Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R1010-20130301

    Consolidated text: Regolamento (CE) n . 1010/2009 della Commissione del 22 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1010/2013-03-01

    2009R1010 — IT — 01.03.2013 — 003.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 1010/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 22 ottobre 2009

    recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

    (GU L 280, 27.10.2009, p.5)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    REGOLAMENTO (UE) N. 86/2010 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2010

      L 26

    1

    30.1.2010

    ►M2

    REGOLAMENTO (UE) N. 395/2010 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2010

      L 115

    1

    8.5.2010

    ►M3

    REGOLAMENTO (UE) N. 202/2011 DELLA COMMISSIONE del 1o marzo 2011

      L 57

    10

    2.3.2011

    ►M4

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1222/2011 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2011

      L 314

    2

    29.11.2011

    ►M5

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 336/2013 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 2013

      L 105

    4

    13.4.2013




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 1010/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 22 ottobre 2009

    recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata



    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ( 1 ), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 1, l’articolo 12, paragrafi 4 e 5, l’articolo 13, paragrafo 1, l’articolo 16, paragrafi 1 e 3, l’articolo 17, paragrafo 3, l’articolo 20, paragrafo 4, l’articolo 49, paragrafo 1, e l’articolo 52,

    sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1005/2008 prevede l’adozione di modalità e misure intese ad attuare le disposizioni da esso previste.

    (2)

    In conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il termine di tre giorni lavorativi fissato per la notifica preventiva di sbarchi o trasbordi in porto e per la presentazione dei certificati di cattura prima dell’ora prevista di arrivo dei prodotti della pesca nel luogo di entrata nel territorio della Comunità può essere modificato in funzione di determinati fattori. Tali fattori includono il tipo di prodotto della pesca, la distanza tra la zona di pesca, i luoghi di sbarco e i porti in cui le navi in questione sono registrate o immatricolate, la distanza dal luogo di entrata nel territorio della Comunità e i mezzi di trasporto utilizzati. I prodotti ittici freschi e le partite trasportate per via aerea, su strada o per ferrovia richiedono un termine di durata inferiore a tre giorni lavorativi.

    (3)

    È necessario garantire la concordanza tra i documenti trasmessi in relazione alla notifica preventiva di sbarchi e trasbordi, le dichiarazioni di sbarco e di trasbordo e i rapporti di avvistamento. Per questo motivo, i modelli per i suddetti documenti devono essere fissati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 8, paragrafo 3, e dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

    (4)

    A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri conducono ispezioni in porto su almeno il 5 % delle operazioni di sbarco e trasbordo effettuate da pescherecci di paesi terzi e realizzano le verifiche che reputano necessarie per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del regolamento, secondo i parametri definiti in base alla gestione del rischio e i criteri stabiliti a livello nazionale o comunitario in materia di gestione del rischio. È opportuno stabilire criteri comuni di gestione del rischio per le attività di controllo, ispezione e verifica, affinché sia possibile realizzare in tempo utile analisi dei rischi e valutazioni globali delle pertinenti informazioni in materia di controllo. I criteri comuni mirano a garantire un approccio armonizzato in materia di ispezioni e verifiche in tutti gli Stati membri e a creare condizioni paritarie per tutti gli operatori.

    (5)

    A norma dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1005/2008, le misure necessarie per l’attuazione delle disposizioni di detto regolamento sono adottate secondo la procedura di comitato. Dato che la Comunità dovrebbe tenere conto di eventuali limitazioni di capacità per la corretta attuazione del sistema di certificazione, risulta necessario procedere a un adeguamento del sistema per taluni prodotti della pesca ottenuti da piccoli pescherecci, introducendo la possibilità di un certificato di cattura semplificato. In mancanza di una definizione generale della pesca su piccola scala, occorre stabilire alcuni criteri specifici in base ai quali l’esportatore possa chiedere la convalida di un certificato di cattura semplificato. Tali criteri dovrebbero tenere conto in primo luogo della capacità limitata dei pescherecci considerati, rispetto alla quale l’obbligo di applicare il normale sistema di certificazione delle catture costituirebbe un onere sproporzionato.

    (6)

    L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 prevede il riconoscimento dei sistemi di documentazione delle catture adottati e applicati nell’ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito ORGP) nella misura in cui sono conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento. Alcuni di questi sistemi possono essere considerati conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 1005/2008, mentre altri sono soggetti a ulteriori condizioni.

    (7)

    Gli operatori economici che soddisfano le condizioni per ottenere la qualifica di operatore economico riconosciuto dovrebbero poter beneficiare di una procedura semplificata per l’importazione di prodotti della pesca nel territorio della Comunità. È necessario stabilire condizioni comuni in tutti gli Stati membri per la concessione, la modifica o la revoca dei certificati di operatore economico riconosciuto, o per la sospensione o la revoca della qualifica di operatore economico riconosciuto, nonché regole in materia di domanda e di rilascio dei certificati di operatore economico riconosciuto.

    (8)

    L’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 prevede una cooperazione amministrativa tra la Commissione e i paesi terzi su questioni attinenti all’attuazione delle disposizioni in materia di certificazione delle catture. Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura può essere redatto, convalidato o presentato per via elettronica ovvero sostituito da sistemi elettronici di tracciabilità che consentano alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo, con l’accordo dello Stato di bandiera. Tali procedure amministrative concordate con gli Stati di bandiera sono regolarmente aggiornate e comunicate in tempo utile agli Stati membri e ai cittadini.

    (9)

    A norma dell’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 è istituito un sistema di assistenza reciproca tra gli Stati membri, con i paesi terzi e la Commissione. Tale cooperazione amministrativa è essenziale per garantire che il sistema comunitario di certificazione delle catture sia applicato correttamente e che la pesca INN sia oggetto di indagini e sanzioni adeguate. Occorre pertanto elaborare norme atte a consentire lo scambio sistematico di informazioni, su richiesta o spontaneamente, nonché la possibilità di chiedere misure di esecuzione e la notifica amministrativa da parte di un altro Stato membro. Occorre definire modalità pratiche per lo scambio di informazioni e la richiesta di assistenza. Tuttavia tali disposizioni non devono pregiudicare l’applicazione, negli Stati membri, delle norme relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale.

    (10)

    La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( 2 ). La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( 3 ), in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dai sistemi nazionali degli Stati membri alla Commissione, la legittimità del trattamento dei dati e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso ai loro dati personali nonché rettifica degli stessi.

    (11)

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008, recante l’elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di «prodotti della pesca», può essere riveduto ogni anno in conformità dell’articolo 12, paragrafo 5, sulla base delle informazioni raccolte a norma dei capi II, III, IV, V, VIII, X e XII. L’allegato I deve essere pertanto modificato di conseguenza sulla base delle informazioni raccolte nell’ambito della cooperazione prevista all’articolo 20, paragrafo 4.

    (12)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l’acquacoltura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



    TITOLO I

    ISPEZIONI DI PESCHERECCI DEI PAESI TERZI NEI PORTI DEGLI STATI MEMBRI



    CAPO I

    Condizioni di accesso ai porti per i pescherecci di paesi terzi

    Articolo 1

    Notifica preventiva

    In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, i pescherecci che pescano i tipi di prodotti della pesca indicati nell’allegato I del presente regolamento sono soggetti a un termine di notifica preventiva di 4 ore.

    Articolo 2

    Modulo di notifica preventiva

    1.  Il modulo per la notifica preventiva di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 figura nell’allegato IIA del presente regolamento.

    2.  Se tutte le catture sono accompagnate da un certificato di cattura convalidato può essere utilizzato il modulo per la notifica preventiva semplificata che figura nell’allegato IIB.

    Articolo 3

    Procedure e moduli per le dichiarazioni preventive di sbarco e di trasbordo

    1.  Il modulo per la dichiarazione preventiva di sbarco di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, figura nell’allegato IIIA del presente regolamento.

    2.  Il modulo per la dichiarazione preventiva di trasbordo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, figura nell’allegato IIIB del presente regolamento.

    3.  Un peschereccio di un paese terzo può presentare la dichiarazione preventiva di sbarco o di trasbordo in formato elettronico se lo Stato membro di cui intende utilizzare i porti di sbarco designati e le infrastrutture di trasbordo e lo Stato di bandiera del peschereccio hanno convenuto di procedere allo scambio elettronico dei dati.

    4.  Salvo se diversamente concordato ai sensi del paragrafo 3, i pescherecci di paesi terzi possono presentare la dichiarazione preventiva di sbarco o di trasbordo:

    a) nella lingua ufficiale dello Stato membro di sbarco o trasbordo; oppure

    b) in inglese, previo consenso dello Stato membro di sbarco o trasbordo.

    5.  La dichiarazione preventiva di sbarco o di trasbordo è presentata almeno 4 ore prima dell’ora prevista di sbarco o trasbordo.



    CAPO II

    Ispezioni in porto

    Articolo 4

    Parametri per le ispezioni in porto

    I parametri per le ispezioni in porto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 sono basati sui seguenti criteri:

    a) le specie di cui trattasi sono soggette ad un piano di gestione o di ricostituzione;

    b) si sospetta che il peschereccio non abbia attuato le disposizioni applicabili in materia di VMS a norma del capo IV del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite ( 4 );

    c) il peschereccio non è stato sottoposto a controlli in porto nello Stato membro di approdo nel corso degli ultimi 3 mesi;

    d) il peschereccio non è stato sottoposto a controlli da parte dello Stato membro di approdo nel corso degli ultimi 6 mesi;

    e) il peschereccio non figura nell’elenco degli stabilimenti dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale, di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 ( 5 );

    f) importazione, esportazione o commercio di prodotti della pesca ottenuti da specie di elevato valore commerciale;

    g) introduzione di nuovi tipi di prodotti della pesca o scoperta di nuove correnti commerciali;

    h) incongruenze tra i flussi commerciali e le attività di pesca note di uno Stato di bandiera, segnatamente per quanto riguarda le specie, i quantitativi o le caratteristiche della sua flotta peschereccia;

    i) incongruenze tra i flussi commerciali e le attività note di un paese terzo nel settore della pesca, segnatamente per quanto riguarda le caratteristiche dell’industria di trasformazione o degli scambi di prodotti ittici di tale paese terzo;

    j) flussi commerciali non giustificati in base a criteri economici;

    k) partecipazione di un nuovo operatore;

    l) aumento improvviso significativo del volume degli scambi di una determinata specie;

    m) presentazione di copie dei certificati di cattura che accompagnano le dichiarazioni di trasformazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1005/2008, per esempio quando le catture sono state frazionate nel corso della produzione;

    n) mancata trasmissione in tempo utile della notifica preventiva prevista dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o trasmissione di informazioni incomplete;

    o) incongruenze tra i dati di cattura dichiarati dall’operatore e altre informazioni in possesso dell’autorità competente;

    p) peschereccio o armatore sospettato di partecipare o di aver partecipato ad attività INN;

    q) peschereccio che ha recentemente cambiato nome, bandiera o numero di immatricolazione;

    r) mancata notifica dello Stato di bandiera in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o presenza di informazioni su possibili irregolarità nella convalida dei certificati di cattura da parte di un determinato Stato di bandiera (per esempio, timbro di convalida dell’autorità competente perduto, rubato o contraffatto);

    s) presunte carenze nel sistema di controllo di uno Stato di bandiera;

    t) operatori precedentemente coinvolti in attività illegali che rappresentano un rischio potenziale per quanto riguarda la pesca INN;

    ▼M3

    u) peschereccio cui è stata rifiutata l’autorizzazione a entrare in porto o a utilizzare le relative infrastrutture, in conformità all’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, concluso nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO).

    ▼M1

    Con riferimento alle lettere c) e d) del primo comma, gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il nome e la bandiera dei pescherecci di paesi terzi sottoposti ad ispezione e la data dell'ispezione. La Commissione trasmette tali informazioni agli Stati membri.

    ▼B

    Articolo 5

    Relazioni sull’applicazione dei parametri

    1.  Gli Stati membri riferiscono in merito all’applicazione dei parametri di cui all’articolo 4 nella relazione che trasmettono alla Commissione ogni due anni in conformità dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

    2.  Sulla base di tali relazioni e delle sue osservazioni, la Commissione procede alla valutazione e all’eventuale adeguamento dei parametri.



    TITOLO II

    SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE PER L’IMPORTAZIONE E L’ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA



    CAPO I

    Certificati di cattura

    Articolo 6

    Certificato di cattura semplificato

    1.  Il presente articolo si applica ai pescherecci di paesi terzi:

    a) di lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri senza attrezzi da traino; oppure

    b) di lunghezza fuoritutto inferiore a 8 metri con attrezzi da traino; oppure

    c) privi di sovrastruttura; oppure

    d) di stazza misurata inferiore a 20 GT.

    2.  Le catture effettuate dai pescherecci di paesi terzi di cui al paragrafo 1 sbarcate unicamente nello Stato di bandiera di detti pescherecci e facenti parte di un’unica partita possono essere accompagnate da un certificato di cattura semplificato anziché dal certificato di cattura di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1005/2008. Il certificato di cattura semplificato contiene tutte le informazioni indicate nel modello riportato nell’allegato IV del presente regolamento ed è convalidato da un’autorità pubblica dello Stato di bandiera abilitata ad attestare l’esattezza delle informazioni.

    3.  La convalida del certificato di cattura semplificato è chiesta dall’esportatore della partita dietro presentazione all’autorità pubblica di tutte le informazioni specificate nel modello riportato nell’allegato IV.

    Articolo 7

    Sistemi di documentazione delle catture riconosciuti adottati dalle ORGP

    1.  I sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca elencati nell’allegato V, parte I, del presente regolamento sono riconosciuti ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 in quanto conformi ai requisiti di detto regolamento senza condizioni supplementari.

    2.  I sistemi di documentazione delle catture adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca elencati nell’allegato V, parte II, del presente regolamento sono riconosciuti ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 in quanto conformi ai requisiti di detto regolamento subordinatamente a condizioni supplementari.

    Articolo 8

    Termine di presentazione dei certificati di cattura

    In deroga all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, la presentazione dei certificati di cattura per le importazioni di partite di prodotti della pesca spedite con i mezzi di trasporto di cui all’allegato VI del presente regolamento è soggetta ai termini più brevi fissati nello stesso allegato.



    CAPO II

    Operatori economici riconosciuti



    Sezione 1

    Condizioni per il rilascio del certificato di operatore economico riconosciuto

    Articolo 9

    Disposizioni generali

    Agli operatori economici che ne facciano richiesta può essere rilasciato un certificato di operatore economico riconosciuto (di seguito «certificato APEO») ai fini dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1005/2008 unicamente se:

    a) sono in possesso di un certificato di operatore economico autorizzato (di seguito «certificato AEO») in conformità del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 6 ) (di seguito «disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario»); e

    b) soddisfano i criteri previsti all’articolo 16, paragrafo 3, lettere da a) a g), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e specificati agli articoli da 10 a 13 del presente regolamento.

    Articolo 10

    Importazioni sufficienti

    1.  Il numero e il volume di operazioni di importazione sufficiente di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008 deve essere conseguito nello Stato membro di stabilimento.

    2.  Ciascuno Stato membro fissa una soglia minima per il numero e il volume di operazioni di importazione e la comunica alla Commissione.

    Articolo 11

    Osservanza dei requisiti

    1.  L’osservanza dei requisiti delle misure di conservazione e di gestione di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 è considerata adeguata se, nel triennio precedente la presentazione della domanda, il richiedente:

    a) non ha commesso infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca;

    b) non ha commesso infrazioni reiterate alle norme della politica comune della pesca;

    c) non ha partecipato, direttamente o indirettamente, o coadiuvato le attività di navi o di operatori che praticano la pesca INN o su cui sono in corso accertamenti al riguardo; e

    d) non ha partecipato, direttamente o indirettamente, o coadiuvato le attività di navi che figurano negli elenchi delle navi INN adottati da un’ORGP.

    2.  In deroga al paragrafo 1, l’osservanza dei requisiti delle misure di conservazione e di gestione può essere considerata adeguata se l’autorità competente dello Stato membro ritiene che l’infrazione commessa dal richiedente:

    a) non sia grave; e

    b) abbia scarsa rilevanza quantitativa rispetto al numero o all’entità delle operazioni di importazione realizzate dal richiedente.

    Articolo 12

    Gestione dei dati registrati

    Il sistema di gestione dei certificati di cattura e, ove del caso, dei dati sulla trasformazione di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008 è considerato soddisfacente se garantisce:

    a) il trattamento dei certificati di cattura connessi agli scambi di prodotti della pesca;

    b) l’archiviazione dei documenti e dei dati del richiedente; e

    c) la protezione contro la perdita dei dati.

    Articolo 13

    Strutture

    Le strutture del richiedente di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1005/2008 sono considerate adeguate se:

    a) impediscono l’accesso non autorizzato alle zone di magazzinaggio e spedizione, alle banchine di carico e alle zone di trasporto;

    b) consentono la movimentazione dei prodotti della pesca, compresa la protezione contro la manomissione delle unità di carico;

    c) consentono di gestire le licenze di importazione e/o esportazione cui si applicano divieti o restrizioni e di distinguere i prodotti della pesca soggetti a certificato di cattura dai prodotti della pesca non soggetti a certificato di cattura.



    Sezione 2

    Domanda di certificato APEO

    Articolo 14

    Presentazione della domanda

    1.  La domanda di certificato APEO, redatta secondo il modello che figura nell’allegato VII, è presentata all’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio è stabilito l’importatore.

    2.  La domanda comprende registri e documenti che consentano all’autorità competente dello Stato membro di verificare e monitorare l’osservanza dei criteri fissati agli articoli da 9 a 13 del presente regolamento, compresa una copia del certificato AEO rilasciato in conformità delle disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario. I richiedenti presentano i dati necessari all’autorità competente dello Stato membro.

    3.  Nel caso in cui parte dei registri e dei documenti pertinenti sia conservata in un altro Stato membro si applica la procedura di consultazione di cui all’articolo 17.

    4.  Se l’autorità competente dello Stato membro stabilisce che la domanda non contiene tutti i dati necessari, entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della stessa chiede al richiedente di fornire le informazioni pertinenti.

    5.  Una volta ricevuti tutti i dati necessari l’autorità competente informa il richiedente che la domanda risulta completa, specificando la data a partire dalla quale decorrono i termini di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento.

    6.  Gli operatori che hanno ottenuto la qualifica di operatore economico riconosciuto in uno Stato membro e che ne fanno richiesta in un altro Stato membro possono allegare alla domanda una copia del certificato APEO rilasciato dal primo Stato membro.

    Articolo 15

    Irricevibilità delle domande

    La domanda di cui all’articolo 14 è irricevibile nei casi seguenti:

    a) la domanda non è conforme alle disposizioni dell’articolo 14; oppure

    b) la domanda è presentata entro tre anni dalla revoca del certificato APEO di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettere a), b) e d).



    Sezione 3

    Procedura per il rilascio dei certificati APEO

    Articolo 16

    Esame della domanda

    1.  L’autorità dello Stato membro emittente esamina la domanda per valutare l’osservanza dei criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13. Tale esame e le relative conclusioni sono oggetto di una relazione circostanziata dell’autorità competente dello Stato membro.

    2.  Se il richiedente è titolare di un «certificato AEO — Sicurezza» o di un «certificato AEO — Semplificazioni doganali/sicurezza», di cui all’articolo 14 bis delle disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario, non è necessario esaminare i criteri stabiliti all’articolo 13.

    3.  Nel caso in cui un operatore abbia precedentemente ottenuto la qualifica di operatore economico riconosciuto in un altro Stato membro, l’autorità emittente valuta se sono soddisfatti i seguenti criteri:

    a) i criteri stabiliti agli articoli 12 e 13;

    b) facoltativamente, i criteri stabiliti agli articoli 10 e 11.

    4.  L’autorità emittente può accettare le conclusioni formulate da un esperto nei pertinenti settori di cui agli articoli 12 e 13 con riferimento ai criteri previsti agli stessi articoli. Detto esperto non deve avere alcun collegamento con il richiedente.

    Articolo 17

    Consultazione di altri Stati membri

    1.  L’autorità emittente consulta le autorità competenti di altri Stati membri se l’esame della conformità a uno o più dei criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13 non può essere effettuato a causa della mancanza di informazioni o dell’impossibilità di verificarle. Le autorità nazionali consultate rispondono entro 60 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è notificata la domanda dell’autorità dello Stato membro emittente.

    2.  Se le autorità competenti consultate non reagiscono entro il termine di 60 giorni di calendario previsto al paragrafo 1, l’autorità emittente può presumere che il richiedente soddisfi i criteri oggetto della consultazione.

    Articolo 18

    Rilascio di un certificato APEO

    1.  L’autorità emittente rilascia il certificato APEO in conformità del modello riportato nell’allegato VIII.

    2.  Il certificato APEO è rilasciato entro 90 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricezione di tutte le informazioni necessarie in conformità dell’articolo 14.

    3.  Il termine di 90 giorni di calendario di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario se l’autorità competente non è in grado di rispettarlo. In tal caso, prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro informa il richiedente delle ragioni della proroga.

    4.  Il termine di cui al paragrafo 2 può essere inoltre prorogato se, nel corso dell’esame della conformità ai criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13, il richiedente procede ad adeguamenti volti a soddisfare i criteri stessi e ne informa l’autorità competente.

    Articolo 19

    Rigetto della domanda

    1.  Se i risultati dell’esame effettuato ai sensi degli articoli 16 e 17 rischiano di comportare il rigetto della domanda, l’autorità emittente li comunica al richiedente e gli concede la possibilità di reagire entro 30 giorni di calendario prima che tale decisione sia presa. Il termine di cui al paragrafo 2 è sospeso di conseguenza.

    2.  In caso di rigetto di una domanda, l’autorità competente informa il richiedente delle ragioni che motivano la decisione. La decisione di rigetto è notificata al richiedente entro i termini previsti all’articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4, e al presente articolo, paragrafo 1.

    3.  L’autorità emittente comunica quanto prima possibile alla Commissione che la domanda è stata respinta. La Commissione trasmette tale informazione per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri.



    Sezione 4

    Qualifica di operatore economico riconosciuto

    Articolo 20

    Verifiche

    1.  Quando il titolare di un certificato APEO informa l’autorità competente dello Stato membro dell’arrivo di prodotti della pesca, tale autorità, prima dell’arrivo della partita nello Stato membro medesimo, può comunicare all’operatore economico riconosciuto che la partita è stata selezionata per un’ulteriore verifica a seguito di un’analisi dei rischi in conformità dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1005/2008. Tale comunicazione può avvenire soltanto se non compromette la verifica da effettuare.

    2.  Il titolare di un certificato APEO sarà sottoposto a controlli fisici e documentali minori rispetto ad altri importatori, salvo decisione diversa adottata dall’autorità competente dello Stato membro al fine di tener conto di un rischio specifico o degli obblighi di controllo previsti da altri atti normativi comunitari.

    3.  Se, a seguito dell’analisi dei rischi, l’autorità competente dello Stato membro decide di sottoporre ad esame complementare una partita accompagnata da un certificato di cattura presentato da un operatore economico riconosciuto, le necessarie verifiche sono effettuate in via prioritaria. Su richiesta dell’operatore economico riconosciuto e previo accordo dell’autorità competente dello Stato membro, le verifiche possono essere effettuate in un luogo diverso dalla sede di detta autorità.



    Sezione 5

    Effetti giuridici dei certificati APEO

    Articolo 21

    Disposizioni generali

    1.  Il certificato APEO acquista efficacia il decimo giorno lavorativo che segue la data di rilascio. Il periodo di validità del certificato non è limitato.

    2.  La validità del certificato APEO è limitata allo Stato membro dell’autorità emittente.

    3.  Le autorità competenti verificano il rispetto dei criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13.

    4.  Se un certificato APEO è rilasciato a un richiedente stabilito da meno di tre anni, si deve provvedere a un’attenta vigilanza nel corso del primo anno successivo al rilascio.

    5.  L’autorità emittente riesamina il rispetto dei criteri di cui agli articoli da 9 a 13 nei casi seguenti:

    a) modifiche sostanziali della normativa comunitaria applicabile;

    b) presunzione ragionevole che l’operatore economico riconosciuto non soddisfi più i criteri pertinenti.

    6.  A tale riesame si applica l’articolo 16, paragrafo 4.

    7.  L’autorità emittente comunica quanto prima possibile alla Commissione i risultati del riesame. La Commissione trasmette per via elettronica tale informazione alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

    Articolo 22

    Sospensione della qualifica di operatore economico riconosciuto

    1.  L’autorità emittente sospende la qualifica di operatore economico riconosciuto nei casi seguenti:

    a) se si rileva il mancato rispetto dei criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13;

    b) se le autorità competenti dello Stato membro hanno sufficienti motivi di ritenere che l’operatore economico riconosciuto abbia commesso un atto passibile di procedimento giudiziario e connesso con una violazione delle norme della politica comune della pesca o del regolamento (CE) n. 1005/2008;

    c) se la qualifica di operatore economico autorizzato è stata sospesa in conformità delle disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario;

    d) se la sospensione è chiesta dall’operatore economico riconosciuto, che si trova nella temporanea incapacità di soddisfare uno dei criteri di cui agli articoli da 9 a 13.

    2.  Prima di prendere una decisione in conformità del paragrafo 1, lettere a), b) e c), le autorità competenti dello Stato membro comunicano le loro conclusioni all’operatore economico riconosciuto. Questi potrà formulare le sue osservazioni entro 30 giorni di calendario dalla data di ricezione della comunicazione.

    3.  Tuttavia la sospensione prende corso immediatamente se ciò è necessario a motivo della natura o dell’entità della minaccia per le misure di conservazione di un determinato o di determinati stock. L’autorità che ha deciso la sospensione ne informa immediatamente la Commissione affinché gli altri Stati membri possano prendere i provvedimenti opportuni.

    4.  La sospensione di cui al paragrafo 1 prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla notifica all’operatore economico riconosciuto. Essa tuttavia non incide su eventuali procedure di importazione già avviate prima della data di sospensione e non ancora concluse.

    Articolo 23

    Sospensione in caso di mancato rispetto dei criteri applicabili

    1.  Nel caso previsto all’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), se l’operatore economico non regolarizza la situazione entro il termine di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo, la qualifica di operatore economico riconosciuto gli viene sospesa per un periodo di 30 giorni di calendario. L’autorità competente dello Stato membro notifica senza indugio la sospensione all’operatore economico interessato e alle autorità competenti degli altri Stati membri.

    2.  Se l’operatore economico riconosciuto non è stato in grado di regolarizzare la sua situazione entro il periodo di sospensione di 30 giorni di calendario di cui al paragrafo 1, ma può fornire la prova che le condizioni richieste possono essere rispettate in caso di proroga del termine, l’autorità emittente proroga la sospensione della qualifica di operatore economico riconosciuto di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario. Le autorità competenti degli altri Stati membri sono informate in merito alla concessione della proroga.

    3.  Se, entro il termine previsto ai paragrafi 1 o 2, l’operatore economico ha preso i provvedimenti necessari per conformarsi ai criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13, l’autorità emittente revoca la sospensione e ne informa l’operatore economico interessato e la Commissione. La sospensione può essere revocata prima della scadenza del termine previsto ai paragrafi 1 o 2.

    Articolo 24

    Sospensione in caso di procedimento giudiziario

    1.  Nel caso previsto all’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), l’autorità emittente sospende la qualifica di operatore economico riconosciuto per la durata del procedimento e ne dà notifica all’operatore stesso. La notifica è altresì inviata alle autorità competenti degli altri Stati membri.

    2.  Tuttavia l’autorità competente dello Stato membro può decidere di non sospendere la qualifica di operatore economico riconosciuto se ritiene che l’infrazione abbia scarsa rilevanza quantitativa rispetto al numero e al volume delle operazioni di importazione realizzate dall’operatore.

    Articolo 25

    Sospensione connessa alla qualifica di operatore economico autorizzato

    Nel caso previsto all’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), l’autorità emittente sospende la qualifica di operatore economico riconosciuto fino a quando la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato non viene revocata. Essa ne dà notifica all’operatore economico riconosciuto nonché alle autorità competenti degli altri Stati membri.

    Articolo 26

    Sospensione su richiesta

    1.  Nel caso previsto all’articolo 22, paragrafo 1, lettera d), l’operatore economico riconosciuto notifica all’autorità emittente la propria incapacità temporanea di soddisfare i criteri di cui agli articoli da 9 a 13, specificando la data in cui sarà in grado di conformarvisi. L’operatore economico riconosciuto è inoltre tenuto a notificare all’autorità emittente tutte le misure programmate e il relativo calendario.

    2.  L’autorità emittente trasmette la notifica alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri.

    3.  Se l’operatore economico riconosciuto non regolarizza la sua situazione entro il termine comunicato nella notifica, l’autorità emittente può concedergli una proroga ragionevole, a condizione che l’operatore stesso abbia agito in buona fede. La proroga è notificata alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri.

    Articolo 27

    Revoca del certificato APEO

    1.  Il certificato APEO è revocato nei casi seguenti:

    a) se l’operatore economico riconosciuto omette di adottare le misure necessarie per conformarsi ai criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13, in conformità dell’articolo 23, paragrafo 3;

    b) se si accerta che l’operatore economico riconosciuto ha commesso infrazioni gravi o reiterate alle norme della politica comune della pesca o al regolamento (CE) n. 1005/2008 e non è previsto un ulteriore diritto di appello;

    c) se l’operatore economico riconosciuto omette di adottare le misure necessarie per conformarsi ai criteri stabiliti agli articoli da 9 a 13, in conformità dell’articolo 26;

    d) se è stata revocata la qualifica di operatore economico autorizzato concessa in conformità delle disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario;

    e) se l’operatore economico riconosciuto ne fa richiesta.

    2.  Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente può decidere di non revocare il certificato APEO se le infrazioni hanno scarsa rilevanza quantitativa rispetto al numero o all’entità delle operazioni di importazione realizzate dall’operatore.

    3.  La revoca acquista efficacia il giorno successivo a quello in cui è notificata all’operatore economico riconosciuto.

    4.  L’autorità emittente informa immediatamente la Commissione della revoca di un certificato APEO.



    Sezione 6

    Scambio di informazioni

    Articolo 28

    Richieste di informazioni

    1.  L’operatore economico riconosciuto notifica all’autorità emittente tutti i fattori sorti dopo la concessione del certificato che ne possano influenzare il mantenimento.

    2.  Tutte le informazioni utili in possesso dell’autorità emittente riguardanti gli operatori economici sono comunicate, su richiesta, alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri nei quali gli operatori economici riconosciuti esercitano attività di importazione.

    Articolo 29

    Scambio di informazioni riguardanti gli operatori economici riconosciuti

    1.  La Commissione e le autorità competenti di tutti gli Stati membri archiviano per un periodo minimo di tre anni, conformemente alla normativa nazionale, e hanno accesso alle seguenti informazioni:

    a) i dati trasmessi per via elettronica relativi alle domande;

    b) i certificati APEO e, se del caso, le modifiche o la revoca di detti certificati, o la sospensione della qualifica di operatore economico riconosciuto.

    2.  Ai fini di informazione e comunicazione tra le autorità competenti, nonché ai fini di informazione della Commissione e degli operatori economici in conformità del presente capo, può essere utilizzato il sistema di informazione sulla pesca INN di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

    3.  La Commissione può pubblicare su Internet l’elenco degli operatori economici riconosciuti, previo consenso degli operatori stessi. L’elenco è tenuto aggiornato.

    Articolo 30

    Obblighi di comunicazione e valutazione

    1.  Nella relazione che devono trasmettere ogni due anni alla Commissione in conformità dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri includono informazioni sull’attuazione del regime applicabile agli operatori economici riconosciuti previsto nel presente capo.

    2.  Sulla base di tali relazioni e delle sue osservazioni, la Commissione procede alla valutazione e all’eventuale adeguamento del regime applicabile agli operatori economici riconosciuti.



    CAPO III

    Verifiche relative ai certificati di cattura

    Articolo 31

    Criteri comunitari per le verifiche

    Le verifiche intese a garantire la corretta applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2008, previste all’articolo 17 dello stesso regolamento, vertono sui rischi identificati sulla base dei seguenti criteri comunitari:

    a) importazione, esportazione o commercio di prodotti della pesca ottenuti da specie di elevato valore commerciale;

    b) introduzione di nuovi tipi di prodotti della pesca o scoperta di nuove correnti commerciali;

    c) incongruenze tra le correnti commerciali e le attività di pesca note di uno Stato di bandiera, segnatamente per quanto riguarda le specie, i quantitativi o le caratteristiche della sua flotta peschereccia;

    d) incongruenze tra le correnti commerciali e le attività note di un paese terzo nel settore della pesca, segnatamente per quanto riguarda le caratteristiche dell’industria di trasformazione o degli scambi di prodotti ittici di tale paese terzo;

    e) flussi commerciali non giustificati in base a criteri economici;

    f) partecipazione di un nuovo operatore;

    g) aumento improvviso significativo del volume degli scambi di una determinata specie;

    h) presentazione di copie dei certificati di cattura che accompagnano le dichiarazioni di trasformazione di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1005/2008, per esempio quando le catture sono state frazionate nel corso della produzione;

    i) mancata trasmissione in tempo utile della notifica preventiva prevista dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o trasmissione di informazioni incomplete;

    j) incongruenze tra i dati di cattura dichiarati dall’operatore ed altre informazioni in possesso dell’autorità competente;

    k) peschereccio o armatore sospettato di partecipare o di aver partecipato ad attività INN;

    l) peschereccio che ha recentemente cambiato nome, bandiera o numero di immatricolazione;

    m) mancata notifica dello Stato di bandiera in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o presenza di informazioni su possibili irregolarità nella convalida dei certificati di cattura da parte di un determinato Stato di bandiera (per esempio, timbro di convalida dell’autorità competente perduto, rubato o contraffatto);

    n) presunte carenze nel sistema di controllo di uno Stato di bandiera;

    o) operatori precedentemente coinvolti in attività illegali che rappresentano un rischio potenziale per quanto riguarda la pesca INN.

    Articolo 32

    Obblighi di comunicazione e valutazione

    1.  Nella relazione che devono trasmettere ogni due anni alla Commissione in conformità dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 gli Stati membri includono informazioni sull’applicazione dei criteri comunitari di cui all’articolo 31.

    2.  Sulla base di tali relazioni e delle sue osservazioni, la Commissione procede alla valutazione e all’eventuale adeguamento dei criteri comunitari.



    CAPO IV

    Cooperazione con i paesi terzi

    Articolo 33

    Cooperazione amministrativa con i paesi terzi in relazione ai certificati di cattura

    1.  Nell’allegato IX del presente regolamento figurano le disposizioni amministrative in base alle quali il certificato di cattura è redatto, convalidato o presentato per via elettronica ovvero sostituito da sistemi elettronici di tracciabilità che consentano alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo, stabilite nell’ambito della cooperazione amministrativa prevista all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

    2.  Entro 15 giorni lavorativi dall’adozione di una nuova disposizione amministrativa riguardante l’attuazione delle disposizioni in materia di certificazione delle catture del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione ne informa le autorità competenti degli Stati membri, pubblica quanto prima possibile l’informazione sul proprio sito Internet e aggiorna l’allegato IX del presente regolamento.



    TITOLO III

    AVVISTAMENTI

    Articolo 34

    Modulo per la trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati

    1.  Il modulo per la trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, figura nell’allegato XA del presente regolamento.

    2.  Le istruzioni per la compilazione del modulo di cui al paragrafo 1 sono riportate nell’allegato XB del presente regolamento.



    TITOLO IV

    ASSISTENZA RECIPROCA



    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 35

    Campo di applicazione

    1.  Il presente titolo stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri cooperano amministrativamente tra loro, con i paesi terzi, con la Commissione e con l’organismo da essa designato al fine di garantire l’effettiva applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 e del presente regolamento.

    2.  Il presente titolo non impone agli Stati membri di prestarsi reciproca assistenza nel caso in cui ciò possa pregiudicarne l’ordinamento giuridico, l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali. Prima di respingere una richiesta di assistenza, lo Stato membro interpellato consulta lo Stato membro richiedente per valutare la possibilità di fornire un’assistenza parziale, in base a determinate modalità e condizioni. Se una richiesta di assistenza non può essere accolta, lo Stato membro richiedente e la Commissione ne sono tempestivamente informati, specificando i motivi del rifiuto.

    3.  Il presente titolo non pregiudica l’applicazione negli Stati membri delle norme di procedura penale e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale, ivi comprese quelle relative al segreto istruttorio.

    Articolo 36

    Protezione dei dati personali

    1.  Il presente regolamento lascia inalterato e non incide in alcun modo sul livello di tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali nell’ambito del diritto comunitario e di quello nazionale e in particolare non modifica né gli obblighi degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, né gli obblighi delle istituzioni e degli organismi comunitari in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 nell’adempimento delle loro funzioni. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto di tutte le disposizioni applicabili previste dal regolamento (CE) n. 45/2001 e dalla direttiva 95/46/CE.

    2.  I diritti delle persone con riguardo ai dati di registrazione trattati nei sistemi nazionali sono esercitati in conformità della normativa dello Stato membro presso il quale sono conservati i loro dati personali, e segnatamente delle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE e, con riguardo ai dati di registrazione trattati nei sistemi comunitari, in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

    Articolo 37

    Utilizzo delle informazioni e protezione del segreto professionale e commerciale

    1.  Lo Stato membro richiedente utilizza le informazioni comunicate in conformità del presente titolo esclusivamente ai fini dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 e sempre in conformità della direttiva 95/46/CE. L’utilizzo di tali informazioni per altri fini è subordinato alla preventiva autorizzazione scritta dello Stato membro che le ha trasmesse ed è soggetto alle restrizioni imposte dallo Stato membro interpellato riguardo alla divulgazione delle informazioni in conformità della direttiva 95/46/CE. L’utilizzo di informazioni personali per altri fini deve essere conforme alle condizioni previste dalla direttiva 95/46/CE.

    2.  Lo Stato membro richiedente tiene conto di eventuali richieste specifiche per quanto riguarda la divulgazione delle informazioni, quali la sicurezza e la privacy delle persone identificate o identificabili attraverso di esse.

    3.  Tali informazioni beneficiano della stessa protezione accordata a dati analoghi dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve e, qualora sia un’istituzione comunitaria a riceverle, dalle corrispondenti disposizioni applicabili a tale istituzione. Esse possono essere addotte come elementi di prova nell’ambito di procedimenti amministrativi o penali da parte dello Stato membro che le riceve, conformemente alla sua legislazione nazionale.

    4.  Le informazioni comunicate in qualsiasi forma alle persone impiegate presso autorità pubbliche nazionali o presso la Commissione sono soggette all’obbligo di riservatezza e al segreto professionale se la loro divulgazione rischia di pregiudicare

    a) la tutela della privacy e dell’integrità dell’individuo, in particolare in conformità della legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali;

    b) gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale;

    c) i procedimenti giurisdizionali e la consulenza legale; oppure

    d) la finalità di ispezioni o di indagini.

    5.  Il paragrafo 4 non si applica se la divulgazione delle informazioni è necessaria per porre fine ad attività di pesca INN o ad infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e l’autorità che ha trasmesso le informazioni ne autorizza la divulgazione.

    Articolo 38

    Spese

    Gli Stati membri si fanno carico delle spese sostenute per dare esecuzione a una domanda di assistenza e rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese connesse all’applicazione del presente titolo.

    Articolo 39

    Autorità unica

    1.  Ciascuno Stato membro designa un ufficio unico di collegamento responsabile dell’applicazione del presente titolo.

    2.  Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità dell’ufficio unico di collegamento e mantiene aggiornata tale informazione.

    3.  La Commissione pubblica e aggiorna l’elenco degli uffici unici di collegamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 40

    Misure successive

    1.  Se, a seguito di una richiesta di assistenza ai sensi del presente titolo o di uno scambio spontaneo di informazioni, le autorità nazionali decidono di adottare misure che possono essere attuate soltanto previa autorizzazione o su richiesta di un’autorità giudiziaria, esse comunicano allo Stato membro interessato e alla Commissione qualsiasi informazione sulle suddette misure che riguardi attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008, o infrazioni al presente regolamento.

    2.  La comunicazione deve essere preventivamente autorizzata dall’autorità giudiziaria, se tale autorizzazione è prevista dalla legislazione nazionale.



    CAPO II

    Informazioni senza richiesta preventiva

    Articolo 41

    Informazioni senza richiesta preventiva

    1.  Se uno Stato membro viene a conoscenza di possibili attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 o ha ragionevoli motivi per sospettare che tali attività o infrazioni possano verificarsi, esso ne informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione. Tale comunicazione è corredata di tutte le informazioni necessarie ed è effettuata per il tramite dell’autorità unica di cui all’articolo 39.

    2.  Se uno Stato membro adotta misure di esecuzione in relazione a un’attività di pesca INN o a un’infrazione di cui al paragrafo 1, esso ne informa gli altri Stati membri interessati e la Commissione per il tramite dell’autorità unica di cui all’articolo 39.

    3.  Tutte le comunicazioni ai sensi del presente articolo sono effettuate per iscritto.



    CAPO III

    Richieste di assistenza

    Articolo 42

    Definizioni

    Ai fini del presente titolo, per «richiesta di assistenza» si intende una richiesta, trasmessa da uno Stato membro a un altro Stato membro, di:

    a) informazioni;

    b) misure di esecuzione; oppure

    c) notifica amministrativa.

    Articolo 43

    Requisiti di carattere generale

    1.  Lo Stato membro richiedente si assicura che tutte le richieste di assistenza siano corredate di informazioni sufficienti a consentire allo Stato membro interpellato di dare seguito alla richiesta, comprese eventuali prove necessarie che possono essere ottenute nel territorio dello Stato membro richiedente.

    2.  Le richieste di assistenza sono limitate ai casi debitamente motivati in cui sussistano ragionevoli motivi per ritenere che sono state realizzate attività di pesca INN o che sono state commesse infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008, e in cui lo Stato membro richiedente non sia in grado, con i suoi propri mezzi, di ottenere le informazioni o di adottare le misure richieste.

    Articolo 44

    Trasmissione delle richieste e risposte alle medesime

    1.  Le richieste sono esclusivamente trasmesse dall’autorità unica dello Stato membro richiedente o dalla Commissione all’autorità unica dello Stato membro interpellato. Tutte le risposte a una richiesta sono comunicate secondo le stesse modalità.

    2.  Le richieste di reciproca assistenza e le relative risposte sono effettuate in forma scritta.

    3.  Le lingue utilizzate per le richieste e per la trasmissione delle informazioni sono concordate dalle autorità uniche prima dell’inoltro delle richieste. In caso di mancato accordo, le richieste sono comunicate nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro richiedente e le risposte nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro interpellato.

    Articolo 45

    Richieste di informazioni

    1.  Su richiesta dello Stato membro richiedente o della Commissione, lo Stato membro interpellato fornisce tutte le informazioni pertinenti necessarie per stabilire se sono state realizzate attività di pesca INN o se sono state commesse infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 o se sussistono sospetti giustificati che tali attività o infrazioni possano verificarsi. Tali informazioni sono trasmesse per il tramite dell’autorità unica di cui all’articolo 39.

    2.  Su richiesta dello Stato membro richiedente o della Commissione, lo Stato membro interpellato effettua opportune indagini amministrative sulle operazioni che configurano, o che lo Stato membro richiedente ritiene che configurino, attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008. Lo Stato membro interpellato comunica le conclusioni di tali indagini amministrative allo Stato membro richiedente e alla Commissione.

    3.  Su richiesta dello Stato membro richiedente o della Commissione, lo Stato membro interpellato può autorizzare un funzionario competente dello Stato membro richiedente ad accompagnare i funzionari dello Stato membro interpellato o della Commissione nel corso delle indagini amministrative di cui al paragrafo 2. I funzionari dello Stato membro richiedente non prendono parte agli atti che, secondo le disposizioni nazionali di procedura penale, sono riservati a funzionari specificamente designati dalla legge nazionale. In nessun caso essi partecipano a perquisizioni domiciliari o ad interrogatori formali effettuati a norma del diritto penale. I funzionari dello Stato membro richiedente presenti nello Stato membro interpellato devono poter presentare in qualsiasi momento un’autorizzazione scritta attestante la loro identità e le loro funzioni ufficiali.

    4.  Su richiesta dello Stato membro richiedente lo Stato membro interpellato fornisce tutti i documenti in suo possesso riguardanti attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008, o copie certificate conformi di essi.

    5.  Il modulo standard per lo scambio di informazioni su richiesta figura nell’allegato XI.

    Articolo 46

    Richieste di misure di esecuzione

    1.  Su richiesta dello Stato membro richiedente o della Commissione, lo Stato membro interpellato, sulla base degli elementi di prova di cui all’articolo 43, adotta senza indugio tutte le misure di esecuzione necessarie per porre fine, nel suo territorio o nelle acque marittime soggette alla sua sovranità o giurisdizione, ad eventuali attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008.

    2.  Lo Stato membro interpellato può consultare lo Stato membro richiedente e la Commissione allorché adotta le misure di esecuzione di cui al paragrafo 1.

    3.  Lo Stato membro interpellato informa gli altri Stati membri interessati e la Commissione, per il tramite dell’autorità unica di cui all’articolo 39, in merito alle misure adottate e ai relativi effetti.

    Articolo 47

    Termine di risposta alle richieste di informazioni e di misure di esecuzione

    1.  Lo Stato membro interpellato trasmette le informazioni di cui all’articolo 45, paragrafo 1, e all’articolo 46, paragrafo 3, nel più breve tempo possibile, e comunque entro 4 settimane dalla data di ricezione della richiesta. Termini diversi possono essere concordati tra lo Stato membro interpellato e quello richiedente o la Commissione.

    2.  Se non è in grado di rispondere alla richiesta entro il termine previsto, lo Stato membro interpellato informa immediatamente per iscritto lo Stato membro richiedente delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine, indicando quando ritiene che gli sarà possibile dar seguito alla richiesta.

    Articolo 48

    Richieste di notifica amministrativa

    1.  Su richiesta dello Stato membro richiedente lo Stato membro interpellato, in conformità delle proprie norme nazionali per la notifica di tali atti e decisioni, notifica al destinatario tutti gli atti e le decisioni adottati nel settore disciplinato dal regolamento (CE) n. 1005/2008 che sono emanati dalle autorità amministrative dello Stato membro richiedente e devono essere applicati nel territorio dello Stato membro interpellato.

    2.  Le domande di notifica sono effettuate per mezzo del modulo standard che figura nell’allegato XII del presente regolamento.

    3.  Lo Stato membro interpellato trasmette la sua risposta allo Stato membro richiedente immediatamente dopo la notifica per il tramite dell’autorità unica di cui all’articolo 39. Le risposta è trasmessa per mezzo del modulo standard che figura nell’allegato XII del presente regolamento.



    CAPO IV

    Relazioni con la Commissione

    Articolo 49

    Comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione

    1.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena ne vengano a conoscenza, qualsiasi informazione che ritengano pertinente in relazione a metodi e pratiche utilizzati o sospettati di essere utilizzati e alle tendenze emerse con riguardo ad attività di pesca INN o ad infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008.

    2.  La Commissione comunica agli Stati membri, non appena ne venga a conoscenza, qualsiasi informazione utile ai fini dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1005/2008.

    Articolo 50

    Coordinamento da parte della Commissione

    1.  Se uno Stato membro viene a conoscenza di operazioni che configurano, o sembrano configurare, attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 e che rivestono particolare importanza a livello comunitario, esso comunica quanto prima possibile alla Commissione ogni informazione pertinente necessaria per accertare i fatti. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri interessati.

    2.  Ai fini del paragrafo 1, si considera che le operazioni che configurano attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 rivestano particolare importanza a livello comunitario in particolare quando:

    a) abbiano o possano aver ramificazioni in altri Stati membri; oppure

    b) lo Stato membro ritenga probabile che operazioni analoghe siano state effettuate anche in altri Stati membri.

    3.  Se la Commissione ritiene che operazioni che configurano attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 abbiano avuto luogo in uno o più Stati membri, essa ne informa gli Stati membri interessati che procedono quanto prima possibile ad opportune indagini. Gli Stati membri interessati comunicano senza indugio alla Commissione le risultanze di tali indagini.



    CAPO V

    Relazioni con i paesi terzi

    Articolo 51

    Scambio di informazioni con i paesi terzi

    1.  Se uno Stato membro riceve da un paese terzo informazioni pertinenti ai fini dell’effettiva applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 e del presente regolamento, esso comunica tali informazioni agli altri Stati membri per il tramite dell’autorità unica, nella misura in cui ciò è consentito dagli accordi bilaterali di assistenza con detto paese terzo.

    2.  Le informazioni ricevute ai sensi del presente titolo possono essere comunicate da uno Stato membro ad un paese terzo, per il tramite dell’autorità unica, nell’ambito di un accordo bilaterale di assistenza con detto paese terzo. Tale comunicazione è effettuata previa consultazione dello Stato membro da cui provengono le informazioni e in conformità della normativa comunitaria e nazionale concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

    3.  La Commissione, nell’ambito di accordi di pesca conclusi tra la Comunità e i paesi terzi o di organizzazioni regionali di gestione della pesca, o nell’ambito di accordi analoghi di cui la Comunità è parte contraente o parte cooperante non contraente, può comunicare informazioni pertinenti sulle attività di pesca INN o infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 ad altre parti di tali accordi o organizzazioni, previo consenso dello Stato membro da cui provengono le informazioni.



    CAPO VI

    Disposizione transitoria

    Articolo 52

    Creazione di un sistema di informazione sulla pesca INN

    In attesa che venga istituito il «sistema di informazione sulla pesca INN» previsto all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra loro e con la Commissione, nell’ambito del presente titolo, attraverso i meccanismi esistenti per lo scambio di informazioni.



    TITOLO V

    MODIFICHE

    Articolo 53

    Modifiche del regolamento (CE) n. 1005/2008

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, recante l’elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di «prodotti della pesca» di cui all’articolo 2, punto 8, di detto regolamento, è modificato in conformità dell’allegato XIII del presente regolamento.



    TITOLO VI

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 54

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I

    Termine di notifica preventiva per determinati tipi di prodotti della pesca di cui all’articolo 1

    Termine di notifica preventiva di 4 ore

    Sbarchi di prodotti della pesca freschi effettuati da pescherecci in porti designati della Comunità

    ▼M3




    ALLEGATO IIA

    Modulo di notifica preventiva per i pescherecci di paesi terzi di cui all’articolo 2, paragrafo 1

    Si prega di compilare tutti i campi pertinenti prima di trasmettere la notifica preventiva:Identificazione della nave1. Nome della nave:2. Tipo di nave (nave da pesca, nave da trasporto o nave ausiliaria):3. Bandiera (paese di immatricolazione):4. Porto di immatricolazione (codice ISO alpha-2 del paese + nome del porto/codice del porto a 3 lettere (*)):5. Numero di immatricolazione (identificazione esterna):6. Indicativo internazionale di chiamata:7. Informazioni di contatto della nave:8. Certificato di immatricolazione:9. Numero IMO/Lloyd’s (eventuale):10. VMS [no, sì (nazionale), sì (ORGP)]; se sì, tipo:11. Dimensioni della nave – lunghezza: … larghezza: … pescaggio:Porto di scalo previsto12. Nome del porto (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere (*)):13. Motivo dello scalo (sbarco, trasbordo o accesso ai servizi):14. Porto e data dell’ultimo scalo (codice ISO alpha-2 del paese + nome del porto/codice del porto a 3 lettere (*))Date19. Date della bordata di pesca:20. Data e ora stimata di arrivo in porto:Autorizzazione di pesca15. Numero dell’autorizzazione di pesca e data di scadenza (indicare anche la zona di pesca, le specie e gli attrezzi da pesca):16. Autorizzazione a fornire assistenza a operazioni di pesca/trasbordare i prodotti della pesca e data di scadenza:17. Autorità emittente:18. Identificatore ORGP (se pertinente)Quantitativi delle specie detenute a bordo (o comunicazione attestante l’assenza di catture)21. Nome del/dei peschereccio/i e numero/i del relativo certificato di cattura (eventuale)22. Data del trasbordo (se effettuato in un luogo diverso dal porto di sbarco)23. Zona o porto di trasbordo (zona/divisione/sottodivisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM e zona di sforzo di pesca)24. Nome delle specie (codice FAO alpha-3)25. Zona di cattura [zona/divisione/sottodivisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM e zona di sforzo di pesca]26. Peso vivo totale stimato delle catture a bordo (in kg) o numero di pesci, se richiesto27. Peso vivo totale stimato del pesce da sbarcare/trasbordare (in kg) o numero di pesci, se richiesto28. Presentazione del pesce e stato di conservazione (utilizzare codici alfabetici (*)

    29. Nome e indirizzo dell’armatore:30. Nome e nazionalità del comandante del peschereccio/del rappresentante:31. Firma:32. Data:Per le navi da pesca compilare i punti 1-15, 17-20 e 24-28Per le navi da trasporto compilare i punti 1-14, 16-18 e 20-28Per le navi ausiliarie compilare i punti 1-14, 16-18 e 20Compilare in tutti i casi i punti 29-32(*) Per i codici alfabetici relativi ai porti, allo stato di conservazione e alla presentazione del pesce cfr.: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/technologies/ers/index_en.htm




    ALLEGATO IIB

    Modulo di notifica preventiva per i pescherecci di paesi terzi di cui all’articolo 2, paragrafo 2

    Si prega di compilare tutti i campi pertinenti prima di trasmettere la notifica preventiva:Porto di scalo previsto e ulteriori informazioni sul peschereccio1. Nome del porto (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere (*)):2. Motivo dello scalo (sbarco, trasbordo o accesso ai servizi):3. Data e ora stimata di arrivo in porto:4. VMS [no, sì (nazionale), sì (ORGP)]; se sì, tipo:5. Dimensioni della nave lunghezza: … larghezza: … pescaggio:6. Certificato di immatricolazione:7. Identificatore ORGP (se pertinente)8. Porto e data dell’ultimo scalo (codice ISO alpha-2 del paese + nome del porto/codice del porto a 3 lettere)Quantitativi delle specie detenute a bordo9. Nome del/dei peschereccio/i e numero/i del relativo certificato di cattura10. Data del trasbordo (se effettuato in un luogo diverso dal porto di sbarco)11. Zona o porto di trasbordo [zona/divisione/sottodivisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM e zona di sforzo di pesca]12. Nome delle specie (codice FAO alpha-3)13. Peso vivo totale stimato delle catture a bordo (in kg) o numero di pesci, se richiesto14. Peso vivo totale stimato del pesce da sbarcare/trasbordare (in kg) o numero di pesci, se richiesto15. Presentazione del pesce e stato di conservazione (utilizzare codici alfabetici(*)16. Nome e indirizzo dell’armatore:17. Nome e nazionalità del comandante del peschereccio/del rappresentante:18. Firma:19. Data:Per le navi da pesca compilare i punti 1-8, 12, 14 e 15Per le navi da trasporto compilare i punti 1-15Per le navi ausiliarie compilare i punti 1-8Compilare in tutti i casi i punti 16-19(*) Per i codici alfabetici relativi ai porti, allo stato di conservazione e alla presentazione del pesce cfr.: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/technologies/ers/index_en.htm

    ▼B




    ALLEGATO IIIA

    Modulo per le dichiarazioni preventive di sbarco di cui all’articolo 3, paragrafo 1

    Identificazione della nave1. Nome della nave:2. Tipo di nave (nave da pesca o da trasporto):3. Bandiera (paese di immatricolazione):4. Porto di immatricolazione (codice ISO alpha-2 del paese + nome del porto):5. Numero di immatricolazione (identificazione esterna):6. Indicativo internazionale di chiamata:7. Numero IMO/Lloyd’s (eventuale):Contatto8. Nome del comandante/rappresentante:9. Indirizzo del comandante/rappresentante:Informazioni relative alla partenza10. Data e ora della partenza:11. Porto di partenza (codice ISO alpha-2 del paese + nome del porto):Informazioni relative allo sbarco12. Data e ora stimata dello sbarco:13. Porto previsto di sbarco [codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere (*)]:14. Trasmesse dal comandante/rappresentante:Quantitativi delle specie detenute a bordo15. Numero/i, data/e e Stato/i di bandiera del certificato di cattura16. Data del trasbordo (se effettuato in un luogo diverso dal porto di sbarco) e nome della/e nave/i da pesca17. Zona o porto di trasbordo [zona/divisione/sottodivisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM]18. Nome delle specie (codice FAO alpha-3)19. Zona di cattura [zona/divisione/sottodivisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM e zona di sforzo di pesca]20. Peso vivo totale stimato delle catture a bordo (in kg) o numero di pesci, se richiesto21. Peso vivo totale stimato del pesce da sbarcare (in kg) o numero di pesci, se richiesto22. Presentazione del pesce e stato di conservazione [utilizzare codici alfabetici (*)]23. Se del caso, coefficiente di conversione applicato al prodotto della pesca dallo Stato di bandiera24. Nel caso di prodotti della pesca trasformati, tipo di imballaggio (codice a 3 lettere CRT=cartoni, BOX=casse, BGS=sacchi e BLC=blocchi):25. Nel caso di prodotti della pesca trasformati, numero di unità di imballaggio (cartoni, scatole, sacchi, contenitori, blocchi, ecc.):26. Nel caso di prodotti della pesca trasformati, peso medio per unità di imballaggio (in kg):27. Nome e indirizzo dell’armatore:28. Nome del comandante del peschereccio/del rappresentante:29. Firma:30. Data:Per le navi da pesca compilare i punti 1-15 e 18-30Per le navi da trasporto compilare tutti i punti(*) Per i codici alfabetici relativi ai porti, allo stato di conservazione e alla presentazione del pesce cfr.: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm




    ALLEGATO IIIB

    Modulo per le dichiarazioni preventive di trasbordo di cui all’articolo 3, paragrafo 2

    (da presentare sia per la nave cedente che per la nave ricevente)

    Identificazione della nave1. Nome della nave:2. Tipo di nave (nave da pesca o da trasporto):3. Bandiera (paese di immatricolazione):4. Porto di immatricolazione (codice ISO alpha-2 del paese + nome del porto):5. Numero di immatricolazione (identificazione esterna):6. Indicativo internazionale di chiamata:7. Numero IMO/Lloyd’s (eventuale):Contatto8. Nome del comandante/rappresentante:9. Indirizzo del comandante/rappresentante:Informazioni relative alla partenza10. Data e ora della partenza:11. Porto di partenza (codice ISO alpha-2 del paese + nome del porto):Informazioni relative al trasbordo12. Data e ora stimata del trasbordo:13. Porto previsto di trasbordo [codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere (*)]:14. Trasmesse dal comandante/rappresentante:Informazioni relative all’altra nave che partecipa all’operazione di trasbordo:15. Indicativo internazionale di chiamata:16. Numero di immatricolazione (identificazione esterna):17. Bandiera (paese di immatricolazione):Quantitativi delle specie detenute a bordo18. Numero/i, data/e e Stato/i di bandiera del certificato di cattura19. Data del trasbordo (se effettuato in un luogo diverso dal porto di sbarco) e nome della/e nave/i da pesca20. Zona o porto di trasbordo (zona/divisione/sottodivisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM e zona di sforzo di pesca)21. Nome delle specie(codice FAO alpha-3)22. Zona di cattura (zona/divisione/sottodivisione (CIEM) della FAO e, se del caso, rettangolo statistico CIEM e zona di sforzo di pesca)23. Peso vivo totale stimato delle catture a bordo (in kg) o numero di pesci, se richiesto24. Peso vivo totale stimato del pesce da trasbordare (in kg) o numero di pesci, se richiesto25. Presentazione del pesce e stato di conservazione [utilizzare codici alfabetici (*)]26. Se del caso, coefficiente di conversione applicato al prodotto della pesca dallo Stato di bandiera27. Nel caso di prodotti della pesca trasformati, tipo di imballaggio (codice a 3 lettere CRT=cartoni, BOX=casse, BGS=sacchi e BLC=blocchi):28. Nel caso di prodotti della pesca trasformati, numero di unità di imballaggio (cartoni, scatole, sacchi, contenitori, blocchi, ecc.):29. Nel caso di prodotti della pesca trasformati, peso medio per unità di imballaggio (in kg):30. Nome e indirizzo dell’armatore:31. Nome del comandante del peschereccio/del rappresentante:32. Firma:33. Data:Per le navi da pesca compilare i punti 1-18 e 21-33Per le navi da trasporto compilare tutti i punti(*) Per i codici alfabetici relativi ai porti, allo stato di conservazione e alla presentazione del pesce cfr.: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_en.htm




    ALLEGATO IV

    CERTIFICATO DI CATTURA DELLA COMUNITÀ EUROPEA

    Modulo semplificato per i prodotti della pesca che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 6 del presente regolamento

    i) CERTIFICATO DI CATTURA DELLA COMUNITÀ EUROPEA – Modulo semplificato per i prodotti della pesca che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 6 del presente regolamentoNumero del documentoAutorità di convalida (nome, indirizzo, telefono, fax)1. Descrizione del prodotto2. Riferimenti alle misure di conservazione e di gestione applicabiliSpecieCodice del prodottoPeso sbarcato verificato (kg)3. Elenco delle navi che hanno effettuato comunicazioni delle catture e dei quantitativi, per nave (con indicazione del nome, numero di immatricolazione, ecc.):4. Nome, indirizzo, telefono e fax dell’esportatoreFirmaDataTimbro5. Convalida dell’autorità dello Stato di bandiera:Nome/qualificaFirmaDataTimbro6. Informazioni riguardanti il trasporto: (cfr. appendice)7. Dichiarazione dell’importatore:Nome e indirizzo dell’importatoreFirmaDataTimbroCodice NC del prodotto8. Controllo all’importazione: AutoritàLuogoImportazione autorizzata (*)Importazione sospesa (*)Verifica richiesta — dataDichiarazione in dogana (eventuale)NumeroDataLuogo(*) Barrare la casella corrispondente

    ii) CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEANumero del certificatoDataStato membro1. Descrizione del prodotto riesportatoPeso (kg)SpecieCodice del prodottoDifferenza rispetto al quantitativo totale dichiarato nel certificato di cattura2. Nome del riesportatoreIndirizzoFirmaData3. AutoritàNome/qualificaFirmaDataTimbro4. Controllo alla riesportazioneLuogo:Riesportazione autorizzata (*)Verifica richiesta (*)Numero e data della dichiarazione di riesportazione(*) Barrare la casella corrispondente




    Appendice

    Informazioni riguardanti il trasporto

    1. Paese di esportazionePorto/aeroporto/altro luogo di partenza2. Firma dell’esportatoreNome e bandiera della naveNumero di volo e lettera di trasporto aereoNazionalità e numero di immatricolazione dell’autocarroLettera di vettura ferroviariaAltro documento di trasportoNumero(i) di containerelenco allegatoNomeIndirizzoFirma




    ALLEGATO V

    Sistemi di documentazione delle catture adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca e riconosciuti conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1005/2008

    Parte I Sistemi di documentazione delle catture riconosciuti conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1005/2008:

     sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp. definito nel regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp ( 7 ).

    ▼M3

     Programma ICCAT di documentazione delle catture di tonno rosso, quale istituito dal regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 )

    ▼B

    Parte II Sistemi di documentazione delle catture riconosciuti conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1005/2008, subordinatamente a condizioni supplementari:

     CCSBT (Commissione per la conservazione del tonno rosso del sud) — Risoluzione concernente l’attuazione di un sistema di documentazione delle catture della CCSBT (adottata in occasione della quindicesima riunione annuale — 14-17 ottobre 2008). In aggiunta ai documenti di cattura e ad eventuali altri documenti connessi convalidati in conformità del sistema di documentazione delle catture della CCSBT, l’importatore presenta alle autorità degli Stati membri di importazione le informazioni riguardanti il trasporto specificate nella corrispondente appendice che figura nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008.




    ALLEGATO VI

    Termini di presentazione dei certificati di cattura per le partite di cui all’articolo 8

    Termine di 4 ore per la presentazione del certificato di cattura prima dell’entrata nella Comunità

    Partite di prodotti della pesca introdotte nella Comunità con trasporto aereo

    Termine di 2 ore per la presentazione del certificato di cattura prima dell’entrata nella Comunità

    Partite di prodotti della pesca introdotte nella Comunità con trasporto stradale

    Termine di 4 ore per la presentazione del certificato di cattura prima dell’entrata nella Comunità

    Partite di prodotti della pesca introdotte nella Comunità con trasporto ferroviario




    ALLEGATO VII

    COMUNITÀ EUROPEAMODELLODomanda di certificato APEO(di cui all’articolo 14)NB: consultare le note esplicative prima di compilare il formulario1. RichiedenteRiservato alle autorità2. Forma giuridica del richiedente3. Data di costituzione4. Indirizzo di costituzione5. Sede di attività principale6. Persona di contatto (nome, telefono, fax, e-mail)7. Recapito postale8. Numero/i di partita IVA9. Numero/i di identificazione dell’operatore/numero EORI10. Numero di registrazione legale

    11. Numero del certificato AEO12. Stato membro in cui sono effettuate attività doganali13. Media mensile del numero/ volume delle operazioni di importazione14. Ufficio in cui è conservata la documentazione relativa al certificato di cattura15. Ufficio incaricato di fornire la documentazione relativa al certificato di cattura16. Luogo/luoghi in cui sono conservati i prodotti importati17.Firma: …Nome: …Data: …Numero di allegati: …Note esplicative:La domanda e i documenti connessi devono essere presentati, in formato elettronico o su supporto cartaceo, secondo quanto richiesto dallo Stato membro cui è trasmessa la domanda.1. RichiedenteIndicare il nome completo dell’operatore economico che presenta la domanda.2. Forma giuridicaIndicare la forma giuridica come appare nell’atto di costituzione.3. Data di costituzioneIndicare — in cifre — il giorno, il mese e l’anno di costituzione.4. Indirizzo di costituzioneIndicare l’indirizzo completo del luogo in cui è stata costituita l’impresa del richiedente, incluso il paese.5. Sede di attività principaleIndicare l’indirizzo completo del luogo in cui è esercitata l’attività principale dell’impresa del richiedente.6. ReferenteIndicare il nome completo, il numero di telefono e di fax e l’indirizzo e-mail della persona designata nell’impresa del richiedente come punto di contatto per le autorità durante l’esame della domanda.

    7. Recapito postaleDa compilare soltanto se diverso dall’indirizzo di costituzione.8, 9 e 10. Numeri di partita IVA, di identificazione dell’operatore e di registrazione legaleIndicare i numeri richiesti.Il numero/i numeri di identificazione dell’operatore è/sono il numero/i numeri di identificazione registrato/i dall’autorità doganale/dalle autorità doganali.Il numero di registrazione e di identificazione degli operatori economici (EORI) è il numero di identificazione registrato dall’autorità doganale/dalle autorità doganali.Il numero di registrazione legale è il numero di registrazione fornito dall’ufficio di registrazione della società.Se sono identici, indicare solo il numero di partita IVA.11. Numero del certificato AEOIndicare il numero richiesto.12. Stato membro in cui sono effettuate attività doganaliIndicare il codice ISO alpha-2 del paese. Deve corrispondere a quello dello Stato membro in cui è stata concessa la qualifica di operatore economico autorizzato.13. Media mensile del numero/volume delle operazioni di importazioneIndicare il numero medio mensile del numero/volume delle operazioni di importazione degli ultimi 12 mesi.14, 15 e 16. Uffici/locali in cui sono conservati la documentazione/i prodottiIndicare l’indirizzo completo degli uffici/locali in questione. Se l’indirizzo è identico, compilare soltanto la casella 14.17. Nome, data e firma del richiedenteFirma: il firmatario deve precisare la sua funzione. Il firmatario dovrebbe essere sempre la persona che rappresenta l’impresa del richiedente nell’insieme.Nome: nome e timbro del richiedente.Numero di allegati: il richiedente fornisce le informazioni generali seguenti:1. la domanda, compresi gli allegati, per la qualifica di operatore economico autorizzato2. il certificato AEO rilasciato dalle autorità che concedono la qualifica di operatore economico autorizzato3. la documentazione relativa alle operazioni di importazione realizzate negli ultimi 12 mesi.




    ALLEGATO VIII

    COMUNITÀ EUROPEAMODELLOCertificato APEO(numero del certificato)1. Titolare del certificato APEO2. Autorità emittente3. Data di decorrenza della validità del certificatoNote esplicative:Numero del certificatoIl numero del certificato deve sempre iniziare con il codice ISO alpha-2 dello Stato membro emittente, seguito dal numero nazionale di autorizzazione.1. Titolare del certificato APEOIndicare il nome completo del titolare che figura nella casella 1 del modulo di domanda nell’allegato VII, nonché il numero/i numeri di partita IVA riportato/i nella casella 8 del modulo di domanda e il numero AEO che figura nella casella 11 del modulo di domanda.2. Autorità emittenteFirma, nome e timbro dell’amministrazione dello Stato membro.Il nome dell’amministrazione dello Stato membro può essere indicato a livello regionale se la struttura organizzativa dell’amministrazione lo prevede.3. Data di decorrenza della validità del certificatoIndicare il giorno, il mese e l’anno, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1.




    ALLEGATO IX

    Procedure amministrative concordate con gli Stati di bandiera con riguardo all’attuazione delle disposizioni in materia di certificazione delle catture [articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008]

    ▼M4

    Sezione 1

    NORVEGIA

    SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE

    In conformità dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura di cui all’articolo 12 e all’allegato II del suddetto regolamento è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera della Norvegia, dal certificato di cattura norvegese basato sul sistema norvegese di pesatura e di registrazione delle catture, che è un sistema elettronico di tracciabilità sotto il controllo delle autorità norvegesi che consente alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema di certificazione delle catture dell’Unione europea.

    Nell’appendice I è riportato un facsimile del certificato di cattura norvegese che sostituisce il certificato di cattura e il certificato di riesportazione dell’Unione europea.

    I documenti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 possono essere trasmessi su supporto elettronico.

    La Norvegia richiede un certificato di cattura per gli sbarchi e le importazioni in Norvegia di catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea.

    ASSISTENZA RECIPROCA

    L’assistenza reciproca di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e l’assistenza tra le rispettive autorità della Norvegia e degli Stati membri dell’Unione europea, sulla base delle disposizioni dettagliate in materia di assistenza reciproca previste dal regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione

    Appendice I

    NORWAYCatch CertificateNORWAYCatch certification scheme for fishery products exported from Norway to the European Community under Article 20 (4) of Council Regulation (EC) No 1005/2008 and Commission Regulation (EC) No 1010/2009 laying down the detailed rules for the implementation of the same Regulation to replace the European Community catch certificate.1. Document NoIssued and validated electronically byAddressTelephone numberTelefax number10. Transport details:Country of exportationNORWAYPort / airport / other place of departureVessel name and flagFlight number/airway bill numberTruck nationality and reg.numberRailway bill numberOther transport documents3. Description of exported product(s):SpeciesProduct codeProduct CN code (*)Product weight (**)Total product weight (***)Exporter references: (****)8. Name and address of exporterSignatureDate9. Flag State Authority Validation:This certificate is issued and validated electronically in accordance with the catch certification scheme for fishery products exported from Norway to the European Community under Article 20 (4) of Council Regulation (EC) No 1005/2008 and Commission Regulation (EC) No 1010/2009 laying down the detailed rules for the implementation of the same Regulation.Ref: www.catchcertificate.no where the original electronic version may be accessed. Document security code:(*) If provided by exporter(**) Net weight kg (estimated if direct landing)(***) Weight of any part of the consignment stemming from catches made by non-Norwegian vessels is not included, cf. Council Regulation (EC) No 1005/2008, Article 14(****) If provided by exporter (e.g. invoice number or other info to importer)Form: NO-Cc-110401Page: 1

    Catch certification scheme for fishery products exported from Norway to the European Community under Article 20 (4) of Council Regulation (EC) No 1005/2008 and the Commission Regulation (EC) No 1010/2009 laying down the detailed rules for the implementation of the same Regulation to replace the European Community catch certificate.1. Document No: NO-999-999999-999999Fishing vessel and catch detailsFishing vessel nameRegistration numberCatch areaLanding dateSales note numberForm: NO-Cc-110401Page: 2

    Catch certification scheme for fishery products exported from Norway to the European Community under Article 20 (4) of Council Regulation (EC) No 1005/2008 and the Commission Regulation (EC) No 1010/2009 laying down the detailed rules for the implementation of the same Regulation to replace the European Community catch certificate.1. Document No: NO-999-999999-99999911. Importer declaration: Name and address of importerSignatureDateSealProduct CN codeDocuments under Articles 14(1), (2) of Regulation (EC 1005/2008)References12. Import control: AuthorityPlaceImportation authorised (*)Importation suspended (*)Verification requested -dateCustoms declaration (if issued)NumberDatePlaceEUROPEAN COMMUNITY RE-EXPORT CERTIFICATECertificate numberDateMember State1. Description of re-exported product:Weight (kg)SpeciesProduct codeBalance (kg) (**)2. Name of re-exporterAddressSignatureDate3. AuthorityName/TitleSignatureDateSeal/Stamp4. Re-export control:Place:Re-export authorized (*)Verification requested (*)Re-export declaration number and date(*) Tick as appropriate(**) Balance from total quantity declared in the catch certificateForm: NO-Cc-110401Page: 3

    Catch certification scheme for fishery products exported from Norway to the European Community under Article 20 (4) of Council Regulation (EC) No 1005/2008 and the Commission Regulation (EC) No 1010/2009 laying down the detailed rules for the implementation of the same Regulation to replace the European Community catch certificate.1. Document No: NO-999-999999-999999List of containersForm: NO-Cc-110401Page: 4

    ▼M1

    Sezione 2

    STATI UNITI

    SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE

    In conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura di cui all'articolo 12 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera degli Stati Uniti, da un certificato di cattura statunitense basato su sistemi elettronici di dichiarazione e di registrazione sotto il controllo delle autorità statunitensi che consentono alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema comunitario di certificazione delle catture.

    Nell'appendice è riportato un facsimile del certificato di cattura statunitense, che sostituirà il certificato di cattura della Comunità europea e il certificato di riesportazione a decorrere dal 1o gennaio 2010.

    ASSISTENZA RECIPROCA

    L'assistenza reciproca di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti degli Stati Uniti e degli Stati membri della Comunità europea, sulla base delle norme in materia di assistenza reciproca previste dal regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione.

    Appendice

    ANNEX IUNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCENATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATIONDocument Number:Validating AuthorityUNITED STATES Attestation in Accordance with Council Regulation (EC) No. 1005/2008 for Products Caught by U.S.-Flagged Vessels1. VALIDATING AUTHORITYAddressTel:Fax:Exporter2. EXPORTERNameSealAddressSignatureDateCommodity Description3. COMMODITY DESCRIPTIONSpecies (Scientific Name)Net weightU.S. Commodity CodeFAO Catch AreaCatch Date or RangeFlag State Authority Validation4. ATTESTATIONThis attestation is admissible in all courts of the United States as prima facie evidence of the truth of the statements therein contained. This attestation does not excuse failure to comply whith any Federal or state laws. WARNING: Any person who knowingly falsely makes, issues, alters, forges or counterfeits any official Seafood Inspection Program certificate or knowingly causes or procures, or aids, assists in, or is party to such false making, issuing, altering, forging or counterfeiting, is subject to a fine of not more than $1000 or imprisonment for not more than 1 year, or both (7 U.S.C. § 1622I certify to the best of my knowledge that the items shipment listed herein were caught in compliance with the Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act (16 U.S.C. 1801 /et seq./) and other applicable state and Federal conservation and management laws and regulations as specified in the U.S.-EU Agreement datedOctober XX,2009.OFFICIAL STAMPName and Signature of Official InspectorNOAA National Marine Fisheries ServiceDate

    Transport Details5. TRANSPORT DETAILS AS SPECIFIED IN (EC) 1005/2008 Annex I Appendix5.1 Country of Exportation5.2 Port/Airport/other place of departure (embarkation):5.3 Vessel Name and Flag:Flight number/airway bill number:Other transport documents(s):Container number(s):List attached if necessary)NameAddressSignatureEU Importer Declaration6. EU IMPORTERNameSealAddressSignatureDateProduct CN CodeDocuments under Articles 14 (1), (2) of Regulation 1005/2008ReferencesImport Control Authority7. MEMBER STATE IMPORT CONTROL AUTHORITYPlaceVerification requested – dateImportation authorizedImportation suspendedCustoms declaration (if issued)NumberDatePlaceEuropean Community Re–Export Certiicate8. CERTIFICATE NUMBERDateMember State8.1 Description of re-exported product:Weight (Kg)SpeciesProduct CodeBalance from total quantity declared in the catch certificate:8.2 Name of re-exporterAddressSignatureDate8.3 AuthorityName/TitleSignatureDateSeal/Stamp8.4 Re-export ControlPlaceRe-export AuthorizedVerification RequestedRe-export Declaration number and Date

    Sezione 3

    NUOVA ZELANDA

    SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE

    In conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura di cui all'articolo 12 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera della Nuova Zelanda, da un certificato di cattura neozelandese basato su un sistema elettronico di tracciabilità e certificazione sotto il controllo delle autorità neozelandesi, che consente alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema comunitario di certificazione delle catture.

    Nell'appendice I è riportato un facsimile del certificato di cattura neozelandese che, a decorrere dal 1o gennaio 2010, sostituirà il certificato di cattura della Comunità europea e il certificato di riesportazione per le catture effettuate da pescherecci immatricolati in Nuova Zelanda e sbarcate in Nuova Zelanda.

    Nell'appendice II sono riportate note esplicative sul certificato di cattura neozelandese.

    I documenti di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 possono essere trasmessi su supporto elettronico.

    ASSISTENZA RECIPROCA

    L'assistenza reciproca di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti della Nuova Zelanda e degli Stati membri della Comunità europea, sulla base delle disposizioni dettagliate in materia di assistenza reciproca previste dal regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione.

    Appendice I

    ▼M5

    SpecimenMINISTRY FOR PRIMARY INDUSTRIESCertificate NumberCatch CertificateName and address of consignor:Exporting Country New ZealandCompetent Authority Ministry for Primary IndustriesName and address of consignee:Departure Date:Port of Loading:Means of Transport:ItemNumber and kind of packagesDescription of productNet WeightPackages in TotalTotal WeightHarmonised System Code:Vessel names/Registration:Permit holder signatures/numbers:IMO numbers:Catch areas:Catch dates:Species:Batch/Lot:Container (& Seal) Numbers:Comments:Unofficial Commercial Information:Contact point of validating authority:New Zealand Ministry for Primary Industries, Pastoral House, 25 The Terrace, PO Box 2526, Wellington 6140, Phone +64 4 894 0100, Fax + 64 4 894 0720.1. The fish was not subject to transhipment.2. This fish from which this consignment was derived were caught by New Zealand vessels which, at the time of harvesting, were registered and operating under the authority of a valid fishing permit and under the jurisdiction of New Zealand’s fisheries management laws as contained in the Fisheries Act 1996 of International fisheries agreements and conservation management measures to which New Zealand is a party.Official information:Done atOnSeal… Signature of official inspector, New Zealand Government …Name, title and qualificationsEU300.5Page 1 of 2

    SpecimenFor Community Use Only1. Importer DeclarationName and address of importerSignatureDateSealProduct CN codeDocuments under Articles 14(1), (2) of Regulation (EC) No 1005/2008References2. Import control – authorityPlaceImportation authorised (*)Importation suspended (*)Verification requested – dateCumstoms declaration (if issued)NumberDatePlace(*) Tick as appropriateEUROPEAN COMMUNITY RE-EXPORT CERTIFICATECertificate numberDateMember State1. Description of re-exported productWeight (kg)SpeciesProduct codeBalance from total quantity declared in the catch certificate2. Name of re-exporterAddressSignatureDate3. AuthorityName/TitleSignatureDateSeal/Stamp4. Re-export controlPlaceRe-export authorised (*)Verification requested (*)Re-export declaration number and date(*) Tick as appropriateEU300.5Page 2 of 2

    ▼M1

    Appendice II

    Lo «speditore» è l'«esportatore»

    Le informazioni eventualmente riportate nel riquadro «comunicazioni informali» o dopo le firme delle autorità competenti della Nuova Zelanda non sono da queste convalidate.

    ▼M2

    Sezione 4

    ISLANDA

    SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE

    In conformità dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, a decorrere dal 1o gennaio 2010 il certificato di cattura di cui all’articolo 12 e all’allegato II del suddetto regolamento è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera dell’Islanda, da un certificato di cattura islandese basato sul sistema islandese di pesatura e di registrazione delle catture, che è un sistema elettronico di tracciabilità sotto il controllo delle autorità islandesi che consente alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema di certificazione delle catture dell’Unione europea.

    Nell’appendice è riportato un facsimile del certificato di cattura islandese.

    I documenti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 possono essere trasmessi su supporto elettronico.

    L’Islanda richiede un certificato di cattura per gli sbarchi e le importazioni in Islanda di catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea.

    ASSISTENZA RECIPROCA

    L’assistenza reciproca di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e l’assistenza tra le rispettive autorità dell’Islanda e degli Stati membri dell’Unione europea, sulla base delle disposizioni dettagliate in materia di assistenza reciproca previste dal presente regolamento.

    Appendice

    CATCH CERTIFICATERepublic of IcelandDirectorate of FisheriesDalshraun 1, 220 Hafnarfjörður, IcelandTel.+354 569 7900Fax.+354 569 7990www.fiskistofa.isReference No.Catch Certificate No.Country of dispatch: IcelandCompetent authority: Directorate of FisheriesInspection body: Directorate of FisheriesI. Details identifying the fishery productsDescription:Product codeDescription - Species (scientific name)ProcessingPackaging and nr. ofNet weightSumSII. Provenance of the fishery productsRegistration number(s) and name(s) of the vessel(s) that caught the fishery product(s) authorized for exports by the competent authority, landing date(s) of the catch to be exported, fishing gear, fishing area, operator of the vessel and port of landing:III. Destination of the fishery productName and address of consignor:Name and address of consignee:IV. Transportation detailsMeans of transport (please fill out the appropriate section)Country of exportation: IcelandContainer no:Vessel name and flag:Flight no:/airway bill no:V. AttestationThe undersigned competent authority hereby certifes that:The fishery products described above have been obtained from catches of the above Icelandic fishing vessel(s) legally operating in accordance with the Icelandic fisheries management control system (MCS).Done at Hafnarfjörður, xxxxxxElectronic identification of exporterDirectorate of Fisheries

    Importer declaration, import control and re-export certificate (For EC use only)Importer declarationName and adress of importerSignatureDateSealProduct CN codeDocuments under Articles 14(1), (2) of Regulation (EC) No 1005/2008ReferencesImport control authorityPlaceImportation authorised(*)Importation suspended(*)Verification requested dateCustoms declaration (if issued)NumberDatePlaceEUROPEAN COMMUNITY RE-EXPORT CERTIFICATECertificate numberDateMember State1. Description of re-exported productWeight (kg)SpeciesProduct codeBalance from total quantity declared in the catch certificate2. Name of re-exporterAddressSignatureDate3. AuthorityName/titleSignatureDateSeal/stamp4. Re-export controlPlaceRe-export authorised(*)Verification requested(*)Re-export declaration number and date(*) Tick as appropriate.

    Sezione 5

    CANADA

    SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE

    In conformità dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura di cui all’articolo 12 e all’allegato II del suddetto regolamento è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera del Canada, dai certificati di cattura canadesi basati sul sistema canadese di certificazione della pesca (Canadian Fisheries Certificate System — FCS, descritto nell’appendice 3), che è un sistema elettronico di tracciabilità sotto il controllo delle autorità canadesi che consente alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema di certificazione delle catture dell’Unione europea.

    Nelle appendici 1 e 2 è riportato un facsimile dei certificati di cattura canadesi che sostituiranno il certificato di cattura della Comunità europea e il certificato di riesportazione a decorrere dal 1o gennaio 2010.

    Le catture ottenute con tecniche di pesca autoctone o provenienti dai pescherecci di cui all’articolo 6 del presente regolamento sono accompagnate dal certificato di cattura canadese semplificato che figura nell’appendice 2.

    I documenti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 possono essere trasmessi su supporto elettronico.

    ASSISTENZA RECIPROCA

    L’assistenza reciproca di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti del Canada e degli Stati membri dell’Unione europea, sulla base delle norme in materia di assistenza reciproca previste dal presente regolamento.

    Appendice 1

    Canadian Catch Certificate (Standard) for the European CommunityCertificat de capture canadien (standard) pour la Communauté européenneSecurity Code / Code de sécurité :Document NumberNuméro du documentValidating AuthorityAutorité validanteIdentificationIssued and Validated Electronically by: / Émis et validé électroniquement par :NameNomAddressAdresseTel / FaxTél / TélécFishing Vessel(s) / Navire(s) de pêcheFishing Vessel NameNom du navire de pêcheFlagPavillonHome PortPort d'attacheCall SignIndicatifd'appelIMO / Lloyds Number (if issued)Numéro Lloyd's / OMI (le cas échéant)Registration NumberNuméro d'immatriculationFishing License NumberNuméro du permis de pêcheValid toValide jusqu'auINMARSAT Number, Fax, Telephone, E-mail Address (if issued)Numéro, téléphone, télécopieur, courriel INMARSAT (le cas échéant)Product / ProduitType of Processing Authorized on Board / Type de transformation autorisée à bordSpecies / EspècesReferences of applicable conservation and management measures / Références aux mesures applicables de conservation et de gestionSpecies(Taxonomic Serial Number - Common Name)Espèces(Numéro de série taxonomique - nom commun)Product Code(Harmonized System)Code du produit(système harmonisé)Product WeightPoids du produit(kg)Catch Area(s) and DateZone(s) et dates de captureEstimated Live WeightPoids vif estimé(kg)Est. Weight to be LandedPoids à débarquer estimé(kg)Verified Weight LandedPoids débarqué vérifié(kg)Master of Fishing Vessel / Capitaine du navire de pêcheName of Master of Fishing Vessel :Nom du capitaine du navire de pêche :CERTIFICATE - DO NOT COPYCERTIFICAT - NE PAS COPIERTHIS CERTIFICATE MAY BE VERIFIED AT:CE CERTIFICAT PEUT ÊTRE VÉRIFIÉ À :http://fcs-scp.dfo-mpo.gc.ca/fcsweb/ViewCertificate.aspx

    Canadian Catch Certificate (Standard) for the European CommunityCertificat de capture canadien (standard) pour la Communauté européenneSecurity Code / Code de sécurité :Declaration of Transhipment at Sea / Déclaration de transbordement en merName of Master of Fishing VesselNom du capitaine du navire de pêcheSignature and DateSignature et dateTranshipment Date / Area / PositionDate / zone / position de transbordementEst. Weight (kg)Poids estimé (kg)Name of Master of Receiving VesselNom du capitaine du navire receveurSignatureVessel NameNom du navireCall SignIndicatif d'appelIMO / Lloyds Number (if issued)Numéro Lloyd's / OMI (le cas échéant)Transhipment Authorization Within a Port Area / Autorisation de transbordement dans une zone portuaireNameNomAuthorityAutoritéSignatureAddressAdresseTel.Tél.Port of LandingPort de débarquementDate of LandingDate du débarquementSealCachetExporter / ExportateurName and AddressNom et adresseSignature (if available / si disponible)DateSealCachetFlag of Authority Validation / Validation du pavillon autoritaireName - TitleNom - titreSignatureDateSealCachetATTESTATIONThe signatory attests that the catch identified in this catch and re-export certificate is validated as non-IUU in accordance with the Agreed Record of fisheries consultations between the European Community and Canada on the European Community regulation (No. 1005/2008), signed in November 2009, to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing.Le signataire affirme que la capture, identifiée sur ce certificat de capture et de réexportation, a été validée comme étant non-INN conformément à l'entente de collaboration des consultations sur les pêches entre la Communauté européenne et le Canada pour le règlement de la Communauté européenne (No. 1005/2008), signée en novembre 2009, afin de prévenir, décourager et éradiquer la pêche illicite, non décklarée et non réglementée (INN).CERTIFICATE - DO NOT COPYCERTIFICAT - NE PAS COPIERTHIS CERTIFICATE MAY BE VERIFIED AT:CE CERTIFICAT PEUT ÊTRE VÉRIFIÉ À :http://fcs-scp.dfo-mpo.gc.ca/fcsweb/ViewCertificate.aspx

    Canadian Catch Certificate (Standard) for the European CommunityCertificat de capture canadien (standard) pour la Communauté européenneSecurity Code / Code de sécurité :Transport Details (See Appendix A) / Détails relatifs au transport (voir l'appendice A)Importer Declaration / Déclaration de l'importateurName and Address of ImporterNom et adresse de l'importateurSignatureDateSealCachetProduct CN CodeCode NC du produitDocuments under Articles 14(1), (2) of Regulation (EC No. 1005/2008)Documents relevants des Articles 14(1), (2) du Règlement (EC No. 1005/2008)ReferencesRéférencesImport Control / Contrôle de l'importationImport Control - AuthorityImport Control - Authority Contrôle à l'importation - AutoritéPlaceLieuImportation Authorized (*)Importation autorisée (*)Importation Suspended (*)Importation suspendue (*)Verification Requested - DateVérification demandée - dateCustoms Declaration (if issued)Déclaration des douanes (le cas échéant)NumberNuméroDatePlaceLieuCERTIFICATE - DO NOT COPYCERTIFICAT - NE PAS COPIERTHIS CERTIFICATE MAY BE VERIFIED AT:CE CERTIFICAT PEUT ÊTRE VÉRIFIÉ À :http://fcs-scp.dfo-mpo.gc.ca/fcsweb/ViewCertificate.aspx

    Canadian Catch Certificate (Standard) for the European CommunityCertificat de capture canadien (standard) pour la Communauté européenneSecurity Code / Code de sécurité :Appendix A / Appendice ATransport Details / Détails relatifs au transportCountry of ExportationPays d'exportationName and AddressNom et adressePort - Airport - Other Place of DeparturePort - aéroport - autre lieu de départVessel Name and FlagNom et pavillon du navireExporter SignatureSignature de l'exportateurFlight Number - Airway Bill NumberNuméro de vol - Numéro de lettre de transport aérienContainer Number(s)Numéro du (des) conteneur(s)Truck Nationality and Registration NumberNationalité et numéro d'immatriculation du camionRailway Bill NumberNuméro de lettre de voiture de trainOther Transport DocumentAutre document de transportCERTIFICATE - DO NOT COPYCERTIFICAT - NE PAS COPIERTHIS CERTIFICATE MAY BE VERIFIED AT:CE CERTIFICAT PEUT ÊTRE VÉRIFIÉ À:http://fcs-scp.dfo-mpo.gc.ca/fcsweb/ViewCertificate.aspx

    Canadian Catch Certificate (Standard) for the European CommunityCertificat de capture canadien (standard) pour la Communauté européenneSecurity Code / Code de sécurité :Information on Re-exportation / Information sur la réexportationCertificate NumberNuméro du certificatDateMember StateÉtat membreDescription of Re-Exported ProductDescription du produit réexportéWeight (kg)Poids (kg)SpeciesEspècesProduct CodeCode du produitBalance from Total Quantity Declared in the Catch Certificate (kg)Écart par rapport à la quantité déclarée dans le Certificat de capture (kg)Name of Re-ExporterNom du réexportateurAddressAdresseSignatureDateAuthority / AutoritéName - TitleNom - TitreSignatureDateSeal - StampCachet - TamponRe-Export Control / Contrôle à la réexportationPlaceLieuRe-Export Authorized (*)Réexportation autorisée (*)Verification Requested (*)Vérification demandée (*)Re-Exportation Declaration Number and DateNuméro et date de la déclaration de réexportation(*) Check as appropriate / Cocher la case appropriéeCERTIFICATE - DO NOT COPYCERTIFICAT - NE PAS COPIERTHIS CERTIFICATE MAY BE VERIFIED AT:CE CERTIFICAT PEUT ÊTRE VÉRIFIÉ À:http://fcs-scp.dfo-mpo.gc.ca/fcsweb/ViewCertificate.aspx

    Appendice 2

    Fisheries and OceansCanadaPêches et OcéansCanadaCanadian Catch Certificate (Group Based) for the European CommunityCertificat de capture canadien (basé sur le groupe) pour la Communauté européenneSecurity Code / Code de sécurité :Document NumberNuméro du documentValidating AuthorityAutorité validanteIdentificationIssued and Validated Electronically by: / Émis et validé électroniquement par :NameNomAddressAdresseTel / FaxTél / TélécGroup(s) / Groupe(s)Fishing Group NameNom du groupe de pêcheFlagPavillonCommunity / Fishing Licence DetailsDétails sur la communauté / le permis de pêcheGroup CharacteristicCaractéristique du groupeSpecies / EspècesReferences of applicable conservation and management measures / Références aux mesures applicables de conservation et de gestionSpecies(Taxonomic Serial Number - Common Name)Espèces(Numéro de série taxonomique - nom commun)Product Code(Harmonized System)Code du produit(système harmonisé)ProductWeightPoids du produit(kg)Catch Area(s) and DateZone(s) et dates de captureEstimated LiveWeightPoids vif estimé(kg)Est. Weight to be LandedPoids à débarquer estimé(kg)Verified WeightLandedPoids débarqué vérifié(kg)Declaration of Transhipment at Sea (if applicable) / Déclaration de transbordement en mer (le cas échéant)Name of Master of Fishing VesselNom du capitaine du navire de pêcheSignature and DateSignature et dateTranshipment Date / Area / PositionDate / zone / position de transbordementEst. Weight (kg)Poids estimé (kg)Name of Master of Receiving VesselNom du capitaine du navire receveurSignatureVessel NameNom du navireCall SignIndicatif d'appelIMO / Lloyds Number (if issued)Numéro Lloyd's / OMI (le cas échéant)CERTIFICATE - DO NOT COPYCERTIFICAT - NE PAS COPIERTHIS CERTIFICATE MAY BE VERIFIED AT:CE CERTIFICAT PEUT ÊTRE VÉRIFIÉ À :http://fcs-scp.dfo-mpo.gc.ca/fcsweb/ViewCertificate.aspx

    Canadian Catch Certificate (Group Based) for the European CommunityCertificat de capture canadien (basé sur le groupe) pour la Communauté européenneSecurity Code / Code de sécurité :Transhipment Authorization Within a Port Area (if applicable) /Autorisation de transbordement dans une zone portuaire (le cas échéant)NameNomAuthorityAutoritéSignatureAddressAdresseTel.Tél.Port of LandingPort de débarquementDate of LandingDate du débarquementSealCachetExporter / ExportateurName and AddressNom et adresseSignature (if available / si disponible)DateSealCachetFlag of Authority Validation / Validation du pavillon autoritaireName - Title / Nom - titreSignatureDateSealCachetATTESTATIONThe signatory attests that the catch identified in this catch and re-export certificate is validated as non-IUU in accordance with the Agreed Record of fisheries consultations between the European Community and Canada on the European Community regulation (No. 1005/2008), signed in November 2009, to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing.Le signataire affirme que la capture , identifiée sur ce certificat de capture et de réexportation, a été validée comme étant non-INN conformément à l'entente de collaboration des consultations sur les pêches entre la Communauté européenne et le Canada pour le règlement de la Communauté européenne (No. 1005/2008), signée en novembre 2009, afin de prévenir, décourager et éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).CERTIFICATE - DO NOT COPYCERTIFICAT - NE PAS COPIERTHIS CERTIFICATE MAY BE VERIFIED AT:CE CERTIFICAT PEUT ÊTRE VÉRIFIÉ À :http://fcs-scp.dfo-mpo.gc.ca/fcsweb/ViewCertificate.aspx

    Canadian Catch Certificate (Group Based) for the European CommunityCertificat de capture canadien (basé sur le groupe) pour la Communauté européenneSecurity Code / Code de sécurité :Transport Details (See Appendix A) / Détails relatifs au transport (voir l'appendice A)Importer Declaration / Déclaration de l'importateurName and Address of ImporterNom et adresse de l'importateurSignatureDateSealCachetProduct CN CodeCode NC du produitDocuments under Articles 14(1), (2) of Regulation (EC No. 1005/2008)Documents relevants des Articles 14(1), (2) du Règlement (EC No. 1005/2008)References / RéférencesImport Control / Contrôle de l'importationImport Control - AuthorityContrôle à l'importation - AutoritéPlaceLieuImportation Authorized (*)Importation autorisée (*)Importation Suspended (*)Importation suspendue (*)Verification Requested - DateVérification demandée - dateCustoms Declaration (if issued)Déclaration des douanes (le cas échéant)NumberNuméroDatePlaceLieu(*) Check as appropriate / Cocher la case appropriéeCERTIFICATE - DO NOT COPYCERTIFICAT - NE PAS COPIERTHIS CERTIFICATE MAY BE VERIFIED AT:CE CERTIFICAT PEUT ÊTRE VÉRIFIÉ À :http://fcs-scp.dfo-mpo.gc.ca/fcsweb/ViewCertificate.aspx

    Canadian Catch Certificate (Group Based) for the European CommunityCertificat de capture canadien (basé sur le groupe) pour la Communauté européenneSecurity Code / Code de sécurité :Appendix A / Appendice ATransport Details / Détails relatifs au transportCountry of ExportationPays d'exportationName and AddressNom et adressePort - Airport - Other Place of DeparturePort - aéroport - autre lieu de départVessel Name and FlagNom et pavillon du navireFlight Number - Airway Bill NumberNuméro de vol - Numéro de lettre de transport aérienExporter SignatureSignature de l'exportateurTruck Nationality and Registration NumberNationalité et numéro d'immatriculation du camionContainer Number(s)Numéro du (des) conteneur(s)Railway Bill NumberNuméro de lettre de voiture de trainOther Transport DocumentAutre document de transportCERTIFICATE - DO NOT COPYCERTIFICAT - NE PAS COPIERTHIS CERTIFICATE MAY BE VERIFIED AT:CE CERTIFICAT PEUT ÊTRE VÉRIFIÉ À :http://fcs-scp.dfo-mpo.gc.ca/fcsweb/ViewCertificate.aspx

    Canadian Catch Certificate (Group Based) for the European CommunityCertificat de capture canadien (basé sur le groupe) pour la Communauté européenneSecurity Code / Code de sécurité :Information on Re-exportation / Information sur la réexportationCertificate NumberNuméro du certificatDateMember StateÉtat membreDescription of Re-Exported ProductDescription du produit réexportéWeight (kg)Poids (kg)SpeciesEspècesProduct CodeCode du produitBalance from Total Quantity Declared in the Catch Certificate (kg)Écart par rapport à la quantité déclarée dans le Certificat de capture (kg)Name of Re-ExporterNom du réexportateurAddressAdresseSignatureDateAuthority / AutoritéName - TitleNom - TitreSignatureDateSeal - StampCachet - TamponRe-Export Control / Contrôle à la réexportationPlaceLieuRe-Export Authorized (*)Réexportation autorisée (*)Verification Requested (*)Vérification demandée (*)Re-Exportation Declaration Number and DateNuméro et date de la déclaration de réexportationCERTIFICATE - DO NOT COPYCERTIFICAT - NE PAS COPIERTHIS CERTIFICATE MAY BE VERIFIED AT:CE CERTIFICAT PEUT ÊTRE VÉRIFIÉ À :http://fcs-scp.dfo-mpo.gc.ca/fcsweb/ViewCertificate.aspx

    Appendice 3

    Il sistema canadese di certificazione della pesca (Canadian Fisheries Certificate System — FCS) è concepito per rilasciare certificati di cattura normali e semplificati.

    Il sistema FCS sarà utilizzato per rilasciare e convalidare certificati di cattura per le partite destinate all’esportazione, dal Canada all’Unione europea, di prodotti della pesca tradizionali quali pesce vivo, fresco, surgelato, salato, in conserva e/o affumicato ed essiccato, ottenuti da materie prime provenienti da attività di pesca che non comportano l’impiego di imbarcazioni, da attività di pesca autoctone o da piccoli e grandi pescherecci e/o attraverso un processo di produzione in più fasi.

    Nei certificati semplificati il Canada raggrupperà determinati pescherecci a fini di maggiore efficienza. Il sistema FCS conserva tuttavia un collegamento completo con i pescherecci facenti parte dei raggruppamenti e tali pescherecci sono anche collegati ai rispettivi dati di licenza o di immatricolazione e alle catture dichiarate sul certificato.

    Il raggruppamento sarà utilizzato per alcuni tipi di prodotti, in particolare per la pesca che utilizza navi di raccolta che acquistano da diversi pescherecci e rilasciano registrazioni delle vendite in mare, per le attività di pesca che non comportano l’impiego di imbarcazioni, come nel caso delle sciabiche da spiaggia, della raccolta di molluschi sulla spiaggia e della pesca sul ghiaccio, per alcuni tipi di pesca costiera e per la pesca autoctona, che spesso è praticata a livello di comunità. I raggruppamenti saranno specificamente diretti alle società di esportazione e saranno modificati, ove necessario, per ciascuna spedizione.

    Il raggruppamento consentirà al Canada di produrre un unico certificato per spedizione, mantenendo al tempo stesso disponibili nella banca dati tutte le informazioni correlate al certificato (licenza/immatricolazione del peschereccio).

    Queste informazioni saranno accessibili alle autorità degli Stati membri dell’UE nei paesi importatori tramite l’apposito sito web canadese o la linea telefonica diretta dell’ufficio certificati.

    Anche i paesi terzi possono rivolgersi all’ufficio certificati per informazioni sulle esportazioni indirette.

    Sezione 6

    ISOLE FÆRØER

    SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE

    In conformità dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il certificato di cattura di cui all’articolo 12 e all’allegato II del suddetto regolamento è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera delle Isole Færøer, da un certificato di cattura faeroese basato sul sistema faeroese di note di vendita e di giornali di bordo, che è un sistema elettronico di tracciabilità sotto il controllo delle autorità delle Isole Færøer che consente alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema di certificazione delle catture dell’Unione europea.

    Nell’appendice è riportato un facsimile del certificato di cattura faeroese, che sostituirà il certificato di cattura della Comunità europea e il certificato di riesportazione a decorrere dal 1o gennaio 2010.

    I documenti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 possono essere trasmessi su supporto elettronico.

    ASSISTENZA RECIPROCA

    L’assistenza reciproca di cui all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1005/2008 è sviluppata per agevolare lo scambio di informazioni e l’assistenza tra le rispettive autorità competenti delle Isole Færøer e degli Stati membri dell’Unione europea, sulla base delle norme in materia di assistenza reciproca previste dal presente regolamento.

    Appendice

    Catch certification scheme for fishery products exported from Faroes to the European Community under Articles 12(4) and 20(4) of the Council Regulation EC 1005/2008 and the Commission Regulation EC 1010/2009 laying down the detailed rules for the implementaion of the same Regulation to replace the European Community catch certificate.Document number1. Validating authorityAddressTel.Fax.2. Fishing Vessel nameHome port, registration numberCall signFishing licence No - Valid to3. Catch areaStartEndSpeciesProduct codeVerified landing weight (kg), (Estimated weight to be landed if direct landing in EC port)4. Reference of applicable conservation and management measuresNumber of fishing logbook5. Name of master of fishing vessel6. If transhipment at sea, date, area/position7. If transhipment within a port area, date and name of portName of receiving vesselCall signIMO/Lloyds No (if issued)Name of master of receiving vesselEstimated weight (kg)8. Name and address of exporterAddress of exporterSignatureDate9. Authority validationValidated by (name/title)Date10. Transport details, country of exportationPort/airport/other place of departureVessel name and flagContainer number(s): list attachedName and address of exporterFlight number/airway bill numberTruck nationality and registration numberRailway bill numberOther transport documents

    11. Importer declarationName and address of importerSignatureDateSealProduct CN codeDocuments under Article 14(1), (2) of Regulation (EC 1005/2008)References12. Import control - authorityPlaceImportation authorised*Importation suspended*Verification requested - dateCustom declaration (if issued)NumberDatePlace* Tick as appropriateEUROPEAN COMMUNITY RE-EXPORT CERTIFICATECertificate numberDateMember state1. Description of re-exported productWeight (kg)SpeciesProduct codeBalance from total quantity declared in catch certificateName of re-exporterAddressSignatureDate3. AuthorityName/titleSignatureDateSeal/stamp4. Re-export controlPlaceRe-export authorised (*)Verification requested (*)Re-export declaration number and date(*) Tick as appropriate

    ▼M4

    Sezione 7

    SUDAFRICA

    SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE CATTURE

    In conformità dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, il certificato di cattura di cui all’articolo 12 e all’allegato II del suddetto regolamento è sostituito, per i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera del Sudafrica, da certificati di cattura sudafricani basati su un sistema elettronico di tracciabilità e certificazione, sotto il controllo delle autorità sudafricane, che consente alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo previsto dal sistema di certificazione delle catture dell’Unione europea.

    Nell’appendice I è riportato un facsimile dei certificati di cattura sudafricani che sostituiscono il certificato di cattura e il certificato di riesportazione dell’Unione europea.

    I documenti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 possono essere trasmessi su supporto elettronico.

    Appendice I

    EUROPEAN COMMUNITY CATCH CERTIFICATEDocument Number:Application Number:1. VALIDATING AUTHORITYName:Address:Telephone:Contact: (Name/Title)Telephone No:Fax No:Email Address:2. FISHING VESSEL(S)Vessel NameFlag/Home Port/Reg NoCall SignIMO/ Loyd's NoLicence NoValid ToInmarsat NoInmarsat Tel No3. PRODUCT DETAILSVessel NameHS Tariff CodeSpeciesCatch AreaCatch DatesNet Weight (kg)Verified Net Weight (kg)/N/A/N/A/N/A/N/A/N/A/N/A/N/AType of processing allowed onboard4. REFERENCES OF APPLICABLE CONSERVATION AND MANAGEMENT MEASURES5. FISHING VESSEL MASTER OR REPRESENTATIVEName:Signature:Signed electronically in terms of Articles 12(4) and 20(4) of Council Regulation EC 1005/2008Date:Telephone NoFax NoEmail Address6. DECLARATION OF TRANSHIPMENT AT SEA:Inapplicable under South African Law7. TRANSHIPMENT AUTHORISATION WITHIN A PORT AREANameAuthoritySignatureAddressTelephonePort Of LandingDate Of LandingSeal (Stamp)N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A8. EXPORTER DECLARATIONName and AddressSignatureDateSeal (Stamp)

    Signed electronically in terms of Articles 12(4) and 20(4) of Council Regulation EC 1005/20089. FLAG STATE AUTHORITY VALIDATIONThis certificate is issued and validated electronically in accordance with the catch certificate scheme for fish and fish products exported from the Republic of South Africa to the European Union under Articles 12(4) and 20(4) of Council Regulation EC 1005/2008Ref:www.catchcertificate.co.za10. TRANSPORT DETAILSCountry Of ExportationPlace Of DepartureDate ShippedShipped On (Vessel)Flight / Waybill NoShipped ToCont No/Bill of ladingSeal No11. IMPORTER DECLARATIONName and AddressEmail AddressSignatureSealProduct CN codeDocuments (Articles 14(1),(2) of Regulation (EC) No 1005/2008)12. IMPORT CONTROLAuthorityPlaceImportation Authorised (*)Importation Suspended (*)Verification Requested - DateCustoms Declaration (if issued)NumberDatePlace(*) Tick As Appropriate

    EUROPEAN UNION RE-EXPORT CERTIFICATECertificate Number:Date:Member State1. Description of re-exported productWeight (kg)SpeciesProduct CodeBalance from total quantity declared in the catch certificate.2. Name of re-exporterAddressSignatureDate3. AuthorityName/TitleSignatureDateSeal/Stamp4. Re-export controlPlaceRe-export authorised (*)Verification Requested (*)Re-exported declaration number and date(*) Tick as Appropriate

    ▼B




    ALLEGATO XA

    Modulo per la trasmissione di informazioni riguardanti i pescherecci avvistati

    Nome della nave: Indicativo internazionale di chiamata: Bandiera:Numero di immatricolazione (e, se del caso, numero IMO/Lloyds)Descrizione della nave (marcature distintive):Tipo di nave (p. es. peschereccio con palangari, peschereccio da traino):Posizione iniziale: Latitudine Longitudine (Est/Ovest)Zona, sottozona, divisione di pesca:Contatto/avvistamento (barrare la casella corrispondente): Visivo Radar RadioContatto radio con la nave: Sì NoDati della/e persona/e contattata/e a bordo della nave avvistata:Contenuto sommario della conversazione radio:Ora e attività (p. es. pesca, transito) della nave avvistata:Data: Ora: : Attività: Rotta: Posizione:Data: Ora: : Attività: Rotta: Posizione:Data: Ora: : Attività: Rotta: Posizione:Data: Ora: : Attività: Rotta: Posizione:Data: Ora: : Attività: Rotta: Posizione:Documentazione degli avvistamenti (per esempio, con fotografie o filmati):Osservazioni:Fotografia o disegno della nave in cui siano visibili le strutture distintive, il profilo, gli alberi e le marcature:Data del rapporto: Rapporto presentato da (coordinate):




    ALLEGATO XB

    Istruzioni per la compilazione del modulo riportato nell’allegato XA

    FORNIRE IL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI INFORMAZIONI

    1. Indicare il nome, l’indicativo di chiamata, la bandiera e, se possibile, il numero di immatricolazione e il numero Lloyd’s/IMO della nave visibili sulla nave medesima o comunicati tramite contatto radio con la nave (precisare la fonte di informazione).

    2. Marcature distintive: indicare se il nome e il porto di immatricolazione della nave sono visibili o meno. Indicare il colore dello scafo e della sovrastruttura, il numero di alberi, la posizione del ponte e la lunghezza del fumaiolo, ecc.

    3. Tipo di nave: descrivere il tipo di nave e di attrezzo avvistati (per esempio, peschereccio con palangari, peschereccio da traino, nave officina, nave da trasporto).

    4. Posizione: indicare la posizione iniziale di avvistamento della nave, compresa la zona/sottozona/divisione di pesca.

    5. Attività della nave avvistata: indicare l’ora dell’avvistamento, l’attività della nave al momento dell’avvistamento e la rotta (in gradi). Specificare se la nave era impegnata in attività di pesca, in operazioni di cala, traino o salpamento di attrezzi da pesca o in altre attività. Nel modulo possono essere registrati fino a cinque avvistamenti della stessa nave; eventuali ulteriori informazioni possono essere annotate sul retro o su un foglio separato. Specificare se la nave è dotata o meno di un cavo con bandierine.

    6. Documentazione dell’avvistamento: indicare se l’avvistamento della nave è stato documentato con filmati o con fotografie (indicare alla voce «osservazioni» dove sono conservati i documenti).

    7. Osservazioni: indicare la direzione di transito della nave. Riassumere il contenuto della conversazione radio eventualmente effettuata, indicando il nome, la nazionalità e la funzione dichiarata dalla persona/dalle persone contattata/e a bordo della nave avvistata.

    8. Diagramma della nave: disegnare il profilo della nave, indicando eventuali marcature distintive utili ai fini dell’identificazione.




    ALLEGATO XI

    Modulo standard per lo scambio di informazioni su richiesta in conformità dell’articolo 45

    I. DOMANDA DI INFORMAZIONIAutorità richiedenteStato membroNomeIndirizzoCoordinate del funzionario responsabileAutorità interpellataStato membroNomeIndirizzoCoordinate del funzionario responsabileData di trasmissione della domandaNumero di riferimento dell’autorità richiedenteN. di allegatiInformazioni riguardanti la persona fisica o giuridica e/o il peschereccio oggetto della domandaFornire tutte le informazioni disponibili atte a consentire l’identificazione del peschereccio, del comandante, del titolare delle licenze e/o autorizzazioni di pesca, dell’armatore, ecc.Informazioni richieste su:possibili attività di pesca INN secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008Articolo 45, paragrafo 1Presentare quesiti circostanziati accompagnati dalle necessarie informazioni e giustificazioni a sostegno della domandapossibili infrazioni al regolamento (CE) n.1005/2008Articolo 45, paragrafo 1Presentare quesiti circostanziati accompagnati dalle necessarie informazioni e giustificazioni a sostegno della domandaDomanda di indagini amministrativeArticolo 45, paragrafo 2Presentare quesiti circostanziati accompagnati dalle necessarie informazioni e giustificazioni a sostegno della domandaDomanda di trasmissione di documenti o copie certificate conformi in possesso dell’autorità interpellataArticolo 45, paragrafo 4Presentare quesiti circostanziati accompagnati dalle necessarie informazioni e giustificazioni a sostegno della domandaEventuali altri quesiti o informazioni generali

    II. RISPOSTAAutorità richiedenteStato membroNomeIndirizzoCoordinate del funzionario responsabileAutorità interpellataStato membroNomeIndirizzoCoordinate del funzionario responsabileData di trasmissione della domandaNumero di riferimento dell’autorità richiedenteData di trasmissione della rispostaNumero di riferimento dell’autorità interpellataN. di allegatiInformazioni richieste su:possibili attività di pesca INN secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o infrazioni gravi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1005/2008Fornire tutte le informazioni pertinenti disponibili o raccolte nel contesto della domandapossibili infrazioni al regolamento (CE) n. 1005/2008Fornire tutte le informazioni pertinenti disponibili o raccolte nel contesto della domandaDomanda di indagini amministrativeArticolo 45, paragrafo 2Fornire informazioni particolareggiate e le conclusioni delle indagini amministrative svolteDomanda di trasmissione di documenti o copie certificate conformi in possesso dell’autorità interpellataArticolo 45, paragrafo 4Elenco dei documenti trasmessi in allegato al presente moduloAltre eventuali informazioni




    ALLEGATO XII

    Modulo standard per la domanda di notifica amministrativa in conformità dell’articolo 48

    I. DOMANDA DI NOTIFICA AMMINISTRATIVAAutorità richiedenteStato membroNomeIndirizzoCoordinate del funzionario responsabileAutorità interpellataStato membroNomeIndirizzoCoordinate del funzionario responsabileData di trasmissione della domandaNumero di riferimento dell’autorità richiedenteN. di allegatiInformazioni riguardanti la persona fisica o giuridica oggetto della domandaFornire tutte le informazioni disponibili atte a consentire l’identificazione del destinatario della notifica amministrativaInformazioni riguardanti il contenuto dell’atto o della decisione da notificareFornire tutte le informazioni possibili riguardanti il contenuto dell’atto o della decisione da notificareII. RIPOSTAAutorità richiedenteStato membroNomeIndirizzoCoordinate del funzionario responsabileAutorità interpellataStato membroNomeIndirizzoCoordinate del funzionario responsabileData di trasmissione della domandaNumero di riferimento dell’autorità richiedenteData di trasmissione della rispostaNumero di riferimento dell’autorità interpellata

    N. di allegatiNotifica richiestaInformazioni relative alla notifica richiesta:data di notifica al destinatarioIndicare la data dell’avvenuta notificamancata notificaIndicare le ragioni della mancata notificaAltre informazioni

    ▼M3 —————



    ( 1 ) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

    ( 2 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    ( 3 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    ( 4 ) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

    ( 5 ) GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.

    ( 6 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

    ( 7 ) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 1.

    ( 8 ) GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1.

    Top