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Document 02009L0081-20240101

    Consolidated text: Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/2024-01-01

    02009L0081 — IT — 01.01.2024 — 010.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DIRETTIVA 2009/81/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 13 luglio 2009

    relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

     M1

    REGOLAMENTO (CE) N. 1177/2009 DELLA COMMISSIONE  del 30 novembre 2009

      L 314

    64

    1.12.2009

     M2

    REGOLAMENTO (UE) N. 1251/2011 DELLA COMMISSIONE  del 30 novembre 2011

      L 319

    43

    2.12.2011

    ►M3

    DIRETTIVA 2013/16/UE DEL CONSIGLIO  del 13 maggio 2013

      L 158

    184

    10.6.2013

     M4

    REGOLAMENTO (UE) N. 1336/2013 DELLA COMMISSIONE  del 13 dicembre 2013

      L 335

    17

    14.12.2013

     M5

    REGOLAMENTO (UE) 2015/2340 DELLA COMMISSIONE  del 15 dicembre 2015

      L 330

    14

    16.12.2015

     M6

    REGOLAMENTO (UE) 2017/2367 DELLA COMMISSIONE  del 18 dicembre 2017

      L 337

    22

    19.12.2017

    ►M7

    REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 20 giugno 2019

      L 198

    241

    25.7.2019

     M8

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1830 DELLA COMMISSIONE  del 30 ottobre 2019

      L 279

    29

    31.10.2019

     M9

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1950 DELLA COMMISSIONE  del 10 novembre 2021

      L 398

    19

    11.11.2021

    ►M10

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2510 DELLA COMMISSIONE  del 15 novembre 2023

      L 

    1

    16.11.2023




    ▼B

    DIRETTIVA 2009/81/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 13 luglio 2009

    relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    INDICE

    TITOLO I

    DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

    Articolo 1.

    Definizioni

    Articolo 2.

    Ambito di applicazione

    Articolo 3.

    Appalti misti

    Articolo 4.

    Principi di aggiudicazione degli appalti

    TITOLO II

    DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI

    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 5.

    Operatori economici

    Articolo 6.

    Obblighi in materia di riservatezza delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori

    Articolo 7.

    Protezione delle informazioni classificate

    CAPO II

    Soglie, centrali di committenza ed esclusioni

    Sezione 1.

    Soglie

    Articolo 8.

    Importi delle soglie degli appalti

    Articolo 9.

    Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti e degli accordi quadro

    Sezione 2.

    Centrali di committenza

    Articolo 10.

    Appalti e accordi quadro aggiudicati da centrali di committenza

    Sezione 3.

    Appalti esclusi

    Articolo 11.

    Utilizzo delle esclusioni

    Articolo 12.

    Appalti aggiudicati in base a norme internazionali

    Articolo 13.

    Esclusioni specifiche

    Sezione 4.

    Accordi speciali

    Articolo 14.

    Appalti riservati

    CAPO III

    Norme applicabili agli appalti di servizi

    Articolo 15.

    Appalti di servizi elencati nell’allegato I

    Articolo 16.

    Appalti di servizi elencati nell’allegato II

    Articolo 17.

    Appalti misti di servizi elencati negli allegati I e II

    CAPO IV

    Disposizioni specifiche sulla documentazione dell’appalto

    Articolo 18.

    Specifiche tecniche

    Articolo 19.

    Varianti

    Articolo 20.

    Condizioni di esecuzione dell’appalto

    Articolo 21.

    Subappalto

    Articolo 22.

    Sicurezza dell’informazione

    Articolo 23.

    Sicurezza dell’approvvigionamento

    Articolo 24.

    Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell’ambiente, alle disposizioni in materia di tutela del posto di lavoro e alle condizioni di lavoro

    CAPO V

    Procedure

    Articolo 25.

    Procedure applicabili

    Articolo 26.

    Procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara

    Articolo 27.

    Dialogo competitivo

    Articolo 28.

    Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara

    Articolo 29.

    Accordi quadro

    CAPO VI

    Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza

    Sezione 1.

    Pubblicazione di bandi e avvisi

    Articolo 30.

    Bandi e avvisi

    Articolo 31.

    Pubblicazione non obbligatoria

    Articolo 32.

    Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

    Sezione 2.

    Termini

    Articolo 33.

    Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte

    Sezione 3.

    Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni

    Articolo 34.

    Inviti a presentare offerte, a negoziare o a partecipare al dialogo

    Articolo 35.

    Informazione dei candidati e degli offerenti

    Sezione 4.

    Comunicazioni

    Articolo 36.

    Regole applicabili alle comunicazioni

    Sezione 5.

    Verbali

    Articolo 37.

    Contenuto dei verbali

    CAPO VII

    Svolgimento della procedura

    Sezione 1.

    Disposizioni generali

    Articolo 38.

    Accertamento dell’idoneità dei candidati e scelta dei partecipanti, aggiudicazione degli appalti

    Sezione 2.

    Criteri di selezione qualitativa

    Articolo 39.

    Situazione personale del candidato o dell’offerente

    Articolo 40.

    Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale

    Articolo 41.

    Capacità economica e finanziaria

    Articolo 42.

    Capacità tecniche e/o professionali

    Articolo 43.

    Norme relative ai sistemi di gestione per la qualità

    Articolo 44.

    Norme di gestione ambientale

    Articolo 45.

    Documenti e informazioni complementari

    Articolo 46.

    Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

    Sezione 3.

    Aggiudicazione dell’appalto

    Articolo 47.

    Criteri di aggiudicazione dell’appalto

    Articolo 48.

    Ricorso alle aste elettroniche

    Articolo 49.

    Offerte anormalmente basse

    TITOLO III

    REGOLE APPLICABILI AI SUBAPPALTI

    CAPO I

    Subappalti aggiudicati da aggiudicatari che non sono amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori

    Articolo 50.

    Ambito di applicazione

    Articolo 51.

    Principi

    Articolo 52.

    Soglie e disposizioni in materia di pubblicità

    Articolo 53.

    Criteri di selezione qualitativa dei subappaltatori

    CAPO II

    Subappalti aggiudicati da aggiudicatari che sono amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori

    Articolo 54.

    Norme da applicare

    TITOLO IV

    NORME DA APPLICARE AI RICORSI

    Articolo 55.

    Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

    Articolo 56.

    Requisiti per le procedure di ricorso

    Articolo 57.

    Termine sospensivo

    Articolo 58.

    Deroghe al termine sospensivo

    Articolo 59.

    Termini per la proposizione del ricorso

    Articolo 60.

    Privazione di effetti

    Articolo 61.

    Violazioni del presente titolo e sanzioni alternative

    Articolo 62.

    Termini di presentazione

    Articolo 63.

    Meccanismo correttore

    Articolo 64.

    Contenuto dell’avviso volontario per la trasparenza ex ante

    TITOLO V

    OBBLIGHI STATISTICI, COMPETENZE D’ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 65.

    Obblighi statistici

    Articolo 66.

    Contenuto del prospetto statistico

    Articolo 66 bis

    Esercizio della delega

    Articolo 66 ter

    Procedura d’urgenza

    Articolo 67.

    Procedura di comitato

    Articolo 68.

    Revisione delle soglie

    Articolo 69.

    Modificazioni

    Articolo 70.

    Modifica della direttiva 2004/17/CE

    Articolo 71.

    Modifica della direttiva 2004/18/CE

    Articolo 72.

    Recepimento

    Articolo 73.

    Riesame e relazioni

    Articolo 74.

    Entrata in vigore

    Articolo 75.

    Destinatari

    ALLEGATI

    Allegato I

    Servizi di cui agli articoli 2 e 15

    Allegato II

    Servizi di cui agli articoli 2 e 16

    Allegato III

    Definizione di alcune specifiche tecniche di cui all’articolo 18

    Allegato IV

    Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di cui all’articolo 30

    Allegato V

    Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di subappalto di cui all’articolo 52

    Allegato VI

    Caratteristiche relative alla pubblicazione

    Allegato VII

    Registri

    Allegato VIII

    Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione e delle offerte

    TITOLO I

    DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

    1) 

    «vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV): la nomenclatura di riferimento applicabile agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori, adottata con regolamento (CE) n. 2195/2002;

    2) 

    «appalti»: contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/17/CE e dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2004/18/CE;

    3) 

    «appalti di lavori»: appalti aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui alla divisione 45 del CPV o di un' opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore. Per «opera» s’intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;

    4) 

    «appalti di forniture»: appalti diversi dagli appalti di lavori che hanno per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti.

    Un appalto avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto di forniture»;

    5) 

    «appalti di servizi»: appalti diversi dagli appalti di lavori o forniture, aventi per oggetto la prestazione di servizi.

    Un appalto avente per oggetto sia prodotti che servizi è considerato un «appalto di servizi» se il valore dei servizi in questione supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto.

    Un appalto avente per oggetto dei servizi e che preveda attività di cui alla divisione 45 del CPV solo a titolo accessorio rispetto all’oggetto principale dell’appalto è considerato un appalto di servizi;

    6) 

    «materiale militare»: materiale specificatamente progettato o adattato per fini militari e destinato ad essere impiegato come arma, munizioni o materiale bellico;

    7) 

    «materiale sensibile», «lavori sensibili» e «servizi sensibili»: materiale, lavori e servizi destinati alla sicurezza che comportano, richiedono e/o contengono informazioni classificate;

    8) 

    «informazioni classificate»: qualsiasi informazione o materiale, a prescindere da forma, natura o modalità di trasmissione, alla quale è stato attribuito un determinato livello di classificazione di sicurezza o un livello di protezione e che, nell’interesse della sicurezza nazionale e in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore nello Stato membro interessato, richieda protezione contro appropriazione indebita, distruzione, rimozione, divulgazione, perdita o accesso da parte di un soggetto non autorizzato o contro qualsiasi altro tipo di pregiudizio;

    9) 

    «governo»: il governo statale, regionale o locale di uno Stato membro o di un paese terzo;

    10) 

    «crisi»: qualsiasi situazione in uno Stato membro o in un paese terzo nella quale si è verificato un evento dannoso che superi chiaramente la portata degli eventi dannosi della vita quotidiana e in tal modo metta seriamente in pericolo o comprometta la vita e la salute delle persone, o abbia un significativo impatto sui valori immobiliari ovvero richieda misure per approvvigionamenti vitali per la popolazione; si considera crisi anche la situazione in cui il verificarsi di un siffatto evento dannoso è considerato imminente; conflitti armati e guerre sono considerati crisi ai sensi della presente direttiva;

    11) 

    «accordo quadro»: un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un determinato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

    12) 

    «asta elettronica»: un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte, permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico.

    Di conseguenza, taluni appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche;

    13) 

    «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi»: una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

    14) 

    «operatore economico»: un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi. Tale termine è utilizzato unicamente in un’ottica di semplificazione del testo;

    15) 

    «candidato»: un operatore economico che ha sollecitato un invito a partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo;

    16) 

    «offerente»: un operatore economico che ha presentato un’offerta in una procedura ristretta o negoziata o in un dialogo competitivo;

    17) 

    «amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori»: amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE ed enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2004/17/CE;

    18) 

    «centrale di committenza»: un’amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE e ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE, oppure un ente pubblico europeo che:

    — 
    acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori, o
    — 
    aggiudica appalti o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori;
    19) 

    «procedure ristrette»: le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori possono presentare un’offerta;

    20) 

    «procedure negoziate»: le procedure in cui l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore consulta gli operatori economici da essa/o scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell’appalto;

    21) 

    «dialogo competitivo»: una procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore conduce un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte.

    Ai fini del ricorso alla procedura di cui al primo comma, un appalto è considerato «particolarmente complesso» quando l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore non è oggettivamente in grado:

    — 
    di definire, conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, e/o
    — 
    di specificare l’impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto;
    22) 

    «subappalto»: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra un aggiudicatario di un appalto e uno o più operatori economici al fine di eseguire l’appalto e avente per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

    23) 

    «impresa collegata»: qualsiasi impresa su cui l’aggiudicatario può esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un’influenza dominante sull’aggiudicatario o che, come l’aggiudicatario, è soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l’impresa stessa. L’influenza dominante è presunta quando un’impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un’altra impresa:

    — 
    detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa,
    — 
    controlla una maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell’impresa, oppure
    — 
    può designare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa;
    24) 

    «scritto», «per iscritto»: qualsiasi insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto, e quindi comunicato. Tale insieme può includere informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

    25) 

    «mezzo elettronico»: un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

    26) 

    «ciclo di vita»: tutte le possibili fasi successive di un prodotto, vale a dire ricerca e sviluppo, sviluppo industriale, produzione, riparazione, modernizzazione, modifica, manutenzione, logistica, formazione, prove, ritiro e smaltimento;

    27) 

    «ricerca e sviluppo»: tutte le attività comprendenti la ricerca di base, la ricerca applicata e lo sviluppo sperimentale, laddove quest’ultimo può comprendere la realizzazione di dimostratori tecnologici, vale a dire dispositivi che consentono di dimostrare le prestazioni di un nuovo concetto o tecnologia in un ambiente idoneo o rappresentativo;

    28) 

    «commesse civili»: appalti non soggetti all’articolo 2, comprendenti la fornitura di prodotti, lavori o servizi non militari per fini logistici e aggiudicati in conformità delle condizioni specificate all’articolo 17.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    Fatti salvi gli articoli 30, 45, 46, 55 e 296 del trattato, la presente direttiva si applica agli appalti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza che hanno come oggetto:

    a) 

    la fornitura di materiale militare e loro parti, componenti e/o sottoassiemi;

    b) 

    la fornitura di materiale sensibile e loro parti, componenti e/o sottoassiemi;

    c) 

    lavori, forniture e servizi direttamente legati al materiale di cui alle lettere a) e b) per ognuno e tutti gli elementi del suo ciclo di vita;

    d) 

    lavori e servizi per fini specificatamente militari, o lavori e servizi sensibili.

    Articolo 3

    Appalti misti

    1.  
    Un appalto avente come oggetto lavori, forniture o servizi che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva e in parte in quello della direttiva 2004/17/CE o della direttiva 2004/18/CE sono aggiudicati in conformità della presente direttiva, purché l’aggiudicazione dell’appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive.
    2.  
    L’aggiudicazione di un appalto avente come oggetto lavori, forniture o servizi che rientrano in parte nell’ambito di applicazione della presente direttiva, mentre l’altra parte non è soggetta né alla presente direttiva, né alla direttiva 2004/17/CE né alla direttiva 2004/18/CE, non è soggetta alla presente direttiva, purché l’aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive.
    3.  
    La decisione di aggiudicare un appalto unico non può, tuttavia, essere presa al fine di escludere appalti dall’applicazione della presente direttiva, della direttiva 2004/17/CE o della direttiva 2004/18/CE.

    Articolo 4

    Principi di aggiudicazione degli appalti

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza.

    TITOLO II

    DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI

    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 5

    Operatori economici

    1.  

    I candidati o gli offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l’appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

    Tuttavia, per gli appalti di servizi e di lavori nonché per gli appalti di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere richiesto di indicare, nella domanda di partecipazione o nell’offerta, il nome e le pertinenti qualifiche professionali delle persone responsabili dell’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.

    2.  
    I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o candidarsi. Ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non possono esigere che tali raggruppamenti assumano una forma giuridica specifica; tuttavia, al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l’appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per una soddisfacente esecuzione dell’appalto.

    Articolo 6

    Obblighi in materia di riservatezza delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori

    Fatte salve le disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle relative agli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti rispettivamente all’articolo 30, paragrafo 3, e all’articolo 35, e conformemente alla legislazione nazionale cui è soggetta l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore, in particolare la legislazione riguardante l’accesso all’informazione, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore, fermi restando i diritti acquisiti in virtù del contratto, non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici che essi considerano riservate; tali informazioni comprendono in particolare i segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.

    Articolo 7

    Protezione delle informazioni classificate

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere le informazioni classificate che essi comunicano nel corso della procedura d’appalto e di aggiudicazione. Possono anche chiedere agli operatori economici di garantire che i loro subappaltatori rispettino tali requisiti.

    CAPO II

    Soglie, centrali di committenza ed esclusioni

    Sezione 1

    Soglie

    Articolo 8

    Importi delle soglie degli appalti

    La presente direttiva si applica agli appalti il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:

    a) 

    ►M10  443 000  EUR ◄ per gli appalti di forniture e di servizi;

    b) 

    ►M10  5 538 000  EUR ◄ per gli appalti di lavori.

    Articolo 9

    Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti e degli accordi quadro

    1.  

    Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull’importo totale pagabile al netto dall’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore. Questo calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del contratto.

    Quando l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.

    2.  
    Detta stima deve essere valida al momento dell’invio del bando di gara, quale previsto all’articolo 32, paragrafo 2, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione dell’appalto.
    3.  
    Nessun progetto d’opera o progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi può essere frazionato in appalti parziali distinti sostanzialmente identici o in altro modo al fine di escluderlo dall’applicazione della presente direttiva.
    4.  
    Per gli appalti di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture necessarie all’esecuzione dei lavori messe a disposizione dell’imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori.
    5.  
    a) 

    Quando un’ opera prevista o un progetto di acquisto di servizi possono dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

    Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 8, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell’IVA sia inferiore a 80 000 EUR per i servizi o a 1 000 000 EUR per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 % del valore complessivo di tutti i lotti.

    b) 

    Quando un progetto volto a ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l’applicazione dell’articolo 8, lettere a) e b), si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti.

    Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 8, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell’IVA sia inferiore a 80 000 EUR, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 % del valore complessivo della totalità dei lotti.

    6.  

    Per gli appalti di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:

    a) 

    se trattasi di appalto di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell’appalto o, se la durata supera dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso l’importo stimato del valore residuo;

    b) 

    se trattasi di appalto di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

    7.  

    Se gli appalti di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:

    a) 

    il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, se possibile, per tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; oppure

    b) 

    il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

    La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione della presente direttiva.

    8.  

    Per gli appalti di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

    a) 

    per i seguenti servizi:

    i) 

    servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

    ii) 

    appalti riguardanti la progettazione: onorari, commissioni da pagare e altre modalità di remunerazione;

    b) 

    per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:

    i) 

    nell’ipotesi di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi: il valore complessivo stimato per l’intera loro durata;

    ii) 

    nell’ipotesi di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.

    9.  
    Per gli accordi quadro il valore stimato da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso degli appalti previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro.

    Sezione 2

    Centrali di committenza

    Articolo 10

    Appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

    1.  
    Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza.
    2.  

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all’articolo 1, punto 18, sono considerati in linea con la presente direttiva nella misura in cui:

    — 
    la centrale di committenza l’abbia rispettata, oppure
    — 
    la centrale di committenza non sia un’amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore, le disposizioni che applica per l’aggiudicazione dell’appalto siano conformi a tutte le disposizioni della presente direttiva e gli appalti aggiudicati possano essere misure correttive efficienti comparabili a quelle previste al titolo IV.

    Sezione 3

    Appalti esclusi

    Articolo 11

    Utilizzo delle esclusioni

    Nessuna delle norme, procedure, programmi, accordi, intese o appalti menzionati nella presente sezione possono essere utilizzati allo scopo di eludere le disposizioni della presente direttiva.

    Articolo 12

    Appalti aggiudicati in base a norme internazionali

    La presente direttiva non si applica agli appalti disciplinati da:

    a) 

    norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi;

    b) 

    norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernenti imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

    c) 

    norme procedurali specifiche di un’organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalità o ad appalti che devono essere aggiudicati da uno Stato membro in conformità di tali norme.

    Articolo 13

    Esclusioni specifiche

    La presente direttiva non si applica ai seguenti casi:

    a) 

    gli appalti per i quali l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva obbligherebbe uno Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione è considerata contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza;

    b) 

    gli appalti per attività d’intelligence;

    c) 

    gli appalti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo, condotto congiuntamente da almeno due Stati membri per lo sviluppo di un nuovo prodotto e, ove possibile, nelle fasi successive di tutto o parte del ciclo di vita di tale prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto programma di cooperazione unicamente tra Stati membri, questi ultimi comunicano alla Commissione l’incidenza della quota di ricerca e sviluppo in relazione al costo globale del programma, l’accordo di ripartizione dei costi nonché, se del caso, la quota ipotizzata di acquisti per ciascuno Stato membro;

    d) 

    gli appalti aggiudicati in un paese terzo, anche per commesse civili, quando le forze operano al di fuori del territorio dell’Unione, se le esigenze operative richiedono che siano conclusi con operatori economici localizzati nell’area delle operazioni;

    e) 

    gli appalti di servizi aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

    f) 

    gli appalti aggiudicati da un governo a un altro governo e concernenti:

    i) 

    la fornitura di materiale militare o di materiale sensibile;

    ii) 

    lavori e servizi direttamente collegati a tale materiale; o

    iii) 

    lavori e servizi per fini specificatamente militari, o lavori e servizi sensibili;

    g) 

    i servizi di arbitrato e di conciliazione;

    h) 

    i servizi finanziari, ad eccezione dei servizi assicurativi;

    i) 

    i contratti d’impiego;

    j) 

    i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui benefici appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore perché li usi nell’esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore.

    Sezione 4

    Intese speciali

    Articolo 14

    Appalti riservati

    Gli Stati membri possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti a laboratori protetti o riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità delle loro disabilità, non possono esercitare un’attività professionale in condizioni normali.

    Il bando di gara menziona la presente disposizione.

    CAPO III

    Norme applicabili agli appalti di servizi

    Articolo 15

    Appalti di servizi elencati nell’allegato I

    Gli appalti aventi per oggetto i servizi disciplinati dall’articolo 2 ed elencati nell’allegato I sono aggiudicati in conformità degli articoli da 18 a 54.

    Articolo 16

    Appalti di servizi elencati nell’allegato II

    Gli appalti aventi per oggetto i servizi disciplinati dall’articolo 2 ed elencati nell’allegato II sono soggetti unicamente all’articolo 18 e all’articolo 30, paragrafo 3.

    Articolo 17

    Appalti misti di servizi elencati negli allegati I e II

    Gli appalti aventi per oggetto servizi disciplinati dall’articolo 2 ed elencati sia nell’allegato I sia nell’allegato II sono aggiudicati secondo gli articoli da 18 a 54 allorché il valore dei servizi elencati nell’allegato I risulta superiore al valore dei servizi elencati nell’allegato II. Negli altri casi, gli appalti sono aggiudicati conformemente all’articolo 18 e all’articolo 30, paragrafo 3.

    CAPO IV

    Disposizioni specifiche sulla documentazione dell’appalto

    Articolo 18

    Specifiche tecniche

    1.  
    Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato II figurano nella documentazione dell’appalto (bando di gara, capitolato d’oneri, documenti descrittivi o di supporto).
    2.  
    Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso a tutti gli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti alla concorrenza.
    3.  

    Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie (comprese quelle relative alla sicurezza dei prodotti) o i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dagli Stati membri, nel quadro di accordi internazionali di normalizzazione, al fine di garantire l’interoperabilità prevista da tali accordi, e purché siano compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche sono formulate:

    a) 

    mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell’allegato III e, in ordine di preferenza:

    — 
    alle norme civili nazionali che recepiscono norme europee,
    — 
    alle omologazioni tecniche europee,
    — 
    alle specifiche tecniche civili comuni,
    — 
    alle norme civili nazionali che recepiscono norme internazionali,
    — 
    ad altre norme civili internazionali,
    — 
    ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione, o, se questi mancano, ad altre norme civili nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti,
    — 
    alle specifiche tecniche civili originate dall’industria e da essa ampiamente riconosciute, o
    — 
    agli «standard di difesa» nazionali, definiti all’allegato III, punto 3, e alle specifiche per il materiale di difesa assimilabili a tali standard.

    Ogni riferimento è accompagnato dalla menzione «o equivalente»;

    b) 

    o in termini di prestazioni o di requisiti funzionali; questi ultimi possono includere caratteristiche ambientali.

    Detti parametri devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori di aggiudicare l’appalto;

    c) 

    o in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a) quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;

    d) 

    o mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per altre caratteristiche.

    4.  

    Quando si avvale della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera a), l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore non può respingere un’offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali ha fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte soddisfano in maniera equivalente i requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

    Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

    5.  

    Quando si avvale della facoltà, prevista al paragrafo 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore non può respingere un’offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da essa/o prescritti.

    Nella propria offerta l’offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali o dell’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore.

    Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

    6.  

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali contemplate al paragrafo 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all’occorrenza, parti di queste, quali definite dalle ecoetichettature europee o (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, purché:

    — 
    esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell’appalto,
    — 
    i requisiti per l’etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche,
    — 
    le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e
    — 
    siano accessibili a tutte le parti interessate.

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono precisare che i prodotti e i servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d’oneri; esse devono accettare qualsiasi altro strumento di prova appropriato quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

    7.  

    Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di taratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.

    8.  
    A meno di non essere giustificate dall’oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né fare riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica, che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando i paragrafi 3 e 4; una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall’espressione «o equivalente».

    Articolo 19

    Varianti

    1.  
    Laddove il criterio per l’aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti.
    2.  
    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori precisano nel bando di gara se autorizzano o meno varianti. In mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate.
    3.  

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d’oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione.

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da essi prescritti.

    4.  
    Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto di servizi.

    Articolo 20

    Condizioni di esecuzione dell’appalto

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono stabilire condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nella documentazione dell’appalto (bandi di gara, capitolato d’oneri, documenti descrittivi o di supporto). Tali condizioni possono, in particolare, riguardare il subappalto o essere volte a garantire la sicurezza delle informazioni classificate e la sicurezza dell’approvvigionamento richieste dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore, in conformità degli articoli 21, 22 e 23, o a tenere conto di considerazioni ambientali o sociali.

    Articolo 21

    Subappalto

    1.  
    L’aggiudicatario è libero di selezionare i suoi subappaltatori per tutti i subappalti che non sono coperti dai requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 e, in particolare, non deve essergli chiesto di discriminare subappaltatori potenziali a motivo della nazionalità.
    2.  

    L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può chiedere o può essere invitata/o da uno Stato membro a chiedere all’offerente di:

    — 
    indicare nella sua offerta la parte dell’appalto che intende subappaltare a terzi e i subappaltatori proposti nonché l’oggetto dei subappalti per i quali essi sono proposti, e/o
    — 
    indicare qualsiasi modifica che si verifichi a livello dei subappaltatori durante l’esecuzione dell’appalto.
    3.  
    L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può obbligare o può essere invitata/o da uno Stato membro ad obbligare l’aggiudicatario ad applicare le disposizioni del titolo III a tutti o ad alcuni dei subappalti che l’aggiudicatario intende affidare a terzi.
    4.  

    Gli Stati membri possono stabilire che l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore possa chiedere o possa essere invitata/o a chiedere all’aggiudicatario di subappaltare a terzi una quota dell’appalto. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore che impone tale subappalto esprime tale percentuale minima sotto forma di una forcella di valori, compresi tra una percentuale minima e una massima. La percentuale massima non può superare il 30 % del valore dell’appalto. Tale forcella è proporzionata all’oggetto e al valore dell’appalto nonché alla natura del settore industriale interessato, compresi il livello di competitività su quel mercato e le pertinenti capacità tecniche della base industriale.

    Qualsiasi percentuale di subappalto rientrante nella forcella di valori indicati dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore è considerata soddisfare i requisiti del subappalto stabiliti nel presente paragrafo.

    Gli offerenti possono proporre di subappaltare una parte del valore totale che supera il valore massimo della forcella richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore.

    L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore chiede agli offerenti di specificare nelle loro offerte quale parte o quali parti delle stesse intendono subappaltare per soddisfare i requisiti di cui al primo comma.

    L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può chiedere o può essere obbligata/o da uno Stato membro a chiedere agli offerenti di specificare anche quale parte o quali parti della loro offerta intendono subappaltare oltre la percentuale richiesta nonché i subappaltatori che hanno già individuato.

    L’aggiudicatario aggiudica subappalti corrispondenti alla percentuale che l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore gli chiede di subappaltare in conformità delle disposizioni del titolo III.

    5.  
    In tutti i casi in cui uno Stato membro stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono respingere i subappaltatori selezionati dall’offerente nella fase della procedura di aggiudicazione relativa all’appalto principale o dall’aggiudicatario durante l’esecuzione dell’appalto, tale esclusione può basarsi esclusivamente sui criteri applicati alla selezione degli offerenti per l’appalto principale. Se l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore rigetta un subappaltatore, deve fornire una giustificazione scritta all’offerente o all’aggiudicatario, indicando le ragioni per cui esso ritiene che il subappaltatore non soddisfa i criteri.
    6.  
    Le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 sono indicate nei bandi di gara.
    7.  
    I paragrafi da 1 a 5 lasciano impregiudicata la questione della responsabilità dell’operatore economico principale.

    Articolo 22

    Sicurezza dell’informazione

    Nel caso di appalti che comportano, richiedono e/o contengono informazioni classificate, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore precisa nella documentazione dell’appalto (bandi di gara, capitolato d’oneri, documenti descrittivi o di supporto) le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto.

    A tale scopo, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può esigere che l’offerta contenga, fra l’altro, gli elementi seguenti:

    a) 

    l’impegno dell’offerente e dei subappaltatori già individuati a salvaguardare opportunamente la riservatezza di tutte le informazioni classificate in loro possesso o di cui vengano a conoscenza per tutta la durata dell’appalto e dopo la risoluzione o conclusione dell’appalto, in conformità delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

    b) 

    l’impegno dell’offerente ad ottenere l’impegno di cui alla lettera a) da altri subappaltatori ai quali subappalterà durante l’esecuzione dell’appalto;

    c) 

    informazioni sufficienti sui subappaltatori già individuati, che consentano all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore di accertare che ciascuno di essi possieda le capacità necessarie per salvaguardare adeguatamente la riservatezza delle informazioni classificate alle quali hanno accesso o che sono tenuti a produrre nel quadro della realizzazione delle loro attività di subappalto;

    d) 

    l’impegno dell’offerente a fornire le informazioni richieste alla lettera c) ai nuovi subappaltatori prima di attribuire loro un subappalto.

    In assenza di armonizzazione a livello comunitario dei regimi nazionali di nulla osta di sicurezza, gli Stati membri possono prevedere che le misure e i requisiti di cui al secondo comma siano conformi alle loro disposizioni nazionali in materia di nulla osta di sicurezza. Gli Stati membri riconoscono i nulla osta di sicurezza che considerano equivalenti a quelli rilasciati in conformità del loro diritto nazionale, fatta salva la possibilità di condurre ulteriori indagini in proprio e di tenerne conto, se stimato necessario.

    Articolo 23

    Sicurezza dell’approvvigionamento

    L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore precisa nella documentazione dell’appalto (bandi di gara, capitolato d’oneri, documenti descrittivi o di supporto) i suoi requisiti in materia di sicurezza dell’approvvigionamento.

    A tale scopo, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può esigere che l’offerta contenga, fra l’altro, gli elementi seguenti:

    a) 

    certificazione o documentazione la quale dimostri in modo soddisfacente per l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore che l’offerente è in grado di onorare i suoi obblighi in materia di esportazione, trasferimento e transito delle merci connesse al contratto, inclusa qualsiasi documentazione di supporto ricevuta dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati;

    b) 

    l’indicazione di qualsiasi restrizione dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore in materia di divulgazione, trasferimento o utilizzo dei prodotti o dei servizi o di qualsiasi risultato di tali prodotti e servizi che deriverebbe da intese sui controlli delle esportazioni o sulla sicurezza;

    c) 

    certificazione o documentazione la quale dimostri che l’organizzazione e l’ubicazione della catena di approvvigionamento dell’offerente gli consentiranno di soddisfare i requisiti dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore in materia di sicurezza dell’approvvigionamento precisate nel capitolato d’oneri e l’impegno a garantire che eventuali cambiamenti della sua catena di approvvigionamento durante l’esecuzione dell’appalto non incideranno negativamente sul rispetto di tali condizioni;

    d) 

    l’impegno dell’offerente a predisporre e/o conservare la capacità necessaria a far fronte ad esigenze supplementari dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore dovute a una crisi, secondo termini e condizioni da concordare;

    e) 

    qualsiasi documentazione di supporto ricevuta dalle autorità nazionali dell’offerente in materia di soddisfacimento di esigenze supplementari dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore che possano presentarsi a seguito di una situazione di crisi;

    f) 

    l’impegno dell’offerente a garantire la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell’appalto;

    g) 

    l’impegno dell’offerente ad informare tempestivamente l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore di qualsiasi cambiamento verificatosi nella sua organizzazione, della sua catena di approvvigionamento o nella sua strategia industriale che possa incidere sugli obblighi nei confronti di tale amministrazione/ente.

    h) 

    l’impegno dell’offerente a fornire all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore, secondo termini e condizioni da concordare, tutti i mezzi specifici necessari per la produzione di parti di ricambio, componenti, insiemi e attrezzature speciali di prova, compresi disegni tecnici, licenze e istruzioni per l’uso, qualora non sia più in grado di provvedere a tali forniture.

    Non può essere chiesto ad un offerente di ottenere da uno Stato membro un impegno che comprometterebbe la facoltà di tale Stato membro di applicare, in conformità del pertinente diritto internazionale o comunitario, i propri criteri nazionali in materia di autorizzazioni per l’esportazione, il trasferimento o il transito nella situazione vigente al momento di tale decisione di autorizzazione.

    Articolo 24

    Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell’ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro

    1.  
    L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può precisare o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d’oneri l’organismo o gli organismi dai quali i candidati o gli offerenti possono ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell’ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località o nel paese terzo in cui devono essere fornite le prestazioni e che si applicheranno ai lavori effettuati nel cantiere o ai servizi forniti nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
    2.  

    L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli offerenti di indicare di aver tenuto conto, in sede di preparazione della loro offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo in cui i lavori devono essere effettuati o il servizio deve essere fornito.

    Il primo comma non osta all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 49 in materia di verifica delle offerte anormalmente basse.

    CAPO V

    Procedure

    Articolo 25

    Procedure da applicare

    Per aggiudicare gli appalti, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori applicano le procedure nazionali adattate ai fini della presente direttiva.

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori hanno la facoltà di aggiudicare gli appalti mediante procedura ristretta o procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara.

    Nelle circostanze di cui all’articolo 27, essi hanno la facoltà di aggiudicare gli appalti mediante un dialogo competitivo.

    Nei casi e nelle circostanze specifici espressamente previsti all’articolo 28, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.

    Articolo 26

    Procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara

    1.  
    Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori negoziano con gli offerenti le offerte da essi presentate per adeguarle ai requisiti indicati nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e negli eventuali documenti di supporto ed al fine di individuare l’offerta migliore ai sensi dell’articolo 47.
    2.  
    Nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare esse non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
    3.  
    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Il ricorso o meno a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.

    Articolo 27

    Dialogo competitivo

    1.  

    Nel caso di appalti particolarmente complessi gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, qualora ritengano che il ricorso alla procedura ristretta o alla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara non permetta l’aggiudicazione dell’appalto, possano avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo.

    L’unico criterio per l’aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

    2.  
    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori pubblicano un bando di gara in cui rendono note le loro necessità e le loro esigenze, che definiscono nel bando stesso e/o in un documento descrittivo.
    3.  

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori avviano con i candidati selezionati conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 38 a 46 un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell’appalto.

    Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti. In particolare esse non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri.

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate da un candidato partecipante al dialogo senza l’accordo di quest’ultimo.

    4.  
    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel documento descrittivo.
    5.  
    L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.
    6.  

    Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto.

    Su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi d’informazione non possono avere l’effetto di modificare gli elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

    7.  

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e scelgono l’offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all’articolo 47.

    Su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore, l’offerente che risulta aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa può essere indotto a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l’effetto di modificare elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

    8.  
    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono prevedere premi o pagamenti ai partecipanti al dialogo.

    Articolo 28

    Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara

    Nei seguenti casi le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono aggiudicare appalti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e giustificano il ricorso a tale procedura nell’avviso relativo agli appalti aggiudicati, come previsto dall’articolo 30, paragrafo 3:

    1) 

    nel caso degli appalti di lavori, forniture e servizi:

    a) 

    qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura in esito all’esperimento di una procedura ristretta, una procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara o un dialogo competitivo, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione a richiesta di quest’ultima;

    b) 

    in caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inaccettabili secondo le disposizioni nazionali compatibili con gli articoli 5, 19, 21, 24 e con il capo VII del titolo II, presentate in esito all’esperimento di una procedura ristretta, di una procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara o di un dialogo competitivo, nella misura in cui:

    i) 

    le condizioni iniziali dell’appalto non sono sostanzialmente modificate; e

    ii) 

    essi includono nella procedura negoziata tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 39 a 46 che, nella procedura ristretta o nel dialogo competitivo precedenti, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di aggiudicazione;

    c) 

    quando l’urgenza risultante da situazioni di crisi non sia compatibile con i termini previsti dalla procedura ristretta e dalla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all’articolo 33, paragrafo 7. Ciò può applicarsi, ad esempio, ai casi di cui all’articolo 23, paragrafo 2, lettera d);

    d) 

    nella misura strettamente necessaria, quando per motivi di estrema urgenza, risultanti da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori in questione, non è possibile osservare i termini imposti dalla procedura ristretta o negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all’articolo 33, paragrafo 7. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore;

    e) 

    qualora, per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

    2) 

    nel caso degli appalti di servizi e di forniture:

    a) 

    per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli menzionati all’articolo 13;

    b) 

    per prodotti fabbricati unicamente a fini di ricerca e di sviluppo, fatta eccezione per la produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e sviluppo;

    3) 

    nel caso degli appalti di forniture:

    a) 

    nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente oppure all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.

    La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può superare i cinque anni, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e alle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore;

    b) 

    per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

    c) 

    per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali;

    4) 

    nel caso degli appalti di lavori e di servizi:

    a) 

    per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione né nel contratto iniziale, che sono divenuti necessari, a seguito di circostanze impreviste, per l’esecuzione dei lavori o dei servizi quali ivi descritti, a condizione che siano aggiudicati all’operatore economico che esegue tali lavori o presta tali servizi:

    i) 

    qualora tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall’appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore; oppure

    ii) 

    qualora tali lavori o servizi, pur essendo separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

    Tuttavia, l’importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non può superare il 50 % dell’importo dell’appalto iniziale;

    b) 

    per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo la procedura ristretta, la procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara o un dialogo competitivo.

    La possibilità di valersi di questa procedura è indicata sin dall’avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori per l’applicazione dell’articolo 8.

    Il ricorso a questa procedura è limitato ai cinque anni successivi alla conclusione dell’appalto iniziale, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore;

    5) 

    nel caso degli appalti aventi per oggetto servizi di trasporto aereo e marittimo per le forze armate o le forze di sicurezza di uno Stato membro di stanza o che devono essere stanziate all’estero, quando l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore deve procurarsi tali servizi da operatori economici che garantiscono la validità delle loro offerte solo per periodi così brevi che non è possibile rispettare il termine per la procedura ristretta o la procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all’articolo 33, paragrafo 7.

    Articolo 29

    Accordi quadro

    1.  
    Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori di concludere accordi quadro.
    2.  

    Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori seguono le regole di procedura previste dalla presente direttiva in tutte le fasi fino all’aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell’accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell’articolo 47.

    Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori e gli operatori economici inizialmente parti dell’accordo quadro.

    In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.

    La durata di un accordo quadro non può superare i sette anni, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore.

    In tali circostanze eccezionali, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori forniscono una giustificazione adeguata per dette circostanze nell’avviso di cui all’articolo 30, paragrafo 3.

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

    3.  

    Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro.

    Per l’aggiudicazione di tali appalti, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono consultare per iscritto l’operatore parte dell’accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

    4.  

    Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione e/o di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

    Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati:

    — 
    mediante applicazione delle condizioni stabilite nell’accordo quadro senza nuovo confronto competitivo, oppure
    — 
    qualora l’accordo quadro non fissi tutte le condizioni, dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro, in conformità della procedura seguente:
    a) 

    per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l’oggetto dell’appalto;

    b) 

    le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell’oggetto dell’appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

    c) 

    le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto resta riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

    d) 

    le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori aggiudicano ogni appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro.

    CAPO VI

    Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza

    Sezione 1

    Pubblicazione di bandi e avvisi

    Articolo 30

    Bandi e avvisi

    1.  

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono rendere noto mediante un avviso di preinformazione pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato all’allegato VI, punto 2:

    a) 

    per le forniture, l’importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi;

    I gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV;

    b) 

    per i servizi, l’importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi;

    c) 

    per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare.

    Gli avvisi di cui al primo comma sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l’adozione della decisione che autorizza il programma per il quale le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare appalti o accordi quadro.

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che pubblicano l’avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all’allegato VI, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.

    La pubblicazione degli avvisi di cui al primo comma è obbligatoria solo se le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte conformemente all’articolo 33, paragrafo 3.

    Il presente paragrafo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.

    2.  
    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare un appalto o concludere un accordo quadro facendo ricorso a una procedura ristretta, a una procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara o al dialogo competitivo rendono note le loro intenzioni mediante un bando di gara.
    3.  

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro inviano un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione entro quarantotto giorni dall’aggiudicazione dell’appalto o dalla conclusione dell’accordo quadro.

    Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all’articolo 29, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori sono esentati dall’invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

    Talune informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto o alla conclusione dell’accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la divulgazione di tali informazioni ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, in particolare agli interessi in materia di difesa e/o sicurezza, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

    Articolo 31

    Pubblicazione non obbligatoria

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono pubblicare in conformità dell’articolo 32 avvisi o bandi concernenti appalti non soggetti all’obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva.

    Articolo 32

    Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

    1.  
    I bandi e gli avvisi contengono le informazioni di cui all’allegato IV e, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 67, paragrafo 2.
    2.  

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori trasmettono i bandi e gli avvisi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate all’allegato VI, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura accelerata di cui all’articolo 33, paragrafo 7, i bandi e gli avvisi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato VI, punto 3.

    I bandi e gli avvisi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell’allegato VI, punto 1, lettere a) e b).

    3.  

    I bandi e gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato VI, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

    I bandi e gli avvisi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato VI, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio o, nel caso della procedura accelerata di cui all’articolo 33, paragrafo 7, entro cinque giorni dal loro invio.

    4.  

    I bandi di gara sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore; il testo pubblicato in tale lingua originale è l’unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

    Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.

    5.  

    I bandi e gli avvisi, nonché il loro contenuto non possono essere pubblicati a livello nazionale o su un profilo di committente prima della data della loro trasmissione alla Commissione.

    I bandi e gli avvisi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi alla Commissione o pubblicati su un profilo di committente conformemente all’articolo 30, paragrafo 1, primo comma, ma menzionano la data della trasmissione dell’avviso o bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.

    Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l’avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; essi fanno menzione della data di tale trasmissione.

    6.  
    Il contenuto degli avvisi o bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato VI, punto 3, è limitato a 650 parole circa.
    7.  
    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.
    8.  
    La Commissione rilascia all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore una conferma della pubblicazione dell’informazione trasmessa in cui è citata la data di tale pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.

    Sezione 2

    Termini

    Articolo 33

    Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte

    1.  
    Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori tengono conto, in particolare, della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
    2.  

    Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione è di trentasette giorni a decorrere dalla data dell’invio del bando di gara.

    Nelle procedure ristrette il termine minimo di ricezione delle offerte è di quaranta giorni a decorrere dalla data di invio dell’invito.

    3.  

    Nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte ai sensi del paragrafo 2, secondo comma, può essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque non può mai essere inferiore a ventidue giorni.

    Il termine decorre dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

    Il termine ridotto di cui al primo comma è consentito a condizione che l’avviso di preinformazione contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all’allegato IV, sempreché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso e che l’avviso di preinformazione sia stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio del bando di gara.

    4.  
    Qualora i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell’allegato VI, punto 3, i termini per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2, primo comma, possono essere ridotti di sette giorni.
    5.  

    Una riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2, secondo comma, è possibile qualora l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore offra, per via elettronica e a decorrere dalla data di pubblicazione del bando in conformità dell’allegato VI, l’accesso diretto, illimitato e totale al capitolato d’oneri e ad ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l’indirizzo Internet sul quale tale documentazione è accessibile.

    Detta riduzione è cumulabile con quella prevista al paragrafo 4.

    6.  
    Qualora, per qualunque motivo, il capitolato d’oneri e i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui all’articolo 34, o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.
    7.  

    Qualora, nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, l’urgenza renda impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono stabilire:

    — 
    un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o a dieci giorni se il bando è trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all’allegato VI, punto 3, e
    — 
    nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte.

    Sezione 3

    Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni

    Articolo 34

    Inviti a presentare offerte, a negoziare o a partecipare al dialogo

    1.  
    Nel caso delle procedure ristrette, delle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e dei dialoghi competitivi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso del dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.
    2.  

    L’invito ai candidati contiene:

    — 
    una copia del capitolato d’oneri, o del documento descrittivo e di ogni documento complementare, oppure
    — 
    l’indicazione della modalità di accesso ai documenti di cui al primo trattino, quando sono messi direttamente a disposizione per via elettronica conformemente all’articolo 33, paragrafo 5.
    3.  
    Qualora il capitolato d’oneri, il documento descrittivo e/o i documenti complementari siano disponibili presso un ente diverso dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore responsabile della procedura di aggiudicazione, l’invito precisa l’indirizzo del servizio al quale tale documentazione può essere richiesta e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l’importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la richiesta.
    4.  
    Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d’oneri, sul documento descrittivo e/o sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso di una procedura ristretta o di una procedura accelerata, tale termine è di quattro giorni.
    5.  

    Oltre agli elementi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, l’invito comprende almeno:

    a) 

    un riferimento al bando di gara pubblicato;

    b) 

    il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte. Nel caso di dialogo competitivo, queste informazioni non sono contenute nell’invito a partecipare al dialogo, bensì nell’invito a presentare un’offerta;

    c) 

    in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l’indirizzo per l’inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;

    d) 

    l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente all’articolo 38, oppure a integrazione delle informazioni previste da tale articolo e secondo le stesse modalità stabilite negli articoli 41 e 42;

    e) 

    la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, oppure, all’occorrenza, l’ordine decrescente di importanza dei criteri utilizzati per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, se essi non figurano nel bando di gara, nel capitolato d’oneri o nel documento descrittivo.

    Articolo 35

    Informazione dei candidati e degli offerenti

    1.  
    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori informano quanto prima possibile i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all’aggiudicazione di un appalto o alla conclusione di un accordo quadro, inclusi i motivi per cui essi hanno deciso di rinunciare all’aggiudicazione dell’appalto o alla conclusione dell’accordo quadro per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura; tale informazione è fornita per iscritto se ne è fatta richiesta alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori.
    2.  

    Su richiesta della parte interessata, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore, fatto salvo il paragrafo 3, comunica quanto prima e al più tardi entro quindici giorni a decorrere dalla ricezione di una richiesta scritta gli elementi seguenti:

    a) 

    a ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua candidatura;

    b) 

    a ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, in particolare, per i casi di cui all’articolo 18, paragrafi 4 e 5, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali, e, per i casi di cui agli articoli 22 e 23, i motivi della sua decisione in merito alla non conformità ai requisiti di sicurezza dell’informazione e sicurezza dell’approvvigionamento;

    c) 

    a ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile che è stata respinta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o delle parti dell’accordo quadro.

    3.  
    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono decidere di non divulgare talune informazioni relative all’aggiudicazione degli appalti o alla conclusione di accordi quadro, di cui al paragrafo 1, qualora la loro divulgazione ostacoli l’applicazione della legge o sia contraria all’interesse pubblico, in particolare agli interessi in materia di difesa e/o sicurezza, o pregiudichi gli interessi commerciali legittimi di operatori economici sia pubblici che privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale fra tali operatori.

    Sezione 4

    Comunicazioni

    Articolo 36

    Regole applicabili alle comunicazioni

    1.  
    Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate, a scelta dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore, per posta, mediante fax o per via elettronica, conformemente ai paragrafi 4 e 5, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6 o mediante una combinazione di tali mezzi.
    2.  
    Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
    3.  
    Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e da non consentire alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
    4.  
    Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione generalmente in uso.
    5.  

    Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte ed ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

    a) 

    le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi per la ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi alle esigenze dell’allegato VIII;

    b) 

    gli Stati membri possono, in conformità dell’articolo 5 della direttiva 1999/93/CE, esigere che le offerte presentate per via elettronica possano effettuarsi solo utilizzando una firma elettronica avanzata conforme al paragrafo 1 di tale direttiva;

    c) 

    gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo al fine di a migliorare il livello della prestazione di servizi di certificazione relativamente ai suddetti dispositivi;

    d) 

    i candidati si impegnano a far sì che i documenti, i certificati e le dichiarazioni di cui agli articoli da 39 a 44 e all’articolo 46, se non sono disponibili in forma elettronica, siano presentati prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.

    6.  

    Alla trasmissione delle domande di partecipazione si applicano le regole seguenti:

    a) 

    le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti possono essere presentate per iscritto o per telefono;

    b) 

    qualora siano presentate per telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate per iscritto prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione;

    c) 

    le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono esigere, se necessario per motivi di prova giuridica, che le domande di partecipazione presentate mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso essi indicano nel bando di gara tale esigenza ed il termine entro il quale deve essere soddisfatta.

    Sezione 5

    Verbali

    Articolo 37

    Contenuto dei verbali

    1.  

    Per ogni appalto e accordo quadro l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore redige un verbale scritto volto a confermare che la procedura di selezione è stata condotta in maniera trasparente e non discriminatoria, contenente almeno le seguenti informazioni:

    a) 

    il nome e l’indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore e l’oggetto e il valore dell’appalto o dell’accordo quadro;

    b) 

    la procedura di aggiudicazione prescelta;

    c) 

    in caso di dialogo competitivo, le circostanze che giustificano il ricorso a tale procedura;

    d) 

    nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all’articolo 28 che giustificano il ricorso a tale procedura; se del caso, la giustificazione per il superamento dei termini di cui all’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), secondo comma, all’articolo 28, paragrafo 4, lettera b), terzo comma, nonché per il superamento del limite del 50 % di cui all’articolo 28, paragrafo 4, lettera a), secondo comma;

    e) 

    se del caso, i motivi che giustificano una durata dell’accordo quadro superiore ai sette anni;

    f) 

    i nomi dei candidati presi in considerazione e i motivi della scelta;

    g) 

    i nomi dei candidati esclusi e i motivi dell’esclusione;

    h) 

    i motivi del rigetto delle offerte;

    i) 

    il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell’appalto o dell’accordo quadro che l’aggiudicatario intende o sarà tenuto a subappaltare a terzi;

    j) 

    eventualmente, le ragioni per le quali l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore ha rinunciato ad aggiudicare un appalto o a concludere un accordo quadro.

    2.  
    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori prendono gli opportuni provvedimenti per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.
    3.  
    Il verbale o i suoi principali elementi sono comunicati alla Commissione qualora ne faccia richiesta.

    CAPO VII

    Svolgimento della procedura

    Sezione 1

    Disposizioni generali

    Articolo 38

    Accertamento dell’idoneità dei candidati e scelta dei partecipanti, aggiudicazione degli appalti

    1.  
    L’aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui agli articoli 47 e 49, tenuto conto dell’articolo 19, previo accertamento dell’idoneità degli operatori economici non esclusi in forza degli articoli 39 o 40, effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori conformemente ai criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, alle conoscenze o alle capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 41 a 46 e, se del caso, alle norme e ai criteri non discriminatori di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
    2.  

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono richiedere, conformemente agli articoli 41 e 42, livelli minimi di capacità che i candidati devono possedere.

    La portata delle informazioni di cui agli articoli 41 e 42 e i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all’oggetto dell’appalto.

    Detti livelli minimi sono indicati nel bando di gara.

    3.  

    Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nei dialoghi competitivi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un’offerta o a dialogare. In questo caso:

    — 
    le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori indicano nel bando di gara i criteri o le norme obiettivi e non discriminatori che intendono applicare, il numero minimo e, se del caso, il numero massimo di candidati che intendono invitare. Il numero minimo di candidati che intendono invitare non può essere inferiore a tre,
    — 
    di conseguenza, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.

    Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli di capacità minimi è inferiore al numero minimo, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati in possesso delle capacità richieste.

    Se l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore ritiene che il numero dei candidati idonei sia troppo basso per garantire una reale concorrenza, può sospendere la procedura e ripubblicare il bando di gara iniziale ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, nonché dell’articolo 32, fissando un nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione. In questo caso, i candidati selezionati mediante la prima pubblicazione e quelli selezionati mediante la seconda sono invitati a norma dell’articolo 34. Questa opzione non pregiudica la facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore di annullare la procedura di appalto in corso e di avviare una nuova procedura.

    4.  
    Nel contesto di una procedura di aggiudicazione, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore non può includere operatori economici diversi da quelli che hanno presentato una domanda di partecipazione, o candidati che non siano in possesso delle capacità richieste.
    5.  
    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all’articolo 26, paragrafo 3, e all’articolo 27, paragrafo 4, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.

    Sezione 2

    Criteri di selezione qualitativa

    Articolo 39

    Situazione personale del candidato o dell’offerente

    1.  

    È escluso dalla partecipazione a un appalto il candidato o l’offerente condannato, con sentenza definitiva, di cui l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore è a conoscenza, per una o più delle ragioni elencate qui di seguito:

    a) 

    partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, dell’azione comune 98/733/GAI ( 1 );

    b) 

    corruzione, quale definita all’articolo 3 dell’atto del 26 maggio 1997 ( 2 ) ed all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI ( 3 );

    c) 

    frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ( 4 );

    d) 

    reato terroristico o reato connesso alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all’articolo 1 ed all’articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI ( 5 ) ovvero istigazione, concorso, tentativo a commettere un reato quali definiti all’articolo 4 di detta decisione quadro;

    e) 

    riciclaggio di proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE ( 6 ).

    Gli Stati membri precisano, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.

    Essi possono prevedere una deroga all’obbligo di cui al primo comma per esigenze imperative di interesse generale.

    Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori chiedono, se del caso, ai candidati o agli offerenti di fornire i documenti di cui al paragrafo 3 e, qualora abbiano dubbi sulla situazione personale di tali candidati/offerenti, possono rivolgersi alle autorità competenti per ottenere le informazioni relative alla situazione personale dei candidati o offerenti che reputino necessarie. Se le informazioni riguardano un candidato o un offerente stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore, quest’ultima può richiedere la cooperazione delle autorità competenti. In funzione del diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti, le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell’offerente.

    2.  

    Può essere escluso dalla partecipazione all’appalto ogni operatore economico:

    a) 

    che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d’attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali;

    b) 

    a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo oppure ogni altro procedimento della stessa natura previsto da leggi e regolamenti nazionali;

    c) 

    nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato conformemente alle disposizioni di legge dello Stato, per un reato che incida sulla sua moralità professionale, quale ad esempio la violazioni delle vigenti disposizioni di legge sull’esportazione di attrezzature di difesa e/o di sicurezza;

    d) 

    che, nell’esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore, quale ad esempio la violazione degli obblighi in materia di sicurezza dell’informazione o di sicurezza dell’approvvigionamento in occasione di un appalto precedente;

    e) 

    che, previo accertamento con qualsiasi mezzo di prova, comprese le fonti di dati protette, sia risultato privo dell’affidabilità necessaria per escludere rischi per la sicurezza dello Stato membro;

    f) 

    che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore;

    g) 

    che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore;

    h) 

    che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione, o che non abbia fornito dette informazioni.

    Gli Stati membri precisano, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.

    3.  

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori accettano come prova sufficiente che attesta che l’operatore economico non si trova in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b), c), f) o g), quanto segue:

    a) 

    per i casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d’origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti;

    b) 

    per i casi di cui al paragrafo 2, lettere f) e g), un certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro in questione.

    Qualora non siano rilasciati dal paese in questione o non menzionino tutti i casi previsti al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) o c), i documenti o i certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, da una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato del paese d’origine o di provenienza.

    4.  
    Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti, certificati e dichiarazioni di cui al paragrafo 3 e ne informano la Commissione. La comunicazione non pregiudica la normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

    Articolo 40

    Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale

    Al candidato al quale lo Stato membro di origine o di residenza imponga l’obbligo d’iscrizione ad un albo professionale o registro commerciale ai fini dell’esercizio della sua attività professionale può essere richiesto di comprovare la sua iscrizione a detto albo o registro o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato, quali precisati all’allegato VII, parte A, per gli appalti di lavori, e all’allegato VII, parte B, per gli appalti di forniture e all’allegato VII, parte C, per gli appalti di servizi. Gli elenchi di cui all’allegato VII sono indicativi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri eventuali modifiche ai propri albi o registri nonché ai mezzi di prova indicati in questi elenchi.

    Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi, se i candidati devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d’origine il servizio in questione, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza all’organizzazione di cui trattasi.

    Il presente articolo si applica fatto salvo il diritto comunitario in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

    Articolo 41

    Capacità economica e finanziaria

    1.  

    In linea di massima, la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

    a) 

    idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;

    b) 

    presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese in cui l’operatore economico è stabilito;

    c) 

    una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in funzione della data di costituzione o dell’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

    2.  
    Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, far affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impegno a tal fine di questi soggetti.
    3.  
    Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 4 può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.
    4.  
    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori precisano, nel bando di gara, le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate.
    5.  
    L’operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore.

    Articolo 42

    Capacità tecniche e/o professionali

    1.  

    Le capacità tecniche degli operatori economici possono di norma essere provate in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi:

    a) 
    i) 

    la presentazione dell’elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti. Tali certificati indicano l’importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e precisano se questi sono stati effettuati a regola d’arte e con buon esito; se del caso, questi certificati sono trasmessi direttamente all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore dall’autorità competente;

    ii) 

    la presentazione di un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati, in linea di massima, negli ultimi cinque anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Le forniture e le prestazioni di servizi sono provate:

    — 
    quando il destinatario è stato un’amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore, da certificati rilasciati o controfirmati dall’autorità competente,
    — 
    quando il destinatario è stato un privato, da un’attestazione dell’acquirente ovvero, in mancanza di tale attestazione, semplicemente da una dichiarazione dell’operatore economico;
    b) 

    l’indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell’operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti di lavori, di cui l’imprenditore disporrà per l’esecuzione dell’opera;

    c) 

    una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall’operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa e della regolamentazione interna in materia di proprietà intellettuale;

    d) 

    una verifica eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui l’operatore economico è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica dell’operatore economico e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;

    e) 

    nel caso di appalti di lavori, di servizi o di forniture che coprono anche lavori o servizi di posa e di installazione, l’indicazione dei titoli di studio e professionali dell’operatore economico e/o dei dirigenti dell’impresa, in particolare del responsabile o dei responsabili della prestazione dei servizi o della condotta dei lavori;

    f) 

    per gli appalti di lavori e di servizi e unicamente nei casi appropriati, l’indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico potrà applicare durante la realizzazione dell’appalto;

    g) 

    una dichiarazione indicante l’organico medio annuo dell’imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;

    h) 

    una descrizione delle attrezzature, del materiale, dell’equipaggiamento tecnico, del numero degli effettivi e delle loro competenze e/o delle fonti di approvvigionamento — con un’indicazione della collocazione geografica qualora si trovi al di fuori del territorio dell’Unione — di cui dispone l’operatore economico per eseguire l’appalto, per far fronte ad eventuali esigenze supplementari dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore dovute a una crisi, o per garantire la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell’appalto;

    i) 

    per quanto riguarda i prodotti da fornire, la presentazione di:

    i) 

    campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore;

    ii) 

    certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante da riferimenti a determinate specifiche o norme;

    j) 

    nel caso di appalti pubblici che fanno intervenire, richiedono o comportano informazioni classificate, delle prove della capacità di trattare, archiviare e trasmettere tali informazioni al livello di protezione richiesto dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore.

    In assenza di armonizzazione a livello comunitario dei regimi nazionali di nulla osta di sicurezza, gli Stati membri possono prevedere che dette prove siano conformi alle pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni nazionali in materia di nulla osta di sicurezza. Gli Stati membri riconoscono i nulla osta di sicurezza che considerano equivalenti a quelli rilasciati in conformità del loro diritto nazionale, fatta salva la possibilità di condurre ulteriori indagini in proprio e di tenerne conto, se stimato necessario.

    L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può, se del caso, concedere ai candidati che non detengono ancora il nulla osta di sicurezza un periodo addizionale per ottenerlo. In tal caso indica nel bando di gara tale esigenza ed il termine entro il quale essa va soddisfatta.

    L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può chiedere all’autorità nazionale di sicurezza dello Stato del candidato o all’autorità di sicurezza designata di tale Stato di verificare la conformità dei locali e delle istallazioni che potranno essere utilizzati, le procedure industriali e amministrative che si seguiranno, le modalità di gestione dell’informazione e/o la situazione del personale suscettibile di essere impiegato per l’esecuzione dell’appalto.

    2.  
    Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, far affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve in tal caso provare all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore che, per l’esecuzione dell’appalto, disporrà delle risorse necessarie, ad esempio presentando l’impegno di tale soggetto di mettere a disposizione dell’operatore economico le risorse necessarie.
    3.  
    Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 5 può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.
    4.  
    Nelle procedure di aggiudicazione di appalti aventi come oggetto forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, la prestazione di servizi e/o l’esecuzione di lavori, la capacità degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l’installazione o i lavori può essere valutata con riferimento, in particolare, alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.
    5.  
    L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore precisa nel bando di gara le referenze, tra quelle elencate al paragrafo 1, che ha selezionato nonché le altre referenze che devono essere fornite.
    6.  
    L’operatore economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore è autorizzato a provare la propria capacità tecnica e/o professionale mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore.

    Articolo 43

    Norme relative ai sistemi di gestione per la qualità

    Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti accreditati per attestare l’ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme relative ai sistemi di gestione per la qualità, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori fanno riferimento ai sistemi di gestione per la qualità basati sulle norme europee in materia e certificati da organismi indipendenti accreditati conformi alle norme europee relative all’accreditamento e alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi indipendenti accreditati stabiliti in altri Stati membri. Essi ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di sistemi equivalenti di gestione per la qualità prodotte dagli operatori economici.

    Articolo 44

    Norme di gestione ambientale

    Qualora nei casi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera f), le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.

    Articolo 45

    Documenti e informazioni complementari

    L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati e i documenti presentati ai sensi degli articoli da 39 a 44.

    Articolo 46

    Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

    1.  

    Gli Stati membri possono instaurare elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi riconosciuti oppure una certificazione da parte di organismi pubblici o privati.

    Gli Stati membri adeguano le condizioni di iscrizione su tali elenchi nonché quelle del rilascio di certificati da parte degli organismi di certificazione alle disposizioni dell’articolo 39, paragrafo 1, dell’articolo 39, paragrafo 2, lettere da a) a d) e h), dell’articolo 40, dell’articolo 41, paragrafi 1, 4, e 5, dell’articolo 42, paragrafo 1, lettere da a) a i), dell’articolo 42, paragrafo 2 e paragrafo 4, e dell’articolo 43, nonché, se del caso, dell’articolo 44.

    Gli Stati membri le adeguano parimenti all’articolo 41, paragrafo 2, e all’articolo 42, paragrafo 2, per le domande di iscrizione presentate da operatori economici facenti parte di un gruppo e che dispongono di mezzi forniti dalle altre società del gruppo. Detti operatori devono dimostrare in tal caso all’autorità che stabilisce l’elenco ufficiale che disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validità del certificato che attesta la loro iscrizione all’elenco ufficiale e che tali società devono continuare a soddisfare, durante lo stesso periodo, i requisiti in materia di selezione qualitativa previsti agli articoli di cui al secondo comma di cui gli operatori si avvalgono ai fini della loro iscrizione.

    2.  
    Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali o aventi un certificato possono, in occasione di ogni appalto, presentare alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori un certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità, o il certificato rilasciato dall’organismo di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che hanno permesso loro l’iscrizione nell’elenco o di ottenere la certificazione nonché la relativa classificazione.
    3.  
    L’iscrizione in un elenco ufficiale, certificata dalle autorità competenti o il certificato rilasciato dall’organismo di certificazione, costituisce per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori degli altri Stati membri una presunzione di idoneità ai soli fini dell’articolo 39, paragrafo 1, dell’articolo 39, paragrafo 2, lettere da a) a d) e h), dell’articolo 40, dell’articolo 41, paragrafo 1, lettere b) e c), dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), punto i), dell’articolo 42, paragrafo 1, lettere da b) a g), per gli imprenditori, dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), punto ii), dell’articolo 42, paragrafo 1, lettere da b) ad e) ed i), per i fornitori, e dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 42, paragrafo 1, lettere da b) ad e) e g), per i prestatori di servizi.
    4.  

    I dati risultanti dall’iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione non possono essere contestati senza giustificazione. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto può essere richiesta un’attestazione supplementare ad ogni operatore economico.

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori degli altri Stati membri applicano il paragrafo 3 e il primo comma del presente paragrafo soltanto agli operatori economici stabiliti nello Stato membro che ha redatto l’elenco ufficiale.

    5.  

    Per l’iscrizione degli operatori economici da parte di altri Stati membri in un elenco ufficiale, o per la loro certificazione da parte degli organismi di cui al paragrafo 1, non si possono esigere prove e dichiarazioni diverse da quelle richieste agli operatori economici nazionali e, in ogni caso, da quelle previste dagli articoli da 39 a 43 e, se del caso, dall’articolo 44.

    Tuttavia, siffatta iscrizione o certificazione non può essere imposta agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della loro partecipazione a un appalto. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi accettano altresì altri mezzi di prova equivalenti.

    6.  
    Gli operatori economici possono richiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi devono essere informati entro un termine ragionevolmente breve della decisione dell’autorità che stabilisce l’elenco o dell’organismo di certificazione competente.
    7.  
    Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono organismi che rispondono alle norme europee in materia di certificazione.
    8.  
    Gli Stati membri che hanno elenchi ufficiali o organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono tenuti a comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri l’indirizzo dell’organismo presso il quale le domande possono essere presentate.

    Sezione 3

    Aggiudicazione dell’appalto

    Articolo 47

    Criteri di aggiudicazione dell’appalto

    1.  

    Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di servizi specifici, i criteri sui quali si basano le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori per aggiudicare gli appalti sono:

    a) 

    quando l’appalto è aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore, diversi criteri collegati all’oggetto dell’appalto in questione, quali, ad esempio, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, la funzionalità, le caratteristiche ambientali, il costo d’utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l’assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione, la sicurezza dell’approvvigionamento, l’interoperabilità e le caratteristiche operative; oppure

    b) 

    esclusivamente il prezzo più basso.

    2.  

    Fatto salvo il terzo comma, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore precisa, nei documenti dell’appalto (bando di gara, capitolato d’oneri, documenti descrittivi o documenti complementari), la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa.

    La ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.

    Qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni dimostrabili, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore indica nei documenti dell’appalto (bando di gara, capitolato d’oneri, documenti descrittivi o documenti complementari), l’ordine decrescente d’importanza dei criteri.

    Articolo 48

    Ricorso alle aste elettroniche

    1.  
    Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori di ricorrere ad aste elettroniche.
    2.  

    Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono decidere che l’aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un’asta elettronica quando le specifiche del contratto possono essere fissate in maniera precisa.

    Alle stesse condizioni, possono ricorrere all’asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro a norma dell’articolo 29, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino.

    L’asta elettronica riguarda:

    — 
    unicamente i prezzi quando l’appalto è attribuito al prezzo più basso, oppure
    — 
    i prezzi e/o i nuovi valori degli elementi dell’offerta indicati nel capitolato d’oneri, quando l’appalto è aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa.
    3.  

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che decidono di ricorrere a un’asta elettronica lo indicano nel bando di gara.

    Il capitolato d’oneri comporta, tra l’altro, le seguenti informazioni:

    a) 

    gli elementi i cui valori saranno oggetto dell’asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;

    b) 

    i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell’oggetto dell’appalto;

    c) 

    le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica ed eventualmente il momento in cui saranno messe a loro disposizione;

    d) 

    le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell’asta elettronica;

    e) 

    le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

    f) 

    le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

    4.  

    Prima di procedere all’asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

    Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori. L’invito contiene ogni informazione pertinente per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l’ora d’inizio dell’asta elettronica. L’asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

    5.  

    Quando l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’invito è corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta presentata dall’offerente in questione, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all’articolo 47, paragrafo 2, primo comma.

    L’invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, nel corso dell’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula incorpora la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale è indicata nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. A tale scopo, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato.

    Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

    6.  
    In ogni fase dell’asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la loro classificazione rispettiva. Essi possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d’oneri. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono annunciare, in qualsiasi momento, il numero di partecipanti alla fase dell’asta. Tuttavia, in nessun caso esse possono rendere nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell’asta elettronica.
    7.  

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori dichiarano conclusa l’asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

    a) 

    in conformità della data e dell’ora preventivamente fissate, come indicato nell’invito a partecipare all’asta;

    b) 

    quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi. In questo caso, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori precisano nell’invito a partecipare all’asta il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell’ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l’asta elettronica;

    c) 

    quando le fasi dell’asta fissate nell’invito a partecipare all’asta sono state completate.

    Se le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori decidono di dichiarare conclusa l’asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l’invito a partecipare all’asta indica il calendario di ogni fase della medesima.

    8.  

    Dopo aver dichiarato conclusa l’asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori aggiudicano l’appalto ai sensi dell’articolo 47, in funzione dei risultati dell’asta elettronica stessa.

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o in modo da modificare l’oggetto dell’appalto, quale sottoposto a indizione di gara mediante la pubblicazione del bando di gara e quale definito nel capitolato d’oneri.

    Articolo 49

    Offerte anormalmente basse

    1.  

    Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore, prima di respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costituitivi dell’offerta in questione.

    Dette precisazioni possono riguardare in particolare:

    a) 

    l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione dei servizi;

    b) 

    le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori o per fornire i prodotti o per prestare i servizi;

    c) 

    l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente;

    d) 

    il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione;

    e) 

    l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato.

    2.  
    L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore verifica, consultando l’offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite.
    3.  
    L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore che accerta che un’offerta è anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l’offerente e se quest’ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore, che l’aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore respinge un’offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.

    TITOLO III

    REGOLE APPLICABILI AI SUBAPPALTI

    CAPO I

    Subappalti aggiudicati da aggiudicatari che non sono amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori

    Articolo 50

    Ambito di applicazione

    1.  
    Qualora, ai sensi dell’articolo 21, paragrafi 3 e 4, si applichi il presente titolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che gli aggiudicatari che non sono amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori applichino le disposizioni di cui agli articoli 51 e 53 in sede di aggiudicazione di appalti a terzi.
    2.  

    Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, non si considerano terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, né le imprese ad esse collegate.

    L’offerente include nella sua candidatura l’elenco completo di tali imprese. L’elenco è aggiornato a seguito di qualsiasi modifica intervenuta nelle relazioni tra le imprese.

    Articolo 51

    Principi

    L’aggiudicatario agisce in modo trasparente e tratta tutti i potenziali subappaltatori in modo equo e non discriminatorio.

    Articolo 52

    Soglie e disposizioni in materia di pubblicità

    1.  
    Quando un aggiudicatario che non è un’amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore assegna un subappalto il cui valore stimato, al netto dell’IVA, non sia inferiore alle soglie di cui all’articolo 8, deve rendere nota la propria intenzione mediante un avviso.
    2.  

    Gli avvisi di subappalto devono contenere le informazioni di cui all’allegato V e ogni altra informazione ritenuta utile dall’aggiudicatario, ove del caso con l’approvazione dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore.

    Gli avvisi di subappalto sono redatti in conformità ai modelli di formulari adottati dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 67, paragrafo 2.

    3.  
    Gli avvisi di subappalto sono pubblicati ai sensi dell’articolo 32, paragrafi da 2 a 5.
    4.  
    Non è richiesto un avviso di subappalto qualora un subappalto sia conforme alle condizioni di cui all’articolo 28.
    5.  
    L’aggiudicatario può pubblicare, ai sensi dell’articolo 32, avvisi di subappalto per i quali non è richiesta la pubblicità.
    6.  

    Gli Stati membri possono inoltre disporre che l’aggiudicatario possa soddisfare il requisito relativo al subappalto di cui all’articolo 21, paragrafi 3 o 4, mediante l’assegnazione di subappalti sulla base di un accordo quadro concluso secondo le regole di cui agli articoli 51 e 53 e ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.

    I subappalti basati su tale accordo quadro sono assegnati entro i limiti delle condizioni stabilite nell’accordo quadro. Essi possono essere aggiudicati solamente agli operatori economici che hanno fatto parte dell’accordo quadro fin dall’inizio. Al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, le parti propongono, sempre e comunque, condizioni coerenti con quelle dell’accordo quadro.

    La durata di un accordo quadro non può superare i sette anni, salvo in casi eccezionali, determinati tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore.

    Non si può ricorrere agli accordi quadro in modo improprio o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

    7.  
    Per l’assegnazione di subappalti che hanno un valore stimato, al netto dell’IVA, inferiore alla soglia di cui all’articolo 8, gli aggiudicatari applicano i principi del trattato in materia di trasparenza e concorrenza.
    8.  
    Ai fini del calcolo del valore stimato del subappalto si applica l’articolo 9.

    Articolo 53

    Criteri di selezione qualitativa dei subappaltatori

    Nell’avviso di subappalto, l’aggiudicatario indica i criteri di selezione qualitativa prescritti dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore, nonché ogni altro criterio che intenda applicare per la selezione qualitativa dei subappaltatori. Tutti questi criteri sono obiettivi, non discriminatori e coerenti con i criteri applicati dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore per la selezione degli offerenti per il contratto principale. Le capacità richieste devono essere direttamente connesse all’oggetto del subappalto e i livelli di capacità richiesti devono essere commisurati con il medesimo.

    L’aggiudicatario non è tenuto a subappaltare qualora dimostri, con soddisfazione dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore, che nessuno dei subappaltatori partecipanti alla gara, o le offerte da essi proposte, soddisfano i criteri indicati nell’avviso di subappalto e impedirebbero quindi all’aggiudicatario di soddisfare i requisiti stabiliti nel contratto principale.

    CAPO II

    Subappalti aggiudicati da aggiudicatari che sono amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori

    Articolo 54

    Norme da applicare

    Qualora gli aggiudicatari siano amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori, al momento dell’assegnazione di un subappalto, essi si conformano alle disposizioni relative ai contratti principali di cui ai titoli I e II.

    TITOLO IV

    NORME DA APPLICARE AI RICORSI

    Articolo 55

    Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

    1.  
    Le procedure di ricorso di cui al presente titolo si applicano agli appalti di cui all’articolo 2, fatte salve le deroghe di cui agli articoli 12 e 13.
    2.  
    Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni di cui agli articoli da 56 a 62, sulla base del fatto che tali decisioni hanno violato il diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti o le norme nazionali che recepiscono tale diritto.
    3.  
    Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese suscettibili di far valere un pregiudizio nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dal presente titolo tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali.
    4.  
    Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità dettagliate che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.
    5.  
    Gli Stati membri possono esigere che il soggetto che desidera avvalersi di una procedura di ricorso abbia informato l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore della presunta violazione e della propria intenzione di proporre un ricorso, a condizione che ciò non influisca sul termine sospensivo a norma dell’articolo 57, paragrafo 2, o su qualsiasi altro termine per la proposizione di un ricorso a norma dell’articolo 59.
    6.  

    Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato presenti in primo luogo un ricorso presso l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la sospensione immediata della possibilità di concludere il contratto.

    Gli Stati membri decidono i mezzi di comunicazione appropriati, fra cui il fax o mezzi elettronici, da utilizzare per la proposizione del ricorso di cui al primo comma.

    La sospensione di cui al primo comma cessa non prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore ha inviato una risposta, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore ha inviato una risposta o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della risposta.

    Articolo 56

    Requisiti per le procedure di ricorso

    1.  

    Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti presi in merito alle procedure di ricorso di cui all’articolo 55 prevedano i poteri che consentono di:

    a) 

    prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza provvedimenti cautelari intesi a riparare la violazione denunciata o ad impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto o l’esecuzione di qualsiasi decisione presa dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore e annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nell’invito a presentare l’offerta, nei capitolati d’oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione; oppure

    b) 

    prendere con la massima sollecitudine, ove possibile con procedura d’urgenza e, ove necessario, con una procedura definitiva in materia, provvedimenti diversi da quelli previsti alla lettera a) intesi a riparare l’eventuale violazione ravvisata e ad impedire che siano danneggiati gli interessi coinvolti; in particolare disponendo il pagamento di una somma specifica, nei casi in cui la violazione non è stata riparata o non è stato impedito che si verificasse.

    In entrambi i casi summenzionati, accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione.

    2.  
    I poteri di cui al paragrafo 1 e agli articoli 60 e 61 possono essere conferiti ad organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura di ricorso.
    3.  
    Qualora un organo di prima istanza, che è indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore, riceva un ricorso relativo ad una decisione di aggiudicazione di un appalto, gli Stati membri assicurano che l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore non possa stipulare il contratto prima che l’organo di ricorso abbia preso una decisione sulla domanda di provvedimenti cautelari o sul merito del ricorso. La sospensione cessa non prima dello scadere del termine sospensivo di cui all’articolo 57, paragrafo 2, e all’articolo 60, paragrafi 4 e 5.
    4.  
    Eccetto nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all’articolo 55, paragrafo 6, le procedure di ricorso non devono necessariamente avere effetti sospensivi automatici sulle procedure di aggiudicazione alle quali si riferiscono.
    5.  

    Gli Stati membri possono prevedere che l’organo responsabile delle procedure di ricorso possa tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti cautelari per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché per l’interesse pubblico, in particolare gli interessi di difesa e/o di sicurezza, e decidere di non accordare tali provvedimenti, qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive.

    La decisione di non accordare provvedimenti cautelari non pregiudica gli altri diritti rivendicati dal soggetto che chiede tali provvedimenti.

    6.  
    Gli Stati membri possono prevedere che, se un risarcimento danni viene chiesto a causa di una decisione presa illegittimamente, per prima cosa l’organo che ha la competenza necessaria a tal fine annulli la decisione contestata.
    7.  

    Eccetto nei casi di cui agli articoli da 60 a 62, gli effetti dell’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, su un contratto stipulato in seguito all’aggiudicazione di un appalto sono determinati dal diritto nazionale.

    Inoltre, tranne che nei casi in cui una decisione debba essere annullata prima della concessione di un risarcimento danni, uno Stato membro può prevedere che, dopo la conclusione di un contratto a norma dell’articolo 55, paragrafo 6, del paragrafo 3 del presente articolo o degli articoli da 57 a 62, i poteri dell’organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione.

    8.  
    Gli Stati membri fanno sì che le decisioni prese dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate in maniera efficace.
    9.  

    Se gli organi responsabili delle procedure di ricorso non sono organi giudiziari, le loro decisioni sono sempre motivate per iscritto. In questo caso, inoltre, devono essere adottate disposizioni mediante cui ogni misura presunta illegittima presa dall’organo di ricorso competente oppure ogni presunta infrazione nell’esercizio dei poteri che gli sono conferiti possa essere oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un altro organo che sia una giurisdizione ai sensi dell’articolo 234 del trattato e che sia indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore e dall’organo di ricorso.

    La nomina dei membri di tale organo indipendente e la cessazione del loro mandato sono soggetti a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici, per quanto concerne l’autorità responsabile della nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilità. Per lo meno il presidente di tale organo indipendente ha le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice. Le decisioni adottate dall’organo indipendente producono, tramite i mezzi determinati da ciascuno Stato membro, effetti giuridici vincolanti.

    10.  

    Gli Stati membri garantiscono che gli organi responsabili delle procedure di ricorso competenti assicurino un livello adeguato di riservatezza delle informazioni classificate e delle altre informazioni contenute nei fascicoli trasmessi dalle parti e agiscano conformemente agli interessi di difesa e/o di sicurezza durante l’intera procedura.

    A tal fine, gli Stati membri possono decidere che un organo specifico abbia giurisdizione unica sui ricorsi in materia di appalti nei settori della difesa e della sicurezza.

    In ogni caso, gli Stati membri possono stabilire che solamente i membri degli organi di ricorso personalmente autorizzati a trattare le informazioni classificate possano esaminare le domande di ricorso che contengano dette informazioni. Possono altresì imporre misure specifiche di sicurezza relative alla registrazione delle domande di ricorso, alla ricezione dei documenti e alla conservazione dei fascicoli.

    Gli Stati membri determinano le modalità con cui gli organi di ricorso sono tenuti a conciliare la riservatezza delle informazioni classificate con il rispetto del diritto alla difesa e, nel caso di ricorso giurisdizionale o di ricorso presso un organo che sia una giurisdizione ai sensi dell’articolo 234 del trattato, determinano dette modalità in modo da garantire che l’intera procedura rispetti il diritto a un processo equo.

    Articolo 57

    Termine sospensivo

    1.  
    Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all’articolo 55, paragrafo 4, dispongano di termini tali da garantire ricorsi efficaci avverso le decisioni di aggiudicazione di un appalto prese dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori adottando le disposizioni necessarie nel rispetto delle condizioni minime di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 59.
    2.  

    La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla presente direttiva non può avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione prima dello scadere di un termine di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stata inviata la decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti e ai candidati interessati, o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell’appalto.

    Gli offerenti sono considerati interessati se non sono già stati definitivamente esclusi. L’esclusione è definitiva se è stata comunicata agli offerenti interessati e se è stata ritenuta legittima da un organo di ricorso indipendente o se non può essere più oggetto di una procedura di ricorso.

    I candidati sono considerati interessati se l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore non ha messo a disposizione informazioni circa il rigetto della loro domanda prima della notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti interessati.

    La comunicazione della decisione di aggiudicazione ad ogni offerente e candidato interessato è accompagnata:

    — 
    da una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 35, paragrafo 2, fatto salvo l’articolo 35, paragrafo 3, e
    — 
    da una precisa indicazione del termine sospensivo esatto applicabile conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale di trasposizione del presente paragrafo.

    Articolo 58

    Deroghe al termine sospensivo

    Gli Stati membri possono prevedere che i termini di cui all’articolo 57, paragrafo 2, non si applichino nei seguenti casi:

    a) 

    se la presente direttiva non prescrive la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

    b) 

    se l’unico offerente interessato ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, è colui al quale è stato aggiudicato l’appalto e non vi sono candidati interessati;

    c) 

    nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 29.

    Ove si ricorra a tale deroga, gli Stati membri provvedono affinché il contratto sia privo di effetti conformemente agli articoli 60 e 62, se:

    — 
    è violato l’articolo 29, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, e
    — 
    il valore stimato dell’appalto è pari o superiore alle soglie stabilite all’articolo 8.

    Articolo 59

    Termini per la proposizione del ricorso

    Quando uno Stato membro stabilisce che qualsiasi ricorso avverso una decisione presa da un’amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore nel quadro di o in relazione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla presente direttiva debba essere presentato prima dello scadere di un determinato termine, quest’ultimo è di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore è stata inviata all’offerente o al candidato, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore è stata inviata all’offerente o al candidato o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore. La comunicazione della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore ad ogni offerente o candidato è accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti. In caso di presentazione di un ricorso relativo alle decisioni di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), che non sono soggette ad una notifica specifica, il termine è di almeno dieci giorni civili dalla data di pubblicazione della decisione di cui trattasi.

    Articolo 60

    Privazione di effetti

    1.  

    Gli Stati membri assicurano che un contratto sia considerato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore o che la sua privazione di effetti sia la conseguenza di una decisione di detto organo di ricorso nei casi seguenti:

    a) 

    se l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore ha aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea senza che ciò sia consentito a norma della presente direttiva;

    b) 

    in caso di violazione dell’articolo 55, paragrafo 6, dell’articolo 56, paragrafo 3, o dell’articolo 57, paragrafo 2, qualora tale violazione abbia privato l’offerente che presenta ricorso della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipula del contratto, quando tale violazione si aggiunge ad una violazione dei titoli I o II, se quest’ultima violazione ha influito sulle opportunità dell’offerente che presenta ricorso di ottenere l’appalto;

    c) 

    nei casi di cui all’articolo 58, lettera c), secondo comma, qualora gli Stati membri abbiano previsto la deroga al termine sospensivo per appalti basati su un accordo quadro.

    2.  
    Le conseguenze di un contratto considerato privo di effetti sono previste dal diritto nazionale. Il diritto nazionale può prevedere la soppressione con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali o viceversa limitare la portata della soppressione a quegli obblighi che rimangono da adempiere. In quest’ultimo caso gli Stati membri prevedono l’applicazione di sanzioni alternative a norma dell’articolo 61, paragrafo 2.
    3.  

    Gli Stati membri possono prevedere che l’organo di ricorso indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore abbia la facoltà di non considerare un contratto privo di effetti, sebbene lo stesso sia stato aggiudicato illegittimamente per le ragioni di cui al paragrafo 1, se l’organo di ricorso, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti, rileva che il rispetto di esigenze imperative legate ad un interesse generale, connesso in primo luogo agli interessi di difesa e/o sicurezza, impone che gli effetti del contratto siano mantenuti.

    Per quanto concerne la produzione di effetti del contratto, gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative legate ad un interesse generale ai sensi del primo comma soltanto se la privazione di effetti conduce a conseguenze sproporzionate.

    Tuttavia, gli interessi economici legati direttamente al contratto in questione non costituiscono esigenze imperative legata ad un interesse generale ai sensi del primo comma. Gli interessi economici legati direttamente al contratto comprendono, tra l’altro, i costi derivanti dal ritardo nell’esecuzione del contratto, i costi derivanti dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, i costi derivanti dal cambio dell’operatore economico che esegue il contratto e i costi degli obblighi di legge risultanti dalla privazione di effetti.

    Un contratto, comunque, non può essere considerato privo di effetti qualora le conseguenze di detta privazione mettano seriamente a repentaglio l’esistenza stessa di un programma di difesa o sicurezza più ampio indispensabile per garantire gli interessi di sicurezza di uno Stato membro.

    In tutti i suddetti casi, gli Stati membri prevedono invece l’applicazione di sanzioni alternative a norma dell’articolo 61, paragrafo 2.

    4.  

    Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera a), non si applichi quando:

    — 
    l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore ritiene che l’aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sia consentita a norma della presente direttiva,
    — 
    l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso di cui all’articolo 64 della presente direttiva in cui manifesta l’intenzione di concludere il contratto, e
    — 
    il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione di tale avviso.
    5.  

    Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera c), non si applichi quando:

    — 
    l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore ritiene che l’aggiudicazione di un appalto sia conforme all’articolo 29, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino,
    — 
    l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore ha inviato agli offerenti interessati una decisione di aggiudicazione dell’appalto unitamente ad una relazione sintetica dei motivi di cui all’articolo 57, paragrafo 2, quarto comma, primo trattino, e
    — 
    il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un periodo di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è inviata agli offerenti interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di un periodo di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è inviata agli offerenti interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell’appalto.

    Articolo 61

    Violazioni del presente titolo e sanzioni alternative

    1.  
    In caso di violazione dell’articolo 55, paragrafo 6, dell’articolo 56, paragrafo 3, o dell’articolo 57, paragrafo 2, che non è contemplata dall’articolo 60, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri prevedono la privazione di effetti a norma dell’articolo 60, paragrafi da 1 a 3, ovvero sanzioni alternative. Gli Stati membri possono prevedere che l’organo di ricorso indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore decida, dopo aver valutato tutti gli aspetti pertinenti, se il contratto debba essere considerato privo di effetti o se debbano essere irrogate sanzioni alternative.
    2.  

    Le sanzioni alternative devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Dette sanzioni alternative sono:

    — 
    l’irrogazione di sanzioni pecuniarie all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore, oppure
    — 
    la riduzione della durata del contratto.

    Gli Stati membri possono conferire all’organo di ricorso un’ampia discrezionalità al fine di tenere conto di tutti i fattori rilevanti, compresi la gravità della violazione, il comportamento dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore e, nei casi di cui all’articolo 60, paragrafo 2, la misura in cui il contratto resta in vigore.

    La concessione del risarcimento danni non rappresenta una sanzione adeguata ai fini del presente paragrafo.

    Articolo 62

    Termini

    1.  

    Gli Stati membri possono stabilire che la proposizione di un ricorso a norma dell’articolo 60, paragrafo 1, debba avvenire:

    a) 

    prima dello scadere di un termine di almeno trenta giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui:

    — 
    l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore ha pubblicato l’avviso di aggiudicazione a norma dell’articolo 30, paragrafo 3, e degli articoli 31 e 32, a condizione che tale avviso contenga la motivazione della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore di affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, oppure
    — 
    l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore ha informato gli offerenti e i candidati interessati della stipula del contratto, a condizione che tali informazioni contengano una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 35, paragrafo 2, fatto salvo l’articolo 35, paragrafo 3, di detta direttiva. Quest’ultima opzione si applica anche ai casi di cui all’articolo 58, lettera c); e
    b) 

    in ogni caso prima dello scadere di un periodo di almeno sei mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula del contratto.

    2.  
    In tutti gli altri casi, compresi i ricorsi proposti a norma dell’articolo 61, paragrafo 1, i termini per la proposizione del ricorso sono determinati dal diritto nazionale, fatto salvo l’articolo 59.

    Articolo 63

    Meccanismo correttore

    1.  
    La Commissione può avvalersi della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 se, prima della stipula di un contratto, essa ritiene che sia stata commessa una grave violazione del diritto comunitario in materia di appalti in una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla presente direttiva.
    2.  
    La Commissione notifica allo Stato membro interessato i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una grave violazione e ne chiede la correzione con provvedimenti appropriati.
    3.  

    Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione:

    a) 

    la conferma che la violazione è stata riparata;

    b) 

    una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stata riparazione; oppure

    c) 

    una notifica che la procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione è stata sospesa dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore di propria iniziativa oppure nell’ambito dell’esercizio dei poteri previsti all’articolo 56, paragrafo 1, lettera a).

    4.  
    Una conclusione motivata comunicata a norma del paragrafo 3, lettera b), può tra l’altro fondarsi sul fatto che la violazione presunta costituisce già l’oggetto di un ricorso giurisdizionale o di altro tipo o di un ricorso quale quello di cui all’articolo 56, paragrafo 9. In tal caso lo Stato membro informa la Commissione del risultato di tali procedure non appena ne viene a conoscenza.
    5.  
    In caso di notifica che una procedura di aggiudicazione di appalto è stata sospesa conformemente al paragrafo 3, lettera c), lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la cessazione della sospensione o l’avvio di un’altra procedura di aggiudicazione d’appalto in parte o del tutto collegata all’oggetto della procedura precedente. Questa notifica deve confermare che la violazione presunta è stata riparata o includere una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stata riparazione.

    Articolo 64

    Contenuto dell’avviso volontario per la trasparenza ex ante

    L’avviso di cui all’articolo 60, paragrafo 4, secondo trattino, il cui formato è stabilito dalla Commissione secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 67, paragrafo 2, contiene le informazioni seguenti:

    a) 

    denominazione e recapito dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore;

    b) 

    descrizione dell’oggetto dell’appalto;

    c) 

    motivazione della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore di affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

    d) 

    denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto; nonché

    e) 

    se del caso, qualsiasi altra informazione ritenuta utile dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore.

    TITOLO V

    OBBLIGHI STATISTICI, COMPETENZE D’ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 65

    Obblighi statistici

    Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico redatto conformemente all’articolo 66 e relativo agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori nell’anno precedente.

    Articolo 66

    Contenuto del prospetto statistico

    Il prospetto statistico specifica il numero e il valore degli appalti aggiudicati dallo Stato membro o dal paese terzo degli aggiudicatari e riguarda, separatamente, gli appalti di lavori, di forniture e di servizi.

    I dati di cui al primo comma sono articolati precisando le procedure utilizzate e specificano, per ciascuna procedura, le forniture, i servizi e i lavori individuati per gruppo della nomenclatura CPV.

    Nel caso di appalti aggiudicati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, i dati di cui al primo comma sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui all’articolo 28.

    Il contenuto del prospetto statistico è fissato conformemente alla procedura consultiva di cui all’articolo 67, paragrafo 2.

    ▼M7

    Articolo 66 bis

    Esercizio della delega

    1.  
    Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
    2.  
    Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 68, paragrafo 1, e all’articolo 69, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
    3.  
    La delega di potere di cui all’articolo 68, paragrafo 1, e all’articolo 69, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
    4.  
    Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 7 ).
    5.  
    Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
    6.  
    L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, e dell’articolo 69, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 66 ter

    Procedura d’urgenza

    1.  
    Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.
    2.  
    Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 66 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

    ▼B

    Articolo 67

    Procedura di comitato

    1.  
    La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall’articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio ( 8 ) («il comitato»).
    2.  
    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

    ▼M7 —————

    ▼B

    Articolo 68

    Revisione delle soglie

    1.  

    In occasione della revisione delle soglie stabilite dalla direttiva 2004/17/CE, di cui all’articolo 69 di tale direttiva, la Commissione rivede anche le soglie di cui all’articolo 6 della presente direttiva allineando:

    a) 

    la soglia di cui all’articolo 8, lettera a), della presente direttiva sulla soglia riveduta di cui all’articolo 16, lettera a), della direttiva 2004/17/CE;

    b) 

    la soglia di cui all’articolo 8, lettera b), della presente direttiva sulla soglia riveduta di cui all’articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/17/CE.

    ▼M7

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 66 bis, con cui modifica le soglie di cui al primo comma.

    ▼M7

    Qualora sia necessario rivedere le soglie di cui al primo comma, e vincoli in materia di termini impediscono il ricorso alla procedura di cui all’articolo 66 bis, e pertanto motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 66 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.

    ▼B

    2.  
    Il controvalore delle soglie fissato conformemente al paragrafo 1 nelle valute nazionali degli Stati membri che non partecipano all’euro è allineato sui controvalori delle soglie stabilite dalla direttiva 2004/17/CE di cui al paragrafo 1, calcolati conformemente all’articolo 69, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/17/CE.
    3.  
    Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1 e il loro controvalore nelle valute nazionali sono pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea all’inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.

    Articolo 69

    Modificazioni

    1.  

    La Commissione può modificare, secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 67, paragrafo 2, quanto segue:

    a) 

    le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione dei bandi e degli avvisi di cui all’articolo 30, nonché dei prospetti statistici di cui all’articolo 65;

    b) 

    le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all’allegato VI, per motivi legati al progresso tecnico o di ordine amministrativo.

    c) 

    l’elenco di registri, dichiarazioni e certificati di cui all’allegato VII, allorché ciò si renda necessario in base a quanto notificato dagli Stati membri.

    ▼M7

    2.  

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 66 bis, con cui modifica:

    a) 

    i numeri di riferimento della nomenclatura CPV indicati agli allegati I e II, nella misura in cui ciò lascia immutato l’ambito di applicazione ratione materiae della presente direttiva, e le modalità di riferimento, nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura all’interno delle categorie di servizi elencate in tali allegati;

    b) 

    le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica di cui all’allegato VIII, lettere a), f) e g).

    ▼B

    Articolo 70

    Modifica della direttiva 2004/17/CE

    Nella direttiva 2004/17/CE è aggiunto il seguente articolo:

    «Articolo 22 bis

    Appalti nei settori della difesa e della sicurezza

    La presente direttiva non si applica agli appalti ai quali è applicata la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori ( *1 ) né agli appalti ai quali tale direttiva non si applica in virtù dei suoi articoli 8, 12 e 13.

    Articolo 71

    Modifica della direttiva 2004/18/CE

    L’articolo 10 della direttiva 2004/18/CE è sostituito dal seguente:

    «Articolo 10

    Appalti nei settori della difesa e della sicurezza

    Fatto salvo l’articolo 296 del trattato, la presente direttiva si applica agli appalti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza ad eccezione degli appalti ai quali si applica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori ( *2 ).

    La presente direttiva non si applica agli appalti ai quali non si applica la direttiva 2009/81/CE in virtù degli articoli 8, 12 e 13 di quest’ultima.

    Articolo 72

    Recepimento

    1.  

    Entro il 21 agosto 2011, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.  
    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 73

    Riesame e relazioni

    1.  
    Entro il 21 agosto 2012 la Commissione riferisce sulle disposizioni emanate dagli Stati membri al fine del recepimento della presente direttiva, in particolare dell’articolo 21 e degli articoli da 50 a 54.
    2.  
    Entro il 21 agosto 2016 la Commissione verifica l’applicazione della presente direttiva e trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in particolare se e in quale misura gli obiettivi della presente direttiva siano stati raggiunti per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di un mercato europeo dei materiali per la difesa e di una base industriale e tecnologica di difesa europea, compresa la situazione delle piccole e medie imprese. Se opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.
    3.  
    La Commissione riesamina altresì l’applicazione dell’articolo 39, paragrafo 1, valutando in particolare se sia possibile armonizzare le condizioni di reintroduzione dei candidati o degli offerenti precedentemente condannati e pertanto esclusi dalla partecipazione agli appalti pubblici e, se del caso, presenta una proposta legislativa in tal senso.

    Articolo 74

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 75

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




    ALLEGATO I

    Servizi di cui agli articoli 2 e 15



    N. categoria

    Oggetto

    Numero di riferimento CPV

    1

    Servizi di manutenzione e di riparazione

    50000000-5, da 50100000-6 a 50884000-5 (salvo da 50310000-1 a 50324200-4 e 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) e da 51000000-9 a 51900000-1

    2

    Servizi connessi agli aiuti militari destinati all’estero

    75211300-1

    3

    Servizi di difesa, servizi di difesa militare e servizi di difesa civile

    75220000-4, 75221000-1, 75222000-8

    4

    Servizi investigativi e assicurativi

    Da 79700000-1 a 79720000-7

    5

    Servizi di trasporto terrestre

    60000000-8, da 60100000-9 a 60183000-4 (salvo 60160000-7, 60161000-4), e da 64120000-3 a 64121200-2

    6

    Servizi di trasporto aereo: trasporto di viaggiatori e di merci, ad esclusione dei trasporti di posta

    60400000-2, da 60410000-5 a 60424120-3 (salvo 60411000-2, 60421000-5), da 60440000-4 a 60445000-9 e 60500000-3

    7

    Trasporto di posta per via terrestre e aerea

    60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000-5

    8

    Servizi di trasporto ferroviario

    Da 60200000-0 a 60220000-6

    9

    Servizi di trasporto marittimo e per vie d’acqua

    Da 60600000-4 a 60653000-0, e da 63727000-1 a 63727200-3

    10

    Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

    Da 63100000-0 a 63111000-0, da 63120000-6 a 63121100-4, 63122000-0, 63512000-1 e da 63520000-0 a 6370000-6

    11

    Servizi di telecomunicazione

    Da 64200000-8 a 64228200-2, 72318000-7, e da 72700000-7 a 72720000-3

    12

    Servizi finanziari: servizi di assicurazione

    Da 66500000-5 a 66720000-3

    13

    Servizi informatici e servizi connessi

    Da 50310000-1 a 50324200-4, da 72000000-5 a 72920000-5 (salvo 72318000-7 e da 72700000-7 a 72720000-3), 79342410-4, 9342410-4

    14

    Servizi di ricerca e sviluppo (1) e prove di valutazione

    Da 73000000-2 a 73436000-7

    15

    Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

    Da 79210000-9 a 79212500-8

    16

    Servizi di consulenza gestionale (2) e affini

    Da 73200000-4 a 73220000-0, da 79400000-8 a 79421200-3 e 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 e 98362000-8

    17

    Servizi di architettura; servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria; servizi di urbanistica e di paesaggistica; servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica; servizi di prova e di analisi tecnica

    Da 71000000-8 a 71900000-7 (salvo 71550000-8) e 79994000-8

    18

    Servizi di pulizia degli edifici e servizi di gestione delle proprietà

    Da 70300000-4 a 70340000-6 e da 90900000-6 a 90924000-0

    19

    Servizi di pulizia stradale e di raccolta dei rifiuti: servizi di risanamento e servizi analoghi

    Da 90400000-1 a 90743200-9 (salvo 90712200-3), da 90910000-9 a 90920000-2 e 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0

    20

    Servizi di addestramento e simulazione nei settori della difesa e della sicurezza

    80330000-6, 80600000-0, 80610000-3, 80620000-6, 80630000-9, 80640000-2, 80650000-5, 80660000-8

    (1)   

    Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 13, lettera j).

    (2)   

    Ad esclusione dei servizi di arbitrato e di conciliazione.




    ALLEGATO II

    Servizi di cui agli articoli 2 e 16



    N. categoria

    Oggetto

    Numero di riferimento CPV

    21

    Servizi alberghieri e di ristorazione

    Da 55100000-1 a 55524000-9 e da 98340000-8 a 98341100-6

    22

    Servizi di trasporto complementari e ausiliari

    Da 63000000-9 a 63734000-3 (salvo 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3), da 63727000-1 a 63727200-3 e 98361000-1

    23

    Servizi giuridici

    Da 79100000-5 a 79140000-7

    24

    Servizi di collocamento e reperimento di personale (1)

    Da 79600000-0 a 79635000-4 (salvo 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), e da 98500000-8 a 98514000-9

    25

    Servizi sanitari e sociali

    79611000-0 e da 85000000-9 a 85323000-9 (salvo 85321000-5 e 85322000-2)

    26

    Altri servizi

     

    (1)   

    Esclusi i contratti di lavoro.




    ALLEGATO III

    Definizione di talune specifiche tecniche di cui all’Articolo 18

    Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

    1) 
    a) 

    «specifiche tecniche», nel caso di appalti di lavori: l’insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei capitolati d’oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all’uso a cui sono destinati dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l’accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura nonché i processi e i metodi di produzione. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d’ispezione e di accettazione delle opere nonché le tecniche o i metodi di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite e per quanto riguarda i materiali o gli elementi che le compongono;

    b) 

    «specifiche tecniche», nel caso di appalti di forniture o di servizi: le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l’accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, l’uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità;

    2) 

    «norma»: una specifica tecnica, approvata da un organismo di normalizzazione riconosciuto, da applicare su base ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria e che rientra in una delle categorie seguenti:

    — 
    norma internazionale: una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico,
    — 
    norma europea: una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e disponibile al pubblico,
    — 
    norma nazionale: una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico;
    3) 

    «standard di difesa»: una specifica tecnica il cui rispetto non è obbligatorio e che è approvata da un organismo di normalizzazione specializzato nell’elaborazione di specifiche tecniche da applicare su base ripetuta o continuativa nel settore della difesa;

    4) 

    «omologazione tecnica europea»: la valutazione tecnica favorevole dell’idoneità all’impiego di un prodotto per un determinato scopo, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto e di determinate condizioni di applicazione e di impiego. L’omologazione tecnica europea è rilasciata dall’organismo designato a tale scopo dallo Stato membro;

    5) 

    «specifica tecnica comune»: una specifica tecnica stabilita conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

    6) 

    «riferimento tecnico»: qualsiasi prodotto elaborato dagli organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme ufficiali, secondo procedure adattate all’evoluzione delle esigenze del mercato.




    ALLEGATO IV

    Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di cui all’articolo 30

    COMUNICAZIONE IN CUI È ANNUNCIATA LA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE SU UN PROFILO DI COMMITTENTE

    1. 

    Paese dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore

    2. 

    Nome dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore

    3. 

    Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL)

    4. 

    Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV

    AVVISO DI PREINFORMAZIONE

    1. 

    Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore e, se diversi, del servizio presso il quale possono essere richieste informazioni complementari, nonché — per gli appalti di servizi e di lavori — dei servizi, ad esempio il sito internet governativo, presso i quali possono essere richieste informazioni sul quadro normativo generale vigente nel luogo in cui l’appalto deve essere eseguito in materia di fiscalità, protezione dell’ambiente, tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro.

    2. 

    Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell’ambito di programmi di lavoro protetti.

    3. 

    Per gli appalti di lavori: natura ed entità dei lavori, luogo di esecuzione; nel caso in cui l’opera sia ripartita in più lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all’opera; se disponibile, stima dell’importo minimo e massimo dei lavori previsti, numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV.

    Per gli appalti di forniture: natura e quantità o valore dei prodotti da fornire; numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV.

    Per gli appalti di servizi: importo complessivo delle commesse previsto per ciascuna delle categorie di servizi, numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV.

    4. 

    Date provvisoriamente previste per l’avvio delle procedure d’aggiudicazione dell’appalto o degli appalti, nel caso degli appalti di servizi per categoria.

    5. 

    Se del caso, indicare che si tratta di un accordo quadro.

    6. 

    Se del caso, altre informazioni.

    7. 

    Data di spedizione dell’avviso oppure di spedizione dell’avviso di pubblicazione del presente avviso sul profilo di committente.

    BANDO DI GARA

    Procedure ristrette, procedure negoziate con previa pubblicazione di un bando di gara e dialoghi competitivi:

    1. 

    Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore.

    2. 

    Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell’ambito di programmi di lavoro protetti.

    3. 
    a) 

    Procedura di aggiudicazione prescelta;

    b) 

    eventualmente la motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure ristrette e negoziate);

    c) 

    eventualmente, indicare che si tratta di un accordo quadro;

    d) 

    eventualmente, ricorso ad un’asta elettronica.

    4. 

    Forma dell’appalto.

    5. 

    Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi.

    6. 
    a) 

    Appalti di lavori:

    — 
    natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell’opera. Specificare, in particolare, le opzioni per lavori complementari e, se noto, il calendario provvisorio dell’esercizio di tali opzioni, così come il numero di eventuali rinnovi del contratto. Se l’opera o l’appalto sono suddivisi in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV,
    — 
    indicazioni relative alla finalità dell’opera o dell’appalto quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti,
    — 
    nel caso di accordi quadro, indicare anche la durata prevista dell’accordo, il valore complessivo stimato dei lavori per l’intera durata dell’accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.
    b) 

    Appalti di forniture:

    — 
    natura dei prodotti da fornire, specificando in particolare gli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per l’acquisto, il leasing, la locazione o l’acquisto a riscatto, oppure per una combinazione di tali scopi, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura CPV. Quantità dei prodotti da fornire, specificando in particolare le opzioni riguardanti commesse complementari e, se noto, il calendario provvisorio dell’esercizio di tali opzioni; opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto; numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV,
    — 
    nel caso di appalti regolari o di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire altresì, se noto, il calendario dei successivi appalti pubblici di forniture previsti,
    — 
    nel caso di accordi quadro, indicare anche la durata prevista dell’accordo, il valore complessivo stimato delle forniture per l’intera durata dell’accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.
    c) 

    Appalti di servizi:

    — 
    Categoria del servizio e sua descrizione. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV. Quantità dei servizi da prestare. Specificare eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell’esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire una indicazione di massima del calendario, se noto, dei successivi appalti di servizi previsti.
    Nel caso di accordi quadro, indicare anche la durata prevista dell’accordo, il valore complessivo stimato delle prestazioni per l’intera durata dell’accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare,
    — 
    indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.
    Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione,
    — 
    menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
    7. 

    Se l’appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più e/o per l’insieme dei lotti.

    8. 

    Ammissione o divieto di varianti.

    9. 

    Se del caso, indicazione della percentuale del valore globale dell’appalto che deve essere subappaltata a terzi tramite una procedura di aggiudicazione (articolo 21, paragrafo 4).

    10. 

    Se del caso, criteri di selezione riguardanti la situazione personale dei subappaltatori che può comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle competenze minime di carattere economico e tecnico che i subappaltatori devono possedere. Livello o livelli minimi di capacità eventualmente richiesti.

    11. 

    Termine ultimo per la realizzazione dei lavori, per il completamento delle forniture o per la prestazione dei servizi o durata dell’appalto di lavori/forniture/servizi; per quanto possibile, termine ultimo per l’avvio dei lavori, per la consegna delle forniture o per la prestazione dei servizi.

    12. 

    Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto.

    13. 
    a) 

    Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione;

    b) 

    indirizzo cui devono essere trasmesse;

    c) 

    lingua o lingue in cui devono essere redatte.

    14. 

    Se del caso, cauzione e garanzie richieste.

    15. 

    Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

    16. 

    Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.

    17. 

    Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori economici che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione, informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti.

    18. 

    Per gli accordi quadro: numero ed eventualmente numero massimo previsto di operatori economici che ne faranno parte e durata dell’accordo quadro previsto.

    19. 

    Per il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara indicare, se del caso, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.

    20. 

    Per le procedure ristrette, le procedure negoziate o il dialogo competitivo, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un’offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, se del caso, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta di tale numero di candidati.

    21. 

    Criteri di cui all’articolo 47 che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri che determinano l’offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione o i criteri in ordine decrescente di importanza vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d’oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.

    22. 

    Se del caso, data o date di pubblicazione dell’avviso di preinformazione conformemente alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell’allegato VI o menzione della sua mancata pubblicazione.

    23. 

    Data d’invio del presente avviso.

    AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

    1. 

    Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore.

    2. 

    Procedura di aggiudicazione prescelta. Nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 28).

    3. 

    Appalti di lavori: natura ed entità delle prestazioni.

    Appalti di forniture: natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente, per fornitore; numero/numeri di riferimento della nomenclatura CPV.

    Appalti di servizi: categoria del servizio e descrizione; numero di riferimento della nomenclatura CPV; quantità di servizi oggetto della commessa.

    4. 

    Data di aggiudicazione dell’appalto.

    5. 

    Criteri di aggiudicazione dell’appalto.

    6. 

    Numero di offerte ricevute.

    7. 

    Nome e indirizzo dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari.

    8. 

    Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.

    9. 

    Valore dell’offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l’appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.

    10. 

    Se del caso, parte del contratto da subappaltare a terzi e relativo valore.

    11. 

    Se del caso, i motivi che giustificano una durata dell’accordo quadro superiore ai sette anni.

    12. 

    Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell’allegato VI.

    13. 

    Data di invio del presente avviso.




    ALLEGATO V

    Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di subappalto di cui all’Articolo 52

    1. 

    Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo di posta elettronica dell’aggiudicatario e, se diversi, del servizio presso il quale possono essere richiesti i documenti complementari.

    2. 
    a) 

    Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi;

    b) 

    natura, quantità ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell’opera; numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV;

    c) 

    natura dei prodotti da fornire, specificando gli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per l’acquisto, il leasing, la locazione o l’acquisto a riscatto, oppure per una combinazione di tali scopi, numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV;

    d) 

    categoria del servizio e sua descrizione; numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV.

    3. 

    Termine di esecuzione eventualmente imposto.

    4. 

    Nome e indirizzo dell’organismo presso il quale si possono richiedere i capitolati d’oneri e i documenti complementari.

    5. 
    a) 

    Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte;

    b) 

    indirizzo cui devono essere trasmesse;

    c) 

    lingua o lingue in cui devono essere redatte.

    6. 

    Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

    7. 

    Criteri obiettivi di selezione dei subappaltatori relativi alla loro situazione personale o alla valutazione della loro offerta.

    8. 

    Eventuali altre informazioni.

    9. 

    Data d’invio del presente avviso.




    ALLEGATO VI

    CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

    1. 

    Pubblicazione di avvisi e bandi

    a) 

    I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 30 e 52 sono trasmessidalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori o dagli aggiudicatari all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea nel formato previsto all’articolo 32. Anche gli avvisi di preinformazione previsti all’articolo 30, paragrafo 1, primo comma, pubblicati sul profilo di committente quale previsto al punto 2, rispettano questa forma, come la comunicazione che annuncia tale pubblicazione.

    I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 30 e 52 sono pubblicati dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati sul profilo di committente conformemente all’articolo 30, paragrafo 1, primo comma.

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono inoltre divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicando il loro «profilo di committente» come specificato al punto 2;

    b) 

    l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea conferma all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore la pubblicazione di cui all’articolo 32, paragrafo 8.

    2. 

    Pubblicazione di informazioni aggiuntive.

    Il profilo di committente può contenere avvisi di preinformazione, di cui all’articolo 30, paragrafo 1, primo comma, informazioni sugli appalti in corso, sulle commesse programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra informazione generale utile come persone da contattare, numeri di telefono e di fax, indirizzi postali ed elettronici.

    3. 

    Forma e modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica

    La forma e le modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica sono accessibili all’indirizzo Internet: http://simap.europa.eu.




    ALLEGATO VII

    REGISTRI ( 9 )

    PARTE A

    Appalti di lavori

    I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti per ciascuno Stato membro sono:

    — 
    per il Belgio, «Registre du Commerce»/«Handelsregister»;
    — 
    per la Bulgaria, «Търговски регистър»;
    — 
    per la Repubblica ceca, «obchodní rejstřík»;
    — 
    per la Danimarca, «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»;
    — 
    per la Germania, «Handelsregister» e «Handwerksrolle»;
    — 
    per l'Estonia, «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»;
    — 
    per l’Irlanda, un imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, un’attestazione che precisi che l’interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata;
    — 
    per la Grecia, «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων — MEΕΠ» del ministero dell’ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε);
    — 
    per la Spagna, «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado»;
    — 
    per la Francia, «Registre du commerce et des sociétés» e «Répertoire des métiers»;

    ▼M3

    — 
    per la Croazia, «Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj or Obrtni registar Republike Hrvatske»;

    ▼B

    — 
    per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»;
    — 
    per Cipro, l’imprenditore può essere invitato a presentare un certificato del «Council for the Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors (Συμβούλιο Εγγραφήςκαι Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων)», conformemente alla Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors Law;
    — 
    per la Lettonia, «Uzņēmumu reģistrs» («Registro delle imprese»);
    — 
    per la Lituania, «Juridinių asmenų registras»;
    — 
    per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»;
    — 
    per l'Ungheria, «Cégnyilvántartás», «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása»;
    — 
    per Malta, l’imprenditore prepara il suo «numru tà registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Miżjud (VAT) u n-numru tal-licenzja tà kummerc», e, in caso di partnership o società, il relativo numero di registrazione rilasciato dall’autorità maltese dei servizi finanziari;
    — 
    per i Paesi Bassi, «Handelsregister»;
    — 
    per l'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»;
    — 
    per la Polonia, «Krajowy Rejestr Sądowy» (Cancelleria nazionale);
    — 
    per il Portogallo, «Instituto da Construção e do Imobiliário» (INCI);
    — 
    per la Romania, «Registrul Comerțului»;
    — 
    per la Slovenia, «Sodni register» e «obrtni register»;
    — 
    per la Slovacchia, «Obchodný register»;
    — 
    per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»;
    — 
    per la Svezia, «aktiebolags-, handels — eller föreningsregistren»;
    — 
    per il Regno Unito, un imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o, in mancanza, un’attestazione che precisi che l’interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.

    PARTE B

    Appalti di forniture

    I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti sono:

    — 
    per il Belgio, «Registre du Commerce»/«Handelsregister»;
    — 
    per la Bulgaria, «Търговски регистър»;
    — 
    per la Repubblica ceca, «obchodní rejstřík»;
    — 
    per la Danimarca, «Erhvervs-og Selskabsstyrelsen»;
    — 
    per la Germania, «Handelsregister» e «Handwerksrolle»;
    — 
    per l'Estonia, «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»;
    — 
    per la Grecia, «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο» e «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού»;
    — 
    per la Spagna, «Registro Mercantil» o, nel caso di persone non registrate, una attestazione che precisi che la persona in questione ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione;
    — 
    per la Francia, «Registre du commerce et des sociétés» e «Répertoire des métiers»;

    ▼M3

    — 
    per la Croazia, «Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj or Obrtni registar Republike Hrvatske»;

    ▼B

    — 
    per l’Irlanda, il fornitore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» che attesti che ha costituito una società o è iscritto in un registro commerciale, o, in mancanza, una attestazione che precisi che l’interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata;
    — 
    per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», e «Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato»;
    — 
    per Cipro, il fornitore può essere invitato a presentare un certificato del «Registrar of Companies and Official Receiver» (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) o, se così non fosse, un attestato indicante che l’interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare;
    — 
    per la Lettonia, «Uzņēmumu reģistrs» («Registro delle imprese»);
    — 
    per la Lituania, «Juridinių asmenų registras»;
    — 
    per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»;
    — 
    per l'Ungheria, «Cégnyilvántartás», «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása»;
    — 
    per Malta, il fornitore prepara il suo «numru tà registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Miżjud (VAT) u n-numru tal-licenzja tà kummerc», e, in caso di partnership o società, il relativo numero di registrazione rilasciato dall’autorità maltese dei servizi finanziari;
    — 
    per i Paesi Bassi, «Handelsregister»;
    — 
    per l'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»;
    — 
    per la Polonia, «Krajowy Rejestr Sądowy» (Cancelleria nazionale);
    — 
    per il Portogallo, «Registro Nacional das Pessoas Colectivas»;
    — 
    per la Romania, «Registrul Comerțului»;
    — 
    per la Slovenia, «Sodni register» e «obrtni register»;
    — 
    per la Slovacchia, «Obchodný register»;
    — 
    per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,
    — 
    per la Svezia, «aktiebolags-, handels — eller föreningsregistren»;
    — 
    per il Regno Unito, il fornitore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» che attesti che ha costituito una società o è iscritto in un registro commerciale o, in mancanza, una attestazione che precisi che l’interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.

    PARTE C

    Appalti di servizi

    I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti sono:

    — 
    per il Belgio, «Registre du Commerce», «Handelsregister», e «Ordres professionnels — Beroepsorden»;
    — 
    per la Bulgaria, «Търговски регистър»;
    — 
    per la Repubblica ceca, «obchodní rejstřík»;
    — 
    per la Danimarca, «Erhvervs-og Selskabsstyrelsen»;
    — 
    per la Germania, «Handelsregister» «Handwerksrolle», «Vereinsregister»; «Partnerschaftsregister» e «Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder»;
    — 
    per l'Estonia, «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»;
    — 
    per l’Irlanda, un prestatore di servizi può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, un’attestazione che precisi che l’interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata;
    — 
    per la Grecia, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l’esercizio dell’attività professionale in questione; nei casi previsti dalla normativa nazionale in vigore, per la prestazione dei servizi di studi di cui all’allegato I, il registro professionale «Μητρώο Μελετητών» nonché «Μητρώο Γραφείων Μελετών»;
    — 
    per la Spagna, «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado»;
    — 
    per la Francia, «Registre du commerce et des sociétés» e «Répertoire des métiers»;

    ▼M3

    — 
    per la Croazia, «Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj or Obrtni registar Republike Hrvatske»;

    ▼B

    — 
    per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», e «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato», o il «Consiglio nazionale degli ordini professionali»;
    — 
    per Cipro, il prestatore di servizi può essere invitato a presentare un certificato del «Registrar of Companies and Official Receiver» (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) o, se così non fosse, un attestato indicante che l’interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare;
    — 
    per la Lettonia, «Uzņēmumu reģistrs» («Registro delle imprese»);
    — 
    per la Lituania, «Juridinių asmenų registras»;
    — 
    per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»;
    — 
    per l'Ungheria, «Cégnyilvántartás», «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása», taluni «szakmai kamarák nyilvántartása» o, nel caso di alcune attività, un certificato che attesti che l’interessato è autorizzato a esercitare l’attività commerciale o la professione in questione;
    — 
    per Malta, il prestatore di servizi prepara il suo «numru tà registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Miżjud (VAT) u n-numru tal-licenzja tà kummerc», e, in caso di partnership o società, il relativo numero di registrazione rilasciato dall’autorità maltese dei servizi finanziari;
    — 
    per i Paesi Bassi, «Handelsregister»;
    — 
    per l'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»;
    — 
    per la Polonia, «Krajowy Rejestr Sądowy» (Cancelleria nazionale);
    — 
    per il Portogallo, «Registro Nacional das Pessoas Colectivas»;
    — 
    per la Romania, «Registrul Comerțului»;
    — 
    per la Slovenia, «Sodni register» e «obrtni register»;
    — 
    per la Slovacchia, «Obchodný register»;
    — 
    per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,
    — 
    per la Svezia, «aktiebolags-, handels — eller föreningsregistren»;
    — 
    per il Regno Unito, l’imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o, in mancanza, un’attestazione che precisi che l’interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.




    ALLEGATO VIII

    Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione e delle offerte

    I dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione e delle offerte devono, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, garantire almeno che:

    a) 

    le firme elettroniche relative alle domande di partecipazione e alle offerte siano conformi alle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 1999/93/CE;

    b) 

    l’ora e la data esatte della ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte possano essere stabilite con precisione;

    c) 

    si possa ragionevolmente assicurare che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;

    d) 

    in caso di violazione di questo divieto di accesso, si possa ragionevolmente assicurare che la violazione sia chiaramente rilevabile;

    e) 

    solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;

    f) 

    solo l’azione simultanea delle persone autorizzate possa permettere l’accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione dell’appalto;

    g) 

    l’azione simultanea delle persone autorizzate possa dare accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;

    h) 

    i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza.



    ( 1 ) Azione comune 98/733/GAI del 21 dicembre 1998 adottata dal Consiglio sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla punibilità della partecipazione a un’organizzazione criminale negli Stati membri dell’Unione europea (GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1).

    ( 2 ) Atto del Consiglio del 26 maggio 1997 che stabilisce, sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1).

    ( 3 ) Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

    ( 4 )  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

    ( 5 ) Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

    ( 6 ) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

    ( 7 )  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    ( 8 )  GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15.

    ( *1 )  GU L 217 del 20.8.2009, pag. 76.».

    ( *2 )  GU L 217 del 20.8.2009, pag. 76.».

    ( 9 ) Ai fini dell’articolo 40, per «registri» si intendono quelli che figurano nel presente allegato e, nella misura in cui siano state apportate modifiche a livello nazionale, i registri che li hanno sostituiti. Il presente allegato è meramente indicativo e lascia impregiudicata la compatibilità di detti registri con il diritto comunitario in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

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