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Document 02007R0520-20210215

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/520/2021-02-15

02007R0520 — IT — 15.02.2021 — 003.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 520/2007 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2007

che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001

(GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1559/2007 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2007

  L 340

8

22.12.2007

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2017/2107 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 novembre 2017

  L 315

1

30.11.2017

►M3

REGOLAMENTO (UE) 2021/56 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 2021

  L 24

1

26.1.2021




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 520/2007 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2007

che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001



TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le misure tecniche di conservazione applicabili alla cattura e allo sbarco di alcuni stock di specie altamente migratorie di cui all’allegato I nonché alla cattura di specie accessorie.

Articolo 2

Campo di applicazione

Fatto salvo l’articolo 9, il presente regolamento si applica ai pescherecci battenti bandiera degli Stati membri e immatricolati nella Comunità, di seguito «pescherecci comunitari».

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1) 

«specie altamente migratorie»: le specie enumerate nell’allegato I;

2) 

«tonnidi e specie affini disciplinate dall’ICCAT»: le specie enumerate nell’allegato II;

▼M3 —————

▼B

4) 

«pesca sportiva»: attività di pesca che sfruttano le risorse acquatiche viventi a fini ricreativi o sportivi;

5) 

«rete da circuizione»: rete che cattura i pesci circondandoli lateralmente e dal basso, eventualmente dotata di un cavo di chiusura;

6) 

«cianciolo»: rete da circuizione la cui parte inferiore è tenuta insieme da un cavo, collegato alla lima da piombo per mezzo di anelli, che consente la chiusura della rete. Il cianciolo può essere utilizzato per catturare piccoli pelagici, grandi pelagici o specie demersali;

7) 

«palangaro»: attrezzo da pesca formato da un cavo principale (trave) cui sono attaccati spezzoni di filo (braccioli) dotati di numerosi ami; la lunghezza dei braccioli e la loro distanza sul trave variano in funzione della specie bersaglio. Il palangaro può essere posizionato verticalmente o orizzontalmente alla superficie del mare ed essere calato sul fondo o in prossimità di esso (palangaro di fondo) oppure a mezz’acqua o in prossimità della superficie (palangaro derivante);

8) 

«amo»: uncino di acciaio appuntito generalmente dotato di ardiglione. La punta dell’amo può essere diritta oppure ritorta e ricurva; il gambo può avere forma e lunghezza variabili e sezione tonda (normale) o piatta (forgiata). La lunghezza totale dell’amo corrisponde alla lunghezza massima totale del gambo calcolata dall’estremità dell’amo che serve ad assicurare la lenza, di solito a forma di occhiello, all’apice del collo. La larghezza dell’amo corrisponde alla distanza massima orizzontale dalla parte esterna del gambo alla parte esterna dell’ardiglione;

9) 

«dispositivo di concentrazione del pesce (DCP)»: qualsiasi dispositivo galleggiante sulla superficie del mare allo scopo di attirare i pesci;

10) 

«tonniera con lenze e canne»: peschereccio attrezzato per la pesca al tonno con lenze a canna.

Articolo 4

Zone

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di acque marittime:

▼M2 —————

▼B

2) 

Zona 2

tutte le acque dell’Oceano Indiano che fanno parte della zona di competenza dell’accordo che istituisce la IOTC, quale definita all’articolo 2 del medesimo;

▼M3 —————

▼B

4) 

Zona 4

tutte le acque del Pacifico centro-occidentale che fanno parte della zona definita all’articolo 3 della convenzione della WCPFC.



▼M2 —————

▼B



CAPO 1

Restrizioni relative all’impiego di alcuni tipi di imbarcazioni e di attrezzi

Articolo 5

Protezione del tonno obeso in determinate acque tropicali

1.  

Nel periodo dal 1o al 30 novembre è vietata la pesca effettuata con pescherecci dotati di ciancioli o con tonniere con lenze e canne nella zona così delimitata:

— 
limite meridionale: latitudine 0° S,
— 
limite settentrionale: latitudine 5° N,
— 
limite occidentale: longitudine 20° O,
— 
limite orientale: longitudine 10° O.
2.  
Entro il 15 agosto di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione della presente misura, compreso, ove del caso, un elenco delle infrazioni commesse dai pescherecci comunitari battenti la loro bandiera e perseguite dalle rispettive autorità competenti.

▼M1 —————

▼B

Articolo 7

Pesca del tonnetto striato, del tonno obeso e del tonno albacora in alcune acque portoghesi

È vietato conservare a bordo qualsiasi quantitativo di tonnetto striato, tonno obeso o albacora catturato con ciancioli nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del Portogallo nella sottozona X del CIEM a nord di 36°30′ latitudine nord e nelle zone Copace a nord di 31° latitudine nord e a est di 17°30′ longitudine ovest, o pescare tali specie nelle suddette zone con i suddetti attrezzi da pesca.



CAPO 2

Taglia minima

Articolo 8

Dimensioni

1.  
Si considera che una specie figurante nell’allegato IV non abbia la taglia richiesta se le sue dimensioni sono inferiori alle dimensioni minime stabilite nell’allegato stesso.
2.  
Le dimensioni quali definite nell’allegato IV possono essere modificate in applicazione delle raccomandazioni dell’ICCAT divenute vincolanti per la Comunità, secondo la procedura di cui all’articolo 30.

Articolo 9

Divieti

1.  
È vietato tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre per la vendita, mettere in vendita e commercializzare le specie enumerate nell’allegato IV di taglia non conforme a quella prescritta e catturate nella zona 1. Queste specie devono essere rigettate in mare subito dopo la cattura.
2.  
È vietato immettere in libera pratica o commercializzare nella Comunità le specie enumerate nell’allegato IV di taglia non conforme a quella prescritta, originarie di paesi terzi e catturate nella zona 1.

Articolo 10

Misurazione della taglia

1.  
La misurazione di tutte le specie, eccetto gli istioforidi, è effettuata sulla base della lunghezza alla forca, ossia la distanza verticale tra l’estremità della mascella superiore e l’estremità del raggio caudale più corto.
2.  
La taglia degli istioforidi è misurata dalla punta della mascella inferiore alla forca della pinna caudale.

▼M1 —————

▼B



CAPO 3

Limitazione del numero di navi

Articolo 12

Tonno obeso e alalunga dell’Atlantico settentrionale

1.  

Il Consiglio, secondo la procedura prevista dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero e la capacità totale, espressa in stazza lorda (SL), dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 24 m dediti alla pesca del tonno obeso come specie bersaglio nella zona 1. Tale determinazione è effettuata:

a) 

in funzione del numero medio e della capacità, espressa in SL, dei pescherecci comunitari che hanno praticato la pesca del tonno obeso come specie bersaglio nella zona 1 nel periodo 1991-1992; nonché

b) 

in funzione della limitazione del numero di pescherecci comunitari che hanno praticato la pesca del tonno obeso nel 2005, notificato all’ICCAT il 30 giugno 2005.

2.  
Il Consiglio, secondo la procedura prevista dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero di pescherecci comunitari dediti alla pesca dell’alalunga dell’Atlantico settentrionale come specie bersaglio. Tale numero corrisponde alla media dei pescherecci comunitari che hanno praticato la pesca dell’alalunga dell’Atlantico settentrionale come specie bersaglio nel periodo 1993-1995.
3.  

Il Consiglio ripartisce tra gli Stati membri, in conformità della procedura prevista all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002:

a) 

il numero e la capacità, espressa in SL, a norma del paragrafo 1;

b) 

il numero di navi stabilito a norma del paragrafo 2.

4.  

Anteriormente al 15 maggio di ogni anno gli Stati membri, avvalendosi dei consueti mezzi di trasmissione dei dati, inviano alla Commissione:

a) 

l’elenco delle navi battenti la loro bandiera, di lunghezza fuori tutto superiore a 24 m, dedite alla pesca del tonno obeso;

b) 

l’elenco delle navi battenti la loro bandiera che partecipano alla pesca selettiva dell’alalunga dell’Atlantico settentrionale.

La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell’ICCAT anteriormente al 31 maggio di ogni anno.

5.  
Negli elenchi di cui al paragrafo 4 è indicato il numero interno del «registro della flotta» assegnato alla nave, a norma dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria ( 1 ), nonché il tipo di attrezzo utilizzato.



CAPO 4

Specie non bersaglio e pesca sportiva e ricreativa

Articolo 13

Marlin

Gli Stati membri incentivano l’impiego di braccioli in monofilamento sui tornichetti, al fine di agevolare la reimmissione in acqua dei marlin azzurri e marlin bianchi vivi.

Articolo 14

Squali

1.  
Gli Stati membri incentivano la reimmissione in acqua degli squali vivi catturati accidentalmente, con particolare riguardo al novellame.
2.  
Gli Stati membri incentivano la riduzione dei rigetti di squali ottenuta grazie all’impiego di attrezzi da pesca più selettivi.

Articolo 15

Tartarughe marine

Gli Stati membri incentivano la reimmissione in acqua delle tartarughe marine vive catturate accidentalmente.

Articolo 16

Pesca sportiva e ricreativa nel Mediterraneo

1.  
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per vietare l’impiego di reti da traino, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco, tramagli e palangari nell’ambito delle attività di pesca sportiva e ricreativa del tonno e di specie affini esercitate nel Mediterraneo.
2.  
Gli Stati membri garantiscono che i tonni e le specie affini catturati nel Mediterraneo nell’ambito della pesca sportiva e ricreativa non siano commercializzati.

Articolo 17

Relazioni

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 15 agosto di ogni anno, una relazione sull’attuazione del presente capo.



TITOLO III

MISURE TECNICHE APPLICABILI NELLA ZONA 2



CAPO 1

Limitazione del numero di navi

Articolo 18

Numero di pescherecci autorizzati

1.  
Il Consiglio, in conformità della procedura prevista all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero di pescherecci comunitari di lunghezza superiore a 24 metri fuori tutto autorizzati a pescare nella zona 2. Tale numero corrisponde al numero di pescherecci comunitari registrati nel 2003 nel registro delle navi della IOTC. La limitazione del numero di navi corrisponde alla stazza complessiva espressa in stazza lorda (SL); in caso di sostituzione di navi, la stazza complessiva non deve essere superata.
2.  
Il Consiglio ripartisce tra gli Stati membri, in conformità della procedura prevista all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il numero di navi stabilito in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.



CAPO 2

Specie non bersaglio

Articolo 19

Squali

1.  
Gli Stati membri si adoperano per favorire la reimmissione in acqua degli squali vivi catturati accidentalmente, con particolare riguardo al novellame.
2.  
Gli Stati membri incentivano la riduzione dei rigetti in mare di squali.

Articolo 20

Tartarughe marine

1.  
Gli Stati membri si adoperano per ridurre l’impatto della pesca sulle tartarughe marine, segnatamente attraverso l’applicazione delle misure previste ai paragrafi 2, 3 e 4.
2.  

L’impiego di qualsiasi attrezzo da pesca è subordinato alle seguenti condizioni:

a) 

corretta manipolazione, compreso il soccorso e l’immediata reimmissione in acqua delle tartarughe marine catturate accidentalmente (con gli ami o nelle reti) o accessoriamente;

b) 

presenza a bordo delle attrezzature necessarie per procedere alla reimmissione in acqua delle tartarughe marine catturate accidentalmente o accessoriamente.

3.  

L’impiego del cianciolo è subordinato alle seguenti condizioni:

a) 

obbligo di evitare, per quanto possibile, l’accerchiamento di tartarughe marine;

b) 

elaborazione e applicazione di specifiche relative ad attrezzi da pesca adeguati che consentano di ridurre al minimo le catture accessorie di tartarughe marine;

c) 

adozione di tutte le misure necessarie ai fini del rilascio delle tartarughe marine accerchiate o catturate;

d) 

adozione di tutte le misure necessarie ai fini del controllo dei dispositivi di concentrazione del pesce nei quali potrebbero impigliarsi tartarughe marine, del rilascio delle tartarughe catturate e del recupero dei dispositivi non utilizzati.

4.  

L’impiego del palangaro è subordinato alle seguenti condizioni:

a) 

sviluppo e ricorso a combinazioni di forme di ami e tipi di esche di profondità, nonché messa a punto di reti e di tecniche di pesca che consentano di ridurre al minimo le catture accidentali o accessorie e la mortalità delle tartarughe marine;

b) 

presenza a bordo delle attrezzature necessarie per procedere alla reimmissione in acqua delle tartarughe marine catturate accidentalmente o accessoriamente, tra cui attrezzi atti a liberare le tartarughe dagli ami o a tagliare le lenze e coppi.

▼M3 —————

▼B



TITOLO V

MISURE TECNICHE APPLICABILI NELLA ZONA 4

Articolo 28

Riduzione dei rifiuti

Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per ridurre al minimo i rifiuti, i rigetti, le catture ad opera di dispositivi persi o abbandonati, l’inquinamento prodotto dai pescherecci, la cattura di pesci e di animali di specie non bersaglio nonché le ripercussioni subite dalle specie associate o dipendenti, con particolare riguardo a quelle minacciate di estinzione.



TITOLO VI

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

Articolo 29

Mammiferi marini

1.  
È vietato accerchiare con ciancioli banchi o gruppi di mammiferi marini.
2.  
Il paragrafo 1 si applica a tutti i pescherecci comunitari, ad eccezione di quelli contemplati all’articolo 23.



TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Comitatologia

L’adozione di misure a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 8, paragrafo 2, è effettuata in conformità della procedura prevista all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 31

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 973/2001 è abrogato.

Articolo 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Elenco delle specie altamente migratorie

— 
Tonno bianco o alalunga: Thunnus alalunga
— 
Tonno rosso: Thunnus thynnus
— 
Tonno obeso: Thunnus obesus
— 
Tonnetto striato: Katsuwonus pelamis
— 
Palamita: Sarda sarda
— 
Tonno albacora: Thunnus albacares
— 
Tonno pinna nera: Thunnus atlanticus
— 
Tonnetti: Euthynnus spp.
— 
Tonno: Thunnus maccoyii
— 
Bisi o tombarelli: Auxis spp.
— 
Pesci castagna: Bramidae
— 
Aguglie imperiali o marlin: Tetrapturus spp.; Makaira spp.
— 
Pesci vela: Istiophorus spp.
— 
Pesce spada: Xiphias gladius
— 
Costardelle: Scomberesox spp.; Cololabis spp.
— 
Lampuga; corifena: Coryphaena hippurus; coryphaena equiselis
— 
Squali: Hexandus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae Rhincodon typus; Carcharhinide; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae
— 
Cetacei (balene e focene): Physeteridae; Balenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae.

▼M2 —————



( 1 ) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1799/2006 (GU L 341 del 7.12.2006, pag. 26).

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