Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008D0837-20190712

    Consolidated text: Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2008, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da LLCotton25 geneticamente modificato (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 6204] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2008/837/CE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/837/2019-07-12

    02008D0837 — IT — 12.07.2019 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 29 ottobre 2008

    che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da «LLCotton25» geneticamente modificato (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2008) 6204]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2008/837/CE)

    (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 36)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1195 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 10 luglio 2019

      L 187

    43

    12.7.2019




    ▼B

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 29 ottobre 2008

    che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da «LLCotton25» geneticamente modificato (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2008) 6204]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2008/837/CE)



    Articolo 1

    Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

    Al «LLCotton25» (Gossypium hirsutum) geneticamente modificato, di cui alla lettera b) dell’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico ACS-GHØØ1-3, in conformità del regolamento (CE) n. 65/2004.

    Articolo 2

    Autorizzazione

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite dalla presente decisione:

    a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o fabbricati a partire da cotone ACS-GHØØ1-3;

    b) mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da cotone ACS-GHØØ1-3;

    c) prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da cotone ACS-GHØØ1-3 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone ad eccezione della coltivazione.

    Articolo 3

    Etichettatura

    1.  Ai fini delle prescrizioni sull’etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 all’indicazione «nome dell’organismo» corrisponde la voce «cotone».

    2.  La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da cotone ACS-GHØØ1-3 di cui all’articolo 2, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano.

    Articolo 4

    Monitoraggio delle conseguenze ambientali

    1.  Il titolare dell’autorizzazione garantisce la realizzazione e l’attuazione del piano di monitoraggio sulle conseguenze ambientali, come indicato al punto h) dell’allegato.

    2.  Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio.

    Articolo 5

    Registro comunitario

    Le informazioni riportate nell’allegato della presente decisione sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, previsto dall’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

    Articolo 6

    Titolare dell’autorizzazione

    Il titolare dell’autorizzazione è la ►M1  BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania ◄ .

    Articolo 7

    Validità

    La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della notifica.

    Articolo 8

    Destinatario

    Destinataria della presente decisione è la ►M1  BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen ◄ , Germania.




    ALLEGATO

    ▼M1

    a)   Richiedente e titolare dell'autorizzazione

    Nome

    :

    BASF Agricultural Solutions Seed US LLC

    Indirizzo

    :

    100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, Stati Uniti

    Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.

    ▼B

    b)   Designazione e specifiche dei prodotti

    1)

    Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o fabbricati a partire da cotone ACS-GHØØ1-3.

    2)

    Mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da cotone ACS-GHØØ1-3.

    3)

    Prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da cotone ACS-GHØØ1-3 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di cotone ad eccezione della coltivazione.

    Come viene descritto nella domanda, il cotone geneticamente modificato ACS-GHØØ1-3 esprime la proteina PAT, che conferisce tolleranza all’erbicida glufosinato-ammonio.

    c)   Etichettatura

    1)

    Ai fini delle prescrizioni specifiche sull’etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 all’indicazione «nome dell’organismo» corrisponde la voce «cotone».

    2)

    La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da cotone ACS-GHØØ1-3 di cui all’articolo 2, lettere b) e c), della presente decisione, e nei documenti che li accompagnano.

    d)   Metodo di rilevazione

     Metodo evento-specifico basato sulla PCR in tempo reale, per la quantificazione del cotone ACS-GHØØ1-3.

     Metodo convalidato sulle sementi dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato su http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

    ▼M1

     Materiale di riferimento: AOCS 0306-A e AOCS 0306-E, accessibili sul sito dell'American Oil Chemists' Society: https://www.aocs.org/crm

    ▼B

    e)   Identificatore unico

    ACS-GHØØ1-3

    f)   Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica

    Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza, numero di registro: cfr. [da completare dopo la notifica]

    g)   Condizioni o restrizioni relative all’immissione in commercio, all’uso o alla manipolazione dei prodotti

    Non applicabile.

    h)   Piano di monitoraggio

    Piano di monitoraggio per le conseguenze ambientali, conformemente a quanto disposto dall’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

    [Link: piano pubblicato su Internet]

    i)   Prescrizioni relative al monitoraggio successivo all’immissione in commercio in merito all’uso degli alimenti destinati al consumo umano

    Non applicabile.

    Nota: in futuro potrebbe essere necessario modificare link a documenti pertinenti. Le modifiche saranno comunicate al pubblico attraverso l’aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

    Top