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Document 02012R0029-20120502

    Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) n . 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva (codificazione)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/29/2012-05-02

    2012R0029 — IT — 02.05.2012 — 001.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 29/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 13 gennaio 2012

    relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva

    (codificazione)

    (GU L 012, 14.1.2012, p.14)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 357/2012 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 2012

      L 113

    5

    25.4.2012


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 080, 20.3.2012, pag. 39  (29/2012)




    ▼B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 29/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 13 gennaio 2012

    relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva

    (codificazione)



    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce l’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») ( 1 ) in particolare l’articolo 113, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 121, primo comma, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva ( 2 ) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese ( 3 ). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

    (2)

    L’olio d’oliva possiede qualità organolettiche e nutritive che gli permettono di avere un mercato ad un prezzo relativamente elevato, tenuto conto dei costi di produzione, rispetto alla maggior parte degli altri grassi vegetali. Vista questa situazione di mercato, è opportuno stabilire norme di commercializzazione per l’olio d’oliva, contenenti in particolare norme specifiche in materia di etichettatura, complementari a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ( 4 ) in particolare ai principi enunciati all’articolo 2 della stessa.

    (3)

    Per garantire l’autenticità degli oli d’oliva venduti è opportuno prevedere, per il commercio al dettaglio, imballaggi di dimensioni ridotte provvisti di sistema di chiusura adeguato. È tuttavia opportuno che gli Stati membri possano autorizzare una capacità superiore per gli imballaggi destinati alle collettività.

    (4)

    Oltre alle denominazioni obbligatorie previste per le diverse categorie di oli d’oliva dall’articolo 118 del regolamento (CE) n. 1234/2007, è necessario informare il consumatore sulla tipologia degli oli offertigli.

    (5)

    A motivo degli usi agricoli o delle pratiche locali di estrazione o di taglio, gli oli di oliva vergini direttamente commercializzabili possono presentare qualità e sapore notevolmente diversi tra loro a seconda dell’origine geografica. Ne possono risultare, all’interno di una stessa categoria di olio, differenze di prezzo che perturbano il mercato. Per le altre categorie di oli commestibili non vi sono differenze sostanziali legate all’origine, come potrebbe invece far credere l’indicazione dell’origine sugli imballaggi destinati ai consumatori. È pertanto necessario, per evitare rischi di distorsione del mercato degli oli d’oliva commestibili, stabilire un regime obligatorio dell’Unione relativo alla designazione dell’origine esclusivamente per l’olio «extra vergine» di oliva e l’olio di oliva «vergine» rispondente a precisi requisiti. Le disposizioni facoltative applicate fino al 2009 si sono rivelate insufficienti per evitare che i consumatori siano fuorviati circa le caratteristiche effettive degli oli vergini a questo riguardo. Inoltre, il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ( 5 ) ha introdotto norme in materia di tracciabilità applicabili dal 1o gennaio 2005. Sulla base dell’esperienza acquisita in questo campo dagli operatori e dalle amministrazioni è stato possibile rendere obbligatoria l’indicazione dell’origine sull’etichetta per l’olio extra vergine di oliva e l’olio di oliva vergine.

    (6)

    L’utilizzazione dei nomi di marchi esistenti, che recano riferimenti geografici, può proseguire qualora questi nomi siano stati ufficialmente registrati in passato conformemente alla prima direttiva 89/104/CE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa ( 6 ), o conformemente al regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario ( 7 ).

    (7)

    La designazione di un’origine regionale può formare oggetto di una denominazione d’origine protetta (DOP) o di un’indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari ( 8 ). Per evitare d’ingenerare confusione nei consumatori e quindi di perturbare il mercato, è necessario riservare alle DOP e alle IGP le designazioni d’origine a livello regionale. Per gli oli di oliva importati devono esser osservate le disposizioni applicabili in materia di origine non preferenziale di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 9 ).

    (8)

    Qualora la designazione dell’origine degli oli d’oliva vergini si riferisca all’Unione o a uno Stato membro, bisogna tenere conto del fatto che le olive utilizzate, come pure le pratiche e le tecniche di estrazione, incidono sulla qualità e sul sapore dell’olio. La designazione dell’origine deve quindi riferirsi alla zona geografica nella quale l’olio d’oliva è stato ottenuto, che di norma corrisponde alla zona nella quale è stato estratto dalle olive. Tuttavia, se il luogo di raccolta delle olive è diverso da quello di estrazione dell’olio, è opportuno che tale informazione sia indicata sugli imballaggi o sulle relative etichette per non indurre in errore il consumatore e non perturbare il mercato dell’olio d’oliva.

    (9)

    Nell’Unione, una parte significativa degli oli di oliva vergini ed extra vergini è costituita da miscele di oli originari di vari Stati membri e paesi terzi. Occorre prevedere disposizioni semplici per l’indicazione dell’origine sull’etichetta delle suddette miscele.

    (10)

    Conformemente alla direttiva 2000/13/CE, le indicazioni che figurano sull’etichetta non devono indurre in errore l’acquirente, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche dell’olio d’oliva in questione, attribuendogli proprietà che non possiede o presentando come specifiche di quell’olio proprietà che sono comuni alla maggior parte degli oli. Inoltre, occorre stabilire norme armonizzate per alcune indicazioni facoltative, proprie dell’olio d’oliva e utilizzate frequentemente, che consentano di definirle con precisione e di controllarne la veridicità. Le nozioni ad esempio di «spremitura a freddo» o «estrazione a freddo» devono corrispondere ad un modo di produzione tradizionale tecnicamente definito. Alcuni termini che descrivono le caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all’odore degli oli di oliva vergini ed extra vergini sono stati definiti dal Consiglio oleicolo internazionale (COI) nel suo metodo riveduto per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini. L’utilizzo di tali termini sull’etichetta degli oli di oliva vergini ed extra vergini va riservato agli oli sottoposti a valutazione in base al corrispondente metodo di analisi. Occorre prevedere disposizioni transitorie per gli operatori che si avvalgono attualmente dei termini riservati. L’acidità riportata fuori contesto induce erroneamente a creare una scala di qualità assoluta che è fuorviante per il consumatore, in quanto questo criterio corrisponde ad un valore qualitativo unicamente nell’ambito delle altre caratteristiche dell’olio d’oliva considerato. Tenuto quindi conto della proliferazione di talune indicazioni e dell’importanza economica che rivestono, è necessario stabilire criteri oggettivi relativi alla loro utilizzazione per garantire la trasparenza nel mercato dell’olio d’oliva.

    (11)

    È necessario evitare che i prodotti alimentari che contengono olio d’oliva ingannino il consumatore sfruttando la reputazione dell’olio d’oliva senza indicare la composizione reale del prodotto. Sulle etichette deve quindi apparire chiaramente l’indicazione della percentuale di olio d’oliva, nonché alcune diciture proprie dei prodotti costituiti esclusivamente da una miscela di oli vegetali. Occorre inoltre tener conto delle disposizioni particolari previste da alcuni regolamenti specifici relativi ai prodotti a base di olio d’oliva.

    (12)

    Le denominazioni delle categorie di olio d’oliva corrispondono alle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche precisate nell’allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa nonché ai metodi ad essi attinenti ( 10 ). Le altre diciture che figurano in etichetta devono essere giustificate sulla scorta di elementi oggettivi, per prevenire ogni rischio di abuso a danno dei consumatori e distorsioni della concorrenza nel mercato degli oli in questione.

    (13)

    Nel quadro del sistema di controllo istituito all’articolo 113, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri devono precisare, in funzione delle diciture da etichettare, gli elementi di prova da addurre e le sanzioni economiche previste. Gli elementi di prova possono essere, senza scartare a priori alcuna possibilità, fatti accertati, risultati di analisi o registrazioni attendibili, informazioni amministrative o contabili.

    (14)

    Poiché i controlli delle aziende responsabili dell’etichettatura devono essere realizzati nello Stato membro nel quale esse hanno sede, è necessario prevedere una procedura di collaborazione amministrativa tra la Commissione e gli Stati membri nei quali sono commercializzati gli oli.

    (15)

    Per valutare il sistema previsto dal presente regolamento, gli Stati membri interessati devono riferire sui fatti e sulle difficoltà incontrate.

    (16)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



    Articolo 1

    1.  Il presente regolamento stabilisce le norme di commercializzazione specifiche per il commercio al dettaglio degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell’allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007, fatte salve le disposizioni della direttiva 2000/13/CE e del regolamento (CE) n. 510/2006.

    2.  Ai fini del presente regolamento, per «commercio al dettaglio» si intende la vendita al consumatore finale di uno degli oli di cui al paragrafo 1, presentato come tale o incorporato in un prodotto alimentare.

    Articolo 2

    Gli oli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono presentati al consumatore finale preimballati in imballaggi della capacità massima di cinque litri. Tali imballaggi sono provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione e recano un’etichetta conforme alle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 6.

    Tuttavia, per gli oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o collettività simili, gli Stati membri possono fissare una capacità massima degli imballaggi superiore a cinque litri, in funzione del tipo di stabilimento di cui trattasi.

    Articolo 3

    Le denominazioni in conformità all’articolo 118 del regolamento (CE) n. 1234/2007 corrispondono alla denominazione di vendita di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2000/13/CE.

    L’etichetta degli oli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, reca in caratteri chiari e indelebili, oltre alla denominazione di cui al primo comma del presente articolo ma non necessariamente in prossimità di essa, l’informazione seguente sulla categoria di olio:

    a) per l’olio extra vergine di oliva:

    «olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;

    b) per l’olio di oliva vergine:

    «olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;

    c) per l’olio di oliva composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini:

    «olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»;

    d) per l’olio di sansa di oliva:

    «olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive»;

    oppure

    «olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive».

    Articolo 4

    1.  La designazione dell’origine figura sull’etichetta del l’olio extra vergine di oliva e del l’olio di oliva vergine di cui all’allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    La designazione dell’origine non figura sull’etichetta dei prodotti definiti all’allegato XVI, punti 3 e 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    Ai fini del presente regolamento, per «designazione dell’origine» si intende l’indicazione di un nome geografico sull’imballaggio o sull’etichetta ad esso acclusa.

    2.  Le designazioni dell’origine di cui al paragrafo 1 comprendono unicamente:

    a) nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, all’Unione o al paese terzo — a seconda dei casi — in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5;

    b) nel caso di miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture — a seconda dei casi — in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5:

    i) miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’Unione;

    ii) «miscela di oli di oliva non originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’origine esterna all’Unione;

    iii) «miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea e non originari dell’Unione» oppure un riferimento all’origine interna ed esterna all’Unione, oppure;

    c) una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione.

    3.  Non è considerato come una designazione dell’origine soggetta alle disposizioni del presente regolamento il nome del marchio o dell’impresa la cui domanda di registrazione sia stata presentata entro il 31 dicembre 1998 conformemente alla direttiva 89/104/CEE o entro il 31 maggio 2002 conformemente al regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio ( 11 ).

    4.  Per le importazioni da paesi terzi, la designazione dell’origine è disciplinata dagli articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

    5.  La designazione dell’origine che indica uno Stato membro o l’Unione corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio.

    Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio, la designazione dell’origine reca la dicitura seguente: «Olio (extra) vergine di oliva ottenuto [nell’Unione o in (denominazione dello Stato membro interessato)] da olive raccolte (nell’Unione), in (denominazione dello Stato membro o del paese terzo interessato)».

    Articolo 5

    Tra le indicazioni facoltative che possono figurare sull’etichetta di un olio di cui all’articolo 1, paragrafo 1, quelle citate nel presente articolo sono soggette rispettivamente ai seguenti obblighi:

    a) l’indicazione «prima spremitura a freddo» è riservata agli oli d’oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con la prima spremitura meccanica della pasta d’olive, mediante un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;

    b) l’indicazione «estratto a freddo» è riservata agli oli d’oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive;

    c) le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all’odore possono figurare unicamente per gli oli di oliva extra vergini o vergini; i termini di cui all’allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 possono figurare sull’etichetta unicamente se sono fondati sui risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo previsto all’allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91;

    d) l’indicazione dell’acidità o dell’acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto, determinati a norma del regolamento (CE) n. 2568/91.

    Fino al ►C1  1o novembre 2011 ◄ i prodotti venduti sotto marchi la cui domanda di registrazione sia stata presentata entro il 1o marzo 2008 e che contengano almeno uno dei termini di cui all’allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 possono essere difformi dalle prescrizioni di cui alla lettera c), del primo comma del presente articolo.

    Articolo 6

    1.  Se è riportata nell’etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, la presenza di oli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, in una miscela di olio d’oliva e di altri oli vegetali, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita della miscela è la seguente: «Miscela di oli vegetali (o nomi specifici degli oli vegetali) e di olio d’oliva», seguita immediatamente dall’indicazione della percentuale di olio d’oliva nella miscela.

    La presenza dell’olio d’oliva può essere indicata nell’etichetta delle miscele di cui al primo comma attraverso immagini o simboli grafici unicamente se la percentuale di olio d’oliva è superiore al 50 %.

    Gli Stati membri possono vietare la produzione, sul loro territorio, delle miscele di oli di oliva e di altri oli vegetali di cui al primo comma per il consumo interno. Tuttavia essi non possono vietare la commercializzazione, sul loro territorio, di siffatte miscele di oli provenienti da altri paesi, né vietare la produzione, sul loro territorio, di siffatte miscele ai fini della commercializzazione in un altro Stato membro o dell’esportazione.

    2.  Eccezion fatta per il tonno all’olio di oliva di cui al regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio ( 12 ) e per le sardine all’olio di oliva di cui al regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio ( 13 ), se la presenza di oli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento in un prodotto alimentare diverso da quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo è evidenziata sull’etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita del prodotto alimentare è seguita direttamente dall’indicazione della percentuale di oli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare.

    L’indicazione della percentuale di olio di oliva aggiunto rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare può essere sostituita dalla percentuale di olio d’oliva aggiunto rispetto al peso totale delle materie grasse, con l’aggiunta dell’indicazione: «percentuale di materie grasse».

    3.  Le denominazioni di cui all’articolo 3, primo comma, possono essere sostituite dai termini «olio di oliva» sull’etichetta dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

    Tuttavia, in caso di presenza di olio di sansa di oliva, i termini «olio di oliva» sono sostituiti dai termini «olio di sansa di oliva».

    4.  Le informazioni di cui all’articolo 3, secondo comma, possono non figurare sull’etichetta dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

    Articolo 7

    Su richiesta dello Stato membro nel quale è stabilita l’impresa di produzione, condizionamento o vendita che figura nell’etichetta, l’interessato fornisce la giustificazione delle indicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, sulla base di uno o più dei seguenti elementi:

    a) dati di fatto o dati scientificamente provati;

    b) risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi;

    c) informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alle normative dell’Unione e/o nazionali.

    Lo Stato membro interessato ammette una tolleranza tra le indicazioni previste agli articoli 4, 5 e 6, riportate nell’etichetta, da un lato, e le conclusioni stabilite in base alle giustificazioni presentate e/o ai risultati di controperizie, dall’altro, tenendo conto della precisione e della ripetibilità dei metodi e della documentazione presentata, nonché, se del caso, della precisione e della ripetibilità delle controperizie effettuate.

    Articolo 8

    1.  Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri e gli interessati che ne facciano domanda, il nome e l’indirizzo degli organismi incaricati del controllo dell’applicazione del presente regolamento.

    2.  In seguito a domanda di verifica, lo Stato membro nel quale è stabilita l’impresa di produzione, condizionamento o vendita che figura nell’etichetta, provvede al prelievo di campioni entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa, e verifica la veridicità delle indicazioni figuranti sull’etichetta contestata. La domanda di verifica può essere trasmessa:

    a) dai servizi competenti della Commissione;

    b) da un’organizzazione di operatori dello Stato membro prevista all’articolo 125 del regolamento (CE) n. 1234/2007;

    c) dall’organismo di controllo di un altro Stato membro.

    3.  La domanda di cui al paragrafo 2 è corredata di ogni informazione utile alla verifica richiesta, segnatamente:

    a) la data del prelievo o dell’acquisto dell’olio;

    b) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello stabilimento nel quale ha avuto luogo il prelievo o l’acquisto dell’olio;

    c) il numero di partite in questione;

    d) la copia di tutte le etichette che figurano sull’imballaggio dell’olio;

    e) i risultati delle analisi o delle altre controperizie, indicantii metodi utilizzati nonché il nome e l’indirizzo del laboratorio o dell’esperto in questione;

    f) se del caso, il nome e l’indirizzo del fornitore dell’olio, dichiarato dallo stabilimento di vendita.

    4.  Lo Stato membro interessato informa il richiedente entro la fine del terzo mese successivo a quello della presentazione della domanda di cui al paragrafo 2 del numero di riferimento attribuito alla sua domanda e del seguito ad essa accordato.

    Articolo 9

    1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie, comprese quelle concernenti il regime di sanzioni, per assicurare l’osservanza del presente regolamento.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure prese a tale riguardo entro il 31 dicembre 2002, nonché le successive modifiche eventualmente apportate a tali misure entro la fine del mese successivo al mese di adozione.

    La Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia comunicano alla Commissione le misure di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2004, nonché le successive modifiche eventualmente apportate a tali misure entro la fine del mese successivo al mese di adozione.

    La Bulgaria e la Romania comunicano alla Commissione le misure di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2010 e le modifiche a dette misure entro la fine del mese successivo a quello della loro adozione.

    2.  Per le verifiche delle indicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, gli Stati membri interessati possono stabilire un regime di riconoscimento delle imprese i cui impianti di confezionamento sono situati sul loro territorio.

    Il riconoscimento e l’identificativo alfanumerico sono concessi a tutte le imprese che ne fanno domanda e che soddisfano i seguenti requisiti:

    a) dispongono di impianti di condizionamento;

    b) si impegnano a raccogliere e conservare gli elementi giustificativi previsti dallo Stato membro, conformemente all’articolo 7;

    c) dispongono di un sistema di magazzinaggio che consenta di accertare, in modo considerato soddisfacente dallo Stato membro, la provenienza degli oli che recano una designazione di origine.

    L’etichetta riporta, se del caso, l’identificativo alfanumerico dell’impresa di condizionamento riconosciuta.

    Articolo 10

    Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, per l’anno precedente, una relazione relativa alle seguenti informazioni:

    a) le domande di verifica ricevute in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2;

    b) le verifiche effettuate e quelle che sono state avviate nel corso di campagne precedenti e sono ancora in corso;

    c) il seguito dato alle verifiche effettuate e le sanzioni applicate.

    La relazione presenta tali informazioni per anno di svolgimento delle verifiche e per categoria d’infrazione. Se del caso, indica le difficoltà particolari incontrate e i miglioramenti suggeriti per i controlli.

    Articolo 11

    Il regolamento (CE) n. 1019/2002 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato II.

    Articolo 12

    1.  Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    ▼M1

    2.  I prodotti fabbricati ed etichettati nell’Unione o importati nell’Unione e immessi in libera pratica conformemente al regolamento (CE) n. 1019/2002 anteriormente al 1o gennaio 2013 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

    ▼B

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I



    Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

    Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione

    (GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27).

     

    Regolamento (CE) n. 1964/2002 della Commissione

    (GU L 300 del 5.11.2002, pag. 3).

     

    Regolamento (CE) n. 1176/2003 della Commissione

    (GU L 164 del 2.7.2003, pag. 12).

     

    Regolamento (CE) n. 406/2004 della Commissione

    (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 10).

    Limitatamente all’articolo 3

    Regolamento (CE) n. 1750/2004 della Commissione

    (GU L 312 del 9.10.2004, pag. 7).

     

    Regolamento (CE) n. 1044/2006 della Commissione

    (GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 20).

     

    Regolamento (CE) n. 632/2008 della Commissione

    (GU L 173 del 3.7.2008, pag. 16).

     

    Regolamento (CE) n. 1183/2008 della Commissione

    (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 51).

     

    Regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione

    (GU L 63 del 7.3.2009, pag. 6).

     

    Regolamento (UE) n. 596/2010 della Commissione

    (GU L 173 dell’8.7.2010, pag. 27).

     




    ALLEGATO II



    Tavola di concordanza

    Regolamento (CE) n. 1019/2002

    Presente regolamento

    Articoli 1 a 8

    Articoli da 1 a 8

    Articolo 9, paragrafo 1

    Articolo 9, paragrafo 1

    Articolo 9, paragrafo 2

    Articolo 9, paragrafo 2

    Articolo 9, paragrafo 3

    Articolo 10

    Articolo 10

    Articolo 11

    Articolo 11

    Article 12, paragrafo 1

    Articolo 12, paragrafo 1

    Articolo 12, paragrafo 2, primo comma

    Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma

    Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma

    Articolo 12, paragrafo 2, quarto comma

    Articolo 12, paragrafo 2, quinto comma

    Articolo 12, paragrafo 2

    Allegato I

    Allegato II



    ( 1 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    ( 2 ) GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27.

    ( 3 ) Cfr. l’allegato I.

    ( 4 ) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

    ( 5 ) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

    ( 6 ) GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 1.

    ( 7 ) GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.

    ( 8 ) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

    ( 9 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    ( 10 ) GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1.

    ( 11 ) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

    ( 12 ) GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1.

    ( 13 ) GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.

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