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Document 02013R1370-20181019

Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1370/2018-10-19

02013R1370 — IT — 19.10.2018 — 006.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 1370/2013 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2013

recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

(GU L 346 dell'20.12.2013, pag. 12)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (UE) 2016/591 DEL CONSIGLIO del 15 aprile 2016

  L 103

3

19.4.2016

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2016/795 DEL CONSIGLIO dell'11 aprile 2016

  L 135

115

24.5.2016

►M3

REGOLAMENTO (UE) 2016/1042 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2016

  L 170

1

29.6.2016

►M4

REGOLAMENTO (UE) 2016/2145 DEL CONSIGLIO del 1o dicembre 2016

  L 333

1

8.12.2016

►M5

REGOLAMENTO (UE) 2018/147 DEL CONSIGLIO del 29 gennaio 2018

  L 26

6

31.1.2018

►M6

REGOLAMENTO (UE) 2018/1554 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2018

  L 261

1

18.10.2018


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 130, 19.5.2016, pag.  23 (1370/2013)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1370/2013 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2013

recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli



Articolo 1

Ambito di applicazione

▼C1

Il presente regolamento reca misure per la fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli istituita dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

▼M4

Articolo 1 bis

Soglie di riferimento

1.  Sono fissate le seguenti soglie di riferimento:

a) nel settore dei cereali: 101,31 EUR/t, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;

b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato III, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;

c) per lo zucchero della qualità tipo definita nell'allegato III, parte B, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativamente allo zucchero sfuso, franco fabbrica:

i) per lo zucchero bianco: 404,4 EUR/t;

ii) per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t;

d) per il settore delle carni bovine: 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe di conformazione/stato di ingrassamento R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi di cui all'allegato IV, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:

i) 246,39 EUR/100 kg per il burro;

ii) 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;

f) nel settore delle carni suine: 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini di cui all'allegato IV, parte B, del regolamento (UE) n. 1308/2013, come segue:

i) carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E;

ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R;

g) per il settore dell'olio d'oliva:

i) 1 779 EUR/t per l'olio di oliva extra vergine;

ii) 1 710 EUR/t per l'olio di oliva vergine;

iii) 1 524 EUR/t per l'olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questa quantità è diminuita di 36,70/t per ciascun grado di acidità in più.

2.  Le soglie di riferimento fissate al paragrafo 1 sono soggette a revisione da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare dell'evoluzione della produzione, dei costi di produzione (particolarmente i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. Ove necessario, le soglie di riferimento sono aggiornate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE in base all'andamento della produzione e dei mercati.

3.  I riferimenti alle soglie di riferimento al regolamento (UE) n. 1308/2013 si intendono come riferimenti fatti alle soglie di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

▼M4

Articolo 2

Prezzi di intervento pubblico

1.  Il livello del prezzo di intervento pubblico:

a) per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco, il risone e il latte scremato in polvere è pari alla rispettiva soglia di riferimento di cui all'articolo 1 bis, in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera la rispettiva soglia di riferimento in caso di acquisto all'intervento mediante gara;

b) per il burro, è pari al 90 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 1 bis, in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera il 90 % di tale soglia di riferimento in caso di acquisto all'intervento mediante gara;

c) per le carni bovine non supera l'85 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 1 bis.

2.  I prezzi di intervento pubblico per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e il risone di cui al paragrafo 1 sono adattati applicando le maggiorazioni o le riduzioni a tali prezzi in base ai principali criteri di qualità dei prodotti.

3.  La Commissione adotta atti di esecuzione per determinare le maggiorazioni o le riduzioni del prezzo di intervento pubblico dei prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo alle condizioni ivi stabilite. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

▼B

Articolo 3

Prezzi di acquisto all'intervento e limitazioni quantitative applicabili

1.  In caso di apertura dell'intervento pubblico ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'acquisto all'intervento è effettuato a prezzo fisso di cui all'articolo 2 del presente regolamento e non eccede le limitazioni quantitative seguenti rispettivamente per ciascun periodo di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1308/2013:

a) 3 milioni di tonnellate di frumento tenero;

b) 50 000 tonnellate di burro;

c) 109 000 tonnellate di latte scremato in polvere.

▼M3

In deroga al primo comma, nel 2016, le limitazioni quantitative per gli acquisti all'intervento di burro e latte scremato in polvere a prezzo fisso sono fissate a 100 000 tonnellate per il burro e 350 000 tonnellate per il latte scremato in polvere. I volumi acquistati nell'ambito di una procedura di gara avviata il 29 giugno 2016 non sono imputati a tali limitazioni quantitative.

▼M5

In deroga al primo comma, nel 2018 la limitazione quantitativa per gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso è fissata a 0 tonnellate.

▼M6

In deroga al primo comma, nel 2019 la limitazione quantitativa per gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso è fissata a zero tonnellate.

▼C1

2.  In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013:

a) per il frumento tenero, il burro e il latte scremato in polvere oltre le limitazioni quantitative fissate al paragrafo 1 del presente articolo e

b) per il frumento duro, il sorgo, l'orzo, il granturco, il risone e le carni bovine

l'acquisto all'intervento è effettuato mediante gara per determinare il prezzo massimo di acquisto all'intervento.

Il prezzo massimo di acquisto all'intervento non supera il livello di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento ed è fissato mediante atti di esecuzione.

3.  In particolari circostanze debitamente giustificate la Commissione può adottare atti di esecuzione:

a) che limitano le procedure di gara a uno Stato membro o a una regione di uno Stato membro oppure

b) fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, che fissano i prezzi di acquisto all'intervento per l'intervento pubblico per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati.

4.  I prezzi all'acquisto di cui ai paragrafi 2 e 3 per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e il risone sono adattati applicando le maggiorazioni o le riduzioni a tali prezzi in base ai principali criteri di qualità dei prodotti.

▼B

La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano tali maggiorazioni o tali riduzioni.

5.  Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

6.  La Commissione adotta, senza applicare la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, gli atti di esecuzione necessari per:

a) rispettare le limitazioni di intervento di cui al paragrafo 1 del presente articolo; e

b) applicare la procedura di gara di cui al paragrafo 2 del presente articolo per il frumento tenero, il burro e il latte scremato in polvere oltre le limitazioni quantitative di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 4

Aiuto all’ammasso privato

1.  Per stabilire l'importo dell'aiuto all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è avviata una procedura di gara per un periodo limitato oppure l'aiuto è fissato in anticipo, qualora l'aiuto sia concesso conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, di tale regolamento. L'aiuto può essere fissato per Stato membro o regione di uno Stato membro.

2.  La Commissione adotta atti di esecuzione:

a) nei casi in cui si applica la procedura di gara, che stabiliscono l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato:

b) qualora l'aiuto sia fissato in anticipo, che fissano l'importo dell'aiuto in base alle spese di ammasso e/o ad altri elementi di mercato pertinenti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

▼M2

Articolo 5

Aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli destinati alle scuole e di latte destinato alle scuole, misure educative di accompagnamento e costi correlati

1.  L'aiuto dell'Unione per il finanziamento di misure educative di accompagnamento, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, non supera il 15 % delle ripartizioni definitive annuali degli Stati membri di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

2.  L'aiuto totale dell'Unione per i costi correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, non supera il 10 % delle ripartizioni definitive annuali degli Stati membri di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano il livello massimo di aiuto dell'Unione per categoria di costi correlati sotto forma di percentuale delle ripartizioni definitive annuali degli Stati membri o di percentuale dei costi dei prodotti interessati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.

3.  L'importo di aiuto dell'Unione per il componente lattiero-caseario dei prodotti di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non supera i 27 EUR/100 kg.

4.  L'aiuto di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è assegnato a ciascuno Stato membro conformemente al presente paragrafo e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

A decorrere dal 1o agosto 2017 al 31 luglio 2023 le ripartizioni indicative dell'aiuto, di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per ciascuno Stato membro sono stabilite nell'allegato I. Durante tale periodo alla Croazia non si applica l'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

A decorrere dal 1o agosto 2023 la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano, sulla base dei criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 le ripartizioni indicative destinate a ciascuno Stato membro dell'aiuto di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), di tale regolamento. Ciascuno Stato membro riceve tuttavia almeno 290 000 EUR di aiuto dell'Unione per la distribuzione di ortofrutticoli destinati alle scuole e almeno 193 000 EUR di aiuto dell'Unione per la distribuzione di latte destinato alle scuole, secondo quanto definito all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Successivamente la Commissione valuta almeno a scadenza triennale se tali ripartizioni indicative restino coerenti con i criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Se necessario, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano nuove ripartizioni indicative.

Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del presente regolamento.

5.  Qualora uno Stato membro non abbia presentato, per un determinato anno, una richiesta di aiuto dell'Unione a norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 oppure abbia richiesto solo parte della propria ripartizione indicativa di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione riassegna tale ripartizione indicativa o la relativa parte non richiesta agli Stati membri che le hanno comunicato di voler utilizzare più della propria ripartizione indicativa.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per effettuare tale riassegnazione, che si basa sui criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed è limitata in funzione del livello di utilizzo della ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione, di cui al paragrafo 6 del presente articolo, da parte dello Stato membro interessato nell'anno scolastico terminato prima della domanda annuale di aiuto dell'Unione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.

6.  Sulla base delle domande presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ogni anno la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la ripartizione definitiva dell'aiuto per gli ortofrutticoli destinati alle scuole e per il latte destinato alle scuole tra gli Stati membri partecipanti entro i limiti stabiliti nell'articolo 23 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tenendo conto dei trasferimenti di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4, di tale regolamento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.

▼B

Articolo 7

Tassa sulla produzione nel settore dello zucchero

1.  La tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina di cui all'articolo 128 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è pari a 12 EUR/t per lo zucchero di quota e lo sciroppo di inulina di quota. Per l’isoglucosio la tassa sulla produzione è pari al 50 % della tassa applicabile allo zucchero.

2.  Lo Stato membro addebita l’intero importo della tassa sulla produzione, versato a norma del paragrafo 1, alle imprese stabilite nel suo territorio in base alla quota da esse detenuta nel corso della rispettiva campagna di commercializzazione.

Le imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della relativa campagna di commercializzazione.

3.  Le imprese dell'Unione produttrici di zucchero e di sciroppo di inulina hanno la facoltà di addebitare il 50 % della relativa tassa sulla produzione ai produttori di barbabietole da zucchero o di canna da zucchero o ai fornitori di cicoria.

Articolo 8

Restituzione alla produzione nel settore dello zucchero

La restituzione alla produzione dei prodotti del settore dello zucchero di cui all'articolo 129 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è fissata dalla Commissione mediante atti di esecuzione in base:

a) ai costi derivanti dall'utilizzo di zucchero importato che l'industria avrebbe dovuto sostenere in caso di approvvigionamento sul mercato mondiale e

▼M4

b) al prezzo dello zucchero eccedente disponibile nel mercato dell'Unione oppure, in assenza di zucchero eccedente su questo mercato, alla soglia di riferimento dello zucchero fissato all'articolo 1 bis, lettera c).

▼B

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 9

Prezzo minimo della barbabietola

1.  Il prezzo minimo della barbabietola di quota di cui all'articolo 135 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è pari a 26,29 EUR/t fino al termine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2016/17 il 30 settembre 2017.

2.  Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 si applica alla barbabietola da zucchero di qualità tipo definita nell'allegato III, parte B del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.  Le imprese produttrici di zucchero che acquistano barbabietole di quota atte ad essere trasformate in zucchero e destinate alla produzione di zucchero di quota sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo, adattato applicando le maggiorazioni o le riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. Tali maggiorazioni o riduzioni sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

4.  Per i quantitativi di barbabietole da zucchero corrispondenti ai quantitativi di zucchero industriale o di zucchero eccedente soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all’articolo 11, le imprese produttrici di zucchero interessate adeguano il prezzo di acquisto in modo da farlo corrispondere almeno al prezzo minimo delle barbabietole di quota.

Articolo 10

Adeguamento delle quote nazionali di zucchero

A norma dell'articolo 43, paragrafo 3 del trattato, il Consiglio può, su proposta della Commissione, adeguare le quote di cui all'allegato XII del regolamento (UE) n. 1308/2013 risultanti da eventuali decisioni degli Stati membri adottate conformemente all'articolo 138 del suddetto regolamento.

Articolo 11

Prelievo sulle eccedenze nel settore dello zucchero

1.  Un prelievo sulle eccedenze, comprese le disposizioni di cui all'articolo 142 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è fissato ad un livello sufficientemente elevato per evitare l'accumulo dei quantitativi di cui a tale articolo. Tale prelievo è fissato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.  Lo Stato membro addebita il prelievo sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 alle imprese stabilite nel suo territorio in base ai quantitativi di cui a tale paragrafo da esse prodotti, determinati per dette imprese per la relativa campagna di commercializzazione.

Articolo 12

Meccanismo temporaneo di gestione del mercato nel settore dello zucchero

Per garantire un approvvigionamento sufficiente ed equilibrato di zucchero al mercato dell'Unione, fino al termine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2016/17 il 30 settembre 2017, nonostante l'articolo 142 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione può, per i quantitativi e il tempo necessari, applicare temporaneamente mediante atti di esecuzione un prelievo sulle eccedenze per la produzione fuori quota di cui all'articolo 139, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento.

La Commissione fissa l'importo di tale prelievo mediante atti di esecuzione.

Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 13

Fissazione delle restituzioni all'esportazione

1.  Alle condizioni stabilite all'articolo 196 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e come previsto all'articolo 198 di tale regolamento, la Commissione può adottare atti di esecuzione che fissano le restituzioni all'esportazione:

a) a intervalli regolari, per i prodotti di cui alla lista dell'articolo 196, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b) mediante gara per i cereali, il riso, lo zucchero, il latte e i prodotti lattiero-caseari.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2 del presente regolamento.

2.  Le restituzioni all'esportazione per un prodotto sono fissate tenendo conto di uno o più dei seguenti aspetti:

a) la situazione e le prospettive di evoluzione:

i) dei prezzi del prodotto in questione e della sua disponibilità sul mercato dell'Unione,

ii) dei prezzi di tale prodotto sul mercato mondiale;

b) gli obiettivi dell'organizzazione comune del mercato, che sono quelli di garantire l'equilibrio e lo sviluppo naturale dei prezzi e degli scambi su tale mercato;

c) la necessità di evitare perturbazioni tali da provocare uno squilibrio prolungato tra la domanda e l'offerta sul mercato dell'Unione;

d) l'aspetto economico delle esportazioni previste;

e) i limiti che derivano dagli accordi internazionali conclusi a norma del trattato;

f) la necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base dell'Unione nella produzione di merci trasformate destinate all'esportazione verso i paesi terzi e l'utilizzazione di prodotti di tali paesi importati in regime di perfezionamento;

g) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati dell'Unione fino ai porti o altri luoghi di esportazione dell'Unione, nonché le spese di resa ai paesi di destinazione;

h) la domanda sul mercato dell'Unione;

i) con riguardo ai settori delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame, la differenza tra i prezzi nell'Unione e i prezzi sul mercato mondiale del quantitativo di cereali da foraggio necessario per produrre nell'Unione i prodotti di tali settori.

3.  Se necessario al fine di garantire una risposta rapida alle mutevoli situazioni di mercato, l'importo della restituzione può essere adeguato dalla Commissione mediante atti di esecuzione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 14

Misure specifiche per le restituzioni all'esportazione per cereali e riso

1.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che fissano un importo correttivo applicabile alle restituzioni all'esportazione fissate per i settori dei cereali e del riso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui 15, paragrafo 2.

Se necessario al fine di garantire una risposta rapida alle mutevoli situazioni di mercato, la Commissione può adottare atti di esecuzione, senza applicare la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, che modificano tali importi correttivi.

La Commissione può applicare le disposizioni del presente paragrafo ai prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci trasformate in conformità al regolamento (CE) n. 1216/2009 ( 1 ).

2.  Durante i primi tre mesi della campagna di commercializzazione, in caso di esportazione di malto immagazzinato alla fine della campagna precedente o fabbricato a partire da orzo immagazzinato in tale periodo, si applica la restituzione all'esportazione che sarebbe stata applicata, per il titolo di esportazione in questione, nel caso di un'esportazione effettuata nell'ultimo mese della campagna precedente.

3.  La restituzione per prodotti elencati nell'allegato I, parte I, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, stabilita in conformità all'articolo 199, paragrafo 2, di tale regolamento, può essere adeguata dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, in funzione di eventuali cambiamenti nel livello del prezzo d'intervento.

Il primo comma può essere applicato, in tutto o in parte, ai prodotti elencati nell'allegato I, parte I, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché ai prodotti di cui a tale allegato, parte I, esportati sotto forma di merci trasformate in conformità al regolamento (CE) n. 1216/2009. In tal caso, mediante atti di esecuzione la Commissione corregge l'adeguamento di cui al primo comma del presente paragrafo applicando un coefficiente che esprime il rapporto fra la quantità del prodotto di base e la quantità di quest'ultimo contenuta nel prodotto trasformato esportato o utilizzato per fabbricare le merci esportate.

Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16

Tavola di concordanza

I riferimenti alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n.o1234/2007 a seguito della sua abrogazione da parte del regolamento (UE) n. 1308/2013 s'intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 17

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Gli articoli da 7 a 12 si applicano fino al termine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2016/17 il 30 settembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




►M2  ALLEGATO II ◄

TAVOLA DI CONCORDANZA

di cui all'articolo 16

▼C1



Regolamento (CE) n. 1234/2007

Il presente regolamento

Articolo 18, paragrafi 1 e 3

Articolo 2

Articolo 18, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 18, paragrafo 2, primo comma

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 2 bis

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 2 ter

Articolo 43 bis bis

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 4

Articolo 103 octies bis, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 103 octies bis, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 102, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 102, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafi 2 e 3

Articolo 51, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 51, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 51, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 97

Articolo 8

Articolo 49

Articolo 9

Articolo 64, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 64, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 164, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafi 1 e 3

Articolo 164, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 164, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 165

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 166

Articolo 14, paragrafo 3

▼M2




ALLEGATO I

RIPARTIZIONI INDICATIVE

per il periodo dal 1o agosto 2017 al 31 luglio 2023

(ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma)



Stato membro

Ripartizione indicativa per gli ortofrutticoli destinati alle scuole

Ripartizione indicativa per il latte destinato alle scuole

Belgio

3 367 930

1 650 729

Bulgaria

2 093 779

1 020 451

Repubblica ceca

3 123 230

1 600 707

Danimarca

1 807 661

1 460 645

Germania

19 696 932

9 404 154

Estonia

439 163

700 309

Irlanda

1 757 779

900 398

Grecia

3 218 885

1 550 685

Spagna

12 932 647

6 302 784

Francia

22 488 086

12 625 577

Croazia

1 360 232

800 354

Italia

16 711 302

8 003 535

Cipro

290 000

500 221

Lettonia

633 672

700 309

Lituania

900 888

1 032 456

Lussemburgo

290 000

193 000

Ungheria

3 029 587

1 756 776

Malta

290 000

193 000

Paesi Bassi

5 431 641

2 401 061

Austria

2 238 064

1 100 486

Polonia

11 639 985

10 204 507

Portogallo

3 283 397

2 220 981

Romania

6 866 848

10 399 594

Slovenia

554 020

320 141

Slovacchia

1 708 720

900 398

Finlandia

1 599 047

3 824 689

Svezia

2 854 972

8 427 723

Regno Unito

19 391 534

9 804 331

Totale

150 000 000

100 000 000



( 1 ) Regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10).

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