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Document 02012A0426(01)-20230313

    Consolidated text: Convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino

    02012A0426(01) — IT — 13.03.2023 — 008.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    CONVENZIONE MONETARIA

    tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino

    (GU C 121 del 26.4.2012, pag. 5)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

     M1

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 2014 2014/C 73/05

      C 73

    18

    12.3.2014

     M2

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2015 2015/C 112/06

      C 112

    4

    2.4.2015

     M3

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2016 2016/C 219/05

      C 219

    11

    17.6.2016

     M4

    DECISIONE (UE) 2017/125 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 2017

      L 19

    71

    25.1.2017

     M5

    DECISIONE (UE) 2018/492 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2018

      L 81

    25

    23.3.2018

     M6

    DECISIONE (UE) 2019/526 DELLA COMMISSIONE del 27 marzo 2019

      L 86

    77

    28.3.2019

     M7

    DECISIONE (UE) 2020/108 DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 2020

      L 19

    23

    24.1.2020

     M8

    DECISIONE (UE) 2021/145 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio2021

      L 43

    33

    8.2.2021

     M9

    DECISIONE (UE) 2022/446 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 2022

      L 90

    180

    18.3.2022

    ►M10

    DECISIONE (UE) 2023/391 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2023

      L 53

    45

    21.2.2023




    ▼B

    CONVENZIONE MONETARIA

    tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino

    2012/C 121/02



    L'UNIONE EUROPEA,

    e

    LA REPUBBLICA DI SAN MARINO,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 1o gennaio 1999 l'euro ha sostituito la moneta di ciascuno Stato membro partecipante alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, tra cui l'Italia, ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio ( 1 ), del 3 maggio 1998.

    (2)

    Prima dell'introduzione dell'euro l'Italia e la Repubblica di San Marino avevano concluso accordi bilaterali in materia monetaria, da ultimo la Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, conclusa il 21 dicembre 1991.

    (3)

    Nella dichiarazione n. 6 allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea si dichiara che la Comunità deve facilitare la rinegoziazione degli accordi vigenti con la Repubblica di San Marino che risultasse necessaria a seguito dell'introduzione della moneta unica.

    (4)

    Il 29 novembre 2000 è stata conclusa la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità europea, e la Repubblica di San Marino ( 2 ).

    (5)

    Conformemente alla presente convenzione monetaria, la Repubblica di San Marino utilizza l'euro come moneta ufficiale e conferisce corso legale alle banconote e alle monete in euro. Assicura che le norme dell'Unione europea (UE) in materia di banconote e monete denominate in euro, comprese le norme in materia di protezione contro la falsificazione, siano applicabili nel suo territorio. La Repubblica di San Marino adotta tutti i provvedimenti necessari per lottare contro le contraffazioni e coopera con la Commissione europea, la Banca centrale europea (BCE) e con Europol. La Repubblica di San Marino, fino a quando non avrà firmato un accordo di cooperazione con Europol, coopera con quest'ultima tramite le autorità italiane competenti nel settore.

    (6)

    Occorre che la Repubblica di San Marino tenga in particolar conto le raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), segnatamente gli inviti rivolti ai suoi membri e ai membri degli organi regionali analoghi al GAFI affinché applichino le contromisure necessarie nei confronti di giurisdizioni riconosciute ad alto rischio. La Repubblica di San Marino, che è rappresentata nel comitato di esperti per la valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, tiene debitamente conto delle raccomandazioni formulate o che saranno formulate nelle relazioni di valutazione reciproca sulla Repubblica di San Marino per migliorarne la risposta alle minacce di riciclaggio di capitali.

    (7)

    La presente convenzione non impone alla BCE e alle banche centrali nazionali l'obbligo di includere gli strumenti finanziari della Repubblica di San Marino negli elenchi dei valori mobiliari oggetto delle operazioni di politica monetaria del sistema europeo delle banche centrali.

    (8)

    La Repubblica di San Marino dispone di un settore bancario che prevede di operare in stretta cooperazione con quello dell'area dell'euro. Per assicurare un trattamento più equo occorre pertanto che siano progressivamente rese applicabili alla Repubblica di San Marino le disposizioni legislative pertinenti dell'Unione europea in materia bancaria e finanziaria, quelle relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento diversi dal contante nonché all'obbligo di comunicazione dei dati statistici.

    (9)

    Occorre istituire un comitato misto composto da rappresentanti della Repubblica di San Marino, della Repubblica italiana, della Commissione e della BCE con il compito di esaminare l'applicazione della presente convenzione, decidere il massimale annuo per le emissioni di monete e valutare le misure adottate dalla Repubblica di San Marino per l'attuazione della normativa UE in materia.

    (10)

    La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione della presente convenzione,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



    Articolo 1

    La Repubblica di San Marino ha il diritto di utilizzare l'euro come moneta ufficiale, in conformità con il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro ( 3 ) e il regolamento (CE) n. 974/98, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro. La Repubblica di San Marino conferisce corso legale alle banconote e alle monete in euro.

    Articolo 2

    La Repubblica di San Marino non emette banconote, monete o sostituti monetari di alcun tipo se non dopo aver concordato con l'Unione europea le condizioni di tali emissioni. L'emissione delle monete in euro a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione è soggetta alle condizioni previste negli articoli che seguono.

    Articolo 3

    Il massimale annuo (in termini di valore) per l'emissione delle monete in euro da parte della Repubblica di San Marino è calcolato dal comitato misto istituito dalla presente convenzione, quale somma di:

    — 
    una parte fissa, il cui importo iniziale per il primo anno successivo all'entrata in vigore della presente convenzione è fissato a 2 600 000 EUR. Il comitato misto può rivedere annualmente la parte fissa per tener conto sia dell'inflazione (sulla base dell'inflazione IAPC in Italia) negli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati al momento del calcolo, sia di eventuali tendenze significative sul mercato delle monete da collezione in euro,
    — 
    una parte variabile, corrispondente al numero medio pro capite di monete emesse dalla Repubblica italiana negli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, moltiplicato per il numero di abitanti della Repubblica di San Marino.

    Articolo 4

    1.  
    Le monete in euro emesse dalla Repubblica di San Marino sono identiche alle monete in euro emesse dagli Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato l'euro per quanto concerne il valore nominale, il corso legale, le caratteristiche tecniche, le caratteristiche artistiche della faccia comune e le caratteristiche artistiche comuni della faccia nazionale.
    2.  
    La Repubblica di San Marino notifica preventivamente i progetti di faccia nazionale delle sue monete in euro alla Commissione europea che ne verifica la conformità alle norme UE.

    Articolo 5

    1.  
    Le monete in euro emesse dalla Repubblica di San Marino sono coniate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato della Repubblica italiana.
    2.  
    In deroga al paragrafo 1, la Repubblica di San Marino può far coniare le sue monete da una zecca UE che conia monete in euro diversa da quella menzionata al paragrafo 1, previo accordo del comitato misto.
    3.  
    Almeno il 70 % delle monete in euro destinate alla circolazione sono introdotte al valore nominale a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente convenzione. La percentuale raggiunge l'80 % dopo tre anni. In seguito il comitato misto può rivedere periodicamente l'adeguatezza delle percentuali.
    4.  
    La Repubblica di San Marino può emettere monete da collezione in euro. Esse sono incluse nel massimale annuo di cui all'articolo 3. L'emissione delle monete da collezione in euro da parte della Repubblica di San Marino è effettuata in linea con gli orientamenti dell'Unione europea per le monete da collezione in euro, che prevedono, in particolare, l'adozione di caratteristiche tecniche, caratteristiche artistiche e tagli che consentano di differenziare le monete da collezione da quelle destinate alla circolazione.

    Articolo 6

    1.  
    Il volume delle monete in euro emesse dalla Repubblica di San Marino si aggiunge al volume di monete emesse dalla Repubblica italiana ai fini dell'approvazione da parte della Banca centrale europea del volume complessivo del conio effettuato dalla Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
    2.  
    La Repubblica di San Marino comunica ogni anno alla Commissione europea e alla Repubblica italiana, entro e non oltre il 1o settembre, il volume e il valore nominale delle monete in euro che prevede di emettere nel corso dell'anno successivo. Comunica inoltre alla Commissione le condizioni previste di emissione delle monete, in particolare la percentuale di monete da collezione e le modalità dettagliate di introduzione delle monete destinate alla circolazione.
    3.  
    Al momento della firma della presente convenzione la Repubblica di San Marino comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 per l'anno successivo alla data di entrata in vigore della convenzione.

    Articolo 7

    1.  
    La presente convenzione non pregiudica il diritto della Repubblica di San Marino di continuare ad emettere monete in oro denominate in scudi.
    2.  
    Le monete da collezione e le monete in oro denominate in scudi emesse dalla Repubblica di San Marino non hanno corso legale nell'Unione europea.

    Articolo 8

    1.  

    La Repubblica di San Marino si impegna ad adottare tutte le misure appropriate, mediante il recepimento diretto o azioni equivalenti, per attuare gli atti giuridici e le norme UE elencati nell'allegato alla presente convenzione, in materia di:

    a) 

    banconote e monete in euro;

    b) 

    normativa in materia bancaria e finanziaria, in particolare per quanto riguarda le attività e la vigilanza degli istituti interessati;

    c) 

    prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, medaglie e gettoni, nonché l'obbligo di comunicazione di dati statistici. Per quanto riguarda la normativa relativa alla raccolta dei dati statistici, le norme dettagliate di attuazione e gli adattamenti tecnici (comprese le deroghe necessarie per tener conto della situazione specifica di San Marino) sono convenuti con la Banca centrale europea entro 18 mesi dall'inizio della raccolta effettiva dei dati statistici;

    d) 

    misure necessarie all'utilizzo dell'euro in quanto moneta unica adottate in base all'articolo 133 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    2.  
    Gli atti giuridici e le norme di cui al paragrafo 1 sono attuati dalla Repubblica di San Marino entro i termini specificati nell'allegato, che decorrono dall'entrata in vigore della presente convenzione.
    3.  

    I massimali di cui all'articolo 3:

    a) 

    sono automaticamente e temporaneamente ridotti di 1/3 se e quando un termine specificato nell'allegato non è rispettato, fino a quando non siano adottati gli atti giuridici o le norme UE in questione;

    b) 

    possono essere ridotti temporaneamente di 1/2 con decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa audizione dei rappresentanti della Repubblica di San Marino se e quando la Repubblica di San Marino ometta per più di due anni di conformarsi ad uno o più atti giuridici o norme UE elencati nell'allegato, che ha adottato nei tempi previsti.

    Il massimale è ripristinato secondo la stessa procedura non appena la Repubblica di San Marino ha adottato le misure opportune per rimediare alle questioni che hanno determinato la riduzione temporanea.

    4.  
    La Repubblica di San Marino può chiedere assistenza tecnica alle entità che costituiscono la delegazione dell'Unione europea al fine di agevolare l'attuazione della normativa UE in materia.
    5.  
    Ogni anno o più spesso, se opportuno, la Commissione modifica l'allegato per tener conto di nuovi pertinenti atti giuridici e norme dell'UE e delle modifiche introdotte negli atti vigenti. Il comitato misto fissa quindi termini appropriati e ragionevoli per l'attuazione da parte della Repubblica di San Marino dei nuovi atti giuridici e delle nuove norme aggiunti all'allegato.
    6.  
    In casi eccezionali il comitato misto può modificare un termine vigente indicato nell'allegato.
    7.  
    L'allegato aggiornato viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 9

    Gli enti creditizi e, se del caso, gli altri istituti finanziari autorizzati ad esercitare le loro attività nel territorio della Repubblica di San Marino possono avere accesso ai sistemi di regolamento e di pagamento interbancari e ai sistemi di regolamento titoli dell'area dell'euro a condizioni adeguate che saranno fissate dalla Banca d'Italia, in accordo con la Banca centrale europea.

    Articolo 10

    1.  
    La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie tra le parti derivanti dall'applicazione della presente convenzione che non siano state risolte in seno al comitato misto.
    2.  
    L'Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea e agendo su raccomandazione della delegazione UE in seno al comitato misto, o la Repubblica di San Marino possono rivolgersi alla Corte di giustizia se ritengono che l'altra parte non abbia rispettato un obbligo previsto dalla presente convenzione. La sentenza della Corte è obbligatoria per le parti, che adottano le misure necessarie per conformarvisi entro il termine fissato dalla Corte nella sentenza stessa.

    Articolo 11

    1.  
    È istituito un comitato misto. Esso è composto da rappresentanti della Repubblica di San Marino e dell'Unione europea. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno per consenso. La delegazione dell'Unione europea si compone di rappresentanti della Commissione europea e della Repubblica italiana, nonché di rappresentanti della Banca centrale europea.
    2.  
    Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno. La presidenza viene esercitata alternativamente per un periodo di un anno da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica di San Marino. Il comitato misto adotta le decisioni all'unanimità.
    3.  
    Il comitato misto procede a scambi di opinioni e di informazioni e adotta le decisioni di cui agli articoli 3, 5 e 8. Esso esamina le misure adottate dalla Repubblica di San Marino e cerca di risolvere eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente convenzione.
    4.  
    L'Unione europea esercita per prima la presidenza del comitato misto con l'entrata in vigore della presente convenzione ai sensi dell'articolo 13.

    Articolo 12

    Ciascuna parte può porre fine alla presente convenzione con un preavviso di un anno.

    Articolo 13

    La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica, di conclusione o di adozione, secondo le norme applicabili a ciascuna parte.

    Articolo 14

    La convenzione monetaria del 29 novembre 2000 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. I riferimenti alla convenzione del 29 novembre 2000 si intendono fatti alla presente convenzione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2012 in due originali in lingua inglese

    Per l'Unione europea

    Olli REHN

    Vicepresidente della Commissione europea responsabile degli Affari economici e monetari e dell'euro

    Per la Repubblica di San Marino

    Antonella MULARONI

    Ministro degli Affari esteri

    ▼M10

    ALLEGATO



     

    Disposizioni giuridiche da attuare

    Termine di attuazione

     

    Prevenzione del riciclaggio di denaro

     

    1

    Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4).

    1o settembre 2013

    2

    Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).

     

    3

    Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49).

    1o ottobre 2014 (1)

    4

    Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103).

     

    5

    Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

    1o novembre 2016 (2)

    6

    Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

    1o ottobre 2017 (3)

    7

    Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

    1o ottobre 2017 (3)

     

    modificata da:

     

    7-1

    Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

    31 dicembre 2020 (6)

     

    integrata da:

     

    7-2

    Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).

    1o ottobre 2017 (5)

     

    modificato da:

     

    7-2-1

    Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l’aggiunta dell’Etiopia all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1).

    31 marzo 2019 (6)

    7-2-2

    Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4).

    31 marzo 2019 (6)

    7-2-3

    Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 1).

    31 dicembre 2019 (7)

    7-2-4

    Regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione, del 7 maggio 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta di Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama e Zimbabwe nella tabella di cui al punto I dell’allegato e il depennamento dalla stessa tabella di Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia (GU L 195 del 19.6.2020, pag. 1).

    31 dicembre 2022 (9)

    7-2-5

    Regolamento delegato (UE) 2021/37 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il depennamento della Mongolia dalla tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 14 del 18.1.2021, pag. 1).

    31 dicembre 2023 (9)

    7-2-6

    Regolamento delegato (UE) 2022/229 della Commissione, del 7 gennaio 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta del Burkina Faso, delle Isole Cayman, di Haiti, della Giordania, del Mali, del Marocco, delle Filippine, del Senegal e del Sud Sudan nella tabella di cui al punto I dell’allegato e la soppressione delle Bahamas, del Botswana, del Ghana, dell’Iraq e di Maurizio dalla medesima tabella (GU L 39 del 21.2.2022, pag. 4).

    31 dicembre 2024 (10)

    7-3

    Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi (GU L 125 del 14.5.2019, pag. 4).

    31 dicembre 2020 (7)

    8

    Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6).

    31 dicembre 2021 (7)

    9

    Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).

    31 dicembre 2021 (7)

     

    Prevenzione della frode e della falsificazione

     

    10

    Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).

    1o settembre 2013

     

    modificato da:

     

    10-1

    Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).

     

    11

    Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell’euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1).

    1o settembre 2013

    12

    Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2003, relativa all’analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44).

    1o settembre 2013

    13

    Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1).

    1o settembre 2013

     

    modificato da:

     

    13-1

    Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5).

     

    14

    Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).

    1o luglio 2016 (2)

    15

    Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18).

    31 dicembre 2021 (7)

     

    Disposizioni sulle banconote e monete in euro

     

     

    Ad eccezione dell’articolo 1 bis, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater:

     

    16

    Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).

    1o settembre 2013

     

    modificato da:

     

    16-1

    Regolamento (UE) 2015/159 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 27 del 3.2.2015, pag. 1).

    31 ottobre 2021 (8)

    17

    Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro

    1o settembre 2013

    18

    Comunicazione 2001/C 318/03 della Commissione, del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d’autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro (COM(2001) 600 definitivo) (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3).

    1o settembre 2013

    19

    Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20).

    1o settembre 2013

     

    modificato da:

     

    19-1

    Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l’indirizzo BCE/2003/5 relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43).

    1o ottobre 2013 (1)

    19-2

    Indirizzo (UE) 2020/2091 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2020, che modifica l’indirizzo BCE/2003/5 relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (BCE/2020/61) (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 65).

    30 settembre 2022 (9)

    20

    Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1).

    1o settembre 2013

     

    modificata da:

     

    20-1

    Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012, recante modifica alla decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (2012/507/UE) (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19).

    1o ottobre 2013 (1)

    20-2

    Decisione (UE) 2019/2195 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2019, che modifica la decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2019/39) (GU L 330 del 20.12.2019, pag. 91).

    31 dicembre 2021 (8)

    21

    Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).

    1o settembre 2013

    22

    Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell’area dell’euro (GU L 316 del 29.11.2011, pag. 1).

    1o ottobre 2014 (1)

    23

    Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135).

    1o ottobre 2013 (1)

    24

    Decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2013/10) (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).

    1o ottobre 2013 (1)

     

    modificata da:

     

    24-1

    Decisione (UE) 2019/669 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2019, che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 6).

    31 dicembre 2020 (7)

    24-2

    Decisione (UE) 2020/2090 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2020, che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2020/60) (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 62).

    30 settembre 2022 (9)

    25

    Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione) (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1).

    1o ottobre 2013 (1)

     

    Normativa bancaria e finanziaria

     

    26

    Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

    1o settembre 2016

     

    modificata da:

     

    26-1

    Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

     

    26-2

    Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

     

    26-3

    Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).

     

    27

    Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40).

    1o settembre 2018

    28

    Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

    1o settembre 2018

    29

    Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).

    1o settembre 2018

     

    modificata da:

     

    29-1

    Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).

     

    29-2

    Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

     

    29-3

    Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

    30 settembre 2019 (3)

    29-4

    Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

    1o settembre 2018

    29-5

    Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).

    31 dicembre 2022 (8)

    30

    Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).

    1o settembre 2018

     

    modificata da:

     

    30-1

    Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

     

    31

    Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

    1o settembre 2018

     

    modificata da:

     

    31-1

    Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).

     

    31-2

    Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

    1o settembre 2018 (2)

    31-3

    Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

    31 dicembre 2024 (ad eccezione dell’articolo 95: 31 dicembre 2022; dell’articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell’articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell’articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell’articolo 11: 31 dicembre 2024; dell’articolo 9, paragrafo 14, e dell’articolo 20: 31 dicembre 2025) (9)

    32

    Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2.

    1o settembre 2018

     

    modificata da:

     

    32-1

    Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

     

    32-2

    Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40).

     

    32-3

    Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).

     

    32-4

    Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 113).

     

    32-5

    Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

     

    32-6

    Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

    31 dicembre 2023 (8)

    33

    Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

    1o settembre 2018

     

    modificato da:

     

    33-1

    Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

    1o settembre 2018 (1)

    34

    Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

    1o settembre 2016

     

    modificata da:

     

    34-1

    Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

    1o settembre 2017 (3)

    34-2

    Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

    30 settembre 2018 (4)

    35

    Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

    1o settembre 2016

     

    modificato da:

     

    35-1

    Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l’attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).

     

    35-2

    Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

     

    35-3

    Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

    1o settembre 2018 (3)

    35-4

    Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

    30 settembre 2018 (4)

    35-5

    Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

    31 dicembre 2023 (8)

    36

    Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

    1o settembre 2016

     

    modificato da:

     

    36-1

    Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

     

    36-2

    Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell’Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell’informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell’8.4.2014, pag. 1).

     

    36-3

    Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).

     

    36-4

    Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

    31 dicembre 2024 (ad eccezione dell’articolo 95: 31 dicembre 2022; dell’articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell’articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell’articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell’articolo 11: 31 dicembre 2024; dell’articolo 9, paragrafo 14, e dell’articolo 20: 31 dicembre 2025) (9)

    37

    Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

    1o aprile 2018 (2)

     

    modificato da:

     

    37-1

    Regolamento (UE) n. 248/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 1).

     

    38

    Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2.

    30 settembre 2019 (3)

     

    modificato da:

     

    38-1

    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

     

    38-2

    Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

     

    38-3

    Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

    31 dicembre 2020 (3)

    38-4

    Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

     

    38-5

    Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

    30 settembre 2019 (4)

    38-6

    Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l’obbligo di compensazione, la sospensione dell’obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).

    31 dicembre 2021 (8)

    38-7

    Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

    31 dicembre 2023 (8)

    38-8

    Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

    31 dicembre 2024 (ad eccezione dell’articolo 95: 31 dicembre 2022; dell’articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell’articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell’articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell’articolo 11: 31 dicembre 2024; dell’articolo 9, paragrafo 14, e dell’articolo 20: 31 dicembre 2025) (9)

    38-9

    Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l’esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6).

    31 dicembre 2023 (9)

    39

    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2.

    1o settembre 2017 (1)

     

    modificato da:

     

    39-1

    Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27).

    30 giugno 2019 (6)

    39-2

    Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1).

    31 marzo 2020 (6)

    39-3

    Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).

    31 dicembre 2020 (7)

    39-4

    Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

    31 dicembre 2023 (8)

    39-5

    Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

    31 dicembre 2023 (8)

    39-6

    Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 204 del 26.6.2020, pag. 4).

    31 dicembre 2022 (ad eccezione dell’articolo 1, punto 4: 31 dicembre 2023) (9)

    39-7

    Regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19 (GU L 116 del 6.4.2021, pag. 25).

    31 dicembre 2023 (ad eccezione dell’articolo 1, punti 2 e 4: 31 dicembre 2024) (9)

    40

    Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338) e le relative pertinenti misure di livello 2.

    1o settembre 2017 (1)

     

    modificata da:

     

    40-1

    Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

    1o settembre 2018 (3)

    40-2

    Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).

    31 dicembre 2022 (8)

    40-3

    Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

    31 dicembre 2023 (8)

    40-4

    Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14).

    31 dicembre 2023 (9)

    41

    Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2.

    30 settembre 2018 (4)

     

    modificato da:

     

    41-1

    Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

    1o marzo 2020 (6)

    41-2

    Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

    30 settembre 2018 (5)

    42

    Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

    1o settembre 2016 (2)

    43

    Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).

    30 settembre 2018 (4)

    44

    Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190) e le relative pertinenti misure di livello 2.

    1o settembre 2018 (2)

     

    modificata da:

     

    44-1

    Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 96).

    31 ottobre 2019 (6)

    44-2

    Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).

    31 dicembre 2022 (8)

    44-3

    Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

    31 dicembre 2023 (8)

    44-4

    Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

    31 dicembre 2024 (ad eccezione dell’articolo 95: 31 dicembre 2022; dell’articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell’articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell’articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell’articolo 11: 31 dicembre 2024; dell’articolo 9, paragrafo 14, e dell’articolo 20: 31 dicembre 2025) (9)

    45

    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349) e le relative pertinenti misure di livello 2.

    31 dicembre 2020 (3)

     

    modificata da:

     

    45-1

    Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

    31 dicembre 2020 (4)

    45-2

    Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8).

    31 dicembre 2021 (5)

     

    Ad eccezione dell’articolo 64, paragrafo 5:

     

    45-3

    Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

    31 dicembre 2023 (8)

    45-4

    Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 155).

    31 dicembre 2024 (8)

    45-5

    Direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 50).

    31 dicembre 2023 (9)

    45-6

    Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14).

    31 dicembre 2023 (9)

    46

    Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84) e le relative pertinenti misure di livello 2.

    31 dicembre 2020 (3)

     

    modificato da:

     

    46-1

    Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

    31 dicembre 2020 (5)

    46-2

    Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

    31 dicembre 2023 (8)

    46-3

    Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

    31 dicembre 2024 (ad eccezione dell’articolo 95: 31 dicembre 2022; dell’articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell’articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell’articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell’articolo 11: 31 dicembre 2024; dell’articolo 9, paragrafo 14, e dell’articolo 20: 31 dicembre 2025) (9)

    47

    Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

    31 dicembre 2020 (4)

     

    modificato da:

     

    47-1

    Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).

    31 dicembre 2020 (6)

    48

    Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

    30 settembre 2019 (4)

     

    modificato da:

     

    48-1

    Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

    31 dicembre 2024 (ad eccezione dell’articolo 95: 31 dicembre 2022; dell’articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell’articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell’articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell’articolo 11: 31 dicembre 2024; dell’articolo 9, paragrafo 14, e dell’articolo 20: 31 dicembre 2025) (9)

    49

    Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35) e le relative pertinenti misure di livello 2.

    30 settembre 2018 (4)

    50

    Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

    1o marzo 2020 (6)

     

    modificato da:

     

    50-1

    Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 17).

    31 dicembre 2021 (8)

    50-2

    Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l’esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6).

    31 dicembre 2023 (9)

     

    Legislazione sulla raccolta dei dati statistici (*1)

     

    51

    Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).

    1o settembre 2016 (2)

     

    modificato da:

     

    51-1

    Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l’Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36).

    31 marzo 2017 (4)

    51-2

    Indirizzo (UE) 2020/1553 della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2020, che modifica l’indirizzo BCE/2013/24 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2020/51) (GU L 354 del 26.10.2020, pag. 24).

    31 dicembre 2022 (9)

    51-3

    Indirizzo (UE) 2021/827 della Banca centrale europea, del 29 aprile 2021, che modifica l’indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2021/20) (GU L 184 del 25.5.2021, pag. 4).

    31 dicembre 2022 (9)

    52

    Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2021/2) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16).

    31 dicembre 2022 (9)

    53

    Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

    1o settembre 2016 (2)

     

    modificato da:

     

    53-1

    Regolamento (UE) n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell’8 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14).

     

    54

    Indirizzo (UE) 2021/830 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/11) (GU L 208 del 11.6.2021, pag. 1).

    31 dicembre 2022 (9)

     

    modificato da:

     

    54-1

    Indirizzo (UE) 2022/67 della Banca centrale europea, del 6 gennaio 2022, che modifica l’indirizzo (UE) 2021/830 relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2022/1) (GU L 11 del 18.1.2022, pag. 56).

    31 dicembre 2023 (10)

    (1)   

    Termine fissato dal comitato misto del 2013 a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.

    (2)   

    Termine fissato dal comitato misto del 2014 a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.

    (3)   

    Termine fissato dal comitato misto del 2015 a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.

    (4)   

    Termine fissato dal comitato misto del 2016 a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.

    (5)   

    Termine fissato dal comitato misto del 2017 a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.

    (6)   

    Termine fissato dal comitato misto del 2018 a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.

    (7)   

    Termine fissato dal comitato misto del 2019 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.

    (8)   

    Termine fissato dal comitato misto del 2020 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.

    (9)   

    Termine fissato dal comitato misto del 2021 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.

    (10)   

    Termine fissato dal comitato misto del 2022 a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino.

    (*1)   

    Come stabilito dal modello per la presentazione semplificata dei dati statistici.



    ( 1 ) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

    ( 2 ) GU C 209 del 27.7.2001, pag. 1.

    ( 3 ) GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1.

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