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Document 02007R0329-20160806

    Consolidated text: Regolamento (CE) n . 329/2007 del Consiglio del 27 marzo 2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/329/2016-08-06

    2007R0329 — IT — 06.08.2016 — 020.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 329/2007 DEL CONSIGLIO

    del 27 marzo 2007

    relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

    (GU L 088 dell'29.3.2007, pag. 1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

     M1

    REGOLAMENTO (CE) N. 117/2008 DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 2008

      L 35

    57

    9.2.2008

     M2

    REGOLAMENTO (CE) N. 389/2009 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2009

      L 118

    78

    13.5.2009

     M3

    REGOLAMENTO (CE) N. 689/2009 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2009

      L 199

    3

    31.7.2009

    ►M4

    REGOLAMENTO (UE) N. 1283/2009 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2009

      L 346

    1

    23.12.2009

    ►M5

    REGOLAMENTO (UE) N. 567/2010 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 2010

      L 163

    15

    30.6.2010

     M6

    REGOLAMENTO (UE) N. 1251/2010 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2010

      L 341

    15

    23.12.2010

    ►M7

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1355/2011 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2011

      L 338

    39

    21.12.2011

    ►M8

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 137/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2013

      L 46

    19

    19.2.2013

    ►M9

    REGOLAMENTO (UE) N. 296/2013 DEL CONSIGLIO del 26 marzo 2013

      L 90

    4

    28.3.2013

    ►M10

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 370/2013 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2013

      L 111

    43

    23.4.2013

    ►M11

    REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

      L 158

    1

    10.6.2013

    ►M12

    REGOLAMENTO (UE) N. 696/2013 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2013

      L 198

    22

    23.7.2013

    ►M13

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONe (UE) N. 386/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 2014

      L 111

    46

    15.4.2014

    ►M14

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1059/2014 DELLA COMMISSIONE dell'8 ottobre 2014

      L 293

    15

    9.10.2014

     M15

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1062 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2015

      L 174

    16

    3.7.2015

    ►M16

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/315 DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2016

      L 60

    62

    5.3.2016

    ►M17

    REGOLAMENTO (UE) 2016/465 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2016

      L 85

    1

    1.4.2016

    ►M18

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/569 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 2016

      L 97

    6

    13.4.2016

    ►M19

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/659 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 2016

      L 114

    9

    28.4.2016

    ►M20

    REGOLAMENTO (UE) 2016/682 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2016

      L 117

    1

    3.5.2016

    ►M21

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/780 DELLA COMMISSIONE del 19 maggio 2016

      L 131

    55

    20.5.2016

    ►M22

    REGOLAMENTO (UE) 2016/841 DEL CONSIGLIO del 27 maggio 2016

      L 141

    36

    28.5.2016

    ►M23

    REGOLAMENTO (UE) 2016/1333 DEL CONSIGLIO del 4 agosto 2016

      L 212

    1

    5.8.2016


    Rettificato da:

     C1

    Rettifica, GU L 239, 6.9.2008, pag.  56 (117/2008)

    ►C2

    Rettifica, GU L 151, 8.6.2016, pag.  12 (2016/780)

    ►C3

    Rettifica, GU L 178, 2.7.2016, pag.  49 (2016/841)




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 329/2007 DEL CONSIGLIO

    del 27 marzo 2007

    relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea



    Articolo 1

    Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

    1) per «comitato per le sanzioni» s'intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 12 della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

    2) per «Corea del Nord» s'intende la Repubblica democratica popolare di Corea;

    3) per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualunque altro servizio tecnico, e che può assumere le seguenti forme: istruzione, consulenza, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o di competenze o servizi di consulenza. La definizione di «assistenza tecnica» comprende anche le forme di trasmissione orale dell'assistenza;

    4) per «fondi» si intendono le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:

    a) contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

    b) depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

    c) titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi;

    d) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

    e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

    f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

    g) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

    5) per «congelamento di fondi» s'intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

    ▼M20

    6) per «risorse economiche» si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, effettive o potenziali, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, tra cui le imbarcazioni, comprese le navi;

    ▼B

    7) per «congelamento delle risorse economiche» s'intende il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;

    ▼M4

    8) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;

    ▼M12

    9) «servizi di intermediazione»

    i) la negoziazione o l’organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o

    ii) la vendita o l’acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;

    ▼M22

    10) «servizi di investimento»: i servizi e le attività seguenti:

    a) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;

    b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;

    c) negoziazione per conto proprio;

    d) gestione del portafoglio;

    e) consulenza in materia di investimenti;

    f) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;

    g) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;

    h) qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;

    11)

     

    «trasferimento di fondi»:

    a) un'operazione effettuata per conto di un ordinante tramite un prestatore di servizi di pagamento per via elettronica, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l'ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona;

    b) un'operazione effettuata per via non elettronica, ad esempio mediante contanti, assegni o ordini contabili, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento; l'ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona;

    12) «beneficiario»: una persona fisica o giuridica che è il destinatario finale dei fondi trasferiti;

    13) «ordinante»: un soggetto detentore di un conto di pagamento che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, che dà ordine di trasferire i fondi;

    14) «prestatore di servizi di pagamento»: le categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di una deroga di cui all'articolo 26 della medesima e le persone giuridiche che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), che prestano servizi di trasferimento di fondi.

    ▼M20

    Articolo 2

    1.  Sono vietati:

    a) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, dei beni e delle tecnologie, compresi i software, elencati negli ►M23  allegati I, I bis, I ter e I octies  ◄ , anche non originari dell'Unione, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord, o per l'uso in tale paese;

    b) la vendita, la fornitura, l'esportazione o il trasferimento di carburante per aerei elencato nell'allegato I sexies alla Corea del Nord o il trasporto alla Corea del Nord di carburante per aerei a bordo di navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, anche non originario del territorio degli Stati membri;

    c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).

    2.  L'allegato I comprende tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio ( 3 ).

    L'allegato I bis comprende altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici.

    L'allegato I ter comprende talune componenti chiave del settore dei missili balistici.

    L'allegato I sexies comprende il carburante per aerei di cui al paragrafo 1, lettera b).

    ▼M23

    L'allegato I octies comprende prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa individuati e designati come beni sensibili a norma del paragrafo 25 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2270 (2016).

    ▼M20

    3.  È vietato acquistare, importare o trasportare i beni e le tecnologie elencati negli ►M23  allegati I, I bis, I ter e I octies  ◄ dalla Corea del Nord, a prescindere dal fatto che siano originari o meno di tale paese.

    ▼M22

    4.  È vietato:

    a) importare, acquistare o trasferire oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare, elencati nell'allegato I quater, o carbone, ferro e minerale di ferro, elencati nell'allegato I quinquies, dalla Corea del Nord, a prescindere dal fatto che siano o no originari della Corea del Nord;

    b) importare, acquistare o trasferire dalla Corea del Nord prodotti petroliferi, elencati nell'allegato I septies, a prescindere dal fatto che siano o no originari della Corea del Nord;

    c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alle lettere a) e b).

    L'allegato I quater comprende l'oro, il minerale di titanio, il minerale di vanadio e le terre rare di cui al paragrafo 4, lettera a).

    L'allegato I quinquies comprende il carbone, il ferro e il minerale di ferro di cui al paragrafo 4, lettera a).

    L'allegato I septies comprende i prodotti petroliferi di cui al paragrafo 4, lettera b).

    ▼M20

    5.  In deroga al paragrafo 4, lettera a), l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare:

    a) l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di carbone, purché l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II abbia accertato, in base a informazioni credibili, che la spedizione non proveniva dalla Corea del Nord ed è stata trasportata attraverso la Corea del Nord solo per essere esportata dal porto di Rajin (Rason), purché lo Stato membro interessato abbia informato preventivamente il comitato per le sanzioni di queste operazioni, e purché le operazioni non siano collegate alla generazione di introiti per programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal presente regolamento; o

    b) le operazioni per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza e non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal presente regolamento.

    6.  Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica in caso di vendita o fornitura di carburante per aerei ad aeromobili civili per il trasporto di passeggeri al di fuori della Corea del Nord esclusivamente per il consumo durante il volo verso la Corea del Nord e il ritorno all'aeroporto di provenienza.

    7.  In deroga al paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento di un prodotto, purché lo Stato membro in questione abbia ottenuto eccezionalmente, caso per caso, l'approvazione preliminare del comitato per le sanzioni del trasferimento di questi prodotti nella Corea del Nord al fine di coprire necessità umanitarie fondamentali verificate e secondo modalità specificate per l'effettivo monitoraggio della consegna e dell'uso.

    8.  Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 5 o 7.

    ▼M20

    Articolo 2 bis

    1.  Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, direttamente o indirettamente, alla Corea del Nord di qualsiasi prodotto, a eccezione di cibo o medicine, se l'esportatore sa o ha fondati motivi di ritenere che:

    a) il prodotto è destinato, direttamente o indirettamente, alle forze armate della Corea del Nord; o

    b) l'esportazione del prodotto potrebbe sostenere o rafforzare le capacità operative delle forze armate di uno Stato diverso dalla Corea del Nord.

    2.  È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Corea del Nord prodotti di cui al paragrafo 1 se l'importatore o il trasportatore sa o ha fondati motivi di ritenere che sussiste il motivo di cui alla lettera a) o b) di detto paragrafo.

    3.  In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di un prodotto alla Corea del Nord o l'acquisto, l'importazione o il trasporto di un prodotto dalla Corea del Nord, qualora:

    a) il prodotto non sia collegato alla produzione, allo sviluppo, alla manutenzione o all'uso di materiali di armamento oppure allo sviluppo o al mantenimento di personale militare, e l'autorità competente abbia accertato che il prodotto non contribuirebbe direttamente allo sviluppo delle capacità operative delle forze armate della Corea del Nord o a esportazioni che sostengono o rafforzano le capacità operative delle forze armate di uno Stato diverso dalla Corea del Nord;

    b) il comitato per le sanzioni abbia stabilito, caso per caso, che una vendita, una fornitura o un trasferimento specifici non sarebbero in contrasto con gli obiettivi delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o

    c) l'autorità competente dello Stato membro abbia accertato che tale attività è destinata esclusivamente a scopi umanitari o di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone, entità od organismi della Corea del Nord per generare introiti, e non è collegata ad attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a condizione che lo Stato membro abbia informato preventivamente il comitato per le sanzioni di tale accertamento nonché delle misure adottate per evitare lo sviamento del prodotto per scopi vietati.

    4.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alla sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del presente articolo almeno una settimana prima di concedere l'autorizzazione.

    ▼B

    Articolo 3

    ▼M4

    1.  È vietato:

    ▼M12

    a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica e servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o negli ►M23  allegati I, I bis, I ter e I octies  ◄ e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o negli ►M23  allegati I, I bis, I ter e I octies  ◄ a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord o per un uso in tale paese;

    ▼M9

    b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o negli ►M23  allegati I, I bis, I ter e I octies  ◄ , compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o per la prestazione dell’assistenza tecnica connessa a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord o per l’uso in Corea del Nord;

    ▼M4

    c) acquistare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli ►M23  allegati I, I bis, I ter e I octies  ◄ o legata alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli ►M23  allegati I, I bis, I ter e I octies  ◄ da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in tale paese;

    d) acquistare, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli ►M23  allegati I, I bis, I ter e I octies  ◄ , compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o fornire l'assistenza tecnica connessa da qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in Corea del Nord;

    e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c) e d).

    ▼B

    2.  I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'UE e degli Stati membri in Corea del Nord.

    ▼M22

    Articolo 3 bis

    1.  In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, l'autorità competente pertinente di uno Stato membro, indicata nei siti Internet elencati nell'allegato II, può autorizzare, nei termini e alle condizioni che ritiene appropriate, la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione diretta o indiretta dei beni e delle tecnologie, compresi i software, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o l'assistenza o i servizi di intermediazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a condizione che i beni e le tecnologie, l'assistenza o i servizi di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o ad altri scopi umanitari.

    2.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, entro quattro settimane, delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

    3.  In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente pertinente dello Stato membro, indicata nei siti Internet elencati nell'allegato II, può autorizzare le operazioni ivi contemplate alle condizioni che ritiene appropriate e purché il Consiglio di Sicurezza dell'ONU abbia approvato la richiesta.

    4.  Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le richieste di approvazione presentate al Consiglio di sicurezza dell'ONU a norma del paragrafo 3.

    Articolo 3 ter

    1.  In aggiunta all'obbligo di fornire alle autorità doganali competenti le informazioni prima dell'arrivo e della partenza stabilite nelle pertinenti disposizioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazioni in dogana del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ( 5 ) e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 6 ), la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sui beni e le tecnologie oggetto della licenza di esportazione rilasciata.

    2.  Gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al presente articolo sono presentati utilizzando le dichiarazioni in dogana o, in mancanza di tali dichiarazioni, in qualunque altra forma scritta, a seconda dei casi.

    ▼M22 —————

    ▼M22

    Articolo 4

    1.  È vietato:

    a) vendere o fornire alla Corea del Nord, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, gli articoli di lusso elencati nell'allegato III;

    b) acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla Corea del Nord articoli di lusso elencati nell'allegato III, prescindere dal fatto che siano o no originari della Corea del Nord;

    c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).

    2.  In deroga al paragrafo 1, lettera b), il divieto in questione non si applica a effetti personali dei viaggiatori o a merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli.

    3.  I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri in Corea del Nord o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.

    4.  L'autorità competente pertinente di uno Stato membro, indicata nei siti Internet elencati nell'allegato II, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, una transazione relativa ai beni di cui al punto 17 dell'allegato III, a condizione che i beni siano destinati a scopi umanitari.

    ▼M9

    Articolo 4 bis

    1.  È vietato:

    a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VII, anche non originari dell’Unione, al governo della Corea del Nord, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Corea del Nord e a qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano, o a beneficio degli stessi;

    b) acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell’allegato VII, anche non originari della Corea del Nord, dal governo della Corea del Nord, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, dalla Banca centrale della Corea del Nord e da qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano;

    c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b) al governo della Corea del Nord, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, alla Banca centrale della Corea del Nord e a qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo che essi possiedono o controllano.

    2.  L’allegato VII comprende l’oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1.

    Articolo 4 ter

    È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, banconote e monete nordcoreane recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca centrale della Corea del Nord o a suo beneficio.

    ▼M22

    Articolo 5

    1.  Il carico che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche di cui agli articoli da 243 a 249 del regolamento (UE) n. 952/2013, può essere ispezionato per garantire che non contenga prodotti vietati dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal presente regolamento ove:

    a) il carico provenga dalla Corea del Nord;

    b) il carico sia diretto in Corea del Nord;

    c) la Corea del Nord, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione o entità da essi possedute o controllate abbiano svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico;

    d) persone, entità o organismi elencati nell'allegato IV abbiano svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico;

    e) il carico sia trasportato su una nave battente bandiera della Corea del Nord o un aeromobile immatricolato nella Corea del Nord, oppure su una nave o su un aeromobile privi di nazionalità.

    2.  Qualora non rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, il carico che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche, può essere ispezionato se vi sono fondati motivi di ritenere che possa contenere prodotti la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento nelle seguenti circostanze:

    a) il carico proviene dalla Corea del Nord;

    b) il carico è diretto in Corea del Nord; oppure

    c) la Corea del Nord, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico.

    3.  I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'inviolabilità e la protezione delle valigie diplomatiche e consolari di cui alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e alla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963.

    4.  La prestazione di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza, alle navi della Corea del Nord è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell'arrivo e della partenza di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo le quali sussistono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino prodotti la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione dei quali sono vietati dal presente regolamento, a meno che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari.

    ▼M9

    Articolo 5 bis

    ▼M20

    bis.  Agli enti finanziari o creditizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 è vietato:

    a) aprire un conto bancario presso un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o presso qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2;

    b) aprire un conto di corrispondenza con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2;

    c) aprire uffici di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata nella Corea del Nord;

    d) costituire un'impresa comune con o acquisire un diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2.

    ter.  In deroga ai divieti di cui al paragrafo 1 bis, lettere b) e d), l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare operazioni previa approvazione del comitato per le sanzioni.

    quater.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 ter.

    quinquies.  Gli enti finanziari e creditizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 devono, entro il 31 maggio 2016:

    a) chiudere qualsiasi conto bancario presso un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o presso qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2;

    b) chiudere qualsiasi conto di corrispondenza con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2;

    c) chiudere gli uffici di rappresentanza, succursali e controllate in Corea del Nord;

    d) chiudere le imprese comuni con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2;

    e) rinunciare a qualsiasi diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o in qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2.

    sexies.  Gli obblighi di cui al paragrafo 1 quinquies, lettere a) e c), si applicano nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II abbia accertato, in base a informazioni attendibili, che le attività di cui al paragrafo 1 quinquies, lettere a) e c), potrebbero contribuire a programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal presente regolamento, e che tale accertamento sia stato comunicato all'ente finanziario o creditizio in questione.

    Qualora un ente finanziario o creditizio che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 sospetti che le attività di cui al paragrafo 1 quinquies, lettere a) e c), alle quali partecipa potrebbero contribuire a programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal presente regolamento, informa immediatamente l'autorità competente dello Stato membro delle attività e delle ragioni per le quali sospetta che possano contribuire a tali attività.

    septies.  In deroga al paragrafo 1 quinquies, lettere a) e c), l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare determinati uffici di rappresentanza, controllate o conti bancari a rimanere operativi, purché il comitato per le sanzioni abbia approvato preventivamente, caso per caso, le attività o le operazioni in quanto necessarie per la prestazione di assistenza umanitaria, per le attività delle missioni diplomatiche nella Corea del Nord conformemente alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, per le attività delle Nazioni Unite o delle loro agenzie specializzate o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    octies.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 septies.

    ▼M9

    2.  È vietato:

    a) autorizzare l’apertura nell’Unione di un ufficio di rappresentanza o di una succursale o filiale di un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2;

    b) concludere accordi per, o per conto di, un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2, relativi all’apertura nell’Unione di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o di una filiale;

    c) concedere un’autorizzazione per l’avvio e il proseguimento dell’attività di un ente creditizio, o per qualsiasi altra attività che richieda un’autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o filiale di un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2, se l’ufficio di rappresentanza, la succursale o la filiale non era operativo/a prima del 19 febbraio 2013;

    d) acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 16 da parte di un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2;

    ▼M20

    e) gestire o agevolare la gestione di un ufficio di rappresentanza, una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2.

    ▼M22

    Articolo 5 ter

    1.  È vietato, sul territorio dell'Unione, accettare o approvare investimenti effettuati in qualsiasi attività commerciale, laddove tali investimenti siano effettuati:

    a) da persone, entità o organismi del governo della Corea del Nord;

    b) dal Partito dei lavoratori della Corea;

    c) da cittadini della Corea del Nord;

    d) da persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione della Corea del Nord;

    e) da persone, entità o organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione;

    f) da persone, entità o organismi da essi posseduti o controllati.

    2.  È vietato:

    a) costituire un'impresa comune con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), o acquisire o ampliare una partecipazione, anche attraverso l'acquisizione integrale o l'acquisto di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo, in tale persona giuridica, entità o organismo collegata a programmi o attività della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o in attività nei settori delle industrie estrattive, di raffinazione e chimiche;

    b) concedere finanziamenti o assistenza finanziaria a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1, lettere da d) a f), o allo scopo documentato di finanziare tali persone giuridiche, entità o organismi;

    c) prestare servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

    Articolo 5 quater

    1.  Sono vietati i trasferimenti di fondi alla e dalla Corea del Nord, a meno che riguardino una transazione di cui al paragrafo 3.

    2.  Agli enti finanziari o creditizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 è vietato avviare o continuare qualsiasi transazione, o partecipare a qualsiasi transazione, con:

    a) istituti finanziari e creditizi con sede in Corea del Nord;

    b) succursali o filiali, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16, degli istituti finanziari e creditizi con sede in Corea del Nord elencati nell'allegato VI;

    c) succursali o filiali, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16, degli istituti finanziari e creditizi con sede in Corea del Nord elencati nell'allegato VI;

    d) istituti finanziari o creditizi che non hanno sede in Corea del Nord e che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16, ma che sono controllati dalle persone, dalle entità o dagli organismi con sede in Corea del Nord elencati nell'allegato VI,

    a meno che tali transazioni non ricadano nell'ambito di applicazione del paragrafo 3 e siano state autorizzate in conformità del paragrafo 4, lettera a), o non richiedano l'autorizzazione in conformità del paragrafo 4, lettera b).

    3.  Le seguenti transazioni possono essere autorizzate a norma del paragrafo 4, lettera a):

    a) transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari;

    b) transazioni relative a rimesse personali;

    c) transazioni relative all'esecuzione delle deroghe previste dal presente regolamento;

    d) transazioni connesse a uno specifico contratto commerciale non vietato ai sensi del presente regolamento;

    e) transazioni riguardanti una missione diplomatica o consolare o un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali transazioni siano destinate a essere utilizzate per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale;

    f) transazioni necessarie al solo scopo di attuare progetti finanziati dall'Unione o dai suoi Stati membri a fini di sviluppo riguardanti direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione;

    g) transazioni riguardanti pagamenti per soddisfare crediti nei confronti della Corea del Nord, di suoi cittadini o di persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione della Corea del Nord e transazioni di natura analoga che non contribuiscono ad attività vietate dal presente regolamento, caso per caso e purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, con almeno 10 giorni di anticipo, di concedere un'autorizzazione.

    ▼M23

    4.  Per le transazioni di cui al paragrafo 3 riguardanti un trasferimento di fondi per importi:

    ▼C3

    a) superiori a 15 000 EUR o equivalenti, occorre un'autorizzazione preventiva da parte della pertinente autorità competente dello Stato membro, indicata nei siti internet elencati nell'allegato II del presente regolamento;

    b) pari o inferiori a 15 000 EUR o equivalenti, non occorre un'autorizzazione preventiva.

    ▼M22

    5.  Non occorre un'autorizzazione preventiva per le transazioni o i trasferimenti di fondi che sono necessari a scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare di uno Stato membro o di un'organizzazione internazionale che godono di immunità in Corea del Nord conformemente al diritto internazionale.

    6.  Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 4, lettera a).

    7.  Per le transazioni che ricadono nell'ambito di applicazione del paragrafo 3, nell'ambito delle loro attività con istituti finanziari e creditizi di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), gli istituti finanziari e creditizi di cui all'articolo 16 devono:

    a) applicare misure di adeguata verifica della clientela stabilite a norma degli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 );

    b) garantire il rispetto delle procedure in materia di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo stabilite a norma della direttiva 2005/60/CE e del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 );

    c) chiedere che siano forniti i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, come richiesto dal regolamento (CE) n. 1781/2006, nonché i dati informativi relativi a beneficiari, come il nome del beneficiario e il numero del conto di pagamento dello stesso e, se del caso, il codice unico di identificazione dell'operazione, e rifiutare di eseguire la transazione se tali dati sono mancanti o incompleti;

    d) conservare le registrazioni delle transazioni conformemente all'articolo 30 ter della direttiva 2005/60/CE;

    e) se vi sono fondati motivi di sospettare che i fondi possano contribuire a programmi o attività della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa («attività di proliferazione»), informare tempestivamente l'unità di informazione finanziaria (UIF) definita dalla direttiva 2005/60/CE o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, indicata nei siti Internet elencati nell'allegato II, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, o l'articolo 6;

    f) segnalare tempestivamente ogni transazione sospetta, compresi i tentativi di transazioni sospette;

    g) non eseguire una transazione quando sospettino ragionevolmente che sia collegata ad attività di proliferazione prima di aver completato le procedure necessarie a norma della lettera e) e di aver rispettato eventuali altre istruzioni impartite dall'UIF o dalle autorità competenti.

    Ai fini del presente paragrafo, l'UIF o altra autorità competente che funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette ricevono relazioni riguardanti il finanziamento potenziale delle attività di proliferazione e hanno accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e giudiziarie necessarie per assolvere correttamente questo compito, compresa l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette.

    8.  L'obbligo di autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 3 si applica indipendentemente dal fatto che il trasferimento di fondi sia effettuato con una transazione unica o con diverse transazioni che appaiono collegate. Ai fini del presente regolamento, per «transazioni che appaiono collegate» si intende:

    a) una serie di trasferimenti consecutivi dallo stesso istituto creditizio o finanziario che ricadono nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, oppure dalla o alla stessa persona, entità o organismo della Corea del Nord effettuati in relazione a un unico obbligo di trasferimento di fondi, in cui ogni singolo trasferimento è inferiore a 15 000 EUR, ma che, complessivamente, soddisfano i criteri di autorizzazione;

    b) una catena di trasferimenti operati da diversi prestatori di servizi di pagamento o persone fisiche o giuridiche che è connessa a un unico obbligo di effettuare un trasferimento di fondi.

    9.  È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente articolo.

    ▼M4

    Articolo 6

    ▼M12

    1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell’allegato IV o a questi appartenenti. L’allegato IV comprende le persone, le entità e gli organismi designati dal Comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite conformemente al paragrafo 8, lettera d), della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del paragrafo 8 della risoluzione 2094 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    2.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell’allegato V o a questi appartenenti. L’allegato V comprende le persone, le entità e gli organismi non elencati nell’allegato IV che, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2013/183/PESC, sono stati riconosciuti dal Consiglio:

    a) responsabili, anche mediante il sostegno o la promozione, dei programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o come persone, entità o organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano, anche con mezzi illeciti;

    b) responsabili della prestazione di servizi finanziari o del trasferimento verso, attraverso o dal territorio dell’Unione, o con il coinvolgimento di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno oppure di persone o enti finanziari nel territorio dell’Unione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici, o le persone, le entità o gli organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le persone, le entità o gli organismi che essi possiedono o controllano; o

    c) coinvolti, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura alla Corea del Nord o dalla Corea del Nord di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici.

    L’allegato V è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

    2 bis.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità o organismi di cui all’allegato V bis o a questi appartenenti. L’allegato V bis comprende le persone, le entità o gli organismi non contemplati dall’allegato IV o V che lavorano per conto o sotto la direzione di persone, entità o organismi elencati nell’allegato IV o V o le persone che aiutano ad eludere le sanzioni o violano le disposizioni del presente regolamento o della decisione 2013/183/PESC.

    L’allegato V bis è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

    3.  Gli allegati IV, V e V bis riportano, laddove disponibili, le informazioni sulle persone fisiche incluse nell’elenco sufficienti ad identificare le persone in questione.

    Tali informazioni possono comprendere:

    a) cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;

    b) data e luogo di nascita;

    c) nazionalità;

    d) numero del passaporto e della carta d’identità;

    e) codice fiscale e numero di previdenza sociale;

    f) sesso;

    g) indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui la persona si trova;

    h) funzione o professione;

    i) data di designazione.

    Gli allegati IV, V e V bis indicano altresì i motivi dell’inserimento nell’elenco, ad esempio la funzione.

    Gli allegati IV, V e V bis possono inoltre contenere gli elementi che permettono l’identificazione, di cui al presente paragrafo, relativi a familiari delle persone che figurano nell’elenco, a condizione che tali informazioni siano necessarie, in un caso specifico, al fine esclusivo di verificare l’identità della persona fisica in questione figurante nell’elenco.

    4.  Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato IV, V e V bis o utilizzato a loro beneficio.

    ▼M4

    5.  È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

    ▼M20

    6.  È vietato fornire fondi o risorse economiche a persone, entità o organismi del governo della Corea del Nord, al Partito dei lavoratori della Corea, a persone o entità che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione oppure a entità da essi possedute o controllate, se è stato accertato che tali persone, entità o organismi sono associate a programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    7.  Il divieto di cui al paragrafo 6 non si applica se i fondi, le altre attività finanziarie e le risorse economiche sono necessari per svolgere le attività delle missioni della Corea del Nord presso le Nazioni Unite, le loro agenzie specializzate e le organizzazioni collegate o per altre missioni diplomatiche e consolari della Corea del Nord, oppure se l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II ha ottenuto, caso per caso, l'approvazione del comitato per le sanzioni in quanto i fondi, le attività finanziarie o le risorse economiche sono necessari per l'assistenza umanitaria, per la denuclearizzazione o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi della risoluzione 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    Articolo 6 bis

    È vietato partecipare, direttamente o indirettamente, a imprese comuni o a qualsiasi altro accordo commerciale con entità elencate nell'allegato IV e con persone o entità che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione.

    ▼M12

    Articolo 7

    1.  In deroga all’articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

    a) necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all’allegato IV, V o V bis e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

    b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o

    c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e

    d) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo elencati nell’allegato IV, lo Stato membro interessato abbia informato il Comitato per le sanzioni di tale decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il Comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

    2.  In deroga all’articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare lo sblocco o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:

    a) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo elencati nell’allegato IV, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al Comitato per le sanzioni e quest’ultimo l’abbia approvata; e

    b) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo elencati nell’allegato V o V bis, lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica.

    3.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

    ▼M22

    Articolo 8

    1.  In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri identificate sui siti Internet elencati nell'allegato II possono autorizzare lo sblocco di alcuni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

    a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 6 oppure di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;

    b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

    c) la decisione o sentenza non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato IV, V o V bis;

    d) il riconoscimento della decisione o sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e

    e) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato per le sanzioni la decisione o la sentenza riguardo alle persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV.

    2.  In deroga all'articolo 6, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato V sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o in forza di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti Internet elencati nell'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché l'autorità competente in questione abbia accertato che:

    a) il contratto non riguarda prodotti, operazioni, servizi o transazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 2, paragrafo 3, o all'articolo 3; e

    b) il pagamento non è direttamente o indirettamente ricevuto da una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato V.

    3.  Lo Stato membro interessato informa, almeno 10 giorni prima del rilascio di ciascuna autorizzazione a norma del paragrafo 2, gli altri Stati membri e la Commissione di quanto accertato e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione.

    ▼M17

    Articolo 8 bis

    1.  In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare la messa a disposizione della Korea National Insurance Corporation (KNIC) di determinati fondi o risorse economiche quando ciò sia necessario per il pagamento di premi in base a un contratto di assicurazione con un cittadino di uno Stato membro o una persona giuridica, entità o organismo costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro, a condizione che tale pagamento:

    a) sia destinato esclusivamente ad attività non vietate dal presente regolamento dasvolgere nella Corea del Nord da parte di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, entità o organismo costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro,

    b) il pagamento non sia direttamente o indirettamente percepito da una persona, da un'entità o da un organismo elencati negli allegati IV, V o V bis, fatta eccezione per la KNIC.

    2.  Un cittadino di uno Stato membro e persone giuridiche, entità o organismi costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro possono ricevere pagamenti da parte della KNIC previa autorizzazione da patre delle competenti autorità degli Stati membri come indicate sui siti web elencanti nell'allegato II. Una tale autorizzazione può essere concessa a condizione che il pagamento:

    a) sia dovuto conformemente ad un contratto per servizi assicurativi menzionati all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera a), o conformemente ad un contratto per servizi di assicurazione forniti dalla KNIK riguardo ai danni causati nel territorio dell'Unione da una parte di tale contratto;

    b) non vada a beneficio di una persona, di un'entità o di un organismo elencati negli allegati IV, V o V bis;

    c) non contribuisca a un'attività vietata a norma del presente regolamento; e

    d) non comporti lo sblocco di fondi o risorse economiche della KNIC che si trovano al di fuori della Corea del Nord.

    3.  Le autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non sono richieste qualora il pagamento a favore della KNIC o da questa effettuato sia necessario per gli scopi ufficiali di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro nella Corea del Nord.

    4.  In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri, come indicate nei siti web elencati nell'allegato II, possono autorizzare lo sbloccco di taluni fondi o risorse economiche di KNIC congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo avere determinato che:

    a) i fondi o le risorse economiche sono utilizzati esclusivamente per un pagamento da parte della KNIC dovuto in base a un contratto concluso anteriormente al 1o aprile 2016;

    b) il contratto non sia direttamente o indirettamente collegato ad attività vietate dal presente regolamento;

    c) il pagamento non vada a beneficio direttamente o indirettamente di una persona, di un'entità o di un organismo di cui agli allegati IV, V o V bis

    Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

    ▼M4

    Articolo 9

    1.  L’articolo 6, paragrafo 4, non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona fisica o giuridica, entità o organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.

    2.  L'articolo 6, paragrafo 4, non si applica al versamento sui conti congelati di:

    a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti, ovvero

    b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 6,

    purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 o paragrafo 2.

    ▼M9

    Articolo 9 bis

    È vietato:

    a) vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 ai seguenti soggetti o dai seguenti soggetti:

    i) la Corea del Nord o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

    ii) la Banca centrale della Corea del Nord;

    iii) un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 2;

    iv) una persona fisica o una persona giuridica, un’entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);

    v) una persona giuridica, un’entità o un organismo posseduti o controllati da una persona, un’entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii);

    b) fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 19 febbraio 2013 a una persona, un’entità o un organismo di cui alla lettera a);

    c) assistere una persona, un’entità o un organismo di cui alla lettera a) nell’emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.

    ▼M22

    Articolo 9 ter

    1.  È vietato fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per scambi commerciali con la Corea del Nord, anche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione, a persone o entità coinvolte in detti scambi se il sostegno finanziario potrebbe contribuire a:

    a) programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dal presente regolamento;

    b) eludere il divieto di cui alla lettera a).

    2.  I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano a contratti e accordi per la fornitura di sostegno finanziario conclusi prima del 29 maggio 2016.

    3.  I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alla fornitura di sostegno finanziario per il commercio di prodotti alimentari, per scopi agricoli o medici o altri scopi umanitari.

    Articolo 9 quater

    1.  Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure imposte dal presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, in particolare una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

    a) persone, entità o organismi designati elencati nell'allegato IV o V;

    b) qualsiasi altra persona, entità od organismo della Corea del Nord, compreso il governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici; o

    c) qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) e b).

    2.  Si considera che le misure imposte dal presente regolamento abbiano inciso sull'esecuzione di un contratto o di una transazione quando l'esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.

    3.  In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.

    4.  Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

    ▼B

    Articolo 10

    1.  Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

    a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso i relativi Stati membri, alla Commissione;

    b) collaborare con le autorità competenti di cui ai siti web elencati nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

    2.  Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.

    3.  Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

    ▼M22

    Articolo 11

    1.  Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

    2.  Le azioni da parte di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità da parte loro se essi non erano a conoscenza, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure di al presente regolamento.

    Articolo 11 bis

    1.  È vietato dare accesso ai porti nel territorio dell'Unione a qualsiasi nave:

    a) posseduta, gestita o dotata di equipaggio dalla Corea del Nord;

    b) se vi sono fondati motivi di ritenere che sia posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona o un'entità elencata nell'allegato IV;

    c) se vi sono fondati motivi di ritenere che possa contenere prodotti la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento;

    d) se ha rifiutato un'ispezione autorizzata dal suo Stato di bandiera o d'immatricolazione oppure

    e) se è priva di nazionalità e ha rifiutato l'ispezione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

    2.  Il paragrafo 1 non si applica:

    a) in caso di emergenza;

    b) se la nave arriva nel porto ai fini dell'ispezione o

    c) se la nave sta tornando al porto di provenienza.

    3.  In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro indicata nei siti Internet elencati nell'allegato II può autorizzare una nave a entrare nel porto se:

    a) il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che questo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 2270 (2016) oppure

    b) lo Stato membro ha accertato preventivamente che questo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.

    4.  È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori nordcoreani o originario della Corea del Nord decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione.

    5.  Il paragrafo 4 non si applica:

    a) se l'aeromobile sta atterrando ai fini dell'ispezione;

    b) in caso di atterraggio di emergenza.

    6.  In deroga al paragrafo 4, l'autorità competente dello Stato membro indicata nei siti Internet elencati nell'allegato II può autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione se essa ha accertato preventivamente che questo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.

    ▼M20

    Articolo 11 ter

    1.  È vietato:

    a) concedere in leasing o noleggiare navi o aeromobili o fornire servizi di equipaggio alla Corea del Nord, alle persone o entità elencate nell'allegato IV, a qualsiasi altra entità della Corea del Nord, a qualsiasi altra persona o entità che hanno contribuito a violare le disposizioni delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione di una qualsiasi di dette persone o entità, e alle entità da esse possedute o controllate;

    b) possedere, concedere in leasing, gestire, assicurare o fornire servizi di classificazione delle navi o servizi associati a qualsiasi nave battente bandiera della Corea del Nord;

    c) registrare o mantenere nel registro qualsiasi nave posseduta, gestita o dotata di equipaggio dalla Corea del Nord o da suoi cittadini o cancellata dal registro da un altro Stato a norma del paragrafo 19 della risoluzione 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    2.  In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), la concessione in leasing, il noleggio o la prestazione di servizi di equipaggio possono essere autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II se lo Stato membro ha notificato preventivamente, caso per caso, al comitato per le sanzioni e ha fornito a quest'ultimo le informazioni che dimostrano che le attività sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone o entità della Corea del Nord per generare introiti, e sono state fornite informazioni sulle misure adottate per evitare che le attività in questione contribuiscano a violare le risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    3.  In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il possesso, la concessione in leasing, la gestione o la prestazione di servizi di classificazione delle navi o servizi associati a qualsiasi nave battente bandiera della Corea del Nord, o la registrazione o il mantenimento nel registro di qualsiasi nave posseduta, gestita o dotata di equipaggio dalla Corea del Nord o da suoi cittadini, possono essere autorizzati se l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II ha fornito preventivamente, caso per caso, al comitato per le sanzioni informazioni dettagliate sulle attività, compresi i nomi delle persone ed entità coinvolte, informazioni atte a dimostrare che tali attività sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone o entità della Corea del Nord per generare introiti, e informazioni sulle misure adottate per evitare che le attività in questione contribuiscano a violare le risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    4.  Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 2 e 3.

    ▼M22 —————

    ▼B

    Articolo 12

    La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

    ▼M4

    Articolo 13

    1.  La Commissione è autorizzata a:

    a) modificare l'allegato I bis in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, se del caso, aggiungere i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;

    b) modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri;

    c) modificare l'allegato III al fine di perfezionare o adeguare l'elenco delle merci che vi figura, tenendo conto delle definizioni o degli orientamenti promulgati dal comitato per le sanzioni, o aggiungere, se necessario o opportuno, i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;

    d) modificare l'allegato IV in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; e

    e) modificare gli allegati V o VI conformemente alle decisioni relative, rispettivamente, agli allegati II, III, IV e V della posizione comune 2006/795/PESC; e

    ▼M20

    f) modificare gli allegati I quater, I quinquies e I sexies in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o alle decisioni adottate in merito a detti allegati nella decisione 2013/183/PESC del Consiglio; e

    ▼M23

    g) modificare l'allegato I octies in base a quanto stabilito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni e aggiungere i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

    ▼M4

    2.  Al trattamento dei dati, effettuato dalla Commissione ai fini dello svolgimento dei suoi compiti conformemente al presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( 9 ).

    ▼M20

    Articolo 13 bis

    È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento.

    ▼B

    Articolo 14

    1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare la loro attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    2.  Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e le eventuali modifiche successive dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 15

    1.  Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le indicano nei siti web elencati nell'allegato II o mediante gli stessi.

    2.  Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni eventuale successivo cambiamento.

    ▼M4

    Articolo 16

    Il presente regolamento si applica:

    a) nel territorio dell'Unione;

    b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

    c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio dell'Unione;

    d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

    e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

    ▼B

    Articolo 17

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    ▼M4




    ALLEGATO I

    BENI E TECNOLOGIE DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3

    Tutti i beni e le tecnologie che figurano nell'allegato I del regolamento n. 428/2009.

    ▼M5




    ALLEGATO I bis

    Beni e tecnologie di cui agli articoli 2 e 3

    Altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord legati alle armi nucleari, ad altre armi di distruzione di massa e ai missili balistici.

    1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata «Descrizione» si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 ( 10 ).

    2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata «Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009» sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna «Descrizione» esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

    3. Le definizioni di termini tra «virgolette singole» sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente.

    4. Per le definizioni dei termini tra «virgolette doppie» si veda l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.

    NOTE GENERALI

    1. Sono sottoposti a divieto per l’esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti specificati nell’elenco che ne costituiscono l’elemento principale e che possano essere facilmente rimossi da questi o utilizzati per altri scopi.

    N.B.: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

    2. I beni di cui al presente elenco possono essere sia nuovi che usati.

    NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

    (Da leggersi congiuntamente alla parte C.)

    1. Sono vietati, conformemente alle disposizioni di cui alla parte B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di «tecnologia necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di beni di cui sono vietati, nella parte A (Beni), la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.

    2. La «tecnologia»«necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l’«utilizzazione» di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta a divieto anche quando utilizzabile per beni non specificati nell’elenco.

    3. Il divieto non si applica per la quantità minima di «tecnologia» necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti a divieto.

    4. Il divieto di trasferimento di «tecnologia» non si applica per le informazioni «di pubblico dominio», per la «ricerca scientifica di base» o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

    A.    BENI

    MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE



    I.A0.  Beni

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

    I.A0.001

    Lampade a catodo cavo, come segue:

    a.  Lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo;

    b.  Lampade a catodo cavo all'uranio.

     

    I.A0.002

    Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm.

     

    I.A0.003

    Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm.

     

    I.A0.004

    Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda.

    500 nm – 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm.

     

    I.A0.005

    Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue:

    a.  dispositivi di tenuta;

    b.  componenti interni;

    c.  apparecchiature per sigillare, collaudare e misurare.

    0A001

    I.A0.006

    Sistemi di rilevazione nucleare, diversi da quelli specificati in 0A001.j o 1A004.c, per la rilevazione, l’identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati.

    N.B.: Per le attrezzature ad uso personale si veda I.A1.004.

    0A001.j.

    1A004.c.

    I.A0.007

    Valvole di tenuta a soffietto diverse da quelle specificate in 0B001.c.6., 2A226 o 2B350, in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L.

    0B001.c.6.

    2A226

    2B350

    I.A0.008

    Specchi per laser diversi da quelli specificati in 6A005.e, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6 K1- a 20 °C (ad es. silicio fuso o zaffiro).

    Nota:

    In questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso.

    0B001.g.5.

    6A005.e.

    I.A0.009

    Lenti per laser diverse da quelle specificate in 6A005.e.2, costituite da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a 10-6 K-1 a 20 °C (ad es. silicio fuso).

    0B001.g.

    6A005.e.2.

    I.A0.010

    Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1.

    2B350

    I.A0.011

    Pompe a vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:

    a.  pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s;

    b.  pompe a vuoto rotative di tipo «roots» con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m3/h;

    c.  compressori a secco a spirale con tenuta a soffietto e pompe a vuoto a secco a spirale con tenuta a soffietto.

    0B002.f.2.

    2B231

    I.A0.012

    Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde)

    0B006

    I.A0.013

    «Uranio naturale» o «uranio impoverito» o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001

    0C001

    I.A0.014

    Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT.

     

    MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE



    I.A1.  Beni

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

    I.A1.001

    Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %

     

    I.A1.002

    Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza superiore al 95 %.

     

    I.A1.003

    Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400 mm, costituiti da uno dei seguenti materiali:

    a.  copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75 % o più senza stiramento;

    b.  poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato;

    c.  elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato;

    d.  policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel-F ®);

    e.  fluoroelastomeri (ad es. Viton ®, Tecnoflon ®);

    f.  politetrafluoroetilene (PTFE).

    1A001

    I.A1.004

    Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, diverse da quelle specificate in 1A004.c., compresi i dosimetri personali.

    1A004.c.

    I.A1.005

    Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, diverse da quelle specificate in 1B225, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro.

    1B225

    I.A1.006

    Catalizzatori diversi da quelli specificati in 1A225 o 1B231, contenenti platino, palladio, o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell'isotopo di idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.

    1A225

    1B231

    I.A1.007

    Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4. o 1C202.a., in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:

    a.  con un carico di rottura uguale o superiore a 460 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C) o

    b.  con una resistenza a trazione uguale o superiore a 415 MPa a 298 K (25 °C).

    Nota tecnica:

    Le leghe sopra citate comprendono le leghe prima o dopo il trattamento termico.

    1C002.b.4.

    1C202.a.

    I.A1.008

    Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, diversi da quelli specificati in 1C003.a., con una permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm.

    Nota tecnica:

    La misura della permeabilità iniziale relativa deve essere effettuata sui materiali dopo completa ricottura.

    1C003.a.

    I.A1.009

    «Materiali fibrosi o filamentosi» o materiali preimpregnati, diversi da quelli specificati in 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. o 1C210.b., come segue:

    a.  «materiali fibrosi o filamentosi» aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.  «modulo specifico» superiore a 10 × 106 m o

    2.  «carico di rottura specifico» superiore a 17 × 104 m;

    b.  «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.  «modulo specifico» superiore a 3,18 × 106 m o

    2.  «carico di rottura specifico» superiore a 76,2 × 103 m;

    c.  «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preimpregnati), costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» di vetro o di carbonio diversi da quelli specificati in I.A1.010.a.;

    d.  «materiali fibrosi o filamentosi» di carbonio;

    e.  «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui impregnati di resina termoindurente costituiti da «materiali fibrosi o filamentosi» di carbonio;

    f.  «filati», «fasci di fibre», «cavi» o «nastri» continui di poliacrilonitrile (PAN);

    g.  «materiali fibrosi o filamentosi» in para-aramide (Kevlar ® ed altre fibre di tipo Kevlar ®).

    1C010.a.

    1C010.b.

    1C210.a.

    1C210.b.

    I.A1.010

    Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o «preformati di fibre di carbonio», come segue:

    a.  costituiti dai «materiali fibrosi o filamentosi» specificati in I.A1.009;

    b.  «materiali fibrosi o filamentosi» al carbonio impregnati inclusi in una «matrice» di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli non superi 50 cm × 90 cm;

    c.  preimpregnati specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) inferiore a 433 K (160 °C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa.

    1C010

    1C210

    I.A1.011

    Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei «missili», diversi da quelli specificati in 1C107.

    1C107

    I.A1.012

    Non utilizzato.

     

    I.A1.013

    Tantalio, carburo di tantalio, tungsteno, carburo di tungsteno e relative leghe, diversi da quelli specificati in 1C226, aventi le due caratteristiche seguenti:

    a.  in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi i segmenti di cilindro) con diametro interno compreso tra 50 mm e 300 mm e

    b.  una massa superiore a 5 kg.

    1C226

    I.A1.014

    «Polveri elementari» di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20 % di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 μm.

    Nota tecnica:

    Per «polvere elementare» si intende una polvere di elevata purezza di un elemento.

     

    I.A1.015

    Tributilfosfato (TBP) puro [n. CAS 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5 %.

     

    I.A1.016

    Acciaio Maraging, diverso da quelli specificati in 1C116 o 1C216. Note tecniche: 1.  L’acciaio sopra richiamato comprende l’acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico. 2.  Gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da un alto contenuto di nichelio, un contenuto molto basso di carbonio e dall'uso di elementi sostitutivi o precipitati per rafforzare la lega o produrne l'indurimento per invecchiamento.

    1C116

    1C216

    I.A1.017

    Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue:

    a.  tungsteno e leghe di tungsteno, diversi da quelli specificati in 1C117, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 μm (micrometri), contenenti in peso 97 % o più di tungsteno;

    b.  molibdeno e leghe di molibdeno, diversi da quelli specificati in 1C117, sotto forma di particelle sferiche o atomizzate uniformi, con diametro uguale o inferiore a 500 μm, contenenti in peso 97 % o più di molibdeno;

    c.  materiali in tungsteno in forma solida, diversi da quelli specificati in 1C226, composti dai seguenti materiali:

    1.  tungsteno e sue leghe, contenenti in peso 97 % o più di tungsteno;

    2.  tungsteno infiltrato con rame contenente in peso 80 % o più di tungsteno o

    3.  argento infiltrato con rame contenente in peso 80 % o più di argento.

    1C117

    1C226

    I.A1.018

    Leghe magnetiche tenere, diverse da quelle specificate in 1C003, aventi la seguente composizione chimica:

    a.  contenuto di ferro tra 30 % e 60 % e

    b.  contenuto di cobalto tra 40 % e 60 %.

    1C003

    I.A1.019

    Non utilizzato.

     

    I.A1.020

    Grafite, diversa da quella specificata in 0C004 o 1C107.a., progettata o modificata per esser utilizzata negli impianti di lavorazione industriale mediante elettroerosione.

    0C004

    1C107.a.

    ▼M9

    I.A1.021

    Acciai legati in lamiere o piastre, aventi una delle caratteristiche seguenti:

    a)  acciai legati con una resistenza a trazione pari o superiore a 1 200 MPa, a 293 K (20 °C); o

    b)  acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto.

    Nota: le leghe sopra richiamate comprendono quelle prima o dopo il trattamento termico.

    Nota tecnica: L’«acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto» ha una microstruttura a due fasi composta da grani di acciaio ferritico e austenitico e stabilizzata con l’aggiunta di azoto.

    1C116

    1C216

    I.A1.022

    Materiale composito carbonio-carbonio

    1A002.b.1

    I.A1.023

    Leghe di nichel in forma grezza o semilavorata contenenti, in peso, il 60 % o più di nichel.

    1C002.c.1.a

    I.A1.024

    Leghe di titanio in lamiere o piastre aventi carico di rottura uguale o superiore a 900 MPa a 293 K (20 °C).

    Nota: le leghe sopra richiamate comprendono quelle prima o dopo il trattamento termico.

    1C002.b.3

    ▼M12

    I.A1.025

    Leghe di titanio, diverse da quelle specificate in 1C002 e 1C202.

    1C002

     

     

    1C202

    I.A1.026

    Zirconio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C011, 1C111 e 1C234.

    1C011

     

     

    1C111

     

     

    1C234

    I.A1.027

    Materiali esplosivi diversi da quelli specificati in 1C239 nell’elenco delle attrezzature militari, o materiali o miscugli contenenti, in peso, più del 2 % di questi materiali esplosivi, con una densità cristallina superiore a 1,5 g/cm3 e una velocità di detonazione superiore a 5 000  m/s.

    1C239

    ▼M5

    TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI



    I.A2.  Beni

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

    I.A2.001

    Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116:

    a.  sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 0,1 g in valore efficace tra 0,1 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a «tavola vuota»;

    b.  controllori numerici, combinati con «software» di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con larghezza di banda di controllo in tempo reale superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

    Nota tecnica:

    La «larghezza di banda di controllo in tempo reale» è definita come la velocità massima alla quale il controllore può eseguire cicli completi di campionamento, elaborazione di dati e trasmissione di segnali di controllo.

    c.  dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuota», ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

    d.  strutture di supporto del pezzo da collaudare ed unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a «tavola vuota», ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.

    Nota tecnica:

    Per «tavola vuota» si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.

    2B116

    ▼M12

    I.A2.002

    Macchine utensili, diverse da quelle specificate in 2B001 o 2B201, per l’asportazione (o il taglio) di metalli, ceramiche o materiali «compositi», e qualsiasi loro combinazione, che, conformemente alle specifiche tecniche del costruttore, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il «controllo numerico», aventi precisioni di posizionamento uguali o minori (migliori) di 30 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari.

    2B001

     

     

    2B201

    ▼M5

    I.A2.002a

    Componenti e dispositivi di controllo numerico, progettati appositamente per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o I.A2.002.

     

    I.A2.003

    Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:

    a.  macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.  che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg;

    2.  che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500  rpm;

    3.  che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani e

    4.  che siano in grado di ottenere l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g × mm per kg di massa rotante;

    b.  «teste indicatrici» progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in a.

    Nota tecnica:

    Le «teste indicatrici» sono note talvolta come strumentazione per il bilanciamento.

    2B119

    I.A2.004

    Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:

    a.  capacità di penetrazione della parete della cella calda uguale o superiore a 0,3 m (operazione attraverso la parete) o

    b.  capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,3 m (funzionamento sopra la parete).

    Nota tecnica:

    I manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo «asservito» o azionati tramite leva di comando o tastiera.

    2B225

    I.A2.005

    Forni per trattamento termico in atmosfera controllata o forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C.

    Nota:

    In questa voce non rientrano i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale

    2B226

    2B227

    I.A2.006

    Non utilizzato.

     

    I.A2.007

    «Trasduttori di pressione», diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

    a.  elementi sensibili alla pressione costituiti o protetti da «Materiali resistenti alla corrosione dell'esafluoruro di uranio (UF6)»; e

    b.  aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.  fondo scala inferiore a 200 kPa e «precisione» migliore di ± 1% (fondo scala) o

    2.  fondo scala uguale o superiore a 200 kPa e «precisione» migliore di 2 kPa.

    Nota tecnica:

    Ai fini di 2B230, nella nozione di «precisione» rientrano la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente.

    2B230

    I.A2.008

    Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi) e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, aventi tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza chimica/le sostanze chimiche da trattare ricavate da uno dei materiali seguenti:

    a.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

    b.  fluoropolimeri;

    c.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

    d.  grafite o «grafite di carbonio»;

    e.  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

    f.  tantalio o leghe di tantalio;

    g.  titanio o leghe di titanio;

    h.  zirconio o leghe di zirconio o

    i.  acciai inossidabili.

    Nota tecnica:

    La «grafite di carbonio» è una miscela formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite.

    2B350.e.

    I.A2.009

    Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, come segue:

    Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2 e tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, aventi tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi costituite da uno dei materiali seguenti:

    a.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

    b.  fluoropolimeri;

    c.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

    d.  grafite o «grafite di carbonio»;

    e.  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

    f.  tantalio o leghe di tantalio;

    g.  titanio o leghe di titanio;

    h.  zirconio o leghe di zirconio,

    i.  carburo di silicio;

    j.  carburo di titanio o

    k.  acciai inossidabili.

    Nota:

    in questa voce non rientrano i radiatori per veicoli.

    Nota tecnica:

    I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.

    2B350.d.

    I.A2.010

    Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi o pompe a vuoto e involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali: a.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo; b.  ceramica; c.  ferrosilicio; d.  fluoropolimeri; e.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); f.  grafite o «grafite di carbonio»; g.  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio; h.  tantalio o leghe di tantalio; i.  titanio o leghe di titanio; j.  zirconio o leghe di zirconio; k.  niobio (columbio) o leghe di niobio; l.  acciai inossidabili; m.  leghe di alluminio; o n.  gomma. Note tecniche: I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo delle pompe. Nel termine «gomma» rientrano tutti i tipi di gomme naturali e sintetiche.

    2B350.i.

    I.A2.011

    «Separatori centrifughi», diversi da quelli specificati in 2B352.c., in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:

    a.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

    b.  fluoropolimeri;

    c.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

    d.  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

    e.  tantalio o leghe di tantalio;

    f.  titanio o leghe di titanio o

    g.  zirconio o leghe di zirconio.

    Nota tecnica:

    I «separatori centrifughi» includono i decantatori.

    2B352.c.

    I.A2.012

    Filtri sinterizzati metallici, diversi da quelli specificati in 2B352.d., di nichelio o leghe di nichelio contenenti il 40 % o più in peso di nichelio.

    2B352.d.

    I.A2.013

    Macchine per tornitura in lastra e fluotornitura, diverse da quelle specificate in 2B009, 2B109 o 2B209, e componenti appositamente progettati per dette macchine:

    Nota tecnica:

    Ai fini della presente voce, sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura.

    2B009

    2B109

    2B209

    I.A2.014

    Apparecchiature e reagenti, diversi da quelli specificati in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:

    a.  fermentatori per la coltura di «microrganismi» patogeni o virus o per la produzione di tossina, senza emissione di aerosol, aventi una capacità totale pari o superiore a 10 litri;

    b.  agitatori per fermentatori di cui al paragrafo a.;

    Nota tecnica:

    I fermentatori comprendono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo.

    c.  materiale da laboratorio come segue:

    1.  apparecchiature per la reazione a catena della polimerasi (PCR);

    2.  apparecchiature per il sequenziamento genetico;

    3.  sintetizzatori genetici;

    4.  apparecchiature per elettroporazione;

    5.  reagenti specifici associati alle apparecchiature indicate in I.A2.014.c. numeri da 1. a 4.;

    d.  filtri, microfiltri, nanofiltri o ultrafiltri utilizzabili nella biologia industriale o di laboratorio per la filtrazione continua, tranne i filtri appositamente progettati o modificati per uso medico o per la produzione di acqua chiarificata e da utilizzare nell'ambito di progetti ufficialmente sostenuti dall'UE o dall'ONU;

    e.  ultracentrifughe, rotori and adattatori per ultracentrifughe;

    f.  apparecchiature per liofilizzazione.

    2B350,

    2B352

    I.A2.015

    Attrezzature, diverse da quelle specificate in 2B005, 2B105 o 3B001.d, per il deposito di strati metallici come segue; loro componenti e accessori appositamente progettati:

    a.  attrezzature per il processo di deposizione chimica in fase vapore (CVD);

    b.  attrezzature per il processo di deposizione fisica in fase vapore (PVD);

    c.  attrezzature per il processo di deposizione mediante riscaldamento a induzione o a resistenza.

    2B005,

    2B105,

    3B001.d

    I.A2.016

    Serbatoi o container aperti, con o senza agitatori, di volume totale interno (geometrico) superiore a 0,5 m3 (500 litri), aventi tutte le superfici di contatto diretto con le sostanze chimiche contenute o da trattare costruite con uno dei materiali seguenti:

    a.  leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

    b.  fluoropolimeri;

    c.  vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

    d.  nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

    e.  tantalio o leghe di tantalio;

    f.  titanio o leghe di titanio;

    g.  zirconio o leghe di zirconio;

    h.  niobio (columbio) o leghe di niobio;

    i.  acciai inossidabili;

    j.  legno; o

    k.  gomma.

    Nota tecnica:

    Nel termine «gomma» rientrano tutti i tipi di gomme naturali e sintetiche.

    2B350

    (1)   I costruttori che calcolano la precisione di posizionamento in base alla norma ISO 230/2 (1997) dovrebbero consultare le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti.

    ELETTRONICA



    I.A3.  Beni

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

    I.A3.001

    Alimentatori ad alta tensione in corrente continua diversi da quelli specificati in 0B001.j.5. o 3A227, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con corrente di uscita uguale o superiore a 5 kW con o senza sweeping e

    b.  stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 4 ore.

    0B001.j.5.

    3A227

    I.A3.002

    Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati in 0B002.g. o 3A233, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:

    a.  spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);

    b.  spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);

    c.  spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);

    d.  spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con «materiali resistenti alla corrosione dell'esafluoruro di uranio UF6»;

    e.  spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.  camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno e equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (-80° C) o

    2.  camera sorgente costruita, placcata o rivestita con materiali resistenti all'UF6;

    f.  spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi.

    0B002.g.

    3A233

    I.A3.003

    Variatori di frequenza o generatori, diversi da quelli specificati in 0B001.b.13. o 3A225, aventi tutte le seguenti caratteristiche, nonché loro componenti e software appositamente progettati: a.  uscita polifase in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W; b.  capacità di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 600 Hz e 2 000  Hz e c.  controllo di frequenza migliore di (inferiore a) 0,1 %. Note tecniche: 1.  I variatori di frequenza sono noti anche come convertitori, invertitori, generatori, apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile. 2.  La funzionalità specificata in questa voce può essere soddisfatta mediante talune apparecchiature commercializzate come apparecchiature di collaudo elettroniche, alimentatori a corrente alternata, unità di comando per motori a velocità variabile o unità di comando a frequenza variabile.

    0B001.b.13.

    3A225

    I.A3.004

    Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l'analisi qualitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale.

     

    SENSORI E LASER



    I.A6.  Beni

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

    I.A6.001

    Barre di ittrio-alluminio granato (YAG).

     

    I.A6.002

    Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002 o 6A004.b., come segue:

    Apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d’onda 9 μm – 17 μm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe).

    6A002

    6A004.b.

    I.A6.003

    Correttori del fronte d'onda, diversi dagli specchi specificati in 6A004.a., 6A005.e. o 6A005.f., da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e «specchi deformabili», compresi gli specchi bimorfi.

    6A004.a.

    6A005.e.

    6A005.f.

    I.A6.004

    Laser ad argon ionizzato, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 6A005.a.6. e/o 6A205.a., aventi un’energia di uscita pari o superiore a 5 W.

    0B001.g.5.

    6A005.a.6.

    6A205.a.

    I.A6.005

    «Laser» a semiconduttore, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.b., e relativi componenti, come segue: a.  laser a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100; b.  cortine di laser a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W. Note: 1.  I laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser. 2.  In questa voce non rientrano i diodi laser con lunghezza d'onda compresa nella gamma 1,2 μm– 2,0 μm.

    0B001.g.5.

    0B001.h.6.

    6A005.b.

    I.A6.006

    «Laser» a semiconduttore accordabili e cortine di laser a semiconduttore accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6. o 6A005.b., con lunghezza di onda tra 9 μm e 17 μm, e pile di allineamenti di «laser» a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di «laser» a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda.

    Nota:

    I laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.

    0B001.h.6.

    6A005.b.

    I.A6.007

    «Laser accordabili» allo stato solido, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. o 6A005.c.1., e loro componenti, come segue:

    a.  laser in titanio-zaffiro,

    b.  laser in alessandrite.

    0B001.g.5.

    0B001.h.6.

    6A005.c.1.

    I.A6.008

    «Laser» (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, diversi da quelli specificati in 6A005.c.2.b., con lunghezza di onda di uscita superiore a 1,0 μm ma non superiore a 1,1 μm e energia di uscita superiore a 10 J per impulso.

    6A005.c.2.b.

    I.A6.009

    Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:

    a.  tubi di immagine e dispositivi di immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza uguale o superiore a 1 kHz;

    b.  componenti a frequenza di ripetizione;

    c.  celle di Pockels.

    6A203.b.4.

    I.A6.010

    Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c., appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy (silicio) [5 x 106 rad (silicio)] senza degradazione funzionale.

    Nota tecnica:

    Il termine Gy (silicio) si riferisce all’energia, espressa in Joule per Kg, assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti.

    6A203.c.

    I.A6.011

    Oscillatori ed amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili, diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 6A005 o 6A205.c., aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  lunghezza d’onda compresa tra 300 nm e 800 nm;

    b.  potenza di uscita media superiore a 10 W ma non superiore a 30 W;

    c.  cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz e

    d.  larghezza di impulso inferiore a 100 ns.

    Nota:

    Questa voce con comprende gli oscillatori monomodo.

    0B001.g.5.

    6A005

    6A205.c.

    I.A6.012

    «Laser» ad impulsi ad anidride carbonica, diversi da quelli specificati in 0B001.h.6., 6A005.d. o 6A205.d., aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.  lunghezza d'onda compresa tra 9 μm e 11 μm;

    b.  cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;

    c.  potenza di uscita media superiore a 100 W ma non superiore a 500 W e

    d.  larghezza di impulso inferiore a 200 ns.

    0B001.h.6.

    6A005.d.

    6A205.d.

    ▼M12

    I.A6.013

    Laser, diversi da quelli specificati in 6A005 o 6A205.

    6A005

     

     

    6A205

    ▼M5

    MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE



    I.A7.  Beni

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

    I.A7.001

    Sistemi di navigazione inerziali e loro componenti appositamente progettati, come segue: a.  sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su aeromobili civili dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente progettati, come segue: 1.  sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) ed apparecchiature inerziali progettati per «aeromobili», veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o «veicoli spaziali» per l'assetto, la guida o il controllo, nonché loro componenti appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche seguenti: a.  errore di navigazione (solo inerziale) dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora «errore circolare probabile» (CEP) o inferiore (migliore) o b.  specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g; 2.  sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di «navigazione con riferimenti a basi di dati» («DBRN») per l'assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi una precisione di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un «errore circolare probabile» (CEP) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o «DBRN» per un massimo di quattro minuti; 3.  apparecchiature inerziali per il puntamento azimuth, rotta o nord, nonché loro componenti appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche seguenti: a.  progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine o b.  progettati per avere un livello di shock non operativo uguale o superiore a 900 g con durata uguale o superiore a 1 millisecondo. b.  Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord, uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente progettati; c.  apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello. Nota: I parametri di cui ai punti a.1. e a.2. sono applicabili in presenza di una delle condizioni ambientali seguenti: 1.  vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g in valore efficace nella prima mezz'ora ed una durata di collaudo totale di un'ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti: a.  valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1 000  Hz e b.  attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04 g2/Hz e 0,01 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1 000 e 2 000  Hz; 2.  rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a +2,62 radianti/s (150 gradi/s) o 3.  conforme a norme nazionali equivalenti a quelle di cui ai precedenti punti 1. o 2. Note tecniche: 1.  a.2. si riferisce a sistemi in cui un sistema di navigazione inerziale ed altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un'unità singola per assicurare migliori prestazioni. 2.  «Errore circolare probabile» (CEP): in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50 % delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50 % delle probabilità di essere situati.

    7A001

    7A003

    7A101

    7A103

    MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE



    I.A9.  Beni

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

    I.A9.001

    Bulloni esplosivi.

     

    I.A9.002

    Motori a combustione interna (del tipo a pistone assiale o rotante), progettati o modificati per la propulsione di «aeromobili» o «veicoli più leggeri dell'aria», e loro componenti appositamente progettati.

     

    I.A9.003

    Camion, diversi da quelli specificati in 9A115, aventi più di un asse motorizzato e un carico utile superiore a 5 tonnellate.

    Nota:

    Questa voce comprende i rimorchi e semirimorchi a pianale e altri rimorchi.

    9A115

    B.    SOFTWARE



    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

    I.B.001

    Software necessario per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte A (Beni).

     

    C.    TECNOLOGIE



    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009

    I.C.001

    Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte A (Beni).

     

    ▼M9




    ALLEGATO I ter



    Beni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, terzo comma

    7601

    Alluminio greggio

    7602

    Cascami ed avanzi di alluminio

    7603

    Polveri e pagliette di alluminio

    7604

    Barre e profilati di alluminio

    7605

    Fili di alluminio

    7606

    Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

    7608

    Tubi di alluminio

    7609

    Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

    7614

    Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l’elettricità

    ▼M20




    ALLEGATO I quater

    Oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare di cui all'articolo 2, paragrafo 4



    Codice

    Descrizione

    ex 2530 90 00

    Minerali delle terre rare

    ex  26 12

    Monazite e altri minerali utilizzati esclusivamente o principalmente per l'estrazione di uranio o torio

    ex 2614 00 00

    Minerale di titanio

    ex 2615 90 00

    Minerale di vanadio

    ex 2616 90 00

    Oro




    ALLEGATO I quinquies

    Carbone, ferro e minerale di ferro di cui all'articolo 2, paragrafo 4



    Codice

    Descrizione

    ex  26 01

    Minerale di ferro

    2701

    Carboni fossili, mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

    2702

    Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

    2703

    Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata

    2704

    Coke e semicoke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

    7201

    Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie

    7202

    Ferro-leghe

    7203

    Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro e altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili

    7204 10 00

    Cascami e avanzi di ghisa

    ex 7204 30 00

    Cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati

    ex 7204 41

    Altri cascami e avanzi: torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti

    ex 7204 49

    Altri cascami e avanzi: Altro

    ex 7204 50 00

    Altri cascami e avanzi: Cascami lingottati

    ex 7205 10 00

    Graniglie

    ex 7205 29 00

    Polveri, diverse da quelle di acciai legati

    ex 7206 10 00

    Lingotti

    ex 7206 90 00

    Altro

    ex  72 07

    Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:

    ex  72 08

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti:

    ex  72 09

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti:

    ex  72 10

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti:

    ex  72 11

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti:

    ex  72 12

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti:

    ex  72 14

    Altre barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, comprese quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:

    ex  72 15

    Altre barre di ferro o di acciai non legati:

    ex  72 16

    Profilati di ferro o di acciai non legati:

    ex  72 17

    Fili di ferro o di acciai non legati:




    ALLEGATO I sexies

    Carburante per aerei di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)



    Codice

    Descrizione

    da 2710 12 31 a 2710 12 59

    Benzina

    2710 12 70

    Carboturbo tipo nafta

    2710192100

    Carboturbo tipo kerosene

    2710192500

    Propellente tipo kerosene

    ▼M22




    ALLEGATO I septies

    Prodotti petroliferi di cui all'articolo 2, paragrafo 4



     

    2707

    Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

     

    2709

    Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

     

    2710

    Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

     

    2711

    Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi

     

    2712 10

    –  Vaselina

     

    2712 20

    –  Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

    Ex

    2712 90

    –  altri

     

    2713

    Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

    Ex

    2714

    Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

    Ex

    2715

    Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

     

     

    –  contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

     

    3403 11

    – –  Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

     

    3403 19

    – –  altre

     

     

    –  altre

    Ex

    3403 91

    – –  Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

    Ex

    3403 99

    – –  altre

     

     

    – – – –  Prodotti e preparati chimici, costituiti essenzialmente da composti organici, non nominati né compresi altrove

    Ex

    3824 90 92

    – – – – –  in forma liquida a 20 °C

    Ex

    3824 90 93

    – – – – –  altri

    Ex

    3824 90 96

    – – – –  altri

     

    3826 00 10

    –  Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in volume il 96,5 % o più di esteri (FAMAE)

     

    3826 00 90

    –  altri

    ▼M23




    ALLEGATO I octies

    Beni e tecnologie di cui agli articoli 2, 3 e 6 ( 11 )

    ▼M8




    ALLEGATO II

    Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 5, 7, 8, 10 e 15 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

    BELGIO

    http://www.diplomatie.be/eusanctions

    BULGARIA

    http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

    REPUBBLICA CECA

    http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

    DANIMARCA

    http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

    GERMANIA

    http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

    ESTONIA

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

    IRLANDA

    http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

    GRECIA

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    SPAGNA

    http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

    FRANCIA

    http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

    ▼M11

    CROAZIA

    http://www.mvep.hr/sankcije

    ▼M8

    ITALIA

    http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

    CIPRO

    http://www.mfa.gov.cy/sanctions

    LETTONIA

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIA

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUSSEMBURGO

    http://www.mae.lu/sanctions

    UNGHERIA

    http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

    MALTA

    http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

    PAESI BASSI

    www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

    AUSTRIA

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

    POLONIA

    http://www.msz.gov.pl

    PORTOGALLO

    http://www.min-nestrangeiros.pt

    ROMANIA

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVENIA

    http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

    SLOVACCHIA

    http://www.foreign.gov.sk

    FINLANDIA

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

    SVEZIA

    http://www.ud.se/sanktioner

    REGNO UNITO

    www.fco.gov.uk/competentauthorities

    Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

    Commissione europea

    Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

    EEAS 02/309

    B-1049 Bruxelles

    Belgio

    E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

    ▼M20




    ALLEGATO III

    Beni di lusso di cui all'articolo 4

    1.   Cavalli di razza pura



     

    0101 21 00

    riproduttori di razza pura

    ex

    0101 29 90

    Altro

    2.   Caviale e suoi succedanei



     

    1604 31 00

    Caviale

     

    1604 32 00

    Succedanei del caviale

    3.   Tartufi e relative preparazioni



     

    0709 59 50

    Tartufi

    ex

    0710 80 69

    Altro

    ex

    0711 59 00

    Altro

    ex

    0712 39 00

    Altro

    ex

    2001 90 97

    Altro

     

    2003 90 10

    Tartufi

    ex

    2103 90 90

    Altro

    ex

    2104 10 00

    Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

    ex

    2104 20 00

    Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

    ex

    2106 00 00

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

    4.   Vini di alta qualità (compresi i vini spumanti), acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione



     

    2204 10 11

    Champagne

     

    2204 10 91

    Asti spumante

    ex

    2204 10 93

    Altro

    ex

    2204 10 94

    a indicazione geografica protetta (IGP)

    ex

    2204 10 96

    Altri vini varietali

    ex

    2204 10 98

    Altro

    ex

    2204 21 00

    in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

    ex

    2204 29 00

    Altro

    ex

    2205 00 00

    Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

    ex

    2206 00 00

    Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

    ex

    2207 10 00

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

    ex

    2208 00 00

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

    5.   Sigari e sigaretti di alta qualità



    ex

    2402 10 00

    Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

    ex

    2402 90 00

    Altro

    6.   Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco



    ex

    3303 00 00

    Profumi e acque da toletta

    ex

    3304 00 00

    Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure

    ex

    3305 00 00

    Preparazioni per capelli

    ex

    3307 00 00

    Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti

    ex

    6704 00 00

    Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove

    7.   Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili, di alta qualità



    ex

    4201 00 00

    Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia

    ex

    4202 00 00

    Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

    ex

    4205 00 90

    Altro

    ex

    9605 00 00

    Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti

    8.   Indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale), di alta qualità



    ex

    4203 00 00

    Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

    ex

    4303 00 00

    Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria

    ex

    6101 00 00

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103

    ex

    6102 00 00

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104

    ex

    6103 00 00

    Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo

    ex

    6104 00 00

    Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza

    ex

    6105 00 00

    Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo

    ex

    6106 00 00

    Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza

    ex

    6107 00 00

    Slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo

    ex

    6108 00 00

    Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

    ex

    6109 00 00

    T-shirt e canottiere (magliette), a maglia

    ex

    6110 00 00

    Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia

    ex

    6111 00 00

    Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bebè)

    ex

    6112 11 00

    di cotone

    ex

    6112 12 00

    di fibre sintetiche

    ex

    6112 19 00

    di altre materie tessili

     

    6112 20 00

    Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci

     

    6112 31 00

    di fibre sintetiche

     

    6112 39 00

    di altre materie tessili

     

    6112 41 00

    di fibre sintetiche

     

    6112 49 00

    di altre materie tessili

    ex

    6113 00 10

    di tessuti a maglia della voce 5906

    ex

    6113 00 90

    Altro

    ex

    6114 00 00

    Altri indumenti, a maglia

    ex

    6115 00 00

    Calzemaglie (collant), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia

    ex

    6116 00 00

    Guanti, mezziguanti e muffole, a maglia

    ex

    6117 00 00

    Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia

    ex

    6201 00 00

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203

    ex

    6202 00 00

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204

    ex

    6203 00 00

    Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo

    ex

    6204 00 00

    Abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «short» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza

    ex

    6205 00 00

    Camicie e camicette per uomo o ragazzo

    ex

    6206 00 00

    Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza

    ex

    6207 00 00

    Camiciole, slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo

    ex

    6208 00 00

    Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza

    ex

    6209 00 00

    Indumenti e accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebè)

    ex

    6210 10 00

    con prodotti delle voci 5602 o 5603

     

    6210 20 00

    Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19

     

    6210 30 00

    Altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19

    ex

    6210 40 00

    Altri indumenti per uomo o ragazzo

    ex

    6210 50 00

    Altri indumenti per donna o ragazza

     

    6211 11 00

    per uomo o ragazzo

     

    6211 12 00

    per donna o ragazza

     

    6211 20 00

    Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci

    ex

    6211 32 00

    di cotone

    ex

    6211 33 00

    di fibre sintetiche o artificiali

    ex

    6211 39 00

    di altre materie tessili

    ex

    6211 42 00

    di cotone

    ex

    6211 43 00

    di fibre sintetiche o artificiali

    ex

    6211 49 00

    di altre materie tessili

    ex

    6212 00 00

    Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

    ex

    6213 00 00

    Fazzoletti da naso e da taschino

    ex

    6214 00 00

    Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili

    ex

    6215 00 00

    Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte

    ex

    6216 00 00

    Guanti, mezzoguanti e muffole

    ex

    6217 00 00

    Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212

    ex

    6401 00 00

    Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti

    ex

    6402 20 00

    Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli

    ex

    6402 91 00

    che ricoprono la caviglia

    ex

    6402 99 00

    Altro

    ex

    6403 19 00

    Altro

    ex

    6403 20 00

    Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce

    ex

    6403 40 00

    Altre calzature, con puntale protettivo di metallo

    ex

    6403 51 00

    che ricoprono la caviglia

    ex

    6403 59 00

    Altro

    ex

    6403 91 00

    che ricoprono la caviglia

    ex

    6403 99 00

    Altro

    ex

    6404 19 10

    Pantofole e altre calzature da camera

    ex

    6404 20 00

    Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

    ex

    6405 00 00

    Altre calzature

    ex

    6504 00 00

    Cappelli, copricapo e altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

    ex

    6505 00 10

    di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 00 00

    ex

    6505 00 30

    Berretti con visiera, chepì e simili copricapo

    ex

    6505 00 90

    Altro

    ex

    6506 99 00

    di altre materie

    ex

    6601 91 00

    con fusto o manico telescopico

    ex

    6601 99 00

    Altro

    ex

    6602 00 00

    Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili

    ex

    9619 00 81

    Pannolini per bambini piccoli (bebè)

    9.   Tappeti annodati a mano, tappeti e arazzi tessuti a mano



    ex

    5701 00 00

    Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

    ex

    5702 10 00

    Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

    ex

    5702 20 00

    Rivestimenti del suolo di cocco

    ex

    5702 31 80

    Altro

    ex

    5702 32 90

    Altro

    ex

    5702 39 00

    di altre materie tessili

    ex

    5702 41 90

    Altro

    ex

    5702 42 90

    Altro

    ex

    5702 50 00

    Altri, non vellutati, né confezionati

    ex

    5702 91 00

    di lana o di peli fini

    ex

    5702 92 00

    di materie tessili sintetiche o artificiali

    ex

    5702 99 00

    di altre materie tessili

    ex

    5703 00 00

    Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati

    ex

    5704 00 00

    Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati

    ex

    5705 00 00

    Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati

    ex

    5805 00 00

    Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

    10.   Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria



     

    7101 00 00

    Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

     

    7102 00 00

    Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati

     

    7103 00 00

    Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

     

    7104 20 00

    Altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate

     

    7104 90 00

    Altro

     

    7105 00 00

    Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche

     

    7106 00 00

    Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

     

    7107 00 00

    Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

     

    7108 00 00

    Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

     

    7109 00 00

    Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

     

    7110 11 00

    greggi o in polvere

     

    7110 19 00

    Altro

     

    7110 21 00

    greggi o in polvere

     

    7110 29 00

    Altro

     

    7110 31 00

    greggi o in polvere

     

    7110 39 00

    Altro

     

    7110 41 00

    greggi o in polvere

     

    7110 49 00

    Altro

     

    7111 00 00

    Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

     

    7113 00 00

    Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

     

    7114 00 00

    Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

     

    7115 00 00

    Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

     

    7116 00 00

    Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

    11.   Monete e banconote non aventi corso legale



    ex

    4907 00 30

    Biglietti di banca

     

    7118 10 00

    Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro

    ex

    7118 90 00

    Altro

    12.   Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi



     

    7114 00 00

    Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

     

    7115 00 00

    Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    ex

    8214 00 00

    Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

    ex

    8215 00 00

    Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

    ex

    9307 00 00

    Sciabole, spade, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi

    13.   Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia di alta qualità



    ex

    6911 00 00

    Vasellame, altri oggetti per uso domestico e oggetti di igiene o da toletta, di porcellana

    ex

    6912 00 23

    di grès

    ex

    6912 00 25

    di maiolica o di terraglia

    ex

    6912 00 83

    di grès

    ex

    6912 00 85

    di maiolica o di terraglia

    ex

    6914 10 00

    di porcellana

    ex

    6914 90 00

    Altro

    14.   Articoli di cristallo al piombo



    ex

    7009 91 00

    non incorniciati

    ex

    7009 92 00

    incorniciati

    ex

    7010 00 00

    Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

    ex

    7013 22 00

    di cristallo al piombo

    ex

    7013 33 00

    di cristallo al piombo

    ex

    7013 41 00

    di cristallo al piombo

    ex

    7013 91 00

    di cristallo al piombo

    ex

    7018 10 00

    Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili

    ex

    7018 90 00

    Altro

    ex

    7020 00 80

    Altro

    ex

    9405 10 50

    di vetro

    ex

    9405 20 50

    di vetro

    ex

    9405 50 00

    Apparecchi per l'illuminazione non elettrici

    ex

    9405 91 00

    di vetro

    15.   Dispositivi elettronici di alta gamma per uso domestico



    ex

    8414 51 00

    Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W

    ex

    8414 59 00

    Altro

    ex

    8414 60 00

    Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm

    ex

    8415 10 00

    del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi a elementi separati)

    ex

    8418 10 00

    Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati

    ex

    8418 21 00

    a compressione

    ex

    8418 29 00

    Altro

    ex

    8418 30 00

    Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l

    ex

    8418 40 00

    Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l

    ex

    8419 81 00

    per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti

    ex

    8422 11 00

    di tipo familiare

    ex

    8423 10 00

    Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo

    ex

    8443 12 00

    Macchine e apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l'altro non supera 36 cm, non piegato

    ex

    8443 31 00

    Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o a una rete

    ex

    8443 32 00

    Altre, collegabili a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o a una rete

    ex

    8443 39 00

    Altro

    ex

    8450 11 00

    Macchine completamente automatiche

    ex

    8450 12 00

    Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato

    ex

    8450 19 00

    Altro

    ex

    8451 21 00

    di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

    ex

    8452 10 00

    Macchine per cucire di tipo domestico

    ex

    8469 00 00

    Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443 ; macchine per l'elaborazione di testi

    ex

    8470 10 00

    Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzione di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni

    ex

    8470 21 00

    con dispositivo stampante

    ex

    8470 29 00

    Altro

    ex

    8470 30 00

    Altre macchine calcolatrici

    ex

    8471 00 00

    Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

    ex

    8479 60 00

    Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria

    ex

    8508 11 00

    di potenza non superiore a 1 500  W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l

    ex

    8508 19 00

    Altro

    ex

    8508 60 00

    Altri aspirapolvere

    ex

    8509 40 00

    Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura

    ex

    8509 80 00

    Altri apparecchi

    ex

    8516 31 00

    Asciugacapelli

    ex

    8516 50 00

    Forni a microonde

    ex

    8516 60 10

    Cucine

    ex

    8516 71 00

    Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè

    ex

    8516 72 00

    Tostapane

    ex

    8516 79 00

    Altro

    ex

    8517 11 00

    Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»

    ex

    8517 12 00

    Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo

    ex

    8517 18 00

    Altro

    ex

    8517 61 00

    Stazioni fisse

    ex

    8517 62 00

    Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing

    ex

    8517 69 00

    Altro

    ex

    8526 91 00

    Apparecchi di radionavigazione

    ex

    8529 10 31

    per ricezione via satellite

    ex

    8529 10 39

    Altro

    ex

    8529 10 65

    Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate

    ex

    8529 10 69

    Altro

    ex

    8531 10 00

    Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio e apparecchi simili

    ex

    8543 70 10

    Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario

    ex

    8543 70 30

    Amplificatori d'antenne

    ex

    8543 70 50

    Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura

    ex

    8543 70 90

    Altro

     

    9504 50 00

    Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30

     

    9504 90 80

    Altro

    16.   Apparecchi elettrici/elettronici od ottici di alta gamma per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini



    ex

    8519 00 00

    Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono

    ex

    8521 00 00

    Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

    ex

    8525 80 30

    Fotocamere digitali

    ex

    8525 80 91

    che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera

    ex

    8525 80 99

    Altro

    ex

    8527 00 00

    Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

    ex

    8528 71 00

    non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video

    ex

    8528 72 00

    Altri, a colori

    ex

    9006 00 00

    Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

    ex

    9007 00 00

    Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

    17.   Veicoli di lusso per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, comprese le teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, loro accessori e pezzi di ricambio



    ex

    4011 10 00

    dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)

    ex

    4011 20 00

    dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

    ex

    4011 30 00

    dei tipi utilizzati per veicoli aerei

    ex

    4011 40 00

    dei tipi utilizzati per motocicli

    ex

    4011 69 00

    Altro

    ex

    4011 99 00

    Altro

    ex

    7009 10 00

    Specchi retrovisivi per veicoli

    ex

    8407 00 00

    Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

    ex

    8408 00 00

    Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

    ex

    8409 00 00

    Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

    ex

    8411 00 00

    Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

     

    8428 60 00

    Teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari

    Ex

    8431 39 00

    Parti e accessori di teleferiche (incluse seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari

    ex

    8483 00 00

    Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti e organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

    ex

    8511 00 00

    Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

    ex

    8512 20 00

    Altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva

    ex

    8512 30 10

    Apparecchi di segnalazione acustica del tipo utilizzato per autoveicoli

    ex

    8512 30 90

    Altro

    ex

    8512 40 00

    Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti

    ex

    8544 30 00

    Serie di fili per candele di accensione e altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto

    ex

    8603 00 00

    Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604

    ex

    8605 00 00

    Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604 )

    ex

    8607 00 00

    Parti di veicoli per strade ferrate o simili

    ex

    8702 00 00

    Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone, compreso il conducente

    ex

    8703 00 00

    Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702 ), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa, comprese le moto slitte di valore superiore a 2 000 USD

    ex

    8706 00 00

    Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , con motore

    ex

    8707 00 00

    Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 , comprese le cabine

    ex

    8708 00 00

    Parti e accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

    ex

    8711 00 00

    Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)

    ex

    8712 00 00

    Biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

    ex

    8714 00 00

    Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713

    ex

    8716 10 00

    Rimorchi e semirimorchi a uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte

    ex

    8716 40 00

    Altri rimorchi e semirimorchi

    ex

    8716 90 00

    Parti

    ex

    8801 00 00

    Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani e altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore

    ex

    8802 11 00

    di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000  kg

    ex

    8802 12 00

    di peso a vuoto superiore a 2 000  kg

    ex

    8802 20 00

    Aeroplani e altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000  kg

    ex

    8802 30 00

    Aeroplani e altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000  kg e inferiore o uguale a 15 000  kg

    ex

    8802 40 00

    Aeroplani e altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000  kg

    ex

    8803 10 00

    Eliche e rotori, e loro parti

    ex

    8803 20 00

    Carrelli di atterraggio e loro parti

    ex

    8803 30 00

    Altre parti di aeroplani o di elicotteri

    ex

    8803 90 10

    di cervi volanti

    ex

    8803 90 90

    Altro

    ex

    8805 10 00

    Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti

    ex

    8901 10 00

    Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto

    ex

    8901 90 00

    Altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci

    ex

    8903 00 00

    Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

    18.   Orologi di lusso e loro parti



     

    9101 00 00

    Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    ex

    9102 00 00

    Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101

    ex

    9103 00 00

    Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili, esclusi gli orologi della voce 9104

    ex

    9104 00 00

    Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

    ex

    9105 00 00

    Altri orologi

    ex

    9108 00 00

    Movimenti di orologi tascabili, completi e montati

    ex

    9109 00 00

    Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili

    ex

    9110 00 00

    Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati («chablons»); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

    ex

    9111 00 00

    Casse per orologi e loro parti

    ex

    9112 00 00

    Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

    ex

    9113 00 00

    Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti

    ex

    9114 00 00

    Altre forniture d'orologeria

    19.   Strumenti musicali di alta qualità



    ex

    9201 00 00

    Pianoforti, anche automatici; clavicembali e altri strumenti a corde con tastiera

    ex

    9202 00 00

    Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe)

    ex

    9205 00 00

    Strumenti musicali ad aria (per esempio: organi a canne e a tastiera, fisarmoniche, clarinetti, trombe, cornamuse), diversi da orchestrion e da organi di Barberia

    ex

    9206 00 00

    Strumenti musicali a percussione (per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas)

    ex

    9207 00 00

    Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche)

    20.   Oggetti d'arte, da collezione e di antichità



     

    9700 00 00

    Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

    21.   Articoli e attrezzature per sport ricreativi, tra cui sci, golf, immersione e sport acquatici



    ex

    4015 19 00

    Altro

    ex

    4015 90 00

    Altro

    ex

    6210 40 00

    Altri indumenti per uomo o ragazzo

    ex

    6210 50 00

    Altri indumenti per donna o ragazza

     

    6211 11 00

    per uomo o ragazzo

     

    6211 12 00

    per donna o ragazza

     

    6211 20 00

    Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci

    ex

    6216 00 00

    Guanti, mezzoguanti e muffole

     

    6402 12 00

    Calzature da sci e calzature per il surf da neve

    Ex

    6402 19 00

    Altro

     

    6403 12 00

    Calzature da sci e calzature per il surf da neve

     

    6403 19 00

    Altro

     

    6404 11 00

    Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili

     

    6404 19 90

    Altro

    ex

    9004 90 00

    Altro

     

    9020 00 00

    Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

     

    9506 11 00

    Sci

     

    9506 12 00

    Attacchi per sci

     

    9506 19 00

    Altro

     

    9506 21 00

    Tavole a vela

     

    9506 29 00

    Altro

     

    9506 31 00

    Bastoni completi

     

    9506 32 00

    Palle

     

    9506 39 00

    Altro

     

    9506 40 00

    Oggetti e attrezzi per il tennis da tavolo

     

    9506 51 00

    Racchette da tennis, anche senza corde

     

    9506 59 00

    Altro

     

    9506 61 00

    Palle da tennis

     

    9506 69 10

    Palle da cricket e da polo

     

    9506 69 90

    Altro

     

    9506 70

    Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini

     

    9506 91

    Oggetti e attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica

     

    9506 99 10

    Attrezzi per cricket e polo, escluse le palle

     

    9506 99 90

    Altro

     

    9507 00 00

    Canne da pesca, ami e altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705 ) e oggetti simili per la caccia

    22.   Articoli e attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò e i giochi azionati da monete o banconote



     

    9504 20 00

    Bigliardi di ogni tipo e loro accessori

     

    9504 30 00

    Altri giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowling)

     

    9504 40 00

    Carte da gioco

     

    9504 50 00

    Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30

     

    9504 90 80

    Altro

    ▼M4




    ALLEGATO IV

    Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 1

    A. Persone fisiche:

    (1)  Han Yu-ro. Funzione: direttore della Korea Ryongaksan General Trading Corporation. Altre informazioni: partecipa al programma nordcoreano sui missili balistici. Data di designazione: 16.7.2009.

    (2)  Hwang Sok-hwa. Funzione: direttore del General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Altre informazioni: partecipa al programma nucleare nordcoreano in qualità di capo dell'esecutivo della direzione scientifica del General Bureau of Atomic Energy; è membro del comitato scientifico del Joint Institute for Nuclear Research. Data di designazione: 16.7.2009.

    (3)  Ri Hong-sop. Anno di nascita: 1940. Funzione: ex direttore del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon. Altre informazioni: ha organizzato tre impianti fondamentali che contribuiscono alla produzione di plutonio di qualità militare: l'impianto di produzione del combustibile, il reattore nucleare e la centrale di trattamento del combustibile esaurito. Data di designazione: 16.7.2009.

    (4)  ►M14  Ri Je-son (alias Ri Che-son). Anno di nascita: 1938. Funzione: Ministro dell'industria dell'energia atomica da aprile 2014. Ex direttore del General Bureau of Atomic Energy (GBAE), il principale organismo responsabile del programma nucleare della Corea del Nord. Altre informazioni: contribuisce a numerosi progetti nucleari, tra cui la gestione del General Bureau of Atomic Energy, del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e della Namchongang Trading Corporation. Data di designazione: 16.7.2009. ◄

    (5)  Yun Ho-jin (alias Yun Ho-chin). Data di nascita: 13.10.1944. Funzione: direttore della Namchongang Trading Corporation. Altre informazioni: organizza l'importazione dei prodotti necessari al programma di arricchimento dell'uranio. Data di designazione: 16.7.2009.

    ▼M8

    (6)  Paek Chang-Ho (alias (a) Pak Chang-Ho; (b) Paek Ch’ang-Ho). Funzione: alto funzionario e direttore del centro di controllo satellitare presso il Comitato coreano per la tecnologia spaziale. Passaporto: 381420754 (rilasciato il 7.12.2011, scade il 7.12.2016). Data di nascita: 18.6.1964. Luogo di nascita: Kaesong, RPDC. Data di designazione: 22.1.2013.

    (7)  ►M14  Chang Myong-Chin (alias Jang Myong-Jin). Funzione: direttore generale della stazione di lancio satellitare di Sohae e direttore del centro di lancio in cui il 13 aprile e il 12 dicembre 2012 hanno avuto luogo i lanci. Data di nascita: a) 19.2.1968; b) 1965; c) 1966. Altre informazioni: sesso: maschile. Data di designazione: 22.1.2013. ◄

    (8)  ►M16  Ra Ky'ong-Su [alias (a) Ra Kyung-Su, (b) Chang, Myong Ho]. Data di nascita: 4.6.1954. N. passaporto: 645120196. Altre informazioni: (a) sesso: maschile, (b) Ra Ky'ong-Su è un funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste, ha agevolato transazioni per la TCB. Nell'aprile 2009 la Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni quale principale entità finanziaria della RDPC responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. Data di designazione: 22.1.2013. ◄

    (9)  ►M14  Kim Kwang-il. Funzione: funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). Data di nascita: 1.9.1969. N. passaporto: PS381420397. Altre informazioni: sesso: maschile. Data di designazione: 22.1.2013. ◄

    ▼M10

    (10)  Yo’n Cho’ng Nam. Funzione: rappresentante principale della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Data di designazione: 7.3.2013.

    (11)  Ko Ch’o’l-Chae. Funzione: vice rappresentante principale della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Data di designazione: 7.3.2013.

    (12)  Mun Cho’ng-Ch’o’l. Funzione: funzionario della TCB. Data di designazione: 7.3.2013.

    ▼M16

    (13) Choe Chun-Sik [alias (a) Choe Chun Sik; (b) Ch'oe Ch'un Sik]. Data di nascita: 12.10.1954. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: Chun-sik è stato direttore della Seconda accademia di scienze naturali (SANS) e capo del programma sui missili a lungo raggio della RDPC. Data di designazione: 2.3.2016.

    (14) Choe Song Il. N. passaporto: (a) 472320665 (data di scadenza: 26.9.2017), (b) 563120356. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Vietnam. Data di designazione: 2.3.2016.

    (15) Hyon Kwang Il (alias Hyon Gwang Il). Data di nascita: 27.5.1961. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: Hyon Kwang Il è il direttore del dipartimento per lo sviluppo scientifico presso l'amministrazione nazionale per lo sviluppo aerospaziale. Data di designazione: 2.3.2016.

    (16) Jang Bom Su (alias Jang Pom Su). Data di nascita: 15.4.1957. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Siria. Data di designazione: 2.3.2016.

    (17) Jang Yong Son. Data di nascita: 20.2.1957. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Iran. Data di designazione: 2.3.2016.

    (18) Jon Myong Guk (alias Cho'n Myo'ng-kuk). Data di nascita: 18.10.1976. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 4721202031 (data di scadenza: 21.2.2017). Altre informazioni: rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Siria. Data di designazione: 2.3.2016.

    (19) Kang Mun Kil (alias Jiang Wen-ji). Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: PS 472330208 (data di scadenza: 4.7.2017). Altre informazioni: Kang Mun Kil ha svolto attività di approvvigionamento nel settore nucleare in qualità di rappresentante della Namchongang, nota anche come Namhung. Data di designazione: 2.3.2016.

    (20) Kang Ryong. Data di nascita: 21.8.1969. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Siria. Data di designazione: 2.3.2016.

    (21) Kim Jung Jong (alias Kim Chung Chong). Data di nascita: 7.11.1966. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: (a) 199421147 (data di scadenza: 29.12.2014), (b) 381110042 (data di scadenza: 25.1.2016), (c) 563210184 (data di scadenza: 18.6.2018). Altre informazioni: rappresentante della Tanchon Commercial Bank in Vietnam. Data di designazione: 2.3.2016.

    (22) Kim Kyu. Data di nascita: 30.7.1968. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: addetto agli affari esteri della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Data di designazione: 2.3.2016.

    (23) Kim Tong My'ong [alias (a) Kim Chin-So'k, (b) Kim Tong-Myong, (c) Kim Jin-Sok; (d) Kim, (e) Hyok-Chol]. Anno di nascita: 1964. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: Kim Tong My'ong è il presidente della Tanchon Commercial Bank, in cui ha ricoperto diverse cariche almeno dal 2002. È stato anche coinvolto nella gestione degli affari della Amroggang. Data di designazione: 2.3.2016.

    (24) Kim Yong Chol. Data di nascita: 18.2.1962. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Iran. Data di designazione: 2.3.2016.

    (25) Ko Tae Hun (alias Kim Myong Gi). Data di nascita: 25.5.1972. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 563120630 (data di scadenza: 20.3.2018). Altre informazioni: rappresentante della Tanchon Commercial Bank. Data di designazione: 2.3.2016.

    (26) Ri Man Gon. Data di nascita: 29.10.1945. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: PO381230469 (data di scadenza: 6.4.2016). Altre informazioni: Ri Man Gon è il ministro del Munitions Industry Department. Data di designazione: 2.3.2016.

    (27) Ryu Jin. Data di nascita: 7.8.1965. Cittadinanza: nordcoreana. N. passaporto: 563410081. Altre informazioni: rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) in Siria. Data di designazione: 2.3.2016.

    (28) Yu Chol U. Cittadinanza: nordcoreana. Altre informazioni: Yu Choi U è il direttore dell'amministrazione nazionale per lo sviluppo aerospaziale. Data di designazione: 2.3.2016.

    ▼M4

    B. Persone giuridiche, entità e organismi:

    ▼M14

    (1)  Korea Mining Development Trading Corporation (nota anche come a) CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; b) EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; c) DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; d) «KOMID»). Indirizzo: Central District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: principale organismo dedito al commercio di armi e principale esportatore di merci e attrezzature collegate ai missili balistici e alle armi convenzionali. Data di designazione: 24.4.2009.

    ▼M4

    (2)  Korea Ryonbong General Corporation (nota anche come (a) KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; (b) LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION). Indirizzo: Pot'onggang District, Pyongyang, RPDC; Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea. Altre informazioni: conglomerato specializzato negli acquisti per il settore della difesa della RPDC e nell'assistenza alle vendite di materiale militare del paese. Data di designazione: 24.4.2009.

    (3)  Tanchon Commercial Bank (nota anche come (a) CHANGGWANG CREDIT BANK; (b) KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK). Indirizzo: Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: Principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. Data di designazione: 24.4.2009.

    (4)  General Bureau of Atomic Energy (GBAE, dipartimento generale dell'energia atomica) (noto anche come Department of Atomic Energy (GDAE)). Indirizzo: Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea. Altre informazioni: il GBAE è responsabile del programma nucleare della Corea del Nord, che coinvolge il Centro di ricerche nucleari di Yongbyon e il suo reattore di ricerca di produzione di plutonio di 5 megawatt elettrici (25 megawatt termici) e i relativi impianti di produzione di combustibile e trattamento di combustibile esaurito. Il Bureau partecipa alle riunioni e alle discussioni relative alle attività nucleari dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Questo organismo nordcoreano è il principale responsabile dell'organizzazione dei programmi nucleari, tra cui l'organizzazione del Centro di ricerche nucleari di Yongbyon. Data di designazione: 16.7.2009.

    (5)  Hong Kong Electronics (nota anche come Hong Kong Electronics Kish Co.). Indirizzo: Sanaee St., Kish Island, Iran. Altre informazioni: (a) società di proprietà della Tanchon Commercial Bank e la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID), o da queste controllata o che sostiene di agire per conto o a nome di queste; (b) a partire dal 2007 ha trasferito milioni di dollari di fondi legati ad attività di proliferazione a nome della Tanchon Commercial Bank e della Komid (che il comitato ONU per le sanzioni ha designato nell'aprile 2009). La Hong Kong Electronics ha facilitato i movimenti di fondi dall'Iran verso la Corea del Nord per conto della KOMID. Data di designazione: 16.7.2009.

    (6)  Korea Hyoksin Trading Corporation (nota anche come Korea Hyoksin Export And Import Corporation). Indirizzo: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea. Altre informazioni: (a) società della Corea del Nord con sede a Pyonyang; (b) dipende dalla Korea Ryonbong General Corporation (che il comitato ONU per le sanzioni ha designato nell'aprile 2009) e partecipa alla fabbricazione di armi di distruzione di massa. Data di designazione: 16.7.2009.

    (7)  Korean Tangun Trading Corporation. Altre informazioni: (a) società della Corea del Nord con sede a Pyonyang; (b) la Korea Tangun Trading Corporation dipende dalla Second Academy of Natural Sciences della Repubblica popolare democratica di Corea; è direttamente responsabile dell'acquisto di merci e tecnologie utilizzate per i programmi di ricerca e sviluppo del paese nel settore della difesa, compresi (ma non esclusivamente) programmi ed acquisti relativi ad armi di distruzione di massa e vettori, ovverosia gli ambiti che sono soggetti a controllo o vietati conformemente ai regimi multilaterali di controllo applicabili. Data di designazione: 16.7.2009.

    (8)  ►M16  Namchongang Trading Corporation [aka (a) NCG, (b) Namchongang Trading, (c) Nam Chon Gang Corporation, (d) Nomchongang Trading Co., (e) Nam Chong Gan Trading Corporation (f) Namhung Trading Corporation]. Altre informazioni: (a) società della Corea del Nord con sede a Pyonyang; (b) la Namchongang è una società nordcoreana di import-export che dipende dal General Bureau of Atomic Energy. Essa ha partecipato all'acquisto di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare del paese oltre che ad acquisti di prodotti dell'industria nucleare in associazione con un cittadino tedesco. Essa ha inoltre partecipato, a partire dalla fine degli anni '90, all'acquisto di tubi di alluminio e di altri materiali specifici adatti ad un programma di arricchimento dell'uranio. Il suo rappresentante è un ex diplomatico che è stato il rappresentante della Corea del Nord all'epoca dell'ispezione degli impianti nucleari di Yongbyon da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel 2007. Alla luce delle precedenti attività di proliferazione del paese, le attività di proliferazione della Namchongang destano forti preoccupazioni. Data di designazione: 16.7.2009. ◄

    ▼M14

    (9)  Amroggang Development Banking Corporation (alias a) AMROGGANG Development Bank; b) Amnokkang Development Bank). Indirizzo: Tongan-dong, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: la Amroggang, costituita nel 2006, è un'impresa collegata alla Tanchon Commercial Bank e gestita da funzionari della Tanchon. La Tanchon è coinvolta nel finanziamento delle vendite di missili balistici da parte della KOMID ed è anche stata coinvolta nelle transazioni di missili balistici dalla KOMID verso l'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La Tanchon Commercial Bank, designata dal comitato nell'aprile 2009, è la principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi. La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici. Data di designazione: 2.5.2012.

    (10)  Green Pine Associated Corporation (alias a) CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY; b) CHONGSONG YONHAP; c) CH'O'NGSONG YO'NHAP; d) CHOSUN CHAWO'N KAEBAL T'UJA HOESA; e) JINDALLAE; f) KU'MHAERYONG COMPANY LTD; g) NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION; h) SAEINGP'IL COMPANY). Indirizzo: a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Corea del Nord, b) Nungrado, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: la Green Pine Associated Corporation («Green Pine») ha rilevato molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato ad aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. La Green Pine è altresì responsabile di circa la metà degli armamenti e materiale connesso esportati dall'RPDC. La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla Corea del Nord. È specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica destinati ad aziende iraniane del settore della difesa. Data di designazione: 2.5.2012.

    (11)  Korea Heungjin Trading Company (alias a) HUNJIN TRADING CO.; b) KOREA HENJIN TRADING CO.; c) KOREA HENGJIN TRADING COMPANY). Indirizzo: Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: la Korea Heungjin Trading Company è utilizzata dalla KOMID per scopi commerciali. È sospettata di essere stata coinvolta nella fornitura di beni connessi ai missili all'iraniano Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). La Heungjin è associata con la KOMID e, più specificamente, con il suo ufficio appalti. La Heungjin è stata utilizzata per fornire un sistema di controllo digitale avanzato con applicazioni nella progettazione di missili. La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Il Consiglio di sicurezza ha designato lo SHIG nella risoluzione 1737 (2006) come entità coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici. Data di designazione: 2.5.2012.

    (12)  Korean Committee for Space Technology (alias a) DPRK Committee for Space Technology; b) Department of Space Technology of the DPRK; c) Committee for Space Technology; d) KCST). Indirizzo: Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: il comitato coreano per la tecnologia spaziale (KCST) ha orchestrato i lanci nordcoreani del 13 aprile e 12 dicembre 2012 tramite il centro di controllo satellitare e la stazione di lancio di Sohae. Data di designazione: 22.1.2013.

    (13)  Bank of East Land (alias a) Dongbang BANK; b) TONGBANG U'NHAENG; c) TONGBANG BANK). Indirizzo: P.O. Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: istituto finanziario della RPDC, la Bank of East Land agevola le transazioni connesse con le armi e fornisce sostegno di altro tipo per il produttore ed esportatore di armi Green Pine Associated Corporation (Green Pine). La Bank of East Land ha cooperato attivamente con la Green Pine per trasferire fondi in modo da eludere le sanzioni. Nel 2007 e nel 2008, la Bank of East Land ha agevolato transazioni in cui erano coinvolti la Green Pine e istituti finanziari iraniani designati, tra cui la Bank Melli e la Bank Sepah. Il Consiglio di sicurezza ha designato la Bank Sepah nella risoluzione 1747 (2007) per il sostegno fornito al programma missilistico balistico iraniano. La Green Pine è stata designata dal comitato nell'aprile 2012. Data di designazione: 22.1.2013.

    (14)  Korea Kumryong Trading Corporation. Altre informazioni: utilizzata come prestanome dalla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) per svolgere attività di approvvigionamento. La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Data di designazione: 22.1.2013.

    (15)  Tosong Technology Trading Corporation. Indirizzo: Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: la Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Tosong Technology Trading Corporation. La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Data di designazione: 22.1.2013.

    (16)  Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation (alias a) Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; b) Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; c) Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; d) Ryonha Machinery Corporation; e) Ryonha Machinery; f) Ryonha Machine Tool; g) Ryonha Machine Tool Corporation; h) Ryonha Machinery Corp; i) Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; j) Ryonhwa Machinery JV; k) Huichon Ryonha Machinery General Plant; l) Unsan; m) Unsan Solid Tools; e n) Millim Technology Company). Indirizzo: a) Tongan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC; b) Mangungdae-gu, Pyongyang, RPDC; c) Mangyongdae District, Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: indirizzi di posta elettronica: a) ryonha@silibank.com; b) sjc-117@hotmail.com; c) millim@silibank.com. Numeri di telefono: a) 850-2-18111; b) 850-2-18111-8642; c) 850-2-18111-381-8642. Numero di fax: 850-2-381-4410. Korea Ryonbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation, designata dal comitato nell'aprile 2009, è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa dell'RPDC e sostegno delle vendite di carattere militare di tale paese. Data di designazione: 22.01.2013.

    (17)  Leader (Hong Kong) International (alias (a) Leader International Trading Limited; b) Leader (Hong Kong) International Trading Limited). Indirizzo: LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, Cina. Altre informazioni: a) società di Hong Kong, numero di registrazione 1177053; b) agevola spedizioni per conto della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il principale commerciante di armi e il primo esportatore nordcoreano di beni e attrezzature connessi con i missili balistici e le armi convenzionali. Data di designazione: 22.1.2013.

    (18)  Second Academy of Natural Sciences (alias a) 2nd Academy of Natural Sciences; b) Che 2 Chayon Kwahakwon; c) Academy of Natural Sciences; d) Chayon Kwahak-Won; e) National Defense Academy; f) Kukpang Kwahak-Won; g) Second Academy of Natural Sciences Research Institute; h) Sansri). Indirizzo: Pyongyang, RPDC. Altre informazioni: la seconda accademia di scienze naturali è un'organizzazione di livello nazionale responsabile della ricerca e dello sviluppo di sistemi di armamento avanzati della RPDC, compresi missili e, probabilmente, armamenti nucleari. Si serve di una serie di organizzazioni subordinate, fra cui la Tangun Trading Corporation, per ottenere tecnologia, attrezzature e informazioni dall'estero destinate a programmi missilistici e, probabilmente, di armamenti nucleari della RPDC. La Tangun Trading Corporation, designata dal comitato per le sanzioni nel luglio 2009, è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, in particolare, ma non solo, dei programmi in materia di armi di distruzione di massa e di sistemi di lancio e relativo approvvigionamento, compresi i materiali controllati o vietati nell'ambito dei pertinenti regimi di controllo multilaterale. Data di designazione: 7.3.2013.

    (19)  Korea Complex Equipment Import Corporation. Indirizzo: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC Altre informazioni: la Korea Ryonbong General Corporation, impresa madre della Korea Complex Equipment Import Corporation, è un conglomerato nel settore della difesa, specializzato in acquisti per le industrie della difesa della RPDC e sostegno delle vendite di carattere militare di tale paese. Data di designazione: 7.3.2013.

    ▼M14

    (20)  ►M18  Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM) (alias OMM). Indirizzo: (a) Donghung Dong, Central District, PO Box 120, Pyongyang, RDPC; (b) Dongheung-dong Changgwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: (a) n. dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO): 1790183; (b) la Ocean Maritime Management Company, Limited ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione della spedizione di un carico nascosto di armi e materiale correlato da Cuba alla RDPC nel luglio 2013. In quanto tale, la Ocean Maritime Management Company, Limited ha contribuito ad attività vietate dalle risoluzioni, in particolare l'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1718 (2006), modificata dalla risoluzione 1874 (2009), e all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni; (c) la Ocean Maritime Management Company, Limited è l'operatore/gestore delle seguenti navi con numero IMO: (a) Chol Ryong (Ryong Gun Bong) 8606173, (b) Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle) 8909575, (c) Chong Rim 2 8916293, (d) Dawnlight 9110236, (e) Ever Bright 88 (J Star) 8914934, (f) Gold Star 3 (benevolence 2) 8405402, (g) Hoe Ryong 9041552, (h) Hu Chang (O Un Chong Nyon) 8330815, (i) Hui Chon (Hwang Gum San 2) 8405270, (j) Ji Hye San (Hyok Sin 2) 8018900, (k) Kang Gye (Pi Ryu Gang) 8829593, (l) Mi Rim 8713471, (m) Mi Rim 2 9361407, (n) Rang (Po Thong Gang) 8829555, (o) Orion Star (Richocean) 9333589, (p) Ra Nam 2 8625545, (q) Ra Nam 3 9314650, (r) Ryo Myong 8987333, (s) Ryong Rim (Jon Jin 2) 8018912, (t) Se Pho (Rak Won 2) 8819017, (u) Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho) 8133530, (v) South Hill 2 8412467, (w) South Hill 5 9138680, (x) Tan Chon (Ryon Gang 2) 7640378, (y) Thae Pyong San (Petrel 1) 9009085, (z) Tong Hung San (Chong Chon Gang) 7937317, (aa) Tong Hung 8661575. Data di designazione: 28.7.2014. ◄

    ▼M16

    (21) Academy of National Defense Science. Sede: Pyongyang, Repubblica democratica popolare di Corea. Altre informazioni: la Academy of National Defense Science partecipa agli sforzi profusi dalla RDPC per sviluppare i suoi programmi sui missili balistici e sulle armi nucleari. Data di designazione: 2.3.2016.

    (22) Chongchongang Shipping Company. [alias Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.]. Indirizzo: (a) 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, RDPC, (b) 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: (a) numero IMO: 5342883, (b) nel luglio 2013 la Chongchongang Shipping Company ha cercato di importare direttamente, per mezzo della sua nave Chong Chon Gang, il carico illecito di armi tradizionali nella RDPC. Data di designazione: 2.3.2016.

    (23) Daedong Credit Bank (DCB) [alias (a) DCB, (b) Taedong Credit Bank]. Indirizzo: (a) Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, RDPC, (b) Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: (a) SWIFT: DCBK KKPY, (b) la Daedong Credit Bank ha prestato servizi finanziari alla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) e alla Tanchon Commercial Bank. La DCB ha facilitato, almeno dal 2007, centinaia di operazioni finanziarie per milioni di dollari a nome della KOMID e della Tanchon Commercial Bank. In alcuni casi, la DCB ha facilitato consapevolmente le operazioni utilizzando pratiche finanziarie fraudolente. Data di designazione: 2.3.2016.

    (24) Hesong Trading Company (alias Hesong Trading Corporation). Indirizzo: Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: la Korea Mining Development Corporation (KOMID) è l'impresa madre della Hesong Trading Corporation. Data di designazione: 2.3.2016.

    (25) Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC) (alias KKBC). Indirizzo: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, RDPC Altre informazioni: la KKBC presta servizi finanziari a sostegno della Tanchon Commercial Bank e della Korea Hyoksin Trading Corporation, che dipende dalla Korea Ryonbong General Corporation. La Tanchon Commercial Bank ha utilizzato la KKBC per facilitare trasferimenti di fondi che ammontano probabilmente a milioni di dollari, compresi trasferimenti che riguardavano fondi connessi alla Korea Mining Development Corporation. Data di designazione: 2.3.2016.

    (26) Korea Kwangsong Trading Corporation. Indirizzo: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: la Korea Ryongbong General Corporation è l'impresa madre della Korea Kwangsong Trading Corporation. Data di designazione: 2.3.2016.

    (27) Ministero dell'industria dell'energia atomica (alias MAEI). Indirizzo: Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: il Ministero dell'industria dell'energia atomica è stato creato nel 2013 nell'intento di modernizzare l'industria nordcoreana dell'energia atomica per aumentare la produzione di materiali nucleari, migliorarne la qualità e sviluppare ulteriormente un'industria nucleare indipendente nella RDPC. In quanto tale, il MAEI è un attore fondamentale nello sviluppo delle armi nucleari nordcoreane ed è responsabile del funzionamento giornaliero del programma nazionale sulle armi nucleari. Da esso dipendono altre organizzazioni del settore nucleare. Al ministero fanno capo diverse organizzazioni e centri di ricerca operanti nel settore nucleare e due comitati: il comitato per l'applicazione degli isotopi e il comitato per l'energia nucleare. Il MAEI dirige inoltre un centro di ricerca nucleare a Yongbyun, dove si trovano gli impianti noti di trattamento del plutonio della RDPC. Nella sua relazione del 2015, inoltre, il gruppo di esperti ha riferito che l'ex direttore del GBAE Ri Je-son, designato nel 2009 dal comitato istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) come partecipante a o sostenitore di programmi nel settore nucleare, è stato nominato capo del MAEI il 9 aprile 2014. Data di designazione: 2.3.2016.

    (28) Munitions Industry Department (alias: Military Supplies Industry Department). Indirizzo: Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: il Munitions Industry Department è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RDPC. Il MID è responsabile della supervisione dello sviluppo dei missili balistici della RDPC, compreso il Taepo Dong-2. Il MID sovraintende ai programmi nordcoreani di produzione di armi e di R&S, tra cui il programma sui missili balistici. Il secondo comitato economico e la seconda accademia di scienze naturali, anch'essi designati nell'agosto 2010, dipendono dal MID. Negli ultimi anni il MID si è adoperato per sviluppare l'ICBM road-mobile KN08. Data di designazione: 2.3.2016.

    (29) National Aerospace Development Administration (alias NADA). Indirizzo: RDPC. Altre informazioni: la NADA partecipa allo sviluppo della scienza e della tecnologia spaziali nordcoreane, compresi i lanci di satelliti e i razzi vettori. Data di designazione: 2.3.2016.

    (30) Office 39 [alias (a) Office #39, (b) Office No. 39, (c) Bureau 39, (d) Central Committee Bureau 39, (e) Third Floor, (f) Division 39]. Indirizzo: RDPC. Altre informazioni: entità governativa della RDPC. Data di designazione: 2.3.2016.

    (31) Reconnaissance General Bureau [alias (a) Chongch'al Ch'ongguk, (b) KPA Unit 586, (c) RGB]. Indirizzo: (a) Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, RDPC, (b) Nungrado, Pyongyang, RDPC. Altre informazioni: il Reconnaissance General Bureau, prima organizzazione di intelligence della RDPC, è nato agli inizi del 2009 dalla fusione delle organizzazioni di intelligence esistenti del Partito dei Lavoratori della Corea, del dipartimento Operazioni e dell'Ufficio 35, nonché del Reconnaissance Bureau dell'esercito popolare coreano. Il Reconnaissance General Bureau commercia in armi convenzionali e controlla la Green Pine Associated Corporation, società nordcoreana che opera nel settore delle armi convenzionali. Data di designazione: 2.3.2016.

    (32) Secondo comitato economico. Indirizzo: Kangdong, RDPC. Altre informazioni: il secondo comitato economico è coinvolto in aspetti chiave del programma missilistico della RDPC. Il secondo comitato economico è incaricato di controllare la produzione di missili balistici nella RDPC e dirige le attività della KOMID. Data di designazione: 2.3.2016.

    ▼M7




    ALLEGATO V

    Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2



    A.  Elenco delle persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

    #

    Nome (ed eventuali pseudonimi)

    Informazioni sull'identità

    Motivi

    ▼M13 —————

    ▼M7

    2.

    CHON Chi Bu

     

    Membro dell'ufficio generale dell'energia atomica, ex direttore tecnico di Yongbyon.

    ▼C2

    3.

    CHU Kyu-Chang

    (alias JU Kyu-Chang)

    Data di nascita: 25.11.1928

    Luogo di nascita: provincia dell'Hamgyo'ng meridionale

    Membro della commissione nazionale di difesa, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. Ex direttore del dipartimento Munizioni del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    ▼M7

    4.

    HYON Chol-hae

    Anno di nascita: 1934 (Manciuria, Cina)

    Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari (Consigliere militare di Kim Jong Il).

    ▼M14 —————

    ▼M7

    6.

    Lieutenant General KIM Yong Chol

    (alias: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

    Anno di nascita: 1946

    (Pyongan-Pukto, Corea del Nord)

    Comandante del Reconnaissance General Bureau (RGB).

    7.

    KIM Yong-chun (alias Young-chun)

    Data di nascita: 4.3.1935

    Numero di passaporto: 554410660

    Vicepresidente della commissione nazionale di difesa, ministro delle forze armate popolari. Consigliere speciale di Kim Jong Il per la strategia nucleare.

    8.

    O Kuk-Ryol

    Anno di nascita: 1931

    (provincia di Jilin, Cina)

    Vicepresidente della commissione nazionale di difesa, incaricato della supervisione dell'acquisto all'estero di tecnologia di punta per programmi nucleari e balistici.

    ▼M21

    9.

    PAEK Se-bong

    Anno di nascita: 1946.

    Ex presidente del secondo comitato economico (responsabile del programma balistico) del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea. Membro della commissione nazionale di difesa.

    ▼M7

    10.

    PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)

    Anno di nascita: 1933

    Numero di passaporto: 554410661

    Vicedirettore del dipartimento di politica generale delle forze armate popolari e vicedirettore dell'ufficio logistica delle forze armate popolari (Consigliere militare di Kim Jong Il).

    11.

    PAK To-Chun

    Data di nascita: 9.3.1944

    (Jagang, Rangrim)

    Membro del Consiglio di sicurezza nazionale. Responsabile dell'industria degli armamenti. Sarebbe a capo dell'Ufficio per l'energia nucleare, un organismo di capitale importanza per il programma della RPDC relativo ai vettori nucleari.

    12.

    PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)

    Data di nascita: 20.9.1929

    Numero di passaporto: 645310121 (rilasciato il 13.9.2005)

    Presidente dell'accademia delle scienze, che è coinvolta nella ricerca biologica per le armi di distruzione di massa.

    13.

    RYOM Yong

     

    Direttore dell'ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite), incaricato delle relazioni internazionali.

    14.

    SO Sang-kuk

    Data di nascita: tra il 1932 e il 1938

    Capo del dipartimento di fisica nucleare, Università Kim Il Sung.

    ▼M21

    15.

    CHOE Kyong-song

     

    Generale colonnello dell'esercito della RPDC. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    16.

    CHOE Yong-ho

     

    Generale colonnello dell'esercito della RPDC. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Comandante delle forze aeree. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    17.

    HONG Sung-Mu

    (alias HUNG Sung Mu)

    Data di nascita: 1.1.1942

    Vicedirettore del Munitions Industry Department (MID). Responsabile dello sviluppo di programmi in materia di armi convenzionali e missili, compresi i missili balistici. Uno dei principali responsabili dei programmi di sviluppo industriale per le armi nucleari. In quanto tale, responsabile dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    18.

    JO Chun Ryong

    (alias CHO Chun Ryo'ng, JO Chun-Ryong, JO Cho Ryong)

    Data di nascita: 4.4.1960

    Presidente del secondo comitato economico (SEC) dal 2014 e responsabile della gestione delle fabbriche di armi e dei siti di produzione delle armi della RPDC. Il SEC è stato iscritto nell'elenco dell'UNSCR 2270 (2016) per il suo coinvolgimento negli aspetti essenziali del programma missilistico della RPDC, la sua responsabilità o la sua supervisione della produzione di missili balistici della RPDC e per aver diretto le attività del KOMID, la principale entità della RPDC connessa al commercio di armi. Membro della commissione nazionale di difesa. Ha partecipato a diversi programmi connessi ai missili balistici. Uno dei principali esponenti dell'industria degli armamenti della RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    19.

    JO Kyongchol

     

    Generale dell'esercito della RDPC. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Direttore del comando di sicurezza militare. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    20.

    KIM Chun-sam

     

    Tenente generale, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. Direttore del dipartimento operativo dello stato maggiore dell'esercito della RPDC e primo vice capo di stato maggiore. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    21.

    KIM Chun-sop

     

    Membro della commissione nazionale di difesa, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    22.

    KIM Jong-gak

    Data di nascita: 20.7.1941

    Luogo di nascita: Pyongyang

    Vice maresciallo dell'esercito della RDPC, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    23.

    KIM Rak Kyom

    (alias KIM Rak- gyom)

     

    Generale a quattro stelle, comandante delle forze strategiche (alias forze balistiche strategiche) che sarebbero oggi a capo di quattro unità di missili strategici e tattici, compresa la brigata KN08 (ICBM). Gli Stati Uniti hanno designato le forze strategiche a causa del loro coinvolgimento in attività che hanno contribuito materialmente alla proliferazione delle armi di distruzione di massa o dei loro vettori. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. I media hanno identificato KIM come partecipante al test motore del missile balistico intercontinentale (ICBM) nell'aprile 2016 a fianco di KIM Jung Un. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    24.

    KIM Won-hong

    Data di nascita: 7.1.1945

    Luogo di nascita: Pyongyang

    N. passaporto: 745310010.

    Generale, direttore del Dipartimento per la sicurezza dello Stato. Ministro della sicurezza dello Stato. Membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che sono gli organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    25.

    PAK Jong-chon

     

    Generale colonnello dell'esercito della RDPC, capo delle forze armate del popolo coreano, vice capo di stato maggiore e direttore del dipartimento del comando della potenza di fuoco. Capo di stato maggiore e direttore del dipartimento del comando di artiglieria. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    26.

    RI Jong-su

     

    Contrammiraglio. Ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea, che è un organismo centrale per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Comandante in capo della marina coreana coinvolto nello sviluppo dei programmi relativi ai missili balistici e nello sviluppo delle capacità nucleari delle forze navali della RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    27.

    SON Chol-ju

     

    Generale colonnello delle forze armate popolari coreane e direttore politico delle forze aeree e antiaeree, che dirige lo sviluppo dei moderni razzi antiaerei. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    28.

    YUN Jong-rin

     

    Generale, ex membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e membro della commissione nazionale di difesa, che sono gli organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RDPC. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    29.

    PAK Yong-sik

     

    Generale a quattro stelle, membro del dipartimento per la sicurezza dello Stato, Ministro della difesa. Membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e della commissione nazionale di difesa, che sono gli organismi centrali per le questioni di difesa nazionale nella RPDC. Era presente alla sperimentazione dei missili balistici nel marzo 2016. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    30.

    HONG Yong Chil

     

    Vicedirettore del Munitions Industry Department (MID). Tale dipartimento, designato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 marzo 2016, è coinvolto negli aspetti essenziali del programma missilistico della RPDC. Il MID supervisiona la messa a punto dei missili balistici della RPDC, in particolare il Taepo Dong-2, la produzione di armi e i programmi di ricerca e sviluppo. Il secondo comitato economico e la seconda accademia di scienze naturali, anch'essi designati nell'agosto 2010, dipendono dal MID. Da qualche anno il MID si dedica alla messa a punto del missile balistico intercontinentale KN08. HONG ha accompagnato KIM Jong Un a un certo numero di eventi connessi con lo sviluppo dei programmi nucleari e dei missili balistici della RPDC ed è sospettato di aver avuto un ruolo importante nel test nucleare del 6 gennaio 2016 effettuato nella RPDC. Vice direttore del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea. In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    31.

    RI Hak Chol

    (alias RI Hak Chul, RI Hak Cheol)

    Data di nascita: 19.1.1963 o 8.5.1966

    Numeri del passaporto: 381320634, PS 563410163

    Presidente della Green Pine Associated Corporation («Green Pine»). Secondo il comitato per le sanzioni dell'ONU, la Green Pine ha ripreso molte delle attività della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, designata dal comitato nell'aprile 2009, è il più grande commerciante di armi della RPDC nonché il suo principale esportatore di beni e di attrezzature connessi ai missili balistici e alle armi convenzionali. La Green Pine è altresì responsabile di circa la metà degli armamenti e del materiale connesso esportati dalla RPDC. La Green Pine è oggetto di sanzioni poiché esporta armamenti o materiale connesso dalla Corea del Nord. La Green Pine è specializzata nella produzione di mezzi militari marittimi e armamenti, quali sottomarini, imbarcazioni militari e sistemi missilistici, e ha esportato siluri e assistenza tecnica destinati ad aziende iraniane del settore della difesa. La Green Pine Associated Corporation è stata designata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    32.

    YUN Chang Hyok

    Data di nascita: 9.8.1965

    Vice direttore del centro di controllo satellitare, National Aerospace Development Administration (NADA). La NADA è oggetto di sanzioni a norma dell'UNSCR 2270 (2016) per la sua partecipazione allo sviluppo della scienza e della tecnologia spaziali della RPDC, compresi i lanci satellitari e i razzi vettori. L'UNSCR 2270 (2016) ha condannato il lancio del satellite del 7 febbraio 2016 a causa dell'utilizzo della tecnologia di missili balistici e della grave violazione delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013). In quanto tale, responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    ▼M7



    B.  Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

     

    Nome (ed eventuali pseudonimi)

    Informazioni sull'identità

    Motivi

    ▼M8 —————

    ▼M16 —————

    ▼M10 —————

    ▼M8 —————

    ▼M7

    5.

    Korea International Chemical Joint Venture Company

    (alias Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

    Ubicazione: Hamhung, provincia dello Hamgyong meridionale; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang; Mangyungdae-gu, Pyongyang

    Controllata da Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009); conglomerato specializzato negli acquisti per le industrie belliche dell’RPDC e nel sostegno alle vendite di materiale militare di questo paese.

    ▼M16 —————

    ▼M7

    7.

    Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

     

    Controllata di Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009); gestisce stabilimenti di produzione di polvere di alluminio, che può essere utilizzata nel settore dei missili.

    ▼M8 —————

    ▼M7

    9.

    Korea Taesong Trading Company

    Ubicazione: Pyongyang

    Entità con sede a Pyongyang usata da KOMID (Korea Mining Development Trading Corporation) a fini commerciali (KOMID è stata designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009). Korea Taesong Trading Company ha operato per conto di KOMID nei rapporti con la Siria.

    ▼M16 —————

    ▼M7

    11.

    Korean Ryengwang Trading Corporation

    Rakwon-dong, distretto di Pothonggang, Pyongyang, Corea del Nord

    Controllata di Korea Ryongbong General Corporation (entità designata dalle Nazioni Unite il 24.4.2009).

    ▼M16 —————

    ▼M7

    14.

    Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.)

     

    Società di Stato, coinvolta nella ricerca o acquisizione di prodotti o attrezzature sensibili. Possiede vari giacimenti di grafite naturale che riforniscono di materie prime due fabbriche di trasformazione che producono in particolare blocchi di grafite utilizzabili nel settore balistico.

    ▼M8 —————

    ▼M7

    16.

    Centro di ricerca nucleare di Yongbyon

     

    Centro di ricerca che ha partecipato alla produzione di plutonio di qualità militare. Il centro dipende dall'Ufficio generale dell'energia atomica (entità designata dalle Nazioni Unite il 16.7.2009).

    ▼M21

    17.

    Strategic Rocket Forces (forze missilistiche strategiche)

     

    Coinvolta, all'interno delle forze armate nazionali della RPDC, nello sviluppo e nell'attuazione operativa dei programmi legati ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa

    ▼M7



    C.  Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

    #

    Nome (ed eventuali pseudonimi)

    Informazioni sull'identità

    Motivi

    1.

    JON Il-chun

    Data di nascita: 24.8.1941

    Nel febbraio 2010 KIM Tong-un è stato destituito dal ruolo di direttore dell'Ufficio 39, che si occupa, tra l'altro, dell'acquisto di beni attraverso le rappresentanze diplomatiche della RDPC aggirando le sanzioni. Il posto è stato occupato da JON Il-chun, che si dice sia anche una delle figure principali della Banca per lo sviluppo statale.

    2.

    KIM Tong-un

     

    Ex direttore dell'«Ufficio 39» del comitato centrale del Partito dei lavoratori, che è coinvolto nel finanziamento della proliferazione.

    ▼M16 —————

    ▼M19

    4.

    KIM Il-Su

    Data di nascita: 2.9.1965

    Luogo di nascita: Pyongyang, RDPC

    Direttore del dipartimento Riassicurazione di Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang e ex rappresentante principale autorizzato di KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione di KNIC.

    5.

    KANG Song-Sam

    Data di nascita: 5.7.1972

    Luogo di nascita: Pyongyang, RDPC

    Ex rappresentante autorizzato di Korea National Insurance Corporation (KNIC) ad Amburgo, che continua ad agire per, per conto di o sotto la direzione di KNIC.

    6.

    CHOE Chun-Sik

    Data di nascita: 23.12.1963

    Luogo di nascita: Pyongyang, RDPC

    Passaporto: 745132109,

    valido fino al 12.2.2020

    Direttore del dipartimento Riassicurazione di Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang, che agisce per conto o sotto la direzione di KNIC.

    7.

    SIN Kyu-Nam

    Data di nascita: 12.9.1972

    Luogo di nascita: Pyongyang, RDPC

    Passaporto: PO472132950

    Direttore del dipartimento Riassicurazione di Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang e ex rappresentante autorizzato di KNIC ad Amburgo, che agisce per conto o sotto la direzione di KNIC.

    8.

    PAK Chun-San

    Data di nascita: 18.12.1953

    Luogo di nascita: Pyongyang, RDPC

    Passaporto: PS472220097

    Direttore del dipartimento Riassicurazione di Korea National Insurance Corporation (KNIC) presso la sede centrale di Pyongyang, almeno fino al dicembre 2015, e ex rappresentante principale autorizzato di KNIC ad Amburgo, che continua ad agire per, per conto di o sotto la direzione di KNIC.

    9.

    SO Tong Myong

    Data di nascita: 10.9.1956

    Presidente di Korea National Insurance Corporation (KNIC), che agisce per conto o sotto la direzione di KNIC.

    ▼M7



    D.  Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

    #

    Nome (ed eventuali pseudonimi)

    Informazioni sull'identità

    Motivi

    ▼M8 —————

    ▼M7

    3.

    Korea Daesong Bank

    (alias: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

    Indirizzo: Segori-dong, Gyongheung St., distretto di Potonggang, PyongyangTel.: 850 2 381 8221Tel.: 850 2 18111 ext. 8221Fax: 850 2 381 4576

    Istituto finanziario nordcoreano alle dirette dipendenze dell'Ufficio 39 e coinvolto nella facilitazione dei progetti di finanziamento della proliferazione della Corea del Nord.

    4.

    Korea Daesong General Trading Corporation

    (alias: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

    Indirizzo: Pulgan Gori Dong 1, distretto di Potonggang, PyongyangTel.: 850 2 18111 ext. 8204/8208Tel.: 850 2 381 8208/4188Fax: 850 2 381 4431/4432

    Impresa subordinata all'Ufficio 39 e utilizzata per facilitare operazioni estere per conto dell'Ufficio 39.

    Il direttore dell'Ufficio 39, Kim Tong-un, figura nell'elenco dell'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio.

    ▼M16 —————

    ▼M19 —————

    ▼M19

    7.

    Korea National Insurance Corporation (KNIC) e relative succursali (alias Korea Foreign Insurance Company)

    Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RDPC

    Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Amburgo

    Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath, Londra SE3 0LW

    Korea National Insurance Corporation (KNIC), società posseduta e controllata dallo Stato, genera consistenti introiti in valuta estera che potrebbero contribuire ai programmi della RDPC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

    La sede centrale di KNIC a Pyongyang è inoltre collegata all'ufficio 39 del Partito dei lavoratori della Corea, che è un'entità designata.

    ▼M12




    ALLEGATO V bis

    ELENCO DELLE PERSONE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 BIS

    ▼M4




    ALLEGATO VI

    ELENCO DEGLI ENTI FINANZIARI E CREDITIZI, DELLE SUCCURSALI E FILIALI, DI CUI ALL'ARTICOLO 11 BIS

    ▼M9




    ALLEGATO VII



    Elenco di oro, metalli preziosi e diamanti di cui all’articolo 4 bis

    Codice SA

    Designazione

    7102

    Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati

    7106

    Argento (compreso l’argento dorato e l’argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

    7108

    Oro (compreso l’oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

    7109

    Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

    7110

    Platino, greggio, semilavorato o in polvere

    7111

    Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

    7112

    Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi



    ( 1 ) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

    ( 2 ) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

    ( 3 ) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

    ( 4 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

    ( 5 ) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 29 del12.2015, pag. 1).

    ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558)

    ( 7 ) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

    ( 8 ) Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1).

    ( 9 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1

    ( 10 ) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009 , che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

    ( 11 ) I codici della nomenclatura sono quelli applicabili ai prodotti pertinenti nella nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio e indicati nel relativo allegato I.

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