This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02009R1010-20130301
Commission Regulation (EC) No 1010/2009 of 22 October 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing
Consolidated text: Regolamento (CE) n . 1010/2009 della Commissione del 22 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
Regolamento (CE) n . 1010/2009 della Commissione del 22 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
2009R1010 — IT — 01.03.2013 — 003.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
REGOLAMENTO (CE) N. 1010/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2009 (GU L 280, 27.10.2009, p.5) |
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
No |
page |
date |
||
REGOLAMENTO (UE) N. 86/2010 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2010 |
L 26 |
1 |
30.1.2010 |
|
REGOLAMENTO (UE) N. 395/2010 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2010 |
L 115 |
1 |
8.5.2010 |
|
REGOLAMENTO (UE) N. 202/2011 DELLA COMMISSIONE del 1o marzo 2011 |
L 57 |
10 |
2.3.2011 |
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1222/2011 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2011 |
L 314 |
2 |
29.11.2011 |
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 336/2013 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 2013 |
L 105 |
4 |
13.4.2013 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1010/2009 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2009
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ( 1 ), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 1, l’articolo 12, paragrafi 4 e 5, l’articolo 13, paragrafo 1, l’articolo 16, paragrafi 1 e 3, l’articolo 17, paragrafo 3, l’articolo 20, paragrafo 4, l’articolo 49, paragrafo 1, e l’articolo 52,
sentito il Garante europeo della protezione dei dati,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1005/2008 prevede l’adozione di modalità e misure intese ad attuare le disposizioni da esso previste. |
(2) |
In conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il termine di tre giorni lavorativi fissato per la notifica preventiva di sbarchi o trasbordi in porto e per la presentazione dei certificati di cattura prima dell’ora prevista di arrivo dei prodotti della pesca nel luogo di entrata nel territorio della Comunità può essere modificato in funzione di determinati fattori. Tali fattori includono il tipo di prodotto della pesca, la distanza tra la zona di pesca, i luoghi di sbarco e i porti in cui le navi in questione sono registrate o immatricolate, la distanza dal luogo di entrata nel territorio della Comunità e i mezzi di trasporto utilizzati. I prodotti ittici freschi e le partite trasportate per via aerea, su strada o per ferrovia richiedono un termine di durata inferiore a tre giorni lavorativi. |
(3) |
È necessario garantire la concordanza tra i documenti trasmessi in relazione alla notifica preventiva di sbarchi e trasbordi, le dichiarazioni di sbarco e di trasbordo e i rapporti di avvistamento. Per questo motivo, i modelli per i suddetti documenti devono essere fissati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 8, paragrafo 3, e dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008. |
(4) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri conducono ispezioni in porto su almeno il 5 % delle operazioni di sbarco e trasbordo effettuate da pescherecci di paesi terzi e realizzano le verifiche che reputano necessarie per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del regolamento, secondo i parametri definiti in base alla gestione del rischio e i criteri stabiliti a livello nazionale o comunitario in materia di gestione del rischio. È opportuno stabilire criteri comuni di gestione del rischio per le attività di controllo, ispezione e verifica, affinché sia possibile realizzare in tempo utile analisi dei rischi e valutazioni globali delle pertinenti informazioni in materia di controllo. I criteri comuni mirano a garantire un approccio armonizzato in materia di ispezioni e verifiche in tutti gli Stati membri e a creare condizioni paritarie per tutti gli operatori. |
(5) |
A norma dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1005/2008, le misure necessarie per l’attuazione delle disposizioni di detto regolamento sono adottate secondo la procedura di comitato. Dato che la Comunità dovrebbe tenere conto di eventuali limitazioni di capacità per la corretta attuazione del sistema di certificazione, risulta necessario procedere a un adeguamento del sistema per taluni prodotti della pesca ottenuti da piccoli pescherecci, introducendo la possibilità di un certificato di cattura semplificato. In mancanza di una definizione generale della pesca su piccola scala, occorre stabilire alcuni criteri specifici in base ai quali l’esportatore possa chiedere la convalida di un certificato di cattura semplificato. Tali criteri dovrebbero tenere conto in primo luogo della capacità limitata dei pescherecci considerati, rispetto alla quale l’obbligo di applicare il normale sistema di certificazione delle catture costituirebbe un onere sproporzionato. |
(6) |
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 prevede il riconoscimento dei sistemi di documentazione delle catture adottati e applicati nell’ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito ORGP) nella misura in cui sono conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento. Alcuni di questi sistemi possono essere considerati conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1005/2008, mentre altri sono soggetti a ulteriori condizioni. |
(7) |
Gli operatori economici che soddisfano le condizioni per ottenere la qualifica di operatore economico riconosciuto dovrebbero poter beneficiare di una procedura semplificata per l’importazione di prodotti della pesca nel territorio della Comunità. È necessario stabilire condizioni comuni in tutti gli Stati membri per la concessione, la modifica o la revoca dei certificati di operatore economico riconosciuto, o per la sospensione o la revoca della qualifica di operatore economico riconosciuto, nonché regole in materia di domanda e di rilascio dei certificati di operatore economico riconosciuto. |
(8) |
L’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 prevede una cooperazione amministrativa tra la Commissione e i paesi terzi su questioni attinenti all’attuazione delle disposizioni in materia di certificazione delle catture. Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura può essere redatto, convalidato o presentato per via elettronica ovvero sostituito da sistemi elettronici di tracciabilità che consentano alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo, con l’accordo dello Stato di bandiera. Tali procedure amministrative concordate con gli Stati di bandiera sono regolarmente aggiornate e comunicate in tempo utile agli Stati membri e ai cittadini. |
(9) |
A norma dell’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 è istituito un sistema di assistenza reciproca tra gli Stati membri, con i paesi terzi e la Commissione. Tale cooperazione amministrativa è essenziale per garantire che il sistema comunitario di certificazione delle catture sia applicato correttamente e che la pesca INN sia oggetto di indagini e sanzioni adeguate. Occorre pertanto elaborare norme atte a consentire lo scambio sistematico di informazioni, su richiesta o spontaneamente, nonché la possibilità di chiedere misure di esecuzione e la notifica amministrativa da parte di un altro Stato membro. Occorre definire modalità pratiche per lo scambio di informazioni e la richiesta di assistenza. Tuttavia tali disposizioni non devono pregiudicare l’applicazione, negli Stati membri, delle norme relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale. |
(10) |
La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( 2 ). La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( 3 ), in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dai sistemi nazionali degli Stati membri alla Commissione, la legittimità del trattamento dei dati e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso ai loro dati personali nonché rettifica degli stessi. |
(11) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008, recante l’elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di «prodotti della pesca», può essere riveduto ogni anno in conformità dell’articolo 12, paragrafo 5, sulla base delle informazioni raccolte a norma dei capi II, III, IV, V, VIII, X e XII. L’allegato I deve essere pertanto modificato di conseguenza sulla base delle informazioni raccolte nell’ambito della cooperazione prevista all’articolo 20, paragrafo 4. |
(12) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
ISPEZIONI DI PESCHERECCI DEI PAESI TERZI NEI PORTI DEGLI STATI MEMBRI
CAPO I
Condizioni di accesso ai porti per i pescherecci di paesi terzi
Articolo 1
Notifica preventiva
In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, i pescherecci che pescano i tipi di prodotti della pesca indicati nell’allegato I del presente regolamento sono soggetti a un termine di notifica preventiva di 4 ore.
Articolo 2
Modulo di notifica preventiva
1. Il modulo per la notifica preventiva di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 figura nell’allegato IIA del presente regolamento.
2. Se tutte le catture sono accompagnate da un certificato di cattura convalidato può essere utilizzato il modulo per la notifica preventiva semplificata che figura nell’allegato IIB.
Articolo 3
Procedure e moduli per le dichiarazioni preventive di sbarco e di trasbordo
1. Il modulo per la dichiarazione preventiva di sbarco di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, figura nell’allegato IIIA del presente regolamento.
2. Il modulo per la dichiarazione preventiva di trasbordo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, figura nell’allegato IIIB del presente regolamento.
3. Un peschereccio di un paese terzo può presentare la dichiarazione preventiva di sbarco o di trasbordo in formato elettronico se lo Stato membro di cui intende utilizzare i porti di sbarco designati e le infrastrutture di trasbordo e lo Stato di bandiera del peschereccio hanno convenuto di procedere allo scambio elettronico dei dati.
4. Salvo se diversamente concordato ai sensi del paragrafo 3, i pescherecci di paesi terzi possono presentare la dichiarazione preventiva di sbarco o di trasbordo:
a) nella lingua ufficiale dello Stato membro di sbarco o trasbordo; oppure
b) in inglese, previo consenso dello Stato membro di sbarco o trasbordo.
5. La dichiarazione preventiva di sbarco o di trasbordo è presentata almeno 4 ore prima dell’ora prevista di sbarco o trasbordo.
CAPO II
Ispezioni in porto
Articolo 4
Parametri per le ispezioni in porto
I parametri per le ispezioni in porto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 sono basati sui seguenti criteri:
a) le specie di cui trattasi sono soggette ad un piano di gestione o di ricostituzione;
b) si sospetta che il peschereccio non abbia attuato le disposizioni applicabili in materia di VMS a norma del capo IV del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite ( 4 );
c) il peschereccio non è stato sottoposto a controlli in porto nello Stato membro di approdo nel corso degli ultimi 3 mesi;
d) il peschereccio non è stato sottoposto a controlli da parte dello Stato membro di approdo nel corso degli ultimi 6 mesi;
e) il peschereccio non figura nell’elenco degli stabilimenti dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale, di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 ( 5 );
f) importazione, esportazione o commercio di prodotti della pesca ottenuti da specie di elevato valore commerciale;
g) introduzione di nuovi tipi di prodotti della pesca o scoperta di nuove correnti commerciali;
h) incongruenze tra i flussi commerciali e le attività di pesca note di uno Stato di bandiera, segnatamente per quanto riguarda le specie, i quantitativi o le caratteristiche della sua flotta peschereccia;
i) incongruenze tra i flussi commerciali e le attività note di un paese terzo nel settore della pesca, segnatamente per quanto riguarda le caratteristiche dell’industria di trasformazione o degli scambi di prodotti ittici di tale paese terzo;
j) flussi commerciali non giustificati in base a criteri economici;
k) partecipazione di un nuovo operatore;
l) aumento improvviso significativo del volume degli scambi di una determinata specie;
m) presentazione di copie dei certificati di cattura che accompagnano le dichiarazioni di trasformazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1005/2008, per esempio quando le catture sono state frazionate nel corso della produzione;
n) mancata trasmissione in tempo utile della notifica preventiva prevista dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o trasmissione di informazioni incomplete;
o) incongruenze tra i dati di cattura dichiarati dall’operatore e altre informazioni in possesso dell’autorità competente;
p) peschereccio o armatore sospettato di partecipare o di aver partecipato ad attività INN;
q) peschereccio che ha recentemente cambiato nome, bandiera o numero di immatricolazione;
r) mancata notifica dello Stato di bandiera in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o presenza di informazioni su possibili irregolarità nella convalida dei certificati di cattura da parte di un determinato Stato di bandiera (per esempio, timbro di convalida dell’autorità competente perduto, rubato o contraffatto);
s) presunte carenze nel sistema di controllo di uno Stato di bandiera;
t) operatori precedentemente coinvolti in attività illegali che rappresentano un rischio potenziale per quanto riguarda la pesca INN;
u) peschereccio cui è stata rifiutata l’autorizzazione a entrare in porto o a utilizzare le relative infrastrutture, in conformità all’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, concluso nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO).
Con riferimento alle lettere c) e d) del primo comma, gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il nome e la bandiera dei pescherecci di paesi terzi sottoposti ad ispezione e la data dell'ispezione. La Commissione trasmette tali informazioni agli Stati membri.
Articolo 5
Relazioni sull’applicazione dei parametri
1. Gli Stati membri riferiscono in merito all’applicazione dei parametri di cui all’articolo 4 nella relazione che trasmettono alla Commissione ogni due anni in conformità dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
2. Sulla base di tali relazioni e delle sue osservazioni, la Commissione procede alla valutazione e all’eventuale adeguamento dei parametri.
TITOLO II
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE PER L’IMPORTAZIONE E L’ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA
CAPO I
Certificati di cattura
Articolo 6
Certificato di cattura semplificato
1. Il presente articolo si applica ai pescherecci di paesi terzi:
a) di lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri senza attrezzi da traino; oppure
b) di lunghezza fuoritutto inferiore a 8 metri con attrezzi da traino; oppure
c) privi di sovrastruttura; oppure
d) di stazza misurata inferiore a 20 GT.
2. Le catture effettuate dai pescherecci di paesi terzi di cui al paragrafo 1 sbarcate unicamente nello Stato di bandiera di detti pescherecci e facenti parte di un’unica partita possono essere accompagnate da un certificato di cattura semplificato anziché dal certificato di cattura di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1005/2008. Il certificato di cattura semplificato contiene tutte le informazioni indicate nel modello riportato nell’allegato IV del presente regolamento ed è convalidato da un’autorità pubblica dello Stato di bandiera abilitata ad attestare l’esattezza delle informazioni.
3. La convalida del certificato di cattura semplificato è chiesta dall’esportatore della partita dietro presentazione all’autorità pubblica di tutte le informazioni specificate nel modello riportato nell’allegato IV.
Articolo 7
Sistemi di documentazione delle catture riconosciuti adottati dalle ORGP
1. I sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca elencati nell’allegato V, parte I, del presente regolamento sono riconosciuti ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 in quanto conformi ai requisiti di detto regolamento senza condizioni supplementari.
2. I sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca elencati nell’allegato V, parte II, del presente regolamento sono riconosciuti ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 in quanto conformi ai requisiti di detto regolamento subordinatamente a condizioni supplementari.
Articolo 8
Termine di presentazione dei certificati di cattura
In deroga all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, la presentazione dei certificati di cattura per le importazioni di partite di prodotti della pesca spedite con i mezzi di trasporto di cui all’allegato VI del presente regolamento è soggetta ai termini più brevi fissati nello stesso allegato.
CAPO II
Operatori economici riconosciuti
Articolo 9
Disposizioni generali
Agli operatori economici che ne facciano richiesta può essere rilasciato un certificato di operatore economico riconosciuto (di seguito «certificato APEO») ai fini dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1005/2008 unicamente se:
a) sono in possesso di un certificato di operatore economico autorizzato (di seguito «certificato AEO») in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 6 ) (di seguito «disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario»); e
b) soddisfano i criteri previsti all’articolo 16, paragrafo 3, lettere da a) a g), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e specificati agli articoli da 10 a 13 del presente regolamento.
Articolo 10
Importazioni sufficienti
1. Il numero e il volume di operazioni di importazione sufficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008 deve essere conseguito nello Stato membro di stabilimento.
2. Ciascuno Stato membro fissa una soglia minima per il numero e il volume di operazioni di importazione e la comunica alla Commissione.
Articolo 11
Osservanza dei requisiti
1. L’osservanza dei requisiti delle misure di conservazione e di gestione di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 è considerata adeguata se, nel triennio precedente la presentazione della domanda, il richiedente:
a) non ha commesso infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca;
b) non ha commesso infrazioni reiterate alle norme della politica comune della pesca;
c) non ha partecipato, direttamente o indirettamente, o coadiuvato le attività di navi o di operatori che praticano la pesca INN o su cui sono in corso accertamenti al riguardo; e
d) non ha partecipato, direttamente o indirettamente, o coadiuvato le attività di navi che figurano negli elenchi delle navi INN adottati da un’ORGP.
2. In deroga al paragrafo 1, l’osservanza dei requisiti delle misure di conservazione e di gestione può essere considerata adeguata se l’autorità competente dello Stato membro ritiene che l’infrazione commessa dal richiedente:
a) non sia grave; e
b) abbia scarsa rilevanza quantitativa rispetto al numero o all’entità delle operazioni di importazione realizzate dal richiedente.
Articolo 12
Gestione dei dati registrati
Il sistema di gestione dei certificati di cattura e, ove del caso, dei dati sulla trasformazione di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008 è considerato soddisfacente se garantisce:
a) il trattamento dei certificati di cattura connessi agli scambi di prodotti della pesca;
b) l’archiviazione dei documenti e dei dati del richiedente; e
c) la protezione contro la perdita dei dati.
Articolo 13
Strutture
Le strutture del richiedente di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1005/2008 sono considerate adeguate se:
a) impediscono l’accesso non autorizzato alle zone di magazzinaggio e spedizione, alle banchine di carico e alle zone di trasporto;
b) consentono la movimentazione dei prodotti della pesca, compresa la protezione contro la manomissione delle unità di carico;
c) consentono di gestire le licenze di importazione e/o esportazione cui si applicano divieti o restrizioni e di distinguere i prodotti della pesca soggetti a certificato di cattura dai prodotti della pesca non soggetti a certificato di cattura.
Articolo 14
Presentazione della domanda
1. La domanda di certificato APEO, redatta secondo il modello che figura nell’allegato VII, è presentata all’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio è stabilito l’importatore.
2. La domanda comprende registri e documenti che consentano all’autorità competente dello Stato membro di verificare e monitorare l’osservanza dei criteri fissati agli articoli da 9 a 13 del presente regolamento, compresa una copia del certificato AEO rilasciato in conformità delle disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario. I richiedenti presentano i dati necessari all’autorità competente dello Stato membro.
3. Nel caso in cui parte dei registri e dei documenti pertinenti sia conservata in un altro Stato membro si applica la procedura di consultazione di cui all’articolo 17.
4. Se l’autorità competente dello Stato membro stabilisce che la domanda non contiene tutti i dati necessari, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della stessa chiede al richiedente di fornire le informazioni pertinenti.
5. Una volta ricevuti tutti i dati necessari l’autorità competente informa il richiedente che la domanda risulta completa, specificando la data a partire dalla quale decorrono i termini di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento.
6. Gli operatori che hanno ottenuto la qualifica di operatore economico riconosciuto in uno Stato membro e che ne fanno richiesta in un altro Stato membro possono allegare alla domanda una copia del certificato APEO rilasciato dal primo Stato membro.
Articolo 15
Irricevibilità delle domande
La domanda di cui all’articolo 14 è irricevibile nei casi seguenti:
a) la domanda non è conforme alle disposizioni dell’articolo 14; oppure
b) la domanda è presentata entro tre anni dalla revoca del certificato APEO di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettere a), b) e d).
Articolo 16
Esame della domanda
1. L’autorità dello Stato membro emittente esamina la domanda per valutare l’osservanza dei criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13. Tale esame e le relative conclusioni sono oggetto di una relazione circostanziata dell’autorità competente dello Stato membro.
2. Se il richiedente è titolare di un «certificato AEO — Sicurezza» o di un «certificato AEO — Semplificazioni doganali/sicurezza», di cui all’articolo 14 bis delle disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario, non è necessario esaminare i criteri stabiliti all’articolo 13.
3. Nel caso in cui un operatore abbia precedentemente ottenuto la qualifica di operatore economico riconosciuto in un altro Stato membro, l’autorità emittente valuta se sono soddisfatti i seguenti criteri:
a) i criteri stabiliti agli articoli 12 e 13;
b) facoltativamente, i criteri stabiliti agli articoli 10 e 11.
4. L’autorità emittente può accettare le conclusioni formulate da un esperto nei pertinenti settori di cui agli articoli 12 e 13 con riferimento ai criteri previsti agli stessi articoli. Detto esperto non deve avere alcun collegamento con il richiedente.
Articolo 17
Consultazione di altri Stati membri
1. L’autorità emittente consulta le autorità competenti di altri Stati membri se l’esame della conformità a uno o più dei criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13 non può essere effettuato a causa della mancanza di informazioni o dell’impossibilità di verificarle. Le autorità nazionali consultate rispondono entro 60 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è notificata la domanda dell’autorità dello Stato membro emittente.
2. Se le autorità competenti consultate non reagiscono entro il termine di 60 giorni di calendario previsto al paragrafo 1, l’autorità emittente può presumere che il richiedente soddisfi i criteri oggetto della consultazione.
Articolo 18
Rilascio di un certificato APEO
1. L’autorità emittente rilascia il certificato APEO in conformità del modello riportato nell’allegato VIII.
2. Il certificato APEO è rilasciato entro 90 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricezione di tutte le informazioni necessarie in conformità dell’articolo 14.
3. Il termine di 90 giorni di calendario di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario se l’autorità competente non è in grado di rispettarlo. In tal caso, prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro informa il richiedente delle ragioni della proroga.
4. Il termine di cui al paragrafo 2 può essere inoltre prorogato se, nel corso dell’esame della conformità ai criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13, il richiedente procede ad adeguamenti volti a soddisfare i criteri stessi e ne informa l’autorità competente.
Articolo 19
Rigetto della domanda
1. Se i risultati dell’esame effettuato ai sensi degli articoli 16 e 17 rischiano di comportare il rigetto della domanda, l’autorità emittente li comunica al richiedente e gli concede la possibilità di reagire entro 30 giorni di calendario prima che tale decisione sia presa. Il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso di conseguenza.
2. In caso di rigetto di una domanda, l’autorità competente informa il richiedente delle ragioni che motivano la decisione. La decisione di rigetto è notificata al richiedente entro i termini previsti all’articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4, e al presente articolo, paragrafo 1.
3. L’autorità emittente comunica quanto prima possibile alla Commissione che la domanda è stata respinta. La Commissione trasmette tale informazione per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri.
Articolo 20
Verifiche
1. Quando il titolare di un certificato APEO informa l’autorità competente dello Stato membro dell’arrivo di prodotti della pesca, tale autorità, prima dell’arrivo della partita nello Stato membro medesimo, può comunicare all’operatore economico riconosciuto che la partita è stata selezionata per un’ulteriore verifica a seguito di un’analisi dei rischi in conformità dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1005/2008. Tale comunicazione può avvenire soltanto se non compromette la verifica da effettuare.
2. Il titolare di un certificato APEO sarà sottoposto a controlli fisici e documentali minori rispetto ad altri importatori, salvo decisione diversa adottata dall’autorità competente dello Stato membro al fine di tener conto di un rischio specifico o degli obblighi di controllo previsti da altri atti normativi comunitari.
3. Se, a seguito dell’analisi dei rischi, l’autorità competente dello Stato membro decide di sottoporre ad esame complementare una partita accompagnata da un certificato di cattura presentato da un operatore economico riconosciuto, le necessarie verifiche sono effettuate in via prioritaria. Su richiesta dell’operatore economico riconosciuto e previo accordo dell’autorità competente dello Stato membro, le verifiche possono essere effettuate in un luogo diverso dalla sede di detta autorità.
Articolo 21
Disposizioni generali
1. Il certificato APEO acquista efficacia il decimo giorno lavorativo che segue la data di rilascio. Il periodo di validità del certificato non è limitato.
2. La validità del certificato APEO è limitata allo Stato membro dell’autorità emittente.
3. Le autorità competenti verificano il rispetto dei criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13.
4. Se un certificato APEO è rilasciato a un richiedente stabilito da meno di tre anni, si deve provvedere a un’attenta vigilanza nel corso del primo anno successivo al rilascio.
5. L’autorità emittente riesamina il rispetto dei criteri di cui agli articoli da 9 a 13 nei casi seguenti:
a) modifiche sostanziali della normativa comunitaria applicabile;
b) presunzione ragionevole che l’operatore economico riconosciuto non soddisfi più i criteri pertinenti.
6. A tale riesame si applica l’articolo 16, paragrafo 4.
7. L’autorità emittente comunica quanto prima possibile alla Commissione i risultati del riesame. La Commissione trasmette per via elettronica tale informazione alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.
Articolo 22
Sospensione della qualifica di operatore economico riconosciuto
1. L’autorità emittente sospende la qualifica di operatore economico riconosciuto nei casi seguenti:
a) se si rileva il mancato rispetto dei criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13;
b) se le autorità competenti dello Stato membro hanno sufficienti motivi di ritenere che l’operatore economico riconosciuto abbia commesso un atto passibile di procedimento giudiziario e connesso con una violazione delle norme della politica comune della pesca o del regolamento (CE) n. 1005/2008;
c) se la qualifica di operatore economico autorizzato è stata sospesa in conformità delle disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario;
d) se la sospensione è chiesta dall’operatore economico riconosciuto, che si trova nella temporanea incapacità di soddisfare uno dei criteri di cui agli articoli da 9 a 13.
2. Prima di prendere una decisione in conformità del paragrafo 1, lettere a), b) e c), le autorità competenti dello Stato membro comunicano le loro conclusioni all’operatore economico riconosciuto. Questi potrà formulare le sue osservazioni entro 30 giorni di calendario dalla data di ricezione della comunicazione.
3. Tuttavia la sospensione prende corso immediatamente se ciò è necessario a motivo della natura o dell’entità della minaccia per le misure di conservazione di un determinato o di determinati stock. L’autorità che ha deciso la sospensione ne informa immediatamente la Commissione affinché gli altri Stati membri possano prendere i provvedimenti opportuni.
4. La sospensione di cui al paragrafo 1 prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla notifica all’operatore economico riconosciuto. Essa tuttavia non incide su eventuali procedure di importazione già avviate prima della data di sospensione e non ancora concluse.
Articolo 23
Sospensione in caso di mancato rispetto dei criteri applicabili
1. Nel caso previsto all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), se l’operatore economico non regolarizza la situazione entro il termine di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo, la qualifica di operatore economico riconosciuto gli viene sospesa per un periodo di 30 giorni di calendario. L’autorità competente dello Stato membro notifica senza indugio la sospensione all’operatore economico interessato e alle autorità competenti degli altri Stati membri.
2. Se l’operatore economico riconosciuto non è stato in grado di regolarizzare la sua situazione entro il periodo di sospensione di 30 giorni di calendario di cui al paragrafo 1, ma può fornire la prova che le condizioni richieste possono essere rispettate in caso di proroga del termine, l’autorità emittente proroga la sospensione della qualifica di operatore economico riconosciuto di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario. Le autorità competenti degli altri Stati membri sono informate in merito alla concessione della proroga.
3. Se, entro il termine previsto ai paragrafi 1 o 2, l’operatore economico ha preso i provvedimenti necessari per conformarsi ai criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13, l’autorità emittente revoca la sospensione e ne informa l’operatore economico interessato e la Commissione. La sospensione può essere revocata prima della scadenza del termine previsto ai paragrafi 1 o 2.
Articolo 24
Sospensione in caso di procedimento giudiziario
1. Nel caso previsto all’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), l’autorità emittente sospende la qualifica di operatore economico riconosciuto per la durata del procedimento e ne dà notifica all’operatore stesso. La notifica è altresì inviata alle autorità competenti degli altri Stati membri.
2. Tuttavia l’autorità competente dello Stato membro può decidere di non sospendere la qualifica di operatore economico riconosciuto se ritiene che l’infrazione abbia scarsa rilevanza quantitativa rispetto al numero e al volume delle operazioni di importazione realizzate dall’operatore.
Articolo 25
Sospensione connessa alla qualifica di operatore economico autorizzato
Nel caso previsto all’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), l’autorità emittente sospende la qualifica di operatore economico riconosciuto fino a quando la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato non viene revocata. Essa ne dà notifica all’operatore economico riconosciuto nonché alle autorità competenti degli altri Stati membri.
Articolo 26
Sospensione su richiesta
1. Nel caso previsto all’articolo 22, paragrafo 1, lettera d), l’operatore economico riconosciuto notifica all’autorità emittente la propria incapacità temporanea di soddisfare i criteri di cui agli articoli da 9 a 13, specificando la data in cui sarà in grado di conformarvisi. L’operatore economico riconosciuto è inoltre tenuto a notificare all’autorità emittente tutte le misure programmate e il relativo calendario.
2. L’autorità emittente trasmette la notifica alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri.
3. Se l’operatore economico riconosciuto non regolarizza la sua situazione entro il termine comunicato nella notifica, l’autorità emittente può concedergli una proroga ragionevole, a condizione che l’operatore stesso abbia agito in buona fede. La proroga è notificata alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri.
Articolo 27
Revoca del certificato APEO
1. Il certificato APEO è revocato nei casi seguenti:
a) se l’operatore economico riconosciuto omette di adottare le misure necessarie per conformarsi ai criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13, in conformità dell’articolo 23, paragrafo 3;
b) se si accerta che l’operatore economico riconosciuto ha commesso infrazioni gravi o reiterate alle norme della politica comune della pesca o al regolamento (CE) n. 1005/2008 e non è previsto un ulteriore diritto di appello;
c) se l’operatore economico riconosciuto omette di adottare le misure necessarie per conformarsi ai criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13, in conformità dell’articolo 26;
d) se è stata revocata la qualifica di operatore economico autorizzato concessa in conformità delle disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario;
e) se l’operatore economico riconosciuto ne fa richiesta.
2. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente può decidere di non revocare il certificato APEO se le infrazioni hanno scarsa rilevanza quantitativa rispetto al numero o all’entità delle operazioni di importazione realizzate dall’operatore.
3. La revoca acquista efficacia il giorno successivo a quello in cui è notificata all’operatore economico riconosciuto.
4. L’autorità emittente informa immediatamente la Commissione della revoca di un certificato APEO.
Articolo 28
Richieste di informazioni
1. L’operatore economico riconosciuto notifica all’autorità emittente tutti i fattori sorti dopo la concessione del certificato che ne possano influenzare il mantenimento.
2. Tutte le informazioni utili in possesso dell’autorità emittente riguardanti gli operatori economici sono comunicate, su richiesta, alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri nei quali gli operatori economici riconosciuti esercitano attività di importazione.
Articolo 29
Scambio di informazioni riguardanti gli operatori economici riconosciuti
1. La Commissione e le autorità competenti di tutti gli Stati membri archiviano per un periodo minimo di tre anni, conformemente alla normativa nazionale, e hanno accesso alle seguenti informazioni:
a) i dati trasmessi per via elettronica relativi alle domande;
b) i certificati APEO e, se del caso, le modifiche o la revoca di detti certificati, o la sospensione della qualifica di operatore economico riconosciuto.
2. Ai fini di informazione e comunicazione tra le autorità competenti, nonché ai fini di informazione della Commissione e degli operatori economici in conformità del presente capo, può essere utilizzato il sistema di informazione sulla pesca INN di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008.
3. La Commissione può pubblicare su Internet l’elenco degli operatori economici riconosciuti, previo consenso degli operatori stessi. L’elenco è tenuto aggiornato.
Articolo 30
Obblighi di comunicazione e valutazione
1. Nella relazione che devono trasmettere ogni due anni alla Commissione in conformità dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri includono informazioni sull’attuazione del regime applicabile agli operatori economici riconosciuti previsto nel presente capo.
2. Sulla base di tali relazioni e delle sue osservazioni, la Commissione procede alla valutazione e all’eventuale adeguamento del regime applicabile agli operatori economici riconosciuti.
CAPO III
Verifiche relative ai certificati di cattura
Articolo 31
Criteri comunitari per le verifiche
Le verifiche intese a garantire la corretta applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2008, previste all’articolo 17 dello stesso regolamento, vertono sui rischi identificati sulla base dei seguenti criteri comunitari:
a) importazione, esportazione o commercio di prodotti della pesca ottenuti da specie di elevato valore commerciale;
b) introduzione di nuovi tipi di prodotti della pesca o scoperta di nuove correnti commerciali;
c) incongruenze tra le correnti commerciali e le attività di pesca note di uno Stato di bandiera, segnatamente per quanto riguarda le specie, i quantitativi o le caratteristiche della sua flotta peschereccia;
d) incongruenze tra le correnti commerciali e le attività note di un paese terzo nel settore della pesca, segnatamente per quanto riguarda le caratteristiche dell’industria di trasformazione o degli scambi di prodotti ittici di tale paese terzo;
e) flussi commerciali non giustificati in base a criteri economici;
f) partecipazione di un nuovo operatore;
g) aumento improvviso significativo del volume degli scambi di una determinata specie;
h) presentazione di copie dei certificati di cattura che accompagnano le dichiarazioni di trasformazione di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1005/2008, per esempio quando le catture sono state frazionate nel corso della produzione;
i) mancata trasmissione in tempo utile della notifica preventiva prevista dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o trasmissione di informazioni incomplete;
j) incongruenze tra i dati di cattura dichiarati dall’operatore ed altre informazioni in possesso dell’autorità competente;
k) peschereccio o armatore sospettato di partecipare o di aver partecipato ad attività INN;
l) peschereccio che ha recentemente cambiato nome, bandiera o numero di immatricolazione;
m) mancata notifica dello Stato di bandiera in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o presenza di informazioni su possibili irregolarità nella convalida dei certificati di cattura da parte di un determinato Stato di bandiera (per esempio, timbro di convalida dell’autorità competente perduto, rubato o contraffatto);
n) presunte carenze nel sistema di controllo di uno Stato di bandiera;
o) operatori precedentemente coinvolti in attività illegali che rappresentano un rischio potenziale per quanto riguarda la pesca INN.
Articolo 32
Obblighi di comunicazione e valutazione
1. Nella relazione che devono trasmettere ogni due anni alla Commissione in conformità dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 gli Stati membri includono informazioni sull’applicazione dei criteri comunitari di cui all’articolo 31.
2. Sulla base di tali relazioni e delle sue osservazioni, la Commissione procede alla valutazione e all’eventuale adeguamento dei criteri comunitari.
CAPO IV
Cooperazione con i paesi terzi
Articolo 33
Cooperazione amministrativa con i paesi terzi in relazione ai certificati di cattura
1. Nell’allegato IX del presente regolamento figurano le disposizioni amministrative in base alle quali il certificato di cattura è redatto, convalidato o presentato per via elettronica ovvero sostituito da sistemi elettronici di tracciabilità che consentano alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo, stabilite nell’ambito della cooperazione amministrativa prevista all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
2. Entro 15 giorni lavorativi dall’adozione di una nuova disposizione amministrativa riguardante l’attuazione delle disposizioni in materia di certificazione delle catture del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione ne informa le autorità competenti degli Stati membri, pubblica quanto prima possibile l’informazione sul proprio sito Internet e aggiorna l’allegato IX del presente regolamento.
TITOLO III
AVVISTAMENTI
Articolo 34
Modulo per la trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati
1. Il modulo per la trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, figura nell’allegato XA del presente regolamento.
2. Le istruzioni per la compilazione del modulo di cui al paragrafo 1 sono riportate nell’allegato XB del presente regolamento.
TITOLO IV
ASSISTENZA RECIPROCA
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 35
Campo di applicazione
1. Il presente titolo stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri cooperano amministrativamente tra loro, con i paesi terzi, con la Commissione e con l’organismo da essa designato al fine di garantire l’effettiva applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 e del presente regolamento.
2. Il presente titolo non impone agli Stati membri di prestarsi reciproca assistenza nel caso in cui ciò possa pregiudicarne l’ordinamento giuridico, l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali. Prima di respingere una richiesta di assistenza, lo Stato membro interpellato consulta lo Stato membro richiedente per valutare la possibilità di fornire un’assistenza parziale, in base a determinate modalità e condizioni. Se una richiesta di assistenza non può essere accolta, lo Stato membro richiedente e la Commissione ne sono tempestivamente informati, specificando i motivi del rifiuto.
3. Il presente titolo non pregiudica l’applicazione negli Stati membri delle norme di procedura penale e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale, ivi comprese quelle relative al segreto istruttorio.
Articolo 36
Protezione dei dati personali
1. Il presente regolamento lascia inalterato e non incide in alcun modo sul livello di tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali nell’ambito del diritto comunitario e di quello nazionale e in particolare non modifica né gli obblighi degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, né gli obblighi delle istituzioni e degli organismi comunitari in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 nell’adempimento delle loro funzioni. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto di tutte le disposizioni applicabili previste dal regolamento (CE) n. 45/2001 e dalla direttiva 95/46/CE.
2. I diritti delle persone con riguardo ai dati di registrazione trattati nei sistemi nazionali sono esercitati in conformità della normativa dello Stato membro presso il quale sono conservati i loro dati personali, e segnatamente delle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE e, con riguardo ai dati di registrazione trattati nei sistemi comunitari, in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 37
Utilizzo delle informazioni e protezione del segreto professionale e commerciale
1. Lo Stato membro richiedente utilizza le informazioni comunicate in conformità del presente titolo esclusivamente ai fini dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 e sempre in conformità della direttiva 95/46/CE. L’utilizzo di tali informazioni per altri fini è subordinato alla preventiva autorizzazione scritta dello Stato membro che le ha trasmesse ed è soggetto alle restrizioni imposte dallo Stato membro interpellato riguardo alla divulgazione delle informazioni in conformità della direttiva 95/46/CE. L’utilizzo di informazioni personali per altri fini deve essere conforme alle condizioni previste dalla direttiva 95/46/CE.
2. Lo Stato membro richiedente tiene conto di eventuali richieste specifiche per quanto riguarda la divulgazione delle informazioni, quali la sicurezza e la privacy delle persone identificate o identificabili attraverso di esse.
3. Tali informazioni beneficiano della stessa protezione accordata a dati analoghi dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve e, qualora sia un’istituzione comunitaria a riceverle, dalle corrispondenti disposizioni applicabili a tale istituzione. Esse possono essere addotte come elementi di prova nell’ambito di procedimenti amministrativi o penali da parte dello Stato membro che le riceve, conformemente alla sua legislazione nazionale.
4. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma alle persone impiegate presso autorità pubbliche nazionali o presso la Commissione sono soggette all’obbligo di riservatezza e al segreto professionale se la loro divulgazione rischia di pregiudicare
a) la tutela della privacy e dell’integrità dell’individuo, in particolare in conformità della legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali;
b) gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale;
c) i procedimenti giurisdizionali e la consulenza legale; oppure
d) la finalità di ispezioni o di indagini.
5. Il paragrafo 4 non si applica se la divulgazione delle informazioni è necessaria per porre fine ad attività di pesca INN o ad infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e l’autorità che ha trasmesso le informazioni ne autorizza la divulgazione.
Articolo 38
Spese
Gli Stati membri si fanno carico delle spese sostenute per dare esecuzione a una domanda di assistenza e rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese connesse all’applicazione del presente titolo.
Articolo 39
Autorità unica
1. Ciascuno Stato membro designa un ufficio unico di collegamento responsabile dell’applicazione del presente titolo.
2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità dell’ufficio unico di collegamento e mantiene aggiornata tale informazione.
3. La Commissione pubblica e aggiorna l’elenco degli uffici unici di collegamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 40
Misure successive
1. Se, a seguito di una richiesta di assistenza ai sensi del presente titolo o di uno scambio spontaneo di informazioni, le autorità nazionali decidono di adottare misure che possono essere attuate soltanto previa autorizzazione o su richiesta di un’autorità giudiziaria, esse comunicano allo Stato membro interessato e alla Commissione qualsiasi informazione sulle suddette misure che riguardi attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008, o infrazioni al presente regolamento.
2. La comunicazione deve essere preventivamente autorizzata dall’autorità giudiziaria, se tale autorizzazione è prevista dalla legislazione nazionale.
CAPO II
Informazioni senza richiesta preventiva
Articolo 41
Informazioni senza richiesta preventiva
1. Se uno Stato membro viene a conoscenza di possibili attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 o ha ragionevoli motivi per sospettare che tali attività o infrazioni possano verificarsi, esso ne informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione. Tale comunicazione è corredata di tutte le informazioni necessarie ed è effettuata per il tramite dell’autorità unica di cui all’articolo 39.
2. Se uno Stato membro adotta misure di esecuzione in relazione a un’attività di pesca INN o a un’infrazione di cui al paragrafo 1, esso ne informa gli altri Stati membri interessati e la Commissione per il tramite dell’autorità unica di cui all’articolo 39.
3. Tutte le comunicazioni ai sensi del presente articolo sono effettuate per iscritto.
CAPO III
Richieste di assistenza
Articolo 42
Definizioni
Ai fini del presente titolo, per «richiesta di assistenza» si intende una richiesta, trasmessa da uno Stato membro a un altro Stato membro, di:
a) informazioni;
b) misure di esecuzione; oppure
c) notifica amministrativa.
Articolo 43
Requisiti di carattere generale
1. Lo Stato membro richiedente si assicura che tutte le richieste di assistenza siano corredate di informazioni sufficienti a consentire allo Stato membro interpellato di dare seguito alla richiesta, comprese eventuali prove necessarie che possono essere ottenute nel territorio dello Stato membro richiedente.
2. Le richieste di assistenza sono limitate ai casi debitamente motivati in cui sussistano ragionevoli motivi per ritenere che sono state realizzate attività di pesca INN o che sono state commesse infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008, e in cui lo Stato membro richiedente non sia in grado, con i suoi propri mezzi, di ottenere le informazioni o di adottare le misure richieste.
Articolo 44
Trasmissione delle richieste e risposte alle medesime
1. Le richieste sono esclusivamente trasmesse dall’autorità unica dello Stato membro richiedente o dalla Commissione all’autorità unica dello Stato membro interpellato. Tutte le risposte a una richiesta sono comunicate secondo le stesse modalità.
2. Le richieste di reciproca assistenza e le relative risposte sono effettuate in forma scritta.
3. Le lingue utilizzate per le richieste e per la trasmissione delle informazioni sono concordate dalle autorità uniche prima dell’inoltro delle richieste. In caso di mancato accordo, le richieste sono comunicate nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro richiedente e le risposte nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro interpellato.
Articolo 45
Richieste di informazioni
1. Su richiesta dello Stato membro richiedente o della Commissione, lo Stato membro interpellato fornisce tutte le informazioni pertinenti necessarie per stabilire se sono state realizzate attività di pesca INN o se sono state commesse infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 o se sussistono sospetti giustificati che tali attività o infrazioni possano verificarsi. Tali informazioni sono trasmesse per il tramite dell’autorità unica di cui all’articolo 39.
2. Su richiesta dello Stato membro richiedente o della Commissione, lo Stato membro interpellato effettua opportune indagini amministrative sulle operazioni che configurano, o che lo Stato membro richiedente ritiene che configurino, attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008. Lo Stato membro interpellato comunica le conclusioni di tali indagini amministrative allo Stato membro richiedente e alla Commissione.
3. Su richiesta dello Stato membro richiedente o della Commissione, lo Stato membro interpellato può autorizzare un funzionario competente dello Stato membro richiedente ad accompagnare i funzionari dello Stato membro interpellato o della Commissione nel corso delle indagini amministrative di cui al paragrafo 2. I funzionari dello Stato membro richiedente non prendono parte agli atti che, secondo le disposizioni nazionali di procedura penale, sono riservati a funzionari specificamente designati dalla legge nazionale. In nessun caso essi partecipano a perquisizioni domiciliari o ad interrogatori formali effettuati a norma del diritto penale. I funzionari dello Stato membro richiedente presenti nello Stato membro interpellato devono poter presentare in qualsiasi momento un’autorizzazione scritta attestante la loro identità e le loro funzioni ufficiali.
4. Su richiesta dello Stato membro richiedente lo Stato membro interpellato fornisce tutti i documenti in suo possesso riguardanti attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008, o copie certificate conformi di essi.
5. Il modulo standard per lo scambio di informazioni su richiesta figura nell’allegato XI.
Articolo 46
Richieste di misure di esecuzione
1. Su richiesta dello Stato membro richiedente o della Commissione, lo Stato membro interpellato, sulla base degli elementi di prova di cui all’articolo 43, adotta senza indugio tutte le misure di esecuzione necessarie per porre fine, nel suo territorio o nelle acque marittime soggette alla sua sovranità o giurisdizione, ad eventuali attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008.
2. Lo Stato membro interpellato può consultare lo Stato membro richiedente e la Commissione allorché adotta le misure di esecuzione di cui al paragrafo 1.
3. Lo Stato membro interpellato informa gli altri Stati membri interessati e la Commissione, per il tramite dell’autorità unica di cui all’articolo 39, in merito alle misure adottate e ai relativi effetti.
Articolo 47
Termine di risposta alle richieste di informazioni e di misure di esecuzione
1. Lo Stato membro interpellato trasmette le informazioni di cui all’articolo 45, paragrafo 1, e all’articolo 46, paragrafo 3, nel più breve tempo possibile, e comunque entro 4 settimane dalla data di ricezione della richiesta. Termini diversi possono essere concordati tra lo Stato membro interpellato e quello richiedente o la Commissione.
2. Se non è in grado di rispondere alla richiesta entro il termine previsto, lo Stato membro interpellato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro richiedente delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine, indicando quando ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.
Articolo 48
Richieste di notifica amministrativa
1. Su richiesta dello Stato membro richiedente lo Stato membro interpellato, in conformità delle proprie norme nazionali per la notifica di tali atti e decisioni, notifica al destinatario tutti gli atti e le decisioni adottati nel settore disciplinato dal regolamento (CE) n. 1005/2008 che sono emanati dalle autorità amministrative dello Stato membro richiedente e devono essere applicati nel territorio dello Stato membro interpellato.
2. Le domande di notifica sono effettuate per mezzo del modulo standard che figura nell’allegato XII del presente regolamento.
3. Lo Stato membro interpellato trasmette la sua risposta allo Stato membro richiedente immediatamente dopo la notifica per il tramite dell’autorità unica di cui all’articolo 39. Le risposta è trasmessa per mezzo del modulo standard che figura nell’allegato XII del presente regolamento.
CAPO IV
Relazioni con la Commissione
Articolo 49
Comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena ne vengano a conoscenza, qualsiasi informazione che ritengano pertinente in relazione a metodi e pratiche utilizzati o sospettati di essere utilizzati e alle tendenze emerse con riguardo ad attività di pesca INN o ad infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008.
2. La Commissione comunica agli Stati membri, non appena ne venga a conoscenza, qualsiasi informazione utile ai fini dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1005/2008.
Articolo 50
Coordinamento da parte della Commissione
1. Se uno Stato membro viene a conoscenza di operazioni che configurano, o sembrano configurare, attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e che rivestono particolare importanza a livello comunitario, esso comunica quanto prima possibile alla Commissione ogni informazione pertinente necessaria per accertare i fatti. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri interessati.
2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che le operazioni che configurano attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 rivestano particolare importanza a livello comunitario in particolare quando:
a) abbiano o possano aver ramificazioni in altri Stati membri; oppure
b) lo Stato membro ritenga probabile che operazioni analoghe siano state effettuate anche in altri Stati membri.
3. Se la Commissione ritiene che operazioni che configurano attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 abbiano avuto luogo in uno o più Stati membri, essa ne informa gli Stati membri interessati che procedono quanto prima possibile ad opportune indagini. Gli Stati membri interessati comunicano senza indugio alla Commissione le risultanze di tali indagini.
CAPO V
Relazioni con i paesi terzi
Articolo 51
Scambio di informazioni con i paesi terzi
1. Se uno Stato membro riceve da un paese terzo informazioni pertinenti ai fini dell’effettiva applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 e del presente regolamento, esso comunica tali informazioni agli altri Stati membri per il tramite dell’autorità unica, nella misura in cui ciò è consentito dagli accordi bilaterali di assistenza con detto paese terzo.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del presente titolo possono essere comunicate da uno Stato membro ad un paese terzo, per il tramite dell’autorità unica, nell’ambito di un accordo bilaterale di assistenza con detto paese terzo. Tale comunicazione è effettuata previa consultazione dello Stato membro da cui provengono le informazioni e in conformità della normativa comunitaria e nazionale concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
3. La Commissione, nell’ambito di accordi di pesca conclusi tra la Comunità e i paesi terzi o di organizzazioni regionali di gestione della pesca, o nell’ambito di accordi analoghi di cui la Comunità è parte contraente o parte cooperante non contraente, può comunicare informazioni pertinenti sulle attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 ad altre parti di tali accordi o organizzazioni, previo consenso dello Stato membro da cui provengono le informazioni.
CAPO VI
Disposizione transitoria
Articolo 52
Creazione di un sistema di informazione sulla pesca INN
In attesa che venga istituito il «sistema di informazione sulla pesca INN» previsto all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra loro e con la Commissione, nell’ambito del presente titolo, attraverso i meccanismi esistenti per lo scambio di informazioni.
TITOLO V
MODIFICHE
Articolo 53
Modifiche del regolamento (CE) n. 1005/2008
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, recante l’elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di «prodotti della pesca» di cui all’articolo 2, punto 8, di detto regolamento, è modificato in conformità dell’allegato XIII del presente regolamento.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 54
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Termine di notifica preventiva per determinati tipi di prodotti della pesca di cui all’articolo 1
Termine di notifica preventiva di 4 ore
Sbarchi di prodotti della pesca freschi effettuati da pescherecci in porti designati della Comunità
ALLEGATO IIA
Modulo di notifica preventiva per i pescherecci di paesi terzi di cui all’articolo 2, paragrafo 1
ALLEGATO IIB
Modulo di notifica preventiva per i pescherecci di paesi terzi di cui all’articolo 2, paragrafo 2
ALLEGATO IIIA
Modulo per le dichiarazioni preventive di sbarco di cui all’articolo 3, paragrafo 1
ALLEGATO IIIB
Modulo per le dichiarazioni preventive di trasbordo di cui all’articolo 3, paragrafo 2
(da presentare sia per la nave cedente che per la nave ricevente)
ALLEGATO IV
CERTIFICATO DI CATTURA DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Modulo semplificato per i prodotti della pesca che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 6 del presente regolamento
Appendice
Informazioni riguardanti il trasporto
ALLEGATO V
Sistemi di documentazione delle catture adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca e riconosciuti conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1005/2008
Parte I Sistemi di documentazione delle catture riconosciuti conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1005/2008:
— sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp. definito nel regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp ( 7 ).
— Programma ICCAT di documentazione delle catture di tonno rosso, quale istituito dal regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 )
Parte II Sistemi di documentazione delle catture riconosciuti conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1005/2008, subordinatamente a condizioni supplementari:
— CCSBT (Commissione per la conservazione del tonno rosso del sud) — Risoluzione concernente l’attuazione di un sistema di documentazione delle catture della CCSBT (adottata in occasione della quindicesima riunione annuale — 14-17 ottobre 2008). In aggiunta ai documenti di cattura e ad eventuali altri documenti connessi convalidati in conformità del sistema di documentazione delle catture della CCSBT, l’importatore presenta alle autorità degli Stati membri di importazione le informazioni riguardanti il trasporto specificate nella corrispondente appendice che figura nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008.
ALLEGATO VI
Termini di presentazione dei certificati di cattura per le partite di cui all’articolo 8
Termine di 4 ore per la presentazione del certificato di cattura prima dell’entrata nella Comunità
Partite di prodotti della pesca introdotte nella Comunità con trasporto aereo
Termine di 2 ore per la presentazione del certificato di cattura prima dell’entrata nella Comunità
Partite di prodotti della pesca introdotte nella Comunità con trasporto stradale
Termine di 4 ore per la presentazione del certificato di cattura prima dell’entrata nella Comunità
Partite di prodotti della pesca introdotte nella Comunità con trasporto ferroviario
ALLEGATO VII
ALLEGATO VIII
ALLEGATO IX
Procedure amministrative concordate con gli Stati di bandiera con riguardo all’attuazione delle disposizioni in materia di certificazione delle catture [articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008]
Sezione 1
NORVEGIA
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE
In conformità dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura di cui all’articolo 12 e all’allegato II del suddetto regolamento è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera della Norvegia, dal certificato di cattura norvegese basato sul sistema norvegese di pesatura e di registrazione delle catture, che è un sistema elettronico di tracciabilità sotto il controllo delle autorità norvegesi che consente alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema di certificazione delle catture dell’Unione europea.
Nell’appendice I è riportato un facsimile del certificato di cattura norvegese che sostituisce il certificato di cattura e il certificato di riesportazione dell’Unione europea.
I documenti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 possono essere trasmessi su supporto elettronico.
La Norvegia richiede un certificato di cattura per gli sbarchi e le importazioni in Norvegia di catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea.
ASSISTENZA RECIPROCA
L’assistenza reciproca di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e l’assistenza tra le rispettive autorità della Norvegia e degli Stati membri dell’Unione europea, sulla base delle disposizioni dettagliate in materia di assistenza reciproca previste dal regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione
Appendice I
Sezione 2
STATI UNITI
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE
In conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura di cui all'articolo 12 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera degli Stati Uniti, da un certificato di cattura statunitense basato su sistemi elettronici di dichiarazione e di registrazione sotto il controllo delle autorità statunitensi che consentono alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema comunitario di certificazione delle catture.
Nell'appendice è riportato un facsimile del certificato di cattura statunitense, che sostituirà il certificato di cattura della Comunità europea e il certificato di riesportazione a decorrere dal 1o gennaio 2010.
ASSISTENZA RECIPROCA
L'assistenza reciproca di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti degli Stati Uniti e degli Stati membri della Comunità europea, sulla base delle norme in materia di assistenza reciproca previste dal regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione.
Appendice
Sezione 3
NUOVA ZELANDA
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE
In conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura di cui all'articolo 12 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera della Nuova Zelanda, da un certificato di cattura neozelandese basato su un sistema elettronico di tracciabilità e certificazione sotto il controllo delle autorità neozelandesi, che consente alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema comunitario di certificazione delle catture.
Nell'appendice I è riportato un facsimile del certificato di cattura neozelandese che, a decorrere dal 1o gennaio 2010, sostituirà il certificato di cattura della Comunità europea e il certificato di riesportazione per le catture effettuate da pescherecci immatricolati in Nuova Zelanda e sbarcate in Nuova Zelanda.
Nell'appendice II sono riportate note esplicative sul certificato di cattura neozelandese.
I documenti di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 possono essere trasmessi su supporto elettronico.
ASSISTENZA RECIPROCA
L'assistenza reciproca di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti della Nuova Zelanda e degli Stati membri della Comunità europea, sulla base delle disposizioni dettagliate in materia di assistenza reciproca previste dal regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione.
Appendice I
Appendice II
Lo «speditore» è l'«esportatore»
Le informazioni eventualmente riportate nel riquadro «comunicazioni informali» o dopo le firme delle autorità competenti della Nuova Zelanda non sono da queste convalidate.
Sezione 4
ISLANDA
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE
In conformità dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, a decorrere dal 1o gennaio 2010 il certificato di cattura di cui all’articolo 12 e all’allegato II del suddetto regolamento è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera dell’Islanda, da un certificato di cattura islandese basato sul sistema islandese di pesatura e di registrazione delle catture, che è un sistema elettronico di tracciabilità sotto il controllo delle autorità islandesi che consente alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema di certificazione delle catture dell’Unione europea.
Nell’appendice è riportato un facsimile del certificato di cattura islandese.
I documenti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 possono essere trasmessi su supporto elettronico.
L’Islanda richiede un certificato di cattura per gli sbarchi e le importazioni in Islanda di catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea.
ASSISTENZA RECIPROCA
L’assistenza reciproca di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e l’assistenza tra le rispettive autorità dell’Islanda e degli Stati membri dell’Unione europea, sulla base delle disposizioni dettagliate in materia di assistenza reciproca previste dal presente regolamento.
Appendice
Sezione 5
CANADA
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE
In conformità dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura di cui all’articolo 12 e all’allegato II del suddetto regolamento è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera del Canada, dai certificati di cattura canadesi basati sul sistema canadese di certificazione della pesca (Canadian Fisheries Certificate System — FCS, descritto nell’appendice 3), che è un sistema elettronico di tracciabilità sotto il controllo delle autorità canadesi che consente alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema di certificazione delle catture dell’Unione europea.
Nelle appendici 1 e 2 è riportato un facsimile dei certificati di cattura canadesi che sostituiranno il certificato di cattura della Comunità europea e il certificato di riesportazione a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Le catture ottenute con tecniche di pesca autoctone o provenienti dai pescherecci di cui all’articolo 6 del presente regolamento sono accompagnate dal certificato di cattura canadese semplificato che figura nell’appendice 2.
I documenti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 possono essere trasmessi su supporto elettronico.
ASSISTENZA RECIPROCA
L’assistenza reciproca di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti del Canada e degli Stati membri dell’Unione europea, sulla base delle norme in materia di assistenza reciproca previste dal presente regolamento.
Appendice 1
Appendice 2
Appendice 3
Il sistema canadese di certificazione della pesca (Canadian Fisheries Certificate System — FCS) è concepito per rilasciare certificati di cattura normali e semplificati.
Il sistema FCS sarà utilizzato per rilasciare e convalidare certificati di cattura per le partite destinate all’esportazione, dal Canada all’Unione europea, di prodotti della pesca tradizionali quali pesce vivo, fresco, surgelato, salato, in conserva e/o affumicato ed essiccato, ottenuti da materie prime provenienti da attività di pesca che non comportano l’impiego di imbarcazioni, da attività di pesca autoctone o da piccoli e grandi pescherecci e/o attraverso un processo di produzione in più fasi.
Nei certificati semplificati il Canada raggrupperà determinati pescherecci a fini di maggiore efficienza. Il sistema FCS conserva tuttavia un collegamento completo con i pescherecci facenti parte dei raggruppamenti e tali pescherecci sono anche collegati ai rispettivi dati di licenza o di immatricolazione e alle catture dichiarate sul certificato.
Il raggruppamento sarà utilizzato per alcuni tipi di prodotti, in particolare per la pesca che utilizza navi di raccolta che acquistano da diversi pescherecci e rilasciano registrazioni delle vendite in mare, per le attività di pesca che non comportano l’impiego di imbarcazioni, come nel caso delle sciabiche da spiaggia, della raccolta di molluschi sulla spiaggia e della pesca sul ghiaccio, per alcuni tipi di pesca costiera e per la pesca autoctona, che spesso è praticata a livello di comunità. I raggruppamenti saranno specificamente diretti alle società di esportazione e saranno modificati, ove necessario, per ciascuna spedizione.
Il raggruppamento consentirà al Canada di produrre un unico certificato per spedizione, mantenendo al tempo stesso disponibili nella banca dati tutte le informazioni correlate al certificato (licenza/immatricolazione del peschereccio).
Queste informazioni saranno accessibili alle autorità degli Stati membri dell’UE nei paesi importatori tramite l’apposito sito web canadese o la linea telefonica diretta dell’ufficio certificati.
Anche i paesi terzi possono rivolgersi all’ufficio certificati per informazioni sulle esportazioni indirette.
Sezione 6
ISOLE FÆRØER
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE
In conformità dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura di cui all’articolo 12 e all’allegato II del suddetto regolamento è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera delle Isole Færøer, da un certificato di cattura faeroese basato sul sistema faeroese di note di vendita e di giornali di bordo, che è un sistema elettronico di tracciabilità sotto il controllo delle autorità delle Isole Færøer che consente alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema di certificazione delle catture dell’Unione europea.
Nell’appendice è riportato un facsimile del certificato di cattura faeroese, che sostituirà il certificato di cattura della Comunità europea e il certificato di riesportazione a decorrere dal 1o gennaio 2010.
I documenti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 possono essere trasmessi su supporto elettronico.
ASSISTENZA RECIPROCA
L’assistenza reciproca di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e l’assistenza tra le rispettive autorità competenti delle Isole Færøer e degli Stati membri dell’Unione europea, sulla base delle norme in materia di assistenza reciproca previste dal presente regolamento.
Appendice
Sezione 7
SUDAFRICA
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE
In conformità dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, il certificato di cattura di cui all’articolo 12 e all’allegato II del suddetto regolamento è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera del Sudafrica, da certificati di cattura sudafricani basati su un sistema elettronico di tracciabilità e certificazione, sotto il controllo delle autorità sudafricane, che consente alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema di certificazione delle catture dell’Unione europea.
Nell’appendice I è riportato un facsimile dei certificati di cattura sudafricani che sostituiscono il certificato di cattura e il certificato di riesportazione dell’Unione europea.
I documenti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 possono essere trasmessi su supporto elettronico.
Appendice I
ALLEGATO XA
Modulo per la trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati
ALLEGATO XB
Istruzioni per la compilazione del modulo riportato nell’allegato XA
FORNIRE IL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI INFORMAZIONI
1. Indicare il nome, l’indicativo di chiamata, la bandiera e, se possibile, il numero di immatricolazione e il numero Lloyd’s/IMO della nave visibili sulla nave medesima o comunicati tramite contatto radio con la nave (precisare la fonte di informazione).
2. Marcature distintive: indicare se il nome e il porto di immatricolazione della nave sono visibili o meno. Indicare il colore dello scafo e della sovrastruttura, il numero di alberi, la posizione del ponte e la lunghezza del fumaiolo, ecc.
3. Tipo di nave: descrivere il tipo di nave e di attrezzo avvistati (per esempio, peschereccio con palangari, peschereccio da traino, nave officina, nave da trasporto).
4. Posizione: indicare la posizione iniziale di avvistamento della nave, compresa la zona/sottozona/divisione di pesca.
5. Attività della nave avvistata: indicare l’ora dell’avvistamento, l’attività della nave al momento dell’avvistamento e la rotta (in gradi). Specificare se la nave era impegnata in attività di pesca, in operazioni di cala, traino o salpamento di attrezzi da pesca o in altre attività. Nel modulo possono essere registrati fino a cinque avvistamenti della stessa nave; eventuali ulteriori informazioni possono essere annotate sul retro o su un foglio separato. Specificare se la nave è dotata o meno di un cavo con bandierine.
6. Documentazione dell’avvistamento: indicare se l’avvistamento della nave è stato documentato con filmati o con fotografie (indicare alla voce «osservazioni» dove sono conservati i documenti).
7. Osservazioni: indicare la direzione di transito della nave. Riassumere il contenuto della conversazione radio eventualmente effettuata, indicando il nome, la nazionalità e la funzione dichiarata dalla persona/dalle persone contattata/e a bordo della nave avvistata.
8. Diagramma della nave: disegnare il profilo della nave, indicando eventuali marcature distintive utili ai fini dell’identificazione.
ALLEGATO XI
Modulo standard per lo scambio di informazioni su richiesta in conformità dell’articolo 45
ALLEGATO XII
Modulo standard per la domanda di notifica amministrativa in conformità dell’articolo 48
▼M3 —————
( 1 ) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
( 2 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
( 3 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
( 4 ) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.
( 5 ) GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.
( 6 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
( 7 ) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 1.
( 8 ) GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1.