasporti compatibile con quello comunitario e ad esso simile e migliorare la tutela dell'ambiente nel settore dei trasporti.

    Articolo 107

    Energia

    La cooperazione si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di energia compresi, se del caso, gli aspetti relativi alla sicurezza nucleare, si basa sul trattato che istituisce la Comunità dell'energia e viene sviluppata in vista di un'integrazione graduale della Bosnia-Erzegovina nei mercati energetici europei.

    Articolo 108

    Ambiente

    Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale di arrestare il degrado ambientale e di cominciare a migliorare la situazione ai fini dello sviluppo sostenibile.

    Le Parti collaborano, in particolare, per rafforzare le strutture e le procedure amministrative ai fini di una pianificazione strategica delle questioni ambientali onde assicurare il coordinamento fra le parti interessate, concentrandosi inoltre sull'allineamento della legislazione della Bosnia-Erzegovina con l'acquis comunitario. La cooperazione potrebbe vertere anche sulla definizione di strategie volte a ridurre in modo sostanziale l'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transfrontaliero, compresi i rifiuti e i prodotti chimici, sull'istituzione di un sistema di produzione e consumo di energia razionale, pulito, sostenibile e rinnovabile e sull'esecuzione di valutazioni di impatto ambientale e di valutazioni strategiche ambientali. Si riserva un'attenzione particolare alla ratifica e all'attuazione del protocollo di Kyoto.

    Articolo 109

    Cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico

    Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

    La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.

    Articolo 110

    Sviluppo regionale e locale

    Le Parti cercano di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

    La cooperazione tiene debitamente conto delle priorità dell'acquis comunitario in materia di sviluppo regionale.

    Articolo 111

    Riforma della pubblica amministrazione

    La cooperazione mira a favorire l'ulteriore sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile in Bosnia-Erzegovina, avvalendosi delle riforme già attuate nel settore.

    Essa verte in particolare sul consolidamento delle istituzioni in linea con i requisiti del partenariato europeo, in particolare l'elaborazione e l'attuazione di procedure di assunzione trasparenti ed imparziali, la gestione delle risorse umane e lo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, la formazione permanente, la promozione dell'etica nella pubblica amministrazione e il rafforzamento del processo di elaborazione delle politiche. Le riforme terranno debitamente conto degli obiettivi di sostenibilità fiscale, compresi gli aspetti connessi alla struttura delle finanze pubbliche. La cooperazione si esplica a tutti i livelli della pubblica amministrazione della Bosnia-Erzegovina.



    TITOLO IX

    COOPERAZIONE FINANZIARIA

    Articolo 112

    Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e a norma degli articoli 5, 113 e 115, la Bosnia-Erzegovina può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L'erogazione dell'aiuto comunitario è subordinata al compimento di ulteriori progressi verso la conformità con i criteri politici di Copenaghen e, in particolare, delle specifiche priorità del partenariato europeo. Si tiene conto anche delle valutazioni contenute nelle relazioni annuali sui progressi della Bosnia-Erzegovina. L'assistenza comunitaria è inoltre subordinata ai requisiti del processo di stabilizzazione e di associazione, specie per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali. L'aiuto concesso alla Bosnia-Erzegovina è modulato in funzione del fabbisogno constatato e delle priorità concordate, riflette la capacità di assorbimento e, se del caso, di rimborso ed attua i provvedimenti volti a riformare e a ristrutturare l'economia.

    Articolo 113

    Può essere fornita assistenza finanziaria sotto forma di sovvenzioni a norma del pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale basato su programmi d'azione annuali, definiti dalla Comunità in seguito a consultazioni con la Bosnia-Erzegovina.

    L'assistenza finanziaria può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, in particolare la giustizia e gli affari interni, il ravvicinamento delle legislazioni e lo sviluppo economico.

    Articolo 114

    Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.

    A tal fine, le Parti procedono a uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.



    TITOLO X

    DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

    Articolo 115

    È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno, a intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

    Articolo 116

    1.  Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina.

    2.  Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

    3.  I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

    4.  Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante della Bosnia-Erzegovina, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

    5.  Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

    Articolo 117

    Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno dell'ambito d'applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare inoltre opportune raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.

    Articolo 118

    1.  Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina.

    2.  Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.

    3.  Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare determinati poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le proprie decisioni alle condizioni di cui all'articolo 117.

    Articolo 119

    Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati.

    Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione del presente accordo.

    È creato un sottocomitato per le questioni inerenti alle migrazioni.

    Articolo 120

    Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di stabilizzazione e di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

    Articolo 121

    È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, nel cui ambito vengono organizzati incontri e scambi di opinioni fra membri dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

    Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto da membri del Parlamento europeo e da membri dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina.

    Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

    Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

    Articolo 122

    Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

    Articolo 123

    Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura:

    a) ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;

    b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

    c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

    Articolo 124

    1.  Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

    a) il regime applicato dalla Bosnia-Erzegovina nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o filiali;

    b) il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Bosnia-Erzegovina non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, società o filiali della Bosnia-Erzegovina.

    2.  Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

    Articolo 125

    1.  Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

    2.  Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

    3.  Ciascuna delle Parti può deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. In tal caso, si applica l'articolo 126 e, eventualmente, il protocollo 6.

    Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

    4.  Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti.

    Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se l'altra Parte lo chiede, sono oggetto di consultazioni nell'ambito di tale organismo, del comitato di stabilizzazione e di associazione o di qualsiasi altro organo istituito a norma degli articoli 119 e 120.

    5.  Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 non pregiudicano l'applicazione degli articoli 30, 38, 39, 40 e 44 e del protocollo 2.

    Articolo 126

    1.  In caso di disaccordo fra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, una delle Parti presenta all'altra Parte e al consiglio di stabilizzazione e di associazione una richiesta formale affinché la questione sia risolta.

    Se una Parte ritiene che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione dei suoi obblighi a norma del presente accordo, la richiesta formale di soluzione della controversia deve motivare questo parere e indicare, a seconda dei casi, che la Parte può prendere misure a norma dell'articolo 125, paragrafo 4.

    2.  Le Parti cercano di risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione e di altri organi, come previsto al paragrafo 3, onde trovare quanto prima una soluzione reciprocamente accettabile.

    3.  Le Parti forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione.

    Fintanto che la controversia non è risolta, se ne discute a ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, a meno che non sia stata avviata la procedura di arbitrato di cui al protocollo 6. Una controversia è considerata risolta quando il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta una decisione vincolante a norma dell'articolo 125, paragrafo 3, o quando ha dichiarato che la controversia non sussiste più.

    Possono inoltre tenersi consultazioni in merito a una controversia durante qualsiasi riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione o di tutti gli altri comitati o organi istituiti a norma degli articoli 119 o 120, per decisione comune delle Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.

    Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni devono rimanere riservate.

    4.  Per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo 6, una qualsiasi delle Parti può chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale protocollo quando le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia entro due mesi dall'avvio della procedura pertinente a norma del paragrafo 1.

    Articolo 127

    Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godono di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolino uno o più Stati membri, da un lato, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altro.

    Articolo 128

    Gli allegati da I a VII e i protocolli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono parte integrante del presente accordo.

    L'accordo quadro fra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari ( 6 ), firmato il 22 novembre 2004, e il relativo allegato sono parte integrante del presente accordo. Si procede al riesame di cui all'articolo 8 dell'accordo quadro nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che è autorizzato a modificare, all'occorrenza, l'accordo quadro.

    Articolo 129

    Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

    Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

    Ciascuna Parte può sospendere il presente accordo, con effetto immediato, qualora l'altra Parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell'accordo.

    Articolo 130

    Ai fini del presente accordo, per «Parti» s'intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altro.

    Articolo 131

    Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio della Bosnia-Erzegovina.

    Articolo 132

    Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

    Articolo 133

    Il presente accordo è redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, bosniaca, croata e serba, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Articolo 134

    Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

    Gli strumenti di ratifica o di approvazione vengono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

    Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

    Articolo 135

    Accordo interinale

    Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, in particolare quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, per «data di entrata in vigore del presente accordo» s'intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 71 e 73 del presente accordo, dei protocolli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 e delle disposizioni pertinenti del protocollo 3, la data di entrata in vigore dell'accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.

    Съставено в Люксембург на шестнадесети юни две хиляди и осма година.

    Hecho en Luxemburgo, el dieciséis de junio de dos mil ocho.

    V Lucemburku dne šestnáctého června dva tisíce osm.

    Udfærdiget i Luxembourg den sekstende juni to tusind og otte.

    Geschehen zu Luxemburg am sechzehnten Juni zweitausendacht.

    Kahe tuhande kaheksanda aasta juunikuu kuueteistkümnendal päeval Luxembourgis.

    Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα έξι Ιουνίου δύο χιλιάδες οκτώ.

    Done at Luxembourg on the sixteenth day of June in the year two thousand and eight.

    Fait à Luxembourg, le seize juin deux mille huit.

    Fatto a Lussemburgo, addì sedici giugno duemilaotto.

    Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada sešpadsmitajā jūnijā.

    Priimta du tūkstančiai aštuntų metų birželio šešioliktą dieną Liuksemburge.

    Kelt Luxembourgban, a kétezer-nyolcadik év június tizenhatodik napján.

    Magħmul fil-Lussemburgu, fis-sittax-il jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u tmienja.

    Gedaan te Luxemburg, de zestiende juni tweeduizend acht.

    Sporządzono w Luksemburgu dnia szesnastego czerwca roku dwa tysiące ósmego.

    Feito em Luxemburgo, em dezasseis de Junho de dois mil e oito.

    Încheiat la Luxembourg, la șaisprezece iunie două mii opt.

    V Luxemburgu dňa šestnásteho júna dvetisícosem.

    V Luxembourgu, dne šestnajstega junija leta dva tisoč osem.

    Tehty Luxemburgissa kuudentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

    Som skedde i Luxemburg den sextonde juni tjugohundraåtta.

    Sačinjeno u Luksemburgu, šesnaestoga juna dvije hiljade osme godine.

    Sačinjeno u Luksemburgu, šesnaestoga lipnja dvije tisuće osme godine.

    Састављено у Луксембургу, шеснаестога јуна двије хиљаде осме године.

    Voor het Koninkrijk België

    Pour le Royaume de Belgique

    Für das Königreich Belgien

    signatory

    Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

    Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

    Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

    За Релублика България

    signatory

    Za Českou republiku

    signatory

    På Kongeriget Danmarks vegne

    signatory

    Für die Bundesrepublik Deutschland

    signatory

    Eesti Vabariigi nimel

    signatory

    Thar cheann na hÉireann

    For Ireland

    signatory

    Για την Ελληνική Δημοκρατία

    signatory

    Por el Reino de España

    signatory

    Pour la République française

    signatory

    Per la Repubblica italiana

    signatory

    Για την Κυπριακή Δημοκρατία

    signatory

    Latvijas Republikas vārdā

    signatory

    Lietuvos Respublikos vardu

    signatory

    Pour le Grand-Duché de Luxembourg

    signatory

    A Magyar Köztársaság részéről

    signatory

    Gћal Malta

    signatory

    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

    signatory

    Für die Republik Österreich

    signatory

    W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

    signatory

    Pela República Portuguesa

    signatory

    Pentru România

    signatory

    Za Republiko Slovenijo

    signatory

    Za Slovenskú republiku

    signatory

    Suomen tasavallan puolesta

    För Republiken Finland

    signatory

    För Konungariket Sverige

    signatory

    For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

    signatory

    За Европейската общност

    Por las Comunidades Europeas

    Za Evropská společenství

    For De Europæiske Fællesskaber

    Für die Europäischen Gemeinschaften

    Euroopa ühenduste nimel

    Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

    For the European Communities

    Pour les Communautés européennes

    Per le Comunità europee

    Eiropas Kopienu vārdā

    Europos Bendrijų vardu

    Az Európai Közösségek részéről

    Għall-Komunitajiet Ewropej

    Voor de Europese Gemeenschappen

    W imieniu Wspólnot Europejskich

    Pelas Comunidades Europeias

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvá

    Za Evropske skupnosti

    Euroopan yhteisöjen puolesta

    På europeiska gemenskapernas vägnar

    signatory

    Za Bosnu i Hercegovinu

    Za Bosnu i Hercegovinu

    За Босну и Херцеговину

    signatory

    ELENCO DEGLI ALLEGATI E PROTOCOLLI

    ALLEGATI

     Allegato I (articolo 21) — Concessioni tariffarie accordate dalla Bosnia-Erzegovina ai prodotti industriali della Comunità

     Allegato II (articolo 27, paragrafo 2) — Definizione dei prodotti «baby beef»

     Allegato III (articolo 27) — Concessioni tariffarie accordate dalla Bosnia-Erzegovina ai prodotti agricoli di base originari della Comunità

     Allegato IV (articolo 28) — Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di merci originarie della Bosnia-Erzegovina

     Allegato V (articolo 28) — Dazi applicabili all'importazione in Bosnia-Erzegovina di merci originarie della Comunità

     Allegato VI (articolo 50) — Stabilimento: Servizi finanziari

     Allegato VII (articolo 73) — Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

    PROTOCOLLI

     Protocollo 1 (articolo 25) — Sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina

     Protocollo 2 (articolo 42) — Relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

     Protocollo 3 (articolo 59) — In materia di trasporti terrestri

     Protocollo 4 (articolo 71) — Sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica

     Protocollo 5 (articolo 97) — Sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

     Protocollo 6 (articolo 126) — Composizione delle controversie

     Protocollo 7 (articolo 27) — Riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati

    ALLEGATO I

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

    ALLEGATO I (a)

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

    (di cui all'articolo 21)

    Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

    a) all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione viene ridotto al 50 % del dazio di base;

    b) il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.



    Codice NC

    Designazione delle merci

    2501 00

    Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:

    2501 00 10

    –  Acqua di mare e acque madri di saline

     

    –  Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:

     

    – –  altro:

     

    – – –  altro:

    2501 00 99

    – – – –  altro

    2508

    Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806 ), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas:

    2508 70 00

    –  Terre di chamotte o di dinas

    2511

    Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816 :

    2511 20 00

    –  Carbonato di bario naturale (witherite)

    2522

    Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825

    2523

    Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati:

    2523 10 00

    –  Cementi non polverizzati detti clinkers

     

    –  Cementi Portland:

    2523 21 00

    – –  Cementi bianchi, anche colorati artificialmente

    2523 29 00

    – –  altri:

    ex 2523 29 00

    – – –  diversi dai cementi utilizzati per i pozzi di petrolio e i giacimenti di gas

    2524

    Amianto (asbesto)

    2524 10 00

    –  Crocidolite

    2524 90 00

    –  altro:

    ex 2524 90 00

    – –  Amianto in forma di fibre, di fiocchi o di polvere

    2702

    Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

    2711

    Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:

     

    –  liquefatti:

    2711 11 00

    – –  Gas naturale

    2711 12

    – –  Propano

    2711 13

    – –  Butani

    2711 19 00

    – –  altri

    2801

    Fluoro, cloro, bromo e iodio:

    2801 10 00

    –  Cloro

    2801 20 00

    –  Iodio

    2804

    Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici:

    2804 10 00

    –  Idrogeno

     

    –  Gas rari:

    2804 29

    – –  altri

    2804 30 00

    –  Azoto

    2804 40 00

    –  Ossigeno

     

    –  Silicio:

    2804 69 00

    – –  altri

    2804 90 00

    –  Selenio

    2807 00

    Acido solforico; oleum:

    2807 00 90

    –  oleum

    2808 00 00

    Acido nitrico; acidi solfonitrici

    2809

    Pentaossido di difosforo; acido fosforico; polifosfati, di costituzione chimica definita o no:

    2809 10 00

    –  Pentaossido di difosforo

    2809 20 00

    –  Acido fosforico e acidi polifosforici:

    ex 2809 20 00

    – –  Acidi metafosforici

    2811

    Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:

     

    –  altri acidi inorganici:

    2811 19

    – –  altri:

    2811 19 10

    – – –  Bromuro di idrogeno (acido bromidrico)

    2811 19 20

    – – –  Cianuro di idrogeno (acido cianidrico)

    2811 19 80

    – – –  altro:

    ex 2811 19 80

    – – – –  diverso dall'acido arsenico

     

    –  altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici:

    2811 21 00

    – –  Diossido di carbonio

    2811 29

    – –  altri

    2812

    Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici

    2813

    Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio:

    2813 90

    –  altri

    2814

    Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

    2815

    Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio:

    2815 20

    –  Idrossido di potassio (potassa caustica)

    2815 30 00

    –  Perossidi di sodio o di potassio

    2816

    Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario:

    2816 40 00

    –  ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario

    2819

    Ossidi e idrossidi di cromo

    2820

    Ossidi di manganese

    2821

    Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3:

    2821 20 00

    –  Terre coloranti

    2822 00 00

    Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

    2824

    Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione

    2825

    Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli:

    2825 20 00

    –  Ossido e idrossido di litio

    2825 30 00

    –  Ossidi e idrossidi di vanadio

    2825 40 00

    –  Ossidi e idrossidi di nichel

    2825 50 00

    –  Ossidi e idrossidi di rame

    2825 60 00

    –  Ossidi di germanio e diossido di zirconio

    2825 70 00

    –  Ossidi e idrossidi di molibdeno

    2825 80 00

    –  Ossidi di antimonio

    2826

    Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro:

     

    –  Fluoruri:

    2826 12 00

    – –  di alluminio

    2826 30 00

    –  Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)

    2826 90

    –  altro:

    2826 90 80

    – –  altro:

    ex 2826 90 80

    – – –  Fluorosilicati diversi da quelli di sodio o di potassio

    2827

    Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri:

    2827 10 00

    –  Cloruro di ammonio

    2827 20 00

    –  Cloruro di calcio

     

    –  altri cloruri:

    2827 31 00

    – –  di magnesio

    2827 32 00

    – –  di alluminio

    2827 39

    – –  altri:

    2827 39 10

    – – –  di stagno

    2827 39 85

    – – –  altro

     

    –  Ossicloruri e idrossicloruri:

    2827 41 00

    – –  di rame

    2827 49

    – –  altri:

     

    –  Bromuri e ossibromuri

    2827 51 00

    – –  Bromuri di sodio o di potassio

    2827 59 00

    – –  altri

    2827 60 00

    –  Ioduri e ossiioduri:

    ex 2827 60 00

    – –  diversi dallo ioduro di potassio

    2828

    Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti:

    2828 90 00

    –  altri

    2829

    Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

    2830

    Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no:

    2830 90

    –  altri

    2831

    Ditioniti e solfossilati:

    2831 90 00

    –  altri

    2832

    Solfiti; tiosolfati

    2833

    Solfati; allumi; perossolfati (persolfati):

     

    –  Solfati di sodio:

    2833 19 00

    – –  altri

     

    –  altri solfati:

    2833 21 00

    – –  di magnesio

    2833 22 00

    – –  di alluminio

    2833 24 00

    – –  di nichel

    2833 25 00

    – –  di rame

    2833 29

    – –  altri:

    2833 29 20

    – – –  di cadmio; di cromo; di zinco

    2833 29 30

    – – –  di cobalto; di titanio:

    ex 2833 29 30

    – – – –  di titanio

    2833 29 60

    – – –  di piombo

    2833 29 90

    – – –  altro:

    ex 2833 29 90

    – – – –  esclusi quelli di stagno o di manganese

    2833 30 00

    –  Allumi

    2833 40 00

    –  Perossolfati (persolfati)

    2834

    Nitriti; nitrati:

    2834 10 00

    –  Nitriti

    2835

    Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no:

    2835 10 00

    –  Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)

     

    –  Fosfati:

    2835 22 00

    – –  di mono o di disodio

    2835 24 00

    – –  di potassio

    2835 26

    – –  altri fosfati di calcio

    2835 29

    – –  altri

     

    –  Polifosfati:

    2835 39 00

    – –  altri

    2836

    Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio commerciale contenente carbammato di ammonio:

     

    –  altro:

    2836 92 00

    – –  Carbonato di stronzio

    2837

    Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi

     

    –  Cianuri e ossicianuri:

    2837 19 00

    – –  altri

    2839

    Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio:

    2839 90

    –  altro:

    2839 90 90

    – –  altro:

    ex 2839 90 90

    – – –  di piombo

    2841

    Sali degli acidi ossometallici o perossometallici:

     

    –  Manganiti, manganati e permanganati:

    2841 69 00

    – –  altri

    2841 80 00

    –  Tungstati (volframati)

    2841 90

    –  altri:

    2841 90 85

    – –  altri:

    ex 2841 90 85

    – – –  Alluminati

    2843

    Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi:

     

    –  Composti dell'argento:

    2843 21 00

    – –  Nitrato di argento

    2843 29 00

    – –  altri

    2843 30 00

    –  Composti d'oro

    2843 90

    –  Composti dell'argento: amalgami

    2844

    Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti

    2845

    Isotopi diversi da quelli della voce 2844 ; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no

    2846

    Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli

    2848 00 00

    Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori

    2849

    Carburi, di costituzione chimica definita o no:

    2849 90

    –  altri

    2850 00

    Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849

    2852 00 00

    Composti, inorganici o organici, del mercurio, esclusi gli amalgami

    ex 2852 00 00

    –  Fulminati o cianuri

    2853 00

    Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi

    2903

    Derivati alogenati degli idrocarburi:

     

    –  Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici:

    2903 11 00

    – –  Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)

    2903 13 00

    – –  Cloroformio (triclorometano)

    2903 19

    – –  altri:

    2903 19 10

    – – –  1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)

     

    –  Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici:

    2903 29 00

    – –  altri

     

    –  Derivati fluorurati, derivati bromurati e derivati iodurati degli idrocarburi aciclici:

    2903 31 00

    – –  Dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano)

    2903 39

    – –  altri

     

    –  Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici

    2903 52 00

    – –  Aldrina (ISO), clordano (ISO) e eptacloro (ISO)

    2903 59

    – –  altri

    2904

    Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati:

    2904 10 00

    –  Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici

    2904 20 00

    –  Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi:

    ex 2904 20 00

    – –  diversi dall'1,2,3-Propanetriol trinitrato

    2904 90

    –  altri

    2905

    Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

     

    –  Monoalcoli saturi:

    2905 11 00

    – –  Metanolo (alcole metilico)

     

    –  Monoalcoli non saturi:

    2905 29

    – –  altri

     

    –  Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici:

    2905 51 00

    – –  Etclorvinolo (DCI)

    2905 59

    – –  altri

    2906

    Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

     

    –  Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici:

    2906 13

    – –  Steroli e inositoli:

    2906 13 10

    – – –  Steroli:

    ex 2906 13 10

    – – – –  Colesterolo

     

    –  Aromatici:

    2906 29 00

    – –  altri:

    ex 2906 29 00

    – – –  Alcole cinnamico

    2908

    Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli:

     

    –  altro:

    2908 99

    – –  altri:

    2908 99 90

    – – –  altro:

    ex 2908 99 90

    – – – –  esclusi i dinitroortocresoli e gli altri eteri di nitroderivati

    2909

    Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

     

    –  Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

    2909 19 00

    – –  altri

    2909 20 00

    –  Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    2909 30

    –  Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

     

    – –  Derivativi bromurati:

    2909 30 31

    – – –  Pentabromodifeniletere; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenossi) benzene

    2909 30 35

    – – –  1,2-Bis(2,4,6-tribromofenossi)etano, destinato alla fabbricazione di acrilonitrilebutadiene- stirene (ABS)

    2909 30 38

    – – –  altro

    2909 30 90

    – –  altro

    2910

    Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

    2910 40 00

    –  Dieldrina (ISO, DCI)

    2910 90 00

    –  altri

    2911 00 00

    Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    2912

    Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide:

     

    –  Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate:

    2912 11 00

    – –  Metanale «formaldeide»

    2915

    Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

     

    –  Acido acetico e suoi sali; anidride acetica:

    2915 29 00

    – –  altri

    2915 60

    –  Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri

    2915 70

    –  Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri:

    2915 70 15

    – –  Acido palmitico

    2917

    Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

     

    –  Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati

    2917 12

    – –  Acido adipico, suoi sali e suoi esteri:

    2917 12 10

    – – –  Acido adipico e suoi sali

    2917 13

    – –  Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri

    2917 19

    – –  altri:

    2917 19 10

    – – –  Acido malonico, suoi sali e suoi esteri:

    2917 20 00

    –  Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

     

    –  Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:

    2917 34

    – –  Altri esteri dell'acido ortoftalico:

    2917 34 10

    – – –  Ortoftalati di dibutile

    2920

    Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

    2920 90

    –  altro:

    2920 90 10

    – –  Esteri solforici e esteri carbonici; loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

    ex 2920 90 10

    – – –  Esteri carbonici e loro derivati; derivati di esteri solforici

    2920 90 85

    – –  Altri prodotti:

    ex 2920 90 85

    – – –  Nitroglicerina; altri esteri carbonici e loro derivati; pentaeritrile tetranitrato

    2921

    Composti a funzione ammina:

     

    –  Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:

    2921 41 00

    – –  Anilina e suoi sali:

    ex 2921 41 00

    – – –  Anilina

    2922

    Composti amminici a funzioni ossigenate:

     

    –  Ammino-alcoli, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti:

    2922 11 00

    – –  Monoetanolammina e suoi sali:

    ex 2922 11 00

    – – –  Sali di monoetanolammina

    2922 12 00

    – –  Dietanolammina e suoi sali:

    ex 2922 12 00

    – – –  Sali di dietanolammina

    2922 13

    – –  Trietanolammina e suoi sali:

    2922 13 90

    – – –  Sali di trietanolammina

     

    –  Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti:

    2922 21 00

    – –  Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali

    2922 29 00

    – –  altri:

    ex 2922 29 00

    – – –  Anisidine, dianisidine, fenetidine e loro sali

     

    –  Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d'un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti:

    2922 41 00

    – –  Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti

    2922 42 00

    – –  Acido glutammico e suoi sali

    ex 2922 42 00

    – – –  esclusa la glutammina sodica

    2923

    Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no:

    2923 10 00

    –  Colina e suoi sali:

    ex 2923 10 00

    – –  esclusi il cloruro di colina e lo ioduro di succinilcolina

    2924

    Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico:

     

    –  Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:

    2924 19 00

    – –  altri:

    ex 2924 19 00

    – – –  Acetamide o asparagina e suoi sali

     

    –  Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti:

    2924 23 00

    – –  Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali

    2925

    Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina

     

    –  Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti:

    2925 12 00

    – –  Glutetimide (DCI)

    2925 19

    – –  altri

    2926

    Composti a funzione nitrile:

    2926 90

    –  altro:

    2926 90 20

    – –  Isoftalonitrile

    2930

    Tiocomposti organici:

    2930 20 00

    –  Tiocarbammati e ditiocarbammati

    2930 30 00

    –  Mono-, di-, o tetrasolfuri di tiourame

    2930 90

    –  altro:

    2930 90 85

    – –  altro:

    ex 2930 90 85

    – – –  Tioammidi (esclusa la tiurea) e tioeteri

    2933

    Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto:

     

    –  Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non) non condensato:

    2933 61 00

    – –  Melamina

    2933 69

    – –  altri:

    2933 69 10

    – – –  Atrazina (ISO); propazina (ISO); simazina (ISO); esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (esogeno, trimetilentrinitrammina)

     

    –  Lattami:

    2933 72 00

    – –  Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI)

    2933 79 00

    – –  altri lattami

    2938

    Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:

    2938 90

    –  altro:

    2938 90 90

    – –  altro:

    ex 2938 90 90

    – – –  altre saponine

    2939

    Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:

    2939 20 00

    –  Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti

     

    –  altro:

    2939 91

    – –  Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina (DCI); sali, esteri e altri derivati di tali prodotti:

     

    – – –  Cocaina e suoi sali:

    2939 91 11

    – – – –  Cocaina greggia

    2939 91 19

    – – – –  altro

    2939 91 90

    – – –  altro

    2939 99 00

    – –  altri:

    ex 2939 99 00

    – – –  escluse la butilscopolamina e la capsaicina

    2940 00 00

    Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937 , 2938 e 2939

    2941

    Antibiotici:

    2941 10

    –  Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti:

    2941 10 10

    – –  Amossicillina (DCI) e suoi sali

    2941 10 20

    – –  Ampicillina (DCI), metampicillina (DCI), pivampicillina (DCI), e loro sali

    3102

    Concimi minerali o chimici fosfatici:

     

    –  Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio:

    3102 29 00

    – –  altri

    3102 30

    –  Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa:

    3102 30 10

    – –  in soluzione acquosa

    3102 30 90

    – –  altro:

    ex 3102 30 90

    – – –  escluso il nitrato di ammonio per esplosivi, poroso

    3102 40

    –  Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante

    3102 50

    –  Nitrato di sodio:

    3102 50 10

    – –  Nitrato di sodio naturale

    3102 50 90

    – –  altro:

    ex 3102 50 90

    – – –  con tenore di azoto superiore a 16,3 %

    3103

    Concimi minerali o chimici fosfatici:

    3103 10

    –  Perfosfati

    3103 90 00

    –  altro:

    ex 3103 90 00

    – –  diversi dai fosfati, arricchiti con calcio

    3105

    Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg:

    3105 10 00

    –  prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

    3105 20

    –  Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio

    3105 30 00

    –  Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)

     

    –  Altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo:

    3105 51 00

    – –  contenenti nitrati e fosfati

    3105 59 00

    – –  altri

    3105 60

    –  Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

    3202

    Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia:

    3202 90 00

    –  altri

    3205 00 00

    Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo

    3206

    Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203 , 3204 o 3205 ; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita:

    3206 20 00

    –  Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo

     

    –  altre sostanze coloranti e altre preparazioni:

    3206 41 00

    – –  Oltremare e sue preparazioni

    3206 42 00

    – –  Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco

    3206 49

    – –  altri:

    3206 49 30

    – – –  Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio

    3206 49 80

    – – –  altro:

    ex 3206 49 80

    – – – –  a base di nerofumo;; grigio di zinco

    3208

    Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

    3209

    Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso:

    3212

    Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto:

    3212 90

    –  altri

    3213

    Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili

    3214

    Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura:

    3214 10

    –  Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura,

    3215

    Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide:

    3215 90

    –  altri

    3303 00

    Profumi ed acque da toletta

    3304

    Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure

    3305

    Preparazioni per capelli

    3306

    Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto:

    3306 20 00

    –  Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili dentari)

    3306 90 00

    –  altri

    3307

    Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti:

    3307 10 00

    –  Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba

    3307 30 00

    –  Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno

     

    –  Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:

    3307 41 00

    – –  Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione

    3307 49 00

    – –  altri

    3307 90 00

    –  altri

    3401

    Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti:

     

    –  Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:

    3401 19 00

    – –  altri

    3401 20

    –  Saponi presentati in altre forme

    3402

    Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401 :

    3402 20

    –  Preparazioni condizionate per la vendita al minuto:

    3402 20 20

    – –  Preparazioni tensioattive

    3402 90

    –  altro:

    3402 90 10

    – –  Preparazioni tensioattive

    3404

    Cere artificiali e cere preparate:

    3404 90

    –  altro:

    3404 90 10

    – –  Cere preparate, compresa la ceralacca

    3404 90 80

    – –  altro:

    ex 3404 90 80

    – – –  esclusa la lignite modificata chimicamente

    3405

    Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404 :

    3405 10 00

    –  Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio

    3405 20 00

    –  Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno

    3405 30 00

    –  Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli

    3405 90

    –  altro:

    3405 90 90

    – –  altro

    3406 00

    Candele, ceri ed articoli simili

    3407 00 00

    Paste per modelli, anche presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l'odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso

    3601 00 00

    Polveri propellenti

    3602 00 00

    Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti

    3603 00

    Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici

    3604

    Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici:

    3604 10 00

    –  Articoli per fuochi d'artificio

    3604 90 00

    –  altro:

    ex 3604 90 00

    – –  esclusi i razzi grandinifughi

    3605 00 00

    Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604

    3606

    Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo

    3701

    Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

    3701 10

    –  per raggi X

    3701 20 00

    –  Pellicole a sviluppo e stampa istantanei

     

    –  altro:

    3701 91 00

    – –  per la fotografia a colori (policromia)

    3701 99 00

    – –  altri

    3702

    Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

    3703

    Carte, cartoni e tessili, fotografici, sensibilizzati, non impressionati

    3704 00

    Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

    3705

    Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate diverse dalle pellicole cinematografiche:

    3705 10 00

    –  per la stampa in offset

    3705 90

    –  altro:

    3705 90 10

    – –  Microfilm:

    ex 3705 90 10

    – – –  contenenti testi scientifici o professionali

    3809

    Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

     

    –  altro:

    3809 91 00

    – –  dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili

    3809 92 00

    – –  dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili:

    ex 3809 92 00

    – – –  escluse le preparazioni incomplete

    3809 93 00

    – –  dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili:

    ex 3809 93 00

    – – –  escluse le preparazioni incomplete

    3810

    Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

    3811

    Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

     

    –  Preparazioni antidetonanti:

    3811 11

    – –  a base di composti del piombo

     

    –  Additivi per oli lubrificanti:

    3811 29 00

    – –  altri

    3811 90 00

    –  altri

    3813 00 00

    Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; cariche per bombe estintrici

    3814 00

    Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

    3815

    Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove:

     

    –  Catalizzatori su supporti:

    3815 11 00

    – –  aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel

    3815 12 00

    – –  aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso

    3817 00

    Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902

    3819 00 00

    Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

    3820 00 00

    Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

    3821 00 00

    Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali

    3824

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

    3824 10 00

    –  Leganti preparati per forme o per anime da fonderia

    3824 30 00

    –  Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici

    3824 40 00

    –  Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo

    3824 50

    –  Malte e calcestruzzo, non refrattari

    3824 90

    –  altro:

    3824 90 15

    – –  Scambiatori di ioni

    3824 90 20

    – –  Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

    3824 90 25

    – –  Piroligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio

    3824 90 35

    – –  Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi<0}

     

    – –  altro:

    3824 90 50

    – – –  Preparazioni per la galvanoplastica

    3824 90 55

    – – –  Miscugli di mono-, di-e tri-esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse)

     

    – – –  Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici:

    3824 90 61

    – – – –  Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Streptomyces tenebrarius, anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicamenti per la medicina umana della voce 3004

    3824 90 62

    – – – –  Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina

    3824 90 64

    – – – –  altro

    3824 90 65

    – – –  Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (diversi da quelli della sottovoce 3824 10 00 )

    3825

    Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo

    3901

    Polimeri di etilene, in forme primarie:

    3901 20

    –  Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94:

    3901 20 90

    – –  altro

    3901 90

    –  altro:

    3901 90 10

    – –  Resina ionomera costituita di un sale di terpolimero di etilene, acrilato di isobutile e acido metacrilico

    3901 90 20

    – –  Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

    3902

    Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie:

    3902 10 00

    –  Polipropilene

    3902 20 00

    –  Poliisobutilene:

    3902 90

    –  altro:

    3902 90 10

    – –  Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

    3902 90 20

    – –  Polibuteno-1, copolimero di butene-1 e di etilene contenenti, in peso, 10 % o meno di etilene, o miscugli di polibutene-1, polietilene e/o polipropilene contenenti, in peso, 10 % o meno di polipropilene e/o 25 % o meno di polipropilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

    3904

    Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie:

     

    –  Altro poli(cloruro di vinile):

    3904 21 00

    – –  non plastificato

    3904 22 00

    – –  plastificato

    3904 50

    –  Polimeri di cloruro di vinilidene

    3904 90 00

    –  altri

    3906

    Altri polimeri di vinile, in forme primarie:

    3906 90

    –  altro:

    3906 90 10

    – –  Poli[N-(3-idrossimmino-1,1-dimetilbutile)acrilammide]

    3906 90 20

    – –  Copolimero di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato e di decilmetacrilato, sotto forma di soluzione in N, N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 55 % o più di copolimero

    3906 90 30

    – –  Copolimero di acido acrilico e di acrilato di 2-etilesile, contenente, in peso, 10 % o più e non più di 11 % di acrilato di 2-etilesile

    3906 90 40

    – –  Copolimero di acrilonitrile e acrilato di metile, modificato con polibutadiene-acrilonitrile (NBR)

    3906 90 50

    – –  Prodotti di polimerizzazione di acido acrilico, di metacrilato di alchile e di piccole quantità di altri monomeri, destinati ad essere utilizzati come ispessente nella fabbricazione di paste per la stampa dei tessili

    3906 90 60

    – –  Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituente un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a silice

    3907

    Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie:

    3907 30 00

    –  Resine epossidiche

    3907 50 00

    –  Resine alchidiche

     

    –  altri poliesteri:

    3907 91

    – –  non saturi

    3909

    Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie:

    3909 30 00

    –  altre resine amminiche

    3909 50

    –  Poliuretani:

    3909 50 10

    – –  Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terzbutilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'- metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N, N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimero

    3912

    Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie:

     

    –  Acetati di cellulosa:

    3912 12 00

    – –  plastificati

     

    –  Eteri di cellulosa:

    3912 39

    – –  altri:

    3912 39 20

    – – –  Idrossipropilcellulosa

    3912 90

    –  altri:

    3912 90 10

    – –  Esteri di cellulosa

    3913

    Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie:

    3913 10 00

    –  Acido alginico, suoi sali e suoi esteri

    3913 90 00

    –  altri:

    ex 3913 90 00

    – –  Caseina o gelatina

    3915

    Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche

    3916

    Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche

    3917

    Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche:

     

    –  Tubi rigidi:

    3917 21

    – –  di polimeri di etilene:

    3917 21 10

    – – –  senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

    3917 22

    – –  di polimeri di propilene:

    3917 22 10

    – – –  senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

    3917 22 90

    – – –  altri:

    ex 3917 22 90

    – – – –  esclusi quelli destinati ad aeromobili civili muniti di accessori

    3917 23

    – –  di polimeri di cloruro di vinile:

    3917 23 10

    – – –  senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

    3917 23 90

    – – –  altri:

    ex 3917 23 90

    – – – –  esclusi quelli destinati ad aeromobili civili muniti di accessori

    3917 29

    – –  di altre materie plastiche:

     

    – – –  senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:

    3917 29 12

    – – – –  di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

    3917 29 15

    – – – –  di prodotti di polimerizzazione di addizione

    3917 29 19

    – – – –  altri

    3917 29 90

    – – –  altri:

    ex 3917 29 90

    – – – –  esclusi quelli destinati ad aeromobili civili con accessori

     

    –  altri tubi:

    3917 32

    – –  altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori:

     

    – – –  senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:

    3917 32 10

    – – – –  di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

     

    – – – –  di prodotti di polimerizzazione di addizione:

    3917 32 31

    – – – – –  di polimeri di etilene

    3917 32 35

    – – – – –  di polimeri di cloruro di vinile

    3917 32 39

    – – – – –  altri

    3917 32 51

    – – – –  altri

     

    – – –  altri:

    3917 32 99

    – – – –  altri

    3917 33 00

    – –  altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori:

    ex 3917 33 00

    – – –  esclusi quelli destinati ad aeromobili civili

    3917 39

    – –  altri:

     

    – – –  senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati:

    3917 39 12

    – – – –  di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

    3917 39 15

    – – – –  di prodotti di polimerizzazione di addizione

    3917 39 19

    – – – –  altri

    3917 39 90

    – – –  altri:

    ex 3917 39 90

    – – – –  esclusi quelli destinati ad aeromobili civili con accessori

    3917 40 00

    –  Accessori:

    ex 3917 40 00

    – –  esclusi quelli destinati ad aeromobili civili

    3918

    Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo

    3919

    Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli:

    3919 10

    –  in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm:

     

    – –  Nastri il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata:

    3919 10 11

    – – –  di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene

    3919 10 13

    – – –  di poli(cloruro di vinile) non plastificato

    3919 10 19

    – – –  altri

     

    – –  altri:

     

    – – –  di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente:

    3919 10 31

    – – – –  di poliesteri

    3919 10 38

    – – – –  altri

     

    – – –  di prodotti di polimerizzazione di addizione:

    3919 10 61

    – – – –  di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene

    3919 10 69

    – – – –  altri

    3919 10 90

    – – –  altri

    3919 90

    –  altri:

    3919 90 10

    – –  non lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare)

     

    – –  altri:

    3919 90 90

    – – –  altri

    3920

    Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie:

    3920 10

    –  di polimeri di etilene:

     

    – –  di spessore inferiore o uguale a 0,125 mm:

     

    – – –  di polietilene di densità:

     

    – – – –  inferiore a 0,94:

    3920 10 23

    – – – – –  Fogli di polietilene, di spessore di 20 micrometri o più ed uguale o inferiore a 40 micrometri, destinata alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati

     

    – – – – –  altri:

     

    – – – – – –  non stampati:

    3920 10 24

    – – – – – – –  Fogli estensibili

    3920 10 26

    – – – – – – –  altri

    3920 10 27

    – – – – – –  stampati

    3920 10 28

    – – – –  uguale o superiore a 0,94

    3920 20

    –  di polimeri di propilene

     

    –  di polimeri di cloruro di vinile:

    3920 43

    – –  contenenti in peso 6 % o più di plastificanti

    3920 49

    – –  altri:

     

    –  di polimeri acrilici:

    3920 51 00

    – –  di poli(metacrilato di metile)

    3920 59

    – –  altri:

     

    –  di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri::

    3920 61 00

    – –  di policarbonati

    3920 62

    – –  di poli(etilene tereftalato)

    3920 63 00

    – –  di poliesteri non saturi

    3920 69 00

    – –  di altri poliesteri

     

    –  di cellulosa e suoi derivati chimici:

    3920 71

    – –  di cellulosa rigenerata

    3920 73

    – –  di acetato di cellulosa

    3920 79

    – –  di altri derivati della cellulosa

     

    –  di altre materie plastiche:

    3920 91 00

    – –  di poli(butirrale di vinile)

    3920 92 00

    – –  di poliammidi

    3920 93 00

    – –  di resine amminiche

    3920 94 00

    – –  di resine fenoliche

    3920 99

    – –  di altre materie plastiche

    3921

    Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche:

     

    –  Prodotti alveolari:

    3921 11 00

    – –  di polimeri di stirene

    3921 12 00

    – –  di polimeri di cloruro di vinile:

    3921 14 00

    – –  di cellulosa rigenerata

    3921 19 00

    – –  di altre materie plastiche

    3921 90

    –  altri

    3922

    Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche

    3923

    Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche

    3924

    Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche

    3925

    Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove

    3926

    Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 :

    3926 10 00

    –  Oggetti per l'ufficio e per la scuola

    3926 20 00

    –  Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole)

    3926 30 00

    –  Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili

    3926 40 00

    –  Statuette ed altri oggetti da ornamento

    3926 90

    –  altro:

    3926 90 50

    – –  Cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini

     

    – –  altro:

    3926 90 92

    – – –  ottenuti da fogli

    4002

    Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:

     

    –  Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR):

    4002 19

    – –  altri

    4005

    Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri:

    4005 20 00

    –  Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005

    4011

    Pneumatici nuovi, di gomma:

    4011 10 00

    –  dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)

    4011 30 00

    –  dei tipi utilizzati per veicoli aerei:

    ex 4011 30 00

    – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    4014

    Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita:

    4014 10 00

    –  Preservativi

    4016

    Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:

     

    –  altro:

    4016 92 00

    – –  Gomme per cancellare

    4016 94 00

    – –  Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni

    4016 99

    – –  altri:

     

    – – –  altro:

     

    – – – –  per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 :

    4016 99 52

    – – – – –  Pezzi gomma-metallo

    4016 99 58

    – – – – –  altro

     

    – – – –  altro:

    4016 99 91

    – – – – –  Pezzi gomma-metallo:

    ex 4016 99 91

    – – – – – –  diversi da quelli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili

    4016 99 99

    – – – – –  altro:

    ex 4016 99 99

    – – – – – –  diversi da quelli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili

    4104

    Pelli conciate o in crosta di bovini (compreso il bufalo) e di equidi, depilate, anche spaccate, ma senza altre ulteriori preparazioni

    4105

    Pelli di ovini senza vello, conciate o in crosta, anche spaccate, ma non altrimenti preparate

    4106

    Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

    4107

    Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

    4112 00 00

    Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

    4113

    Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

    4114

    Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

    4115

    Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio:

    4115 10 00

    –  Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati

    4205 00

    Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti:

     

    –  per usi tecnici:

    4205 00 11

    – –  Cinghie di trasmissione o di trasporto

    4205 00 19

    – –  altro

    4402

    Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato

    4403

    Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

    4403 10 00

    –  trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

    4406

    Traversine di legno per strade ferrate o simili

    4407

    Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

     

    –  altro:

    4407 91

    – –  di quercia (Quercus spp.)

    4407 92 00

    – –  di faggio (Fagus spp.)

    4407 93

    – –  di acero (Acer spp.)

    4407 94

    – –  di ciliegio (Prunus spp.)

    4407 95

    – –  di frassino (Fraxinus spp.)

    4407 99

    – –  altri:

    4407 99 20

    – – –  incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

     

    – – –  altro:

    4407 99 25

    – – – –  piallato

    4407 99 40

    – – – –  levigato

     

    – – – –  altro:

    4407 99 91

    – – – – –  di pioppo

    4407 99 98

    – – – – –  altro

    4408

    Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

    4408 90

    –  altri

    4409

    Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

    4415

    Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

    4416 00 00

    Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

    4417 00 00

    Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno

    4418

    Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno:

    4418 60 00

    –  Pali e travi

    4418 90

    –  altri

    4419 00

    Articoli di legno per la tavola o per la cucina

    4420

    Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

    4421

    Altri lavori di legno

    4503

    Lavori di sughero naturale:

    4503 90 00

    –  altri

    4601

    Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci)

    4602

    Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601 ; lavori di luffa:

    4602 90 00

    –  altri

    4707

    Carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti):

    4707 20 00

    –  altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta

    4802

    Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803 ; carta e cartone fabbricati a mano:

    4802 10 00

    –  Carta e cartone fabbricati a mano

    4802 20 00

    –  Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità

    ex 4802 20 00

    – –  Cartone da supporto per foto

    4802 40

    –  Carta da supporto per carta da parati

     

    –  altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui a massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:

    4802 56

    – –  di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2, in fogli con un lato non superiore a 435 mm e con l'altro lato non superiore a 297 mm a foglio spiegato

    4802 56 20

    – – –  di cui un lato misura 297 mm e l'altro misura 210 mm (formato A 4):

    ex 4802 56 20

    – – – –  esclusa la carta da supporto per carta carbone

    4802 56 80

    – – –  altro:

    ex 4802 56 80

    – – – –  escluse la carta senza legno stampata, meccanografica, da lettere, la carta decorativa grezza e la carta da supporto per carta carbone

    4804

    Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 :

     

    –  Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner» :

    4804 11

    – –  greggi

    4804 19

    – –  altri

     

    –  Carta Kraft per sacchi di grande capacità:

    4804 29

    – –  altri

     

    –  altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m2:

    4804 39

    – –  altri

     

    –  altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m2:

    4804 49

    – –  altri

     

    –  altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 225 g per m2:

    4804 52

    – –  con imbianchimento uniforme in pasta e nei quali più del 95 % in peso della massa fibrosa totale consiste di fibre di legno ottenute con procedimento chimico

    4804 59

    – –  altri

    4805

    Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo:

     

    –  Carta di pasta da ondulare detta «fluting»:

    4805 11 00

    – –  Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»

    4805 12 00

    – –  Carta paglia da ondulare

    4805 19

    – –  altri

     

    –  Testliner:

    4805 24 00

    – –  di peso non superiore a 150 g per m2

    4805 25 00

    – –  di peso superiore a 150 g per m2

    4805 30

    –  Carta da imballaggio al solfito

     

    –  altro:

    4805 91 00

    – –  di peso non superiore a 150 g per m2

    4805 92 00

    – –  di peso superiore a 150 g/m2 ma inferiore a 225 g/m2

    4805 93

    – –  di peso uguale o superiore a 225 g/m2

    4808

    Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803

    4809

    Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli

    4810

    Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato:

     

    –  Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici:

    4810 39 00

    – –  altri

     

    –  altra carta ed altro cartone:

    4810 92

    – –  a più strati

    4810 99

    – –  altri

    4811

    Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803 , 4809 o 4810 :

    4811 10 00

    –  Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto

     

    –  Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto:

    4811 41

    – –  autoadesive

    4811 49 00

    – –  altri

     

    –  Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi):

    4811 51 00

    – –  con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m2

    4811 59 00

    – –  altri:

    ex 4811 59 00

    – – –  esclusa la carta decorativa stampata per la produzione di laminati, la nobilitazione di pannelli di legno, da impregnazione ecc.

    4813

    Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti:

    4813 10 00

    –  in blocchetti o in tubetti

    4813 20 00

    –  in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm

    4813 90

    –  altro:

    4813 90 90

    – –  altro:

    ex 4813 90 90

    – – –  non impregnata, in rotoli di larghezza superiore a 15 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato superiore a 36 cm

    4816

    Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809 ), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole:

    4816 20 00

    –  Carta detta «autocopiante»

    4822

    Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti

    4823

    Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

    4823 20 00

    –  Carta da filtro e cartone da filtro

    4823 40 00

    –  Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi

    4823 90

    –  altro:

    4823 90 40

    – –  Carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici

    4823 90 85

    – –  altro:

    ex 4823 90 85

    – – –  diversi dai giunti destinati ad aeromobili civili

    4901

    Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti

     

    –  altro:

    4901 91 00

    – –  Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli:

    ex 4901 91 00

    – – –  esclusi i dizionari

    4908

    Decalcomanie di ogni genere:

    4908 90 00

    –  altri

    5007

    Tessuti di seta o di cascami di seta:

    5007 10 00

    –  Tessuti di roccadino (bourrette)

    5106

    Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto:

    5106 10

    –  contenenti almeno 85 %, in peso, di lana

    5106 20

    –  contenenti meno di 85 %, in peso, di lana:

    5106 20 10

    – –  contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini:

    5108

    Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto

    5109

    Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto

    5112

    Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati:

    5112 30

    –  altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue:

    5112 30 10

    – –  di peso non superiore a 200 g/m2

    5112 90

    –  altro:

    5112 90 10

    – –  contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di materie tessili del capitolo 50

     

    – –  altro:

    5112 90 91

    – – –  di peso non superiore a 200 g/m2

    5211

    Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2

     

    –  di filati di diversi colori:

    5211 42 00

    – –  Tessuti detti «denim»

    5306

    Filati di lino

    5307

    Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

    5308

    Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta:

    5308 20

    –  Filati di canapa

    5308 90

    –  altro:

     

    – –  Filati di ramiè:

    5308 90 12

    – – –  aventi un titolo di 277,8 decitex o più (inferiore o uguale a 36 Nm)

    5308 90 19

    – – –  aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)

    5308 90 90

    – –  altro

    5501

    Fasci di filamenti sintetici:

    5501 30 00

    –  acriliche o modacriliche

    5502 00

    Fasci di filamenti artificiali:

    5502 00 80

    –  altro

    5601

    Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:

    5601 10

    –  Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili, di ovatta

     

    –  Ovatte; altri manufatti di ovatta

    5601 21

    – –  di cotone

    5601 22

    – –  di fibre sintetiche o artificiali:

     

    – – –  altro:

    5601 22 91

    – – – –  di fibre sintetiche

    5601 22 99

    – – – –  di fibre artificiali

    5601 29 00

    – –  altri

    5601 30 00

    –  Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

    5602

    Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

    5602 10

    –  Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia:

     

    –  altri feltri non impregnati né spalmati, né ricoperti, né stratificati:

    5602 29 00

    – –  di altre materie tessili

    5602 90 00

    –  altri

    5603

    Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate:

     

    –  di filamenti sintetici o artificiali:

    5603 11

    – –  di peso non superiore a 25 g/m2:

    5603 11 10

    – – –  rivestiti

    5603 12

    – –  di peso superiore a 25 g/m2 ma non superiore a 70 g/m2

    5603 12 10

    – – –  rivestiti

    5603 13

    – –  di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2

    5603 13 10

    – – –  rivestiti

    5603 14

    – –  di peso superiore a 150 g per m2

    5603 14 10

    – – –  rivestiti

     

    –  altro:

    5603 91

    – –  di peso non superiore a 25 g/m2

    5603 93

    – –  di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2

    5604

    Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

    5604 90

    –  altri

    5605 00 00

    Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

    5606 00

    Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

    5608

    Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili:

     

    –  di materie tessili sintetiche o artificiali:

    5608 11

    – –  Reti confezionate per la pesca

    5608 19

    – –  altri

    5609 00 00

    Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove

    5809 00 00

    Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605 , dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove

    5905 00

    Tessuti gommati

    5909 00

    Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature o accessori di altri materie

    5910 00 00

    Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate,spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie

    5911

    Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo:

    5911 10 00

    –  Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi

     

    –  Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o nelle macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento):

    5911 31

    – –  di peso inferiore a 650 g/m2

    5911 32

    – –  di peso uguale o superiore a 650 g/m2

    5911 40 00

    –  Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli

    6801 00 00

    Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)

    6802

    Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801 ; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente:

     

    –  altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia:

    6802 23 00

    – –  Granito

    6802 29 00

    – –  altre pietre

    ex 6802 29 00

    – – –  diverse dalle pietre calcaree (esclusi il marmo, il travertino e l'alabastro)

     

    –  altro:

    6802 91

    – –  Marmo, travertino e alabastro

    6802 92

    – –  altre pietre calcaree

    6802 93

    – –  Granito

    6802 99

    – –  altre pietre

    6806

    Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811 , 6812 e del capitolo 69

    6807

    Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile)

    6808 00 00

    Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali

    6809

    Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso

    6810

    Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati:

     

    –  Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili:

    6810 11

    – –  Blocchi e mattoni da costruzione

     

    –  altri lavori:

    6810 99 00

    – –  altri

    6813

    Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie:

    6813 20 00

    –  contenenti amianto:

    ex 6813 20 00

    – –  escluse quelle a base di amianto o di altre sostanze minerali, destinate ad aeromobili civili

     

    –  non contenenti amianto:

    6813 81 00

    – –  Guarnizioni per freni:

    ex 6813 81 00

    – – –  escluse quelle a base di amianto o di altre sostanze minerali, destinate ad aeromobili civili

    6813 89 00

    – –  altre:

    ex 6813 89 00

    – – –  escluse quelle a base di amianto o di altre sostanze minerali, destinate ad aeromobili civili

    6814

    Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie

    6815

    Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove:

    6815 10

    –  Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici

    6815 20 00

    –  Lavori di torba

     

    –  altri lavori:

    6815 91 00

    – –  contenenti magnesite, dolomite o cromite:

    ex 6815 91 00

    – – –  escluse le sostanze sinterizzate insieme o amalgamate elettricamente

    6815 99

    – –  altri

    6902

    Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:

    6902 10 00

    –  contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr2O3):

    6905

    Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia

    6906 00 00

    Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica

    6908

    Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati, di ceramica, anche su supporto:

    6908 90

    –  altro:

     

    – –  altro:

     

    – – –  altro:

     

    – – – –  altro:

    6908 90 99

    – – – – –  altro

    6909

    Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica:

     

    –  Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici:

    6909 11 00

    – –  di porcellana

    6909 19 00

    – –  altri

    6909 90 00

    –  altri

    7002

    Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018 ), barre, bacchette o tubi, non lavorato:

    7002 10 00

    –  Palle

    7002 20

    –  Barre e bacchette:

    7002 20 10

    – –  di vetro da ottica

    7002 20 90

    – –  altro:

    ex 7002 20 90

    – – –  esclusi quelli di vetro detto «smalto»

     

    –  Tubi:

    7002 31 00

    – –  di quarzo o di altra silice, fusi

    7002 32 00

    – –  di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10– 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

    7002 39 00

    – –  altre:

    ex 7002 39 00

    – – –  esclusi quelli di vetro neutro

    7004

    Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:

    7004 20

    –  Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente riflettente o non riflettente:

    7004 20 10

    – –  Vetro da ottica

     

    – –  altro:

    7004 20 91

    – – –  con strato non riflettente

    7004 20 99

    – – –  altro

    7004 90

    –  altro vetro:

     

    – –  altri, di spessore:

    7004 90 92

    – – –  inferiore o uguale a 2,5 mm

    7004 90 98

    – – –  superiore a 2,5 mm

    7005

    Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

    7006 00

    Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

    7006 00 10

    –  Vetro da ottica

    7011

    Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili:

    7011 10 00

    –  per l'illuminazione elettrica

    7011 90 00

    –  altri

    7015

    Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri:

    7015 10 00

    –  Vetri da occhialeria medica

    7016

    Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili:

    7016 10 00

    –  Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili

    7016 90

    –  altro:

    7016 90 80

    – –  altro:

    ex 7016 90 80

    – – –  Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli»

    7017

    Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate:

    7017 90 00

    –  altri

    7018

    Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm:

    7018 10

    –  Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili:

     

    – –  Perle:

    7018 10 11

    – – –  tagliate e lucidate meccanicamente:

    ex 7018 10 11

    – – – –  Perle di vetro sinterizzato per l'industria elettrica

    7018 90

    –  altro:

    7018 90 10

    – –  Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro

    7019

    Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti):

     

    –  Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati:

    7019 11 00

    – –  Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm

    7019 12 00

    – –  Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

    7019 19

    – –  altri

    7104

    Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto:

    7104 20 00

    –  altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate:

    ex 7104 20 00

    – –  per uso industriale

    7106

    Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

    7107 00 00

    Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

    7109 00 00

    Metalli comuni e argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

    7111 00 00

    Metalli comuni, argento e oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

    7115

    Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:

    7115 10 00

    –  Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino

    7115 90

    –  altro:

    7115 90 10

    – –  di metalli preziosi:

    ex 7115 90 10

    – – –  per laboratori

    7115 90 90

    – –  di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:

    ex 7115 90 90

    – – –  per laboratori

    7201

    Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie:

    7201 20 00

    –  Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo

    7201 50

    –  «Ghise gregge legate»; «ghise specolari»:

    7201 50 10

    – –  Ghise gregge legate contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio

    7207

    Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:

     

    –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

    7207 11

    – –  di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:

     

    – – –  laminati od ottenuti con colata continua:

    7207 11 11

    – – – –  di acciai automaticii

    7207 11 90

    – – –  fucinate

    7207 12

    – –  altri, di sezione trasversale rettangolare:

    7207 12 10

    – – –  laminati od ottenuti con colata continua:

    ex 7207 12 10

    – – – –  di spessore inferiore a 50 mm:

    7207 12 90

    – – –  fucinati

    7207 19

    – –  altre:

    7207 20

    –  contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:

     

    – –  di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:

     

    – – –  laminati od ottenuti con colata continua:

    7207 20 11

    – – – –  di acciai automaticii

     

    – – – –  altri, contenenti, in peso:

    7207 20 15

    – – – – –  0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio

    7207 20 17

    – – – – –  0,6 % o più di carbonio

    7207 20 19

    – – –  fucinati

     

    – –  altri, di sezione trasversale rettangolare:

    7207 20 39

    – – –  fucinati

     

    – –  di sezione trasversale circolare o poligonale:

    7207 20 52

    – – –  laminati od ottenuti con colata continua:

    7207 20 59

    – – –  fucinati

    7207 20 80

    – –  altro

    7212

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:

    7212 10

    –  stagnati

    7212 30 00

    –  zincati con altri procedimenti:

    7212 40

    –  dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

    7212 60 00

    –  placcati o ricoperti

    7213

    Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati

    7214

    Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:

     

    –  altro:

    7214 91

    – –  di sezione trasversale rettangolare:

    7214 91 10

    – – –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

    7214 99

    – –  altre:

     

    – – –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

     

    – – – –  altre, di sezione circolare con diametro:

    7214 99 31

    – – – – –  uguale o superiore a 80 mm

    7214 99 39

    – – – – –  inferiore a 80 mm

    7214 99 50

    – – – –  altro

    7217

    Fili di ferro o di acciai non legati:

    7217 10

    –  non rivestiti, anche lucidati:

    7217 10 90

    – –  contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

    7221 00

    Vergella o bordione di acciai inossidabili

    7222

    Barre e profilati di acciai inossidabili

    7223 00

    Fili di acciai inossidabili

    7224

    Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati:

    7224 10

    –  Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (CECA)

    7224 90

    –  altro:

    7224 90 02

    – –  di acciai per utensili

     

    – –  altro:

     

    – – –  di sezione trasversale, quadrata o rettangolare:

     

    – – – –  laminati a caldo od ottenuti per colata continua:

     

    – – – – –  la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:

    7224 90 03

    – – – – – –  di acciai rapidi

    7224 90 05

    – – – – – –  contenenti, in peso, 0,7 % o meno di carbonio e 0,5 % fino a 1,2 % di manganese e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio; contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo

    7224 90 07

    – – – – – –  altro

    7224 90 14

    – – – – –  altro

     

    – – –  altro:

     

    – – – –  laminati a caldo od ottenuti per colata continua:

    7224 90 31

    – – – – –  contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

    7224 90 38

    – – – – –  altro

    7224 90 90

    – – – –  fucinati

    7225

    Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

    7226

    Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm:

     

    –  di acciai al silicio detti «magnetici»:

    7226 11 00

    – –  a grani orientati

    7226 19

    – –  altri

    7226 20 00

    –  di acciai rapidi

     

    –  altro:

    7226 91

    – –  semplicemente laminati a caldo

    7226 92 00

    – –  semplicemente laminati a freddo

    7226 99

    – –  altre:

    7226 99 10

    – – –  zincati elettroliticamente

    7226 99 30

    – – –  zincati con altri procedimenti

    7226 99 70

    – – –  altro:

    ex 7226 99 70

    – – – –  di larghezza non superiore a 500 mm, laminati a caldo, semplicemente ricoperti; di larghezza superiore a 500 mm, semplicemente trattati in superficie, compresa la placcatura

    7227

    Vergella o bordione di altri acciai legati:

    7227 10 00

    –  di acciai rapidi

    7227 20 00

    –  di acciai silico-manganese

    7227 90

    –  altro:0

    7227 90 10

    – –  contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo

    7227 90 95

    – –  altro

    7228

    Barre e profilati di altri acciai legati; Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati:

    7228 10

    –  Barre di acciai rapidi

    7228 80 00

    –  Barre forate per la perforazione

    7229

    Fili di altri acciai legati:

    7229 90

    –  altro:

    7229 90 20

    – –  di acciai rapidi

    7229 90 90

    – –  altro

    7302

    Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:

    7302 40 00

    –  Stecche (ganasce) e piastre di appoggio

    7304

    Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio:

     

    –  Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:

    7304 24 00

    – –  altri, di acciai inossidabili

    7304 29

    – –  altri

    7305

    Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio:

    7305 20 00

    –  Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

     

    –  altri, saldati:

    7305 31 00

    – –  saldati longitudinalmente

    7305 39 00

    – –  altri

    7305 90 00

    –  altri

    7306

    Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:

     

    –  Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:

    7306 21 00

    – –  saldati, di acciai inossidabili

    7306 29 00

    – –  altri

    7306 30

    –  altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:

     

    – –  di precisione, aventi parete di spessore:

    7306 30 11

    – – –  inferiore o uguale a 2 mm:

    ex 7306 30 11

    – – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

    7306 30 19

    – – –  superiore a 2 mm:

    ex 7306 30 19

    – – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

    7306 40

    –  altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili:

    7306 40 80

    – –  altro:

    ex 7306 40 80

    – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

    7306 50

    –  altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati:

    7306 50 20

    – –  di precisione:

    ex 7306 50 20

    – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

    7306 50 80

    – –  altro:

    ex 7306 50 80

    – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

    7306 90 00

    –  altri

    7307

    Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio:

     

    –  altro:

    7307 91 00

    – –  Flange

    7307 92

    – –  Gomiti, curve e manicotti, filettati

    7307 93

    – –  Accessori da saldare testa a testa

    7307 99

    – –  altri

    7308

    Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:

    7308 10 00

    –  Ponti ed elementi di ponti

    7308 20 00

    –  Torri e piloni

    7308 30 00

    –  Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie

    7310

    Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:

    7310 10 00

    –  di capacità uguale o superiore a 50 litri

    7311 00

    Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio

    7312

    Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità:

    7312 10

    –  Trefoli e cavi:

    7312 10 20

    – –  di acciai inossidabili:

    ex 7312 10 20

    – – –  diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

     

    – –  altri, la cui sezione trasversale massima è:

     

    – – –  inferiore o uguale a 3 mm:

    7312 10 41

    – – – –  rivestiti di leghe a base di rame-zinco (ottone):

    ex 7312 10 41

    – – – – –  diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

    7312 10 49

    – – – –  altro:

    ex 7312 10 49

    – – – – –  diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

     

    – – –  superiore a 3 mm:

     

    – – – –  Trefoli:

    7312 10 61

    – – – – –  non rivestiti:

    ex 7312 10 61

    – – – – – –  diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

     

    – – – – –  rivestiti:

    7312 10 65

    – – – – – –  zincati:

    ex 7312 10 65

    – – – – – – –  diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

    7312 10 69

    – – – – – –  altro:

    ex 7312 10 69

    – – – – – – –  diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

    7312 90 00

    –  altro:

    ex 7312 90 00

    – –  diversi da quelli muniti di accessori o foggiati in articoli, destinati ad aeromobili civili

    7313 00 00

    Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per i recinti

    7314

    Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:

     

    –  Prodotti tessuti (tele metalliche):

    7314 12 00

    – –  Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile

    7314 19 00

    – –  altri

    7314 20

    –  Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm2

     

    –  altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro:

    7314 31 00

    – –  zincate

    7314 39 00

    – –  altre

     

    –  altre tele metalliche, griglie e reti:

    7314 41

    – –  zincate

    7314 42

    – –  ricoperte di materie plastiche

    7314 49 00

    – –  altre

    7314 50 00

    –  Lamiere e lastre, incise e stirate

    7315

    Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

     

    –  Catene a maglie articolate e loro parti:

    7315 11

    – –  Catene a rulli

    7315 12 00

    – –  altre catene

    7315 19 00

    – –  Parti

    7315 20 00

    –  Catene antisdrucciolevoli

     

    –  altre catene e catenelle:

    7315 81 00

    – –  Catene a maglie con traversino

    7315 89 00

    – –  altre

    7318

    Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio:

     

    –  Articoli filettati:

    7318 11 00

    – –  Tirafondi

    7318 12

    – –  altre viti per legno

    7318 13 00

    – –  Ganci a vite e viti ad occhio

    7318 14

    – –  Viti autofilettanti

    7318 15

    – –  altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle

    7318 16

    – –  Dadi

    7318 19 00

    – –  altre

     

    –  Articoli non filettati:

    7318 21 00

    – –  Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio

    7318 23 00

    – –  Ribadini

    7318 24 00

    – –  Copiglie, pernotti e chiavette

    7318 29 00

    – –  altre

    7319

    Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove:

    7319 20 00

    –  Spilli di sicurezza

    7319 30 00

    –  altri spilli

    7319 90

    –  altro:

    7319 90 10

    – –  Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo

    7320

    Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio:

    7320 10

    –  Molle a balestra e loro foglie

    7320 20

    –  Molle ad elica:

    7320 20 20

    – –  formate a caldo

     

    – –  altre:

    7320 20 81

    – – –  Molle di compressione

    7320 20 85

    – – –  Molle di trazione

    7320 20 89

    – – –  altre:

    ex 7320 20 89

    – – – –  escluse quelle per veicoli ferroviari

    7320 90

    –  altre

    7321

    Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas,scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

    7322

    Radiatori per il riscaldamento centrale «a riscaldamento non elettrico» e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata «a riscaldamento non elettrico» aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

     

    –  Radiatori e loro parti:

    7322 11 00

    – –  di ghisa

    7322 19 00

    – –  altri

    7322 90 00

    –  altri:

    ex 7322 90 00

    – –  diversi dai generatori e dai distributori di aria calda (escluse le loro parti), destinati ad aeromobili civili

    7323

    Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio

    7324

    Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio:

    7324 10 00

    –  Acquai e lavabi di acciai inossidabili:

    ex 7324 10 00

    – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

     

    –  Vasche da bagno:

    7324 21 00

    – –  di ghisa, anche smaltate

    7324 29 00

    – –  altri

    7324 90 00

    –  altri, comprese le loro parti:

    ex 7324 90 00

    – –  diversi dagli oggetti per uso igienico (escluse le loro parti), destinati ad aeromobili civili

    7325

    Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio

    7325 10

    –  di ghisa non malleabile:

    7325 10 50

    – –  Botole

     

    – –  altri:

    7325 10 92

    – – –  Oggetti per canalizzazioni

    7325 99

    – –  altri

    7326

    Altri lavori di ferro o acciaio:

     

    –  Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati:

    7326 19

    – –  altri:

    7326 19 10

    – – –  fucinati

    7326 20

    –  Lavori di fili di ferro o acciaio:

    7326 20 30

    – –  Gabbie ed uccelliere

    7326 20 50

    – –  Cestini

    7326 20 80

    – –  altri:

    ex 7326 20 80

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    7326 90

    –  altri

    7415

    Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame:

    7415 10 00

    –  Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili

     

    –  altri articoli, filettati:

    7415 33 00

    – –  Viti; bulloni e dadi

    ex 7415 33 00

    – – –  Viti per legno

    7418

    Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame: — Oggetti per uso domestico e loro parti;

     

    –  Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi:

    7418 11 00

    – –  Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

    7418 19

    – –  altri:

    7418 19 10

    – – –  Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti, di ramef

    7419

    Altri lavori di rame:

    7419 10 00

    –  Catene, catenelle e loro parti

     

    –  altri:

    7419 91 00

    – –  colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati

    7419 99

    – –  altri:

    7419 99 90

    – – –  altri:

    7508

    Altri lavori di nichel

    7601

    Alluminio greggio:

    7601 10 00

    –  Alluminio non legato

    7601 20

    –  Leghe di alluminio:

    7601 20 10

    – –  primario

    7604

    Barre e profilati di alluminio

    7608

    Tubi di alluminio:

    7608 10 00

    –  di alluminio non legato:

    ex 7608 10 00

    – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civil

    7608 20

    –  di leghe di alluminio:

    7608 20 20

    – –  saldati:

    ex 7608 20 20

    – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

     

    – –  altri:

    7608 20 81

    – – –  semplicemente estrusi a caldo:

    ex 7608 20 81

    – – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

    7608 20 89

    – – –  altri:

    ex 7608 20 89

    – – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

    7609 00 00

    Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

    7610

    Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

    7611 00 00

    Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

    7612

    Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

    7615

    Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio:

    7616

    Altri lavori di alluminio:

    7616 10 00

    –  Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 8305 ), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili

     

    –  altri:

    7616 91 00

    – –  Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio

    7907 00

    Altri lavori di zinco

    7907 00 90

    –  altri

    8105

    Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi

    8107

    Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi:

    8107 20 00

    –  Cadmio greggio; polveri

    8107 30 00

    –  Cascami e avanzi

    8110

    Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi:

    8110 20 00

    –  Cascami e avanzi

    8112

    Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi:

     

    –  Berillio:

    8112 19 00

    – –  altri

     

    –  Cromo:

    8112 29 00

    – –  altri

    8202

    Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):

     

    –  altre lame di seghe:

    8202 99

    – –  altre

    8203

    Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano:

    8203 20

    –  Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili

    8203 30 00

    –  Cesoie per metalli ed utensili simili

    8203 40 00

    –  Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili

    8205

    Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale:

    8207

    Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio:

     

    –  Utensili di perforazione o di sondaggio:

    8207 13 00

    – –  con parte operante di cermet

    8207 30

    –  Utensili per imbutire, stampare o punzonare:

    8207 30 90

    – –  altri

    8207 40

    –  Utensili per maschiare o filettare:

     

    – –  per la lavorazione dei metalli:

    8207 40 30

    – – –  Utensili per filettare

    8207 40 90

    – –  altri

    8207 50

    –  Utensili per forare:

    8207 50 10

    – –  con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

     

    – –  con parte operante di altre materie:

     

    – – –  altri:

     

    – – – –  per la lavorazione dei metalli, con parte operante:

    8207 50 50

    – – – – –  di cermet

    8207 50 60

    – – – – –  di acciaio rapido

    8207 50 70

    – – – – –  di altre materie

    8207 50 90

    – – – –  altro

    8207 60

    –  Utensili per alesare o scanalare

    8207 70

    –  Utensili per fresare

    8207 80

    –  Utensili per tornire

    8207 90

    –  altri utensili intercambiabili:

     

    – –  con parte operante di altre materie:

    8207 90 30

    – – –  Lame da cacciavite

    8207 90 50

    – – –  Utensili per tagliare ingranaggi

     

    – – –  altri, con parte operante:

     

    – – – –  di cermet:

    8207 90 71

    – – – – –  per la lavorazione dei metalli

    8207 90 78

    – – – – –  altro

     

    – – – –  di altre materie:

    8207 90 91

    – – – – –  per la lavorazione dei metalli

    8208

    Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

    8209 00

    Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet

    8210 00 00

    Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande

    8211

    Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame

    8212

    Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)

    8213 00 00

    Forbici a due branche e loro lame

    8214

    Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

    8215

    Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

    8301

    Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni

    8302

    Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni:

    8302 10 00

    –  Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle):

    ex 8302 10 00

    – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8302 20 00

    –  Rotelle:

    ex 8302 20 00

    – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8302 30 00

    –  altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli

     

    –  altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili:

    8302 41 00

    – –  per edifici

    8302 49 00

    – –  altri:

    ex 8302 49 00

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8302 50 00

    –  Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili

    8302 60 00

    –  Congegni di chiusura automatica per porte:

    ex 8302 60 00

    – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8303 00

    Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni

    8304 00 00

    Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403

    8305

    Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni

    8306

    Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni

    8308

    Fermagli, montature a fermaglio (senza serratura), fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni

    8309

    Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni

    8310 00 00

    Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405

    8402

    Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

    8403

    Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402

    8404

    Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore

    8407

    Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):

     

    –  Motori per la propulsione di navi:

    8407 29

    – –  altri:

    8407 29 20

    – – –  di potenza inferiore o uguale a 200 kW:

    ex 8407 29 20

    – – – –  usati

    8407 29 80

    – – –  di potenza superiore a 200 kW:

    ex 8407 29 80

    – – – –  usati

     

    –  Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:

    8407 32

    – –  di cilindrata superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3

    8407 33

    – –  di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 1 000 cm3

    8407 34

    – –  di cilindrata superiore a 1 000 cm3

    8407 90

    –  altri motori

    8408

    Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):

    8408 10

    –  Motori per la propulsione di navi

    8408 20

    –  Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:

    8408 20 10

    – –  destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10 ; degli autoveicoli della voce 8703 ; degli autoveicoli della voce 8704 , con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm3; degli autoveicoli della voce 8705

    8409

    Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 :

     

    –  altre:

    8409 99 00

    – –  altre

    8410

    Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori

     

    –  Turbine e ruote, idrauliche:

    8410 11 00

    – –  di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW

    8411

    Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas:

     

    –  altre turbine a gas:

    8411 81 00

    – –  di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW:

    ex 8411 81 00

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8411 82

    – –  di potenza superiore a 5 000 kW:

    8411 82 20

    – – –  di potenza superiore a 5 000 kW ma inferiore o uguale a 20 000 kW:

    ex 8411 82 20

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8411 82 60

    – – –  di potenza superiore a 20 000 kW ma inferiore o uguale a 50 000 kW:

    ex 8411 82 60

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8411 82 80

    – – –  di potenza superiore a 50 000 kW:

    ex 8411 82 80

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8412

    Altri motori e macchine motrici:

     

    –  Motori idraulici:

    8412 21

    – –  a movimento rettilineo (cilindri):

    8412 21 20

    – – –  Sistemi idraulici:

    ex 8412 21 20

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8412 21 80

    – – –  altri:

    ex 8412 21 80

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8412 29

    – –  altri:

    8412 29 20

    – – –  Sistemi idraulici:

    ex 8412 29 20

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

     

    – – –  altri:

    8412 29 81

    – – – –  Motori oleoidraulici:

    ex 8412 29 81

    – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8412 29 89

    – – – –  altri:

    ex 8412 29 89

    – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

     

    –  Motori pneumatici:

    8412 31 00

    – –  a movimento rettilineo (cilindri):

    ex 8412 31 00

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8412 39 00

    – –  altri:

    ex 8412 39 00

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8412 80

    –  altri:

    8412 80 10

    – –  Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori

    8412 80 80

    – –  altri:

    ex 8412 80 80

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8412 90

    –  Parti:

    8412 90 20

    – –  di propulsori a reazione diversi dai turboreattori:

    ex 8412 90 20

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8412 90 40

    – –  di motori idraulici:

    ex 8412 90 40

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8412 90 80

    – –  altri:

    ex 8412 90 80

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8413

    Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi:

     

    –  Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo:

    8413 11 00

    – –  Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse

    8413 19 00

    – –  altri:

    ex 8413 19 00

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8413 20 00

    –  Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 o 8413 19 :

    ex 8413 20 00

    – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8413 30

    –  Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione:

    8413 30 20

    – –  Pompe d'iniezione:

    ex 8413 30 20

    – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8413 40 00

    –  Pompe per calcestruzzo

    8413 50

    –  altre pompe volumetriche alternative:

    8413 50 20

    – –  Aggregati idraulici:

    ex 8413 50 20

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8413 50 40

    – –  Pompe dosatrici:

    ex 8413 50 40

    – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

     

    – –  altre:

     

    – – –  Pompe a pistoni:

    8413 50 61

    – – – –  Pompe oleoidrauliche:

    ex 8413 50 61

    – – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8413 50 69

    – – – –  altre:

    ex 8413 50 69

    – – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8413 50 80

    – – –  altre:

    ex 8413 50 80

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8413 60

    –  altre pompe volumetriche rotative:

    8413 60 20

    – –  Aggregati idraulici:

    ex 8413 60 20

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

     

    – –  altri:

     

    – – –  Pompe ad ingranaggi:

    8413 60 31

    – – – –  Pompe oleoidrauliche:

    ex 8413 60 31

    – – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8413 60 39

    – – – –  altre:

    ex 8413 60 39

    – – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

     

    – – –  Pompe a segmenti oscillanti:

    8413 60 61

    – – – –  Pompe oleoidrauliche:

    ex 8413 60 61

    – – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8413 60 69

    – – – –  altre:

    ex 8413 60 69

    – – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8413 60 70

    – – –  Pompe a vite elicoidali:

    ex 8413 60 70

    – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8413 60 80

    – – –  altre:

    ex 8413 60 80

    – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8413 70

    –  altre pompe centrifughe:

     

    – –  Pompe sommerse:

    8413 70 21

    – – –  monocellulari

    8413 70 29

    – – –  multicellulari

    8413 70 30

    – –  Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda

     

    – –  altre, con bocca di mandata di diametro:

    8413 70 35

    – – –  inferiore o uguale a 15 mm:

    ex 8413 70 35

    – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

     

    – – –  superiore a 15 mm:

    8413 70 45

    – – – –  Pompe giranti a canali e pompe giranti a canali laterali:

    ex 8413 70 45

    – – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

     

    – – – –  Pompe radiali:

     

    – – – – –  monocellulari:

     

    – – – – – –  a flusso semplice:

    8413 70 51

    – – – – – – –  monoblocco:

    ex 8413 70 51

    – – – – – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8413 70 59

    – – – – – – –  altre:

    ex 8413 70 59

    – – – – – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8413 70 65

    – – – – – –  a flussi multipli:

    ex 8413 70 65

    – – – – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8413 70 75

    – – – – –  multicellulari:

    ex 8413 70 75

    – – – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

     

    – – – – –  altre pompe centrifughe:

    8413 70 81

    – – – – –  monocellulari:

    ex 8413 70 81

    – – – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8413 70 89

    – – – – –  multicellulari:

    ex 8413 70 89

    – – – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

     

    –  altre pompe; elevatori per liquidi:

    8413 81 00

    – –  Pompe:

    ex 8413 81 00

    – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8413 82 00

    – –  Elevatori per liquidi

    8414

    Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti:

    8414 10

    –  Pompe per vuoto:

    8414 10 20

    – –  destinate alla produzione di semiconduttori

     

    – –  altre:

    8414 10 25

    – – –  Pompe ad eccentrico, pompe a palette, pompe molecolari e pompe Roots:

    ex 8414 10 25

    – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

     

    – – –  altre:

    8414 10 81

    – – – –  Pompe a diffusione, pompe criostatiche e pompe ad assorbimento:

    ex 8414 10 81

    – – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8414 10 89

    – – – –  altre:

    ex 8414 10 89

    – – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8414 20

    –  Pompe per aria, a mano o a pedale:

    8414 20 20

    – –  Pompe a mano per velocipedi

    8414 20 80

    – –  altre:

    ex 8414 20 80

    – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8414 30

    –  Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi:

    8414 30 20

    – –  di potenza inferiore o uguale a 0,4 kW:

    ex 8414 30 20

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8414 40

    –  Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili

     

    –  Ventilatori:

    8414 51 00

    – –  Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W:

    ex 8414 51 00

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8414 59

    – –  altri:

    8414 59 20

    – – –  assiali:

    ex 8414 59 20

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8414 59 40

    – – –  centrifughi:

    ex 8414 59 40

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8414 59 80

    – – –  altri:

    ex 8414 59 80

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8414 60 00

    –  Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm

    8414 80

    –  altri:

     

    – –  Turbocompressori:

    8414 80 11

    – – –  monocellulari:

    ex 8414 80 11

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8414 80 19

    – – –  multicellulari:

    ex 8414 80 19

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

     

    – –  Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione:

     

    – – –  inferiore o uguale a 15 bar, aventi una portata all'ora:

    8414 80 22

    – – – –  inferiore o uguale a 60 m3:

    ex 8414 80 22

    – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8414 80 28

    – – – –  superiore a 60 m3:

    ex 8414 80 28

    – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

     

    – – –  superiore a 15 bar, aventi una portata all'ora:

    8414 80 51

    – – – –  inferiore o uguale a 120 m3:

    ex 8414 80 51

    – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8414 80 59

    – – – –  superiore a 120 m3:

    ex 8414 80 59

    – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

     

    – –  Compressori volumetrici rotativi:

    8414 80 73

    – – –  a un albero:

    ex 8414 80 73

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

     

    – – –  a più alberi:

    8414 80 75

    – – – –  a vite:

    ex 8414 80 75

    – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8414 80 78

    – – – –  altri:

    ex 8414 80 78

    – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8414 80 80

    – –  altri:

    ex 8414 80 80

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8415

    Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente:

     

    –  altri:

    8415 82 00

    – –  altri, con attrezzatura frigorifera:

    ex 8415 82 00

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8415 90 00

    –  Parti:

    ex 8415 90 00

    – –  diverse dalle parti di macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria delle sottovoci 8415 81 , 8415 82 o 8415 83 destinate ad aeromobili civili

    8416

    Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

    8417

    Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici:

    8417 10 00

    –  Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli

    8417 20

    –  Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria:

    8417 20 10

    – –  Forni a tunnel

    8417 20 90

    – –  altri

    8417 80

    –  altri:

    8417 80 20

    – –  Forni a tunnel e a muffole per la cottura di prodotti ceramici

    8417 80 80

    – –  altri

    8417 90 00

    –  Parti

    8418

    Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 :

    8418 10

    –  Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati:

    8418 10 20

    – –  di capacità superiore a 340 l:

    ex 8418 10 20

    – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8418 10 80

    – –  altre:

    ex 8418 10 80

    – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

     

    –  Frigoriferi per uso domestico:

    8418 21

    – –  a compressione:

    8418 29 00

    – –  altri

    8418 30

    –  Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l:

    8418 30 20

    – –  di capacità inferiore o uguale a 400 l:

    ex 8418 30 20

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8418 30 80

    – –  di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l:

    ex 8418 30 80

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8418 40

    –  Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l:

    8418 40 20

    – –  di capacità inferiore o uguale a 250 l:

    ex 8418 40 20

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8418 40 80

    – –  di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l:

    ex 8418 40 80

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8418 50

    –  altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l'esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo

     

    –  altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore:

    8418 61 00

    – –  pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 :

    ex 8418 61 00

    – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

     

    –  Parti:

    8418 91 00

    – –  Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo

    8419

    Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514 ), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:

     

    –  Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione:

    8419 11 00

    – –  a riscaldamento immediato, a gas

    8419 19 00

    – –  altri

    8419 20 00

    –  Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio

     

    –  Essiccatori:

    8419 39

    – –  altri

    8419 40 00

    –  Apparecchi di distillazione o di rettificazione

    8419 50 00

    –  Scambiatori di calore:

    ex 8419 50 00

    – –  diverse da quelli destinati ad aeromobili civili

    8419 60 00

    –  Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas

     

    –  altre macchine, impianti e attrezzature:

    8419 81

    – –  per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti:

    8419 81 20

    – – –  Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde:

    ex 8419 81 20

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8419 81 80

    – – –  altri:

    ex 8419 81 80

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8420

    Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine:

    8420 10

    –  Calandre e laminatoi

    8421

    Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:

     

    –  Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi:

    8421 12 00

    – –  Asciugatrici

     

    –  Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi:

    8421 21 00

    – –  per filtrare o depurare l'acqua:

    ex 8421 21 00

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8421 22 00

    – –  per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua

     

    –  Apparecchi per filtrare o depurare i gas:

    8421 31 00

    – –  Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione:

    ex 8421 31 00

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8421 39

    – –  altri:

    8421 39 20

    – – –  Apparecchi per filtrare o depurare l'aria:

    ex 8421 39 20

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

     

    – – –  Apparecchi per filtrare o depurare altri gas:

    8421 39 40

    – – – –  mediante processo umido:

    ex 8421 39 40

    – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8421 39 60

    – – – –  mediante processo catalitico:

    ex 8421 39 60

    – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8421 39 90

    – – – –  altri:

    ex 8421 39 90

    – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8422

    Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande:

     

    –  Lavastoviglie:

    8422 11 00

    – –  di tipo familiare

    8422 19 00

    – –  altri

    8422 20 00

    –  Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti

    8423

    Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia:

    8423 10

    –  Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo:

    8423 10 10

    – –  bilance per uso casalingo:

    8424

    Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:

    8424 10

    –  Estintori, anche carichi;

    8424 10 20

    – –  di peso inferiore o uguale a 21 kg:

    ex 8424 10 20

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8424 10 80

    – –  altri:

    ex 8424 10 80

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8424 20 00

    –  Pistole a spruzzo ed apparecchi simili

     

    –  altri apparecchi:

    8424 81

    – –  per l'agricoltura o l'orticoltura:

    8424 81 10

    – – –  Apparecchi per annaffiare

     

    – – –  altri:

    8424 81 30

    – – – –  Apparecchi portatili

     

    – – – –  altri:

    8424 81 91

    – – – – –  Irroratrici nebulizzatrici e impolveratrici costruite per essere portate o trainate da un trattore

    8428

    Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche):

    8428 10

    –  Ascensori e montacarichi:

    8428 10 20

    – –  a funzionamento elettrico:

    ex 8428 10 20

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    ex 8428 10 20

    – – –  diversi da quelli con una velocità di oltre 2 m/s

    8429

    Apripista «bulldozers, angledozers», livellatrici, ruspe spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

     

    –  Apripista (bulldozers, angledozers):

    8429 11 00

    – –  su cingoli:

    8429 19 00

    – –  altri

    8429 20 00

    –  Livellatrici

    8430

    Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

     

    –  Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie:

    8430 39 00

    – –  altre

     

    –  altre macchine di sondaggio o di perforazione:

    8430 49 00

    – –  altre:

    ex 8430 49 00

    – – –  esclusi i macchinari utilizzati per le trivellazioni connesse all'esplorazione di petrolio e di gas

     

    –  altre macchine ed apparecchi, non semoventi:

    8430 61 00

    – –  Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno

    8430 69 00

    – –  altri

    8433

    Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437 :

     

    –  Tosatrici da prato:

    8433 11

    – –  a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale

    8433 19

    – –  altre

    8433 20

    –  Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore

    8433 30

    –  altre macchine ed apparecchi da fienagione

    8438

    Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali

    8438 30 00

    –  Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero

    8445

    Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

    8445 20 00

    –  Macchine per la filatura delle materie tessili

    8445 40 00

    –  Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili

    8446

    Telai per tessitura:

    8446 10 00

    –  per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm

     

    –  per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, con navetta:

    8446 21 00

    – –  a motore

    8446 29 00

    – –  altri

    8450

    Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare:

     

    –  Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:

    8450 11

    – –  Macchine completamente automatiche

    8450 12 00

    – –  altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato

    8450 19 00

    – –  altre

    8450 20 00

    –  Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg

    8453

    Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio e delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire

    8456

    Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma:

    8456 90 00

    –  altre

    8457

    Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli:

    8458

    Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo:

    8459

    Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458 :

    8460

    Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461

    8461

    Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove

    8462

    Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate:

    8462 10

    –  Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli

     

    –  Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici:

    8462 21

    – –  a comando numerico

    8462 29

    – –  altre

     

    –  Cesoie (comprese le presse) diverse da quelle combinate con una punzonatrice:

    8462 31 00

    – –  a comando numerico

    8462 39

    – –  altre:

    8462 39 10

    – – –  per la lavorazione di prodotti piatti

     

    –  altre:

    8462 91

    – –  Presse idrauliche

    8462 99

    – –  altre

    8463

    Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia:

    8463 90 00

    –  altre

    8465

    Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili:

    8465 10

    –  Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni:

    8465 10 90

    – –  senza ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (ad operazioni multiple)

     

    –  altre:

    8465 91

    – –  Macchine per segare

    8465 92 00

    – –  Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare

    8465 95 00

    – –  Foratrici o mortasatrici

    8465 96 00

    – –  Macchine per spaccare, tranciare o svolgere

    8466

    Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie:

    8466 10

    –  Portautensili e filiere a scatto automatico

    8466 20

    –  Portapezzi

    8466 30 00

    –  Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili

     

    –  altri:

    8466 94 00

    – –  per macchine delle voci 8462 o 8463

    8467

    Utensili, pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano:

     

    –  Pneumatici:

    8467 11

    – –  rotativi (anche a percussione)

    8467 19 00

    – –  altri

     

    –  a motore elettrico incorporato:

    8467 21

    – –  Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative

    8467 22

    – –  Seghe e troncatrici

    8467 29

    – –  altre

     

    –  altri utensili:

    8467 81 00

    – –  altri utensili

    8467 89 00

    – –  altri

    8468

    Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515 ; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale:

    8481

    Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche:

    8481 80

    –  altri apparecchi

    8481 90 00

    –  Parti

    8486

    Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo; parti ed accessori:

    8486 30

    –  Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto:

    8486 30 30

    – –  Apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD

    8486 90

    –  Parti ed accessori:

    8486 90 10

    – –  Portautensili e filiere a scatto automatico; portapezzi

    8501

    Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:

    8501 10

    –  Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W

    8501 20 00

    –  Motori universali di potenza superiore a 37,5 W:

    ex 8501 20 00

    – –  diversi dai motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili

     

    –  altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua:

    8501 32

    – –  di potenza superiore a 750 kW ma inferiore o uguale a 75 kW:

    8501 32 20

    – – –  di potenza superiore a 750 kW ma inferiore o uguale a 7,5 kW:

    ex 8501 32 20

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8501 32 80

    – – –  di potenza superiore a 7,5 kW ma inferiore o uguale a 75 kW:

    ex 8501 32 80

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8501 33 00

    – –  di potenza superiore a 75 kW ma inferiore o uguale a 375 kW:

    ex 8501 33 00

    – – –  diversi dai motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili

    8501 34

    – –  di potenza superiore a 375 kW:

    8501 34 50

    – – –  Motori di trazione

     

    – – –  altri, di potenza:

    8501 34 92

    – – – –  superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW:

    ex 8501 34 92

    – – – – –  diversi dai generatori destinati ad aeromobili civili

    8501 34 98

    – – – –  superiore a 750 kW:

    ex 8501 34 98

    – – – – –  diversi dai generatori destinati ad aeromobili civili

    8501 40

    –  altri motori a corrente alternata, monofase:

    8501 40 20

    – –  di potenza inferiore o uguale a 750 W:

    ex 8501 40 20

    – – –  diversi dai motori di potenza superiore a 735 W, destinati ad aeromobili civili

    8501 40 80

    – –  di potenza inferiore o uguale a 750 W:

    ex 8501 40 80

    – – –  diversi dai motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili

     

    –  altri motori a corrente alternata, polifase:

    8501 51 00

    – –  di potenza inferiore o uguale a 750 W:

    ex 8501 51 00

    – – –  diversi dai motori di potenza superiore a 735 W, destinati ad aeromobili civili

    8501 52

    – –  di potenza superiore a 750 kW ma inferiore o uguale a 75 kW:

    8501 52 20

    – – –  di potenza superiore a 750 kW ma inferiore o uguale a 7,5 kW:

    ex 8501 52 20

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8501 52 30

    – – –  di potenza superiore a 7,5 kW ma inferiore o uguale a 37 kW:

    ex 8501 52 30

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8501 52 90

    – – –  di potenza superiore a 37 kW ma inferiore o uguale a 75 kW:

    ex 8501 52 90

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8501 53

    – –  di potenza superiore a 75 kW:

    8501 53 50

    – – –  Motori di trazione

     

    – – –  altri, di potenza:

    8501 53 81

    – – – –  superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW:

    ex 8501 53 81

    – – – – –  diversi dai motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili

    8501 53 94

    – – – –  superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW

    8501 53 99

    – – – –  superiore a 750 kW

     

    –  Generatori a corrente alternata (alternatori):

    8501 61

    – –  di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:

    8501 61 20

    – – –  di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA:

    ex 8501 61 20

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8501 61 80

    – – –  di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA:

    ex 8501 61 80

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8501 62 00

    – –  di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:

    ex 8501 62 00

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8501 63 00

    – –  di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:

    ex 8501 63 00

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8501 64 00

    – –  di potenza superiore a 750 W:

    8502

    Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici:

     

    –  Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):

    8502 11

    – –  di potenza inferiore o uguale a 75 kVA:

    8502 11 20

    – – –  di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA:

    ex 8502 11 20

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8502 11 80

    – – –  di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA:

    ex 8502 11 80

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8502 12 00

    – –  di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:

    ex 8502 12 00

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8502 13

    – –  di potenza superiore a 375 W:

    8502 13 20

    – – –  di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:

    ex 8502 13 20

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8502 13 40

    – – –  di potenza superiore a 750 kVA ed inferiore o uguale a 2 000 kVA:

    ex 8502 13 40

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8502 13 80

    – – –  di potenza superiore a 2 000 kVA:

    ex 8502 13 80

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8502 20

    –  Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio):

    8502 20 20

    – –  di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA:

    ex 8502 20 20

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8502 20 40

    – –  di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA:

    ex 8502 20 40

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8502 20 60

    – –  di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA:

    ex 8502 20 60

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8502 20 80

    – –  di potenza superiore a 750 kVA:

    ex 8502 20 80

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

     

    –  altri gruppi elettrogeni:

    8502 31 00

    – –  ad energia eolica:

    ex 8502 31 00

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8502 39

    – –  altri:

    8502 39 20

    – – –  Turbogeneratori:

    ex 8502 39 20

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8502 39 80

    – – –  altri:

    ex 8502 39 80

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8502 40 00

    –  Convertitori rotanti elettrici:

    ex 8502 40 00

    – –  diverse da quelli destinati ad aeromobili civili

    8504

    Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:

    8504 10

    –  Ballast per lampade o tubi a scarica:

    8504 10 20

    – –  Bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore:

    ex 8504 10 20

    – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8504 10 80

    – –  altri:

    ex 8504 10 80

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

     

    –  Trasformatore con dielettrico liquido:

    8504 21 00

    – –  di potenza inferiore o uguale a 650 kVA:

    8504 22

    – –  di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000  kVA

    8504 23 00

    – –  di potenza superiore a 10 000 kVA:

     

    –  altri trasformatori:

    8504 31

    – –  di potenza inferiore o uguale a 1 kVA:

     

    – – –  Trasformatori di misura:

    8504 31 21

    – – – –  per tensioni:

    ex 8504 31 21

    – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8504 31 29

    – – – –  altri:

    ex 8504 31 29

    – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8504 31 80

    – – –  altri:

    ex 8504 31 80

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8504 32

    – –  di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA:

    8504 32 20

    – – –  Trasformatori di misura:

    ex 8504 32 20

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8504 32 80

    – – –  altri:

    ex 8504 32 80

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8504 33 00

    – –  di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA:

    ex 8504 33 00

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8504 34 00

    – –  di potenza superiore a 500 kVA:

    8504 40

    –  Convertitori statici:

    8504 40 30

    – –  del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità:

    ex 8504 40 30

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

     

    – –  altri:

    8504 40 40

    – – –  Raddrizzatori con semiconduttore policristallino:

    ex 8504 40 40

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

     

    – – –  altri:

    8504 40 55

    – – – –  Caricatori di accumulatori:

    ex 8504 40 55

    – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

     

    – – – –  altri:

    8504 40 81

    – – – – –  Raddrizzatori:

    ex 8504 40 81

    – – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

     

    – – – – –  Ondulatori:

    8504 40 84

    – – – – – –  di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA:

    ex 8504 40 84

    – – – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8504 40 88

    – – – – – –  di potenza superiore a 7,5 kVA:

    ex 8504 40 88

    – – – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8504 40 90

    – – – – –  altri:

    ex 8504 40 90

    – – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8504 50

    –  altre bobine di reattanza e di autoinduzione:

    8504 50 20

    – –  del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni e per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità

    ex 8504 50 20

    – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8504 50 95

    – –  altre:

    ex 8504 50 95

    – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8505

    Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche:

     

    –  Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione:

    8505 11 00

    – –  di metallo

    8506

    Pile e batterie di pile elettriche:

    8506 10

    –  al diossido di manganese:

    8506 30

    –  all'ossido di mercurio

    8506 40

    –  all'ossido di argento

    8506 60

    –  a zinco-aria

    8506 80

    –  altre pile e batterie di pile

    8507

    Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare:

    8507 30

    –  al nichel-cadmio:

    8507 30 20

    – –  ermeticamente chiusi:

    ex 8507 30 20

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

     

    – –  altri:

    8507 30 81

    – – –  Accumulatori di trazione:

    ex 8507 30 81

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8507 30 89

    – – –  altri:

    ex 8507 30 89

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8507 40 00

    –  al nichel-ferro:

    ex 8507 40 00

    – –  diverse da quelli destinati ad aeromobili civili

    8507 80

    –  altri accumulatori:

    8507 80 20

    – –  Accumulatori a idruri di nichel:

    ex 8507 80 20

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8507 80 30

    – –  Accumulatori al litio-ion:

    ex 8507 80 30

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8507 80 80

    – –  altri:

    ex 8507 80 80

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8507 90

    –  Parti:

    8507 90 20

    – –  Piastre di accumulatori:

    ex 8507 90 20

    – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8507 90 30

    – –  Separatori:

    ex 8507 90 30

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8507 90 90

    – –  altri:

    ex 8507 90 90

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8508

    Aspirapolvere:

     

    –  a motore elettrico incorporato:

    8508 11 00

    – –  di potenza inferiore o uguale a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l

    8508 19 00

    – –  altri

    8508 60 00

    –  altri aspirapolvere

    8508 70 00

    –  Parti:

    ex 8508 70 00

    – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8509

    Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508 :

    8510

    Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato

    8511

    Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori:

    8511 40 00

    –  Avviatori, anche funzionanti come generatori:

    ex 8511 40 00

    – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8512

    Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539 ), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli:

    8512 20 00

    –  altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva

    8512 40 00

    –  Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti

    8513

    Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512 :

    8513 10 00

    –  Lampade

    8516

    Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545 :

     

    –  Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili:

    8516 29

    – –  altri:

    8516 29 99

    – – – –  altri

     

    –  Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani:

    8516 31

    – –  Asciugacapelli:

    8516 32 00

    – –  altri apparecchi per parrucchiere

    8516 33 00

    – –  Apparecchi per asciugare le mani

    8516 40

    –  Ferri da stiro elettrici:

    8516 40 10

    – –  a vapore

    8516 80

    –  Resistenze scaldanti:

    8516 80 20

    – –  accoppiate ad un supporto di materia isolante:

    ex 8516 80 20

    – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili, accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina

    8516 80 80

    – –  altre:

    ex 8516 80 80

    – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili, accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina

    8517

    Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528 :

    8517 70

    –  Parti:

     

    – –  Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti:

    8517 70 19

    – – –  altri:

    ex 8517 70 19

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8517 70 90

    – –  altri:

    ex 8517 70 90

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8518

    Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono:

    8518 40

    –  Amplificatori elettrici a bassa frequenza:

    8518 40 30

    – –  utilizzati in telefonia o per la misura:

     

    – –  altri:

    8518 40 81

    – – –  aventi un solo canale:

    ex 8518 40 81

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8518 40 89

    – – –  altri:

    ex 8518 40 89

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8518 50 00

    –  Apparecchi elettrici di amplificazione del suono:

    ex 8518 50 00

    – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8519

    Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono:

    8519 20

    –  Apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento

    8519 30 00

    –  Giradischi

     

    –  altri apparecchi:

    8519 81

    – –  muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori:

     

    – – –  Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

    8519 81 11

    – – – –  Dittafoni

     

    – – – –  altri apparecchi per la riproduzione del suono:

    8519 81 15

    – – – – –  Lettori tascabili di cassette

     

    – – – – –  altri lettori di cassette:

    8519 81 21

    – – – – – –  con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

    8519 81 25

    – – – – – –  altri

     

    – – – – –  altri:

     

    – – – – – –  con sistema di lettura mediante fascio laser:

    8519 81 31

    – – – – – – –  del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm

    8519 81 35

    – – – – – – –  altri

    8519 81 45

    – – – – – –  altri

     

    – – –  altri apparecchi:

    8519 81 51

    – – – –  Dittafoni che non possono funzionare senza una sorgente di energia esterna

     

    – – – –  altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici:

     

    – – – – –  a cassette:

     

    – – – – – –  con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati:

    8519 81 55

    – – – – – – –  che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna

    8519 81 61

    – – – – – – –  altri

    8519 81 65

    – – – – – –  tascabili

    8519 81 75

    – – – – – –  altri

     

    – – – – –  altri:

    8519 81 81

    – – – – – –  che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori

    8519 81 85

    – – – – – –  altri

    8519 89

    – –  altri:

     

    – – –  Apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

    8519 89 11

    – – – –  Elettrofoni, diversi da quelli della sottovoce 8519 20

    8519 89 15

    – – – –  Dittafoni

    8519 89 19

    – – – –  altri

    8521

    Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici:

    8521 10

    –  a nastri magnetici:

    8521 10 20

    – –  che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s:

    ex 8521 10 20

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8521 10 95

    – –  altri:

    ex 8521 10 95

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8521 90 00

    –  altri

    8523

    Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

     

    –  Supporti magnetici:

    8523 29

    – –  altri:

     

    – – –  Nastri magnetici; dischi magnetici:

     

    – – – –  altri:

    8523 29 33

    – – – – –  per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

    8523 29 39

    – – – – –  altri

    8527

    Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria:

     

    –  Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna

    8527 12

    – –  Radiocassette tascabili

    8527 13

    – –  altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

     

    –  Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli

    8527 29 00

    – –  altri

     

    –  altri:

    8527 91

    – –  combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

    8528

    Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:

     

    –  Monitor con tubo catodico:

    8528 49

    – –  altri

     

    –  altri monitor:

    8528 59

    – –  altri

     

    –  Proiettori:

    8528 69

    – –  altri:

    8528 69 10

    – – –  che funzionano per mezzo di uno schermo piatto (per esempio: dispositivi a cristalli liquidi), in grado di visualizzare informazioni digitali generate da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

     

    – – –  altri:

    8528 69 91

    – – – –  in bianco e nero o in altre monocromie

     

    –  Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:

    8528 73 00

    – –  altri, in bianco e nero o in altre monocromie

    8529

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 :

    8529 10

    –  Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti:

     

    – –  Antenne:

     

    – – –  Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione:

    8529 10 39

    – – – –  altre

    8529 10 65

    – – –  Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate:

    ex 8529 10 65

    – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8529 10 69

    – – –  altre:

    ex 8529 10 69

    – – – –  diverse da quelle destinate ad aeromobili civili

    8529 10 80

    – –  Filtri e separatori di antenne:

    ex 8529 10 80

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8529 90

    –  altri:

    8529 90 20

    – –  Parti di apparecchi di cui alle sottovoci 8525 60 00 , 8525 80 30 , 8528 41 00 , 8528 51 00 e 8528 61 00 :

    ex 8529 90 20

    – – –  esclusi gli accoppiamenti principali e secondari consistenti a due o più parti o pezzi collegati, destinati ad aeromobili civili

     

    – –  altri:

     

    – – –  Mobili e cofanetti:

    8529 90 41

    – – – –  di legno

    8529 90 49

    – – – –  di altre materie:

    8529 90 65

    – – –  Assiemaggi elettronici:

    ex 8529 90 65

    – – – –  esclusi gli accoppiamenti principali e secondari consistenti a due o più parti o pezzi collegati, destinati ad aeromobili civili

     

    – – –  altri:

    8529 90 92

    – – – –  di telecamere delle sottovoci 8525 80 11 e 8525 80 19 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528

    8529 90 97

    – – – –  altri:

    ex 8529 90 97

    – – – – –  esclusi gli accoppiamenti principali e secondari consistenti a due o più parti o pezzi collegati, destinati ad aeromobili civili

    8530

    Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608 )

    8535

    Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V:

    8535 10 00

    –  Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili

     

    –  Interruttori automatici:

    8535 21 00

    – –  per una tensione inferiore a 72,5 kV

    8535 29 00

    – –  altri

    8535 30

    –  Sezionatori ed interruttori:

    8535 30 10

    – –  per una tensione inferiore a 72,5 kV

    ex 8535 30 10

    – – –  escluse le camere di interruzione tubolari comprendenti contatti separabili per sezionatori e le camere a vuoto comprendenti interruttori, per interruttori

    8535 30 90

    – –  altri

    8535 40 00

    –  Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente

    8535 90 00

    –  altri

    8536

    Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:

    8536 10

    –  Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili

    8536 20

    –  Interruttori automatici

    8536 30

    –  altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici

     

    –  Portalampade, spine e prese di corrente:

    8536 61

    – –  Portalampade

    8536 61 10

    – – –  Portalampade Edison

    8536 70 00

    –  Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:

    ex 8536 70 00

    – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8537

    Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

    8538

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535 , 8536 o 8537

    8539

    Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:

     

    –  altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi:

    8539 21

    – –  alogeni, al tungsteno

    8539 22

    – –  altri, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V

    8539 29

    – –  altri

     

    –  Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti:

    8539 31

    – –  fluorescenti, a catodo caldo

    8539 32

    – –  Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico

    8539 39 00

    – –  altri

     

    –  Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:

    8539 41 00

    – –  Lampade ad arco

    8540

    Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539 :

     

    –  altre lampade, tubi e valvole:

    8540 81 00

    – –  Tubi per ricezione e tubi per amplificazione

    8540 89 00

    – –  altri

    8544

    Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:

     

    –  altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V:

    8544 42

    – –  muniti di pezzi di congiunzione

    8544 49

    – –  altri

    8544 60

    –  altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V

    8548

    Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo:

    8548 10

    –  Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso

    8548 90

    –  altri:

    8548 90 20

    – –  Memorie in forma multicombinate, come ad esempio D-RAM stack e moduli

    8548 90 90

    – –  altri:

    ex 8548 90 90

    – – –  esclusi i microassiemaggi elettronici

    8602

    Altre locomotive e locotrattori; tender

    8602 90 00

    –  altri:

    ex 8602 90 00

    – –  esclusi i dieselmeccanici variante «S» e i dieselidraulici

    8701

    Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709 ):

    8701 30

    –  Trattori a cingoli:

    8701 30 90

    – –  altri

    8701 90

    –  altri:

     

    – –  Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote:

     

    – – –  nuovi, di potenza del motore:

    8701 90 20

    – – – –  superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW

    8701 90 25

    – – – –  superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 59 kW

    8701 90 31

    – – – –  superiore a 59 kW ed inferiore o uguale a 75 kW

    8701 90 35

    – – – –  superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 90 kW

    8701 90 39

    – – – –  superiore a 90 kW

    8701 90 90

    – –  altri

    8702

    Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente:

    8702 10

    –  azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

     

    – –  di cilindrata superiore a 2 500 cm3

    8702 10 11

    – – –  nuovi

    8702 90

    –  altri:

    8702 90 90

    – –  altri

    8703

    Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702 ), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:

    8703 10

    –  Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili

     

    –  altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:

    8703 21

    – –  di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm3:

    8703 21 10

    – – –  nuovi:

    ex 8703 21 10

    – – – –  diversi dai veicoli personali nella prima o nella seconda fase di smontaggio

    8703 22

    – –  di cilindrata superiore a 1 000 cm3 ma inferiore o uguale a 1 500 cm3

    8703 22 10

    – – –  nuovi:

    ex 8703 22 10

    – – – –  diversi dai veicoli personali nella prima o nella seconda fase di smontaggio

    8703 23

    – –  di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ma inferiore o uguale a 3 000 cm3

     

    – – –  nuovi:

    8703 23 11

    – – – –  Campers e motorcaravans

    8703 23 19

    – – – –  altri:

    ex 8703 23 19

    – – – – –  diversi dai veicoli personali nella prima o nella seconda fase di smontaggio

    8703 24

    – –  di cilindrata superiore a 3 000 cm3

    8703 24 10

    – – –  nuovi:

    ex 8703 24 10

    – – – –  diversi dai veicoli personali nella prima o nella seconda fase di smontaggio

     

    –  altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel):

    8703 31

    – –  di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm3:

    8703 31 10

    – – –  nuovi:

    ex 8703 31 10

    – – – –  diversi dai veicoli personali nella prima o nella seconda fase di smontaggio

    8703 32

    – –  di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ma inferiore o uguale a 2 500 cm3

     

    – – –  nuovi:

    8703 32 11

    – – – –  Campers e motorcaravans

    8703 32 19

    – – – –  altri:

    ex 8703 32 19

    – – – – –  diversi dai veicoli personali nella prima o nella seconda fase di smontaggio

    8703 33

    – –  di cilindrata superiore a 2 500 cm3

     

    – – –  nuovi:

    8703 33 11

    – – – –  Campers e motorcaravans

    8703 33 19

    – – – –  altri:

    ex 8703 33 19

    – – – – –  diversi dai veicoli personali nella prima o nella seconda fase di smontaggio

    8703 90

    –  altri:

    8703 90 90

    – –  altri

    8704

    Autoveicoli per il trasporto di merci:

    8704 10

    –  Autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale:

    8704 10 10

    – –  azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o con accensione a scintilla:

    ex 8704 10 10

    – – –  con un peso del carico massimo non superiore a 30 tonnellate

    8704 10 90

    – –  altri:

    ex 8704 10 90

    – – –  con un peso del carico massimo non superiore a 30 tonnellate

     

    –  altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

    8704 21

    – –  di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t

    8704 22

    – –  di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t:

    8704 22 10

    – – –  appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

     

    – – –  altri:

    8704 22 99

    – – – –  usati

    8704 23

    – –  di peso a pieno carico superiore a 20 t:

    8704 23 10

    – – –  appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

     

    – – –  altri:

    8704 23 99

    – – – –  usati

     

    –  altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:

    8704 31

    – –  di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t

    8704 32

    – –  di peso a pieno carico superiore a 5 t:

    8704 90 00

    –  altri

    8706 00

    Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , con motore:

     

    –  Telai dei trattori della voce 8701 ; telai degli autoveicoli delle voci 8702 , 8703 o 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata superiore a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 2 800 cm3

    8706 00 19

    – –  altri

    8711

    Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»)

    8712 00

    Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore:

     

    –  altri:

    8712 00 30

    – –  Biciclette

    8714

    Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713 :

     

    –  di motocicli (compresi i ciclomotori):

    8714 11 00

    – –  Selle

    8714 19 00

    – –  altri

     

    –  altri:

    8714 91

    – –  Telai e forcelle, e loro parti

    8714 92

    – –  Cerchioni e raggi

    8714 93

    – –  Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere:

    8714 94

    – –  Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti

    8714 95 00

    – –  Selle

    8714 96

    – –  Pedali e pedaliere, e loro parti

    8714 99

    – –  altri

    8716

    Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti:

    8716 10

    –  Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte

    8716 20 00

    –  Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli

    8716 40 00

    –  altri rimorchi e semirimorchi

    8716 80 00

    –  altri veicoli

    8716 90

    –  Parti

    8903

    Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe:

    8903 10

    –  gonfiabili:

    8903 10 10

    – –  di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg

    9002

    Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente:

     

    –  Obiettivi:

    9002 11 00

    – –  per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione

    9003

    Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti:

     

    –  Montature:

    9003 19

    – –  di altre materie:

    9003 19 10

    – – –  di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    9004

    Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili:

    9004 10

    –  Occhiali da sole

    9006

    Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

    9006 40 00

    –  Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei

     

    –  altri apparecchi fotografici:

    9006 51 00

    – –  con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm

    9006 52 00

    – –  altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm

    9006 53

    – –  altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm

    9006 59 00

    – –  altri

     

    –  Parti ed accessori:

    9006 91 00

    – –  di apparecchi fotografici

    9006 99 00

    – –  altri

    9018

    Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

     

    –  Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici):

    9018 11 00

    – –  Elettrocardiografi

    9018 12 00

    – –  Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica

    9018 13 00

    – –  Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica

    9018 14 00

    – –  Apparecchi per scintigrafia

    9018 19

    – –  altri

    9018 20 00

    –  Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi

     

    –  altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria:

    9018 41 00

    – –  Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti

    9018 49

    – –  altri

    9018 90

    –  Altri strumenti ed apparecchi:

    9018 90 10

    – –  Strumenti ed apparecchi per la misura della pressione arteriosa

    9022

    Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento:

     

    –  Apparecchi a raggi X, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia:

    9022 12 00

    – –  Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione

    9022 13 00

    – –  Apparecchi per uso odontoiatrico

    9022 14 00

    – –  altri, per uso medico, chirurgico o veterinario

    9022 30 00

    –  Tubi a raggi X

    9022 90

    –  altri, comprese le parti ed accessori

    9025

    Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro:

     

    –  Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti:

    9025 11

    – –  a liquido, a lettura diretta:

    9025 11 80

    – – –  altri:

    ex 9025 11 80

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    9025 19

    – –  altri:

    9025 19 20

    – – –  elettronici:

    ex 9025 19 20

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    9025 19 80

    – – –  altri:

    ex 9025 19 80

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    9029

    Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015 ; stroboscopi:

    9029 10 00

    –  Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]:

    ex 9029 10 00

    – –  esclusi i contatori elettrici o elettronici destinati ad aeromobili civili

    9029 20

    –  Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi:

     

    – –  Indicatori di velocità e tachimetri:

    9029 20 38

    – – –  altri:

    ex 9029 20 38

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    9101

    Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    9102

    Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101

    9103

    Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili

    9104 00 00

    Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

    ex 9104 00 00

    –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    9105

    Altri orologi

    9106

    Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o a motore sincrono (per esempio: registratori di presenza, orodatari, contatori di ore

    9107 00 00

    Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono

    9110

    Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

    9111

    Casse per orologi delle voci 9101 e 9102 e loro parti:

    9111 10 00

    –  Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    9112

    Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

    9113

    Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti

    9305

    Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304 :

    9305 10 00

    –  di rivoltelle o pistole

    9401

    Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402 ) anche trasformabili in letti, e loro parti:

    9401 10 00

    –  Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei:

    ex 9401 10 00

    – –  diversi da quelli non foderati in pelle, destinati ad aeromobili civili

    9401 20 00

    –  Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli

    9401 30

    –  Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza

    9401 40 00

    –  Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti

     

    –  Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili:

    9401 51 00

    – –  di bambù o rattan

    9401 59 00

    – –  altri

     

    –  altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno:

    9401 61 00

    – –  imbottiti

    9401 69 00

    – –  altri

     

    –  altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:

    9401 71 00

    – –  imbottiti

    9401 79 00

    – –  altri

    9401 80 00

    –  altri mobili per sedersi

    9401 90

    –  Parti

    9402

    Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti

    9403

    Altri mobili e loro parti:

    9403 10

    –  Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici

    9403 20

    –  altri mobili di metallo:

    9403 20 20

    – –  Letti:

    ex 9403 20 20

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    9403 20 80

    – –  altri:

    ex 9403 20 80

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    9403 30

    –  Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

    9403 40

    –  Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine

    9403 50 00

    –  Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto

    9403 60

    –  altri mobili di legno

    9403 70 00

    –  Mobili di materie plastiche:

    ex 9403 70 00

    – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

     

    –  Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili:

    9403 81 00

    – –  di bambù o rattan

    9403 89 00

    – –  altri

    9403 90

    –  Parti

    9404

    Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti

    9405

    Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove:

    9405 10

    –  Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche:

     

    – –  di materie plastiche:

    9405 10 21

    – – –  dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

    9405 10 28

    – – –  altri:

    ex 9405 10 28

    – – – –  esclusi quelli di metalli comuni o di plastica destinati ad aeromobili civili

    9405 10 30

    – –  di ceramica

    9405 10 50

    – –  di vetro

     

    – –  di altre materie:

    9405 10 91

    – – –  dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

    9405 10 98

    – – –  altri:

    ex 9405 10 98

    – – – –  esclusi quelli di metalli comuni o di materie plastiche destinati ad aeromobili civili

    9405 20

    –  Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici

    9405 30 00

    –  Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale

    9405 40

    –  altri apparecchi elettrici per l'illuminazione

    9405 50 00

    –  Apparecchi per l'illuminazione non elettrici

    9405 60

    –  Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili:

    9405 60 20

    – –  di materie plastiche:

    ex 9405 60 20

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    9405 60 80

    – –  di altre materie:

    ex 9405 60 80

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

     

    –  Parti:

    9405 91

    – –  di vetro

    9405 92 00

    – –  di materie plastiche:

    ex 9405 92 00

    – – –  escluse le parti degli articoli delle sottovoci 9405 10 o 9405 60 , destinate ad aeromobili civili

    9405 99 00

    – –  altri:

    ex 9405 99 00

    – – –  escluse le parti degli articoli dei 9405 10 o 9405 60 , di metalli comuni, destinate ad aeromobili civili

    9406 00

    Costruzioni prefabbricate

    9503 00

    Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie:

    9503 00 10

    –  Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole

     

    –  Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani, parti e accessori

    9503 00 21

    – –  Bambole

    9503 00 29

    – –  Parti ed accessori

    9503 00 30

    –  Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori; modelli ridotti, anche animati, da montare

     

    –  altri assortimenti e giocattoli da costruzione:

    9503 00 35

    – –  di materie plastiche

    9503 00 39

    – –  di altre materie

     

    –  Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani:

    9503 00 41

    – –  imbottiti

    9503 00 49

    – –  altri

    9503 00 55

    –  Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli

     

    –  Puzzle:

    9503 00 61

    – –  di legno

    9503 00 69

    – –  altri

    9503 00 70

    –  altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie

     

    –  altri giocattoli e modelli, a motore:

    9503 00 75

    – –  di materie plastiche

    9503 00 79

    – –  di altre materie

     

    –  altri:

    9503 00 81

    – –  Armi giocattolo

    9503 00 85

    – –  Modelli in miniatura, ottenuti per fusione, di metallo

     

    – –  altri:

    9503 00 95

    – – –  di materie plastiche

    9503 00 99

    – – –  altri:

    ex 9503 00 99

    – – – –  esclusi quelli di gomma o di materie tessili

    9506

    Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giuochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare:

     

    –  Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve:

    9506 21 00

    – –  Tavole a vela

    9506 29 00

    – –  altri

     

    –  Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf:

    9506 31 00

    – –  Bastoni completi

    9506 32 00

    – –  Palle

    9506 39

    – –  altri

    9506 40

    –  Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo

     

    –  Racchette da tennis, da «badminton» o simili, anche senza corde:

    9506 51 00

    – –  Racchette da tennis, anche senza corde

    9506 59 00

    – –  altri

     

    –  Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo:

    9506 61 00

    – –  Palle da tennis

    9506 62

    – –  gonfiabili

    9506 69

    – –  altri

    9506 70

    –  Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini

     

    –  altri:

    9506 91

    – –  Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica

    9506 99

    – –  altri

    9507

    Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705 ) ed oggetti simili per la caccia:

    9507 20

    –  Ami, anche montati su alamatori

    9602 00 00

    Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 , e lavori di gelatina non indurita

    ex 9602 00 00

    –  escluse le capsule di gelatina per uso farmaceutico, le materie vegetali o minerali lavorate e i lavori di tali materie

    9603

    Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili:

     

    –  Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi:

    9603 29

    – –  altri:

    9603 29 30

    – – –  Spazzole per capelli

    9603 40

    –  Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603 30 ); tamponi e rulli per dipingere

    9603 50 00

    –  altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli

    9607

    Chiusure lampo e loro parti:

    9607 20

    –  Parti

    9609

    Matite (diverse dalle matite della voce 9608 ), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti:

    9609 10

    –  Matite con guaina:

    9609 10 90

    – –  altri

    9611 00 00

    Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano

    9612

    Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola:

    9612 10

    –  Nastri inchiostratori

    9618 00 00

    Manichini e simili; automi e scene animate per mostre

    9701

    Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; «collages» e quadretti simili («tableautins»)

    9706 00 00

    Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età

    ALLEGATO I (b)

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

    (di cui all'articolo 21)

    Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

    a) all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione viene ridotto al 75 % del dazio di base;

    b) il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;

    c) il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 25 % del dazio di base;

    d) il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.



    Codice NC

    Designazione delle merci

    2710

    Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base; residui di oli:

     

    –  Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi dai residui di oli:

    2710 11

    – –  Oli leggeri e preparazioni:

     

    – – –  destinati ad altri usi:

     

    – – – –  altri:

     

    – – – – –  Benzine per motori:

     

    – – – – – –  altre, aventi tenore di piombo:

     

    – – – – – – –  inferiore o uguale a 0,013 g per 1:

    2710 11 45

    – – – – – – – –  aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98

    2710 11 49

    – – – – – – – –  aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98

    2710 19

    – –  altre:

     

    – – –  Oli medi:

     

    – – – –  destinati ad altri usi:

     

    – – – – –  Petrolio lampante:

    2710 19 21

    – – – – – –  Carboturbi

    2710 19 25

    – – – – – –  altro

    2710 19 29

    – – – – –  altri:

    ex 2710 19 29

    – – – – – –  diversi dalle alfa-olefine e olefine normali (miscele) e dalle paraffine normali (C10-C13)

     

    – – –  Oli pesanti:

     

    – – – –  Oli da gas:

     

    – – – – –  destinati ad altri usi:

    2710 19 41

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 %

    2710 19 45

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 %

    2710 19 49

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 %

     

    – – – –  Oli combustibili:

     

    – – – – –  destinati ad altri usi:

    2710 19 61

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 1 %

    ex 2710 19 61

    – – – – – – –  extraleggeri e speciali leggeri

    4003 00 00

    Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

    4004 00 00

    Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli

    4008

    Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita:

     

    –  di gomma alveolare:

    4008 11 00

    – –  Lastre, fogli e nastri

    4008 19 00

    – –  altri

     

    –  di gomma non alveolare:

    4008 21

    – –  Lastre, fogli e nastri

    4008 29 00

    – –  altri:

    ex 4008 29 00

    – – –  diversi dai profilati, tagliati in forma, destinati ad aeromobili civili

    4009

    Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi):

     

    –  non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie:

    4009 11 00

    – –  senza accessori

    4009 12 00

    – –  con accessori:

    ex 4009 12 00

    – – –  diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

     

    –  rinforzati solamente con metalli o altrimenti associati solamente a metalli:

    4009 21 00

    – –  senza accessori

    4009 22 00

    – –  con accessori:

    ex 4009 22 00

    – – –  diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

     

    –  rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associati solamente a materie tessili:

    4009 31 00

    – –  senza accessori

    4009 32 00

    – –  con accessori:

    ex 4009 32 00

    – – –  diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

     

    –  rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie:

    4009 41 00

    – –  senza accessori

    4009 42 00

    – –  con accessori:

    ex 4009 42 00

    – – –  diversi da quelli per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

    4010

    Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

    4011

    Pneumatici nuovi, di gomma:

    4011 20

    –  dei tipi utilizzati per autobus o autocarri:

    4011 20 10

    – –  con un indice di carico inferiore o uguale a 121:

    4011 40

    –  dei tipi utilizzati per motocicli

    4011 50 00

    –  dei tipi utilizzati per biciclette

     

    –  altri, a ramponi, a spina di pesce o simili:

    4011 69 00

    – –  altri

     

    –  altri:

    4011 93 00

    – –  dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm

    4011 99 00

    – –  altri

    4012

    Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:

    4012 90

    –  altri

    4013

    Camere d'aria, di gomma:

    4013 10

    –  dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), autobus o autocarri:

    4013 10 10

    – –  dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa)

    4013 10 90

    – –  dei tipi utilizzati per autobus o autocarri:

    ex 4013 10 90

    – – –  diverse da quelle utilizzate per autocarri a cassone ribaltabile («dumpers»), di dimensioni superiori a 24 pollici

    4013 20 00

    –  dei tipi utilizzati per biciclette

    4013 90 00

    –  altre:

    ex 4013 90 00

    – –  diverse da quelle utilizzate per trattori o aeromobili

    4015

    Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso:

     

    –  Guanti, mezzoguanti e muffole:

    4015 19

    – –  altri

    4015 90 00

    –  altri

    4016

    Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:

     

    –  altri:

    4016 91 00

    – –  Rivestimenti e tappeti da pavimento

    4016 93 00

    – –  Giunti:

    ex 4016 93 00

    – – –  diversi da quelli per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili

    4016 95 00

    – –  altri oggetti gonfiabili

    4017 00

    Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita

    4201 00 00

    Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia

    4202

    Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta:

     

    –  Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:

    4202 11

    – –  con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

    4202 12

    – –  con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili

    4202 19

    – –  altri

     

    –  Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura:

    4202 21 00

    – –  con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

    4202 22

    – –  con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

    4202 29 00

    – –  altre

     

    –  Oggetti da tasca o da borsetta:

    4202 31 00

    – –  con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

    4202 32

    – –  con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:

    4202 32 10

    – – –  di materie plastiche

    4202 39 00

    – –  altri

     

    –  altri:

    4202 91

    – –  con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

    4202 92

    – –  con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

    4202 99 00

    – –  altri

    4205 00

    Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti:

    4205 00 90

    –  altri

    4206 00 00

    Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini:

    ex 4206 00 00

    –  diversi dal catgut

    4302

    Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303

    4303

    Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria:

    4303 10

    –  Indumenti ed accessori di abbigliamento

    4304 00 00

    Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali

    4412

    Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

    4413 00 00

    Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati

    4414 00

    Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

    4418

    Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno:

    4418 40 00

    –  Casseforme per gettate di calcestruzzo

    4418 50 00

    –  Tavole di copertura («shingles» e «shakes»)

     

    –  Pannelli assemblati per pavimenti:

    4418 71 00

    – –  per pavimenti a mosaico

    4418 72 00

    – –  altri, multistrato

    4418 79 00

    – –  altri

    4602

    Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601 ; lavori di luffa:

     

    –  di materiali vegetali:

    4602 11 00

    – –  di bambù

    4602 12 00

    – –  di canna d'India

    4602 19

    – –  altri

    4802

    Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803 ; carta e cartone fabbricati a mano:

     

    –  altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo il 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:

    4802 54 00

    – –  di peso inferiore a 40 g per m2:

    ex 4802 54 00

    – – –  diversa dalla carta da supporto per carta carbone

    4804

    Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 :

     

    –  altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m2:

    4804 31

    – –  greggi

     

    –  altra carta e altro cartone Kraft di peso superiore a 150 g e inferiore a 225 g per m2:

    4804 41

    – –  greggi

    4804 42

    – –  con imbianchimento uniforme in pasta e nei quali più del 95 % in peso della massa fibrosa totale consiste di fibre di legno ottenute con procedimento chimico

    4810

    Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato:

     

    –  Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:

    4810 13

    – –  in rotoli

    4810 14

    – –  in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato

    4810 19

    – –  altri

     

    –  Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico:

    4810 22

    – –  Carta patinata leggera, detta «L.W.C.»

    4810 29

    – –  altri:

    4810 29 30

    – – –  in rotoli

    4810 29 80

    – – –  altri:

    ex 4810 29 80

    – – – –  diversi dalla carta e cartone utilizzati come materiali d'imballaggio per il latte (tetrapak e tetrabrik)

     

    –  Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici:

    4810 31 00

    – –  con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m2

    4810 32

    – –  con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m2

    4814

    Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie:

    4814 10 00

    –  Carta detta «Ingrain»

    4814 90

    –  altri

    4814 90 10

    – –  Carta da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta granulata, goffrata, colorata in superficie, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie, spalmata o ricoperta di materia plastica protettrice trasparente

    4814 90 80

    – –  altri:

    ex 4814 90 80

    – – –  esclusi la carta da parati e i rivestimenti murali simili, costituiti da carta ricoperta, sul diritto, di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente

    4816

    Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809 ), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole:

    4816 90 00

    –  altra

    4817

    Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

    4818

    Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

    4818 10

    –  Carta igienica:

    4818 20

    –  Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani

    4818 30 00

    –  Tovaglie e tovaglioli da tavola

    4818 40

    –  Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili

    4818 50 00

    –  Indumenti ed accessori di abbigliamento

    4818 90

    –  altri:

    4818 90 10

    – –  Articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto

    4819

    Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

    4820

    Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone

    4821

    Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no

    4823

    Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

     

    –  Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone:

    4823 61 00

    – –  di bambù

    4823 69

    – –  altri

    4823 70

    –  Articoli foggiati a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta

    4901

    Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti:

    4901 10 00

    –  in fogli sciolti, anche piegati

     

    –  altri:

    4901 99 00

    – –  altri

    4907 00

    Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili

    4908

    Decalcomanie di ogni genere:

    4908 10 00

    –  Decalcomanie vetrificabili

    4909 00

    Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

    4910 00 00

    Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare

    4911

    Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:

    4911 10

    –  Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili

     

    –  altri:

    4911 91 00

    – –  Immagini, incisioni e fotografie:

    ex 4911 91 00

    – – –  diverse dai fogli (che non siano stampati pubblicitari), non piegate, recanti soltanto illustrazioni o immagini senza testo né didascalie, per la pubblicazione di libri o periodici in una o più lingue in diversi paesi

    4911 99 00

    – –  altri

    5007

    Tessuti di seta o di cascami di seta:

    5007 20

    –  altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino (bourrette)

    5007 90

    –  altri tessuti

    5106

    Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto:

    5106 20

    –  contenenti meno di 85 %, in peso, di lana:

     

    – –  altri:

    5106 20 91

    – – –  greggi

    5106 20 99

    – – –  altri

    5107

    Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto

    5111

    Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati:

    5111 30

    –  altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue

    5111 90

    –  altri

    5112

    Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati:

     

    –  contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini:

    5112 11 00

    – –  di peso non superiore a 200 g/m2

    5112 19

    – –  altri

    5112 20 00

    –  altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

    5112 30

    –  altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue

    5112 30 30

    – –  di peso superiore a 200 g/m2 ma non superiore a 375 g/m2

    5112 30 90

    – –  di peso superiore a 375 g/m2

    5112 90

    –  altri:

     

    – –  altri:

    5112 90 93

    – – –  di peso superiore a 200 g/m2 ma non superiore a 375 g/m2

    5112 90 99

    – – –  di peso superiore a 375 g/m2

    5113 00 00

    Tessuti di peli grossolani o di crine

    5212

    Altri tessuti di cotone:

     

    –  di peso non superiore a 200 g/m2:

    5212 13

    – –  tinti

    5212 14

    – –  di filati di diversi colori

    5212 15

    – –  stampati

     

    –  di peso superiore a 200 g/m2:

    5212 21

    – –  greggi

    5212 22

    – –  imbianchiti

    5212 23

    – –  tinti

    5212 24

    – –  di filati di diversi colori

    5212 25

    – –  stampati

    5401

    Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto:

    5401 20

    –  di filamenti artificiali

    5402

    Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex

    5403

    Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex

    5406 00 00

    Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

    5407

    Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404 :

    5407 10 00

    –  Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri

    5407 20

    –  Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili

    5407 30 00

    –  Tessuti previsti nella nota 9 della sezione XI

     

    –  altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi

    5407 41 00

    – –  greggi o imbianchiti

    5407 42 00

    – –  tinti

    5407 43 00

    – –  di filati di diversi colori

    5407 44 00

    – –  stampati

     

    –  altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati:

    5407 51 00

    – –  greggi o imbianchiti

    5407 52 00

    – –  tinti

    5407 53 00

    – –  di filati di diversi colori

    5407 54 00

    – –  stampati

     

    –  altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri:

    5407 61

    – –  contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati

    5407 69

    – –  altri

     

    –  altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici:

    5407 71 00

    – –  greggi o imbianchiti

    5407 72 00

    – –  tinti

    5407 73 00

    – –  di filati di diversi colori

    5407 74 00

    – –  stampati

     

    –  altri tessuti, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone:

    5407 81 00

    – –  greggi o imbianchiti

    5407 82 00

    – –  tinti

    5407 83 00

    – –  di filati di diversi colori

    5407 84 00

    – –  stampati

     

    –  altri tessuti:

    5407 91 00

    – –  greggi o imbianchiti

    5407 92 00

    – –  tinti

    5407 94 00

    – –  stampati

    5501

    Fasci di filamenti sintetici:

    5501 10 00

    –  di nylon o di altre poliammidi

    5501 20 00

    –  di poliesteri

    5501 40 00

    –  di polipropilene

    5501 90 00

    –  altri

    5515

    Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco:

     

    –  di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:

    5515 21

    – –  misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali:

    5515 21 10

    – – –  greggi o imbianchiti

    5515 21 30

    – – –  stampati

    5515 22

    – –  misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

    5515 29 00

    – –  altri

     

    –  altri tessuti:

    5515 91

    – –  misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

    5515 99

    – –  altri

    5516

    Tessuti di fibre artificiali in fiocco:

    5604

    Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

    5604 10 00

    –  Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

    5607

    Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

     

    –  di sisal o di altre fibre tessili del genere «Agave» :

    5607 29

    – –  altri

     

    –  di polietilene o di polipropilene:

    5607 41 00

    – –  Spago per legare

    5607 49

    – –  altri

    5607 50

    –  di altre fibre sintetiche

    5607 90

    –  altri

    5702

    Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

    5703

    Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati

    5704

    Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro, non «tufted» né «floccati» anche confezionati

    5705 00

    Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati:

    5705 00 10

    –  di lana o di peli fini

    5705 00 90

    –  di altre materie tessili

    5801

    Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806 :

    5802

    Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806 ; superfici tessili «tufted» diverse dai prodotti della voce 5703

    5803 00

    Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806

    5804

    Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006

    5805 00 00

    Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

    5806

    Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807 ; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)

    5807

    Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati

    5808

    Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili

    5810

    Ricami in pezza, in strisce o in motivi

    5811 00 00

    Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810

    5901

    Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria:

    5901 90 00

    –  altri

    5902

    Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa

    5903

    Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 :

    5903 10

    –  con poli(cloruro di vinile)

    5903 20

    –  con poliuretano

    5903 90

    –  altri:

    5903 90 10

    – –  impregnati

     

    – –  spalmati, ricoperti o stratificati:

    5903 90 91

    – – –  con derivati della cellulosa o di altra materia plastica, la materia tessile costituente il diritto

    5904

    Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati

    5906

    Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902

    5907 00

    Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

    5908 00 00

    Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate

    6001

    Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia

    6002

    Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001

    6003

    Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 6001 e 6002

    6004

    Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001

    6005

    Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004

    6006

    Altre stoffe a maglia

    6101

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103 :

    6101 20

    –  di cotone:

    6101 20 90

    – –  Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

    6101 30

    –  di fibre sintetiche o artificiali:

    6101 30 90

    – –  Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

    6101 90

    –  di altre materie tessili:

    6101 90 80

    – –  Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

    6102

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104 :

    6102 10

    –  di lana o di peli fini:

    6102 10 90

    – –  Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

    6102 20

    –  di cotone:

    6102 20 90

    – –  Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

    6102 30

    –  di fibre sintetiche o artificiali:

    6102 30 90

    – –  Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

    6102 90

    –  di altre materie tessili:

    6102 90 90

    – –  Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili

    6108

    Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

     

    –  Camicie da notte e pigiami:

    6108 31 00

    – –  di cotone

    6108 32 00

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

    6108 39 00

    – –  di altre materie tessili

     

    –  altri:

    6108 91 00

    – –  di cotone

    6108 92 00

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

    6108 99 00

    – –  di altre materie tessili

    6109

    T-shirt e canottiere (magliette), a maglia

    6110

    Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia

    6111

    Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés)

    6112

    Tute sportive (training), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno, a maglia

    6113 00

    Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903 , 5906 , 5907

    6114

    Altri indumenti, a maglia

    6115

    Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia:

    6115 10

    –  Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio, le calze per varici):

    6115 10 90

    – –  altri

    ex 6115 10 90

    – – –  diversi dai calzettoni (escluse le calze per varici) e dalle calze da donna

     

    –  Altre calzemaglie (collants):

    6115 21 00

    – –  di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex

    6115 22 00

    – –  di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex

    6115 29 00

    – –  di altre materie tessili

    6115 30

    –  Altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex:

     

    –  altri:

    6115 94 00

    – –  di lana o di peli fini

    6115 95 00

    – –  di cotone

    6203

    Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo:

     

    –  Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:

    6203 41

    – –  di lana o di peli fini

    6203 42

    – –  di cotone

    6203 43

    – –  di fibre sintetiche

    6203 49

    – –  di altre materie tessili

    6204

    Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza:

     

    –  Insiemi:

    6204 21 00

    – –  di lana o di peli fini

    6204 22

    – –  di cotone

    6204 23

    – –  di fibre sintetiche

    6204 29

    – –  di altre materie tessili

     

    –  Giacche:

    6204 31 00

    – –  di lana o di peli fini

    6204 32

    – –  di cotone

    6204 33

    – –  di fibre sintetiche

    6204 39

    – –  di altre materie tessili

     

    –  Abiti interi:

    6204 41 00

    – –  di lana o di peli fini

    6204 42 00

    – –  di cotone

    6204 43 00

    – –  di fibre sintetiche

    6204 44 00

    – –  di fibre artificiali

    6204 49 00

    – –  di altre materie tessili

     

    –  Gonne e gonne-pantaloni:

    6204 59

    – –  di altre materie tessili

    6204 59 10

    – – –  di fibre artificiali

     

    –  Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:

    6204 62

    – –  di cotone:

     

    – – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:

    6204 62 11

    – – – –  da lavoro

     

    – – – –  altri:

    6204 62 31

    – – – – –  di tessuti detti «Denim»

    6204 62 33

    – – – – –  di velluti e felpe a trama, tagliati a coste

     

    – – –  Tute con bretelle (salopettes):

    6204 62 51

    – – – –  da lavoro

    6204 62 59

    – – – –  altre

    6204 62 90

    – – –  altri

    6204 63

    – –  di fibre sintetiche:

     

    – – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:

    6204 63 11

    – – – –  da lavoro

     

    – – –  Tute con bretelle (salopettes):

    6204 63 31

    – – – –  da lavoro

    6204 63 39

    – – – –  altre

    6204 63 90

    – – –  altri

    6204 69

    – –  di altre materie tessili:

     

    – – –  di fibre artificiali:

     

    – – – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:

    6204 69 11

    – – – – –  da lavoro

     

    – – – –  Tute con bretelle (salopettes):

    6204 69 31

    – – – – –  da lavoro

    6204 69 39

    – – – – –  altre

    6204 69 50

    – – – –  altri

    6204 69 90

    – – –  altri

    6205

    Camice e camicette, per uomo o ragazzo:

    6206

    Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza:

    6206 30 00

    –  di cotone

    6207

    Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo:

     

    –  Slips e mutande:

    6207 11 00

    – –  di cotone

    6207 19 00

    – –  di altre materie tessili

     

    –  Camicie da notte e pigiami:

    6207 21 00

    – –  di cotone

    6207 22 00

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

    6207 29 00

    – –  di altre materie tessili

    6209

    Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés):

    6209 30 00

    –  di fibre sintetiche

    6210

    Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602 , 5603 , 5903 , 5906 e 5907 :

    6210 10

    –  con prodotti delle voci 5602 o 5603

    6212

    Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia:

    6212 20 00

    –  Guaine e guaine-mutandine

    6212 30 00

    –  Modellatori

    6307

    Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti:

    6307 20 00

    –  Cinture e giubbotti di salvataggio

    6307 90

    –  altri

    6308 00 00

    Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

    6401

    Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti

    6402

    Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica

    6403

    Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:

     

    –  Calzature per lo sport:

    6403 12 00

    – –  Calzature da sci e calzature per il surf da neve

     

    –  altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale:

    6403 51

    – –  che ricoprono la caviglia:

    6403 51 05

    – – –  con suola principale di legno, senza suola interna

     

    – – –  altre:

     

    – – – –  che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza:

     

    – – – – –  uguale o superiore a 24 cm:

    6403 51 15

    – – – – – –  per uomo

     

    – – – –  altre, con suole interne di lunghezza:

     

    – – – – –  uguale o superiore a 24 cm:

    6403 51 95

    – – – – – –  per uomo

    6403 59

    – –  altre:

    6403 59 05

    – – –  con suola principale di legno, senza suola interna

     

    – – –  altre:

     

    – – – –  Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:

     

    – – – – –  altre, con suole interne di lunghezza:

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 24 cm:

    6403 59 35

    – – – – – – –  per uomo

     

    – – – –  altre, con suole interne di lunghezza:

    6403 59 91

    – – – – –  inferiore a 24 cm

     

    –  altre calzature:

    6403 91

    – –  che ricoprono la caviglia:

    6403 91 05

    – – –  con suola principale di legno, senza suola interna

     

    – – –  altre:

     

    – – – –  che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza:

    6403 91 11

    – – – – –  inferiore a 24 cm

    6403 99

    – –  altre:

    6403 99 05

    – – –  con suola principale di legno, senza suola interna

    6406

    Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti:

     

    –  altri:

    6406 99

    – –  di altre materie

    6501 00 00

    Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli

    6502 00 00

    Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite

    6504 00 00

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

    6505

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite:

    6505 90

    –  altri:

    6505 90 05

    – –  di feltro di peli o di lana e peli fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501

    6506

    Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti:

    6506 10

    –  Copricapo di sicurezza:

    6506 10 80

    – –  di altre materie

     

    –  altri:

    6506 91 00

    – –  di gomma o di materia plastica

    6506 99

    – –  di altre materie

    6507 00 00

    Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo

    6602 00 00

    Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili

    6603

    Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602

    6701 00 00

    Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 0505 , e dai calami e dagli steli di piume, lavorati

    6702

    Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali

    6703 00 00

    Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili

    6704

    Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove

    6802

    Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801 ; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente:

    6802 10 00

    –  Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente

     

    –  altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia:

    6802 21 00

    – –  Marmo, travertino e alabastro

    6802 29 00

    – –  altre pietre

    ex 6802 29 00

    – – –  Pietre calcaree (esclusi marmo, travertino e alabastro)

    6810

    Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati:

     

    –  Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili:

    6810 19

    – –  altri

     

    –  altri lavori:

    6810 91

    – –  Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile

    6811

    Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili

    6812

    Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813 :

    6812 80

    –  di crocidolite:

    6812 80 10

    – –  lavorato in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio:

    ex 6812 80 10

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    6812 80 90

    – –  altri:

    ex 6812 80 90

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

     

    –  altri:

    6812 91 00

    – –  Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo

    6812 92 00

    – –  Carta, cartoni e feltri

    6812 93 00

    – –  Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli

    6812 99

    – –  altri:

    6812 99 10

    – – –  Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio:

    ex 6812 99 10

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    6812 99 90

    – – –  altri:

    ex 6812 99 90

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    6901 00 00

    Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili

    6903

    Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili:

    6903 10 00

    –  contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti

    6904

    Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica

    6907

    Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto

    6908

    Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati, di ceramica, anche su supporto:

    6908 10

    –  Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm

    6908 90

    –  altri:

     

    – –  di terracotta comune:

    6908 90 11

    – – –  Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

     

    – – –  altre, il cui più grande spessore è:

    6908 90 21

    – – – –  inferiore o uguale a 15 mm

    6908 90 29

    – – – –  superiore a 15 mm

     

    – –  altri:

    6908 90 31

    – – –  Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

     

    – – –  altre:

    6908 90 51

    – – – –  di superficie non superiore a 90 cm2

     

    – – – –  altre:

    6908 90 91

    – – – – –  di grès

    6908 90 93

    – – – – –  di maiolica o di terraglia

    6910

    Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica

    6911

    Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana

    6912 00

    Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana

    6913

    Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica:

    6913 90

    –  altri:

    6913 90 10

    – –  di terracotta comune

     

    – –  altri:

    6913 90 91

    – – –  di grès

    6913 90 99

    – – –  altri

    6914

    Altri lavori di ceramica:

    6914 10 00

    –  di porcellana

    6914 90

    –  altri:

    6914 90 10

    – –  di terracotta comune

    7003

    Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:

    7004

    Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:

    7004 90

    –  altro vetro:

    7004 90 70

    – –  Vetro detto di «orticoltura»

    7006 00

    Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

    7006 00 90

    –  altro

    7007

    Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro:

     

    –  Vetri temperati:

    7007 11

    – –  di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

    7007 19

    – –  altri

     

    –  Vetri formati da fogli aderenti fra loro:

    7007 21

    – –  di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli:

    7007 21 20

    – – –  di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in vetture automobili e trattori

    7007 21 80

    – – –  altri:

    ex 7007 21 80

    – – – –  diversi dai parabrezza, non incorniciati, destinati ad aeromobili civili

    7007 29 00

    – –  altri

    7008 00

    Vetri isolanti a pareti multiple

    7009

    Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

    7010

    Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:

    7010 20 00

    –  Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura

    7010 90

    –  altri:

    7010 90 10

    – –  Barattoli per sterilizzare

     

    – –  altri:

    7010 90 21

    – – –  ottenuti a partire da un tubo di vetro

     

    – – –  altri, di capacità nominale:

    7010 90 31

    – – – –  di 2,5 l o più

     

    – – – –  di meno di 2,5 l:

     

    – – – – –  per prodotti alimentari e bevande:

     

    – – – – – –  Bottiglie e boccette:

     

    – – – – – – –  di vetro non colorato, di capacità nominale:

    7010 90 43

    – – – – – – – –  superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l

    7010 90 47

    – – – – – – – –  inferiore a 0,15 l

     

    – – – – – – –  di vetro colorato, di capacità nominale:

    7010 90 57

    – – – – – – – –  inferiore a 0,15 l

     

    – – – – – –  altri, di capacità nominale:

    7010 90 67

    – – – – – – –  inferiore a 0,25 l

     

    – – – – –  per altri prodotti:

    7010 90 91

    – – – – – –  di vetro non colorato

    7010 90 99

    – – – – – –  di vetro colorato

    7013

    Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

    7013 10 00

    –  Oggetti di vetroceramica

    7014 00 00

    Vetrerie per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015 ), non lavorati otticamente

    7015

    Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri:

    7015 90 00

    –  altri

    7016

    Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili:

    7016 90

    –  altri:

    7016 90 10

    – –  vetri riuniti in vetrate

    7016 90 80

    – –  altri:

    ex 7016 90 80

    – – –  diversi dalle piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiato a stampo; diversi dal vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli»

    7017

    Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate

    7017 20 00

    –  di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10– 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

    7018

    Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm:

    7018 10

    –  Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili:

     

    – –  Perle:

    7018 10 11

    – – –  tagliate e lucidate meccanicamente:

    ex 7018 10 11

    – – – –  diverse dalle perle sinterizzate utilizzate nell'industria elettronica

    7018 10 19

    – – –  altre

    7018 10 30

    – –  Imitazioni di perle fini o coltivate

     

    – –  Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini)

    7018 10 51

    – – –  tagliate e lucidate meccanicamente

    7018 10 59

    – – –  altre

    7018 10 90

    – –  altre

    7018 20 00

    –  Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm

    7018 90

    –  altri:

    7018 90 90

    – –  altri

    7019

    Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti):

     

    –  Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti:

    7019 31 00

    – –  Feltri (mats)

    7019 32 00

    – –  Veli

    7019 39 00

    – –  altri

    7019 40 00

    –  Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

    7019 90

    –  altri:

     

    – –  altri:

    7019 90 91

    – – –  di fibre tessili

    7019 90 99

    – – –  altri

    7020 00

    Altri lavori di vetro

    7101

    Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

    7102

    Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati:

     

    –  non industriali:

    7102 31 00

    – –  greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

    7103

    Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

    7104

    Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

    7104 20 00

    –  altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate:

    ex 7104 20 00

    – –  diverse da quelle per uso industriale

    7104 90 00

    –  altre:

    ex 7104 90 00

    – –  diverse da quelle per uso industriale

    7115

    Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:

    7115 90

    –  altri:

    7115 90 10

    – –  di metalli preziosi

    ex 7115 90 10

    – – –  diversi da quelli destinati ai laboratori

    7115 90 90

    – –  di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:

    ex 7115 90 90

    – – –  diversi da quelli destinati ai laboratori

    7116

    Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

    7117

    Minuterie di fantasia

    7214

    Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:

    7214 10 00

    –  fucinate

    7214 20 00

    –  aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione

    7214 30 00

    –  altre, di acciai automatici

     

    –  altre:

    7214 91

    – –  di sezione trasversale rettangolare:

    7214 91 90

    – – –  contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

    7214 99

    – –  altre:

     

    – – –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

    7214 99 10

    – – – –  del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

     

    – – –  contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:

     

    – – – –  di sezione circolare con diametro:

    7214 99 71

    – – – – –  uguale o superiore a 80 mm

    7214 99 79

    – – – – –  inferiore a 80 mm

    7214 99 95

    – – – –  altre

    7215

    Altre barre di ferro o di acciai non legati:

    7215 50

    –  altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

    7215 90 00

    –  altre

    7217

    Fili di ferro o di acciai non legati:

    7217 10

    –  non rivestiti, anche lucidati:

     

    – –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

     

    – – –  la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm:

    7217 10 31

    – – – –  aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione

    7217 10 39

    – – – –  altri

    7217 10 50

    – –  contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

    7217 20

    –  zincati:

     

    – –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

    7217 20 10

    – – –  la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm

    7217 20 30

    – – –  la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm

    7217 20 50

    – –  contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

    7217 30

    –  rivestiti di altri metalli comuni:

     

    – –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

    7217 30 41

    – – –  ramati

    7217 30 49

    – – –  altri

    7217 30 50

    – –  contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

    7217 90

    –  altri:

    7217 90 20

    – –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

    7217 90 50

    – –  contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

    7227

    Vergella o bordione di altri acciai legati:

    7227 90

    –  altri:

    7227 90 50

    – –  contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo ed, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno:

    7228

    Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati:

    7228 20

    –  Barre di acciai silico-manganese

    7228 30

    –  altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo

    7228 40

    –  altre barre, semplicemente fucinate

    7228 50

    –  altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

    7228 60

    –  altre barre

    7228 70

    –  Profilati

    7229

    Fili di altri acciai legati:

    7229 20 00

    –  di acciai silico-manganese

    7229 90

    –  altri:

    7229 90 50

    – –  contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno:

    7302

    Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:

    7302 90 00

    –  altri

    7304

    Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio:

     

    –  Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti:

    7304 11 00

    – –  di acciai inossidabili

    7304 19

    – –  altri

    7305

    Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio:

     

    –  Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:

    7305 11 00

    – –  saldati longitudinalmente ad arco sommerso

    7305 12 00

    – –  saldati longitudinalmente, altri

    7305 19 00

    – –  altri

    7306

    Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:

     

    –  Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti:

    7306 11

    – –  saldati, di acciai inossidabili

    7306 19

    – –  altri

    7306 30

    –  altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati:

     

    – –  altri:

     

    – – –  Tubi gas, filettati o filettabili:

    7306 30 41

    – – – –  zincati:

    ex 7306 30 41

    – – – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

    7306 30 49

    – – – –  altri:

    ex 7306 30 49

    – – – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

     

    – – –  altri, con diametro esterno:

     

    – – – –  inferiore o uguale a 168,3 mm:

    7306 30 72

    – – – – –  zincati:

    ex 7306 30 72

    – – – – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

    7306 30 77

    – – – – –  altri:

    ex 7306 30 77

    – – – – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

     

    –  altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare:

    7306 61

    – –  di sezione quadrata o rettangolare:

     

    – – –  aventi parete di spessore inferiore a 2 mm:

    7306 61 11

    – – – –  di acciai inossidabili:

    ex 7306 61 11

    – – – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

    7306 61 19

    – – – –  altri:

    ex 7306 61 19

    – – – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

     

    – – –  aventi parete di spessore uguale o superiore a 2 mm:

    7306 61 91

    – – – –  di acciai inossidabili:

    ex 7306 61 91

    – – – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

    7306 61 99

    – – – –  altri:

    ex 7306 61 99

    – – – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

    7306 69

    – –  di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare:

    7306 69 10

    – – –  di acciai inossidabili:

    ex 7306 69 10

    – – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

    7306 69 90

    – – –  altri:

    ex 7306 69 90

    – – – –  diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili

    7418

    Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame:

     

    –  Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi:

    7418 19

    – –  altri:

    7418 19 90

    – – –  altri

    7418 20 00

    –  Oggetti di igiene o da toletta e loro parti

    8201

    Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi, di metalli comuni; asce, roncole e simili utensili taglienti, di metalli comuni; forbici per potare di ogni tipo, di metalli comuni; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano, di metalli comuni

    8408

    Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel):

    8408 20

    –  Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87:

     

    – –  altri:

     

    – – –  per trattori agricoli e forestali a ruote, di potenza:

    8408 20 31

    – – – –  inferiore o uguale a 50 kW

    8408 20 35

    – – – –  superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW:

    8408 20 37

    – – – –  superiore a 100 kW

     

    – – –  per altri veicoli del capitolo 87, di potenza:

    8408 20 51

    – – – –  inferiore o uguale a 50 kW

    8408 20 55

    – – – –  superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW:

    8408 20 57

    – – – –  superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW:

    8408 20 99

    – – – –  superiore a 200 kW

    8408 90

    –  altri motori:

     

    – –  altri:

    8408 90 27

    – – –  usati:

    ex 8408 90 27

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

     

    – – –  nuovi, di potenza:

    8408 90 41

    – – – –  inferiore o uguale a 15 kW:

    ex 8408 90 41

    – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8408 90 43

    – – – –  superiore a 15 kW ma inferiore o uguale a 30 kW:

    ex 8408 90 43

    – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8408 90 45

    – – – –  superiore a 30 kW ma inferiore o uguale a 50 kW:

    ex 8408 90 45

    – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8408 90 47

    – – – –  superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW:

    ex 8408 90 47

    – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8408 90 61

    – – – –  superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW:

    ex 8408 90 61

    – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8408 90 65

    – – – –  superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW:

    ex 8408 90 65

    – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8408 90 67

    – – – –  superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW:

    ex 8408 90 67

    – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8408 90 81

    – – – –  superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW:

    ex 8408 90 81

    – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8408 90 85

    – – – –  superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW:

    ex 8408 90 85

    – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8408 90 89

    – – – –  superiore a 5 000 kW:

    ex 8408 90 89

    – – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8415

    Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente:

    8415 10

    –  del tipo a muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi ad elementi separati):

    8415 20 00

    –  del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli

     

    –  altri:

    8415 81 00

    – –  con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili):

    ex 8415 81 00

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8415 83 00

    – –  senza attrezzatura frigorifera:

    ex 8415 83 00

    – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8507

    Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare:

    8507 10

    –  al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone:

     

    – –  di peso inferiore o uguale a 5 kg:

    8507 10 41

    – – –  funzionanti con elettrolite liquido:

    ex 8507 10 41

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8507 10 49

    – – –  altri:

    ex 8507 10 49

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

     

    – –  di peso superiore a 5 kg:

    8507 10 92

    – – –  funzionanti con elettrolite liquido:

    ex 8507 10 92

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8507 10 98

    – – –  altri:

    ex 8507 10 98

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8507 20

    –  altri accumulatori al piombo:

     

    – –  Accumulatori di trazione:

    8507 20 41

    – – –  funzionanti con elettrolite liquido:

    ex 8507 20 41

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8507 20 49

    – – –  altri:

    ex 8507 20 49

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

     

    – –  altri:

    8507 20 92

    – – –  funzionanti con elettrolite liquido:

    ex 8507 20 92

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8507 20 98

    – – –  altri:

    ex 8507 20 98

    – – – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8516

    Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545 :

    8516 10

    –  Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici

     

    –  Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili:

    8516 21 00

    – –  Radiatori ad accumulazione

    8516 29

    – –  altri:

    8516 29 10

    – – –  Radiatori a circolazione di liquido

    8516 29 50

    – – –  Radiatori per convezione

     

    – – –  altri:

    8516 29 91

    – – – –  con ventilatore incorporato

    8516 40

    –  Ferri da stiro elettrici:

    8516 40 90

    – –  altri

    8516 50 00

    –  Forni a microonde

    8516 60

    –  altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti

     

    –  altri apparecchi elettrotermici:

    8516 71 00

    – –  Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè

    8516 72 00

    – –  Tostapane

    8516 79

    – –  altri

    8517

    Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443 , 8525 , 8527 o 8528 :

     

    –  altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa):

    8517 69

    – –  altri:

     

    – – –  Apparecchi riceventi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia:

    8517 69 31

    – – – –  Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone

    8527

    Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria:

     

    –  altri:

    8527 92

    – –  non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria

    8527 99 00

    – –  altri

    8544

    Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:

     

    –  Fili per avvolgimenti:

    8544 11

    – –  di rame

    8544 19

    – –  altri

    8544 20 00

    –  Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali

    8544 30 00

    –  Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto:

    ex 8544 30 00

    – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    8701

    Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709 ):

    8701 20

    –  Trattori stradali per semirimorchi:

    8701 20 90

    – –  usati

    8701 90

    –  altri:

     

    – –  Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote:

    8701 90 50

    – – –  usati

    8702

    Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente:

    8702 10

    –  azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

     

    – –  di cilindrata non superiore a 2 500 cm3:

    8702 10 91

    – – –  nuovi

    8702 90

    –  altri:

     

    – –  azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:

     

    – – –  di cilindrata superiore a 2 800 cm3:

    8702 90 11

    – – – –  nuovi

     

    – – –  di cilindrata non superiore a 2 800 cm3:

    8702 90 31

    – – – –  nuovi

    9302 00 00

    Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304

    9303

    Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene):

    9303 10 00

    –  Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna

    9303 20

    –  altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia

    9303 20 10

    – –  ad una canna liscia

    9303 20 95

    – –  altri

    9303 30 00

    –  altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo

    9303 90 00

    –  altri:

    ex 9303 90 00

    – –  diversi dai cannoni lanciagomene

    9304 00 00

    Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307

    9305

    Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304 :

     

    –  di fucili o carabine della voce 9303 :

    9305 21 00

    – –  Canne lisce

    9305 29 00

    – –  altri

     

    –  altri:

    9305 99 00

    – –  altre

    9306

    Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce:

     

    –  Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti; pallini per carabine ad aria compressa:

    9306 21 00

    – –  Cartucce

    9306 29

    – –  altri

    9306 30

    –  altre cartucce e loro parti:

    9306 30 10

    – –  per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301

     

    – –  altre:

    9306 30 30

    – – –  per armi da guerra

     

    – – –  altre:

    9306 30 91

    – – – –  Cartucce a percussione centrale

    9306 30 93

    – – – –  Cartucce a percussione anulare

    9306 30 97

    – – – –  altre:

    ex 9306 30 97

    – – – – –  diverse dalle cartucce per sparachiodi e utensili simili o per pistole a chiodo per mattatoi e loro parti

    9306 90

    –  altri

    9505

    Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giuochi di prestigio ed oggetti-sorprese

    9506

    Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giuochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare:

     

    –  Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve:

    9506 11

    – –  Sci

    9506 12 00

    – –  Attacchi per sci

    9506 19 00

    – –  altri

    9507

    Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705 ) ed oggetti simili per la caccia:

    9507 10 00

    –  Canne da pesca

    9507 30 00

    –  Mulinelli per la pesca

    9507 90 00

    –  altri

    9508

    Giostre, altalene, padiglioni da tiro e altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti

    9602 00 00

    Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita:

    ex 9602 00 00

    –  Materie vegetali o minerali lavorate e lavori di tali materie

    9603

    Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili:

    9603 10 00

    –  Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico

     

    –  Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi:

    9603 21 00

    – –  Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere

    9603 29

    – –  altri:

    9603 29 80

    – – –  altri

    9603 30

    –  Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici:

    9603 30 90

    – –  Pennelli per l'applicazione di prodotti cosmetici

    9603 90

    –  altri

    9604 00 00

    Stacci e crivelli, a mano

    9605 00 00

    Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

    9606

    Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

    9607

    Chiusure lampo e loro parti:

     

    –  Chiusure lampo:

    9607 11 00

    – –  con dentini di metalli comuni

    9607 19 00

    – –  altre

    9608

    Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

    9609

    Matite (diverse dalle matite della voce 9608 ), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti

    9609 10

    –  Matite con guaina:

    9609 10 10

    – –  con mina di grafite

    9609 20 00

    –  Mine per matite o per portamine

    9609 90

    –  altri

    9612

    Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola:

    9612 20 00

    –  Cuscinetti per timbri

    9613

    Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603 ), anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini

    9614 00

    Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti:

    9614 00 10

    –  Sbozzi di pipe, di legno o di radica

    9615

    Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516 , e loro parti

    9616

    Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta

    9617 00

    Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)

    ALLEGATO I (c)

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

    (di cui all'articolo 21)

    Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

    a) all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione viene ridotto al 90 % del dazio di base;

    b) il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;

    c) il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;

    d) il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

    e) il 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 20 % del dazio di base;

    f) il 1o gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.



    Codice NC

    Designazione delle merci

    2501 00

    Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:

     

    –  Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:

     

    – –  altri:

     

    – – –  altri:

    2501 00 91

    – – – –  Sale per l'alimentazione umana

    2710

    Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base; residui di oli:

     

    –  Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi dai residui di oli:

    2710 11

    – –  Oli leggeri e preparazioni:

     

    – – –  destinati ad altri usi:

     

    – – – –  altri:

     

    – – – – –  Benzine per motori:

     

    – – – – – –  altre, aventi tenore di piombo:

     

    – – – – – – –  inferiore o uguale a 0,013 g per 1:

    2710 11 41

    – – – – – – – –  aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95

     

    – – – – – – –  superiore a 0,013 g per l:

    2710 11 51

    – – – – – – – –  aventi numero di ottani (RON) inferiore a 98

    2710 11 59

    – – – – – – – –  aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98

    2710 11 70

    – – – – –  Carboturbi tipo benzina

    2710 19

    – –  altre:

     

    – – –  Oli pesanti:

     

    – – – –  Oli lubrificanti ed altri:

     

    – – – – –  destinati ad altri usi:

    2710 19 81

    – – – – – –  Oli per motore, per compressori o per turbine

    2836

    Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio commerciale contenente carbammato di ammonio:

    2836 30 00

    –  Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio

    3402

    Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401 :

    3402 20

    –  Preparazioni condizionate per la vendita al minuto:

    3402 20 90

    – –  Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire

    3402 90

    –  altri:

    3402 90 90

    – –  Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire

    3405

    Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404 :

    3405 40 00

    –  Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare

    4012

    Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:

     

    –  Pneumatici rigenerati:

    4012 11 00

    – –  dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)

    4012 12 00

    – –  dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

    4012 19 00

    – –  altri

    4012 20 00

    –  Pneumatici usati:

    ex 4012 20 00

    – –  diversi da quelli destinati ad aeromobili civili

    4202

    Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta:

     

    –  Oggetti da tasca o da borsetta:

    4202 32

    – –  con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili:

    4202 32 90

    – – –  di materie tessili

    4203

    Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

    4303

    Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria:

    4303 90 00

    –  altri

    4814

    Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie:

    4814 20 00

    –  Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata

    4814 90

    –  altri:

    4814 90 80

    – –  altri:

    ex 4814 90 80

    – – –  Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta ricoperta, sul diritto, di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente

    5701

    Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

    6101

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103 :

    6101 20

    –  di cotone:

    6101 20 10

    – –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

    6101 30

    –  di fibre sintetiche o artificiali:

    6101 30 10

    – –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

    6101 90

    –  di altre materie tessili:

    6101 90 20

    – –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

    6102

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104 :

    6102 10

    –  di lana o di peli fini:

    6102 10 10

    – –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

    6102 20

    –  di cotone:

    6102 20 10

    – –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

    6102 30

    –  di fibre sintetiche o artificiali:

    6102 30 10

    – –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

    6102 90

    –  di altre materie tessili:

    6102 90 10

    – –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

    6103

    Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo

    6104

    Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per donna o ragazza

    6105

    Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo

    6106

    Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza

    6107

    Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo

    6108

    Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

     

    –  Sottovesti o sottabiti e sottogonne:

    6108 11 00

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

    6108 19 00

    – –  di altre materie tessili

     

    –  Slips e mutandine:

    6108 21 00

    – –  di cotone

    6108 22 00

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

    6108 29 00

    – –  di altre materie tessili

    6115

    Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia:

    6115 10

    –  Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio, le calze per varici):

    6115 10 10

    – –  Calzettoni per varici, di fibre sintetiche

    6115 10 90

    – –  altri:

    ex 6115 10 90

    – – –  Calzettoni (escluse le calze per varici) e dalle calze da donna

     

    –  altri:

    6115 96

    – –  di fibre sintetiche

    6115 99 00

    – –  di altre materie tessili

    6116

    Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia

    6117

    Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia

    6201

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203

    6202

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204

    6203

    Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo:

     

    –  Vestiti o completi:

    6203 11 00

    – –  di lana o di peli fini

    6203 12 00

    – –  di fibre sintetiche

    6203 19

    – –  di altre materie tessili

     

    –  Insiemi:

    6203 22

    – –  di cotone

    6203 23

    – –  di fibre sintetiche

    6203 29

    – –  di altre materie tessili

     

    –  Giacche:

    6203 31 00

    – –  di lana o di peli fini

    6203 32

    – –  di cotone

    6203 33

    – –  di fibre sintetiche

    6203 39

    – –  di altre materie tessili

    6204

    Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza:

     

    –  Abiti a giacca (tailleurs):

    6204 11 00

    – –  di lana o di peli fini

    6204 12 00

    – –  di cotone

    6204 13 00

    – –  di fibre sintetiche

    6204 19

    – –  di altre materie tessili

     

    –  Gonne e gonne-pantaloni:

    6204 51 00

    – –  di lana o di peli fini

    6204 52 00

    – –  di cotone

    6204 53 00

    – –  di fibre sintetiche

    6204 59

    – –  di altre materie tessili:

    6204 59 90

    – – –  altre

     

    –  Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»:

    6204 61

    – –  di lana o di peli fini

    6204 62

    – –  di cotone:

     

    – – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:

     

    – – – –  altre:

    6204 62 39

    – – – – –  altri

    6204 63

    – –  di fibre sintetiche:

     

    – – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:

    6204 63 18

    – – – –  altre

    6204 69

    – –  di altre materie tessili:

     

    – – –  di fibre artificiali:

     

    – – – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso:

    6204 69 18

    – – – – –  altri

    6206

    Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza:

    6206 10 00

    –  di seta o di cascami di seta

    6206 20 00

    –  di lana o di peli fini

    6206 40 00

    –  di fibre sintetiche o artificiali

    6206 90

    –  di altre materie tessili

    6207

    Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo:

     

    –  altri:

    6207 91 00

    – –  di cotone

    6207 99

    – –  di altre materie tessili

    6208

    Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza

    6209

    Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés):

    6209 20 00

    –  di cotone

    6209 90

    –  di altre materie tessili

    6210

    Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602 , 5603 , 5903 , 5906 e 5907 :

    6210 20 00

    –  altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19

    6210 30 00

    –  altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19

    6210 40 00

    –  altri indumenti per uomo o ragazzo

    6210 50 00

    –  altri indumenti per donna o ragazza

    6211

    Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti

    6212

    Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia:

    6212 10

    –  Reggiseno e bustini

    6212 90 00

    –  altri

    6213

    Fazzoletti da naso e da taschino

    6214

    Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili

    6215

    Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte

    6216 00 00

    Guanti, mezzoguanti e muffole

    6217

    Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212

    6301

    Coperte

    6302

    Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina

    6303

    Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto:

     

    –  a maglia:

    6303 12 00

    – –  di fibre sintetiche

    6303 19 00

    – –  di altre materie tessili

     

    –  altri:

    6303 91 00

    – –  di cotone

    6303 92

    – –  di fibre sintetiche

    6303 99

    – –  di altre materie tessili:

    6303 99 10

    – – –  di stoffe non tessute

    6304

    Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404 :

     

    –  Copriletto:

    6304 11 00

    – –  a maglia

    6304 19

    – –  altri

     

    –  altri:

    6304 91 00

    – –  a maglia

    6304 92 00

    – –  di cotone, diversi da quelli a maglia

    6304 93 00

    – –  diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche

    6305

    Sacchi e sacchetti da imballaggio

    6306

    Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio

    6307

    Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti:

    6307 10

    –  Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie

    6403

    Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:

     

    –  Calzature per lo sport:

    6403 19 00

    – –  altre

    6403 20 00

    –  Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce

    6403 40 00

    –  altre calzature, con puntale protettivo di metallo

     

    –  altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale:

    6403 51

    – –  che ricoprono la caviglia:

     

    – – –  altre:

     

    – – – –  che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza:

    6403 51 11

    – – – – –  inferiore a 24 cm

     

    – – – – –  uguale o superiore a 24 cm:

    6403 51 19

    – – – – – –  per donna

     

    – – – –  altre, con suole interne di lunghezza:

    6403 51 91

    – – – – –  inferiore a 24 cm

     

    – – – – –  uguale o superiore a 24 cm:

    6403 51 99

    – – – – – –  per donna

    6403 59

    – –  altre:

     

    – – –  altre:

     

    – – – –  Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:

    6403 59 11

    – – – – –  di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

     

    – – – – –  altre, con suole interne di lunghezza:

    6403 59 31

    – – – – – –  inferiore a 24 cm

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 24 cm:

    6403 59 39

    – – – – – – –  per donna

    6403 59 50

    – – – –  Pantofole ed altre calzature da camera

     

    – – – –  altre, con suole interne di lunghezza:

     

    – – – – –  uguale o superiore a 24 cm:

    6403 59 95

    – – – – – –  per uomo

    6403 59 99

    – – – – – –  per donna

     

    –  altre calzature:

    6403 91

    – –  che ricoprono la caviglia:

     

    – – –  altre:

     

    – – – –  che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza:

     

    – – – – –  uguale o superiore a 24 cm:

    6403 91 13

    – – – – – –  Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

     

    – – – – – –  altre:

    6403 91 16

    – – – – – – –  per uomo

    6403 91 18

    – – – – – – –  per donna

     

    – – – –  altre, con suole interne di lunghezza:

    6403 91 91

    – – – – –  inferiore a 24 cm

     

    – – – – –  uguale o superiore a 24 cm:

    6403 91 93

    – – – – – –  Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

     

    – – – – – –  altre:

    6403 91 96

    – – – – – – –  per uomo

    6403 91 98

    – – – – – – –  per donna

    6403 99

    – –  altre:

     

    – – –  altre:

     

    – – – –  Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:

    6403 99 11

    – – – – –  di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

     

    – – – – –  altre, con suole interne di lunghezza:

    6403 99 31

    – – – – – –  inferiore a 24 cm

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 24 cm:

    6403 99 33

    – – – – – – –  Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

     

    – – – – – – –  altre:

    6403 99 36

    – – – – – – – –  per uomo

    6403 99 38

    – – – – – – – –  per donna

    6403 99 50

    – – – –  Pantofole ed altre calzature da camera

     

    – – – –  altre, con suole interne di lunghezza:

    6403 99 91

    – – – – –  inferiore a 24 cm

     

    – – – – –  uguale o superiore a 24 cm:

    6403 99 93

    – – – – – –  Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

     

    – – – – – –  altre:

    6403 99 96

    – – – – – – –  per uomo

    6403 99 98

    – – – – – – –  per donna

    6404

    Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili

    6405

    Altre calzature

    6505

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite:

    6505 10 00

    –  Retine per capelli

    6505 90

    –  altri:

     

    – –  altri:

    6505 90 10

    – – –  Berretti senza falde e visiera, baschi, calotte, papaline, fez e simili copricapo

    6505 90 30

    – – –  Berretti con visiera, chepì e simili copricapo

    6505 90 80

    – – –  altri

    6506

    Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti:

    6506 10

    –  Copricapo di sicurezza:

    6506 10 10

    – –  di materia plastica

    6601

    Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

    6913

    Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica:

    6913 10 00

    –  di porcellana

    6913 90

    –  altri:

     

    – –  altri:

    6913 90 93

    – – –  di maiolica o di terraglia

    7013

    Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 :

     

    –  Bicchieri a calice, diversi da quelli di vetroceramica:

    7013 22

    – –  di cristallo al piombo

    7013 28

    – –  altri

     

    –  Altri bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica:

    7013 33

    – –  di cristallo al piombo

    7013 37

    – –  altri

     

    –  Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri) o per la cucina, diversi da quelli di vetroceramica:

    7013 41

    – –  di cristallo al piombo

    7013 42 00

    – –  di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10– 6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

    7013 49

    – –  altri

     

    –  altri oggetti:

    7013 91

    – –  di cristallo al piombo

    7013 99 00

    – –  altri

    7102

    Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati:

     

    –  non industriali:

    7102 39 00

    – –  altri

    7113

    Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    7114

    Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    8702

    Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente:

    8702 10

    –  azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

     

    – –  di cilindrata superiore a 2 500 cm3:

    8702 10 19

    – – –  usati

     

    – –  di cilindrata non superiore a 2 500 cm3:

    8702 10 99

    – – –  usati

    8702 90

    –  altri:

     

    – –  azionati da motore a pistone con accensione a scintilla:

     

    – – –  di cilindrata superiore a 2 800 cm3:

    8702 90 19

    – – – –  usati

     

    – – –  di cilindrata non superiore a 2 800 cm3:

    8702 90 39

    – – – –  usati

    8703

    Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702 ), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:

     

    –  altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:

    8703 21

    – –  di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm3:

    8703 21 90

    – – –  usati

    8703 22

    – –  di cilindrata superiore a 1 000 cm3 ed inferiore o uguale a 1 500 cm3:

    8703 22 90

    – – –  usati

    8703 23

    – –  di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 3 000 cm3:

    8703 23 90

    – – –  usati

    8703 24

    – –  di cilindrata superiore a 3 000 cm3:

    8703 24 90

    – – –  usati

     

    –  altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):

    8703 31

    – –  di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm3:

    8703 31 90

    – – –  usati

    8703 32

    – –  di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 2 500 cm3:

    8703 32 90

    – – –  usati

    8703 33

    – –  di cilindrata superiore a 2 500 cm3:

    8703 33 90

    – – –  usati

    9306

    Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce:

    9306 30

    –  altre cartucce e loro parti:

     

    – –  altre:

     

    – – –  altre:

    9306 30 97

    – – – –  altre:

    ex 9306 30 97

    – – – – –  cartucce per sparachiodi e utensili simili o per pistole a chiodo per mattatoi e loro parti

    9504

    Oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da gioco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling)

    9601

    Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)

    9614 00

    Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti:

    9614 00 90

    –  altri

    ALLEGATO II

    DEFINIZIONE DEI PRODOTTI «BABY BEEF»

    (di cui all'articolo 27, paragrafo 2)

    Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura «ex» davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.



    Codice NC

    Suddivisione TARIC

    Designazione delle merci

    0102

     

    Animali vivi della specie bovina:

    0102 90

     

    –  altri:

     

     

    – –  delle specie domestiche:

     

     

    – – –  di peso superiore a 300 kg:

     

     

    – – – –  Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

    ex 0102 90 51

     

    – – – – –  destinate alla macellazione:

     

    10

     

    –  che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)

    ex 0102 90 59

     

    – – – – –  altre:

     

    11

    21

    31

    91

     

    –  che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg (1)

     

     

    – – – –  altri:

    ex 0102 90 71

     

    – – – – –  destinati alla macellazione:

     

    10

     

    –  Tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (1)

    ex 0102 90 79

     

    – – – – –  altri:

     

    21

    91

     

    –  Tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg (1)

    0201

     

    Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:

    ex 0201 10 00

     

    –  in carcasse o mezzene

     

    91

     

    –  Carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso, di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

    0201 20

     

    –  altri pezzi non disossati:

    ex 0201 20 20

     

    – –  Quarti detti «compensati»:

     

    91

     

    –  Quarti detti «compensati», di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso, di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

    ex 0201 20 30

     

    – –  Busti e quarti anteriori:

     

    91

     

    –  Quarti anteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare quelle delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso, di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

    ex 0201 20 50

     

    – –  Selle e quarti posteriori:

     

    91

     

    –  Quarti posteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg (ma di peso uguale o superiore a 38 kg ma non superiore a 68 kg per il taglio detto «pistola»), con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare quelle delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso, di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro (1)

    (1)   L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

    ALLEGATO III

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

    ALLEGATO III (a)

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

    (di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera a))

    Esenti da dazio per quantitativi illimitati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo



    Codice NC

    Designazione delle merci

    0102

    Animali vivi della specie bovina:

    0102 90

    –  altro:

     

    – –  delle specie domestiche:

    0102 90 05

    – – –  di peso inferiore o uguale a 80 kg

    0105

    Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:

     

    –  di peso inferiore o uguale a 185 g:

    0105 12 00

    – –  Tacchini e tacchine

    0105 19

    – –  altri

     

    –  altro:

    0105 99

    – –  altri

    0206

    Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

    0207

    Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 :

     

    –  di anatre, di oche o di faraone:

    0207 32

    – –  intere, fresche o refrigerate

    0207 33

    – –  intere, congelate

    0207 34

    – –  Fegati grassi, freschi o refrigerati

    0207 35

    – –  altri, freschi o refrigerati

    0207 36

    – –  altri, congelati

    0208

    Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

    0210

    Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

     

    –  altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:

    0210 91 00

    – –  di primati

    0210 92 00

    – –  di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

    0210 93 00

    – –  di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

    0210 99

    – –  altri:

     

    – – –  Carni:

    0210 99 10

    – – – –  di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

    0210 99 31

    – – – –  di renne

    0210 99 39

    – – – –  altro

    0210 99 90

    – – –  Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

    0402

    Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

    –  in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %:

    0402 29

    – –  altri:

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:

    0402 29 11

    – – – –  Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %

     

    – – – –  altro:

    0402 29 15

    – – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    0402 29 19

    – – – – –  altro

     

    –  altro:

    0402 91

    – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:

    0402 91 91

    – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    0404

    Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

    0406

    Formaggi e latticini:

    0406 20

    –  Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi

    0406 40

    –  Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti

    0408

    Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    0410 00 00

    Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

    0511

    Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

    0511 10 00

    –  Sperma di tori

    0709

    Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

    0709 20 00

    –  Asparagi

    0709 60

    –  Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

     

    – –  altro:

    0709 60 95

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi

    0709 90

    –  altro:

    0709 90 20

    – –  Bietole da costa e cardi

    0709 90 40

    – –  Capperi

    0709 90 50

    – –  Finocchi

    0709 90 80

    – –  Carciofi

    0710

    Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

    0710 30 00

    –  Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

    0710 80

    –  altri ortaggi o legumi:

    0710 80 10

    – –  Olive

    0710 80 70

    – –  Pomodori

    0710 80 80

    – –  Carciofi

    0710 80 85

    – –  Asparagi

    0711

    Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

    0711 20

    –  Olive

    0711 90

    –  altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

     

    – –  Ortaggi o legumi:

    0711 90 70

    – – –  Capperi

    0712

    Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:

    0712 90

    –  altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

     

    – –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata):

    0712 90 11

    – – –  ibrido destinato alla semina

    0802

    Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

     

    –  Nocciole (Corylus spp.):

    0802 22 00

    – –  sgusciate

    0803 00

    Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate

    0804

    Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati:

    0804 30 00

    –  Ananassi

    0805

    Agrumi, freschi o secchi:

    0805 50

    –  Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

    0807

    Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:

    0807 20 00

    –  Papaie

    0810

    Altre frutta, fresche:

    0810 90

    –  altro:

    0810 90 30

    – –  Tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack (pane di scimmia), litchi e sapotiglie

    0810 90 40

    – –  Frutti della passione, carambole e pitahaya

    0810 90 95

    – –  altro

    0811

    Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    0811 90

    –  altro:

     

    – –  con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

    0811 90 11

    – – – –  Frutta tropicale e noci tropicali

    0811 90 19

    – – – –  altro

     

    – – –  altro:

    0811 90 31

    – – – –  Frutta tropicale e noci tropicali

    0811 90 39

    – – – –  altro

     

    – –  altro:

    0811 90 85

    – – –  Frutta tropicale e noci tropicali

    0811 90 95

    – – –  altro

    0812

    Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:

    0812 90

    –  altro:

    0812 90 30

    – –  Papaie

    0813

    Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 ; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

    0813 40

    –  altra frutta:

    0813 40 10

    – –  Pesche, comprese le pesche noci

    0813 40 50

    – –  Papaie

    0813 40 60

    – –  Tamarindi

    0813 40 70

    – –  Frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

    0813 40 95

    – –  altro

    0813 50

    –  Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

     

    – –  Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 :

     

    – – –  senza prugne:

    0813 50 12

    – – – –  Contenenti papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

    0813 50 15

    – – – –  altro

    0901

    Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:

     

    –  Caffè non torrefatto:

    0901 11 00

    – –  non decaffeinizzato

    0901 12 00

    – –  decaffeinizzato

    0904

    Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati:

    0904 20

    –  Pimenti essiccati, tritati o polverizzati:

     

    – –  non tritati né polverizzati:

    0904 20 10

    – – –  Peperoni

    0904 20 30

    – – –  altro

    1001

    Frumento (grano) e frumento segalato:

    1001 10 00

    –  frumento (grano) duro

    1001 90

    –  altro:

     

    – –  altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato

    1001 90 99

    – – –  altro

    1002 00 00

    Segala

    1003 00

    Orzo:

    1003 00 90

    –  altro

    1004 00 00

    Avena

    1005

    Granturco

    1101 00

    Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:

     

    –  Farina di frumento (grano):

    1101 00 11

    – –  di frumento (grano) duro

    1102

    Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

    1102 10 00

    –  Farina di segala

    1103

    Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

     

    –  Semole e semolini:

    1103 11

    – –  di frumento

    1103 13

    – –  di granturco:

    1103 13 10

    – – –  aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %

    1104

    Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

    1105

    Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

    1106

    Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:

    1106 10 00

    –  di legumi da granella secchi della voce 0713

    1106 30

    –  dei prodotti del capitolo 8

    1107

    Malto, anche torrefatto

    1108

    Amidi e fecole; inulina

    1109 00 00

    Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

    1205

    Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati

    1206 00

    Semi di girasole, anche frantumati

    1210

    Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

    1212

    Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

     

    –  altro:

    1212 91

    – –  Barbabietole da zucchero

    1302

    Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

     

    –  Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

    1302 39 00

    – –  altri

    1501 00

    Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 :

    1502 00

    Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 :

    1502 00 90

    –  altro

    1503 00

    Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

    1507

    Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    1509

    Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    1510 00

    Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

    1512

    Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    1514

    Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    1515

    Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

     

    –  Olio di granturco e sue frazioni:

    1515 21

    – –  Olio greggio

    1515 29

    – –  altri

    1516

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

    1516 20

    –  Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

     

    – –  altro:

    1516 20 91

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

     

    – – –  altro:

    1516 20 95

    – – – –  Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

     

    – – – –  altro:

    1516 20 96

    – – – – –  Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 %, in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba

    1516 20 98

    – – – – –  altro

    1517

    Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 :

    1517 10

    –  Margarina, esclusa la margarina liquida:

    1517 10 90

    – –  altro

    1517 90

    –  altro:

     

    – –  altro:

    1517 90 91

    – – –  Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente mescolati

    1517 90 99

    – – –  altro

    1518 00

    Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

     

    –  Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana:

    1518 00 31

    – –  greggi

    1518 00 39

    – –  altro

    1602

    Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

    1602 90

    –  altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:

    1602 90 10

    – –  Preparazioni di sangue di qualsiasi animale

     

    – –  altro:

    1602 90 31

    – – –  di selvaggina o di coniglio

    1602 90 41

    – – –  di renna

     

    – – –  altro:

     

    – – – –  altro:

     

    – – – – –  altro:

     

    – – – – – –  di ovini e di caprini:

     

    – – – – – – –  non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte:

    1602 90 72

    – – – – – – – –  di ovini

    1602 90 74

    – – – – – – – –  di caprini

     

    – – – – – – –  altro:

    1602 90 76

    – – – – – – – –  di ovini

    1602 90 78

    – – – – – – – –  di caprini

    1602 90 98

    – – – – – –  altro

    1603 00

    Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

    1702 20

    –  Zucchero e sciroppo d'acero:

    1702 20 10

    – –  Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    1702 90

    –  altro, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

    1702 90 30

    – –  Isoglucosio

    1703

    Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

    2001

    Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

    2001 90

    –  altro:

    2001 90 10

    – –  «Chutney» di manghi

    2001 90 65

    – –  Olive

    2001 90 91

    – –  Frutta tropicale e noci tropicali

    2002

    Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:

    2002 10

    –  Pomodori, interi o in pezzi

    2002 90

    –  altro:

     

    – –  aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %:

    2002 90 11

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

    2002 90 19

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

     

    – –  aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %:

    2002 90 31

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

     

    – –  aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %:

    2002 90 91

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

    2002 90 99

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

    2003

    Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:

    2003 20 00

    –  Tartufi

    2004

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

    2004 10

    –  Patate:

    2004 10 10

    – –  semplicemente cotte

     

    – –  altro:

    2004 10 99

    – – –  altro

    2004 90

    –  altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

    2004 90 30

    – –  Crauti, capperi e olive

     

    – –  altro, compresi i miscugli:

    2004 90 91

    – – –  Cipolle, semplicemente cotte

    2005

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

    2005 60 00

    –  Asparagi

    2005 70

    –  Olive

     

    –  altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

    2005 99

    – –  altri:

    2005 99 20

    – – –  Capperi

    2005 99 30

    – – –  Carciofi

    2006 00

    Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

    2007

    Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

    –  altro:

    2007 99

    – –  altri:

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:

    2007 99 10

    – – – –  Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale

    2007 99 20

    – – – –  Puree e paste di marroni

    2008

    Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

     

    –  Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

    2008 19

    – –  altro, compresi i miscugli

    2008 20

    –  Ananassi

    2008 30

    –  Agrumi:

     

    – –  con aggiunta di alcole:

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

    2008 30 11

    – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 30 19

    – – – –  altro

     

    – – –  altro:

    2008 30 31

    – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 30 39

    – – – –  altro

    2008 40

    –  Pere:

     

    – –  con aggiunta di alcole:

     

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:

     

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

    2008 40 11

    – – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 40 19

    – – – – –  altro

     

    – – – –  altro:

    2008 40 21

    – – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 40 29

    – – – – –  altro

    2008 50

    –  Albicocche:

     

    – –  con aggiunta di alcole:

     

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:

     

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

    2008 50 11

    – – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 50 19

    – – – – –  altro

     

    – – – –  altro:

    2008 50 31

    – – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 50 39

    – – – – –  altro

    2008 60

    –  Ciliege:

     

    – –  con aggiunta di alcole:

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

    2008 60 11

    – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 60 19

    – – – –  altro

     

    – – –  altro:

    2008 60 31

    – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 60 39

    – – – –  altro

    2008 70

    –  Pesche, comprese le pesche noci:

     

    – –  con aggiunta di alcole:

     

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:

     

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

    2008 70 11

    – – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 70 19

    – – – – –  altro

     

    – – – –  altro:

    2008 70 31

    – – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 80

    –  Fragole:

     

    – –  con aggiunta di alcole:

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

    2008 80 11

    – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 80 19

    – – – –  altro

     

    – – –  altro:

    2008 80 31

    – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

     

    –  altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19 :

    2008 92

    – –  Miscugli

    2008 99

    – –  altri:

     

    – – –  con aggiunta di alcole:

     

    – – – –  Zenzero:

    2008 99 11

    – – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    2008 99 19

    – – – – –  altro

     

    – – – –  Uva:

    2008 99 21

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    2008 99 23

    – – – – –  altro

     

    – – – –  altro:

     

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %:

     

    – – – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:

    2008 99 24

    – – – – – – –  Frutta tropicale

    2008 99 28

    – – – – – – –  altro

     

    – – – – – –  altro:

    2008 99 31

    – – – – – – –  Frutta tropicale

    2008 99 34

    – – – – – – –  altro

     

    – – – – –  altro:

     

    – – – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:

    2008 99 36

    – – – – – – –  Frutta tropicale

    2008 99 37

    – – – – – – –  altro

     

    – – – – – –  altro:

    2008 99 38

    – – – – – – –  Frutta tropicale

    2008 99 40

    – – – – – – –  altro

     

    – – –  senza aggiunta di alcole:

     

    – – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

    2008 99 41

    – – – – –  Zenzero

    2008 99 46

    – – – – –  Frutti della passione, guaiave e tamarindi

    2008 99 47

    – – – – –  Manghi, mangostani, papaie, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya

    2008 99 49

    – – – – –  altro

     

    – – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

    2008 99 51

    – – – – –  Zenzero

    2008 99 61

    – – – – –  Frutti della passione e guaiave

    2008 99 62

    – – – – –  Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

    2008 99 67

    – – – – –  altro

     

    – – – –  senza zuccheri addizionati:

    2008 99 99

    – – – – –  altro

    2009

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:

    2009 80

    –  Succhi di altra frutta o di altri ortaggi e legumi:

     

    – –  di un valore Brix superiore a 67:

     

    – – –  altro:

     

    – – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:

    2009 80 34

    – – – – –  Succhi di frutta tropicale

    2009 80 35

    – – – – –  altro

     

    – – – –  altro:

    2009 80 36

    – – – – –  Succhi di frutta tropicale

     

    – –  di un valore Brix inferiore o uguale a 67:

     

    – – –  Succhi di pera:

     

    – – – –  altro:

    2009 80 61

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    2009 80 63

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

    2009 80 69

    – – – – –  senza zuccheri addizionati

     

    – – –  altro:

     

    – – – –  di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati:

    2009 80 73

    – – – – –  Succhi di frutta tropicale

    2009 80 79

    – – – – –  altro

     

    – – – –  altro:

     

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

    2009 80 85

    – – – – – –  Succhi di frutta tropicale

     

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

    2009 80 88

    – – – – – –  Succhi di frutta tropicale

     

    – – – – –  senza zuccheri addizionati:

    2009 80 95

    – – – – – –  Succhi di frutta della specie Vaccinium macrocarpon

    2009 80 97

    – – – – – –  Succhi di frutta tropicale

    2009 90

    –  Miscugli di succhi:

     

    – –  di un valore Brix superiore a 67:

     

    – – –  altro:

     

    – – – –  di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:

     

    – – – – –  Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:

    2009 90 41

    – – – – – –  contenenti zuccheri addizionati

    2009 90 49

    – – – – – –  altro

     

    – – – – –  altro:

    2009 90 51

    – – – – – –  contenenti zuccheri addizionati

    2009 90 59

    – – – – – –  altro

     

    – – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:

     

    – – – – –  Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:

    2009 90 71

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    2009 90 73

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

    2009 90 79

    – – – – – –  senza zuccheri addizionati

     

    – – – – –  altro:

     

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

    2009 90 92

    – – – – – – –  Miscugli di succhi di frutta tropicale

    2009 90 94

    – – – – – – –  altro

     

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

    2009 90 95

    – – – – – – –  Miscugli di succhi di frutta tropicale

    2009 90 96

    – – – – – – –  altro

     

    – – – – – –  senza zuccheri addizionati:

    2009 90 97

    – – – – – – –  Miscugli di succhi di frutta tropicale

    2009 90 98

    – – – – – – –  altro

    2106

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

    2106 90

    –  altro:

     

    – –  Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

    2106 90 30

    – – –  di isoglucosio

     

    – – –  altro:

    2106 90 51

    – – – –  di lattosio

    2106 90 55

    – – – –  di glucosio o di maltodestrina

    2106 90 59

    – – – –  altro

    2209 00

    Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico:

     

    –  Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità:

    2209 00 11

    – –  inferiore o uguale a 2 litri

    2209 00 19

    – –  superiore a 2 litri

     

    –  altri, presentati in recipienti di capacità:

    2209 00 91

    – –  inferiore o uguale a 2 litri

    2302

    Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:

    2302 10

    –  di granturco

    2302 30

    –  di frumento:

    2302 50 00

    –  di legumi

    2303

    Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

    2305 00 00

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di arachide

    2306

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 :

    2306 10 00

    –  di semi di cotone

    2306 20 00

    –  di semi di lino

     

    –  di semi di ravizzone o di colza:

    2306 41 00

    – –  di semi di ravizzone o di colza a basso; tenore di acido erucico

    2306 49 00

    – –  altri

    2306 50 00

    –  di noce di cocco o di copra

    2306 60 00

    –  di noci o di mandorle di palmisti

    2306 90

    –  altri

    2309

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

    2309 10

    –  Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

    2401

    Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:

    2401 10

    –  Tabacchi non scostolati:

     

    – –  Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured»:

    2401 10 10

    – – –  Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia

    2401 10 20

    – – –  Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley

    2401 10 30

    – – –  Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland

     

    – – –  Tabacchi «fire cured»:

    2401 10 41

    – – – –  del tipo Kentucky

    2401 10 49

    – – – –  altro

     

    – –  altro:

    2401 10 50

    – – –  Tabacchi «light air cured»

    2401 10 70

    – – –  Tabacchi «dark air cured»

    2401 20

    –  Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:

     

    – –  Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured»:

    2401 20 10

    – – –  Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia

    2401 20 20

    – – –  Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley

    2401 20 30

    – – –  Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland

     

    – – –  Tabacchi «fire cured»:

    2401 20 41

    – – – –  del tipo Kentucky

    2401 20 49

    – – – –  altro

     

    – –  altro:

    2401 20 50

    – – –  Tabacchi «light air cured»

    2401 20 70

    – – –  Tabacchi «dark air cured»

    2401 30 00

    –  Cascami di tabacco

    3502

    Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

    3502 90

    –  altro:

    3502 90 90

    – –  Albuminati ed altri derivati delle albumine

    3503 00

    Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501 :

    3503 00 10

    –  Gelatine e loro derivati

    3503 00 80

    –  altro:

    ex 3503 00 80

    – –  escluse le colle di ossa

    3504 00 00

    Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

    3505

    Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

    3505 10

    –  Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

     

    – –  altri amidi e fecole modificati:

    3505 10 50

    – – –  Amidi e fecole esterificati o eterificati

    ALLEGATO III (b)

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

    (di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera b))

    Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

    a) all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio viene ridotto al 50 % del dazio di base (dazio applicato dalla Bosnia-Erzegovina);

    b) il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è abolito.



    Codice NC

    Designazione delle merci

    0104

    Animali vivi delle specie ovina o caprina:

    0104 20

    –  della specie caprina:

    0104 20 90

    – –  altro

    0205 00

    Carni di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

    0504 00 00

    Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

    0701

    Patate, fresche o refrigerate:

    0701 10 00

    –  da semina

    0705

    Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate:

     

    –  Cicorie:

    0705 21 00

    – –  Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

    0705 29 00

    – –  altri

    0709

    Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

     

    –  Funghi e tartufi:

    0709 59

    – –  altri

    0709 60

    –  Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

    0709 60 10

    – –  Peperoni

     

    – –  altro:

    0709 60 91

    – – –  del genere Capsicum destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum

    0709 60 99

    – – –  altro

    0709 90

    –  altro:

    0709 90 90

    – –  altro

    0710

    Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

     

    –  Legumi da granella, anche sgranati:

    0710 21 00

    – –  Piselli (Pisum sativum)

    0710 22 00

    – –  Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

    0710 29 00

    – –  altri

    0710 80

    –  altri ortaggi o legumi:

     

    – –  Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:

    0710 80 51

    – – –  Peperoni

    0710 80 59

    – – –  altro

     

    – –  Funghi:

    0710 80 61

    – – –  del genere Agaricus

    0710 80 69

    – – –  altro

    0710 80 95

    – –  altro

    0710 90 00

    –  Miscugli di ortaggi

    0711

    Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

    0711 40 00

    –  Cetrioli e cetriolini

     

    –  Funghi e tartufi:

    0711 51 00

    – –  Funghi del genere Agaricus

    0711 59 00

    – –  altri

    0711 90

    –  altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

     

    – –  Ortaggi o legumi:

    0711 90 10

    – – –  Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni

    0711 90 50

    – – –  Cipolle

    0711 90 80

    – – –  altro

    0711 90 90

    – –  Miscugli di ortaggi

    0712

    Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:

     

    –  Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi:

    0712 31 00

    – –  Funghi del genere Agaricus

    0712 32 00

    – –  Orecchie di Giuda (Auricularia spp.)

    0712 33 00

    – –  Tremelle (Tremella spp.)

    0712 39 00

    – –  altri

    0712 90

    –  altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

    0712 90 05

    – –  Patate, anche tagliate in pezzi o a fette, ma non altrimenti preparate

     

    – –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata):

    0712 90 19

    – – –  altro

    0713

    Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:

    0713 10

    –  Piselli (Pisum sativum):

    0713 10 90

    – –  altro

    0713 20 00

    –  Ceci

     

    –  Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

    0713 31 00

    – –  Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek

    0713 32 00

    – –  Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis)

    ex 0713 32 00

    – – –  destinati alla semina

    0713 33

    – –  Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):

    0713 33 90

    – – –  altro

    0802

    Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

     

    –  Mandorle:

    0802 12

    – –  sgusciate

     

    –  Noci comuni:

    0802 32 00

    – –  sgusciate

    0804

    Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati:

    0804 20

    –  Fichi

    0805

    Agrumi, freschi o secchi:

    0805 10

    –  Arance

    0805 20

    –  Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

    0810

    Altre frutta, fresche:

    0810 50 00

    –  Kiwi

    0810 60 00

    –  Durian

    0811

    Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    0811 10

    –  Fragole

    0812

    Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:

    0812 90

    –  altro:

    0812 90 20

    – –  Arance

    0813

    Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 ; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

    0813 50

    –  Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

     

    – –  Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 :

    0813 50 19

    – – –  con prugne

     

    – –  Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 :

    0813 50 31

    – – –  di noci tropicali

    0813 50 39

    – – –  altro

     

    – –  altri miscugli:

    0813 50 91

    – – –  non contenenti prugne e fichi

    0813 50 99

    – – –  altro

    1103

    Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

    1103 20

    –  Agglomerati in forma di pellets

    1516

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

    1516 10

    –  Grassi e oli animali e loro frazioni

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

    1702 30

    –  Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:

     

    – –  altro:

     

    – – –  contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio:

    1702 30 51

    – – – –  in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

    1702 30 59

    – – – –  altro

     

    – – –  altro:

    1702 30 91

    – – – –  in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

    1702 30 99

    – – – –  altro

    1702 90

    –  altro, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

    1702 90 60

    – –  Miele artificiale, anche misto con miele naturale

     

    – –  Zuccheri e melassi, caramellati:

    1702 90 71

    – – –  contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio

     

    – – –  altro:

    1702 90 75

    – – – –  in polvere, anche agglomerati

    1702 90 79

    – – – –  altro

    1702 90 80

    – –  Sciroppo di inulina

    2005

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

    2005 10 00

    –  Ortaggi e legumi omogeneizzati

     

    –  Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

    2005 59 00

    – –  altri

    2008

    Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

     

    –  Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

    2008 11

    – –  Arachidi:

     

    – – –  altro, in imballaggi immediati di contenuto netto:

     

    – – – –  superiore a 1 kg:

    2008 11 92

    – – – – –  tostate

    2008 11 94

    – – – – –  altro

     

    – – – –  inferiore o uguale a 1 kg:

    2008 11 96

    – – – – –  tostate

    2008 11 98

    – – – – –  altro

    2008 30

    –  Agrumi:

     

    – –  senza aggiunta di alcole:

     

    – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

    2008 30 51

    – – – –  Segmenti di pompelmi e di pomeli

    2008 30 55

    – – – –  Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi

    2008 30 59

    – – – –  altro

     

    – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

    2008 30 71

    – – – –  Segmenti di pompelmi e di pomeli

    2008 30 75

    – – – –  Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi

    2008 30 79

    – – – –  altro

    2008 30 90

    – – –  senza zuccheri addizionati

    2008 40

    –  Pere:

     

    – –  con aggiunta di alcole:

     

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:

    2008 40 31

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

    2008 40 39

    – – – –  altro

     

    – –  senza aggiunta di alcole:

     

    – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

    2008 40 51

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    2008 40 59

    – – – –  altro

     

    – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

    2008 40 71

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

    2008 40 79

    – – – –  altro

    2008 40 90

    – – –  senza zuccheri addizionati

    2008 50

    –  Albicocche:

     

    – –  con aggiunta di alcole:

     

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:

    2008 50 51

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

    2008 50 59

    – – – –  altro

     

    – –  senza aggiunta di alcole:

     

    – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

    2008 50 61

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    2008 50 69

    – – – –  altro

     

    – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

    2008 50 71

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

    2008 50 79

    – – – –  altro

     

    – – –  senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

    2008 50 92

    – – – –  superiore o uguale a 5 kg

    2008 50 94

    – – – –  uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg

    2008 50 99

    – – – –  inferiore a 4,5 kg

    2008 60

    –  Ciliege:

     

    – –  senza aggiunta di alcole:

     

    – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

    2008 60 50

    – – – –  superiore a 1 kg

    2008 60 60

    – – – –  inferiore o uguale a 1 kg

     

    – – –  senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

    2008 60 70

    – – – –  superiore o uguale a 4,5 kg

    2008 60 90

    – – – –  inferiore a 4,5 kg

    2008 70

    –  Pesche, comprese le pesche noci:

     

    – –  con aggiunta di alcole:

     

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:

     

    – – – –  altro:

    2008 70 39

    – – – – –  altro

     

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:

    2008 70 51

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

    2008 70 59

    – – – –  altro

     

    – –  senza aggiunta di alcole:

     

    – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

    2008 70 61

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    2008 70 69

    – – – –  altro

     

    – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:

    2008 70 71

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

    2008 70 79

    – – – –  altro

     

    – – –  senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:

    2008 70 92

    – – – –  superiore o uguale a 5 kg

    2008 70 98

    – – – –  inferiore a 5 kg

    2008 80

    –  Fragole:

     

    – –  con aggiunta di alcole:

     

    – – –  altro:

    2008 80 39

    – – – –  altro

     

    – –  senza aggiunta di alcole:

    2008 80 50

    – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

    2008 80 70

    – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

    2008 80 90

    – – –  senza zuccheri addizionati

     

    –  altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19 :

    2008 99

    – –  altri:

     

    – – –  senza aggiunta di alcole:

     

    – – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:

    2008 99 43

    – – – – –  Uva

    2008 99 45

    – – – – –  Prugne

     

    – – – –  senza zuccheri addizionati:

     

    – – – – –  Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto:

    2008 99 72

    – – – – – –  superiore o uguale a 5 kg

    2008 99 78

    – – – – – –  inferiore a 5 kg

    3501

    Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

    3501 90

    –  altro:

    3501 90 10

    – –  Colle di caseina

    3502

    Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

     

    –  Ovalbumina:

    3502 11

    – –  secchi

    3502 19

    – –  altri

    3502 20

    –  Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte

    3503 00

    Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501 :

    3503 00 80

    –  altro:

    ex 3503 00 80

    – –  Colle di ossa

    4301

    Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103

    ALLEGATO III (c)

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

    (di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera b))

    Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

    a) all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio viene ridotto al 75 % del dazio di base (dazio applicato dalla Bosnia-Erzegovina);

    b) il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;

    c) il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è ridotto al 25 % del dazio di base;

    d) il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è abolito.



    Codice NC

    Designazione delle merci

    0102

    Animali vivi della specie bovina:

    0102 10

    –  riproduttori di razza pura:

    0102 10 30

    – –  Vacche:

    0102 10 90

    – –  altro

    0102 90

    –  altro:

     

    – –  delle specie domestiche:

     

    – – –  di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg:

    0102 90 21

    – – – –  destinati alla macellazione

    0102 90 29

    – – – –  altro

    0201

    Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:

    0201 10 00

    –  in carcasse o mezzene:

    ex 0201 10 00

    – –  escluse quelle di vitello

    0201 20

    –  altri pezzi non disossati

    0201 20 20

    – –  Quarti detti «compensati»:

    ex 0201 20 20

    – – –  escluse quelle di vitello

    0201 20 30

    – –  Busti e quarti anteriori:

    ex 0201 20 30

    – – –  escluse quelle di vitello

    0201 20 50

    – –  Selle e quarti posteriori

    ex 0201 20 50

    – – –  escluse quelle di vitello

    0201 20 90

    – –  altro:

    ex 0201 20 90

    – – –  escluse quelle di vitello

    0201 30 00

    –  disossate:

    ex 0201 30 00

    – –  escluse quelle di vitello

    0202

    Carni di animali della specie bovina, congelate:

    0202 10 00

    –  in carcasse o mezzene:

    ex 0202 10 00

    – –  escluse quelle di vitello o di torello

    0202 20

    –  altri pezzi non disossati

    0202 20 10

    – –  Quarti detti «compensati»:

    ex 0202 20 10

    – – –  escluse quelle di vitello o di torello

    0202 20 30

    – –  Busti e quarti anteriori:

    ex 0202 20 30

    – – –  escluse quelle di vitello o di torello

    0202 20 50

    – –  Selle e quarti posteriori

    ex 0202 20 50

    – – –  escluse quelle di vitello o di torello

    0202 20 90

    – –  altro:

    ex 0202 20 90

    – – –  escluse quelle di vitello o di torello

    0202 30

    –  disossate:

    0202 30 10

    – –  Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo:

    ex 0202 30 10

    – – –  escluse quelle di vitello o di torello

    0202 30 50

    – –  Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»:

    ex 0202 30 50

    – – –  escluse quelle di vitello o di torello

    0204

    Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

    0209 00

    Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:

    0209 00 90

    –  Grasso di volatili

    0210

    Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

     

    –  Carni della specie suina:

    0210 11

    – –  Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:

     

    – – –  della specie suina domestica:

     

    – – – –  salati o in salamoia:

    0210 11 11

    – – – – –  Prosciutti e loro pezzi

    0210 11 19

    – – – – –  Spalle e loro pezzi

     

    – – – –  secche o affumicate

    0210 11 39

    – – – – –  Spalle e loro pezzi

    0210 11 90

    – – –  altro

     

    –  altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:

    0210 99

    – –  altri:

     

    – – –  Carni:

     

    – – – –  delle specie ovina e caprina:

    0210 99 21

    – – – – –  non disossate

    0210 99 29

    – – – – –  disossate

     

    – – –  Frattaglie:

     

    – – – –  della specie suina domestica:

    0210 99 41

    – – – – –  Fegati

    0210 99 49

    – – – – –  altro

     

    – – – –  della specie bovina:

    0210 99 51

    – – – – –  Pezzi detti «onglets» e «hampes»

    0210 99 59

    – – – – –  altro

    0210 99 60

    – – – –  delle specie ovina e caprina

     

    – – – –  altro:

     

    – – – – –  Fegati di volatili:

    0210 99 71

    – – – – – –  Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia

    0210 99 79

    – – – – – –  altro

    0210 99 80

    – – – – –  altro

    0401

    Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    0401 10

    –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %

    0401 10 90

    – –  altro

    0401 20

    –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %:

     

    – –  inferiore o uguale a 3 %:

    0401 20 19

    – – –  altro

     

    – –  superiore a 3 %:

    0401 20 99

    – – –  altro

    0401 30

    –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %

     

    – –  inferiore o uguale a 21 %:

    0401 30 19

    – – –  altro

     

    – –  superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:

    0401 30 39

    – – –  altro

     

    – –  superiore a 45 %:

    0401 30 99

    – – –  altro

    0402

    Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

    –  in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %:

    0402 29

    – –  altri:

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:

    0402 29 91

    – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    0402 29 99

    – – – –  altro

     

    –  altro:

    0402 91

    – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:

    0402 91 99

    – – – –  altro

    0402 99

    – –  altri

    0405

    Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

    0405 20

    –  Paste da spalmare lattiere:

    0405 20 90

    – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %

    0405 90

    –  altri

    0406

    Formaggi e latticini:

    0406 30

    –  Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere

    0406 90

    –  altri formaggi

    0703

    Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

    0703 20 00

    –  Agli

    0709

    Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

    0709 40 00

    –  Sedani, esclusi i sedanirapa

     

    –  Funghi e tartufi:

    0709 51 00

    – –  Funghi del genere Agaricus

    0709 70 00

    –  Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

    0709 90

    –  altro:

    0709 90 10

    – –  Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

     

    – –  Olive:

    0709 90 31

    – – –  destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

    0709 90 39

    – – –  altro

    0709 90 60

    – –  Granturco dolce

    0709 90 70

    – –  Zucchine

    0710

    Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

    0710 10 00

    –  Patate

    0712

    Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:

    0712 20 00

    –  Cipolle

    0712 90

    –  altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

    0712 90 30

    – –  Pomodori

    0712 90 50

    – –  Carote

    0712 90 90

    – –  altro

    0713

    Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:

     

    –  Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

    0713 33

    – –  Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):

    0713 33 10

    – – –  destinati alla semina

    0806

    Uve, fresche o secche:

    0806 20

    –  secche

    0807

    Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:

     

    –  Meloni (compresi i cocomeri):

    0807 19 00

    – –  altri

    0812

    Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:

    0812 90

    –  altro:

    0812 90 10

    – –  Albicocche

    0901

    Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:

    0901 90

    –  altro:

    0901 90 90

    – –  Succedanei del caffè contenenti caffè

    1103

    Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

     

    –  Semole e semolini:

    1103 19

    – –  di altri cereali

    1211

    Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:

    1211 30 00

    –  Coca (foglie di)

    ex 1211 30 00

    – –  imballate fino a 100 g

    1211 90

    –  altro:

    1211 90 30

    – –  Fave tonka

    ex 1211 90 30

    – – –  imballate fino a 100 g

    1211 90 85

    – –  altro:

    ex 1211 90 85

    – – –  imballate fino a 100 g

    1902

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

    1902 20

    –  Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

    1902 20 30

    – –  contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

    2001

    Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

    2001 90

    –  altro:

    2001 90 50

    – –  Funghi

    2001 90 93

    – –  Cipolle

    2001 90 99

    – –  altro

    2003

    Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:

    2003 10

    –  Funghi del genere Agaricus

    2003 90 00

    –  altri

    2004

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

    2004 90

    –  altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

    2004 90 50

    – –  Piselli (Pisum sativum) e fagiolini

     

    – –  altro, compresi i miscugli:

    2004 90 98

    – – –  altro

    2005

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

    2005 20

    –  Patate:

     

    – –  altro:

    2005 20 80

    – – –  altro

    2005 40 00

    –  Piselli (Pisum sativum)

     

    –  Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

    2005 51 00

    – –  Fagioli in grani

     

    –  altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

    2005 91 00

    – –  Germogli di bambù

    2005 99

    – –  altri:

    2005 99 10

    – – –  Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

    2005 99 40

    – – –  Carote

    2005 99 90

    – – –  altro

    2007

    Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    2007 10

    –  Preparazioni omogeneizzate

     

    –  altro:

    2007 91

    – –  di agrumi

    ALLEGATO III (d)

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

    (di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera b))

    Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

    a) all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio viene ridotto al 90 % del dazio di base (dazio applicato dalla Bosnia-Erzegovina);

    b) il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;

    c) il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;

    d) il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

    e) il 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è ridotto al 20 % del dazio di base;

    f) il 1o gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio è abolito.



    Codice NC

    Designazione delle merci

    0102

    Animali vivi della specie bovina:

    0102 90

    –  altro:

     

    – –  delle specie domestiche:

     

    – – –  di peso superiore a 300 kg:

     

    – – – –  Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

    0102 90 51

    – – – – –  destinate alla macellazione

     

    – – – –  altro:

    0102 90 79

    – – – – –  altro

    0102 90 90

    – –  altro

    0104

    Animali vivi delle specie ovina o caprina:

    0104 10

    –  della specie ovina:

     

    – –  altro:

    0104 10 80

    – – –  altro

    0201

    Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:

    0201 10 00

    –  in carcasse o mezzene:

    ex 0201 10 00

    – –  di vitello

    0201 20

    –  altri pezzi non disossati

    0201 20 20

    – –  Quarti detti «compensati»:

    ex 0201 20 20

    – – –  di vitello

    0201 20 30

    – –  Busti e quarti anteriori:

    ex 0201 20 30

    – – –  di vitello

    0201 20 50

    – –  Selle e quarti posteriori

    ex 0201 20 50

    – – –  di vitello

    0201 20 90

    – –  altro:

    ex 0201 20 90

    – – –  di vitello

    0201 30 00

    –  disossate:

    ex 0201 30 00

    – –  di vitello

    0202

    Carni di animali della specie bovina, congelate:

    0202 10 00

    –  in carcasse o mezzene:

    ex 0202 10 00

    – –  di vitello o di torello

    0202 20

    –  altri pezzi non disossati

    0202 20 10

    – –  Quarti detti «compensati»:

    ex 0202 20 10

    – – –  di vitello o di torello

    0202 20 30

    – –  Busti e quarti anteriori:

    ex 0202 20 30

    – – –  di vitello o di torello

    0202 20 50

    – –  Selle e quarti posteriori

    ex 0202 20 50

    – – –  di vitello o di torello

    0202 20 90

    – –  altro:

    ex 0202 20 90

    – – –  di vitello o di torello

    0202 30

    –  disossate:

    0202 30 10

    – –  Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo:

    ex 0202 30 10

    – – –  di vitello o di torello

    0202 30 50

    – –  Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»:

    ex 0202 30 50

    – – –  di vitello o di torello

    0202 30 90

    – –  altro:

    ex 0202 30 90

    – – –  di vitello o di torello

    0203

    Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

     

    –  fresche o refrigerate:

    0203 11

    – –  in carcasse o mezzene:

    0203 12

    – –  Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:

    0203 19

    – –  altri:

     

    – – –  della specie suina domestica:

    0203 19 11

    – – – –  Parti anteriori e loro pezzi

    0203 19 13

    – – – –  Lombate e loro pezzi

     

    – – – –  altro:

    0203 19 55

    – – – – –  disossate

    0203 19 59

    – – – – –  altro

    0203 19 90

    – – –  altro

     

    –  congelate:

    0203 21

    – –  in carcasse o mezzene:

    0203 22

    – –  Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:

     

    – – –  della specie suina domestica:

    0203 22 19

    – – – –  Spalle e loro pezzi

    0203 22 90

    – – –  altro

    0203 29

    – –  altri:

     

    – – –  della specie suina domestica:

    0203 29 11

    – – – –  Parti anteriori e loro pezzi

    0203 29 13

    – – – –  Lombate e loro pezzi

    0203 29 15

    – – – –  Pancette (ventresche) e loro pezzi

     

    – – – –  altro:

    0203 29 59

    – – – – –  altro

    0203 29 90

    – – –  altro

    0207

    Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 :

     

    –  di tacchino:

    0207 24

    – –  intere, fresche o refrigerate

    0207 25

    – –  intere, congelate

    0207 26

    – –  Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati

    0207 27

    – –  Pezzi e frattaglie, congelati

    0209 00

    Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:

     

    –  Lardo:

    0209 00 19

    – –  secco o affumicato

    0209 00 30

    –  grasso di maiale, diverso da quello della sottovoce 0209 00 11 o 0209 00 19

    0210

    Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

     

    –  Carni della specie suina:

    0210 11

    – –  Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:

     

    – – –  della specie suina domestica:

     

    – – – –  secche o affumicate

    0210 11 31

    – – – – –  Prosciutti e loro pezzi

    0210 12

    – –  Pancette (ventresche) e loro pezzi

    0210 19

    – –  altri:

     

    – – –  della specie suina domestica:

     

    – – – –  salati o in salamoia:

    0210 19 10

    – – – – –  Mezzene bacon o 3/4 anteriori

    0210 19 20

    – – – – –  3/4 posteriori o parti centrali

    0210 19 30

    – – – – –  Parti anteriori e loro pezzi

    0210 19 40

    – – – – –  Lombate e loro pezzi

    0210 19 50

    – – – – –  altro

     

    – – – –  secche o affumicate

    0210 19 60

    – – – – –  Parti anteriori e loro pezzi

    0210 19 70

    – – – – –  Lombate e loro pezzi

     

    – – – – –  altro:

    0210 19 89

    – – – – – –  altro

    0210 19 90

    – – –  altro

    0210 20

    –  Carni della specie bovina

    0401

    Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    0401 10

    –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %

    0401 10 10

    – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    0402

    Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    0402 10

    –  in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %:

     

    – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    0402 10 11

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

     

    – –  altro:

    0402 10 91

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

     

    –  altro:

    0402 91

    – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %:

    0402 91 11

    – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    0402 91 19

    – – – –  altro

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %:

    0402 91 31

    – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    0402 91 39

    – – – –  altro

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 45 %:

    0402 91 51

    – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    0402 91 59

    – – – –  altro

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

    0403 90

    –  altro:

     

    – –  non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:

     

    – – –  in polvere, in granuli o in altre forme solide:

     

    – – – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

    0403 90 11

    – – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

    0403 90 13

    – – – – –  superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %

    0403 90 19

    – – – – –  superiore a 27 %

    0407 00

    Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

     

    –  di volatili da cortile:

    0407 00 30

    – –  altro

    0702 00 00

    Pomodori, freschi o refrigerati

    0703

    Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

    0703 10

    –  Cipolle e scalogni

    0703 90 00

    –  Porri ed altri ortaggi agliacei

    0704

    Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:

    0704 10 00

    –  Cavolfiori e cavoli broccoli

    0704 20 00

    –  Cavoletti di Bruxelles

    0713

    Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:

     

    –  Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

    0713 32 00

    – –  Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis)

    ex 0713 32 00

    – – –  Diverse da quelle destinate alla semina

    0808

    Mele, pere e cotogne, fresche

    0809

    Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:

    0809 30

    –  Pesche, comprese le pesche noci

    0809 40

    –  Prugne e prugnole

    0813

    Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 ; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

    0813 10 00

    –  Albicocche

    0813 40

    –  altra frutta:

    0813 40 30

    – –  Pere

    0901

    Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:

     

    –  Caffè torrefatto:

    0901 21 00

    – –  non decaffeinizzato

    0901 22 00

    – –  decaffeinizzato

    0904

    Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati:

    0904 20

    –  Pimenti essiccati, tritati o polverizzati:

    0904 20 90

    – –  tritate o polverizzate

    1101 00

    Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:

     

    –  Farina di frumento (grano):

    1101 00 15

    – –  di frumento (grano) tenero e di spelta

    1101 00 90

    –  Farina di frumento segalato

    1102

    Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

    1102 20

    –  Farina di granturco

    1102 90

    –  altro:

    1102 90 10

    – –  di orzo

    1102 90 30

    – –  di avena

    1102 90 90

    – –  altro

    1103

    Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

     

    –  Semole e semolini:

    1103 13

    – –  di granturco:

    1103 13 90

    – – –  altro

    2001

    Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

    2001 90

    –  altro:

    2001 90 20

    – –  Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

    2002

    Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:

    2002 90

    –  altro:

     

    – –  aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %:

    2002 90 39

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

    2005

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

    2005 20

    –  Patate:

     

    – –  altro:

    2005 20 20

    – – –  a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

    2007

    Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

    –  altro:

    2007 99

    – –  altri:

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %:

     

    – – – –  altro:

    2007 99 31

    – – – – –  di ciliege

    2007 99 33

    – – – – –  di fragole

    2007 99 35

    – – – – –  di lamponi

    2007 99 39

    – – – – –  altro

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %:

    2007 99 55

    – – – –  Puree di mele

    2007 99 57

    – – – –  altro

     

    – – –  altro:

    2007 99 91

    – – – –  Puree di mele

    2007 99 93

    – – – –  di frutta tropicale e noci tropicali

    2007 99 98

    – – – –  altro

    2009

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

    –  Succhi di arancia:

    2009 11

    – –  congelati:

    2009 12 00

    – –  non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20

    2009 19

    – –  altri

     

    –  Succhi di pompelmo o di pomelo:

    2009 21 00

    – –  di un valore Brix inferiore o uguale a 20

    2009 29

    – –  altri

     

    –  Succhi di altri agrumi:

    2009 31

    – –  di un valore Brix inferiore o uguale a 20

    2009 39

    – –  altri

     

    –  Succhi di ananasso:

    2009 41

    – –  di un valore Brix inferiore o uguale a 20

    2009 49

    – –  altri

    2009 50

    –  Succhi di pomodoro

     

    –  Succhi di uva (compresi i mosti d'uva):

    2009 61

    – –  di un valore Brix inferiore o uguale a 30

    2009 69

    – –  altri

    2009 80

    –  Succhi di altra frutta o di altri ortaggi e legumi:

     

    – –  di un valore Brix superiore a 67:

     

    – – –  altro:

     

    – – – –  altro:

    2009 80 38

    – – – – –  altro

     

    – –  di un valore Brix inferiore o uguale a 67:

     

    – – –  Succhi di pera:

    2009 80 50

    – – – –  di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati

     

    – – –  altro:

     

    – – – –  di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati:

    2009 80 71

    – – – – –  Succhi di ciliege

     

    – – – –  altro:

     

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %:

    2009 80 86

    – – – – – –  altro

     

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

    2009 80 89

    – – – – – –  altro

     

    – – – – –  senza zuccheri addizionati:

    2009 80 96

    – – – – – –  Succhi di ciliege

    2009 80 99

    – – – – – –  altro

    2009 90

    –  Miscugli di succhi:

     

    – –  di un valore Brix superiore a 67:

     

    – – –  miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:

    2009 90 11

    – – – –  di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

    2009 90 19

    – – – –  altro

     

    – – –  altro:

    2009 90 21

    – – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

    2009 90 29

    – – – –  altro

     

    – –  di un valore Brix inferiore o uguale a 67:

     

    – – –  miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:

    2009 90 31

    – – – –  di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    2009 90 39

    – – – –  altro

    2209 00

    Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico:

     

    –  altri, presentati in recipienti di capacità:

    2209 00 99

    – –  superiore a 2 litri

    2401

    Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:

    2401 10

    –  Tabacchi non scostolati:

     

    – –  altro:

    2401 10 60

    – – –  Tabacchi «sun cured» del tipo orientale

    2401 10 80

    – – –  Tabacchi «flue cured»

    2401 10 90

    – – –  altri tabacchi

    2401 20

    –  Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:

     

    – –  altro:

    2401 20 60

    – – –  Tabacchi «sun cured» del tipo orientale

    2401 20 80

    – – –  Tabacchi «flue cured»

    2401 20 90

    – – –  altri tabacchi

    ALLEGATO III (e)

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

    (di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera c))

    Alla data di entrata in vigore del presente accordo il dazio è abolito entro i limiti del contingente tariffario. Le importazioni extracontingente rimangono al livello del dazio NPF.



    Codice NC

    Designazione delle merci

    Contingenti tariffari (in tonnellate)

    Dazio applicabile nell'ambito di contingenti

    0102 10 10

    Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato), riproduttori di razza pura, vivi

    2 200

    0 %

    0102 90 49

    Animali vivi della specie bovina domestica di peso superiore a 160 kg ma non superiore a 300 kg, non destinati alla macellazione, diversi dai riproduttori di razza pura

    2 600

    0 %

    0103 91 90

    Animali vivi della specie suina, non delle specie domestiche, di peso inferiore a 50 kg

    700

    0 %

    0104 10 30

    Agnelli (non ancora usciti dall'anno), diversi dai riproduttori di razza pura

    450

    0 %

    0202 30 90

    Carni di bovini disossate, diverse da quelle delle sottovoci 0202 30 10 e 0202 30 50 , congelate

    4 000

    0 %

    0203 19 15

    Pancette (ventresche) e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate

    1 200

    0 %

    0203 22 11

    Prosciutti e loro pezzi, non disossati, di animali della specie suina domestica, congelati

    300

    0 %

    0203 29 55

    Carni di animali della specie suina domestica, disossate, diverse da carcasse, mezzene, prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate e pancette (ventresche), congelate

    2 000

    0 %

    ex 0207 14 10

    Carni disossate meccanicamente — pezzi disossati e frattaglie di galli e galline della specie domestica, in blocchi, congelati, destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del capitolo 16

    6 000

    0 %

    0209 00 11

    Lardo fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia

    100

    0 %

    0210 19 81

    Carni di animali della specie suina domestica, disossate, diverse da prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate e pancette (ventresche), secche o affumicate

    600

    0 %

    ▼M1

    ALLEGATO III (f)

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA

    (di cui all'articolo 27, paragrafo 4 bis)

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, il dazio è abolito per i prodotti seguenti entro i limiti del contingente tariffario indicati in appresso. Alle importazioni extracontingente si applica l'aliquota del dazio NPF. Per l'anno 2017 si applica l'intero importo del contingente, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.



    Codice NC

    Designazione delle merci

    Contingenti tariffari (in tonnellate)

    0102

    Animali vivi della specie bovina

     

     

    –  Bovini

     

    0102 29

    – –  altri:

     

     

    – – –  altri:

     

     

    – – – –  di peso superiore a 300 kg

     

     

    – – – – –  Vacche:

     

    0102 29 61

    – – – – – –  destinate alla macellazione

    1 935

     

    – – – – –  altri:

     

    0102 29 91

    – – – – – –  destinati alla macellazione

    190

    0103

    Animali vivi della specie suina:

     

     

    –  altri:

     

    0103 92

    – –  di peso uguale o superiore a 50 kg:

     

     

    – – –  delle specie domestiche:

     

    0103 92 11

    – – – –  Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg

    575

    0103 92 19

    – – – –  altri

    1 755

    0103 92 90

    – – –  altri

    195

    0105

    Pollame vivo, vale a dire galli galline della specie Gallus domesticus, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone:

     

     

    –  altri:

     

    0105 94 00

    – –  Galli e galline della specie Gallus domesticus

    1 455

    0207

    Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 :

     

     

    –  di galli e di galline della specie Gallus domesticus:

     

    0207 12

    – –  interi, congelati:

     

    0207 12 90

    – – –  presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati

    80

    0207 13

    – –  Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:

     

     

    – – –  Pezzi:

     

    0207 13 10

    – – – –  disossati:

    90

     

    – – – –  non disossati:

     

    0207 13 30

    – – – – –  Ali intere, anche senza punta

    55

    0207 13 60

    – – – – –  Cosce e loro pezzi

    320

     

    – – –  Frattaglie:

     

    0207 13 99

    – – – –  altri

    25

    0207 14

    – –  Pezzi e frattaglie, congelati

     

     

    – – –  Pezzi:

     

     

    – – – –  non disossati:

     

    0207 14 20

    – – – – –  Metà o quarti

    30

    0207 14 60

    – – – – –  Cosce e loro pezzi

    130

     

    – – –  Frattaglie:

     

    0207 14 99

    – – – –  altri

    50

    0401

    Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

    0401 40

    –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % ed inferiore o uguale a 10 %

     

    0401 40 10

    – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    80

    0401 50

    –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %:

     

     

    – –  inferiore o uguale a 21 %:

     

    0401 50 11

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    30

    0402

    Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

    –  in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %:

     

    0402 21

    – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:

     

    0402 21 18

    – – – –  altri

    25

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

     

    0403 90

    –  altri:

     

     

    – –  non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:

     

     

    – – –  altri

     

     

    – – – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

     

    0403 90 51

    – – – – –  inferiore o uguale a 3 %

    500

    0403 90 53

    – – – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    290

    0405

    Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

     

    0405 10

    –  Burro:

     

     

    – –  avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:

     

     

    – – –  Burro naturale:

     

    0405 10 11

    – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

    160

    0405 10 19

    – – – –  altro

    200

    0406

    Formaggi e latticini:

     

    0406 10

    –  Formaggio fresco (non stagionato), compreso il formaggio di siero di latte e i latticini

     

     

    – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %:

     

    0406 10 30

    – – –  Mozzarella, anche in un liquido

    355

    0406 10 50

    – – –  altri

    0406 10 80

    – –  altri

    165

    0409 00 00

    Miele naturale

    165

    0701

    Patate, fresche o refrigerate:

     

    0701 90

    –  altre:

     

     

    – –  altre

     

    0701 90 50

    – – –  di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno

    50

    0701 90 90

    – – –  altre

    1 265

    0704

    Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:

     

    0704 90

    –  altri:

     

    0704 90 10

    – –  Cavoli bianchi e cavoli rossi

    280

    0706

    Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:

     

    0706 10 00

    –  Carote e navoni

    50

    0806

    Uve, fresche o secche:

     

    0806 10

    –  fresche:

     

    0806 10 10

    – –  da tavola

    45

    0809

    Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:

     

     

    –  Ciliegie:

     

    0809 21 00

    – –  Ciliegie acide (Prunus cerasus)

    410

    0811

    Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

    0811 90

    –  altre:

     

     

    – –  altre

     

     

    – – –  Ciliegie:

     

    0811 90 75

    – – – –  Ciliegie acide (Prunus cerasus)

    70

    1601

    Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

     

     

    –  altri:

     

    1601 00 91

    – –  Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

    285

    1602

    Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

     

    1602 10 00

    –  Preparazioni omogeneizzate

    75

    1602 20

    –  di fegato di qualsiasi animale:

     

    1602 20 90

    – –  altre

    140

     

    –  di volatili della voce 0105

     

    1602 31

    – –  di tacchino:

     

     

    – – –  contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili:

     

    1602 31 19

    – – – –  altre

    40

    1602 32

    – –  di galli e di galline:

     

     

    –  della specie suina:

     

     

    – – –  contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili:

     

    1602 32 11

    – – – –  non cotte

    130

    1602 32 19

    – – – –  altre

    30

    1602 32 30

    – – –  contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili

    170

    1602 32 90

    – – –  altre

    230

    1602 41

    – –  Prosciutti e loro pezzi:

     

    1602 41 10

    – – –  della specie suina domestica:

    360

    1602 49

    – –  altre, compresi i miscugli:

     

     

    – – –  della specie suina domestica:

     

     

    – – – –  contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi di qualsiasi natura o origine:

     

    1602 49 15

    – – – – –  altri miscugli contenenti prosciutti (zampe), spalle, lombate o collari, e loro pezzi

    150

    1602 49 30

    – – – –  contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne o di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi di qualsiasi natura o origine

    445

    1602 49 50

    – – – –  contenenti, in peso, meno di 40 % di carne o di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi di qualsiasi natura o origine

    60

    1602 50

    –  della specie bovina:

     

     

    – –  altre

     

    1602 50 31

    – – –  Manzo sotto sale (Corned beef) in recipienti ermeticamente chiusi

    70

    1602 50 95

    – – –  altre

    295

    1701

    Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:

     

     

    –  altri:

     

    1701 91 00

    – –  con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    55

    1701 99

    – –  altri

     

    1701 99 10

    – – –  Zuccheri bianchi

    3 470

    2001

    Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

     

    2001 10 00

    –  Cetrioli e cetriolini

    265

    2001 90

    –  altri:

     

    2001 90 70

    – –  Peperoni dolci

    70

    2005

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

     

     

    –  altri ortaggi e miscugli di ortaggi:

     

    2005 99

    – –  altri

     

    2005 99 50

    – – –  miscugli di ortaggi

    245

    2005 99 60

    – – –  Crauti

    40

    2. Le importazioni in Bosnia-Erzegovina dei seguenti prodotti sono oggetto delle concessioni definite qui di seguito. Alle importazioni extracontingente si applica l'aliquota del dazio NPF. Per l'anno 2017 si applica l'intero importo del contingente, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.



    Codice NC

    Designazione delle merci

    Contingenti tariffari (in tonnellate)

    All'1.1.2017

    All'1.1.2018

    All'1.1.2019

    0401

    Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

     

     

    0401 20

    –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %

     

     

     

     

    – –  inferiore o uguale a 3 %:

     

     

     

    0401 20 11

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    5 432

    9 506

    13 580

     

    – –  superiore a 3 %:

     

     

     

    0401 20 91

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    720

    1 440

    1 440

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

     

     

     

    0403 10

    –  Yogurt:

     

     

     

     

    – –  non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:

     

     

     

     

    – – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e aventi tenore, in peso, di materie grasse:

     

     

     

    0403 10 11

    – – – –  inferiore o uguale a 3 %

    1 515

    3 030

    3 030

    0403 10 13

    – – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    1 520

    3 040

    3 040

    0403 90

    –  altri:

     

     

     

     

    – –  non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:

     

     

     

     

    – – –  altri

     

     

     

     

    – – – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti e aventi tenore, in peso, di materie grasse:

     

     

     

    0403 90 59

    – – – – –  superiore a 6 %

    1 762,5

    3 525

    3 525

    1601

    Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

     

     

     

     

    –  altri:

     

     

     

    1601 00 99

    – –  altri

    1 692,5

    3 385

    3 385

    ▼B

    ALLEGATO IV

    DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI MERCI ORIGINARIE DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA

    Le importazioni dalla Bosnia-Erzegovina nella Comunità sono soggette alle seguenti concessioni:



    Codici NC

    Designazione delle merci

    Data di entrata in vigore del presente accordo

    (quantitativo totale nel primo anno)

    1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo

    1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo e anni seguenti

    0301 91 10

    0301 91 90

    0302 11 10

    0302 11 20

    0302 11 80

    0303 21 10

    0303 21 20

    0303 21 80

    0304 19 15

    0304 19 17

    ex 0304 19 19

    ex 0304 19 91

    0304 29 15

    0304 29 17

    ex 0304 29 19

    ex 0304 99 21

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    0305 49 45

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

    CT: 60 t a 0 %.

    Oltre il CT: 90 % del dazio NPF

    CT 60 t a 0 %.

    Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

    CT 60 t a 0 %.

    Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

    0301 93 00

    0302 69 11

    0303 79 11

    ex 0304 19 19

    ex 0304 19 91

    ex 0304 29 19

    ex 0304 99 21

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

    CT 130 t a 0 %.

    Oltre il CT: 90 % del dazio NPF

    CT 130 t a 0 %.

    Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

    CT 130 t a 0 %.

    Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

    ex 0301 99 80

    0302 69 61

    0303 79 71

    ex 0304 19 39

    ex 0304 19 99

    ex 0304 29 99

    ex 0304 99 99

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

    CT 30 t a 0 %.

    Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

    CT 30 t a 0 %.

    Oltre il CT: 55 % del dazio NPF

    CT 30 t a 0 %.

    Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

    ex 0301 99 80

    0302 69 94

    0303 77 00

    ex 0304 19 39

    ex 0304 19 99

    ex 0304 29 99

    ex 0304 99 99

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

    CT 30 t a 0 %.

    Oltre il CT: 80 % del dazio NPF

    CT 30 t a 0 %.

    Oltre il CT: 55 % del dazio NPF

    CT 30 t a 0 %.

    Oltre il CT: 30 % del dazio NPF



    Codici NC

    Designazione delle merci

    Volume del contingente tariffario

    Aliquota del dazio

    1604 13 11

    1604 13 19

    ex 1604 20 50

    Preparazioni e conserve di sardine

    50 tonnellate

    6 %

    1604 16 00

    1604 20 40

    Preparazioni e conserve di acciughe

    50 tonnellate

    12,5 %

    L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce SA 1604 , escluse le preparazioni e conserve di sardine e le preparazioni e conserve di acciughe, sarà ridotta come segue:



    Anno

    Anno 1

    (% dazio)

    Anno 3

    (% dazio)

    Anno 5 e seguenti

    (% dazio)

    Dazio

    90 % del dazio NPF

    80 % del dazio NPF

    70 % del dazio NPF

    ▼M1

    ALLEGATO IV (a)

    DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA DI MERCI ORIGINARIE DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA

    (di cui all'articolo 28, paragrafo 1 bis)

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, le importazioni dalla Bosnia-Erzegovina nell'Unione europea sono oggetto delle concessioni definite qui di seguito. Per l'anno 2017 si applica l'intero importo del contingente, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.



    Codici NC

    Designazione delle merci

    Volume del contingente tariffario (in tonnellate)

    Aliquota del dazio all'interno del contingente

    Aliquota del dazio al di fuori del contingente

    0301 91 10

    0301 91 90

    0302 11 10

    0302 11 20

    0302 11 80

    0303 14 10

    0303 14 20

    0303 14 90

    0304 42 10

    0304 42 50

    0304 42 90

    ex 0304 52 00

    0304 82 10

    0304 82 50

    0304 82 90

    ex 0304 99 21

    ex 0305 10 00

    ex 0305 39 90

    0305 43 00

    ex 0305 59 85

    ex 0305 69 80

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

    500

    0 %

    70 % del dazio NPF

    0301 93 00

    0302 73 00

    0303 25 00

    ex 0304 39 00

    ex 0304 51 00

    ex 0304 69 00

    ex 0304 93 90

    ex 0305 10 00

    ex 0305 31 00

    ex 0305 44 90

    ex 0305 52 00

    ex 0305 69 80

    Carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

    140

    0 %

    70 % del dazio NPF

    ex 0301 99 85

    0302 85 10

    0303 89 50

    ex 0304 49 90

    ex 0304 59 90

    ex 0304 89 90

    ex 0304 99 99

    ex 0305 10 00

    ex 0305 39 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 85

    ex 0305 69 80

    Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

    30

    0 %

    30 % del dazio NPF

    ex 0301 99 85

    0302 84 10

    0303 84 10

    ex 0304 49 90

    ex 0304 59 90

    ex 0304 89 90

    ex 0304 99 99

    ex 0305 10 00

    ex 0305 39 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 85

    ex 0305 69 80

    Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

    30

    0 %

    30 % del dazio NPF

    1604 13 11

    1604 13 19

    ex 1604 20 50

    Preparazioni e conserve di sardine

    50

    6 %

    100 %

    1604 16 00

    1604 20 40

    Preparazioni e conserve di acciughe

    70

    12,5 %

    100 %

    2. L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce SA 1604 , escluse le preparazioni e conserve di sardine e le preparazioni e conserve di acciughe, è ridotta al 70 % dell'aliquota del dazio NPF.

    ▼B

    ALLEGATO V

    DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE IN BOSNIA-ERZEGOVINA DI MERCI ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

    I dazi applicabili ai prodotti della pesca originari della Comunità saranno smantellati secondo il seguente calendario:



    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota del dazio (% del dazio NPF)

    data di entrata in vigore del presente accordo

    1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo

    1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo

    1o gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo

    1o gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo

    1o gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo e anni seguenti

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    0301

    Pesci vivi:

     

     

     

     

     

     

    0301 10

    –  Pesci ornamentali:

     

     

     

     

     

     

    0301 10 10

    – –  di acqua dolce

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0301 10 90

    – –  Pesci di mare

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    –  altri pesci vivi:

     

     

     

     

     

     

    0301 91

    – –  Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):

     

     

     

     

     

     

    0301 91 10

    – – –  delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    0301 91 90

    – – –  altro

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    0301 92 00

    – –  Anguille (Anguilla spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0301 93 00

    – –  Carpe

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    0301 94 00

    – –  Tonno rosso (Thunnus thynnus)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0301 95 00

    – –  Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0301 99

    – –  altro:

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  di acqua dolce:

     

     

     

     

     

     

    0301 99 11

    – – – –  Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    0301 99 19

    – – – –  altro

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    0301 99 80

    – – –  Pesci di mare

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302

    Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 :

     

     

     

     

     

     

     

    –  Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

     

     

     

     

     

     

    0302 11

    – –  Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):

     

     

     

     

     

     

    0302 11 10

    – – –  delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    0302 11 20

    – – –  della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    0302 11 80

    – – –  altro

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    0302 12 00

    – –  Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 19 00

    – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    –  Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

     

     

     

     

     

     

    0302 21

    – –  Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

     

     

     

     

     

     

    0302 21 10

    – – –  Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 21 30

    – – –  Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 21 90

    – – –  Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 22 00

    – –  Passera di mare (Pleuronectes platessa)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 23 00

    – –  Sogliole (Solea spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 29

    – –  altro:

     

     

     

     

     

     

    0302 29 10

    – – –  Rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 29 90

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    –  Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

     

     

     

     

     

     

    0302 31

    – –  Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga):

     

     

     

     

     

     

    0302 31 10

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 31 90

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 32

    – –  Tonni albacora (Thunnus albacares):

     

     

     

     

     

     

    0302 32 10

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 32 90

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 33

    – –  Tonnetti striati:

     

     

     

     

     

     

    0302 33 10

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 33 90

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 34

    – –  Tonni obesi (Thunnus obesus):

     

     

     

     

     

     

    0302 34 10

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 34 90

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 35

    – –  Tonno rosso (Thunnus thynnus):

     

     

     

     

     

     

    0302 35 10

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 35 90

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 36

    – –  Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii):

     

     

     

     

     

     

    0302 36 10

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 36 90

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 39

    – –  altro:

     

     

     

     

     

     

    0302 39 10

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 39 90

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 40 00

    –  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 50

    –  Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

     

     

     

     

    0302 50 10

    – –  della specie Gadus morhua

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 50 90

    – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    –  altri pesci, esclusi i fegati, le uova e ilattimi:

     

     

     

     

     

     

    0302 61

    – –  Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus):

     

     

     

     

     

     

    0302 61 10

    – – –  Sardine della specie Sardina pilchardus

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 61 30

    – – –  Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 61 80

    – – –  Spratti (Sprattus sprattus)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 62 00

    – –  Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 63 00

    – –  Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 64 00

    – –  Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 65

    – –  Squali:

     

     

     

     

     

     

    0302 65 20

    – – –  Spinaroli (Squalus acanthias)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 65 50

    – – –  Gattucci (Scyliorhinus spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 65 90

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 66 00

    – –  Anguille (Anguilla spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 67 00

    – –  Pesci spada (Xiphias gladius)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 68 00

    – –  Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 69

    – –  altro:

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  di acqua dolce:

     

     

     

     

     

     

    0302 69 11

    – – – –  Carpe

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    0302 69 19

    – – – –  altro

    100

    100

    100

    100

    100

    100

     

    – – –  Pesci di mare:

     

     

     

     

     

     

     

    – – – –  Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0302 33 :

     

     

     

     

     

     

    0302 69 21

    – – – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 69 25

    – – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – – –  Scorfani del nord o sebasti (Sebastes spp.):

     

     

     

     

     

     

    0302 69 31

    – – – – –  della specie Sebastes marinus

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 69 33

    – – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 69 35

    – – – –  Pesci della specie Boreogadus saida

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 69 41

    – – – –  Merlani (Merlangius merlangus)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 69 45

    – – – –  Molve (Molva spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 69 51

    – – – –  Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 69 55

    – – – –  Acciughe (Engraulis spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 69 61

    – – – –  Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – – –  Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – –  Naselli del genere Merluccius:

     

     

     

     

     

     

    0302 69 66

    – – – – – –  Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 69 67

    – – – – – –  Naselli della specie Merluccius australis

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 69 68

    – – – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 69 69

    – – – – –  Naselli del genere Urophycis:

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 69 75

    – – – –  Pesci castagna (Brama spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 69 81

    – – – –  Rane pescatrici (Lophius spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 69 85

    – – – –  Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 69 86

    – – – –  Melù australi (Micromesistius australis)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 69 91

    – – – –  Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 69 92

    – – – –  Abadeci (Genypterus blacodes)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 69 94

    – – – –  Spigole (Dicentrarchus labrax)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 69 95

    – – – –  Orate (Sparus aurata)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 69 99

    – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0302 70 00

    –  Fegati, uova e lattimi

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303

    Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304 :

     

     

     

     

     

     

     

    –  Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

     

     

     

     

     

     

    0303 11 00

    – –  Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 19 00

    – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    –  altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

     

     

     

     

     

     

    0303 21

    – –  Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):

     

     

     

     

     

     

    0303 21 10

    – – –  delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    0303 21 20

    – – –  della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    0303 21 80

    – – –  altro

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    0303 22 00

    – –  Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 29 00  (1)

    – –  altro

    50

    0

    0

    0

    0

    0

     

    –  Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

     

     

     

     

     

     

    0303 31

    – –  Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

     

     

     

     

     

     

    0303 31 10

    – – –  Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 31 30

    – – –  Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 31 90

    – – –  Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 32 00

    – –  Passera di mare (Pleuronectes platessa)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 33 00

    – –  Sogliole (Solea spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 39

    – –  altro:

     

     

     

     

     

     

    0303 39 10

    – – –  Passere artiche (Platichthys flesus)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 39 30

    – – –  Pesci del genere Rhombosolea

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 39 70

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    –  Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

     

     

     

     

     

     

    0303 41

    – –  Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga):

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

     

     

     

     

     

     

    0303 41 11

    – – – –  interi

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 41 13

    – – – –  senza visceri né branchie

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 41 19

    – – – –  altri (ad esempio decapitati)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 41 90

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 42

    – –  Tonni albacora (Thunnus albacares):

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

     

     

     

     

     

     

     

    – – – –  interi:

     

     

     

     

     

     

    0303 42 12

    – – – – –  di peso superiore a 10 kg per pezzo

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 42 18

    – – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – – –  senza visceri né branchie:

     

     

     

     

     

     

    0303 42 32

    – – – – –  di peso superiore a 10 kg per pezzo

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 42 38

    – – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – – –  altri (ad esempio decapitati):

     

     

     

     

     

     

    0303 42 52

    – – – – –  di peso superiore a 10 kg per pezzo

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 42 58

    – – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 42 90

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 43

    – –  Tonnetti striati:

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

     

     

     

     

     

     

    0303 43 11

    – – – –  interi

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 43 13

    – – – –  senza visceri né branchie

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 43 19

    – – – –  altri (ad esempio decapitati)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 43 90

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 44

    – –  Tonni obesi (Thunnus obesus):

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

     

     

     

     

     

     

    0303 44 11

    – – – –  interi

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 44 13

    – – – –  senza visceri né branchie

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 44 19

    – – – –  altri (ad esempio decapitati)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 44 90

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 45

    – –  Tonno rosso (Thunnus thynnus):

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

     

     

     

     

     

     

    0303 45 11

    – – – –  interi

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 45 13

    – – – –  senza visceri né branchie

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 45 19

    – – – –  altri (ad esempio decapitati)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 45 90

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 46

    – –  Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii):

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

     

     

     

     

     

     

    0303 46 11

    – – – –  interi

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 46 13

    – – – –  senza visceri né branchie

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 46 19

    – – – –  altri (ad esempio decapitati)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 46 90

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 49

    – –  altro:

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604

     

     

     

     

     

     

    0303 49 31

    – – – –  interi

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 49 33

    – – – –  senza visceri né branchie

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 49 39

    – – – –  altri (ad esempio decapitati)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 49 80

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    –  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)e merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

     

     

     

     

    0303 51 00

    – –  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 52

    – –  Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

     

     

     

     

     

     

    0303 52 10

    – – –  della specie Gadus morhua

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 52 30

    – – –  della specie Gadus ogac

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 52 90

    – – –  della specie Gadus macrocephalus

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    –  Pesci spada (Xiphias gladius) e austromerluzzi (Dissostichus spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

     

     

     

     

     

     

    0303 61 00

    – –  Pesci spada (Xiphias gladius)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 62 00

    – –  Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    –  altri pesci, esclusi i fegati, le uova e ilattimi:

     

     

     

     

     

     

    0303 71

    – –  Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus):

     

     

     

     

     

     

    0303 71 10

    – – –  Sardine della specie Sardina pilchardus

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 71 30

    – – –  Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 71 80

    – – –  Spratti (Sprattus sprattus)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 72 00

    – –  Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 73 00

    – –  Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 74

    – –  Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

     

     

     

     

     

     

    0303 74 30

    – – –  delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 74 90

    – – –  della specie Scomber australasicus

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 75

    – –  Squali:

     

     

     

     

     

     

    0303 75 20

    – – –  Spinaroli (Squalus acanthias)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 75 50

    – – –  Gattucci (Scyliorhinus spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 75 90

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 76 00

    – –  Anguille (Anguilla spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 77 00

    – –  Spigole (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 78

    – –  Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  Naselli del genere Merluccius:

     

     

     

     

     

     

    0303 78 11

    – – – –  Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 78 12

    – – – –  Naselli della specie Merluccius hubbsi

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 78 13

    – – – –  Naselli della specie Merluccius australis

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 78 19

    – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 78 90

    – – –  Naselli del genere Urophycis:

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 79

    – –  altro:

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  di acqua dolce:

     

     

     

     

     

     

    0303 79 11

    – – – –  Carpe

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    0303 79 19

    – – – –  altro

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – – –  Pesci di mare:

     

     

     

     

     

     

     

    – – – –  Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0303 43 :

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 :

     

     

     

     

     

     

    0303 79 21

    – – – – – –  interi

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 79 23

    – – – – – –  senza visceri né branchie

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 79 29

    – – – – – –  altri (ad esempio decapitati)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 79 31

    – – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – – –  Scorfani del nord o sebasti (Sebastes spp.):

     

     

     

     

     

     

    0303 79 35

    – – – – –  della specie Sebastes marinus

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 79 37

    – – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 79 41

    – – – –  Pesci della specie Boreogadus saida

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 79 45

    – – – –  Merlani (Merlangius merlangus)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 79 51

    – – – –  Molve (Molva spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 79 55

    – – – –  Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 79 58

    – – – –  Pesci della specie Orcynopsis unicolor

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 79 65

    – – – –  Acciughe (Engraulis spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 79 71

    – – – –  Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 79 75

    – – – –  Pesci castagna (Brama spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 79 81

    – – – –  Rane pescatrici (Lophius spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 79 83

    – – – –  Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 79 85

    – – – –  Melù australi (Micromesistius australis)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 79 91

    – – – –  Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 79 92

    – – – –  Merluzzi granatieri (Macruronus novaezealandiae)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 79 93

    – – – –  Abadeci (Genypterus blacodes)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 79 94

    – – – –  Pesci delle specie Pelotreis flavilatus e Peltorhamphus novaezealandiae

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 79 98

    – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 80

    –  Fegati, uova e lattimi:

     

     

     

     

     

     

    0303 80 10

    – –  Uova e lattimi di pesce, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di portamina

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0303 80 90

    – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304

    Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:

     

     

     

     

     

     

     

    –  fresche o refrigerate:

     

     

     

     

     

     

    0304 11

    – –  Pesci spada (Xiphias gladius):

     

     

     

     

     

     

    0304 11 10

    – – –  Filetti

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 11 90

    – – –  altra carne di pesci (anche tritata)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 12

    – –  Austromerluzzi (Dissostichus spp.):

     

     

     

     

     

     

    0304 12 10

    – – –  Filetti

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 12 90

    – – –  altra carne di pesci (anche tritata)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 19

    – –  altro:

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  Filetti:

     

     

     

     

     

     

     

    – – – –  di pesci di acqua dolce:

     

     

     

     

     

     

    0304 19 13

    – – – – –  di Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    50

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – – – –  di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae:

     

     

     

     

     

     

    0304 19 15

    – – – – – –  della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo

    50

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 19 17

    – – – – – –  altro

    50

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 19 19

    – – – – –  di altri pesci di acqua dolce

    50

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – – –  altro:

     

     

     

     

     

     

    0304 19 31

    – – – – –  di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 19 33

    – – – – –  di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 19 35

    – – – – –  di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 19 39

    – – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – –  altra carne di pesci (anche tritata):

     

     

     

     

     

     

    0304 19 91

    – – – –  di pesci di acqua dolce

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – – –  altro:

     

     

     

     

     

     

    0304 19 97

    – – – – –  Lati di aringhe

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 19 99

    – – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    –  Filetti congelati:

     

     

     

     

     

     

    0304 21 00

    – –  Pesci spada (Xiphias gladius)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 22 00

    – –  Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 29

    – –  altro:

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  di pesci di acqua dolce:

     

     

     

     

     

     

    0304 29 13

    – – – –  di Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – – –  di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae:

     

     

     

     

     

     

    0304 29 15

    – – – – –  della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 29 17

    – – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 29 19

    – – – –  di altri pesci di acqua dolce

    50

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – –  altro:

     

     

     

     

     

     

     

    – – – –  di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

     

     

     

     

     

     

    0304 29 21

    – – – – –  della specie Gadus macrocephalus

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 29 29

    – – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 29 31

    – – – –  di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 29 33

    – – – –  di eglefini ( Melanogrammus aeglefinus)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – – –  di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.):

     

     

     

     

     

     

    0304 29 35

    – – – – –  della specie Sebastes marinus

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 29 39

    – – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 29 41

    – – – –  di merlani ( Merlangius merlangus)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 29 43

    – – – –  di molve (Molva spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 29 45

    – – – –  di tonni (del genere Thunnus), e pesci del genere Euthynnus

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – – –  di sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) e pesci della specie Orcynopsis unicolor:

     

     

     

     

     

     

    0304 29 51

    – – – – –  di sgombri della specie Scomber australasicus

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 29 53

    – – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – – –  di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.):

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – –  di naselli del genere Merluccius:

     

     

     

     

     

     

    0304 29 55

    – – – – – –  di naselli del Capo (Merluccius capensis) e di naselli della specie Merluccius paradoxus

    50

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 29 56

    – – – – – –  di naselli della specie Merluccius hubbsi

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    0304 29 58

    – – – – – –  altro

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    0304 29 59

    – – – – –  di naselli del genere Urophycis

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – – –  di squali:

     

     

     

     

     

     

    0304 29 61

    – – – – –  di spinaroli e gattucci (Squalus acanthias e Scyliorhinus spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 29 69

    – – – – –  di squali:

    *–+0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 29 71

    – – – –  di pasè-yubn 'cx e sere di mare ( Pleuronectes platessa)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 29 73

    – – – –  di passere artiche (Platichthys flesus)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 29 75

    – – – –  di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 29 79

    – – – –  di rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 29 83

    – – – –  di rane pescatrici ( Lophius spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 29 85

    – – – –  di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 29 91

    – – – –  di merluzzi granatieri (Macruronus novaezealandiae)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 29 99

    – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    –  altro:

     

     

     

     

     

     

    0304 91 00

    – –  Pesci spada (Xiphias gladius)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 92 00

    – –  Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 99

    – –  altro:

     

     

     

     

     

     

    0304 99 10

    – – –  Surimi

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – –  altro:

     

     

     

     

     

     

    0304 99 21

    – – – –  di pesci di acqua dolce

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – – –  altro:

     

     

     

     

     

     

    0304 99 23

    – – – – –  di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 99 29

    – – – – –  di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – – – –  di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

     

     

     

     

     

     

    0304 99 31

    – – – – – –  della specie Gadus macrocephalus

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 99 33

    – – – – – –  della specie Gadus morhua

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 99 39

    – – – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 99 41

    – – – – –  di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 99 45

    – – – – –  di eglefini ( Melanogrammus aeglefinus)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 99 51

    – – – – –  di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.):

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 99 55

    – – – – –  di rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 99 61

    – – – – –  Pesci castagna (Brama spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 99 65

    – – – – –  di rane pescatrici ( Lophius spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 99 71

    – – – – –  di melù o potassolo ( Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 99 75

    – – – – –  di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0304 99 99

    – – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0305

    Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana:

     

     

     

     

     

     

    0305 10 00

    –  Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0305 20 00

    –  Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0305 30

    –  Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati

     

     

     

     

     

     

     

    – –  di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida:

     

     

     

     

     

     

    0305 30 11

    – – –  della specie Gadus macrocephalus

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0305 30 19

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0305 30 30

    – –  di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), salati o in salamoia

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0305 30 50

    – –  di ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides), salati o in salamoia

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0305 30 90

    – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    –  Pesci affumicati, compresi i filetti:

     

     

     

     

     

     

    0305 41 00

    – –  Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    50

    0

    0

    0

    0

    0

    0305 42 00

    – –  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0305 49

    – –  altro:

     

     

     

     

     

     

    0305 49 10

    – – –  Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0305 49 20

    – – –  Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0305 49 30

    – – –  Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0305 49 45

    – – –  Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    0305 49 50

    – – –  Anguille (Anguilla spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0305 49 80

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    –  Pesci secchi, anche salati ma non affumicati:

     

     

     

     

     

     

    0305 51

    – –  Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

     

     

     

     

     

     

    0305 51 10

    – – –  secchi, non salati

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0305 51 90

    – – –  secchi, salate

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0305 59

    – –  altro:

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  Pesci della specie Boreogadus saida:

     

     

     

     

     

     

    0305 59 11

    – – – –  secchi, non salati

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0305 59 19

    – – – –  secchi, salati

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0305 59 30

    – – –  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0305 59 50

    – – –  Acciughe (Engraulis spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0305 59 70

    – – –  Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0305 59 80

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    –  Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia:

     

     

     

     

     

     

    0305 61 00

    – –  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0305 62 00

    – –  Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0305 63 00

    – –  Acciughe (Engraulis spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0305 69

    – –  altro:

     

     

     

     

     

     

    0305 69 10

    – – –  Pesci della specie Boreogadus saida

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0305 69 30

    – – –  Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0305 69 50

    – – –  Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0305 69 80

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0306

    Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:

     

     

     

     

     

     

     

    –  congelati:

     

     

     

     

     

     

    0306 11

    – –  Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

     

     

     

     

     

     

    0306 11 10

    – – –  Code di aragoste

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0306 11 90

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0306 12

    – –  Astici (Homarus spp.):

     

     

     

     

     

     

    0306 12 10

    – – –  interi

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0306 12 90

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0306 13

    – –  Gamberetti:

     

     

     

     

     

     

    0306 13 10

    – – –  Gamberetti della famiglia Pandalidae

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0306 13 30

    – – –  Gamberetti grigi del genere Crangon

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0306 13 40

    – – –  Gamberi rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0306 13 50

    – – –  Gamberoni (mazzancolle) del genere Penaeus

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0306 13 80

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0306 14

    – –  Granchi:

     

     

     

     

     

     

    0306 14 10

    – – –  Granchi delle specie Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. e Callinectes sapidus

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0306 14 30

    – – –  Granchi porri (Cancer pagurus)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0306 14 90

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0306 19

    – –  altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:

     

     

     

     

     

     

    0306 19 10

    – – –  Gamberi

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0306 19 30

    – – –  Scampi (Nephrops norvegicus)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0306 19 90

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    –  non congelati:

     

     

     

     

     

     

    0306 21 00

    – –  Aragoste ( Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0306 22

    – –  Astici (Homarus spp.):

     

     

     

     

     

     

    0306 22 10

    – – –  vivi

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – –  altro:

     

     

     

     

     

     

    0306 22 91

    – – – –  interi

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0306 22 99

    – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0306 23

    – –  Gamberetti:

     

     

     

     

     

     

    0306 23 10

    – – –  Gamberetti della famiglia Pandalidae

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – –  Gamberetti grigi del genere Crangon:

     

     

     

     

     

     

    0306 23 31

    – – – –  freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0306 23 39

    – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0306 23 90

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0306 24

    – –  Granchi:

     

     

     

     

     

     

    0306 24 30

    – – –  Granchi porri (Cancer pagurus)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0306 24 80

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0306 29

    – –  altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana:

     

     

     

     

     

     

    0306 29 10

    – – –  Gamberi

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0306 29 30

    – – –  Scampi (Nephrops norvegicus)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0306 29 90

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0307

    Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:

     

     

     

     

     

     

    0307 10

    –  Ostriche:

     

     

     

     

     

     

    0307 10 10

    – –  Ostriche piatte (Ostrea spp.) vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0307 10 90

    – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    –  Conchiglie dei pellegrini (Coquilles St Jacques) ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten:

     

     

     

     

     

     

    0307 21 00

    – –  vivi, freschi o refrigerati

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0307 29

    – –  altro:

     

     

     

     

     

     

    0307 29 10

    – – –  Ventagli-pettini maggiori (Pecten maximus), congelati

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0307 29 90

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    –  Mitili (Mytilus spp., Perna spp.):

     

     

     

     

     

     

    0307 31

    – –  vivi, freschi o refrigerati:

     

     

     

     

     

     

    0307 31 10

    – – –  Mytilus spp.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0307 31 90

    – – –  Perna spp.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0307 39

    – –  altro:

     

     

     

     

     

     

    0307 39 10

    – – –  Mytilus spp.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0307 39 90

    – – –  Perna spp.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    –  Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.), calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

     

     

     

     

     

     

    0307 41

    – –  vivi, freschi o refrigerati:

     

     

     

     

     

     

    0307 41 10

    – – –  Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – –  Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

     

     

     

     

     

     

    0307 41 91

    – – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0307 41 99

    – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0307 49

    – –  altro:

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  congelati:

     

     

     

     

     

     

     

    – – – –  Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.):

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – –  del genere Sepiola:

     

     

     

     

     

     

    0307 49 01

    – – – – – –  Sepiola rondeleti

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0307 49 11

    – – – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0307 49 18

    – – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – – –  Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – –  Loligo spp.:

     

     

     

     

     

     

    0307 49 31

    – – – – – –  Loligo vulgaris

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0307 49 33

    – – – – – –  Loligo pealei

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0307 49 35

    – – – – – –  Loligo patagonica

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0307 49 38

    – – – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0307 49 51

    – – – – –  Ommastrephes sagittatus

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0307 49 59

    – – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – –  altro:

     

     

     

     

     

     

    0307 49 71

    – – – –  Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – – –  Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

     

     

     

     

     

     

    0307 49 91

    – – – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0307 49 99

    – – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    –  Octopus (Octopus spp.):

     

     

     

     

     

     

    0307 51 00

    – –  vivi, freschi o refrigerati

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0307 59

    – –  altro:

     

     

     

     

     

     

    0307 59 10

    – – –  congelati

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0307 59 90

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0307 60 00

    –  Lumache, diverse da quelle di mare

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    –  altro, comprese farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:

     

     

     

     

     

     

    0307 91 00

    – –  vivi, freschi o refrigerati

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0307 99

    – –  altro:

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  congelati:

     

     

     

     

     

     

    0307 99 11

    – – – –  Illex spp.

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0307 99 13

    – – – –  Veneri incrocicchiate o vongole ed altre specie della famiglia Veneridae

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0307 99 15

    – – – –  Meduse (Rhopilema spp.)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0307 99 18

    – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0307 99 90

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0511

    Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

     

     

     

     

     

     

     

    –  altro:

     

     

     

     

     

     

    0511 91

    – –  Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:

     

     

     

     

     

     

    0511 91 10

    – – –  Cascami di pesci

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0511 91 90

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1604

    Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:

     

     

     

     

     

     

     

    –  Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:

     

     

     

     

     

     

    1604 11 00

    – –  Salmoni

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1604 12

    – –  Aringhe:

     

     

     

     

     

     

    1604 12 10

    – – –  Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – – –  altro:

     

     

     

     

     

     

    1604 12 91

    – – – –  in recipienti ermeticamente chiusi

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1604 12 99

    – – – –  altro

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1604 13

    – –  Sardine, alacce e spratti:

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  Sardine:

     

     

     

     

     

     

    1604 13 11

    – – – –  sotto olio d'oliva

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1604 13 19

    – – – –  altro

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1604 13 90

    – – –  altro

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1604 14

    – –  Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.):

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  Tonni e palamite:

     

     

     

     

     

     

    1604 14 11

    – – – –  sotto olio vegetale

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – – – –  altro:

     

     

     

     

     

     

    1604 14 16

    – – – – –  Filetti detti «loins»

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1604 14 18

    – – – – –  altro

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1604 14 90

    – – –  Boniti (Sarda spp.)

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1604 15

    – –  Sgombri:

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus:

     

     

     

     

     

     

    1604 15 11

    – – – –  Filetti

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1604 15 19

    – – – –  altro

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1604 15 90

    – – –  della specie Scomber australasicus

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1604 16 00

    – –  Acciughe

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1604 19

    – –  altro:

     

     

     

     

     

     

    1604 19 10

    – – –  Salmonidi, diversi dai salmoni

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – – –  Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]:

     

     

     

     

     

     

    1604 19 31

    – – – –  Filetti detti «loins»

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1604 19 39

    – – – –  altro

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1604 19 50

    – – –  Pesci della specie Orcynopsis unicolor

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – – –  altro:

     

     

     

     

     

     

    1604 19 91

    – – – –  Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – – – –  altro:

     

     

     

     

     

     

    1604 19 92

    – – – – –  Merluzzi bianchi ( Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1604 19 93

    – – – – –  Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1604 19 94

    – – – – –  Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1604 19 95

    – – – – –  Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1604 19 98

    – – – – –  altro

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1604 20

    –  altre preparazioni e conserve di pesci:

     

     

     

     

     

     

    1604 20 05

    – –  Preparazioni di surimi

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – –  altro:

     

     

     

     

     

     

    1604 20 10

    – – –  di salmoni

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1604 20 30

    – – –  di salmonidi, diversi dai salmoni

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1604 20 40

    – – –  di acciughe

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1604 20 50

    – – –  di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1604 20 70

    – – –  di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1604 20 90

    – – –  di altri pesci

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1604 30

    –  Caviale e succedanei del caviale

     

     

     

     

     

     

    1604 30 10

    – –  Caviale (uova di storioni)

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1604 30 90

    – –  Succedanei del caviale

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1605

    Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

     

     

     

     

     

     

    1605 10 00

    –  Granchi

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1605 20

    –  Gamberetti:

     

     

     

     

     

     

    1605 20 10

    – –  in recipienti ermeticamente chiusi

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – –  altro:

     

     

     

     

     

     

    1605 20 91

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1605 20 99

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1605 30

    –  Astici:

     

     

     

     

     

     

    1605 30 10

    – –  Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1605 30 90

    – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1605 40 00

    –  Altri crostacei

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1605 90

    –  altro:

     

     

     

     

     

     

     

    – –  Molluschi:

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  Mitili (Mytilus spp., Perna spp.):

     

     

     

     

     

     

    1605 90 11

    – – – –  in recipienti ermeticamente chiusi

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1605 90 19

    – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1605 90 30

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1605 90 90

    – –  Altri invertebrati acquatici

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1902

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

     

     

     

     

     

     

    1902 20

    –  Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

     

     

     

     

     

     

    1902 20 10

    – –  contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2301

    Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:

     

     

     

     

     

     

    2301 20 00

    –  Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    (1)   Esclusi i prodotti della sottovoce 0303290010 «pesci di acqua dolce»; l'esenzione dai dazi si applicherà a questi prodotti solo dal 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, dopo uno smantellamento graduale che inizierà all'entrata in vigore del presente accordo.

    ALLEGATO VI

    STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI

    (di cui al titolo V, capitolo II)

    SERVIZI FINANZIARI: DEFINIZIONI

    Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle parti.

    Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attività:

    A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:

    1. assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):

    i) ramo vita;

    ii) ramo danni;

    2. riassicurazione e retrocessione;

    3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;

    4. servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri;

    B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):

    1. raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;

    2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;

    3. leasing finanziario;

    4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;

    5. garanzie e impegni;

    6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela, in borsa, in un mercato OTC (over the counter) o altrove, in:

    a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

    b) cambi,

    c) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni,

    d) contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, compresi «swaps» (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine,

    e) valori mobiliari,

    f) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti;

    7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e fornitura di servizi connessi; servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;

    8. servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;

    9. gestione delle attività e passività, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

    10. servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

    11. disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software, da parte di fornitori di altri servizi finanziari;

    12. servizi finanziari accessori di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 11, comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali.

    Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attività:

    a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;

    b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;

    c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

    ALLEGATO VII

    DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

    (di cui all'articolo 73)

    1. L'articolo 73, paragrafo 4 del presente accordo riguarda le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:

     trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (Budapest, 1977, modificato nel 1980);

     accordo dell'Aia relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali (atto di Ginevra, 1999);

     protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (protocollo di Madrid, 1989);

     trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000);

     convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (convenzione sui fonogrammi, Ginevra, 1971);

     convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (convenzione di Roma, 1961);

     accordo di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti (Strasburgo, 1971, modificato nel 1979);

     accordo di Vienna che istituisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi (Vienna 1973, modificato nel 1985);

     trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996);

     trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996);

     convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (convenzione UPOV, Parigi, 1961, riveduta nel 1972, nel 1978 e nel 1991);

     convenzione sulla concessione di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo — Monaco, 1973, modificata, compresa la revisione del 2000);

     trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994).

    2. Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

     convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), Stoccolma, 1967, modificata nel 1979);

     convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);

     convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti (Bruxelles, 1974);

     convenzione di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (Locarno, 1968, modificata nel 1979);

     accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979);

     accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, modificato nel 1979);

     convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979);

     trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).

    PROTOCOLLO 1

    sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina



    Articolo 1

    1.  La Comunità e la Bosnia-Erzegovina applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.

    2.  Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di:

    a) ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

    b) modificare i dazi indicati negli allegati I e II;

    c) aumentare o abolire i contingenti tariffari.

    3.  Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e della Bosnia-Erzegovina per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.

    Articolo 2

    I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:

    a) quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, oppure

    b) in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.

    Le riduzioni di cui alla lettera a) sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.

    Articolo 3

    La Comunità e la Bosnia-Erzegovina si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

    ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 1

    DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI MERCI ORIGINARIE DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA

    I dazi sono fissati a zero per l'importazione nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari della Bosnia-Erzegovina, elencati nella tabella seguente.



    Codice NC

    Designazione delle merci

    (1)

    (2)

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

    0403 10

    –  Yogurt:

     

    – –  aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

     

    – – –  in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

    0403 10 51

    – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

    0403 10 53

    – – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    0403 10 59

    – – – –  superiore a 27 %

     

    – – –  altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

    0403 10 91

    – – – –  inferiore o uguale a 3 %

    0403 10 93

    – – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    0403 10 99

    – – – –  superiore a 6 %

    0403 90

    –  altri:

     

    – –  aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

     

    – – –  in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

    0403 90 71

    – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

    0403 90 73

    – – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    0403 90 79

    – – – –  superiore a 27 %

     

    – – –  altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

    0403 90 91

    – – – –  inferiore o uguale a 3 %

    0403 90 93

    – – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    0403 90 99

    – – – –  superiore a 6 %

    0405

    Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

    0405 20

    –  Paste da spalmare lattiere:

    0405 20 10

    – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %:

    0405 20 30

    – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

    0501 00 00

    Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

    0502

    Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

    0505

    Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

    0506

    Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie

    0507

    Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

    0508 00 00

    Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

    0510 00 00

    Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

    0511

    Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

     

    –  altri:

    0511 90

    – –  altri:

     

    – – –  Spugne naturali di origine animale:

    0511 90 31

    – – – –  gregge

    0511 90 39

    – – – –  altre

    0511 90 85

    – – –  altre:

    ex 0511 90 85

    – – – –  Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

    0710

    Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

    0710 40 00

    –  Granturco dolce

    0711

    Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

    0711 90

    –  altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

     

    – –  Ortaggi o legumi:

    0711 90 30

    – – –  Granturco dolce

    0903 00 00

    Mate

    1212

    Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

    1212 20 00

    –  Alghe

    1302

    Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

     

    –  Succhi ed estratti vegetali:

    1302 12 00

    – –  di liquirizia

    1302 13 00

    – –  di luppolo

    1302 19

    – –  altri:

    1302 19 80

    – – –  altri

    1302 20

    –  Sostanze pectiche, pectinati e pectati

     

    –  Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

    1302 31 00

    – –  Agar-agar

    1302 32

    – –  Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

    1302 32 10

    – – –  di carrube o di semi di carrube

    1401

    Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

    1404

    Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

    1505 00

    Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

    1506 00 00

    Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    1515

    Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

    1515 90

    –  altri:

    1515 90 11

    – –  Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni:

    ex 1515 90 11

    – – –  Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

    1516

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

    1516 20

    –  Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

    1516 20 10

    – –  Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

    1517

    Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 :

    1517 10

    –  Margarina, esclusa la margarina liquida:

    1517 10 10

    – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

    1517 90

    –  altre:

    1517 90 10

    – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

     

    – –  altre:

    1517 90 93

    – – –  Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

    1518 00

    Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

    1518 00 10

    –  Linossina

     

    –  altri:

    1518 00 91

    – –  Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

     

    – –  altri:

    1518 00 95

    – – –  Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

    1518 00 99

    – – –  altri

    1520 00 00

    Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

    1521

    Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

    1522 00

    Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

    1522 00 10

    –  Degras

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

    1702 50 00

    –  Fruttosio chimicamente puro

    1702 90

    –  altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

    1702 90 10

    – –  Maltosio chimicamente puro

    1704

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

    1803

    Pasta di cacao, anche sgrassata

    1804 00 00

    Burro, grasso e olio di cacao

    1805 00 00

    Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    1806

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

    1901

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

    1902

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

     

    –  Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

    1902 11 00

    – –  contenenti uova

    1902 19

    – –  altre

    1902 20

    –  Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

     

    – –  altre:

    1902 20 91

    – – –  cotte

    1902 20 99

    – – –  altre

    1902 30

    –  altre paste alimentari

    1902 40

    –  Cuscus

    1903 00 00

    Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

    1904

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

    1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

    2001

    Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

    2001 90

    –  altri:

    2001 90 30

    – –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    2001 90 40

    – –  Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

    2001 90 60

    – –  Cuori di palma

    2004

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

    2004 10

    –  Patate:

     

    – –  altre:

    2004 10 91

    – – –  sotto forma di farina, semolino o fiocchi

    2004 90

    –  altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

    2004 90 10

    – –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    2005

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

    2005 20

    –  Patate:

    2005 20 10

    – –  sotto forma di farina, semolino o fiocchi

    2005 80 00

    –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    2008

    Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

     

    –  Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

    2008 11

    – –  Arachidi:

    2008 11 10

    – – –  Burro di arachidi

     

    –  altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19 :

    2008 91 00

    – –  Cuori di palma

    2008 99

    – –  altri:

     

    – – –  senza aggiunta di alcole:

     

    – – – –  senza aggiunta di zuccheri:

    2008 99 85

    – – – – –  Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    2008 99 91

    – – – – –  Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

    2101

    Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

    2102

    Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere preparati

    2103

    Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata

    2104

    Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

    2105 00

    Gelati, anche contenenti cacao:

    2106

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

    2106 10

    –  Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

    2106 90

    –  altre:

    2106 90 20

    – –  Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

     

    – –  altre:

    2106 90 92

    – – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

    2106 90 98

    – – –  altre

    2201

    Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

    2202

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

    2203 00

    Birra di malto

    2205

    Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

    2207

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

    2208

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

    2402

    Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

    2403

    Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco

    2905

    Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

     

    –  altri polialcoli:

    2905 43 00

    – –  Mannitolo

    2905 44

    – –  D-glucitolo (sorbitolo)

    2905 45 00

    – –  Glicerolo (glicerina)

    3301

    Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

    3301 90

    –  altri

    3302

    Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

    3302 10

    –  dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

     

    – –  dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

     

    – – –  Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

    3302 10 10

    – – – –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

     

    – – – –  altre:

    3302 10 21

    – – – – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

    3302 10 29

    – – – – –  altre

    3501

    Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

    3501 10

    –  Caseine

    3501 90

    –  altri:

    3501 90 90

    – –  altri

    3505

    Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

    3505 10

    –  Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

    3505 10 10

    – –  Destrina

     

    – –  altri amidi e fecole modificati:

    3505 10 90

    – – –  altri

    3505 20

    –  Colle

    3809

    Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

    3809 10

    –  a base di sostanze amidacee

    3823

    Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

    3824

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

    3824 60

    –  Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

    ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 1

    DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE IN BOSNIA-ERZEGOVINA DI MERCI ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ (IMMEDIATAMENTE O PROGRESSIVAMENTE)



    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota del dazio (% del dazio NPF)

    Alla data di entrata in vigore del presente accordo

    Il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo

    Il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo

    Il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo

    Il 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo

    Il 1o gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo e gli anni seguenti

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

     

     

     

     

     

     

    0403 10

    –  Yogurt:

     

     

     

     

     

     

     

    – –  aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

     

     

     

     

     

     

    0403 10 51

    – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    0403 10 53

    – – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    0403 10 59

    – – – –  superiore a 27 %

    90

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – – –  altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

     

     

     

     

     

     

    0403 10 91

    – – – –  inferiore o uguale a 3 %

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    0403 10 93

    – – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    0403 10 99

    – – – –  superiore a 6 %

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    0403 90

    –  altri:

     

     

     

     

     

     

     

    – –  aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

     

     

     

     

     

     

    0403 90 71

    – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    0403 90 73

    – – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    0403 90 79

    – – – –  superiore a 27 %

    90

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – – –  altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

     

     

     

     

     

     

    0403 90 91

    – – – –  inferiore o uguale a 3 %

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    0403 90 93

    – – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    0403 90 99

    – – – –  superiore a 6 %

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    0405

    Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

     

     

     

     

     

     

    0405 20

    –  Paste da spalmare lattiere:

     

     

     

     

     

     

    0405 20 10

    – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    0405 20 30

    – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    0501 00 00

    Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0502

    Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0505

    Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0506

    Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0507

    Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0508 00 00

    Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0510 00 00

    Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0511

    Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:

     

     

     

     

     

     

     

    –  altri:

     

     

     

     

     

     

    0511 99

    – –  altro:

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  Spugne naturali di origine animale:

     

     

     

     

     

     

    0511 99 31

    – – – –  gregge

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0511 99 39

    – – – –  altre

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0511 99 85

    – – –  altre:

     

     

     

     

     

     

    ex 0511 99 85

    – – – –  Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0710

    Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

     

     

     

     

     

     

    0710 40 00

    –  Granturco dolce

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0711

    Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

     

     

     

     

     

     

    0711 90

    –  altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

     

     

     

     

     

     

     

    – –  Ortaggi o legumi:

     

     

     

     

     

     

    0711 90 30

    – – –  Granturco dolce

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0903 00 00

    Mate

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1212

    Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

     

     

     

     

     

     

    1212 20 00

    –  Alghe

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302

    Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

     

     

     

     

     

     

     

    –  Succhi ed estratti vegetali:

     

     

     

     

     

     

    1302 12 00

    – –  di liquirizia

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302 13 00

    – –  di luppolo

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302 19

    – –  altri:

     

     

     

     

     

     

    1302 19 80

    – – –  altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302 20

    –  Sostanze pectiche, pectinati e pectati

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    –  Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

     

     

     

     

     

     

    1302 31 00

    – –  Agar-agar

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1302 32

    – –  Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

     

     

     

     

     

     

    1302 32 10

    – – –  di carrube o di semi di carrube

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1401

    Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1404

    Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1505 00

    Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1506 00 00

    Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1515

    Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

     

     

     

     

     

     

    1515 90

    –  altri:

     

     

     

     

     

     

    1515 90 11

    – –  Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni:

     

     

     

     

     

     

    ex 1515 90 11

    – – –  Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1516

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

     

     

     

     

     

     

    1516 20

    –  Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

     

     

     

     

     

     

    1516 20 10

    – –  Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1517

    Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 :

     

     

     

     

     

     

    1517 10

    –  Margarina, esclusa la margarina liquida:

     

     

     

     

     

     

    1517 10 10

    – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1517 90

    –  altre:

     

     

     

     

     

     

    1517 90 10

    – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – –  altre:

     

     

     

     

     

     

    1517 90 93

    – – –  Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1518 00

    Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

     

     

     

     

     

     

    1518 00 10

    –  Linossina

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    –  altri:

     

     

     

     

     

     

    1518 00 91

    – –  Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – –  altri:

     

     

     

     

     

     

    1518 00 95

    – – –  Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1518 00 99

    – – –  altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1520 00 00

    Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1521

    Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1522 00

    Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

     

     

     

     

     

     

    1522 00 10

    –  Degras

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

     

     

     

     

     

     

    1702 50 00

    –  Fruttosio chimicamente puro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1702 90

    –  altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

     

     

     

     

     

     

    1702 90 10

    – –  Maltosio chimicamente puro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1704

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

     

     

     

     

     

     

    1704 10

    –  gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1704 90

    –  altri:

     

     

     

     

     

     

    1704 90 10

    – –  Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1704 90 30

    – –  preparazione detta: «cioccolato bianco»

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – –  altri:

     

     

     

     

     

     

    1704 90 51

    – – –  Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1704 90 55

    – – –  Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1704 90 61

    – – –  Confetti e prodotti simili confettati

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – – –  altri:

     

     

     

     

     

     

    1704 90 65

    – – – –  Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1704 90 71

    – – – –  Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1704 90 75

    – – – –  Caramelle

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – – – –  altri:

     

     

     

     

     

     

    1704 90 81

    – – – – –  ottenuti per compressione

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1704 90 99

    – – – – –  altri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1803

    Pasta di cacao, anche sgrassata

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1804 00 00

    Burro, grasso e olio di cacao

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1805 00 00

    Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1806

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

     

     

     

     

     

     

    1806 10

    –  Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

     

     

     

     

     

     

    1806 10 15

    – –  non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio

    50

    0

    0

    0

    0

    0

    1806 10 20

    – –  avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

    50

    0

    0

    0

    0

    0

    1806 10 30

    – –  avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1806 10 90

    – –  avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1806 20

    –  altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

     

     

     

     

     

     

    1806 20 10

    – –  aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1806 20 30

    – –  aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – –  altre:

     

     

     

     

     

     

    1806 20 50

    – – –  aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    1806 20 70

    – – –  Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    1806 20 80

    – – –  Glassatura al cacao

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    1806 20 95

    – – –  altre

    90

    80

    60

    40

    20

    0

     

    –  altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

     

     

     

     

     

     

    1806 31 00

    – –  ripiene

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    1806 32

    – –  non ripiene:

     

     

     

     

     

     

    1806 32 10

    – – –  con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    1806 32 90

    – – –  altre

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    1806 90

    –  altre:

     

     

     

     

     

     

     

    – –  Cioccolata e prodotti di cioccolata:

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  Cioccolatini (praline), anche ripieni:

     

     

     

     

     

     

    1806 90 11

    – – – –  contenenti alcole

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    1806 90 19

    – – – –  altri

    90

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – – –  altri:

     

     

     

     

     

     

    1806 90 31

    – – – –  ripieni

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    1806 90 39

    – – – –  non ripieni

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    1806 90 50

    – –  Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    1806 90 60

    – –  Pasta da spalmare contenente cacao

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    1806 90 70

    – –  Preparazioni per bevande, contenenti cacao

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    1806 90 90

    – –  altre

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    1901

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

     

     

     

     

     

     

    1901 10 00

    –  Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1901 20 00

    –  Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

    50

    0

    0

    0

    0

    0

    1901 90

    –  altri:

     

     

     

     

     

     

     

    – –  Estratti di malto:

     

     

     

     

     

     

    1901 90 11

    – – –  aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

    50

    0

    0

    0

    0

    0

    1901 90 19

    – – –  altri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – –  altri:

     

     

     

     

     

     

    1901 90 91

    – – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1901 90 99

    – – –  altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1902

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

     

     

     

     

     

     

     

    –  Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

     

     

     

     

     

     

    1902 11 00

    – –  contenenti uova

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    1902 19

    – –  altre:

     

     

     

     

     

     

    1902 19 10

    – – –  non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    1902 19 90

    – – –  altre

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    1902 20

    –  Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

     

     

     

     

     

     

     

    – –  altre:

     

     

     

     

     

     

    1902 20 91

    – – –  cotte

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1902 20 99

    – – –  altre

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1902 30

    –  altre paste alimentari:

     

     

     

     

     

     

    1902 30 10

    – –  secche

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    1902 30 90

    – –  altre

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    1902 40

    –  Cuscus:

     

     

     

     

     

     

    1902 40 10

    – –  non preparato

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1902 40 90

    – –  altro

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1903 00 00

    Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1904

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

     

     

     

     

     

     

    1904 10

    –  Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

     

     

     

     

     

     

    1904 10 10

    – –  a base di granturco

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1904 10 30

    – –  a base di riso

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1904 10 90

    – –  altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1904 20

    –  Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

     

     

     

     

     

     

    1904 20 10

    – –  Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – –  altre:

     

     

     

     

     

     

    1904 20 91

    – – –  a base di granturco

    50

    0

    0

    0

    0

    0

    1904 20 95

    – – –  a base di riso

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1904 20 99

    – – –  altre

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1904 30 00

    –  Bulgur di grano

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1904 90

    –  altri:

     

     

     

     

     

     

    1904 90 10

    – –  Riso

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1904 90 80

    – –  altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

     

     

     

     

     

     

    1905 10 00

    –  Pane croccante detto «Knäckebrot»

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    1905 20

    –  Pane con spezie (panpepato):

     

     

     

     

     

     

    1905 20 10

    – –  avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    1905 20 30

    – –  avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    1905 20 90

    – –  avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    90

    80

    60

    40

    20

    0

     

    –  Biscotti con aggiunta di dolcificanti: cialde e cialdine:

     

     

     

     

     

     

    1905 31

    – –  biscotti con aggiunta di dolcificanti:

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

     

     

     

     

     

     

    1905 31 11

    – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85g

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    1905 31 19

    – – – –  altri

    100

    100

    100

    100

    100

    100

     

    – – –  altri:

     

     

     

     

     

     

    1905 31 30

    – – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %

    90

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – – – –  altri:

     

     

     

     

     

     

    1905 31 91

    – – – – –  doppio biscotto con ripieno

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    1905 31 99

    – – – – –  altri

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    1905 32

    – –  Cialde e cialdine:

     

     

     

     

     

     

    1905 32 05

    – – –  aventi tenore di umidità superiore a 10 %:

    90

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – – –  altre:

     

     

     

     

     

     

     

    – – – –  interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:

     

     

     

     

     

     

    1905 32 11

    – – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    1905 32 19

    – – – – –  altre

    100

    100

    100

    100

    100

    100

     

    – – – –  altre:

     

     

     

     

     

     

    1905 32 91

    – – – – –  salate, anche ripiene

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    1905 32 99

    – – – – –  altre

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    1905 40

    –  Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:

     

     

     

     

     

     

    1905 40 10

    – –  Fette biscottate

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1905 40 90

    – –  altri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1905 90

    –  altri:

     

     

     

     

     

     

    1905 90 10

    – –  Pane azimo (mazoth)

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1905 90 20

    – –  Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – –  altri:

     

     

     

     

     

     

    1905 90 30

    – – –  Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    1905 90 45

    – – –  Biscotti

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    1905 90 55

    – – –  Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

    90

    80

    60

    40

    20

    0

     

    – – –  altri:

     

     

     

     

     

     

    1905 90 60

    – – – –  con aggiunta di dolcificanti

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    1905 90 90

    – – – –  altri

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    2001

    Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

     

     

     

     

     

     

    2001 90

    –  altri:

     

     

     

     

     

     

    2001 90 30

    – –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2001 90 40

    – –  Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2001 90 60

    – –  Cuori di palma

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2004

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

     

     

     

     

     

     

    2004 10

    –  Patate:

     

     

     

     

     

     

     

    – –  altre:

     

     

     

     

     

     

    2004 10 91

    – – –  sotto forma di farina, semolino o fiocchi

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2004 90

    –  altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

     

     

     

     

     

     

    2004 90 10

    – –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2005

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 :

     

     

     

     

     

     

    2005 20

    –  Patate:

     

     

     

     

     

     

    2005 20 10

    – –  sotto forma di farina, semolino o fiocchi

    50

    0

    0

    0

    0

    0

    2005 80 00

    –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    50

    0

    0

    0

    0

    0

    2008

    Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

     

     

     

     

     

     

     

    –  Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

     

     

     

     

     

     

    2008 11

    – –  Arachidi:

     

     

     

     

     

     

    2008 11 10

    – – –  Burro di arachidi

    50

    0

    0

    0

    0

    0

     

    –  altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19 :

     

     

     

     

     

     

    2008 91 00

    – –  Cuori di palma

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2008 99

    – –  altri:

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  senza aggiunta di alcole:

     

     

     

     

     

     

     

    – – – –  senza aggiunta di zuccheri:

     

     

     

     

     

     

    2008 99 85

    – – – – –  Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2008 99 91

    – – – – –  Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2101

    Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2102

    Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere preparati:

     

     

     

     

     

     

    2102 10

    –  Lieviti vivi:

     

     

     

     

     

     

    2102 10 10

    – –  Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – –  Lieviti di panificazione:

     

     

     

     

     

     

    2102 10 31

    – – –  secchi

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2102 10 39

    – – –  altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2102 10 90

    – –  altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2102 20

    –  Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

     

     

     

     

     

     

     

    – –  Lieviti morti:

     

     

     

     

     

     

    2102 20 11

    – – –  in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2102 20 19

    – – –  altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2102 20 90

    – –  altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2102 30 00

    –  Lieviti in polvere preparati

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    2103

    Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

     

     

     

     

     

     

    2103 10 00

    –  Salsa di soia

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2103 20 00

    –  Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

    50

    0

    0

    0

    0

    0

    2103 30

    –  Farina di senapa e senapa preparata:

     

     

     

     

     

     

    2103 30 10

    – –  Farina di senapa

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2103 30 90

    – –  Senapa preparata

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2103 90

    –  altri:

     

     

     

     

     

     

    2103 90 10

    – –  «Chutney» di mango liquido

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2103 90 30

    – –  Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

    50

    0

    0

    0

    0

    0

    2103 90 90

    – –  altri

    50

    0

    0

    0

    0

    0

    2104

    Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

     

     

     

     

     

     

    2104 10

    –  Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:

     

     

     

     

     

     

    2104 10 10

    – –  secchi o disseccati

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    2104 10 90

    – –  altri

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    2104 20 00

    –  Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

    50

    0

    0

    0

    0

    0

    2105 00

    Gelati, anche contenenti cacao

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    2106

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

     

     

     

     

     

     

    2106 10

    –  Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

     

     

     

     

     

     

    2106 10 20

    – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2106 10 80

    – –  altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2106 90

    –  altre:

     

     

     

     

     

     

    2106 90 20

    – –  Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – –  altri:

     

     

     

     

     

     

    2106 90 92

    – – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2106 90 98  (1)

    – – –  altre

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    2201

    Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

    100

    100

    80

    60

    40

    0

    2202

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

    100

    100

    80

    60

    40

    0

    2203 00

    Birra di malto

    100

    100

    80

    60

    40

    0

    2205

    Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    2207

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

     

     

     

     

     

     

    2207 10 00

    –  Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

    50

    0

    0

    0

    0

    0

    2207 20 00

    –  Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2208

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

     

     

     

     

     

     

    2208 20

    –  Acquaviti di vino o di vinacce:

     

     

     

     

     

     

     

    – –  presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

     

     

     

     

     

     

    2208 20 12

    – – –  Cognac

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 20 14

    – – –  Armagnac

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 20 26

    – – –  Grappa

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 20 27

    – – –  Brandy de Jerez

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 20 29

    – – –  altre

     

     

     

     

     

     

    ex 2208 20 29

    – – – –  Brandy di vino

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    ex 2208 20 29

    – – – –  diverse dal brandy di vino

    100

    100

    100

    100

    100

    100

     

    – –  presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

     

     

     

     

     

     

    2208 20 40

    – – –  Distillato greggio

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – – –  altri:

     

     

     

     

     

     

    2208 20 62

    – – – –  Cognac

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 20 64

    – – – –  Armagnac

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 20 86

    – – – –  Grappa

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 20 87

    – – – –  Brandy de Jerez

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 20 89  (2)

    – – – –  altri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 30

    –  Whisky:

     

     

     

     

     

     

     

    – –  Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

     

    2208 30 11

    – – –  inferiore o uguale a 2 litri

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 30 19

    – – –  superiore a 2 litri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – –  Whisky detto «Scotch»:

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

     

    2208 30 32

    – – – –  inferiore o uguale a 2 litri

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 30 38

    – – – –  superiore a 2 litri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – – –  Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

     

    2208 30 52

    – – – –  inferiore o uguale a 2 litri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 30 58

    – – – –  superiore a 2 litri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – – –  altri, presentati in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

     

    2208 30 72

    – – – –  inferiore o uguale a 2 litri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 30 78

    – – – –  superiore a 2 litri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – –  altri, presentati in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

     

    2208 30 82

    – – –  inferiore o uguale a 2 litri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 30 88

    – – –  superiore a 2 litri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 40

    –  Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati:

     

     

     

     

     

     

     

    – –  presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

     

     

     

     

     

     

    2208 40 11

    – – –  Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – – –  altri:

     

     

     

     

     

     

    2208 40 31

    – – – –  di valore superiore a 7,9 € per litro di alcole puro

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 40 39

    – – – –  altri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – –  presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

     

     

     

     

     

     

    2208 40 51

    – – –  Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – – –  altri:

     

     

     

     

     

     

    2208 40 91

    – – – –  di valore superiore a 2 € per litro di alcole puro

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 40 99

    – – – –  altri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 50

    –  Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):

     

     

     

     

     

     

     

    – –  Gin, presentato in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

     

    2208 50 11

    – – –  inferiore o uguale a 2 litri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 50 19

    – – –  superiore a 2 litri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – –  Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

     

    2208 50 91

    – – –  inferiore o uguale a 2 litri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 50 99

    – – –  superiore a 2 litri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 60

    –  Vodka:

     

     

     

     

     

     

     

    – –  con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

     

    2208 60 11

    – – –  inferiore o uguale a 2 litri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 60 19

    – – –  superiore a 2 litri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

     

    2208 60 91

    – – –  inferiore o uguale a 2 litri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 60 99

    – – –  superiore a 2 litri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 70

    –  Liquori:

     

     

     

     

     

     

    2208 70 10

    – –  presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 70 90

    – –  presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 90

    –  altre:

     

     

     

     

     

     

     

    – –  Arak, presentato in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

     

    2208 90 11

    – – –  inferiore o uguale a 2 litri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 90 19

    – – –  superiore a 2 litri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – –  Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

     

    2208 90 33

    – – –  inferiore o uguale a 2 litri

    100

    100

    100

    100

    100

    0

    2208 90 38

    – – –  superiore a 2 litri

    100

    100

    100

    100

    100

    0

     

    – –  altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  inferiore o uguale a 2 litri:

     

     

     

     

     

     

    2208 90 41

    – – – –  Ouzo

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – – – –  altri:

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – –  Acquaviti:

     

     

     

     

     

     

     

    – – – – – –  di frutta:

     

     

     

     

     

     

    2208 90 45

    – – – – – – –  Calvados

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 90 48

    – – – – – – –  altre

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – – – – – –  altre:

     

     

     

     

     

     

    2208 90 52

    – – – – – – –  Korn

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 90 54

    – – – – – – –  Tequila

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 90 56

    – – – – – – –  altre

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 90 69

    – – – – –  altre bevande contenenti alcole di distillazione

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – – –  superiore a 2 litri:

     

     

     

     

     

     

     

    – – – –  Acquaviti:

     

     

     

     

     

     

    2208 90 71

    – – – – –  di frutta

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 90 75

    – – – – –  Tequila

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 90 77

    – – – – –  altre

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2208 90 78

    – – – –  altre bevande contenenti alcole di distillazione

    75

    50

    25

    0

    0

    0

     

    – –  Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:

     

     

     

     

     

     

    2208 90 91

    – – –  inferiore o uguale a 2 litri

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    2208 90 99

    – – –  superiore a 2 litri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2402

    Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

     

     

     

     

     

     

    2402 10 00

    –  Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    2402 20

    –  Sigarette contenenti tabacco:

     

     

     

     

     

     

    2402 20 10

    – –  contenenti garofano

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    2402 20 90

    – –  altre

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    2402 90 00

    –  altri

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    2403

    Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

     

     

     

     

     

     

    2403 10

    –  Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:

     

     

     

     

     

     

    2403 10 10

    – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g

    90

    80

    60

    40

    20

    0

    2403 10 90

    – –  altro

    90

    80

    60

    40

    20

    0

     

    –  altri:

     

     

     

     

     

     

    2403 91 00

    – –  Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2403 99

    – –  altri:

     

     

     

     

     

     

    2403 99 10

    – – –  Tabacco da masticare e tabacco da fiuto

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2403 99 90

    – – –  altri

    75

    50

    25

    0

    0

    0

    2905

    Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

     

     

     

     

     

     

     

    –  altri polialcoli:

     

     

     

     

     

     

    2905 43 00

    – –  Mannitolo

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2905 44

    – –  D-glucitolo (sorbitolo):

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  in soluzione acquosa:

     

     

     

     

     

     

    2905 44 11

    – – – –  contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2905 44 19

    – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – –  altro:

     

     

     

     

     

     

    2905 44 91

    – – – –  contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2905 44 99

    – – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    2905 45 00

    – –  Glicerolo (glicerina)

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3301

    Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

     

     

     

     

     

     

    3301 90

    –  altri:

     

     

     

     

     

     

    3301 90 10

    – –  Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – –  Oleoresine d'estrazione

     

     

     

     

     

     

    3301 90 21

    – – –  di liquirizia e di luppolo

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3301 90 30

    – – –  altre

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3301 90 90

    – –  altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3302

    Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

     

     

     

     

     

     

    3302 10

    –  dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

     

     

     

     

     

     

     

    – –  dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

     

     

     

     

     

     

     

    – – –  Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

     

     

     

     

     

     

    3302 10 10

    – – – –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – – – –  altre:

     

     

     

     

     

     

    3302 10 21

    – – – – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3302 10 29

    – – – – –  altre

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3501

    Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

     

     

     

     

     

     

    3501 10

    –  Caseine:

     

     

     

     

     

     

    3501 10 10

    – –  destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3501 10 50

    – –  destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3501 10 90

    – –  altre

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3501 90

    –  altri:

     

     

     

     

     

     

    3501 90 90

    – –  altri

    50

    0

    0

    0

    0

    0

    3505

    Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

     

     

     

     

     

     

    3505 10

    –  Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

     

     

     

     

     

     

    3505 10 10

    – –  Destrina

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – –  altri amidi e fecole modificati:

     

     

     

     

     

     

    3505 10 90

    – – –  altri

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3505 20

    –  Colle:

     

     

     

     

     

     

    3505 20 10

    – –  con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3505 20 30

    – –  con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3505 20 50

    – –  con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3505 20 90

    – –  con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3809

    Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

     

     

     

     

     

     

    3809 10

    –  a base di sostanze amidacee:

     

     

     

     

     

     

    3809 10 10

    – –  aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3809 10 30

    – –  aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3809 10 50

    – –  aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3809 10 90

    – –  aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 83 %

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3823

    Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3824

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

     

     

     

     

     

     

    3824 60

    –  Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 :

     

     

     

     

     

     

     

    – –  in soluzione acquosa:

     

     

     

     

     

     

    3824 60 11

    – – –  contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3824 60 19

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

     

    – –  altro:

     

     

     

     

     

     

    3824 60 91

    – – –  contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    3824 60 99

    – – –  altro

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    (1)   Eccetto gli «sciroppi di frutta aromatizzati» (codice 2106909810 ), le «preparazioni istantanee per la fabbricazione di bevande non alcoliche» (codice 2106909820 ) e le «preparazioni dette» fondute«»(codice ex 2106 90 98 ); tali prodotti beneficiano dello 0 % dell'aliquota del dazio NPF all'entrata in vigore del presente accordo (liberalizzazione immediata).

    (2)   Eccetto il «brandy d'uva» (codice 2208208910 ); tale prodotto mantiene il 100 % dell'aliquota del dazio NPF (nessuna concessione).

    ▼M1

    ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO 1

    CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA-ERZEGOVINA AI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA

    (di cui all'articolo 25 dell'ASA)

    A decorrere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, il dazio all'importazione è abolito entro i limiti del contingente tariffario indicati in appresso. Alle importazioni extracontingente si applica l'aliquota del dazio NPF. Per l'anno 2017 si applica l'intero importo del contingente, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.



    Codice NC

    Designazione delle merci

    Contingenti tariffari (in tonnellate)

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

     

    0403 10

    –  Yogurt:

     

     

    – –  aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

     

     

    – – –  altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

     

    0403 10 91

    – – – –  inferiore o uguale a 3 %

    480

    0403 10 93

    – – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    130

    0403 10 99

    – – – –  superiore a 6 %

    25

    0403 90

    –  altri:

     

     

    – –  aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

     

     

    – – –  altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

     

    0403 90 91

    – – – –  inferiore o uguale a 3 %

    530

    0403 90 93

    – – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    55

    1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido e di fecola e prodotti simili:

     

     

    –  Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdine:

     

    1905 31

    – –  Biscotti con aggiunta di dolcificanti:

     

     

    – – –  interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao

     

    1905 31 19

    – – – –  altri

    365

     

    – – –  altri:

     

     

    – – – –  altri:

     

    1905 31 99

    – – – – –  altri

    600

    1905 32

    – –  Cialde e cialdine:

     

     

    – – –  altre:

     

     

    – – – –  interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao

     

    1905 32 19

    – – – – –  altre

    300

    1905 90

    –  altri:

     

     

    – –  altri

     

    1905 90 45

    – – –  Biscotti

    35

    2208

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione:

     

    2208 20

    –  Acquaviti di vino o di vinacce

     

     

    – –  presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

     

    2208 20 29

    – – –  altri

     

    ex 2208 20 29

    – – – –  Brandy d'uva e brandy di vinacce

    85

    ex 2208 20 29

    – – – –  altri

    2402

    Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

     

    2402 20

    –  Sigarette contenenti tabacco:

     

    2402 20 90

    – –  altre

    3 200

    ▼M2

    PROTOCOLLO N. 2

    relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa



    Articolo 1

    Norme di origine applicabili

    1.  Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 7 ) («convenzione»).

    2.  Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.

    Articolo 2

    Composizione delle controversie

    1.  Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

    2.  La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

    Articolo 3

    Modifiche del protocollo

    Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

    Articolo 4

    Recesso dalla convenzione

    1.  Se l'Unione europea o la Bosnia-Erzegovina notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.

    2.  Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina.

    Articolo 5

    Disposizioni transitorie — cumulo

    In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'Unione europea, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.

    ▼B

    PROTOCOLLO 3

    in materia di trasporti terrestri



    Articolo 1

    Scopo

    Il presente protocollo intende promuovere la cooperazione fra le Parti nel settore dei trasporti terrestri, in particolare il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle Parti mediante l'applicazione integrale e interdipendente di tutte le sue disposizioni.

    Articolo 2

    Campo d'applicazione

    1.  La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terrestri, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture.

    2.  A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare:

     le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra Parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del presente protocollo;

     l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale;

     gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica;

     la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali;

     gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle Parti in materia di trasporti, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    traffico comunitario di transito : trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunità, effettuato da un vettore stabilito nella Comunità;

    b)

    traffico di transito della Bosnia-Erzegovina : trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dalla Bosnia-Erzegovina e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione della Bosnia-Erzegovina, effettuato da un vettore stabilito in Bosnia-Erzegovina;

    c)

    trasporto combinato :

    trasporto di merci nel quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorché questa parte del viaggio supera i 100 km in linea d'aria, ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada:

     fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, oppure

     in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.



    INFRASTRUTTURE

    Articolo 4

    Disposizione generale

    Le Parti convengono di adottare misure coordinate per sviluppare una rete di infrastrutture di trasporto multimodale, strumento fondamentale per risolvere i problemi attinenti al trasporto delle merci attraverso la Bosnia-Erzegovina, in particolare lungo il corridoio paneuropeo V e lungo il collegamento navigabile con il corridoio VII rappresentato dalla Sava, che formano parte della rete di trasporto regionale di base, definita nel memorandum d'intesa di cui all'articolo 5.

    Articolo 5

    Pianificazione

    Lo sviluppo sul territorio della Bosnia-Erzegovina di una rete regionale di trasporto multimodale che soddisfi le necessità della Bosnia-Erzegovina e della regione dell'Europa sudorientale coprendo le principali strade e ferrovie, vie di navigazione interna, porti fluviali e marittimi, aeroporti ed altre installazioni attinenti alla rete è di particolare interesse per la Comunità e per la Bosnia-Erzegovina. Questa rete è stata definita in un memorandum d'intesa per lo sviluppo di una rete di base di infrastrutture di trasporto in Europa sudorientale firmato da ministri della regione e dalla Commissione europea nel giugno 2004. Un comitato direttivo composto da rappresentanti di ogni firmatario si occuperà dello sviluppo della rete e della selezione delle priorità.

    Articolo 6

    Aspetti finanziari

    1.  La Comunità può contribuire finanziariamente, ai sensi dell'articolo 112 del presente accordo, alle necessarie opere infrastrutturali di cui all'articolo 5 del presente protocollo mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento che possano procurare risorse supplementari.

    2.  Per accelerare i lavori, la Commissione europea incoraggerà per quanto possibile l'uso di risorse supplementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati.



    TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO

    Articolo 7

    Disposizione generale

    Le Parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinché, in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso la Bosnia-Erzegovina avvenga in condizioni più rispettose dell'ambiente.

    Articolo 8

    Aspetti particolari in materia di infrastrutture

    Nell'ambito dell'ammodernamento delle ferrovie della Bosnia-Erzegovina, si eseguiranno i lavori necessari per adeguare il sistema alla tecnica del trasporto combinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo o la costruzione di terminali, le sagome delle gallerie e le capacità, che richiedono notevoli investimenti.

    Articolo 9

    Misure di sostegno

    Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato.

    Dette misure mirano a:

     incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato;

     rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunità o della Bosnia-Erzegovina nell'ambito delle rispettive legislazioni;

     incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere;

     migliorare la rapidità e l'affidabilità del trasporto combinato e in particolare:

     

     aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti,

     ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttività;

     eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato;

     armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, in particolare per garantire l'indispensabile compatibilità delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico;

     prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso.

    Articolo 10

    Ruolo delle ferrovie

    Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le Parti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di:

     intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell'ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando in particolare di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di trasporto;

     creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziché il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la libertà di scelta dell'utente;

     preparare la partecipazione della Bosnia-Erzegovina all'attuazione e alla futura evoluzione dell'acquis comunitario sullo sviluppo delle ferrovie.



    TRASPORTI SU STRADA

    Articolo 11

    Disposizioni generali

    1.  Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le Parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali o da altri strumenti internazionali bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunità e la Bosnia-Erzegovina oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991.

    Tuttavia, nell'attesa che siano conclusi accordi tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all'articolo 12, e sui pedaggi, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2, la Bosnia-Erzegovina collabora con gli Stati membri della Comunità per apportare a detti accordi bilaterali le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo.

    2.  Le Parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso la Bosnia-Erzegovina e al traffico di transito della Bosnia-Erzegovina attraverso la Comunità.

    3.  Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunità aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi di cui all'articolo 5 e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunità vicino alle frontiere con la Bosnia-Erzegovina, la questione viene sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 117 del presente accordo. Le Parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi.

    4.  Qualora la Comunità fissi norme volte a ridurre l'inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell'Unione europea e a migliorare la sicurezza del traffico, norme equivalenti si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Bosnia-Erzegovina che vogliano circolare sul territorio comunitario. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalità necessarie.

    5.  Le Parti evitano di prendere misure unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e della Bosnia-Erzegovina. Ciascuna Parte adotta tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra Parte.

    Articolo 12

    Accesso al mercato

    Le Parti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel rispetto delle loro regole interne:

     soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il completamento del mercato interno comunitario e con l'attuazione della politica comune dei trasporti sia con la politica economica e dei trasporti della Bosnia-Erzegovina;

     un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al mercato dei trasporti stradali tra le Parti su basi di reciprocità.

    Articolo 13

    Imposte, pedaggi ed altri oneri

    1.  Le Parti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri oneri applicati ai rispettivi veicoli stradali devono essere non discriminatori.

    2.  Le Parti avviano negoziati onde raggiungere quanto prima un accordo sull'imposizione del traffico stradale in base alle norme adottate dalla Comunità in materia. Tale accordo sarà inteso, in particolare, a garantire il libero scorrimento del traffico transfrontaliero, ad eliminare progressivamente le divergenze tra i sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle Parti e ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono.

    3.  In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 2, le Parti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della Comunità e della Bosnia-Erzegovina per quanto riguarda le imposte e gli altri oneri sulla circolazione e/o sul possesso di veicoli commerciali pesanti nonché quelli sulle operazioni di trasporto nei loro territori. La Bosnia-Erzegovina si impegna a notificare alla Commissione europea, su richiesta, l'importo di imposte, pedaggi ed altri oneri da essa applicati, nonché il relativo metodo di calcolo.

    4.  Fintantoché non saranno stati conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2 e all'articolo 12, tutte le modifiche relative a imposte, pedaggi ed altri oneri, compresi i sistemi utilizzati per la loro riscossione, applicati al traffico comunitario in transito attraverso la Bosnia-Erzegovina, proposte dopo l'entrata in vigore del presente accordo saranno soggette ad una procedura di consultazione preventiva.

    Articolo 14

    Pesi e dimensioni

    1.  La Bosnia-Erzegovina accetta che i veicoli stradali conformi alle norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni circolino liberamente e senza restrizioni sulle strade di cui all'articolo 5. Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, i veicoli stradali non conformi alle norme vigenti in Bosnia-Erzegovina possono essere soggetti ad un onere speciale non discriminatorio commisurato al danno provocato dal peso supplementare per asse.

    2.  La Bosnia-Erzegovina cercherà di armonizzare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le sue normative in materia di costruzione stradale con la legislazione in vigore nella Comunità e farà quanto in suo potere per migliorare le strade esistenti di cui all'articolo 5 adeguandole entro il termine proposto e compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie, alle nuove normative.

    Articolo 15

    Ambiente

    1.  Per tutelare l'ambiente, le Parti cercheranno di introdurre per i veicoli commerciali pesanti norme sulle emissioni di gas e di particolati e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un alto livello di protezione.

    2.  Nell'intento di fornire all'industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si eviterà di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore.

    3.  I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul territorio delle Parti senza ulteriori restrizioni.

    4.  Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, le Parti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi.

    Articolo 16

    Aspetti sociali

    1.  La Bosnia-Erzegovina armonizza con le norme comunitarie la propria legislazione sulla formazione del personale addetto ai trasporti stradali, in particolare per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose.

    2.  La Bosnia-Erzegovina, quale Parte contraente dell'Accordo europeo sulle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative ai tempi di guida, alle pause e al riposo dei conducenti e alla composizione degli equipaggi, nel quadro dell'evoluzione della normativa sociale nel settore.

    3.  Le Parti collaborano per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione sociale in materia di trasporto stradale.

    4.  Le Parti provvedono a rendere equivalenti le rispettive disposizioni sull'accesso alla professione di trasportatore su strada ai fini del reciproco riconoscimento.

    Articolo 17

    Disposizioni relative al traffico

    1.  Le Parti mettono in comune le rispettive esperienze e cercano di armonizzare le loro legislazioni onde garantire una maggiore fluidità del traffico durante i periodi di punta (fine settimana, feste nazionali, stagione turistica).

    2.  In generale, le Parti favoriscono l'introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di un sistema d'informazione sul traffico stradale.

    3.  Esse cercano di armonizzare le disposizioni relative al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose.

    4.  Le Parti cercano inoltre di armonizzare l'assistenza tecnica ai conducenti, la diffusione delle informazioni fondamentali sul traffico e di altre indicazioni di grande utilità per i turisti, nonché i servizi di emergenza, compresi i servizi di ambulanza.

    Articolo 18

    Sicurezza stradale

    1.  La Bosnia-Erzegovina armonizza, entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la propria legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose, con quella della Comunità.

    2.  La Bosnia-Erzegovina, quale Parte contraente dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative al trasporto di merci pericolose.

    3.  Le Parti collaborano all'attuazione e al rispetto della legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le patenti e le misure per ridurre gli incidenti stradali.



    SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ

    Articolo 19

    Semplificazione delle formalità

    1.  Le Parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.

    2.  Le Parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalità relativi al trasporto delle merci.

    3.  Le Parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.



    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 20

    Estensione del campo d'applicazione

    Se, in base all'esperienza acquisita durante l'applicazione del presente protocollo, una delle Parti giunge alla conclusione che altre misure, non comprese nel suo campo d'applicazione, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti, contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di transito, essa presenta proposte in tal senso all'altra Parte.

    Articolo 21

    Attuazione

    1.  La cooperazione tra le Parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformità dell'articolo 119 del presente accordo.

    2.  In particolare, il sottocomitato:

    a) elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente;

    b) analizza l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi;

    c) procede, due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il miglioramento delle infrastrutture e le implicazioni della libertà di transito;

    d) coordina le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, in particolare al traffico di transito.

    DICHIARAZIONE CONGIUNTA

    1. La Comunità e la Bosnia-Erzegovina prendono atto che i livelli massimi relativi alle emissioni di gas di scarico e alle emissioni sonore accettati nella Comunità per l'omologazione dei veicoli commerciali pesanti a decorrere dal 9.11.2006 ( 8 ) sono i seguenti ( 9 ):

    Valori limite misurati secondo le prove ESC (ciclo europeo a stato stazionario) ed ELR (prova europea di risposta al carico):



     

     

    Massa di monossido di carbonio

    Massa di idrocarburi

    Massa di ossidi di azoto

    Massa di particolati

    Fumo

     

     

    (CO) g/kWh

    (HC) g/kWh

    (NOx) g/kWh

    (PT) g/kWh

    m– 1

    Riga B1

    Euro IV

    1,5

    0,46

    3,5

    0,02

    0,5

    Valori limite misurati secondo la prova ETC (ciclo transiente europeo):



     

     

    Massa di monossido di carbonio

    Massa di idrocarburi non metanici

    Massa di metano

    Massa di ossidi di azoto

    Massa di particolati

     

     

    (CO) g/kWh

    (NMHC) g/kWh

    (CH4() g/kWh

    (NOx) g/kWh

    (PT) () g/kWh

    Riga B1

    Euro IV

    4,0

    0,55

    1,1

    3,50

    0,03

    (1)   a) Solo per motori a GN.

    (2)   b) Non si applica ai motori a gas.

    2. In futuro, la Comunità e la Bosnia-Erzegovina cercheranno di ridurre le emissioni dei veicoli a motore ricorrendo a tecnologie di controllo all'avanguardia e a carburanti di migliore qualità.

    PROTOCOLLO 4

    sugli aiuti di stato all'industria siderurgica

    1. Le Parti riconoscono che la Bosnia-Erzegovina deve affrontare urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività globale della sua industria.

    2. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 71, paragrafo 1, lettera c) del presente accordo, la compatibilità degli aiuti di Stato all'industria siderurgica, secondo la definizione di cui all'allegato I degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, è valutata in base ai criteri derivanti dall'applicazione all'industria siderurgica dell'articolo 87 del trattato CE, compreso il diritto derivato.

    3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera c) del presente accordo relativamente all'industria siderurgica, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, la Bosnia-Erzegovina può concedere in via eccezionale, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione ad acciaierie in difficoltà, a condizione che:

    a) gli aiuti contribuiscano a rendere vitali a lungo termine le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione,

    b) il loro importo e la loro intensità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, ove opportuno, e

    c) il paese presenti un programma di ristrutturazione legato ad una razionalizzazione globale che comprenda la chiusura degli impianti inefficienti. Ciascuna delle acciaierie beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione deve prendere, per quanto possibile, misure che compensino la distorsione della concorrenza causata dagli aiuti.

    4. La Bosnia-Erzegovina presenta alla Commissione europea, a fini di valutazione, un programma di ristrutturazione nazionale e singoli piani aziendali per ciascuna delle imprese beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione tali da dimostrare la conformità con le condizioni suddette.

    Ai fini della loro conformità con il paragrafo 3 del presente protocollo, i singoli piani aziendali devono essere stati esaminati e approvati dalla pubblica autorità istituita ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 4 del presente accordo.

    La Commissione europea conferma che il programma di ristrutturazione nazionale è conforme ai requisiti del paragrafo 3.

    5. La Commissione europea sorveglia l'attuazione dei piani in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti, in particolare con la pubblica autorità istituita ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 4, del presente accordo.

    Qualora dalla verifica risulti che dopo la data di firma del presente accordo sono stati concessi aiuti a beneficiari non approvati nel programma di ristrutturazione nazionale o aiuti per la ristrutturazione di acciaierie non individuate in tale programma, l'autorità per il controllo degli aiuti di Stato della Bosnia-Erzegovina provvede affinché gli aiuti in questione siano restituiti.

    6. Su richiesta, la Comunità fornisce assistenza tecnica alla Bosnia-Erzegovina per l'elaborazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.

    7. Ciascuna Parte garantisce un'assoluta trasparenza in materia di aiuti di Stato. È previsto, in particolare, uno scambio totale e costante di informazioni sugli aiuti di Stato per la produzione di acciaio in Bosnia-Erzegovina e sull'attuazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.

    8. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare a tal fine le opportune norme di applicazione.

    9. Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente protocollo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del sottocomitato che si occupa di concorrenza o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.

    PROTOCOLLO 5

    sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale



    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente protocollo:

    a)

    «legislazione doganale» : le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

    b)

    «autorità richiedente» : l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;

    c)

    «autorità interpellata» : l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;

    d)

    «dati personali» : tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;

    e)

    «operazione che viola la legislazione doganale» : tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

    Articolo 2

    Campo d'applicazione

    1.  Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

    2.  L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

    3.  L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

    Articolo 3

    Assistenza su richiesta

    1.  Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

    2.  Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

    a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;

    b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

    3.  Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:

    a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;

    c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;

    d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.

    Articolo 4

    Assistenza spontanea

    Le Parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

    a) attività che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte;

    b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;

    c) merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    d) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    e) mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

    Articolo 5

    Consegna, notifica

    Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per:

    a) consegnare tutti i documenti o

    b) notificare tutte le decisioni,

    provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nell' ambito d'applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

    Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

    Articolo 6

    Forma e contenuto delle domande di assistenza

    1.  Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

    2.  Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

    a) l'autorità richiedente;

    b) la misura richiesta;

    c) oggetto e ragione della domanda;

    d) le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;

    e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

    f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

    3.  Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al paragrafo 1.

    4.  Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, si può chiedere che essa venga corretta o completata; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

    Articolo 7

    Espletamento delle domande

    1.  Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora questa non possa agire autonomamente.

    2.  Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte interpellata.

    3.  I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

    4.  I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

    Articolo 8

    Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

    1.  L'autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

    2.  Tale informazione può essere computerizzata.

    3.  Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

    Articolo 9

    Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

    1.  L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:

    a) possa pregiudicare la sovranità della Bosnia-Erzegovina o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o

    b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o

    c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

    2.  L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata potrebbe esigere.

    3.  Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che essa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

    4.  Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

    Articolo 10

    Scambio di informazioni e riservatezza

    1.  Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni similari dalle pertinenti leggi della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

    2.  I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte che li fornisce. A tal fine, le Parti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.

    3.  L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.

    4.  Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

    Articolo 11

    Periti e testimoni

    Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere in detti procedimenti. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

    Articolo 12

    Spese di assistenza

    Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

    Articolo 13

    Attuazione

    1.  L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali della Bosnia-Erzegovina e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione europea ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Esse decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, in particolare in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

    2.  Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

    Articolo 14

    Altri accordi

    1.  Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

    a) non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

    b) sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e la Bosnia-Erzegovina; e

    c) non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunità.

    2.  In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Bosnia-Erzegovina, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.

    3.  Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti si consultano per trovare una soluzione nel quadro del comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dal consiglio di stabilizzazione e di associazione.

    PROTOCOLLO 6

    Composizione delle controversie



    CAPITOLO I

    Obiettivo e ambito d'applicazione

    Articolo 1

    Obiettivo

    L'obiettivo del presente protocollo è evitare e risolvere le controversie tra le Parti onde trovare soluzioni reciprocamente accettabili.

    Articolo 2

    Campo d'applicazione

    Le disposizioni del presente protocollo si applicano esclusivamente alle eventuali divergenze di interpretazione e applicazione delle disposizioni seguenti, compresi i casi in cui una Parte ritenga che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione degli obblighi derivanti da tali disposizioni:

    a) Titolo IV (Libera circolazione delle merci), tranne gli articoli 31, 38 e 39, paragrafi 1, 4 e 5 (nella misura in cui questi riguardino misure adottate a norma dell'articolo 39, paragrafo 1), e l'articolo 45;

    b) Titolo V (Lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, circolazione dei capitali):

     capitolo II (Stabilimento) Articoli da 50 a 54 e 56;

     capitolo III (Prestazione di servizi) Articoli 57, 58 e 59, paragrafi 2 e 3;

     capitolo IV (Pagamenti correnti e movimenti di capitali) Articoli 60 e 61;

     capitolo V (Disposizioni generali) Articoli da 63 a 69;

    c) titolo VI (Ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza):

     Articolo 73, paragrafo 2 (diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale), e articolo 74, paragrafi 1, 2, primo comma, e da 3 a 6 (appalti pubblici).



    CAPITOLO II

    Procedure di composizione delle controversie



    Sezione I

    Procedura di arbitrato

    Articolo 3

    Avvio della procedura di arbitrato

    1.  Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia, la Parte ricorrente può presentare, conformemente all'articolo 126 del presente accordo, una richiesta scritta di costituzione di un collegio arbitrale alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione.

    2.  Nella richiesta della Parte ricorrente vengono indicati l'oggetto della controversia e, a seconda dei casi, la misura adottata dall'altra Parte o l'inazione considerate non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

    Articolo 4

    Composizione del collegio arbitrale

    1.  Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.

    2.  Entro 10 giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato di stabilizzazione e di associazione, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso.

    3.  Qualora le Parti non raggiungano un accordo circa la composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o al suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 15 nel modo seguente: uno tra i nominativi proposti dalla Parte ricorrente, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno fra gli arbitri selezionati dalle Parti per fungere da presidente.

    Qualora le Parti giungano a un accordo su uno o più membri del collegio arbitrale, i membri rimanenti vengono nominati secondo la stessa procedura.

    4.  Il presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o il suo delegato, procede alla selezione degli arbitri in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte.

    5.  La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui il presidente del collegio viene informato della nomina, concordata fra le Parti, dei tre arbitri oppure, a seconda dei casi, quella della loro selezione a norma del paragrafo 3.

    6.  Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, le Parti si consultano e sostituiscono, di comune accordo, l'arbitro in questione con uno scelto a norma del paragrafo 7 del presente articolo. Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, la questione viene sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

    Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, la questione viene sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di arbitri selezionati per fungere da presidente, il cui nome viene sorteggiato dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o dal suo delegato, in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte, a meno che le Parti non decidano di procedere diversamente.

    7.  In caso di impedimento, ritiro o sostituzione di un arbitro a norma del paragrafo 6, viene designato un sostituto entro cinque giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua selezione. In tal caso, i lavori del collegio vengono sospesi per tutta la durata di questa procedura.

    Articolo 5

    Lodo del collegio arbitrale

    1.  Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 90 giorni dalla sua costituzione. Se non ritiene possibile rispettare questa scadenza, il presidente del collegio deve informarne per iscritto le Parti e il comitato di stabilizzazione e di associazione, indicando i motivi del ritardo. Il lodo deve comunque essere emesso entro e non oltre 120 giorni dalla costituzione del collegio.

    2.  Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 45 giorni dalla data di costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro e non oltre 100 giorni dalla costituzione del collegio. Entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può decidere in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

    3.  Il lodo indica le conclusioni fattuali, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il lodo può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare per conformarvisi.

    4.  La Parte ricorrente può ritirare la sua denuncia in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al presidente del collegio arbitrale, alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione, prima che il lodo venga notificato alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, senza che ciò pregiudichi il suo diritto di presentare successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione.

    5.  Su richiesta di entrambe le Parti, il collegio arbitrale può sospendere i lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Una volta scaduti i 12 mesi, decade la facoltà di costituire il collegio, fermo restando il diritto per la Parte ricorrente di chiedere successivamente la costituzione di un collegio per la stessa misura.



    Sezione II

    Applicazione del lodo arbitrale

    Articolo 6

    Applicazione del lodo del collegio arbitrale

    Le Parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e cercano di raggiungere un accordo sul ragionevole periodo di tempo necessario.

    Articolo 7

    Periodo di tempo ragionevole necessario per l'applicazione del lodo

    1.  La Parte convenuta notifica alla Parte ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo del collegio arbitrale alle Parti, il periodo di tempo necessario (in appresso «periodo di tempo ragionevole») per applicarlo. Le Parti cercano di giungere ad un accordo sul periodo di tempo ragionevole.

    2.  In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per applicare il lodo del collegio arbitrale, la Parte ricorrente può chiedere al comitato di stabilizzazione e di associazione, entro 20 giorni dalla notifica ai sensi del paragrafo 1, di riunire nuovamente il collegio arbitrale originale per stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Il collegio arbitrale si pronuncia entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

    3.  Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 20 giorni dalla costituzione del collegio.

    Articolo 8

    Esame delle misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale

    1.  Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale.

    2.  In caso di disaccordo tra le Parti sulla compatibilità delle misure notificate a norma del paragrafo 1 del presente articolo con le disposizioni di cui all'articolo 2, la Parte ricorrente può chiedere al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito, spiegando perché la misura non è conforme al presente accordo. Il collegio riconvocato si pronuncia entro 45 giorni dalla data della sua ricostituzione.

    3.  Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.

    Articolo 9

    Provvedimenti temporanei in caso di non conformità

    1.  Se la Parte convenuta non notifica le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale prima dello scadere del periodo di tempo ragionevole, o se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, non è conforme agli obblighi della Parte a norma del presente accordo, la Parte convenuta presenta, su richiesta della Parte ricorrente, un'offerta di compensazione temporanea.

    2.  Se non si giunge a un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole, o dal lodo del collegio arbitrale a norma dell'articolo 8, che stabilisce la non conformità con il presente accordo di una misura presa per applicare tale decisione, la Parte ricorrente ha il diritto di sospendere, previa notifica all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione, l'applicazione dei benefici concessi a norma dell'articolo 2 in misura equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione. La Parte ricorrente può applicare la sospensione dopo dieci giorni dalla data della notifica, a meno che la Parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

    3.  Se la Parte convenuta ritiene che il livello della sospensione non sia equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione, può chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale, prima che scadano i dieci giorni di cui al paragrafo 2, di ricostituire il collegio arbitrale originale. La decisione del collegio arbitrale sulla sospensione dei benefici viene notificata alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. I benefici non possono essere sospesi fintanto che il collegio arbitrale non si è pronunciato. Le sospensioni, inoltre, devono essere coerenti con la decisione del collegio arbitrale.

    4.  La sospensione dei benefici è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con il presente accordo non viene ritirata o modificata per renderla conforme con l'accordo stesso, o qualora le Parti giungano a un accordo sulla composizione della controversia.

    Articolo 10

    Esame delle misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale dopo la sospensione dei benefici

    1.  La Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale e della sua richiesta di porre fine alla sospensione dei benefici applicata dalla Parte ricorrente.

    2.  Se le Parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con il presente accordo entro 30 giorni dalla presentazione della notifica, la Parte ricorrente può chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione. Il lodo del collegio arbitrale viene notificato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora decida che una misura non è conforme al presente accordo, il collegio arbitrale stabilisce se la Parte ricorrente può mantenere la sospensione dei benefici al livello originale o a un altro livello. Se il collegio arbitrale decide che una misura è conforme al presente accordo, la sospensione dei benefici cessa.

    3.  Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.



    Sezione III

    Disposizioni comuni

    Articolo 11

    Pubbliche udienze

    Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18, a meno che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su richiesta delle Parti.

    Articolo 12

    Informazioni e consulenza tecnica

    Su richiesta di una Parte o di sua iniziativa, il collegio può ottenere informazioni da qualunque fonte giudichi utile per i suoi lavori. Se lo ritiene opportuno, inoltre, il collegio ha il diritto di consultare esperti. Tutte le informazioni ottenute in tal modo devono essere comunicate a entrambe le Parti e possono essere oggetto di osservazioni. Le parti interessate sono autorizzate a presentare comunicazioni amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18.

    Articolo 13

    Principi di interpretazione

    I collegi arbitrali applicano e interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le consuete regole d'interpretazione del diritto pubblico internazionale, compresa la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I collegi arbitrali non interpretano l'acquis comunitario. Il fatto che una disposizione sia identica nella sostanza ad una disposizione del trattato che istituisce la Comunità europea non è determinante per la sua interpretazione.

    Articolo 14

    Lodi e decisioni del collegio arbitrale

    1.  Tutte le decisioni del collegio arbitrale, compresa l'adozione dei lodi, vengono prese a maggioranza.

    2.  Tutti i lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e vengono notificati alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, che li mette a disposizione del pubblico, a meno che non decida all'unanimità di non divulgarli.



    CAPITOLO III

    Disposizioni di carattere generale

    Articolo 15

    Elenco di arbitri

    1.  Il comitato di stabilizzazione e di associazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di quindici persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri. Ciascuna delle Parti designa cinque arbitri. Le Parti selezionano inoltre cinque persone che fungeranno da presidenti di collegi arbitrali. Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi.

    2.  Gli arbitri devono possedere competenze o esperienza specifica in materia di diritto, diritto internazionale, diritto comunitario e/o commercio internazionale, essere indipendenti e operare a titolo personale, non essere associati a organizzazioni o governi né ricevere istruzioni da organizzazioni o governi e rispettare il codice di condotta di cui all'articolo 18.

    Articolo 16

    Nesso con gli obblighi OMC

    In caso di adesione della Bosnia-Erzegovina all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si applicheranno le seguenti disposizioni:

    a) i collegi arbitrali costituiti nell'ambito del presente protocollo non si occupano delle controversie riguardanti i diritti e gli obblighi delle Parti a norma dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

    b) Il diritto delle Parti di ricorrere alle disposizioni del presente protocollo sulla composizione delle controversie non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, anche nello stesso settore. Se tuttavia una Parte ha avviato, per una misura specifica, una procedura di composizione delle controversie a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del presente protocollo o dell'accordo OMC, non può avviare nell'altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non è conclusa. Ai fini del presente paragrafo, si considera che le procedure di composizione delle controversie a norma dell'accordo OMC siano avviate quando una Parte chiede la costituzione di un collegio ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

    c) Nessuna disposizione del presente protocollo impedisce ad una Parte di applicare la sospensione dei benefici autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC.

    Articolo 17

    Termini

    1.  Tutti i termini fissati a norma del presente protocollo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto a cui si riferiscono

    2.  Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono essere prorogati di comune accordo fra le Parti.

    3.  Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono inoltre essere prorogati dal presidente del collegio arbitrale, su richiesta motivata di una delle Parti o per propria iniziativa, debitamente fondata.

    Articolo 18

    Regolamento interno, codice di condotta e modifica del presente protocollo

    1.  Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un regolamento interno per gestire i lavori del collegio arbitrale.

    2.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione completa il regolamento interno con un codice di condotta che garantisca l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri.

    3.  Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare il presente protocollo.

    PROTOCOLLO 7

    riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati



    Articolo 1

    Il presente protocollo comprende:

    1) un accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo);

    2) un accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati (allegato II del presente protocollo).

    Articolo 2

    Gli accordi di cui all'articolo 1 si applicano:

    1) ai vini della voce 22.04 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, ottenuti da uve fresche,

    a) originari della Comunità e prodotti in conformità delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 10 ) e del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici ( 11 )

    o

    b) originari della Bosnia-Erzegovina e prodotti conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione della Bosnia-Erzegovina. Tali norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici devono essere conformi alla legislazione comunitaria;

    2) alle bevande spiritose della voce 22.08 della convenzione di cui al paragrafo 1 che:

    a) sono originarie della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose ( 12 ) e al regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose ( 13 )

    o

    b) sono originarie della Bosnia-Erzegovina e sono state prodotte a norma della legislazione della Bosnia-Erzegovina, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria.

    3) ai vini aromatizzati della voce 22.05 della convenzione di cui al paragrafo 1 che:

    a) sono originari della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ( 14 )

    o

    b) sono originari della Bosnia-Erzegovina e sono stati prodotti a norma della legislazione della Bosnia-Erzegovina, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria.

    ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 7

    ACCORDO TRA LA COMUNITÀ E LA BOSNIA-ERZEGOVINA IN MERITO A CONCESSIONI COMMERCIALI PREFERENZIALI RECIPROCHE PER TALUNI VINI

    1. Le importazioni nella Comunità dei seguenti vini, di cui all'articolo 2 del presente protocollo, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

    ▼M1



    Codice NC

    Designazione delle merci (conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del protocollo 7)

    Dazio applicabile

    Quantitativi

    (hl)

    Disposizioni specifiche

    ex 2204 10

    Vini spumanti di qualità

    Esenzione

    25 500

     (1)

    ex 2204 21

    Vini di uve fresche

    ex 2204 22

    ex 2204 29

    Vini di uve fresche

    Esenzione

    15 100

     (1)

    (1)   Su richiesta di una delle parti possono svolgersi consultazioni volte a modificare i contingenti mediante il trasferimento di quantitativi dal contingente delle voci ex 2204 22 e ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21 . Per l'anno 2017 si applica l'intero importo dei contingenti, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.

    2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, a condizione che la Bosnia-Erzegovina non versi alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

    3. Le importazioni nella Bosnia-Erzegovina dei seguenti vini, di cui all'articolo 2 del presente protocollo, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

    ▼M1



    Codice della tariffa doganale della Bosnia-Erzegovina

    Designazione delle merci (conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del protocollo n. 7)

    Dazio applicabile

    Quantitativi all'1.1.2017

    (hl)

    Quantitativi all'1.1.2018

    (hl)

    Disposizioni specifiche

    ex 2204 10

    Vini spumanti di qualità

    Esenzione

    13 765

    19 530

     (1)

    ex 2204 21

    Vini di uve fresche

    (1)   Per l'anno 2017 si applica l'intero importo dei contingenti, a prescindere dalla data di entrata in vigore o di applicazione provvisoria del protocollo.

    4. La Bosnia-Erzegovina concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 3, a condizione che la Comunità non versi alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

    5. Le norme di origine da applicare ai sensi dell'accordo di cui al presente allegato sono quelle definite nel protocollo 2 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

    6. Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dall'accordo di cui al presente allegato sono soggette alla presentazione di un certificato e di un documento d'accompagnamento, a norma del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione del 24 aprile 2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi ( 15 ), affinché il vino in questione sia conforme all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo 7 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Il certificato e il documento d'accompagnamento sono rilasciati da un organismo ufficiale riconosciuto da entrambe le Parti e figurante negli elenchi compilati congiuntamente.

    7. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti valutano la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni, tenendo conto dell'andamento del commercio di vino tra di esse.

    8. Le Parti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.

    9. Su richiesta di ognuna delle Parti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento dell'accordo di cui al presente allegato.

    ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 7

    ACCORDO TRA LA COMUNITÀ E LA BOSNIA-ERZEGOVINA IN MERITO AL RICONOSCIMENTO, ALLA PROTEZIONE E AL CONTROLLO RECIPROCI DELLE DENOMINAZIONI DI VINI, BEVANDE SPIRITOSE E VINI AROMATIZZATI

    Articolo 1

    Obiettivi

    1.  Sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, le Parti riconoscono, proteggono e controllano le denominazioni dei prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo alle condizioni stabilite dal presente allegato.

    2.  Le Parti adottano tutte le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente allegato e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini dell'accordo di cui al presente allegato e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s'intende per:

    a) «originario di», se tale dicitura è usata in relazione con il nome di una delle Parti:

     un vino interamente elaborato sul territorio della Parte in questione e ottenuto esclusivamente da uve raccolte sul territorio di detta Parte;

     una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato elaborati sul territorio di detta Parte;

    b) «indicazione geografica», quale figurante all'appendice 1: un'indicazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito denominato: «accordo TRIPs»);

    c) «menzione tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, quale figurante all'appendice 2, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore, al tipo o al luogo, o ancora a un avvenimento legato alla storia del vino in questione, e riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle Parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;

    d) «omonimo»: la stessa indicazione geografica o la stessa dicitura tradizionale, o un'indicazione tanto simile da poter creare confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi;

    e) «designazione»: i termini utilizzati per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato sull'etichetta o sui documenti che scortano il trasporto del vino stesso, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;

    f) «etichettatura»: il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi che caratterizzano un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo delle bottiglie;

    g) «presentazione»: l'insieme dei termini, delle allusioni ecc. relativi a un vino, a una bevanda spiritosa o a un vino aromatizzato e figuranti sull'etichetta, l'imballaggio, i recipienti, i dispositivi di chiusura, nella pubblicità e/o nel quadro della promozione delle vendite in generale;

    h) «imballaggio»: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;

    i) «produzione», l'intero processo di vinificazione o di elaborazione di bevande spiritose e di vini aromatizzati;

    j) «vino»: unicamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche delle varietà di vite previste nell'accordo di cui al presente allegato, anche se non pigiate, o del loro mosto;

    k) «varietà di vite»: varietà di piante della specie Vitis Vinifera, fatte salve eventuali norme più restrittive che una delle Parti contraenti può applicare all'uso di varietà diverse di vite per il vino elaborato sul proprio territorio;

    l) «accordo OMC»: l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

    Articolo 3

    Norme generali in materia di importazione e commercializzazione

    Salvo diversa disposizione dell'accordo di cui al presente allegato, i prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo sono importati e commercializzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della Parte importatrice.



    TITOLO I

    PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DI VINI, BEVANDE SPIRITOSE E VINI AROMATIZZATI

    Articolo 4

    Denominazioni protette

    Fatti salvi gli articoli 5, 6 e 7 del presente allegato, sono protette le seguenti denominazioni:

    a) per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo:

    i) i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato sono originari, o altri termini utilizzati per designare lo Stato membro;

    ii) le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte A, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati;

    iii) le menzioni tradizionali elencate nell'appendice 2;

    b) per quanto riguarda i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Bosnia-Erzegovina:

    i) i riferimenti al nome «Bosnia-Erzegovina» o altri termini utilizzati per indicare questo paese;

    ii) le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte B, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati.

    Articolo 5

    Protezione delle denominazioni relative agli Stati membri della Comunità e alla Bosnia-Erzegovina

    1.  In Bosnia-Erzegovina, i termini che si riferiscono agli Stati membri della Comunità e gli altri termini utilizzati per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:

    a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dello Stato membro in questione e

    b) possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

    2.  Nella Comunità, i termini che si riferiscono alla Bosnia-Erzegovina e gli altri termini utilizzati per indicare la Bosnia-Erzegovina ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:

    a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari della Bosnia-Erzegovina e

    b) possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Bosnia-Erzegovina.

    Articolo 6

    Protezione delle indicazioni geografiche

    1.  In Bosnia-Erzegovina, le indicazioni geografiche relative alla Comunità di cui all'appendice 1, parte A:

    a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunità e

    b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

    2.  Nella Comunità, le indicazioni geografiche relative alla Bosnia-Erzegovina di cui all'appendice 1, parte B:

    a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Bosnia-Erzegovina e

    b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Bosnia-Erzegovina.

    3.  Le Parti adottano tutte le misure necessarie, conformemente all'accordo di cui al presente allegato, per la tutela reciproca delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 4, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), utilizzate per la designazione e la presentazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari del loro territorio. A tal fine, ciascuna Parte utilizza i mezzi legali adeguati di cui all'articolo 23 dell'accordo TRIPs per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di un'indicazione geografica per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato non contemplati da tale indicazione o dicitura.

    4.  Le indicazioni geografiche di cui all'articolo 4 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari del territorio della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte.

    5.  La protezione prevista dall'accordo di cui al presente allegato vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per vini, bevande spiritose e vini aromatizzati non originari della zona geografica indicata, anche qualora

    a) la vera origine del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati sia indicata;

    b) l'indicazione geografica in questione sia tradotta;

    c) tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe;

    d) la denominazione protetta viene usata in ogni caso per i prodotti della voce 20.09 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

    6.  Se più indicazioni geografiche di cui all'appendice 1 sono omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede. Le Parti stabiliscono di comune accordo modalità pratiche di uso che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di trarre in inganno i consumatori.

    7.  Se un'indicazione geografica di cui all'appendice 1 è omonima di un'indicazione geografica di un paese terzo, si applica l'articolo 23, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS.

    8.  Le disposizioni dell'accordo di cui al presente allegato non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare i consumatori.

    9.  Nessuna disposizione dell'accordo di cui al presente allegato obbliga una Parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra Parte di cui all'appendice 1 che non è protetta o non è più protetta nel paese d'origine o è caduta in disuso in tale paese.

    10.  All'entrata in vigore del presente accordo, le Parti cessano di considerare le denominazioni geografiche protette di cui all'appendice 1 come termini abitualmente usati nel linguaggio corrente delle Parti quali denominazioni comuni per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati, secondo quanto previsto all'articolo 24, paragrafo 6, dell'accordo TRIPS.

    Articolo 7

    Protezione delle menzioni tradizionali

    1.  In Bosnia-Erzegovina, le menzioni tradizionali per i prodotti comunitari che figurano nell'appendice 2:

    a) non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Bosnia-Erzegovina e

    b) possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Comunità esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all'appendice 2, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

    2.  La Bosnia-Erzegovina adotta tutte le misure necessarie, conformemente all'accordo di cui al presente allegato, per la tutela delle menzioni tradizionali di cui all'articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio della Comunità. A tal fine, utilizza i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

    3.  La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto:

    a) alla lingua o alle lingue nella quale o nelle quali essa figura nell'appendice 2 e non alle traduzioni e

    b) a una categoria di prodotti che beneficiano di una protezione nella Comunità, come indicato nell'appendice 2.

    Articolo 8

    Marchi commerciali

    1.  Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un marchio di vino, di bevanda spiritosa o di vino aromatizzato che sia identico o simile, o che contenga un riferimento a un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 4, se il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato in questione non possiedono tale origine e non sono conformi alle norme vigenti che ne disciplinano l'utilizzazione.

    2.  Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un marchio di vino che contenga o consista in una menzione tradizionale protetta ai sensi dell'accordo di cui al presente allegato se il vino in questione non rientra fra quelli a cui la menzione tradizionale in questione è riservata, secondo quanto indicato all'appendice 2.

    3.  La Bosnia-Erzegovina adotta le misure necessarie per modificare tutti i marchi al fine di sopprimere totalmente, entro il 31 dicembre 2008, ogni riferimento a indicazioni geografiche della Comunità protette ai sensi dell'articolo 4.

    Articolo 9

    Esportazioni

    Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e commercializzazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari di una Parte al di fuori del suo territorio, le indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 4, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii), e le menzioni tradizionali di tale Parte di cui all'articolo 4, lettera a), punto iii), non siano utilizzate per designare e presentare tali prodotti originari dell'altra Parte.



    TITOLO II

    ESECUZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ COMPETENTI E GESTIONE DEL PRESENTE ACCORDO

    Articolo 10

    Gruppo di lavoro

    1.  È istituito, conformemente all'articolo 119 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione un gruppo di lavoro che fa capo al sottocomitato per l'agricoltura.

    2.  Il gruppo di lavoro garantisce il corretto funzionamento dell'accordo di cui al presente allegato ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.

    3.  Il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni, discutere e proporre suggerimenti su qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo di cui al presente allegato. Il gruppo si riunisce su richiesta di una delle Parti, alternativamente nella Comunità e in Bosnia-Erzegovina, a una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle Parti e secondo modalità da esse convenute.

    Articolo 11

    Compiti delle parti

    1.  Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 10, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento dell'accordo di cui al presente allegato.

    2.  La Bosnia-Erzegovina nomina quale proprio organo di rappresentanza il ministero per il Commercio estero e le Relazioni economiche. La Comunità nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle Parti comunica all'altra eventuali cambiamenti del proprio organo di rappresentanza.

    3.  L'organo di rappresentanza provvede al coordinamento delle attività di tutte le istanze responsabili di garantire l'esecuzione dell'accordo di cui al presente allegato.

    4.  Le Parti:

    a) modificano di comune intesa gli elenchi di cui all'articolo 4, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti stesse;

    b) decidono di comune intesa, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, di modificare le appendici dell'accordo di cui al presente allegato. Le appendici si considerano modificate, secondo il caso, a decorrere dalla data registrata in uno scambio di lettere fra le Parti o dalla data della decisione del gruppo di lavoro;

    c) stabiliscono di comune intesa le condizioni pratiche di cui all'articolo 6, paragrafo 6;

    d) si comunicano reciprocamente l'intenzione di decidere nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il mercato del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati;

    e) si comunicano le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione dell'accordo di cui al presente allegato, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.

    Articolo 12

    Applicazione e funzionamento dell' accordo di cui al presente allegato

    Le Parti designano i punti di contatto elencati nell'appendice 3, responsabili dell'applicazione e del funzionamento dell'accordo di cui al presente allegato.

    Articolo 13

    Esecuzione e assistenza reciproca tra le Parti

    1.  Se la designazione o la presentazione di un vino, di una bevanda spiritosa o di un vino aromatizzato, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria all'accordo di cui al presente allegato, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.

    2.  Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare:

    a) in caso di utilizzo di designazioni o traduzioni di designazioni, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni relative a vini, bevande spiritose o vini aromatizzati le cui denominazioni sono protette in virtù dell'accordo di cui al presente allegato, che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sull'origine, la natura, o la qualità del vino, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato;

    b) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine del vino.

    3.  Se una delle Parti ha fondati motivi per sospettare che:

    a) un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, quali definiti all'articolo 2 del presente protocollo, che sono o sono stati oggetto di scambi in Bosnia-Erzegovina e nella Comunità, non sono conformi alle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose o dei vini aromatizzati nella Comunità o in Bosnia-Erzegovina ovvero alle norme del presente accordo e

    b) tale inosservanza riveste un interesse particolare per l'altra Parte e può comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,

    ne informa immediatamente l'organo di rappresentanza dell'altra Parte.

    4.  Le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 devono includere dati in merito al mancato rispetto delle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati della Parte e/o delle norme dell'accordo di cui al presente allegato e devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare nel dettaglio le misure amministrative o azioni legali eventualmente necessarie.

    Articolo 14

    Consultazioni

    1.  Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato dall'accordo di cui al presente allegato.

    2.  La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi.

    3.  Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che la consultazione intervenga immediatamente dopo l'adozione delle misure.

    4.  Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure appropriate, a norma dell'articolo 126 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, per consentire la corretta applicazione dell'accordo di cui al presente allegato.



    TITOLO III

    DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

    Articolo 15

    Transito di piccoli quantitativi

    1.  L'accordo di cui al presente allegato non si applica ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati:

    a) in transito sul territorio di una delle Parti; o

    b) originari del territorio di una delle Parti e spediti in piccoli quantitativi fra dette Parti alle condizioni e secondo le procedure contemplate al paragrafo 2.

    2.  Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati:

    a) i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;

    b)

     

    i) i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;

    ii) i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;

    iii) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;

    iv) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;

    v) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;

    vi) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

    L'esenzione di cui alla lettera a) non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui alla lettera b).

    Articolo 16

    Commercializzazione di scorte preesistenti

    1.  I vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle Parti contraenti, ma vietato dall'accordo di cui al presente allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

    2.  Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle Parti, la commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati prodotti, elaborati, designati e presentati a norma dell'accordo di cui al presente allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

    APPENDICE 1

    ELENCO DELLE DENOMINAZIONI PROTETTE

    (di cui agli articoli 4 e 6 dell'allegato II del protocollo 7)

    PARTE A: NELLA COMUNITÀ

    (A) —    VINI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

    AUSTRIA

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    Burgenland

    Carnuntum

    Donauland

    Kamptal

    Kärnten

    Kremstal

    Mittelburgenland

    Neusiedlersee

    Neusiedlersee-Hügelland

    Niederösterreich

    Oberösterreich

    Salzburg

    Steiermark

    Südburgenland

    Süd-Oststeiermark

    Südsteiermark

    Thermenregion

    Tirol

    Traisental

    Vorarlberg

    Wachau

    Weinviertel

    Weststeiermark

    Wien

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica

    Bergland

    Steirerland

    Weinland

    Wien

    BELGIO

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    Côtes de Sambre et Meuse

    Hagelandse Wijn

    Haspengouwse Wijn

    Heuvellandse wijn

    Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica

    Vin de pays des jardins de Wallonie

    Vlaamse landwijn

    BULGARIA

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate



    Regioni determinate

    Асеновград (Asenovgrad)

    Черноморски район (Black Sea Region)

    Брестник (Brestnik)

    Драгоево (Dragoevo)

    Евксиноград (Evksinograd)

    Хан Крум (Han Krum)

    Хърсово (Harsovo)

    Хасково (Haskovo)

    Хисаря (Hisarya)

    Ивайловград (Ivaylovgrad)

    Карлово (Karlovo)

    Карнобат (Karnobat)

    Ловеч (Lovech)

    Лозица (Lozitsa)

    Лом (Lom)

    Любимец (Lyubimets)

    Лясковец (Lyaskovets)

    Мелник (Melnik)

    Монтана (Montana)

    Нова Загора (Nova Zagora)

    Нови Пазар (Novi Pazar)

    Ново село (Novo Selo)

    Оряховица (Oryahovitsa)

    Павликени (Pavlikeni)

    Пазарджик (Pazardjik)

    Перущица (Perushtitsa)

    Плевен (Pleven)

    Пловдив (Plovdiv)

    Поморие (Pomorie)

    Русе (Ruse)

    Сакар (Sakar)

    Сандански (Sandanski)

    Септември (Septemvri)

    Шивачево (Shivachevo)

    Шумен (Shumen)

    Славянци (Slavyantsi)

    Сливен (Sliven)

    Южно Черноморие (Southern Black Sea Coast)

    Стамболово (Stambolovo)

    Стара Загора (Stara Zagora)

    Сухиндол (Suhindol)

    Сунгурларе (Sungurlare)

    Свищов (Svishtov)

    Долината на Струма (Struma valley)

    Търговище (Targovishte)

    Върбица (Varbitsa)

    Варна (Varna)

    Велики Преслав (Veliki Preslav)

    Видин (Vidin)

    Враца (Vratsa)

    Ямбол (Yambol)

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica

    Дунавска равнина (Danube Plain)

    Тракийска низина (Thracian Lowlands)

    CIPRO

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate



    In greco

    In inglese

    Regioni determinate

    Sottoregioni

    (precedute o no dal nome della regione determinata)

    Regioni determinate

    Sottoregioni

    (precedute o no dal nome della regione determinata)

    Κουμανδαρία

     

    Commandaria

     

    Λαόνα Ακάμα

    Laona Akama

    Βουνί Παναγιάς — Αμπελίτης

    Vouni Panayia — Ambelitis

    Πιτσιλιά

    Pitsilia

    Κρασοχώρια Λεμεσού

    Αφάμης o Λαόνα

    Krasohoria Lemesou

    Afames o Laona

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica



    In greco

    In inglese

    Λεμεσός

    Lemesos

    Πάφος

    Pafos

    Λευκωσία

    Lefkosia

    Λάρνακα

    Larnaka

    REPUBBLICA CECA

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate



    Regioni determinate

    (seguite o no dal nome della sottoregione)

    Sottoregioni

    (seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)

    čechy

    litoměřická

    mělnická

    Morava

    mikulovská

    slovácká

    velkopavlovická

    znojemská

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica

    české zemské víno

    moravské zemské víno

    FRANCIA

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    Alsace Grand Cru, seguito dal nome di un'unità geografica più piccola

    Alsace, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Alsace o Vin d'Alsace, seguito o no da «Edelzwicker» o dal nome di una varietà di vite e/o dal nome di un'unità geografica più piccola

    Ajaccio

    Aloxe-Corton

    Anjou, seguito o no da Val de Loire o Coteaux de la Loire, o Villages Brissac

    Anjou, seguito o no da «Gamay», «Mousseux» o «Villages»

    Arbois

    Arbois Pupillin

    Auxey-Duresses o Auxey-Duresses Côte de Beaune o Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages

    Bandol

    Banyuls

    Barsac

    Bâtard-Montrachet

    Béarn o Béarn Bellocq

    Beaujolais Supérieur

    Beaujolais, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Beaujolais-Villages

    Beaumes-de-Venise, preceduto o no da «Muscat de»

    Beaune

    Bellet o Vin de Bellet

    Bergerac

    Bienvenues Bâtard-Montrachet

    Blagny

    Blanc Fumé de Pouilly

    Blanquette de Limoux

    Blaye

    Bonnes Mares

    Bonnezeaux

    Bordeaux Côtes de Francs

    Bordeaux Haut-Benauge

    Bordeaux, seguito o no da «Clairet» o «Supérieur» o «Rosé» o «mousseux»

    Bourg

    Bourgeais

    Bourgogne, seguito o no da «Clairet» o «Rosé» o dal nome di un'unità geografica più piccola

    Bourgogne Aligoté

    Bourgueil

    Bouzeron

    Brouilly

    Buzet

    Cabardès

    Cabernet d'Anjou

    Cabernet de Saumur

    Cadillac

    Cahors

    Canon-Fronsac

    Cap Corse, preceduto da «Muscat de»

    Cassis

    Cérons

    Chablis Grand Cru, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Chablis, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Chambertin

    Chambertin Clos de Bèze

    Chambolle-Musigny

    Champagne

    Chapelle-Chambertin

    Charlemagne

    Charmes-Chambertin

    Chassagne-Montrachet o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages

    Château Châlon

    Château Grillet

    Châteaumeillant

    Châteauneuf-du-Pape

    Châtillon-en-Diois

    Chenas

    Chevalier-Montrachet

    Cheverny

    Chinon

    Chiroubles

    Chorey-lès-Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages

    Clairette de Bellegarde

    Clairette de Die

    Clairette du Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Clos de la Roche

    Clos de Tart

    Clos des Lambrays

    Clos Saint-Denis

    Clos Vougeot

    Collioure

    Condrieu

    Corbières, seguito o no da Boutenac

    Cornas

    Corton

    Corton-Charlemagne

    Costières de Nîmes

    Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Côte de Beaune-Villages

    Côte de Brouilly

    Côte de Nuits

    Côte Roannaise

    Côte Rôtie

    Coteaux Champenois, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Coteaux d'Aix-en-Provence

    Coteaux d'Ancenis, seguito o no dal nome di una varietà di vite

    Coteaux de Die

    Coteaux de l'Aubance

    Coteaux de Pierrevert

    Coteaux de Saumur

    Coteaux du Giennois

    Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

    Coteaux du Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Coteaux du Layon o Coteaux du Layon Chaume

    Coteaux du Layon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Coteaux du Loir

    Coteaux du Lyonnais

    Coteaux du Quercy

    Coteaux du Tricastin

    Coteaux du Vendômois

    Coteaux Varois

    Côte-de-Nuits-Villages

    Côtes Canon-Fronsac

    Côtes d'Auvergne, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Côtes de Bergerac

    Côtes de Blaye

    Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

    Côtes de Bourg

    Côtes de Brulhois

    Côtes de Castillon

    Côtes de Duras

    Côtes de la Malepère

    Côtes de Millau

    Côtes de Montravel

    Côtes de Provence, seguito o no da Sainte Victoire

    Côtes de Saint-Mont

    Côtes de Toul

    Côtes du Forez

    Côtes du Frontonnais, seguito o no da Fronton o Villaudric

    Côtes du Jura

    Côtes du Lubéron

    Côtes du Marmandais

    Côtes du Rhône

    Côtes du Rhône Villages, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Côtes du Roussillon

    Côtes du Roussillon Villages, seguito o no dai nomi dei seguenti comuni: Caramany o Latour de France o Les Aspres o Lesquerde o Tautavel

    Côtes du Ventoux

    Côtes du Vivarais

    Cour-Cheverny

    Crémant d'Alsace

    Crémant de Bordeaux

    Crémant de Bourgogne

    Crémant de Die

    Crémant de Limoux

    Crémant de Loire

    Crémant du Jura

    Crépy

    Criots Bâtard-Montrachet

    Crozes Ermitage

    Crozes-Hermitage

    Echezeaux

    Entre-Deux-Mers o Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

    Ermitage

    Faugères

    Fiefs Vendéens, seguito o no dai «lieux dits» Mareuil o Brem o Vix o Pissotte

    Fitou

    Fixin

    Fleurie

    Floc de Gascogne

    Fronsac

    Frontignan

    Gaillac

    Gaillac Premières Côtes

    Gevrey-Chambertin

    Gigondas

    Givry

    Grand Roussillon

    Grands Echezeaux

    Graves

    Graves de Vayres

    Griotte-Chambertin

    Gros Plant du Pays Nantais

    Haut Poitou

    Haut-Médoc

    Haut-Montravel

    Hermitage

    Irancy

    Irouléguy

    Jasnières

    Juliénas

    Jurançon

    L'Etoile

    La Grande Rue

    Ladoix o Ladoix Côte de Beaune o Ladoix Côte de beaune-Villages

    Lalande de Pomerol

    Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Latricières-Chambertin

    Les-Baux-de-Provence

    Limoux

    Lirac

    Listrac-Médoc

    Loupiac

    Lunel, preceduto o no da «Muscat de»

    Lussac Saint-Émilion

    Mâcon o Pinot-Chardonnay-Macôn

    Mâcon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Mâcon-Villages

    Macvin du Jura

    Madiran

    Maranges Côte de Beaune o Maranges Côtes de Beaune-Villages

    Maranges, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Marcillac

    Margaux

    Marsannay

    Maury

    Mazis-Chambertin

    Mazoyères-Chambertin

    Médoc

    Menetou Salon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Mercurey

    Meursault o Meursault Côte de Beaune o Meursault Côte de Beaune-Villages

    Minervois

    Minervois-la-Livinière

    Mireval

    Monbazillac

    Montagne Saint-Émilion

    Montagny

    Monthélie o Monthélie Côte de Beaune o Monthélie Côte de Beaune-Villages

    Montlouis, seguito o no da «mousseux» o «pétillant»

    Montrachet

    Montravel

    Morey-Saint-Denis

    Morgon

    Moselle

    Moulin-à-Vent

    Moulis

    Moulis-en-Médoc

    Muscadet

    Muscadet Coteaux de la Loire

    Muscadet Côtes de Grandlieu

    Muscadet Sèvre-et-Maine

    Musigny

    Néac

    Nuits

    Nuits-Saint-Georges

    Orléans

    Orléans-Cléry

    Pacherenc du Vic-Bilh

    Palette

    Patrimonio

    Pauillac

    Pécharmant

    Pernand-Vergelesses o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages

    Pessac-Léognan

    Petit Chablis, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Pineau des Charentes

    Pinot-Chardonnay-Macôn

    Pomerol

    Pommard

    Pouilly Fumé

    Pouilly-Fuissé

    Pouilly-Loché

    Pouilly-sur-Loire

    Pouilly-Vinzelles

    Premières Côtes de Blaye

    Premières Côtes de Bordeaux, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Puisseguin Saint-Émilion

    Puligny-Montrachet o Puligny-Montrachet Côte de Beaune o Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages

    Quarts-de-Chaume

    Quincy

    Rasteau

    Rasteau Rancio

    Régnié

    Reuilly

    Richebourg

    Rivesaltes, preceduto o no da «Muscat de»

    Rivesaltes Rancio

    Romanée (La)

    Romanée Conti

    Romanée Saint-Vivant

    Rosé d'Anjou

    Rosé de Loire

    Rosé des Riceys

    Rosette

    Roussette de Savoie, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Roussette du Bugey, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Ruchottes-Chambertin

    Rully

    Saint Julien

    Saint-Amour

    Saint-Aubin o Saint-Aubin Côte de Beaune o Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages

    Saint-Bris

    Saint-Chinian

    Sainte-Croix-du-Mont

    Sainte-Foy Bordeaux

    Saint-Émilion

    Saint-Emilion Grand Cru

    Saint-Estèphe

    Saint-Georges Saint-Émilion

    Saint-Jean-de-Minervois, preceduto o no da «Muscat de»

    Saint-Joseph

    Saint-Nicolas-de-Bourgueil

    Saint-Péray

    Saint-Pourçain

    Saint-Romain o Saint-Romain Côte de Beaune o Saint-Romain Côte de Beaune-Villages

    Saint-Véran

    Sancerre

    Santenay o Santenay Côte de Beaune o Santenay Côte de Beaune-Villages

    Saumur

    Saumur Champigny

    Saussignac

    Sauternes

    Savennières

    Savennières-Coulée-de-Serrant

    Savennières-Roche-aux-Moines

    Savigny o Savigny-lès-Beaune

    Seyssel

    Tâche (La)

    Tavel

    Thouarsais

    Touraine Amboise

    Touraine Azay-le-Rideau

    Touraine Mesland

    Touraine Noble Joue

    Touraine, seguito o no da «mousseux» o «pétillant»

    Tursan

    Vacqueyras

    Valençay

    Vin d'Entraygues et du Fel

    Vin d'Estaing

    Vin de Corse, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Vin de Lavilledieu

    Vin de Savoie o Vin de Savoie-Ayze, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Vin du Bugey, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

    Vin Fin de la Côte de Nuits

    Viré Clessé

    Volnay

    Volnay Santenots

    Vosne-Romanée

    Vougeot

    Vouvray, seguito o no da «mousseux» o «pétillant»

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica

    Vin de pays de l'Agenais

    Vin de pays d'Aigues

    Vin de pays de l'Ain

    Vin de pays de l'Allier

    Vin de pays d'Allobrogie

    Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

    Vin de pays des Alpes Maritimes

    Vin de pays de l'Ardèche

    Vin de pays d'Argens

    Vin de pays de l'Ariège

    Vin de pays de l'Aude

    Vin de pays de l'Aveyron

    Vin de pays des Balmes dauphinoises

    Vin de pays de la Bénovie

    Vin de pays du Bérange

    Vin de pays de Bessan

    Vin de pays de Bigorre

    Vin de pays des Bouches du Rhône

    Vin de pays du Bourbonnais

    Vin de pays du Calvados

    Vin de pays de Cassan

    Vin de pays Cathare

    Vin de pays de Caux

    Vin de pays de Cessenon

    Vin de pays des Cévennes, seguito o no da Mont Bouquet

    Vin de pays Charentais, seguito o no da Ile de Ré o Ile d'Oléron o Saint-Sornin

    Vin de pays de la Charente

    Vin de pays des Charentes-Maritimes

    Vin de pays du Cher

    Vin de pays de la Cité de Carcassonne

    Vin de pays des Collines de la Moure

    Vin de pays des Collines rhodaniennes

    Vin de pays du Comté de Grignan

    Vin de pays du Comté tolosan

    Vin de pays des Comtés rhodaniens

    Vin de pays de la Corrèze

    Vin de pays de la Côte Vermeille

    Vin de pays des coteaux charitois

    Vin de pays des coteaux d'Enserune

    Vin de pays des coteaux de Besilles

    Vin de pays des coteaux de Cèze

    Vin de pays des coteaux de Coiffy

    Vin de pays des coteaux Flaviens

    Vin de pays des coteaux de Fontcaude

    Vin de pays des coteaux de Glanes

    Vin de pays des coteaux de l'Ardèche

    Vin de pays des coteaux de l'Auxois

    Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

    Vin de pays des coteaux de Laurens

    Vin de pays des coteaux de Miramont

    Vin de pays des coteaux de Montélimar

    Vin de pays des coteaux de Murviel

    Vin de pays des coteaux de Narbonne

    Vin de pays des coteaux de Peyriac

    Vin de pays des coteaux des Baronnies

    Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon

    Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

    Vin de pays des coteaux du Libron

    Vin de pays des coteaux du Littoral Audois

    Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

    Vin de pays des coteaux du Salagou

    Vin de pays des coteaux de Tannay

    Vin de pays des coteaux du Verdon

    Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

    Vin de pays des côtes catalanes

    Vin de pays des côtes de Gascogne

    Vin de pays des côtes de Lastours

    Vin de pays des côtes de Montestruc

    Vin de pays des côtes de Pérignan

    Vin de pays des côtes de Prouilhe

    Vin de pays des côtes de Thau

    Vin de pays des côtes de Thongue

    Vin de pays des côtes du Brian

    Vin de pays des côtes de Ceressou

    Vin de pays des côtes du Condomois

    Vin de pays des côtes du Tarn

    Vin de pays des côtes du Vidourle

    Vin de pays de la Creuse

    Vin de pays de Cucugnan

    Vin de pays des Deux-Sèvres

    Vin de pays de la Dordogne

    Vin de pays du Doubs

    Vin de pays de la Drôme

    Vin de pays Duché d'Uzès

    Vin de pays de Franche-Comté, seguito o no da Coteaux de Champlitte

    Vin de pays du Gard

    Vin de pays du Gers

    Vin de pays des Hautes-Alpes

    Vin de pays de la Haute-Garonne

    Vin de pays de la Haute-Marne

    Vin de pays des Hautes-Pyrénées

    Vin de pays d'Hauterive, seguito o no da Val d'Orbieu o Coteaux du Termenès o Côtes de Lézignan

    Vin de pays de la Haute-Saône

    Vin de pays de la Haute-Vienne

    Vin de pays de la Haute vallée de l'Aude

    Vin de pays de la Haute vallée de l'Orb

    Vin de pays des Hauts de Badens

    Vin de pays de l'Hérault

    Vin de pays de l'Ile de Beauté

    Vin de pays de l'Indre et Loire

    Vin de pays de l'Indre

    Vin de pays de l'Isère

    Vin de pays du Jardin de la France, seguito o no da Marches de Bretagne o Pays de Retz

    Vin de pays des Landes

    Vin de pays de Loire-Atlantique

    Vin de pays du Loir et Cher

    Vin de pays du Loiret

    Vin de pays du Lot

    Vin de pays du Lot et Garonne

    Vin de pays des Maures

    Vin de pays de Maine et Loire

    Vin de pays de la Mayenne

    Vin de pays de Meurthe-et-Moselle

    Vin de pays de la Meuse

    Vin de pays du Mont Baudile

    Vin de pays du Mont Caume

    Vin de pays des Monts de la Grage

    Vin de pays de la Nièvre

    Vin de pays d'Oc

    Vin de pays du Périgord, seguito o no da Vin de Domme

    Vin de pays de la Petite Crau

    Vin de pays des Portes de Méditerranée

    Vin de pays de la Principauté d'Orange

    Vin de pays du Puy de Dôme

    Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

    Vin de pays des Pyrénées-Orientales

    Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

    Vin de pays de la Sainte Baume

    Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert

    Vin de pays de Saint-Sardos

    Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

    Vin de pays de Saône et Loire

    Vin de pays de la Sarthe

    Vin de pays de Seine et Marne

    Vin de pays du Tarn

    Vin de pays du Tarn et Garonne

    Vin de pays des Terroirs landais, seguito o no da Coteaux de Chalosse o Côtes de L'Adour o Sables Fauves o Sables de l'Océan

    Vin de pays de Thézac-Perricard

    Vin de pays du Torgan

    Vin de pays d'Urfé

    Vin de pays du Val de Cesse

    Vin de pays du Val de Dagne

    Vin de pays du Val de Montferrand

    Vin de pays de la Vallée du Paradis

    Vin de pays du Var

    Vin de pays du Vaucluse

    Vin de pays de la Vaunage

    Vin de pays de la Vendée

    Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas

    Vin de pays de la Vienne

    Vin de pays de la Vistrenque

    Vin de pays de l'Yonne

    GERMANIA

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate



    Nomi delle regioni determinate

    (seguiti o no dal nome della sottoregione)

    Sottoregioni

    Ahr

    Walporzheim o Ahrtal

    Baden

    Badische Bergstraße

    Bodensee

    Breisgau

    Kaiserstuhl

    Kraichgau

    Markgräflerland

    Ortenau

    Tauberfranken

    Tuniberg

    Franken

    Maindreieck

    Mainviereck

    Steigerwald

    Hessische Bergstraße

    Starkenburg

    Umstadt

    Mittelrhein

    Loreley

    Siebengebirge

    Mosel-Saar-Ruwer (*1) o Mosel

    Bernkastel

    Burg Cochem

    Moseltor

    Obermosel

    Ruwertal

    Saar

    Nahe

    Nahetal

    Pfalz

    Mittelhaardt Deutsche Weinstraße

    Südliche Weinstraße

    Rheingau

    Johannisberg

    Rheinhessen

    Bingen

    Nierstein

    Wonnegau

    Saale-Unstrut

    Mansfelder Seen

    Schloß Neuenburg

    Thüringen

    Sachsen

    Elstertal

    Meißen

    Württemberg

    Bayerischer Bodensee

    Kocher-Jagst-Tauber

    Oberer Neckar

    Remstal-Stuttgart

    Württembergischer Bodensee

    Württembergisch Unterland

    (*1)   A partire dall'1.8.2009 questa indicazione geografica non verrà più utilizzata

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica



    Landwein

    Tafelwein

    Ahrtaler Landwein

    Badischer Landwein

    Bayerischer Bodensee-Landwein

    Landwein Main

    Landwein der Mosel

    Landwein der Ruwer

    Landwein der Saar

    Mecklenburger Landwein

    Mitteldeutscher Landwein

    Nahegauer Landwein

    Pfälzer Landwein

    Regensburger Landwein

    Rheinburgen-Landwein

    Rheingauer Landwein

    Rheinischer Landwein

    Saarländischer Landwein der Mosel

    Sächsischer Landwein

    Schwäbischer Landwein

    Starkenburger Landwein

    Taubertäler Landwein

    Albrechtsburg

    Bayern

    Burgengau

    Donau

    Lindau

    Main

    Moseltal

    Neckar

    Oberrhein

    Rhein

    Rhein-Mosel

    Römertor

    Stargarder Land

    GRECIA

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate



    In greco

    In inglese

    Σάμος

    Samos

    Μοσχάτος Πατρών

    Moschatos Patra

    Μοσχάτος Ρίου — Πατρών

    Moschatos Riou Patra

    Μοσχάτος Κεφαλληνίας

    Moschatos Kephalinia

    Μοσχάτος Λήμνου

    Moschatos Lemnos

    Μοσχάτος Ρόδου

    Moschatos Rhodos

    Μαυροδάφνη Πατρών

    Mavrodafni Patra

    Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

    Mavrodafni Kephalinia

    Σητεία

    Sitia

    Νεμέα

    Nemea

    Σαντορίνη

    Santorini

    Δαφνές

    Dafnes

    Ρόδος

    Rhodos

    Νάουσα

    Naoussa

    Ρομπόλα Κεφαλληνίας

    Robola Kephalinia

    Ραψάνη

    Rapsani

    Μαντινεία

    Mantinia

    Μεσενικόλα

    Mesenicola

    Πεζά

    Peza

    Αρχάνες

    Archanes

    Πάτρα

    Patra

    Ζίτσα

    Zitsa

    Αμύνταιο

    Amynteon

    Γουμένισσα

    Goumenissa

    Πάρος

    Paros

    Λήμνος

    Lemnos

    Αγχίαλος

    Anchialos

    Πλαγιές Μελίτωνα

    Slopes of Melitona

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica



    In greco

    In inglese

    Ρετσίνα Μεσογείων, seguito o no da Αττικής

    Retsina of Mesogia, seguito o no da Attika

    Ρετσίνα Κρωπίας o Ρετσίνα Κορωπίου, seguito o no da Αττικής

    Retsina of Kropia o Retsina Koropi, seguito o no da Attika

    Ρετσίνα Μαρκοπούλου, seguito o no da Αττικής

    Retsina of Markopoulou, seguito o no da Attika

    Ρετσίνα Μεγάρων, seguito o no da Αττικής

    Retsina of Megara, seguito o no da Attika

    Ρετσίνα Παιανίας o Ρετσίνα Λιοπεσίου, seguito o no da Αττικής

    Retsina of Peania o Retsina of Liopesi, seguito o no da Attika

    Ρετσίνα Παλλήνης, seguito o no da Αττικής

    Retsina of Pallini, seguito o no da Attika

    Ρετσίνα Πικερμίου, seguito o no da Αττικής

    Retsina of Pikermi, seguito o no da Attika

    Ρετσίνα Σπάτων, seguito o no da Αττικής

    Retsina of Spata, seguito o no da Attika

    Ρετσίνα Θηβών, seguito o no da Βοιωτίας

    Retsina of Thebes, seguito o no da Viotias

    Ρετσίνα Γιάλτρων, seguito o no da Ευβοίας

    Retsina of Gialtra, seguito o no da Evvia

    Ρετσίνα Καρύστου, seguito o no da Ευβοίας

    Retsina of Karystos, seguito o no da Evvia

    Ρετσίνα Χαλκίδας, seguito o no da Ευβοίας

    Retsina of Halkida, seguito o no da Evvia

    Βερντεα Ζακύνθου

    Verntea Zakynthou

    Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Mount Athos Agioritikos

    Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

    Regional wine of Anavyssos

    Αττικός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Attiki-Attikos

    Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

    Regional wine of Vilitsa

    Τοπικός Οίνος Γρεβενών

    Regional wine of Grevena

    Τοπικός Οίνος Δράμας

    Regional wine of Drama

    Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Dodekanese — Dodekanissiakos

    Τοπικός Οίνος Επανομής

    Regional wine of Epanomi

    Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Heraklion — Herakliotikos

    Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Thessalia — Thessalikos

    Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Thebes — Thivaikos

    Τοπικός Οίνος Κισσάμου

    Regional wine of Kissamos

    Τοπικός Οίνος Κρανιάς

    Regional wine of Krania

    Κρητικός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Crete — Kritikos

    Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Lasithi — Lasithiotikos

    Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Macedonia — Macedonikos

    Τοπικός Οίνος Νέας Μεσήμβριας

    Regional wine of Nea Messimvria

    Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Messinia — Messiniakos

    Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Peanea

    Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Pallini — Palliniotikos

    Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Peloponnese — Peloponnisiakos

    Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

    Regional wine of Slopes of Ambelos

    Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

    Regional wine of Slopes of Vertiskos

    Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

    Regional wine of Slopes of Kitherona

    Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Korinthos — Korinthiakos

    Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

    Regional wine of Slopes of Parnitha

    Τοπικός Οίνος Πυλίας

    Regional wine of Pylia

    Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

    Regional wine of Trifilia

    Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

    Regional wine of Tyrnavos

    ΤοπικόςΟίνος Σιάτιστας

    Regional wine of Siatista

    Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδας

    Regional wine of Ritsona Avlidas

    Τοπικός Οίνος Λετρίνων

    Regional wine of Letrines

    Τοπικός Οίνος Σπάτων

    Regional wine of Spata

    Toπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

    Regional wine of Slopes of Pendeliko

    Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Aegean Sea

    Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου

    Regional wine of Lilantio Pedio

    Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

    Regional wine of Markopoulo

    Τοπικός Οίνος Τεγέας

    Regional wine of Tegea

    Τοπικός Οίνος Αδριανής

    Regional wine of Adriani

    Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

    Regional wine of Halikouna

    Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

    Regional wine of Halkidiki

    Καρυστινός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Karystos — Karystinos

    Τοπικός Οίνος Πέλλας

    Regional wine of Pella

    Τοπικός Οίνος Σερρών

    Regional wine of Serres

    Συριανός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Syros — Syrianos

    Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

    Regional wine of Slopes of Petroto

    Τοπικός Οίνος Γερανείων

    Regional wine of Gerania

    Τοπικός Οίνος Οπούντιας Λοκρίδος

    Regional wine of Opountia Lokridos

    Tοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

    Regional wine of Sterea Ellada

    Τοπικός Οίνος Αγοράς

    Regional wine of Agora

    Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης

    Regional wine of Valley of Atalanti

    Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

    Regional wine of Arkadia

    Τοπικός Οίνος Παγγαίου

    Regional wine of Pangeon

    Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

    Regional wine of Metaxata

    Τοπικός Οίνος Ημαθίας

    Regional wine of Imathia

    Τοπικός Οίνος Κλημέντι

    Regional wine of Klimenti

    Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

    Regional wine of Corfu

    Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

    Regional wine of Sithonia

    Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

    Regional wine of Mantzavinata

    Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Ismaros — Ismarikos

    Τοπικός Οίνος Αβδήρων

    Regional wine of Avdira

    Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

    Regional wine of Ioannina

    Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

    Regional wine of Slopes of Egialia

    Toπικός Οίνος Πλαγίες Αίνου

    Regional wine of Slopes of Enos

    Θρακικός Τοπικός Οίνος o Τοπικός Οίνος Θράκης

    Regional wine of Thrace — Thrakikos o Regional wine of Thrakis

    Τοπικός Οίνος Ιλίου

    Regional wine of Ilion

    Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Metsovo — Metsovitikos

    Τοπικός Οίνος Κορωπίου

    Regional wine of Koropi

    Τοπικός Οίνος Φλώρινας

    Regional wine of Florina

    Τοπικός Οίνος Θαψανών

    Regional wine of Thapsana

    Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

    Regional wine of Slopes of Knimida

    Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Epirus — Epirotikos

    Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

    Regional wine of Pisatis

    Τοπικός Οίνος Λευκάδας

    Regional wine of Lefkada

    Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Monemvasia — Monemvasios

    Τοπικός Οίνος Βελβεντού

    Regional wine of Velvendos

    Λακωνικός Τοπικός Οίνος

    Regional wine of Lakonia — Lakonikos

    Tοπικός Οίνος Μαρτίνου

    Regional wine of Martino

    Aχαϊκός Tοπικός Οίνος

    Regional wine of Achaia

    Τοπικός Οίνος Ηλιείας

    Regional wine of Ilia

    Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

    Regional wine of Thessaloniki

    Τοπικός Οίνος Κραννώνος

    Regional wine of Krannona

    Τοπικός Οίνος Παρνασσού

    Regional wine of Parnassos

    Τοπικός Οίνος Μετεώρων

    Regional wine of Meteora

    Τοπικός Οίνος Ικαρίας

    Regional wine of Ikaria

    Τοπικός Οίνος Καστοριάς

    Regional wine of Kastoria

    UNGHERIA

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate



    Regioni determinate

    Sottoregioni

    (precedute o no dal nome della regione determinata)

    Ászár-Neszmély(-i)

    Ászár(-i)

    Neszmély(-i)

    Badacsony(-i)

     

    Balatonboglár(-i)

    Balatonlelle(-i)

    Marcali

    Balatonfelvidék(-i)

    Balatonederics-Lesence(-i)

    Cserszeg(-i)

    Kál(-i)

    Balatonfüred-Csopak(-i)

    Zánka(-i)

    Balatonmelléke o Balatonmelléki

    Muravidéki

    Bükkalja(-i)

     

    Csongrád(-i)

    Kistelek(-i)

    Mórahalom o Mórahalmi

    Pusztamérges(-i)

    Eger o Egri

    Debrő(-i), seguito o no da Andornaktálya(-i) o Demjén(-i) o Egerbakta(-i) o Egerszalók(-i) o Egerszólát(-i) o Felsőtárkány(-i) o Kerecsend(-i) o Maklár(-i) o Nagytálya(-i) o Noszvaj(-i) o Novaj(-i) o Ostoros(-i) o Szomolya(-i) o Aldebrő(-i) o Feldebrő(-i) o Tófalu(-i) o Verpelét(-i) o Kompolt(-i) o Tarnaszentmária(-i)

    Etyek-Buda(-i)

    Buda(-i)

    Etyek(-i)

    Velence(-i)

    Hajós-Baja(-i)

     

    Kőszegi

     

    Kunság(-i)

    Bácska(-i)

    Cegléd(-i)

    Duna mente o Duna menti

    Izsák(-i)

    Jászság(-i)

    Kecskemét-Kiskunfélegyháza o Kecskemét-Kiskunfélegyházi

    Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i)

    Kiskőrös(-i)

    Monor(-i)

    Tisza mente o Tisza menti

    Mátra(-i)

     

    Mór(-i)

     

    Pannonhalma (Pannonhalmi)

     

    Pécs(-i)

    Versend(-i)

    Szigetvár(-i)

    Kapos(-i)

    Szekszárd(-i)

     

    Somló(-i)

    Kissomlyó-Sághegyi

    Sopron(-i)

    Köszeg(-i)

    Tokaj(-i)

    Abaújszántó(-i) o Bekecs(-i) o Bodrogkeresztúr(-i) o Bodrogkisfalud(-i) o Bodrogolaszi o Erdőbénye(-i) o Erdőhorváti o Golop(-i) o Hercegkút(-i) o Legyesbénye(-i) o Makkoshotyka(-i) o Mád(-i) o Mezőzombor(-i) o Monok(-i) o Olaszliszka(-i) o Rátka(-i) o Sárazsadány(-i) o Sárospatak(-i) o Sátoraljaújhely(-i) o Szegi o Szegilong(-i) o Szerencs(-i) o Tarcal(-i) o Tállya(-i) o Tolcsva(-i) o Vámosújfalu(-i)

    Tolna(-i)

    Tamási

    Völgység(-i)

    Villány(-i)

    Siklós(-i), seguito o no da Kisharsány(-i) o Nagyharsány(-i) o Palkonya(-i) o Villánykövesd(-i) o Bisse(-i) o Csarnóta(-i) o Diósviszló(-i) o Harkány(-i) o Hegyszentmárton(-i) o Kistótfalu(-i) o Márfa(-i) o Nagytótfalu(-i) o Szava(-i) o Túrony(-i) o Vokány(-i)

    ITALIA

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    Albana di Romagna

    Asti o Moscato d'Asti o Asti Spumante

    Barbaresco

    Bardolino superiore

    Barolo

    Brachetto d'Acqui o Acqui

    Brunello di Motalcino

    Carmignano

    Chianti, seguito o no da Colli Aretini o Colli Fiorentini o Colline Pisane o Colli Senesi o Montalbano o Montespertoli o Rufina

    Chianti Classico

    Fiano di Avellino

    Forgiano

    Franciacorta

    Gattinara

    Gavi o Cortese di Gavi

    Ghemme

    Greco di Tufo

    Montefalco Sagrantino

    Montepulciano d'Abruzzo Colline Tramane

    Ramandolo

    Recioto di Soave

    Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina

    Soave superiore

    Taurasi

    Valtellina Superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Stagafassli o Vagella

    Vermentino di Gallura o Sardegna Vermentino di Gallura

    Vernaccia di San Gimignano

    Vino Nobile di Montepulciano

    Aglianico del Taburno o Taburno

    Aglianico del Vulture

    Albugnano

    Alcamo o Alcamo classico

    Aleatico di Gradoli

    Aleatico di Puglia

    Alezio

    Alghero o Sardegna Alghero

    Alta Langa

    Alto Adige o dell'Alto Adige (Südtirol or Südtiroler), seguito o no da: — Colli di Bolzano (Bozner Leiten), — Meranese di Collina o Meranese (Meraner Hugel o Meraner), — Santa Maddalena (St.Magdalener), — Terlano (Terlaner), — Valle Isarco (Eisacktal o Eisacktaler), — Valle Venosta (Vinschgau)

    Ansonica Costa dell'Argentario

    Aprilia

    Arborea o Sardegna Arborea

    Arcole

    Assisi

    Atina

    Aversa

    Bagnoli di Sopra o Bagnoli

    Barbera d'Asti

    Barbera del Monferrato

    Barbera d'Alba

    Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice

    Bardolino

    Bianchello del Metauro

    Bianco Capena

    Bianco dell'Empolese

    Bianco della Valdinievole

    Bianco di Custoza

    Bianco di Pitigliano

    Bianco Pisano di S. Torpè

    Biferno

    Bivongi

    Boca

    Bolgheri e Bolgheri Sassicaia

    Bosco Eliceo

    Botticino

    Bramaterra

    Breganze

    Brindisi

    Cacc'e mmitte di Lucera

    Cagnina di Romagna

    Caldaro (Kalterer) o Lago di Caldaro (Kalterersee), seguito o no da «Classico»

    Campi Flegrei

    Campidano di Terralba o Terralba o Sardegna Campidano di Terralba o Sardegna Terralba

    Canavese

    Candia dei Colli Apuani

    Cannonau di Sardegna, seguito o no da Capo Ferrato o Oliena o Nepente di Oliena Jerzu

    Capalbio

    Capri

    Capriano del Colle

    Carema

    Carignano del Sulcis o Sardegna Carignano del Sulcis

    Carso

    Castel del Monte

    Castel San Lorenzo

    Casteller

    Castelli Romani

    Cellatica

    Cerasuolo di Vittoria

    Cerveteri

    Cesanese del Piglio

    Cesanese di Affile o Affile

    Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano

    Cilento

    Cinque Terre o Cinque Terre Sciacchetrà, seguito o no da Costa de sera o Costa de Campu o Costa da Posa

    Circeo

    Cirò

    Cisterna d'Asti

    Colli Albani

    Colli Altotiberini

    Colli Amerini

    Colli Berici, seguito o no da «Barbarano»

    Colli Bolognesi, seguito o no da Colline di Riposto o Colline Marconiane o Zola Predona o Monte San Pietro o Colline di Oliveto oTerre di Montebudello o Serravalle

    Colli Bolognesi Classico-Pignoletto

    Colli del Trasimeno o Trasimeno

    Colli della Sabina

    Colli dell'Etruria Centrale

    Colli di Conegliano, seguito o no da Refrontolo o Torchiato di Fregona

    Colli di Faenza

    Colli di Luni (Regione Liguria)

    Colli di Luni (Regione Toscana)

    Colli di Parma

    Colli di Rimini

    Colli di Scandiano e di Canossa

    Colli d'Imola

    Colli Etruschi Viterbesi

    Colli Euganei

    Colli Lanuvini

    Colli Maceratesi

    Colli Martani, seguito o no da Todi

    Colli Orientali del Friuli, seguito o no da Cialla o Rosazzo

    Colli Perugini

    Colli Pesaresi, seguito o no da Focara o Roncaglia

    Colli Piacentini, seguito o no da Vigoleno o Gutturnio o Monterosso Val d'Arda o Trebbianino Val Trebbia o Val Nure

    Colli Romagna Centrale

    Colli Tortonesi

    Collina Torinese

    Colline di Levanto

    Colline Lucchesi

    Colline Novaresi

    Colline Saluzzesi

    Collio Goriziano o Collio

    Conegliano-Valdobbiadene, seguito o no da Cartizze

    Conero

    Contea di Sclafani

    Contessa Entellina

    Controguerra

    Copertino

    Cori

    Cortese dell'Alto Monferrato

    Corti Benedettine del Padovano

    Cortona

    Costa d'Amalfi, seguito o no da Furore o Ravello o Tramonti

    Coste della Sesia

    Delia Nivolelli

    Dolcetto d'Acqui

    Dolcetto d'Alba

    Dolcetto d'Asti

    Dolcetto delle Langhe Monregalesi

    Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba

    Dolcetto di Dogliani superior o Dogliani

    Dolcetto di Ovada

    Donnici

    Elba

    Eloro, seguito o no da Pachino

    Erbaluce di Caluso o Caluso

    Erice

    Esino

    Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone

    Etna

    Falerio dei Colli Ascolani o Falerio

    Falerno del Massico

    Fara

    Faro

    Frascati

    Freisa d'Asti

    Freisa di Chieri

    Friuli Annia

    Friuli Aquileia

    Friuli Grave

    Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli

    Friuli Latisana

    Gabiano

    Galatina

    Galluccio

    Gambellara

    Garda (Regione Lombardia)

    Garda (Regione Veneto)

    Garda Colli Mantovani

    Genazzano

    Gioia del Colle

    Girò di Cagliari o Sardegna Girò di Cagliari

    Golfo del Tigullio

    Gravina

    Greco di Bianco

    Greco di Tufo

    Grignolino d'Asti

    Grignolino del Monferrato Casalese

    Guardia Sanframondi o Guardiolo

    Irpinia

    I Terreni di Sanseverino

    Ischia

    Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba

    Lago di Corbara

    Lambrusco di Sorbara

    Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

    Lambrusco Mantovano, seguito o no da: Oltrepò Mantovano o Viadanese-Sabbionetano

    Lambrusco Salamino di Santa Croce

    Lamezia

    Langhe

    Lessona

    Leverano

    Lison Pramaggiore

    Lizzano

    Loazzolo

    Locorotondo

    Lugana (Regione Veneto)

    Lugana (Regione Lombardia)

    Malvasia delle Lipari

    Malvasia di Bosa o Sardegna Malvasia di Bosa

    Malvasia di Cagliari o Sardegna Malvasia di Cagliari

    Malvasia di Casorzo d'Asti

    Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

    Mandrolisai o Sardegna Mandrolisai

    Marino

    Marmetino di Milazzo o Marmetino

    Marsala

    Martina o Martina Franca

    Matino

    Melissa

    Menfi, seguito o no da Feudo o Fiori o Bonera

    Merlara

    Molise

    Monferrato, seguito o no da Casalese

    Monica di Cagliari o Sardegna Monica di Cagliari

    Monica di Sardegna

    Monreale

    Montecarlo

    Montecompatri Colonna o Montecompatri o Colonna

    Montecucco

    Montefalco

    Montello e Colli Asolani

    Montepulciano d'Abruzzo seguito o no da: Casauri o Terre di Casauria o Terre dei Vestini

    Monteregio di Massa Marittima

    Montescudaio

    Monti Lessini o Lessini

    Morellino di Scansano

    Moscadello di Montalcino

    Moscato di Cagliari o Sardegna Moscato di Cagliari

    Moscato di Noto

    Moscato di Pantelleria o Passito di Pantelleria o Pantelleria

    Moscato di Sardegna, seguito o no da: Gallura o Tempio Pausania o Tempio

    Moscato di Siracusa

    Moscato di Sorso-Sennori o Moscato di Sorso o Moscato di Sennori o Sardegna Moscato di Sorso-Sennori o Sardegna Moscato di Sorso o Sardegna Moscato di Sennori

    Moscato di Trani

    Nardò

    Nasco di Cagliari o Sardegna Nasco di Cagliari

    Nebiolo d'Alba

    Nettuno

    Nuragus di Cagliari o Sardegna Nuragus di Cagliari

    Offida

    Oltrepò Pavese

    Orcia

    Orta Nova

    Orvieto (Regione Umbria)

    Orvieto (Regione Lazio)

    Ostuni

    Pagadebit di Romagna, seguito o no da Bertinoro

    Parrina

    Penisola Sorrentina, seguito o no da Gragnano o Lettere o Sorrento

    Pentro di Isernia o Pentro

    Pergola

    Piemonte

    Pietraviva

    Pinerolese

    Pollino

    Pomino

    Pornassio o Ormeasco di Pornassio

    Primitivo di Manduria

    Reggiano

    Reno

    Riesi

    Riviera del Brenta

    Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano

    Riviera Ligure di Ponente, seguito o no da: Riviera dei Fiori o Albenga o Albenganese o Finale o Finalese o Ormeasco

    Roero

    Romagna Albana spumante

    Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua

    Rosso Barletta

    Rosso Canosa o Rosso Canosa Canusium

    Rosso Conero

    Rosso di Cerignola

    Rosso di Montalcino

    Rosso di Montepulciano

    Rosso Orvietano o Orvietano Rosso

    Rosso Piceno

    Rubino di Cantavenna

    Ruchè di Castagnole Monferrato

    Salice Salentino

    Sambuca di Sicilia

    San Colombano al Lambro o San Colombano

    San Gimignano

    San Martino della Battaglia (Regione Veneto)

    San Martino della Battaglia (Regione Lombardia)

    San Severo

    San Vito di Luzzi

    Sangiovese di Romagna

    Sannio

    Sant'Agata de Goti

    Santa Margherita di Belice

    Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto

    Sant'Antimo

    Sardegna Semidano, seguito o no da Mogoro

    Savuto

    Scanzo o Moscato di Scanzo

    Scavigna

    Sciacca, seguito o no da Rayana

    Serrapetrona

    Sizzano

    Soave

    Solopaca

    Sovana

    Squinzano

    Strevi

    Tarquinia

    Teroldego Rotaliano

    Terracina, preceduto o no da «Moscato di»

    Terre dell'Alta Val Agri

    Terre di Franciacorta

    Torgiano

    Trebbiano d'Abruzzo

    Trebbiano di Romagna

    Trentino, seguito o no da Sorni o Isera o d'Isera o Ziresi o dei Ziresi

    Trento

    Val d'Arbia

    Val di Cornia, seguito o no da Suvereto

    Val Polcevera, seguito o no da Coronata

    Valcalepio

    Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige)

    Valdadige (Etschtaler), seguito o no da Terra dei Forti (Regieno Veneto)

    Valdichiana

    Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste, seguito o no da: Arnad-Montjovet o Donnas o Enfer d'Arvier o Torrette o Blanc de Morgex et de la Salle o Chambave o Nus

    Valpolicella, seguito o no da Valpantena

    Valsusa

    Valtellina

    Valtellina superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Vagella

    Velletri

    Verbicaro

    Verdicchio dei Castelli di Jesi

    Verdicchio di Matelica

    Verduno Pelaverga o Verduno

    Vermentino di Sardegna

    Vernaccia di Oristano o Sardegna Vernaccia di Oristano

    Vernaccia di San Gimignano

    Vernacia di Serrapetrona

    Vesuvio

    Vicenza

    Vignanello

    Vin Santo del Chianti

    Vin Santo del Chianti Classico

    Vin Santo di Montepulciano

    Vini del Piave o Piave

    Vittoria

    Zagarolo

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica:

    Allerona

    Alta Valle della Greve

    Alto Livenza (Regione veneto)

    Alto Livenza (Regione Fruili Venezia Giula)

    Alto Mincio

    Alto Tirino

    Arghillà

    Barbagia

    Basilicata

    Benaco bresciano

    Beneventano

    Bergamasca

    Bettona

    Bianco di Castelfranco Emilia

    Calabria

    Camarro

    Campania

    Cannara

    Civitella d'Agliano

    Colli Aprutini

    Colli Cimini

    Colli del Limbara

    Colli del Sangro

    Colli della Toscana centrale

    Colli di Salerno

    Colli Ericini

    Colli Trevigiani

    Collina del Milanese

    Colline del Genovesato

    Colline Frentane

    Colline Pescaresi

    Colline Savonesi

    Colline Teatine

    Condoleo

    Conselvano

    Costa Viola

    Daunia

    Del Vastese o Histonium

    Delle Venezie (Regione Veneto)

    Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia)

    Delle Venezie (Regione Trentino — Alto Adige)

    Dugenta

    Emilia o dell'Emilia

    Epomeo

    Esaro

    Fontanarossa di Cerda

    Forlì

    Fortana del Taro

    Frusinate o del Frusinate

    Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti

    Grottino di Roccanova

    Isola dei Nuraghi

    Lazio

    Lipuda

    Locride

    Marca Trevigiana

    Marche

    Maremma toscana

    Marmilla

    Mitterberg o Mitterberg tra Cauria e Tel o Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

    Modena o Provincia di Modena

    Montecastelli

    Montenetto di Brescia

    Murgia

    Narni

    Nurra

    Ogliastra

    Osco o Terre degli Osci

    Paestum

    Palizzi

    Parteolla

    Pellaro

    Planargia

    Pompeiano

    Provincia di Mantova

    Provincia di Nuoro

    Provincia di Pavia

    Provincia di Verona o Veronese

    Puglia

    Quistello

    Ravenna

    Roccamonfina

    Romagna

    Ronchi di Brescia

    Ronchi Varesini

    Rotae

    Rubicone

    Sabbioneta

    Salemi

    Salento

    Salina

    Scilla

    Sebino

    Sibiola

    Sicilia

    Sillaro o Bianco del Sillaro

    Spello

    Tarantino

    Terrazze Retiche di Sondrio

    Terre del Volturno

    Terre di Chieti

    Terre di Veleja

    Tharros

    Toscana o Toscano

    Trexenta

    Umbria

    Valcamonica

    Val di Magra

    Val di Neto

    Val Tidone

    Valdamato

    Vallagarina (Regione Trentino — Alto Adige)

    Vallagarina (Regione Veneto)

    Valle Belice

    Valle del Crati

    Valle del Tirso

    Valle d'Itria

    Valle Peligna

    Valli di Porto Pino

    Veneto

    Veneto Orientale

    Venezia Giulia

    Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Trentino — Alto Adige)

    Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Veneto)

    LUSSEMBURGO

    Vini di qualità prodotti in regioni determinate



    Regioni determinate

    (seguite o no dal nome del comune o di parti del comune)

    Nomi di comuni o parti di comuni

    Moselle Luxembourgeoise

    Ahn

    Assel

    Bech-Kleinmacher

    Born

    Bous

    Burmerange

    Canach

    Ehnen

    Ellingen

    Elvange

    Erpeldingen

    Gostingen

    Greiveldingen

    Grevenmacher

    Lenningen

    Machtum

    Mertert

    Moersdorf

    Mondorf

    Niederdonven

    Oberdonven

    Oberwormeldingen

    Remerschen

    Remich

    Rolling

    Rosport

    Schengen

    Schwebsingen

    Stadtbredimus

    Trintingen

    Wasserbillig

    Wellenstein

    Wintringen

    Wormeldingen

    MALTA

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate



    Regioni determinate

    (seguite o no dal nome della sottoregione)

    Sottoregioni

    Island of Malta

    Rabat

    Mdina o Medina

    Marsaxlokk

    Marnisi

    Mgarr

    Ta' Qali

    Siggiewi

    Gozo

    Ramla

    Marsalforn

    Nadur

    Victoria Heights

    2.   vini da tavola con indicazione geografica



    In maltese

    In inglese

    Gzejjer Maltin

    Maltese Islands

    PORTOGALLO

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate



    Regioni determinate

    (seguite o no dal nome della sottoregione)

    Sottoregioni

    Alenquer

     

    Alentejo

    Borba

    Évora

    Granja-Amareleja

    Moura

    Portalegre

    Redondo

    Reguengos

    Vidigueira

    Arruda

     

    Bairrada

     

    Beira Interior

    Castelo Rodrigo

    Cova da Beira

    Pinhel

    Biscoitos

     

    Bucelas

     

    Carcavelos

     

    Colares

     

    Dão, seguito o no da Nobre

    Alva

    Besteiros

    Castendo

    Serra da Estrela

    Silgueiros

    Terras de Azurara

    Terras de Senhorim

    Douro, preceduto o no da Vinho do o Moscatel do

    Baixo Corgo

    Cima Corgo

    Douro Superior

    Encostas d'Aire

    Alcobaça

    Ourém

    Graciosa

     

    Lafões

     

    Lagoa

     

    Lagos

     

    Lourinhã

     

    Madeira o Madère o Madera o Vinho da Madeira o Madeira Weine o Madeira Wine o Vin de Madère o Vino di Madera o Madeira Wijn

     

    Madeirense

     

    Óbidos

     

    Palmela

     

    Pico

     

    Portimão

     

    Port o Porto o Oporto o Portwein o Portvin o Portwijn o Vin de Porto o Port Wine o Vinho do Porto

     

    Ribatejo

    Almeirim

    Cartaxo

    Chamusca

    Coruche

    Santarém

    Tomar

    Setúbal, preceduto o no da Moscatel o seguito da Roxo

     

    Tavira

     

    Távora-Varosa

     

    Torres Vedras

     

    Trás-os-Montes

    Chaves

    Planalto Mirandês

    Valpaços

    Vinho Verde

    Amarante

    Ave

    Baião

    Basto

    Cávado

    Lima

    Monção

    Paiva

    Sousa

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica



    Regioni determinate

    (seguite o no dal nome della sottoregione)

    Sottoregioni

    Açores

     

    Alentejano

     

    Algarve

     

    Beiras

    Beira Alta

    Beira Litoral

    Terras de Sicó

    Duriense

     

    Estremadura

    Alta Estremadura

    Minho

     

    Ribatejano

     

    Terras Madeirenses

     

    Terras do Sado

     

    Transmontano

     

    ROMANIA

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate



    Regioni determinate

    (seguite o no dal nome della sottoregione)

    Sottoregioni

    Aiud

     

    Alba Iulia

     

    Babadag

     

    Banat, seguito o no da

    Dealurile Tirolului

    Moldova Nouă

    Silagiu

    Banu Mărăcine

     

    Bohotin

     

    Cernătești — Podgoria

     

    Cotești

     

    Cotnari

     

    Crișana, seguito o no da

    Biharia

    Diosig

    Șimleu Silvaniei

    Dealu Bujorului

     

    Dealu Mare, seguito o no da

    Boldești

    Breaza

    Ceptura

    Merei

    Tohani

    Urlați

    Valea Călugărească

    Zorești

    Drăgășani

     

    Huși, seguito o no da

    Vutcani

    Iana

     

    Iași, seguito o no da

    Bucium

    Copou

    Uricani

    Lechința

     

    Mehedinți, seguito o no da

    Corcova

    Golul Drâncei

    Orevița

    Severin

    Vânju Mare

    Miniș

     

    Murfatlar, seguito o no da

    Cernavodă

    Medgidia

    Nicorești

     

    Odobești

     

    Oltina

     

    Panciu

     

    Pietroasa

     

    Recaș

     

    Sâmburești

     

    Sarica Niculițel, seguito o no da

    Tulcea

    Sebeș — Apold

     

    Segarcea

     

    Ștefănești, seguito o no da

    Costești

    Târnave, seguito o no da

    Blaj

    Jidvei

    Mediaș

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica



    Regioni determinate

    (seguite o no dal nome della sottoregione)

    Sottoregioni

    Colinele Dobrogei

    Dealurile Crișanei

     

    Dealurile Moldovei, o

    Dealurile Covurluiului

    Dealurile Hârlăului

    Dealurile Hușilor

    Dealurile lașilor

    Dealurile Tutovei

    Terasele Siretului

    Dealurile Munteniei

    Dealurile Olteniei

    Dealurile Sătmarului

    Dealurile Transilvaniei

    Dealurile Vrancei

    Dealurile Zarandului

    Terasele Dunării

    Viile Carașului

    Viile Timișului

     

    SLOVACCHIA

    Vini di qualità prodotti in regioni determinate



    Regioni determinate

    (seguite dal termine «vinohradnícka oblasť»)

    Sottoregioni

    (seguite o no dal nome della regione determinata)

    (seguite dal termine «vinohradnícky rajón»)

    Južnoslovenská

    Dunajskostredský

    Galantský

    Hurbanovský

    Komárňanský

    Palárikovský

    Šamorínsky

    Strekovský

    Štúrovský

    Malokarpatská

    Bratislavský

    Doľanský

    Hlohovecký

    Modranský

    Orešanský

    Pezinský

    Senecký

    Skalický

    Stupavský

    Trnavský

    Vrbovský

    Záhorský

    Nitrianska

    Nitriansky

    Pukanecký

    Radošinský

    Šintavský

    Tekovský

    Vrábeľský

    Želiezovský

    Žitavský

    Zlatomoravecký

    Stredoslovenská

    Fiľakovský

    Gemerský

    Hontiansky

    Ipeľský

    Modrokamenecký

    Tornaľský

    Vinický

    Tokaj/-ská/-sky/-ské

    Čerhov

    Černochov

    Malá Tŕňa

    Slovenské Nové Mesto

    Veľká Bara

    Veľká Tŕňa

    Viničky

    Východoslovenská

    Kráľovskochlmecký

    Michalovský

    Moldavský

    Sobranecký

    SLOVENIA

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    Bela krajina o Belokranjec

    Bizeljsko-Sremič o Sremič-Bizeljsko

    Dolenjska

    Dolenjska, cviček

    Goriška Brda o Brda

    Haloze o Haložan

    Koper o Koprčan

    Kras

    Kras, teran

    Ljutomer-Ormož o Ormož-Ljutomer

    Maribor o Mariborčan

    Radgona-Kapela o Kapela Radgona

    Prekmurje o Prekmurčan

    Šmarje-Virštanj o Virštanj-Šmarje

    Srednje Slovenske gorice

    Vipavska dolina o Vipavec o Vipavčan

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica

    Podravje

    Posavje

    Primorska

    SPAGNA

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate



    Regioni determinate

    (seguite o no dal nome della sottoregione)

    Sottoregioni

    Abona

    Alella

     

    Alicante

    Marina Alta

    Almansa

    Ampurdán-Costa Brava

    Arabako Txakolina-Txakolí de Alava o Chacolí de Álava

    Arlanza

    Arribes

    Bierzo

    Binissalem-Mallorca

    Bullas

    Calatayud

    Campo de Borja

    Cariñena

    Cataluña

    Cava

    Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina

    Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina

    Cigales

    Conca de Barberá

    Condado de Huelva

     

    Costers del Segre

    Raimat

    Artesa

    Valls de Riu Corb

    Les Garrigues

    Dehesa del Carrizal

    Dominio de Valdepusa

    El Hierro

    Finca Élez

    Guijoso

    Jerez-Xérès-Sherry o Jerez o Xérès o Sherry

    Jumilla

    La Mancha

     

    La Palma

    Hoyo de Mazo

    Fuencaliente

    Norte de la Palma

    Lanzarote

    Málaga

    Manchuela

    Manzanilla

    Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

    Méntrida

    Mondéjar

     

    Monterrei

    Ladera de Monterrei

    Val de Monterrei

    Montilla-Moriles

    Montsant

     

    Navarra

    Baja Montaña

    Ribera Alta

    Ribera Baja

    Tierra Estella

    Valdizarbe

    Penedés

    Pla de Bages

    Pla i Llevant

    Priorato

     

    Rías Baixas

    Condado do Tea

    O Rosal

    Ribera do Ulla

    Soutomaior

    Val do Salnés

    Ribeira Sacra

    Amandi

    Chantada

    Quiroga-Bibei

    Ribeiras do Miño

    Ribeiras do Sil

    Ribeiro

    Ribera del Duero

     

    Ribera del Guardiana

    Cañamero

    Matanegra

    Montánchez

    Ribera Alta

    Ribera Baja

    Tierra de Barros

    Ribera del Júcar

     

    Rioja

    Alavesa

    Alta

    Baja

    Rueda

     

    Sierras de Málaga

    Serranía de Ronda

    Somontano

     

    Tacoronte-Acentejo

    Anaga

    Tarragona

    Terra Alta

    Tierra de León

    Tierra del Vino de Zamora

    Toro

    Uclés

    Utiel-Requena

    Valdeorras

    Valdepeñas

     

    Valencia

    Alto Turia

    Clariano

    Moscatel de Valencia

    Valentino

    Valle de Güímar

    Valle de la Orotava

    Valles de Benavente (Los)

    Valtiendas

     

    Vinos de Madrid

    Arganda

    Navalcarnero

    San Martín de Valdeiglesias

    Ycoden-Daute-Isora

    Yecla

     

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica

    Vino de la Tierra de Abanilla

    Vino de la Tierra de Bailén

    Vino de la Tierra de Bajo Aragón

    Vino de la Tierra Barbanza e Iria

    Vino de la Tierra de Betanzos

    Vino de la Tierra de Cádiz

    Vino de la Tierra de Campo de Belchite

    Vino de la Tierra de Campo de Cartagena

    Vino de la Tierra de Cangas

    Vino de la Terra de Castelló

    Vino de la Tierra de Castilla

    Vino de la Tierra de Castilla y León

    Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra

    Vino de la Tierra de Córdoba

    Vino de la Tierra de Costa de Cantabria

    Vino de la Tierra de Desierto de Almería

    Vino de la Tierra de Extremadura

    Vino de la Tierra Formentera

    Vino de la Tierra de Gálvez

    Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste

    Vino de la Tierra de Ibiza

    Vino de la Tierra de Illes Balears

    Vino de la Tierra de Isla de Menorca

    Vino de la Tierra de La Gomera

    Vino de la Tierra de Laujar-Alapujarra

    Vino de la Tierra de Liébana

    Vino de la Tierra de Los Palacios

    Vino de la Tierra de Norte de Granada

    Vino de la Tierra Norte de Sevilla

    Vino de la Tierra de Pozohondo

    Vino de la Tierra de Ribera del Andarax

    Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza

    Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas

    Vino de la Tierra de Ribera del Queiles

    Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord

    Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz

    Vino de la Tierra de Torreperojil

    Vino de la Tierra de Valdejalón

    Vino de la Tierra de Valle del Cinca

    Vino de la Tierra de Valle del Jiloca

    Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense

    Vino de la Tierra Valles de Sadacia

    REGNO UNITO

    1.   Vini di qualità prodotti in regioni determinate

    English Vineyards

    Welsh Vineyards

    2.   Vini da tavola con indicazione geografica

    England o Berkshire

    Buckinghamshire

    Cheshire

    Cornwall

    Derbyshire

    Devon

    Dorset

    East Anglia

    Gloucestershire

    Hampshire

    Herefordshire

    Isle of Wight

    Isles of Scilly

    Kent

    Lancashire

    Leicestershire

    Lincolnshire

    Northamptonshire

    Nottinghamshire

    Oxfordshire

    Rutland

    Shropshire

    Somerset

    Staffordshire

    Surrey

    Sussex

    Warwickshire

    West Midlands

    Wiltshire

    Worcestershire

    Yorkshire

    Wales o Cardiff

    Cardiganshire

    Carmarthenshire

    Denbighshire

    Gwynedd

    Monmouthshire

    Newport

    Pembrokeshire

    Rhondda Cynon Taf

    Swansea

    The Vale of Glamorgan

    Wrexham

    (B) —    BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

    1.    Rum

    Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel

    Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel

    Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel

    Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel

    Ron de Málaga

    Ron de Granada

    Rum da Madeira

    2.a)    Whisky

    Scotch Whisky

    Irish Whisky

    Whisky español

    (Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni «malt» o «grain»)

    2.b)    Whiskey

    Irish Whiskey

    Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

    (Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione «Pot Still»)

    3.    Bevande spiritose di cereali

    Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

    Korn

    Kornbrand

    4.    Acquavite di vino

    Eau-de-vie de Cognac

    Eau-de-vie des Charentes

    Cognac

    (La designazione «Cognac» può essere completata dalle seguenti indicazioni:

     Fine

     Grande Fine Champagne

     Grande Champagne

     Petite Champagne

     Petite Fine Champagne

     Fine Champagne

     Borderies

     Fins Bois

     Bons Bois)

    Fine Bordeaux

    Armagnac

    Bas-Armagnac

    Haut-Armagnac

    Ténarèse

    Eau-de-vie de vin de la Marne

    Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

    Eau-de-vie de vin de Bourgogne

    Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

    Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

    Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

    Eau-de-vie de vin de Savoie

    Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

    Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

    Eau-de-vie de vin originaire de Provence

    Eau-de-vie de Faugères/Faugères

    Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

    Aguardente do Minho

    Aguardente do Douro

    Aguardente da Beira Interior

    Aguardente da Bairrada

    Aguardente do Oeste

    Aguardente do Ribatejo

    Aguardente do Alentejo

    Aguardente do Algarve

    Сунгурларска гроздова ракия/Sungurlarska grozdova rakiya/

    Гроздова ракия от Сунгурларе/Grozdova rakiya from Sungurlare

    Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен) /Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sliven)

    Стралджанска Мускатова ракия/Straldjanska Muscatova rakiya/

    Мускатова ракия от Стралджа/Muscatova rakiya from Straldja

    Поморийска гроздова ракия/Pomoriyska grozdova rakiya/

    Гроздова ракия от Поморие/Grozdova rakiya from Pomorie

    Русенска бисерна гроздова ракия/Russenska biserna grozdova rakiya/

    Бисерна гроздова ракия от Русе/Biserna grozdova rakiya from Russe

    Бургаска Мускатова ракия/Bourgaska Muscatova rakiya/

    Мускатова ракия от Бургас/Muscatova rakiya from Bourgas

    Добруджанска мускатова ракия/Dobrudjanska muscatova rakiya/

    Мускатова ракия от Добруджа/muscatova rakiya from Dobrudja

    Сухиндолска гроздова ракия/Suhindolska grozdova rakiya/

    Гроздова ракия от Сухиндол/Grozdova rakiya from Suhindol

    Карловска гроздова ракия/Karlovska grozdova rakiya/

    Гроздова Ракия от Карлово/Grozdova Rakiya from Karlovo

    Vinars Târnave

    Vinars Vaslui

    Vinars Murfatlar

    Vinars Vrancea

    Vinars Segarcea

    5.    Brandy

    Brandy de Jerez

    Brandy del Penedés

    Brandy italiano

    Brandy Αττικής /Brandy of Attica

    Brandy Πελλοπονήσου/Brandy of the Peloponnese

    Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of Central Greece

    Deutscher Weinbrand

    Wachauer Weinbrand

    Weinbrand Dürnstein

    Karpatské brandy špeciál

    6.    Acquavite di vinaccia

    Eau-de-vie de marc de Champagne o

    Marc de Champagne

    Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

    Eau-de-vie de marc de Bourgogne

    Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

    Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

    Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

    Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

    Marc de Bourgogne

    Marc de Savoie

    Marc d'Auvergne

    Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

    Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

    Eau-de-vie de marc originaire de Provence

    Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

    Marc d'Alsace Gewürztraminer

    Marc de Lorraine

    Bagaceira do Minho

    Bagaceira do Douro

    Bagaceira da Beira Interior

    Bagaceira da Bairrada

    Bagaceira do Oeste

    Bagaceira do Ribatejo

    Bagaceiro do Alentejo

    Bagaceira do Algarve

    Orujo gallego

    Grappa

    Grappa di Barolo

    Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

    Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

    Grappa trentina/Grappa del Trentino

    Grappa friulana/Grappa del Friuli

    Grappa veneta/Grappa del Veneto

    Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

    Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

    Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia

    Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

    Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

    Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

    Ζιβανία/Zivania

    Pálinka

    7.    Acquavite di frutta

    Schwarzwälder Kirschwasser

    Schwarzwälder Himbeergeist

    Schwarzwälder Mirabellenwasser

    Schwarzwälder Williamsbirne

    Schwarzwälder Zwetschgenwasser

    Fränkisches Zwetschgenwasser

    Fränkisches Kirschwasser

    Fränkischer Obstler

    Mirabelle de Lorraine

    Kirsch d'Alsace

    Quetsch d'Alsace

    Framboise d'Alsace

    Mirabelle d'Alsace

    Kirsch de Fougerolles

    Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

    Südtiroler Aprikot/Südtiroler

    Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige

    Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

    Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

    Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

    Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

    Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

    Williams friulano/Williams del Friuli

    Sliwovitz del Veneto

    Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

    Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

    Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

    Williams trentino/Williams del Trentino

    Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

    Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

    Medronheira do Algarve

    Medronheira do Buçaco

    Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

    Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

    Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

    Aguardente de pêra da Lousã

    Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

    Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

    Wachauer Marillenbrand

    Bošácka Slivovica

    Szatmári Szilvapálinka

    Kecskeméti Barackpálinka

    Békési Szilvapálinka

    Szabolcsi Almapálinka

    Slivovice

    Pálinka

    Троянска сливова ракия/Troyanska slivova rakiya/

    Сливова ракия от Троян/Slivova rakiya from Troyan

    Силистренска кайсиева ракия/Silistrenska kayssieva rakiya/

    Кайсиева ракия от Силистра/Kayssieva rakiya from Silistra

    Тервелска кайсиева ракия/Tervelska kayssieva rakiya/

    Кайсиева ракия от Тервел/Kayssieva rakiya from Tervel

    Ловешка сливова ракия/Loveshka slivova rakiya/

    Сливова ракия от Ловеч/Slivova rakiya from Lovech

    Pălincă

    Țuică Zetea de Medieșu Aurit

    Țuică de Valea Milcovului

    Țuică de Buzău

    Țuică de Argeș

    Țuică de Zalău

    Țuică Ardelenească de Bistrița

    Horincă de Maramureș

    Horincă de Cămârzan

    Horincă de Seini

    Horincă de Chioar

    Horincă de Lăpuș

    Turț de Oaș

    Turț de Maramureș

    8.    Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

    Calvados

    Calvados du Pays d'Auge

    Eau-de-vie de cidre de Bretagne

    Eau-de-vie de poiré de Bretagne

    Eau-de-vie de cidre de Normandie

    Eau-de-vie de poiré de Normandie

    Eau-de-vie de cidre du Maine

    Aguardiente de sidra de Asturias

    Eau-de-vie de poiré du Maine

    9.    Acquavite di genziana

    Bayerischer Gebirgsenzian

    Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

    Genziana trentina/Genziana del Trentino

    10.    Bevande spiritose di frutta

    Pacharán

    Pacharán navarro

    11.    Bevande spiritose al ginepro

    Ostfriesischer Korngenever

    Genièvre Flandres Artois

    Hasseltse jenever

    Balegemse jenever

    Péket de Wallonie

    Steinhäger

    Plymouth Gin

    Gin de Mahón

    Vilniaus Džinas

    Spišská Borovička

    Slovenská Borovička Juniperus

    Slovenská Borovička

    Inovecká Borovička

    Liptovská Borovička

    12.    Bevande spiritose al carvi

    Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

    Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

    13.    Bevande spiritose all'anice

    Anis español

    Évoca anisada

    Cazalla

    Chinchón

    Ojén

    Rute

    Oύζο/Ouzo

    14.    Liquori

    Berliner Kümmel

    Hamburger Kümmel

    Münchener Kümmel

    Chiemseer Klosterlikör

    Bayerischer Kräuterlikör

    Cassis de Dijon

    Cassis de Beaufort

    Irish Cream

    Palo de Mallorca

    Ginjinha portuguesa

    Licor de Singeverga

    Benediktbeurer Klosterlikör

    Ettaler Klosterlikör

    Ratafia de Champagne

    Ratafia catalana

    Anis português

    Finnish berry/Finnish fruit liqueur

    Grossglockner Alpenbitter

    Mariazeller Magenlikör

    Mariazeller Jagasaftl

    Puchheimer Bitter

    Puchheimer Schlossgeist

    Steinfelder Magenbitter

    Wachauer Marillenlikör

    Jägertee/Jagertee/Jagatee

    Allažu Kimelis

    Čepkelių

    Demänovka Bylinný Likér

    Polish Cherry

    Karlovarská Hořká

    15.    Bevande spiritose

    Pommeau de Bretagne

    Pommeau du Maine

    Pommeau de Normandie

    Svensk Punsch/Swedish Punch

    Slivovice

    16.    Vodka

    Svensk Vodka/Swedish Vodka

    Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

    Polska Wódka/ Polish Vodka

    Laugarício Vodka

    Originali Lietuviška Degtinė

    Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Vodka alle erbe della pianura della Podlasia settentrionale aromatizzata con estratto di erba di bisonte

    Latvijas Dzidrais

    Rīgas Degvīns

    LB Degvīns

    LB Vodka

    17.    Bevande spiritose di gusto amaro

    Rīgas melnais Balzāms/Riga Black Balsam

    Demänovka bylinná horká

    (C) —    VINI AROMATIZZATI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

    Nürnberger Glühwein

    Pelin

    Thüringer Glühwein

    Vermouth de Chambéry

    Vermouth di Torino

    PARTE B: IN BOSNIA-ERZEGOVINA

    (A) —    VINI ORIGINARI DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA

    Nome della regione determinata conformemente alla legislazione della Bosnia-Erzegovina

    Regione/Sottoregione

    ▼C1

    Srednja Neretva

    ▼B

    Trebisnjica/Mostar

    Trebisnjica/Listica

    Rama/Jablanica

    Kozara

    Ukrina

    Majevica

    APPENDICE 2

    ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI E DEI TERMINI QUALITATIVI UTILIZZATI PER QUALIFICARE I VINI NELLA COMUNITÀ

    di cui agli articoli 4 e 7 dell'allegato II del protocollo 7



    Menzioni tradizionali

    Vini interessati

    Categoria di vini

    Lingua

    REPUBBLICA CECA

    pozdní sběr

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Ceco

    archivní víno

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Ceco

    panenské víno

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Ceco

    GERMANIA

    Qualitätswein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Qualitätswein mit Prädikät/at/ Q.b.A.m.Pr/Prädikatswein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U

    Tutti

    V.s.q.p.r.d.

    Tedesco

    Auslese

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Beerenauslese

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Eiswein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Kabinett

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Spätlese

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Trockenbeerenauslese

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Landwein

    Tutti

    VDT con IG

     

    Affentaler

    Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Badisch Rotgold

    Baden

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Ehrentrudis

    Baden

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Hock

    Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

    VDT con IG

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Klassik/Classic

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Liebfrau(en)milch

    Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Moseltaler

    Mosel-Saar-Ruwer

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Riesling-Hochgewächs

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Schillerwein

    Württemberg

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Weißherbst

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Winzersekt

    Tutti

    V.s.q.p.r.d.

    Tedesco

    GRECIA

    Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d'origine controlée)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Greco

    Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation d'origine de qualité supérieure)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Greco

    Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel)

    Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)

    V.l.q.p.r.d.

    Greco

    Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux)

    Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος(de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)

    V.q.p.r.d.

    Greco

    Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)

    Tutti

    VDT con IG

    Greco

    Τοπικός Οίνος (vins de pays)

    Tutti

    VDT con IG

    Greco

    Αγρέπαυλη (Agrepavlis)

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Greco

    Αμπέλι (Ampeli)

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Greco

    Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Greco

    Aρχοντικό (Archontiko)

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Greco

    Κάβα (1) (Cava)

    Tutti

    VDT con IG

    Greco

    Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)

    Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)

    V.l.q.p.r.d.

    Greco

    Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Greco

    Κάστρο (Kastro)

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Greco

    Κτήμα (Ktima)

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Greco

    Λιαστός (Liastos)

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Greco

    Μετόχι (Metochi)

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Greco

    Μοναστήρι (Monastiri)

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Greco

    Νάμα (Nama)

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Greco

    Νυχτέρι (Nychteri)

    Σαντορίνη

    V.q.p.r.d.

    Greco

    Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Greco

    Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Greco

    Πύργος (Pyrgos)

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Greco

    Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Greco

    Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)

    Tutti

    V.l.q.p.r.d.

    Greco

    Βερντέα (Verntea)

    Ζάκυνθος

    VDT con IG

    Greco

    Vinsanto

    Σαντορίνη

    V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Greco

    SPAGNA

    Denominacion de origen (DO)

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Denominacion de origen calificada (DOCa)

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Vino dulce natural

    Tutti

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Vino generoso

     (2)

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Vino generoso de licor

     (3)

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Vino de la Tierra

    Tutti

    VDT con IG

     

    Aloque

    DO Valdepeñas

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Amontillado

    DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla Moriles

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Añejo

    Tutti

    V.q.p.r.d. VDT con IG

    Spagnolo

    Añejo

    DO Malaga

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Chacoli/Txakolina

    DO Chacoli de Bizkaia

    DO Chacoli de Getaria

    DO Chacoli de Alava

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Clásico

    DO Abona

    DO El Hierro

    DO Lanzarote

    DO La Palma

    DO Tacoronte-Acentejo

    DO Tarragona

    DO Valle de Güimar

    DO Valle de la Orotava

    DO Ycoden-Daute-Isora

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Cream

    DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla Moriles

    DO Málaga

    DO Condado de Huelva

    V.l.q.p.r.d.

    Inglese

    Criadera

    DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla Moriles

    DO Málaga

    DO Condado de Huelva

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Criaderas y Soleras

    DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla Moriles

    DO Málaga

    DO Condado de Huelva

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Crianza

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Dorado

    DO Rueda

    DO Malaga

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Fino

    DO Montilla Moriles

    DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Fondillon

    DO Alicante

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Gran Reserva

    Tutti i v.q.p.r.d.

    Cava

    V.q.p.r.d.

    V.s.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Lágrima

    DO Málaga

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Noble

    Tutti

    V.q.p.r.d. VDT con IG

    Spagnolo

    Noble

    DO Malaga

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Oloroso

    DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla- Moriles

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Pajarete

    DO Málaga

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Pálido

    DO Condado de Huelva

    DO Rueda

    DO Málaga

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Palo Cortado

    DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla- Moriles

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Primero de cosecha

    DO Valencia

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Rancio

    Tutti

    V.q.p.r.d.,

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Raya

    DO Montilla-Moriles

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Reserva

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Sobremadre

    DO vinos de Madrid

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Solera

    DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

    DO Montilla Moriles

    DO Málaga

    DO Condado de Huelva

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Superior

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Trasañejo

    DO Málaga

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Vino Maestro

    DO Málaga

    V.l.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Vendimia inicial

    DO Utiel-Requena

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    Viejo

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG

    Spagnolo

    Vino de tea

    DO La Palma

    V.q.p.r.d.

    Spagnolo

    FRANCIA

    Appellation d'origine contrôlée

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Francese

    Appellation contrôlée

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

     

    Appellation d'origine Vin Délimité de qualité supérieure

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Francese

    Vin doux naturel

    AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Vin de pays

    Tutti

    VDT con IG

    Francese

    Ambré

    Tutti

    V.l.q.p.r.d., VDT con IG

    Francese

    Château

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

    Francese

    Clairet

    AOC Bourgogne AOC Bordeaux

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Claret

    AOC Bordeaux

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Clos

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Francese

    Cru Artisan

    AOCMédoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Cru Bourgeois

    AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Cru Classé, éventuellement précédé de: Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième.

    AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Edelzwicker

    AOC Alsace

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Grand Cru

    AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin,, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Grand Cru

    Champagne

    V.s.q.p.r.d.

    Francese

    Hors d'âge

    AOC Rivesaltes

    V.l.q.p.r.d.

    Francese

    Passe-tout-grains

    AOC Bourgogne

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Premier Cru

    AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne,, Côtes de Brouilly,, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet,, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune,St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

    Francese

    Primeur

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Francese

    Rancio

    AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau

    V.l.q.p.r.d.

    Francese

    Sélection de grains nobles

    AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l'Aubance, Cadillac

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Sur Lie

    AOC Muscadet, Muscadet –Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet- Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d'Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

    V.q.p.r.d.,

    VDT con IG

    Francese

    Tuilé

    AOC Rivesaltes

    V.l.q.p.r.d.

    Francese

    Vendanges tardives

    AOC Alsace, Jurançon

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Villages

    AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Vin de paille

    AOC Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Hermitage

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Vin jaune

    AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Château-Châlon)

    V.q.p.r.d.

    Francese

    ITALIA

    Denominazione di Origine Controllata/D.O.C.

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., mosti di uve parzialmente fermentati con IG

    Italiano

    Denominazione di Origine Controllata e Garantita/D.O.C.G.

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., mosti di uve parzialmente fermentati con IG

    Italiano

    Vino Dolce Naturale

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Inticazione geografica tipica (IGT)

    Tutti

    VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

    Italiano

    Landwein

    Vini con IG della provincia autonoma di Bolzano

    VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

    Tedesco

    Vin de pays

    Vini con IG della regione Valle d'Aosta

    VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG

    Francese

    Alberata o vigneti ad alberata

    DOC Aversa

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

    Italiano

    Amarone

    DOC Valpolicella

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Ambra

    DOC Marsala

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Ambrato

    DOC Malvasia delle Lipari

    DOC Vernaccia di Oristano

    V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Annoso

    DOC Controguerra

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Apianum

    DOC Fiano di Avellino

    V.q.p.r.d.

    Latin

    Auslese

    DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Barco Reale

    DOC Barco Reale di Carmignano

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Brunello

    DOC Brunello di Montalcino

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Buttafuoco

    DOC Oltrepò Pavese

    V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.

    Italiano

    Cacc'e mitte

    DOC Cacc'e Mitte di Lucera

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Cagnina

    DOC Cagnina di Romagna

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Cannellino

    DOC Frascati

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Cerasuolo

    DOC Cerasuolo di Vittoria

    DOC Montepulciano d'Abruzzo

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Chiaretto

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG

    Italiano

    Ciaret

    DOC Monferrato

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Château

    DOC de la région Valle d'Aosta

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Francese

    Classico

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Dunkel

    DOC Alto Adige

    DOC Trentino

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Est !Est ! !Est ! ! !

    DOC Est !Est ! !Est ! ! ! di Montefiascone

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

    Latin

    Falerno

    DOC Falerno del Massico

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Fine

    DOC Marsala

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Fior d'Arancio

    DOC Colli Euganei

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.,

    VDT con IG

    Italiano

    Falerio

    DOC Falerio dei colli Ascolani

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Flétri

    DOC Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Garibaldi Dolce (ou GD)

    DOC Marsala

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Governo all'uso toscano

    DOCG Chianti/Chianti Classico

    IGT Colli della Toscana Centrale

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Italiano

    Gutturnio

    DOC Colli Piacentini

    V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.

    Italiano

    Italia Particolare (ou IP)

    DOC Marsala

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

    DOC Caldaro

    DOC Alto Adige (con la denominazione Santa Maddalena e Terlano)

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Kretzer

    DOC Alto Adige

    DOC Trentino

    DOC Teroldego Rotaliano

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Lacrima

    DOC Lacrima di Morro d'Alba

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Lacryma Christi

    DOC Vesuvio

    V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Lambiccato

    DOC Castel San Lorenzo

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    London Particolar (ou LP ou Inghilterra)

    DOC Marsala

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Morellino

    DOC Morellino di Scansano

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Occhio di Pernice

    DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant'Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Oro

    DOC Marsala

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Pagadebit

    DOC pagadebit di Romagna

    V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Passito

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG

    Italiano

    Ramie

    DOC Pinerolese

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Rebola

    DOC Colli di Rimini

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Recioto

    DOC Valpolicella

    DOC Gambellara

    DOCG Recioto di Soave

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

    Italiano

    Riserva

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Rubino

    DOC Garda Colli Mantovani

    DOC Rubino di Cantavenna

    DOC Teroldego Rotaliano

    DOC Trentino

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Rubino

    DOC Marsala

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Sangue di Giuda

    DOC Oltrepò Pavese

    V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.

    Italiano

    Scelto

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Sciacchetrà

    DOC Cinque Terre

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Sciac-trà

    DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Sforzato, Sfursàt

    DO Valtellina

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Spätlese

    DOC/IGT di Bolzano

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Tedesco

    Soleras

    DOC Marsala

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Stravecchio

    DOC Marsala

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Strohwein

    DOC/IGT di Bolzano

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Tedesco

    Superiore

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.,

    Italiano

    Superiore Old Marsala (ou SOM)

    DOC Marsala

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Torchiato

    DOC Colli di Conegliano

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Torcolato

    DOC Breganze

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Vecchio

    DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico

    V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Vendemmia Tardiva

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., VDT con IG

    Italiano

    Verdolino

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Italiano

    Vergine

    DOC Marsala

    DOC Val di Chiana

    V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Vermiglio

    DOC Colli dell Etruria Centrale

    V.l.q.p.r.d.

    Italiano

    Vino Fiore

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Vino Nobile

    Vino Nobile di Montepulciano

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Vino Novello o Novello

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Italiano

    Vin santo/Vino Santo/Vinsanto

    DOC et DOCG Bianco dell'Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San'Antimo, Val d'Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino

    V.q.p.r.d.

    Italiano

    Vivace

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG

    Italiano

    CIPRO

    Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης

    (ΟΕΟΠ)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Greco

    Τοπικός Οίνος

    (Regional Wine)

    Tutti

    VDT con IG

    Greco

    Μοναστήρι (Monastiri)

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Greco

    Κτήμα (Ktima)

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Greco

    Αμπελώνας (-ες)

    (Ampelonas (-es))

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Greco

    Μονή (Moni)

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Greco

    LUSSEMBURGO

    Marque nationale

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

    Francese

    Appellation contrôlée

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

    Francese

    Appellation d'origine controlée

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

    Francese

    Vin de pays

    Tutti

    VDT con IG

    Francese

    Grand premier cru

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Premier cru

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Vin classé

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Francese

    Château

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.

    Francese

    UNGHERIA

    minőségi bor

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    különleges minőségű bor

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    fordítás

    Tokaj/-i

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    máslás

    Tokaj/-i

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    szamorodni

    Tokaj/-i

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    aszú … puttonyos, completed by the numbers 3-6

    Tokaj/-i

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    aszúeszencia

    Tokaj/-i

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    eszencia

    Tokaj/-i

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    tájbor

    Tutti

    VDT con IG

    Ungherese

    bikavér

    Eger, Szekszárd

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    késői szüretelésű bor

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    válogatott szüretelésű bor

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    muzeális bor

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Ungherese

    siller

    Tutti

    VDT con IG, e v.q.p.r.d.

    Ungherese

    AUSTRIA

    Qualitätswein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Qualitätswein besonderer Reife und Leseart/Prädikatswein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Ausbruch/Ausbruchwein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Auslese/Auslesewein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Beerenauslese (wein)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Eiswein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Kabinett/Kabinettwein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Schilfwein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Spätlese/Spätlesewein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Strohwein

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Trockenbeerenauslese

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Landwein

    Tutti

    VDT con IG

     

    Ausstich

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Tedesco

    Auswahl

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Tedesco

    Bergwein

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Tedesco

    Klassik/Classic

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Erste Wahl

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Tedesco

    Hausmarke

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Tedesco

    Heuriger

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Tedesco

    Jubiläumswein

    Tutti

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Tedesco

    Reserve

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Tedesco

    Schilcher

    Steiermark

    V.q.p.r.d. e VDT con IG

    Tedesco

    Sturm

    Tutti

    Partial fermented grape must with GI

    Tedesco

    PORTOGALLO

    Denominação de origem (DO)

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Denominação de origem controlada (DOC)

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Indicação de proveniencia regulamentada (IPR)

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Vinho doce natural

    Tutti

    V.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Vinho generoso

    DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos

    V.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Vinho regional

    Tutti

    VDT con IG

    Portoghese

    Canteiro

    DO Madeira

    V.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Colheita Seleccionada

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Portoghese

    Crusted/Crusting

    DO Porto

    V.l.q.p.r.d.

    Inglese

    Escolha

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    Portoghese

    Escuro

    DO Madeira

    V.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Fino

    DO Porto

    DO Madeira

    V.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Frasqueira

    DO Madeira

    V.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Garrafeira

    Tutti

    V.q.p.r.d., VDT con IG

    V.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Lágrima

    DO Porto

    V.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Leve

    VDT con IG Estremadura and Ribatejano

    DO Madeira, DO Porto

    VDT con IG

    V.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Nobre

    DO Dão

    V.q.p.r.d.

    Portoghese

    Reserva

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., VDT con IG

    Portoghese

    Reserva velha (or grande reserva)

    DO Madeira

    V.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Ruby

    DO Porto

    V.l.q.p.r.d.

    Inglese

    Solera

    DO Madeira

    V.l.q.p.r.d.

    Portoghese

    Super reserva

    Tutti

    V.s.q.p.r.d.

    Portoghese

    Superior

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., VDT con IG

    Portoghese

    Tawny

    DO Porto

    V.l.q.p.r.d.

    Inglese

    Vintage supplemented by Late Bottle (LBV) ou Character

    DO Porto

    V.l.q.p.r.d.

    Inglese

    Vintage

    DO Porto

    V.l.q.p.r.d.

    Inglese

    SLOVENIA

    Penina

    Tutti

    V.s.q.p.r.d.

    Sloveno

    pozna trgatev

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Sloveno

    izbor

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Sloveno

    jagodni izbor

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Sloveno

    suhi jagodni izbor

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Sloveno

    ledeno vino

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Sloveno

    arhivsko vino

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Sloveno

    mlado vino

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Sloveno

    Cviček

    Dolenjska

    V.q.p.r.d.

    Sloveno

    Teran

    Kras

    V.q.p.r.d.

    Sloveno

    SLOVACCHIA

    forditáš

    Tokaj/ -ská/ -ský/ -ské

    V.q.p.r.d.

    Slovacco

    mášláš

    Tokaj/ -ská/ -ský/ -ské

    V.q.p.r.d.

    Slovacco

    samorodné

    Tokaj/ -ská/ -ský/ -ské

    V.q.p.r.d.

    Slovacco

    výber … putňový, completed by the numbers 3-6

    Tokaj/ -ská/ -ský/ -ské

    V.q.p.r.d.

    Slovacco

    výberová esencia

    Tokaj/ -ská/ -ský/ -ské

    V.q.p.r.d.

    Slovacco

    esencia

    Tokaj/ -ská/ -ský/ -ské

    V.q.p.r.d.

    Slovacco

    BULGARIA

    Гарантирано наименование за произход (ГНП)

    (guaranteed appellation of origin)

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

    Bulgaro

    Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

    (guaranteed and controlled appellation of origin)

    Tutti

    V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.

    Bulgaro

    Благородно сладко вино (БСВ)

    (noble sweet wine)

    Tutti

    V.l.q.p.r.d.

    Bulgaro

    регионално вино

    (Regional wine)

    Tutti

    VDT con IG

    Bulgaro

    Ново

    (young)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    VDT con IG

    Bulgaro

    Премиум

    (premium)

    Tutti

    VDT con IG

    Bulgaro

    Резерва

    (reserve)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    VDT con IG

    Bulgaro

    Премиум резерва

    (premium reserve)

    Tutti

    VDT con IG

    Bulgaro

    Специална резерва

    (special reserve)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Bulgaro

    Специална селекция (special selection)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Bulgaro

    Колекционно (collection)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Bulgaro

    Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

    (premium oak)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Bulgaro

    Беритба на презряло грозде

    (vintage of overripe grapes)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Bulgaro

    Розенталер

    (Rosenthaler)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Bulgaro

    ROMANIA

    Vin cu denumire de origine controlată

    (D.O.C.)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Rumeno

    Cules la maturitate deplină (C.M.D.)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Rumeno

    Cules târziu (C.T.)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Rumeno

    Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.)

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Rumeno

    Vin cu indicație geografică

    Tutti

    VDT con IG

    Rumeno

    Rezervă

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Rumeno

    Vin de vinotecă

    Tutti

    V.q.p.r.d.

    Rumeno

    (1)   La protezione del termine «cava» prevista dal regolamento (CE) n. 1493/1999 non pregiudica la protezione dellindicazione geografica applicabile ai v.s.q.p.r.d. «Cava».

    (2)   Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.8, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

    (3)   Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.11, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

    APPENDICE 3

    ELENCO DEI PUNTI DI CONTATTO

    (di cui all'articolo 12 dell'allegato II del protocollo 7)

    a)    Bosnia-Erzegovina

    Council of Ministers

    Ministry of Foreign Trade and Economic Relations

    Department for Foreign Trade Policy and FDI

    Musala 9/2 Sarajevo

    Bosnia and Herzegovina

    Telephone: +387 33 220 546

    Fax: +387 33 220 546

    E-mail: dragisa.mekic@mvteo.gov.ba

    b)    Comunità

    Commissione europea

    Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

    Direzione B — Affari interni II

    Capo unità B.2 Allargamento

    B-1049 Bruxelles/Brussel

    Belgio

    Telefono: 32 2 299 11 11

    Fax: +32 2 296 62 92

    E-mail: AGRI-EC-BiH-winetrade@ec.europa.eu

    PROCESSO VERBALE DI RETTIFICA DELL'ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA BOSNIA-ERZEGOVINA, DALL'ALTRA, FIRMATO A LUSSEMBURGO IL 16 GIUGNO 2008

    IL SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, nella sua funzione di depositario dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 2008, di seguito denominato l'«accordo»,

    AVENDO CONSTATATO che il testo dell'accordo, la cui copia certificata conforme è stata notificata ai firmatari il 31 luglio 2008, contiene alcuni errori nella versione linguistica greca,

    AVENDO PORTATO A CONOSCENZA dei firmatari dell'accordo tali errori nonché le proposte di correzione,

    AVENDO CONSTATATO che nessun firmatario ha mosso obiezioni,

    HA PROCEDUTO in data odierna alla correzione degli errori in questione ed ha redatto il presente processo verbale di rettifica con allegate le correzioni alla versione linguistica greca dell'accordo, di cui una copia sarà trasmessa alle parti contraenti.

    ATTO FINALE

    I plenipotenziari:

    del REGNO DEL BELGIO,

    della REPUBBLICA DI BULGARIA,

    della REPUBBLICA CECA,

    del REGNO DI DANIMARCA,

    della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    della REPUBBLICA DI ESTONIA,

    dell'IRLANDA,

    della REPUBBLICA ELLENICA,

    del REGNO DI SPAGNA,

    della REPUBBLICA FRANCESE,

    della REPUBBLICA ITALIANA,

    della REPUBBLICA DI CIPRO,

    della REPUBBLICA DI LETTONIA,

    della REPUBBLICA DI LITUANIA,

    del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

    della REPUBBLICA DI UNGHERIA,

    di MALTA,

    del REGNO DEI PAESI BASSI,

    della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

    della REPUBBLICA DI POLONIA,

    della REPUBBLICA PORTOGHESE,

    della ROMANIA,

    della REPUBBLICA DI SLOVENIA,

    della REPUBBLICA SLOVACCA,

    della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    del REGNO DI SVEZIA,

    del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,

    in appresso «gli Stati membri», e

    la COMUNITÀ EUROPEA e la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

    in appresso «la Comunità»,

    da una parte, e

    i plenipotenziari della Bosnia-Erzegovina,

    dall'altra,

    riuniti a Lussemburgo, addì sedici giugno duemilaotto per la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, in seguito denominato «l'accordo», hanno adottato i testi seguenti:

    il presente accordo e i suoi allegati da I a VII, ossia:

     Allegato I (articolo 21) — Concessioni tariffarie accordate dalla Bosnia-Erzegovina ai prodotti industriali della Comunità

     Allegato II (articolo 27, par. 2) — Definizione dei prodotti «baby beef»

     Allegato III (articolo 27) — Concessioni tariffarie accordate dalla Bosnia-Erzegovina ai prodotti agricoli di base originari della Comunità

     Allegato IV (articolo 28) — Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di merci originarie della Bosnia-Erzegovina

     Allegato V (articolo 28) — Dazi applicabili all'importazione in Bosnia-Erzegovina di merci originarie della Comunità

     Allegato VI (articolo 50) — Stabilimento: Servizi finanziari

     Allegato VII (articolo 73) — Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

    ed i seguenti protocolli:

     Protocollo 1 (articolo 25) — Sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina

     Protocollo 2 (articolo 42) — Relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

     Protocollo n. 3 (articolo 59) — In materia di trasporti terrestri

     Protocollo 4 (articolo 71) — Sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica

     Protocollo 5 (articolo 97) — Sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

     Protocollo 6 (articolo 126) — Composizione delle controversie

     Protocollo 7 (articolo 27) — Riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati

    I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Bosnia-Erzegovina hanno adottato i testi delle dichiarazioni congiunte riportati in appresso ed allegati al presente atto finale:

     Dichiarazione congiunta relativa agli articoli 51 e 61

     Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 73

    I plenipotenziari della Bosnia-Erzegovina hanno preso atto della dichiarazione riportata in appresso ed allegata al presente atto finale:

     Dichiarazione della Comunità relativa alle misure commerciali eccezionali concesse dalla Comunità a norma del regolamento (CE) n. 2007/2000

    Съставено в Люксембург на шестнадесети юни две хиляди и осма година.

    Hecho en Luxemburgo, el dieciséis de junio de dos mil ocho.

    V Lucemburku dne šestnáctého června dva tisíce osm.

    Udfærdiget i Luxembourg den sekstende juni to tusind og otte.

    Geschehen zu Luxemburg am sechzehnten Juni zweitausendacht.

    Kahe tuhande kaheksanda aasta juunikuu kuueteistkümnendal päeval Luxembourgis.

    Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα έξι Ιουνίου δύο χιλιάδες οκτώ.

    Done at Luxembourg on the sixteenth day of June in the year two thousand and eight.

    Fait à Luxembourg, le seize juin deux mille huit.

    Fatto a Lussemburgo, addì sedici giugno duemilaotto.

    Luksemburgā, divtūkstoš astotā gada sešpadsmitajā jūnijā.

    Priimta du tūkstančiai aštuntų metų birželio šešioliktą dieną Liuksemburge.

    Kelt Luxembourgban, a kétezer-nyolcadik év június tizenhatodik napján.

    Magħmul fil-Lussemburgu, fis-sittax-il jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u tmienja.

    Gedaan te Luxemburg, de zestiende juni tweeduizend acht.

    Sporządzono w Luksemburgu dnia szesnastego czerwca roku dwa tysiące ósmego.

    Feito em Luxemburgo, em dezasseis de Junho de dois mil e oito.

    Încheiat la Luxembourg, la șaisprezece iunie două mii opt.

    V Luxemburgu dňa šestnásteho júna dvetisícosem.

    V Luxembourgu, dne šestnajstega junija leta dva tisoč osem.

    Tehty Luxemburgissa kuudentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

    Som skedde i Luxemburg den sextonde juni tjugohundraåtta.

    Sačinjeno u Luksemburgu, šesnaestoga juna dvije hiljade osme godine.

    Sačinjeno u Luksemburgu, šesnaestoga lipnja dvije tisuće osme godine.

    Састављено у Луксембургу, шеснаестога јуна двије хиљаде осме године.

    Voor het Koninkrijk België

    Pour le Royaume de Belgique

    Für das Königreich Belgien

    signatory

    Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

    Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

    Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

    За Релублика България

    signatory

    Za Českou republiku

    signatory

    På Kongeriget Danmarks vegne

    signatory

    Für die Bundesrepublik Deutschland

    signatory

    Eesti Vabariigi nimel

    signatory

    Thar cheann na hÉireann

    For Ireland

    signatory

    Για την Ελληνική Δημοκρατία

    signatory

    Por el Reino de España

    signatory

    Pour la République française

    signatory

    Per la Repubblica italiana

    signatory

    Για την Κυπριακή Δημοκρατία

    signatory

    Latvijas Republikas vārdā

    signatory

    Lietuvos Respublikos vardu

    signatory

    Pour le Grand-Duché de Luxembourg

    signatory

    A Magyar Köztársaság részéről

    signatory

    Gћal Malta

    signatory

    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

    signatory

    Für die Republik Österreich

    signatory

    W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

    signatory

    Pela República Portuguesa

    signatory

    Pentru România

    signatory

    Za Republiko Slovenijo

    signatory

    Za Slovenskú republiku

    signatory

    Suomen tasavallan puolesta

    För Republiken Finland

    signatory

    För Konungariket Sverige

    signatory

    For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

    signatory

    За Европейската общност

    Por las Comunidades Europeas

    Za Evropská společenství

    For De Europæiske Fællesskaber

    Für die Europäischen Gemeinschaften

    Euroopa ühenduste nimel

    Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

    For the European Communities

    Pour les Communautés européennes

    Per le Comunità europee

    Eiropas Kopienu vārdā

    Europos Bendrijų vardu

    Az Európai Közösségek részéről

    Għall-Komunitajiet Ewropej

    Voor de Europese Gemeenschappen

    W imieniu Wspólnot Europejskich

    Pelas Comunidades Europeias

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvá

    Za Evropske skupnosti

    Euroopan yhteisöjen puolesta

    På europeiska gemenskapernas vägnar

    signatory

    Za Bosnu i Hercegovinu

    Za Bosnu i Hercegovinu

    За Босну и Херцеговину

    signatory

    DICHIARAZIONI CONGIUNTE

    DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA AGLI ARTICOLI 51 E 61

    Le Parti concordano che il presente accordo non pregiudica in alcun modo le norme della Bosnia-Erzegovina che disciplinano il regime di proprietà.

    Le Parti convengono inoltre che, ai fini del presente accordo, le disposizioni degli articoli 51 e 61 non impediscono alla Bosnia-Erzegovina di porre limiti all'acquisizione o all'uso di diritti di proprietà immobiliare per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità, purché tali limitazioni si applichino senza discriminazioni nei confronti dei cittadini e delle imprese della Bosnia-Erzegovina e della Comunità.

    DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 73

    Le Parti convengono che, ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a basi di dati, brevetti, compresi i certificati di protezione supplementari, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

    La tutela dei diritti di proprietà commerciale comprende, in particolare, la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e la protezione delle informazioni riservate di cui all'articolo 39 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS).

    Le Parti convengono inoltre che il livello di protezione di cui all'articolo 73, paragrafo 3 del presente accordo comprende la disponibilità delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ( 16 ).

    DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

    DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ RELATIVA ALLE MISURE COMMERCIALI ECCEZIONALI CONCESSE DALLA COMUNITÀ A NORMA DEL REGOLAMENTO (CE) n. 2007/2000

    Considerando che la Comunità concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa la Bosnia-Erzegovina, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea ( 17 ), la Comunità dichiara quanto segue:

     in applicazione dell'articolo 34 del presente accordo, finché sarà di applicazione il regolamento (CE) n. 2007/2000, si applicheranno, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli;

     in particolare, per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, la riduzione si applica anche al dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 28, paragrafo 2 del presente accordo.



    ( 1 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), modificato.

    ( 2 ) Gazzetta ufficiale della Bosnia-Erzegovina n. 58/04 del 22.12.2004.

    ( 3 ) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

    ( 4 ) Accordo multilaterale tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 3).

    ( 5 ) Comitato europeo per la standardizzazione, Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica; Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, Cooperazione europea per l'Accreditamento, Cooperazione europea per la Metrologia Legale, Organizzazione europea per la cooperazione tra le organizzazioni metrologiche.

    ( 6 ) GU L 192 del 22.7.2005, pag. 9.

    ( 7 ) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

    ( 8 ) Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativa all'omologazione dei veicoli commerciali pesanti riguardo alle loro emissioni (Euro IV e V (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 715/2007 (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

    ( 9 ) Tali limiti verranno aggiornati come previsto nelle direttive pertinenti e conformemente a loro eventuali future revisioni.

    ( 10 ) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

    ( 11 ) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2007 (GU L 289 del 7.11.2007, pag. 8).

    ( 12 ) GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005.

    ( 13 ) GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2140/98 (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 9).

    ( 14 ) GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005.

    ( 15 ) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

    ( 16 ) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.

    ( 17 ) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 530/2007 del Consiglio (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 1).

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