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Document 02013R0604-20130629
Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast)
Consolidated text: Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)
Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)
02013R0604 — IT — 29.06.2013 — 000.003
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REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2013
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide («Stato membro competente»).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
«cittadino di un paese terzo» : qualsiasi persona che non è un cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE e che non è cittadino di uno Stato che partecipa al presente regolamento in virtù di un accordo con l’Unione europea; |
b) |
«domanda di protezione internazionale» : la domanda di protezione internazionale quale definita all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE; |
c) |
«richiedente» : il cittadino di un paese terzo o l’apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva; |
d) |
«esame di una domanda di protezione internazionale» : l’insieme delle misure d’esame, le decisioni o le sentenze pronunciate dalle autorità competenti su una domanda di protezione internazionale conformemente alla direttiva 2013/32/UE e alla direttiva 2011/95/UE ad eccezione delle procedure volte a determinare quale sia lo Stato competente in applicazione del presente regolamento; |
e) |
«ritiro di una domanda di protezione internazionale» : l’azione con la quale il richiedente mette termine, esplicitamente o tacitamente, alle procedure avviate con la presentazione della sua domanda di protezione internazionale, conformemente alla direttiva 2013/32/UE; |
f) |
«beneficiario di protezione internazionale» : il cittadino di un paese terzo o l’apolide al quale è stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE; |
g) |
«familiari» : i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel territorio degli Stati membri:
—
il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimilino la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi,
—
i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale,
—
se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l’adulto,
—
se il beneficiario di protezione internazionale è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il beneficiario in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova il beneficiario;
|
h) |
«parenti» : la zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale; |
i) |
«minore» : il cittadino di un paese terzo o l’apolide di età inferiore agli anni diciotto; |
j) |
«minore non accompagnato» : il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri; |
k) |
«rappresentante» : la persona o l’organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di garantirne l’interesse superiore e di esercitare la capacità giuridica di agire per suo conto, ove necessario. L’organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le sue funzioni nei confronti del minore, ai sensi del presente regolamento; |
l) |
«titolo di soggiorno» : qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di un paese terzo o di un apolide nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all’interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell’ambito di un regime di protezione temporanea o fino a quando avranno termine le circostanze che ostano all’esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento o durante l’esame di una domanda di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno; |
m) |
«visto» : l’autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l’ingresso ai fini di soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati membri. La natura del visto è illustrata dalle seguenti definizioni:
|
n) |
«rischio di fuga» : la sussistenza in un caso individuale di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che un richiedente o un cittadino di un paese terzo o un apolide oggetto di una procedura di trasferimento possa fuggire. |
CAPO II
PRINCIPI GENERALI E GARANZIE
Articolo 3
Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale
Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.
Articolo 4
Diritto di informazione
Non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, in uno Stato membro, le autorità competenti dello stesso informano il richiedente dell’applicazione del presente regolamento, specificando in particolare:
le finalità del presente regolamento e le conseguenze dell’eventuale presentazione di un’altra domanda in uno Stato membro diverso, nonché le conseguenze dello spostarsi da uno Stato membro a un altro durante le fasi in cui si determina lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e in cui è esaminata la domanda di protezione internazionale;
i criteri di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la loro durata, compreso il fatto che una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro può comportare che tale Stato membro diventi competente ai sensi del presente regolamento anche se tale competenza non si basi su tali criteri;
il colloquio personale ai sensi dell’articolo 5 e la possibilità di presentare informazioni relative alla presenza di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela negli Stati membri, compresi i modi in cui il richiedente può presentare tali informazioni;
la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento e, ove applicabile, di chiedere la sospensione del trasferimento;
il fatto che le autorità competenti degli Stati membri possono scambiarsi dati relativi al richiedente al solo scopo di rispettare i loro obblighi derivanti dal presente regolamento;
il diritto di accesso ai propri dati e il diritto di chiedere che tali dati siano rettificati se inesatti o che siano cancellati se trattati illecitamente, nonché le procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi delle autorità di cui all’articolo 35 e delle autorità nazionali garanti per la protezione dei dati personali che sono responsabili in merito alla tutela dei dati personali.
Ove necessario per la corretta comprensione del richiedente, le informazioni sono fornite anche oralmente, ad esempio in relazione con il colloquio personale di cui all’articolo 5.
Articolo 5
Colloquio personale
Il colloquio personale può non essere effettuato qualora:
il richiedente sia fuggito; o
dopo aver ricevuto le informazioni di cui all’articolo 4, il richiedente abbia già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al richiedente l’opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1.
Articolo 6
Garanzie per i minori
Il presente paragrafo lascia impregiudicate le pertinenti disposizioni dell’articolo 25 della direttiva 2013/32/UE.
Nel valutare l’interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:
le possibilità di ricongiungimento familiare;
il benessere e lo sviluppo sociale del minore;
le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani;
l’opinione del minore, secondo la sua età e maturità.
A tal fine, detto Stato membro può chiedere l’assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni pertinenti e può agevolare l’accesso del minore agli uffici che svolgono attività identificative presso dette organizzazioni.
Il personale delle autorità competenti di cui all’articolo 35 che tratta domande relative a minori non accompagnati ha ricevuto e continua a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori.
CAPO III
CRITERI PER DETERMINARE LO STATO MEMBRO COMPETENTE
Articolo 7
Gerarchia dei criteri
Articolo 8
Minori
Articolo 9
Familiari beneficiari di protezione internazionale
Se un familiare del richiedente, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine, è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale, purché gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.
Articolo 10
Familiari richiedenti protezione internazionale
Se un familiare di un richiedente ha presentato in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una prima decisione di merito, l’esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.
Articolo 11
Procedura familiare
Quando diversi familiari e/o fratelli minori non coniugati presentano una domanda di protezione internazionale nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente ravvicinate perché le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere svolte congiuntamente, e se l’applicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento porterebbe a trattarle separatamente, la determinazione dello Stato competente si basa sulle seguenti disposizioni:
è competente per l’esame delle domande di protezione internazionale di tutti i familiari e/o di fratelli minori non coniugati lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di essi;
negli altri casi, è competente lo Stato membro che i criteri designano come competente per l’esame della domanda del più anziano di essi.
Articolo 12
Rilascio di titoli di soggiorno o visti
Se il richiedente è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità, rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale è, nell’ordine:
lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana;
lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana, quando i visti sono di analoga natura;
quando si tratta di visti di natura diversa, lo Stato membro che ha rilasciato il visto di validità più lunga o, in caso di validità identica, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana.
Qualora il richiedente sia titolare di uno o più titoli di soggiorno scaduti da oltre due anni o di uno o più visti scaduti da oltre sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l’ingresso nel territorio di uno Stato membro e non abbia lasciato i territori degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui è presentata la domanda di protezione internazionale.
Articolo 13
Ingresso e/o soggiorno
Se il richiedente ha soggiornato per periodi di almeno cinque mesi in vari Stati membri, lo Stato membro in cui ha soggiornato più di recente è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale.
Articolo 14
Ingresso con esenzione dal visto
Articolo 15
Domanda nella zona internazionale di transito di un aeroporto
Quando la volontà di chiedere la protezione internazionale è manifestata nella zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, detto Stato membro è competente per l’esame della domanda.
CAPO IV
PERSONE A CARICO E CLAUSOLE DISCREZIONALI
Articolo 16
Persone a carico
Articolo 17
Clausole discrezionali
Lo Stato membro che decide di esaminare una domanda di protezione internazionale ai sensi del presente paragrafo diventa lo Stato membro competente e assume gli obblighi connessi a tale competenza. Se applicabile, esso ne informa, utilizzando la rete telematica «DubliNet» istituita a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003, lo Stato membro precedentemente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere o riprendere in carico il richiedente.
Lo Stato membro che diventa competente ai sensi del presente paragrafo lo indica immediatamente nell’Eurodac ai sensi del regolamento (UE) n. 603/2013, aggiungendo la data in cui è stata adottata la decisione di esaminare la domanda.
La richiesta di presa in carico consta di tutti gli elementi a disposizione dello Stato membro richiedente che consentano allo Stato membro richiesto di valutare la situazione.
Lo Stato richiesto provvede a ogni necessaria verifica per esaminare i motivi umanitari invocati e risponde allo Stato membro richiedente entro due mesi dal ricevimento della richiesta avvalendosi della rete telematica «DubliNet» istituita a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003. L’eventuale risposta di rifiuto della richiesta deve essere motivata.
Se lo Stato membro richiesto accetta tale richiesta, la competenza dell’esame della domanda gli è trasferita.
CAPO V
OBBLIGHI DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE
Articolo 18
Obblighi dello Stato membro competente
Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a:
prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli 21, 22 e 29, il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro;
riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;
riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d’esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;
riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.
Nei casi che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera c), qualora lo Stato membro competente abbia interrotto l’esame di una domanda in seguito al ritiro di quest’ultima da parte del richiedente, prima di una decisione sul merito di primo grado, detto Stato membro provvede affinché al richiedente sia concesso il diritto di chiedere che l’esame della domanda sia portato a termine o di presentare una nuova domanda di protezione internazionale, che non sarà trattata come domanda reiterata di cui alla direttiva 2013/32/UE. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché l’esame della domanda sia portato a termine.
Nei casi che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera d), qualora la domanda sia stata respinta solo in primo grado, lo Stato membro competente assicura che l’interessato abbia o abbia avuto la possibilità di ricorrere a un mezzo di impugnazione efficace ai sensi dell’articolo 46 della direttiva 2013/32/UE.
Articolo 19
Cessazione delle competenze
La domanda presentata dopo il periodo di assenza di cui al primo comma è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.
La domanda presentata dopo che avuto luogo un allontanamento effettivo è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente.
CAPO VI
PROCEDURE DI PRESA IN CARICO E RIPRESA IN CARICO
SEZIONE I
Avvio della procedura
Articolo 20
Avvio della procedura
Il richiedente è informato per iscritto di tale modifica nello Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione e della data alla quale essa è avvenuta.
Tale obbligo viene meno qualora lo Stato membro tenuto a portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente possa stabilire che il richiedente ha lasciato nel frattempo il territorio degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi o che un altro Stato membro gli ha rilasciato un titolo di soggiorno.
La domanda presentata dopo il periodo di assenza di cui al secondo comma è considerata una nuova domanda e dà inizio a una nuova procedura di determinazione dello Stato membro competente.
SEZIONE II
Procedure per le richieste di presa in carico
Articolo 21
Presentazione di una richiesta di presa in carico
In deroga al primo comma, nel caso di una risposta pertinente di Eurodac con dati registrati ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 603/2013, la richiesta è inviata entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento.
Se la richiesta di prendere in carico un richiedente non è formulata entro i termini previsti al primo e al secondo comma, la competenza dell’esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata.
La richiesta riporta i motivi che giustificano una risposta urgente e il termine entro il quale tale risposta è attesa. Tale termine è pari ad almeno una settimana.
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi relative alla preparazione e alla presentazione delle richieste di presa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.
Articolo 22
Risposta a una richiesta di presa in carico
La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce e riesamina periodicamente due elenchi nei quali figurano gli elementi di prova e le circostanze indiziarie pertinenti conformemente ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.
Prove:
si tratta di prove formali che determinano la competenza ai sensi del presente regolamento, finché non siano confutate da prove contrarie;
gli Stati membri forniscono al comitato di cui all’articolo 44 modelli dei diversi tipi di documenti amministrativi, conformemente alla tipologia stabilita nell’elenco di prove formali;
circostanze indiziarie:
si tratta di elementi indicativi che, pur essendo oppugnabili, possono essere sufficienti, in alcuni casi, a seconda del valore probatorio ad essi attribuito;
il loro valore probatorio, in relazione alla competenza per l’esecuzione della procedura di protezione internazionale, è esaminato caso per caso.
SEZIONE III
Procedure per le richieste di ripresa in carico
Articolo 23
Presentazione di una richiesta di ripresa in carico qualora sia stata presentata una nuova domanda nello Stato membro richiedente
Se la richiesta di ripresa in carico è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, essa è inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2.
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione delle richieste di ripresa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.
Articolo 24
Presentazione di una richiesta di ripresa in carico qualora non sia stata presentata una nuova domanda nello Stato membro richiedente
Se la richiesta di ripresa in carico è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, essa è inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data in cui lo Stato membro richiedente apprende che un altro Stato membro può essere competente per detta persona.
Se il secondo Stato membro decide di chiedere al primo Stato membro di riprendere in carico l’interessato, non si applicano le norme previste dalla direttiva 2008/15/CE.
La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce e riesamina periodicamente i due elenchi nei quali figurano gli elementi di prova e le circostanze indiziarie pertinenti conformemente ai criteri di cui all’articolo 22, paragrafo 3, lettere a) e b), e adotta condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione delle richieste di ripresa in carico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.
Articolo 25
Risposta a una richiesta di ripresa in carico
SEZIONE IV
Garanzie procedurali
Articolo 26
Notifica di una decisione di trasferimento
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle persone o sugli enti che possono fornire assistenza legale all’interessato siano comunicate a quest’ultimo unitamente alla decisione di cui al paragrafo 1, sempre che non siano già state comunicate in precedenza.
Articolo 27
Mezzi di impugnazione
Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli Stati membri prevedono nel proprio diritto nazionale:
che il ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o
che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o
che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. La decisione sulla sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.
Senza limitare in modo arbitrario l’accesso all’assistenza legale, gli Stati membri possono prevedere che non sia concessa l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite quando l’autorità competente o l’organo giurisdizionale ritengono che il ricorso o la revisione non abbiano prospettive concrete di successo.
Se la decisione di non concedere gratuitamente l’assistenza e la rappresentanza legale ai sensi di tale paragrafo è adottata da un’autorità diversa da un organo giurisdizionale, gli Stati membri prevedono il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale avverso tale decisione.
Nel soddisfare i requisiti di cui al presente paragrafo, gli Stati membri garantiscono che l’assistenza e la rappresentanza legale non sia oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l’accesso del richiedente alla giustizia.
L’assistenza legale comprende almeno la preparazione dei documenti procedurali richiesti e la rappresentanza dinanzi all’autorità giudiziaria e può essere limitata ad avvocati o consulenti che sono specificamente designati dal diritto nazionale a fornire assistenza e rappresentanza.
Le modalità di accesso all’assistenza legale sono stabilite dal diritto nazionale.
SEZIONE V
Trattenimento ai fini del trasferimento
Articolo 28
Trattenimento
Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il periodo per presentare una richiesta di presa o di ripresa in carico non può superare un mese dalla presentazione della domanda. Lo Stato membro che esegue la procedura a norma del presente regolamento chiede una risposta urgente in tali casi. Tale risposta è fornita entro due settimane dal ricevimento della richiesta. L’assenza di risposta entro due settimane equivale all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo di prendere in carico o di riprendere in carico la persona, compreso l’obbligo di adottare disposizioni appropriate all’arrivo della stessa.
Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il trasferimento di tale persona dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente deve avvenire non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei settimane dall’accettazione implicita o esplicita della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o di riprendere in carico l’interessato o dal momento in cui il ricorso o la revisione non hanno più effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3.
Quando lo Stato membro richiedente non rispetta i termini per la presentazione di una richiesta di presa o ripresa in carico o qualora il trasferimento non avvenga entro il termine di sei settimane di cui al terzo comma, la persona non è più trattenuta. Gli articoli 21, 23, 24 e 29 continuano ad applicarsi di conseguenza.
SEZIONE VI
Trasferimenti
Articolo 29
Modalità e termini
Se i trasferimenti verso lo Stato membro competente avvengono sotto forma di partenza controllata o sotto scorta, gli Stati membri garantiscono che siano svolti in modo umano e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.
Se necessario, lo Stato membro richiedente rilascia al richiedente un lasciapassare. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il modello del lasciapassare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.
Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente dell’arrivo a destinazione dell’interessato o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.
Articolo 30
Costi del trasferimento
Articolo 31
Scambio di informazioni utili prima del trasferimento
Nella misura in cui l’autorità competente dispone delle pertinenti informazioni conformemente al diritto nazionale, lo Stato membro che effettua il trasferimento trasmette allo Stato membro competente qualsiasi informazione che ritiene necessaria per tutelare i diritti e le esigenze specifiche immediate della persona da trasferire, in particolare:
qualsiasi misura immediata che lo Stato membro competente deve adottare onde far sì che siano adeguatamente soddisfatte le esigenze particolari della persona da trasferire, comprese eventuali cure mediche immediate che possono essere richieste;
gli eventuali estremi di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela nello Stato membro destinatario;
nel caso dei minori, informazioni sulla loro istruzione;
una stima dell’età di un richiedente.
Articolo 32
Scambio di dati sanitari prima di un trasferimento
La Commissione redige, mediante atti di esecuzione, il certificato sanitario comune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 44, paragrafo 2.
Articolo 33
Meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi
Lo Stato membro interessato informa il Consiglio e la Commissione della sua intenzione di presentare un piano d’azione preventivo al fine di porre rimedio alla pressione e/o ai problemi nel funzionamento del sistema di asilo pur garantendo la protezione dei diritti fondamentali dei richiedenti la protezione internazionale.
Uno Stato membro può redigere, su propria discrezione e iniziativa, un piano d’azione preventivo e procedere alle revisioni successive del medesimo. Nell’elaborare tale piano, lo Stato membro può chiedere l’assistenza della Commissione, di altri Stati membri, dell’EASO e di altre agenzie pertinenti dell’Unione.
Lo Stato membro interessato adotta tutte le misure appropriate per affrontare la situazione di speciale pressione sul suo sistema di asilo o per assicurare che le carenze individuate siano risolte prima del deteriorarsi della situazione. Qualora il piano d’azione preventivo contenga misure intese a porre rimedio alla speciale pressione sul sistema di asilo di uno Stato membro che può ostacolare l’applicazione di tale regolamento, la Commissione chiede il parere dell’EASO prima di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio.
In seguito alla richiesta di redigere un piano d’azione per la gestione delle crisi, lo Stato membro interessato, in cooperazione con la Commissione e l’EASO, interviene tempestivamente e al più tardi entro tre mesi dalla richiesta.
Lo Stato membro interessato sottopone il suo piano d’azione per la gestione delle crisi e, almeno ogni tre mesi, una relazione sull’attuazione del medesimo alla Commissione e agli altri soggetti interessati pertinenti, come, se del caso, l’EASO.
La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio del piano d’azione per la gestione delle crisi, delle eventuali revisioni e dell’attuazione del medesimo. In tali relazioni lo Stato membro interessato riferisce sui dati per controllare il rispetto del piano d’azione per la gestione delle crisi, quali la durata della procedura, le condizioni di trattenimento e la capacità di accoglienza in relazione all’afflusso di richiedenti.
CAPO VII
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 34
Scambio di informazioni
Ciascuno Stato membro comunica allo Stato membro che ne faccia richiesta i dati di carattere personale riguardanti il richiedente che sono idonei, pertinenti e non eccessivi ai fini:
della determinazione dello Stato membro competente;
dell’esame della domanda di protezione internazionale;
dell’attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.
Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare soltanto:
i dati relativi all’identificazione del richiedente e, eventualmente, dei suoi familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela (cognome, nome e, eventualmente, cognome precedente; soprannomi o pseudonimi; cittadinanza, attuale e precedente, data e luogo di nascita);
i documenti d’identità e di viaggio (riferimento, periodo di validità, date di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio ecc.);
gli altri elementi necessari per stabilire l’identità del richiedente, comprese le impronte digitali trattate a norma del regolamento (UE) n. 603/2013;
i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;
i titoli di soggiorno o i visti rilasciati da uno Stato membro;
il luogo nel quale la domanda è stata presentata;
la data di presentazione di un’eventuale domanda di protezione internazionale precedente, la data di presentazione della domanda attuale, lo stato di avanzamento della procedura e l’eventuale decisione adottata.
Le informazioni scambiate possono essere utilizzate soltanto ai fini previsti al paragrafo 1. In ciascuno Stato membro, tali informazioni possono, secondo la loro natura e secondo la competenza dell’autorità destinataria, essere comunicate soltanto alle autorità e giurisdizioni incaricate:
della determinazione dello Stato membro competente;
dell’esame della domanda di protezione internazionale;
dell’attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente regolamento.
Se il richiedente constata che i dati sono stati trattati in violazione del presente regolamento o della direttiva 95/46/CE, soprattutto perché essi sono incompleti o inesatti, ha il diritto di ottenerne la rettifica o la cancellazione.
L’autorità che effettua la rettifica o la cancellazione dei dati ne dà comunicazione, a seconda dei casi, allo Stato membro emittente o destinatario delle informazioni.
Il richiedente ha il diritto di proporre ricorso o presentare un reclamo alle autorità o agli organi giurisdizionali competenti dello Stato membro che gli ha negato il diritto di accedere ai dati che lo riguardano o di ottenerne la rettifica o la cancellazione.
Articolo 35
Autorità competenti e risorse
Articolo 36
Disposizioni amministrative
Gli Stati membri possono concludere tra loro accordi amministrativi bilaterali relativi alle modalità pratiche di esecuzione del presente regolamento, al fine di facilitarne l’attuazione e aumentarne l’efficacia. Detti accordi possono avere per oggetto:
scambi di ufficiali di collegamento;
una semplificazione delle procedure e un accorciamento dei termini applicabili alla trasmissione e all’esame delle richieste di presa in carico o di ripresa in carico dei richiedenti.
CAPO VIII
CONCILIAZIONE
Articolo 37
Conciliazione
Il presidente del comitato designa tre membri del comitato, in rappresentanza di tre Stati membri estranei alla controversia. Questi ricevono per iscritto o oralmente le argomentazioni delle parti e, previa deliberazione, propongono una soluzione entro il termine di un mese, mettendola eventualmente ai voti.
Il presidente del comitato o il suo supplente presiede le deliberazioni. Il presidente può esprimere la sua opinione ma non partecipa al voto.
Che sia adottata o respinta dalle parti, la soluzione proposta è definitiva e non può formare oggetto di riesame.
CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 38
Sicurezza e protezione dei dati
Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per garantire la sicurezza dei dati personali trasmessi e, in particolare, per evitare l’accesso o la divulgazione illeciti o non autorizzati, l’alterazione o la perdita dei dati personali trattati.
Ciascuno Stato membro provvede affinché l’autorità nazionale o le autorità di nazionali di controllo designate ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE sorvegli in modo indipendente, conformemente al rispettivo diritto interno, la legittimità del trattamento, ai sensi del presente regolamento, dei dati personali da parte dello Stato membro in questione.
Articolo 39
Riservatezza
Gli Stati membri garantiscono che le autorità di cui all’articolo 35 siano vincolate dalle norme in materia di riservatezza previste nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del loro lavoro.
Articolo 40
Sanzioni
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che qualsiasi abuso dei dati trattati ai sensi del presente regolamento sia passibile di sanzioni, anche a carattere amministrativo e/o penale conformemente al diritto nazionale, che siano effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 41
Disposizioni transitorie
Quando la domanda è stata presentata dopo la data di cui all’articolo 49, secondo comma, i fatti che potrebbero determinare la competenza di uno Stato membro in virtù delle disposizioni del presente regolamento sono presi in considerazione anche se precedenti a tale data, a esclusione di quelli indicati all’articolo 13, paragrafo 2.
Articolo 42
Calcolo dei termini
I termini previsti dal presente regolamento si calcolano nel modo seguente:
se un termine espresso in giorni, in settimane o in mesi deve essere calcolato dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è incluso nel termine;
un termine espresso in settimane o in mesi scade con lo spirare del giorno che, nell’ultima settimana o nell’ultimo mese ha lo stesso nome o lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l’evento o è stato compiuto l’atto a partire dai quali il termine deve essere calcolato. Se in un termine espresso in mesi il giorno determinato per la sua scadenza manca nell’ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell’ultimo giorno di detto mese;
i termini comprendono i sabati, le domeniche e i giorni festivi legali nello Stato membro interessato.
Articolo 43
Ambito di applicazione territoriale
Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente regolamento si applica soltanto al suo territorio europeo.
Articolo 44
Comitato
Se il comitato non esprime un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 45
Esercizio della delega
Articolo 46
Controllo e valutazione
Entro il 21 luglio 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento, proponendo all’occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima di detta data.
Successivamente alla presentazione di tale relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del presente regolamento contemporaneamente alla presentazione delle relazioni sull’attuazione del sistema Eurodac di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) n. 603/2013.
Articolo 47
Statistiche
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 826/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale ( 3 ), gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sull’applicazione del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1560/2003.
Articolo 48
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 343/2003 è abrogato.
L’articolo 11, paragrafo 1, e gli articoli 13, 14 e 17 del regolamento (CE) n. 1560/2003 sono abrogati.
I riferimenti al regolamento abrogato o agli articoli abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Articolo 49
Entrata in vigore e decorrenza dell’applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica alle domande di protezione internazionale presentate a partire dal primo giorno del sesto mese successivo alla sua entrata in vigore e, da tale data, si applica ad ogni richiesta di presa in carico o di ripresa in carico di richiedenti indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Per le domande presentate prima di tale data, lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale è individuato conformemente ai criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 343/2003.
I riferimenti nel presente regolamento al regolamento (UE) n. 603/2013, alla direttiva 2013/32/UE e alla direttiva 2013/33/UE si intendono fatti, fino alle date della loro applicazione, rispettivamente al regolamento (CE) n. 2725/2000 ( 4 ), alla direttiva 2003/9/CE ( 5 ) e alla direttiva 2005/85/CE ( 6 ).
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.
ALLEGATO I
Regolamenti abrogati (di cui all’articolo 48)
Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio
(GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, unicamente l’articolo 11, paragrafo 1, e gli articoli 13, 14 e 17
(GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 343/2003 |
Il presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, lettera a) |
Articolo 2, lettera a) |
Articolo 2, lettera b) |
— |
Articolo 2, lettera c) |
Articolo 2, lettera b) |
Articolo 2, lettera d) |
Articolo 2, lettera c) |
Articolo 2, lettera e) |
Articolo 2, lettera d) |
Articolo 2, lettera f) |
Articolo 2, lettera e) |
Articolo 2, lettera g) |
Articolo 2, lettera f) |
— |
Articolo 2, lettera h) |
— |
Articolo 2, lettera i) |
Articolo 2, lettera h) |
Articolo 2, lettera j) |
Articolo 2, lettera i) |
Articolo 2, lettera g) |
— |
Articolo 2, lettera k) |
Articolo 2, lettere j) e k) |
Articolo 2, lettere l) e m) |
— |
Articolo 2, lettera n) |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva |
— |
Articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a f) |
— |
Articolo 4, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 4, paragrafi da 1 a 5 |
Articolo 20, paragrafi da 1 a 5 |
— |
Articolo 20, paragrafo 5, terzo comma |
— |
Articolo 5 |
— |
Articolo 6 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
— |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 6, primo comma |
Articolo 8, paragrafo 1 |
— |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 6, secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 4 |
Articolo 7 |
Articolo 9 |
Articolo 8 |
Articolo 10 |
Articolo 9 |
Articolo 12 |
Articolo 10 |
Articolo 13 |
Articolo 11 |
Articolo 14 |
Articolo 12 |
Articolo 15 |
— |
Articolo 16 |
Articolo 13 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 14 |
Articolo 11 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 4 |
Articolo 17, paragrafo 2, quarto comma |
Articolo 15, paragrafo 5 |
Articolo 8, paragrafi 5 e 6 e articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 18, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 18, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 18, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 18, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 16, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 18, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 19, paragrafo 2, primo comma |
— |
Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 16, paragrafo 4 |
Articolo 19, paragrafo 3 |
— |
Articolo 19, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 17 |
Articolo 21 |
Articolo 18 |
Articolo 22 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 26, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 26, paragrafo 2, e articolo 27, paragrafo 1 |
— |
Articolo 27, paragrafi da 2 a 6 |
Articolo 19, paragrafo 3 |
Articolo 29, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 4 |
Articolo 29, paragrafo 2 |
— |
Articolo 29, paragrafo 3 |
Articolo 19, paragrafo 5 |
Articolo 29, paragrafo 4 |
Articolo 20, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 23, paragrafo 1 |
— |
Articolo 23, paragrafo 2 |
— |
Articolo 23, paragrafo 3 |
— |
Articolo 23, paragrafo 4 |
Articolo 20, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 23, paragrafo 5, primo comma |
— |
Articolo 24 |
Articolo 20, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 25, paragrafo 1 |
Articolo 20, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 25, paragrafo 2 |
Articolo 20, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 29, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 20, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 26, paragrafi 1 e 2, articolo 27, paragrafo 1, articolo 29, paragrafo 1, secondo e terzo comma |
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 29, paragrafo 2 |
Articolo 20, paragrafo 3 |
Articolo 23, paragrafo 5, secondo comma |
Articolo 20, paragrafo 4 |
Articolo 29, paragrafo 4 |
— |
Articolo 28 |
— |
Articolo 30 |
— |
Articolo 31 |
— |
Articolo 32 |
— |
Articolo 33 |
Articolo 21, paragrafi da 1 a 9 |
Articolo 34, paragrafi da 1 a 9, primo, secondo e terzo comma |
— |
Articolo 34, paragrafo 9, quarto comma |
Articolo 21, paragrafi da 10 a 12 |
Articolo 34, paragrafi da 10 a 12 |
Articolo 22, paragrafo 1 |
Articolo 35, paragrafo 1 |
— |
Articolo 35, paragrafo 2 |
— |
Articolo 35, paragrafo 3 |
Articolo 22, paragrafo 2 |
Articolo 35, paragrafo 4 |
Articolo 23 |
Articolo 36 |
— |
Articolo 37 |
— |
Articolo 40 |
Articolo 24, paragrafo 1 |
soppresso |
Articolo 24, paragrafo 2 |
Articolo 41 |
Articolo 24, paragrafo 3 |
soppresso |
Articolo 25, paragrafo 1 |
Articolo 42 |
Articolo 25, paragrafo 2 |
soppresso |
Articolo 26 |
Articolo 43 |
Articolo 27, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 44, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 27, paragrafo 3 |
soppresso |
— |
Articolo 45 |
Articolo 28 |
Articolo 46 |
— |
Articolo 47 |
— |
Articolo 48 |
Articolo 29 |
Articolo 49 |
Regolamento (CE) n. 1560/2003 |
Il presente regolamento |
Articolo 11, paragrafo 1 |
— |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 13, paragrafo 3 |
Articolo 17, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 17, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 14 |
Articolo 37 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articoli 9, 10, 17, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 34, paragrafo 3 |
DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELLA COMMISSIONE
Il Consiglio e il Parlamento europeo invitano la Commissione a prendere in considerazione, fatto salvo il suo diritto di iniziativa, una revisione dell’articolo 8, paragrafo 4 della rifusione del regolamento Dublino una volta che la Corte di giustizia si sarà pronunciata sulla causa C-648/11 MA e a. contro Secretary of State for the Home Department e comunque entro i termini prescritti dall’articolo 46 del regolamento Dublino. Il Parlamento europeo e il Consiglio eserciteranno successivamente entrambi le rispettive competenze legislative, tenendo conto del prevalente interesse del minore.
In uno spirito di compromesso e al fine di garantire un’immediata adozione della proposta, la Commissione accetta di prendere in considerazione tale invito, che intende limitato a queste specifiche circostanze e non tale da creare un precedente.
( 1 ) GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.
( 2 ) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
( 3 ) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.
( 4 ) Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.).
( 5 ) Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18).
( 6 ) Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13).