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Document 02012D0082-20210216

    Consolidated text: Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 febbraio 2012, per quanto riguarda il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6), o da essa costituiti o ottenuti, in forza del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2012) 700] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2012/82/UE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/82/2021-02-16

    02012D0082 — IT — 16.02.2021 — 002.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 10 febbraio 2012

    per quanto riguarda il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6), o da essa costituiti o ottenuti, in forza del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2012) 700]

    (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2012/82/UE)

    (GU L 040 del 14.2.2012, pag. 14)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

     M1

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1579 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2019

      L 244

    8

    24.9.2019

    ►M2

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/184 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2021

      L 55

    4

    16.2.2021




    ▼B

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 10 febbraio 2012

    per quanto riguarda il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6), o da essa costituiti o ottenuti, in forza del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2012) 700]

    (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2012/82/UE)



    Articolo 1

    Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

    L’identificatore unico MON-Ø4Ø32-6 è assegnato, in conformità al regolamento (CE) n. 65/2004, alla soia geneticamente modificata 40-3-2, di cui al punto b) dell’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Autorizzazione

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione:

    a) 

    alimenti e ingredienti alimentari contenenti soia MON-Ø4Ø32-6 o da essa costituiti o ottenuti;

    b) 

    mangimi contenenti soia MON-Ø4Ø32-6 o da essa costituiti o ottenuti;

    c) 

    prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti soia Ø4Ø32-6 o da essa costituiti, per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia, a eccezione della coltivazione.

    Articolo 3

    Etichettatura

    1.  
    Ai fini delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «soia».
    2.  
    La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti soia MON-Ø4Ø32-6 o da essa costituiti, di cui all’articolo 2, lettere b) e c), e sui documenti che li accompagnano.

    Articolo 4

    Monitoraggio degli effetti ambientali

    1.  
    Il titolare dell’autorizzazione garantisce l’istituzione e l’attuazione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell’allegato.
    2.  
    Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a presentare alla Commissione relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio in conformità ai requisiti della decisione 2009/770/CE.

    Articolo 5

    Registro comunitario

    Le informazioni riportate nell’allegato della presente decisione sono iscritte nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

    ▼M2

    Articolo 6

    Titolare dell’autorizzazione

    Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.

    ▼B

    Articolo 7

    Abrogazione

    La decisione 96/281/CE è abrogata a decorrere dal 13 febbraio 2012.

    Articolo 8

    Validità

    La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.

    ▼M2

    Articolo 9

    Destinatario

    Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.

    ▼B




    ALLEGATO

    ▼M2

    a)    Richiedente e titolare dell’autorizzazione

    Nome

    :

    Bayer Agriculture BV

    Indirizzo

    :

    Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

    Per conto di Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti.

    ▼B

    b)    Designazione e specifiche dei prodotti

    1) 

    alimenti e ingredienti alimentari contenenti soia MON-Ø4Ø32-6 o da essa costituiti o ottenuti;

    2) 

    mangimi contenenti soia MON-Ø4Ø32-6 o da essa costituiti o ottenuti;

    3) 

    prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti soia Ø4Ø32-6 o da essa costituiti, per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia, a eccezione della coltivazione.

    Come descritto nelle domande, la soia geneticamente modificata MON-Ø4Ø32-6 esprime la proteina CP4 EPSPS, che conferisce tolleranza all’erbicida glifosato.

    c)    Etichettatura

    1) 

    Ai fini delle prescrizioni specifiche in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, all’indicazione «nome dell’organismo» corrisponde la voce «soia».

    2) 

    La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti soia MON-Ø4Ø32-6 o da essa costituiti, di cui all’articolo 2, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano.

    d)    Metodo di rilevamento

    — 
    Metodo evento-specifico basato sulla PCR in tempo reale, per la quantificazione della soia MON-Ø4Ø32-6,
    — 
    convalidato dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato sul sito http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm,
    — 
    materiale di riferimento: ERM®-BF410, disponibile tramite l’Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) del Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, all’indirizzo https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue

    e)    Identificatore unico

    MON-Ø4Ø32-6

    f)    Informazioni richieste conformemente all’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica

    Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: cfr. [da completare alla notifica].

    g)    Condizioni o restrizioni relative all’immissione in commercio, all’uso o alla manipolazione dei prodotti

    Non pertinente.

    h)    Piano di monitoraggio

    Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conforme all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

    [Link: piano pubblicato su Internet]

    i)    Prescrizioni post vendita relative all’uso degli alimenti destinati al consumo umano

    Non pertinente.

    Nota: In futuro potrebbe essere necessario modificare i link con i documenti pertinenti. Le modifiche saranno comunicate al pubblico attraverso l’aggiornamento del Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.



    ( 1 ) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

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