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Document 02009L0043-20120413

Consolidated text: Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/2012-04-13

2009L0043 — IT — 13.04.2012 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA 2009/43/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2009

che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 146, 10.6.2009, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

DIRETTIVA 2010/80/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 22 novembre 2010

  L 308

11

24.11.2010

►M2

DIRETTIVA 2012/10/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 22 marzo 2012

  L 85

3

24.3.2012




▼B

DIRETTIVA 2009/43/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2009

che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa

(Testo rilevante ai fini del SEE)



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato ( 2 ),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato prevede la realizzazione di un mercato interno che comporta l’eliminazione, tra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione di merci e servizi e l’istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza nel mercato interno non sia distorta.

(2)

Le disposizioni del trattato che istituiscono il mercato interno si applicano a tutte le merci e a tutti i servizi forniti quale corrispettivo di una remunerazione, inclusi i prodotti per la difesa, ma non precludono agli Stati membri di adottare, a certe condizioni, altre misure in casi particolari, laddove lo ritengano necessario per la tutela dei loro interessi essenziali di sicurezza.

(3)

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai trasferimenti di prodotti per la difesa all’interno della Comunità contengono disparità che possono impedire la circolazione di tali prodotti e che possono distorcere la concorrenza nel mercato interno ostacolando così l’innovazione, la cooperazione industriale e la competitività dell’industria della difesa nell’Unione europea.

(4)

Gli obiettivi perseguiti in linea generale dalle leggi e dai regolamenti degli Stati membri includono la salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità mediante sistemi di rigoroso controllo e di restrizione delle esportazioni e della proliferazione dei prodotti per la difesa in paesi terzi e altri Stati membri.

(5)

Tali restrizioni alla circolazione dei prodotti per la difesa nella Comunità non possono essere eliminate in maniera generale attraverso la diretta applicazione dei principi della libera circolazione delle merci e dei servizi sanciti dal trattato, dato che tali restrizioni possono essere giustificate caso per caso in base agli articoli 30 o 296 del trattato, i quali continuano ad essere applicati dagli Stati membri purché siano soddisfatte le condizioni ivi contemplate.

(6)

Le leggi e i regolamenti pertinenti degli Stati membri necessitano pertanto di essere armonizzati in modo da semplificare i trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno. La presente direttiva riguarda solo norme e procedure in cui siano interessati i prodotti per la difesa e, di conseguenza, non incide sulle politiche degli Stati membri riguardanti il trasferimento di prodotti per la difesa.

(7)

L’armonizzazione delle leggi e dei regolamenti pertinenti degli Stati membri non dovrebbe pregiudicare gli obblighi e gli impegni internazionali degli Stati membri, né la loro discrezionalità con riguardo alla loro politica di esportazione di prodotti per la difesa.

(8)

Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di perseguire e sviluppare ulteriormente la cooperazione intergovernativa, nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

(9)

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai prodotti per la difesa che si limitino all’attraversamento del territorio della Comunità, ossia ai materiali che non sono sottoposti ad altro regime o controllo doganale oltre a quello del transito esterno o che sono semplicemente introdotti in una zona franca o in un deposito franco, dove non deve essere tenuta, per gli stessi materiali, alcuna registrazione in una contabilità di magazzino approvata.

(10)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti per la difesa indicati nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea ( 3 ), compresi i loro componenti e le loro tecnologie.

(11)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l’attuazione dell’azione comune 97/817/PESC del 28 novembre 1997 adottata dal Consiglio in base all’articolo J.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alle mine terrestri antipersona ( 4 ), né dovrebbe pregiudicare la ratifica e l’attuazione, da parte degli Stati membri, della Convenzione sulle munizioni a grappolo firmata a Oslo il 3 dicembre 2008.

(12)

Gli obiettivi di salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità, generalmente perseguiti dalle leggi e dai regolamenti degli Stati membri che impongono restrizioni al trasferimento di prodotti per la difesa, esigono che il trasferimento di tali materiali all’interno della Comunità resti soggetto all’autorizzazione degli Stati membri d’origine e a garanzie negli Stati membri di destinazione.

(13)

In considerazione delle garanzie previste dalla presente direttiva per la protezione di tali obiettivi, gli Stati membri non avranno più la necessità di introdurre o mantenere altre restrizioni per il loro raggiungimento, fatti salvi gli articoli 30 e 296 del trattato.

(14)

La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata l’applicazione delle disposizioni necessarie in materia di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Date la natura e le caratteristiche dei prodotti per la difesa, i motivi di ordine pubblico, come la sicurezza dei trasporti, la sicurezza dello stoccaggio, il rischio di sviamenti di destinazione e la prevenzione del crimine sono particolarmente rilevanti ai fini della presente direttiva.

(15)

La presente direttiva lascia impregiudicata l’applicazione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi ( 5 ), ed in particolare le formalità per il movimento di armi all’interno della Comunità. La presente direttiva lascia altresì impregiudicata l’applicazione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile ( 6 ), ed in particolare le disposizioni relative al trasferimento di munizioni.

(16)

Ogni trasferimento di prodotti per la difesa all’interno della Comunità dovrebbe essere soggetto ad un’autorizzazione preventiva consistente nel rilascio o nella pubblicazione di una licenza di trasferimento generale, globale o individuale da parte dello Stato membro dal cui territorio il fornitore intende trasferire i prodotti per la difesa. In casi specifici elencati nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero poter esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall’obbligo dell’autorizzazione preventiva.

(17)

Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di negare o concedere l’autorizzazione preventiva. Conformemente ai principi costitutivi del mercato interno, l’autorizzazione dovrebbe essere valida in tutta la Comunità e nessuna altra autorizzazione per l’attraversamento di altri Stati membri o per l’ingresso nel territorio di altri Stati membri dovrebbe essere richiesta.

(18)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire il tipo di licenza adeguato per i prodotti o le categorie di prodotti per la difesa per ciascun tipo di trasferimento, nonché quali debbano essere le modalità e le condizioni cui subordinare ciascuna licenza di trasferimento, tenendo in considerazione il carattere sensibile del trasferimento.

(19)

Per quanto riguarda i componenti, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall’imporre restrizioni all’esportazione, per quanto possibile, accettando la dichiarazione d’uso dei destinatari tenendo conto del grado d’integrazione di tali componenti nei loro prodotti.

(20)

Gli Stati membri dovrebbero determinare i destinatari delle licenze di trasferimento in maniera non discriminatoria a meno che non sia necessario per la tutela dei loro interessi essenziali di sicurezza.

(21)

Per facilitare i trasferimenti di prodotti per la difesa, gli Stati membri dovrebbero rilasciare o pubblicare licenze generali di trasferimento che autorizzino le imprese rispondenti ai requisiti stabiliti in ciascuna licenza generale a trasferire tali prodotti.

(22)

Una licenza generale dovrebbe essere pubblicata per i trasferimenti di prodotti per la difesa alle forze armate, al fine di accrescere sensibilmente la sicurezza delle forniture per tutti gli Stati membri che scelgano di approvvigionarsi di tali prodotti nella Comunità.

(23)

Una licenza generale dovrebbe essere pubblicata per i trasferimenti di componenti ad imprese europee certificate operanti nel settore della difesa, al fine di favorire la cooperazione e l’integrazione di tali imprese, in particolare facilitando l’ottimizzazione delle catene di fornitura e le economie di scala.

(24)

Gli Stati membri che partecipano ad un programma di cooperazione intergovernativa dovrebbero essere abilitati a pubblicare una licenza generale per i trasferimenti di prodotti per la difesa a destinatari situati in altri Stati membri partecipanti se tali trasferimenti sono necessari per l’esecuzione del predetto programma. Le condizioni della partecipazione a programmi di cooperazione intergovernativa di imprese stabilite negli Stati membri interessati ne risulterebbero in tal modo migliorate.

(25)

Gli Stati membri dovrebbero poter pubblicare ulteriori licenze generali di trasferimento nei casi in cui, per la natura dei prodotti e dei destinatari, il rischio per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità sia molto basso.

(26)

Laddove non possa essere pubblicata una licenza generale di trasferimento, gli Stati membri dovrebbero, previa richiesta, concedere una licenza globale di trasferimento alle singole imprese, tranne che nei casi previsti dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero poter rilasciare licenze globali di trasferimento rinnovabili.

(27)

Le imprese dovrebbero informare le autorità competenti dell’uso di licenze generali di trasferimento, ai fini della salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità e al fine di permettere una rendicontazione trasparente sui trasferimenti di prodotti per la difesa, in modo da assicurare un controllo democratico.

(28)

Il grado di discrezionalità degli Stati membri nella determinazione delle modalità e delle condizioni del rilascio delle licenze di trasferimento generali, globali e individuali dovrebbe essere sufficientemente flessibile per consentire la prosecuzione della cooperazione in atto nell’attuale quadro internazionale di controllo delle esportazioni. Poiché la decisione di autorizzare o negare un’esportazione è, e dovrebbe rimanere, prerogativa di ciascuno Stato membro, tale cooperazione dovrebbe essere unicamente frutto del coordinamento volontario delle politiche di esportazione.

(29)

Al fine di compensare la progressiva sostituzione del controllo individuale ex ante con un controllo generale ex post nello Stato membro d’origine dei prodotti per la difesa, si dovrebbero creare condizioni di fiducia reciproca, includendo garanzie che assicurino che tali prodotti non siano esportati in paesi terzi in violazione delle restrizioni all’esportazione. Questo principio dovrebbe essere rispettato anche nelle ipotesi in cui i prodotti per la difesa siano trasferiti numerose volte fra gli Stati membri prima di essere esportati in un paese terzo.

(30)

Gli Stati membri cooperano nel quadro della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari ( 7 ), attraverso l’applicazione di criteri comuni e di meccanismi di notifica dei dinieghi e di consultazione, per accrescere la convergenza dell’applicazione delle rispettive politiche di esportazione nei paesi terzi di prodotti per la difesa. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di definire le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento di prodotti per la difesa, comprese eventuali limitazioni all’esportazione, in particolare ove ciò sia necessario ai fini della cooperazione nel quadro della predetta posizione comune.

(31)

I fornitori dovrebbero informare i destinatari delle limitazioni cui sono soggette le licenze di trasferimento, in modo da creare fiducia reciproca nella capacità dei destinatari di rispettare tali limitazioni dopo il trasferimento, in particolare nel caso di una domanda di esportazione verso paesi terzi.

(32)

Dovrebbe spettare alle imprese decidere se i benefici derivanti dalla possibilità di ricevere prodotti per la difesa usufruendo di una licenza generale di trasferimento giustifichino la domanda di certificazione. I trasferimenti tra imprese appartenenti a uno stesso gruppo dovrebbero beneficiare di un regime di licenza generale nei casi in cui le imprese del gruppo siano certificate nel rispettivo Stato membro di stabilimento.

(33)

Criteri comuni per la certificazione sono necessari per permettere l’instaurarsi di una fiducia reciproca, in particolare nella capacità dei destinatari di rispettare le limitazioni all’esportazione per i prodotti per la difesa ricevuti usufruendo di una licenza di trasferimento da un altro Stato membro.

(34)

Per favorire la fiducia reciproca, i destinatari di prodotti per la difesa trasferiti dovrebbero astenersi dall’esportare tali materiali quando la licenza di trasferimento prevede limitazioni all’esportazione.

(35)

Le imprese dovrebbero dichiarare alle autorità competenti, quando presentano una domanda di licenza di esportazione in paesi terzi, se si sono attenute alle limitazioni all’esportazione imposte al trasferimento del materiale per la difesa dallo Stato membro che ha rilasciato la licenza di trasferimento. In tale contesto viene sottolineata la particolare rilevanza che continua a rivestire il meccanismo di consultazione tra gli Stati membri previsto dalla posizione comune 2008/944/PESC.

(36)

Le imprese, al momento dell’esportazione verso un paese terzo di un prodotto per la difesa, ricevuto usufruendo di una licenza di trasferimento, dovrebbero fornire prova della licenza di esportazione alle competenti autorità doganali della frontiera esterna comune della Comunità.

(37)

L’elenco dei prodotti per la difesa di cui all’allegato dovrebbe essere aggiornato per allinearlo rigorosamente all’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea.

(38)

È necessario, perché si creino progressivamente rapporti di fiducia reciproca, che gli Stati membri adottino misure efficaci, comprese sanzioni, per garantire l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare di quelle che impongono alle imprese di conformarsi ai criteri comuni di certificazione e di rispettare le limitazioni all’uso dei prodotti per la difesa successivo a un trasferimento.

(39)

Qualora uno Stato membro d’origine abbia fondati motivi di dubitare del rispetto, da parte di un destinatario certificato, delle condizioni previste da una licenza generale di trasferimento, ovvero qualora uno Stato membro che rilascia una licenza ritenga che l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o i suoi interessi essenziali di sicurezza possano esserne pregiudicati, esso dovrebbe, oltre che informare gli altri Stati membri e la Commissione, poter altresì sospendere provvisoriamente gli effetti di ogni licenza di trasferimento riguardante il destinatario in questione, tenuto conto della propria responsabilità per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità.

(40)

Per favorire la reciproca fiducia, l’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per assicurare la conformità alla presente direttiva dovrebbe essere differita. Ciò consentirebbe, prima dell’applicazione di tali disposizioni, una valutazione dei progressi compiuti sulla base di una relazione predisposta dalla Commissione sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri sulle misure prese.

(41)

La Commissione dovrebbe pubblicare periodicamente una relazione sull’attuazione della presente direttiva, corredata, se del caso, da proposte legislative.

(42)

La presente direttiva non incide sull’esistenza o sul perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo e tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi come stabilito dall’articolo 306 del trattato.

(43)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la semplificazione delle norme e delle procedure applicabili al trasferimento intracomunitario di prodotti per la difesa al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della diversità delle attuali procedure di rilascio delle licenze e del carattere transfrontaliero dei trasferimenti, e può quindi essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(44)

Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 8 ).

(45)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l’allegato. Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(46)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ( 9 ), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



CAPO I

OGGETTO, AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1.  La presente direttiva è volta a semplificare le norme e le procedure applicabili al trasferimento intracomunitario di prodotti per la difesa al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

2.  La presente direttiva non incide sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti per la difesa.

3.  L’applicazione della presente direttiva è soggetta agli articoli 30 e 296 del trattato.

4.  La presente direttiva non pregiudica la possibilità, per gli Stati membri, di perseguire e sviluppare ulteriormente la cooperazione intergovernativa, purché nel rispetto delle disposizioni della direttiva stessa.

Articolo 2

Ambito d’applicazione

La presente direttiva si applica ai prodotti per la difesa di cui all’allegato.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) «prodotto per la difesa»: ogni prodotto figurante nell’elenco di cui all’allegato;

2) «trasferimento»: qualsiasi trasmissione o spostamento di un prodotto per la difesa da un fornitore ad un destinatario situato in un altro Stato membro;

3) «fornitore»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile di un trasferimento;

4) «destinatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile della ricezione di un trasferimento;

5) «licenza di trasferimento»: un’autorizzazione rilasciata da un’autorità nazionale di uno Stato membro che permette ai fornitori di trasferire prodotti per la difesa ad un destinatario situato in un altro Stato membro;

6) «licenza di esportazione»: un’autorizzazione a fornire prodotti per la difesa ad una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo;

7) «attraversamento»: il trasporto di prodotti per la difesa attraverso uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro di destinazione.



CAPO II

LICENZE DI TRASFERIMENTO

Articolo 4

Disposizioni generali

1.  Il trasferimento di prodotti per la difesa tra Stati membri è soggetto ad un’autorizzazione preventiva. Non è richiesta ulteriore autorizzazione da parte di altri Stati membri per l’attraversamento degli Stati membri o per l’ingresso nel territorio dello Stato membro in cui è situato il destinatario di prodotti per la difesa, fatta salva l’applicazione delle disposizioni necessarie per garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell’ordine pubblico, quali, tra le altre, quelle in materia di sicurezza dei trasporti.

2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall’obbligo dell’autorizzazione preventiva di cui al suddetto paragrafo, se:

a) il fornitore o il destinatario è un organismo governativo o fa parte delle forze armate;

b) le forniture sono effettuate dall’Unione europea, dalla NATO, dalla IAEA o da altre organizzazioni intergovernative per lo svolgimento dei propri compiti;

c) il trasferimento è necessario per dare attuazione ad un programma di cooperazione tra Stati membri in materia di armamenti;

d) il trasferimento è collegato alla fornitura di aiuti umanitari in caso di catastrofe o quale donazione in una situazione di emergenza; oppure

e) il trasferimento è necessario o successivo ad una riparazione, manutenzione, esposizione o dimostrazione ovvero una volta conclusa la stessa.

3.  Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può modificare il paragrafo 2 per includere i casi in cui:

a) il trasferimento avviene in condizioni che non incidono sull’ordine pubblico o sulla pubblica sicurezza;

b) l’obbligo di autorizzazione preventiva è diventato incompatibile con gli impegni internazionali degli Stati membri conseguenti all’adozione della presente direttiva, oppure

c) il trasferimento è necessario per le iniziative di cooperazione intergovernativa di cui all’articolo 1, paragrafo 4.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

4.  Gli Stati membri garantiscono che i fornitori che intendono trasferire prodotti per la difesa dal loro territorio possano utilizzare licenze di trasferimento generali ovvero richiedere licenze di trasferimento globali o individuali in conformità degli articoli 5, 6 e 7.

5.  Gli Stati membri definiscono il tipo di licenza di trasferimento per i prodotti o le categorie di prodotti per la difesa in questione in conformità alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 5, 6 e 7.

6.  Gli Stati membri definiscono tutte le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento, comprese eventuali restrizioni all’esportazione di prodotti per la difesa a persone giuridiche o fisiche situate in paesi terzi, tenendo conto, tra l’altro, del rischio che il trasferimento presenta per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità. Nel rispetto del diritto comunitario, gli Stati membri possono avvalersi della possibilità di richiedere garanzie circa l’impiego finale, inclusi certificati relativi all’utilizzatore finale.

7.  Gli Stati membri definiscono le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento per i componenti in base a una valutazione del carattere sensibile del trasferimento fondata tra l’altro sui criteri seguenti:

a) la natura dei componenti in relazione ai prodotti nei quali devono essere incorporati e a qualunque impiego finale dei prodotti finiti che presentano rischi potenziali;

b) la rilevanza dei componenti in relazione ai prodotti nei quali sono incorporati.

8.  Tranne nei casi in cui considerano sensibile il trasferimento di componenti, gli Stati membri si astengono dall’imporre limitazioni all’esportazione per tali componenti laddove il destinatario fornisca una dichiarazione d’uso nella quale attesti che i componenti oggetto dalla licenza di trasferimento sono o saranno integrati nei propri prodotti e pertanto non possono essere successivamente trasferiti o esportati come tali, salvo che a fini di manutenzione o riparazione.

9.  Gli Stati membri possono in qualsiasi momento revocare, sospendere o limitare l’uso delle licenze di trasferimento che hanno rilasciato, per ragioni di tutela degli interessi essenziali della loro sicurezza, o per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o per il mancato rispetto delle modalità e condizioni cui è subordinata detta licenza di trasferimento.

Articolo 5

Licenze generali di trasferimento

1.  Gli Stati membri pubblicano licenze generali di trasferimento che autorizzano direttamente i fornitori stabiliti nei rispettivi territori, che rispettino i termini e le condizioni indicati nella licenza medesima, ad effettuare trasferimenti di prodotti per la difesa specificati nella licenza stessa ad una o più categorie di destinatari situati in un altro Stato membro.

2.  Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, sono pubblicate licenze generali di trasferimento almeno quando:

a) il destinatario fa parte delle forze armate di uno Stato membro ovvero è un’amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa che effettua acquisti ad uso esclusivo delle forze armate di uno Stato membro;

b) il destinatario è un’impresa certificata ai sensi dell’articolo 9;

c) il trasferimento è effettuato per dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni;

d) il trasferimento è effettuato per operazioni di manutenzione e riparazione, se il destinatario è il fornitore originario dei prodotti per la difesa.

3.  Gli Stati membri che partecipano ad un programma di cooperazione intergovernativa concernente lo sviluppo, la produzione e l’uso di uno o più prodotti per la difesa possono pubblicare una licenza generale di trasferimento per i trasferimenti ad altri Stati membri che partecipano a tale programma, in quanto necessari per la esecuzione di quest’ultimo.

4.  Gli Stati membri possono definire le condizioni di registrazione anteriormente alla prima utilizzazione di una licenza generale di trasferimento, senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente direttiva.

Articolo 6

Licenze globali di trasferimento

1.  Gli Stati membri decidono di rilasciare al singolo fornitore, su richiesta di quest’ultimo, licenze globali di trasferimento che autorizzano i trasferimenti di prodotti per la difesa a destinatari situati in uno o più altri Stati membri.

2.  Gli Stati membri determinano in ogni licenza globale di trasferimento i prodotti o le categorie di prodotti per la difesa a cui essa si riferisce e i destinatari o la categoria di destinatari autorizzati.

La licenza globale di trasferimento è rilasciata per un periodo di tre anni, che può essere rinnovato dagli Stati membri.

Articolo 7

Licenze individuali di trasferimento

Gli Stati membri decidono di rilasciare al singolo fornitore, su richiesta di quest’ultimo, licenze individuali di trasferimento, che autorizzano il trasferimento di una specifica quantità di determinati prodotti per la difesa, da trasmettere a un destinatario in una o più spedizioni quando:

a) la domanda di licenza è limitata a un solo trasferimento;

b) è necessario per tutelare gli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri o per tutelare l’ordine pubblico;

c) è necessario per rispettare gli obblighi e gli impegni internazionali degli Stati membri; o

d) uno Stato membro ha serie ragioni per ritenere che il fornitore non sarà in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni necessarie per il rilascio di una licenza globale di trasferimento.



CAPO III

INFORMAZIONE, CERTIFICAZIONE ED ESPORTAZIONE SUCCESSIVA AL TRASFERIMENTO

Articolo 8

Informazioni comunicate dai fornitori

1.  Gli Stati membri garantiscono che i fornitori di prodotti per la difesa informino i destinatari dei termini e delle condizioni della licenza di trasferimento, comprese le limitazioni, relative all’impiego finale o all’esportazione di prodotti per la difesa.

2.  Gli Stati membri garantiscono che i fornitori informino in tempi ragionevoli le autorità competenti dello Stato membro dal cui territorio si propongono di trasferire prodotti per la difesa della loro intenzione di utilizzare una licenza generale di trasferimento per la prima volta. Gli Stati membri possono determinare le informazioni supplementari eventualmente richieste in merito ai prodotti per la difesa trasferiti usufruendo di una licenza generale di trasferimento.

3.  Gli Stati membri garantiscono e verificano regolarmente che i fornitori tengano un registro dettagliato e completo dei loro trasferimenti, conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Stato membro, e definiscono gli obblighi in materia d’informazione cui è subordinata l’utilizzazione della licenza generale, globale o individuale di trasferimento. Il registro comprende documenti commerciali contenenti le seguenti informazioni:

a) la descrizione del materiale per la difesa e il suo riferimento in conformità dell’allegato;

b) la quantità e il valore del materiale per la difesa;

c) le date del trasferimento;

d) il nome e l’indirizzo del fornitore e del destinatario;

e) l’impiego finale e l’utilizzatore finale del materiale per la difesa, se noti; e

f) la prova che il destinatario dei prodotti per la difesa in questione è stato informato della restrizione all’esportazione cui è soggetta la licenza di trasferimento.

4.  Gli Stati membri garantiscono che i fornitori conservino i registri di cui al paragrafo 3 per un periodo almeno equivalente a quello previsto nella legislazione nazionale pertinente in vigore nello Stato membro in questione per quanto concerne gli obblighi degli operatori economici in materia di conservazione dei registri, ed in ogni caso per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel quale il trasferimento ha avuto luogo. I registri sono messi a disposizione su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro dal cui territorio il fornitore ha trasferito i prodotti per la difesa.

Articolo 9

Certificazione

1.  Gli Stati membri designano le autorità competenti per la certificazione dei destinatari dei prodotti per la difesa stabiliti nel loro territorio che godono di licenze di trasferimento pubblicate da altri Stati membri in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

2.  La certificazione stabilisce l’affidabilità dell’impresa destinataria, in particolare per quanto concerne la sua capacità di rispettare le restrizioni all’esportazione dei prodotti per la difesa ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento. L’affidabilità dell’impresa destinataria viene valutata sulla base dei seguenti criteri:

a) esperienza comprovata in attività inerenti la difesa, tenendo conto in particolare del livello di osservanza dell’impresa delle restrizioni all’esportazione, di eventuali decisioni giudiziarie in materia, dell’autorizzazione a produrre o a commercializzare prodotti per la difesa e dell’impiego di personale dirigente con esperienza;

b) attività industriale pertinente nel settore dei prodotti per la difesa all’interno della Comunità, in particolare la capacità di integrazione di sistemi o sottosistemi;

c) la nomina di un dirigente di alto livello quale soggetto esclusivamente e personalmente responsabile dei trasferimenti e delle esportazioni;

d) l’impegno scritto dell’impresa, sottoscritto dal dirigente di alto livello di cui alla lettera c), di adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari relative all’utilizzo finale e all’esportazione di ciascuno dei componenti o dei prodotti ricevuti;

e) l’impegno scritto dell’impresa, sottoscritto dal dirigente di alto livello di cui alla lettera c), di fornire con la dovuta diligenza alle autorità competenti, su loro richiesta, informazioni dettagliate circa gli utilizzatori finali o l’impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti dall’impresa stessa usufruendo di una licenza di trasferimento da un altro Stato membro; e

f) la descrizione, controfirmata dal dirigente di alto livello di cui alla lettera c), del programma interno di conformità o del sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell’impresa. Tale descrizione precisa le risorse organizzative, umane e tecniche destinate alla gestione dei trasferimenti e delle esportazioni, la catena delle responsabilità nella struttura dell’impresa, le procedure di controllo interno, le misure di sensibilizzazione e di formazione del personale, le disposizioni in fatto di sicurezza fisica e tecnica, la tenuta dei registri e la tracciabilità dei trasferimenti e delle esportazioni.

3.  Il certificato contiene le seguenti informazioni:

a) l’autorità competente che rilascia il certificato;

b) il nome e l’indirizzo del destinatario;

c) una dichiarazione di conformità del destinatario ai criteri di cui al paragrafo 2; e

d) la data di rilascio e la durata di validità del certificato.

Il periodo di validità del certificato di cui alla lettera d) non può in ogni caso essere superiore a cinque anni.

4.  I certificati possono contenere ulteriori condizioni relative:

a) alla comunicazione di informazioni richieste per la verifica della conformità ai criteri di cui al paragrafo 2;

b) alla sospensione o alla revoca del certificato.

5.  Le autorità competenti verificano almeno ogni tre anni la conformità del destinatario ai criteri di cui al paragrafo 2 e alle condizioni indicate nei certificati di cui al paragrafo 4.

6.  Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati da un altro Stato membro a norma della presente direttiva.

7.  Se un’autorità competente di uno Stato membro constata che il titolare di un certificato stabilito nel proprio territorio non risponde più ai criteri di cui al paragrafo 2 e alle condizioni di cui al paragrafo 4, adotta le opportune misure, che possono consistere anche nella revoca del certificato. L’autorità competente informa la Commissione e gli altri Stati membri della propria decisione.

8.  Gli Stati membri pubblicano e aggiornano regolarmente l’elenco dei destinatari certificati e lo comunicano alla Commissione, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri.

La Commissione pubblica nel suo sito Internet un registro centrale dei destinatari certificati dagli Stati membri.

Articolo 10

Limitazioni all’esportazione

Gli Stati membri garantiscono che i destinatari di prodotti per la difesa, quando richiedono una licenza di esportazione, dichiarino alle proprie autorità competenti, nei casi in cui tali prodotti, ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento, siano soggetti a limitazioni all’esportazione, di essersi attenuti a tali restrizioni, incluso, se del caso, l’ottenimento del necessario consenso dello Stato membro di origine.



CAPO IV

PROCEDURE DOGANALI E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 11

Procedure doganali

1.  Gli Stati membri garantiscono che l’esportatore, nell’espletare le formalità richieste per l’esportazione di prodotti per la difesa presso l’ufficio doganale competente a trattare la dichiarazione di esportazione, dimostri di aver ottenuto le necessarie licenze di esportazione.

2.  Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 10 ), uno Stato membro può anche, per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi, sospendere l’operazione di esportazione dal suo territorio dei prodotti per la difesa ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento e incorporati in un altro prodotto per la difesa o, se necessario, impedire in altro modo che essi escano dalla Comunità dal suo territorio quando ritiene che:

a) informazioni pertinenti non siano state prese in considerazione all’atto del rilascio della licenza di esportazione; ovvero

b) le circostanze siano sostanzialmente cambiate dal rilascio della licenza di esportazione.

3.  Gli Stati membri possono prevedere che le formalità doganali relative all’esportazione di prodotti per la difesa possano essere espletate solo presso determinati uffici doganali.

4.  Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 3 comunicano alla Commissione quali sono gli uffici doganali abilitati. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Articolo 12

Scambio di informazioni

Gli Stati membri, agendo d’intesa con la Commissione, adottano tutte le misure idonee per stabilire una cooperazione e uno scambio di informazioni diretti tra le proprie autorità nazionali competenti.



CAPO V

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI PRODOTTI PER LA DIFESA

Articolo 13

Adattamento dell’allegato

1.  La Commissione aggiorna l’elenco dei prodotti per la difesa di cui all’allegato di modo che esso corrisponda rigorosamente all’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea.

2.  Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 14

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.



CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Misure di salvaguardia

1.  Se uno Stato membro che rilascia una licenza ritiene che esista il serio rischio che un destinatario certificato a norma dell’articolo 9 in un altro Stato membro non rispetterà una delle condizioni allegate alla licenza generale di trasferimento, ovvero se ritiene che l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o i suoi interessi essenziali di sicurezza possano essere pregiudicati, esso ne informa tale altro Stato membro e chiede una verifica della situazione.

2.  Qualora i dubbi di cui al paragrafo 1 persistano, lo Stato membro che ha rilasciato la licenza può sospendere provvisoriamente gli effetti della sua licenza generale di trasferimento nei riguardi dei destinatari in questione. Esso informa gli altri Stati membri e la Commissione delle ragioni della misura di salvaguardia. Lo Stato membro che ha adottato tale misura può decidere di revocarla qualora non la ritenga più giustificata.

Articolo 16

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva, in particolare nel caso in cui le informazioni fornite a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 10, in merito al rispetto delle limitazioni all’esportazione cui è soggetta una licenza di trasferimento, siano false o incomplete. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l’applicazione di tali norme. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 17

Riesame e relazioni

1.  Entro il 30 giugno 2012, la Commissione riferisce sulle disposizioni adottate dagli Stati membri per recepire nei rispettivi ordinamenti nazionali la presente direttiva, in particolare gli articoli da 9 a 12 e l’articolo 15.

2.  Entro il 30 giugno 2016, la Commissione riesamina l’attuazione della presente direttiva e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in particolare se, e in che misura, gli obiettivi della presente direttiva siano stati raggiunti, anche per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno. Nella relazione essa riesamina l’applicazione degli articoli da 9 a 12 e dell’articolo 15 della presente direttiva e valuta gli effetti della direttiva stessa sullo sviluppo di un mercato europeo delle attrezzature di difesa e di una base industriale e tecnologica europea di difesa, tenendo conto, tra l’altro, della situazione delle piccole e medie imprese. Se necessario, la relazione è corredata da una proposta legislativa.

Articolo 18

Recepimento

1.  Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 giugno 2012.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

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ALLEGATO

ELENCO DI PRODOTTI PER LA DIFESA

Nota 1   I termini riportati tra virgolette sono i termini per i quali è fornita una definizione nella sezione “Definizioni dei termini usati nel presente elenco” allegata all'elenco.

Nota 2   In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si riferisce alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici perché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno numeri CAS differenti e le miscele contenenti una di tali sostanze possono avere anch'esse numeri CAS differenti.

ML1Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. fucili, carabine, revolver, pistole, pistole mitragliatrici e mitragliatrici;

Nota:   Il punto ML1.a non si applica:

a.   ai moschetti, ai fucili e alle carabine fabbricati prima del 1938;

b.   alle riproduzioni di moschetti, fucili e carabine i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;

c.   ai revolver, alle pistole e alle mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni;

b. armi ad anima liscia come segue:

1. armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;

2. altre armi ad anima liscia, come segue:

a. armi completamente automatiche;

b. armi semiautomatiche o con ricaricamento a pompa;

c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;

d. silenziatori, affusti speciali, serbatoi, congegni di mira e spegnifiamma per le armi di cui ai punti ML1.a, ML1.b o ML1.c.

Nota 1   Il punto ML1 non si applica alle armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche.

Nota 2   Il punto ML1 non si applica alle armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di munizione di cui al punto ML3.

Nota 3   Il punto ML1 non si applica alle armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche.

Nota 4   Il punto ML1.d non si applica ai congegni di mira ottici senza trattamento elettronico dell’immagine, con un ingrandimento pari o inferiore a 4 volte, purché non appositamente progettati o modificati per uso militare.

ML2Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo, armi ad anima liscia e loro dispositivi di riduzione di vampa;

Nota 1   Il punto ML2.a include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale di cui al medesimo punto.

Nota 2   Il punto ML2.a non si applica alle armi come segue:

1.   ai moschetti, ai fucili e alle carabine fabbricati prima del 1938;

2.   alle riproduzioni di moschetti, fucili e carabine i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890.

Nota 3   Il punto ML2.a non si applica ai lanciatori portatili appositamente progettati per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m.

b. lanciatori o generatori di fumo, gas e materiali pirotecnici, appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota:   Il punto ML2.b non si applica alle pistole da segnalazione.

c. congegni di mira e supporti per congegni di mira, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettati per uso militare; e

2. appositamente progettati per le armi di cui al punto ML2.a;

d. Supporti appositamente progettati per le armi di cui al punto ML2.a.

ML3Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. munizioni per le armi di cui ai punti ML1, ML2 o ML12;

b. dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni di cui al punto ML3.a.

Nota 1:   I componenti appositamente progettati di cui al punto ML3 comprendono:

a.   prodotti in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, caricatori, cinture/corone di forzamento ed elementi metallici di munizioni;

b.   dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d’innesco;

c.   dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;

d.   bossoli combustibili per cariche esplosive;

e.   submunizioni, comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale.

Nota 2   Il punto ML3.a non si applica alle munizioni a salve (con chiusura a stella) prive di proiettile e alle munizioni demilitarizzate con bossolo forato.

Nota 3   Il punto ML3.a non si applica alle cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini:

a.   segnalazione;

b.   allontanamento volatili; o

c.   accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi.

ML4Bombe, siluri, razzi, missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

N.B.1:   Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

N.B.2:   Per i sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili, cfr. punto ML4.c;

a. bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni, razzi, mine, missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi “pirotecnici”, cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali), appositamente progettati per uso militare;

Nota:   Il punto ML4.a comprende:

a.   granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;

b.   ugelli per motori a razzo di missile e ogive dei veicoli di rientro;

b. apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettate per uso militare; e

2. appositamente progettate per ‘attività’ relative a quanto segue:

a. materiali di cui al punto ML4.a; o

b. dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

Nota tecnica

Ai fini del punto ML4.b.2, il termine ‘attività’ si applica al maneggio, al lancio, al posizionamento, al controllo, al disinnesco, alla detonazione, all'accensione, alla motorizzazione per una sola missione operativa, all'inganno, all'interferenza, al dragaggio, alla rilevazione, all'interruzione o all'eliminazione.

Nota 1   Il punto ML4.b comprende:

a.   apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, in grado di produrre 1 000 kg o più al giorno di gas sotto forma liquida;

b.   cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche.

Nota 2   Il punto ML4.b non si applica ai dispositivi portatili progettati per essere impiegati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici e incapaci di distinguere tra mine e altri oggetti metallici.

c. sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili (Aircraft Missile Protection Systems, AMPS).

Nota   Il punto ML4.c non si applica agli AMPS aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.   sensori antimissile dei tipi seguenti:

1.   sensori passivi con una risposta di picco compresa tra 100 e 400 nm; o

2.   sensori attivi ad impulsi Doppler;

b.   sistemi di contromisure;

c.   fiaccole con segnatura visibile e segnatura infrarossa per ingannare missili terra-aria; e

d.   installati su un “aeromobile civile” e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.   l'AMPS è utilizzabile solo nello specifico “aeromobile civile” nel quale è installato e per il quale è stato rilasciato:

a.   un certificato di tipo per uso civile; o

b.   un documento equivalente riconosciuto dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale ICAO);

2.   l'AMPS comporta mezzi di protezione per impedire l'accesso non autorizzato ai “software”; e

3.   l'AMPS è dotato di un meccanismo attivo che impedisce al sistema di funzionare in caso di rimozione dall' “aeromobile civile” in cui è installato.

ML5Apparecchiature per la direzione del tiro, e relative apparecchiature d’allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

a. congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi;

b. sistemi di acquisizione, designazione, telemetria, sorveglianza o inseguimento del bersaglio; apparecchiature di rilevazione, fusione dati, riconoscimento o identificazione e apparecchiature per l’integrazione dei sensori;

c. apparecchiature di contromisura per i materiali di cui ai punti ML5.a o ML5.b;

Nota:   Ai fini del punto ML5.c, le apparecchiature di contromisura comprendono le apparecchiature di individuazione.

d. apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i materiali di cui ai punti ML5.a, ML5.b o ML5.c.

ML6Veicoli terrestri e loro componenti, come segue:

NB:   Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

a. veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota tecnica

Ai fini del punto ML6.a, l’espressione “veicoli terrestri” comprende anche i rimorchi.

b. Altri veicoli terrestri e loro componenti, come segue:

1. veicoli a trazione integrale che possono essere utilizzati come fuoristrada e sono stati fabbricati o equipaggiati con materiali o componenti atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore;

2. componenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. appositamente progettati per i veicoli di cui al punto ML6.b.1; e

b. atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore.

NB:   Cfr. anche punto ML13.a.

Nota 1   Il punto ML6.a comprende:

a.   carri armati ed altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni di cui al punto ML4;

b.   veicoli corazzati;

c.   veicoli anfibi e veicoli in grado di guadare acque profonde;

d.   veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d’arma e relativi macchinari per movimentare carichi.

Nota 2   La modifica per uso militare di un veicolo terrestre di cui al punto ML6.a comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono:

a.   copertoni di pneumatici di tipo appositamente progettato a prova di proiettile;

b.   protezioni corazzate per parti vitali (ad esempio, per serbatoi di carburante o cabine di guida);

c.   speciali rinforzi o assemblaggi per armi;

d.   dispositivi di schermatura dell’illuminazione.

Nota 3   Il punto ML6 non si applica alle automobili civili o ai furgoni progettati o modificati per il trasporto di valori, blindati o equipaggiati con protezione balistica.

ML7Agenti chimici o biologici tossici, “agenti antisommossa”, materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue:

a. agenti biologici o materiali radioattivi, “adattati per essere utilizzati in guerra” per produrre danni alle popolazioni o agli animali, per degradare attrezzature o danneggiare le colture o l’ambiente;

b. agenti per la guerra chimica, comprendenti:

1. agenti nervini per guerra chimica:

a. O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) alchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-fosfonofluorurati, quali:

Sarin (GB):O-isopropil metilfosfonofluorurato (CAS 107-44-8); e

Soman (GD):O-pinacolil metilfosfonofluorurato (CAS 96-64-0);

b. O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianurati, quali:

Tabun (GA):O-etil N, N-dimetilfosforamidocianurati (CAS 77-81-6);

c. O-alchil (H o uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) S-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotiolati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:

VX: O-etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS 50782-69-9);

2. agenti vescicanti per guerra chimica:

a. ipriti allo zolfo, quali:

1. solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5);

2. solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2);

3. bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6);

4. 1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8);

5. 1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2);

6. 1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7);

7. 1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8);

8. bis (2-cloroetiltiometile) etere (CAS 63918-90-1);

9. bis (2-cloroetiltioetile) etere (CAS 63918-89-8);

b. lewisiti, quali:

1. 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);

2. tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);

3. bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);

c. ipriti all’azoto, quali:

1. HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8);

2. HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2);

3. HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1);

3. agenti inabilitanti per guerra chimica, quali:

benzilato di 3-quinuclidinile (BZ) (CAS 6581-06-2);

4. agenti defolianti per guerra chimica, quali:

a. butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF);

b. acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (CAS 93-76-5) miscelato con acido 2,4-diclorofenossiacetico (CAS 94-75-7) (agente arancione) (CAS 39277-47-9);

c. precursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come segue:

1. alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforil difluoruri, quali:

DF: metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3);

2. O-alchil (H o uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) O-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:

QL: O-etil-2-di-isopropilammino e metilfosfonato (CAS 57856-11-8);

3. clorosarin: O-isopropil metilfosfonoclorurato (CAS 1445-76-7);

4. clorosoman: O-pinacolil metilfosfonoclorurato (CAS 7040-57-5);

d. “agenti antisommossa”, sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti:

1. α-Bromobenzeneacetonitrile, (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8);

2. [(2-Clorofenil) metilene] propanedinetrile, (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);

3. 2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruoro (ω-cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);

4. dibenz-(b, f)-1,4-ossazina, (CR) (CAS 257-07-8);

5. 10-Cloro-5,10-diidrofenarsazina (cloruro di fenarsazina) (adamsite), (DM) (CAS 578-94-9);

6. N-Nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);

Nota 1   Il punto ML7.d non si applica agli “agenti antisommossa” singolarmente confezionati per difesa personale.

Nota 2   Il punto ML7.d non si applica alle sostanze chimiche attive, e relative combinazioni, identificate e confezionate per la produzione alimentare e per scopi sanitari.

e. apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare, progettate o modificate per la disseminazione dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati:

1. materiali o agenti di cui al punto ML7.a, ML7.b o ML7.d; o

2. agenti per guerra chimica costituiti dai precursori di cui al punto ML7.c;

f. equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche, come segue:

1. equipaggiamenti progettati o modificati per difendersi contro i materiali di cui al punto ML7.a, ML7.b o ML7.d, e loro componenti appositamente progettati;

2. equipaggiamenti progettati o modificati per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto ML7.a o ML7.b e loro componenti appositamente progettati;

3. miscele chimiche specificamente sviluppate o formulate per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto ML7.a o ML7.b;

Nota:   Il punto ML7.f.1 comprende:

a.   i condizionatori d’aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico;

b.   gli indumenti protettivi.

NB:   per le maschere civili antigas e gli equipaggiamenti di protezione e decontaminazione, cfr. anche la voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

g. equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui al punto ML7.a, ML7.b o ML7.d, e loro componenti appositamente progettati;

Nota:   Il punto ML7.g non si applica ai dosimetri personali per il controllo delle radiazioni.

NB:   Cfr. anche voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

h. “biopolimeri” appositamente progettati o trattati per l’individuazione o l’identificazione degli agenti di guerra chimica di cui al punto ML7.b e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione;

i. “biocatalizzatori” per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue:

1. “biocatalizzatori” appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione degli agenti per la guerra chimica di cui al punto ML7.b, risultanti da una appropriata selezione di laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici;

2. sistemi biologici contenenti l’informazione genetica specifica per la produzione dei “biocatalizzatori” di cui al punto ML7.i.1, come segue:

a. “vettori di espressione”;

b. virus;

c. colture di cellule.

Nota 1   I punti ML7.b e ML7.d non si applicano alle seguenti sostanze:

a.   cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4). Cfr. voce 1C450.a.5 dell’elenco dell’UE dei beni a duplice uso;

b.   acido cianidrico (CAS 74-90-8);

c.   cloro (CAS 7782-50-5);

d.   cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5). Cfr. voce 1C450.a.4 dell’elenco dell’UE dei beni a duplice uso;

e.   difosgene (cloroformiato di tricloro-metile) (CAS 503-38-8);

f.   non utilizzato dal 2004;

g.   bromuro di xilile, orto-: (CAS 89-92-9), meta-: (CAS 620-13-3), para-: (CAS 104-81-4);

h.   bromuro di benzile (CAS 100-39-0);

i.   ioduro di benzile (CAS 620-05-3);

j.   bromo acetone (CAS 598-31-2);

k.   bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3);

l.   bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0);

m.   cloro-acetone (CAS 78-95-5);

n.   iodoacetato di etile (CAS 623-48-3);

o.   iodoacetone (CAS 3019-04-3);

p.   cloropicrina (CAS 76-06-2). Cfr. voce 1C450.a.7 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

Nota 2   Le colture di cellule e i sistemi biologici di cui ai punti ML7.h e ML7.i.2 sono esclusivi per la guerra chimica e pertanto i medesimi non si applicano alle cellule o ai sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali, trattamento dei rifiuti o industria alimentare).

ML8“Materiali energetici”, e relative sostanze, come segue:

N.B.1:   Cfr. anche voce 1C011 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

N.B.2:   Per le cariche e i dispositivi, cfr. il punto ML4 e la voce 1A008 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso

Note tecniche

1.   Ai fini del punto ML8, il termine miscela si riferisce a una composizione di due o più sostanze di cui almeno una è elencata nelle sottovoci del punto ML8.

2.   Ogni sostanza elencata nelle sottovoci del punto ML8 è oggetto del presente elenco, anche se utilizzata in un’applicazione diversa da quella indicata (per esempio il TAGN è utilizzato prevalentemente come esplosivo, ma può essere utilizzato anche come combustibile o ossidante).

a. “esplosivi”, come segue, e relative miscele:

1. ADNBF (ammino dinitrobenzo-furoxano o 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 97096-78-1);

2. BNCP [perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III)] (CAS 117412-28-9);

3. CL-14 (diammino dinitrobenzofuroxano o 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 11907-74-1);

4. CL-20 (HNIW o esanitroesaziosowurtzitano) (CAS 135285-90-4); clatrati di CL-20 (cfr. anche voci ML8.g.3 e g.4 per i relativi “precursori”);

5. CP [perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III)] (CAS 70247-32-4);

6. DADE (1,1-diammino-2,2-dinitroetilene, FOX7) (CAS 145250-81-3);

7. DATB (diamminotrinitrobenzene) (CAS 1630-08-6);

8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazina);

9. DDPO (2,6-diammino-3,5-dinitropirazina-1-ossido, PZO) (CAS 194486-77-6);

10. DIPAM (3,3’-diammino-2,2’,4,4’,6,6’-esanitrobifenolo o dipicrammide) (CAS 17215-44-0);

11. DNGU (DINGU o dinitroglicolurile) (CAS 55510-04-8);

12. furazani, come segue:

a. DAAOF (diamminoazossifurazano);

b. DAAzF (diamminoazofurazano) (CAS 78644-90-3);

13. HMX e derivati (cfr. anche ML8.g.5 per i relativi “precursori”), come segue:

a. HMX (ciclotetrametilentetranitroammina, ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclottano, octogen o octogene) (CAS 2691-41-0);

b. difluoroamminati analoghi di HMX;

c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazobiciclo [3,3,0]-ottanone-3, tetranitrosemiglicourile o cheto-biciclico HMX) (CAS 130256-72-3);

14. HNAD (esanitroadamantano) (CAS 143850-71-9);

15. HNS (esanitrostilbene) (CAS 20062-22-0);

16. imidazoli, come segue:

a. BNNII (ottaidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazolo);

b. DNI (2,4-dinitroimidazolo) (CAS 5213-49-0);

c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazolo);

d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazolo);

e. PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazolo);

17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilene di idrazina);

18. NTO (ONTA o 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9);

19. polinitrocubani con più di 4 gruppi nitro;

20. PYX (2,6-Bis(picrilammino)-3,5-dinitropiridina) (CAS 38082-89-2);

21. RDX e derivati, come segue:

a. RDX (ciclotrimetilenetrinitrammina, ciclonite, T4, esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano, hexogen o hexogene) (CAS 121-82-4);

b. Keto-RDX (K-6 o 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazo-ciclo-esanone) (CAS 115029-35-1);

22. TAGN (nitrato di triamminoguanidina) (CAS 4000-16-2);

23. TATB (triamminotrinitrobenzene) (CAS 3058-38-6) (cfr. anche ML8.g.7 per i relativi “precursori”);

24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroammina) ottaidro-1,5-dinitro-1,5-diazocina);

25. tetrazoli, come segue:

a. NTAT (nitrotriazolo amminotetrazolo);

b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazolo);

26. tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina) (CAS 479-45-8);

27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazodecalina) (CAS 135877-16-6) (cfr. anche punto ML8.g.6 per i relativi “precursori”);

28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidina) (CAS 97645-24-4) (cfr. anche punto ML8.g.2 per i relativi “precursori”);

29. TNGU (SORGUYL o tetranitroglicolurile) (CAS 55510-03-7);

30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazina) (CAS 229176-04-9);

31. triazine, come segue:

a. DNAM (2-ossi-4,6-dinitroammino-s-triazina) (CAS 19899-80-0);

b. NNHT (2-nitroimino-5-nitroesaidro-1,3,5-triazina) (CAS 130400-13-4);

32. triazoli, come segue:

a. 5-azido-2-nitrotriazolo;

b. ADHTDN (4-ammino-3,5-diidrazino-1,2,4-triazolo dinitrammide) (CAS 1614-08-0);

c. ADNT (1-ammino-3,5-dinitro-1,2,4-triazolo);

d. BDNTA ([bis-dinitrotriazolo]ammina);

e. DBT (3,3'-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazolo) (CAS 30003-46-4);

f. DNBT (dinitrobistriazolo) (CAS 70890-46-9);

g. non utilizzato dal 2010;

h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)3,5-dinitrotriazolo);

i. PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazolo);

j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazolo) (CAS 25243-36-1);

33. esplosivi non elencati altrove nel punto ML8.a e aventi una delle caratteristiche seguenti:

a. una velocità di detonazione superiore a 8 700 m/s a densità massima o

b. una pressione di detonazione superiore a 34 GPa (340 Kbar);

34. esplosivi organici non elencati altrove nel punto ML8.a e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. sono in grado di produrre pressioni di detonazione uguali o superiori a 25 Gpa (250 Kbar) e

b. restano stabili per un periodo uguale o superiore a 5 minuti a temperature uguali o superiori a 523 K (250 °C);

b. “propellenti”, come segue:

1. qualsiasi “propellente” solido che rientri nella classe 1.1 delle Nazioni Unite, avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di 250 secondi per composti non metallizzati, o maggiore di 270 secondi per composti di alluminio;

2. qualsiasi “propellente” solido che rientri nella classe 1.3 delle Nazioni Unite, avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di 230 secondi per composti non alogenati, 250 secondi per composti non metallizzati e 266 secondi per composti metallizzati;

3. “propellenti” dotati di forza costante superiore a 1 200 Kjoule/kg;

4. “propellenti” che possono mantenere un tasso lineare di combustione costante superiore a 38 mm/s in condizioni standard di pressione (misurate sotto forma di filamento singolo inibito) di 6,89 Mpa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21 °C);

5. “propellenti” basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al 5 % a 233 K (- 40 °C);

6. qualsiasi “propellente” che contenga sostanze di cui al punto ML8.a;

7. “propellenti”, non contemplati altrove nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, appositamente progettati per uso militare;

c. materiali “pirotecnici”, combustibili e relative sostanze, come segue, e loro miscele:

1. combustibili per aeromobili appositamente concepiti per uso militare;

2. alano (ibrido di alluminio (CAS 7784-21-6);

3. carborani; decaborano (CAS 17702-41-9); pentaborani (CAS 19624-22-7 e 18433-84-6) e relativi derivati;

4. idrazina e derivati, come segue (cfr. anche punti ML8.d.8 e d.9 per i derivati ossidanti dell’idrazina):

a. idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 %;

b. monometilidrazina (CAS 60-34-4);

c. dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8);

d. dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);

5. combustibili metallici sotto forma di particelle sferiche, atomizzate, sferoidali, in fiocchi o polverizzate, con tenore uguale o superiore al 99 % di uno qualsiasi degli elementi seguenti:

a. “metalli”, come segue, e relative miscele:

1. berillio (CAS 7440-41-7) con dimensioni delle particelle inferiori a 60 μm;

2. polvere di ferro (CAS 7439-89-6) con particelle di dimensioni uguali o inferiori a 3 μm prodotte per riduzione dell’ossido di ferro con l’idrogeno;

b. miscele contenenti uno degli elementi seguenti:

1. zirconio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-4) o leghe di questi con dimensioni delle particelle inferiori a 60 μm; o

2. combustibili al boro (CAS 7440-42-8) o al carburo di boro (CAS 12069-32-8) con purezza uguale o superiore all’85 % e dimensioni delle particelle inferiori a 60 μm;

6. materiali militari che contengono gelificanti per carburanti idrocarburici formulati appositamente per l’impiego dei lanciafiamme o delle munizioni incendiarie, come gli stearati o i palmitati metallici [chiamati anche Octal (CAS 637-12-7)] e i gelificanti M1, M2 e M3;

7. perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo o ad altri componenti di combustibile ad alto contenuto energetico;

8. polvere di alluminio (CAS 7429-90-5) di forma sferica con dimensioni delle particelle uguali o inferiori a 60 μm, fabbricate con materiali aventi tenore in alluminio uguale o superiore al 99 %;

9. sub-idruri di titanio (TiHn) con stechiometria equivalente a n = 0,65-1,68;

Nota 1   I combustibili per aeromobili di cui al punto ML8.c.1 sono i prodotti finiti e non i loro costituenti.

Nota 2   Il punto ML8.c.4.a non si applica alle miscele di idrazina formulate appositamente per il controllo della corrosione.

Nota 3   Il punto ML8.c.5 si applica agli esplosivi e ai combustibili, indipendentemente dal fatto che i metalli o le leghe siano incapsulati o no in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.

Nota 4   Il punto ML8.c.5.b.2 non si applica al boro e al carburo di boro arricchito con boro-10 (contenuto di boro-10 uguale o superiore al 20 %).

Nota 5   Il punto ML8.c.5.b si applica esclusivamente ai combustibili metallici sotto forma di particelle quando sono miscelati con altre sostanze per formare una miscela formulata per uso militare, quali propellenti ad impasto liquido, propellenti solidi o miscele pirotecniche.

d. ossidanti, come segue, e relative miscele:

1. ADN (dinitrammide di ammonio o SR12) (CAS 140456-78-6);

2. AP (perclorato di ammonio) (CAS 7790-98-9);

3 composti costituiti da fluoro e uno degli elementi seguenti:

a. altri alogeni;

b. ossigeno; o

c. azoto;

Nota 1   Il punto ML8.d.3 non si applica al trifluoruro di cloro (CAS 7790-91-2).

Nota 2   Il punto ML8.d.3 non si applica al trifluoruro di azoto (CAS 7783-54-2) allo stato gassoso.

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidina) (CAS 78246-06-7);

5. HAN (nitrato di idrossiammonio) (CAS 13465-08-2);

6. HAP (perclorato di idrossiammonio) (CAS 15588-62-2);

7. HNF (nitroformiato di idrazinio) (CAS 20773-28-8);

8. nitrato di idrazina (CAS 37836-27-4);

9. perclorato di idrazina (CAS 27978-54-7);

10. ossidanti liquidi costituiti da o contenenti acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Nota:   Il punto ML8.d.10 non si applica all’acido nitrico fumante rosso non inibito.

e. leganti, plasticizzanti, monomeri e polimeri, come segue:

1. AMMO (azidometilmetilossetano e suoi polimeri) (CAS 90683-29-7) (cfr. anche punto ML8.g.1 per i relativi “precursori”);

2. BAMO (bisazidometilossetano e suoi polimeri) (CAS 17607-20-4) (cfr. anche punto ML8.g.1 per i relativi “precursori”);

3. BDNPA [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide acetica] (CAS 5108-69-0);

4. BDNPF [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide formica] (CAS 5917-61-3);

5. BTTN (trinitrato di butantriolo) (CAS 6659-60-5) (cfr. anche punto ML8.g.8 per i relativi “precursori”);

6. monomeri energetici, plasticizzanti o polimeri, appositamente progettati per uso militare e contenenti uno degli elementi seguenti:

a. gruppi nitrici;

b. nitruri;

c. nitrati;

d. nitrazo; o

e. difluoroammino;

7. FAMAO (3-difluoroamminometil-3-azidometilossetano) e suoi polimeri;

8. FEFO [bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal] (CAS 17003-79-1);

9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-esafluoropentano-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10. FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri-fluorometil-3-ossaeptano-1,7-diol formal);

11. GAP (polimero di azoturo di glicidile) (CAS 143178-24-9) e suoi derivati;

12. HTPB (polibutadiene con radicali ossidrilici terminali), avente funzionalità ossidrilica maggiore o uguale a 2,2 e uguale o inferiore a 2,4, valore ossidrilico inferiore a 0,77 meq/g e viscosità a 30 °C inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5);

13. alcool funzionalizzati, poli(epicloroidrina) con peso molecolare inferiore a 10 000, come segue:

a. poli(epicloroidrindiolo);

b. poli(epicloroidrintriolo);

14. NENA (composti di nitratoetilnitrammina) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 e 85954-06-9);

15. PGN [poli-GLYN, poliglicidilnitrato o poli(nitratometil ossirano)] (CAS 27814-48-8);

16. poli-NIMMO (polinitratometilmetilossetano) o poli-NMMO (poli[3-nitratometil-3-metilossetano]) (CAS 84051-81-0);

17. polinitroortocarbonati;

18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroammino)etossi] propano o tris vinossi propano addotto) (CAS 53159-39-0);

f. “additivi”, come segue:

1. salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9);

2. BHEGA (bis-2-idrossietilglicolammide) (CAS 17409-41-5);

3. BNO (nitrileossido di butadiene) (CAS 9003-18-3);

4. derivati del ferrocene, come segue:

a. butacene (CAS 125856-62-4);

b. catocene (propano 2,2-bis-etilferrocenile) (CAS 37206-42-l);

c. acidi carbossilici del ferrocene, inclusi:

acido carbossilico del ferrocene (CAS 1271-42-7),

1,1'-acido ferrocendicarbossilico (CAS 1293-87-4);

d. n-butil-ferrocene (CAS 31904-29-7);

e. altri polimeri derivati dal ferrocene;

5. betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7);

6. citrato di piombo (CAS 14450-60-3);

7. chelati di piombo e di rame betaresorcilati o salicilati (CAS 68411-07-4);

8. maleato di piombo (CAS 19136-34-6);

9. salicilato di piombo (CAS 15748-73-9);

10. stannato di piombo (CAS 12036-31-6);

11. MAPO [tris-1-(2-metil) aziridinil fosfin ossido] (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (ossido di fosfina bis(2-metil aziridinil) 2-(2-idrossipropanossi) propilammino) e altri derivati del MAPO;

12. metil BAPO (ossido di fosfina bis(2-metilaziridinil) metilammino) (CAS 85068-72-0);

13. N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2);

14. 3-nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9);

15. agenti di accoppiamento organometallici, come segue:

a. neopentil (diallile) ossi, tris (diottile) fosfato titanato (CAS 103850-22-2); chiamato anche titanio IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (diottile) fosfato] (CAS 110438-25-0); o LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) pirofosfato o KR3538;

c. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) fosfato;

16. policianodifluoramminoetilenossido;

17. ammidi di aziridina polifunzionali con strutture di rinforzo isoftaliche, trimesiche (BITA o butilene immina trimessammide), isocianuriche o trimetiladipiche e sostituzioni di 2-metil o 2-etil sull’anello azirdinico;

18. propilenimmina (2-metilaziridina) (CAS 75-55-8);

19. ossido ferrico sopraffino (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) avente una superficie specifica superiore a 250 m2/g e una dimensione media di particelle uguale o inferiore a 3,0 μm;

20. TEPAN (tetraetilenepentamminaacrilonitrile) (CAS 68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro sali;

21. TEPANOL (tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile) (CAS 68412-46-4); poliammine cianoetilate addotte con glicidolo e loro sali;

22. TPB (trifenilbismuto) (CAS 603-33-8);

g. “precursori” come segue:

NB:   Nel punto ML8.g i riferimenti sono fatti ai “materiali energetici” ivi indicati, fabbricati dalle sostanze seguenti.

1. BCMO (bis-clorometilossetano) (CAS 142173-26-0) (cfr. anche punti ML8.e.1 e ML8.e.2);

2. sali di tert-butil-dinitroazotidina (CAS 125735-38-8) (cfr. anche punto ML8.a.28);

3. HBIW (esabenzilesaazoisowurtzitano) (CAS 124782-15-6) (cfr. anche punto ML8.a.4);

4. TAIW (tetraacetildibenzilesaazoisowurtzitano) (cfr. anche punto ML8.a.4); (CAS 182763-60-6);

5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciclo-ottano) (CAS 41378-98-7) (cfr. anche punto ML8.a.13);

6. 1,4,5,8 tretraazadecalina (CAS 5409-42-7) (cfr. anche punto ML8.a.27);

7. 1,3,5-triclorobenzene (CAS 108-70-3) (cfr. anche punto ML8.a.23);

8. 1,2,4 triidrossibutano (1,2,4-butantriolo) (CAS 3068-00-6) (cfr. anche punto ML8.e.5);

Nota 5   Non utilizzato dal 2009.

Nota 6   Il punto ML8 non si applica alle sostanze seguenti, a meno che siano composte o miscelate con i “materiali energetici” di cui al punto ML8.a o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c:

a.   picrato di ammonio (CAS 131-74-8);

b.   polvere nera;

c.   esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7);

d.   difluoroammina (CAS 10405-27-3);

e.   nitroamido (CAS9056-38-6);

f.   nitrato di potassio (CAS 7757-79-1);

g.   tetranitronaftalina;

h.   trinitroanisolo;

i.   trinitronaftalina;

j.   trinitrossilene;

k.   N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4);

l.   diottimaleato (CAS 142-16-5);

m.   etilesilacrilato (CAS 103-11-7);

n.   trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75-24-1), ed altri alchili pirofolici metallici ed arili di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;

o.   nitrocellulosa (CAS 9004-70-0);

p.   nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0;

q.   2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7);

r.   etiletilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s.   pentaeritritetetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5);

t.   azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stifnato normale di piombo(CAS 15245-44-0) e stifnato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;

u.   trietileneglicoldinitrato (TEGDN) (CAS 111-22-8);

v.   2,4,6-trinitroresorcina (acido stifnico) (CAS 82-71-3);

w.   dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7); metiletildifenilurea [centraliti];

x.   N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603-54-3);

y.   metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile); (CAS 13114-72-2);

z.   etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile); (CAS 64544-71-4);

aa.   2-nitrodifenilammina (2-NDPA)(CAS 119-75-5);

bb.   4-nitrodifenilammina (4-NDPA)(CAS 836-30-6);

cc.   2,2-dinitropropanolo(CAS 918-52-5);

dd.   nitroguanidina (CAS 556-88-7) (cfr. voce 1C011.d dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso).

ML9Navi da guerra (di superficie o subacquee), attrezzature navali speciali, accessori, componenti e altre navi di superficie, come segue:

NB:   Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

a. Navi e componenti, come segue:

1. navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per uso militare, qualunque sia il loro stato di riparazione o la loro condizione operativa, e dotate o meno di sistemi d'arma o di corazzature, e loro scafi o parti di scafi, e loro componenti appositamente progettati per uso militare;

2. navi di superficie, diverse da quelle di cui al punto ML9.a.1., aventi uno dei seguenti elementi fissi o integrati nella nave:

a. armi automatiche di calibro uguale o superiore a 12,7 mm di cui al punto ML1 o armi di cui ai punti ML2, ML4, ML12 o ML19, o ‘supporti’ o rinforzi per tali armi;

Nota tecnica

Il termine ‘supporti’ si riferisce ai supporti per armi o ai rinforzi strutturali al fine di installare armi.

b. sistemi per la direzione del tiro di cui al punto ML5;

c. aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. ‘protezione di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN)’; e

2. ‘sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo’ progettato a fini di decontaminazione; o

Note tecniche

1.   La ‘protezione CBRN’ è uno spazio interno autonomo con caratteristiche quali sovrapressurizzazione, isolamento dei sistemi di ventilazione, aperture limitate per l'aerazione con filtri CBRN e punti di accesso del personale limitati dotati di serrande per l'aria.

2.   Il ‘sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo’ è un sistema di nebulizzazione di acqua di mare in grado di bagnare simultaneamente la sovrastruttura esterna e i ponti esterni di una nave.

d. sistemi attivi di contromisura per armi di cui ai punti ML4.b., ML5.c. o ML11.a. e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. ‘protezione CBRN’;

2. scafo e sovrastruttura appositamente progettati per ridurre la superficie radar equivalente;

3. dispositivi di riduzione della segnatura termica, (ad esempio un sistema di raffreddamento dei gas di scarico), esclusi quelli appositamente progettati per aumentare l'efficienza complessiva dell'impianto energia/propulsione o ridurre l'impatto ambientale; o

4. un sistema di compensazione magnetica progettato per ridurre la segnatura magnetica dell'intera nave;

b. motori e sistemi di propulsione, come segue, appositamente progettati per uso militare e loro componenti appositamente progettati per uso militare:

1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. potenza all’asse superiore o uguale a 1,12 MW (1 500 hp); e

b. velocità di rotazione uguale o superiore a 700 giri/min;

2. motori elettrici appositamente progettati per sottomarini, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. potenza all’asse superiore a 0,75 MW (1 000 hp);

b. inversione rapida;

c. raffreddati a liquido; e

d. totalmente ermetici;

3. motori diesel amagnetici aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. potenza all’asse uguale o superiore a 37,3 KW (50 hp); e

b. contenuto di materiale amagnetico superiore al 75 % della massa totale;

4. ‘sistemi di propulsione indipendenti dall’aria’ appositamente progettati per sottomarini;

Nota tecnica

La ‘propulsione indipendente dall'aria’ consente al sottomarino in immersione di far funzionare il sistema di propulsione, senza accesso all’ossigeno atmosferico, per una durata superiore a quella altrimenti consentita dalla batteria. Ai fini del punto ML9.b.4, la propulsione indipendente dall'aria non include l’energia nucleare.

c. apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per uso militare, loro sistemi di controllo e loro componenti appositamente progettati per uso militare;

d. reti antisommergibile e reti antisiluri appositamente progettate per uso militare;

e. non utilizzato dal 2003;

f. passaggi a scafo e connettori appositamente progettati per uso militare che permettono l’interazione con apparecchiature esterne alla nave e loro componenti appositamente progettati per uso militare;

Nota:   Il punto ML9.f include i connettori per uso navale a conduttore singolo, multiplo, coassiale o a guida d’onda ed i passaggi a scafo, in grado di rimanere stagni e di mantenere le caratteristiche richieste a profondità superiori a 100 m; ed i connettori a fibre ottiche e i passaggi a scafo di tipo ottico appositamente progettati per la trasmissione di fasci “laser” a qualsiasi profondità. Il punto ML9.f non si applica ai normali passaggi a scafo per gli assi di propulsione né agli assi di controllo delle superfici idrodinamiche.

g. cuscinetti silenziosi aventi una delle caratteristiche seguenti, loro componenti e apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare:

1. sospensioni a gas o magnetiche;

2. controlli attivi per la soppressione della segnatura; o

3. controlli per la soppressione delle vibrazioni.

ML10“Aeromobili”, “veicoli più leggeri dell’aria”, veicoli aerei senza equipaggio, motori aeronautici ed apparecchiature per “aeromobili”, relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:

NB:   Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

a. “aeromobili” da combattimento e loro componenti appositamente progettati;

b. altri “aeromobili” e “veicoli più leggeri dell’aria” appositamente progettati o modificati per uso militare, inclusi la ricognizione militare, l’attacco, l’addestramento militare, il trasporto ed il lancio di truppe o di equipaggiamenti militari, il supporto logistico, e loro componenti appositamente progettati;

c. veicoli aerei senza equipaggio e relative apparecchiature, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

1. veicoli aerei senza equipaggio, inclusi veicoli con guida a distanza (RPV), veicoli autonomi programmabili e “veicoli più leggeri dell’aria”;

2. loro lanciatori e assiemi di supporto a terra;

3. relative apparecchiature di comando e controllo;

d. motori aeronautici appositamente progettati o modificati per uso militare e loro componenti appositamente progettati;

e. attrezzature aviotrasportate, comprese le attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate per l’uso con gli “aeromobili” di cui al punto ML10.a o ML10.b o con i motori aeronautici di cui al punto ML10.d, e loro componenti appositamente progettati;

f. dispositivi ed apparecchiature per il rifornimento sotto pressione, apparecchiature appositamente progettate per facilitare il funzionamento in aree circoscritte ed apparecchiature a terra, appositamente progettati per gli “aeromobili” di cui al punto ML10.a o ML10.b, o per i motori aeronautici di cui al punto ML10.d;

g. caschi militari di protezione e maschere di protezione e loro componenti appositamente progettati, apparecchiature di pressurizzazione per la respirazione e tute di volo parzialmente pressurizzate per l’impiego in “aeromobili”, tute anti-g, convertitori di ossigeno liquido usati per “aeromobili” o missili, eiettori e dispositivi pirotecnici di eiezione d’emergenza di personale da “aeromobili”;

h. paracadute, paracadute frenanti e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

1. paracadute non contemplati altrove nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE,

2. paracadute frenanti;

3. apparecchiature appositamente progettate per paracadutisti di alta quota (per esempio tute, caschi speciali, sistemi di respirazione, apparecchi di navigazione);

i. sistemi automatici di guida per carichi paracadutati; apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare per lanci con apertura controllata a qualsiasi altezza, comprese le apparecchiature per l’uso dell’ossigeno.

Nota 1   Il punto ML10.b non si applica agli “aeromobili”, o relative varianti, appositamente progettati per uso militare e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.   non configurati per uso militare e non equipaggiati con apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati per uso militare; e

b.   certificati per uso civile dalle autorità dell’aviazione civile di uno Stato membro o di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar.

Nota 2   Il punto ML10.d non si applica a:

a.   motori aeronautici progettati o modificati per uso militare e successivamente certificati dalle autorità dell’aviazione civile di uno Stato membro o di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar per l’impiego su “aeromobili civili”, o loro componenti appositamente progettati;

b.   motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati, eccetto quelli appositamente progettati per veicoli aerei senza equipaggio.

Nota 3   I punti ML10.b e ML10.d, per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e alle relative apparecchiature per “aeromobili” o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, si applicano solo ai componenti militari e alle relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare.

ML11Apparecchiature elettroniche non indicate in altre voci dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare;

Nota:   Il punto ML11.a comprende:

a.   apparati di contromisura elettronica (ECM) e di contro-contromisura elettronica (ECCM) (cioè, apparati progettati per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni, o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il funzionamento o l’efficacia dei ricevitori elettronici avversari, compresi i loro apparati di contromisura), incluse le apparecchiature di disturbo e di controdisturbo;

b.   tubi ad agilità di frequenza;

c.   sistemi elettronici o apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico a fini di intelligence o di sicurezza militare, o per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio;

d.   apparecchiature di contromisura subacquee, compresi ingannatori e disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei o erronei nei ricevitori sonar;

e.   apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature per la sicurezza dei dati ed apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzanti procedimenti di cifratura;

f.   apparecchiature per l’identificazione, l’autenticazione ed il caricamento di chiavi crittografiche ed apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche;

g.   apparecchiature di guida e navigazione;

h.   apparecchiatura per la trasmissione di comunicazioni radio digitali a diffusione troposferica;

i.   demodulatori digitali appositamente progettati per messaggi di intelligence;

j.   “sistemi automatizzati di comando e di controllo”.

NB:   Per il “software” associato al “sistema radio definito dal software” (SDR), cfr. punto ML21.

b. apparecchiature di disturbo dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS).

ML12Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. sistemi d’arma ad energia cinetica appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

b. impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, inclusi la strumentazione diagnostica e i bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia cinetica.

NB:   Per i sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, cfr. punti da ML1 a ML4.

Nota 1   Il punto ML12 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia cinetica:

a.   sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse superiori a 0,1 g a velocità maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido;

b.   apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica, di immagazzinamento di energia, di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione o di manipolazione del combustibile; interfacce elettriche tra l’alimentazione di energia, il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta;

c.   sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno;

d.   sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione deviata (accelerazione laterale) per proiettili.

Nota 2   Il punto ML12 si applica ai sistemi d’arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione:

a.   elettromagnetico;

b.   elettrotermico;

c.   a plasma;

d.   a gas leggero; o

e.   chimico (se usato in combinazione con uno dei suddetti metodi).

ML13Corazzature o equipaggiamenti di protezione e costruzioni e componenti, come segue:

a. piastre blindate aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. costruite per ottemperare a uno standard o una specifica militare; o

2. impiegabili per uso militare;

b. costruzioni di materiali metallici o non metallici o relative combinazioni appositamente progettate per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati;

c. elmetti fabbricati in accordo a standard o specifiche militari o a standard nazionali equiparabili, e loro componenti appositamente progettati (ossia il guscio, la cuffia e l’imbottitura di conforto degli elmetti);

d. indumenti antibalistici e protettivi fabbricati in accordo a standard o specifiche militari, o equivalenti, e loro componenti appositamente progettati.

Nota 1   Il punto ML13.b include materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all'esplosione o per costruire shelter militari.

Nota 2   Il punto ML13.c non si applica agli elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio.

Nota 3   I punti ML13.c e ML13.d non si applicano agli elmetti né agli indumenti antibalistici o protettivi se sono al seguito dell’utente a scopo di protezione personale.

Nota 4   Gli unici elmetti appositamente progettati per il personale addetto alla bonifica di ordigni esplosivi ad essere sottoposti ad autorizzazione dal punto ML13 sono quelli appositamente progettati per uso militare.

N.B. 1:   Cfr. anche voce 1A005 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

N.B. 2:   Per i “materiali fibrosi o filamentosi” utilizzati per la fabbricazione di indumenti antibalistici ed elmetti, cfr. voce 1C010 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

ML14‘Apparecchiature specializzate per l’addestramento militare’ o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l’addestramento all’uso delle armi o delle armi da fuoco di cui al punto ML1 o ML2, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.

Nota tecnica

Il termine ‘apparecchiature specializzate per l’addestramento militare’ comprende modelli militari di addestratori d’attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l’uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di “aeromobili” teleguidati, di addestratori d’armamento, di addestratori per la guida di “aeromobili” teleguidati, di unità di addestramento mobili e di apparecchiature di addestramento per operazioni militari terrestri.

Nota 1   Il punto ML14 comprende i sistemi di generazione di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare.

Nota 2   Il punto ML14 non si applica alle apparecchiature appositamente progettate per l’addestramento all’uso di armi da caccia o armi sportive.

ML15Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

a. registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini;

b. apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;

c. apparecchiature per l’intensificazione delle immagini;

d. apparecchiature per la visione all’infrarosso o termica;

e. apparecchiature per l’elaborazione di immagini radar;

f. apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per le apparecchiature di cui ai punti da ML15.a a ML15.e.

Nota:   Il punto ML15.f comprende apparecchiature appositamente progettate per degradare il funzionamento o l'efficacia dei sistemi militari di visione o per ridurre gli effetti di tale degradazione.

Nota 1   Al punto ML15, il termine componenti appositamente progettati comprende i materiali seguenti quando appositamente progettati per uso militare:

a.   tubi convertitori di immagine all’infrarosso;

b.   tubi intensificatori di immagine (non della prima generazione);

c.   placche a microcanali;

d.   tubi di telecamere a bassa luminosità;

e.   assiemi di rilevazione (compresi i sistemi elettronici di interconnessione elettronica o di lettura);

f.   tubi piroelettrici per telecamere;

g.   sistemi di raffreddamento per sistemi di visione;

h.   otturatori a scatto elettrico, del tipo a funzione fotocromatica o elettroottica, aventi tempi di chiusura inferiori a 100 μs, ad esclusione di otturatori che sono parti essenziali di cineprese ad alta velocità;

i.   invertitori di immagine a fibra ottica;

j.   fotocatodi a semiconduttori composti.

Nota 2   Il punto ML15 non si applica ai “tubi intensificatori di immagine di prima generazione” o alle apparecchiature appositamente progettate per incorporarli.

NB:   Per la classificazione dei congegni di mira incorporanti “tubi intensificatori di immagine di prima generazione”, cfr. punti ML1, ML2 e ML5.a. NB:

NB:   Cfr. anche voci 6A002.a.2 e 6A002.b dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

ML16Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati, appositamente progettati per i materiali di cui ai punti da ML1 a ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 o ML19.

Nota   Il punto ML16 si applica ai prodotti semilavorati quando sono identificabili dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione.

ML17Apparecchiature varie, materiali e ‘biblioteche’, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. autorespiratori subacquei ed apparecchiature per il nuoto subacqueo, come segue:

1. apparecchiature a circuito chiuso e semichiuso (a rigenerazione d’aria) appositamente progettate per uso militare (cioè appositamente progettate per essere amagnetiche);

2. componenti appositamente progettati per essere impiegati per la conversione all’uso militare di apparecchiature a circuito aperto;

3. articoli esclusivamente progettati per uso militare in combinazione con autorespiratori subacquei ed apparecchiature di nuoto subacqueo;

b. apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare;

c. accessori, rivestimenti e trattamenti per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare;

d. apparecchiature per l’assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per essere utilizzate in zona di combattimento;

e. “robot”, unità di comando di “robot” e “dispositivi di estremità” di “robot", aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettati per uso militare;

2. dotati di mezzi di protezione dei collegamenti idraulici contro perforazioni prodotte dall’esterno causate da frammenti balistici (ad esempio sistemi di autosigillatura dei collegamenti idraulici) e progettati per l’uso di fluidi idraulici con punto di infiammabilità superiore a 839 K (566 °C); o

3. appositamente progettati o predisposti per funzionare in ambiente sottoposto ad impulsi elettromagnetici (EMP);

Nota tecnica

L'espressione “impulsi elettromagnetici” non si riferisce all'interferenza non intenzionale causata dalle radiazioni elettromagnetiche provenienti da materiale situato nelle vicinanze (ad esempio macchine, apparecchiature o materiali elettronici) o da un fulmine.

f. ‘biblioteche’ (parametric technical databases) appositamente progettate per uso militare con le apparecchiature di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE;

g. apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, compresi i “reattori nucleari”, appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati o ‘modificati’ per uso militare;

h. apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnatura, appositamente progettati per uso militare, diversi da quelli di cui ad altre voci dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE;

i. simulatori appositamente progettati per i “reattori nucleari” militari;

j. officine mobili appositamente progettate o ‘modificate’ per la manutenzione di apparecchiature militari;

k. generatori da campo appositamente progettati o ‘modificati’ per uso militare;

l. container appositamente progettati o ‘modificati’ per uso militare;

m. traghetti non contemplati altrove nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare;

n. modelli di collaudo appositamente progettati per lo “sviluppo” dei prodotti di cui ai punti ML4, ML6, ML9 o ML10;

o. apparecchiature di protezione laser (ad esempio, protezione degli occhi e dei sensori) appositamente progettate per uso militare.

p. “celle a combustibile” diverse da quelle di cui ad altre voci dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, appositamente progettate o ‘modificate’ per uso militare.

Note tecniche

1.   Ai fini del punto ML17, il termine ‘biblioteca’ (parametric technical database) significa una raccolta di informazioni tecniche di natura militare, la cui consultazione potrebbe incrementare le prestazioni di apparecchiature o sistemi militari.

2.   Ai fini del punto ML17, per ‘modificato’ si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare.

ML18Apparecchiature di produzione e relativi componenti, come segue:

a. apparecchiature di ‘produzione’ appositamente progettate o modificate per la ‘produzione’ dei prodotti di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE e loro componenti appositamente progettati;

b. impianti appositamente progettati per prove ambientali, e loro apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE.

Nota tecnica

Ai fini del punto ML18, il termine ‘produzione’ comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.

Nota:   I punti ML18.a e ML18.b comprendono le seguenti apparecchiature:

a.   nitratori di tipo continuo;

b.   apparati o apparecchiature di collaudo utilizzanti la forza centrifuga, aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.   azionati da uno o più motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp);

2.   in grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg; o

3.   in grado di esercitare un’accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8 g su un carico utile uguale o superiore a 91 kg;

c.   presse per disidratazione;

d.   estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l’estrusione di esplosivi militari;

e.   macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi;

f.   barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi una capacità di prodotto superiore a 227 kg;

g.   miscelatori ad azione continua per propellenti solidi;

h.   mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli esplosivi militari;

i.   apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l'uniformità delle particelle della polvere metallica di cui al punto ML8.c.8;

j.   convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze di cui al punto ML8.c.3.

ML19Sistemi d’arma ad energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. sistemi a “laser” appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

b. sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

c. sistemi a radio frequenza ad elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

d. apparecchiature appositamente progettate per l’individuazione o l’identificazione dei sistemi di cui ai punti da ML19.a a ML19.c, o per la difesa contro tali sistemi;

e. modelli di collaudo fisico per i sistemi, le apparecchiature e i componenti di cui al punto ML19;

f. sistemi “laser” appositamente progettati per causare cecità permanente alla visione non corretta, cioè alla visione a occhio nudo o alla visione con dispositivi di correzione visiva.

Nota 1   I sistemi d'arma ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dal punto ML19 includono i sistemi le cui possibilità derivano dall'applicazione controllata di:

a.   “laser” di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali;

b.   acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva;

c.   emettitori a fascio di onde a radiofrequenza di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media, in grado di produrre campi sufficientemente intensi da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.

Nota 2   Il punto ML19 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia diretta:

a.   apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza o di manipolazione di combustibile;

b.   sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio;

c.   sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione del medesimo;

d.   apparecchiature di manipolazione, di propagazione o di puntamento del fascio;

e.   apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli;

f.   apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase;

g.   iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno;

h.   componenti di acceleratore “qualificati per impiego spaziale”;

i.   apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi;

j.   apparecchiature per il controllo e la scansione di un fascio di ioni ad alta energia;

k.   nastri “qualificati per impiego spaziale” per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.

ML20Apparecchiature criogeniche e a “superconduttori”, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

a. apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (– 170 °C);

Nota:   Il punto ML20.a include i sistemi mobili contenenti o utilizzanti accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche.

b. apparecchiature elettriche a “superconduttori” (macchine rotanti e trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, e in grado di funzionare durante il moto.

Nota:   Il punto ML20.b non si applica ai generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali ad un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore.

ML21“Software”, come segue:

a. “software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo”, la “produzione” o la “utilizzazione” di apparecchiature, materiali o “software” contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell’UE;

b. “software” specifico, diverso da quello di cui al punto ML21.a, come segue:

1. “software” appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare, simulare o valutare sistemi d’arma militari;

2. “software” appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare o simulare scenari operativi militari;

3. “software” per determinare gli effetti di armi convenzionali, nucleari, chimiche o biologiche;

4. “software” appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per applicazioni di comando, comunicazione, controllo e informazione (C3I) o applicazioni di comando, comunicazione, controllo, computer e informazione (C4I);

c. “software” non indicato ai punti ML21.a o ML21.b. appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non contemplate dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE di espletare le funzioni militari delle apparecchiature di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE.

ML22“tecnologia”, come segue:

a. “tecnologia”, diversa dalla tecnologia specificata al punto ML22.b, “necessaria” allo “sviluppo”, alla “produzione” o alla “utilizzazione” dei prodotti di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE;

b. “tecnologia”, come segue:

1. “tecnologia”“necessaria” per la progettazione di impianti completi di produzione, per l’assemblaggio di componenti in tali impianti e per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di detti impianti per i prodotti contemplati dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, anche se i componenti medesimi non sono contemplati;

2. “tecnologia”“necessaria” allo “sviluppo” e alla “produzione” di armi portatili, anche se utilizzata per la riproduzione di armi portatili antiche;

3. “tecnologia”“necessaria” allo “sviluppo”, alla “produzione” o alla “utilizzazione” di agenti tossici, attrezzature o relativi componenti di cui ai punti da ML7.a a ML7.g;

4. “tecnologia”“necessaria” allo “sviluppo”, alla “produzione” o alla “utilizzazione” dei “biopolimeri” o delle colture di cellule specifiche di cui al punto ML7.h;

5. “tecnologia”“necessaria” esclusivamente per l’incorporazione dei “biocatalizzatori” di cui al punto ML7.i.l in sostanze vettori militari o materiali militari.

Nota 1   La “tecnologia”“necessaria” allo “sviluppo”, alla “produzione” o alla “utilizzazione” dei prodotti di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non contemplati dall'elenco delle attrezzature militari dell'UE.

Nota 2   Il punto ML22 non si applica a:

a.   alla “tecnologia” minima necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) e la riparazione di quei prodotti che non sono sottoposti ad autorizzazione o per quei prodotti la cui esportazione sia stata autorizzata;

b.   alla “tecnologia” di “pubblico dominio”, “per la ricerca scientifica di base” e per le informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti;

c.   alla “tecnologia” per l’induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di trasporto civile.

DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ELENCO

Le definizioni dei termini usati nel presente elenco, in ordine alfabetico, sono le seguenti:

Nota 1   Le definizioni si applicano in tutto l’elenco. I riferimenti sono puramente indicativi e non hanno effetto sull’applicazione universale dei termini definiti nell’elenco.

Nota 2   Le espressioni e i termini contenuti nel presente elenco di definizioni assumono il significato definito solo quando sono riportati “tra virgolette doppie”. Le definizioni di termini tra ‘virgolette singole’ saranno riportate in una nota tecnica che segue la pertinente voce. Negli altri casi hanno il significato comunemente accettato (dizionario).

ML7    “Adattato per essere utilizzato in guerra”

Qualsiasi modifica o selezione (tale da alterare la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le caratteristiche di disseminazione o la resistenza ai raggi UV) volta ad accrescere l’efficacia nel produrre il numero di vittime umane o animali, degradare le attrezzature, o danneggiare i raccolti o l’ambiente.

ML8    “Additivi”

Sostanze impiegate nella formulazione di un esplosivo per migliorarne la qualità.

ML8, ML9 e ML10    “Aeromobile”

Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.

ML11    “Sistemi automatizzati di comando e di controllo”.

Sistemi elettronici mediante i quali sono introdotte, elaborate e trasmesse informazioni essenziali per il l'efficienza operativa del gruppo, della formazione principale, della formazione tattica, dell'unità, della nave, della sottounità o delle armi soggette al comando. Ciò si realizza tramite l'uso di calcolatori o altro hardware specializzato progettato per sostenere un'organizzazione militare di comando e controllo nelle sue funzioni. Le principali funzioni di un sistema automatizzato di comando e di controllo sono le seguenti: raccolta, accumulazione, memorizzazione ed elaborazione automatizzate efficaci delle informazioni; visualizzazione della situazione e delle circostanze che influiscono sulla preparazione e sulla condotta di operazioni di combattimento; calcoli operativi e tattici per l'assegnazione di risorse tra i gruppi della forza o gli elementi dell'ordine operativo di battaglia o dello spiegamento di battaglia in funzione della missione o della fase dell'operazione; preparazione di dati per la valutazione della situazione e la presa di decisioni in qualsiasi momento dell'operazione o della battaglia; simulazione delle operazioni tramite calcolatore.

ML22    “Ricerca scientifica di base”

Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici.

ML7 e 22    “Biocatalizzatori”

Enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche o altri composti biologici che si legano agli agenti per la guerra chimica e ne accelerano la degradazione.

Nota tecnica

Per “enzimi” si intendono i “biocatalizzatori” per specifiche reazioni chimiche o biochimiche.

ML7 e 22    “Biopolimeri”

Macromolecole biologiche come segue:

a. enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche;

b. anticorpi, monoclonali, policlonali o anti-idiotipici;

c. recettori appositamente progettati o trattati.

Note tecniche

1.   Per “anticorpi anti-idiotipici” si intendono gli anticorpi che si fissano agli specifici siti del legame antigene specifico di altri anticorpi.

2.   Per “anticorpi monoclonali” si intendono le proteine che si fissano al sito antigenico e sono prodotte da un singolo clone di cellule.

3.   Per “anticorpi policlonali” si intende un insieme di proteine che si fissa ad un antigene specifico e è prodotto da più di un clone di cellule.

4.   Per “recettori” si intendono le strutture macromolecolari biologiche in grado di unire legamenti il cui collegamento ha effetto sulle funzioni fisiologiche.

ML10    “Aeromobile civile”

Gli “aeromobili” elencati per deliberazione nelle liste pubbliche di certificazione di navigabilità aerea emesse dai servizi dell’aviazione civile per linee commerciali civili nazionali ed internazionali o per uso dichiaratamente civile, privato o di affari.

ML21 e 22    “Sviluppo”

È relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche.

ML17    “Dispositivi di estremità”

Pinze, unità attive di lavorazione ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipolazione del “robot”.

Nota tecnica

“Unità attiva di lavorazione”: dispositivo per l’applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità al pezzo da lavorare.

ML4 e 8    “Materiali energetici”

Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l’energia necessaria per l’applicazione prevista. “Esplosivi”, “Materiali pirotecnici” e “Propellenti” sono sottoclassi dei materiali energetici.

ML8 e 18    “Esplosivi”

Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione.

ML7    “Vettori di espressione”

Portatori (cioè plasmidi o virus) utilizzati per introdurre materiale genetico in cellule ospiti.

ML 17    “Cella a combustibile”

Un dispositivo elettrochimico che converte l'energia chimica direttamente in elettricità a corrente continua (c.c.) consumando combustibile da una fonte esterna.

ML13    “Materiali fibrosi o filamentosi”

Comprendono:

a. monofilamenti continui;

b. filati e fasci di fibre continui;

c. nastri, tessuti e mat irregolari e passamaneria;

d. coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate;

e. materiali filiformi monocristallini o policristallini di qualsiasi lunghezza;

f. pasta di poliammide aromatica.

ML15    “Tubi intensificatori di immagine di prima generazione”

Tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre ottiche o piastre vetrificate in ingresso ed uscita, fotocatodi multi-alcalini (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di piastra a microcanali.

ML22    “Di pubblico dominio”

Si applica al presente elenco e qualifica la “tecnologia” o il “software” disponibile senza restrizioni per un’ulteriore diffusione.

Nota:   Le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono ad una “tecnologia” o “software” di essere considerati come “di pubblico dominio”.

ML5 e 19    “Laser”

Assieme di componenti in grado di produrre nel tempo e nello spazio luce coerente amplificata per emissione stimolata di radiazione.

ML10    “Veicoli più leggeri dell’aria”

Palloni e dirigibili che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell’aria, quali l’elio o l’idrogeno.

ML17    “Reattore nucleare”

Comprende i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o a questo direttamente fissati, le apparecchiature di regolazione della potenza del nocciolo ed i componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione.

ML8    “Precursori”

Specialità chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi.

ML21 e 22    "Produzione”

Comprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità.

ML8    “Propellenti”

Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti quantità di gas caldi a velocità controllate per effettuare un lavoro meccanico.

ML4 e 8    “Prodotti pirotecnici”

Miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a velocità controllata generatrice di energia con l’intento di produrre determinati ritardi pirici o quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse. I prodotti piroforici sono un sottogruppo di prodotti pirotecnici che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell’aria.

ML22    “Necessaria”

Nel modo in cui è applicato alla “tecnologia”, si riferisce soltanto a quella porzione di “tecnologia” particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione. Tale “tecnologia necessaria” può essere condivisa da prodotti differenti.

ML7    “Agenti antisommossa”

Sostanze che, nelle condizioni d’uso previste per fini antisommossa, provocano rapidamente temporanea irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell’esposizione alle medesime. (I gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli “agenti antisommossa”).

ML17    “Robot”

Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed avente tutte le caratteristiche seguenti:

a. in grado di eseguire più funzioni;

b. in grado di posizionare o orientare materiali, pezzi, utensili o dispositivi speciali tramite movimenti variabili nello spazio tridimensionale;

c. avente tre o più dispositivi di asservimento ad anello chiuso o aperto (compresi i motori passo-passo); e

d. dotato di “programmabilità accessibile all’utente” usando il metodo di apprendimento (impara e ripeti) o mediante calcolatore elettronico che può essere un controllore logico programmabile, ad esempio senza intervento meccanico.

Nota   La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:

1.   meccanismi di manipolazione a comando esclusivamente manuale o controllabili tramite telecomando;

2.   meccanismi di manipolazione a sequenza fissa, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato funzionanti secondo movimenti programmati con limitazione meccanica. I movimenti programmati sono limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli non sono variabili o modificabili con mezzi meccanici, elettronici o elettrici;

3.   meccanismi di manipolazione a sequenza variabile ed a regolazione meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. I movimenti programmati sono delimitati meccanicamente da fermi fissi ma regolabili quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli sono variabili nel quadro della configurazione programmata. Le variazioni o le modifiche della configurazione programmata (ad esempio cambi di spine o scambi di camme) su uno o più assi di movimento sono realizzate esclusivamente con operazioni meccaniche;

4.   meccanismi di manipolazione a sequenza variabile ed a regolazione meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. Il programma è variabile, ma la sequenza è attivata solo dal segnale binario proveniente dai dispositivi elettrici binari o dai fermi regolabili fissati meccanicamente;

5.   carrelli gru a piattaforma definiti come sistemi di manipolazione funzionanti a coordinate cartesiane, costruiti come parte integrale di una cortina verticale di scompartimenti di immagazzinamento e progettati per accedere al contenuto degli scompartimenti per immagazzinare o prelevare.

ML21    “Software”

Raccolta di uno o più “programmi” o “microprogrammi” fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione.

ML19    “Qualificato per impiego spaziale”

Dispositivi progettati, fabbricati e controllati per rispondere a speciali requisiti elettrici, meccanici o ambientali necessari per il lancio e l’impiego di satelliti o di sistemi per il volo ad alte quote funzionanti ad altitudini uguali o superiori a 100 km.

ML18 e 20    “Superconduttori”

Materiali, cioè metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre calore per effetto Joule).

Nota tecnica

Lo stato “superconduttore” di un materiale è individualmente caratterizzato da una “temperatura critica”, un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura ed una densità di corrente critica che è funzione sia del campo magnetico che della temperatura.

ML22    “Tecnologia”

Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, “produzione”, o “utilizzazione” di un prodotto. L’informazione può rivestire la forma sia di dati tecnici che di assistenza tecnica.

Note tecniche

1.   I ‘dati tecnici’ possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri, memorie a sola lettura.

2.   La ‘assistenza tecnica’ può rivestire varie forme quali istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza e può comportare il trasferimento di ‘dati tecnici’.

ML21 e 22    “Utilizzazione”

Funzionamento, installazione (inclusa installazione in sito), manutenzione (verifiche), riparazione, revisione e rimessa a nuovo.



( 1 ) Parere del 23 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

( 2 ) Parere del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 aprile 2009.

( 3 ) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 58.

( 4 ) GU L 338 del 9.12.1997, pag. 1.

( 5 ) GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51.

( 6 ) GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.

( 7 ) GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.

( 8 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 9 ) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

( 10 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

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