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Document 02008L0048-20190726
Directive 2008/48/EC Of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC
Consolidated text: Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio
Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio
02008L0048 — IT — 26.07.2019 — 004.001
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DIRETTIVA 2008/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133 dell'22.5.2008, pag. 66) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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DIRETTIVA 2011/90/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 14 novembre 2011 |
L 296 |
35 |
15.11.2011 |
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L 60 |
34 |
28.2.2014 |
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REGOLAMENTO (UE) 2016/1011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2016 |
L 171 |
1 |
29.6.2016 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 |
L 198 |
241 |
25.7.2019 |
Rettificata da:
DIRETTIVA 2008/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2008
relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva ha per obiettivo l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai contratti di credito.
2. La presente direttiva non si applica ai:
a) contratti di credito garantiti da un'ipoteca oppure da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili o da un diritto legato ai beni immobili;
b) contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o progettato;
c) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 EUR o superiore a 75 000 EUR;
d) contratti di locazione o di leasing che non prevedono obbligo di acquisto dell'oggetto del contratto né in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti; tale obbligo si ritiene sussistente se è così deciso unilateralmente dal creditore;
e) contratti di credito nella forma di concessione di scoperto da rimborsarsi entro un mese;
f) contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese e contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile;
g) contratti di credito mediante i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato, purché tali crediti non siano offerti al pubblico in genere;
h) contratti di credito conclusi con imprese di investimento quali definite dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari ( 1 ) o con enti creditizi quali definiti dall'articolo 4 della direttiva 2006/48/CE allo scopo di consentire ad un investitore di effettuare una transazione concernente uno o più strumenti tra quelli elencati nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE, qualora tale impresa d'investimento o ente creditizio partecipi alla transazione;
i) contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità prevista dalla legge;
j) contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente;
k) contratti di credito per la conclusione dei quali il consumatore è tenuto a depositare presso il creditore un bene a titolo di garanzia, purché la responsabilità del consumatore sia limitata esclusivamente al bene dato in pegno;
l) contratti di credito relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato.
2 bis. In deroga al paragrafo 2, lettera c), la presente direttiva si applica a contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale, con un importo totale del credito superiore a 75 000 EUR.
3. Ai contratti di credito nella forma di concessione di scoperto da rimborsarsi su richiesta o entro tre mesi si applicano soltanto gli articoli da 1 a 3, l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a c), l'articolo 4, paragrafo 4, gli articoli da 6 a 9, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 12, l'articolo 15, l'articolo 17 e gli articoli da 19 a 32.
4. Ai contratti di credito sotto forma di sconfinamento si applicano soltanto gli articoli da 1 a 3, 18, 20 e da 22 a 32.
5. Gli Stati membri possono stabilire che soltanto gli articoli da 1 a 4, gli articoli 6, 7 e 9, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) ad h) e l), l'articolo 10, paragrafo 4, e gli articoli 11, 13 e da 16 a 32 si applichino ai contratti di credito stipulati da un'organizzazione che:
a) è istituita per il reciproco vantaggio dei suoi membri;
b) non realizza profitti per persone che non siano i suoi membri;
c) persegue una finalità sociale in virtù della legislazione nazionale;
d) riceve e gestisce i risparmi dei suoi soli membri e fornisce loro fonti di credito;
e) fornisce credito sulla base di un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello prevalente sul mercato o soggetto ad un limite massimo fissato dalla legislazione nazionale,
e alla quale possono aderire in qualità di membri soltanto le persone che risiedono o che lavorano come dipendenti in una zona determinata o i dipendenti, in attività o in pensione, di un determinato datore di lavoro, o le persone che soddisfano altri criteri fissati dalla legislazione nazionale quale condizione per l'esistenza di un vincolo comune fra i membri.
Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione della presente direttiva i contratti di credito stipulati da siffatta organizzazione qualora il valore complessivo di tutti i contratti di credito esistenti conclusi dall'organizzazione sia trascurabile rispetto al valore complessivo di tutti i contratti di credito esistenti nello Stato membro in cui l'organizzazione è stabilita e il valore complessivo di tutti i contratti di credito esistenti conclusi dall'insieme di siffatte organizzazioni nello Stato membro sia inferiore all'1 % del valore complessivo di tutti i contratti di credito esistenti conclusi in detto Stato membro.
Gli Stati membri riesaminano ogni anno se sussistono le condizioni di applicazione di tale esenzione e adottano le misure del caso per revocare l'esenzione qualora ritengano che le condizioni non siano più soddisfatte.
6. Gli Stati membri possono stabilire che soltanto gli articoli da 1 a 4, gli articoli 6, 7 e 9, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a i), l) e r), l'articolo 10, paragrafo 4, l'articolo 11, l'articolo 13, l'articolo 16 e gli articoli da 18 a 32 si applichino ai contratti di credito che prevedono che il creditore e il consumatore stabiliscano di comune accordo le modalità del pagamento dilazionato o del rimborso, in caso di inadempimento del consumatore già in relazione al contratto di credito iniziale, nel caso in cui:
a) tali accordi offrano maggiori probabilità di evitare procedimenti giudiziali relativi al suddetto inadempimento; e
b) il consumatore non sia in tal modo sottoposto a condizioni meno favorevoli di quelle del contratto di credito iniziale.
Tuttavia, se il contratto di credito rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 3, si applicano soltanto le disposizioni di tale paragrafo.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) «consumatore»: una persona fisica che, nell'ambito delle transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
b) «creditore»: una persona fisica o giuridica che concede o s'impegna a concedere un credito nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale;
c) «contratto di credito»: un contratto in base al quale il creditore concede o s'impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali;
d) «concessione di scoperto»: un contratto di credito espresso in forza del quale il creditore mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto corrente di quest'ultimo;
e) «sconfinamento»: uno scoperto tacitamente accettato in forza del quale il creditore mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto corrente di quest'ultimo o la concessione di scoperto convenuta;
f) «intermediario del credito»: una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore e che, nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro versamento di un compenso, che può essere costituito da una somma di denaro o da qualsiasi altro vantaggio economico pattuito,
i) presenta o propone contratti di credito ai consumatori;
ii) assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie alla conclusione di contratti di credito diverse da quelle di cui al punto i); oppure
iii) conclude contratti di credito con i consumatori in nome e per conto del creditore;
g) «costo totale del credito per il consumatore»: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;
h) «importo totale che il consumatore è tenuto a pagare»: la somma tra importo totale del credito e costo totale del credito al consumatore;
i) «tasso annuo effettivo globale»: il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito, se del caso includendo i costi di cui all'articolo 19, paragrafo 2;
j) «tasso debitore»: il tasso d'interesse, espresso in percentuale fissa o variabile, applicato su base annuale all'importo dei prelievi effettuati;
k) «tasso debitore fisso»: tasso debitore convenuto nel contratto di credito in virtù del quale il creditore e il consumatore pattuiscono un tasso debitore per l'intera durata del contratto di credito o più tassi debitori per periodi parziali applicando esclusivamente una percentuale specifica fissa. Se nel contratto di credito non sono stati fissati tutti i tassi debitori, si ritiene che il tasso debitore sia fisso solo per i periodi parziali per i quali i tassi debitori sono stati determinati esclusivamente da una percentuale specifica fissa convenuta al momento della conclusione del contratto di credito;
l) «importo totale del credito»: il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito;
m) «supporto durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
n) «contratto di credito collegato»: un contratto di credito che soddisfa le due condizioni seguenti:
i) il credito in questione serve esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici;
ii) i due contratti costituiscono oggettivamente un'unica operazione commerciale; si ritiene esistente un'unica operazione commerciale quando il fornitore o il prestatore stesso finanzia il credito al consumo oppure, se il credito è finanziato da un terzo, qualora il creditore ricorra ai servizi del fornitore o del prestatore per la conclusione o la preparazione del contratto di credito o qualora le merci specifiche o la prestazione di servizi specifici siano esplicitamente individuati nel contratto di credito.
CAPO II
INFORMAZIONI E PRATICHE PRELIMINARI ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI CREDITO
Articolo 4
Informazioni pubblicitarie di base da fornire
1. Qualsiasi pubblicità relativa a contratti di credito la quale indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore contiene le informazioni di base di cui al presente articolo.
Questo obbligo non si applica nei casi in cui la legislazione nazionale richieda l'indicazione del tasso annuo effettivo globale per la pubblicità relativa a contratti di credito la quale non indichi un tasso d'interesse né qualunque altro dato numerico riguardante qualsiasi costo del credito al consumatore ai sensi del primo comma.
2. Le informazioni di base riguardano, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo:
a) il tasso debitore, fisso o variabile, corredato di informazioni relative alle spese comprese nel costo totale del credito al consumatore;
b) l'importo totale del credito;
c) il tasso annuo effettivo globale; in caso di contratto di credito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere che non sia necessario fornire il tasso annuo effettivo globale;
d) se del caso, la durata del contratto di credito;
e) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per una data merce o un dato servizio, il prezzo in contanti e l'importo degli eventuali pagamenti anticipati;
f) se del caso, l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare e l'importo delle rate.
3. Se la conclusione di un contratto riguardante un servizio accessorio connesso con il contratto di credito, in particolare un'assicurazione, è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste e se il costo di tale servizio non può essere determinato in anticipo, anche l'obbligo di ricorrere a detto contratto è indicato in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata, assieme al tasso annuo effettivo globale.
4. Il presente articolo lascia impregiudicata la direttiva 2005/29/CE.
Articolo 5
Informazioni precontrattuali
1. Il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito. Tali informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il modulo relativo alle «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori» riportate nell'allegato II. Si considera che il creditore abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2002/65/CE se ha fornito le «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori».
Le informazioni di cui trattasi riguardano:
a) il tipo di credito;
b) l'identità e l'indirizzo geografico del creditore, nonché, se del caso, l'identità e l'indirizzo geografico dell'intermediario del credito;
c) l'importo totale del credito e le condizioni di prelievo;
d) la durata del contratto di credito;
e) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per una merce o un servizio specifici e dei contratti di credito collegati, tale merce o servizio e il relativo prezzo in contanti;
f) il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e la procedura di modifica del tasso debitore. Qualora si applichino tassi debitori diversi in circostanze diverse, le suddette informazioni in merito a tutti i tassi applicabili;
g) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, illustrati mediante un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso; ove il consumatore abbia indicato al creditore uno o più elementi del credito che preferisce, quali la durata del contratto di credito e l'importo totale del credito, il creditore deve tenerne conto; se un contratto di credito prevede diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi e il creditore si avvale dell'ipotesi di cui all'allegato I, parte II, lettera b), egli indica che altri meccanismi di prelievo per detto tipo di contratto di credito possono comportare tassi annui effettivi globali più elevati;
h) l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti a diversi tassi debitori ai fini del rimborso;
i) se del caso, le spese di gestione di uno o più conti su cui sono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, a meno che l'apertura del conto sia facoltativa, le spese relative all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permette di effettuare pagamenti e prelievi, eventuali altre spese derivanti dal contratto di credito, nonché le condizioni alle quali tali spese possono essere modificate;
j) se del caso, l'esistenza di spese che il consumatore è tenuto a pagare al notaio all'atto della conclusione del contratto di credito;
k) l'obbligo di ricorrere a un contratto avente ad oggetto il servizio accessorio connesso con il contratto di credito, in particolare una polizza assicurativa, se la conclusione del contratto relativo a tale servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste;
l) il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento, le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;
m) un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti;
n) se del caso, le garanzie richieste;
o) l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso;
p) il diritto al rimborso anticipato e, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo a norma dell'articolo 16;
q) il diritto del consumatore a essere informato immediatamente e gratuitamente, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, del risultato della consultazione di una banca dati ai fini della valutazione del merito creditizio;
r) il diritto del consumatore a ricevere gratuitamente, su richiesta, copia della bozza del contratto di credito. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non intende procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore;
s) se del caso, il periodo di tempo per il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali.
Qualora l'accordo di credito si riferisca a un indice di riferimento quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), il nome dell'indice di riferimento e del suo amministratore e le potenziali implicazioni per il consumatore sono resi noti dal creditore o, se del caso, dall'intermediario del credito, al consumatore in un documento separato, che può essere allegato al modulo relativo alle «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori».
Qualsiasi informazione aggiuntiva che il creditore desiderasse fornire al consumatore è fornita in un documento distinto che può essere allegato al modulo relativo alle «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori».
2. Tuttavia, per le comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario da fornire secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, di tale direttiva, comprende almeno i dati di cui alle lettere c), d), e), f) e h) del paragrafo 1 del presente articolo, il tasso annuo effettivo globale, illustrato mediante un esempio rappresentativo, e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare.
3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare nel caso contemplato dal paragrafo 2, il creditore fornisce al consumatore tutte le informazioni precontrattuali utilizzando il modulo riguardante le Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.
4. Su richiesta, al consumatore, oltre alle «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori», è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non intende procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.
5. Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell'importo totale del credito, ma servono a costituire il capitale durante i periodi e alle condizioni previsti dal contratto di credito o da un contratto accessorio, le informazioni precontrattuali necessarie ai sensi del paragrafo 1 comprendono una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che tali contratti di credito non prevedono una garanzia di rimborso dell'importo totale del credito prelevato in base al contratto di credito, salvo che una siffatta garanzia sia fornita.
6. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscano al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite conformemente al paragrafo 1, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata di tale assistenza e stabilire chi la fornisce, tenendo conto del contesto particolare nel quale il contratto di credito è offerto, del destinatario e del tipo di credito offerto.
Articolo 6
Obblighi di informazione precontrattuale relativi ad alcuni contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e ad alcuni contratti di credito specifici
1. Il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta riguardante un contratto di credito ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3, 5 o 6, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito.
Le informazioni di cui trattasi precisano:
a) il tipo di credito;
b) l'identità e l'indirizzo geografico del creditore nonché, se del caso, l'identità e l'indirizzo geografico dell'intermediario del credito;
c) l'importo totale del credito;
d) la durata del contratto di credito;
e) il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale; le spese addebitate dal momento della conclusione del contratto di credito e, se del caso, le condizioni per una loro eventuale modifica;
f) il tasso annuo effettivo globale illustrato mediante esempi rappresentativi che devono riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso;
g) le condizioni e la procedura per lo scioglimento del contratto di credito;
h) per i contratti di credito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, se del caso, l'indicazione che al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito;
i) il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento, le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;
j) il diritto del consumatore a essere informato gratuitamente, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, del risultato della consultazione di una banca dati ai fini della valutazione del proprio merito creditizio;
k) per i contratti di credito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, informazioni sulle spese addebitabili a decorrere dal momento in cui tali contratti di credito sono conclusi e, se del caso, sulle condizioni alle quali tali spese possono essere modificate;
l) se del caso, il periodo di tempo per il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali.
Tali informazioni sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e hanno tutte la stessa evidenza grafica. Possono essere fornite mediante il modulo relativo alle «Informazioni europee relative al credito ai consumatori» riportate nell'allegato III. Si considera che il creditore abbia soddisfatto gli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/65/CE, se ha fornito le «Informazioni europee relative al credito ai consumatori».
2. In caso di contratto di credito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere che non sia necessario fornire il tasso annuo effettivo globale.
3. Per i contratti di credito di cui all'articolo 2, paragrafi 5 e 6, le informazioni fornite al consumatore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo comprendono anche:
a) l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso; e
b) il diritto al rimborso anticipato e, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo.
Tuttavia, se il contratto di credito rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, si applicano soltanto le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Tuttavia, per le comunicazioni mediante telefonia vocale e qualora il consumatore chieda la disponibilità immediata di una concessione di scoperto, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario comprende almeno i dati di cui alle lettere c), e), f), e h) del paragrafo 1. Inoltre, nei contratti di credito di cui al paragrafo 3, la descrizione delle principali caratteristiche comprende la durata del contratto di credito.
5. Nonostante l'esclusione prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri applicano almeno i requisiti di cui al paragrafo 4, prima frase, del presente articolo ai contratti di credito nella forma di concessione di scoperto da rimborsarsi entro un mese.
6. Su richiesta, al consumatore, oltre alle informazioni di cui al paragrafo da 1 a 4 è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito contenente le informazioni contrattuali di cui all'articolo 10 nella misura in cui tale articolo è applicabile. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non intende procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.
7. Se il contratto è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, compresi i casi contemplati dal paragrafo 4, il creditore immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito soddisfa gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 3 fornendo le informazioni contrattuali conformemente all'articolo 10 nella misura in cui esso si applica.
Articolo 7
Deroghe agli obblighi di informazione precontrattuale
Gli articoli 5 e 6 non si applicano ai fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio. Ciò non incide sull'obbligo del creditore di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali contemplate in tali articoli.
Articolo 8
Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore
1. Gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente. Gli Stati membri la cui normativa prevede già una valutazione del merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente possono mantenere tale obbligo.
2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, gli Stati membri provvedono affinché il creditore aggiorni le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuti il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.
CAPO III
ACCESSO ALLE BANCHE DATI
Articolo 9
Accesso alle banche dati
1. Ogni Stato membro, nel caso dei crediti transfrontalieri, garantisce l'accesso dei creditori degli altri Stati membri alle banche dati utilizzate nel proprio territorio allo scopo di verificare il merito creditizio dei consumatori. Le condizioni di accesso non sono discriminatorie.
2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulla consultazione di una banca dati, il creditore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato di tale consultazione e degli estremi della banca dati consultata.
3. L'informazione è fornita a meno che la comunicazione di tali informazioni sia vietata da un'altra normativa comunitaria o sia contraria agli obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.
4. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( 3 ).
CAPO IV
INFORMAZIONE E DIRITTI RIGUARDANTI I CONTRATTI DI CREDITO
Articolo 10
Informazioni da inserire nei contratti di credito
1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
Tutte le parti del contratto ricevono copia del contratto di credito. Il presente articolo si applica fatte salve le norme nazionali riguardanti la validità della conclusione dei contratti conformi alla normativa comunitaria.
2. Nel contratto di credito figurano, in modo chiaro e conciso, le informazioni seguenti:
a) il tipo di credito;
b) l'identità e l'indirizzo geografico delle parti del contratto, nonché, se del caso, l'identità e l'indirizzo geografico dell'intermediario del credito;
c) la durata del contratto di credito;
d) l'importo totale del credito e le condizioni di prelievo;
e) in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per una merce o un servizio specifici o di contratti di credito collegati, tale merce o servizio e il relativo prezzo in contanti;
f) il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e le procedure di modifica del tasso debitore. Qualora si applichino tassi debitori diversi in circostanze diverse, le suddette informazioni in merito a tutti i tassi applicabili;
g) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, calcolati al momento della conclusione del contratto di credito; sono indicate tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso;
h) l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso;
i) in caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata fissa il diritto del consumatore di ricevere, su richiesta e senza spese, in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento.
La tabella di ammortamento indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi; la tabella contiene la ripartizione di ciascun rimborso periodico per mostrare l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi; qualora il tasso non sia fisso o i costi aggiuntivi possano essere modificati nell'ambito del contratto di credito, la tabella di ammortamento contiene in modo chiaro e conciso un'indicazione del fatto che i dati della tabella sono validi solo fino alla modifica successiva del tasso debitore o dei costi aggiuntivi conformemente al contratto di credito;
j) se il pagamento riguarda spese e interessi senza ammortamento del capitale, un estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento dell'interesse debitore e delle spese ricorrenti e non ricorrenti correlate;
k) se del caso, le spese di gestione di uno o più conti su cui sono registrati le operazioni di pagamento e i prelievi, a meno che l'apertura del conto sia facoltativa, le spese relative all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permette di effettuare pagamenti e prelievi, eventuali altre spese derivanti dal contratto di credito, nonché le condizioni alle quali tali spese possono essere modificate;
l) il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento applicabile al momento della conclusione del contratto di credito e le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;
m) un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti;
n) se del caso, l'indicazione delle spese notarili dovute;
o) le garanzie e le assicurazioni richieste, se esistenti;
p) l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso e il periodo durante il quale esso può essere esercitato e le altre condizioni per il suo esercizio, comprese le informazioni sull'obbligo del consumatore di rimborsare il capitale prelevato e corrispondere gli interessi conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), e l'importo giornaliero degli interessi da corrispondere;
q) informazioni concernenti i diritti derivanti dall'articolo 15 nonché le condizioni del loro esercizio;
r) il diritto al rimborso anticipato, la relativa procedura nonché, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo;
s) la procedura da seguire per l'esercizio del diritto di scioglimento del contratto di credito;
t) l'eventuale esistenza di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso a disposizione del consumatore e, se tale meccanismo esiste, le modalità di accesso allo stesso;
u) se del caso, altre condizioni contrattuali;
v) se del caso, identità e indirizzo della competente autorità di controllo.
3. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera i), il creditore mette a disposizione del consumatore in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito e senza spese un estratto sotto forma di tabella di ammortamento.
4. Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell'importo totale del credito, ma servono a costituire il capitale durante i periodi e alle condizioni previsti dal contratto di credito o da un contratto accessorio, le informazioni necessarie ai sensi del paragrafo 2 comprendono una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che tali contratti di credito non prevedono una garanzia di rimborso dell'importo totale del credito prelevato, in base al contratto di credito, salvo che una siffatta garanzia sia fornita.
5. Nei contratti di credito nella forma di concessione di scoperto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, figurano, in modo chiaro e conciso, le informazioni seguenti:
a) il tipo di credito;
b) l'identità e l'indirizzo geografico delle parti del contratto, nonché, se del caso, l'identità e l'indirizzo geografico dell'intermediario del credito;
c) la durata del contratto di credito;
d) l'importo totale del credito e le condizioni di prelievo;
e) il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e la procedura di modifica del tasso debitore e qualora si applichino tassi debitori diversi in circostanze diverse, le suddette informazioni in merito a tutti i tassi applicabili;
f) il tasso annuo effettivo globale e il costo totale del credito al consumatore, calcolato al momento della conclusione del contratto; sono indicate tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 3, lettere g) e i); gli Stati membri possono decidere che non sia necessario fornire il tasso annuo effettivo globale;
g) l'indicazione che al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare integralmente l'importo del credito;
h) la procedura da seguire per l'esercizio del diritto di recesso del contratto di credito; e
i) le informazioni sulle spese addebitabili a decorrere dal momento in cui tali contratti di credito sono conclusi e, se del caso, sulle condizioni alle quali tali spese possono essere modificate.
Articolo 11
Informazioni sul tasso debitore
1. Se del caso il consumatore è informato della modifica del tasso debitore, con comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, prima dell'entrata in vigore della modifica. L'informazione comprende l'importo dei pagamenti dall'entrata in vigore del nuovo tasso debitore e, se il numero o la frequenza dei pagamenti sono modificati, la relativa informazione.
2. Le parti possono tuttavia convenire nel contratto di credito che l'informazione di cui al paragrafo 1 sia fornita al consumatore periodicamente nel caso in cui la modifica del tasso debitore sia dovuta ad una modifica di un tasso di riferimento, il nuovo tasso di riferimento sia reso pubblico con mezzi appropriati e l'informazione relativa al nuovo tasso di riferimento sia altresì disponibile presso i locali del creditore.
Articolo 12
Obblighi relativi ai contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto
1. Quando un contratto di credito prevede una concessione di scoperto, il consumatore è informato a scadenze regolari per mezzo di un estratto conto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, che riporta le seguenti informazioni:
a) il periodo preciso al quale si riferisce l'estratto conto;
b) gli importi prelevati e la data dei prelievi;
c) il saldo e la data dell'estratto conto precedente;
d) il nuovo saldo;
e) la data e l'importo dei pagamenti effettuati dal consumatore;
f) il tasso debitore applicato;
g) le eventuali spese addebitate;
h) se del caso, l'importo minimo da pagare.
2. Inoltre, il consumatore è informato degli aumenti del tasso debitore o delle spese a suo carico, con comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, prima dell'entrata in vigore della modifica.
Le parti possono tuttavia convenire nel contratto di credito che l'informazione relativa alle modifiche del tasso debitore sia fornita secondo quanto previsto al paragrafo 1 nel caso in cui la modifica del tasso debitore sia dovuta ad una modifica del tasso di riferimento, il nuovo tasso di riferimento sia reso pubblico con mezzi appropriati e l'informazione relativa al nuovo tasso di riferimento sia altresì disponibile presso i locali del creditore.
Articolo 13
Contratti di credito a durata indeterminata
1. Il consumatore può avviare gratuitamente la procedura tipo di scioglimento del contratto di credito a durata indeterminata in qualsiasi momento, a meno che le parti non abbiano convenuto un preavviso. Tale preavviso non può essere superiore ad un mese.
Se convenuto nel contratto di credito, il creditore può avviare la procedura tipo di scioglimento del contratto di credito a durata indeterminata con un preavviso di almeno due mesi comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole.
2. Se convenuto nel contratto di credito, il creditore può, per motivi oggettivamente giustificati, porre termine al diritto del consumatore di effettuare ulteriori prelievi in virtù di un contratto di credito a durata indeterminata. Il creditore informa il consumatore dello scioglimento del contratto e dei relativi motivi con comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, ove possibile prima dello scioglimento e, al più tardi, immediatamente dopo, a meno che la comunicazione di tale informazione non sia vietata da altra normativa comunitaria o sia contraria a obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza.
Articolo 14
Diritto di recesso
1. Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto di credito senza dare alcuna motivazione.
Tale periodo di recesso ha inizio:
a) il giorno della conclusione del contratto di credito; oppure
b) il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 10, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma.
2. Qualora nel caso di un contratto di credito collegato, quale definito all'articolo 3, lettera n), la normativa nazionale vigente al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva preveda già che i fondi non possano essere messi a disposizione del consumatore prima dello scadere di un determinato periodo, gli Stati membri possono eccezionalmente prevedere che il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo possa essere ridotto a tale determinato periodo su esplicita richiesta del consumatore.
3. Se il consumatore esercita il diritto di recesso:
a) per dare efficacia al recesso ne informa il creditore prima della scadenza del termine indicato nel paragrafo 1, secondo le informazioni fornite dal creditore ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), con un mezzo che possa costituire prova conformemente alla legislazione nazionale. Il termine si considera rispettato qualora la notifica, purché trasmessa su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile per il creditore, sia stata inviata prima della scadenza del termine; e
b) paga al creditore il capitale e gli interessi dovuti su tale capitale dalla data di prelievo del credito fino alla data di rimborso del capitale senza indugio e comunque non oltre 30 giorni di calendario dall'invio della notifica del recesso al creditore. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso debitore pattuito. Il creditore non ha diritto a nessun altro indennizzo da parte del consumatore in caso di recesso, salvo essere tenuto indenne delle spese non rimborsabili pagate dal creditore stesso alla pubblica amministrazione.
4. Se un servizio accessorio connesso con il contratto di credito è fornito dal creditore o da un terzo in base ad un contratto concluso tra terzo e creditore, il consumatore non è più vincolato al contratto avente ad oggetto il servizio accessorio qualora eserciti il diritto di recesso riguardo al contratto di credito a norma del presente articolo.
5. Se il consumatore gode del diritto di recesso a norma dei paragrafi 1, 3 e 4, non si applicano gli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/65/CE e l'articolo 5 della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali ( 4 ).
6. Gli Stati membri possono prevedere che i paragrafi da 1 a 4 non si applichino ai contratti di credito che, per legge, devono essere conclusi con l'assistenza di un notaio, purché questo confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui agli articoli 5 e 10.
7. Il presente articolo lascia impregiudicata qualsivoglia disposizione della legislazione nazionale che stabilisce il periodo di tempo durante il quale l'esecuzione del contratto non può avere inizio.
Articolo 15
Contratti di credito collegati
1. Il consumatore che abbia esercitato un diritto di recesso basato sulla normativa comunitaria riguardo a un contratto per la fornitura di merci o la prestazione di servizi non è più vincolato da un eventuale contratto di credito collegato.
2. Qualora le merci o i servizi oggetto di un contratto di credito collegato non siano forniti o siano forniti soltanto in parte o non siano conformi al contratto per la fornitura degli stessi, il consumatore ha il diritto di agire nei confronti del creditore se ha agito nei confronti del fornitore o prestatore, senza ottenere la soddisfazione che gli spetta ai sensi della legge o in virtù del contratto per la fornitura di merci o la prestazione di servizi. Gli Stati membri stabiliscono in che misura e a quali condizioni possono essere esperiti tali rimedi.
3. Il presente articolo si applica fatte salve le norme nazionali secondo cui, se il consumatore ha ottenuto il finanziamento per l'acquisto delle merci o dei servizi tramite un contratto di credito, il creditore risponde in solido con il fornitore di merci o il prestatore di servizi qualora il consumatore faccia valere una pretesa nei confronti di quest'ultimo.
Articolo 16
Rimborso anticipato
1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso.
L'indennizzo non può superare l'1 % dell'importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore a un anno, l'indennizzo non può superare lo 0,5 % dell'importo del credito rimborsato in anticipo.
3. Non può essere preteso nessun indennizzo per il rimborso anticipato:
a) se il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto d'assicurazione destinato a garantire il rimborso del credito;
b) in caso di concessione di scoperto;
c) se il rimborso ha luogo in un periodo per il quale il tasso debitore non è fisso.
4. Gli Stati membri possono prevedere che:
a) il creditore possa esigere detto indennizzo soltanto a condizione che l'importo del rimborso anticipato superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l'importo di 10 000 EUR in dodici mesi;
b) il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2.
Se l'indennizzo richiesto dal creditore supera la perdita da questi effettivamente subita il consumatore può esigere una corrispondente riduzione.
In tal caso la perdita consiste nella differenza tra il tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al quale il creditore può prestare la somma rimborsata anticipatamente sul mercato al momento del rimborso anticipato e tiene conto dell'impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi.
5. L'indennizzo non supera l'ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data concordata di scioglimento del contratto di credito.
Articolo 17
Cessione di diritti
1. In caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto, il consumatore può far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto all'indennizzo ove questo sia ammesso nello Stato membro in questione.
2. Il consumatore è informato della cessione di cui al paragrafo 1, a meno che il creditore originario, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore.
Articolo 18
Sconfinamento
1. In caso di contratto per l'apertura di un conto corrente che contempla la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, il contratto contiene anche le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e). Il creditore fornisce comunque periodicamente tali informazioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole.
2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole,
a) lo sconfinamento;
b) l'importo interessato;
c) il tasso debitore;
d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la legislazione nazionale che prevede che il creditore offra un altro tipo di prodotto creditizio se la durata dello sconfinamento è significativa.
CAPO V
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE
Articolo 19
Calcolo del tasso annuo effettivo globale
1. Il tasso annuo effettivo globale che, su base annua, rende uguale il valore attualizzato di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) futuri o esistenti pattuiti da creditore e consumatore, è calcolato con la formula matematica che figura nella parte I dell'allegato I.
2. Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi.
I costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento sono inclusi nel costo totale del credito al consumatore, a meno che l'apertura del conto sia facoltativa e i costi correlati al conto siano stati indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore.
3. Il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.
4. Per quanto riguarda i contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso debitore e, se del caso, le spese computate nel tasso annuo effettivo globale ma non quantificabili al momento del calcolo, il tasso annuo effettivo globale è calcolato muovendo dall'ipotesi che il tasso debitore e le altre spese rimarranno fissi rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito.
5. Se necessario, è possibile valersi delle altre ipotesi di cui all’allegato I per il calcolo del tasso annuo effettivo globale.
Se le ipotesi di cui al presente articolo e alla parte II dell’allegato I non sono sufficienti per calcolare in modo uniforme il tasso annuo effettivo globale o non sono più adeguate alla situazione commerciale esistente sul mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 24 bis, con cui modifica il presente articolo e la parte II dell’allegato I per aggiungere le ulteriori ipotesi necessarie per il calcolo del tasso annuo effettivo globale o modificare quelle esistenti.
CAPO VI
CREDITORI E INTERMEDIARI DEL CREDITO
Articolo 20
Regolamentazione relativa ai creditori
Gli Stati membri provvedono affinché i creditori siano controllati da un organismo o da un'autorità indipendente da istituzioni finanziarie o siano oggetto di una regolamentazione. Ciò si applica fatta salva la direttiva 2006/48/CE.
Articolo 21
Obblighi degli intermediari del credito nei confronti dei consumatori
Gli Stati membri provvedono affinché:
a) un intermediario del credito indichi, sia nella pubblicità che nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei suoi poteri, in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o più creditori oppure a titolo di mediatore indipendente;
b) il consumatore sia informato del compenso da versare, se del caso, all'intermediario del credito per i suoi servizi e che tale compenso sia oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito;
c) l'intermediario del credito comunichi al creditore il compenso che il consumatore deve versare, se del caso, all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del tasso annuo effettivo globale.
CAPO VII
MISURE DI ATTUAZIONE
Articolo 22
Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva
1. Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalle disposizioni della legislazione nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere eluse attraverso l'impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo prelievi o contratti di credito che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l'applicazione della direttiva stessa.
4. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i consumatori non siano privati della tutela accordata dalla presente direttiva a seguito della scelta della legge di uno Stato terzo quale legge applicabile al contratto di credito, se tale contratto presenta uno stretto legame con il territorio di uno o più Stati membri.
Articolo 23
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 24
Risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo relative a contratti di credito, eventualmente mediante il ricorso a organismi esistenti.
2. Gli Stati membri incoraggiano detti organismi a cooperare tra l'altro per risolvere le controversie transfrontaliere relative a contratti di credito.
Articolo 24 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 19, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 19, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 5 ).
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
▼M4 —————
Articolo 26
Informazione della Commissione
►C3 Lo Stato membro che si avvale di una delle opzioni normative di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 5, lettera f), all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 4, ne informa ◄ la Commissione, come pure di ogni successiva modifica. La Commissione rende pubbliche tali informazioni in un sito web o in altro modo facilmente accessibile. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per trasmettere tali informazioni ai creditori e ai consumatori nazionali.
Articolo 27
Attuazione
►C1 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente all'11 giugno 2010 ◄ le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano queste disposizioni ►C1 a decorrere dall'11 giugno 2010. ◄
Entro il 1o luglio 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, e le comunicano alla Commissione. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1o luglio 2018.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
►C1 2. La Commissione procede ogni cinque anni, e per la prima volta l'11 giugno 2013, ◄ ad un esame delle soglie previste dalla presente direttiva e dai suoi allegati e delle percentuali usate per calcolare l'indennizzo in caso di rimborso anticipato, al fine di valutarne l'adeguatezza a fronte delle tendenze economiche nella Comunità e della situazione del mercato interessato. ►C3 La Commissione controlla inoltre le ripercussioni che le opzioni normative di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 5, lettera f), all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 4, hanno sul mercato interno e sui consumatori. ◄ I risultati, eventualmente accompagnati da una proposta di conseguente modifica delle soglie e delle percentuali, nonché delle opzioni normative sopramenzionate sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 28
Conversione in valuta nazionale degli importi espressi in euro
1. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri che convertono in valuta nazionale gli importi espressi in euro utilizzano inizialmente il tasso di cambio in vigore alla data di adozione della presente direttiva.
2. Gli Stati membri possono arrotondare gli importi risultanti dalla conversione, a condizione che l'arrotondamento non superi i 10 EUR.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 29
Abrogazione
La direttiva 87/102/CEE è abrogata ►C1 con effetto dall'11 giugno 2010. ◄
Articolo 30
Misure transitorie
1. La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione.
2. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché gli articoli 11, 12, 13, 17, 18, paragrafo 1, seconda frase, e 18, paragrafo 2, siano applicati anche ai contratti di credito a durata indeterminata in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione.
Articolo 31
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 32
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2008.
ALLEGATO I
I. Equazione di base che esprime l’equivalenza dei prelievi, da un lato, e dei rimborsi e delle spese, dall’altro
L’equazione di base, da cui risulta il tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime su base annua l’equivalenza tra, da un lato, la somma dei valori attualizzati dei prelievi e, dall’altro, la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese, vale a dire:
dove:
— X |
è il TAEG, |
— m |
è il numero d’ordine dell’ultimo prelievo, |
— k |
è il numero d’ordine di un prelievo, sicché 1 ≤ k ≤ m, |
— Ck |
è l’importo del prelievo k, |
— tk |
è l’intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo prelievo e la data di ciascun prelievo successivo, sicché t1 = 0, |
— m’ |
è il numero dell’ultimo rimborso o pagamento di spese, |
— l |
è il numero di un rimborso o pagamento di spese, |
— Dl |
è l’importo di un rimborso o pagamento di spese, |
— sl |
è l’intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo prelievo e la data di ciascun rimborso o pagamento di spese. |
Osservazioni:
a) Le somme versate da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente ad intervalli eguali;
b) la data iniziale è quella del primo prelievo;
c) gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l’anno sia bisestile o meno;
d) il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno;
e) è possibile riscrivere l’equazione ricorrendo ad una sola sommatoria e utilizzando la nozione di flussi (Ak) che saranno positivi o negativi, vale a dire rispettivamente pagati o percepiti nei periodi da 1 a k, ed espressi in anni, ovvero:
dove S è il saldo dei flussi attualizzati e il cui valore sarà pari a zero se si desidera conservare l’equivalenza dei flussi.
II. Ulteriori ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale
a) Se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di prelievo, si presuppone che l’importo totale del credito sia prelevato immediatamente e per intero;
b) se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di prelievo in generale ma prevede tra le diverse modalità di prelievo una limitazione per quanto riguarda l’importo del credito e il periodo di tempo, si presuppone che l’importo del credito sia prelevato alla data più vicina nel tempo tra quelle previste nel contratto di credito e conformemente a detti limiti di prelievo;
c) se un contratto di credito prevede diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi, si presuppone che l’importo totale del credito sia prelevato con la spesa e il tasso debitore più elevati applicati alla categoria di transazione più comunemente utilizzata nel quadro di detto tipo di contratto di credito;
d) in caso di concessione di scoperto, si presuppone che l’importo totale del credito sia prelevato per intero e per l’intera durata del contratto di credito. Se la durata della concessione di scoperto non è nota, il tasso annuo effettivo globale è calcolato in base all’assunto che la durata del credito sia di tre mesi;
e) nel caso di un contratto di credito a durata indeterminata diverso da una concessione di scoperto, si presume:
i) che il credito sia fornito per un periodo di un anno a decorrere dalla data del primo prelievo e che il pagamento definitivo da parte del consumatore estingua il saldo per capitale, interessi e altri eventuali oneri;
ii) che il capitale sia rimborsato dal consumatore in rate mensili di uguale importo, a partire da un mese dalla data del primo prelievo. Tuttavia, nei casi in cui il capitale può essere rimborsato solo per intero, in un unico versamento, entro ogni termine di pagamento, si presuppone che i successivi prelievi e rimborsi dell’intero capitale da parte del consumatore siano effettuati nel corso di un anno. Gli interessi e gli altri oneri sono applicati in conformità a tali prelievi e rimborsi del capitale e secondo le disposizioni del contratto di credito.
Ai fini della presente lettera, un contratto di credito a durata indeterminata è un contratto di credito senza durata fissa comprendente crediti che devono essere rimborsati per intero entro o dopo un dato termine ma, una volta rimborsati, sono disponibili per un altro prelievo;
f) nel caso dei contratti di credito diversi dagli scoperti e dai crediti a durata indeterminata, di cui alle ipotesi delle lettere d) ed e):
i) se la data o l’importo del rimborso del capitale che il consumatore deve effettuare non possono essere determinati, il rimborso si considera effettuato alla data più vicina nel tempo tra quelle previste nel contratto di credito e per l’importo più basso tra quelli previsti dal contratto di credito;
ii) se la data della conclusione dell’accordo di credito non è nota, si considera che la data del primo prelievo sia quella che corrisponde all’intervallo più breve tra tale data e quella del primo pagamento che deve essere effettuato dal consumatore;
g) se la data o l’importo di un pagamento che il consumatore deve effettuare non possono essere determinati in base al contratto di credito o alle ipotesi delle lettere d), e) o f), si considera che il pagamento sia effettuato conformemente alle date e alle condizioni stabilite dal creditore e, se queste non sono note:
i) gli interessi sono pagati insieme ai rimborsi del capitale;
ii) una spesa diversa dagli interessi espressa come somma unica è pagata alla data di conclusione dell’accordo di credito;
iii) le spese diverse dagli interessi espresse come più pagamenti sono pagate a intervalli regolari, iniziando dalla data del primo rimborso del capitale e, se l’importo di tali pagamenti non è noto, si considera che siano di uguale importo;
iv) il pagamento finale estingue il saldo per capitale, interessi e altri eventuali oneri;
h) se il limite massimo del credito non è stato ancora convenuto, si considera che sia fissato a 1 500 EUR;
i) se sono offerti tassi debitori e spese diversi per un periodo o importo limitato, si presuppone che il tasso debitore e le spese siano quelli più elevati per l’intera durata del contratto di credito;
j) nel caso dei contratti di credito al consumo per cui è pattuito un tasso debitore fisso per il periodo iniziale, al termine del quale è fissato un nuovo tasso debitore, successivamente adeguato periodicamente in base ad un indicatore convenuto, il calcolo del tasso annuo effettivo globale si basa sull’assunto che, al termine del periodo di applicazione del tasso debitore fisso, il tasso debitore sia identico a quello vigente al momento del calcolo del tasso annuo effettivo globale, in base al valore dell’indicatore convenuto in quel momento.
ALLEGATO II
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE RELATIVE AL CREDITO AI CONSUMATORI
1. Identità e contatti del creditore/intermediario del credito
Creditore |
[Identità] |
Indirizzo Numero di telefono (1) Indirizzo di posta elettronica (1) Numero di fax (1) Indirizzo web (1) |
[Indirizzo geografico che il consumatore deve usare] |
Se applicabile |
|
Intermediario del credito |
[Identità] |
Indirizzo Numero di telefono (1) Indirizzo di posta elettronica (1) Numero di fax (1) Indirizzo web (1) |
[Indirizzo geografico che il consumatore deve usare] |
(*1) Informazioni facoltative per il creditore. |
Ogniqualvolta ricorrono i termini «se applicabile», il creditore deve compilare la casella se le informazioni sono pertinenti al prodotto creditizio o cancellare le informazioni corrispondenti o l’intera riga se le informazioni non sono pertinenti al tipo di credito considerato.
Le indicazioni fra parentesi quadre forniscono chiarimenti al creditore e devono essere sostituite con le informazioni pertinenti.
2. Descrizione delle caratteristiche principali del prodotto di credito
Tipo di credito |
|
Importo totale del credito Si tratta del limite massimo o della somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito. |
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Condizioni di prelievo Si tratta delle modalità attraverso le quali il consumatore otterrà il denaro e della relativa data. |
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Durata del contratto di credito |
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Pagamenti rateali e, se del caso, loro ordine di imputazione |
Pagamenti da effettuare: [l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare] Interessi e/o spese che il consumatore è tenuto a pagare nel modo seguente: |
Importo totale che il consumatore è tenuto a pagare Si tratta dell’importo del capitale preso in prestito con gli interessi e gli eventuali costi connessi al credito. |
[Somma dell’importo totale del credito e costo totale del credito] |
Se applicabile Credito concesso sotto forma di pagamento dilazionato per una merce o servizio o connesso alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di un servizio Denominazione della merce/del servizio Prezzo in contanti |
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Se applicabile |
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Garanzie richieste |
[Tipi di garanzia] |
Si tratta di una descrizione delle garanzie che il consumatore è tenuto a fornire in relazione al contratto di credito. |
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Se applicabile I rimborsi non danno luogo all’ammortamento immediato del capitale. |
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3. Costi del credito
Tasso interesse debitore o se applicabile, tassi debitori diversi che si applicano al contratto di credito |
[% — fisso, o — variabile (con l’indice o il tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale), — periodi] |
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Si tratta del costo totale espresso come tasso annuo effettivo globale dell’importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di raffrontare le varie offerte. |
[% Indicare un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso.] |
È obbligatorio, per ottenere il credito in generale oppure alle condizioni contrattuali offerte, sottoscrivere: |
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— una polizza assicurativa che garantisca il credito, o |
Sì/no; [se sì, precisare il tipo di assicurazione] |
— un altro contratto avente ad oggetto un servizio accessorio? |
Sì/no; [se sì, precisare il tipo di servizio accessorio] |
Se i costi di tali servizi sono sconosciuti al creditore non sono inclusi nel TAEG. |
|
Costi connessi |
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Se applicabile Spese di gestione di uno o più conti, se necessario per registrare le operazioni di pagamento e i prelievi |
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Se applicabile Importo dei costi relativi all’utilizzazione di un mezzo specifico di pagamento (ad esempio una carta di credito) |
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Se applicabile Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito |
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Se applicabile Condizioni alle quali i costi sopraelencati connessi al contratto di credito possono essere modificati |
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Se applicabile Obbligo di pagare le spese notarili |
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Costi in caso di ritardi di pagamento |
Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore [… (il tasso d'interesse applicabile, le modalità di modifica dello stesso e, se del caso, le penali per inadempimento)]. |
I mancati pagamenti potrebbero avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio vendita forzata) e rendere più difficile l’ottenimento del credito. |
4. Altri importanti aspetti legali
Diritto di recesso |
sì/no |
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario |
|
Rimborso anticipato Il consumatore ha il diritto di rimborsare anticipatamente il credito, in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente. |
|
Se applicabile |
|
Il creditore ha diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato |
[Determinazione dell’indennizzo (metodo di calcolo) in conformità delle disposizioni di attuazione dell’articolo 16 della direttiva 2008/48/CE] |
Consultazione di una banca dati Il creditore è tenuto ad informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione di una banca dati qualora il rifiuto della domanda di credito si basi su tale consultazione. Questa disposizione non si applica se la comunicazione di tale informazione é vietata dalla normativa comunitaria o è contraria a obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza. |
|
Diritto a ricevere una bozza del contratto di credito Il consumatore ha il diritto, su richiesta, di ottenere gratuitamente copia della bozza del contratto di credito. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non è disposto a procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore. |
|
Se applicabile |
|
Periodo di tempo durante il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali |
Informazione valida dal ... al ... |
Se applicabile
5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari
a) Creditore |
|
Se applicabile |
|
Rappresentante del creditore nello Stato membro di residenza del consumatore |
[Identità] |
Indirizzo |
[Indirizzo geografico che il consumatore deve usare] |
Numero di telefono (1) Indirizzo di posta elettronica (1) Numero di fax (1) Indirizzo web (1) |
|
Se applicabile |
|
Registrazione |
[Registro di commercio in cui il creditore è iscritto e numero di registrazione o elemento equivalente per identificarlo nel registro] |
Se applicabile Autorità di controllo |
|
b) Contratto di credito |
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Se applicabile |
|
Esercizio del diritto di recesso |
[Istruzioni pratiche per l’esercizio del diritto di recesso, con indicazione, tra l’altro, del periodo di esercizio di tale diritto, dell’indirizzo a cui notificare il recesso, delle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto] |
Se applicabile Legislazione sulla quale si basa il creditore per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto di credito |
|
Se applicabile |
|
Clausola sulla legge applicabile al contratto di credito e/o sul foro competente |
[Indicare la clausola pertinente] |
Se applicabile |
|
Regime linguistico |
Le informazioni e le condizioni contrattuali saranno comunicate in [precisare la lingua]. Con l’accordo del consumatore, il creditore intende comunicare in [precisare la lingua o le lingue) per la durata del contratto di credito. |
c) Rimedi |
|
Esistenza di meccanismi extragiudiziali di reclamo e di ricorso e relative modalità di accesso ai medesimi |
[Indicare l’esistenza o l’assenza di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso accessibile al consumatore che è parte del contratto a distanza e, ove tale meccanismo esista, le modalità che consentono al consumatore di avvalersene] |
(*1) Informazioni facoltative per il creditore |
ALLEGATO III
INFORMAZIONI EUROPEE RELATIVE AL CREDITO AI CONSUMATORI PER
gli scopertiil credito al consumo offerto da talune organizzazioni creditizie (articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2008/48/CE)la conversione del debito
1. Identità e recapiti del creditore/intermediario del credito
Creditore |
[Identità] |
Indirizzo Numero di telefono (1) Indirizzo di posta elettronica (1) Numero di fax (1) Indirizzo web (1) |
[Indirizzo geografico che il consumatore deve usare] |
Se applicabile |
|
Intermediario del credito |
[Identità] |
Indirizzo Numero di telefono (1) Indirizzo di posta elettronica (1) Numero di fax (1) Indirizzo web (1) |
[Indirizzo geografico che il consumatore deve usare] |
(*1) Informazioni facoltative per il creditore. |
Ogniqualvolta ricorrono i termini «se applicabile», il creditore deve compilare la casella se le informazioni sono pertinenti al prodotto creditizio o cancellare le informazioni corrispondenti o l’intera riga se le informazioni non sono pertinenti al tipo di credito considerato.
Le indicazioni fra parentesi quadre forniscono chiarimenti al creditore e devono essere sostituite con le informazioni pertinenti.
2. Descrizione delle caratteristiche principali del prodotto creditizio
Tipo di credito |
|
Importo totale del credito Si tratta del limite massimo o del totale delle somme messe a disposizione in virtù del contratto di credito. |
|
Durata del contratto di credito |
|
Se applicabile Al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l’importo totale del credito |
|
3. Costi del credito
Tasso interesse debitore o, se applicabile, tassi debitori diversi che si applicano al contratto di credito |
[ % — fisso o — variabile (con l’indice o il tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale)] |
Se applicabile |
|
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) (1) Si tratta del costo totale espresso come tasso annuo effettivo globale dell’importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di raffrontare le varie offerte. |
[ % Indicare un esempio rappresentativo che riporti tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso.] |
Se applicabile |
|
Costi Se applicabile Condizioni alle quali possono essere modificati tali costi |
[Costi addebitati dal momento della conclusione del contratto di credito] |
Costi in caso di ritardi di pagamento |
►C3 Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore [… (il tasso d'interesse applicabile, le modalità di modifica dello stesso e, se del caso, le penali per inadempimento)]. ◄ . |
(*1) Non applicabile alle Informazioni europee relative al credito ai consumatori per gli scoperti negli Stati membri che decidono, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE, che il TAEG non è previsto per gli scoperti. |
4. Altri importanti aspetti legali
Scioglimento del contratto di credito |
[Condizioni e procedura per lo scioglimento del contratto di credito] |
Consultazione di una banca dati Il creditore è tenuto ad informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione di una banca dati qualora il rifiuto della domanda di credito si basi su tale consultazione. Questa disposizione non si applica se la comunicazione di tale informazione é vietata dalla normativa comunitaria o è contraria a obiettivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza. |
|
Se applicabile |
|
Periodo di tempo durante il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali |
Informazione valida dal ... al .... |
Se applicabile
5. Informazioni supplementari se le informazioni precontrattuali sono fornite da una qualche organizzazione creditizia (articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2008/48/CE) o sono comunicate ai fini di un credito al consumo per la conversione del debito
Pagamenti rateali e, se del caso, loro ordine di distribuzione |
Pagamenti da effettuare: [Esempio rappresentativo di una tabella di pagamenti rateali che indichi l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare] |
Importo totale da pagare |
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Rimborso anticipato Il consumatore ha il diritto di rimborsare anticipatamente il credito in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente. Se applicabile |
|
Il creditore ha diritto ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato |
[Determinazione dell’indennizzo (metodo di calcolo) in conformità delle disposizioni di attuazione dell’articolo 16 della direttiva 2008/48/CE] |
Se applicabile
6. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari
a) Creditore |
|
Se applicabile |
|
Rappresentante del creditore nello Stato membro di residenza del consumatore |
[Identità] |
Indirizzo Numero di telefono (1) Indirizzo di posta elettronica (1) Numero di fax (1) Indirizzo web (1) |
[Indirizzo geografico che il consumatore deve usare] |
Se applicabile |
|
Registrazione |
[Registro di commercio in cui il creditore è iscritto e numero di registrazione o elemento equivalente per identificarlo nel registro] |
Se applicabile Autorità di controllo |
|
b) Contratto di credito |
|
Diritto di recesso |
Sì/no |
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario. Se applicabile Esercizio del diritto di recesso |
[Istruzioni pratiche per l’esercizio del recesso, con indicazione, tra l’altro, dell’indirizzo a cui notificare il diritto di recesso, delle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto] |
Se applicabile Legislazione sulla quale si basa il creditore per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto di credito |
|
Se applicabile |
|
Clausola sulla legge applicabile al contratto di credito e/o sul foro competente |
[Indicare la clausola pertinente] |
Se applicabile |
|
Regime linguistico |
Le informazioni e le condizioni contrattuali saranno comunicate in [precisare la lingua]. Con l’accordo del consumatore, il creditore intende comunicare in [precisare la lingua o le lingue) per la durata del contratto di credito. |
c) Rimedi |
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Esistenza di meccanismi extragiudiziali di reclamo e di ricorso e relative modalità di accesso ai medesimi |
[Indicare l’esistenza o l’assenza di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso accessibile al consumatore che è parte del contratto a distanza e, ove tale meccanismo esista, le modalità che consentono al consumatore di avvalersene] |
(*1) Informazioni facoltative per il creditore |
( 1 ) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/10/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 33).
( 2 ) Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).
( 3 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
( 4 ) GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31.
( 5 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.