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Document 02011D0061-20161217

    Consolidated text: Decisione della Commissione del 31 gennaio 2011 ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali da parte dello Stato d’Israele in relazione al trattamento automatizzato di tali dati [notificata con il numero C(2011) 332] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/61/UE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/61(1)/2016-12-17

    02011D0061 — IT — 17.12.2016 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 31 gennaio 2011

    ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali da parte dello Stato d’Israele in relazione al trattamento automatizzato di tali dati

    [notificata con il numero C(2011) 332]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2011/61/UE)

    (GU L 027 dell'1.2.2011, pag. 39)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2295 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 16 dicembre 2016

      L 344

    83

    17.12.2016




    ▼B

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 31 gennaio 2011

    ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali da parte dello Stato d’Israele in relazione al trattamento automatizzato di tali dati

    [notificata con il numero C(2011) 332]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2011/61/UE)



    Articolo 1

    1.  Per le finalità di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, si ritiene che lo Stato d’Israele fornisca un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall’Unione europea per quanto attiene ai trasferimenti internazionali automatizzati di dati personali dall’Unione europea e, in caso di trasferimenti non automatizzati, ai dati che siano sottoposti a ulteriore trattamento automatizzato nello Stato d’Israele.

    2.  L’autorità di controllo israeliana competente per l’applicazione delle norme in materia di protezione dei dati nello Stato d’Israele è la «Israeli Law, Information and Technology Authority (ILITA)» (autorità israeliana competente per il diritto, l’informazione e la tecnologia), di cui all’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    1.  La presente decisione riguarda soltanto l’adeguatezza della protezione fornita nello Stato d’Israele, come definito ai sensi del diritto internazionale, al fine di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e non produce alcun effetto su altre condizioni o restrizioni conseguenti all’attuazione di altre disposizioni della direttiva riguardanti il trattamento dei dati personali all’interno degli Stati membri.

    2.  La presente decisione deve essere applicata conformemente al diritto internazionale. Essa non pregiudica lo status delle alture del Golan, della striscia di Gaza, della Cisgiordania e di Gerusalemme est, ai sensi del diritto internazionale.

    ▼M1

    Articolo 3

    Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano i poteri ad esse conferiti dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE per sospendere o vietare a titolo definitivo i flussi di dati verso lo Stato d'Israele al fine della tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione, che a sua volta inoltra l'informazione agli altri Stati membri.

    Articolo 4

    1.  La Commissione sorveglia costantemente gli sviluppi dell'ordinamento giuridico israeliano che potrebbero incidere sul funzionamento della presente decisione, compresi gli sviluppi riguardanti l'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche, onde valutare se lo Stato d'Israele continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali.

    2.  Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui le misure adottate dagli organismi incaricati di vigilare sul rispetto delle norme di protezione nello Stato d'Israele risultano inidonee a tal fine.

    3.  Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente di qualsiasi indicazione del fatto che le ingerenze nel diritto delle persone alla protezione dei dati personali che le riguardano, compiute dalle autorità pubbliche israeliane competenti della sicurezza nazionale, dell'applicazione della legge o di altro interesse pubblico, vadano oltre quanto strettamente necessario, o che contro le ingerenze di tale natura non esista una tutela giuridica efficace.

    4.  Qualora sia dimostrato che non è più garantito un livello di protezione adeguato, anche nelle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione informa l'autorità competente israeliana e, se necessario, propone un progetto delle misure da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o limitarne il campo d'applicazione.

    ▼B

    Articolo 5

    La Commissione verifica l’applicazione della presente decisione e comunica qualsiasi informazione utile al comitato istituito dall’articolo 31 della direttiva 95/46/CE, in particolare ogni elemento rilevante ai fini della valutazione di cui all’articolo 1 della presente decisione, circa l’adeguatezza della protezione nello Stato d’Israele ai sensi dell’articolo 25 della direttiva 95/46/CE e ogni elemento che dimostri che la presente decisione è applicata in modo discriminatorio. Verifica in particolare il trattamento dei dati personali nelle banche dati manuali.

    Articolo 6

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro tre mesi dalla notifica della stessa.

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




    ALLEGATO

    Autorità di controllo competente di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione:

    The Israeli Law, Information and Technology Authority

    The Government Campus

    9th floor

    125 Begin Rd.

    Tel Aviv

    Israel

    Indirizzo:

    P.O. Box 7360

    Tel Aviv, 61072

    Tel. + 972-3-7634050

    Fax + 972-2-6467064

    E-mail: ILITA@justice.gov.il

    Sito internet: http://www.justice.gov.il/MOJEng/RashutTech/default.htm

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