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Document 02006R1367-20230429
Regulation (EC) No 1367/2006 of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on the application of the provisions of the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters to Union institutions and bodies
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi dell'Unione delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale
Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi dell'Unione delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale
02006R1367 — IT — 29.04.2023 — 002.003
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REGOLAMENTO (CE) N. 1367/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 settembre 2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi ►M1 ►C1 dell'Unione ◄ ◄ delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO (UE) 2021/1767 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 2021 |
L 356 |
1 |
8.10.2021 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 1367/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 settembre 2006
sull'applicazione alle istituzioni e agli organi ►M1 ►C1 dell'Unione ◄ ◄ delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo
L'obiettivo del presente regolamento è quello di contribuire all'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, di seguito denominata «convenzione di Aarhus», stabilendo le regole per applicare le disposizioni della convenzione alle istituzioni e agli organi ►M1 ►C1 dell'Unione ◄ ◄ , e a tal fine:
assicura la progressiva disponibilità e diffusione al pubblico delle informazioni ambientali per garantirne la più ampia possibile disponibilità e diffusione sistematica al pubblico, promuovendo in particolare, a tal fine, l'uso di tecnologie di telecomunicazione informatica e/o elettronica, se disponibili;
prevede la partecipazione del pubblico riguardo all’elaborazione di piani e programmi in materia ambientale;
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
«richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chiede informazioni ambientali;
«pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;
«istituzioni o organi ►M1 ►C1 dell'Unione ◄ ◄ »: le istituzioni, gli organi, le agenzie o gli uffici pubblici istituiti dal ►M1 TFUE ◄ o sulla base del medesimo, salvo qualora agiscano nell’esercizio del potere giudiziario o legislativo. Tuttavia, le disposizioni del titolo II si applicano alle istituzioni o agli organi ►M1 ►C1 dell'Unione ◄ ◄ che agiscono nell'esercizio del potere legislativo.
«informazioni ambientali»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante:
lo stato degli elementi dell'ambiente quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, comprese le zone umide, le zone costiere e marine, la biodiversità e le sue componenti, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché l'interazione fra questi elementi;
fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui al punto i);
le misure (compresi i provvedimenti amministrativi) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui ai punti i) e ii), nonché le misure o le attività intese a proteggere i suddetti elementi;
i rapporti sull'attuazione della normativa ambientale;
le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche utilizzate nell'ambito delle misure e attività di cui al punto iii);
lo stato di salute e la sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, se del caso, le condizioni di vita delle persone, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui siano o possano essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto i) o, attraverso tali elementi, da uno qualsiasi dei fattori di cui ai punti ii) e iii);
«piani e programmi in materia ambientale», i piani e i programmi:
previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; e
Si considerano piani e programmi in materia ambientale anche i programmi d'azione generali in materia ambientale.
La definizione non comprende i piani e i programmi finanziari o di bilancio, in particolare quelli che stabiliscono come debbano essere finanziati progetti o attività particolari o quelli relativi ai bilanci annuali proposti, i programmi di lavoro interni delle istituzioni o organi ►M1 ►C1 dell'Unione ◄ ◄ o i piani e programmi di emergenza destinati esclusivamente a scopi di protezione civile;
«diritto ambientale»: la normativa ►M1 ►C1 dell'Unione ◄ ◄ che, a prescindere dalla base giuridica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica ►M1 ►C1 dell'Unione ◄ ◄ in materia ambientale, stabiliti nel ►M1 TFUE ◄ : salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale;
«atto amministrativo»: qualsiasi atto non legislativo adottato da un’istituzione o da un organo dell’Unione, avente effetti giuridici ed esterni e contenente disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f);
«omissione amministrativa»: la mancata adozione da parte di un’istituzione o di un organo dell’Unione di un atto non legislativo avente effetti giuridici ed esterni, qualora tale mancata adozione possa violare il diritto ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f).
Gli atti e le omissioni di natura amministrativa non comprendono le misure adottate dalle istituzioni o dagli organi ►M1 ►C1 dell'Unione ◄ ◄ o le loro omissioni, in qualità di organi di controllo amministrativo, in applicazione delle seguenti disposizioni del ►M1 TFUE ◄ :
articoli 81, 82, 86 e 87 (regole di concorrenza);
articoli 226 e 228 (procedura di infrazione);
articolo 195 (ricorsi al mediatore);
articolo 280 (procedimenti dinanzi all'OLAF).
TITOLO II
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
Articolo 3
Applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001
Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica a tutte le richieste di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle istituzioni e dagli organi ►M1 ►C1 dell'Unione ◄ ◄ senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, la nazionalità o la residenza del richiedente e, qualora si tratti di persone giuridiche, sull’ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle loro attività.
Ai fini del presente regolamento, il termine «istituzione» di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 deve intendersi come «istituzione o organo ►M1 ►C1 dell'Unione ◄ ◄ ».
Articolo 4
Raccolta e diffusione delle informazioni ambientali
Le istituzioni e gli organi ►M1 ►C1 dell'Unione ◄ ◄ organizzano le informazioni ambientali in loro possesso e attinenti alle loro funzioni ai fini della diffusione attiva e sistematica presso il pubblico, in particolare mediante le tecnologie telematiche e/o elettroniche, a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Essi assicurano la progressiva disponibilità delle informazioni ambientali in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico attraverso le reti pubbliche di telecomunicazioni. A tal fine, introducono dette informazioni in loro possesso in apposite banche dati che dotano di sistemi d'interrogazione e altri strumenti informatici destinati ad aiutare il pubblico a trovare le informazioni richieste.
Le informazioni messe a disposizione mediante tecnologie telematiche e/o elettroniche non devono necessariamente comprendere le informazioni raccolte prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, a meno che non siano già disponibili in formato elettronico. Le istituzioni e gli organi ►M1 ►C1 dell'Unione ◄ ◄ indicano, per quanto possibile, dove si trovano le informazioni raccolte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che non sono disponibili in formato elettronico.
Le istituzioni e gli organi ►M1 ►C1 dell'Unione ◄ ◄ compiono ogni ragionevole sforzo per conservare le informazioni ambientali in loro possesso in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.
Le informazioni ambientali da mettere a disposizione e divulgare vengono opportunamente aggiornate. In aggiunta ai documenti di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001, le banche dati o i registri comprendono quanto segue:
relazioni sullo stato dell’ambiente, come previsto dal paragrafo 4;
dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio delle attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;
autorizzazioni, con impatto significativo sull'ambiente, e accordi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni;
studi sull'impatto ambientale e valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni.
Articolo 5
Qualità delle informazioni ambientali
Articolo 6
Applicazione delle eccezioni relative alla richiesta di accesso alle informazioni ambientali
Articolo 7
Richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono in possesso di un'istituzione o di un organo ►M1 ►C1 dell'Unione ◄ ◄
Nel caso in cui riceva una richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono in suo possesso, l'istituzione o l'organo ►M1 ►C1 dell'Unione ◄ ◄ interpellato indica quanto prima al richiedente, e comunque entro 15 giorni lavorativi, l'altra istituzione o organo ►M1 ►C1 dell'Unione ◄ ◄ o autorità pubblica ai sensi della direttiva 2003/4/CE presso cui ritiene possibile ottenere tali informazioni, o inoltra la richiesta alla pertinente istituzione o organo ►M1 ►C1 dell'Unione ◄ ◄ o pubblica autorità, informandone il richiedente.
Articolo 8
Cooperazione
In caso di minaccia imminente per la salute umana, la vita o l'ambiente, imputabile ad attività umane o dovuta a cause naturali, le istituzioni e gli organi ►M1 ►C1 dell'Unione ◄ ◄ collaborano con le autorità pubbliche di cui alla direttiva 2003/4/CE, su richiesta delle stesse, e le aiutano a diffondere immediatamente e senza indugio a chiunque possa esserne colpito tutte le informazioni ambientali in possesso delle istituzioni e degli organi ►M1 ►C1 dell'Unione ◄ ◄ e/o delle autorità pubbliche in questione, o detenute da terzi per conto loro che potrebbero consentirgli di adottare le misure atte a prevenire o attenuare i danni derivanti da tale minaccia.
Il primo comma si applica fatti salvi gli eventuali obblighi specifici previsti dalla normativa comunitaria, in particolare dalle decisioni n. 2119/98/CE e n. 1786/2002/CE.
TITOLO III
PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO RIGUARDO A PIANI E PROGRAMMI IN MATERIA AMBIENTALE
Articolo 9
Le istituzioni e gli organi ►M1 ►C1 dell'Unione ◄ ◄ garantiscono che il pubblico di cui al paragrafo 2 sia informato tramite un avviso pubblico o altro mezzo appropriato, ad esempio un mezzo elettronico se disponibile, in merito:
al progetto di proposta, se disponibile;
alle informazioni o valutazioni ambientali relative al piano o al programma in preparazione, se disponibili; e
alle modalità pratiche di partecipazione, tra cui l'indicazione:
dell'entità amministrativa presso cui possono essere ottenute le informazioni pertinenti;
dell'entità amministrativa a cui possono essere sottoposti commenti, pareri o quesiti; nonché
di scadenze ragionevoli che diano tempo sufficiente al pubblico di essere informato, prepararsi e partecipare in modo effettivo al processo decisionale in materia ambientale.
TITOLO IV
RIESAME INTERNO E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
Articolo 10
Richiesta di riesame interno degli atti amministrativi
Tali richieste sono formulate per iscritto entro un termine massimo di otto settimane a decorrere dalla data più recente tra quelle di adozione, notifica o pubblicazione dell’atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, entro otto settimane dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere adottato. La richiesta deve contenere una motivazione del riesame.
Qualora, nonostante la dovuta diligenza, l'istituzione o l'organo ►M1 ►C1 dell'Unione ◄ ◄ non sia in grado di agire a norma del paragrafo 2, non appena possibile, e in ogni caso entro i termini di cui al suddetto paragrafo, detta istituzione o detto organo comunitario informa l'organizzazione non governativa che ha formulato la richiesta dei motivi di impedimento e di quando intende porvi rimedio.
L’istituzione o l’organo dell’Unione è tenuto ad agire in ogni caso entro 22 settimane dalla scadenza del termine di otto settimane stabilito al paragrafo 1, secondo comma.
Articolo 11
Un'organizzazione non governativa può formulare una richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 10, a condizione che:
sia una persona giuridica indipendente senza fini di lucro a norma del diritto nazionale o della prassi di uno Stato membro;
abbia come obiettivo primario dichiarato di promuovere la tutela dell'ambiente nell'ambito del diritto ambientale;
sia stata costituita da più di due anni e persegua attivamente l'obiettivo di cui alla lettera b);
l’oggetto della richiesta di riesame interno rientri nel suo obiettivo e nelle sue attività.
Una richiesta di riesame interno può essere presentata anche da altri membri del pubblico, purché sussistano le condizioni seguenti:
sono tenuti a dimostrare che vi è un pregiudizio dei loro diritti causato dalla presunta violazione del diritto ambientale dell’Unione e che, diversamente dal pubblico in generale, sono direttamente interessati da tale pregiudizio; oppure
sono tenuti a dimostrare che la richiesta è giustificata da un interesse pubblico sufficiente ed è sostenuta da almeno 4 000 membri del pubblico residenti o stabiliti in almeno cinque Stati membri, con almeno 250 membri del pubblico provenienti da ciascuno di tali Stati membri.
Nei casi di cui al primo comma, i membri del pubblico sono rappresentati da un’organizzazione non governativa che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 o da un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a un tribunale di uno Stato membro. Tale organizzazione non governativa o avvocato coopera con l’istituzione o l’organo dell’Unione interessato al fine di stabilire, ove applicabile, se le condizioni quantitative di cui al primo comma, lettera b), sono soddisfatte, e fornisce ulteriori prove in tal senso su richiesta.
Articolo 11 bis
Pubblicazione delle richieste e delle decisioni finali, e sistemi online per la ricezione delle richieste
Articolo 12
Ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Misure di applicazione
Se necessario, le istituzioni e gli organi ►M1 ►C1 dell'Unione ◄ ◄ adeguano i propri regolamenti interni alle disposizioni del presente regolamento. Detti adeguamenti hanno effetto a decorrere dal 28 giugno 2007.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 28 giugno 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.