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Document 02006D0325-20091130

Consolidated text: Decisione del Consiglio del 27 aprile 2006 relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2006/325/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/325/2009-11-30

2006D0325 — IT — 30.11.2009 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2006

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(2006/325/CE)

(GU L 120, 5.5.2006, p.22)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009

  L 331

24

16.12.2009




▼B

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2006

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(2006/325/CE)



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

considerando quanto segue:

(1)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non è vincolata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 2 ), né è soggetta alla relativa applicazione.

(2)

La Commissione ha negoziato un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001.

(3)

Tale accordo è stato firmato per conto della Comunità europea il 19 ottobre 2005, fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, conformemente alla decisione 2005/790/CE del Consiglio del 20 settembre 2005 ( 3 ).

(4)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo relativo alla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:



Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, è approvato in nome della Comunità.

▼M1

Articolo 1 bis

1.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, dell’accordo, la Commissione, prima di adottare una decisione che esprima il consenso della Comunità, valuta se l’accordo internazionale che la Danimarca prevede di concludere non renda inefficace l’accordo e non pregiudichi il corretto funzionamento del sistema istituito dalle sue norme.

2.  La Commissione adotta una decisione motivata entro 90 giorni dal momento in cui è stata informata dalla Danimarca dell’intenzione di quest’ultima di prendere parte all’accordo internazionale in questione.

Se l’accordo internazionale in questione soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, la decisione della Commissione esprime il consenso della Comunità ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2 dell’accordo.

Articolo 1 ter

La Commissione informa gli Stati membri in merito agli accordi internazionali che la Danimarca è stata autorizzata a concludere in conformità dell’articolo 1 bis.

▼B

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo.



( 1 ) Parere espresso il 23 marzo 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

( 2 ) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2004 della Commissione (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 10).

( 3 ) GU L 299 del 16.11.2005, pag. 61.

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