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Document 02007R0425-20180805

    Consolidated text: Regolamento (CE) n. 425/2007 della Commissione, del 19 aprile 2007, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/425/2018-08-05

    02007R0425 — IT — 05.08.2018 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 425/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 19 aprile 2007

    recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne

    (GU L 103 dell'20.4.2007, pag. 26)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO (UE) 2018/974 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2018

      L 179

    14

    16.7.2018




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 425/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 19 aprile 2007

    recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne



    ▼M1 —————

    ▼B

    Articolo 2

    Ai fini dell'esecuzione del regolamento (CE) n. 1365/2006 si applicano le definizioni aggiuntive, le precisazioni e le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati di cui all'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1365/2006, le statistiche sono trasmesse o caricate per via elettronica presso il punto unico di ingresso per i dati di Eurostat secondo la descrizione dei file di dati e del supporto di trasmissione di cui all'allegato III del presente regolamento.

    Il formato di trasmissione è conforme agli appropriati standard per l'interscambio dei dati specificati da Eurostat.

    Articolo 4

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1365/2006, la Commissione diffonde, su qualunque supporto e con qualsiasi struttura dei dati, tutti i dati specificati negli allegati da A a F del medesimo regolamento (CE) n. 1365/2006 non dichiarati riservati dagli Stati membri.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I

    Gli allegati da A a F del regolamento (CE) n. 1365/2006 sono sostituiti dai seguenti:




    «ALLEGATO A



    Tabella A1.  Trasporto di merci per tipo di merci (dati annui)

    Elementi

    Codifica

    Nomenclatura

    Unità

    Tabella

    2 caratteri

    “A1”

     

    Paese dichiarante

    2 lettere

    NUTS0 (codice nazionale)

     

    Anno

    4 cifre

    “aaaa”

     

    Paese o regione di carico

    4 caratteri

    NUTS2 (1)

     

    Paese o regione di scarico

    4 caratteri

    NUTS2 (1)

     

    Tipo di trasporto

    1 cifra

    1 = Nazionale

    2 = Internazionale (non in transito)

    3 = In transito

     

    Tipo di merci

    2 cifre

    NST 2000 (2)

     

    Tipo di imballaggio

    1 cifra

    1 = Merci in container

    2 = Merci non in container e container vuoti

     

    Tonnellate trasportate

     

     

    Tonnellate

    Tonnellate-chilometro

     

     

    Tonnellate-km

    (*1)   

    Quando il codice regionale non sia noto o non sia disponibile, va utilizzata la seguente codifica:

    — “NUTS0 + ZZ”, quando esiste il codice NUTS per il paese partner,

    — “codice ISO + ZZ”, quando non esiste il codice NUTS per il paese partner,

    — “ZZZZ”, quando il paese partner è totalmente sconosciuto.

    (*2)   Per il solo anno di riferimento 2007, per la registrazione del tipo di merci può essere utilizzata la classificazione NST/R come specificato nell'allegato F.




    ALLEGATO B



    Tabella B1.  Trasporti per nazionalità dell’imbarcazione e tipo di imbarcazione (dati annui)

    Elementi

    Codifica

    Nomenclatura

    Unità

    Tabella

    2 caratteri

    “B1”

     

    Paese dichiarante

    2 lettere

    NUTS0 (codice nazionale)

     

    Anno

    4 cifre

    “aaaa”

     

    Paese o regione di carico

    4 caratteri

    NUTS2 (1)

     

    Paese o regione di scarico

    4 caratteri

    NUTS2 (1)

     

    Tipo di trasporto

    1 cifra

    1 = Nazionale

    2 = Internazionale (non in transito)

    3 = In transito

     

    Tipo di imbarcazione

    1 cifra

    1 = Chiatta motorizzata

    2 = Chiatta non motorizzata

    3 = Chiatta cisterna motorizzata

    4 = Chiatta cisterna non motorizzata

    5 = Altra imbarcazione per il trasporto di merci

    6 = Imbarcazione marittima

     

    Nazionalità dell’imbarcazione

    2 lettere

    NUTS0 (codice nazionale) (2)

     

    Tonnellate trasportate

     

     

    Tonnellate

    Tonnellate-chilometro

     

     

    Tonnellate-km

    (*1)   

    Quando il codice regionale non sia noto o non sia disponibile, va utilizzata la seguente codifica:

    — “NUTS0 + ZZ”, quando esiste il codice NUTS per il paese partner,

    — “codice ISO + ZZ”, quando non esiste il codice NUTS per il paese partner,

    — “ZZZZ”, quando il paese partner è totalmente sconosciuto.

    (*2)   Quando non esiste un codice NUTS per il paese di immatricolazione dell'imbarcazione, va indicato il codice nazionale ISO. Se la nazionalità dell'imbarcazione è sconosciuta, va utilizzato il codice “ZZ”.



    Tabella B2  Traffico di imbarcazioni (dati annui)

    Elementi

    Codifica

    Nomenclatura

    Unità

    Tabella

    2 caratteri

    “B2”

     

    Paese dichiarante

    2 lettere

    NUTS0 (codice nazionale)

     

    Anno

    4 cifre

    “aaaa”

     

    Tipo di trasporto

    1 cifra

    1 = Nazionale

    2 = Internazionale (non in transito)

    3 = In transito

     

    Numero di spostamenti di imbarcazioni cariche

     

     

    Spostamenti di imbarcazioni

    Numero di spostamenti di imbarcazioni vuote

     

     

    Spostamenti di imbarcazioni

    Imbarcazione-chilometro (imbarcazioni cariche)

     

     

    Imbarcazione-km

    Imbarcazione-chilometro (imbarcazioni vuote)

     

     

    Imbarcazione-km

    Nota: La presentazione della tabella B2 è facoltativa.




    ALLEGATO C



    Tabella C1.  Trasporti in container per tipo di merci (dati annui)

    Elementi

    Codifica

    Nomenclatura

    Unità

    Tabella

    2 caratteri

    “C1”

     

    Paese dichiarante

    2 lettere

    NUTS0 (codice nazionale)

     

    Anno

    4 cifre

    “aaaa”

     

    Paese o regione di carico

    4 caratteri

    NUTS2 (1)

     

    Paese o regione di scarico

    4 caratteri

    NUTS2 (1)

     

    Tipo di trasporto

    1 cifra

    1 = Nazionale

    2 = Internazionale (non in transito)

    3 = In transito

     

    Dimensioni dei container

    1 cifra

    1 = Unità di carico da 20 piedi

    2 = Unità di carico da 40 piedi

    3 = Unità di carico > 20 piedi e < 40 piedi

    4 = Unità di carico > 40 piedi

     

    Situazione con riferimento al carico

    1 cifra

    1 = Container pieni

    2 = Container vuoti

     

    Tipo di merci

    2 cifre

    NST 2000 (2)

     

    Tonnellate trasportate

     

     

    Tonnellate

    Tonnellate-chilometro

     

     

    Tonnellate-km

    TEU

     

     

    TEU

    TEU-chilometro

     

     

    TEU-km

    (*1)   

    Quando il codice regionale non sia noto o non sia disponibile, va utilizzata la seguente codifica:

    — “NUTS0 + ZZ”, quando esiste il codice NUTS per il paese partner,

    — “codice ISO + ZZ”, quando non esiste il codice NUTS per il paese partner,

    — “ZZZZ”, quando il paese partner è totalmente sconosciuto.

    (*2)   Per il solo anno di riferimento 2007, per la registrazione del tipo di merci può essere utilizzata la classificazione NST/R come specificato nell'allegato F.




    ALLEGATO D



    Tabella D1.  Trasporti per nazionalità delle imbarcazioni (dati trimestrali)

    Elementi

    Codifica

    Nomenclatura

    Unità

    Tabella

    2 caratteri

    “D1”

     

    Paese dichiarante

    2 lettere

    NUTS0 (codice nazionale)

     

    Anno

    4 cifre

    “aaaa”

     

    Trimestre

    2 cifre

    41 = Trimestre 1

    42 = Trimestre 2

    43 = Trimestre 3

    44 = Trimestre 4

     

    Tipo di trasporto

    1 cifra

    1 = Nazionale

    2 = Internazionale (non in transito)

    3 = In transito

     

    Nazionalità dell’imbarcazione

    2 lettere

    NUTS0 (codice nazionale) (1)

     

    Tonnellate trasportate

     

     

    Tonnellate

    Tonnellate-chilometro

     

     

    Tonnellate-km

    (*1)   Quando non esista un codice NUTS per il paese di immatricolazione dell'imbarcazione, va indicato il codice nazionale ISO. Se la nazionalità dell'imbarcazione è sconosciuta, va utilizzato il codice “ZZ”.



    Tabella D2.  Trasporti in container per nazionalità delle imbarcazioni (dati trimestrali)

    Elementi

    Codifica

    Nomenclatura

    Unità

    Tabella

    2 caratteri

    “D2”

     

    Paese dichiarante

    2 lettere

    NUTS0 (codice nazionale)

     

    Anno

    4 cifre

    “aaaa”

     

    Trimestre

    2 cifre

    41 = Trimestre 1

    42 = Trimestre 2

    43 = Trimestre 3

    44 = Trimestre 4

     

    Tipo di trasporto

    1 cifra

    1 = Nazionale

    2 = Internazionale (non in transito)

    3 = In transito

     

    Nazionalità dell’imbarcazione

    2 lettere

    NUTS0 (codice nazionale) (1)

     

    Situazione con riferimento al carico

    1 cifra

    1 = Container pieni

    2 = Container vuoti

     

    Tonnellate trasportate

     

     

    Tonnellate

    Tonnellate-chilometro

     

     

    Tonnellate-km

    TEU

     

     

    TEU

    TEU-chilometro

     

     

    TEU-km

    (*1)   Quando non esiste un codice NUTS per il paese di immatricolazione dell'imbarcazione, va indicato il codice nazionale ISO. Se la nazionalità dell'imbarcazione è sconosciuta, va utilizzato il codice “ZZ”.




    ALLEGATO E



    Tabella E1.  Trasporti di merci (dati annui)

    Elementi

    Codifica

    Nomenclatura

    Unità

    Tabella

    2 caratteri

    “E1”

     

    Paese dichiarante

    2 lettere

    NUTS0 (codice nazionale)

     

    Anno

    4 cifre

    “aaaa”

     

    Tipo di trasporto

    1 cifra

    1 = Nazionale

    2 = Internazionale (non in transito)

    3 = In transito

     

    Tipo di merci

    2 cifre

    NST 2000 (1)

     

    Totale delle tonnellate trasportate

     

     

    Tonnellate

    Totale delle tonnellate-chilometro

     

     

    Tonnellate-km

    (*1)   Per il solo anno di riferimento 2007, per la registrazione del tipo di merci può essere utilizzata la classificazione NST/R come specificato nell'allegato F.




    ALLEGATO F

    NOMENCLATURA DELLE MERCI

    Il tipo di merci va registrato sulla base della nomenclatura NST-2000 ( 1 ) come indicato nella tabella F1, utilizzando il codice a due cifre della colonna “gruppi della NST-2000”.

    Nel 2007, tuttavia, e solo in quell'anno, agli Stati membri è consentito di utilizzare per la registrazione del tipo di merci la nomenclatura NST/R ( 2 ) come indicato nella tabella F2, servendosi del codice a due cifre della colonna “gruppi di merci”.

    Nel 2007 gli Stati membri possono anche decidere di registrare i dati utilizzando entrambe le nomenclature, ma dal 2008 in poi sarà ammessa solo la nomenclatura NST-2000.



    Tabella F1.  Nomenclatura NST-2000

    Gruppi della NST-2000

    Descrizione delle merci

    01

    Prodotti dell’agricoltura, della caccia e della silvicoltura; pesci ed altri prodotti della pesca

    02

    Carboni fossili e ligniti; torba; petrolio greggio e gas naturale; minerali di uranio e di torio

    03

    Minerali metalliferi ed altri prodotti delle miniere e delle cave

    04

    Prodotti alimentari, bevande e tabacchi

    05

    Prodotti dell’industria tessile e dell’industria dell’abbigliamento; cuoio e prodotti in cuoio

    06

    Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli di paglia e materiali da intreccio; pasta da carta, carta e prodotti di carta; stampati e supporti registrati

    07

    Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari

    08

    Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in gomma e in materie plastiche

    09

    Altri prodotti in minerali non metalliferi

    10

    Metalli; prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti

    11

    Macchine ed apparecchi meccanici n.c.a.; macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici; macchine ed apparecchi elettrici n.c.a.; apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni; apparecchi medicali, apparecchi di precisione e strumenti ottici; orologi

    12

    Mezzi di trasporto

    13

    Mobili; altri manufatti n.c.a.

    14

    Materie prime secondarie; rifiuti urbani e altri rifiuti non citati altrove nella CPA

    15

    Posta, pacchi

    Nota: tale voce è normalmente utilizzata per le merci trasportate dalle amministrazioni postali e dai servizi di corriere specializzati di cui alle classi 53.10 e 53.20 della NACE Rev. 2.

    16

    Attrezzature e materiali utilizzati nel trasporto di merci

    Nota: in tale voce sono comprese attrezzature quali container, pallet, casse e gabbie vuote, nonché i veicoli utilizzati per contenere merci quando tali veicoli sono caricati su un altro veicolo. L’esistenza di un codice per tale tipo di materiali non pregiudica la considerazione o meno di questi come “merci”: valgono le norme per la rilevazione dei dati in ciascun modo di trasporto.

    17

    Merci trasportate nell’ambito di traslochi (uffici e abitazioni); bagagli trasportati separatamente dai passeggeri; autoveicoli trasportati per riparazione; altre merci non destinabili alla vendita n.c.a.

    18

    Merci raggruppate; merci di vario tipo trasportate insieme

    Nota: tale voce si utilizza ogni qualvolta si ritenga inappropriato attribuire le merci a uno dei vari gruppi 01-16.

    19

    Merci non individuabili: merci che per un qualunque motivo non possono essere individuate e quindi non possono essere attribuite ai gruppi 01-16.

    Nota: tale voce è destinata a comprendere le merci per le quali l'unità dichiarante non dispone di informazioni sul tipo di merci trasportate.

    20

    Altre merci n.c.a.

    Nota: tale voce comprende le merci che non possono essere attribuite a nessuno dei gruppi 01-19. Poiché si considera che i gruppi 01-19 comprendano tutte le possibili categorie di merci trasportate, l'utilizzo del gruppo 20 è da ritenersi eccezionale e potrebbe eventualmente indicare la necessità di un ulteriore controllo dei dati contenuti in tale voce.



    Tabella F2.  Nomenclatura NST/R

    Gruppi di merci

    Capitolo della NST/R

    Gruppi della NST/R

    Descrizione

    1

    0

    01

    Cereali

    2

    02, 03

    Patate, altri ortaggi freschi o congelati, frutti freschi

    3

    00, 06

    Animali vivi, barbabietole da zucchero

    4

    05

    Legno e sughero

    5

    04, 09

    Tessili, articoli tessili e fibre sintetiche, altre materie prime di origine animale o vegetale

    6

    1

    11, 12, 13, 14, 16, 17

    Derrate alimentari e foraggiere

    7

    18

    Semi e frutti oleosi e grassi

    8

    2

    21, 22, 23

    Combustibili minerali solidi

    9

    3

    31

    Petrolio greggio

    10

    32, 33, 34

    Prodotti petroliferi

    11

    4

    41, 46

    Minerali di ferro, cascami di ferro e di acciaio e polveri di altoforno

    12

    45

    Minerali e cascami non ferrosi

    13

    5

    51, 52, 53, 54, 55, 56

    Prodotti metallurgici

    14

    6

    64, 69

    Cemento, calce, materiali da costruzione artificiali

    15

    61, 62, 63, 65

    Minerali greggi e lavorati

    16

    7

    71, 72

    Concimi chimici o naturali

    17

    8

    83

    Prodotti carbochimici e catrami

    18

    81, 82, 89

    Prodotti chimici, esclusi i prodotti carbochimici e i catrami

    19

    84

    Pasta di cellulosa e rifiuti di carta

    20

    9

    91, 92, 93

    Attrezzature da trasporto, macchine, apparecchi, motori, anche smontati, e parti staccate

    21

    94

    Articoli metallici

    22

    95

    Vetro, vetrerie, prodotti della ceramica

    23

    96, 97

    Cuoio, tessili, abbigliamento, articoli manufatti diversi

    24

    99

    Articoli diversi»




    ALLEGATO II

    DEFINIZIONI AGGIUNTIVE, PRECISAZIONI E DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA TRASMISSIONE DEI DATI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1365/2006

    SEZIONE I.   TRASPORTO SU VIE NAVIGABILI INTERNE

    1.   Via navigabile interna

    Con tale termine si intendono i fiumi, i laghi, i canali e gli estuari navigabili. Un'idrovia interna che segna la frontiera tra due paesi va inclusa nelle statistiche di entrambi i paesi.

    2.   Trasporto su vie navigabili interne

    Ai fini del presente regolamento il trasferimento di merci e/o di passeggeri utilizzando imbarcazioni marittime per viaggi interamente su vie navigabili interne è considerato trasporto su vie navigabili interne ed è assoggettato agli stessi obblighi di fornitura dei dati, a prescindere dalla mancata specifica menzione delle imbarcazioni marittime in altre definizioni.

    È esclusa la movimentazione di merci trasportate verso impianti offshore. Sono esclusi i rifornimenti e le provviste fornite alle navi nei porti, mentre sono inclusi i rifornimenti di carburante alle navi al largo.

    3.   Trasporto nazionale su vie navigabili interne

    Il trasporto nazionale su vie navigabili interne può implicare il transito attraverso un secondo paese, ma per tale paese il trasporto deve essere registrato come in transito. È incluso il cabotaggio definito come il trasporto nazionale su vie navigabili interne effettuato da un’imbarcazione immatricolata in un altro paese.

    4.   Trasporto internazionale su vie navigabili interne

    Il trasporto internazionale su vie navigabili interne può implicare il transito attraverso uno o più paesi terzi. Per questi ultimi paesi il trasporto deve essere registrato come in transito.

    5.   Trasporto su vie navigabili interne in transito

    Il trasporto su vie navigabili interne in transito è considerato come tale solo a condizione che nel corso dell'intero viaggio all'interno del territorio nazionale non sia effettuato alcun trasbordo.

    6.   Paese o regione di carico

    Paese o regione [a livello NUTS2 ( 3 )] del porto in cui le merci trasportate sono caricate su una imbarcazione.

    7.   Paese o regione di scarico

    Paese o regione (a livello NUTS2) del porto in cui le merci trasportate sono scaricate da una imbarcazione.

    8.   Tipo di imballaggio delle merci

    Le merci possono essere trasportate su una imbarcazione in due tipi di imballaggio:

     in container come specificato nella sezione III.1,

     non in container.

    SEZIONE II.   TIPI DI IMBARCAZIONI

    1.   Chiatta motorizzata

    Qualsiasi imbarcazione per il trasporto di merci su vie navigabili interne provvista di mezzi di propulsione propri, diversa da una chiatta cisterna motorizzata.

    2.   Chiatta non motorizzata

    Qualsiasi imbarcazione per il trasporto di merci su vie navigabili interne sprovvista di mezzi di propulsione propri, diversa da una chiatta cisterna non motorizzata. Sono incluse le chiatte rimorchiate, le chiatte a spinta e le chiatte a spinta o rimorchiabili.

    3.   Chiatta cisterna motorizzata

    La chiatta motorizzata destinata al trasporto di liquidi o gas in cisterne fisse.

    4.   Chiatta cisterna non motorizzata

    La chiatta non motorizzata destinata al trasporto di liquidi o gas in cisterne fisse.

    5.   Altra imbarcazione per il trasporto di merci

    Qualsiasi altro tipo conosciuto o sconosciuto di imbarcazione per il trasporto su vie navigabili interne di merci, non incluso nelle precedenti categorie.

    6.   Imbarcazione marittima

    L'imbarcazione diversa da quelle naviganti prevalentemente su vie navigabili interne, in specchi d'acqua protetti oppure nelle acque adiacenti a tali specchi d'acqua o alle zone dove si applicano le normative portuali.

    SEZIONE III.   CONTAINER

    1.   Container

    Il container per il trasporto di merci è un’unità di carico:

    1. destinata a durare e di conseguenza sufficientemente resistente per poter essere utilizzata più volte;

    2. appositamente progettata per facilitare il trasporto di merci da parte di uno o più modi di trasporto senza rottura di carico;

    3. munita di dispositivi che ne consentono la rapida movimentazione, in particolare il trasferimento da un modo di trasporto ad un altro;

    4. progettata in modo da essere facilmente riempita e svuotata;

    5. di lunghezza pari o superiore a 20 piedi.

    2.   Dimensioni dei container

    Ai fini del presente regolamento le dimensioni dei container sono registrate in base a quattro categorie:

    1) container ISO da 20 piedi (lunghezza di 20 piedi e larghezza di 8 piedi);

    2) container ISO da 40 piedi (lunghezza di 40 piedi e larghezza di 8 piedi);

    3) container ISO di lunghezza superiore a 20 piedi e inferiore a 40 piedi;

    4) container ISO di lunghezza superiore a 40 piedi.

    I container di lunghezza inferiore a 20 piedi o di dimensioni sconosciute vanno registrati nella categoria 1).

    3.   Situazione dei container con riferimento al carico

    Con riferimento al carico i container possono presentarsi in due situazioni a prescindere dalle loro dimensioni:

     pieni, quando contengono al loro interno un qualunque tipo di merci,

     vuoti, quando non contengono al loro interno alcun tipo di merce.

    SEZIONE IV.   TRAFFICO IDROVIARIO

    1.   Numero di spostamenti di imbarcazioni cariche

    Uno spostamento di un’imbarcazione carica corrisponde allo spostamento di un’imbarcazione dal porto di carico di qualsiasi tipo di merce al porto successivo di carico o scarico.

    2.   Numero di spostamenti di imbarcazioni vuote

    Uno spostamento di un’imbarcazione vuota corrisponde allo spostamento di un’imbarcazione da un porto a un altro porto, per la quale il peso lordo-lordo delle merci è pari a zero. Lo spostamento di un'imbarcazione che trasporta container vuoti non è considerato spostamento di una imbarcazione vuota.

    SEZIONE V.   UNITÀ

    1.   Tonnellata

    L'unità di misura del peso delle merci trasportate equivalente a 1 000 kg.

    Il peso da considerare è il peso lordo-lordo delle merci. Esso include il peso complessivo delle merci, degli imballaggi e della tara di container, casse mobili e pallet contenenti merci. Se la tara è esclusa si ha il peso lordo.

    2.   Tonnellata-chilometro

    L'unità di misura dei trasporti di merci corrispondente allo spostamento di una tonnellata di merce per un chilometro.

    Ai fini della registrazione delle tonnellate-chilometro va presa in considerazione solo la distanza percorsa su vie navigabili interne.

    3.   TEU

    L'unità di misura delle dimensioni dei container corrispondente a un container da 20 piedi. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti equivalenze:

    container ISO da 20 piedi (lunghezza di 20 piedi e larghezza di 8 piedi)

    =

    1 TEU

    container ISO da 40 piedi (lunghezza di 40 piedi e larghezza di 8 piedi)

    =

    2 TEU

    container ISO di lunghezza superiore a 20 piedi e inferiore a 40 piedi

    =

    1,5 TEU

    container ISO di lunghezza superiore a 40 piedi

    =

    2,25 TEU

    4.   TEU-chilometro

    L'unità di misura delle merci trasportate in container corrispondente allo spostamento di una TEU per un chilometro.

    Ai fini della registrazione delle TEU-chilometro va presa in considerazione solo la distanza percorsa su vie navigabili interne.

    5.   Imbarcazione-chilometro

    L'unità di misura del traffico di imbarcazioni corrispondente allo spostamento di un’imbarcazione per un chilometro.

    Ai fini della registrazione delle imbarcazioni-chilometro va presa in considerazione solo la distanza percorsa su vie navigabili interne.




    ALLEGATO III

    DESCRIZIONE DEI FILE DI DATI E DEL SUPPORTO DI TRASMISSIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1365/2006

    Descrizione degli elementi da utilizzare in ciascun file di dati

    Nella tabella che segue è presentata una sintesi degli elementi da fornire in ciascun file (tabella) di cui al presente regolamento.



    Elementi

    Formato e dimensioni

    Tabella

    A1

    B1

    B2

    C1

    D1

    D2

    E1

    Dimensioni

    Numero della tabella

    an2

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Paese dichiarante

    a2

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Anno

    n4

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Trimestre

    n2

     

     

     

     

    X

    X

     

    Paese o regione di carico

    an4

    X

    X

     

    X

     

     

     

    Paese o regione di scarico

    an4

    X

    X

     

    X

     

     

     

    Tipo di trasporto

    n1

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    Tipo di merci

    n2

    X

     

     

    X

     

     

    X

    Tipo di imballaggio

    n1

    X

     

     

     

     

     

     

    Tipo di imbarcazione

    n1

     

    X

     

     

     

     

     

    Nazionalità dell’imbarcazione

    a2

     

    X

     

     

    X

    X

     

    Dimensioni dei container

    n1

     

     

     

    X

     

     

     

    Situazione con riferimento al carico

    n1

     

     

     

    X

     

    X

     

    Valori

    Tonnellate trasportate

    n..12

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    Tonnellate-chilometro

    n..18

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    Numero di spostamenti di imbarcazioni cariche

    n..12

     

     

    X

     

     

     

     

    Numero di spostamenti di imbarcazioni vuote

    n..12

     

     

    X

     

     

     

     

    Imbarcazione–chilometro (imbarcazioni cariche)

    n..18

     

     

    X

     

     

     

     

    Imbarcazione–chilometro (imbarcazioni vuote)

    n..18

     

     

    X

     

     

     

     

    TEU

    n..12

     

     

     

    X

     

    X

     

    TEU-chilometro

    n..18

     

     

     

    X

     

    X

     

    Nella colonna relativa alla pertinente tabella figurano due segni:

     «X» = elemento da fornire per tale tabella,

     «» (spazio) = elemento non pertinente per la tabella (da non fornire).

    Il formato di ogni campo è numerico (n) o alfabetico (a) o alfanumerico (an). La dimensione è fissa («formato + numero», ad esempio «n4») o variabile con un numero massimo di caratteri («formato» + «..» + numero massimo di caratteri, ad esempio «n..12»).

    Descrizione del supporto di trasmissione

    Il formato di trasmissione da utilizzare deve essere compatibile con una trasmissione automatica dei dati (approccio EDI).

    Il formato «CSV» (valori separati da una virgola) con il punto e virgola (;) quale separatore di campo è accettabile. Eurostat potrebbe anche specificare un formato più evoluto, basato su un appropriato standard per l'interscambio dei dati. In quel caso Eurostat renderà disponibile la documentazione dettagliata in merito alle modalità di applicazione di tale standard conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

    I dati sono trasmessi o caricati per via elettronica presso il punto unico di ingresso per i dati di Eurostat.

    Va inviato un file separato per ogni tabella del regolamento e per ogni periodo.

    Va applicata la seguente convenzione di denominazione del file:

    «IWW_Tabella_Frequenza_Paese_Anno_Periodo[_CampoFacoltativo].formato», in cui:



    IWW

    Dati sui trasporti su vie navigabili interne

    Tabella

    «A1», «B1», «B2», «C1», «D1», «D2» or «E1»

    Frequenza

    «A» per i dati annuali

    «Q» per i dati trimestrali

    Paese

    Paese dichiarante: utilizzare NUTS0

    Anno

    Anno dei dati in 4 cifre (ad esempio, 2007)

    Periodo

    «0000» per i dati annuali

    «0001» per il primo trimestre Q01

    «0002» per il secondo trimestre Q02

    «0003» per il terzo trimestre Q03

    «0004» per il quarto trimestre Q04

    [_CampoFacoltativo]

    Può contenere qualsiasi catena da 1 a 220 caratteri (caratteri consentiti: da «A» a «Z», da «0» a «9» o «_»). Tale campo non è interpretato dagli strumenti di Eurostat.

    .formato

    Formato del file (ad esempio «CSV» per i valori separati da una virgola, «GES» per GESMES)

    Esempio:

    il file «IWW_D1_Q_FR_2007_0002.csv» è il file contenente i dati per la Francia di cui alla tabella D1 del regolamento, per il secondo trimestre del 2007.



    ( 1 ) Nomenclatura uniforme delle merci per le statistiche dei trasporti, 2000, adottata nel corso della sessantaquattresima sessione (18-21 febbraio 2002) del comitato Trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (UN/ECE) e riveduta nel corso della cinquantaseiesima sessione (8-10 giugno 2005) del gruppo di lavoro Statistiche dei trasporti sulla base del documento TRANS/WP.6/2004/1/Rev.2.

    ( 2 ) Nomenclatura uniforme delle merci per le statistiche dei trasporti/riveduta, 1967, pubblicata dall’Istituto statistico delle Comunità europee (versione francese, 1968).

    ( 3 ) Nomenclatura delle unità territoriali di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1). Qualsiasi futuro aggiornamento di tale nomenclatura adottato mediante regolamenti di attuazione della Commissione sarà applicabile ai fini del presente regolamento.

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