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Document 02012D0082-20210216
Commission Implementing Decision of 10 February 2012 as regards the renewal of the authorisation for continued marketing of products containing, consisting of, or produced from genetically modified soybean 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2012) 700) (Only the Dutch and the French texts are authentic) (Text with EEA relevance) (2012/82/EU)Text with EEA relevance
Consolidated text: Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 febbraio 2012, per quanto riguarda il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6), o da essa costituiti o ottenuti, in forza del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2012) 700] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/82/UE)Testo rilevante ai fini del SEE
Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 febbraio 2012, per quanto riguarda il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6), o da essa costituiti o ottenuti, in forza del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2012) 700] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/82/UE)Testo rilevante ai fini del SEE
02012D0082 — IT — 16.02.2021 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2012 per quanto riguarda il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6), o da essa costituiti o ottenuti, in forza del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2012) 700] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 040 del 14.2.2012, pag. 14) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1579 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2019 |
L 244 |
8 |
24.9.2019 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/184 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2021 |
L 55 |
4 |
16.2.2021 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2012
per quanto riguarda il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6), o da essa costituiti o ottenuti, in forza del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2012) 700]
(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/82/UE)
Articolo 1
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
L’identificatore unico MON-Ø4Ø32-6 è assegnato, in conformità al regolamento (CE) n. 65/2004, alla soia geneticamente modificata 40-3-2, di cui al punto b) dell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Autorizzazione
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione:
alimenti e ingredienti alimentari contenenti soia MON-Ø4Ø32-6 o da essa costituiti o ottenuti;
mangimi contenenti soia MON-Ø4Ø32-6 o da essa costituiti o ottenuti;
prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti soia Ø4Ø32-6 o da essa costituiti, per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia, a eccezione della coltivazione.
Articolo 3
Etichettatura
Articolo 4
Monitoraggio degli effetti ambientali
Articolo 5
Registro comunitario
Le informazioni riportate nell’allegato della presente decisione sono iscritte nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Articolo 6
Titolare dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.
Articolo 7
Abrogazione
La decisione 96/281/CE è abrogata a decorrere dal 13 febbraio 2012.
Articolo 8
Validità
La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.
Articolo 9
Destinatario
Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.
ALLEGATO
a) Richiedente e titolare dell’autorizzazione
Nome |
: |
Bayer Agriculture BV |
Indirizzo |
: |
Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio |
Per conto di Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti.
b) Designazione e specifiche dei prodotti
alimenti e ingredienti alimentari contenenti soia MON-Ø4Ø32-6 o da essa costituiti o ottenuti;
mangimi contenenti soia MON-Ø4Ø32-6 o da essa costituiti o ottenuti;
prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti soia Ø4Ø32-6 o da essa costituiti, per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia, a eccezione della coltivazione.
Come descritto nelle domande, la soia geneticamente modificata MON-Ø4Ø32-6 esprime la proteina CP4 EPSPS, che conferisce tolleranza all’erbicida glifosato.
c) Etichettatura
Ai fini delle prescrizioni specifiche in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, all’indicazione «nome dell’organismo» corrisponde la voce «soia».
La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti soia MON-Ø4Ø32-6 o da essa costituiti, di cui all’articolo 2, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano.
d) Metodo di rilevamento
e) Identificatore unico
MON-Ø4Ø32-6
f) Informazioni richieste conformemente all’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica
Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: cfr. [da completare alla notifica].
g) Condizioni o restrizioni relative all’immissione in commercio, all’uso o alla manipolazione dei prodotti
Non pertinente.
h) Piano di monitoraggio
Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conforme all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )
[Link: piano pubblicato su Internet]
i) Prescrizioni post vendita relative all’uso degli alimenti destinati al consumo umano
Non pertinente.
Nota: In futuro potrebbe essere necessario modificare i link con i documenti pertinenti. Le modifiche saranno comunicate al pubblico attraverso l’aggiornamento del Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.
( 1 ) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.