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Document 02007R0425-20180805
Commission Regulation (EC) No 425/2007 of 19 April 2007 implementing Regulation (EC) No 1365/2006 of the European Parliament and of the Council on statistics of goods transport by inland waterways
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 425/2007 della Commissione, del 19 aprile 2007, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne
Regolamento (CE) n. 425/2007 della Commissione, del 19 aprile 2007, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne
No longer in force
)
02007R0425 — IT — 05.08.2018 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (CE) N. 425/2007 DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 2007 (GU L 103 dell'20.4.2007, pag. 26) |
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
||
REGOLAMENTO (UE) 2018/974 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2018 |
L 179 |
14 |
16.7.2018 |
REGOLAMENTO (CE) N. 425/2007 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2007
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne
▼M1 —————
Articolo 2
Ai fini dell'esecuzione del regolamento (CE) n. 1365/2006 si applicano le definizioni aggiuntive, le precisazioni e le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati di cui all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1365/2006, le statistiche sono trasmesse o caricate per via elettronica presso il punto unico di ingresso per i dati di Eurostat secondo la descrizione dei file di dati e del supporto di trasmissione di cui all'allegato III del presente regolamento.
Il formato di trasmissione è conforme agli appropriati standard per l'interscambio dei dati specificati da Eurostat.
Articolo 4
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1365/2006, la Commissione diffonde, su qualunque supporto e con qualsiasi struttura dei dati, tutti i dati specificati negli allegati da A a F del medesimo regolamento (CE) n. 1365/2006 non dichiarati riservati dagli Stati membri.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Gli allegati da A a F del regolamento (CE) n. 1365/2006 sono sostituiti dai seguenti:
«ALLEGATO A
Tabella A1. Trasporto di merci per tipo di merci (dati annui)
Elementi |
Codifica |
Nomenclatura |
Unità |
Tabella |
2 caratteri |
“A1” |
|
Paese dichiarante |
2 lettere |
NUTS0 (codice nazionale) |
|
Anno |
4 cifre |
“aaaa” |
|
Paese o regione di carico |
4 caratteri |
NUTS2 (1) |
|
Paese o regione di scarico |
4 caratteri |
NUTS2 (1) |
|
Tipo di trasporto |
1 cifra |
1 = Nazionale 2 = Internazionale (non in transito) 3 = In transito |
|
Tipo di merci |
2 cifre |
NST 2000 (2) |
|
Tipo di imballaggio |
1 cifra |
1 = Merci in container 2 = Merci non in container e container vuoti |
|
Tonnellate trasportate |
|
|
Tonnellate |
Tonnellate-chilometro |
|
|
Tonnellate-km |
(*1)
Quando il codice regionale non sia noto o non sia disponibile, va utilizzata la seguente codifica: — “NUTS0 + ZZ”, quando esiste il codice NUTS per il paese partner, — “codice ISO + ZZ”, quando non esiste il codice NUTS per il paese partner, — “ZZZZ”, quando il paese partner è totalmente sconosciuto. (*2) Per il solo anno di riferimento 2007, per la registrazione del tipo di merci può essere utilizzata la classificazione NST/R come specificato nell'allegato F. |
ALLEGATO B
Tabella B1. Trasporti per nazionalità dell’imbarcazione e tipo di imbarcazione (dati annui)
Elementi |
Codifica |
Nomenclatura |
Unità |
Tabella |
2 caratteri |
“B1” |
|
Paese dichiarante |
2 lettere |
NUTS0 (codice nazionale) |
|
Anno |
4 cifre |
“aaaa” |
|
Paese o regione di carico |
4 caratteri |
NUTS2 (1) |
|
Paese o regione di scarico |
4 caratteri |
NUTS2 (1) |
|
Tipo di trasporto |
1 cifra |
1 = Nazionale 2 = Internazionale (non in transito) 3 = In transito |
|
Tipo di imbarcazione |
1 cifra |
1 = Chiatta motorizzata 2 = Chiatta non motorizzata 3 = Chiatta cisterna motorizzata 4 = Chiatta cisterna non motorizzata 5 = Altra imbarcazione per il trasporto di merci 6 = Imbarcazione marittima |
|
Nazionalità dell’imbarcazione |
2 lettere |
NUTS0 (codice nazionale) (2) |
|
Tonnellate trasportate |
|
|
Tonnellate |
Tonnellate-chilometro |
|
|
Tonnellate-km |
(*1)
Quando il codice regionale non sia noto o non sia disponibile, va utilizzata la seguente codifica: — “NUTS0 + ZZ”, quando esiste il codice NUTS per il paese partner, — “codice ISO + ZZ”, quando non esiste il codice NUTS per il paese partner, — “ZZZZ”, quando il paese partner è totalmente sconosciuto. (*2) Quando non esiste un codice NUTS per il paese di immatricolazione dell'imbarcazione, va indicato il codice nazionale ISO. Se la nazionalità dell'imbarcazione è sconosciuta, va utilizzato il codice “ZZ”. |
Tabella B2 Traffico di imbarcazioni (dati annui)
Elementi |
Codifica |
Nomenclatura |
Unità |
Tabella |
2 caratteri |
“B2” |
|
Paese dichiarante |
2 lettere |
NUTS0 (codice nazionale) |
|
Anno |
4 cifre |
“aaaa” |
|
Tipo di trasporto |
1 cifra |
1 = Nazionale 2 = Internazionale (non in transito) 3 = In transito |
|
Numero di spostamenti di imbarcazioni cariche |
|
|
Spostamenti di imbarcazioni |
Numero di spostamenti di imbarcazioni vuote |
|
|
Spostamenti di imbarcazioni |
Imbarcazione-chilometro (imbarcazioni cariche) |
|
|
Imbarcazione-km |
Imbarcazione-chilometro (imbarcazioni vuote) |
|
|
Imbarcazione-km |
Nota: La presentazione della tabella B2 è facoltativa. |
ALLEGATO C
Tabella C1. Trasporti in container per tipo di merci (dati annui)
Elementi |
Codifica |
Nomenclatura |
Unità |
Tabella |
2 caratteri |
“C1” |
|
Paese dichiarante |
2 lettere |
NUTS0 (codice nazionale) |
|
Anno |
4 cifre |
“aaaa” |
|
Paese o regione di carico |
4 caratteri |
NUTS2 (1) |
|
Paese o regione di scarico |
4 caratteri |
NUTS2 (1) |
|
Tipo di trasporto |
1 cifra |
1 = Nazionale 2 = Internazionale (non in transito) 3 = In transito |
|
Dimensioni dei container |
1 cifra |
1 = Unità di carico da 20 piedi 2 = Unità di carico da 40 piedi 3 = Unità di carico > 20 piedi e < 40 piedi 4 = Unità di carico > 40 piedi |
|
Situazione con riferimento al carico |
1 cifra |
1 = Container pieni 2 = Container vuoti |
|
Tipo di merci |
2 cifre |
NST 2000 (2) |
|
Tonnellate trasportate |
|
|
Tonnellate |
Tonnellate-chilometro |
|
|
Tonnellate-km |
TEU |
|
|
TEU |
TEU-chilometro |
|
|
TEU-km |
(*1)
Quando il codice regionale non sia noto o non sia disponibile, va utilizzata la seguente codifica: — “NUTS0 + ZZ”, quando esiste il codice NUTS per il paese partner, — “codice ISO + ZZ”, quando non esiste il codice NUTS per il paese partner, — “ZZZZ”, quando il paese partner è totalmente sconosciuto. (*2) Per il solo anno di riferimento 2007, per la registrazione del tipo di merci può essere utilizzata la classificazione NST/R come specificato nell'allegato F. |
ALLEGATO D
Tabella D1. Trasporti per nazionalità delle imbarcazioni (dati trimestrali)
Elementi |
Codifica |
Nomenclatura |
Unità |
Tabella |
2 caratteri |
“D1” |
|
Paese dichiarante |
2 lettere |
NUTS0 (codice nazionale) |
|
Anno |
4 cifre |
“aaaa” |
|
Trimestre |
2 cifre |
41 = Trimestre 1 42 = Trimestre 2 43 = Trimestre 3 44 = Trimestre 4 |
|
Tipo di trasporto |
1 cifra |
1 = Nazionale 2 = Internazionale (non in transito) 3 = In transito |
|
Nazionalità dell’imbarcazione |
2 lettere |
NUTS0 (codice nazionale) (1) |
|
Tonnellate trasportate |
|
|
Tonnellate |
Tonnellate-chilometro |
|
|
Tonnellate-km |
(*1) Quando non esista un codice NUTS per il paese di immatricolazione dell'imbarcazione, va indicato il codice nazionale ISO. Se la nazionalità dell'imbarcazione è sconosciuta, va utilizzato il codice “ZZ”. |
Tabella D2. Trasporti in container per nazionalità delle imbarcazioni (dati trimestrali)
Elementi |
Codifica |
Nomenclatura |
Unità |
Tabella |
2 caratteri |
“D2” |
|
Paese dichiarante |
2 lettere |
NUTS0 (codice nazionale) |
|
Anno |
4 cifre |
“aaaa” |
|
Trimestre |
2 cifre |
41 = Trimestre 1 42 = Trimestre 2 43 = Trimestre 3 44 = Trimestre 4 |
|
Tipo di trasporto |
1 cifra |
1 = Nazionale 2 = Internazionale (non in transito) 3 = In transito |
|
Nazionalità dell’imbarcazione |
2 lettere |
NUTS0 (codice nazionale) (1) |
|
Situazione con riferimento al carico |
1 cifra |
1 = Container pieni 2 = Container vuoti |
|
Tonnellate trasportate |
|
|
Tonnellate |
Tonnellate-chilometro |
|
|
Tonnellate-km |
TEU |
|
|
TEU |
TEU-chilometro |
|
|
TEU-km |
(*1) Quando non esiste un codice NUTS per il paese di immatricolazione dell'imbarcazione, va indicato il codice nazionale ISO. Se la nazionalità dell'imbarcazione è sconosciuta, va utilizzato il codice “ZZ”. |
ALLEGATO E
Tabella E1. Trasporti di merci (dati annui)
Elementi |
Codifica |
Nomenclatura |
Unità |
Tabella |
2 caratteri |
“E1” |
|
Paese dichiarante |
2 lettere |
NUTS0 (codice nazionale) |
|
Anno |
4 cifre |
“aaaa” |
|
Tipo di trasporto |
1 cifra |
1 = Nazionale 2 = Internazionale (non in transito) 3 = In transito |
|
Tipo di merci |
2 cifre |
NST 2000 (1) |
|
Totale delle tonnellate trasportate |
|
|
Tonnellate |
Totale delle tonnellate-chilometro |
|
|
Tonnellate-km |
(*1) Per il solo anno di riferimento 2007, per la registrazione del tipo di merci può essere utilizzata la classificazione NST/R come specificato nell'allegato F. |
ALLEGATO F
NOMENCLATURA DELLE MERCI
Il tipo di merci va registrato sulla base della nomenclatura NST-2000 ( 1 ) come indicato nella tabella F1, utilizzando il codice a due cifre della colonna “gruppi della NST-2000”.
Nel 2007, tuttavia, e solo in quell'anno, agli Stati membri è consentito di utilizzare per la registrazione del tipo di merci la nomenclatura NST/R ( 2 ) come indicato nella tabella F2, servendosi del codice a due cifre della colonna “gruppi di merci”.
Nel 2007 gli Stati membri possono anche decidere di registrare i dati utilizzando entrambe le nomenclature, ma dal 2008 in poi sarà ammessa solo la nomenclatura NST-2000.
Tabella F1. Nomenclatura NST-2000
Gruppi della NST-2000 |
Descrizione delle merci |
01 |
Prodotti dell’agricoltura, della caccia e della silvicoltura; pesci ed altri prodotti della pesca |
02 |
Carboni fossili e ligniti; torba; petrolio greggio e gas naturale; minerali di uranio e di torio |
03 |
Minerali metalliferi ed altri prodotti delle miniere e delle cave |
04 |
Prodotti alimentari, bevande e tabacchi |
05 |
Prodotti dell’industria tessile e dell’industria dell’abbigliamento; cuoio e prodotti in cuoio |
06 |
Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli di paglia e materiali da intreccio; pasta da carta, carta e prodotti di carta; stampati e supporti registrati |
07 |
Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari |
08 |
Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in gomma e in materie plastiche |
09 |
Altri prodotti in minerali non metalliferi |
10 |
Metalli; prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti |
11 |
Macchine ed apparecchi meccanici n.c.a.; macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici; macchine ed apparecchi elettrici n.c.a.; apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni; apparecchi medicali, apparecchi di precisione e strumenti ottici; orologi |
12 |
Mezzi di trasporto |
13 |
Mobili; altri manufatti n.c.a. |
14 |
Materie prime secondarie; rifiuti urbani e altri rifiuti non citati altrove nella CPA |
15 |
Posta, pacchi Nota: tale voce è normalmente utilizzata per le merci trasportate dalle amministrazioni postali e dai servizi di corriere specializzati di cui alle classi 53.10 e 53.20 della NACE Rev. 2. |
16 |
Attrezzature e materiali utilizzati nel trasporto di merci Nota: in tale voce sono comprese attrezzature quali container, pallet, casse e gabbie vuote, nonché i veicoli utilizzati per contenere merci quando tali veicoli sono caricati su un altro veicolo. L’esistenza di un codice per tale tipo di materiali non pregiudica la considerazione o meno di questi come “merci”: valgono le norme per la rilevazione dei dati in ciascun modo di trasporto. |
17 |
Merci trasportate nell’ambito di traslochi (uffici e abitazioni); bagagli trasportati separatamente dai passeggeri; autoveicoli trasportati per riparazione; altre merci non destinabili alla vendita n.c.a. |
18 |
Merci raggruppate; merci di vario tipo trasportate insieme Nota: tale voce si utilizza ogni qualvolta si ritenga inappropriato attribuire le merci a uno dei vari gruppi 01-16. |
19 |
Merci non individuabili: merci che per un qualunque motivo non possono essere individuate e quindi non possono essere attribuite ai gruppi 01-16. Nota: tale voce è destinata a comprendere le merci per le quali l'unità dichiarante non dispone di informazioni sul tipo di merci trasportate. |
20 |
Altre merci n.c.a. Nota: tale voce comprende le merci che non possono essere attribuite a nessuno dei gruppi 01-19. Poiché si considera che i gruppi 01-19 comprendano tutte le possibili categorie di merci trasportate, l'utilizzo del gruppo 20 è da ritenersi eccezionale e potrebbe eventualmente indicare la necessità di un ulteriore controllo dei dati contenuti in tale voce. |
Tabella F2. Nomenclatura NST/R
Gruppi di merci |
Capitolo della NST/R |
Gruppi della NST/R |
Descrizione |
1 |
0 |
01 |
Cereali |
2 |
02, 03 |
Patate, altri ortaggi freschi o congelati, frutti freschi |
|
3 |
00, 06 |
Animali vivi, barbabietole da zucchero |
|
4 |
05 |
Legno e sughero |
|
5 |
04, 09 |
Tessili, articoli tessili e fibre sintetiche, altre materie prime di origine animale o vegetale |
|
6 |
1 |
11, 12, 13, 14, 16, 17 |
Derrate alimentari e foraggiere |
7 |
18 |
Semi e frutti oleosi e grassi |
|
8 |
2 |
21, 22, 23 |
Combustibili minerali solidi |
9 |
3 |
31 |
Petrolio greggio |
10 |
32, 33, 34 |
Prodotti petroliferi |
|
11 |
4 |
41, 46 |
Minerali di ferro, cascami di ferro e di acciaio e polveri di altoforno |
12 |
45 |
Minerali e cascami non ferrosi |
|
13 |
5 |
51, 52, 53, 54, 55, 56 |
Prodotti metallurgici |
14 |
6 |
64, 69 |
Cemento, calce, materiali da costruzione artificiali |
15 |
61, 62, 63, 65 |
Minerali greggi e lavorati |
|
16 |
7 |
71, 72 |
Concimi chimici o naturali |
17 |
8 |
83 |
Prodotti carbochimici e catrami |
18 |
81, 82, 89 |
Prodotti chimici, esclusi i prodotti carbochimici e i catrami |
|
19 |
84 |
Pasta di cellulosa e rifiuti di carta |
|
20 |
9 |
91, 92, 93 |
Attrezzature da trasporto, macchine, apparecchi, motori, anche smontati, e parti staccate |
21 |
94 |
Articoli metallici |
|
22 |
95 |
Vetro, vetrerie, prodotti della ceramica |
|
23 |
96, 97 |
Cuoio, tessili, abbigliamento, articoli manufatti diversi |
|
24 |
99 |
Articoli diversi» |
ALLEGATO II
DEFINIZIONI AGGIUNTIVE, PRECISAZIONI E DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA TRASMISSIONE DEI DATI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1365/2006
SEZIONE I. TRASPORTO SU VIE NAVIGABILI INTERNE
1. Via navigabile interna
Con tale termine si intendono i fiumi, i laghi, i canali e gli estuari navigabili. Un'idrovia interna che segna la frontiera tra due paesi va inclusa nelle statistiche di entrambi i paesi.
2. Trasporto su vie navigabili interne
Ai fini del presente regolamento il trasferimento di merci e/o di passeggeri utilizzando imbarcazioni marittime per viaggi interamente su vie navigabili interne è considerato trasporto su vie navigabili interne ed è assoggettato agli stessi obblighi di fornitura dei dati, a prescindere dalla mancata specifica menzione delle imbarcazioni marittime in altre definizioni.
È esclusa la movimentazione di merci trasportate verso impianti offshore. Sono esclusi i rifornimenti e le provviste fornite alle navi nei porti, mentre sono inclusi i rifornimenti di carburante alle navi al largo.
3. Trasporto nazionale su vie navigabili interne
Il trasporto nazionale su vie navigabili interne può implicare il transito attraverso un secondo paese, ma per tale paese il trasporto deve essere registrato come in transito. È incluso il cabotaggio definito come il trasporto nazionale su vie navigabili interne effettuato da un’imbarcazione immatricolata in un altro paese.
4. Trasporto internazionale su vie navigabili interne
Il trasporto internazionale su vie navigabili interne può implicare il transito attraverso uno o più paesi terzi. Per questi ultimi paesi il trasporto deve essere registrato come in transito.
5. Trasporto su vie navigabili interne in transito
Il trasporto su vie navigabili interne in transito è considerato come tale solo a condizione che nel corso dell'intero viaggio all'interno del territorio nazionale non sia effettuato alcun trasbordo.
6. Paese o regione di carico
Paese o regione [a livello NUTS2 ( 3 )] del porto in cui le merci trasportate sono caricate su una imbarcazione.
7. Paese o regione di scarico
Paese o regione (a livello NUTS2) del porto in cui le merci trasportate sono scaricate da una imbarcazione.
8. Tipo di imballaggio delle merci
Le merci possono essere trasportate su una imbarcazione in due tipi di imballaggio:
— in container come specificato nella sezione III.1,
— non in container.
SEZIONE II. TIPI DI IMBARCAZIONI
1. Chiatta motorizzata
Qualsiasi imbarcazione per il trasporto di merci su vie navigabili interne provvista di mezzi di propulsione propri, diversa da una chiatta cisterna motorizzata.
2. Chiatta non motorizzata
Qualsiasi imbarcazione per il trasporto di merci su vie navigabili interne sprovvista di mezzi di propulsione propri, diversa da una chiatta cisterna non motorizzata. Sono incluse le chiatte rimorchiate, le chiatte a spinta e le chiatte a spinta o rimorchiabili.
3. Chiatta cisterna motorizzata
La chiatta motorizzata destinata al trasporto di liquidi o gas in cisterne fisse.
4. Chiatta cisterna non motorizzata
La chiatta non motorizzata destinata al trasporto di liquidi o gas in cisterne fisse.
5. Altra imbarcazione per il trasporto di merci
Qualsiasi altro tipo conosciuto o sconosciuto di imbarcazione per il trasporto su vie navigabili interne di merci, non incluso nelle precedenti categorie.
6. Imbarcazione marittima
L'imbarcazione diversa da quelle naviganti prevalentemente su vie navigabili interne, in specchi d'acqua protetti oppure nelle acque adiacenti a tali specchi d'acqua o alle zone dove si applicano le normative portuali.
SEZIONE III. CONTAINER
1. Container
Il container per il trasporto di merci è un’unità di carico:
1. destinata a durare e di conseguenza sufficientemente resistente per poter essere utilizzata più volte;
2. appositamente progettata per facilitare il trasporto di merci da parte di uno o più modi di trasporto senza rottura di carico;
3. munita di dispositivi che ne consentono la rapida movimentazione, in particolare il trasferimento da un modo di trasporto ad un altro;
4. progettata in modo da essere facilmente riempita e svuotata;
5. di lunghezza pari o superiore a 20 piedi.
2. Dimensioni dei container
Ai fini del presente regolamento le dimensioni dei container sono registrate in base a quattro categorie:
1) container ISO da 20 piedi (lunghezza di 20 piedi e larghezza di 8 piedi);
2) container ISO da 40 piedi (lunghezza di 40 piedi e larghezza di 8 piedi);
3) container ISO di lunghezza superiore a 20 piedi e inferiore a 40 piedi;
4) container ISO di lunghezza superiore a 40 piedi.
I container di lunghezza inferiore a 20 piedi o di dimensioni sconosciute vanno registrati nella categoria 1).
3. Situazione dei container con riferimento al carico
Con riferimento al carico i container possono presentarsi in due situazioni a prescindere dalle loro dimensioni:
— pieni, quando contengono al loro interno un qualunque tipo di merci,
— vuoti, quando non contengono al loro interno alcun tipo di merce.
SEZIONE IV. TRAFFICO IDROVIARIO
1. Numero di spostamenti di imbarcazioni cariche
Uno spostamento di un’imbarcazione carica corrisponde allo spostamento di un’imbarcazione dal porto di carico di qualsiasi tipo di merce al porto successivo di carico o scarico.
2. Numero di spostamenti di imbarcazioni vuote
Uno spostamento di un’imbarcazione vuota corrisponde allo spostamento di un’imbarcazione da un porto a un altro porto, per la quale il peso lordo-lordo delle merci è pari a zero. Lo spostamento di un'imbarcazione che trasporta container vuoti non è considerato spostamento di una imbarcazione vuota.
SEZIONE V. UNITÀ
1. Tonnellata
L'unità di misura del peso delle merci trasportate equivalente a 1 000 kg.
Il peso da considerare è il peso lordo-lordo delle merci. Esso include il peso complessivo delle merci, degli imballaggi e della tara di container, casse mobili e pallet contenenti merci. Se la tara è esclusa si ha il peso lordo.
2. Tonnellata-chilometro
L'unità di misura dei trasporti di merci corrispondente allo spostamento di una tonnellata di merce per un chilometro.
Ai fini della registrazione delle tonnellate-chilometro va presa in considerazione solo la distanza percorsa su vie navigabili interne.
3. TEU
L'unità di misura delle dimensioni dei container corrispondente a un container da 20 piedi. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti equivalenze:
container ISO da 20 piedi (lunghezza di 20 piedi e larghezza di 8 piedi) |
= |
1 TEU |
container ISO da 40 piedi (lunghezza di 40 piedi e larghezza di 8 piedi) |
= |
2 TEU |
container ISO di lunghezza superiore a 20 piedi e inferiore a 40 piedi |
= |
1,5 TEU |
container ISO di lunghezza superiore a 40 piedi |
= |
2,25 TEU |
4. TEU-chilometro
L'unità di misura delle merci trasportate in container corrispondente allo spostamento di una TEU per un chilometro.
Ai fini della registrazione delle TEU-chilometro va presa in considerazione solo la distanza percorsa su vie navigabili interne.
5. Imbarcazione-chilometro
L'unità di misura del traffico di imbarcazioni corrispondente allo spostamento di un’imbarcazione per un chilometro.
Ai fini della registrazione delle imbarcazioni-chilometro va presa in considerazione solo la distanza percorsa su vie navigabili interne.
ALLEGATO III
DESCRIZIONE DEI FILE DI DATI E DEL SUPPORTO DI TRASMISSIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1365/2006
Descrizione degli elementi da utilizzare in ciascun file di dati
Nella tabella che segue è presentata una sintesi degli elementi da fornire in ciascun file (tabella) di cui al presente regolamento.
Elementi |
Formato e dimensioni |
Tabella |
||||||
A1 |
B1 |
B2 |
C1 |
D1 |
D2 |
E1 |
||
Dimensioni |
||||||||
Numero della tabella |
an2 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Paese dichiarante |
a2 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Anno |
n4 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Trimestre |
n2 |
|
|
|
|
X |
X |
|
Paese o regione di carico |
an4 |
X |
X |
|
X |
|
|
|
Paese o regione di scarico |
an4 |
X |
X |
|
X |
|
|
|
Tipo di trasporto |
n1 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Tipo di merci |
n2 |
X |
|
|
X |
|
|
X |
Tipo di imballaggio |
n1 |
X |
|
|
|
|
|
|
Tipo di imbarcazione |
n1 |
|
X |
|
|
|
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Nazionalità dell’imbarcazione |
a2 |
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X |
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X |
X |
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Dimensioni dei container |
n1 |
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X |
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Situazione con riferimento al carico |
n1 |
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X |
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X |
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Valori |
||||||||
Tonnellate trasportate |
n..12 |
X |
X |
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X |
X |
X |
X |
Tonnellate-chilometro |
n..18 |
X |
X |
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X |
X |
X |
X |
Numero di spostamenti di imbarcazioni cariche |
n..12 |
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X |
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Numero di spostamenti di imbarcazioni vuote |
n..12 |
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X |
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Imbarcazione–chilometro (imbarcazioni cariche) |
n..18 |
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X |
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Imbarcazione–chilometro (imbarcazioni vuote) |
n..18 |
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|
X |
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TEU |
n..12 |
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|
X |
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X |
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TEU-chilometro |
n..18 |
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X |
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X |
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Nella colonna relativa alla pertinente tabella figurano due segni:
— «X» = elemento da fornire per tale tabella,
— «» (spazio) = elemento non pertinente per la tabella (da non fornire).
Il formato di ogni campo è numerico (n) o alfabetico (a) o alfanumerico (an). La dimensione è fissa («formato + numero», ad esempio «n4») o variabile con un numero massimo di caratteri («formato» + «..» + numero massimo di caratteri, ad esempio «n..12»).
Descrizione del supporto di trasmissione
Il formato di trasmissione da utilizzare deve essere compatibile con una trasmissione automatica dei dati (approccio EDI).
Il formato «CSV» (valori separati da una virgola) con il punto e virgola (;) quale separatore di campo è accettabile. Eurostat potrebbe anche specificare un formato più evoluto, basato su un appropriato standard per l'interscambio dei dati. In quel caso Eurostat renderà disponibile la documentazione dettagliata in merito alle modalità di applicazione di tale standard conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
I dati sono trasmessi o caricati per via elettronica presso il punto unico di ingresso per i dati di Eurostat.
Va inviato un file separato per ogni tabella del regolamento e per ogni periodo.
Va applicata la seguente convenzione di denominazione del file:
«IWW_Tabella_Frequenza_Paese_Anno_Periodo[_CampoFacoltativo].formato», in cui:
IWW |
Dati sui trasporti su vie navigabili interne |
Tabella |
«A1», «B1», «B2», «C1», «D1», «D2» or «E1» |
Frequenza |
«A» per i dati annuali «Q» per i dati trimestrali |
Paese |
Paese dichiarante: utilizzare NUTS0 |
Anno |
Anno dei dati in 4 cifre (ad esempio, 2007) |
Periodo |
«0000» per i dati annuali «0001» per il primo trimestre Q01 «0002» per il secondo trimestre Q02 «0003» per il terzo trimestre Q03 «0004» per il quarto trimestre Q04 |
[_CampoFacoltativo] |
Può contenere qualsiasi catena da 1 a 220 caratteri (caratteri consentiti: da «A» a «Z», da «0» a «9» o «_»). Tale campo non è interpretato dagli strumenti di Eurostat. |
.formato |
Formato del file (ad esempio «CSV» per i valori separati da una virgola, «GES» per GESMES) |
Esempio:
il file «IWW_D1_Q_FR_2007_0002.csv» è il file contenente i dati per la Francia di cui alla tabella D1 del regolamento, per il secondo trimestre del 2007.
( 1 ) Nomenclatura uniforme delle merci per le statistiche dei trasporti, 2000, adottata nel corso della sessantaquattresima sessione (18-21 febbraio 2002) del comitato Trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (UN/ECE) e riveduta nel corso della cinquantaseiesima sessione (8-10 giugno 2005) del gruppo di lavoro Statistiche dei trasporti sulla base del documento TRANS/WP.6/2004/1/Rev.2.
( 2 ) Nomenclatura uniforme delle merci per le statistiche dei trasporti/riveduta, 1967, pubblicata dall’Istituto statistico delle Comunità europee (versione francese, 1968).
( 3 ) Nomenclatura delle unità territoriali di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1). Qualsiasi futuro aggiornamento di tale nomenclatura adottato mediante regolamenti di attuazione della Commissione sarà applicabile ai fini del presente regolamento.