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Document 02014D0908-20190421

    Consolidated text: Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/908/UE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/908/2019-04-21

    02014D0908 — IT — 21.04.2019 — 003.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 12 dicembre 2014

    relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2014/908/UE)

    (GU L 359 dell'16.12.2014, pag. 155)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/230 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 17 febbraio 2016

      L 41

    23

    18.2.2016

     M2

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2358 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 20 dicembre 2016

      L 348

    75

    21.12.2016

    ►M3

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/536 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 29 marzo 2019

      L 92

    3

    1.4.2019




    ▼B

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 12 dicembre 2014

    relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2014/908/UE)



    Articolo 1

    Equivalenza dei requisiti applicati agli enti creditizi ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

    Ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi e i territori elencati nell'allegato I della presente decisione applichino agli enti creditizi disposizioni prudenziali e regolamentari equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.

    Articolo 2

    Equivalenza dei requisiti applicati alle imprese di investimento ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

    Ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi elencati nell'allegato II della presente decisione applichino alle imprese di investimento disposizioni prudenziali e regolamentari equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.

    Articolo 3

    Equivalenza dei requisiti applicati alle borse valori ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

    Ai fini dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi elencati nell'allegato III della presente decisione applichino alle borse valori disposizioni prudenziali e regolamentari equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.

    Articolo 4

    Equivalenza dei requisiti applicati alle esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico ai fini degli articoli 114, 115 e 116 del regolamento (UE) n. 575/2013

    Ai fini dell'articolo 114, paragrafo 7, dell'articolo 115, paragrafo 4, e dell'articolo 116, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi e i territori elencati nell'allegato IV della presente decisione applichino disposizioni prudenziali e regolamentari equivalenti a quelle vigenti per gli enti creditizi nell'Unione.

    Articolo 5

    Equivalenza dei requisiti applicati agli enti creditizi e alle imprese di investimento ai fini dell'articolo 142 del regolamento (UE) n. 575/2013

    Ai fini dell'articolo 142, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi e i territori elencati nell'allegato V della presente decisione applichino disposizioni prudenziali e regolamentari equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.

    Articolo 6

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2015.

    ▼M3




    ALLEGATO I

    Elenco dei paesi terzi e territori ai fini dell'articolo 1 (enti creditizi)

    (1) Argentina

    (2) Australia

    (3) Brasile

    (4) Canada

    (5) Cina

    (6) Isole Fær Øer

    (7) Groenlandia

    (8) Guernsey

    (9) Hong Kong

    (10) India

    (11) Isola di Man

    (12) Giappone

    (13) Jersey

    (14) Messico

    (15) Monaco

    (16) Nuova Zelanda

    (17) Arabia Saudita

    (18) Singapore

    (19) Sud Africa

    (20) Svizzera

    (21) Turchia

    (22) Stati Uniti d'America

    ▼M1




    ALLEGATO II

    ELENCO DEI PAESI TERZI E TERRITORI AI FINI DELL'ARTICOLO 2 (IMPRESE DI INVESTIMENTO)

    1) Australia

    2) Brasile

    3) Canada

    4) Cina

    5) Hong Kong

    6) Indonesia

    7) Giappone [limitatamente agli operatori in attività basate su strumenti finanziari di tipo I (Type I Financial Instruments Business Operators)]

    8) Messico

    9) Corea del Sud

    10) Arabia Saudita

    11) Singapore

    12) Sud Africa

    13) Stati Uniti d'America




    ALLEGATO III

    ELENCO DEI PAESI TERZI AI FINI DELL'ARTICOLO 3 (BORSE VALORI)

    1) Australia

    2) Brasile

    3) Canada

    4) Cina

    5) India

    6) Indonesia

    7) Giappone

    8) Messico

    9) Corea del Sud

    10) Arabia Saudita

    11) Singapore

    12) Sud Africa

    13) Stati Uniti d'America

    ▼M3




    ALLEGATO IV

    Elenco dei paesi terzi e territori ai fini dell'articolo 4 (enti creditizi)

    (1) Argentina

    (2) Australia

    (3) Brasile

    (4) Canada

    (5) Cina

    (6) Isole Fær Øer

    (7) Groenlandia

    (8) Guernsey

    (9) Hong Kong

    (10) India

    (11) Isola di Man

    (12) Giappone

    (13) Jersey

    (14) Messico

    (15) Monaco

    (16) Nuova Zelanda

    (17) Arabia Saudita

    (18) Singapore

    (19) Sud Africa

    (20) Svizzera

    (21) Turchia

    (22) Stati Uniti d'America




    ALLEGATO V

    Elenco dei paesi terzi e territori ai fini dell'articolo 5 (enti creditizi e imprese di investimento)

    Enti creditizi:

    1) Argentina

    2) Australia

    3) Brasile

    4) Canada

    5) Cina

    6) Isole Fær Øer

    7) Groenlandia

    8) Guernsey

    9) Hong Kong

    10) India

    11) Isola di Man

    12) Giappone

    13) Jersey

    14) Messico

    15) Monaco

    16) Nuova Zelanda

    17) Arabia Saudita

    18) Singapore

    19) Sud Africa

    20) Svizzera

    21) Turchia

    22) Stati Uniti d'America

    Imprese di investimento:

    1) Australia

    2) Brasile

    3) Canada

    4) Cina

    5) Hong Kong

    6) Indonesia

    7) Giappone (limitatamente agli operatori in attività basate su strumenti finanziari di tipo I (Type I Financial Instruments Business Operators))

    8) Messico

    9) Corea del Sud

    10) Arabia Saudita

    11) Singapore

    12) Sud Africa

    13) Stati Uniti d'America

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