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Document 02013R1303-20201115
Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006
Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
02013R1303 — IT — 15.11.2020 — 011.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320) |
Modificato da:
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
PARTE I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell'ambito di un quadro comune ("fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE"). Esso stabilisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei fondi SIE e il coordinamento dei fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione. Le norme comuni applicabili ai fondi SIE sono definite nella parte II.
La parte III stabilisce le norme generali che disciplinano il FESR e il FSE (i "fondi strutturali") e il Fondo di coesione per quanto riguarda i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi strutturali e del Fondo di coesione (i "fondi"), i criteri che gli Stati membri e le regioni sono tenuti a a soddisfare per essere ammissibili al sostegno dei fondi, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.
La parte IV stabilisce norme generali applicabili ai fondi e al FEAMP sulla gestione e sul controllo, sulla gestione finanziaria, sui conti e sulle rettifiche finanziarie.
L'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e le disposizioni specifiche di cui ai seguenti regolamenti (i "regolamenti specifici dei fondi") a norma del quinto comma del presente articolo:
regolamento (UE) n. 1301/2013 (il "regolamento FESR");
regolamento (UE) n. 1304/2013 (il "regolamento FSE");
regolamento (UE) n. 1300/2013 (il "regolamento Fondo di coesione");
regolamento (UE) n. 1299/2013 (il "regolamento CTE");
regolamento (UE) n. 1305/2013 (il "regolamento FEASR"); e
un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (il "regolamento FEAMP").
La parte II del presente regolamento si applica a tutti i fondi SIE salvo ove essa espressamente consenta deroghe. Le parti III e IV del presente regolamento istituiscono norme complementari rispetto alla seconda parte, che sono applicate rispettivamente ai fondi e ai fondi e al FEAMP e possono consentire espressamente deroghe nelle norme specifiche dei Fondi interessati. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono introdurre normative complementari alla parte II del presente regolamento per i fondi SIE, alla parte III del presente regolamento per i fondi e alla parte IV del presente regolamento per i fondi e il FEAMP. Le normative complementari nelle norme specifiche di ciascun Fondo non sono in contraddizione con la seconda, la terza e la quarta parte del presente regolamento. In caso di dubbio in merito all'applicazione delle disposizioni, la parte seconda del presente regolamento prevale sulle norme specifiche di ciascun Fondo e la terza parte e la quarta parte del presente regolamento prevalgono sui regolamenti specifici di ciascun Fondo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
1) |
"strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" : gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione definiti nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010 come allegato I (Nuova strategia europea per l'occupazione e la crescita, obiettivi principali dell'UE), nella raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010 ( 2 ) e nella decisione 2010/707/UE del Consiglio ( 3 ), e qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi; |
2) |
"quadro politico strategico" : un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza; |
3) |
"strategia di specializzazione intelligente" : le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e gli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi; una "strategia di specializzazione intelligente" può assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l'innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi inclusa; |
4) |
"norme specifiche di ciascun fondo" : le disposizioni di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento o stabilite sulla base della parte III o della parte IV del presente regolamento o in un regolamento che disciplina uno o più fondi SIE elencati nell'articolo 1, quarto comma; |
5) |
"programmazione" : l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento dei partner conformemente all'articolo 5, finalizzato all'attuazione, su base pluriennale, dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; |
6) |
"programma" : un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento e al regolamento FEAMP e il "programma di sviluppo rurale" di cui al regolamento FEASR; |
7) |
"area del programma" : una zona geografica coperta da un programma specifico o, nel caso di un programma che copre più di una categoria di regioni, l'area geografica corrispondente a ciascuna categoria di regioni; |
8) |
"priorità" : nelle parti II e IV del presente regolamento l'"asse prioritario" di cui alla parte III del presente regolamento per FESR, FSE e Fondo di coesione e la "priorità dell'Unione" di cui al regolamento FEAMP e al regolamento FEASR; |
9) |
"operazione" : un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari; |
10) |
"beneficiario" : significa un organismo pubblico o privato o una persona fisica responsabile dell’avvio, o di entrambi l’avvio e l’attuazione, delle operazioni:
a)
nell’ambito degli aiuti di Stato, l’organismo che riceve l’aiuto, tranne qualora l’aiuto per impresa sia inferiore a 200 000 EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l’organismo che concede l’aiuto, fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/2013 ( 4 ), (UE) n. 1408/2013 ( 5 ) e (UE) n. 717/2014 ( 6 ) e
b)
nell’ambito degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l’organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi; |
11) |
"strumenti finanziari" : gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento; |
12) |
"destinatario finale" : una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario; |
13) |
"aiuti di Stato" : gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE che, ai fini del presente regolamento, si considerano includere anche gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ( 7 ), del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione ( 8 ) e del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione ( 9 ); |
14) |
"operazione completata" : un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari; |
15) |
"spesa pubblica" : qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori; |
16) |
"organismo di diritto pubblico" : qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) e qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ), indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato; |
17) |
"documento" : un supporto cartaceo o elettronico recante informazioni pertinenti nell'ambito del presente regolamento; |
18) |
"organismo intermedio" : qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione lnei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni; |
19) |
"strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" : un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale; |
20) |
"accordo di partenariato" : un documento preparato da uno Stato membro con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato; |
21) |
"categoria di regioni" : la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'articolo 90, paragrafo 2; |
22) |
"domanda di pagamento" : una domanda di pagamento o una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione da uno Stato membro; |
23) |
"BEI" : la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti; |
24) |
"partenariati pubblico-privati" (PPP) : forme di cooperazione tra organismi pubblici e il settore privato, finalizzate a migliorare la realizzazione di investimenti in progetti infrastrutturali o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale; |
25) |
"operazione PPP" : un'operazione attuata, o che si intende attuare, nell'ambito di una struttura di partenariato pubblico-privato; |
26) |
"conto di garanzia" : un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un'autorità di gestione, o un organismo intermedio, e l'organismo che attua uno strumento finanziario, o, nel caso di un'operazione PPP, ►C1 un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione, o da un organismo intermedio, aperto specificatamente per detenere fondi che saranno erogati dopo il periodo di ammissibilità nel caso di uno strumento finanziario o durante il periodo di ammissibilità e/o dopo il periodo di ammissibilità nel caso di un'operazione PPP, esclusivamente ◄ per gli scopi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 42, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 64, oppure un conto bancario aperto sulla base di condizioni che offrano garanzie equivalenti circa i pagamenti effettuati tramite i fondi; |
27) |
"fondo di fondi" : un fondo istituito con l'obiettivo di fornire sostegno mediante un programma o programmi a diversi strumenti finanziari. Qualora gli strumenti finanziari siano attuati attraverso un fondo di fondi, l'organismo che attua il fondo di fondi è considerato l'unico beneficiario ai sensi del punto 10 del presente articolo; |
28) |
"PMI" : le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 12 ); |
29) |
"periodo contabile" : ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1o luglio al 30 giugno, tranne per il primo anno del periodo di programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024; |
30) |
"esercizio finanziario" : ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1o gennaio al 31 dicembre; |
31) |
"strategia macroregionale" : un quadro integrato concordato dal Consiglio e, se del caso, approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto, tra gli altri, dai fondi SIE per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale; |
32) |
"strategia del bacino marittimo" : un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo; |
33) |
"condizionalità ex ante applicabile" : un fattore critico concreto e predefinito con precisione, che rappresenta un pre-requisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità d'investimento o a una priorità dell'Unione – al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto; |
34) |
"obiettivo specifico" : il risultato al quale contribuisce una priorità d'investimento o una priorità dell'Unione in uno specifico contesto nazionale o regionale mediante azioni o misure intraprese nell'ambito di tale priorità; |
35) |
"raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE" e "raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE" : le raccomandazioni relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono direttamente nell'ambito di applicazione dei fondi SIE, come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi; |
36) |
"irregolarità" : qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione. |
37) |
"operatore economico" : qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica; |
38) |
"irregolarità sistemica" : qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo; |
39) |
"carenza grave nell'efficace funzionamento di un sistema di gestione e di controllo" : ai fini dell'attuazione dei fondi e del FEAMP di cui alla parte IV, una carenza per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali nel sistema, tali da esporre i fondi e il FEAMP a un rischio rilevante di irregolarità e la cui esistenza è incompatibile con un revisione contabile senza rilievi sul funzionamento del sistema di gestione e di controllo. |
Articolo 3
Calcolo dei termini per le decisioni della Commissione
►C1 Ove, conformemente all'articolo 16, paragrafi 2 e 4, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, ◄ all'articolo 102, paragrafo 2, all'articolo 107, paragrafo 2, e all'articolo 108, paragrafo 3, è stabilito un termine per l'adozione o la modifica di una decisione da parte della Commissione mediante un atto di esecuzione, tale termine non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette le sue osservazioni allo Stato membro, e si estende fin quando lo Stato membro non risponde alle osservazioni.
PARTE II
DISPOSIZIONI COMUNI APPLICABILI AI FONDI SIE
TITOLO I
PRINCIPI DI SOSTEGNO DELL'UNIONE PER I FONDI SIE
Articolo 4
Principi generali
Articolo 5
Partenariato e governance a più livelli
Ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato include altresì i seguenti partner:
le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
le parti economiche e sociali; e
i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 149 per stabilire un codice europeo di condotta sul partenariato (il "codice di condotta"), allo scopo di sostenere e agevolare gli Stati membri nell'organizzazione del partenariato a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Il codice di condotta definisce il quadro all'interno del quale gli Stati membri, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico nonché alle rispettive competenze nazionali e regionali, perseguono l'attuazione del partenariato. Nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il codice di condotta definisce i seguenti elementi:
i principi essenziali relativi a procedure trasparenti da seguire per l'identificazione dei partner pertinenti comprese, se del caso, le loro organizzazioni ombrello, allo scopo di agevolare la designazione, da parte degli Stati membri, dei partner pertinenti più rappresentativi, conformemente al loro quadro giuridico e istituzionale;
i principi essenziali e le buone prassi concernenti il coinvolgimento delle diverse categorie di partner pertinenti, come stabilito al paragrafo 1, nella preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi, le informazioni da fornire in merito al loro coinvolgimento e le diverse fasi dell'attuazione;
le buone prassi concernenti la formulazione delle norme di associazione e delle procedure interne dei comitati di sorveglianza che devono essere decise, ove appropriato, dagli Stati membri o dai comitati di sorveglianza dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
i principali obiettivi e le buoni prassi nei casi in cui l'autorità di gestione coinvolge i partner pertinenti nella preparazione di inviti a presentare proposte e, in particolare, le buoni prassi per evitare potenziali conflitti di interesse nei casi in cui vi sia una possibilità di partner pertinenti che siano anche potenziali beneficiari, e per coinvolgere i partner pertinenti nella preparazione delle relazioni sullo stato di attuazione e in connessione alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
le aree di massima, le tematiche e le buone prassi concernenti il modo in cui le autorità competenti degli Stati membri possono utilizzare i fondi SIE, compresa l'assistenza tecnica, al fine di rafforzare la capacità istituzionale dei partner pertinenti conformemente alle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
il ruolo della Commissione nella divulgazione delle buone prassi;
i principi essenziali e le buone prassi atte ad agevolare la valutazione, da parte degli Stati membri, dell'attuazione del partenariato e del suo valore aggiunto.
Le disposizioni del codice di condotta non contraddicono in alcun modo le pertinenti disposizioni del presente regolamento né le norme specifiche di ciascun fondo.
Articolo 6
Conformità al diritto dell'Unione e nazionale
Le operazioni sostenute dai fondi SIE sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile").
Articolo 7
Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione
Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.
Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi. In particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.
Articolo 8
Sviluppo sostenibile
Gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga".
Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione degli accordi di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia basata sulle categorie di operazione, sui settori prioritari o sulle misure in quanto appropriate per ciascuno dei fondi SIE. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a titolo dei fondi SIE a un livello corrispondente alla misura in cui il sostegno stesso apporta un contributo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. La ponderazione specifica attribuita è differenziata valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Se il sostegno non concorre a detti obiettivi o il contributo è insignificante, si assegna la ponderazione zero. Per quanto riguarda FESR, FES e Fondo di coesione, la ponderazione è attribuita alla categorie di operazione stabilite nella nomenclatura adottata dalla Commissione. Per quanto riguarda il FEASR, la ponderazione è attribuita ai settori prioritari definiti nel regolamento FEASR e per quanto riguarda il FEAMP a misure di cui al regolamento FEAMP.
La Commissione stabilisce condizioni uniformi per ognuno dei fondi SIE ai fini dell'applicazione della metodologia di cui al secondo comma mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.
TITOLO II
APPROCCIO STRATEGICO
CAPO I
Obiettivi tematici per i fondi SIE e quadro strategico comune
Articolo 9
Obiettivi tematici
Al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e delle missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, ogni fondo SIE sostiene gli obiettivi tematici seguenti:
rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;
promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);
sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;
promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;
promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;
promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione;
investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente;
rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente;
Gli obiettivi tematici sono tradotti in priorità specifiche per ciascun fondo SIE e sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.
Le priorità stabilite per ciascuno dei fondi SIE nelle norme specifiche di ciascun fondo riguardano, in particolare, l’uso appropriato di ciascun fondo SIE nei settori della migrazione e dell’asilo. In tale contesto è garantito, ove opportuno, il coordinamento con il Fondo asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ).
Articolo 10
Quadro strategico comune
Articolo 11
Contenuto
Il QSC stabilisce:
i meccanismi per garantire il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e la coerenza della programmazione dei fondi SIE rispetto alle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, alle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e, ove appropriato a livello nazionale, al programma nazionale di riforma;
le disposizioni volte a promuovere un uso integrato dei fondi SIE;
le disposizioni per il coordinamento tra i fondi SIE e le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;
i principi orizzontali di cui agli articolo 5, 7 e 8 e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei fondi SIE;
le modalità per affrontare le principali sfide territoriali per le zone urbane, rurali, costiere e di pesca, le sfide demografiche delle regioni o le esigenze specifiche delle zone geografiche che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 TFUE, e le sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE;
i settori prioritari per le attività di cooperazione a titolo dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi.
Articolo 12
Revisione
Qualora subentrino importanti cambiamenti nella situazione sociale ed economica dell'Unione o nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione può presentare una proposta di riesame del QSC, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo rispettivamente a norma dell'articolo 225 o dell'articolo 241 TFUE, possono chiedere alla Commissione di presentare tale proposta.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 allo scopo di integrare o modificare le sezioni 4 e 7 dell'allegato I, ove sia necessario tener conto di eventuali modifiche nelle politiche o negli strumenti dell'Unione di cui alla sezione 4, ovvero di eventuali modifiche nelle attività di cooperazione di cui alla sezione 7, oppure tener conto dell'introduzione di nuove politiche, strumenti o attività di cooperazione dell'Unione.
Articolo 13
Orientamenti per i beneficiari
CAPO II
Accordo di partenariato
Articolo 14
Preparazione dell'accordo di partenariato
Articolo 15
Contenuto dell'accordo di partenariato
L'accordo di partenariato stabilisce:
le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché le missioni specifiche di ciascun fondo secondo gli obiettivi specifici basati sul trattato, inclusa la coesione economica, sociale e territoriale, tra cui:
un'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici e alle sfide territoriali e tenendo conto del programma nazionale di riforma, ove appropriato, e delle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;
una sintesi delle valutazioni ex ante dei programmi o delle conclusioni essenziali della valutazione ex ante dell'accordo di partenariato qualora quest'ultima valutazione sia effettuata dallo Stato membro su propria iniziativa;
gli obiettivi tematici selezionati, e per ciascuno di essi, una sintesi dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi SIE;
la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun fondo SIE, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;
l'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei fondi SIE;
l'elenco dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo cooperazione territoriale europea, e dei programmi del FEASR e del FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun fondo SIE;
dati sulla dotazione collegata alla riserva di efficacia dell'attuazione, disaggregati per fondo SIE e, se del caso, per categoria di regioni, e agli importi esclusi ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 20;
disposizioni volte a garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui:
disposizioni, conformemente al quadro istituzionale degli Stati membri, che garantiscono il coordinamento tra i fondi SIE e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;
le informazioni necessarie per la verifica ex ante della conformità alle norme in materia di addizionalità, definite nella parte III;
una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante applicabili ai sensi dell'articolo 19 e dell'allegato XI a livello nazionale e, ove le condizionalità ex ante applicabili non siano ottemperate, delle azioni da adottare, degli organismi responsabili e delle tempistiche di attuazione di tali azioni;
la metodologia e i meccanismi volti a garantire la coerenza nel funzionamento del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione ai sensi dell'articolo 21;
una valutazione che indichi se sussiste o meno la necessità di rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e, se del caso, dei beneficiari, nonché, se necessario, una sintesi delle azioni da adottare a tale scopo;
una sintesi delle azioni previste nei programmi, compreso un calendario indicativo per conseguire una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
disposizioni per il principio di partenariato di cui all'articolo 5;
un elenco indicativo dei partner di cui all'articolo 5 e una sintesi delle azioni adottate al fine di coinvolgerli a norma dell'articolo 5 e del loro ruolo nella preparazione dell'accordo di partenariato, nonché la relazione di avanzamento di cui all'articolo 52.
L'accordo di partenariato indica altresì:
un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto mediante i fondi SIE o una sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi, che definisca:
le disposizioni volte a garantire un approccio integrato all'uso dei fondi SIE per lo sviluppo territoriale di singole aree subregionali, in particolare le modalità di applicazione degli articoli 32, 33 e 36, corredate dei principi per l'individuazione delle aree urbane in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile;
principali settori prioritari per la cooperazione nell'ambito dei fondi SIE, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e delle strategie relative ai bacini marittimi;
se del caso, un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani che non sono occupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione;
se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 TFUE;
modalità per garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio elettronico di dati e una sintesi delle azioni pianificate per consentire gradualmente che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi avvengano mediante scambio elettronico dei dati.
Articolo 16
Adozione e modifica dell'accordo di partenariato
La Commissione adotta ogni anno, entro il 31 marzo, una decisione recante conferma che le modifiche dell’accordo di partenariato rispecchiano le modifiche di uno o più programmi approvate dalla Commissione nell’anno civile precedente.
La decisione può comprendere la modifica di altri elementi dell’accordo di partenariato conformemente alla proposta di cui al paragrafo 4, purché la proposta sia stata presentata alla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno civile precedente.
Articolo 17
Adozione dell'accordo di partenariato riveduto in caso di differimento dell'entrata in vigore di un regolamento specifico di un fondo
CAPO III
Concentrazione tematica, condizionalità ex ante e verifica dei risultati
Articolo 18
Concentrazione tematica
Conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva tenendo conto delle principali sfide territoriali per i vari tipi di territori in linea con il QSC e delle sfide individuate nei programmi nazionali di riforma dello Stato membro, se del caso, nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e nelle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE. Le disposizioni in materia di concentrazione tematica previste dalle norme specifiche di ciascun fondo non si applicano all'assistenza tecnica.
Articolo 19
Condizionalità ex ante
Le condizionalità ex ante si applicano soltanto a condizione che siano conformi alla definizione di cui all'articolo 2, punto 33), in ordine agli obiettivi specifici perseguiti nell'ambito delle priorità del programma. La valutazione dell'applicabilità tiene conto del principio di proporzionalità, fatta salva la definizione di cui all'articolo 2, punto 33), e conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, con riguardo al livello del sostegno assegnato, se appropriato. La valutazione dell'adempimento si limita ai criteri previsti dalle norme specifiche di ciascun fondo e dalla parte II dell'allegato XI.
Tale valutazione dell'applicabilità da parte della Commissione tiene conto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato, se del caso. La valutazione dell'adempimento da parte della Commissione è limitata ai criteri stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo e di cui alla parte II dell'allegato XI e rispetta le competenze nazionali e regionali per decidere misure specifiche e adeguate in relazione alle politiche, incluso il contenuto delle strategie.
Articolo 20
Riserva di efficacia dell'attuazione
Il 6 % delle risorse destinate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 89, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente conformemente al regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia dell'attuazione che è stabilita nell'accordo e nei programmi di partenariato ed è destinata a priorità specifiche conformemente all'articolo 22 del presente regolamento.
Le seguenti risorse sono escluse ai fini del calcolo della riserva di efficacia dell'attuazione:
risorse destinate all'IOG come stabilito nel programma operativo conformemente all'articolo 18 del regolamento FSE;
risorse destinate all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione;
risorse trasferite dal primo pilastro della PAC al FEASR a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
trasferimenti al FEASR in applicazione degli articoli 10 ter, 136 e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio rispettivamente per le campagne 2013 e 2014;
risorse trasferite al CEF dal Fondo di coesione conformemente all'articolo 92, paragrafo 6, del presente regolamento;
risorse trasferite al Fondo europeo per gli aiuti alimentari alle persone indigenti conformemente all'articolo 92, paragrafo 7, del presente regolamento;
risorse destinate alle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile conformemente all'articolo 92, paragrafo 8, del presente regolamento.
Articolo 21
Verifica di efficacia dell’attuazione
Articolo 22
Applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
La Commissione approva la modifica dei programmi interessati conformemente all'articolo 30, paragrafi 3 e 4. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui all'articolo 50, paragrafi 5 e 6, la riserva di efficacia dell'attuazione per i programmi o le priorità interessati non viene assegnata ai programmi o priorità interessati.
La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti intermedi allorquando lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure correttive. Ove le misure correttive riguardino il trasferimento di dotazioni finanziarie ad altri programmi o priorità, per i quali siano stati raggiunti i target intermedi, la Commissione approva, mediante un atto di esecuzione, la necessaria modifica dei programmi in questione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2. In deroga all'articolo 30, paragrafo 2, in tal caso la Commissione decide in merito alla modifica entro due mesi dalla data di presentazione della richiesta di modifica dello Stato membro.
Quando applica le rettifiche finanziarie, la Commissione tiene conto, nel rispetto del principio di proporzionalità, del livello di assorbimento e di fattori esterni che contribuiscono alla carenza.
Le rettifiche finanziarie non si applicano quando il mancato raggiungimento dei target finali sia dovuto all'impatto dei fattori socio-economici o ambientali, di cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali nello Stato membro interessato o per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione delle priorità interessate.
La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 149 per stabilire norme dettagliate sui criteri per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare.
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire disposizioni dettagliate intese ad assicurare un approccio coerente mirato a determinare i target intermedi e finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e a valutare il conseguimento dei target intermedi e finali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.
CAPO IV
Misure collegate a una sana governance economica
Articolo 23
Misure per collegare l'efficacia dei fondi SIE a una sana governance economica
Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti:
a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione pertinente specifica per paese adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e di una raccomandazione pertinente del Consiglio adottata a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e destinata allo Stato membro interessato;
a sostegno dell'attuazione di raccomandazioni pertinenti del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ), purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macro-economici; o
per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi SIE disponibili se uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:
a tale Stato è stata concessa l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio ( 15 );
a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio ( 16 );
a tale Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario che comporta un programma di riassetto macroeconomico a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ) o che comporta una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.
►C1 Ai fini di cui al secondo comma, lettera c), ognuna di tali condizioni è ritenuta soddisfatta se ◄ l'assistenza è resa disponibile allo Stato membro prima o dopo 21 dicembre 2013 e resta a sua disposizione.
Il Consiglio decide su detta proposta mediante un atto di esecuzione. ►C1 Tale atto di esecuzione si applica soltanto alle domande di pagamento presentate dopo la data di adozione di detto atto di esecuzione. ◄
La sospensione dei pagamenti non supera il 50 % dei pagamenti per ognuno dei programmi interessati. La decisione può prevedere un aumento del livello della sospensione fino al 100 % dei pagamenti se lo Stato membro omette di adottare un'azione effettiva come risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla decisione di sospendere i pagamenti di cui al paragrafo 6.
La Commissione rivolge al Consiglio una proposta di sospendere parzialmente o totalmente gli impegni o i pagamenti relativi ai programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:
se il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, o dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE che lo Stato membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;
se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente;
se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per squilibri, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011 con cui accerta l'inadempimento dello Stato membro perché non ha adottato l'azione correttiva raccomandata;
se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 o al regolamento (CE) n. 332/2002 e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;
se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di riassetto di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o alle misure richiesta nella decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.
Quando formula la sua proposta la Commissione rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 11 e tiene in conto tutte le informazioni pertinenti in materia e tiene in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso nel dialogo strutturato di cui al paragrafo 15.
Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni: i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inosservanza. ►C1 La sospensione dei pagamenti si applica alle domande di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione. ◄
Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui al paragrafo 9 riguardo alla sospensione dei pagamenti.
Nell'allegato III sono previste disposizioni dettagliate per stabilire l'ambito e il livello delle sospensioni.
La sospensione degli impegni è soggetta al più basso dei massimali seguenti:
un massimale del 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e il massimale del 25 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura di squilibrio eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).
Il livello della sospensione aumenta gradualmente fino al massimale del 100 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per disavanzo eccessivo e fino al 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per i fondi SIE in caso di procedura per squilibri eccessivi alla luce della gravità della non conformità;
un massimale dello 0,5 % del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata a una procedura di disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera a), e un massimale dello 0,25 % del PIL nominale che si applica nel primo caso di non conformità legata al piano d'azione correttivo in una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera b), o di non conformità con il piano d'azione correttivo raccomandato in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 9, primo comma, lettera c).
Ove la non conformità legata alle azioni correttive di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere a), b) e c) persista, la percentuale di detto massimale del PIL è progressivamente incrementata fino a:
un massimale del 50 % degli impegni relativi al successivo esercizio finanziario per il fondi SIE o un massimale dello 0,5 % del PIL nominale nel primo caso di non conformità di cui al paragrafo 9, primo comma, lettere d) ed e).
Ai fini della determinazione del livello della sospensione e per decidere se sospendere impegni o pagamenti, si tiene conto della fase del programma con particolare attenzione per il periodo restante per l'utilizzazione dei fondi dopo la riscrizione in bilancio degli impegni sospesi.
Fatte salve le norme in materia di disimpegno di cui agli articoli da 86 a 88, la Commissione pone fine alla sospensione degli impegni senza indugio nei seguenti casi:
se è sospesa la procedura relativa ai disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ( 18 ) o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo;
se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura relativa agli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di detto regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura relativa agli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 di detto regolamento;
se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato misure adeguate per attuare il programma di riassetto di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con decisione del Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.
Quando revoca la sospensione degli impegni, la Commissione riscrive in bilancio gli impegni sospesi a norma dell'articolo 8 del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 1311/2013.
Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c).
Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione del presente articolo, in particolare alla luce delle informazioni trasmesse a norma del primo comma.
Immediatamente dopo la relativa adozione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di sospensione di impegni o di pagamenti o la proposta di revoca di detta sospensione Il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di esporre i motivi della sua proposta.
Articolo 24
Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio
Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo il 21 dicembre 2013, il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle richieste di pagamento di tale Stato membro per il periodo fino al 30 giugno 2016:
se lo Stato membro interessato riceve un prestito dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010;
se lo Stato membro interessato è beneficiario di un sostegno finanziario a medio termine a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;
se allo Stato membro interessato è stato concesso un sostegno finanziario subordinato all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico di cui al regolamento (UE) n. 472/2013.
Se uno Stato membro soddisfa una delle condizioni di cui al secondo comma dopo il 30 giugno 2016, il tasso maggiorato si applica alle sue richieste di pagamento per il periodo che si conclude il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il relativo sostegno finanziario giunge a termine.
Il presente paragrafo non si applica ai programmi nell'ambito del regolamento CTE.
Fermo restando il paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:
alla spesa pubblica; o
all'importo massimo del sostegno a titolo dei fondi SIE per ciascuna priorità in relazione al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione o, se inferiore, per ciascuna misura in relazione al FEASR e al FEAMP, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma,
se questo è inferiore.
Articolo 25
Gestione dell'assistenza tecnica per gli Stati membri
Se lo Stato membro soddisfa le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, il 1o gennaio 2014, può trasmettere la richiesta per tale anno contestualmente alla presentazione dell'accordo di partenariato, che fissa l'importo totale da trasferire all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
CAPO V
Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19
Articolo 25 bis
Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19
La richiesta di modifica del tasso di cofinanziamento è presentata secondo la procedura di cui all'articolo 30 per la modifica dei programmi ed è corredata di un programma o di programmi riveduti. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica soltanto se la Commissione approva la corrispondente modifica del programma operativo prima della trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio a norma dell'articolo 135, paragrafo 2.
Prima di trasmettere la prima domanda di pagamento per il periodo contabile che inizia il 1o luglio 2021, gli Stati membri comunicano la tabella di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera d), punto ii), che conferma il tasso di cofinanziamento applicabile nel periodo contabile concluso il 30 giugno 2020, per le priorità interessate dall'aumento temporaneo al 100 %.
Le condizioni stabilite all'articolo 92, paragrafo 4, non si applicano ai fini di detti trasferimenti.
I trasferimenti fanno salve le risorse destinate all'IOG a norma dell'articolo 92, paragrafo 5, o gli aiuti agli indigenti nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione a norma dell'articolo 92, paragrafo 7.
Alle risorse trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione a norma del presente paragrafo è data attuazione secondo le regole del fondo al quale sono trasferite.
In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, a decorrere dal 24 aprile 2020 è omessa la verifica della coerenza dei programmi e della relativa attuazione con l'accordo di partenariato.
In deroga all'articolo 125, paragrafo 3, lettera b), dette operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato.
In deroga al regolamento (UE) n. 1305/2013, detto sostegno può essere erogato anche dal FEASR in conformità delle misure previste dallo stesso regolamento (UE) n. 1305/2013e pertinenti all'attuazione degli strumenti finanziari. La spesa ammissibile in tale ambito è limitata a 200 000 EUR.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE
CAPO I
Disposizioni generali sui fondi SIE
Articolo 26
Preparazione dei programmi
Articolo 27
Contenuto dei programmi
Ciascun programma comprende le modalità per garantire l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei fondi SIE e le azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.
Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori e target corrispondenti espressi in termini qualitativi o quantitativi, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, al fine di valutare i progressi nell'esecuzione del programma volti al conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori comprendono:
indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata;
indicatori di output relativi alle operazioni finanziate;
indicatori di risultato relativi alla priorità interessata.
Per ciascun fondo SIE, le norme specifiche di ciascun fondo stabiliscono gli indicatori comuni e possono definire disposizioni relative a indicatori specifici per ciascun programma.
Articolo 28
Disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla BEI.
In deroga all'articolo 27, i programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono:
gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, primo comma, e ai, paragrafi 2, 3 e 4 di detto articolo per quanto riguarda i principi di cui all'articolo 5;
un'identificazione degli organismi di cui agli articoli 125, 126 e 127 del presente regolamento e all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento FEASR ove pertinente per il Fondo interessato;
per ogni condizionalità ex ante applicabile al programma, stabilita a norma dell'articolo 19 e dell'allegato XI, una valutazione dell'ottemperanza della condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma e, qualora le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e il relativo calendario di attuazione in conformità della sintesi presentata nell'accordo di partenariato;
Articolo 29
Procedura di adozione dei programmi
In deroga al requisito di cui al primo comma, i programmi a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea possono essere approvati dalla Commissione prima dell'adozione della decisione che approva l'accordo di partenariato, i programmi operativi dedicati per l'IOG di cui all'articolo 18, secondo comma, lettera a), del regolamento FSE e i programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma,lettera b), del presente regolamento possono essere approvati dalla Commissione prima della presentazione dell'accordo di partenariato.
Articolo 30
Modifica dei programmi
Quando la modifica di un programma si ripercuote sulle informazioni fornite nell’accordo di partenariato, si applica la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 4 bis.
Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi devono comunque essere conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute.
Articolo 31
Partecipazione della BEI
CAPO II
Sviluppo locale di tipo partecipativo
Articolo 32
Sviluppo locale di tipo partecipativo
Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è:
concentrato su territori subregionali specifici;
gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;
attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.
Articolo 33
Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
Una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo contiene almeno i seguenti elementi:
la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi. La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati;
una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
il piano di finanziamento per la strategia, compresa la dotazione prevista da ciascun fondo SIE interessato.
Articolo 34
Gruppi di azione locale
Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.
I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:
rafforzare la capacità dei soggetti locali, compresi i potenziali beneficiari, di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di preparare e gestire i loro progetti;
elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria che eviti conflitti d’interessi, garantisca che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche e consenta la selezione mediante procedura scritta;
elaborare e approvare criteri oggettivi non discriminatori di selezione delle operazioni che garantiscano la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo l’ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o una procedura permanente di presentazione di progetti;
ricevere e valutare le domande di sostegno;
selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.
I gruppi di azione locale che svolgono compiti non contemplati dal primo comma, lettere da a) a g), che rientrano nelle competenze dell’autorità di gestione, dell’autorità di certificazione o dell’organismo pagatore sono designati come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
Articolo 35
Sostegno dei fondi SIE allo sviluppo locale di tipo partecipativo
Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprende:
i costi del sostegno preparatorio consistente in sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti, nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.
Tali costi possono includere uno o più dei seguenti elementi:
iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;
studi dell'area interessata;
spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;
spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;
sostegno a piccoli progetti pilota.
Tale sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità che il comitato di selezione istituito a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, scelga o meno di finanziare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal gruppo d'azione locale che beneficia del sostegno;
l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;
la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale;
i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo consistenti in costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, costi relativi alle pubbliche relazioni, costi finanziari nonché costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione di detta strategia di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera g);
l'animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per agevolare gli scambi tra le parti interessate intesi a fornire informazioni e promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.
CAPO III
Sviluppo territoriale
Articolo 36
Investimenti territoriali integrati
Le azioni eseguite come un ITI possono essere integrate da un sostegno finanziario dal FEASR o dal FEAMP.
Qualora un ITI sia integrato dal sostegno finanziario fornito dal FEASR o dal FEAMP, la dotazione finanziaria indicativa e le misure coperte sono definite nel programma o nei programmi pertinenti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
TITOLO IV
STRUMENTI FINANZIARI
Articolo 37
Strumenti finanziari
Gli strumenti finanziari sono attuati per sostenere investimenti che si prevede siano finanziariamente sostenibili e non diano luogo a un finanziamento sufficiente da fonti di mercato. Nell'applicare il presente titolo, le autorità di gestione, gli organismi che attuano fondi di fondi e gli organismi che attuano strumenti finanziari si conformano al diritto applicabile, in particolare quello in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.
Il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere. Tale valutazione ex ante comprende:
un'analisi dei fallimenti del mercato, delle condizioni di investimento subottimali e delle esigenze di investimento per settori strategici e obiettivi tematici o delle priorità di investimento da affrontare al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi specifici definiti nell'ambito di una priorità e da sostenere mediante strumenti finanziari. Tale analisi si basa sulla metodologia delle migliori prassi disponibili;
una valutazione del valore aggiunto degli strumenti finanziari che si ritiene saranno sostenuti dai fondi SIE, della coerenza con altre forme di intervento pubblico che si rivolgono allo stesso mercato, delle possibili implicazioni in materia di aiuti di Stato, della proporzionalità dell'intervento previsto e delle misure intese a contenere al minimo la distorsione del mercato;
una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità e dell’entità del trattamento differenziato di cui all’articolo 43 bis inteso ad attrarre risorse complementari da investitori che operano conformemente al principio dell’economia di mercato e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità e l’entità di tale trattamento differenziato, quale una procedura di valutazione competitiva o adeguatamente indipendente;
una valutazione delle lezioni tratte dall'impiego di strumenti analoghi e dalle valutazioni ex ante effettuate in passato dagli Stati membri, compreso il modo in cui tali lezioni saranno applicate in futuro;
la strategia di investimento proposta, compreso un esame delle opzioni per quanto riguarda le modalità di attuazione ai sensi dell'articolo 38, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;
un'indicazione dei risultati attesi e del modo in cui si prevede che lo strumento finanziario considerato contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici della pertinente priorità, compresi gli indicatori per tale contributo;
disposizioni che consentano di procedere, ove necessario, al riesame e all'aggiornamento della valutazione ex ante durante l'attuazione di qualsiasi strumento finanziario attuato in base a tale valutazione, se durante la fase di attuazione l'autorità di gestione ritiene che la valutazione ex ante non possa più rappresentare con precisione le condizioni di mercato esistenti al momento dell'attuazione.
La sintesi dei risultati e delle conclusioni delle valutazioni ex ante in relazione agli strumenti finanziari è pubblicata entro tre mesi dalla data del loro completamento.
La valutazione ex ante è presentata al comitato di sorveglianza a scopo informativo, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
Gli strumenti finanziari possono inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.
Articolo 38
Attuazione degli strumenti finanziari
In applicazione dell'articolo 37, le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:
gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione;
gli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità;
gli strumenti finanziari che combinano tale contributo con prodotti finanziari della BEI nell’ambito del FEIS conformemente all’articolo 39 bis.
I contributi agli strumenti finanziari di cui al primo comma sono soggetti al presente regolamento, salvo che siano espressamente formulate eccezioni.
Il secondo comma non pregiudica le norme che disciplinano la creazione e il funzionamento degli strumenti finanziari ai sensi del regolamento finanziario, a meno che tali norme non siano in conflitto con le norme del presente regolamento, nel qual caso prevale il presente regolamento.
Per gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:
strumenti finanziari che soddisfano i termini e le condizioni uniformi stabiliti dalla Commissione ai sensi del secondo comma del presente paragrafo;
strumenti finanziari già esistenti o nuovi specificamente concepiti per conseguire gli obiettivi specifici definiti nell'ambito delle pertinenti priorità.
La Commissione adotta atti di esecuzione relativi ai termini e alle condizioni che gli strumenti finanziari devono soddisfare conformemente al primo comma della lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.
Quando sostiene gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di gestione può:
investire nel capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti, comprese quelle finanziate da altri fondi SIE, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgeranno compiti di esecuzione; il sostegno a tali entità si limita agli importi necessari per attuare nuovi investimenti a norma dell'articolo 37 e coerenti con gli obiettivi del presente regolamento;
affidare compiti di esecuzione, tramite l’aggiudicazione diretta di un contratto:
alla BEI;
a un’istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;
a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti:
affidare compiti di esecuzione a un altro organismo di diritto pubblico o privato, o
assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. In tal caso l’autorità di gestione è considerata il beneficiario ai sensi dell’articolo 2, punto 10).
Nell’attuare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere da a) a d), del presente paragrafo garantiscono la conformità al diritto applicabile e ai requisiti di cui all’articolo 155, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche aggiuntive sul ruolo, le competenze e le responsabilità degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e sui relativi criteri di selezione e prodotti che possono essere offerti mediante strumenti finanziari conformemente all'articolo 37. La Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio entro 22 aprile 2014.
Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma del paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), in funzione di come è strutturata l’attuazione dello strumento finanziario, i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all’allegato IV ai livelli seguenti:
ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi; e
tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, l'organismo che attua il fondo di fondi e l'organismo che attua lo strumento finanziario.
Articolo 39
Contributo del FESR e del FEASR agli strumenti finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle PMI, applicati dalla BEI
Gli Stati membri possono ricorrere al FESR e al FEASR durante il periodo di ammissibilità di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del presente regolamento, per fornire un contributo finanziario agli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento gestiti indirettamente dalla Commissione con la BEI a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii), del regolamento finanziario e dell’articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario, per quanto riguarda le seguenti attività:
garanzie illimitate a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali per nuovi portafogli di finanziamento del debito per PMI ammissibili a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del presente regolamento;
cartolarizzazione, ai sensi dell'articolo 4, punto 61), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 22 ), di uno dei seguenti elementi:
portafogli in essere per il finanziamento del debito per le PMI e altre imprese con meno di 500 dipendenti;
nuovi portafogli per il finanziamento del debito per le PMI.
Il contributo finanziario di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo concorre alle componenti relative alle prime perdite (junior) e/o seconde perdite (mezzanine) dei portafogli corrispondenti, purché l'intermediario finanziario interessato si assuma una quota sufficiente del rischio di portafoglio, almeno pari al requisito di mantenimento del rischio stabilito nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 23 ) e nel regolamento (UE) n. 575/2013, onde assicurare un adeguato allineamento degli interessi. In caso di cartolarizzazione ai sensi del primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l'intermediario finanziario è obbligato a produrre nuovo finanziamento del debito alle PMI ammissibili a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del presente regolamento.
Ogni Stato membro che intenda partecipare a detti strumenti finanziari contribuisce per un importo allineato al fabbisogno di finanziamento del debito di detto Stato membro e alla domanda stimata di detto finanziamento del debito delle PMI, tenendo conto della valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), e comunque non superiore al 7 % della dotazione del FESR e del FEASR destinata allo Stato membro. Il contributo aggregato FESR e FEASR di tutti gli Stati membri partecipanti è soggetto a un massimale globale di 8 500 000 000 EUR (a prezzi del 2011).
Qualora la Commissione, in consultazione con la BEI, ritenga che il contributo minimo aggregato allo strumento costituito dalla somma dei contributi di tutti gli Stati membri partecipanti sia insufficiente, tenuto conto della massa critica minima definita nella valutazione ex ante di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera a), l'attuazione dello strumento finanziario ha termine e i contributi sono restituiti agli Stati membri.
Qualora lo Stato membro e la BEI non siano in grado di concordare le condizioni per l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), del presente articolo, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di cui al paragrafo 4, l primo comma, lettera b), e riassegna il contributo ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica.
Qualora siano state soddisfatte le condizioni per la cessazione del contributo dello Stato membro allo strumento istituito con l'accordo di finanziamento tra lo Stato membro interessato e la BEI di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b), e riassegna il contributo restante ad altri programmi e priorità in conformità con i requisiti della concentrazione tematica.
Qualora la partecipazione di uno Stato membro abbia termine, detto Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma. Qualora gli impegni non utilizzati siano disimpegnati, tali impegni disimpegnati sono resi nuovamente disponibili allo Stato membro interessato, per essere riprogrammati per altri programmi e priorità in conformità dei requisiti per la concentrazione tematica.
Il contributo finanziario di cui al paragrafo 2 è conforme alle condizioni seguenti:
in deroga all’articolo 37, paragrafo 2, si basa su una valutazione ex ante a livello dell’Unione, effettuata dalla BEI e dalla Commissione o, qualora siano disponibili dati più recenti, su una valutazione ex ante a livello dell’Unione, nazionale o regionale.
Sulla base delle fonti di dati disponibili in materia di finanziamento del debito da parte del settore bancario e sulle PMI, la valutazione ex ante contempla, tra l’altro, un’analisi del fabbisogno di finanziamento delle PMI al livello pertinente, le condizioni e il fabbisogno di finanziamento delle PMI, nonché un’indicazione del deficit di finanziamento delle PMI, un profilo della situazione economica e finanziaria del settore delle PMI al livello pertinente, la massa critica minima dei contributi aggregati, una forbice del volume totale stimato di prestiti generato da tali contributi, nonché il valore aggiunto;
è fornito da ogni Stato membro partecipante quale elemento di un asse prioritario separato nell’ambito di un programma, nel caso di un contributo del FESR, o di un unico programma nazionale dedicato per contributo finanziario del FESR e del FEASR, a sostegno dell’obiettivo tematico di cui all’articolo 9, primo comma, punto 3);
è subordinato alle condizioni fissate in un accordo di finanziamento concluso tra ogni singolo Stato membro partecipante e la BEI, comprendente, tra l'altro:
impegni e obblighi della BEI, compresa la remunerazione;
il coefficiente di leva minimo da conseguire per target intermedi chiaramente definiti entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2;
le condizioni per il nuovo finanziamento del debito;
le disposizioni relative alle attività non ammissibili e i criteri di esclusione;
il calendario dei pagamenti;
le penali in caso di mancato risultato da parte degli intermediari finanziari;
la selezione degli intermediari finanziari;
la sorveglianza, le relazioni e la valutazione;
la visibilità;
le condizioni per la risoluzione dell'accordo.
Ai fini dell'attuazione dello strumento, la BEI stipula accordi contrattuali con intermediari finanziari selezionati;
se l'accordo di finanziamento di cui alla lettera c) non è concluso entro i sei mesi successivi all'adozione del programma di cui alla lettera b), lo Stato membro ha la facoltà di riassegnare tale contributo ad altri programmi e priorità in conformità dei requisiti della concentrazione tematica.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un modello dell'accordo di finanziamento di cui al primo comma, lettera c). L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.
Se non consegue il coefficiente di leva minimo previsto nell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera c), l'intermediario finanziario è tenuto contrattualmente a versare penali a beneficio dello Stato membro partecipante, in conformità dei termini e delle condizioni stabilite nell'accordo di finanziamento.
Il mancato conseguimento da parte dell'intermediario finanziario del coefficiente di leva minimo stabilito nell'accordo di finanziamento non incide né sulla garanzie rilasciate né sulle pertinenti operazioni di cartolarizzazione.
Alla chiusura del programma, la spesa ammissibile di cui all’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), equivale all’importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, corrispondente:
per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, alle risorse di cui all’articolo 42, paragrafo 1, primo comma, lettera b);
per le attività di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente articolo, all’importo aggregato del nuovo finanziamento del debito risultante dalle operazioni di cartolarizzazione, versato alle, o a beneficio delle, PMI ammissibili entro il periodo di ammissibilità di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
La relazione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, comprende i seguenti elementi supplementari:
l'importo totale del sostegno del FESR e del FEASR versato allo strumento finanziario in relazione alle garanzie illimitate o operazioni di cartolarizzazione, per programma e priorità o misura;
i progressi verso la costituzione del nuovo finanziamento del debito in conformità dell'articolo 37, paragrafo 3, per le PMI ammissibili.
Articolo 39 bis
Contributo dei fondi SIE agli strumenti finanziari che combinano tale contributo a prodotti finanziari della BEI nell’ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici
Quando contribuisce agli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), l’autorità di gestione può:
investire nel capitale di un’entità giuridica nuova o già esistente incaricata della realizzazione di investimenti in destinatari finali coerenti con gli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, che svolgerà compiti di esecuzione;
affidare compiti di esecuzione conformemente all’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere b) e c).
L’organismo cui sono stati affidati compiti di esecuzione di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), apre un conto fiduciario a proprio nome e per conto dell’autorità di gestione o costituisce un capitale separato nell’ambito dell’istituto per il contributo del programma. Nel caso di un capitale separato, è attuata una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell’istituto. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti in conformità del principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.
Ai fini del presente articolo, uno strumento finanziario può anche assumere la forma, o far parte, di una piattaforma d’investimento ai sensi dell’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2015/1017, purché la piattaforma d’investimento assuma la forma di una società veicolo o di un conto gestito.
I termini e le condizioni per i contributi a norma dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera c), sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all’allegato IV ai livelli seguenti:
ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell’autorità di gestione e l’organismo che attua il fondo di fondi;
tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell’autorità di gestione o, ove applicabile, tra l’organismo che attua il fondo di fondi e l’organismo che attua lo strumento finanziario.
Articolo 40
Gestione e controllo degli strumenti finanziari
Tuttavia, le autorità designate effettuano verifiche a norma dell’articolo 125, paragrafo 5, del presente regolamento e controlli conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione del rispettivo Stato membro.
La BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono alle autorità designate una relazione di controllo unitamente a ciascuna domanda di pagamento. Forniscono inoltre alla Commissione e alle autorità designate una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni. Tali obblighi di relazione non pregiudicano gli obblighi di relazione, anche per quanto riguarda i risultati degli strumenti finanziari, definiti all’articolo 46, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione relativo ai modelli delle relazioni di controllo e delle relazioni annuali di audit di cui al terzo comma del presente paragrafo.
Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 150, paragrafo 2.
Gli organismi responsabili dell’audit dei programmi effettuano audit delle operazioni e dei sistemi di gestione e di controllo a livello degli altri organismi che attuano gli strumenti finanziari nella giurisdizione dei rispettivi Stati membri e a livello dei destinatari finali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3.
La Commissione può effettuare audit a livello degli organismi di cui al paragrafo 1 ove ritenga che ciò sia necessario per ottenere una ragionevole garanzia in considerazione dei rischi individuati.
Gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre audit al livello dei destinatari finali soltanto se si verificano una o più delle seguenti situazioni:
i documenti giustificativi che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali e che esso è stato utilizzato agli scopi previsti in conformità della legislazione applicabile dell'Unione e nazionale non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che applicano gli strumenti finanziari;
vi sono prove che i documenti disponibili al livello dell'autorità di gestione o al livello degli organismi che sviluppano gli strumenti finanziari non rappresentano una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito.
In deroga all’articolo 143, paragrafo 4, del presente regolamento e all’articolo 56, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nelle operazioni che comprendono strumenti finanziari, un contributo soppresso in conformità dell’articolo 143, paragrafo 2, del presente regolamento o dell’articolo 56, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a seguito di un’irregolarità isolata può essere riutilizzato nell’ambito della stessa operazione alle seguenti condizioni:
se l’irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del destinatario finale, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri destinatari finali nell’ambito dello stesso strumento finanziario;
se l’irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell’intermediario finanziario in un fondo di fondi, il contributo soppresso può essere riutilizzato solo per altri intermediari finanziari.
Se l’irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell’organismo che attua il fondo di fondi - o a livello dell’organismo che attua gli strumenti finanziari, se lo strumento finanziario è attuato mediante una struttura priva di un fondo di fondi - il contributo soppresso non può essere riutilizzato nell’ambito della stessa operazione.
Laddove sia effettuata una rettifica finanziaria per un’irregolarità sistemica, il contributo soppresso non può essere riutilizzato per nessuna operazione interessata da tale irregolarità sistemica.
Articolo 41
Domande di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti finanziari
Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c), e per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera b), attuati in conformità dell’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), sono effettuate domande scaglionate di pagamento intermedio per i contributi del programma erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità stabilito all’articolo 65, paragrafo 2 («periodo di ammissibilità») conformemente alle seguenti condizioni:
l'importo del contributo del programma erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25 % dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario ai sensi del pertinente accordo di finanziamento, corrispondente alla spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), e di cui è previsto il pagamento durante il periodo di ammissibilità. Le domande di pagamento intermedio presentate dopo il periodo di ammissibilità riguardano l'importo complessivo della spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42;
ogni domanda di pagamento intermedio di cui alla lettera a) del presente paragrafo può includere fino al 25 % dell'importo complessivo del co-finanziamento nazionale di cui all'articolo 38, paragrafo 9, che si prevede di erogare allo strumento finanziario, o a livello dei destinatari finali per la spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), entro il periodo di ammissibilità;
successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo:
per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60 % dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);
per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85 % degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);
ogni domanda di pagamento intermedio, riguardante spese connesse a strumenti finanziari indica separatamente l'importo complessivo dei contributi del programma erogato agli strumenti finanziari e gli importi erogati a titolo di spesa ammissibile ◄ ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d).
Alla chiusura di un programma, la domanda di pagamento del saldo finale comprende l'importo complessivo della spesa ammissibile di cui all'articolo 42.
Articolo 42
Spesa ammissibile alla chiusura
Alla chiusura di un programma, la spesa ammissibile dello strumento finanziario corrisponde all'importo complessivo dei contributi del programma effettivamente pagato o, nel caso di garanzie, impegnato dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, comprendente:
i pagamenti ai destinatari finali e, nei casi di cui all'articolo 37, paragrafo 7, i pagamenti a vantaggio dei destinatari finali;
le risorse impegnate per contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di garanzia per perdite, calcolate in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o altri strumenti di rischio per nuovi investimenti nei destinatari finali;
gli abbuoni di interesse o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, da pagare per un periodo non superiore ai dieci anni successivi al periodo di ammissibilità, utilizzati in combinazione con strumenti finanziari, depositati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, per l'esborso effettivo dopo il periodo di ammissibilità, ma riguardo a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei destinatari finali entro il periodo di ammissibilità;
il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo a norme specifiche relative all'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia. di cui al primo comma, lettera c).
I fondi versati nel conto di garanzia:
sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori nei destinatari finali che hanno ricevuto investimenti azionari iniziali dallo strumento finanziario nel corso del periodo di ammissibilità, ancora in sospeso interamente o parzialmente;
sono utilizzati unicamente per investimenti ulteriori da effettuare conformemente alle norme di mercato e agli accordi contrattuali conformi alle norme di mercato e sono limitati al minimo necessario per stimolare i coinvestimenti del settore privato, assicurando nel contempo la continuità del finanziamento per le imprese destinatarie di modo che gli investitori pubblici e privati possano trarre beneficio dagli investimenti;
non superano il 20 % della spesa ammissibile dello strumento su base azionaria di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), massimale da cui sono detratte le plusvalenze e le risorse in conto capitale restituite a detto strumento azionario durante il periodo di ammissibilità.
Eventuali importi versati nel conto di garanzia non utilizzati per investimenti in destinatari finali erogati nel periodo di cui al primo comma sono utilizzati a norma dell'articolo 45.
La spesa ammissibile indicata conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 non supera ◄ l'ammontare:
dell'importo complessivo del sostegno dei fondi SIE erogato ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3 ◄ ; e
del corrispondente cofinanziamento nazionale.
I costi e le commissioni di gestione possono comprendere commissioni di istruttoria. Se le commissioni di istruttoria, o una parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.
I costi e le spese di commissioni, compresi quelli sostenuti per i lavori preparatori in relazione allo strumento finanziario prima della firma del pertinente accordo di finanziamento, sono ammissibili a partire dalla data della firma del pertinente accordo di finanziamento.
Articolo 43
Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari
Articolo 43 bis
Trattamento differenziato degli investitori
Articolo 44
Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE fino al termine del periodo di ammissibilità
Fatto salvo l’articolo 43 bis, le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi in conto capitale, le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, sono reimpiegate per le seguenti finalità, a concorrenza degli importi necessari e nell’ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento:
per ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell’ambito di una priorità;
se del caso, per coprire le perdite nell’importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari;
se del caso, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.
Articolo 45
►C1 Reimpiego delle risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse restituite agli strumenti finanziari, comprese le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti generati durante un periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, che sono imputabili al sostegno dai fondi SIE agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 37, siano reimpiegati conformemente alle finalità del programma o dei programmi, ◄ nell'ambito del medesimo strumento finanziario, o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.
Articolo 46
Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari
La relazione specifica di cui al paragrafo 1 contiene, per ciascuno strumento finanziario, le informazioni seguenti:
l'identificazione del programma e della priorità o misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE;
una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione;
l’identificazione degli organismi di attuazione degli strumenti finanziari e degli organismi di attuazione dei fondi di fondi, se del caso, di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
l'importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario;
l'importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, nonché dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate, per programma e priorità o misura;
i risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi;
gli interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e le risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44 e gli importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all’articolo 43 bis;
i progressi compiuti nel conseguimento dell’atteso effetto leva degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario;
il valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti;
il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o misura interessata.
Le informazioni di cui al primo comma, lettere h) e j), possono essere incluse solo nell'allegato delle relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 nonché nella relazione di attuazione finale. Gli obblighi di relazione di cui al primo comma, lettere da a) a j), non si applicano al livello dei destinatari finali.
TITOLO V
SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE
CAPO I
Sorveglianza
Articolo 47
Comitato di sorveglianza
Uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per coprire più di un programma cofinanziato dai fondi SIE.
Articolo 48
Composizione del comitato di sorveglianza
La composizione del comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea è concordata dagli Stati membri partecipanti al programma e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione. Il comitato di sorveglianza comprende rappresentanti pertinenti di detti Stati membri e di paesi terzi. Il comitato di sorveglianza può includere rappresentanti del GECT che svolgono attività legate al programma nell'area interessata dal programma.
Articolo 49
Funzioni del comitato di sorveglianza
Articolo 50
Relazioni di attuazione
Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione di attuazione annuale non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, tale relazione si considera ricevibile.
Articolo 51
Riunione annuale di riesame
Articolo 52
Relazione sullo stato dei lavori
La relazione sullo stato dei lavori contiene informazioni e valutazioni in merito a quanto segue:
cambiamenti nelle esigenze di sviluppo nello Stato membro dall'adozione dell'accordo di partenariato;
progressi compiuti nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché nelle missioni specifiche di ciascun fondo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, mediante il contributo dei fondi SIE agli obiettivi tematici selezionati, in particolare rispetto ai target intermedi stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ciascun programma e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;
effettiva attuazione, secondo il calendario stabilito, delle azioni per adempiere condizionalità ex ante applicabili definite nell'accordo di partenariato e non soddisfatte alla data di adozione dell'accordo di partenariato. Tale punto si applica esclusivamente alla relazione sullo stato dei lavori da presentare nel il 2017;
attuazione di meccanismi per garantire il coordinamento tra i fondi SIE e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;
attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, o una sintesi dell'attuazione degli approcci integrati basati sui programmi, compresi i progressi nella realizzazione degli ambiti prioritari stabiliti per la cooperazione;
se del caso, azioni intraprese per rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi SIE;
azioni adottate e risultati conseguiti nell'ottica della riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'esecuzione dell'accordo di partenariato;
una sintesi delle azioni adottate in relazione all'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articolo 5, 7 e 8 e degli obiettivi politici per l'attuazione dei fondi SIE.
Articolo 53
Relazioni della Commissione e discussione sui fondi SIE
CAPO II
Valutazione
Articolo 54
Disposizioni generali
Articolo 55
Valutazione ex ante
Le valutazioni ex ante prendono in esame quanto segue:
il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali, delle potenzialità di sviluppo, nonché dell'esperienza acquisita nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione;
la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti;
la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;
la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il QSC, l'accordo di partenariato e le raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e, se si applica a livello nazionale, il programma nazionale di riforma;
la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto;
in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;
se i valori target quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei fondi SIE;
la motivazione della forma di sostegno proposta;
l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;
l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;
l'idoneità de target intermedi selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;
l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione per quanto concerne, in particolare, l'accessibilità per le persone con disabilità;
l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile;
le misure intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.
Articolo 56
Valutazione durante il periodo di programmazione
▼M6 —————
Articolo 57
Valutazione ex post
TITOLO VI
ASSISTENZA TECNICA
Articolo 58
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
Le misure di cui al primo comma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all' ►M6 articolo 154 del regolamento finanziario ◄ .
Le misure di cui al primo comma possono comprendere in particolare:
assistenza per la preparazione e la valutazione di progetti, anche con la BEI;
sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi SIE;
studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi SIE e alla relazione sulla coesione;
misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei fondi SIE, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;
valutazioni, relazioni di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi SIE, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI;
azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno, interventi di comunicazione, con particolare riferimento ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;
installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione;
azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;
azioni relative all'audit;
rafforzamento della capacità nazionale e regionale in termini di pianificazione degli investimenti, valutazione delle necessità, preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani d'azione comuni e grandi progetti, comprese iniziative comuni con la BEI;
divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all'articolo 5 e le loro organizzazioni ombrello;
azioni finanziate a norma del regolamento (UE) 2017/825 per contribuire a realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
La Commissione dedica almeno il 15 % delle risorse di cui al presente articolo all’ottenimento di una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico e di più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione medesima, ampliando la base di conoscenze sui risultati ottenuti, in particolare attraverso una raccolta e una diffusione dei dati più efficaci, valutazioni e relazioni, e soprattutto evidenziando il contributo dei fondi SIE nel migliorare le condizioni di vita delle persone, come pure aumentando la visibilità del sostegno dei fondi SIE e sensibilizzando in merito ai risultati e al valore aggiunto di tale sostegno. Le misure di informazione, comunicazione e visibilità relative ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi SIE, con particolare riferimento alle operazioni, sono portate avanti dopo la chiusura dei programmi, se del caso. Tali misure contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.
A seconda della loro finalità, le misure di cui al presente articolo possono essere finanziate mediante spese operative o amministrative.
Articolo 59
Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri
Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono attuare le azioni di cui al paragrafo 1 tramite l’aggiudicazione diretta di un contratto:
alla BEI;
a un’istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;
a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato di cui all’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera b), punto iii).
TITOLO VII
SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI SIE
CAPO I
Sostegno fornito dai fondi SIE
Articolo 60
Determinazione dei tassi di cofinanziamento
Articolo 61
Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento
Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.
Le entrate nette potenziali dell'operazione sono determinate in anticipo tramite uno dei seguenti metodi, scelto dall'autorità di gestione per un settore, sottosettore o tipo di operazione:
applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore o sottosettore applicabile all'operazione secondo la definizione di cui all'allegato V o in uno degli atti delegati di cui al secondo, terzo e quarto comma;
applicazione di un tasso forfettario di entrate nette stabilito da uno Stato membro per un settore o sottosettore non contemplato dalla lettera a). Prima che sia applicato il tasso forfettario, l’autorità di audit responsabile verifica che tale tasso sia stato stabilito secondo un metodo giusto, equo e verificabile basato su dati storici o criteri oggettivi;
calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento, tenendo conto del periodo di riferimento adeguato per il settore o sottosettore applicabile all'operazione, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, l'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o regione interessata.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai casi debitamente giustificati per modificare l'allegato V adeguando i tassi forfettari in esso stabiliti, tenendo conto dei dati storici, del potenziale di recupero dei costi e del principio "chi inquina paga", se del caso.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai tassi forfettari per settori o sottosettori nel campo delle TIC, della RSI nonché dell'efficienza energetica. La Commissione notifica gli atti delegati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2015.
Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 in casi debitamente giustificati per quanto riguarda l'aggiunta di settori o sottosettori, compresi i sottosettori dei settori di cui all'allegato V, che rientrano tra gli obiettivi tematici definiti nell'articolo 9, primo comma, e sostenuti dai fondi SIE.
Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, lettera a), si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso forfettario e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione.
Se un tasso forfettario per un nuovo settore o sottosettore è stato fissato mediante l'adozione di un atto delegato in conformità del terzo e al quarto comma, un'autorità di gestione può decidere di applicare il metodo di cui al primo comma, lettera a), per nuovi operazioni in relazione al settore o sottosettore interessato.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo al metodo di cui al primo comma, lettera b). Qualora si applichi tale metodo, le entrate nette generate durante l'esecuzione dell'operazione, derivanti da fonti di entrate non prese in considerazione nel determinare le entrate nette potenziali dell'operazione, sono dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione non più tardi che nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario.
I paragrafi da 1 a 6 non si applicano:
alle operazioni o parti di operazioni sostenute esclusivamente dal FSE;
alle operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR,
all'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi;
all'assistenza tecnica;
al sostegno da o a strumenti finanziari;
alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di costi unitari;
alle operazioni eseguite nell'ambito di un piano d'azione comune;
alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell’allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP.
In deroga al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, qualora applichi il paragrafo 5, uno Stato membro può includere tra le priorità o misure pertinenti le operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR.
CAPO II
Norme speciali sul sostegno dei fondi SIE ai PPP
Articolo 62
PPP
I fondi SIE possono essere utilizzati per sostenere operazioni PPP. Tali operazioni PPP sono conformi al diritto applicabile, in particolare in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.
Articolo 63
Beneficiario nell'ambito di operazioni PPP
In relazione a operazioni PPP e in deroga all'articolo 2, punto 10), un beneficiario può essere:
l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione; o
un organismo di diritto privato di uno Stato membro (il "partner privato") che è o deve essere selezionato per l'esecuzione dell'operazione.
Articolo 64
Sostegno alle operazioni PPP
Nel caso di un'operazione PPP in cui il beneficiario sia un organismo di diritto pubblico, le spese nell'ambito di un'operazione PPP sostenute e pagate dal partner privato possono, in deroga all'articolo 65, paragrafo 2, essere considerate sostenute e pagate da un beneficiario e incluse in una domanda di pagamento alla Commissione ◄ , a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni:
il beneficiario ha sottoscritto un accordo PPP con un partner privato;
l'autorità di gestione ha verificato che le spese dichiarate dal beneficiario siano state pagate dal partner privato e che l'operazione sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, nonché al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.
CAPO III
Ammissibilità delle spese e stabilità
Articolo 65
Ammissibilità
Le spese ammissibili dell'operazione da cofinanziare attraverso i fondi SIE sono ridotte delle entrate nette non considerate al momento dell'approvazione dell'operazione e generate direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario. Qualora non tutti i costi siano ammissibili al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate con calcolo pro rata alla parte dei costi ammissibili e a quella dei costi non ammissibili.
Il presente paragrafo non si applica:
all'assistenza tecnica;
agli strumenti finanziari;
all'assistenza rimborsabile soggetta a obbligo di rimborso integrale;
ai premi;
alle operazioni soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato;
alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o standard di costi unitari, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
alle operazioni attuati nell'ambito di un piano di azione congiunto, purché si sia tenuto conto ex ante delle entrate nette;
alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell’allegato II del regolamento FEASR o nel regolamento FEAMP, a eccezione delle operazioni per le quali il regolamento FEAMP fa riferimento al presente paragrafo; o
alle operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino 100 000 EUR.
Ai fini del presente articolo e dell'articolo 61, qualsiasi pagamento ricevuto dal beneficiario derivante da una penalità contrattuale a seguito di una violazione del contratto tra il beneficiario e un terzo o verificatosi in conseguenza del ritiro di un'offerta da parte di un terzo scelto in base alla normativa in materia di appalti pubblici (il "deposito") non è considerato come entrata e non è dedotto dalle spese ammissibili dell'operazione.
Le norme specifiche del FEAMP possono derogare al primo comma.
In deroga al paragrafo 9, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2020.
Articolo 66
Forme di sostegno
I fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.
Nel caso dell'assistenza rimborsabile, il sostegno rimborsato all'organismo che l'ha fornito o a un'altra autorità competente dello Stato membro è registrato in un conto separato oppure con codici contabili distinti e reimpiegato allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma.
Articolo 67
Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile
Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:
rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
tabelle standard di costi unitari;
somme forfettarie;
finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;
finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell’attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi di cui all’atto delegato adottato in conformità del paragrafo 5 bis.
Le norme specifiche di ciascun Fondo possono limitare le forme di sovvenzione o di assistenza rimborsabile applicabile a determinate operazioni
Per la forma di finanziamento di cui al primo comma, lettera e), l’audit mira esclusivamente a verificare che siano state soddisfatte le condizioni per il rimborso.
Qualora si ricorra a finanziamenti a tasso forfettario, le categorie di costi a cui è applicato il tasso forfettario possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a).
Per operazioni sostenute dal FEASR, dal FESR o dall’FSE, quando si ricorre al tasso forfettario di cui all’articolo 68 ter, paragrafo 1, le indennità e le retribuzioni pagate ai partecipanti possono essere rimborsate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo.
Il presente paragrafo è soggetto alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 152, paragrafo 7.
Gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:
un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;
su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
sull’applicazione delle consuete prassi contabili dei singoli beneficiari;
un progetto di bilancio redatto caso per caso e approvato ex ante dall’autorità di gestione o, nel caso del FEASR, dall’autorità competente per la selezione delle operazioni, ove il sostegno pubblico non superi 100 000 EUR;
conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;
conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo.
metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.
Articolo 68
Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile
Laddove l’esecuzione di un’operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi possono essere calcolati forfettariamente in uno dei seguenti modi:
un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che sia calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell’ambito di regimi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;
un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell’Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 149 per integrare le disposizioni sul tasso forfettario e i relativi metodi di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.
Articolo 68 bis
Costi per il personale in materia di sovvenzioni e assistenza rimborsabile
Il primo comma non si applica ai programmi a titolo dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea per quanto riguarda i costi per il personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell’ambito dell’operazione.
Articolo 68 ter
Finanziamento a tasso forfettario dei costi diversi dai costi per il personale
Per le operazioni sostenute dall’FSE, dal FESR o dal FEASR le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.
Articolo 69
Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile
I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:
il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.
Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato e non supera il limite di cui al paragrafo 3, lettera b).
Le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:
ciò è consentito dalle norme del programma in materia di ammissibilità;
l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a);
i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.
Non sono ammissibili a un contributo dei fondi SIE né all'importo di sostegno trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui all'articolo 92, paragrafo 6, i seguenti costi:
interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;
imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.
Articolo 70
Ammissibilità delle operazioni a seconda dell’ubicazione
Le operazioni riguardanti la prestazione di servizi a cittadini o imprese che coprono l’intero territorio di uno Stato membro sono considerate ubicate in tutte le aree del programma all’interno di uno Stato membro. In questi casi le spese sono assegnate proporzionalmente alle aree del programma interessate, secondo criteri oggettivi.
Il secondo comma del presente paragrafo non si applica al programma nazionale di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 o al programma specifico per l’istituzione e la gestione della rete rurale nazionale di cui all’articolo 54, paragrafo 1, di detto regolamento.
L’autorità di gestione può accettare che un’operazione sia attuata al di fuori dell’area del programma ma sempre all’interno dell’Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l’operazione è a vantaggio dell’area del programma;
l’importo complessivo a titolo del FESR, del fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP destinato dal programma a operazioni ubicate fuori dall’area del programma non supera il 15 % del sostegno del FESR, del Fondo di coesione, del FEASR o del FEAMP a livello di priorità al momento dell’adozione del programma;
il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all’operazione o al tipo di operazioni interessate;
le autorità responsabili per il programma nell’ambito del quale è finanziata l’operazione soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l’audit o stipulano accordi con autorità nell’area in cui si svolge l’operazione.
Qualora le operazioni finanziate a titolo dei fondi e del FEAMP siano attuate fuori dall’area del programma in conformità del presente paragrafo e apportino benefici sia all’esterno che all’interno dell’area del programma, tali spese sono assegnate proporzionalmente a tali aree secondo criteri oggettivi.
Qualora le operazioni riguardino l’obiettivo tematico di cui all’articolo 9, primo comma, punto 1), e siano attuate all’esterno dello Stato membro ma sempre all’interno dell’Unione, si applicano soltanto le lettere b) e d) del primo comma del presente paragrafo.
Articolo 71
Stabilità delle operazioni
Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:
cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.
TITOLO VIII
GESTIONE E CONTROLLO
CAPO I
Sistemi di gestione e controllo
Articolo 72
Principi generali dei sistemi di gestione e controllo
I sistemi di gestione e controllo prevedono, a norma dell'articolo 4, paragrafo 8:
una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;
sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni;
sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;
sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.
Articolo 73
Responsabilità in caso di gestione concorrente
Conformemente al principio di gestione concorrente, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità definite dal presente regolamento e dalle norme specifiche di ciascun fondo.
Articolo 74
Responsabilità degli Stati membri
CAPO II
Poteri e responsabilità della Commissione
Articolo 75
Poteri e responsabilità della Commissione
Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati a effettuare controlli o controlli sul posto, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi a operazioni finanziate dai fondi SIE o ai sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati.
I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati dalla normativa nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nell'ambito della normativa nazionale. Tuttavia, tali funzionari e rappresentanti hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.
La Commissione fornisce alla competente autorità nazionale:
il progetto di relazione di audit risultante da un audit o un controllo sul posto entro tre mesi dalla fine di tale audit o controllo;
la relazione di audit definitiva entro tre mesi dal ricevimento di una risposta completa da parte della competente autorità nazionale in merito al progetto di relazione di audit risultante dall’audit o dal controllo sul posto in questione;
Le relazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono messe a disposizione entro i termini di cui a dette lettere in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.
Il termine di cui al primo comma, lettera a), non comprende il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione invia la sua richiesta di informazioni supplementari allo Stato membro e si estende fin quando lo Stato membro non risponde a tale richiesta.
Il presente paragrafo non è applicabile al FEASR.
TITOLO IX
GESTIONE FINANZIARIA, ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE, DISIMPEGNO
CAPO I
Gestione finanziaria
Articolo 76
Impegni di bilancio
Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono effettuati in rate annuali per ciascun Fondo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. Gli impegni di bilancio relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione in un singolo programma sono distinti dalla restante ripartizione del programma.
►C1 La decisione della Commissione di adottare un programma costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell' ►M6 articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario ◄ ◄ e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.
Per ciascun programma gli impegni di bilancio relativi alla prima rata seguono l'adozione del programma da parte della Commissione.
Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1o maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al secondo comma del presente articolo, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 16 del regolamento finanziario.
Nell'applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia di cui all'articolo 22, se le priorità non hanno conseguito i rispettivi target intermedi, se del caso la Commissione dispone il disimpegno degli stanziamenti corrispondenti impegnati nei programmi interessati in quanto componente della riserva di efficacia dell'attuazione e li rende di nuovo disponibili per i programmi la cui dotazione è incrementata in seguito a una modifica approvata dalla Commissione a norma dell'articolo 22, paragrafo 5.
Articolo 77
Norme comuni per i pagamenti
Articolo 78
Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale
Le norme specifiche di ciascun fondo disciplinano il calcolo dell'importo rimborsato come pagamenti intermedi e pagamento del saldo finale. Tale importo è in funzione dello specifico tasso di cofinanziamento applicabile alle spese ammissibili.
Articolo 79
Domande di pagamento
Articolo 80
Uso dell'euro
Gli importi che figurano nei programmi presentati dagli Stati membri, ►C1 le previsioni di spesa, le domande di pagamento, i bilanci le spese indicate nelle relazioni di attuazione annuali e finali sono espressi in euro. ◄
Articolo 81
Pagamento del prefinanziamento iniziale
Articolo 82
Liquidazione del prefinanziamento iniziale
La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma.
Articolo 83
Interruzione dei termini di pagamento
I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di sei mesi qualora:
a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi siano prove chiare che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo;
l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una domanda di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;
non sia stato presentato uno dei documenti richiesti ai sensi dell' ►M6 articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario ◄ .
Gli Stati membri possono concedere un'estensione del periodo di interruzione di ulteriori tre mesi.
Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per l'interruzione dei pagamenti legati al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.
CAPO II
Esame e accettazione dei conti
Articolo 84
Termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione
Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione, a norma dell' ►M6 articolo 63, paragrafo 8, del regolamento finanziario ◄ , applica procedure per l'esame e l'accettazione dei conti e comunica allo Stato membro se ritiene che i conti siano completi, accurati e veritieri conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
CAPO III
Rettifiche finanziarie
Articolo 85
Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione
Una violazione del diritto applicabile determina una rettifica finanziaria solo se riguarda una spesa che è stata notificata alla Commissione e ove ricorra una delle seguenti condizioni:
la violazione ha influenzato la selezione di un'operazione da parte dell'organismo responsabile del sostegno dei fondi SIE o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile accertarne l'incidenza ma sussista un rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto;
la violazione ha influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile quantificarne l'incidenza finanziaria ma sussista il rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto.
CAPO IV
Disimpegno
Articolo 86
Principi
Articolo 87
Eccezioni al disimpegno
L'importo interessato dal disimpegno si intende ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale:
le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o
non è stato possibile eseguire una domanda di pagamento ◄ per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte.
Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore di cui al primo comma, lettera b), ne dimostrano le conseguenze dirette sulla realizzazione di tutto o parte del programma.
Ai fini del primo comma, lettere a) e b), la riduzione può essere richiesta una volta se la sospensione o la situazione di forza maggiore sono durate non più di un anno, o un numero di volte che corrisponde alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione finale.
Articolo 88
Procedura
PARTE III
DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AL FESR, AL FSE E AL FONDO DI COESIONE
TITOLO I
OBIETTIVI E QUADRO FINANZIARIO
CAPO I
Missione, obiettivi e copertura geografica del sostegno
Articolo 89
Missione e obiettivi
Le azioni sostenute dai fondi contribuiscono inoltre alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Ai fini della missione di cui al paragrafo 1, si perseguono i seguenti obiettivi:
investimenti in favore della crescita e dell'occupazione negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno di tutti fondi; e
cooperazione territoriale europea, con il sostegno del FESR.
Articolo 90
Obiettivo degli investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Le risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:
regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;
regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 90 % della media del PIL dell'UE-27;
regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 90 % della media del PIL dell'UE-27.
La classificazione di una regione in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto (PPA) e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.
Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2013, ma il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, calcolato ai sensi del primo comma, ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.
CAPO II
Quadro finanziario
Articolo 91
Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale
Articolo 92
Risorse per gli obiettivi Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e Cooperazione territoriale europea
Le risorse destinate all’obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione ammontano al 96,09 % delle risorse globali (ossia, in totale, a 317 073 545 392 EUR) e sono così ripartite:
il 51,52 % (ossia, in totale, 163 359 380 738 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;
il 10,82 % (ossia, in totale, 34 319 221 039 EUR) è destinato alle regioni in transizione;
il 16,33 % (ossia, in totale, 51 773 321 432 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;
il 20,89 % (ossia, in totale, 66 236 030 665 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;
lo 0,44 % (ossia, in totale, 1 385 591 518 EUR) è destinato come finanziamento supplementare alle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 TFUE e alle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all’articolo 2 del protocollo n. 6 dell’atto di adesione del 1994.
Gli Stati membri che beneficiano delle risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l’IOG possono chiedere di trasferire al FSE fino al 50 % di tali risorse aggiuntive al fine di costituire i corrispondenti investimenti mirati del FSE, come prescritto all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento FSE. Tale trasferimento è effettuato alle rispettive categorie di regioni corrispondenti alla classificazione delle regioni ammissibili a beneficiare dell’aumento della dotazione specifica per l’IOG. Gli Stati membri chiedono il trasferimento nella richiesta di modifica del programma a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento. Le risorse assegnate ad anni precedenti non sono trasferibili.
Il secondo comma del presente paragrafo si applica a tutte le risorse aggiuntive per la dotazione specifica per l’IOG assegnate nel 2019 e nel 2020.
La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una decisione stabilendo l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al CEF e da determinare su base pro rata per l'intero periodo. Il Fondo di coesione assegnato a ciascuno Stato membro è ridotto di conseguenza.
Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio del CEF a partire dall'esercizio finanziario 2014.
L'importo trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui al primo comma è eseguito tramite l'invio di inviti specifici per progetti di attuazione delle reti principali o per progetti e attività orizzontali indicati nella parte I dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1316/2013.
Agli inviti specifici di cui al quarto comma si applicano le norme applicabili per il settore dei trasporti a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013. Fino al 31 dicembre 2016, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione. Dal 1o gennaio 2017 le risorse trasferite al CEF che non siano state stanziate per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) n. 1316/2013.
Al fine di sostenere gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione con difficoltà nella concezione di progetti che presentino una maturità o una qualità sufficienti, o entrambi, nonché un valore aggiunto per l'Unione, è riservata particolare attenzione alle azioni di sostegno al programma intese a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni e dei servizi pubblici in relazione allo sviluppo e all'attuazione dei progetti elencati nella parte I dell'allegato del regolamento (UE) n. 1316/2013. Al fine di garantire il massimo assorbimento possibile delle risorse trasferite in tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, la Commissione può organizzare ulteriori inviti.
La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro per l'intero periodo all'aiuto per gli indigenti. La dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza, sulla base di una riduzione pro rata per categoria di regioni.
Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno dei Fondi strutturali di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio degli aiuti agli indigenti dall'esercizio finanziario 2014.
Articolo 93
Non trasferibilità delle risorse tra categorie di regioni
Articolo 94
Non trasferibilità delle risorse tra obiettivi
Articolo 95
Addizionalità
Ai fini del presente articolo e dell'allegato X, si applicano le seguenti definizioni:
1) |
"formazione lorda di capitale fisso" : tutte le acquisizioni effettuate da produttori residenti, al netto delle cessioni, di capitale fisso durante un periodo di tempo determinato, più taluni incrementi di valore dei beni non prodotti realizzati mediante l'attività produttiva delle unità di produzione o istituzionali, quali definite nel regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio ( 25 ); |
2) |
"capitale fisso" : tutti i beni materiali o immateriali che rappresentano il prodotto di processi di produzione, i quali sono utilizzati più volte o continuamente nei processi di produzione per più di un anno; |
3) |
"amministrazioni pubbliche" : tutte le unità istituzionali che, oltre ad adempiere le loro responsabilità politiche e il loro ruolo di regolamentazione economica, producono principalmente servizi (ed eventualmente prodotti) non destinabili alla vendita per il consumo individuale o collettivo e ridistribuiscono il reddito e la ricchezza; |
4) |
"spese strutturali pubbliche o assimilabili" : gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche. |
Nello stabilire il livello di riferimento di cui al primo comma, la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle condizioni macroeconomiche generali e di circostanze specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, e dell'evoluzione di altri indicatori di investimento pubblico. Essi tengono conto anche delle variazioni nelle dotazioni nazionali a titolo dei fondi rispetto al periodo 2007-2013.
Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 65 % della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale.
Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale e regionale. A tal fine, detti Stati membri forniscono alla Commissione informazioni in merito alla spesa nelle regioni meno sviluppate in ogni fase del processo di verifica.
Le norme dettagliate relative alla verifica dell'addizionalità sono definite nell'allegato X, punto 2.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE
CAPO I
Disposizioni generali sui fondi
Articolo 96
Contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un fondo e una categoria di regioni tranne nel caso del Fondo di coesione e corrisponde, fatto salvo l'articolo 59, a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Se del caso, e allo scopo di incrementarne l'impatto e l'efficacia attraverso un approccio integrato tematicamente coerente, un asse prioritario può:
interessare più di una categoria di regioni;
combinare una o più priorità di investimento complementari fornite dal FESR, dal Fondo di coesione o dal FSE nell'ambito di un obiettivo tematico;
in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento complementari di diversi obiettivi tematici, allo scopo di ottenere il massimo contributo di tale asse prioritario;
per il FSE, combinare le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 8, 9, 10 e 11, al fine di promuoverne il contributo ad altri assi prioritari e di attuare l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale.
Gli Stati membri possono combinare due o più delle opzioni di cui alle lettere da a) a d).
Un programma operativo contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale e stabilisce:
una motivazione per la scelta degli obiettivi tematici, le corrispondenti priorità d'investimento e le dotazioni finanziarie con riguardo all'accordo di partenariato, sulla base dell'identificazione delle esigenze regionali e, se del caso, nazionali, comprese le esigenze relative alle sfide identificate nelle raccomandazioni pertinenti specifiche per ciascun paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, tenendo conto della valutazione ex ante conformemente all'articolo 55;
per ciascun asse prioritario diverso dall'assistenza tecnica:
le priorità di investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;
al fine di rafforzare l'orientamento ai risultati del programma, i risultati previsti per gli obiettivi specifici e i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore target, se del caso quantificato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;
una descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere nell'ambito di ciascuna priorità di investimento e il loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i) compresi i principi guida per la selezione delle operazioni e, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati, dei tipi di beneficiari, il previsto impiego di strumenti finanziari e di grandi progetti;
gli indicatori di output, compreso il valore target quantificato, che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, per ciascuna priorità di investimento;
identificazione delle fasi di attuazione e degli indicatori finanziari e di output e, se del caso, degli indicatori di risultato da utilizzare quali target intermedi e target finali per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'allegato II;
le categorie d'operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;
se del caso, una sintesi dell'uso previsto dell'assistenza tecnica comprese, se necessario, azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari;
per ciascun asse prioritario relativo all'assistenza tecnica:
gli obiettivi specifici;
i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, ove oggettivamente giustificato sulla base del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore target, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;
una descrizione delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici di cui al punto i);
gli indicatori di output che si prevede contribuiscano al conseguimento de risultati;
le categorie di operazione corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate.
Il punto ii) non si applica se il contributo dell'Unione all'asse prioritario o agli assi prioritari relativi all'assistenza tecnica in un programma operativo non supera 15 000 000 EUR;
un piano di finanziamento contenente le tabelle seguenti:
le tabelle che specificano, per ciascun anno, conformemente agli articoli 60, 120 e 121, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista a titolo di ciascun fondo, che identificano gli importi connessi alla riserva di efficacia dell'attuazione;
le tabelle che specificano, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale, identificando gli importi collegati alla riserva di efficacia dell'attuazione. Per gli assi prioritari che riguardano varie categorie di regioni, le tabelle specificano l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo dei fondi e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuna categoria di regioni.
Per gli assi prioritari che combinano priorità di investimento di diversi obiettivi tematici, la tabella specifica l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo di ciascun fondo e l'importo del cofinanziamento nazionale per ciascuno dei corrispondenti obiettivi tematici.
Qualora il cofinanziamento nazionale sia costituito da cofinanziamento pubblico e privato, la tabella fornisce una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Essa indica inoltre, a titolo informativo, la partecipazione prevista della BEI;
un elenco dei grandi progetti la cui attuazione è prevista durante il periodo di programmazione.
La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alla nomenclatura di cui al primo comma, lettere b), punto vi) e c), punto v). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.
Considerati il suo contenuto e i suoi obiettivi, un programma operativo descrive l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, tenuto conto dell'accordo di partenariato, e indica il modo in cui il programma operativo contribuisce alla realizzazione dei suoi obiettivi e risultati previsti specificando, se del caso, quanto segue:
l'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i principi per l'individuazione delle aree in cui sarà attuato;
l'importo indicativo del sostegno del FESR alle azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, da realizzare conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FESR ◄ e la dotazione indicativa del sostegno del FSE alle azioni integrate;
l'approccio all'uso dello strumento ITI nei casi che non rientrano tra quelli contemplati alla lettera b) e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario;
le modalità delle azioni interregionali e transnazionali, nell'ambito dei programmi operativi, con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;
qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a strategie macroregionali e strategie relative ai bacini marittimi, subordinatamente alle esigenze delle aree interessate dal programma come identificate dallo Stato membro, il contributo delle operazioni previste nell'ambito del programma di tali strategie.
In aggiunta, il programma operativo specifica quanto segue:
se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate e per le persone con disabilità e, qualora sia rilevante, il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato;
se del caso, l'identificazione delle modalità con le quali sono affrontate le sfide demografiche delle regioni ovvero le esigenze specifiche delle aree affette da svantaggi demografici o naturali gravi e permanenti di cui all'articolo174 TFUE e il contributo all'approccio integrato definito nell'accordo di partenariato a tale scopo.
Il programma operativo individua:
l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit;
l'organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti;
le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'articolo 5 nella preparazione del programma operativo e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.
Il programma operativo stabilisce inoltre quanto segue, tenuto conto del contenuto dell'accordo di partenariato e del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri:
meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI, tenendo conto delle pertinenti diposizioni di cui al CSF;
per ogni condizionalità ex ante stabilita a norma dell'articolo 19 e dell'allegato XI, applicabile al programma operativo, una valutazione dell'ottemperanza alle condizionalità ex ante alla data della presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo e, qualora le condizionalità ex ante non siano ottemperate, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione, gli organismi responsabili e un calendario per tali azioni conformemente alla sintesi presentata nell'accordo di partenariato;
una sintesi della valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e, se necessario, le azioni pianificate, corredate di un'indicazione temporale, per la riduzione degli oneri amministrativi.
Ciascun programma operativo, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è fornita nell'ambito di un programma operativo specifico, comprende, dietro valutazione debitamente motivata da parte dello Stato membro della loro rilevanza ai fini del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, una descrizione di:
le azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta delle operazioni;
le azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di tale discriminazione, e in particolare l'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili;
il contributo del programma operativo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di operazione.
Gli Stati membri possono presentare un parere degli organismi nazionali per la parità sulle misure di cui al primo comma, lettere b) e c), con la proposta di un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.
Articolo 97
Disposizioni specifiche per la programmazione del sostegno a strumenti comuni riguardanti garanzie illimitate e cartolarizzazione nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
A norma dell'articolo 28, i programmi operativi di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), comprendono unicamente gli elementi di cui all'articolo 96, paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti i), ii) e iv), e lettera d), all'articolo 96, paragrafo 5, e all'articolo 96, paragrafo 6, lettera b).
Articolo 98
Sostegno congiunto dei fondi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Articolo 99
Ambito geografico dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Salvo quanto diversamente concordato tra la Commissione e lo Stato membro, i programmi operativi per il FESR e il FSE sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello NUTS 2, conformemente al quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro.
I programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale.
CAPO II
Grandi progetti
Articolo 100
Contenuto
Nell'ambito di uno o più programmi operativi, che hanno formato oggetto di una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 10, del presente regolamento, o ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 12, del regolamento CTE, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un'operazione comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé inteso a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura economica o tecnica, che ha finalità chiaramente identificate e per la quale il costo ammissibile complessivo supera i 50 000 000 EUR e, nel caso di operazioni che contribuiscono all'obiettivo tematico ai sensi dell'articolo 9, primo comma, punto 7), qualora il costo ammissibile complessivo superi i 75 000 000 EUR (il "grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.
Articolo 101
Informazioni necessarie per l'approvazione di un grande progetto
Prima dell'approvazione di un grande progetto, l'autorità di gestione garantisce che siano disponibili le informazioni seguenti:
i dettagli riguardanti l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e le sue funzioni;
una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione;
il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 61;
studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni e i risultati;
un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi;
un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;
una spiegazione in ordine a quanto il grande progetto è coerente con gli assi prioritari pertinenti del programma operativo o dei programmi operativi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari, nonché il contributo atteso allo sviluppo socioeconomico;
il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;
il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei fondi durante il periodo di programmazione.
La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la metodologia da seguire sulla base delle migliori prassi riconosciute, per effettuare l'analisi dei costi-benefici di cui al primo comma, lettera e). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.
Su iniziativa di uno Stato membro, le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), possono essere valutate da esperti indipendenti supportati dall'assistenza tecnica della Commissione o, d'intesa con la Commissione, da altri esperti indipendenti ("analisi della qualità"). In altri casi, gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i), non appena sono disponibili.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla metodologia da impiegare per l'esecuzione dell'analisi della qualità di un grande progetto.
La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono il formato per la presentazione delle informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a i). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.
Articolo 102
Decisione relativa a un grande progetto
Qualora un grande progetto sia stato valutato positivamente nell'ambito dell'analisi della qualità eseguita da esperti indipendenti, sulla base della loro valutazione delle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, l'autorità di gestione può procedere alla selezione del grande progetto conformemente all'articolo 125, paragrafo 3. L'autorità di gestione informa la Commissione in merito al grande progetto selezionato. Tali informazioni comprendono i seguenti elementi:
i documenti di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera c), indicanti:
l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto;
una descrizione dell'investimento, la sua ubicazione, il calendario e il contributo atteso del grande progetto al conseguimento degli obiettivi specifici dell'asse o degli assi prioritari interessati;
il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti stabiliti all'articolo 61;
il piano finanziario, insieme agli indicatori fisici e finanziari per la verifica dei progressi, tenendo conto dei rischi individuati;
l'analisi della qualità effettuata dagli esperti indipendenti, contenente indicazioni chiare in merito alla fattibilità dell'investimento e alla realizzabilità economica del grande progetto.
Si ritiene che il contributo finanziario al grande progetto selezionato dallo Stato membro sia approvato dalla Commissione in assenza di una decisione, mediante un atto di esecuzione, che respinga il contributo finanziario entro tre mesi dalla data della notifica di cui al primo comma. La Commissione respinge il contributo finanziario soltanto qualora abbia accertato una debolezza significativa nell'ambito dell'analisi indipendente della qualità.
La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo il formato della notifica di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.
Un’analisi indipendente della qualità dev’essere consegnata entro sei mesi dalla comunicazione delle informazioni agli esperti indipendenti.
Le spese corrispondenti sono ritirate e la dichiarazione di spesa è rettificata di conseguenza nei seguenti casi:
se l’analisi indipendente della qualità non è stata trasmessa alla Commissione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma;
se lo Stato membro ritira la comunicazione delle informazioni; o
se la valutazione pertinente è negativa.
Articolo 103
Decisione relativa a un grande progetto soggetto a un'esecuzione scaglionata
In deroga all'articolo 101, terzo comma, e all'articolo 102, paragrafi 1 e 2, le procedure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano a un'operazione che soddisfi le seguenti condizioni:
l'operazione consiste nella seconda fase o in una fase successiva di un grande progetto nell'ambito del precedente periodo di programmazione, la cui fase o le cui fasi precedenti sono approvate dalla Commissione non più tardi del 31 dicembre 2015 a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006; oppure, nel caso degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 1o gennaio 2013, non più tardi del 31 dicembre 2016;
la somma dei costi complessivi ammissibili di tutte le fasi del grande progetto supera i rispettivi livelli stabiliti nell'articolo 100;
la domanda relativa al grande progetto e la valutazione della Commissione nell'ambito del precedente periodo di programmazione coprivano tutte le fasi pianificate;
non vi sono modifiche sostanziali nelle informazioni di cui all'articolo 101, primo comma, del presente regolamento in relazione al grande progetto rispetto alle informazioni fornite nella domanda relativa al grande progetto presentata a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare per quanto riguarda le spese complessive ammissibili;
la fase del grande progetto da attuare nell'ambito del precedente periodo di programmazione è o sarà pronta per l'utilizzo previsto indicato nella decisione della Commissione entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura per il programma operativo o i programmi operativi pertinenti.
CAPO III
Piano d'azione comune
Articolo 104
Ambito di applicazione
Articolo 105
Preparazione dei piani d'azione comuni
Articolo 106
Contenuto dei piani d'azione comuni
Un piano d'azione comune contiene:
una descrizione degli obiettivi del piano d’azione comune e di come esso contribuisce agli obiettivi del programma o alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri devono tener conto nelle politiche per l’occupazione a norma dell’articolo 148, paragrafo 4, TFUE;
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una descrizione dei progetti o dei tipi di progetti previsti, unitamente, se del caso, ai target intermedi e ai target finali in termini di realizzazioni e risultati legati agli indicatori comuni per asse prioritario;
informazioni sulla sua copertura geografica e sui gruppi bersaglio;
il suo periodo di esecuzione;
la conferma che contribuirà all’approccio volto a promuovere la parità tra uomini e donne, come previsto nel pertinente programma o accordo di partenariato;
la conferma che contribuirà all’approccio sullo sviluppo sostenibile, come previsto nel pertinente programma o accordo di partenariato;
le sue disposizioni di esecuzione, comprendenti:
le informazioni sulla selezione del piano d’azione comune da parte dell’autorità di gestione, conformemente all’articolo 125, paragrafo 3;
le modalità di conduzione del piano d’azione comune, conformemente all’articolo 108;
le modalità di sorveglianza e valutazione del piano d’azione comune, comprese le disposizioni volte a garantire la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati;
le sue disposizioni finanziarie, tra cui:
i costi da sostenere per conseguire i target intermedi e finali in termini di realizzazioni e risultati, nel caso di tabelle standard di costi unitari e somme forfettarie, in base ai metodi di cui all’articolo 67, paragrafo 5, del presente regolamento e all’articolo 14 del regolamento FSE;
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il piano di finanziamento per ciascun programma operativo e asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e l'ammontare della spesa pubblica.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato e il modello del piano d'azione comune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.
Articolo 107
Decisione relativa al piano d'azione comune
Se, entro due mesi dalla presentazione di una proposta di piano d'azione comune, ritiene che non soddisfi i criteri di valutazione di cui all'articolo 104, la Commissione trasmette osservazioni allo Stato membro. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari richieste e, se del caso, rivede il piano d'azione comune di conseguenza.
Articolo 108
Comitato direttivo e modifica del piano d'azione comune
La composizione del comitato direttivo è stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autorità di gestione pertinente, nel rispetto del principio di partenariato.
La Commissione può partecipare ai lavori del comitato direttivo a titolo consultivo.
Il comitato direttivo svolge le seguenti attività:
verifica i progressi verso il conseguimento dei target intermedi, delle realizzazioni e dei risultati del piano d'azione comune;
esamina e approva, se del caso, eventuali proposte di modifica del piano d'azione comune al fine di tenere conto degli aspetti che incidono sulla sua esecuzione efficace.
Articolo 109
Gestione finanziaria e controllo del piano d'azione comune
TITOLO III
SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
CAPO I
Sorveglianza e valutazione
Articolo 110
Funzioni del comitato di sorveglianza
Il comitato di sorveglianza esamina in particolare:
ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo;
i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
l’attuazione della strategia di comunicazione, comprese le misure di informazione e comunicazione, e delle misure volte a migliorare la visibilità dei fondi;
l'esecuzione dei grandi progetti;
l'attuazione dei piani d'azione comuni;
le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;
gli strumenti finanziari.
In deroga all'articolo 49, paragrafo 3, il comitato di sorveglianza esamina e approva:
la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni, tranne se tali criteri sono approvati da gruppi di azione locale in conformità dell’articolo 34, paragrafo 3, lettera c);
le relazioni di attuazione annuali e finali;
il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell'articolo 114, paragrafo 1;
la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;
eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.
Articolo 111
Relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni su quanto segue:
esecuzione del programma operativo conformemente all'articolo 50, paragrafo 2;
progressi nella preparazione e nell'attuazione di grandi progetti e piani d'azione comuni.
Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano le informazioni previste a norma dell'articolo 50, rispettivamente paragrafi 4 e 5, e le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché le informazioni seguenti:
i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato alle risultanze delle valutazioni;
i risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi promosse nell'ambito della strategia di comunicazione;
il coinvolgimento dei partner nelle fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.
Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 possono, a seconda del contenuto e degli obiettivi dei programmi operativi, stabilire le informazioni e valutare le informazioni seguenti:
i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo delle regioni che affrontano sfide demografiche e svantaggi naturali o permanenti, lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito del programma operativo;
i progressi nell'attuazione delle azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i fondi;
i progressi nell'attuazione di eventuali azioni interregionali e transnazionali;
se del caso, i contributi alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi;
le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e prevenire la discriminazione, in particolare l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e nelle operazioni;
le azioni intraprese per promuovere lo sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8;
i progressi nell'attuazione delle azioni in materia di innovazione sociale, se del caso;
i progressi nell'esecuzione di misure intese a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o gruppi bersaglio a maggior rischio di povertà, discriminazione o di esclusione sociale, con particolare riguardo per le comunità emarginate, le persone con disabilità, i disoccupati di lungo periodo e i giovani non occupati, comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate.
In deroga al primo e secondo comma, e allo scopo di garantire la coerenza tra l'accordo di partenariato e la relazione sullo stato dei lavori, ►C1 gli Stati membri con non più di un programma operativo per fondo possono includere le informazioni relative alle condizionalità ex ante di cui all'articolo 50, paragrafo 4, le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 5 ◄ , e le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e h) del secondo comma del presente paragrafo nella relazione sullo stato dei lavori, in luogo della relazione di attuazione annuale presentate nel 2017 e nel 2019, e della relazione di attuazione finale, fatto salvo l'articolo 110, paragrafo 2, lettera b).
Articolo 112
Trasmissione di dati finanziari
Entro il 31 gennaio, il 31 luglio e il 31 ottobre, lo Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario:
il costo totale e la spesa pubblica ammissibile delle operazioni e il numero di operazioni selezionate per il sostegno;
la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione.
Articolo 113
Relazione sulla coesione
La relazione della Commissione di cui all'articolo 175 TFUE comprende:
un bilancio dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, compresi la situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l'integrazione delle priorità dell'Unione;
un bilancio del ruolo dei fondi, il finanziamento della BEI e degli altri strumenti, nonché l'effetto delle altre politiche dell'Unione e nazionali sui progressi compiuti;
se del caso, un'indicazione delle future misure dell'Unione e delle politiche necessarie per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nonché per realizzare le priorità dell'Unione.
Articolo 114
Valutazione
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CAPO II
Informazione, comunicazione e visibilità
Articolo 115
Informazione, comunicazione e visibilità
Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di quanto segue:
elaborare strategie di comunicazione;
garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi, comprese informazioni sulle tempistiche di attuazione del programma e qualsiasi processo di consultazione pubblica collegato;
informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nell'ambito dei programmi operativi;
pubblicizzare presso i cittadini dell’Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei fondi mediante misure volte a migliorare la visibilità dei risultati e dell’impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e delle operazioni.
Al fine di incoraggiare l'utilizzo dell'elenco delle operazioni successive da parte del settore privato, della società civile e dell'amministrazione pubblica nazionale, il sito web può indicare chiaramente le norme applicabili in materia di licenza ai sensi delle quali i dati sono pubblicati.
L'elenco delle operazioni è aggiornato almeno ogni sei mesi.
Le informazioni minime da indicare nell'elenco delle operazioni sono specificate nell'allegato XII.
Articolo 116
Strategia di comunicazione
La strategia di comunicazione comprende gli elementi indicati nell'allegato XII.
Qualora sia definita una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi, che riguardi vari comitati di sorveglianza, lo Stato membro può designare un comitato di sorveglianza responsabile, d'intesa con gli altri comitati di sorveglianza competenti, dell'approvazione della strategia comune di comunicazione nonché delle eventuali modifiche successive di tale strategia.
Se del caso, lo Stato membro o le autorità di gestione possono modificare la strategia di comunicazione durante il periodo di programmazione. La strategia di comunicazione modificata è trasmessa dall'autorità di gestione al comitato di sorveglianza per approvazione a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera d).
Articolo 117
Funzionari incaricati dell'informazione e della comunicazione e relative reti
TITOLO IV
ASSISTENZA TECNICA
Articolo 118
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
I fondi, tenendo conto delle detrazioni di cui all'articolo 91, paragrafo 3, possono sostenere l'assistenza tecnica fino a un massimo dello 0,35 % della loro rispettiva dotazione annua.
Articolo 119
Assistenza tecnica degli Stati membri
La dotazione specifica dell'IOG può essere considerata da uno Stato membro per il calcolo dell'importo totale massimo dei fondi destinato all'assistenza tecnica per ogni Stato membro.
TITOLO V
SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI
Articolo 120
Determinazione dei tassi di cofinanziamento
Per ciascun asse prioritario, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento deve applicarsi:
alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; o
alla spesa pubblica ammissibile.
Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario e, se del caso, per categoria di regioni e fondo, dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non può superare:
l'85 % per il Fondo di coesione;
l'85 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri il cui la media del PIL pro capite per il periodo 2007-2009 è stata inferiore all'85 % della media UE-27 relativa allo stesso periodo e alle regioni ultraperiferiche, compresa la dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento CTE;
l'80 % per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera b) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite usato come un criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE a 27, nonché per le regioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1083/2006 che ricevono sostegno transitorio per il periodo di programmazione 2007-2013;
il 60 % per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera c);
il 50 % per le regioni più sviluppate diverse da quelle di cui alla lettera c).
Per il periodo dal 1o gennaio 2014 fino alla chiusura del programma operativo il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi a Cipro non deve essere superiore all'85 %.
La Commissione procede a una verifica mirata a valutare le ragioni per mantenere il tasso di cofinanziamento di cui al secodo comma dopo il 30 giugno 2017 e se del caso presenta una proposta legislativa entro il 30 giugno 2016.
Il tasso di cofinanziamento al livello di ogni asse prioritario per tutti i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea non è superiore all'85 %
Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del primo comma, lettere b), c), d), ed e) è aumentato per ogni asse prioritario riguardante l'attuazione dell'IOG e nel caso in cui un asse prioritario è dedicato a un'innovazione sociale o a una cooperazione transnazionale o a una combinazione di entrambe. Tale incremento è determinato in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo.
Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 95 % per sostenere le operazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
le operazioni sono selezionate dalle autorità di gestione in risposta a catastrofi naturali gravi o regionali quali definite all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio ( 26 );
le operazioni sono volte alla ricostruzione in risposta alla catastrofe naturale; e
le operazioni sono finanziate nell'ambito di una priorità d'investimento del FESR.
L'importo stanziato per le operazioni di cui al primo comma non supera il 5 % dello stanziamento totale del FESR in uno Stato membro per il periodo di programmazione 2014-2020.
In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, le spese per le operazioni nell'ambito di questo asse prioritario sono ammissibili a decorrere dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.
Qualora le spese riguardanti le operazioni di cui al primo comma siano state incluse in una domanda di pagamento presentata alla Commissione prima dell'istituzione dell'asse prioritario separato, lo Stato membro procede ai necessari adeguamenti della successiva domanda di pagamento e, se del caso, dei successivi conti presentati in seguito all'adozione della modifica del programma.
Articolo 121
Modulazione dei tassi di cofinanziamento
Il tasso di cofinanziamento dei fondi a favore di un asse prioritario può essere modulato per tenere conto di quanto segue:
importanza dell'asse prioritario ai fini della realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle carenze specifiche da affrontare;
tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio "chi inquina paga";
tasso di mobilitazione di risorse private;
copertura di zone caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti, definite come segue:
Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;
zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;
zone a bassa (ad esempio meno di 50 abitanti per km2) e bassissima (meno di 8 abitanti per km2) densità demografica;
inclusione delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE.
PARTE IV
DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI E AL FEAMP
TITOLO I
GESTIONE E CONTROLLO
CAPO I
Sistemi di gestione e controllo
Articolo 122
Responsabilità degli Stati membri
Gli Stati membri non informano la Commissione delle irregolarità in relazione a quanto segue:
casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario;
casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima del rilevamento da parte di una della due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima dell'inclusione delle spese in questione in una domanda di pagamento presentata alla Commissione.
In tutti gli altri casi, in particolare in caso di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, le irregolarità rilevate e le relative misure preventive e correttive sono notificate alla Commissione.
Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario per un’operazione non può essere recuperato per colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest’ultimo rimborsare l’importo in questione al bilancio dell’Unione. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l’importo che deve essere recuperato presso il beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo dei fondi a un’operazione in un esercizio contabile.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alle norme dettagliate supplementari relative ai criteri per la definizione dei casi di irregolarità da segnalare, ai dati da fornire e alle condizioni e procedure da applicare onde determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri.
La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare la frequenza della comunicazione delle irregolarità e il formato da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.
I sistemi di cui al primo comma agevolano l'interoperabilità con i quadri nazionali e dell'Unione e consentono ai beneficiari di presentare tutte le informazioni una sola volta.
La Commissione adotta atti di esecuzione stabilendo norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni di cui al presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.
CAPO II
Autorità di gestione e controllo
Articolo 123
Designazione delle autorità
Ove l'importo complessivo del sostegno dei Fondi al programma operativo supera 250 000 000 EUR o il sostegno del FEAMP supera 100 000 000 EUR, l'autorità di audit può appartenere alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione a condizione che, ai sensi delle disposizioni applicabili per i precedenti periodi di programmazione, la Commissione abbia informato lo Stato membro, prima della data di adozione del programma operativo interessato, delle sue conclusioni, in virtù delle quali può fare affidamento principalmente sul suo parere di audit, oppure a condizione che la Commissione abbia accertato, sulla base dell'esperienza del precedente periodo di programmazione, che l'organizzazione istituzionale e la responsabilità dell'autorità di audit forniscono adeguate garanzie circa la sua indipendenza operativa e affidabilità.
Articolo 124
Procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione
La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento dei documenti di cui al primo comma. Fatto salvo l'articolo 83, l'esame di tali documenti non interrompe il trattamento delle domande per i pagamenti intermedi.
Qualora l'autorità designata non attui le necessarie azioni correttive entro il periodo di prova stabilito dallo Stato membro, lo Stato membro, al livello appropriato, pone termine a tale designazione.
Lo Stato membro notifica senza indugio alla Commissione quando un'autorità designata è sottoposta a un periodo di prova, fornendo informazioni sul rispettivo periodo di prova, quando si è concluso il periodo di prova dopo l'attuazione delle azioni correttive, nonché quando è posto fine alla designazione di un'autorità. La notifica, da parte di uno Stato membro, che un organismo designato è stato sottoposto a un periodo di prova, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, non interrompe il trattamento delle domande di pagamenti intermedi.
Articolo 125
Funzioni dell'autorità di gestione
Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:
assiste il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 47 e fornisce a esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e target intermedi;
elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50;
rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione delleoperazioni;
istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;
garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema di cui alla lettera d) e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dagli allegati I e II del regolamento FSE.
Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'autorità di gestione:
elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:
garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;
siano non discriminatori e trasparenti;
tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8;
garantisce che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione del FEAMP, del fondo o dei fondi interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione o, nel caso del FEAMP, una misura individuata nella o nelle priorità del programma operativo;
provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell’ambito dell’operazione, il piano finanziario, il termine per l’esecuzione, come pure i requisiti riguardanti l’informazione, la comunicazione e la visibilità;
si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione;
si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;
garantisce che le operazioni selezionate per il sostegno dei fondi non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;
stabilisce le categorie di operazione o, nel caso del FEAMP, le misure cui è attribuita la spesa relativa a una specifica operazione.
Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:
verifica che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l’operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell’operazione e:
qualora i costi debbano essere rimborsati ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera a), che l’importo della spesa dichiarata dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato pagato;
nel caso di costi rimborsati a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;
garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g);
prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all' ►M6 articolo 63, paragrafo 5, lettere a) e b), e articolo 63, paragrafi 6 e 7, del regolamento finanziario ◄ .
In deroga al primo comma, lettera a), il regolamento CTE può stabilire norme specifiche di verifica applicabili ai programmi di cooperazione.
Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, primo comma, lettera a), comprendono le seguenti procedure:
verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;
verifiche sul posto delle operazioni.
La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.
La Commissione adotta atti delegati che definiscono le specifiche tecniche del sistema istituito a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.
Articolo 126
Funzioni dell'autorità di certificazione
L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:
elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione;
preparare i bilanci di cui all' ►M6 articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario ◄ ;
certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile;
garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma operativo;
garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;
tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;
mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;
tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. ►C1 Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla domanda di pagamento successiva. ◄
Articolo 127
Funzioni dell'autorità di audit
Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato previo giudizio professionale dell'autorità di audit in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit e, in ogni caso, se il numero di operazioni in un periodo contabile è insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico.
In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido, a norma dell' ►M6 articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario ◄ .
Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 5 % delle operazioni per le quali sono state dichiarate spese alla Commissione durante un periodo contabile e il 10 % delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile.
L'autorità di audit prepara:
un parere di audit a norma dell' ►M6 articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario ◄ ;
una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte a norma del paragrafo 1, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.
Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, le informazioni di cui al primo comma, lettera b), possono essere raggruppate in una relazione unica.
CAPO III
Cooperazione con le autorità di audit
Articolo 128
Cooperazione con le autorità di audit
TITOLO II
GESTIONE FINANZIARIA, PREPARAZIONE, ESAME E ACCETTAZIONE DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE
CAPO I
Gestione finanziaria
Articolo 129
Norme comuni per i pagamenti
Lo Stato membro assicura che, entro la chiusura del programma operativo, ►C1 l'importo della spesa pubblica erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei fondi e del FEAMP versato dalla Commissione allo Stato membro. ◄
Articolo 130
Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo finale
Il contributo dei fondi o del FEAMP a una priorità mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore:
alla spesa pubblica ammissibile indicata nelle domande di pagamento per la priorità; o
al contributo dei fondi o del FEAMP per la priorità indicata nella decisione della Commissione che approva il programma operativo,
Se questo è inferiore.
Il contributo dei fondi o del FEAMP mediante i pagamenti del saldo finale nel periodo contabile finale non è superiore alla spesa pubblica ammissibile dichiarata o al contributo di ciascun fondo e categoria di regioni a ciascun programma operativo stabilito dalla decisione della Commissione che approva il programma operativo, a seconda di quale dei due sia il più basso.
Articolo 131
Domande di pagamento
Le domande di pagamento comprendono, per ciascuna priorità:
l’importo totale delle spese ammissibili sostenute dal beneficiario e pagate nell’attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell’autorità di certificazione;
l’importo totale della spesa pubblica relativa all’attuazione delle operazioni, come contabilizzato nel sistema contabile dell’autorità di certificazione.
Per quanto concerne gli importi da includere nelle domande di pagamento in relazione alle forme di sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), le domande di pagamento comprendono gli elementi di cui agli atti delegati adottati in conformità dell’articolo 67, paragrafo 5 bis, e utilizzano i modelli per le domande di pagamento di cui agli atti di esecuzione adottati in conformità del paragrafo 6 del presente articolo.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall’organismo che concede l’aiuto oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10), lettera a), gli anticipi versati dal beneficiario all’organismo che riceve l’aiuto, alle seguenti condizioni cumulative:
tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;
tali anticipi non eccedono il 40 % dell’importo totale dell’aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10, lettera a), il 40 % dell’importo totale dell’aiuto da concedere all’organismo che riceve l’aiuto nell’ambito di una determinata operazione;
tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10), lettera a), dalle spese sostenute dall’organismo che riceve l’aiuto nell’attuazione dell’operazione, e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati entro tre anni dall’anno in cui è stato versato l’anticipo oppure entro il 31 dicembre 2023, se anteriore.
Qualora le condizioni di cui al primo comma, lettera c), non siano soddisfatte, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.
Ciascuna domanda di pagamento contenente gli anticipi del tipo di cui al paragrafo 4 del presente articolo indica separatamente:
l’importo complessivo versato come anticipo dal programma operativo;
l’importo che entro tre anni dal pagamento dell’anticipo in conformità del paragrafo 4, primo comma, lettera c), è stato coperto dalle spese sostenute dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10), lettera a), dall’organismo che riceve l’aiuto; e
l’importo che non è stato coperto dalle spese pagate dal beneficiario oppure, qualora gli Stati membri abbiano deciso che il beneficiario è l’organismo che concede l’aiuto a norma dell’articolo 2, punto 10), lettera a), dall’organismo che riceve l’aiuto e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.
Articolo 132
Pagamento ai beneficiari
Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.
Il pagamento di cui al paragrafo 1 può essere interrotto dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:
l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera a);
è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione.
Il beneficiario interessato è informato per iscritto dell'interruzione e dei motivi della stessa.
Articolo 133
Uso dell'euro
Articolo 134
Pagamento del prefinanziamento
Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:
nel 2014: l'1 % dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2013 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;
nel 2015: l'1 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione o l'1,5 % dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2014 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE;
nel 2016: l'1 % dell'ammontare del contributo a titolo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.
Nel caso di un programma operativo adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.
Il prefinanziamento iniziale supplementare non si applica ai programmi che rientrano nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea né alla dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.
Se al 31 dicembre 2016 l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare corrisposto nel 2015 e nel 2016 in base al presente paragrafo per un programma operativo di un fondo, se del caso, non è interessato da domande di pagamento presentate dall'autorità di certificazione per tale programma, la Grecia rimborsa alla Commissione l'importo totale del prefinanziamento iniziale supplementare versato per il fondo in questione a titolo di tale programma. Tali rimborsi non costituiscono una rettifica finanziaria e non comportano una riduzione del contributo dei fondi o del FEAMP ai programmi operativi. Gli importi rimborsati costituiscono entrate con destinazione specifica interna conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.
Negli anni dal 2016 al 2023, un importo di prefinanziamento annuale è pagato entro il 1o luglio. Esso è una percentuale dell'ammontare del contributo a titolo dei fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione, come segue:
Nel calcolare l'importo del prefinanziamento annuale di cui al paragrafo 2, fino al 2020 incluso, l'ammontare del contributo per l'intero periodo di programmazione esclude gli importi della riserva di efficacia dell'attuazione inizialmente attribuiti al programma. operativo
Articolo 135
Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento
Articolo 136
Disimpegno
CAPO II
Preparazione, esame e accettazione dei conti, chiusura dei programmi operativi e sospensione dei pagamenti
Articolo 137
Preparazione dei conti
I conti di cui all' ►M6 articolo 63, paragrafo 5, lettera a), e articolo 63, paragrafo 6, del regolamento finanziario ◄ sono presentati alla Commissione per ciascun programma operativo. I conti coprono il periodo contabile e indicano, a livello di ciascuna priorità e, se del caso, per ogni fondo e categoria di regioni:
l'importo totale di spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'articolo 131 e dell'articolo 135, paragrafo 2, entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo contabile, l'importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta per l'esecuzione delle operazioni e l'importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 132, paragrafo 1;
gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 e gli importi non recuperabili;
gli importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, e gli anticipi dell'aiuto di Stato di cui all'articolo 131, paragrafo 4;
per ciascuna priorità, un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze.
Articolo 138
Presentazione di informazioni
Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono entro il termine stabilito all' ►M6 articolo 63, paragrafo 5, e articolo 63, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento finanziario ◄ , i documenti di cui a detto articolo, vale a dire:
i conti di cui all'articolo 137, paragrafo 1, del presente regolamento per il precedente periodo contabile;
la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di sintesi di cui all'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente regolamento per il precedente periodo contabile;
il parere di audit e la relazione di controllo di cui all'articolo 127, paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), del presente regolamento per il precedente periodo contabile.
Articolo 139
Esame e accettazione dei conti
Sulla base dei conti accettati, la Commissione calcola l'importo imputabile ai fondi e al FEAMP per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro. La Commissione tiene conto di quanto segue:
gli importi contabilizzati di cui all'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), ai quali deve applicarsi il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità;
l'ammontare totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile costituiti da:
l'importo dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 1, e dell'articolo 24; e
l'importo del prefinanziamento annuale versato ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 2.
In deroga al primo comma, la Commissione non emette un ordine di recupero degli importi recuperabili dallo Stato membro per i conti presentati nel 2020. Gli importi non recuperati sono utilizzati per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia di COVID-19 e ammissibili ai sensi del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo.
Gli importi non recuperati sono liquidati o recuperati alla chiusura.
Articolo 140
Disponibilità dei documenti
Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui al primo comma, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.
Un'autorità di gestione può decidere di applicare alle operazioni con spese ammissibili per un totale inferiore a 1 000 000 EUR la norma di cui al secondo comma.
Il periodo di tempo di cui al primo o al secondo comma è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.
Articolo 141
Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale
Articolo 142
Sospensione dei pagamenti
La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di priorità o di programmi operativi qualora si verifichino una o più delle seguenti condizioni:
vi siano gravi carenze nel funzionamento effettivo del sistema di gestione e controllo del programma operativo, che hanno messo a rischio il contributo dell'Unione al programma operativo e per le quali non sono state adottate misure correttive;
le spese figuranti in una domanda di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata;
lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 83;
sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati su indicatori comuni e specifici;
non siano portate a termine azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante secondo le condizioni fissate all'articolo 19;
dalla verifica di efficacia dell'attuazione emerga relativamente a una priorità che vi sia stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi relativi agli indicatori finanziari e di output e alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione secondo le condizioni fissate all'articolo 22.
Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere basi specifiche per la sospensione dei pagamenti connessi alla non conformità con le norme applicabili nel quadro della politica comune della pesca, che sono proporzionate per quanto riguarda la natura, la gravità, la durata e la reiterazione della non conformità.
CAPO III
Rettifiche finanziarie
Articolo 143
Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri
Articolo 144
Criteri per le rettifiche finanziarie
La Commissione procede a rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo a norma dell'articolo 85, qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:
vi è una grave carenza nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo, tale da compromettere il contributo dell'Unione già versato al programma operativo;
lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono a norma dell'articolo 143 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;
le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.
La Commissione basa le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuate, valutando se si tratta di un'irregolarità sistemica. Se non è possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare addebitato ai fondi o al FEAMP, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione.
Articolo 145
Procedura
Il primo comma non si applica in caso di carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo che, prima della data di accertamento da parte della Commissione o della Corte dei conti europea:
siano state individuate nella dichiarazione di gestione, nella relazione annuale di controllo o nel parere di audit presentati alla Commissione a norma dell' ►M6 articolo 63, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento finanziario ◄ o in altre relazioni di audit dell'autorità di audit presentate alla Commissione e siano state oggetto di interventi appropriati; oppure
siano state oggetto di misure correttive appropriate dello Stato membro.
La valutazione delle gravi carenze nell'efficace funzionamento d ei sistemi di gestione e controllo è basata sul diritto applicabile al momento della presentazione delle dichiarazioni di gestione, delle relazioni annuali di controllo e dei pareri di audit pertinenti.
Nel contesto della decisione su una rettifica finanziaria la Commissione:
rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della carenza grave nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione;
ai fini dell'applicazione di una rettifica su base forfettaria o per estrapolazione, esclude le spese irregolari precedentemente rilevate dallo Stato membro che sono state oggetto di adeguamento dei conti conformemente all'articolo 139, paragrafo 10, e le spese oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità a norma dell'articolo 137, paragrafo 2;
tiene conto delle rettifiche su base forfettaria o per estrapolazione applicate alle spese dallo Stato membro per altre carenze gravi rilevate dallo Stato membro al momento di determinare il rischio residuo per il bilancio dell'Unione.
Articolo 146
Obblighi degli Stati membri
Una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 143, paragrafo 2, del presente regolamento e di recuperare gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ( 28 ).
Articolo 147
Rimborso
TITOLO III
PROPORZIONALITÀ IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PROGRAMMI OPERATIVI
Articolo 148
Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi
In deroga al primo comma, le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è compresa tra 200 000 EUR e 400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, tra 150 000 EUR e 300 000 EUR per l’FSE e tra 100 000 EUR e 200 000 EUR per il FEAMP possono essere soggette a più di un audit se l’autorità di audit, sulla base del suo giudizio professionale, ritiene che non è possibile emettere/redigere un parere di audit basandosi sui metodi di campionamento statistico o non statistico di cui all’articolo 127, paragrafo 1, senza effettuare più di un audit della rispettiva operazione.
PARTE V
DELEGA DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Delega di potere e disposizioni di attuazione
Articolo 149
Esercizio della delega
Articolo 150
Procedura di comitato
Quando il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione in relazione ai poteri di esecuzione di cui all'articolo 8, terzo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma, all'articolo 38, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 38, paragrafo 10, all'articolo 39, paragrafo 4, secondo comma, all'articolo 46, paragrafo 3, all'articolo 96, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 115, paragrafo 4 e all'articolo 125, paragrafo 8, secondo comma, e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
CAPO II
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 151
Riesame
Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 a norma dell'articolo 177 TFUE.
Articolo 152
Disposizioni transitorie
La Grecia presenta alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo entro la fine del 2016 e fa il punto sull'argomento anche nella relazione finale di attuazione da presentare a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006.
Se l’autorità di gestione, o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, ritiene che l’articolo 67, paragrafo 2 bis, comporti un onere amministrativo sproporzionato, può decidere di prorogare il periodo transitorio di cui al primo comma del presente paragrafo per il periodo che considera adeguato. L’autorità, o il comitato, notifica tale decisione alla Commissione prima della scadenza del periodo transitorio iniziale.
Il primo e il secondo comma non si applicano alle sovvenzioni e all’assistenza rimborsabile sostenute dall’FSE per le quali il sostegno pubblico non supera 50 000 EUR.
Articolo 153
Abrogazione
Articolo 154
Entrata in vigore
Il presente regolamento entro in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli articoli da 20 a 24, l'articolo 29, paragrafo 3, l'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), gli articoli 58, 60, da 76 a 92, 118, 120, 121 e gli articoli da 129 a 147 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.
L'articolo 39, paragrafo 2, settimo comma, seconda frase, e l'articolo 76, quinto comma, si applicano a decorrere dalla data in cui entra in vigore la modifica del regolamento finanziario relativa al disimpegno di stanziamenti.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
QUADRO STRATEGICO COMUNE
1. INTRODUZIONE
Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equo e sostenibile dell'Unione e di massimizzare il contributo dei fondi SIE alla strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché la missione specifica di ciascun fondo SIE, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, è necessario garantire che gli impegni politici assunti nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva siano sostenuti da investimenti tramite i fondi SIE e da altri strumenti dell'Unione. Pertanto, il quadro strategico comune (QSC), a norma dell'articolo 10 e in linea con le priorità e gli obiettivi definiti nei regolamenti specifici di ciascun fondo, fornisce orientamenti strategici al fine di conseguire un approccio di sviluppo integrato utilizzando i fondi SIE in coordinamento con altri strumenti e politiche dell'Unione, in linea con gli obiettivi strategici e con gli obiettivi principali della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e, ove appropriato, con le iniziative faro, tenendo conto delle principali sfide a territoriali e degli specifici contesti nazionali, regionali e locali.
2. CONTRIBUTO DEI FONDI SIE ALLA STRATEGIA DELL'UNIONE PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA E COERENZA CON LA GOVERNANCE ECONOMICA DELL'UNIONE
1. Per sostenere un orientamento efficace verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva negli accordi di partenariato e nei programmi, il presente regolamento individua undici obiettivi tematici, definiti all'articolo 9, primo comma, corrispondenti alle priorità della strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che riceveranno il sostegno dei fondi SIE.
2. In linea con tali obiettivi tematici stabiliti all'articolo 9, primo comma, gli Stati membri, al fine di assicurare la massa critica necessaria a generare crescita e occupazione, concentrano il sostegno conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e alle norme specifiche per ciascun fondo sulla concentrazione tematica e garantiscono l'efficacia della spesa. Gli Stati membri prestano particolare attenzione ad attribuire priorità a una spesa favorevole alla crescita, compresa la spesa per l'istruzione, la ricerca, l'innovazione e l'efficienza energetica e la spesa per agevolare l'accesso delle PMI ai finanziamenti e per garantire la sostenibilità ambientale, la gestione delle risorse naturali e l'azione per il clima, nonché per modernizzare la pubblica amministrazione. Essi prevedono altresì di mantenere o rafforzare la copertura e l'efficacia dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del mercato del lavoro al fine di contrastare la disoccupazione, con un'attenzione particolare a quella giovanile, affrontare le conseguenze sociali della crisi e promuovere l'inclusione sociale.
3. Al fine di assicurare la coerenza con le priorità stabilite nell'ambito del semestre europeo, nel predisporre gli accordi di partenariato, gli Stati membri pianificano l'uso dei fondi SIE tenendo conto dei programmi nazionali di riforma e, se del caso, delle raccomandazioni pertinenti più recenti specifiche per ciascun paese adottate in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE nonché delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, secondo i rispettivi ruoli e obblighi. Gli Stati membri, se necessario, tengono inoltre conto delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio formulate sulla base del patto di stabilità e crescita e dei programmi di aggiustamento economico.
4. Al fine di determinare il modo in cui i fondi SIE possono contribuire più efficacemente alla strategia Europa dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e per tenere conto degli obiettivi del trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, gli Stati membri scelgono gli obiettivi tematici per l'uso pianificato dei fondi SIE nell'ambito degli appropriati contesti nazionali, regionali e locali.
3. APPROCCIO INTEGRATO E DISPOSIZIONI PER L'USO DEI FONDI SIE
3.1 Introduzione
1. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), l'accordo di partenariato indica un approccio integrato allo sviluppo territoriale. Gli Stati membri garantiscono che la selezione degli obiettivi tematici, degli investimenti e delle priorità dell'Unione tenga conto delle esigenze di sviluppo e delle sfide territoriali in modo integrato, in linea con l'analisi delineata nella sezione 6.4. Gli Stati membri cercano di sfruttare al massimo le possibilità di assicurare un'erogazione coordinata e integrata dei fondi SIE.
2. Gli Stati membri e, se del caso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, le regioni garantiscono che gli interventi finanziati attraverso i fondi SIE siano complementari e attuati in un modo coordinato nell'ottica di creare sinergie, al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi a carico degli organismi di gestione e dei beneficiari conformemente agli articoli 4, 15 e 27.
3.2 Coordinamento e complementarità
1. Gli Stati membri e le autorità di gestione responsabili dell'attuazione dei fondi SIE collaborano strettamente alla preparazione, all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione dell'accordo di partenariato e dei programmi. In particolare, assicurano che siano realizzate le seguenti azioni:
individuazione dei settori di intervento in cui i fondi SIE possono essere combinati in modo complementare per raggiungere gli obiettivi tematici di cui al presente regolamento;
garanzia, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'esistenza di disposizioni per l'efficace coordinamento dei fondi SIE, al fine di accrescere l'impatto e l'efficacia dei fondi anche, se del caso, attraverso l'uso di programmi multifondo per i fondi;
promozione del coinvolgimento delle autorità di gestione responsabili di altri fondi SIE e dei ministeri competenti nello sviluppo dei regimi di sostegno, per assicurare il coordinamento ed evitare sovrapposizioni;
istituzione, se necessario, di comitati di controllo congiunti per i programmi di attuazione dei fondi SIE e sviluppo di altri sistemi di gestione e controllo comuni per facilitare il coordinamento tra le autorità responsabili dell'attuazione dei fondi SIE;
utilizzo delle soluzioni di e-governance comuni disponibili, che possano assistere i richiedenti e i beneficiari, e utilizzo più ampio possibile di "sportelli unici" di consulenza, anche sulle opportunità di sostegno disponibili attraverso ciascuno dei fondi SIE;
creazione di meccanismi di coordinamento delle attività di cooperazione finanziate dal FESR e dal FSE con gli investimenti finanziati dai programmi dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell' occupazione;
promozione di approcci comuni tra i fondi SIE in merito agli orientamenti concernenti lo sviluppo delle operazioni, gli inviti a presentare proposte e le procedure di selezione o altri meccanismi volti a facilitare l'accesso ai fondi per i progetti integrati;
promozione della cooperazione tra le autorità di gestione di diversi fondi SIE in materia di sorveglianza, valutazione, gestione e controllo, nonché audit.
3.3 Promozione di approcci integrati
1. Gli Stati membri, se del caso, combinano i fondi SIE in pacchetti integrati a livello locale, regionale o nazionale, pensati specificamente per affrontare sfide territoriali specifiche, al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi definiti nell'accordo di partenariato e nei programmi. A tal fine si possono utilizzare ITT, operazioni integrate, piani d'azione comuni e lo sviluppo locale di tipo partecipativo.
2. Ai sensi dell'articolo 36, per conseguire un uso integrato degli obiettivi tematici, possono essere combinati nell'ambito di un ITI i finanziamenti di diversi assi prioritari o programmi operativi sostenuti dal FES, FESR o dal Fondo di coesione. Le azioni sostenyute nell'ambito di un ITI possono essere integrate con un sostegno finanziario dai programmi a titolo, rispettivamente, del FEASR o del FEAMP.
3. Conformemente alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo, per aumentare l'impatto e l'efficacia di un approccio integrato coerente dal punto di vista tematico, un asse prioritario può riguardare più di una categoria di regioni, combinare una o più priorità di investimento complementari del FESR, Fondo di coesione e FSE in un unico obiettivo tematico e, in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento di diversi obiettivi tematici al fine di massimizzare il loro contributo a tale asse prioritario.
4. Gli Stati membri promuovono, conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico e all'articolo 32, lo sviluppo di approcci locali e subregionali. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è attuato nel contesto di un approccio strategico per garantire che la definizione delle esigenze locali "dal basso" tenga conto delle priorità definite a un livello più alto. Gli Stati membri definiscono dunque l'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo nel FEASR e, se del caso, nel FESR, nel FSE o nel FEAMP ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, e indicare negli accordi di partenariato le principali sfide da affrontare in questo modo, i principali obiettivi e le priorità dello sviluppo locale di tipo partecipativo, i tipi di territori da coprire, il ruolo specifico da attribuire ai gruppi di azione locale nell'attuazione delle strategie, il ruolo previsto per il FEASR e, ove appropriato, per il FESR, il FSE o il FEAMP nell'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo in diversi tipi di territori, come le zone rurali, urbane e costiere, e i relativi meccanismi di coordinamento.
4. COORDINAMENTO E SINERGIE TRA I FONDI SIE E ALTRE POLITICHE E ALTRI STRUMENTI DELL'UNIONE
Il coordinamento tra gli Stati membri quale previsto dalla presente sezione si applica nella misura in cui uno Stato membro intende avvalersi del sostegno dei fondi SIE e di altri strumenti dell'Unione nel settore strategico pertinente. I programmi dell'Unione citati nella presente sezione non costituiscono un elenco esaustivo.
4.1 Introduzione
1. Gli Stati membri e la Commissione tengono conto, secondo le rispettive responsabilità, dell'impatto delle politiche dell'Unione a livello nazionale e regionale e sulla coesione sociale, economica, e territoriale, al fine di favorire le sinergie e un coordinamento efficace e individuare e promuovere gli strumenti più idonei per utilizzare i fondi dell'Unione a sostegno degli investimenti locali, regionali e nazionali. Gli Stati membri garantiscono inoltre la complementarità tra le politiche e gli strumenti dell'Unione e gli interventi nazionali, regionali e locali.
2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono, a norma dell'articolo 46 e secondo le rispettive responsabilità, il coordinamento tra i fondi SIE e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione a unionale e nazionale. Essi adottano le misure opportune per garantire la coerenza nelle fasi di programmazione e attuazione tra gli interventi finanziati dai fondi SIE e gli obiettivi di altre politiche dell'Unione. A tal fine essi cercano di tenere conto dei seguenti aspetti:
rafforzare le complementarità e le sinergie tra i diversi strumenti dell'Unione a livello unionale, nazionale e regionale, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;
ottimizzare le strutture esistenti e, ove necessario, crearne di nuove che facilitino l'identificazione strategica delle priorità per i diversi strumenti e le diverse strutture di coordinamento a livello unionale e nazionale, evitino la duplicazione degli sforzi e identifichino le aree in cui è necessario un supporto finanziario supplementare;
sfruttare le possibilità di combinare strumenti diversi per sostenere singole operazioni e lavorare in stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione a livello unionale e nazionale, al fine di offrire ai beneficiari opportunità coerenti e semplificate di finanziamento.
4.2 Coordinamento con la politica agricola comune e la politica comune della pesca
1. Il FEASR è parte integrante della politica agricola comune e integra le misure previste dal Fondo europeo agricolo di garanzia, che fornisce un sostegno diretto agli agricoltori e sostiene le misure di mercato. Gli Stati membri gestiscono quindi tali interventi insieme per massimizzare le sinergie e il valore aggiunto del sostegno dell'Unione.
2. Il FEAMP mira a raggiungere gli obiettivi della politica comune della pesca riformata e della politica marittima integrata. Gli Stati membri utilizzano quindi il FEAMP a sostegno degli sforzi volti a migliorare la raccolta dei dati e a rafforzare i controlli, e garantire la ricerca di sinergie anche a sostegno delle priorità della politica marittima integrata, come la ricerca marina, la pianificazione dello spazio marittimo, la gestione integrata delle zone costiere, la sorveglianza marittima integrata, la protezione dell'ambiente marino e della biodiversità e l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle zone costiere.
4.3 L'iniziativa Orizzonte 2020 e altri programmi dell'Unione nei settori della ricerca e dell'innovazione gestiti a livello centrale
1. Gli Stati membri e la Commissione prestano la dovuta attenzione a rafforzare il coordinamento, le sinergie e la complementarità tra i fondi SIE e Orizzonte 2020, il programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese(COSME) in conformità del regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 29 ) e gli altri pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione gestiti a livello centrale, e al contempo delimitano chiaramente le aree di intervento.
2. Gli Stati membri sviluppano strategie nazionali e/o regionali per una "specializzazione intelligente", in linea con il programma di riforma nazionale, se del caso. Tali strategie possono assumere la forma ovvero essere incluse in un quadro strategico di ricerca e innovazione nazionale o regionale per una "specializzazione intelligente". Le strategie di "specializzazione intelligente" sono sviluppate coinvolgendo le autorità di gestione nazionali o regionali e le parti interessate, come le università e altri istituti di istruzione superiore, l'industria e le parti sociali, in un processo di scoperta imprenditoriale. Le autorità direttamente interessate da Orizzonte 2020 sono strettamente associate a questo processo. Le strategie di "specializzazione intelligente" comprendono:
le "azioni a monte" per preparare gli attori regionali della R&I a partecipare a Orizzonte 2020 ("scala verso l'eccellenza") sono elaborate, se del caso, mediante lo sviluppo delle capacità. La comunicazione e la cooperazione tra i punti di contatto nazionali di Orizzonte 2020 e le autorità di gestione dei fondi SIE sono rafforzate;
le "azioni a valle" forniscono i mezzi per sfruttare e diffondere nel mercato i risultati della R&I, ottenuti nel quadro di Orizzonte 2020 e dei programmi precedenti, con particolare attenzione alla creazione di un ambiente imprenditoriale e industriale favorevole all'innovazione anche per le PMI e in linea con le priorità individuate per i territori nella pertinente strategia di specializzazione intelligente.
3. Gli Stati membri sfruttano appieno le disposizioni del presente regolamento che consentono di combinare i fondi SIE con le risorse di Orizzonte 2020 nei programmi pertinenti utilizzati per attuare parti delle strategie di cui al punto 2. È necessario fornire un sostegno congiunto alle autorità nazionali e regionali per lo sviluppo e l'attuazione di tali strategie, per individuare le opportunità di finanziamento congiunto delle infrastrutture di R&I di interesse europeo, promuovere la collaborazione internazionale, fornire sostegno metodologico attraverso le verifiche inter pares, favorire lo scambio di buone prassi e la formazione nelle diverse regioni.
4. Allo scopo di liberare le loro potenzialità di eccellenza nel campo della ricerca e dell'innovazione, in modo complementare e sinergico con Orizzonte 2020, in particolare attraverso finanziamenti congiunti, gli Stati membri e, se del caso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, le regioni tengono in considerazione ulteriori misure. Tali misure consistono nel:
creare collegamenti tra istituzioni di ricerca di eccellenza e Stati membri e regioni meno sviluppati in materia di ricerca, sviluppo e innovazione al fine di istituire centri di eccellenza nuovi o aggiornare quelli esistenti nelle regioni meno sviluppate nonché negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;
creare collegamenti con le regioni meno sviluppate nonché meno efficienti negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione tra i cluster innovativi di riconosciuta eccellenza;
istituire "cattedre SER" per attirare accademici di alto livello, in particolare nelle regioni meno sviluppate nonché negli Stati membri e nelle regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;
favorire l'accesso alle reti internazionali dei ricercatori e degli innovatori che non sono adeguatamente coinvolti nello Spazio europeo della ricerca (SER) o provenienti dalle regioni meno sviluppate o da Stati membri e regioni meno efficienti in materia di ricerca, sviluppo e innovazione;
contribuire nel modo opportuno ai partenariati europei per l'innovazione;
preparare le istituzioni nazionali e/o i cluster di eccellenza alla partecipazione alle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT); e
partecipare in qualità di paese ospitante a programmi internazionali di elevata qualità per la mobilità dei ricercatori con il cofinanziamento delle "azioni Marie Sklodowska-Curie".
Gli Stati membri si impegnano, ove opportuno e a norma dell'articolo 70, a fare uso della flessibilità per sostenere operazioni al di fuori dell'area interessata dal programma, con un livello di investimento sufficiente a conseguire una massa critica, al fine di attuare le misure di cui al primo comma nel modo più efficace possibile.
4.4 Finanziamento di progetti dimostrativi nel quadro della Riserva per i nuovi entranti (NER 300) ( 30 )
Gli Stati membri assicurano che il finanziamento dai fondi SIE sia coordinato con il sostegno dal programma NER 300, che utilizza i proventi della vendita all'asta di 300 milioni di quote riservate, nel quadro della riserva per i nuovi entranti del sistema europeo di scambio delle quote di emissione.
4.5 Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) ( 31 ) e l'acquis in materia di ambiente
1. Gli Stati membri e la Commissione, attraverso un accresciuto orientamento tematico nei programmi e l'applicazione del principio dello sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8, cercano di sfruttare le sinergie con gli strumenti (finanziari e no) delle politiche dell'Unione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tutela ambientale ed efficienza delle risorse.
2. Gli Stati membri promuovono e, se del caso, a norma dell'articolo 4, garantiscono la complementarità e il coordinamento con il programma LIFE, in particolare con i progetti integrati nei settori della natura, della biodiversità, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Tale coordinamento si realizza attraverso misure quali la promozione del finanziamento mediante i fondi SIE di attività che completino i progetti integrati nell'ambito di LIFE, nonché la promozione dell'uso di soluzioni, metodi e approcci convalidati nell'ambito di LIFE, compresi, tra l'altro, investimenti in infrastrutture verdi, efficienza energetica, ecoinnovazione, soluzioni basate sull'ecosistema, e l'adozione delle relative tecnologie innovative.
3. I piani, i programmi o le strategie settoriali pertinenti (compreso il quadro d'azione prioritaria, il piano di gestione del bacino idrografico, il piano di gestione dei rifiuti, la strategia di mitigazione o di adattamento) possono servire da quadro di coordinamento, qualora sia previsto il sostegno nei settori interessati.
4.6 ERASMUS+ ( 32 )
1. Gli Stati membri cercano di utilizzare i fondi SIE per integrare gli strumenti e i metodi sviluppati e testati con successo nell'ambito del programma Erasmus+ allo scopo di massimizzare l'impatto sociale ed economico dell'investimento sulle persone e, tra l'altro, dare impulso alle iniziative per i giovani e alle azioni dei cittadini.
2. Gli Stati membri promuovono e garantiscono, a norma dell'articolo 4, un coordinamento efficace tra i fondi SIE e Erasmus+ a livello nazionale operando una chiara distinzione tra i tipi di investimenti e le categorie di destinatari. Gli Stati membri perseguono la complementarità per quanto riguarda il finanziamento di azioni di mobilità.
3. Il coordinamento va realizzato mediante lo sviluppo di meccanismi di cooperazione opportuni tra le autorità di gestione e le agenzie nazionali istituite nell'ambito del programma Erasmus+, favorendo in tal modo una comunicazione trasparente e accessibile nei confronti dei cittadini a livello dell'Unione, nazionale e regionale.
4.7 Programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) ( 33 )
1. Gli Stati membri promuovono e garantiscono, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, un coordinamento efficace tra il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e il sostegno fornito dai fondi SIE nel quadro degli obiettivi tematici Occupazione e inclusione sociale. Tale coordinamento efficace comprende il coordinamento del sostegno nell'ambito dell'asse EURES del programma EaSI con azioni a favore della mobilità transnazionale dei lavoratori sostenute dal FSE, al fine di promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e aumentare le possibilità di occupazione, nonché il coordinamento tra il sostegno dei fondi SIE per il lavoro autonomo, l'imprenditorialità, la creazione di imprese e le imprese sociali e il sostegno dell'asse Microfinanza e imprenditorialità sociale del programma EaSI.
2. Gli Stati membri cercano di sviluppare gradualmente le misure di maggior successo adottate nel quadro dell'asse Progress del programma EaSI, in particolare in materia di innovazione sociale e sperimentazione di politiche sociali, con il sostegno del FSE.
4.8 Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) ( 34 )
1. Per massimizzare il valore aggiunto europeo nel settore dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, gli Stati membri e la Commissione garantiscono che gli interventi del FESR e del Fondo di coesione siano programmati in stretta cooperazione con il sostegno fornito dal CEF, in modo da assicurare la complementarità, evitare duplicazioni degli sforzi e garantire collegamenti ottimali di diversi tipi di infrastrutture a livello locale, regionale, nazionale e unionale. Si garantisce il maggiore effetto leva possibile dei diversi strumenti di finanziamento per i progetti con una dimensione unionale e di mercato interno, che presentano il massimo valore aggiunto europeo e promuovono la coesione sociale, economica e territoriale, e in particolare per i progetti di realizzazione delle reti prioritarie di infrastrutture, di trasporto, energetiche e digitali, come indicato nei rispettivi quadri strategici delle reti transeuropee di trasporto, al fine di costruire nuove infrastrutture e di ammodernare in maniera sostanziale quelle esistenti.
2. Nel settore dei trasporti, la pianificazione degli investimenti si basa sulla domanda di trasporto reale e prevista e individuare i collegamenti mancanti e le strozzature, tenendo conto, in un approccio coerente, dello sviluppo dei collegamenti transfrontalieri nell'Unione, e realizzando collegamenti tra le regioni all'interno di uno Stato membro. Gli investimenti nei collegamenti regionali alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) globale e ai suoi assi principali assicurano che le zone urbane e rurali beneficino delle opportunità offerte dalle reti principali.
3. La definizione degli investimenti prioritari che hanno un impatto al di là di un determinato Stato membro, in particolare quelli che fanno parte dei principali corridoi della rete TEN-T, è coordinata con la pianificazione della rete TEN-T e con i piani di attuazione dei corridoi principali della rete, in modo che gli investimenti dal FESR e dal Fondo di coesione nelle infrastrutture di trasporto siano pienamente in linea con gli orientamenti TEN-T.
4. Gli Stati membri si concentrano sulle forme sostenibili di trasporto e sulla mobilità urbana sostenibile e sull'investimento in settori che offrono il maggiore valore aggiunto europeo, tenendo conto della necessità di migliorare la qualità, l'accessibilità e l'affidabilità dei servizi di trasporto per promuovere il trasporto pubblico. Una volta identificati, gli investimenti sono classificati in ordine di priorità in base al loro contributo alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra e allo Spazio unico europeo dei trasporti, conformemente alla visione delineata nel Libro bianco intitolato "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile", nel quale si sottolinea la necessità di ridurre considerevolmente le emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. E' opportuno promuovere il contributo di progetti a una rete europea per il trasporto sostenibile delle merci attraverso lo sviluppo di vie d'acqua interne, sulla base di una preventiva valutazione del loro impatto ambientale.
5. I fondi SIE finanziano la realizzazione delle infrastrutture locali e regionali e dei loro collegamenti alle reti prioritarie dell'Unione nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni.
6. Gli Stati membri e la Commissione istituiscono meccanismi adeguati di coordinamento e di supporto tecnico per garantire la complementarità e la pianificazione efficace delle misure nel settore delle TIC, al fine di sfruttare appieno i diversi strumenti dell'Unione (fondi SIE, fondi CEF, reti transeuropee, Orizzonte 2020) per il finanziamento delle reti a banda larga e delle infrastrutture per i servizi digitali. Per scegliere lo strumento finanziario più appropriato si considera il potenziale di generazione di reddito dell'intervento e il livello di rischio, al fine di usare i fondi pubblici nel modo più efficiente possibile. Nell'ambito della valutazione delle domande di sostegno dei fondi SIE, gli Stati membri tengono conto delle valutazioni delle operazioni a questi connessi che sono stati presentati per il CEF ma non sono stati scelti, fatta salva la decisione di selezione finale da parte dell'autorità di gestione.
4.9 Strumento di assistenza preadesione, strumento europeo di vicinato e Fondo europeo di sviluppo
1. Gli Stati membri e la Commissione, in base alle rispettive responsabilità, cercano di migliorare il coordinamento tra strumenti esterni e fondi SIE al fine di aumentare l'efficacia nel conseguimento dei molteplici obiettivi strategici dell'Unione. Il coordinamento e la complementarità con il Fondo europeo di sviluppo, lo strumento di preadesione e lo strumento europeo di vicinato sono particolarmente importanti.
2. Per sostenere una maggiore integrazione territoriale, gli Stati membri cercano di sfruttare al meglio le sinergie tra le attività di cooperazione territoriale nell'ambito della politica di coesione e gli strumenti della politica europea di vicinato, in particolare per quanto riguarda le attività di cooperazione transfrontaliera, tenendo conto del potenziale offerto dai GECT.
5. PRINCIPI ORIZZONTALI DI CUI AGLI ARTICOLO 5, 7 E 8 E OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI
5.1 Partenariato e governance a più livelli
1. Conformemente all'articolo 5, il principio di partenariato e governance a più livelli è rispettato dagli Stati membri al fine di facilitare la realizzazione della coesione sociale, economica e territoriale e delle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. A fine di rispettare tale principi è necessaria un'azione coordinata, in particolare tra i diversi livelli di governance, realizzata conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, anche mediante la cooperazione operativa istituzionalizzata, in relazione alla preparazione e all'attuazione dell'accordo di partenariato e dei programmi.
2. Gli Stati membri esaminano l'esigenza di rafforzare la capacità istituzionale dei partner al fine di sviluppare il loro potenziale contributo all'efficacia del partenariato.
5.2 Sviluppo sostenibile
1. Gli Stati membri e le autorità di gestione, in tutte le fasi dell'attuazione, assicurano la piena integrazione dello sviluppo sostenibile dei fondi SIE, nel rispetto del principio di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3, paragrafo 3, TUE, nonché in conformità dell'obbligo di integrare i requisiti di tutela ambientale a norma dell'articolo 11 TFUE e del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 191, paragrafo 2, TFUE.
Le autorità di gestione intraprendono azioni durante tutta la durata dei programmi, per evitare o ridurre gli eventuali effetti dannosi per l'ambiente degli interventi e garantire risultati che apportino benefici sociali, ambientali e climatici netti. Le azioni da intraprendere possono comprendere quanto segue:
orientare gli investimenti verso le opzioni più efficienti in termini di risorse e più sostenibili;
evitare gli investimenti che potrebbero avere un grave impatto negativo sull'ambiente o sul clima e sostenere azioni per attenuare gli eventuali impatti residui;
adottare una prospettiva di lungo termine quando si raffrontano i costi relativi al ciclo di vita delle diverse possibilità di investimento;
ricorrere maggiormente agli appalti pubblici "verdi".
2. Gli Stati membri tengono conto del potenziale di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento a essi degli investimenti effettuati con il sostegno dei fondi SIE, a norma dell'articolo 8, e garantiscono che siano in grado di fronteggiare l'impatto dei cambiamenti climatici e delle calamità naturali, come a esempio maggiori rischi di inondazioni, siccità, le ondate di calore, gli incendi forestali e gli eventi meteorologici estremi.
3. Gli investimenti sono coerenti con la gerarchizzazione della gestione idrica in linea con la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 35 ), concentrandosi sulle opzioni di gestione della domanda. Le opzioni di fornitura alternative sono prese in considerazione unicamente dopo che siano state esaurite le potenzialità di risparmio e di efficienza idrica. L'intervento pubblico nel settore della gestione dei rifiuti integra gli sforzi compiuti nel settore privato, in particolare in relazione alla responsabilità dei produttori. Gli investimenti incoraggiano approcci innovativi in grado di promuovere elevati livelli di riciclaggio. Gli investimenti sono coerenti con la gerarchia dei rifiuti stabilita a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 36 ). Le spese legate alla biodiversità e alla tutela delle risorse naturali sono coerenti con la direttiva 92/43/CEE del Consiglio ( 37 ).
5.3 Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione
1. A norma dell'articolo 7, gli Stati membri e la Commissione perseguono l'obiettivo della parità fra uomini e donne e adottano le misure opportune per prevenire qualsiasi discriminazione durante l'elaborazione, l'attuazione, il controllo e la valutazione delle operazioni nel quadro dei programmi cofinanziati dai fondi SIE. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, gli Stati membri descrivono le azioni da intraprendere, in particolare per quanto attiene alla selezione delle operazioni, alla fissazione degli obiettivi per gli interventi e alle modalità di controllo e rendicontazione. Gli Stati membri effettuano anche analisi di genere, se del caso. In particolare, azioni specifiche mirate sono sostenute mediante il FSE.
2. Gli Stati membri garantiscono, a norma degli articoli 5 e 7, la partecipazione al partenariato degli organismi responsabili della promozione della parità di genere, della non discriminazione e strutture adeguate, in linea con le prassi nazionali, a fornire consulenza sulla parità di genere, sulla non discriminazione e sull'accessibilità, al fine di fornire il contributo di conoscenze necessario nella preparazione, nel controllo e nella valutazione dei fondi SIE.
3. Le autorità di gestione conducono valutazioni o esercizi di autovalutazione, in coordinamento con i comitati di sorveglianza, focalizzati sull'applicazione del principio dell'integrazione della dimensione di genere.
4. Gli Stati membri soddisfano, nel modo opportuno, le esigenze dei gruppi svantaggiati al fine di permettere loro di integrarsi meglio nel mercato del lavoro e facilitarne in tal modo la piena partecipazione alla società.
5.4 Accessibilità
1. Gli Stati membri e la Commissione intraprendono le azioni appropriate per prevenire ogni discriminazione basata sulla disabilità, a norma dell'articolo 7. Le autorità di gestione garantiscono, agendo durante l'interno ciclo di vita del programma, che tutti i prodotti, i beni, i servizi e le infrastrutture aperti o forniti al pubblico e cofinanziati dai fondi SIE siano accessibili a tutti i cittadini, compresi i cittadini con disabilità conformemente al diritto unionale e nazionale applicabile, contribuendo in tal modo alla creazione di un ambiente privo di barriere per le persone con disabilità e gli anziani. In particolare, è garantita l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, alle TIC e della comunicazione, al fine di favorire l'inclusione dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con disabilità. Le azioni da intraprendere possono includere l'orientamento degli investimenti verso l'accessibilità negli edifici esistenti e nei servizi istituiti.
5.5 Fronteggiare il cambiamento demografico
1. Si tiene conto a tutti i livelli delle sfide connesse al cambiamento demografico, comprese, in particolare, quelle connesse a una popolazione lavorativa in calo, a una quota crescente nella popolazione totale di persone in pensione e allo spopolamento. Gli Stati membri utilizzano i fondi SIE, in linea con le pertinenti strategie nazionali o regionali, ove tali strategie siano in essere, per affrontare i problemi demografici e creare crescita nel quadro di una società che invecchia.
2. Gli Stati membri utilizzano i fondi SIE, in linea con le pertinenti strategie nazionali o regionali, per agevolare l'inclusione di tutte le fasce di età, anche attraverso un migliore accesso alle strutture educative e di sostegno sociale, nell'ottica di aumentare le opportunità di lavoro per le persone anziane e i giovani e con un'attenzione particolare per le regioni con tassi elevati di disoccupazione giovanile rispetto alla media dell'Unione. Gli investimenti in infrastrutture sanitarie sono intesi a garantire una vita lavorativa lunga e in buona salute per tutti i cittadini dell'Unione.
3. Al fine di affrontare le sfide nelle regioni più colpite dal cambiamento demografico, gli Stati membri individuano, in particolare, misure intese a:
sostenere il rinnovamento demografico attraverso condizioni migliori per le famiglie e un maggiore equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare;
stimolare l'occupazione, aumentare la produttività e i risultati economici investendo in istruzione, TIC e ricerca e innovazione;
concentrarsi sull'adeguatezza e sulla qualità dell'istruzione, della formazione e delle strutture di sostegno sociale nonché, se del caso, sull'efficienza dei sistemi di protezione sociale;
promuovere una prestazione delle cure sanitarie e delle cure a lungo termine efficiente sotto il profilo dei costi, includendo investimenti nella sanità elettronica, nella teleassistenza e in infrastrutture.
5.6 Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
A norma dell'articolo 8, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi sono integrati nella preparazione e nell' attuazione degli accordi di partenariato e dei programmi.
6. MODALITÀ PER FRONTEGGIARE LE PRINCIPALI SFIDE TERRITORIALI
6.1 Gli Stati membri tengono conto delle caratteristiche geografiche o demografiche e adottare misure per affrontare le sfide territoriali specifiche di ciascuna regione al fine di sbloccare il loro potenziale di sviluppo, in tal modo aiutandole anche a ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nel modo più efficace.
6.2 La scelta e la combinazione di obiettivi tematici, nonché la selezione degli investimenti e delle priorità dell'Unione corrispondenti e degli obiettivi specifici riflettono le esigenze e il potenziale di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di ciascuno Stato membro e di ciascuna regione.
6.3. Pertanto, nell'elaborazione degli accordi di partenariato e dei programmi gli Stati membri tengono conto del fatto che le principali sfide della società cui si trova oggi a far fronte l'Unione – globalizzazione, cambiamenti demografici, degrado ambientale, migrazione, cambiamenti climatici, uso dell'energia, conseguenze economiche e sociali della crisi – possono avere impatti differenti nelle diverse regioni.
6.4. Nell'ottica di un approccio territoriale integrato nell'affrontare le sfide territoriali, gli Stati membri assicurano che i programmi a titolo dei fondi SIE riflettono la diversità delle regioni europee, in termini di caratteristiche dell'occupazione e del mercato del lavoro, interdipendenze tra diversi settori, modelli di pendolarismo, invecchiamento e cambiamenti demografici, caratteristiche culturali, paesaggistiche e del patrimonio, vulnerabilità e impatti dei cambiamenti climatici, destinazione del territorio e disponibilità limitata delle risorse, potenziale per un uso più sostenibile delle risorse comprese le fonti rinnovabili, dispositivi istituzionali e di governance, connettività e accessibilità e collegamenti tra zone rurali e urbane. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri e le regioni seguono pertanto il seguente iter al fine della redazione degli accordi di partenariato e dei programmi:
analizzare le caratteristiche, il potenziale di sviluppo e la capacità dello Stato membro o della regione, in particolare in relazione alle sfide principali individuate nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nei programmi nazionali di riforma e, se del caso, nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE;
valutare le principali sfide cui deve far fronte la regione o lo Stato membro e individuare le strozzature e i collegamenti mancanti e le lacune nel campo dell'innovazione, compresa la mancanza di capacità di programmazione e di attuazione che inibisce il potenziale di crescita e occupazione a lungo termine. Ciò costituisce la base per l'identificazione dei settori e delle attività possibili per la fissazione delle priorità politiche, l'intervento e la concentrazione;
valutare le difficoltà di un coordinamento transettoriale, intergiurisdizionale o transfrontaliero, in particolare nel contesto di strategie macroregionali e per i bacini marittimi;
individuare misure tese a conseguire un migliore coordinamento tra i diversi livelli territoriali, tenendo conto della scala territoriale e del contesto adeguati per la progettazione delle politiche nonché del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri, e le diverse fonti di finanziamento per ottenere un approccio integrato che colleghi la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ai soggetti regionali e locali.
6.5. Al fine di tener conto dell'obiettivo della coesione territoriale, gli Stati membri e le regioni garantiscono, in particolare, che l'approccio globale di promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nelle aree interessate:
rifletta il ruolo delle città, delle zone urbane e rurali e delle zone di pesca e costiere, nonché delle zone che presentano svantaggi geografici o demografici specifici;
tenga conto delle sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche, delle regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e delle regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;
si occupi dei collegamenti tra zone urbane e rurali, in termini di accesso a servizi e infrastrutture di elevata qualità e a prezzi abbordabili, e dei problemi delle regioni con una forte concentrazione di comunità socialmente emarginate.
7. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE
7.1 Coordinamento e complementarità
1. Gli Stati membri perseguono la complementarità tra le attività di cooperazione e altre azioni sostenute dai fondi SIE.
2. Gli Stati membri garantiscono che le attività di cooperazione diano un contributo effettivo agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che la cooperazione sia organizzata a sostegno di obiettivi strategici di più ampio respiro. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione, in base alle rispettive competenze, garantiscono la complementarità e il coordinamento con altri programmi o strumenti finanziati dall'Unione.
3. Per aumentare l'efficacia della politica di coesione, gli Stati membri cercano di coordinare e integrare i programmi nell'ambito dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea e dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, in particolare per garantire una pianificazione coerente e facilitare l'attuazione di investimenti su vasta scala.
4. Gli Stati membri, se del caso, assicurano che gli obiettivi delle strategie macroregionali e per i bacini marittimi rientrino nella pianificazione strategica globale, negli accordi di partenariato, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento, e nei programmi nelle regioni e negli Stati membri interessati, conformemente alle disposizioni pertinenti delle norme specifiche di ciascun fondo. Gli Stati membri cercano inoltre di garantire che laddove esistono strategie macroregionali e per i bacini marittimi, i fondi SIE ne sostengano l'attuazione conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento e alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo e in linea con le esigenze dell'area del programma individuate dagli Stati membri. Al fine di garantire un'attuazione efficiente è necessario anche un coordinamento con altri strumenti finanziati dall'Unione e con altri strumenti pertinenti.
5. Gli Stati membri, ove opportuno, sfruttano la possibilità di realizzare azioni interregionali e transnazionali i cui beneficiari siano situati in almeno un altro Stato membro, nel quadro dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, compresa l'attuazione delle pertinenti misure nel campo della ricerca e dell'innovazione derivanti dalle rispettive strategie di specializzazione intelligente.
6. Gli Stati membri e le regioni fanno il miglior uso possibile dei programmi di cooperazione territoriali per superare le barriere alla cooperazione oltre i confini amministrativi, contribuendo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. In tale contesto, occorre riservare particolare attenzione alle regioni di cui all'articolo 349 TFUE.
7.2 Cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nell'ambito del FESR
1. Gli Stati membri e le regioni cercano di far ricorso alla cooperazione per raggiungere una massa critica, tra l'altro nei settori delle TIC e della ricerca e innovazione, nonché per promuovere lo sviluppo di approcci comuni alla specializzazione intelligente e di partenariati tra istituti di istruzione. La cooperazione interregionale comprende, se del caso, la promozione della cooperazione tra cluster ad alta intensità di ricerca innovativa e degli scambi tra istituti di ricerca tenendo conto dell'esperienza delle "regioni della conoscenza" e del "potenziale di ricerca nelle regioni che rientrano nell'obiettivo convergenza e nelle regioni ultraperiferiche" nell'ambito del settimo programma quadro per la ricerca.
2. Gli Stati membri e le regioni cercano, nelle zone interessate, di avvalersi della cooperazione transfrontaliera e transnazionale per:
assicurare che le zone che hanno in comune importanti elementi geografici (isole, laghi, fiumi, bacini marittimi o catene montuose) sostengano la gestione e promozione comuni delle loro risorse naturali;
sfruttare le economie di scala che possono essere realizzate, in particolare con riferimento ad investimenti relativi all'uso condiviso di servizi pubblici comuni;
promuovere la pianificazione e lo sviluppo coerenti di infrastrutture di rete transfrontaliere, in particolare dei collegamenti transfrontalieri mancanti, e di modalità di trasporto rispettose dell'ambiente e interoperabili nelle zone geografiche più estese;
raggiungere una massa critica, in particolare nei settori della ricerca e innovazione e delle TIC, dell'istruzione e in relazione alle misure volte a migliorare la competitività delle PMI;
rafforzare i servizi del mercato del lavoro transfrontaliero per favorire la mobilità dei lavori attraverso le frontiere;
migliorare la governance transfrontaliera.
3. Gli Stati membri e le regioni cercano di far ricorso alla cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione incoraggiando lo scambio di esperienze tra regioni e città al fine di migliorare la progettazione e l'attuazione di programmi nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.
7.3 Contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi
1. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento e alle pertinenti disposizioni delle norme specifiche di ciascun fondo, gli Stati membri cercano di assicurare un'efficace mobilitazione dei finanziamenti dell'Unione destinati alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi in linea con le esigenze dell'area del programma individuate dagli Stati membri. Assicurare un'efficace mobilitazione può essere raggiunto, tra l'altro, privilegiando le operazioni derivanti da strategie macroregionali e per i bacini marittimi attraverso l'organizzazione di inviti specifici per i medesimi o dando la priorità a tali operazioni nel processo di selezione mediante l'individuazione di operazioni che possono essere finanziati congiuntamente da vari programmi.
2. Gli Stati membri valutano l'opportunità di avvalersi dei pertinenti programmi transnazionali come quadri di sostegno per l'insieme delle politiche e dei fondi necessari all'attuazione delle strategie macroregionali e per i bacini marittimi.
3. Gli Stati membri promuovono, se del caso, il ricorso ai fondi SIE nel contesto delle strategie macroregionali per la creazione di corridoi di trasporto europei, compreso il sostegno alla modernizzazione delle dogane, la prevenzione, preparazione e risposta alle calamità naturali, la gestione dell'acqua a livello di bacino idrografico, le infrastrutture verdi, la cooperazione marittima integrata a livello transfrontaliero e intersettoriale, le reti di ricerca e innovazione e le reti TIC, la gestione delle risorse marine comuni nel bacino marittimo e la protezione della biodiversità marina.
7.4 Cooperazione transnazionale nell'ambito del FSE
1. Gli Stati membri cercano di affrontare le aree strategiche identificate nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio al fine di massimizzare l'apprendimento reciproco.
2. Gli Stati membri selezionano, se del caso, i temi delle attività transnazionali e stabiliscono adeguati meccanismi di attuazione in funzione delle loro esigenze specifiche.
ALLEGATO II
METODO PER DEFINIRE IL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE
1. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è costituito da target intermedi definiti per ciascuna priorità, a eccezione delle priorità relative all'assistenza tecnica e dei programmi dedicati agli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 39, per l'anno 2018 e da target finali fissati per il 2023. Target intermedi e target finali sono presentati secondo il formato indicato nella tabella 1.
Tabella 1: Formato standard per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
Priorità |
►C1 Indicatore o, se del caso, fase di attuazione principale e unità di misurazione ◄ |
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Target intermedio per il 2018 |
Target finale per il 2023 |
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2. I target intermedi sono obiettivi intermedi, direttamente connessi al conseguimento dell'obiettivo specifico di una priorità che indicano, se del caso, i progressi attesi verso il conseguimento dei target finali fissati per la fine del periodo. I target intermedi stabiliti per il 2018 includono indicatori finanziari, indicatori di output e, se del caso, indicatori di risultato, che sono strettamente connessi con gli interventi promossi dalle politiche. Gli indicatori di risultato non sono presi in considerazione per le finalità di cui all'articolo 22, paragrafi 6, e 7. È possibile stabilire target intermedi anche per fasi di attuazione principali.
3. I target intermedi e i target finali sono:
realistici, raggiungibili, pertinenti, recanti informazioni essenziali sui progressi di una priorità;
coerenti con la natura e il carattere degli obiettivi specifici della priorità;
trasparenti, con obiettivi verificabili oggettivamente e fonti di dati identificate e, ove possibile, disponibili al pubblico;
verificabili, senza imporre oneri amministrativi eccessivi;
coerenti tra i vari programmi, se del caso.
4. I target finali per il 2023 per una determinata priorità sono stabiliti tenendo conto dell'ammontare della riserva di efficacia dell'attuazione connessa alla priorità.
5. In casi debitamente giustificati, come cambiamenti significativi delle condizioni economiche ambientali e relative al mercato del lavoro, in uno Stato membro o in una regione, e in aggiunta a modifiche risultanti da cambiamenti nella dotazione di una determinata proprietà, tale Stato membro può proporre la revisione dei target intermedi e deitarget finali in conformità dell'articolo 30.
ALLEGATO III
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE E DEL LIVELLO DELLA SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI O DEI PAGAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 11
1. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI
Il livello massimo di sospensione applicato ad uno Stato membro è stabilito in primo luogo tenendo conto dei massimali di cui all'articolo 23, paragrafo 11, terzo comma, lettere da a) a c). Tale livello è ridotto se si applica almeno una delle seguenti condizioni:
se il tasso di disoccupazione nello Stato membro nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, supera il tasso medio dell'Unione di oltre due punti percentuali, il livello massimo di sospensione è ridotto del 15 %;
se il tasso di disoccupazione nello Stato membro nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, supera il tasso medio dell'Unione di oltre cinque punti percentuali, il livello massimo di sospensione è ridotto del 25 %;
se il tasso di disoccupazione nello Stato membro nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, supera il tasso medio dell'Unione di oltre otto punti percentuali, il livello massimo di sospensione è ridotto del 50 %;
se la proporzione delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale nello Stato membro supera la media dell'Unione di oltre dieci punti percentuali nell'anno precedente il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, il livello massimo di sospensione è ridotto del 20 %;
se lo Stato membro presenta una contrazione del PIL reale per almeno due anni consecutivi precedenti il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, il livello massimo di sospensione è ridotto del 20 %;
se la sospensione riguarda gli impegni per gli anni 2018, 2019 o 2020, si applica una riduzione al livello risultante dall'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 11, come segue:
per il 2018, il livello di sospensione è ridotto del 15 %;
per il 2019, il livello di sospensione è ridotto del 25 %;
per il 2020, il livello di sospensione è ridotto del 50 %.
La riduzione del livello di sospensione risultante dall'applicazione delle lettere da a) ad f) non supera in totale il 50 %.
Qualora la situazione descritta alle lettere b) o c) si verifichi contemporaneamente ad entrambe le condizioni di cui alle lettere d) ed e), l'effetto della sospensione è rinviato di un anno.
2. DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI E DELLE PRIORITÀ
La sospensione degli impegni applicata ad uno Stato membro riguarda in primo luogo in modo proporzionale tutti i programmi e le priorità.
Sono tuttavia esclusi dall'ambito di applicazione della sospensione i seguenti programmi e priorità:
i programmi o le priorità già soggetti ad una decisione di sospensione adottata ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6;
i programmi o le priorità le cui risorse devono essere aumentate in seguito ad una richiesta di riprogrammazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, nel corso dell'anno in cui si è verificato l'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9;
i programmi o le priorità le cui risorse sono state incrementate nei due anni precedenti il verificarsi dell'evento di cui all'articolo 23, paragrafo 9, in seguito ad una decisione adottata a norma dell'articolo 23, paragrafo 5;
i programmi o le priorità che hanno un'importanza decisiva per contrastare condizioni economiche o sociali avverse. Tali programmi o priorità coprono programmi o priorità che sostengono investimenti di particolare importanza per l'Unione in relazione all'IOG. I programmi o le priorità possono essere considerati di importanza decisiva quando sostengono investimenti correlati all'attuazione di raccomandazioni rivolte allo Stato membro interessato nel quadro del Semestre europeo e concernenti riforme strutturali o relative a priorità concernenti la riduzione della povertà o a strumenti finanziari per la competitività delle PMI.
3. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO FINALE DI SOSPENSIONE DEGLI IMPEGNI PER I PROGRAMMI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE
L'esclusione di una priorità nell'ambito di un programma è attuata riducendo gli impegni nell'ambito del programma proporzionalmente alla dotazione assegnata alla priorità.
Il livello di sospensione da applicare agli impegni nell'ambito dei programmi corrisponde al livello necessario a conseguire il livello aggregato di sospensione stabilito ai sensi del punto 1.
4. DETERMINAZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE E IL LIVELLO DI SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
I programmi e le priorità di cui al punto 2, punti da i) a iv), sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione della sospensione dei pagamenti.
Il livello di sospensione da applicare non supera il 50 % dei pagamenti dei programmi e delle priorità.
ALLEGATO IV
ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI: ACCORDI DI FINANZIAMENTO
1. Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma dell’articolo 39 bis e dell’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), l’accordo di finanziamento comprende i termini e le condizioni per i contributi del programma allo strumento finanziario e comprende almeno gli elementi seguenti:
la strategia o la politica d'investimento compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali che si intende raggiungere e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;
un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera c);
i risultati prefissati che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati della priorità pertinente;
le disposizioni per il controllo dell'attuazione degli investimenti e dei flussi delle opportunità d'investimento, compresa la rendicontazione da parte dello strumento finanziario al fondo di fondi e/o all'autorità di gestione, onde garantire la conformità con l'articolo 46;
i requisiti in materia di audit, quali i requisiti minimi per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario (e, se del caso, a livello del fondo di fondi), e i requisiti in relazione alla gestione delle registrazioni separate per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 37, paragrafi 7 e 8, (ove applicabile), compresi le disposizioni e i requisiti riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara conformemente all'articolo 40;
i requisiti e le procedure per la gestione del contributo scaglionato previsto dal programma conformemente all’articolo 41 e per la previsione dei flussi delle opportunità di investimento, compresi i requisiti per la contabilità fiduciaria/separata a norma dell’articolo 38, paragrafo 6, e dell’articolo 39 bis, paragrafo 5, secondo comma;
i requisiti e le procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate di cui all'articolo 43, comprese le operazioni/ gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;
le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello strumento finanziario;
le disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità conformemente all’articolo 44 e, ove pertinente, le disposizioni sul trattamento differenziato di cui all’articolo 43 bis;
le disposizioni relative al reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE dopo la fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 45 e le modalità relative all'uscita di tali risorse dallo strumento finanziario;
le condizioni di un eventuale ritiro o ritiro parziale dei contributi dei programmi erogati agli strumenti finanziari, compreso il fondo di fondi, se del caso;
le disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario;
le disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario.
Inoltre, qualora gli strumenti finanziari siano organizzati mediante un fondo di fondi, l'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo di fondi prevede altresì la valutazione e la selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, compresi inviti a manifestare interesse o procedure di appalti pubblici.
2. I documenti di strategia di cui all’articolo 38, paragrafo 8, per gli strumenti finanziari attuati a norma dell’articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettera d), comprendono almeno gli elementi seguenti:
la strategia o la politica d'investimento dello strumento finanziario, i termini e le condizioni generali dei prestiti o delle garanzie previsti, i destinatari mirati finali e le azioni da sostenere;
un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 37, paragrafo 2;
l’uso e il riutilizzo di risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE conformemente agli articoli 43, 44 e 45 e, ove pertinente, le disposizioni sul trattamento differenziato di cui all’articolo 43 bis;
la sorveglianza e la rendicontazione per quanto concerne l'attuazione dello strumento finanziario allo scopo di garantire la conformità con l'articolo 46.
ALLEGATO V
DEFINIZIONE DEI TASSI FORFETTARI PER PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE NETTE
|
Settore |
Tasso forfettario |
1 |
STRADA |
30 % |
2 |
FERROVIA |
20 % |
3 |
TRASPORTO URBANO |
20 % |
4 |
ACQUA |
25 % |
5 |
RIFIUTI SOLIDI |
20 % |
ALLEGATO VI
RIPARTIZIONE ANNUALE DEGLI STANZIAMENTI D’IMPEGNO PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2020
Profilo annuale rettificato (compresa l’integrazione per l’IOG)
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Totale |
EUR, prezzi del 2011 |
34 108 069 924 |
55 725 174 682 |
46 044 910 736 |
48 027 317 164 |
48 341 984 652 |
48 811 933 191 |
49 046 236 960 |
330 105 627 309 |
ALLEGATO VII
METODOLOGIA DI ASSEGNAZIONE
Metodo di assegnazione per le regioni meno sviluppate ammissibili per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera a)
1. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili di livello NUTS 2 calcolate secondo la seguente procedura:
determinazione di un importo assoluto (in EUR) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in PPA, e il PIL medio pro capite dell'UE a -27 (in PPA);
applicazione di una percentuale dell'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria di tale regione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, misurata in PPA rispetto alla media dell'UE a -27, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:
per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82 % della media dell'UE-27: 3,15 %
per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82 % e il 99 % della media dell'UE-27: 2,70 %
per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore al 99 % della media dell'UE-27: 1,65 %;
all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 1 300 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate dell'Unione.
Metodo di assegnazione per le regioni in transizione ammissibili per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera b)
2. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili di livello NUTS 2 calcolate secondo la seguente procedura:
determinazione dell'intensità teorica minima e massima dell'aiuto per ogni regione in transizione ammissibile. Il livello di sostegno minimo è determinato dall'intensità media dell'aiuto pro capite per Stato membro, prima dell'applicazione della rete di sicurezza regionale, assegnata alle regioni più sviluppate di tale Stato membro. Se lo Stato membro non ha regioni più sviluppate, il livello minimo dell'aiuto corrisponde alla media iniziale pro capite dell'intensità dell'aiuto di tutte le regioni più sviluppate, ossia 19,80 EUR pro capite e all'anno. Il livello di sostegno massimo fa riferimento a una regione teorica avente un PIL pro capite del 75 % della media dell'UE a 27 ed è calcolato applicando il metodo definito nel precedente paragrafo 1, lettere a) e b). Si tiene conto del 40 % dell'importo ottenuto applicando questo metodo;
calcolo delle dotazioni regionali iniziali, tenendo conto del PIL regionale pro capite (PPA) mediante interpolazione lineare del PIL pro capite della regione raffrontato all'UE a 27;
all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 1 100 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate.
Il metodo di assegnazione per le regioni più sviluppate ammissibili per l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 90, paragrafo 2, lettera c)
3. La dotazione finanziaria teorica iniziale totale è ottenuta moltiplicando l'intensità di aiuto pro capite e per anno di 19,80 EUR per la popolazione ammissibile.
4. La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili di livello NUTS-2, calcolate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato:
popolazione totale della regione (ponderazione 25 %);
numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione superiore alla media di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 20 %);
occupati aggiuntivi per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, di un tasso di occupazione regionale (nella fascia d'età compresa tra i 20 e i 64 anni) del 75 % (ponderazione 20 %);
numero aggiuntivo di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni con un livello di istruzione terziaria per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, del 40 % (ponderazione 12,5 %);
numero di persone (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione o la formazione da sottrarre per raggiungere l'obiettivo, stabilito dalla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, del 10 % (ponderazione 12,5 %);
differenza tra il PIL regionale osservato (misurato in PPA) e il PIL regionale teorico se la regione avesse lo stesso PIL pro capite della regione di livello NUTS 2 più prospera (ponderazione 7,5 %);
popolazione delle regioni di livello NUTS 3 aventi una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti/km2 (ponderazione 2,5 %).
Metodo di assegnazione per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione di cui all'articolo 90, paragrafo 3
5. La dotazione finanziaria teorica totale è ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite e per anno di 48 EUR per la popolazione ammissibile. L'assegnazione a priori a ciascuno Stato membro ammissibile di tale dotazione finanziaria teorica corrisponde a una percentuale fondata sulla popolazione, la superficie e la prosperità nazionale di detto Stato, ottenuta secondo la seguente procedura:
calcolo della media aritmetica tra, da un lato, le quote della popolazione e della superficie di tale Stato membro e, dall'altro, la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati membri ammissibili; se tuttavia una quota della popolazione totale di uno Stato membro supera la rispettiva quota di territorio totale per un fattore pari o superiore a 5, come conseguenza di una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà utilizzata in questa fase;
adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente corrispondente a un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato membro (in PPA) per il periodo 2008-2010 che eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100 %).
6. Al fine di riflettere le esigenze significative, in termini di trasporto e ambiente, degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1o maggio 2004 o successivamente, la loro quota del Fondo di coesione sarà fissata ad un minimo di un terzo della dotazione finanziaria definitiva totale dopo il livellamento di cui ai paragrafi da 10 a 13 ricevuta in media sul periodo.
7. L'assegnazione dal Fondo di coesione per Stati membri di cui all'articolo 90, paragrafo 3, secondo comma, è decrescente nell'arco di sette anni. Il sostegno transitorio è pari a 48 EUR pro capite nel 2014, applicato alla popolazione totale dello Stato membro. Negli anni successivi gli importi sono espressi come percentuale dell'importo definito per il 2014, con percentuali pari al 71 % nel 2015, al 42 % nel 2016, al 21 % nel 2017, al 17 % nel 2018, al 13 % nel 2019 e all'8 % nel 2020.
Metodo di assegnazione dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 4 del regolamento CTE.
8. L'assegnazione di risorse per Stato membro, a copertura della cooperazione transfrontaliera e transnazionale, compreso il contributo del FESR allo strumento europeo di vicinato e allo strumento di assistenza preadesione è determinato come somma ponderata della quota di popolazione delle regioni frontaliere e quota della popolazione totale di ogni Stato membro. La ponderazione è determinata dalle rispettive quote delle componenti transfrontaliera e transnazionale. Le quote delle componenti della cooperazione transfrontaliera e transnazionale sono pari al 77,9 % e al 22,1 %.
Metodo di assegnazione del finanziamento supplementare per le regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera e).
9. Un'assegnazione speciale corrispondente a un'intensità di aiuto di 30 EUR per abitante all'anno è destinata alle regioni ultraperiferiche di livello NUTS-2 e alle regioni settentrionali a bassa densità di popolazione di livello NUTS-2. Tale assegnazione è distribuita per regione e per Stato membro in proporzione alla popolazione totale di tali regioni.
Livello massimo di trasferimenti dai fondi che sostengono lala coesione
10. Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite dovute ai massimali, il livello massimo del trasferimento dai Fondi a ogni singolo Stato membro ai sensi del presente regolamento è pari al 2,35 % del PIL dello Stato membro. Il massimale sarà applicato annualmente, con riserva delle modifiche necessarie per agevolare l'anticipazione del finanziamento dell'IOG, e, se del caso, ridurrà proporzionalmente tutti i trasferimenti (fatta eccezione per le regioni più sviluppate e per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea) allo Stato membro interessato al fine di ottenere il livello massimo del trasferimento. Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 2013 e la cui crescita media del PIL reale nel periodo 2008-2010 è stata inferiore a -1 %, il livello massimo del trasferimento sarà del 2,59 %.
11. I massimali di cui al paragrafo 10 comprendono i contributi del FESR al finanziamento alla componente transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e allo strumento di assistenza preadesione. Tali massimali non comprendono l'assegnazione specifica di 3 000 000 000 EUR all'IOG.
12. La Commissione baserà i calcoli del PIL sui dati statistici disponibili nel maggio 2012. I singoli tassi di crescita nazionali del PIL per il 2014-2020, previsti dalla Commissione nel maggio 2012, saranno applicati separatamente a ciascuno Stato membro.
13. Le norme di cui al paragrafo 10 non portano ad assegnazioni per Stato membro superiori al 110 % del rispettivo livello in termini reali per il periodo di programmazione 2007-2013.
Disposizioni complementari
14. Per tutte le regioni il cui PIL pro capite (in PPA) è stato utilizzato come un criterio di ammissibilità per il periodo di programmazione 2007-2013 ed è stato inferiore al 75 % della media dell'UE a 25, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % della media dell'UE a 27, il livello minimo del sostegno nel periodo 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione corrisponderà ogni anno al 60 % della loro dotazione annuale media indicativa precedente a titolo della dotazione "convergenza", calcolata dalla Commissione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2007-2013.
15. Le regioni in transizione, senza eccezione alcuna, non ricevono meno di quanto avrebbero ricevuto se fossero rientrate tra le regioni più sviluppate. Al fine di determinare il livello di questa dotazione minima, a tutte le regioni aventi un PIL pro capite almeno pari al 75 % della media dell'UE a 27 sarà applicato il metodo di distribuzione delle dotazioni delle regioni più sviluppate.
16. La dotazione complessiva minima dei fondi per uno Stato membro corrisponde al 55 % della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2007-2013. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di quest'obbligo sono applicati proporzionalmente alle dotazioni dei fondi, escludendo le dotazioni dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.
17. Per far fronte alle conseguenze che la crisi economica in Stati membri all'interno della zona euro ha sul loro livello di prosperità e al fine di stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro in detti Stati membri, i fondi strutturali forniscono le dotazioni supplementari seguenti:
1 375 000 000 EUR per le regioni più sviluppate della Grecia;
1 000 000 000 EUR per il Portogallo, suddivisi come segue: 450 000 000 EUR per le regioni più sviluppate, di cui 150 000 000 EUR per Madera, 75 000 000 EUR per la regione di transizione e 475 000 000 EUR per le regioni meno sviluppate;
100 000 000 EUR per le regioni Border, Midland e Western in Irlanda;
1 824 000 000 EUR per la Spagna, di cui 500 000 000 EUR per l'Extremadura, 1 051 000 000 EUR per le regioni di transizione e 273 000 000 EUR per le regioni più sviluppate;
1 500 000 000 EUR per le regioni meno sviluppate dell'Italia, di cui 500 000 000 EUR per le aree non urbane.
18. Tenuto conto delle sfide rappresentate dalla situazione degli Stati membri insulari e dalla perifericità di talune zone dell'Unione europea, Malta e Cipro ricevono, a seguito dell'applicazione del metodo di calcolo di cui al paragrafo 16, una dotazione aggiuntiva rispettivamente di 200 000 000 EUR e di 150 000 000 EUR nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, ripartiti nel modo seguente: un terzo per il Fondo di coesione e due terzi per i fondi strutturali.
Alle regioni spagnole di Ceuta e Melilla è assegnata una dotazione supplementare di 50 000 000 EUR nell'ambito dei fondi strutturali.
Alla regione ultraperiferica di Mayotte è assegnata una dotazione totale di 200 000 000 EUR nell'ambito dei fondi strutturali.
19. Per agevolare l'adeguamento di determinate regioni ai mutamenti del loro stato di ammissibilità ovvero agli effetti di lunga durata di recenti sviluppi nella loro economia, sono assegnate le dotazioni supplementari seguenti:
per il Belgio 133 000 000 EUR, di cui 66 500 000 EUR per la regione Limburg e 66 500 000 EUR per le regioni di transizione della Vallonia;
per la Germania 710 000 000 EUR, di cui 510 000 000 EUR per le precedenti regioni di convergenza nella categoria delle regioni di transizione e 200 000 000 EUR per la regione di Lipsia;
fatto salvo il paragrafo 10, dai fondi strutturali è assegnata una dotazione supplementare di 1 560 000 000 EUR alle regioni meno sviluppate dell'Ungheria, una dotazione supplementare di 900 000 000 EUR alle regioni meno sviluppate della Repubblica ceca e una dotazione supplementare di 75 000 000 EUR alle regioni meno sviluppate della Slovenia.
20. Un importo totale di 150 000 000 EUR è assegnato al programma PEACE, di cui 106 500 000 EUR per il Regno Unito 43 500 000 EUR per l'Irlanda. Tale programma è attuato come programma di cooperazione transfrontaliera con la partecipazione dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda.
Adeguamenti supplementari in conformità dell'articolo 92, paragrafo 2
21. Oltre agli importi di cui agli articoli 91 e 92, Cipro beneficia di una dotazione supplementare pari a 94 200 000 EUR nel 2014 e 92 400 000 EUR nel 2015, da aggiungere alla sua dotazione a titolo dei fondi strutturali.
ALLEGATO VIII
METODOLOGIA APPLICATA ALLA DOTAZIONE SPECIFICA PER L'IOG DI CUI ALL'ARTICOLO 91
I. La ripartizione della dotazione specifica per l'IOG è determinata come segue:
Il numero di giovani disoccupati di età compresa tra i 15 e i 24 anni è identificato nelle regioni di livello NUTS 2 di cui all'articolo 15 decies del regolamento FSE, segnatamente nelle regioni di livello NUTS 2 che registrano tassi di disoccupazione giovanile per giovani di età compresa tra 15 e 24 anni superiori al 25 % nel 2012 e, per quanto riguarda gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato di oltre il 30 % nel 2012, nelle regioni che hanno registrato tassi di disoccupazione giovanile superiori al 20 % nel 2012 (le «regioni ammissibili»).
La dotazione corrispondente a ciascuna regione ammissibile è calcolata sulla base del rapporto tra il numero di giovani disoccupati nella regione ammissibile e il numero totale dei giovani disoccupati di cui al punto 1 in tutte le regioni ammissibili.
La dotazione per ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per ciascuna delle sue regioni ammissibili.
II. La dotazione specifica per l'IOG non è presa in considerazione ai fini dell'applicazione delle norme sui massimali stabilite nell'allegato VII in materia di assegnazione delle risorse globali.
III. Ai fini della determinazione della dotazione specifica dall'IOG per Mayotte il tasso di disoccupazione giovanile e il numero dei giovani disoccupati è determinato sulla base degli ultimi dati disponibili a livello nazionale fino alla disponibilità dei dati Eurostat a livello NUTS 2.
IV. Le risorse dell'iniziativa a favore dell'IOG possono essere rivedute al rialzo per il periodo dal 2016 al 2020 nel quadro della procedura di bilancio ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE, Euratom)n. 1311/2013. La ripartizione per Stato membro delle risorse addizionali segue la stessa procedura della ripartizione iniziale, ma fa riferimento agli ultimi dati annuali disponibili.
ALLEGATO IX
METODOLOGIA PER DETERMINARE LA QUOTA MINIMA DELL'FSE
La quota percentuale supplementare da aggiungersi alla quota delle risorse dei Fondi strutturali di cui all'articolo 92, paragrafo 4, stanziata in uno Stato membro a favore del FSE, che corrisponde alla quota di detto Stato membro per il periodo di programmazione 2007-2013, è stabilita sulla base dei tassi di occupazione (per le persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni) dell'anno di riferimento 2012 secondo le seguenti modalità:
La quota percentuale totale di uno Stato membro risultante dall'incremento non può superare il 52 % delle risorse dei Fondi strutturali di cui all'articolo 92, paragrafo 4.
Per la Croazia la quota delle risorse dei Fondi strutturali, esclusi gli obiettivi di cooperazione territoriale europea, stanziati per il FSE per il periodo di programmazione 2007-2013 sono pari alla quota media delle regioni dell'obiettivo convergenza degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1o gennaio 2004 o successivamente.
ALLEGATO X
ADDIZIONALITÀ
1. SPESE STRUTTURALI PUBBLICHE O ASSIMILABILI
Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 65 % della popolazione, la cifra relativa agli investimenti fissi lordi indicata nei programmi di stabilità e convergenza preparati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1466/97 per presentare la loro strategia di bilancio a medio termine è utilizzata per determinare le spese strutturali pubbliche o assimilabili. La cifra da utilizzare è quella indicata nel quadro del saldo di bilancio e del debito delle amministrazioni pubbliche e relativa alle prospettive di bilancio delle stesse, ed è presentata come percentuale del PIL.
Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione, la cifra totale relativa agli investimenti fissi lordi nelle regioni meno sviluppate è utilizzata per determinare le spese strutturali pubbliche o assimilabili. Essa è indicata nello stesso formato stabilito al primo comma.
2. VERIFICA
Le verifiche dell'addizionalità a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, sono soggette alle seguenti disposizioni:
2.1 Verifica ex-ante
a) Quando presenta un accordo di partenariato, uno Stato membro è tenuto a fornire informazioni sul profilo di spesa pianificato nel formato della tabella 1 che segue.
Tabella 1
Spese delle amministrazioni pubbliche come percentuale del PIL |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
P51 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
b) Gli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione sono tenuti a fornire altresì informazioni sul profilo di spesa pianificato nelle regioni meno sviluppate nel formato della tabella 2.
Tabella 2
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche nelle regioni meno sviluppate come percentuale del PIL |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
c) Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sui principali indicatori macroeconomici e sulle previsioni alla base del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili.
d) Gli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione sono inoltre tenuti a fornire alla Commissione informazioni sul metodo utilizzato per stimare gli investimenti fissi lordi in tali regioni. A tal fine gli Stati membri utilizzano i dati sugli investimenti pubblici a livello regionale, se disponibili. Qualora non siano disponibili, o in altri casi debitamente giustificati, anche qualora uno Stato membro abbia modificato significativamente per il periodo 2014-2020 la ripartizione regionale definita nel regolamento (CE) n. 1059/2003, gli investimenti fissi lordi possono essere stimati rapportando gli indicatori di spesa pubblica a livello regionale o la popolazione regionale ai dati sugli investimenti pubblici a livello nazionale.
e) Una volta raggiunto un accordo tra la Commissione e lo Stato membro, la tabella 1 e, se del caso, la tabella 2 saranno inserite nell'accordo di partenariato dello Stato membro interessato come livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili da mantenere nel periodo 2014-2020.
2.2 Verifica intermedia
a) Al momento della verifica intermedia, il livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2017 è pari o superiore al livello di spesa di riferimento indicato nell'accordo di partenariato.
b) Dopo la verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili nell'accordo di partenariato se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa da quella stimata al momento dell'adozione dell'accordo.
2.3 Verifica ex post
Al momento della verifica ex post, il livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2020 è pari o superiore al livello di spesa di riferimento indicato nell'accordo di partenariato.
3. RETTIFICHE FINANZIARIE SUCCESSIVE ALLA VERIFICA EX POST
Ove la Commissione decida di apportare una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 95, paragrafo 6, la percentuale di rettifica finanziaria si ottiene sottraendo il 3 % dalla differenza tra il livello di riferimento nell'accordo di partenariato e il livello conseguito, espresso come percentuale del livello di riferimento, e dividendo il risultato per 10. La rettifica finanziaria è determinata applicando la percentuale di rettifica finanziaria al contributo dei Fondi a favore dello Stato membro interessato per le regioni meno sviluppate per l'intero periodo di programmazione.
Ove la differenza tra il livello di riferimento indicato nell'accordo di partenariato e il livello conseguito, espresso come percentuale del livello di riferimento indicato nell'accordo di partenariato, sia pari o inferiore al 3 %, non si apportano rettifiche finanziarie.
La rettifica finanziaria non supera il 5 % della dotazione dei Fondi a favore dello Stato membro interessato per le regioni meno sviluppate per l'intero periodo di programmazione.
ALLEGATO XI
Condizionalità ex ante
PARTE I: Condizionalità tematiche ex ante
Obiettivi tematici |
Priorità d'investimento |
Condizionalità ex ante |
Criteri di adempimento |
1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo R&S) (articolo 9, primo comma, punto 1)) |
FESR: — tutte le priorità di investimento nel quadro dell'obiettivo tematico n. 1. |
1.1. Ricerca e innovazione: esistenza di una strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale in linea con il programma di riforma nazionale, che esercita un effetto leva sulla spesa privata in ricerca e innovazione ed è conforme alle caratteristiche di sistemi efficaci di ricerca e di innovazione ai livelli nazionale e regionale. |
— Disponibilità di una strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale che: — — si basi sull'analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) o analisi analoghe per concentrare le risorse su una serie limitata di priorità di ricerca e innovazione; — definisca misure per stimolare gli investimenti privati in RST; — preveda un meccanismo di controllo. — Adozione di un quadro che definisce le risorse di bilancio disponibili per la ricerca e l'innovazione. |
FESR: — potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo. |
1.2 Infrastruttura per la ricerca e l'innovazione. Esistenza di un piano pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento. |
— Adozione di un piano indicativo pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento in rapporto alle priorità dell'Unione e, se del caso, al Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI). |
|
2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), nonché l'impiego e la qualità delle medesime (obiettivo banda larga) (articolo 9, primo comma punto 2) |
FESR: — sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC. — rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusione, l'e-culture e l'e-health. |
2.1. Crescita digitale: un quadro politico strategico dedicato alla crescita digitale, per stimolare servizi privati e pubblici accessibili, di buona qualità e interoperabili consentiti dalle TIC e aumentarne la diffusione tra cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, imprese e pubbliche amministrazioni, anche con iniziative transfrontaliere. |
— La strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale prevede, ad esempio, un quadro politico strategico dedicato alla crescita digitale, contenente quanto segue: — programmazione di bilancio e definizione delle azioni prioritarie mediante l'analisi SWOT o analisi analoghe conformemente al quadro di valutazione dell'agenda digitale europea; — analisi del sostegno equilibrato a domanda e offerta di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC); — indicatori per misurare i progressi degli interventi in settori quali alfabetizzazione digitale, e-inclusione, e-accessibilità e sanità (e-health) nei limiti previsti dall'articolo 168 TFUE, conformi, ove opportuno, alle pertinenti strategie settoriali dell'Unione, nazionali o regionali esistenti; — valutazione della necessità di rafforzare lo sviluppo delle capacità nelle TIC. |
FESR: — estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l'adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale. |
2.2. Infrastruttura di reti di accesso di nuova generazione (NGN): esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGN che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità in conformità delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili. |
— Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti NGN che contenga: — un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tenga conto delle infrastrutture private e pubbliche esistenti e degli investimenti programmati; — modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza eoffrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro; — misure per stimolare gli investimenti privati. |
|
3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (PMI) (articolo 9, primo comma, punto 3) |
FESR: — promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatrici di imprese; — sostenere la capacità delle PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali, nazionali e internazionali e nei processi di innovazione. |
3.1. Realizzazione di azioni specifiche per sostenere la promozione dell'imprenditorialità tenendo conto dello Small Business Act (SBA). |
— Le azioni specifiche sono: — misure attuate allo scopo di ridurre i tempi e i costi di costituzione di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA; — misure attuate allo scopo di ridurre il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA; — un meccanismo posto in essere per verificare l'attuazione delle misure dello SBA adottate e valutare l'impatto della legislazione sulle PMI. |
4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; (articolo 9, primo comma, punto 4) |
FESR+ Fondo di coesione: — sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa. |
4.1. Realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici. |
— Le azioni sono: — misure che garantiscono che siano posti in essere requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia conformemente agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); — misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degliedifici conforme all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE; — misure volte a garantire la pianificazione strategica sull'efficienza energetica conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2); — misure conformi all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici per garantire che gli utenti finali ricevano contatori individuali, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. |
FESR + Fondo di coesione: — promuovere l'uso della cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento sulla base della domanda di calore utile. |
4.2. Realizzazione di azioni volte a promuovere la cogenerazione di calore ed energia ad alto rendimento. |
— Le azioni sono: — il sostegno alla cogenerazione è basato sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2004/8/CE, gli Stati membri o gli organi competenti hanno valutato il quadro legislativo e regolamentare esistente in rapporto alle procedure di autorizzazione o alle altre procedure allo scopo di: —a) favorire la progettazione di unità di cogenerazione per soddisfare domande economicamente giustificabili di calore utile edevitare la produzione di una quantità di calore superiore al calore utile; е b) ridurre gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo all'aumento della cogenerazione. |
|
FESR+Fondo di coesione: — promuovere la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili. |
4.3. Realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili (2) |
— Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). — Adozione da parte dello Stato membro di un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE. |
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5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi (obiettivo cambiamento climatico) (articolo 9, primo comma, punto 5) |
FESR+Fondo di coesione: — promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi. |
5.1. Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico |
— Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: — la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi; — la descrizione di scenari monorischio e multirischio; — la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico. |
6. Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (articolo 9, primo comma, punto 6) |
FESR + Fondo di coesione: — investire nel settore delle risorse idriche per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi. |
6.1. Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi. |
— Nei settori sostenuti dal FESR e dal Fondo di coesione, lo Stato membro ha garantito il contributo a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione. — L'adozione di un piano di gestione dei bacini idrografici per il distretto idrografico conforme all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. |
FESR + Fondo di coesione: — investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi. |
6.2. Settore dei rifiuti: promuovere investimenti economicamente ed ecologicamente sostenibili nel settore dei rifiuti, in particolare, attraverso la definizione di piani di gestione dei rifiuti conformi alla direttiva 2008/98/CE ai rifiuti e alla gerarchia dei rifiuti. |
— È stata presentata alla Commissione una relazione di attuazione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2008/98/CE in merito ai progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE; — Esistenza di uno o più piani di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE; — Esistenza di programmi di prevenzione dei rifiuti, a norma dell'articolo 29 della direttiva 2008/98/CE; — Adozione delle misure necessarie per conseguire gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio entro il 2020 conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE. |
|
7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete; (articolo 9, primo comma, punto 7) |
FESR + Fondo di coesione: — favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale mediante investimenti nella rete transeuropea di trasporto (RTE-T). — sviluppare e risanare sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovere misure di riduzione del rumore. — sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile; FESR: — migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali. |
7.1. Trasporti: esistenza di uno o più piani o quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti conformemente all'assetto istituzionale degli Stati membri (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale) che sostiene lo sviluppo dell'infrastruttura e migliora l'accessibilità alla rete globale e alla rete centrale RTE-T. |
— Esistenza di uno o più piani o quadri generali per gli investimenti in materia di trasporti che soddisfi i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica e definisca: — — il contributo allo spazio unico europeo dei trasporti conforme all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), comprese le priorità per gli investimenti in materia di: — — assi principali della rete RTE-T e rete globale in cui si prevedono investimenti del FESR e del Fondo di coesione; е — viabilità secondaria; — un piano realistico e maturo riguardante i progetti per i quali si prevede un sostegno da parte del FESR e del Fondo di coesione; — misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti. |
FESR + Fondo di coesione: — favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale mediante investimenti nella RTE-T. — sviluppare e risanare sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili, e promuovere misure di riduzione del rumore. — sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile. FESR: — migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali. |
7.2. Ferrovie: l'esistenza nell'ambito di uno o più piani o quadri generali dei trasporti di una sezione specifica dedicata allo sviluppo delle ferrovie conformemente all'assetto istituzionale degli Stati membri (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale) che sostiene lo sviluppo dell'infrastruttura e migliora l'accessibilità alla rete globale e alla retecentrale RTE-T. Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità. |
— Esistenza di una sezione dedicata allo sviluppo della rete ferroviaria all'interno di uno o più piani o quadri di cui sopra che soddisfino i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica e definiscano unpiano di progetti realistici e maturi (compresi una tabelle di marcia e un quadro di bilancio); — Misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti. |
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FESR + Fondo di coesione — Sostenere uno spazio multimodale unico di trasporto europeo, investendo nella rete RTE-T. — Sviluppare e riabilitare sistemi di trasporto ferroviario completi, di alta qualità e interoperabili, e promuovere misure di riduzione del rumore. — sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile; FESR: — migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari all'infrastruttura della RTE-T, compresi i nodi multimodali. |
7.3. Altri modi di trasporto, tra cui la navigazione interna e il trasporto marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali: l'esistenza all'interno uno o più piani o quadri generali dei trasporti di una sezione specifica sulla navigazione interna e sul trasporto marittimo, sui porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, che contribuiscono a migliorare la connettività della rete l'accessibilità alla rete globale e centrale RTE-T e di promuovere una mobilità regionale e locale sostenibile. |
— Esistenza di una sezione sulla navigazione interna e sul trasporto marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali nell'ambito di uno o più piani o di uno o più quadri dei trasporti che: — — soddisfino i requisiti giuridici per una valutazione ambientale strategica; — definiscano un piano di progetti realistici e maturi (tra cui un calendario e quadro di bilancio); — Misure intese ad assicurare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti. |
|
FESR: — migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia e attraverso l'integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili. |
7.4 Sviluppo di sistemi intelligenti di distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia. Esistenza di piani generali per investimenti nell'ambito delle infrastrutture di sistemi intelligenti per l'energia e di misure normative, che contribuiscono a migliorare l'efficienza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento. |
— Disponibilità di piani generali che descrivano le priorità per le infrastrutture energetiche nazionali: — — a norma dell'articolo 22 della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, ove applicabile, e — conformemente ai piani di investimento regionali pertinenti a norma dell'articolo 12 e al piano decennale di sviluppo della rete a livello di Unione a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nonché ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), e — conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6); — Tali piani contengono: — — un piano di progetti realistici e maturi riguardante i progetti per i quali si prevede un sostegno da parte del FESR; — misure per il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica e di tutela dell'ambiente, in linea con l'articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 2009/72/CE e con l'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2009/73/CE; — misure per ottimizzare l'uso dell'energia e promuovere l'efficienza energetica, in linea con l'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva 2009/72/CE e con l'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE. |
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8. promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; (obiettivo occupazione) (articolo 9, primo comma, punto 8) |
FSE: — accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, ivi compresi i disoccupati di lunga durata e chi si trova ai margini del mercato del lavoro, anche con iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori. |
8.1. Definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. |
— I servizi dell'occupazione dispongono delle necessarie capacità per offrire ed effettivamente offrono quanto segue: — — servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro che si concentrano sulle persone a più alto rischio di esclusione sociale, ivi comprese le persone appartenenti a comunità emarginate; — informazioni esaustive e trasparenti su nuovi posti di lavoro e opportunità di occupazione che tengano conto delle mutevoli esigenze del mercato del lavoro. — I servizi dell'occupazione hanno creato modalità di cooperazione formale o informale con le parti interessate. |
FSE: — lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese, ivi comprese le piccole e medie imprese e le microimprese. FESR: — sostenere lo sviluppo di incubatrici di imprese e il sostegno a investimenti per i lavoratori autonomi nonché la creazione di imprese e di microimprese. |
8.2. Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese: esistenza di un quadro politico strategico per il sostegno alle nuove imprese. |
— Disponibilità di un quadro politico strategico per il sostegno alle nuove imprese, recante i seguenti elementi: — misure attuate allo scopo di ridurre i tempi e i costi di costituzione di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA; — misure attuate allo scopo di ridurre il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa, tenendo conto degli obiettivi dello SBA; — azioni per collegare i servizi per lo sviluppo delle imprese e i servizi finanziari (accesso al capitale), compresa l'assistenza a gruppi e aree svantaggiati, o ad entrambi,ove necessario. |
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FSE: — modernizzare le istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorare il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, comprese le azioni atte a migliorare la mobilità professionale transnazionale attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e le parti interessate. FESR: — investire in infrastrutture per i servizi per l'impiego. |
8.3. Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione; riforme delle istituzioni del mercato del lavoro precedute da un chiaro quadro strategico e da una valutazione ex ante che comprenda la dimensione di genere. |
— Azioni per riformare i servizi di promozione dell'occupazione, mirate a dotarli della capacità di offrire quanto segue: — — servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro che si concentranosulle persone a più alto rischio di esclusione sociale, ivi comprese le persone appartenenti a comunità emarginate; — informazioni esaustive e trasparenti su nuovi posti di lavoro e opportunità di occupazione che tengano conto delle mutevoli esigenze del mercato del lavoro. — La riforma dei servizi dell'occupazione comprende la creazione di reti di cooperazione formale o informale con le parti interessate. |
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FSE: — invecchiamento attivo e in buona salute. |
8.4. Invecchiamento attivo e in buona salute: definizione di politiche per l'invecchiamento attivo alla luce degli orientamenti in materia di occupazione |
— Coinvolgimento dei soggetti interessati nella definizione e nel follow-up delle politiche a favore dell'invecchiamento attivo al fine di mantenere i lavoratori anziani nel mercato del lavoro e promuoverne l'occupazione; — Lo Stato membro prevede misure per promuovere l'invecchiamento attivo. |
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FSE: — adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento. |
8.5. Adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento: esistenza di politiche mirate a favorire l'anticipazione e la gestione efficace del cambiamento e della ristrutturazione. |
— Disponibilità di strumenti per sostenere le parti sociali e le autorità pubbliche nello sviluppo e nella sorveglianza di approcci proattivi al cambiamento e alla ristrutturazione, tra cui: — misure volte a promuovere l'anticipazione del cambiamento; — misure volte a promuovere la preparazione e gestione del processo di ristrutturazione; |
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FSE: — integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovanidelle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani; |
8.6. Esistenza di un quadro d'azione strategica per la promozione dell'occupazione giovanile, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani. Questa condizionalità ex ante si applica solamente all'attuazione dell'IOG |
— L'esistenza di un quadro d'azione strategica per promuovere l'occupazione giovanile: — si basa su dati di fatto che misurano i risultati per i giovani disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o diformazione e che costituiscono una base per elaborare politiche mirate e vigilare sugli sviluppi; — identifica l'autorità pubblica incaricata di gestire le misure a favore dell'occupazione giovanile e di coordinare le partnership a tutti i livelli e in tutti i settori; — coinvolge le parti interessate competenti in materia di disoccupazione giovanile; — consente un intervento tempestivo e pronta attivazione; — comprende provvedimenti a favore dell'accesso all'occupazione, del miglioramento delle competenze, della mobilità dei lavoratori e dell'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione. |
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9. Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni discriminazione (obiettivo povertà) (articolo 9, primo comma, punto 9) |
FSE: — inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità. FESR: — investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale che contribuisce allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraversoun migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali. — fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali. |
9.1. Esistenza e attuazione di un quadro politico strategico nazionale per la riduzione della povertà ai fini dell'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. |
— Disponibilità di un quadro politico strategico nazionale per la riduzione della povertà ai fini dell'inclusione attiva che: — — fornisca un supporto di dati di fatto sufficienti per elaborare politiche di riduzione della povertà e tenga sotto controllo gli sviluppi; — contenga misure a sostegno del conseguimento dell'obiettivo nazionale relativo a povertà ed esclusione sociale (come definito nel programma nazionale di riforma), che comprende la promozione di opportunitàdi occupazione sostenibili e di qualità per persone a più alto rischio di esclusione sociale, comprese le persone appartenenti a comunità emarginate; — coinvolga le parti interessate nel combattere la povertà; — in funzione delle esigenze individuate, comprenda misure per passare dall'assistenza in istituto all'assistenza diffusa sul territorio; — Su richiesta e ove motivato, le parti interessate riceveranno sostegno nella presentazione di proposte di progetti e nell'attuazione e gestione dei progetti selezionati. |
FSE: — integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom. FESR: — investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale che contribuisce allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso l'accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali. — fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali. — investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa. |
9.2. Esistenza di un quadro politico strategico nazionale per l'inclusione dei Rom. |
— Esistenza di una strategia nazionale per l'inclusione dei Rom che: — — stabilisca obiettivi nazionali raggiungibili per l'integrazione dei Rom al fine di colmare il divario che li divide dal resto della popolazione. Tali obiettivi devono affrontare i quattro obiettivi dell'UE per l'integrazione dei Rom, relativi all'accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio; — identifichi ove pertinente le microregioni svantaggiate o i quartieri ghetto in cui vivono le comunità più svantaggiate, utilizzando indicatori socioeconomici e territoriali già disponibili(es. livello di istruzione molto basso, disoccupazione di lungo periodo, ecc.); — comprenda rigorosi metodi di controllo per valutare l'impatto delle azioni di integrazione dei Rom e un meccanismo di revisione per l'adattamento della strategia; — sia progettata, attuata e monitorata in stretta cooperazione e in costante dialogo con la società civile dei Rom e con le autorità regionali e locali; — Su richiesta e ove motivato, fornitura di sostegno alle parti interessate per la presentazione di proposte di progetti e per l'attuazione e la gestione dei progetti selezionati. |
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FSE: — miglioramento dell'accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di elevata qualità, compresi i servizi sociali e l'assistenza sanitaria d'interesse generale. FESR: — investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accessoai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali. |
9.3. Sanità: esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità nei limiti previsti dall'articolo 168 TFUE che garantisca la sostenibilità economica. |
— Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che: — — preveda misure coordinate per migliorare l'accesso ai servizi sanitari; — preveda misure per stimolare l'efficienza nel settore sanitario con l'introduzione di modelli di erogazione dei servizi e infrastrutture; — preveda un sistema di controllo e riesame. — Lo Stato membro o la regione ha adottato un quadro che delinea le risorse di bilancio disponibili a titolo indicativo e una concentrazione di risorse efficiente intermini di costi su bisogni identificati come prioritari per l'assistenza sanitaria. |
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10. investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente; (obiettivo istruzione) (articolo 9, primo comma, punto 10) |
FSE: — ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione. FESR: — investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa. |
10.1. Abbandono scolastico: esistenza di un quadro politico strategico inteso a ridurre l'abbandono scolastico (ESL) nei limiti previsti dall'articolo 165 del TFUE. |
— Esistenza di un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e informazioni sull'abbandono scolastico ai livelli pertinenti, che: — — fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche mirate e tenga sotto controllo gli sviluppi. — Esistenza di un quadro politico strategico sull'abbandono scolastico, che: — — si basi su dati di fatto; — copra i settori pertinenti dell'istruzione, compreso lo sviluppo della prima infanzia, si occupi in particolare dei gruppi vulnerabili maggiormente a rischio di abbandono scolastico, compresi gli appartenenti a comunità emarginate, e tratti misure di prevenzione, intervento e compensazione; — coinvolga tutti i settori politici e le parti interessate che sono rilevanti per affrontare l'abbandono scolastico. |
FSE: — migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione terziaria e di livello equivalente nonché l'accesso allastessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, soprattutto per i gruppi svantaggiati. FESR: — investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa |
10.2. Istruzione superiore: esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per aumentare il numero di studenti che conseguono un diploma di istruzione terziaria e per innalzare la qualità e l'efficienza dell'istruzione terziaria nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE. |
— Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per l'istruzione terziaria, recante i seguenti elementi: — ove necessario, misure per favorire la partecipazionee aumentare il numero di diplomati che: — — aumentino la partecipazione all'istruzione superiore tra i gruppi a basso reddito e altri gruppi sottorappresentati, con particolare riferimento ai gruppi svantaggiati, compresi gli appartenenti a comunità emarginate; — riducano i tassi di abbandono/migliorino i tassi di completamento degli studi; — incoraggino l'innovazione nei contenuti e nella definizione dei programmi; — misure per aumentare l'occupabilità e l'imprenditorialità che: — — incoraggino lo sviluppo di "competenze trasversali", compresa l'imprenditorialità nei pertinenti programmi di istruzione superiore; — riducano le differenze di genere in termini di scelte accademiche e professionali. |
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FSE: — rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite. FESR: — investire nell'istruzione, nella formazione e nellaformazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa |
10.3. Apprendimento permanente: esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE. |
— Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per l'apprendimento permanente che preveda: — misure a sostegno dello sviluppo e del collegamento di servizi per l'apprendimento permanente, compreso il miglioramento delle competenze (convalida, orientamento, istruzione e formazione) e che prevedano il coinvolgimento, anche tramite partenariati, delle parti interessate; — misure per lo sviluppo delle competenze dei vari gruppi di destinatari qualora questi siano definiti prioritari nei quadri politici strategici nazionali o regionali (ad esempio, giovani che seguono una formazione professionale, adulti, genitori che rientrano nel mercato del lavoro, lavoratori scarsamente qualificati e anziani, migranti e altri gruppi svantaggiati, in particolare persone con disabilità); — misure per ampliare l'accesso all'apprendimento permanente, anche attraverso iniziative volte ad utilizzare efficacemente gli strumenti di trasparenza (per esempio il quadro europeo delle qualifiche, il quadro nazionale delle qualifiche, il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale). — misure per migliorare la pertinenza dell'istruzione e della formazione al mercato del lavoro e per adeguarle alle esigenze di gruppi mirati di destinatari (ad esempio, giovani che seguono una formazione professionale, adulti, genitori che rientrano nel mercato del lavoro, lavoratori scarsamente qualificati e lavoratori anziani, migranti e altri gruppi svantaggiati, in particolare persone con disabilità). |
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FSE: — migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità,l'adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato. FESR: — investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa |
10.4. esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per innalzare la qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione professionale nei limiti previsti dall'articolo 165 del TFUE. |
— Esistenza di un quadro politico strategico nazionale o regionale per innalzare la qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione professionale nei limiti previsti dall'articolo 165 TFUE, che preveda i seguenti elementi: — misure per migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione professionale al mercato del lavoro in stretta cooperazione con le parti interessate, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e il consolidamento dell'offerta di formazione basata sul lavoro nelle sue diverse forme; — misure per accrescere la qualità e l'attrattiva dell'istruzione e della formazione professionale, anche mediante la definizione di un approccio nazionale per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (ad esempio, conformemente al quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale) e l'utilizzo degli strumenti per la trasparenza e il riconoscimento, ad esempio il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET). |
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11. Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente (articolo 9, primo comma, punto 11) |
FSE: — investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance. FESR: — potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni attraverso azioni per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazionie dei servizi pubblici interessati dagli interventi del FESR, affiancando le azioni a titolo del FSE per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza della pubblica amministrazione. Fondo di coesione: — potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni rafforzando la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli interventi del Fondo di coesione. |
— Esistenza di un quadro politico strategico inteso a rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro, compresa una riforma dell'amministrazione pubblica. |
— È stato elaborato ed è in corso di attuazione un quadro politico strategico inteso a rafforzare l'efficienza amministrativa delle autorità pubbliche dello Stato membro e le loro capacità, recante i seguenti elementi: — analisi e pianificazione strategica di azioni di riforma giuridica, organizzativa e/o procedurale; — sviluppo di sistemi di gestione della qualità; — azioni integrate per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative; — sviluppo e attuazione di strategie e politiche in materia di risorse umane riguardanti le principali carenze individuate in questo settore; — sviluppo di competenze a tutti i livelli della gerarchia professionale in seno alle autorità pubbliche; — sviluppo di procedure e strumenti per il controllo e la valutazione. |
(1)
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153, del 18.6.2010, pag. 13).
(2)
Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(3)
Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
(4)
Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114, del 27.4.2006, pag. 64).
(5)
Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).
(6)
Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).
(7)
Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).
(8)
Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39). |
PARTE II: Condizionalità tematiche ex ante
Area |
Condizionalità ex ante |
Criteri di adempimento |
1. Antidiscriminazione |
Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE. |
— Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili di promuovere la parità di trattamento di tutti gli individui a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE; — Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione dell'Unione. |
2. Parità di genere |
Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE. |
— Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili della parità di genere a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità di genere nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE; — Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica dell'Unione in materia di parità di genere nonché all'integrazione della dimensione di genere. |
3. Disabilità |
Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/EC del Consiglio (1). |
— Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la consultazione e la partecipazione degli organismi incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e di altre parti interessate a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi; — Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCRPD come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove opportuno; — Dispositivi per garantire il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCRPD in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi. |
4. Appalti pubblici |
Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE. |
— Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi; — Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti; — Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE; — Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici. |
5. Aiuti di Stato |
Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE. |
— Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato; — Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE; — Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. |
6. Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS) |
Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS. |
— Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (VAS); — Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS; — Dispositivi per garantire una sufficiente capacità amministrativa. |
7. Sistemi statistici e indicatori di risultato |
Esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto. |
— Esistenza di dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: — — l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica; — dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico di dati aggregati; — Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: — — la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sui motivi che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma; — la fissazione di obiettivi per tali indicatori; — il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati; — Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziate dal programma adottino un sistema efficace di indicatori. |
(1)
Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).
(2)
Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici (GU L 26, del 28.1.2012, p. 1).
(3)
Direttiva 2001/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente |
ALLEGATO XII
INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ DEL SOSTEGNO FORNITO DAI FONDI
1. ELENCO DELLE OPERAZIONI
L'elenco delle operazioni di cui all'articolo 115, paragrafo 2, contiene, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro, i seguenti campi di dati:
I titoli dei campi di dati sono forniti anche in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione.
2. MISURE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E MISURE VOLTE A MIGLIORARE LA VISIBILITÀ PER IL PUBBLICO
Lo Stato membro, l'autorità di gestione e i beneficiari adottano le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico sulle operazioni sostenute nel quadro di un programma operativo a norma del presente regolamento.
2.1. Responsabilità dello Stato membro e dell'autorità di gestione
1. Lo Stato membro e l’autorità di gestione assicurano che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione al fine di migliorare la visibilità e l’interazione con i cittadini e che tali misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato e adattati, se del caso, all’innovazione tecnologica.
2. Lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile di almeno le seguenti misure di informazione e comunicazione:
l'organizzazione di un'attività informativa principale che pubblicizzi l’avvio del programma operativo o dei programmi operativi, anche prima dell'approvazione delle pertinenti strategie di comunicazione;
l'organizzazione di un'attività informativa principale all'anno che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del programma operativo o dei programmi operativi, compresi, se del caso, grandi progetti, piani d'azione comuni e altri esempi di progetti;
esporre l'emblema dell'Unione presso la sede di ogni autorità di gestione;
la pubblicazione elettronica dell'elenco delle operazioni di cui al sezione 1 del presente allegato;
fornire esempi di operazioni, in particolare di quelle relativamente a cui il valore aggiunto dell’intervento dei fondi è particolarmente visibile, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi sono in una lingua ufficiale dell’Unione di ampia diffusione diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
fornire informazioni aggiornate in merito all’attuazione del programma operativo, compresi le realizzazioni e i risultati principali, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico.
3. L'autorità di gestione coinvolge, se del caso, in azioni di informazione e comunicazione, conformemente al diritto e prassi nazionali, i seguenti organismi:
i partner di cui all'articolo 5;
centri di informazione sull'Europa, così come gli uffici di rappresentanza, e uffici di informazione del Parlamento europeo negli Stati membri;
istituti di istruzione e di ricerca.
Tali organismi provvedono a un'ampia diffusione delle informazioni di cui all'articolo 115, paragrafo 1.
2.2. Responsabilità dei beneficiari
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione e le misure volte a migliorare la visibilità dei fondi a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all’operazione riportando:
l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
collocando, per gli le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.
3. Per le operazioni sostenute dal FSE, e in casi appropriati per le operazioni sostenutedal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.
Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che l'operazione è stata finanziata dal fondo o dai fondi.
4. Durante l'esecuzione di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi 500 000 EUR.
5. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;
l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4.
6. Le responsabilità specificate nella presente sottosezione si applicano dal momento in cui è fornito al beneficiario il documento che specifica le condizioni per il sostegno all’operazione di cui all’articolo 125, paragrafo 3, lettera c).
3. MISURE DI INFORMAZIONE PER I POTENZIALI BENEFICIARI E PER I BENEFICIARI EFFETTIVI
3.1. Azioni di informazione rivolte ai potenziali beneficiari
1. L'autorità di gestione assicura, conformemente alla strategia di comunicazione, che la strategia del programma operativo, gli obiettivi e le opportunità di finanziamento offerte dal sostegno congiunto dell'Unione e dello Stato membro, vengano ampiamente divulgati ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate, con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dai fondi in questione.
2. L'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti, comprese informazioni aggiornate, se necessario, e tenendo conto dell'accessibilità di servizi elettronici o altre tipologie di comunicazioni, per taluni potenziali beneficiari, almeno sui seguenti punti:
le opportunità di finanziamento e gli inviti a presentare domande;
le condizioni di ammissibilità delle spese da soddisfare per poter beneficiare di un sostegno nell'ambito di un programma operativo;
una descrizione delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;
i criteri di selezione delle operazioni da sostenere;
i contatti a livello nazionale, regionale o locale che sono in grado di fornire informazioni sui programmi operativi;
la responsabilità dei beneficiari di informare il pubblico circa lo scopo dell’operazione e il sostegno all’operazione da parte dei fondi, conformemente alla sottosezione 2.2, dal momento in cui è fornito al beneficiario il documento che specifica le condizioni per il sostegno all’operazione di cui all’articolo 125, paragrafo 3, lettera c). L’autorità di gestione può chiedere che i potenziali beneficiari propongano, nelle domande, attività di comunicazione indicative volte a migliorare la visibilità dei fondi, che siano proporzionali alla dimensione dell’operazione.
3.2. Azioni di informazione rivolte ai beneficiari
1. L'autorità di gestione informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2.
2. L'autorità di gestione fornisce, se del caso, informazioni e strumenti di comunicazione, comprendenti modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari a rispettare gli obblighi di cui al punto 2.2.
4. ELEMENTI DELLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE
La strategia di comunicazione redatta dall'autorità di gestione e, se del caso, dallo Stato membro contiene i seguenti elementi:
una descrizione dell'approccio adottato, comprendente le principali misure di informazione e comunicazione che lo Stato membro o l'autorità di gestione deve adottare, destinato ai potenziali beneficiari, ai beneficiari, ai soggetti moltiplicatori e al grande pubblico, tenuto conto delle finalità di cui all'articolo 115;
una descrizione dei materiali che saranno resi disponibili in formati accessibili alle persone con disabilità;
una descrizione di come i beneficiari saranno sostenuti nelle loro attività di comunicazione;
il bilancio indicativo per l'attuazione della strategia;
una descrizione degli organismi amministrativi, tra cui le risorse umane, responsabili dell'attuazione delle misure di informazione e comunicazione;
le modalità per le misure di informazione e comunicazione di cui al punto 2, compreso il sito web o portale web in cui tali dati possono essere reperiti;
l'indicazione di come le misure di informazione e comunicazione debbano essere valutate in termini di visibilità della politica, dei programmi operativi, delle operazioni e del ruolo svolto dai fondi e dall'Unione e in termini di sensibilizzazione nei loro confronti;
ove pertinente, una descrizione dell'utilizzo dei principali risultati del precedente programma operativo;
un aggiornamento annuale che riporti le attività di informazione e comunicazione, comprese le misure volte a migliorare la visibilità dei fondi, da svolgere nell’anno successivo, basato, tra l’altro, sugli insegnamenti tratti in merito all’efficacia di tali misure.
ALLEGATO XIII
CRITERI DI DESIGNAZIONE DELLE AUTORITÀ DI GESTIONE E DELLE AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE
1. AMBIENTE DI CONTROLLO INTERNO
i) Esistenza di una struttura organizzativa che contempli le funzioni delle autorità di gestione e di certificazione e la ripartizione delle funzioni all'interno di tali autorità assicurando, se del caso, che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni.
ii) Quadro per assicurare, in caso di delega di compiti a organismi intermedi, la definizione delle loro responsabilità e dei loro obblighi rispettivi, la verifica della loro capacità di svolgere i compiti delegati e l'esistenza di procedure di rendicontazione.
iii) Procedure di rendicontazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.
iv) Piano per l'assegnazione di risorse umane adeguate con le necessarie competenze tecniche, a vari livelli e per varie funzioni nell'organizzazione.
2. GESTIONE DEL RISCHIO
Tenuto conto del principio di proporzionalità, un quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario, e, in particolare, in caso di modifiche significative delle attività.
3. ATTIVITÀ DI GESTIONE E CONTROLLO
A. Autorità di gestione
i) Procedure riguardanti domande di sovvenzione, valutazione delle domande, selezione ai fini del finanziamento, ivi compresi istruzioni e orientamenti che garantiscano il contributo delle operazioni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 125, paragrafo 3, lettera a), alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati specifici dei pertinenti assi prioritari.
ii) Procedure per le verifiche di gestione, comprese le verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e le verifiche sul posto delle operazioni.
iii) Procedure per il trattamento delle domande di rimborso presentate dai beneficiari e l'autorizzazione dei pagamenti.
iv) Procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, compresi, ove opportuno, i dati su singoli partecipanti e, se necessario, ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori e per garantire che la sicurezza dei sistemi sia in linea con gli standard riconosciuti a livello internazionale.
v) Procedure stabilite dall'autorità di gestione per garantire che i beneficiari mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative a un'operazione.
vi) Procedure per istituire misure antifrode efficaci e proporzionate.
vii) Procedure per garantire una pista di controllo e un sistema di archiviazione adeguati.
viii) Procedure per preparare la dichiarazione di gestione di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario e il riepilogo annuale delle relazioni sugli audit finali e dei controlli effettuati, comprese le carenze individuate, di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera b), dello stesso.
ix) Procedure per garantire che il beneficiario disponga di un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione.
B. Autorità di certificazione
i) Procedure per certificare le domande di pagamento intermedio alla Commissione.
ii) Procedure per preparare i bilanci e certificare che sono veritieri, esatti e completi e che le spese sono conformi al diritto applicabile tenendo conto dei risultati di tutte le attività di audit.
iii) Procedure per garantire un’adeguata pista di controllo conservando i dati contabili ivi compresi gli importi recuperabili, recuperati e ritirati per ciascuna operazione in forma elettronica.
iv) Procedure, se del caso, per garantire di aver ricevuto dall’autorità di certificazione informazioni adeguate in merito alle verifiche effettuate e ai risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità.
4. SORVEGLIANZA
A. Autorità di gestione
i) Procedure per assistere il comitato di sorveglianza nei suoi lavori.
ii) Procedure per elaborare e presentare alla Commissione le relazioni di attuazione annuali e finali.
B. Autorità di certificazione
Procedure per l'adempimento delle responsabilità dell'autorità di certificazione in materia di sorveglianza dei risultati delle verifiche di gestione e dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità prima di trasmettere alla Commissione le domande di pagamento.
ALLEGATO XIV
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 1083/2006 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articoli 3 e 4 |
Articolo 89 |
Articoli 5, 6 e 8 |
Articolo 90 |
Articolo 7 |
— |
Articolo 9 |
Articoli 4 e 6 |
Articolo 10 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 11 |
Articolo 5 |
Articolo 12 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 13 |
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articolo 14 |
Articoli 4, paragrafi 7 e 8, e 73 |
Articolo 15 |
Articolo 95 |
Articolo 16 |
Articolo 7 |
Articolo 17 |
Articolo 8 |
Articolo 18 |
Articolo 91 |
Articoli da 19 a 21 |
Articolo 92 |
Articolo 22 |
Articoli 93 e 94 |
Articolo 23 |
Articolo 92, paragrafo 6 |
Articolo 24 |
Articolo 91, paragrafo 3 |
Articolo 25 |
Articoli 10 e 11 |
Articolo 26 |
Articolo 12 |
Articolo 27 |
Articolo 15 |
Articolo 28 |
Articoli 14 e 16 |
Articolo 29 |
Articolo 52 |
Articolo 30 |
Articolo 53 |
Articolo 31 |
Articolo 113 |
Articolo 32 |
Articoli 26, 29 e 96, paragrafi 9 e 10 |
Articolo 33 |
Articoli 30 e 96, paragrafo 11 |
Articolo 34 |
Articolo 98 |
Articolo 35 |
Articolo 99 |
Articolo 36 |
Articolo 31 |
Articolo 37 |
Articoli 27 e 96, paragrafi da 1 a 8 |
Articolo 38 |
— |
Articolo 39 |
Articolo 100 |
Articolo 40 |
Articolo 101 |
Articolo 41 |
Articoli 102 e 103 |
Articolo 42 |
Articolo 123, paragrafo 7 |
Articolo 43 |
— |
Articolo 43 bis |
Articolo 67 |
Articolo 43 ter |
Articolo 67 |
Articolo 44 |
Articoli da 37 a 46 |
Articolo 45 |
Articoli 58 e 118 |
Articolo 46 |
Articoli 59 e 119 |
Articolo 47 |
Articolo 54 |
Articolo 48 |
Articoli 55, 56, paragrafi da 1 a 3, articolo 57 e articolo 114, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 49 |
Articoli 56, paragrafo 4, 57 e 114, paragrafo 3 |
Articolo 50 |
Articoli 20 e 22 |
Articolo 51 |
— |
Articolo 52 |
Articolo 121 |
Articoli 53 and 54 |
Articoli 60 e 120 |
Articolo 55 |
Articolo 61 |
Articolo 56 |
Articoli da 65 a 70 |
Articolo 57 |
Articolo 71 |
Articolo 58 |
Articolo 73 |
Articolo 59 |
Articolo 123 |
Articolo 60 |
Articolo 125 |
Articolo 61 |
Articolo 126 |
Articolo 62 |
Articolo 127 |
Articolo 63 |
Articolo 47 |
Articolo 64 |
Articolo 48 |
Articolo 65 |
Articolo 110 |
Articolo 66 |
Articolo 49 |
Articolo 67 |
Articoli 50 e 111 |
Articolo 68 |
Articoli 51 e 112 |
Articolo 69 |
Articoli da 115 a 117 |
Articolo 70 |
Articoli 74 e 122 |
Articolo 71 |
Articolo 124 |
Articolo 72 |
Articolo 75 |
Articolo 73 |
Articolo 128 |
Articolo 74 |
Articolo 148 |
Articolo 75 |
Articolo 76 |
Articolo 76 |
Articoli 77 e 129 |
Articolo 77 |
Articoli 78 e 130 |
Articoli 78 e 78 bis |
Articolo 131 |
Articolo 79 |
— |
Articolo 80 |
Articolo 132 |
Articolo 81 |
Articoli 80 e 133 |
Articolo 82 |
Articoli 81 e 134 |
Articolo 83 |
— |
Articolo 84 |
Articolo 82 |
Articoli da 85 a 87 |
Articolo 135 |
Articolo 88 |
— |
Articolo 89 |
Articolo 141 |
Articolo 90 |
Articolo 140 |
Articolo 91 |
Articolo 83 |
Articolo 92 |
Articolo 142 |
Articolo 93 |
Articoli 86 e 136 |
Articolo 94 |
— |
Articolo 95 |
— |
Articolo 96 |
Articolo 87 |
Articolo 97 |
Articolo 88 |
Articolo 98 |
Articolo 143 |
Articolo 99 |
Articoli 85 e 144 |
Articolo 100 |
Articolo 145 |
Articolo 101 |
Articolo 146 |
Articolo 102 |
Articolo 147 |
Articoli 103 e 104 |
Articolo 150 |
Articolo 105 |
Articolo 152 |
Articolo 105 bis |
— |
Articolo 106 |
Articolo 151 |
Articolo 107 |
Articolo 153 |
Articolo 108 |
Articolo 154 |
Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 67
Il Consiglio e la Commissione convengono che l'articolo 67, paragrafo 4, che esclude l'applicazione dei costi semplificati di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere da b) a d) laddove un intervento o un progetto facente parte di un intervento sia attuato esclusivamente tramite procedure per gli appalti pubblici, non osta all'attuazione di un intervento tramite procedure per gli appalti pubblici che comportano pagamenti da parte del beneficiario al contraente sulla base di costi unitari predefiniti. Il Consiglio e la Commissione concordano sul fatto che i costi determinati e pagati dal beneficiario sulla base di tali costi unitari stabiliti tramite procedure per gli appalti pubblici costituiscono costi reali effettivamente sostenuti e pagati dal beneficiario a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera a).
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla revisione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla ricostituzione degli stanziamenti
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di includere nella revisione del regolamento finanziario, al fine di allineare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al quadro finanziario pluriennale 2014-2020, le disposizioni necessarie per l'applicazione delle modalità di assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza e relative all'attuazione degli strumenti finanziari conformemente all'articolo 39 (iniziativa PMI) nel quadro del regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei per quanto concerne la ricostituzione:
degli stanziamenti che erano stati impegnati per programmi relativi alla riserva di efficacia ed efficienza e che hanno dovuto essere disimpegnati in quanto le priorità dei programmi in questione non hanno raggiunto le tappe fondamentali previste;
degli stanziamenti che erano stati impegnati in relazione a programmi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 4, lettera b), e che hanno dovuto essere disimpegnati poiché è stato necessario sospendere la partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario.
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 1
Qualora siano necessarie ulteriori deroghe motivate alle disposizioni comuni per tenere conto delle specificità del FEAMP e del FEASR, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si impegnano ad autorizzare tali deroghe procedendo con la dovuta diligenza ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e i Fondi di investimento europei.
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esclusione di ogni retroattività per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3
Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono che:
( 1 ) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).
( 2 ) Raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28).
( 3 ) Decisione del Consiglio 2010/707/UE, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).
( 4 ) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).
( 5 ) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).
( 6 ) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).
( 7 ) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).
( 8 ) Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).
( 9 ) Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6).
( 10 ) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).
( 11 ) Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).
( 12 ) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
( 13 ) Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).
( 14 ) Regolamento (UE) n. 1176/2011 Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).
( 15 ) Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’ 11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).
( 16 ) Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).
( 17 ) Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).
( 18 ) Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).
( 19 ) Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).
( 20 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
( 21 ) Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1).
( 22 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
( 23 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
( 24 ) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
( 25 ) Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).
( 26 ) Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).
( 27 ) Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).
( 28 ) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).
( 29 ) Regolamento (UE) n. 1287/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME) per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1639/2006/CE (Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale).
( 30 ) Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).
( 31 ) Regolamento (UE) n. 1293/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013. sull’istituzione di un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (Cfr. pag. 185 della presente Gazzetta ufficiale).
( 32 ) Regolamento (UE) n 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus +": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni nn 1719/2006/CE, 1720/2006/CE e 1298/2008/CE (Cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale).
( 33 ) Regolamento (UE) n. 1296/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale ("EaSI") e che modifica la decisione n. 283/2010/UE che istituisce che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (Cfr. pag. 238 della presente Gazzetta ufficiale).
( 34 ) Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che istituisce un meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).
( 35 ) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
( 36 ) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
( 37 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).