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Document 02007R0520-20210215
Council Regulation (EC) No 520/2007 of 7 May 2007 laying down technical measures for the conservation of certain stocks of highly migratory species and repealing Regulation (EC) No 973/2001
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001
Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001
02007R0520 — IT — 15.02.2021 — 003.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 520/2007 DEL CONSIGLIO del 7 maggio 2007 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1559/2007 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2007 |
L 340 |
8 |
22.12.2007 |
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REGOLAMENTO (UE) 2017/2107 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 novembre 2017 |
L 315 |
1 |
30.11.2017 |
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REGOLAMENTO (UE) 2021/56 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 2021 |
L 24 |
1 |
26.1.2021 |
REGOLAMENTO (CE) N. 520/2007 DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 2007
che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001
TITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le misure tecniche di conservazione applicabili alla cattura e allo sbarco di alcuni stock di specie altamente migratorie di cui all’allegato I nonché alla cattura di specie accessorie.
Articolo 2
Campo di applicazione
Fatto salvo l’articolo 9, il presente regolamento si applica ai pescherecci battenti bandiera degli Stati membri e immatricolati nella Comunità, di seguito «pescherecci comunitari».
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
«specie altamente migratorie»: le specie enumerate nell’allegato I;
«tonnidi e specie affini disciplinate dall’ICCAT»: le specie enumerate nell’allegato II;
▼M3 —————
«pesca sportiva»: attività di pesca che sfruttano le risorse acquatiche viventi a fini ricreativi o sportivi;
«rete da circuizione»: rete che cattura i pesci circondandoli lateralmente e dal basso, eventualmente dotata di un cavo di chiusura;
«cianciolo»: rete da circuizione la cui parte inferiore è tenuta insieme da un cavo, collegato alla lima da piombo per mezzo di anelli, che consente la chiusura della rete. Il cianciolo può essere utilizzato per catturare piccoli pelagici, grandi pelagici o specie demersali;
«palangaro»: attrezzo da pesca formato da un cavo principale (trave) cui sono attaccati spezzoni di filo (braccioli) dotati di numerosi ami; la lunghezza dei braccioli e la loro distanza sul trave variano in funzione della specie bersaglio. Il palangaro può essere posizionato verticalmente o orizzontalmente alla superficie del mare ed essere calato sul fondo o in prossimità di esso (palangaro di fondo) oppure a mezz’acqua o in prossimità della superficie (palangaro derivante);
«amo»: uncino di acciaio appuntito generalmente dotato di ardiglione. La punta dell’amo può essere diritta oppure ritorta e ricurva; il gambo può avere forma e lunghezza variabili e sezione tonda (normale) o piatta (forgiata). La lunghezza totale dell’amo corrisponde alla lunghezza massima totale del gambo calcolata dall’estremità dell’amo che serve ad assicurare la lenza, di solito a forma di occhiello, all’apice del collo. La larghezza dell’amo corrisponde alla distanza massima orizzontale dalla parte esterna del gambo alla parte esterna dell’ardiglione;
«dispositivo di concentrazione del pesce (DCP)»: qualsiasi dispositivo galleggiante sulla superficie del mare allo scopo di attirare i pesci;
«tonniera con lenze e canne»: peschereccio attrezzato per la pesca al tonno con lenze a canna.
Articolo 4
Zone
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di acque marittime:
▼M2 —————
Zona 2
tutte le acque dell’Oceano Indiano che fanno parte della zona di competenza dell’accordo che istituisce la IOTC, quale definita all’articolo 2 del medesimo;
▼M3 —————
Zona 4
tutte le acque del Pacifico centro-occidentale che fanno parte della zona definita all’articolo 3 della convenzione della WCPFC.
▼M2 —————
CAPO 1
Restrizioni relative all’impiego di alcuni tipi di imbarcazioni e di attrezzi
Articolo 5
Protezione del tonno obeso in determinate acque tropicali
Nel periodo dal 1o al 30 novembre è vietata la pesca effettuata con pescherecci dotati di ciancioli o con tonniere con lenze e canne nella zona così delimitata:
▼M1 —————
Articolo 7
Pesca del tonnetto striato, del tonno obeso e del tonno albacora in alcune acque portoghesi
È vietato conservare a bordo qualsiasi quantitativo di tonnetto striato, tonno obeso o albacora catturato con ciancioli nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del Portogallo nella sottozona X del CIEM a nord di 36°30′ latitudine nord e nelle zone Copace a nord di 31° latitudine nord e a est di 17°30′ longitudine ovest, o pescare tali specie nelle suddette zone con i suddetti attrezzi da pesca.
CAPO 2
Taglia minima
Articolo 8
Dimensioni
Articolo 9
Divieti
Articolo 10
Misurazione della taglia
▼M1 —————
CAPO 3
Limitazione del numero di navi
Articolo 12
Tonno obeso e alalunga dell’Atlantico settentrionale
Il Consiglio, secondo la procedura prevista dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero e la capacità totale, espressa in stazza lorda (SL), dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 24 m dediti alla pesca del tonno obeso come specie bersaglio nella zona 1. Tale determinazione è effettuata:
in funzione del numero medio e della capacità, espressa in SL, dei pescherecci comunitari che hanno praticato la pesca del tonno obeso come specie bersaglio nella zona 1 nel periodo 1991-1992; nonché
in funzione della limitazione del numero di pescherecci comunitari che hanno praticato la pesca del tonno obeso nel 2005, notificato all’ICCAT il 30 giugno 2005.
Il Consiglio ripartisce tra gli Stati membri, in conformità della procedura prevista all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002:
il numero e la capacità, espressa in SL, a norma del paragrafo 1;
il numero di navi stabilito a norma del paragrafo 2.
Anteriormente al 15 maggio di ogni anno gli Stati membri, avvalendosi dei consueti mezzi di trasmissione dei dati, inviano alla Commissione:
l’elenco delle navi battenti la loro bandiera, di lunghezza fuori tutto superiore a 24 m, dedite alla pesca del tonno obeso;
l’elenco delle navi battenti la loro bandiera che partecipano alla pesca selettiva dell’alalunga dell’Atlantico settentrionale.
La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell’ICCAT anteriormente al 31 maggio di ogni anno.
CAPO 4
Specie non bersaglio e pesca sportiva e ricreativa
Articolo 13
Marlin
Gli Stati membri incentivano l’impiego di braccioli in monofilamento sui tornichetti, al fine di agevolare la reimmissione in acqua dei marlin azzurri e marlin bianchi vivi.
Articolo 14
Squali
Articolo 15
Tartarughe marine
Gli Stati membri incentivano la reimmissione in acqua delle tartarughe marine vive catturate accidentalmente.
Articolo 16
Pesca sportiva e ricreativa nel Mediterraneo
Articolo 17
Relazioni
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 15 agosto di ogni anno, una relazione sull’attuazione del presente capo.
TITOLO III
MISURE TECNICHE APPLICABILI NELLA ZONA 2
CAPO 1
Limitazione del numero di navi
Articolo 18
Numero di pescherecci autorizzati
CAPO 2
Specie non bersaglio
Articolo 19
Squali
Articolo 20
Tartarughe marine
L’impiego di qualsiasi attrezzo da pesca è subordinato alle seguenti condizioni:
corretta manipolazione, compreso il soccorso e l’immediata reimmissione in acqua delle tartarughe marine catturate accidentalmente (con gli ami o nelle reti) o accessoriamente;
presenza a bordo delle attrezzature necessarie per procedere alla reimmissione in acqua delle tartarughe marine catturate accidentalmente o accessoriamente.
L’impiego del cianciolo è subordinato alle seguenti condizioni:
obbligo di evitare, per quanto possibile, l’accerchiamento di tartarughe marine;
elaborazione e applicazione di specifiche relative ad attrezzi da pesca adeguati che consentano di ridurre al minimo le catture accessorie di tartarughe marine;
adozione di tutte le misure necessarie ai fini del rilascio delle tartarughe marine accerchiate o catturate;
adozione di tutte le misure necessarie ai fini del controllo dei dispositivi di concentrazione del pesce nei quali potrebbero impigliarsi tartarughe marine, del rilascio delle tartarughe catturate e del recupero dei dispositivi non utilizzati.
L’impiego del palangaro è subordinato alle seguenti condizioni:
sviluppo e ricorso a combinazioni di forme di ami e tipi di esche di profondità, nonché messa a punto di reti e di tecniche di pesca che consentano di ridurre al minimo le catture accidentali o accessorie e la mortalità delle tartarughe marine;
presenza a bordo delle attrezzature necessarie per procedere alla reimmissione in acqua delle tartarughe marine catturate accidentalmente o accessoriamente, tra cui attrezzi atti a liberare le tartarughe dagli ami o a tagliare le lenze e coppi.
▼M3 —————
TITOLO V
MISURE TECNICHE APPLICABILI NELLA ZONA 4
Articolo 28
Riduzione dei rifiuti
Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per ridurre al minimo i rifiuti, i rigetti, le catture ad opera di dispositivi persi o abbandonati, l’inquinamento prodotto dai pescherecci, la cattura di pesci e di animali di specie non bersaglio nonché le ripercussioni subite dalle specie associate o dipendenti, con particolare riguardo a quelle minacciate di estinzione.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
Articolo 29
Mammiferi marini
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30
Comitatologia
L’adozione di misure a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 8, paragrafo 2, è effettuata in conformità della procedura prevista all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Articolo 31
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 973/2001 è abrogato.
Articolo 32
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Elenco delle specie altamente migratorie
▼M2 —————
( 1 ) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1799/2006 (GU L 341 del 7.12.2006, pag. 26).