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Document 02008R1235-20120701

    Consolidated text: Regolamento (CE) n . 1235/2008 della Commissione dell’ 8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1235/2012-07-01

    2008R1235 — IT — 01.07.2012 — 005.003


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 1235/2008 DELLA COMMISSIONE

    dell’8 dicembre 2008

    recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

    (GU L 334, 12.12.2008, p.25)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

     M1

    REGOLAMENTO (CE) N. 537/2009 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2009

      L 159

    6

    20.6.2009

     M2

    REGOLAMENTO (UE) N. 471/2010 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2010

      L 134

    1

    1.6.2010

    ►M3

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 590/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2011

      L 161

    9

    21.6.2011

     M4

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1084/2011 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2011

      L 281

    3

    28.10.2011

    ►M5

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1267/2011 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2011

      L 324

    9

    7.12.2011

     M6

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 126/2012 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2012

      L 41

    5

    15.2.2012

    ►M7

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 508/2012 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2012

      L 162

    1

    21.6.2012

    ►M8

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 751/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 agosto 2012

      L 222

    5

    18.8.2012




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 1235/2008 DELLA COMMISSIONE

    dell’8 dicembre 2008

    recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi



    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ( 1 ), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, l’articolo 38, lettera d), e l’articolo 40,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Gli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 stabiliscono le disposizioni generali che disciplinano le importazioni di prodotti biologici. Per garantire l’applicazione corretta e uniforme di tali disposizioni è opportuno definire le modalità di applicazione delle medesime.

    (2)

    Alla luce della considerevole esperienza acquisita dal 1992 in materia di importazione di prodotti che presentano garanzie equivalenti è opportuno concedere agli organismi e alle autorità di controllo un periodo relativamente breve per chiedere di essere inseriti nell’elenco previsto dall’articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 ai fini dell’equivalenza. In considerazione invece dell’assenza di esperienza nell’applicazione diretta delle norme comunitarie sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici al di fuori del territorio comunitario è opportuno concedere un periodo più lungo agli organismi e alle autorità di controllo che chiedono di essere inseriti nell’elenco previsto dall’articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007 ai fini della conformità. È quindi opportuno prevedere un periodo più lungo per la trasmissione delle domande e il loro esame.

    (3)

    Per i prodotti importati a norma dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007 gli operatori devono essere in grado di fornire documenti giustificativi di cui occorre stabilire il modello. È necessario che i prodotti importati in applicazione dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 siano scortati da un certificato di ispezione. Occorre pertanto stabilire le modalità relative al rilascio di tale certificato. È necessario inoltre stabilire una procedura che permetta di coordinare a livello comunitario alcuni controlli sui prodotti importati dai paesi terzi e destinati ad essere commercializzati nella Comunità come prodotti biologici.

    (4)

    A norma del regolamento (CE) n. 345/2008 della Commissione, del 17 aprile 2008, che stabilisce modalità d’applicazione del regime d’importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ( 2 ), i paesi figuranti nell’elenco dei paesi terzi dai quali era autorizzata l’importazione nella Comunità di prodotti da commercializzare come prodotti biologici erano l’Argentina, l’Australia, il Costa Rica, l’India, Israele, la Nuova Zelanda e la Svizzera. La Commissione ha riesaminato la situazione di tali paesi alla luce dei criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007, tenendo conto delle norme di produzione applicate e dell’esperienza acquisita con l’importazione di prodotti biologici dai medesimi paesi terzi che figuravano in precedenza nell’elenco previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Tale riesame ha permesso di concludere che le condizioni necessarie per l’inserimento nell’elenco dei paesi terzi previsto, a fini di equivalenza, dall’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, sono soddisfatte per l’Argentina, l’Australia, il Costa Rica, l’India, Israele e la Nuova Zelanda.

    (5)

    La Comunità europea e la Confederazione svizzera hanno concluso un accordo sul commercio di prodotti agricoli ( 3 ), approvato con la decisione 2002/309/CE del Consiglio e della Commissione ( 4 ). L’allegato 9 di tale accordo si applica ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e stabilisce che ogni parte adotta i provvedimenti necessari a consentire l’importazione e l’immissione in commercio dei prodotti biologici conformi alle disposizioni legislative e regolamentari dell’altra parte. Per ragioni di chiarezza è opportuno inserire anche la Svizzera nell’elenco dei paesi terzi previsto ai fini dell’equivalenza dall’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007.

    (6)

    Le autorità degli Stati membri hanno acquisito una notevole esperienza e competenza in fatto di autorizzazione delle importazioni di prodotti biologici nel territorio della Comunità. È opportuno che tale esperienza sia messa a frutto per compilare e tenere aggiornati gli elenchi dei paesi terzi e degli organismi e delle autorità di controllo e dare alla Commissione la facoltà di tener conto delle relazioni trasmesse dagli Stati membri e da altri esperti. Occorre procedere ad una ripartizione dei compiti equa e proporzionata.

    (7)

    È altresì appropriato prevedere misure transitorie per le domande che la Commissione riceve dai paesi terzi anteriormente al 1o gennaio 2009, data alla quale il regolamento (CE) n. 834/2007 viene applicato.

    (8)

    Per non perturbare gli scambi internazionali e per agevolare la transizione tra le norme istituite dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e quelle previste dal regolamento (CE) n. 834/2007, è necessario prorogare la facoltà concessa agli Stati membri di concedere caso per caso agli importatori le autorizzazioni di commercializzazione dei loro prodotti sul mercato comunitario, fino a quando non siano state adottate le misure necessarie per il corretto funzionamento del nuovo regime di importazione, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo di cui all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. È opportuno che tale facoltà sia gradualmente soppressa via via che viene compilato l’elenco degli organismi di controllo previsto dall’articolo citato.

    (9)

    Per migliorare la trasparenza e garantire la corretta applicazione del presente regolamento è opportuno predisporre un sistema elettronico di scambio di informazioni tra Commissione, Stati membri, paesi terzi e organismi e autorità di controllo.

    (10)

    Le modalità di applicazione previste dal presente regolamento sostituiscono quelle di cui al regolamento (CE) n. 345/2008 e al regolamento (CE) n. 605/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che fissa le modalità d’applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l’importazione di prodotti provenienti dai paesi terzi ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ( 5 ). Occorre dunque abrogare i suddetti regolamenti e sostituirli con un nuovo regolamento.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



    TITOLO I

    DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le modalità applicabili all’importazione di prodotti conformi e di prodotti che offrono garanzie equivalenti, ai sensi degli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1) «certificato di ispezione», il certificato di ispezione di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 che accompagna una partita;

    2) «documento giustificativo», il documento previsto all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione ( 6 ) e all’articolo 6 del presente regolamento, il cui modello è riportato nell’allegato II del presente regolamento;

    3) «partita», il quantitativo di prodotti di uno o più codici della nomenclatura combinata, scortato da un unico certificato di ispezione, inoltrato con lo stesso mezzo di trasporto e importato dallo stesso paese terzo;

    4) «primo destinatario», la persona fisica o giuridica quale definita all’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 889/2008;

    5) «verifica della partita», la verifica, da parte delle competenti autorità nazionali, del certificato di ispezione in applicazione dell’articolo 13 del presente regolamento e, se dette autorità lo ritengono opportuno, dei prodotti stessi per accertare l’osservanza dei requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007, del regolamento (CE) n. 889/2008 e del presente regolamento;

    6) «autorità nazionali competenti», le autorità doganali o altre autorità, designate dallo Stato membro;

    7) «relazione di valutazione», la relazione di valutazione di cui all’articolo 32, paragrafo 2, e all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, redatta da un terzo indipendente che soddisfa le prescrizioni della norma ISO 17011 o da una autorità competente, che include le informazioni sulle analisi dei documenti con le descrizioni previste dall’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), e dall’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, sulle verifiche d’ufficio, comprese le verifiche orientate al rischio, eseguite mediante osservazione diretta nei luoghi critici e in paesi terzi rappresentativi.



    TITOLO II

    IMPORTAZIONE DI PRODOTTI CONFORMI



    CAPO 1

    Elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità

    Articolo 3

    Compilazione e contenuto dell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità

    1.  La Commissione redige un elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. L’elenco è pubblicato nell’allegato I del presente regolamento. Le modalità per la compilazione e la modifica dell’elenco sono definite dagli articoli 4, 16 e 17 del presente regolamento. L’elenco è pubblicato in Internet in conformità dell’articolo 16, paragrafo 4, e dell’articolo 17 del presente regolamento.

    2.  L’elenco contiene, per ogni organismo e ogni autorità di controllo, tutte le informazioni necessarie per verificare se i prodotti immessi sul mercato comunitario sono stati controllati da un organismo o un’autorità di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e in particolare:

    a) nome e indirizzo dell’organismo o dell’autorità di controllo, con indirizzo e-mail e sito Internet e numero di codice;

    b) i paesi terzi interessati di cui i prodotti sono originari;

    c) le categorie di prodotto per ogni paese terzo;

    d) la durata di inclusione nell’elenco;

    e) l’indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo, con la situazione di questi ultimi in termini di certificazione e le categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata.

    Articolo 4

    Domanda di inclusione nell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità

    1.  La Commissione esamina le domande di riconoscimento di un organismo di controllo o di un’autorità di controllo e di inclusione dei medesimi nell’elenco di cui all’articolo 3 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante. Per la compilazione del primo elenco sono presi in considerazione solo i fascicoli completi di domanda ricevuti anteriormente al ►M3  31 ottobre 2014 ◄ e redatti secondo il modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2. Per gli anni solari successivi sono presi in considerazione solo i fascicoli completi di domanda ricevuti anteriormente al 31 ottobre di ogni anno.

    2.  Le domande possono essere presentate da organismi e autorità di controllo stabiliti nella Comunità o in un paese terzo.

    3.  La domanda è costituita da un fascicolo tecnico che comprende tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di accertarsi che sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 per tutti i prodotti biologici destinati ad essere esportati nella Comunità, in particolare:

    a) una presentazione generale delle attività dell’organismo o dell’autorità di controllo nel paese terzo o nei paesi terzi interessati, con una stima del numero di operatori interessati e un’indicazione del tipo e della quantità di prodotti agricoli e alimentari originari del paese terzo o dei paesi terzi, destinati ad essere esportati nella Comunità nell’ambito del regime previsto dall’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007;

    b) una descrizione dettagliata delle modalità di attuazione dei titoli II, III e IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 889/2008 nel paese terzo o in ciascuno dei paesi terzi interessati;

    c) una copia della relazione di valutazione di cui all’articolo 32, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 834/2007:

    i) che dimostra una valutazione positiva della capacità dell’organismo o dell’autorità di controllo di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007;

    ii) che offre garanzie quanto agli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 12 del regolamento (CE) n. 834/2007;

    iii) che garantisce che l’organismo o l’autorità di controllo soddisfano i requisiti di controllo e applicano le misure precauzionali previste al titolo IV del regolamento (CE) n. 889/2008; e

    iv) che conferma che l’organismo o l’autorità di controllo hanno effettivamente realizzato le attività di controllo nel rispetto di tali condizioni e requisiti;

    d) la prova che gli organismi o le autorità di controllo hanno notificato le proprie attività alle autorità del paese terzo interessato e il proprio impegno a rispettare i requisiti legali loro imposti da tali autorità;

    e) l’indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione e sulle categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata;

    f) l’impegno di rispettare le disposizioni dell’articolo 5 del presente regolamento;

    g) ogni altra informazione ritenuta pertinente dall’organismo o autorità di controllo o dalla Commissione.

    4.  Quando esamina una domanda di inclusione degli organismi o autorità di controllo nell’elenco e durante tutto il periodo successivo al loro inserimento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni come la presentazione di una o più relazioni di verifica in loco redatte da esperti indipendenti. Se presume l’esistenza di irregolarità la Commissione può inoltre far eseguire ad esperti che essa designa una verifica in loco in base a un’analisi dei rischi.

    5.  La Commissione valuta se il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 3 e le informazioni di cui al paragrafo 4 sono soddisfacenti e può quindi decidere di riconoscere l’organismo o l’autorità di controllo e di inserirli nell’elenco. La decisione è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

    Articolo 5

    Gestione e revisione dell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità

    1.  Per poter figurare nell’elenco di cui all’articolo 3 gli organismi o le autorità di controllo sono tenuti a:

    a) comunicare alla Commissione eventuali modifiche delle misure che applicano, intervenute dopo la loro inclusione nell’elenco; essi sono tenuti a comunicare alla Commissione anche le domande di modifica delle informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, che li riguardano;

    b) tenere a disposizione e comunicare, alla prima richiesta, ogni informazione sulle proprie attività di controllo nel paese terzo; dare accesso ai propri uffici e impianti agli esperti designati dalla Commissione;

    c) trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale succinta alla Commissione; la relazione annuale aggiorna le informazioni contenute nel fascicolo tecnico di cui all’articolo 4, paragrafo 3; essa descrive in particolare le attività di controllo eseguite nei paesi terzi nel corso dell’anno precedente, i risultati ottenuti, le irregolarità o inadempienze rilevate e i provvedimenti correttivi adottati; essa contiene inoltre la relazione di valutazione più recente o l’aggiornamento più recente di tale relazione, che indica i risultati della regolare valutazione in loco, della sorveglianza e della ri-valutazione pluriennale di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007; la Commissione può chiedere ulteriori informazioni se lo ritiene necessario;

    d) alla luce delle informazioni ricevute la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche applicabili all’organismo o all’autorità di controllo e può sospenderne l’inclusione nell’elenco di cui all’articolo 3; analoga decisione può essere adottata se l’organismo o autorità di controllo non ha fornito le informazioni richieste o ha rifiutato di sottoporsi a una verifica in loco;

    e) mettere a disposizione degli interessati, su un sito Internet, un elenco costantemente aggiornato degli operatori e dei prodotti certificati come biologici.

    2.  L’organismo o l’autorità di controllo che non trasmetta la relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera c), non tenga a disposizione o non comunichi tutte le informazioni relative al fascicolo tecnico, il sistema di controllo che applica o l’elenco aggiornato degli operatori e dei prodotti biologici che certifica, oppure che rifiuti di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione entro un termine che questa stabilisce in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, può essere soppresso dall’elenco degli organismi o delle autorità di controllo mediante una decisione adottata secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

    Se un organismo o un’autorità di controllo non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi adeguati, la Commissione procede immediatamente alla sua soppressione dall’elenco.



    CAPO 2

    Documenti giustificativi necessari per l’importazione di prodotti conformi

    Articolo 6

    Documenti giustificativi

    1.  I documenti giustificativi necessari per l’importazione di prodotti conformi ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007, sono compilati a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento in base al modello figurante nell’allegato II e contengono come minimo le indicazioni ivi riportate.

    2.  L’originale del documento giustificativo è redatto da un organismo o un’autorità di controllo riconosciuti per il rilascio di tale documento in virtù della decisione di cui all’articolo 4.

    3.  L’organismo o autorità che rilascia il documento giustificativo si attiene alle disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, e alle regole riportate nel modello, nelle note e nelle linee direttrici rese disponibili dalla Commissione attraverso il sistema informatico che permette gli scambi elettronici dei documenti, di cui all’articolo 17, paragrafo 1.



    TITOLO III

    IMPORTAZIONI DI PRODOTTI CHE OFFRONO GARANZIE EQUIVALENTI



    CAPO 1

    Elenco dei paesi terzi riconosciuti

    Articolo 7

    Compilazione e contenuto dell’elenco dei paesi terzi

    1.  La Commissione redige un elenco di paesi terzi riconosciuti ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. L’elenco dei paesi riconosciuti figura nell’allegato III del presente regolamento. Le modalità per la compilazione e la modifica dell’elenco sono definite dagli articoli 8 e 16 del presente regolamento. Le modifiche dell’elenco sono pubblicate su Internet in conformità dell’articolo 16, paragrafo 4, e dell’articolo 17 del presente regolamento.

    2.  L’elenco contiene, per ogni paese terzo, tutte le informazioni necessarie per verificare se i prodotti immessi sul mercato comunitario sono stati sottoposti al sistema di controllo del paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e in particolare:

    a) le categorie di prodotti controllati;

    b) l’origine dei prodotti;

    c) un riferimento alle norme di produzione applicate nel paese terzo;

    d) l’autorità competente del paese terzo responsabile del sistema di controllo, con l’indirizzo postale, elettronico e sito Internet;

    ▼M7

    e) i nomi e i siti Internet della o delle autorità di controllo o dell’organismo o degli organismi di controllo riconosciuti dall’autorità competente di cui alla lettera d) per l’esecuzione dei controlli;

    f) i nomi, i siti Internet e i numeri di codice della o delle autorità o dell’organismo o degli organismi di controllo responsabili del rilascio dei certificati nel paese terzo per l’importazione nell’Unione;

    ▼B

    g) la durata di inclusione nell’elenco.

    Articolo 8

    Domanda di inclusione nell’elenco dei paesi terzi

    1.  La Commissione esamina le domande di inclusione di un paese terzo nell’elenco di cui all’articolo 7 in base alla specifica domanda presentata dal suo rappresentante.

    2.  La Commissione è tenuta a esaminare esclusivamente le domande di inclusione che soddisfano i seguenti prerequisiti.

    La domanda è accompagnata da un fascicolo tecnico che comprende tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di accertarsi che sono soddisfatte le condizioni previste all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per i prodotti destinati ad essere esportati nella Comunità, in particolare:

    a) informazioni generali sullo sviluppo della produzione biologica nel paese terzo, i prodotti ottenuti, la superficie coltivata, le regioni di produzione, il numero di produttori e le operazioni di trasformazione dei prodotti alimentari effettuate;

    b) un’indicazione del tipo e delle quantità prevedibili di prodotti agricoli e alimentari biologici destinati ad essere esportati nella Comunità;

    c) le norme di produzione applicate nel paese terzo e una valutazione della loro equivalenza con le norme applicate nella Comunità;

    d) il sistema di controllo applicato nel paese terzo, in particolare le attività di monitoraggio e sorveglianza svolte dalle autorità competenti del paese terzo, insieme ad una valutazione dell’equivalenza di tale sistema in termini di efficacia rispetto al sistema di controllo applicato nella Comunità;

    e) l’indirizzo Internet o un altro indirizzo dove è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione e le categorie di prodotti considerate;

    f) le informazioni che il paese terzo propone di inserire nell’elenco di cui all’articolo 7;

    g) l’impegno di rispettare le disposizioni dell’articolo 9;

    h) ogni altra informazione ritenuta pertinente dal paese terzo o dalla Commissione.

    3.  Quando esamina una domanda di inclusione nell’elenco dei paesi terzi riconosciuti e durante tutto il periodo successivo al loro inserimento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni come la presentazione di una o più relazioni di verifica in loco redatte da esperti indipendenti. Se presume l’esistenza di irregolarità la Commissione può inoltre far eseguire ad esperti che essa designa una verifica in loco in base a un’analisi dei rischi.

    ▼M7

    4.  La Commissione valuta se il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 2 e le informazioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfacenti e può quindi decidere di riconoscere il paese terzo e di inserirlo nell’elenco per un periodo di tre anni. Se ritiene che le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dal presente regolamento continuino a essere soddisfatte, la Commissione può decidere di prorogare l’inclusione del paese terzo dopo tale triennio.

    La decisione di cui al primo comma è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

    ▼B

    Articolo 9

    Gestione e revisione dell’elenco dei paesi terzi

    1.  La Commissione è tenuta a esaminare una domanda di inclusione nell’elenco solo se il paese terzo si impegna ad accettare le seguenti condizioni:

    a) dopo l’inclusione nell’elenco, il paese terzo è tenuto a comunicare alla Commissione eventuali modifiche relative alle misure in esso vigenti o alla loro applicazione, con particolare riferimento al sistema di controllo; il paese terzo è tenuto a comunicare alla Commissione anche le domande di modifica delle informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, che lo riguardano;

    b) la relazione annuale di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, aggiorna le informazioni del fascicolo tecnico di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento; essa descrive in particolare le attività di monitoraggio e sorveglianza eseguite dall’autorità competente del paese terzo, i risultati ottenuti e i provvedimenti correttivi adottati;

    c) alla luce delle informazioni ricevute la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche applicabili al paese terzo e sospenderne l’inclusione nell’elenco di cui all’articolo 7; analoga decisione può essere adottata se il paese terzo non ha fornito le informazioni richieste o ha rifiutato di sottoporsi a una verifica in loco.

    2.  Il paese terzo che non trasmetta la relazione annuale di cui al paragrafo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, non tenga a disposizione o non comunichi tutte le informazioni relative al fascicolo tecnico, il sistema di controllo che applica oppure che rifiuti di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione entro un termine che questa stabilisce in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, può essere soppresso dall’elenco mediante decisione adottata secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.



    CAPO 2

    Elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza

    Articolo 10

    Compilazione e contenuto dell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza

    1.  La Commissione redige un elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. L’elenco figura nell’allegato IV del presente regolamento. Le modalità per la compilazione e la modifica dell’elenco sono definite dagli articoli 11, 16 e 17 del presente regolamento. L’elenco è pubblicato in Internet in conformità dell’articolo 16, paragrafo 4, e dell’articolo 17 del presente regolamento.

    2.  L’elenco contiene, per ogni organismo e ogni autorità di controllo, tutte le informazioni necessarie per verificare se i prodotti immessi sul mercato comunitario sono stati controllati da un organismo di controllo o un’autorità di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e in particolare:

    a) nome, indirizzo e numero di codice dell’organismo o dell’autorità di controllo, ed eventualmente l’indirizzo elettronico e il sito Internet;

    b) i paesi terzi non figuranti nell’elenco di cui all’articolo 7, di cui i prodotti sono originari;

    c) le categorie di prodotto per ogni paese terzo;

    d) la durata di inclusione nell’elenco; e

    e) l’indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione, sulle categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata.

    3.  In deroga al paragrafo 2, lettera b), i prodotti originari dei paesi terzi inseriti nell’elenco dei paesi terzi riconosciuti di cui all’articolo 7 e appartenenti ad una categoria che non figura in tale elenco possono essere inseriti nell’elenco di cui al presente articolo.

    Articolo 11

    Procedura per la domanda di inclusione nell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza

    1.  La Commissione esamina le domande di inclusione dell’organismo di controllo o dell’autorità di controllo nell’elenco di cui all’articolo 10 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante, redatta sulla scorta del modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2. Per la compilazione del primo elenco sono prese in considerazione solo le domande complete ricevute anteriormente al 31 ottobre 2009. Per gli anni solari successivi la Commissione procede ad aggiornamenti regolari dell’elenco in base alle domande complete ricevute anteriormente al 31 ottobre di ogni anno.

    2.  Le domande possono essere presentate da organismi e da autorità di controllo stabiliti nella Comunità o in un paese terzo.

    3.  La domanda di inclusione consiste in un fascicolo tecnico che comprende tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di accertarsi che sono soddisfatte le condizioni previste all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 per i prodotti destinati ad essere esportati nella Comunità, in particolare:

    a) una presentazione generale delle attività dell’organismo o dell’autorità di controllo nel paese terzo o nei paesi terzi, con una stima del numero di operatori interessati e un’indicazione del tipo e della quantità di prodotti agricoli e alimentari destinati ad essere esportati nella Comunità nell’ambito del regime previsto dall’articolo 33, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007;

    b) una descrizione delle norme di produzione e delle misure di controllo applicate nei paesi terzi, inclusa una valutazione dell’equivalenza di tali norme e misure con le disposizioni di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle relative modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CE) n. 889/2008;

    c) una copia della relazione di valutazione di cui all’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 834/2007:

    i) che dimostra una valutazione positiva della capacità dell’organismo di controllo o dell’autorità di controllo di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 33, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007;

    ii) che conferma l’effettiva realizzazione delle sue attività di controllo nel rispetto di tali condizioni; e

    iii) che dimostra e conferma l’equivalenza delle norme di produzione e delle misure di controllo di cui alla lettera b) del presente paragrafo;

    d) la prova che gli organismi o le autorità di controllo hanno notificato le proprie attività alle autorità di ogni paese terzo interessato e il proprio impegno a rispettare i requisiti legali loro imposti da tali autorità;

    e) l’indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione, sulle categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata;

    f) l’impegno di rispettare le disposizioni dell’articolo 12;

    g) ogni altra informazione ritenuta pertinente dall’organismo o autorità di controllo o dalla Commissione.

    4.  Quando esamina una domanda di inclusione degli organismi o autorità di controllo nell’elenco e durante tutto il periodo successivo al loro inserimento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni come la presentazione di una o più relazioni di verifica in loco redatte da esperti indipendenti. Inoltre, se presume l’esistenza di irregolarità la Commissione può far eseguire ad esperti che essa designa una verifica in loco in base a un’analisi dei rischi.

    5.  La Commissione valuta se il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 2 e le informazioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfacenti e può quindi decidere di riconoscere l’organismo o l’autorità di controllo e di inserirli nell’elenco. La decisione è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

    Articolo 12

    Gestione e revisione dell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza

    1.  Per poter figurare nell’elenco di cui all’articolo 10 gli organismi o le autorità di controllo sono tenuti a:

    a) comunicare alla Commissione eventuali modifiche delle misure che applicano, intervenute dopo la loro inclusione nell’elenco; essi sono tenuti a comunicare alla Commissione anche le domande di modifica delle informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, che li riguardano;

    b) trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale succinta alla Commissione; la relazione annuale aggiorna le informazioni contenute nel fascicolo tecnico di cui all’articolo 11, paragrafo 3; essa descrive in particolare le attività di controllo eseguite nei paesi terzi nel corso dell’anno precedente, i risultati ottenuti, le irregolarità o infrazioni rilevate e i provvedimenti correttivi adottati; essa contiene inoltre la relazione di valutazione più recente o l’aggiornamento più recente di tale relazione, che indica i risultati della regolare valutazione in loco, della sorveglianza e della ri-valutazione pluriennale di cui all’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007; la Commissione può chiedere ulteriori informazioni se lo ritiene necessario;

    c) alla luce delle informazioni ricevute la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche applicabili all’organismo o all’autorità di controllo e può sospenderne l’inclusione nell’elenco di cui all’articolo 10; analoga decisione può essere adottata se l’organismo o autorità di controllo non ha fornito le informazioni richieste o ha rifiutato di sottoporsi a una verifica in loco;

    d) mettere a disposizione degli interessati, con mezzi elettronici, un elenco costantemente aggiornato degli operatori e dei prodotti certificati come biologici.

    ▼M5

    2.  In conformità alla procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, un organismo o un’autorità di controllo, o un riferimento a una specifica categoria di prodotto o un a paese terzo specifico in relazione a detto organismo o detta autorità di controllo, può essere soppresso dall’elenco di cui all’articolo 10 del presente regolamento nei seguenti casi:

    a) se la relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera b), non è pervenuta alla Commissione entro il 31 marzo;

    b) se l’organismo o l’autorità di controllo non notifica tempestivamente alla Commissione le modifiche al fascicolo tecnico;

    c) se non fornisce informazioni alla Commissione durante le indagini su un caso di irregolarità;

    d) se non ha adottato provvedimenti correttivi adeguati in risposta alle irregolarità e alle infrazioni constatate;

    e) se rifiuta di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione o se una verifica in loco ha esito negativo a seguito del malfunzionamento sistematico delle misure di controllo;

    f) in qualsiasi altra situazione che presenti il rischio di fuorviare il consumatore circa la vera natura dei prodotti certificati dall’organismo o dall’autorità di controllo.

    Se un organismo di controllo o un’autorità di controllo non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi adeguati a seguito di una richiesta della Commissione entro un periodo da essa stabilito in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, la Commissione procede immediatamente alla sua soppressione dall’elenco in conformità alla procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. La decisione di soppressione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non appena possibile la Commissione rende pubblico l’elenco modificato con ogni idoneo mezzo tecnico, compresa la pubblicazione su Internet.

    ▼B



    CAPO 3

    Immissione in libera pratica di prodotti importati nell’ambito del regime di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007

    Articolo 13

    Certificato di ispezione

    1.  L’immissione in libera pratica nella Comunità di una partita di prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, importata nell’ambito del regime di cui all’articolo 33 del medesimo regolamento, è subordinata:

    a) alla presentazione dell’originale del certificato di ispezione alla competente autorità nazionale; e

    b) alla verifica della partita da parte della competente autorità nazionale e alla vidimazione del certificato di ispezione in conformità del paragrafo 8 del presente articolo.

    2.  L’originale del certificato di ispezione è redatto in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, e dei paragrafi da 3 a 7 del presente articolo, secondo il modello e le note figuranti nell’allegato V. Il modello, le note e le linee direttrici di cui all’articolo 17, paragrafo 2, sono forniti dalla Commissione attraverso il sistema informatico che permette gli scambi elettronici dei documenti previsto all’articolo 17.

    3.  Il certificato di ispezione è accettato soltanto se è stato rilasciato:

    a) dall’autorità o dall’organismo di controllo riconosciuti ai fini del rilascio del certificato di ispezione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, in un paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 8, paragrafo 4; oppure

    b) dall’autorità o l’organismo di controllo del paese terzo figurante nell’elenco dei paesi terzi riconosciuti a norma dell’articolo 11, paragrafo 5.

    4.  L’autorità o l’organismo che emette il certificato di ispezione può rilasciare il certificato e vidimare la dichiarazione indicata nella casella 15 del certificato soltanto dopo:

    a) aver eseguito un controllo documentale in base a tutti i documenti di controllo pertinenti compreso, in particolare, il piano di produzione dei prodotti, i documenti di trasporto e i documenti commerciali; e

    b) dopo aver eseguito un controllo fisico della partita o aver ricevuto un’espressa dichiarazione dell’esportatore che dichiara che la partita è stata prodotta e/o preparata in conformità dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007; l’autorità o l’organismo di controllo procede ad una verifica della credibilità di tale dichiarazione, basata sull’analisi del rischio.

    Inoltre l’autorità o l’organismo di controllo attribuisce un numero di serie a ciascun certificato rilasciato e tiene un registro dei certificati rilasciati in ordine cronologico.

    5.  Il certificato di ispezione è redatto in una lingua ufficiale della Comunità e compilato, ad eccezione del timbro e della firma, interamente a macchina o in stampatello.

    Il certificato di ispezione è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Se necessario, le competenti autorità nazionali possono richiedere una traduzione del certificato in una delle sue lingue ufficiali.

    Il certificato è invalidato in caso di modifiche o cancellature non certificate.

    6.  Il certificato di ispezione è rilasciato in un unico esemplare originale.

    Il primo destinatario o, ove del caso, l’importatore possono farne una copia a fini di informazione dell’autorità o dell’organismo di controllo conformemente all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 889/2008. Tale copia reca l’indicazione «COPIA» o «DUPLICATO», stampata o apposta mediante timbro.

    7.  Per i prodotti importati nell’ambito del regime transitorio di cui all’articolo 19 del presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni:

    a) il certificato di ispezione di cui al paragrafo 3, lettera b), al momento della presentazione prevista al paragrafo 1 reca, nella casella 16, la dichiarazione della competente autorità nazionale che ha concesso l’autorizzazione secondo la procedura di cui all’articolo 19;

    b) la competente autorità nazionale che ha concesso l’autorizzazione può delegare la competenza di effettuare la dichiarazione della casella 16 all’autorità o all’organismo che esercita il controllo sull’importatore a norma delle misure di controllo stabilite nel titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007, o alle autorità designate come competenti autorità nazionali;

    c) la dichiarazione della casella 16 non è richiesta:

    i) se l’importatore presenta un documento originale, rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro che ha concesso l’autorizzazione a norma dell’articolo 19 del presente regolamento, comprovante che la partita è coperta da tale autorizzazione; oppure

    ii) se l’autorità nazionale che ha concesso l’autorizzazione di cui all’articolo 19 presenta direttamente all’autorità incaricata della verifica della partita prove soddisfacenti che la partita è coperta da tale autorizzazione; questa procedura di presentazione diretta delle prove è facoltativa per lo Stato membro che ha concesso l’autorizzazione;

    d) il documento comprovante quanto richiesto alla lettera c), punti i) e ii), comprende:

    i) il numero di riferimento dell’autorizzazione di importazione e la data di scadenza della medesima;

    ii) il nome e l’indirizzo dell’importatore;

    iii) il paese terzo di origine;

    iv) gli estremi dell’organismo o dell’autorità emittente e, se diversi, gli estremi dell’autorità o dell’organismo di controllo nel paese terzo;

    v) il nome dei prodotti in questione.

    8.  Al momento della verifica della partita, l’originale del certificato di ispezione è vidimato dalle competenti autorità nazionali nella casella 17 e restituito alla persona che lo ha presentato.

    9.  Al ricevimento della partita, il primo destinatario compila la casella 18 dell’originale del certificato di ispezione per attestare che il ricevimento della partita è stato effettuato in conformità dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.

    Il primo destinatario invia quindi l’originale del certificato all’importatore ivi indicato nella casella 11, ai fini del rispetto della condizione di cui all’articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007, a meno che il certificato non debba accompagnare ulteriormente la partita di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    10.  Il certificato di ispezione può essere compilato con mezzi elettronici secondo il metodo che lo Stato membro mette a disposizione delle autorità o organismi di controllo. Le autorità nazionali competenti possono esigere che i certificati di ispezione elettronici siano accompagnati da una firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ). In tutti gli altri casi, le autorità competenti esigono una firma elettronica che offre garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite ad una firma, applicando le norme e le condizioni previste dalle disposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e digitalizzati, di cui alla decisione 2004/563/CE, Euratom della Commissione ( 8 ).

    Articolo 14

    Procedure doganali speciali

    1.  Se una partita proveniente da un paese terzo è assegnata al regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo mediante un sistema di sospensione quale previsto dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 9 ), e forma oggetto di una o più preparazioni ai sensi dell’articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007, prima dell’esecuzione della prima preparazione alla partita si applicano le misure di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.

    La preparazione può comprendere operazioni quali:

    a) il confezionamento o il riconfezionamento; oppure

    b) l’etichettatura relativa alla presentazione del metodo di produzione biologico.

    Dopo tale preparazione, l’originale vidimato del certificato di ispezione scorta la partita ed è presentato alla competente autorità nazionale che verifica la partita ai fini dell’immissione in libera pratica.

    Al termine di tale procedura, l’originale del certificato di ispezione è restituito, ove del caso, all’importatore che figura nella casella 11 del certificato ai fini del rispetto della condizione di cui all’articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007.

    2.  Se, in forza di una procedura doganale sospensiva ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, una partita proveniente da un paese terzo è destinata a essere suddivisa in più lotti in uno Stato membro prima dell’immissione in libera pratica nella Comunità, prima che sia effettuata la suddivisione alla partita si applicano le misure di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.

    Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione della partita, alla competente autorità nazionale è presentato un estratto del certificato di ispezione conforme al modello e alle note riportati nell’allegato VI. L’estratto del certificato di ispezione è vidimato dalla competente autorità nazionale nella casella 14.

    La persona identificata come l’importatore originario della partita, indicato nella casella 11 del certificato di ispezione, conserva una copia di ogni estratto vidimato del certificato di ispezione unitamente all’originale del certificato medesimo. Tale copia reca l’indicazione «COPIA» o «DUPLICATO», stampata o apposta mediante timbro.

    Dopo la suddivisione della partita, l’originale vidimato di ciascun estratto del certificato di ispezione scorta il lotto in questione ed è presentato alla competente autorità nazionale, che verifica il lotto ai fini dell’immissione in libera pratica.

    Al ricevimento del lotto, il destinatario compila la casella 15 dell’originale dell’estratto del certificato di ispezione per attestare che il ricevimento del lotto è stato effettuato in conformità dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.

    Il destinatario di un lotto tiene a disposizione dell’autorità e/o dell’organismo di controllo per un periodo minimo di due anni l’estratto del certificato di ispezione.

    3.  Le operazioni di preparazione e suddivisione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono eseguite in conformità delle disposizioni pertinenti di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo IV del regolamento (CE) n. 889/2008.

    ▼M5

    Articolo 15

    Prodotti non conformi

    1.  Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o del regolamento (CE) n. 889/2008, l’immissione in libera pratica nell’Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dalle etichettatura, dai documenti di accompagnamento e dalla pubblicità di tali prodotti.

    2.  Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, in caso di sospette infrazioni e irregolarità alle disposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei prodotti importati a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, l’importatore adotta tutte le misure necessarie a norma dell’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.

    L’importatore e l’organismo o l’autorità di controllo che ha rilasciato il certificato di ispezione di cui all’articolo 13 del presente regolamento informano immediatamente gli organismi e le autorità di controllo, le autorità competenti degli Stati membri interessati e dei paesi terzi che partecipano alla produzione biologica dei prodotti in questione nonché, ove opportuno, la Commissione. L’autorità o l’organismo di controllo può esigere che il prodotto non sia immesso sul mercato con indicazioni relative al metodo di produzione biologico finché le informazioni ricevute dall’operatore o da altre fonti consentano di appurare che il dubbio è stato eliminato.

    3.  Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, se un organismo o un’autorità di controllo di uno Stato membro o di un paese terzo nutre sospetti fondati su un’infrazione o irregolarità alle disposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei prodotti importati a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, adotta tutti i provvedimenti necessari conformemente all’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 e ne informa immediatamente gli organismi e le autorità di controllo, le autorità competenti degli Stati membri interessati e dei paesi terzi che partecipano alla produzione biologica dei prodotti in questione nonché la Commissione.

    ▼B



    TITOLO IV

    DISPOSIZIONI COMUNI

    Articolo 16

    Valutazione delle domande e pubblicazione degli elenchi

    1.  La Commissione esamina le domande ricevute a norma degli articoli 4, 8 e 11 coadiuvata dal comitato per la produzione biologica di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 (in appresso «il comitato»). Il comitato adotta a tal fine uno specifico regolamento interno.

    Per assisterla nell’esame delle domande e nella gestione e revisione degli elenchi la Commissione costituisce un gruppo di esperti formato da esperti governativi e esperti privati.

    2.  Per ogni domanda ricevuta, dopo aver debitamente consultato gli Stati membri secondo il regolamento interno specifico, la Commissione nomina due Stati membri correlatori. La Commissione ripartisce le domande tra gli Stati membri in proporzione al numero di voti di cui dispone ogni Stato membro nel comitato per la produzione biologica. Gli Stati membri correlatori esaminano i documenti e le informazioni relativi alla domanda previsti agli articoli 4, 8 e 11 e redigono una relazione. Per la gestione e la revisione degli elenchi, esaminano anche le relazioni annuali e tutte le altre informazioni di cui agli articoli 5, 9 e 12, relative all’inclusione negli elenchi.

    3.  Tenendo conto dei risultati dell’esame effettuato dagli Stati membri correlatori la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, in merito al riconoscimento dei paesi terzi, degli organismi o delle autorità di controllo, alla loro inclusione negli elenchi o alla modifica degli elenchi stessi, come pure in merito all’assegnazione di un numero di codice a detti organismi e dette autorità di controllo. Le decisioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    4.  La Commissione rende pubblici gli elenchi con ogni idoneo mezzo tecnico, compresa la pubblicazione su Internet.

    Articolo 17

    Comunicazione

    1.  Per la trasmissione dei documenti o delle altre informazioni di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al presente regolamento alla Commissione o agli Stati membri, le autorità competenti dei paesi terzi, le autorità e gli organismi di controllo si avvalgono dei mezzi di trasmissione elettronica. Essi usano, se disponibili, i sistemi di trasmissione elettronica specifici forniti dalla Commissione o dagli Stati membri. Anche la Commissione e gli Stati membri si avvalgono di tali sistemi di trasmissione elettronica per scambiarsi i documenti pertinenti.

    2.  Per quanto riguarda la forma e il contenuto dei documenti e delle informazioni di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al presente regolamento, la Commissione redige, se del caso, linee direttrici, modelli e questionari e li mette a disposizione attraverso i sistemi informatici di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le linee direttrici, i modelli e i questionari sono adattati e aggiornati dalla Commissione che ne informa preventivamente gli Stati membri e le autorità competenti dei paesi terzi, nonché gli organismi e le autorità di controllo riconosciuti in conformità del presente regolamento.

    3.  Il sistema informatico di cui al paragrafo 1 permette di raccogliere le domande, i documenti e le informazioni previsti dal presente regolamento, comprese le autorizzazioni rilasciate a norma dell’articolo 19.

    4.  I documenti giustificativi di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al presente regolamento, in particolare agli articoli 4, 8 e 11, sono conservati dalle autorità competenti dei paesi terzi, dalle autorità o organismi di controllo e tenuti a disposizione della Commissione e degli Stati membri per almeno i tre anni successivi all’anno dell’esecuzione dei controlli o del rilascio dei certificati di ispezione e dei documenti giustificativi.

    5.  Se un documento o una procedura, previsti dagli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 o dalle relative modalità di applicazione, richiede la firma di una persona autorizzata o l’accordo di una persona in una o più fasi della procedura, i sistemi informatici istituiti per la trasmissione di tali documenti devono permettere di identificare ogni persona in modo inequivocabile ed offrire garanzie ragionevoli di inalterabilità del contenuto dei documenti, anche per le diverse fasi della procedura, in conformità della normativa comunitaria, in particolare della decisione 2004/563/CE, Euratom.



    TITOLO V

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 18

    Disposizioni transitorie relative all’elenco dei paesi terzi

    Le domande di inclusione dei paesi terzi presentate a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 345/2008 anteriormente al 1o gennaio 2009 sono considerate domande presentate ai sensi dell’articolo 8 del presente regolamento.

    Il primo elenco di paesi terzi riconosciuti comprende l’Argentina, l’Australia, il Costa Rica, l’India, Israele, la Nuova Zelanda e la Svizzera. Non contiene i numeri di codice di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento. I numeri di codice sono aggiunti anteriormente al 1o luglio 2010 mediante aggiornamento dell’elenco a norma dell’articolo 17, paragrafo 2.

    Articolo 19

    Disposizioni transitorie relative all’importazione equivalente di prodotti non originari di paesi terzi figuranti nell’elenco

    1.  In conformità dell’articolo 40 del regolamento (CE) n. 834/2007 l’autorità competente di uno Stato membro può autorizzare gli importatori di tale Stato membro che abbiano comunicato la propria attività a norma dell’articolo 28 del citato regolamento, a immettere sul mercato prodotti importati da paesi terzi che non figurano nell’elenco di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento, purché l’importatore comprovi in maniera soddisfacente che sono soddisfatte le condizioni ivi previste all’articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b). ►M7  L’autorità competente di uno Stato membro può altresì concedere tali autorizzazioni, alle stesse condizioni, ai prodotti importati da un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 se i prodotti importati di cui trattasi non rientrano nelle categorie e/o nell’origine prevista per tale paese. ◄

    Se dopo aver dato all’importatore e a ogni altro interessato la possibilità di presentare osservazioni considera che tali condizioni non siano più soddisfatte lo Stato membro revoca l’autorizzazione.

    ▼M5

    Le autorizzazioni scadono al più tardi 12 mesi dopo la loro concessione, ad eccezione di quelle che sono già state concesse per un periodo più lungo anteriormente al 1o luglio 2012. ►M7  Le autorizzazioni concesse prima del 1o luglio 2012 scadono entro e non oltre il 1o luglio 2014. ◄

    ▼B

    Il prodotto importato è scortato da un certificato di ispezione ai sensi dell’articolo 13 rilasciato dall’organismo o dall’autorità di controllo che è stato accettato per il rilascio del certificato di ispezione da parte dell’autorità competente dello Stato membro che concede l’autorizzazione. L’originale del certificato deve accompagnare la merce fino ai locali del primo destinatario. Successivamente l’importatore deve tenerlo a disposizione dell’organismo di controllo e, se del caso, dell’autorità di controllo, per almeno due anni.

    2.  Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente articolo, fornendo ragguagli sulle norme di produzione e sui regimi di controllo di cui trattasi.

    3.  Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, il comitato per la produzione biologica esamina un’autorizzazione concessa a norma del presente articolo. Se tale esame rileva che le condizioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 834/2007 non sono soddisfatte, la Commissione invita lo Stato membro che ha concesso l’autorizzazione a revocarla.

    ▼M5

    4.  A decorrere dal 1o luglio 2013 gli Stati membri non concedono più le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, salvo se:

     i prodotti importati in esame sono merci la cui produzione biologica nel paese terzo è stata controllata da un organismo o un’autorità di controllo non figuranti nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 10, o

     i prodotti importati in esame sono merci la cui produzione biologica nel paese terzo è stata controllata da un organismo o un’autorità di controllo figuranti nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 10, ma dette merci non appartengono ad alcuna delle categorie di prodotti elencate nell’allegato IV per quanto concerne l’organismo o l’autorità di controllo di detto paese terzo.

    ▼B

    5.  Gli Stati membri non concedono più autorizzazioni a norma del paragrafo 1 a partire dal ►M5  1o luglio 2014 ◄ .

    ▼M7 —————

    ▼B

    Articolo 20

    Abrogazione

    I regolamenti (CE) n. 345/2008 e (CE) n. 605/2008 sono abrogati.

    I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII.

    Articolo 21

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I

    ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO DESIGNATI AI FINI DELLA CONFORMITÀ E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 3




    ALLEGATO II

    MODELLO DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVIdi cui all’articolo 6, paragrafo 1Documento giustificativo fornito all’operatore a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, necessario per l’importazione di prodotti conformi a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1235/20081. Numero del documento:2. Nome e indirizzo dell’operatore:attività principale (produttore, trasformatore, importatore, ecc.):3. Nome, indirizzo e numero di codice dell’autorità/organismo di controllo:4. Categorie di prodotti/attività:Vegetali e prodotti vegetali:Animali e prodotti animali:Prodotti trasformati:5. definiti come:produzione biologica, prodotti in conversione e pure produzione non biologica, in caso di produzione/trasformazione parallela ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/20076. Periodo di validità:7. Data del controllo/dei controlli:Prodotti vegetali dal alProdotti animali dal alProdotti trasformati dal al8. Il presente documento è rilasciato a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, nonché dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1235/2008. L’operatore ha sottoposto le proprie attività a controllo e rispetta le condizioni stabilite dai suddetti regolamenti.Data, luogo:Firma per conto dell’autorità/organismo di controllo:

    ▼M7




    ALLEGATO III

    ELENCO DEI PAESI TERZI E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 7

    ARGENTINA

    1.

    Categorie di prodotti :



    Categoria di prodotti

    Categoria come designata nell’allegato IV

    Limitazioni

    Prodotti vegetali non trasformati (1)

    A

     

    Animali vivi o prodotti animali non trasformati

    B

    A eccezione degli animali e dei prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione biologica

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (2)

    D

    A eccezione dei prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione biologica

    Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

    F

     

    (1)   Escluse le alghe marine.

    (2)   Esclusi vino e lievito.

    2.

    Origine : prodotti delle categorie A, B e F e ingredienti dei prodotti della categoria D, ottenuti con il metodo di produzione biologico, prodotti in Argentina.

    3.

    Norme di produzione : Ley 25 127 sobre «Producción ecológica, biológica y orgánica».

    4.

    Autorità competente : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar.

    5.

    Organismi di controllo :



    Numero di codice

    Nome

    Sito Internet

    AR-BIO-001

    Food Safety SA

    www.foodsafety.com.ar

    AR-BIO-002

    Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SA (Argencert),

    www.argencert.com

    AR-BIO-003

    Letis SA

    www.letis.com.ar

    AR-BIO-004

    Organización Internacional Agropecuaria (OIA),

    www.oia.com.ar

    6.

    Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

    7.

    Data di scadenza dell’inclusione : indeterminata.

    AUSTRALIA

    1.

    Categorie di prodotti :



    Categoria di prodotti

    Categoria come designata nell’allegato IV

    Limitazioni

    Prodotti vegetali non trasformati (1)

    A

     

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (2)

    D

    Costituiti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale

    Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

    F

     

    (1)   Escluse le alghe marine.

    (2)   Esclusi vino e lievito.

    2.

    Origine : prodotti delle categorie A e F e ingredienti dei prodotti della categoria D, ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Australia.

    3.

    Norme di produzione : National standard for organic and bio-dynamic produce.

    4.

    Autorità competente : Australian Quarantine and Inspection Service, www.aqis.gov.au.

    5.

    Organismi di controllo :



    Numero di codice

    Nome

    Sito Internet

    AU-BIO-001

    Australian Certified Organic Pty. Ltd

    www.australianorganic.com.au

    AU-BIO-002

    Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS)

    www.aqis.gov.au

    AU-BIO-003

    Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

    www.demeter.org.au

    AU-BIO-004

    NASAA Certified Organic (NCO)

    www.nasaa.com.au

    AU-BIO-005

    Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

    www.organicfoodchain.com.au

    AU-BIO-006

    AUS-QUAL Pty Ltd

    www.ausqual.com.au

    6.

    Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

    7.

    Data di scadenza dell’inclusione : indeterminata.

    CANADA

    1.

    Categorie di prodotti :



    Categoria di prodotti

    Categoria come designata nell’allegato IV

    Limitazioni

    Prodotti vegetali non trasformati

    A

     

    Animali vivi o prodotti animali non trasformati

    B

     

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (1)

    D

     

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi

    E

     

    Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

    F

     

    (1)   Escluso il vino.

    2.

    Origine : prodotti delle categorie A, B e F e ingredienti dei prodotti delle categorie D ed E, ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Canada.

    3.

    Norme di produzione : Organic Products Regulation.

    4.

    Autorità competente : Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca.

    5.

    Organismi di controllo :



    Numero di codice

    Nome

    Sito Internet

    CA-ORG-001

    Atlantic Certified Organic Cooperative Limited (ACO)

    www.atlanticcertifiedorganic.ca

    CA-ORG-002

    British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

    www.centifiedorganic.bc.ca

    CA-ORG-003

    CCOF Certification Services

    www.ccof.org

    CA-ORG-004

    Centre for Systems Integration (CSI)

    www.csi-ics.com

    CA-ORG-005

    Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

    www.ccpb.it

    CA-ORG-006

    Ecocert Canada

    www.ecocertcanada.com

    CA-ORG-007

    Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

    www.fvopa.ca

    CA-ORG-008

    Global Organic Alliance

    www.goa-online.org

    CA-ORG-009

    International Certification Services Incorporated (ICS)

    www.ics-intl.com

    CA-ORG-010

    LETIS SA

    www.letis.com.ar

    CA-ORG-011

    Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

    http://tilth.org

    CA-ORG-012

    Organic Certifiers

    www.organiccertifiers.com

    CA-ORG-013

    Organic Crop Improvement Association (OCIA)

    www.ocia.org

    CA-ORG-014

    Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

    www.opam-mb.com

    CA-ORG-015

    Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

    www.pacscertifiedorganic.ca

    CA-ORG-016

    Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

    www.ocpro.ca

    CA-ORG-017

    Quality Assurance International Incorporated (QAI)

    www.qai-inc.com

    CA-ORG-018

    Quality Certification Services (QCS)

    www.qcsinfo.org

    CA-ORG-019

    Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

    www.quebecvrai.org

    CA-ORG-020

    SAI Global Certification Services Limited

    www.saiglobal.com

    6.

    Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

    7.

    Data di scadenza dell’inclusione : 30 giugno 2014.

    COSTA RICA

    1.

    Categorie di prodotti :



    Categoria di prodotti

    Categoria come designata nell’allegato IV

    Limitazioni

    Prodotti vegetali non trasformati (1)

    A

     

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (2)

    D

    Solo prodotti vegetali trasformati

    Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

    F

     

    (1)   Escluse le alghe marine.

    (2)   Esclusi vino e lievito.

    2.

    Origine : prodotti delle categorie A e F e ingredienti dei prodotti della categoria D, ottenuti con il metodo di produzione biologico, prodotti in Costa Rica.

    3.

    Norme di produzione : Reglamento sobre la agricultura orgánica.

    4.

    Autorità competente : Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm.

    5.

    Organismi di controllo :



    Numero di codice

    Nome

    Sito Internet

    CR-BIO-001

    Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería

    www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

    CR-BIO-002

    BCS Oko-Garantie

    www.bcs-oeko.com

    CR-BIO-003

    Eco-LOGICA

    www.eco-logica.com

    CR-BIO-004

    Control Union Certifications

    www.cuperu.com

    CR-BIO-006

    Primus Labs. Esta

    www.primuslabs.com

    6.

    Organismi che rilasciano il certificato : Ministerio de Agricultura y Ganadería

    7.

    Data di scadenza dell’inclusione : indeterminata.

    INDIA

    1.

    Categorie di prodotti :



    Categoria di prodotti

    Categoria come designata nell’allegato IV

    Limitazioni

    Prodotti vegetali non trasformati (1)

    A

     

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (2)

    D

    Costituiti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale

    Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

    F

     

    (1)   Escluse le alghe marine.

    (2)   Esclusi vino e lievito.

    2.

    Origine : prodotti delle categorie A e F e ingredienti dei prodotti della categoria D, ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in India.

    3.

    Norme di produzione : National Programme for Organic Production.

    4.

    Autorità competente : Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, www.apeda.com/organic.

    5.

    Organismi di controllo :



    Numero di codice

    Nome

    Sito Internet

    IN-ORG-001

    Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

    www.aditicert.NET

    IN-ORG-002

    APOF Organic Certification Agency (AOCA)

    www.aoca.in

    IN-ORG-003

    Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd

    www.bureauveritas.co.in

    IN-ORG-004

    Control Union Certifications

    www.controlunion.com

    IN-ORG-005

    ECOCERT India Private Limited

    www.ecocert.in

    IN-ORG-006

    Food Cert India Pvt. Ltd

    www.foodcert.in

    IN-ORG-007

    IMO Control Private Limited

    www.imo.ch

    IN-ORG-008

    Indian Organic Certification Agency (Indocert)

    www.indocert.org

    IN-ORG-009

    ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products)

    www.iscoporganiccertification.com

    IN-ORG-010

    Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

    www.laconindia.com

    IN-ORG-011

    Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd. (NOCA Pvt. Ltd)

    www.nocaindia.com

    IN-ORG-012

    OneCert Asia Agri Certification private Limited

    www.onecertasia.in

    IN-ORG-013

    SGS India Pvt. Ltd

    www.in.sgs.com

    IN-ORG-014

    Uttarakhand State Organic Certification Agency

    www.organicuttarakhand.org/certification.html

    IN-ORG-015

    Vedic Organic certification Agency

    www.vediccertification.com

    IN-ORG-016

    Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

    www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp

    IN-ORG-017

    Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)

    www.cgcert.com

    IN-ORG-018

    Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

    www.tnocd.NET

    IN-ORG-019

    TUV India Pvt. Ltd

    www.tuvindia.co.in/0_mngmt_sys_cert/orgcert.htm

    IN-ORG-020

    Intertek India Pvt. Ltd

    www.intertek.com

    IN-ORG-021

    Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

    md.mpsoca@gmail.com

    IN-ORG-022

    Biocert India Pvt. Ltd, Indore

    www.biocertindia.com

    6.

    Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

    7.

    Data di scadenza dell’inclusione : indeterminata.

    ISRAELE

    1.

    Categorie di prodotti :



    Categoria di prodotti

    Categoria come designata nell’allegato IV

    Limitazioni

    Prodotti vegetali non trasformati (1)

    A

     

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (2)

    D

    Costituiti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale

    Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

    F

     

    (1)   Escluse le alghe marine.

    (2)   Esclusi vino e lievito.

    2.

    Origine :

    prodotti delle categorie A e F e ingredienti dei prodotti della categoria D, ottenuti con il metodo di produzione biologico, prodotti in Israele o importati in Israele in provenienza:

     dall’Unione,

     o da un paese terzo nell’ambito di un regime riconosciuto equivalente in conformità alle disposizioni dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

    3.

    Norme di produzione : National Standard for organically grown plants and their products.

    4.

    Autorità competente : Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il.

    5.

    Organismi di controllo :



    Numero di codice

    Nome

    Sito Internet

    IL-ORG-001

    Secal Israel Inspection and certification

    www.skal.co.il

    IL-ORG-002

    Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification

    www.agrior.co.il

    IL-ORG-003

    IQC Institute of Quality & Control

    www.iqc.co.il

    IL-ORG-004

    Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

    www.ppis.moag.gov.il

    IL-ORG-005

    LAB-PATH Ltd

    www.lab-path.co.il

    6.

    Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

    7.

    Data di scadenza dell’inclusione : indeterminata.

    GIAPPONE

    1.

    Categorie di prodotti :



    Categoria di prodotti

    Categoria come designata nell’allegato IV

    Limitazioni

    Prodotti vegetali non trasformati (1)

    A

     

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (2)

    D

    Costituiti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale

    Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

    F

     

    (1)   Escluse le alghe marine.

    (2)   Escluso il vino.

    2.

    Origine : prodotti delle categorie A e F e ingredienti dei prodotti della categoria D, ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Giappone.

    3.

    Norme di produzione : Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No 1606 of MAFF of October 27, 2005).

    4.

    Autorità competenti : Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html e Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp.

    5.

    Organismi di controllo :



    Numero di codice

    Nome

    Sito Internet

    JP-BIO-001

    Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)

    www.hyoyuken.org

    JP-BIO-002

    AFAS Certification Center Co., Ltd.

    www.afasseq.com

    JP-BIO-003

    NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

    www.koaa.or.jp

    JP-BIO-004

    Center of Japan Organic Farmers Group

    www.yu-ki.or.jp

    JP-BIO-005

    Japan Organic & Natural Foods Association

    http://jona-japan.org/organic

    JP-BIO-006

    Ecocert Japan Limited.

    http://ecocert.qai.jp

    JP-BIO-007

    Japan Certification Services, Inc.

    www.pure-foods.co.jp

    JP-BIO-008

    OCIA Japan

    www.ocia-jp.com

    JP-BIO-009

    Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

    www.omicnet.com/index.html.en

    JP-BIO-010

    Organic Farming Promotion Association

    www3.ocn.ne.jp/~yusuikyo

    JP-BIO-011

    ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

    www.axis-asac.NET

    JP-BIO-012

    Environmentally Friendly Rice Network

    www.epfnetwork.org/okome

    JP-BIO-013

    Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

    www.d-b.ne.jp/oitayuki

    JP-BIO-014

    AINOU

    www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

    JP-BIO-015

    SGS Japan Incorporation

    www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

    JP-BIO-016

    Ehime Organic Agricultural Association

    www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

    JP-BIO-017

    Center for Eco-design Certification Co. Ltd

    http://www.eco-de.co.jp/list.html

    JP-BIO-018

    Organic Certification Association

    www.yuukinin.jimdo.com

    JP-BIO-019

    Japan Eco-system Farming Association

    www.npo-jefa.com

    JP-BIO-020

    Hiroshima Environment and Health Association

    www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

    JP-BIO-021

    Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability

    www.accis.jp

    JP-BIO-022

    Organic Certification Organization Co. Ltd

    www.oco45.NET

    JP-BIO-023

    Minkan Inasaku Kenkyujo Ninsyo Center

    http://inasaku.or.tv/center/

    JP-BIO-024

    Aya town miyazaki, Japan

    http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

    JP-BIO-025

    Tokushima Organic Certified Association

    http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

    JP-BIO-026

    Association of Certified Organic Hokkaido

    http://www.acohorg.org/

    6.

    Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

    7.

    Data di scadenza dell’inclusione : 30 giugno 2013.

    SVIZZERA

    1.

    Categorie di prodotti :



    Categoria di prodotti

    Categoria come designata nell’allegato IV

    Limitazioni

    Prodotti vegetali non trasformati (1)

    A

    A eccezione dei prodotti ottenuti durante il periodo di conversione biologica

    Animali vivi o prodotti animali non trasformati

    B

    A eccezione dei prodotti ottenuti durante il periodo di conversione biologica

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (2)

    D

    A eccezione dei prodotti contenenti un ingrediente di origine agricola ottenuto durante il periodo di conversione biologica

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi

    E

    A eccezione dei prodotti contenenti un ingrediente di origine agricola ottenuto durante il periodo di conversione biologica

    Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

    F

     

    (1)   Escluse le alghe marine.

    (2)   Esclusi vino e lievito.

    2.

    Origine :

    prodotti delle categorie A e F e ingredienti dei prodotti delle categorie D ed E, ottenuti con il metodo di produzione biologico, prodotti in Svizzera o importati in Svizzera in provenienza:

     dall’Unione,

     o da un paese terzo per il quale la Svizzera ha riconosciuto che i prodotti sono stati ivi ottenuti e controllati secondo norme equivalenti a quelle previste dalla normativa svizzera.

    3.

    Norme di produzione : ordinanza sull’agricoltura biologica e l’etichettatura dei prodotti vegetali e degli alimenti ottenuti secondo il metodo biologico.

    4.

    Autorità competente : Federal Office for Agriculture FOAG, Federal Office for Agriculture FOAG,http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en.

    5.

    Organismi di controllo :



    Numero di codice

    Nome

    Sito Internet

    CH-BIO-004

    Institut für Marktökologie (IMO)

    www.imo.ch

    CH-BIO-006

    bio.inspecta AG

    www.bio-inspecta.ch

    CH-BIO-038

    ProCert Safety AG

    www.procert.ch

    CH-BIO-086

    Bio Test Agro (BTA)

    www.bio-test-agro.ch

    6.

    Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

    7.

    Data di scadenza dell’inclusione : indeterminata.

    TUNISIA

    1.

    Categorie di prodotti :



    Categoria di prodotti

    Categoria come designata nell’allegato IV

    Limitazioni

    Prodotti vegetali non trasformati (1)

    A

     

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (2)

    D

    Costituiti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale

    Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

    F

     

    (1)   Escluse le alghe marine.

    (2)   Esclusi vino e lievito.

    2.

    Origine : prodotti delle categorie A e F e ingredienti dei prodotti della categoria D, ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Tunisia.

    3.

    Norme di produzione : Law No 99-30 of 5 April 1999 relating to Organic farming; Decree of the Minister for Agriculture of 28 February 2001, approving the standard specifications of the crop production according to the organic method.

    4.

    Autorità competente : Direction Générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement); www.agriportail.tn.

    5.

    Organismi di controllo :



    Numero di codice

    Nome

    Sito Internet

    TN-BIO-001

    Ecocert SA en Tunisie

    www.ecocert.com

    TN-BIO-002

    Istituto Mediterraneo di Certificazione IMC

    www.imcert.it

    TN-BIO-003

    BCS

    www.bcs-oeko.com

    TN-BIO-004

    Lacon

    www.lacon-institute.com

    TN-BIO-005

    Instituto per la certificazione etica e ambientale (ICEA)

    www.icea.info

    TN-BIO-006

    Institut National de la Normalisation et de la Propriété Intellectuelle (INNORPI)

    www.innorpi.tn

    TN-BIO-007

    Suolo e Salute

    www.suoloesalute.it

    6.

    Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

    7.

    Data di scadenza dell’inclusione : 30 giugno 2013.

    STATI UNITI

    1.

    Categorie di prodotti :



    Categoria di prodotti

    Categoria come designata nell’allegato IV

    Limitazioni

    Prodotti vegetali non trasformati

    A

    L’importazione di mele e pere è subordinata alla presentazione di un apposito certificato rilasciato dall’autorità o dall’organismo di controllo competente, attestante che, durante il processo di produzione, i prodotti non hanno subito trattamenti antibiotici (ad esempio a base di tetraciclina o streptomicina) volti a contrastare il colpo di fuoco batterico

    Animali vivi o prodotti animali non trasformati

    B

     

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (1)

    D

    L’importazione di mele e pere trasformate è subordinata alla presentazione di un apposito certificato rilasciato dall’autorità o dall’organismo di controllo competente, attestante che, durante il processo di produzione, i prodotti non hanno subito trattamenti antibiotici (ad esempio a base di tetraciclina o streptomicina) volti a contrastare il colpo di fuoco batterico

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi

    E

     

    Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

    F

     

    (1)   Incluso il vino a decorrere dal 1o agosto 2012.

    2.

    Origine : prodotti delle categorie A, B e F e ingredienti dei prodotti delle categorie D ed E, ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati negli Stati Uniti o importati negli Stati Uniti in conformità con la legislazione statunitense.

    3.

    Norme di produzione : Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

    4.

    Autorità competente : United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov.

    5.

    Organismi di controllo :



    Numero di codice

    Nome

    Sito Internet

    US-ORG-001

    A Bee Organic

    www.abeeorganic.com

    US-ORG-002

    Agricultural Services Certified Organic

    www.ascorganic.com/

    US-ORG-003

    Baystate Organic Certifiers

    www.baystateorganic.org

    US-ORG-004

    BCS – Oko Garantie GmbH

    www.bcs-oeko.com/en_index.html

    US-ORG-005

    BioAgriCert

    www.bioagricert.org/English/index.php

    US-ORG-006

    CCOF Certification Services

    www.ccof.org

    US-ORG-007

    Colorado Department of Agriculture

    www.colorado.gov

    US-ORG-008

    Control Union Certifications

    www.skalint.com

    US-ORG-009

    Department of Plant Industry

    www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification

    US-ORG-010

    Ecocert SA.

    www.ecocert.com

    US-ORG-011

    Georgia Crop Improvement Association, Inc.

    www.certifiedseed.org

    US-ORG-012

    Global Culture

    www.globalculture.us

    US-ORG-013

    Global Organic Alliance, Inc.

    www.goa-online.org

    US-ORG-014

    Global Organic Certification Services

    www.globalorganicservices.com

    US-ORG-015

    Idaho State Department of Agriculture

    www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

    US-ORG-016

    Indiana Certified Organic LLC

    www.indianacertifiedorganic.com

    US-ORG-017

    International Certification Services, Inc.

    www.ics-intl.com

    US-ORG-018

    Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

    www.agriculture.state.ia.us

    US-ORG-019

    Kentucky Department of Agriculture

    www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

    US-ORG-020

    LACON GmbH

    www.lacon-institut.com

    US-ORG-022

    Marin County

    www.co.marin.ca.us/depts/ag/main/moca.cfm

    US-ORG-023

    Maryland Department of Agriculture

    www.mda.state.md.us/md_products/certified_md_organic_farms/index.php

    US-ORG-024

    Mayacert SA.

    www.mayacert.com

    US-ORG-025

    Midwest Organic Services Association, Inc.

    www.mosaorganic.org

    US-ORG-026

    Minnesota Crop Improvement Association

    www.mncia.org

    US-ORG-027

    MOFGA Certification Services, LLC

    www.mofga.org/

    US-ORG-028

    Montana Department of Agriculture

    www.agr.mt.gov.organic/Program.asp

    US-ORG-029

    Monterey County Certified Organic

    www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics

    US-ORG-030

    Natural Food Certifiers

    www.nfccertification.com

    US-ORG-031

    Nature’s International Certification Services

    www.naturesinternational.com/

    US-ORG-032

    Nevada State Department of Agriculture

    http://www.agri.state.nv.us

    US-ORG-033

    New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services,

    http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm

    US-ORG-034

    New Jersey Department of Agriculture

    www.state.nj.us/agriculture/

    US-ORG-035

    New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

    http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html

    US-ORG-036

    NOFA—New York Certified Organic, LLC

    http://www.nofany.org

    US-ORG-037

    Ohio Ecological Food and Farm Association

    www.oeffa.org

    US-ORG-038

    OIA North America, LLC

    www.oianorth.com

    US-ORG-039

    Oklahoma Department of Agriculture

    www.oda.state.ok.us

    US-ORG-040

    OneCert

    www.onecert.com

    US-ORG-041

    Oregon Department of Agriculture

    www.oregon.gov/ODA/CID

    US-ORG-042

    Oregon Tilth Certified Organic

    www.tilth.org

    US-ORG-043

    Organic Certifiers, Inc.

    http://www.organiccertifiers.com

    US-ORG-044

    Organic Crop Improvement Association

    www.ocia.org

    US-ORG-045

    Organic National & International Certifiers (ON&IC)

    http://www.on-ic.com

    US-ORG-046

    Organizacion Internacional Agropecuraria

    www.oia.com.ar

    US-ORG-047

    Pennsylvania Certified Organic

    www.paorganic.org

    US-ORG-048

    Primuslabs.com

    www.primuslabs.com

    US-ORG-049

    Pro-Cert Organic Systems, Ltd

    www.pro-cert.org

    US-ORG-050

    Quality Assurance International

    www.qai-inc.com

    US-ORG-051

    Quality Certification Services

    www.QCSinfo.org

    US-ORG-052

    Rhode Island Department of Environmental Management

    www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

    US-ORG-053

    Scientific Certification Systems

    www.SCScertified.com

    US-ORG-054

    Stellar Certification Services, Inc.

    http://demeter-usa.org/

    US-ORG-055

    Texas Department of Agriculture

    www.agr.state.tx.us

    US-ORG-056

    Utah Department of Agriculture

    http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

    US-ORG-057

    Vermont Organic Farmers, LLC

    http://www.nofavt.org

    US-ORG-058

    Washington State Department of Agriculture

    http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm

    US-ORG-059

    Yolo County Department of Agriculture

    www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501

    6.

    Organismi che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.

    7.

    Data di scadenza dell’inclusione : 30 giugno 2015.

    NUOVA ZELANDA

    1.

    Categorie di prodotti :



    Categoria di prodotti

    Categoria come designata nell’allegato IV

    Limitazioni

    Prodotti vegetali non trasformati (1)

    A

     

    Animali vivi o prodotti animali non trasformati

    B

    A eccezione degli animali e dei prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione biologica

    Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (2)

    D

    A eccezione dei prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione biologica

    Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

    F

     

    (1)   Escluse le alghe marine.

    (2)   Esclusi vino e lievito.

    2.

    Origine :

    prodotti delle categorie A, B e F e ingredienti dei prodotti della categoria D, ottenuti con il metodo di produzione biologico, prodotti in Nuova Zelanda o importati in Nuova Zelanda in provenienza:

     dall’Unione,

     o da un paese terzo nell’ambito di un regime riconosciuto equivalente in conformità alle disposizioni dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007,

     o da un paese terzo le cui norme di produzione e il cui sistema di ispezione siano stati riconosciuti equivalenti al programma Official Organic Assurance del MAF in base alle garanzie e informazioni fornite dall’autorità competente di tale paese conformemente alle disposizioni del MAF e a condizione che siano importati soltanto ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico destinati a essere incorporati, nella misura massima del 5 % dei prodotti di origine agricola, in prodotti della categoria D preparati in Nuova Zelanda.

    3.

    Norme di produzione : MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

    4.

    Autorità competente : Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), http://www.foodsafety.gov.nz/industry/sectors/organics/

    5.

    Organismi di controllo :



    Numero di codice

    Nome

    Sito Internet

    NZ-BIO-001

    Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)

    http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

    NZ-BIO-002

    AsureQuality Limited

    www.organiccertification.co.nz

    NZ-BIO-003

    BioGro New Zealand

    www.biogro.co.nz

    6.

    Organismi che rilasciano il certificato : Ministry of Agriculture and Forestry (MAF).

    7.

    Data di scadenza dell’inclusione : indeterminata.




    ALLEGATO IV

    ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO DESIGNATI AI FINI DELL’EQUIVALENZA E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 10

    Ai fini del presente allegato, le categorie di prodotti sono designate dai seguenti codici.

    A : Prodotti vegetali non trasformati

    B : Animali vivi o prodotti animali non trasformati

    C : Prodotti dell’acquacoltura e alghe marine

    D : Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti ( 10 )

    E : Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi (10) 

    F : Materiale di moltiplicazione vegetativa e sementi per la coltivazione

    Salvo diversamente specificato, per ciascun organismo o autorità di controllo al punto 2 sono indicati, in conformità all’articolo 10, paragrafo 2, lettera e), il sito Internet su cui è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possono agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione e sulle categorie di prodotti interessate, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata.

    «Abcert AG»

    1. Indirizzo: Martinstraße 42-44, 73728 Esslingen am Neckar, Germania

    2. Sito Internet: http://www.abcert.de

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Azerbaigian

    AZ-BIO-137

    x

    x

    Bielorussia

    BY-BIO-137

    x

    Iran

    IR-BIO-137

    x

    x

    Russia

    RU-BIO-137

    x

    Ucraina

    UA-BIO-137

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Agreco R.F. Göderz GmbH»

    1. Indirizzo: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen

    2. Sito Internet: http://agrecogmbh.de

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Azerbaigian

    AZ-BIO-151

    x

    Camerun

    CM-BIO-151

    x

    x

    Moldova

    MD-BIO-151

    x

    x

    Ghana

    GH-BIO-151

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Albinspekt»

    1. Indirizzo: Rruga Ded Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap.8, 1000 Tirana, Albania

    2. Sito Internet: http://www.albinspekt.com

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Albania

    AL-BIO-139

    x

    x

    Kosovo (1)

    XK-BIO-139

    x

    x

    (1)   Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Argencert SA»

    1. Indirizzo: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso «B», C1072AAT Buenos Aires, Argentina

    2. Sito Internet: http://www.argencert.co.ar

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Cile

    CL-BIO-138

    x

    Paraguay

    PY-BIO-138

    x

    Uruguay

    UY-BIO-138

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Australian Certified Organic»

    1. PO Box 530 — 766 Gympie Rd, Chermside QLD 4032, Australia

    2. Sito Internet: http://www.australianorganic.com.au

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Australia

    AU-BIO-107

    x

    Isole Cook

    CK-BIO-107

    x

    Figi

    FJ-BIO-107

    x

    x

    Isole Falkland

    FK-BIO-107

    x

    Hong Kong

    HK-BIO-107

    x

    x

    Corea del Sud

    KR-BIO-107

    x

    Madagascar

    MG-BIO-107

    x

    x

    Papua Nuova Guinea

    PG-BIO-107

    x

    x

    Singapore

    SG-BIO-107

    x

    x

    Thailandia

    TH-BIO-107

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Austria Bio Garantie GmbH»

    1. Indirizzo: Ardaggerstr. 17/1, 3300 Amstetten, Austria

    2. Sito Internet: http://www.abg.at

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Bosnia-Erzegovina

    BA-BIO-131

    x

    Croazia

    HR-BIO-131

    x

    Cuba

    CU-BIO-131

    x

    Iran

    IR-BIO-131

    x

    Giordania

    JO-BIO-131

    x

    Kazakhstan

    KZ-BIO-131

    x

    Kosovo (1)

    XK-BIO-131

    x

    ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    MK-BIO-131

    x

    Messico

    MX-BIO-131

    x

    Moldova

    MD-BIO-131

    x

    Montenegro

    ME-BIO-131

    x

    Russia

    RU-BIO-131

    x

    Serbia

    RS-BIO-131

    x

    Turchia

    TR-BIO-131

    x

    Ucraina

    UA-BIO-131

    x

    Uzbekistan

    ZU-BIO-131

    x

    (1)   Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    4. Eccezioni: prodotti in conversione

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «BCS Öko-Garantie GmbH»

    1. Indirizzo: Cimbernstraße 21, 90402 Nürnberg, Germania

    2. Sito Internet: http://www.bcs-oeko.com

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Albania

    AL-BIO-141

    x

    x

    Angola

    AO-BIO-141

    x

    x

    Bielorussia

    BY-BIO-141

    x

    x

    Bolivia

    BO-BIO-141

    x

    x

    Brasile

    BR-BIO-141

    x

    x

    x

    Cambogia

    KH-BIO-141

    x

    x

    Ciad

    TD-BIO-141

    x

    Cile

    CL-BIO-141

    x

    x

    x

    x

    Cina

    CN-BIO-141

    x

    x

    x

    Colombia

    CO-BIO-141

    x

    x

    Costa d’Avorio

    CI-BIO-141

    x

    Croazia

    HR-BIO-141

    x

    Cuba

    CU-BIO-141

    x

    x

    x

    Repubblica dominicana

    DO-BIO-141

    x

    x

    Ecuador

    EC-BIO-141

    x

    x

    x

    x

    Egitto

    EG-BIO-141

    x

    x

    El Salvador

    SV-BIO-141

    x

    x

    x

    Etiopia

    ET-BIO-141

    x

    x

    Ghana

    GH-BIO-141

    x

    Guatemala

    GT-BIO-141

    x

    x

    Honduras

    HN-BIO-141

    x

    x

    Hong Kong

    HK-BIO-141

    x

    Iran

    IR-BIO-141

    x

    x

    x

    Kenya

    KE-BIO-141

    x

    Laos

    LA-BIO-141

    x

    x

    Lesotho

    LS-BIO-141

    x

    x

    Malawi

    MW-BIO-141

    x

    x

    Messico

    MX-BIO-141

    x

    x

    x

    Moldova

    MD-BIO-141

    x

    x

    Mozambico

    MZ-BIO-141

    x

    x

    Nicaragua

    NI-BIO-141

    x

    x

    Panama

    PA-BIO-141

    x

    x

    Paraguay

    PY-BIO-141

    x

    x

    Perù

    PE-BIO-141

    x

    x

    x

    Filippine

    PH-BIO-141

    x

    x

    Russia

    RU-BIO-141

    x

    x

    Arabia Saudita

    SA-BIO-141

    x

    x

    x

    x

    Senegal

    SN-BIO-141

    x

    x

    Serbia

    RS-BIO-141

    x

    x

    Sud Africa

    ZA-BIO-141

    x

    x

    x

    Sudan

    SD-BIO-141

    x

    x

    Swaziland

    SZ-BIO-141

    x

    x

    Polinesia francese

    PF-BIO-141

    x

    x

    Taiwan

    TW-BIO-141

    x

    x

    Thailandia

    TH-BIO-141

    x

    x

    Turchia

    TR-BIO-141

    x

    x

    Uganda

    UG-BIO-141

    x

    x

    Uruguay

    UY-BIO-141

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Bio Latina Certificadora»

    1. Indirizzo: Av. Alfredo Benavides 330, Ofic. 203, Miraflores, Lima 18, Perù

    2. Sito Internet: http://www.biolatina.com

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Perù

    PE-BIO-118

    x

    x

    Bolivia

    BO-BIO-118

    x

    x

    Nicaragua

    NI-BIO-118

    x

    x

    Honduras

    HN-BIO-118

    x

    x

    Colombia

    CO-BIO-118

    x

    Guatemala

    GT-BIO-118

    x

    x

    Panama

    PA-BIO-118

    x

     

    Messico

    MX-BIO-118

    x

    x

    Venezuela

    VE-BIO-118

    x

    El Salvador

    SV-BIO-118

    x

     

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Bioagricert S.r.l.»

    1. Indirizzo: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italia

    2. Sito Internet: http://bioagricert.org

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Cina

    CN-BIO-132

    x

    x

    Polinesia francese

    PF-BIO-132

    x

    x

    Messico

    MX-BIO-132

    x

    x

    Serbia

    RS-BIO-132

    x

    Corea del Sud

    KR-BIO-132

    x

    x

    Thailandia

    TH-BIO-132

    x

    x

    Ucraina

    UA-BIO-132-

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «BioGro New Zealand Limited»

    1. Indirizzo: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nuova Zelanda

    2. Sito Internet: http://www.biogro.co.nz

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Niue

    NU-BIO-130

    x

    x

    Samoa

    WS-BIO-130

    x

    x

    Vanuatu

    VU-BIO-130

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Bolicert Ltd.»

    1. Indirizzo: Street Colon 756, floor 2, office 2 A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia

    2. Sito Internet: http://www.bolicert.org

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Bolivia

    BO-BIO-126

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Caucacert Ltd»

    1. Indirizzo: 2, Marshal Gelovani Street, 5th flour, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia

    2. Sito Internet: http://www.caucascert.ge

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Georgia

    GE-BIO-117

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «CCOF Certification Services»

    1. Indirizzo: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, USA

    2. Sito Internet: http://www.ccof.org

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Canada

    CA-BIO-105

    x

    x

    Messico

    MX-BIO-105

    x

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «CCPB Srl»

    1. Indirizzo: Via Jacopo Barozzi N.8, 40126 Bologna, Italia

    2. Sito Internet: http://www.ccpb.it

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Cina

    CN-BIO-102

    x

    x

    Croazia

    HR-BIO-102

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Center of Organic Agriculture in Egypt»

    1. Indirizzo: 14 Ibrahim Shawarby St. New Nozha, P.O.Box 1535 Alf Maskan 11777, Cairo, Egitto

    2. Sito Internet: http://www.coae-eg.com

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Egitto

    EG-BIO-125

    x

    x

    x

    Arabia Saudita

    SA-BIO-125

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «CERES Certification of Environmental Standards GmbH»

    1. Indirizzo: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Germania

    2. Sito Internet: http://www.ceres-cert.com

    ▼M8

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Albania

    AL-BIO-140

    x

    x

    Bolivia

    BO-BIO-140

    x

    x

    x

    Bhutan

    BT-BIO-140

    x

    x

    Cile

    CL-BIO-140

    x

    x

    x

    Cina

    CN-BIO-140

    x

    x

    x

    Colombia

    CO-BIO-140

    x

    x

    x

    Repubblica dominicana

    DO-BIO-140

    x

    x

    x

    Ecuador

    EC-BIO-140

    x

    x

    x

    Egitto

    EG-BIO-140

    x

    x

    x

    Etiopia

    ET-BIO-140

    x

    x

    x

    Grenada

    GD-BIO-140

    x

    x

    x

    Indonesia

    ID-BIO-140

    x

    x

    x

    Giamaica

    JM-BIO-140

    x

    x

    x

    Kenya

    KE-BIO-140

    x

    x

    x

    ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    MK-BIO-140

    x

    x

    x

    Messico

    MX-BIO-140

    x

    x

    x

    Moldova

    MD-BIO-140

    x

    x

    x

    Marocco

    MA-BIO-140

    x

    x

    x

    Papua Nuova Guinea

    PG-BIO-140

    x

    x

    x

    Paraguay

    PY-BIO-140

    x

    x

    x

    Perù

    PE-BIO-140

    x

    x

    x

    Filippine

    PH-BIO-140

    x

    x

    x

    Russia

    RU-BIO-140

    x

    x

    x

    Ruanda

    RW-BIO-140

    x

    x

    x

    Arabia Saudita

    SA-BIO-140

    x

    x

    x

    Serbia

    RS-BIO-140

    x

    x

    x

    Singapore

    SG-BIO-140

    x

    x

    x

    Sud Africa

    ZA-BIO-140

    x

    x

    x

    Santa Lucia

    LC-BIO-140

    x

    x

    x

    Taiwan

    TW-BIO-140

    x

    x

    x

    Tanzania

    TZ-BIO-140

    x

    x

    x

    Thailandia

    TH-BIO-140

    x

    x

    x

    Turchia

    TR-BIO-140

    x

    x

    x

    Uganda

    UG-BIO-140

    x

    x

    x

    Ucraina

    UA-BIO-140

    x

    x

    x

    Uzbekistan

    UZ-BIO-140

    x

    x

    x

    Vietnam

    VN-BIO-140

    x

    x

    x

    ▼M7

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.»

    1. Indirizzo: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Messico, C.P. 68026

    2. Sito Internet: http://www.certimexsc.com

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Messico

    MX-BIO-104

    x

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Certisys»

    1. Indirizzo: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgio

    2. Sito Internet: http://www.certisys.eu

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Burkina Faso

    BF-BIO-128

    x

    x

    Ghana

    GH-BIO-128

    x

    x

    Mali

    ML-BIO-128

    x

    x

    Senegal

    SN-BIO-128

    x

    x

    Vietnam

    VN-BIO-128

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Control Union Certifications»

    1. Indirizzo: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zwolle, Paesi Bassi

    2. Sito Internet: http://certification.controlunion.com

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Albania

    AL-BIO-149

    x

    x

    Cina

    CN-BIO-149

    x

    x

    Colombia

    CO-BIO-149

    x

    x

    Costa d’Avorio

    CI-BIO-149

    x

    x

    Repubblica dominicana

    DO-BIO-149

    x

    x

    Ecuador

    EC-BIO-149

    x

    x

    Etiopia

    ET-BIO-149

    x

    x

    Ghana

    GH-BIO-149

    x

    x

    Indonesia

    ID-BIO-149

    x

    x

    Iran

    IR-BIO-149

    x

    x

    Corea del Sud

    KR-BIO-149

    x

    x

    Kirghizistan

    KG-BIO-149

    x

    x

    ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    MK-BIO-149

    x

    x

    Malaysia

    MY-BIO-149

    x

    x

    Maurizio

    MU-BIO-149

    x

    x

    Messico

    MX-BIO-149

    x

    x

    Nepal

    NP-BIO-149

    x

    x

    Pakistan

    PK-BIO-149

    x

    x

    Paraguay

    PY-BIO-149

    x

    x

    Perù

    PE-BIO-149

    x

    x

    Filippine

    PH-BIO-149

    x

    x

    Singapore

    SG-BIO-149

    x

    x

    Sud Africa

    ZA-BIO-149

    x

    x

    Sri Lanka

    LK-BIO-149

    x

    x

    Tanzania

    TZ-BIO-149

    x

    x

    Thailandia

    TH-BIO-149

    x

    x

    Timor Leste

    TL-BIO-149

    x

    x

    Turchia

    TR-BIO-149

    x

    x

    Ucraina

    UA-BIO-149

    x

    x

    Emirati arabi uniti

    AE-BIO-149

    x

    x

    Uruguay

    UY-BIO-149

    x

    Vietnam

    VN-BIO-149

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Doalnara Certified Organic Korea, LLC»

    1. Indirizzo: 192-3 Jangyang-ri, Socho-myeon, Wonju-si, Gangwon, Corea del Sud

    2. Sito Internet: http://dcok.systemdcok.or.kr

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Corea del Sud

    KR-BIO-129

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Ecocert SA»

    1. Indirizzo: BP 47, 32600 L’Isle-Jourdain, Francia

    2. Sito Internet: http://www.ecocert.com

    ▼M8

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Algeria

    DZ-BIO-154

    x

    x

    Andorra

    AD-BIO-154

    x

    Azerbaigian

    AZ-BIO-154

    x

    x

    Benin

    BJ-BIO-154

    x

    x

    Bosnia-Erzegovina

    BA-BIO-154

    x

    x

    Brasile

    BR-BIO-154

    x

    x

    Burkina Faso

    BF-BIO-154

    x

    x

    Burundi

    BI-BIO-154

    x

    x

    Cambogia

    KH-BIO-154

    x

    x

    Camerun

    CM-BIO-154

    x

    x

    Canada

    CA-BIO-154

    x

    Ciad

    TD-BIO-154

    x

    Cina

    CN-BIO-154

    x

    x

    Colombia

    CO-BIO-154

    x

    x

    Comore

    KM-BIO-154

    x

    x

    Costa d’Avorio

    CI-BIO-154

    x

    x

    Croazia

    HR-BIO-154

    x

    x

    Cuba

    CU-BIO-154

    x

    x

    Repubblica dominicana

    DO-BIO-154

    x

    x

    Ecuador

    EC-BIO-154

    x

    x

    Figi

    FJ-BIO-154

    x

    x

    Ghana

    GH-BIO-154

    x

    x

    Guatemala

    GT-BIO-154

    x

    x

    Guinea

    GN-BIO-154

    x

    x

    Guyana

    GY-BIO-154

    x

    x

    Haiti

    HT-BIO-154

    x

    India

    IN-BIO-154

    x

    Indonesia

    ID-BIO-154

    x

    x

    Iran

    IR-BIO-154

    x

    x

    Giappone

    JP-BIO-154

    x

    Kazakhstan

    KZ-BIO-154

    x

    Kenya

    KE-BIO-154

    x

    x

    Kuwait

    KW-BIO-154

    x

    x

    Kirghizistan

    KK-BIO-154

    x

    x

    Laos

    LA-BIO-154

    x

    x

    ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    MK-BIO-154

    x

    x

    Madagascar

    MG-BIO-154

    x

    x

    Malawi

    MW-BIO-154

    x

    x

    Malaysia

    MY-BIO-154

     

    x

    Mali

    ML-BIO-154

    x

    x

    Maurizio

    MU-BIO-154

    x

    x

    Messico

    MX-BIO-154

    x

    x

    Moldova

    MD-BIO-154

    x

    x

    Monaco

    MC-BIO-154

    x

    Marocco

    MA-BIO-154

    x

    x

    Mozambico

    MZ-BIO-154

    x

    x

    Namibia

    NA-BIO-154

    x

    Nepal

    NP-BIO-154

    x

    x

    Pakistan

    PK-BIO-154

    x

    Paraguay

    PY-BIO-154

    x

    x

    Perù

    PE-BIO-154

    x

    Filippine

    PH-BIO-154

    x

    x

    Russia

    RU-BIO-154

    x

    Ruanda

    RW-BIO-154

    x

    x

    Sao Tomé e Principe

    ST-BIO-154

    x

    x

    Arabia Saudita

    SA-BIO-154

    x

    x

    Senegal

    SN-BIO-154

    x

    x

    Serbia

    RS-BIO-154

    x

    x

    Sud Africa

    ZA-BIO-154

    x

    x

    Sudan

    SD-BIO-154

    x

    Swaziland

    SZ-BIO-154

    x

    x

    Siria

    SY-BIO-154

    x

    x

    Tanzania

    TZ-BIO-154

    x

    x

    Thailandia

    TH-BIO-154

    x

    x

    Togo

    TG-BIO-154

    x

    x

    Tunisia

    TS-BIO-154

    x

    Turchia

    TR-BIO-154

    x

    x

    Uganda

    UG-BIO-154

    x

    x

    Ucraina

    UA-BIO-154

    x

    Emirati arabi uniti

    AE-BIO-154

    x

    x

    Uzbekistan

    UZ-BIO-154

    x

    Vanuatu

    VU-BIO-154

    x

    Vietnam

    VN-BIO-154

    x

    x

    Zambia

    ZM-BIO-154

    x

    x

    Zimbabwe

    ZW-BIO-154

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

    ▼M7

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Ecoglobe»

    1. Indirizzo: 1, A. Khachaturyan Str., apt. 66, 0033 Yerevan, Armenia

    2. Sito Internet: http://www.ecoglobe.am

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Armenia

    AM-BIO-112

    x

    x

    Russia

    RU-BIO-112

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu»

    1. Indirizzo: 160 Sok. 13/7 Bornova, 35040 Izmir, Turchia

    2. Sito Internet: http://www.etko.org

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Azerbaigian

    AZ-BIO-109

    x

    x

    Georgia

    GE-BIO-109

    x

    Kazakhstan

    KZ-BIO-109

    x

    x

    Russia

    RU-BIO-109

    x

    x

    Serbia

    RS-BIO-109

    x

    x

    Turchia

    TR-BIO-109

    x

    x

    x

    Ucraina

    UA-BIO-109

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)»

    1. Indirizzo: P.O. Box 12311, Gainesville FL, 32604, Stati Uniti

    2. Sito Internet: http://www.qcsinfo.org

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Ecuador

    EC-BIO-144

    x

    x

    Guatemala

    GT-BIO-144

    x

    x

    Honduras

    HN-BIO-144

    x

    Messico

    MX-BIO-144

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «IBD Certifications Ltd»

    1. Indirizzo: Rua Dr. Costa Leite, 1351, 18602-110, Botucatu SP, Brasile

    2. Sito Internet: http://www.ibd.com.br

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Brasile

    BR-BIO-122

    x

    x

    x

    x

    Cina

    CN-BIO-122

    x

    x

    Messico

    MX-BIO-122

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «IMO Control Latinoamérica Ltda.»

    1. Indirizzo: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivia

    2. Sito Internet: http://www.imo.ch

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Bolivia

    BO-BIO-123

    x

    x

    Colombia

    CO-BIO-123

    x

    Repubblica dominicana

    DO-BIO-123

    x

    Guatemala

    GT-BIO-123

    x

    Messico

    MX-BIO-123

    x

    x

    Nicaragua

    NI-BIO-123

    x

    Perù

    PE-BIO-123

    x

    x

    Paraguay

    PY-BIO-123

    x

    x

    El Salvador

    SV-BIO-123

    x

    Venezuela

    VE-BIO-123

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «IMO Control Private Limited»

    1. Indirizzo: No.3627, 1st Floor, 7th Cross, 13th «G» Main, H.A.L. 2nd Stage, Bangalore 560 008, India

    2. Sito Internet: http://www.imo.ch

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Afghanistan

    AF-BIO-147

    x

    x

    Bangladesh

    BD-BIO-147

    x

    x

    Bhutan

    BT-BIO-147

    x

    x

    Indonesia

    ID-BIO-147

    x

    x

    Iran

    IR-BIO-147

    x

    x

    Nepal

    NP-BIO-147

    x

    x

    Pakistan

    PK-BIO-147

    x

    x

    Filippine

    PH-BIO-147

    x

    x

    Sri Lanka

    LK-BIO-147

    x

    x

    Thailandia

    TH-BIO-147

    x

    x

    Vietnam

    VN-BIO-147

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «IMO Institut für Marktökologie GmbH»

    1. Indirizzo: Postfach 100 934, 78409 Konstanz, Germania

    2. Sito Internet: http://www.imo.ch

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Armenia

    AM-BIO-146

    x

    Azerbaigian

    AZ-BIO-146

    x

    Turchia

    TR-BIO-146

    x

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Indocert»

    1. Indirizzo: Thottumugham post, Aluva, Ernakulam, Kerala, India

    2. Sito Internet: http://www.indocert.org

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    India

    IN-BIO-148

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all’allegato III

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Institute for Marketecology (IMO)»

    1. Indirizzo: Weststrasse 1, 8570 Weinfelden, Svizzera

    2. Sito Internet: http://www.imo.ch

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Afghanistan

    AF-BIO-143

    x

    x

    x

    Albania

    AL-BIO-143

    x

    x

    Bangladesh

    BD-BIO-143

    x

    x

    x

    Bolivia

    BO-BIO-143

    x

    x

    Bosnia-Erzegovina

    BA-BIO-143

    x

    x

    Brasile

    BR-BIO-143

    x

    x

    x

    x

    Burkina Faso

    BF-BIO-143

    x

    Camerun

    CM-BIO-143

    x

    Canada

    CA-BIO-143

    x

    x

    Cile

    CL-BIO-143

    x

    x

    x

    x

    x

    Cina

    CN-BIO-143

    x

    x

    x

    x

    Colombia

    CO-BIO-143

    x

    x

    Repubblica democratica del Congo

    CD-BIO-143

    x

    Costa d’Avorio

    CI-BIO-143

    x

    x

    Croazia

    HR-BIO-143

    x

    x

    x

    x

    Repubblica dominicana

    DO-BIO-143

    x

    x

    Ecuador

    EC-BIO-143

    x

    x

    El Salvador

    SV-BIO-143

    x

    x

    Etiopia

    ET-BIO-143

    x

    x

    Georgia

    GE-BIO-143

    x

    x

    Ghana

    GH-BIO-143

    x

    x

    Guatemala

    GT-BIO-143

    x

    x

    Haiti

    HT-BIO-143

    x

    x

    India

    IN-BIO-143

    x

    x

    Indonesia

    ID-BIO-143

    x

    x

    Giappone

    JP-BIO-143

    x

    x

    Giordania

    JO-BIO-143

    x

    x

    Kazakhstan

    KZ-BIO-143

    x

    x

    Kenya

    KE-BIO-143

    x

    x

    Kirghizistan

    KG-BIO-143

    x

    x

    Liechtenstein

    LI-BIO-143

    x

    Mali

    ML-BIO-143

    x

    Messico

    MX-BIO-143

    x

    x

    Marocco

    MA-BIO-143

    x

    x

    Namibia

    NA-BIO-143

    x

    x

    Nepal

    NP-BIO-143

    x

    x

    Nicaragua

    NI-BIO-143

    x

    x

    Niger

    NE-BIO-143

    x

    x

    Nigeria

    NG-BIO-143

    x

    x

    Territorio palestinese occupato

    PS-BIO-143

    x

    x

    Paraguay

    PY-BIO-143

    x

    x

    Perù

    PE-BIO-143

    x

    x

    x

    Filippine

    PH-BIO-143

    x

    x

    Russia

    RU-BIO-143

    x

    x

    x

    Sierra Leone

    SL-BIO-143

    x

    x

    Sud Africa

    ZA-BIO-143

    x

    x

    Sri Lanka

    LK-BIO-143

    x

    x

    Sudan

    SD-BIO-143

    x

    x

    Suriname

    SR-BIO-143

    x

    Siria

    SY-BIO-143

    x

    Tagikistan

    TJ-BIO-143

    x

    x

    Taiwan

    TW-BIO-143

    x

    x

    Tanzania

    TZ-BIO-143

    x

    x

    Thailandia

    TH-BIO-143

    x

    Togo

    TG-BIO-143

    x

    x

    Uganda

    UG-BIO-143

    x

    x

    x

    Ucraina

    UA-BIO-143

    x

    x

    x

    x

    Uzbekistan

    UZ-BIO-143

    x

    x

    x

    Venezuela

    VE-BIO-143

    x

    x

    Vietnam

    VN-BIO-143

    x

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione, gamberetti, vino e prodotti di cui all’allegato III

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «International Certification Services, Inc.»

    1. Indirizzo: 301 5th Ave SE Medina, ND 58467, Stati Uniti

    2. Sito Internet: http://www.ics-intl.com

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Canada

    CA-BIO-111

    x

    x

    Messico

    MX-BIO-111

    x

    Polinesia francese

    PF-BIO-111

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Istituto Certificazione Etica e Ambientale»

    1. Indirizzo: Via Nazario Sauro 2, 40121 Bologna, Italia

    2. Sito Internet: http://www.icea.info

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Albania

    AL-BIO-115

    x

    x

    Ecuador

    EC-BIO-115

    x

    x

    Giappone

    JP-BIO-115

    x

    x

    Libano

    LB-BIO-115

    x

    Madagascar

    MG-BIO-115

    x

    x

    Malaysia

    MY-BIO-115

    x

    Messico

    MX-BIO-115

    x

    x

    x

    Moldova

    MD-BIO-115

    x

    x

    Russia

    RU-BIO-115

    x

    x

    x

    San Marino

    SM-BIO-115

     
     
     

    x

     
     

    Senegal

    SN-BIO-115

    x

    x

    Sri Lanka

    LK-BIO-115

    x

     
     

    x

     
     

    Siria

    SY-BIO-115

    x

    x

    Thailandia

    TH-BIO-115

    x

    Turchia

    TR-BIO-115

    x

    x

    Ucraina

    UA-BIO-115

    x

     
     

    x

     
     

    Emirati arabi uniti

    AE-BIO-115

    x

    x

    x

    Uruguay

    UY-BIO-115

    x

    x

    Vietnam

    VN-BIO-115

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.»

    1. Indirizzo: Via C. Pisacane 32, 60019 Senigallia (AN), Italia

    2. Sito Internet: http://www.imcert.it

    ▼M8

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Egitto

    EG-BIO-136

    x

    x

    x

    Libano

    LB-BIO-136

    x

    x

    x

    Marocco

    MA-BIO-136

    x

    x

    Siria

    SY-BIO-136

    x

    Tunisia

    TN-BIO-136

    x

    Turchia

    TR-BIO-136

    x

    x

    x

    ▼M7

    4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Japan Organic and Natural Foods Association»

    1. Indirizzo: Takegashi Bldg. 3rd Fl., 3-5-3 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Giappone

    2. Sito Internet: http://jona-japan.org

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Cina

    CN-BIO-145

    x

    x

    Taiwan

    TW-BIO-145

    x

    x

    Giappone

    JP-BIO-145

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Lacon GmbH»

    1. Indirizzo: Brünnlesweg 19, 77654 Offenburg, Germania

    2. Sito Internet: http://www.lacon-institut.com

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Azerbaigian

    AZ-BIO-134

    x

    x

    Bangladesh

    BD-BIO-134

    x

    x

    Burkina Faso

    BF-BIO-134

    x

    x

    Croazia

    HR-BIO-134

    x

    x

    x

    Ghana

    GH-BIO-134

    x

    India

    IN-BIO-134

    x

    Kazakhstan

    KZ-BIO-134

    x

    Madagascar

    MG-BIO-134

    x

    Mali

    ML-BIO-134

    x

    Messico

    MX-BIO-134

    x

    x

    Marocco

    MA-BIO-134

    x

    x

    Namibia

    NA-BIO-134

    x

    x

    Nepal

    NP-BIO-134

    x

    x

    Russia

    RU-BIO-134

    x

    Sud Africa

    ZA-BIO-134

    x

    x

    Togo

    TG-BIO-134

    x

    Turchia

    TR-BIO-134

    x

    x

    Ucraina

    UA-BIO-134

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Letis S.A.»

    1. Indirizzo: Urquiza 1564, S2000ANR, Rosario, Santa Fe, Argentina

    2. Sito Internet: http://www.letis.org

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Argentina

    AR-BIO-135

    x

    Canada

    CA-BIO-135

    x

    Paraguay

    PY-BIO-135

    x

    x

    Perù

    PE-BIO-135

    x

    x

    Uruguay

    UY-BIO-135

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «LibanCert»

    1. Indirizzo: Boulvard Kamil Chamoun — Baaklini Center — 4th floor, Chiah, Beirut, Libano

    2. Sito Internet: http://www.libancert.org

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Iraq

    IQ-BIO-114

    x

    x

    Giordania

    JO-BIO-114

    x

    x

    Libano

    LB-BIO-114

    x

    x

    Siria

    SY-BIO-114

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «NASAA Certified Organic Pty Ltd»

    1. Indirizzo: Unit 7/3 Mount Barker Road, Stirling SA 5152, Australia

    2. Sito Internet: http://www.nasaa.com.au

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Indonesia

    ID-BIO-119

    x

    x

    Sri Lanka

    LK-BIO-119

    x

    x

    Nepal

    NP-BIO-119

    x

    x

    Papua Nuova Guinea

    PG-BIO-119

    x

    x

    Isole Salomone

    SB-BIO-119

    x

    x

    Timor Leste

    TL-BIO-119

    x

    x

    Samoa

    WS-BIO-119

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «ÖkoP Zertifizierungs GmbH»

    1. Indirizzo: Schlesische Straße 17d, 94315 Straubing, Germania

    2. Sito Internet: http://www.oekop.de

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Serbia

    RS-BIO-133

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Onecert, Inc.»

    1. Indirizzo: 427 North 33rd Street, Lincoln, NE 68503-3217 USA

    2. Sito Internet: http://www.onecert.com

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Nepal

    NE-BIO-152

    x

    x

    Samoa

    WS-BIO-152

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Oregon Tilth»

    1. Indirizzo: 260 SW Madison Ave, Ste 106, Corvallis, OR 97333, Stati Uniti

    2. Sito Internet: http://tilth.org

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Canada

    CA-BIO-116

    x

    Cile

    CL-BIO-116

    x

    x

    Cina

    CN-BIO-116

    x

    Messico

    MX-BIO-116

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Organic agriculture certification Thailand»

    1. Indirizzo: 619/43 Kiatngamwong Building, Ngamwongwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, Nonthaburi 11000, Thailandia

    2. Sito Internet: http://www.actorganic-cert.or.th

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Indonesia

    ID-BIO-121

    x

    x

    Laos

    LA-BIO-121

    x

    x

    Thailandia

    TH-BIO-121

    x

    x

    Vietnam

    VN-BIO-121

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Organic Certifiers»

    1. Indirizzo: 6500 Casitas Pass Road, Ventura, CA 93001, USA

    2. Sito Internet: http://www.organiccertifiers.com

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Corea del Sud

    KR-BIO-106

    x

    x

    Messico

    MX-BIO-106

    x

    Filippine

    PH-BIO-106

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Organic crop improvement association»

    1. Indirizzo: 1340 North Cotner Boulevard, Lincoln, NE 68505-1838, USA

    2. Sito Internet: http://www.ocia.org

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Canada

    CA-BIO-120

    x

    x

    Guatemala

    GT-BIO-120

    x

    x

    Giappone

    JP-BIO-120

    x

    x

    Messico

    MX-BIO-120

    x

    x

    Nicaragua

    NI-BIO-120

    x

    x

    Perù

    PE-BIO-120

    x

    x

    El Salvador

    SV-BIO-120

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Organic Food Development Center»

    1. Indirizzo: 8 Jiang-Wang-Miao St., Nanjing 210042, Cina

    2. Sito Internet: http://www.ofdc.org.cn

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Cina

    CN-BIO-103

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Organic Standard»

    1. Indirizzo: 51-B, Bohdana Khmelnytskoho str., Kyiv, 010330, Ucraina

    2. Sito Internet: http://www.organicstandard.com.ua

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Bielorussia

    BY-BIO-108

    x

    x

    Ucraina

    UA-BIO-108

    x

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Organización Internacional Agropecuaria»

    1. Indirizzo: Av. Santa Fe 830 — (B1641ABN) — Acassuso, Buenos Aires — Argentina

    2. Sito Internet: http://www.oia.com.ar

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Brasile

    BR-BIO-110

    x

    Uruguay

    UY-BIO-110

    x

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Organska Kontrola»

    1. Indirizzo: Hamdije Čemerlića 2/10, 71000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

    2. Sito Internet: http://www.organskakontrola.ba

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Montenegro

    ME-BIO-101

    x

    x

    Serbia

    RS-BIO-101

    x

    x

    Bosnia-Erzegovina

    BA-BIO-101

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «QC&I GmbH»

    1. Indirizzo: Tiergartenstraße 32, 54595 Prüm, Germania

    2. Sito Internet: http://www.qci.de

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Azerbaigian

    AZ-BIO-153

    x

    x

    Belize

    BZ-BIO-153

    x

    x

    Marocco

    MA-BIO-153

    x

    x

    x

    Sri Lanka

    LK-BIO-153

    x

    x

    Thailandia

    TH-BIO-153

    x

    x

    Ucraina

    UA-BIO-153

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Quality Assurance International»

    1. Indirizzo: 9191 Towne Centre Drive, Suite 200, San Diego, CA 92122, Stati Uniti

    2. Sito Internet: http://www.qai-inc.com

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Canada

    CA-BIO-113

    x

    x

    Messico

    MX-BIO-113

    X

    x

    Paraguay

    PY-BIO-113

    X

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all’allegato III

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Soil Association Certification Limited»

    1. Indirizzo: South Plaza, Marlborough Street, Bristol, BS1 3NX, Regno Unito

    2. Sito Internet: http://www.soilassociation.org/certification

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Belize

    BZ-BIO-142

    x

    x

    Camerun

    CM-BIO-142

    x

    Colombia

    CO-BIO-142

    x

    Egitto

    EG-BIO-142

    x

    x

    Ghana

    GH-BIO-142

    x

    x

    Iran

    IR-BIO-142

    x

    x

    Kenya

    KE-BIO-142

    x

    x

    Sud Africa

    ZA-BIO-142

    x

    x

    Thailandia

    TH-BIO-142

    x

    x

    Uganda

    UG-BIO-142

    x

    x

    Venezuela

    VE-BIO-142

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Suolo e Salute srl»

    1. Indirizzo: Via Paolo Borsellino 12, 61032 Fano (PU) Italia

    2. Sito Internet: http://www.suoloesalute.it

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Kazakhstan

    KZ-BIO-150

    x

    Moldova

    MD-BIO-150

    x

    San Marino

    SM-BIO-150

    x

    Senegal

    SN-BIO-150

    x

    Serbia

    RS-BIO-150

    x

    Ucraina

    UA-BIO-150

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    «Uganda Organic Certification Ltd.»

    1. Indirizzo: P.O. Box 33743, Kampala, Uganda

    2. Sito Internet: http://www.ugocert.org

    3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:



    Paese terzo

    Numero di codice

    Categoria di prodotti

     
     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    Uganda

    UG-BIO-124

    x

    x

    4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

    5. Periodo di inclusione nell’elenco: fino al 30 giugno 2015

    ▼B




    ALLEGATO V

    MODELLO DI CERTIFICATO DI ISPEZIONE

    per l’importazione di prodotti biologici nella Comunità europea di cui all’articolo 13

    Per stabilire il modello del certificato occorre determinarne:

     il testo,

     il formato (su un unico foglio),

     la disposizione e le dimensioni delle caselle.

    CERTIFICATO DI CONTROLLO PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI BIOLOGICI NELLA COMUNITÀ EUROPEA1. Organismo o autorità emittente (nome e indirizzo)2. Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, articolo 33, paragrafo 2 o articolo 33, paragrafo 3 o regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, articolo 193. N. di serie del certificato di controllo4. N. di riferimento dell'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 195. Esportatore (nome e indirizzo)6. Organismo o autorità di controllo (nome e indirizzo)7. Produttore o preparatore del prodotto (nome e indirizzo)8. Paese di spedizione9. Paese di destinazione10. Primo consegnatario del prodotto nella Comunità (nome e indirizzo)11. Nome e indirizzo dell'importatore12. Contrassegni e cifre. N. del/dei container. Numero e tipo. Denominazione commerciale del prodotto13. Codici NC14. Quantitativo dichiarato15. Dichiarazione dell'organismo o dell'autorità emittente di cui alla casella 1Si certifica che il presente certificato è rilasciato in base ai controlli prescritti dall'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1235/2008 e che i prodotti sopraindicati sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione e alle modalità di sorveglianza del metodo di produzione biologico considerate equivalenti in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007.DataNome e firma del responsabileTimbro dell'autorità o dell'organismo preposto al rilascio

    16. Dichiarazione dell'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea che ha concesso l'autorizzazione o del suo delegato.Si certifica che i prodotti sopraindicati sono autorizzati ad essere commercializzati nella Comunità europea a norma della procedura dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008 con il numero di autorizzazione indicato nella casella 4.DataNome e firma del responsabileTimbro dell'autorità competente o del suo delegato nello Stato membro17. Verifica della spedizione da parte della competente autorità nazionaleStato membro: …Registrazione dell'importazione (tipo, numero, data e ufficio della dichiarazione doganale): …Data: …Nome e firma del responsabileTimbro18. Dichiarazione del primo consegnatarioSi certifica che il ricevimento delle merci è avvenuto in conformità delle disposizioni dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.Nome della societàDataNome e firma del responsabile

    NoteCasella 1: Autorità o organismo competente o altra autorità o organismo designato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1235/2008. Tale organismo compila anche le caselle 3 e 15.Casella 2: Indica i regolamenti CE applicabili per il rilascio e l'utilizzo del presente certificato; specificare le disposizioni pertinenti.Casella 3: Numero di serie del certificato rilasciato dall'autorità od organismo competente a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1235/2008.Casella 4: Il numero di autorizzazione in caso di importazione a norma dell'articolo 19. La casella è compilata dall'organismo preposto al rilascio oppure, qualora al momento della vidimazione della casella 15 da parte di tale organismo non sia ancora disponibile l'informazione, dall'importatore.Casella 5: Nome e indirizzo dell'esportatore.Casella 6: L'organismo o l'autorità di controllo che verifica la conformità dell'ultima operazione (produzione, preparazione, condizionamento ed etichettatura) conformemente alle norme dei metodi di produzione biologici nel paese terzo di spedizione.Casella 7: L'operatore che ha effettuato l'ultima operazione (produzione, preparazione, condizionamento ed etichettatura) sulla spedizione nel paese terzo di cui alla casella 8.Casella 9: Per paese di destinazione si intende il paese del primo consegnatario nella Comunità.Casella 10: Nome e indirizzo del primo consegnatario della spedizione nella Comunità. Per primo consegnatario si intende la persona fisica o giuridica presso la quale è consegnata la spedizione e dove questa verrà predisposta per l'ulteriore preparazione e/o commercializzazione. Il primo consegnatario compila anche la casella 18.Casella 11: Nome e indirizzo dell'importatore. Per importatore si intende la persona fisica o giuridica nella Comunità europea che, personalmente o tramite un rappresentante, presenta la spedizione per l'immissione in libera pratica nella Comunità europea.Casella 13: I codici della nomenclatura combinata per il prodotto in questione.Casella 14: Quantità dichiarata espressa nelle unità appropriate (kg di massa netta, litri, ecc.).Casella 15: Dichiarazione dell'organismo o dell'autorità che rilascia il certificato. La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.Casella 16: Soltanto per le importazioni nell'ambito della procedura di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008. Dev'essere compilata dalla competente autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione oppure, in caso di delega a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 1235/2008, dall'autorità o dall'organismo delegato. Non dev'essere compilata qualora si applichi la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 1235/2008.Casella 17: Deve essere compilata dalla competente autorità nazionale anteriormente alla verifica della spedizione conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, oppure prima delle operazioni di preparazione o suddivisione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1235/2008.Casella 18: Deve essere compilata dal primo consegnatario al ricevimento dei prodotti una volta effettuati i controlli di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.




    ALLEGATO VI

    MODELLO DI ESTRATTO DEL CERTIFICATO DI ISPEZIONE

    di cui all’articolo 14

    Il modello dell'estratto è stabilito per quanto riguarda:

     il testo,

     il formato,

     la disposizione e le dimensioni delle caselle.

    ESTRATTO N. … DEL CERTIFICATO DI CONTROLLO PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI BIOLOGICI NELLA COMUNITÀ EUROPEA1. Organismo o autorità che ha rilasciato il certificato di controllo di base (nome e indirizzo)2. Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, articolo 33, paragrafo 2 o articolo 33, paragrafo 3 o regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, articolo 193. N. di serie del certificato di controllo di base4. N. di riferimento dell′autorizzazione concessa a norma dell′articolo 195. Operatore che ha suddiviso in più lotti la spedizione originale (nome e indirizzo)6. Organismo o autorità di controllo (nome e indirizzo)7. Nome e indirizzo dell′importatore della spedizione originale8. Paese di invio della spedizione originale9. Quantitativo totale dichiarato della spedizione originale10. Consegnatario del lotto ottenuto dopo la suddivisione (nome e indirizzo)11. Contrassegni e cifre. N. del/dei container. Numero e tipo. Denominazione commerciale del lotto12. Codice NC13. Quantitativo dichiarato del lotto14. Dichiarazione della competente autorità nazionale che vidima l′estratto del certificatoIl presente estratto corrisponde al lotto sopra descritto e ottenuto dalla suddivisione di una spedizione scortata da un certificato originale di controllo avente il numero di serie indicato nella casella 3:Stato membro: …Data: …Nome e firma del responsabileTimbro15. Dichiarazione del consegnatario del lottoSi certifica che il ricevimento del lotto è avvenuto in conformità dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 889/2008.Nome della societàDataNome e firma del responsabile

    NoteEstratto n. …: Il numero dell′estratto corrisponde al numero del lotto ottenuto dalla suddivisione della spedizione originale.Casella 1: Nome dell′organismo o dell′autorità nel paese terzo che ha rilasciato il certificato di controllo di base.Casella 2: Indica i regolamenti CE applicabili per il rilascio e l′utilizzo del presente estratto; indicare le disposizioni particolari di importazione della spedizione (cfr. casella 2 del certificato di controllo di base).Casella 3: Numero di serie del certificato rilasciato dall′autorità od organismo competente a norma dell′articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1235/2008.Casella 4: Il numero di riferimento dell′autorizzazione concessa a norma dell′articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008 (cfr. casella 4 del certificato di controllo di base).Casella 6: Organismo o autorità di controllo sull′operatore che ha suddiviso la spedizione.Caselle 7, 8 e 9: Cfr. le corrispondenti informazioni sul certificato di controllo di base.Casella 10: Consegnatario del lotto (ottenuto dalla suddivisione) nella Comunità europea.Casella 12: Codici della nomenclatura combinata per il lotto dei prodotti in questione.Casella 13: Quantità dichiarata espressa nelle unità appropriate (kg di massa netta, litri, ecc.)Casella 14: Deve essere compilata dalla competente autorità nazionale per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione di cui all′articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008.Casella 15: Deve essere compilata dal consegnatario al ricevimento del lotto, una volta effetuati i controlli di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 889/2008.




    ALLEGATO VII



    Tavola di concordanza di cui all’articolo 20

    Regolamento (CE) n. 345/2008

    Regolamento (CE) n. 605/2008

    Presente regolamento

    Articolo 1, paragrafo 1

    Articolo 1

    Articolo 1, paragrafo 2

    Articolo 2, frase introduttiva e punto 1

    Articolo 2, frase introduttiva e punto 1

     

    Articolo 2, punto 2

     

    Articolo 2, punto 2

    Articolo 2, punto 3

     

    Articolo 2, punto 3

    Articolo 2, punto 4

     

    Articolo 2, punto 4

     

    Articolo 2, punto 5

    Articolo 2, punto 5

    Articolo 3

    Articolo 4

    Articolo 5

    Articolo 6

    Articolo 1

    Articolo 7

    Articolo 2, paragrafo 1

    Articolo 8, paragrafo 1

    Articolo 2, paragrafo 2

    Articolo 8, paragrafo 2

    Articolo 2, paragrafo 3

    Articolo 8, paragrafo 3

    Articolo 2, paragrafo 4

    Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2

    Articolo 8, paragrafo 4

    Articolo 2, paragrafo 5

     

    Articolo 9, paragrafo 1

    Articolo 2, paragrafo 6

     

    Articolo 9, paragrafi 3 e 4

    Articolo 10

    Articolo 11

    Articolo 12

    Articoli 3 e 4

    Articolo 13

    Articolo 5

    Articolo 14

    Articolo 6

    Articolo 15

    Articolo 16

    Articolo 17

    Articolo 7, paragrafo 1

    Articolo 7, paragrafo 2

    Articolo 18

    Articolo 19

    Articolo 3

    Articolo 8

    Articolo 20

    Articolo 4

    Articolo 9

    Articolo 21

    Allegato II

    Allegato I

    Allegato II

    Allegato I

    Allegato III

    Allegato IV

    Allegato I

    Allegato V

    Allegato II

    Allegato VI

    Allegato III

    Allegato IV

    Allegato VII



    ( 1 ) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

    ( 2 ) GU L 108 del 18.4.2008, pag. 8.

    ( 3 ) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

    ( 4 ) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

    ( 5 ) GU L 166 del 27.6.2008, pag. 3.

    ( 6 ) GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

    ( 7 ) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

    ( 8 ) GU L 251 del 27.7.2004, pag. 9.

    ( 9 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    ( 10 ) Gli ingredienti devono essere certificati da un organismo o da un’autorità di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 o prodotti e certificati in un paese terzo riconosciuto a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento o prodotti e certificati nell’Unione in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.

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