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Document 02010D0638-20201027

Consolidated text: Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/638/2020-10-27

02010D0638 — IT — 27.10.2020 — 012.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE 2010/638/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2010

concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

(GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE 2011/169/PESC DEL CONSIGLIO del 21 marzo 2011

  L 76

59

22.3.2011

 M2

DECISIONE 2011/706/PESC DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 2011

  L 281

28

28.10.2011

 M3

DECISIONE 2012/149/PESC DEL CONSIGLIO del 13 marzo 2012

  L 74

8

14.3.2012

 M4

DECISIONE 2012/665/PESC DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2012

  L 299

45

27.10.2012

 M5

DECISIONE 2013/515/PESC DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2013

  L 280

25

22.10.2013

►M6

DECISIONE 2014/213/PESC DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2014

  L 111

83

15.4.2014

 M7

DECISIONE 2014/728/PESC DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 2014

  L 301

33

21.10.2014

 M8

DECISIONE (PESC) 2015/1923 DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2015

  L 281

9

27.10.2015

 M9

DECISIONE (PESC) 2016/1839 DEL CONSIGLIO del 17 ottobre 2016

  L 280

32

18.10.2016

 M10

DECISIONE (PESC) 2017/1934 DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2017

  L 273

10

24.10.2017

►M11

DECISIONE (PESC) 2018/1611 DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2018

  L 268

47

26.10.2018

►M12

DECISIONE (PESC) 2019/1790 DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2019

  L 272

152

25.10.2019

►M13

DECISIONE (PESC) 2020/1556 DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2020

  L 355

3

26.10.2020




▼B

DECISIONE 2010/638/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2010

concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea



▼M6 —————

▼B

Articolo 3

▼M1

1.  
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone identificate dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabili degli eventi verificatisi in Guinea il 28 settembre 2009 e delle persone ad esse associate, di cui all’elenco in allegato.

▼B

2.  
Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.
3.  

Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a) 

in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

b) 

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall’ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione;

c) 

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d) 

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.

4.  
Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5.  
Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 o 4.
6.  
Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nella Repubblica di Guinea.
7.  
Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
8.  
Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 4

▼M1

1.  
Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone identificate dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabili degli eventi verificatisi in Guinea il 28 settembre 2009 e da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati, di cui all’elenco in allegato.

▼B

2.  
Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato.
3.  

Alle condizioni che ritiene appropriate l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione avendo stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a) 

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b) 

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute, connesse alla prestazione di servizi giuridici;

c) 

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d) 

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia comunicato all'autorità competente degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che dovrebbe essere concessa un'autorizzazione specifica.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.

4.  

In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) 

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 sono stati inseriti nell'allegato o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data;

b) 

i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c) 

il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencato nell'allegato; e

d) 

il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.

5.  

Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a) 

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b) 

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alla posizione comune 2009/788/PESC,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 5

1.  
Tenuto conto degli sviluppi politici nella Repubblica di Guinea, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta modifiche dell’elenco di cui all'allegato.
2.  
Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona la possibilità di presentare osservazioni.
3.  
Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona interessata.

▼M12

Articolo 5 bis

1.  

Il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

a) 

per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l'introduzione di modifiche dell'allegato;

b) 

per quanto riguarda l'alto rappresentante, la preparazione di modifiche dell'allegato.

2.  
Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco, a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti dette persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato.
3.  
Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

▼B

Articolo 6

Per massimizzare l’impatto delle succitate misure, l’UE incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.

Articolo 7

La posizione comune 2009/788/PESC è abrogata.

Articolo 8

1.  
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

▼M13

2.  
La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2021. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

▼M11




ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4



 

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Capitano Moussa Dadis CAMARA

d.d.n.: 1.1.64 o 29.12.68

Pass: R0001318

Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

2.

Colonnello Moussa Tiégboro CAMARA

d.d.n.: 1.1.68

Pass: 7190

Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

3.

Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

d.d.n.: 26.2.57

Pass: 13683

Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

4.

Tenente Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

5.

Colonnello Jean-Claude PIVI (alias Coplan)

d.d.n.: 1.1.60

Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea



( 1 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

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