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Document 02006A0530(01)-20150209
Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Lebanon, of the other part
Consolidated text: Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra
Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2006/356/2015-02-09
02006A0530(01) — IT — 09.02.2015 — 003.001
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ACCORDO EUROMEDITERRANEO (GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 47 |
3 |
20.2.2015 |
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L 113 |
3 |
1.5.2015 |
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L 162 |
3 |
27.6.2015 |
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L 144 |
3 |
1.6.2016 |
ACCORDO EUROMEDITERRANEO
che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in appresso denominati «Stati membri», e
LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità»,
da una parte, e
LA REPUBBLICA LIBANESE, in appresso denominata «Libano»,
dall’altra,
CONSIDERANDO i legami storici e i valori comuni all’origine della vicinanza e dell’interdipendenza esistenti tra la Comunità, i suoi Stati membri e il Libano;
CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e il Libano desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità, sulla solidarietà, sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo;
CONSIDERANDO l’importanza che le parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell’uomo, ai principi democratici e alle libertà politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell’associazione;
CONSIDERANDO i recenti sviluppi politici ed economici nel continente europeo e in Medio Oriente, che conferiscono responsabilità comuni in termini di stabilità, sicurezza e prosperità della regione euromediterranea;
CONSIDERANDO l’importanza che la Comunità e il Libano attribuiscono al libero scambio, garantito dall’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) e dagli altri accordi multilaterali allegati all’accordo che istituisce l’OMC;
CONSIDERANDO il diverso grado di sviluppo economico e sociale del Libano e della Comunità e la necessità di rafforzare il processo di sviluppo economico e sociale in Libano;
CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell’ambito del titolo IV, parte III, del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l’Irlanda quali parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunità, finché il Regno Unito o l’Irlanda (secondo il caso) non notificano al Libano di essere vincolati come membri della Comunità, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;
DESIDERANDO conseguire pienamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo, al fine di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della Comunità e del Libano;
CONSAPEVOLI dell’importanza del presente accordo, basato sulla reciprocità degli interessi, sulle concessioni reciproche, sulla cooperazione e sul dialogo;
DESIDERANDO instaurare un dialogo politico costante sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse;
TENENDO CONTO della volontà della Comunità di fornire sostegno al processo di ricostruzione economica, di riforma, di adeguamento e di sviluppo sociale del Libano;
DESIDERANDO instaurare, mantenere e intensificare una cooperazione, sostenuta da un dialogo continuativo, in campo economico, scientifico, tecnologico, sociale, culturale e audiovisivo per migliorare la comprensione reciproca;
PERSUASI che il presente accordo creerà un clima favorevole allo sviluppo delle loro relazioni economiche, segnatamente per quanto riguarda il commercio e gli investimenti, fattori indispensabili per il buon esito del programma di ricostruzione e di ristrutturazione economica e per l’ammodernamento tecnologico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:
costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta loro di intensificare le relazioni in tutti i settori giudicati pertinenti a tale dialogo;
creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali;
promuovere gli scambi e lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti, segnatamente attraverso il dialogo e la cooperazione, onde favorire lo sviluppo e la prosperità del Libano e dei suoi abitanti;
promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario;
promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse.
Articolo 2
Le relazioni tra le parti, così come tutte le disposizioni del presente accordo, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
TITOLO I
DIALOGO POLITICO
Articolo 3
Il dialogo e la cooperazione politici mirano in particolare a:
facilitare il riavvicinamento tra le parti attraverso una migliore comprensione reciproca e una concertazione periodica sulle questioni internazionali di reciproco interesse;
permettere a ciascuna delle parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell’altra;
promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilità nella regione euromediterranea, segnatamente in Medio Oriente;
promuovere iniziative comuni.
Articolo 4
Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le parti, in particolare le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo le iniziative finalizzate alla cooperazione. Il dialogo cercherà di trovare nuove forme di cooperazione per il conseguimento di obiettivi comuni.
Articolo 5
Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare:
a livello ministeriale, soprattutto nell’ambito del Consiglio di associazione;
a livello di alti funzionari del Libano, da una parte, e della presidenza del Consiglio e della Commissione, dall’altra;
attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
all’occorrenza, con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire ad intensificare tale dialogo e a renderlo più costruttivo.
TITOLO II
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
PRINCIPI DI BASE
Articolo 6
Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Libano istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità di cui al presente titolo e in conformità delle disposizioni dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in appresso denominati «GATT».
CAPITOLO 1
Prodotti industriali
Articolo 7
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e del Libano che rientrano nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, fatta eccezione per i prodotti elencati nell’allegato 1.
Articolo 8
I prodotti originari del Libano sono ammessi all’importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente.
Articolo 9
I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all’importazione in Libano dei prodotti originari della Comunità sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:
Articolo 10
Le disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali all’importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Articolo 11
CAPITOLO 2
Prodotti agricoli, prodotti della pesca e prodotti agricoli trasformati
Articolo 12
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e del Libano che rientrano nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, nonché ai prodotti elencati nell’allegato 1.
Articolo 13
La Comunità e il Libano introducono progressivamente una maggiore liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati nell’interesse di entrambe le parti.
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
CAPITOLO 3
Disposizioni comuni
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
I prodotti originari del Libano non beneficiano, all’importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
Articolo 21
Articolo 22
Articolo 23
Qualora una delle parti constati che negli scambi con l’altra parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e della propria pertinente legislazione interna, può adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformità dell’accordo OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna.
Articolo 24
Articolo 25
Le parti avviano immediatamente consultazioni nell’ambito del Comitato di associazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall’inizio delle consultazioni non si concorda una soluzione che consenta di evitare l’applicazione delle misure di salvaguardia, la parte che intende prendere dette misure è autorizzata ad applicare l’articolo XIX del GATT 1994 e l’accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
Articolo 26
Qualora l’osservanza dell’articolo 18, paragrafo 4, comporti:
la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la parte esportatrice applica, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all’esportazione, dazi all’esportazione o misure di effetto equivalente;
o
una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,
e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest’ultima può prendere le misure del caso secondo le procedure di cui al paragrafo 2.
Articolo 27
Nessuna disposizione del presente accordo osta ai divieti o alle restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all’oro e all’argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.
Articolo 28
La nozione di «prodotti originari» ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4.
Articolo 29
Per classificare le merci importate nella Comunità e in Libano si utilizzano, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale libanese.
TITOLO III
DIRITTO DI STABILIMENTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI
Articolo 30
Ai fini del presente titolo:
per «prestatori di servizi» di una parte si intendono tutte le persone giuridiche o fisiche che intendono fornire o forniscono servizi;
per «persona giuridica» si intende una società o una consociata costituita a norma delle leggi di uno Stato membro della Comunità o del Libano che abbia la sede legale, l’amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o del Libano. Tuttavia, una persona giuridica che abbia unicamente la sede legale sul territorio della Comunità o del Libano viene considerata una persona giuridica della Comunità o del Libano solo se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l’economia della Comunità o del Libano;
per «consociata» si intende una persona giuridica effettivamente controllata da un’altra persona giuridica;
per «persona fisica» si intende una persona che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità o del Libano in conformità delle rispettive legislazioni nazionali.
TITOLO IV
PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE
CAPITOLO 1
Pagamenti correnti e movimenti di capitali
Articolo 31
Nel quadro del presente accordo, e fatti salvi gli articoli 33 e 34, la Comunità, da una parte, e il Libano, dall’altra, evitano qualsiasi restrizione alla circolazione dei capitali tra di essi e qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza dei loro cittadini oppure sul luogo nel quale viene investito il capitale.
Articolo 32
I pagamenti correnti relativi alla circolazione di beni, persone, servizi e capitali nell’ambito del presente accordo non sono soggetti a restrizioni.
Articolo 33
Articolo 34
Qualora uno o più Stati membri della Comunità o il Libano abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o il Libano, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all’accordo GATT e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreché dette misure siano strettamente necessarie. La Comunità o il Libano, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l’altra parte e le presenta quanto prima un calendario per l’abolizione di tali misure.
CAPITOLO 2
Concorrenza e altre questioni economiche
Articolo 35
Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e il Libano:
tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali;
lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell’intero territorio della Comunità o del Libano, o in una sua parte sostanziale ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali.
Articolo 36
Gli Stati membri e il Libano adeguano progressivamente, fatti salvi gli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e del Libano rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.
Articolo 37
Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottato né mantenuto alcun provvedimento che possa distorcere gli scambi tra la Comunità e il Libano in misura tale da ledere gli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all’esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.
Articolo 38
Articolo 39
TITOLO V
COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE
Articolo 40
Obiettivi
Articolo 41
Campo di applicazione
Articolo 42
Metodi e modalità
La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:
un dialogo economico regolare tra le parti su tutti gli aspetti della politica macroeconomica;
scambi periodici di informazioni e di idee in tutti i settori della cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti;
consulenze, trasmissione di esperienze e attività di formazione;
iniziative congiunte quali seminari e incontri di lavoro;
assistenza tecnica, amministrativa e normativa;
divulgazione di informazioni sulla cooperazione.
Articolo 43
Istruzione e formazione
La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:
individuare gli strumenti più efficaci per migliorare in modo tangibile la situazione dell’istruzione e della formazione, specie per quanto riguarda la formazione professionale;
favorire i contatti tra le agenzie specializzate nelle iniziative comuni e gli scambi di esperienze e di competenze, in particolare gli scambi di giovani e gli scambi tra università o altri istituti d’insegnamento, al fine di ravvicinare le diverse culture;
agevolare in particolare l’accesso della popolazione femminile all’istruzione, in particolare negli istituti tecnici e superiori, e alla formazione professionale.
Articolo 44
Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica
La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:
favorire l’instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle parti, in particolare attraverso:
consolidare la capacità di ricerca e di sviluppo tecnologico del Libano;
stimolare l’innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how;
definire le modalità di un’eventuale partecipazione del Libano ai programmi quadro europei per la ricerca.
Articolo 45
Ambiente
La cooperazione verte sui seguenti aspetti:
qualità delle acque del Mediterraneo e prevenzione dell’inquinamento del mare;
gestione dei rifiuti, segnatamente di quelli tossici;
salinizzazione;
gestione ambientale delle zone costiere sensibili;
educazione e sensibilizzazione ambientale;
uso di strumenti perfezionati per la gestione e il monitoraggio ambientale, compresi i sistemi d’informazione e gli studi sull’impatto ambientale;
impatto ambientale dello sviluppo industriale e sicurezza degli stabilimenti industriali in particolare;
impatto dell’agricoltura sulla qualità del suolo e dell’acqua;
conservazione del suolo;
gestione razionale delle risorse idriche;
attività congiunte di ricerca e monitoraggio, programmi e progetti comuni.
Articolo 46
Cooperazione industriale
Si promuoveranno in particolare:
la cooperazione tra gli operatori economici delle parti, anche tramite l’accesso del Libano alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese;
l’ammodernamento e la ristrutturazione del settore industriale pubblico e privato del Libano (compresa l’industria agroalimentare);
la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell’iniziativa privata per stimolare l’espansione e la diversificazione dalla produzione destinata ai mercati nazionale e di esportazione;
lo sviluppo delle risorse umane e del potenziale industriale del Libano attraverso politiche più valide in materia di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico;
un migliore accesso ai mercati dei capitali per finanziare investimenti produttivi;
lo sviluppo delle PMI migliorando in particolare:
Articolo 47
Promozione e tutela degli investimenti
La cooperazione punta ad incrementare i trasferimenti di capitali, di esperienze e di tecnologia verso il Libano, in particolare:
predisponendo strumenti appropriati per individuare le possibilità di investimento e i canali d’informazione sulla normativa in materia;
fornendo informazioni sui regimi europei d’investimento (assistenza tecnica, sostegno finanziario diretto, incentivi fiscali, assicurazioni sugli investimenti, ecc.) connessi agli investimenti all’estero e facendo in modo che il Libano possa usufruirne più agevolmente;
valutando l’opportunità di creare joint venture (specie a livello delle piccole e medie imprese), nonché, se del caso, di concludere accordi tra gli Stati membri e il Libano;
istituendo meccanismi per la promozione degli investimenti;
creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti tra le parti, se del caso attraverso la conclusione, da parte del Libano e degli Stati membri, di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione.
Articolo 48
Cooperazione in materia di normalizzazione e di valutazione della conformità
Le parti collaborano al fine di:
ridurre le differenze in termini di normalizzazione, di metrologia, di controllo della qualità e di valutazione della conformità;
potenziare i laboratori libanesi;
negoziare accordi di reciproco riconoscimento quando sussistano le necessarie condizioni;
potenziare le istituzioni libanesi responsabili della normalizzazione, della qualità e della proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
Articolo 49
Ravvicinamento delle legislazioni
Le parti fanno quanto in loro potere per ravvicinare le loro rispettive legislazioni onde agevolare l’attuazione del presente accordo.
Articolo 50
Servizi finanziari
Le parti cooperano al fine di ravvicinare le loro norme e i loro standard, in particolare:
sviluppare i mercati finanziari in Libano;
migliorare i sistemi contabili, di audit, di vigilanza e di regolamentazione dei settori finanziari e la sorveglianza finanziaria in Libano.
Articolo 51
Agricoltura e pesca
La cooperazione si prefigge di:
sostenere le politiche volte a diversificare la produzione;
ridurre la dipendenza alimentare;
promuovere un’agricoltura rispettosa dell’ambiente;
moltiplicare i contatti tra imprese, gruppi e organizzazioni professionali di entrambe le parti;
fornire assistenza e formazione tecnica, sostegno alla ricerca agronomica, consulenze, inquadramento agricolo e formazione tecnica agli operatori del settore agricolo;
armonizzare le norme fitosanitarie e veterinarie;
promuovere lo sviluppo rurale integrato, potenziando in particolare i servizi di base e sviluppando le attività economiche collaterali, specie nelle regioni dove si sono eliminate le colture illecite;
avviare una cooperazione tra le diverse zone rurali, nonché scambi di esperienze e di know-how in materia di sviluppo rurale;
sviluppare la pesca marittima e l’acquacoltura;
sviluppare le tecniche di imballaggio, di magazzinaggio e di commercializzazione e migliorare i canali di distribuzione;
sviluppare le risorse idriche agricole;
sviluppare il settore forestale, specie per quanto riguarda il rimboschimento, la prevenzione degli incendi, i pascoli boschivi e la lotta contro la desertificazione;
sviluppare la meccanizzazione agricola e le cooperative di servizi agricoli;
potenziare il sistema di credito agricolo.
Articolo 52
Trasporti
La cooperazione si prefigge:
la ristrutturazione e l’ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse;
la definizione e l’applicazione di standard di funzionamento e di sicurezza paragonabili a quelli in vigore nella Comunità;
l’adeguamento alle norme comunitarie delle attrezzature tecniche per il trasporto multimodale, la containerizzazione e il trasbordo;
il miglioramento del transito stradale, marittimo e multimodale e della gestione dei porti, degli aeroporti, del controllo del traffico marittimo e aereo, delle ferrovie e dei dispositivi di ausilio alla navigazione;
la riorganizzazione e la ristrutturazione del trasporto di massa, compresi i trasporti pubblici.
Articolo 53
Società dell’informazione e telecomunicazioni
La cooperazione tra le parti in questo settore prevede:
un dialogo sui diversi aspetti della società dell’informazione, comprese le politiche in materia di telecomunicazioni;
scambi di informazioni e, eventualmente, assistenza tecnica in merito alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove di conformità e alla certificazione per le tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni;
la diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni e il perfezionamento delle nuove applicazioni in questi campi;
la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca, di sviluppo tecnologico o industriali relativi alle nuove tecnologie dell’informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla società dell’informazione;
la partecipazione delle organizzazioni libanesi a progetti pilota e a programmi europei secondo le modalità già stabilite;
l’interconnessione fra le reti e l’interoperatività dei servizi telematici della Comunità e del Libano;
un dialogo finalizzato alla cooperazione normativa in materia di servizi internazionali, compresi gli aspetti inerenti alla protezione dei dati e della privacy.
Articolo 54
Energia
Gli aspetti prioritari della cooperazione sono i seguenti:
promozione delle energie rinnovabili;
promozione del risparmio energetico e dell’efficienza energetica;
ricerca applicata relativa alle reti di banche dati che collegano gli operatori economici e sociali delle parti;
sostegno per l’ammodernamento e lo sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunità europea.
Articolo 55
Turismo
La cooperazione punta a:
promuovere gli investimenti nel settore del turismo;
migliorare le conoscenze del settore turistico e assicurare una maggiore coerenza delle politiche relative al turismo;
promuovere una buona distribuzione stagionale del turismo;
sottolineare l’importanza del patrimonio culturale per il turismo;
assicurare che venga adeguatamente mantenuta l’interazione tra turismo e ambiente;
rendere il turismo più concorrenziale migliorando gli standard e la professionalità;
intensificare gli scambi di informazioni;
migliorare la formazione per quanto riguarda la gestione e gli altri aspetti dell’attività alberghiera;
organizzare scambi di esperienze per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo, segnatamente attraverso la divulgazione delle informazioni, le mostre, i congressi e le pubblicazioni in questo settore.
Articolo 56
Cooperazione doganale
La cooperazione riguarda in particolare:
la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento delle merci;
la possibilità di collegare i regimi di transito della Comunità e del Libano;
gli scambi di informazioni tra esperti e la formazione professionale;
l’assistenza tecnica eventualmente necessaria.
Articolo 57
Cooperazione nel settore statistico
La cooperazione in questo settore si prefigge di armonizzare le metodologie delle parti e di utilizzare i dati, comprese le banche dati, in tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all’elaborazione di statistiche.
Articolo 58
Tutela dei consumatori
La cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i sistemi di tutela dei consumatori della Comunità e del Libano, e in particolare di:
migliorare la compatibilità delle legislazioni in materia onde evitare gli ostacoli al commercio;
istituire e sviluppare sistemi di reciproca informazione sui prodotti alimentari e industriali pericolosi creando inoltre i necessari collegamenti (sistemi di allarme rapido);
organizzare scambi di informazioni e di esperti;
attuare programmi di formazione e fornire assistenza tecnica.
Articolo 59
Cooperazione volta a potenziare le istituzioni e lo Stato di diritto
Le parti ribadiscono l’importanza dello Stato di diritto e di un corretto funzionamento delle istituzioni amministrative a tutti i livelli, in particolare di quelle incaricate di applicare la legge e dell’apparato giudiziario. Un sistema giudiziario indipendente ed efficiente e una professione qualificata sono condizioni indispensabili al riguardo.
Articolo 60
Riciclaggio del denaro
Articolo 61
Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata
Articolo 62
Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite
TITOLO VI
COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE E CULTURALE
CAPITOLO 1
Dialogo e cooperazione nel settore sociale
Articolo 63
Le parti concordano i metodi di cooperazione nei settori contemplati dal presente titolo.
Articolo 64
Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi:
alle condizioni di vita e di lavoro delle comunità immigrate;
all’emigrazione;
all’immigrazione clandestina;
ai programmi volti a promuovere la parità di trattamento tra cittadini del Libano e della Comunità, la conoscenza delle reciproche culture e civiltà, lo sviluppo della tolleranza e l’eliminazione delle discriminazioni.
Articolo 65
Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si intraprendono progetti e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse, volti in particolare a:
migliorare le condizioni di vita, specialmente nelle zone più povere e in quelle dove risiedono gli sfollati;
promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, segnatamente attraverso l’istruzione e i mezzi di comunicazione;
sviluppare e consolidare i programmi libanesi di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;
migliorare il regime previdenziale e mutualistico;
potenziare il sistema sanitario attraverso la cooperazione in materia di pubblica sanità e di prevenzione, di sicurezza sanitaria, di formazione medica e di gestione;
attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani libanesi ed europei, operatori del settore giovanile, giovani rappresentanti delle ONG e altri esperti in materia di giovani residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza.
Articolo 66
I progetti di cooperazione possono essere realizzati in coordinamento con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali competenti.
CAPITOLO 2
Cooperazione per le questioni culturali, i mezzi audiovisivi e l’informazione
Articolo 67
Le parti decidono di promuovere la cooperazione culturale nei settori di mutuo interesse, nel rispetto delle reciproche culture, e avviano un dialogo culturale continuativo. La cooperazione in questo settore riguarda in particolare:
la conservazione e il restauro del patrimonio storico e culturale (monumenti, siti, opere d’arte, libri rari e manoscritti, ecc.);
gli scambi di mostre d’arte e di artisti;
la formazione degli operatori culturali.
CAPITOLO 3
Cooperazione per la prevenzione e il controllo dell’immigrazione clandestina
Articolo 68
Le parti concordano di cooperare per prevenire e controllare l’immigrazione clandestina. A tal fine:
ciascuno degli Stati membri accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio del Libano su richiesta di quest’ultimo e senza altre formalità, quando essi siano stati identificati come tali;
il Libano accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest’ultimo e senza altre formalità, quando essi siano stati identificati come tali.
Gli Stati membri e il Libano forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d’identità.
Articolo 69
Articolo 70
Il Consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l’immigrazione clandestina.
TITOLO VII
COOPERAZIONE FINANZIARIA
Articolo 71
Oltre ai settori di cui ai titoli V e VI del presente accordo, la cooperazione può riguardare i seguenti aspetti:
promozione delle riforme finalizzate all’ammodernamento dell’economia;
ricostruzione e ammodernamento delle infrastrutture economiche;
promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro;
adeguamento alle ripercussioni sull’economia libanese della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dei settori economici interessati, segnatamente l’industria;
misure di accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale, in particolare la riforma del regime previdenziale.
Articolo 72
Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere il programma di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in stretto coordinamento con le autorità libanesi e gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità studierà gli strumenti più adeguati per sostenere le politiche strutturali del Libano volte a ripristinare i principali equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all’accelerazione della crescita, migliorando nel contempo il benessere sociale della popolazione.
Articolo 73
Per garantire l’adozione di un’impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall’attuazione progressiva del presente accordo, le parti seguono con particolare attenzione l’andamento degli scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunità e il Libano nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Articolo 74
Articolo 75
Articolo 76
Articolo 77
Articolo 78
Articolo 79
Articolo 80
Il Consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l’attuazione del presente accordo. Detti gruppi di lavoro o organismi fanno capo al Consiglio di associazione, che ne definisce il mandato.
Articolo 81
Il Consiglio di associazione prende tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e il Parlamento libanese, nonché tra il Comitato economico e sociale della Comunità e la controparte libanese.
Articolo 82
Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.
Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.
Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l’applicazione del lodo arbitrale.
Articolo 83
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di prendere qualsiasi misura:
ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell’ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 84
1. Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
il regime applicato dal Libano nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;
il regime applicato dalla Comunità nei confronti del Libano non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società libanesi.
Articolo 85
Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente accordo avrà l’effetto:
di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta parte sia tenuta;
di impedire l’adozione o l’applicazione, ad opera di una delle parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l’evasione fiscale;
di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.
Articolo 86
Le misure decise vengono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l’altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede.
Articolo 87
Gli allegati 1 e 2 e i protocolli da 1 a 5 costituiscono parte integrante del presente accordo.
Articolo 88
Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono il Libano, da una parte, e la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, dall’altra.
Articolo 89
Articolo 90
Il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio del Libano, dall’altra.
Articolo 91
Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua araba, danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. Esso sarà depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.
Articolo 92
Articolo 93
Accordo interinale
Le parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell’accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità ed il Libano, per «data di entrata in vigore del presente accordo» si intende, ai fini dei titoli II e IV del presente accordo e dei relativi allegati 1 e 2 e protocolli da 1 a 5, la data di entrata in vigore dell’accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui a tali articoli, allegati e protocolli.
Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de junio de dos mil dos.
Udfærdiget i Luxembourg den syttende juni to tusind og to.
Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Juni zweitausendundzwei.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δύο.
Done at Luxembourg on the seventeenth day of June in the year two thousand and two.
Fait à Luxembourg, le dix-sept juin deux mille deux.
Fatto a Lussemburgo, addì diciassette giugno duemiladue.
Gedaan te Luxemburg, de zeventiende juni tweeduizendtwee.
Feito no Luxemburgo, em dezassete de Junho de dois mil e dois.
Tehty Luxemburgissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksi.
Som skedde i Luxemburg den sjuttonde juni tjugohundratvå.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great britain and Northern Ireland
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
ELENCO DEGLI ALLEGATI E DEI PROTOCOLLI
ALLEGATO 1 |
Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del SA di cui agli articoli 7 e 12 |
ALLEGATO 2 |
proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all’articolo 38 |
PROTOCOLLO 1 |
relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità dei prodotti agricoli originari del Libano di cui all’articolo 14, paragrafo 1 |
PROTOCOLLO 2 |
relativo al regime applicabile alle importazioni in Libano dei prodotti agricoli originari della Comunità di cui all’articolo 14, paragrafo 2 |
PROTOCOLLO 3 |
sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra il Libano e la Comunità di cui all’articolo 14, paragrafo 3 |
ALLEGATO 1 |
relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari dal Libano |
ALLEGATO 2 |
relativo al regime applicabile alle importazioni nel Libano di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità |
PROTOCOLLO 4 |
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa |
PROTOCOLLO 5 |
relativo all’assistenza amministrativa reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale |
PROTOCOLLO |
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese a programmi dell'Unione |
ALLEGATO 1
Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del SA di cui agli articoli 7 e 12
Codice SA |
2905 43 |
(mannitolo) |
Codice SA |
2905 44 |
(sorbitolo) |
Codice SA |
2905 45 |
(glicerolo) |
Voce SA |
3301 |
(oli essenziali) |
Codice SA |
3302 10 |
(sostanze odorifere) |
Voci SA |
da 3501 a 3505 |
(sostanze albuminoidi, amidi modificati, colle) |
Codice SA |
3809 10 |
(agenti d’apprettatura o di finitura) |
Voce SA |
3823 |
(alcoli grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali) |
Codice SA |
3824 60 |
(sorbitolo non classificato altrove) |
Voci SA |
da 4101 a 4103 |
(cuoio e pelli) |
Voce SA |
4301 |
(pelli da pellicceria gregge) |
Voci SA |
da 5001 a 5003 |
(seta greggia e cascami di seta) |
Voci SA |
da 5101 a 5103 |
(lana e peli di animali) |
Voci SA |
da 5201 a 5203 |
(cotone greggio, cascami di cotone e cotone cardato o pettinato) |
Voce SA |
5301 |
(lino greggio) |
Voce SA |
5302 |
(canapa greggia) |
ALLEGATO 2
Proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all’articolo 38
Entro la fine del quinto anno dall’entrata in vigore del presente accordo, il Libano ratificherà le revisioni delle seguenti convenzioni multilaterali sulla proprietà intellettuale, di cui gli Stati membri e il Libano sono parti o che gli Stati membri applicano de facto:
Entro la fine del quinto anno dall’entrata in vigore del presente accordo, il Libano aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali, di cui gli Stati membri sono parti o che gli Stati membri applicano de facto:
Le parti faranno il possibile per ratificare quanto prima le seguenti convenzioni multilaterali:
Il Consiglio di associazione può decidere di estendere l’applicazione del paragrafo 1 ad altre convenzioni multilaterali in questo campo.
PROTOCOLLO 1
relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità dei prodotti agricoli originari del Libano di cui all’articolo 14, paragrafo 1
Alle importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Repubblica libanese, si applicano le seguenti condizioni.
I prodotti agricoli non elencati nel presente protocollo, originari della Repubblica libanese, vengono importati nella Comunità in esenzione dai dazi doganali.
Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari vengono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo trascorso prima dell’entrata in vigore del presente accordo.
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Codice NC 2002 |
Designazione delle merci (1) |
Riduzione del dazio doganale NPF (2) |
Contingente tariffario |
Riduzione del dazio doganale oltre il contingente tariffario della colonna B (2) |
Aumento annuale |
Disposizioni specifiche |
|
(%) |
(peso netto in t) |
(%) |
(quantitativo) |
(peso netto in t) |
|||
0603 |
Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento |
0 |
— |
— |
— |
|
|
0701 90 50 |
Patate di primizia, fresche o refrigerate, dal 1° gennaio al 31 maggio |
100 |
10 000 |
— |
|
1 000 |
|
0701 90 50 ex 0701 90 90 |
Patate di primizia, fresche o refrigerate, dal 1o giugno al 31 luglio |
100 |
20 000 |
— |
|
2 000 |
|
ex 0701 90 90 |
Patate di primizia, fresche o refrigerate, dal 1o ottobre al 31 dicembre |
100 |
20 000 |
— |
|
2 000 |
|
0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
100 |
5 000 |
60 |
illimitato |
1 000 |
|
0703 20 00 |
Agli, freschi o refrigerati |
100 |
5 000 |
60 |
3 000 |
0 |
|
0707 00 |
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati |
100 |
illimitato |
|
|
|
|
0709 10 00 |
Carciofi, freschi o refrigerati |
100 |
illimitato |
|
|
|
|
0709 90 31 |
Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio |
100 |
1 000 |
— |
— |
0 |
|
0709 90 70 |
Zucchine, fresche o refrigerate |
100 |
illimitato |
|
|
|
|
0711 20 10 |
Olive, conservate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio |
100 |
1 000 |
— |
— |
0 |
|
0805 10 |
Arance, fresche o secche |
60 |
illimitato |
|
|
|
|
0805 20 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi |
60 |
illimitato |
|
|
|
|
0805 50 |
Limoni e limette, freschi o secchi |
40 |
illimitato |
— |
|
|
|
ex 08 06 |
Uve, fresche o secche, escluse le uve fresche da tavola, dal 1o ottobre al 30 aprile e dal 1o giugno all’11 luglio diverse dalle uve da tavola della varietà Emperor (vitis vinifera cv) |
100 |
illimitato |
|
|
|
|
ex 0806 10 10 |
Uve fresche da tavola, dal 1o ottobre al 30 aprile e dal 1o giugno all’11 luglio diverse dalle uve da tavola della varietà Emperor (vitis vinifera cv) |
100 |
6 000 |
60 |
4 000 |
— |
|
0808 10 |
Mele, fresche |
100 |
10 000 |
60 |
illimitato |
— |
|
0808 20 |
Pere e cotogne, fresche |
100 |
illimitato |
|
|
|
|
0809 10 00 |
Albicocche, fresche |
100 |
5 000 |
60 |
illimitato |
— |
|
0809 20 |
Ciliegie, fresche |
100 |
5 000 |
60 |
illimitato |
— |
|
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci, fresche |
100 |
2 000 |
— |
— |
500 |
|
ex 0809 40 |
Prugne e prugnole, fresche, dal 1o settembre al 30 aprile |
100 |
illimitato |
|
|
|
|
ex 0809 40 |
Prugne e prugnole, fresche, dal 1o maggio al 31 agosto |
100 |
5 000 |
— |
— |
— |
|
1509 10 1510 00 10 |
Olio d’oliva |
100 |
1 000 |
— |
— |
— |
|
1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |
0 |
— |
— |
— |
— |
|
2002 |
Pomodori, preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico |
100 |
1 000 |
— |
— |
— |
|
2009 61 2009 69 |
Succhi di uva (compresi i mosti di uva) |
100 |
illimitato |
|
|
|
|
2204 |
Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009 |
0 |
— |
— |
— |
— |
|
(1)
Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel presente protocollo, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati codici ex NC, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.
(2)
La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.
(3)
L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 1 a 13 del regolamento (CE) n. 1047/2001 della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 35) e le successive modifiche].
(4)
L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 71) e le successive modifiche].
(5)
Questa concessione si applica alle importazioni di olio d’oliva non trattato, interamente ottenuto in Libano e trasportato direttamente dal Libano nella Comunità. |
PROTOCOLLO 2
relativo al regime applicabile alle importazioni in Libano dei prodotti agricoli originari della Comunità di cui all’articolo 14, paragrafo 2
Alle importazioni nella Repubblica libanese dei seguenti prodotti, originari della Comunità, si applicano le seguenti condizioni.
I tassi di riduzione indicati nella colonna B per il dazio doganale della colonna A non si applicano né ai dazi minimi né alle accise di cui alla colonna C.
|
A |
B |
C |
|
Codice doganale libanese |
Designazione delle merci (1) |
Dazio doganale attualmente in vigore |
Riduzione del dazio doganale della colonna A a decorrere dal quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo |
Disposizioni specifiche |
(%) |
(%) |
|||
0101 |
Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi |
5 |
100 |
|
0102 |
Animali vivi della specie bovina |
esenzione |
esenzione |
|
0103 |
Animali vivi della specie suina |
5 |
100 |
|
0104 10 |
Animali vivi della specie ovina |
esenzione |
esenzione |
|
0104 20 |
Animali vivi della specie caprina |
5 |
100 |
|
0105 11 |
Galli e galline di peso inferiore o uguale a 185 g |
5 |
100 |
|
0105 12 |
Tacchini vivi, di peso inferiore o uguale a 185 g |
5 |
100 |
|
0105 19 |
Altri volatili, vivi, di peso inferiore o uguale a 185 g |
5 |
100 |
|
0105 92 |
Galli e galline, vivi, di peso inferiore o uguale a 2 000 g |
70 |
20 |
Dazio minimo: 2 250 LBP/kg netti |
0105 93 |
Galli e galline, vivi, di peso superiore a 2 000 g |
70 |
20 |
Dazio minimo: 2 250 LBP/kg netti |
0105 99 |
Altri volatili (anatre, oche, tacchini e tacchine, faraone), vivi |
5 |
100 |
|
0106 |
Altri animali vivi |
5 |
100 |
|
0201 |
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate |
5 |
100 |
|
0202 |
Carni di animali della specie bovina, congelate |
5 |
100 |
|
0203 |
Carni della specie suina, fresche, refrigerate o congelate |
5 |
100 |
|
0204 |
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate |
5 |
100 |
|
0205 00 |
Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate |
5 |
100 |
|
0206 |
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate |
5 |
100 |
|
0207 11 |
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 |
70 |
20 |
Dazio minimo: 4 200 LBP/kg netti |
0207 12 |
Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105 , di galli e di galline, intere, congelate |
70 |
20 |
Dazio minimo: 4 200 LBP/kg netti |
0207 13 |
Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105 , di galli e di galline, pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati |
70 |
20 |
Dazio minimo: 9 000 LBP/kg netti |
0207 14 |
Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105 , di galli e di galline, pezzi e frattaglie, congelati |
70 |
20 |
Dazio minimo: 9 000 LBP/kg netti |
0207 24 |
Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105 , di tacchini, intere, fresche o refrigerate |
5 |
100 |
|
0207 25 |
Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105 , di tacchini, intere, congelate |
5 |
100 |
|
0207 26 |
Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105 , di tacchini, pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati |
70 |
20 |
Dazio minimo: 2 100 LBP/kg netti |
0207 27 |
Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105 di tacchini, pezzi e frattaglie, congelati |
70 |
20 |
Dazio minimo: 2 100 LBP/kg netti |
0207 32 |
Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105 di anatre, oche o faraone, intere, fresche o refrigerate |
5 |
100 |
|
0207 33 |
Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105 di anatre, oche o faraone, intere, congelate |
5 |
100 |
|
0207 34 |
Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105 di anatre, oche o faraone, fegati freschi, freschi o refrigerati |
5 |
100 |
|
0207 35 |
Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105 di anatre, oche o faraone, altre, fresche o refrigerate |
5 |
100 |
|
0207 36 |
Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105 di anatre, oche o faraone, altre, congelate |
5 |
100 |
|
0208 |
Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate |
5 |
100 |
|
0209 00 |
Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati |
5 |
100 |
|
0210 |
Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie |
5 |
100 |
|
0401 10 10 |
Latte non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1 % |
70 |
30 |
Dazio minimo: 700 LBP/l + accisa 25 LBP/l |
0401 10 90 |
altri, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1 % |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
0401 20 10 |
Latte non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse, superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 % |
70 |
30 |
Dazio minimo: 700 LBP/l + accisa 25 LBP/l |
0401 20 90 |
altri, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse, superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 % |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
0401 30 10 |
Latte non concentrato e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse, superiore a 6 % |
70 |
30 |
Dazio minimo: LBP 700/l + accisa 25 LBP/l |
0401 30 90 |
altri, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse, superiore a 6 % |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
0402 10 |
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 % |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
0402 21 |
Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse, superiore a 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
0402 29 |
Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse, superiore a 1,5 %, altri |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
0402 91 |
Latte e crema di latte, esclusi quelli in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
0402 99 10 |
Latte e crema di latte, esclusi quelli in polvere, in granuli o in altre forme solide, in forma liquida, non concentrati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
70 |
30 |
Dazio minimo: 700 LBP/l + accisa 25 LBP/l |
0402 99 90 |
altri |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
ex 0403 10 |
Iogurt non aromatizzati |
70 |
43 |
Dazio minimo LBP 1 000 /kg semilordi + accisa 25 LBP/l |
0403 90 10 |
Labneh |
70 |
43 |
Dazio minimo: 4 000 LBP/kg semilordi |
ex 0403 90 90 |
Altri prodotti non aromatizzati della voce 0403 |
20 |
30 |
Accisa 25 LBP La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
0404 10 |
Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
5 |
100 |
|
0404 90 |
Altri prodotti diversi dal siero di latte, costituiti di componenti naturali del latte, non nominati né compresi altrove |
5 |
100 |
|
0405 10 |
Burro |
esenzione |
esenzione |
|
0405 90 |
Altri grassi e oli derivati dal latte |
esenzione |
esenzione |
|
0406 10 |
Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini |
70 |
30 |
Dazio minimo: 2 500 LBP/kg semilordi |
0406 20 |
Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
0406 30 |
Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
0406 40 |
Formaggi a pasta erborinata |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
ex 0406 90 |
Kashkaval |
35 |
30 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
ex 0406 90 |
Altri formaggi, escluso il Kashkaval |
35 |
20 |
Questa concessione si applicherà sin dall’entrata in vigore (anno 1) del presente accordo |
0407 00 10 |
Uova fresche di galline |
50 |
25 |
Dazio minimo: 100 LBP/unità |
0407 00 90 |
Uova di altri volatili |
20 |
25 |
|
0408 11 |
Tuorli essiccati |
5 |
100 |
|
0408 19 |
Tuorli, esclusi quelli essiccati |
5 |
100 |
|
0408 91 |
Uova di altri volatili, esclusi i tuorli, sgusciate, essiccate |
5 |
100 |
|
0408 99 |
Uova di altri volatili, esclusi i tuorli, sgusciate, escluse quelle essiccate |
5 |
100 |
|
0409 00 |
Miele naturale |
35 |
25 |
Dazio minimo: 8 000 LBP/kg netti |
0410 00 |
Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
5 |
100 |
|
0504 00 |
Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati |
esenzione |
esenzione |
|
0511 10 |
Sperma di tori |
5 |
100 |
|
0511 91 |
Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3 |
esenzione |
esenzione |
|
0511 99 |
Altri prodotti di origine animale, non nominati altrove |
esenzione |
esenzione |
|
0601 |
Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212 |
5 |
100 |
|
0602 10 |
Talee senza radici e marze |
5 |
100 |
|
0602 20 |
Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati |
5 |
100 |
|
0602 30 |
Rododendri e azalee, anche innestati |
30 |
100 |
Il dazio doganale attualmente applicato, indicato nella colonna A, sarà ridotto al 5 % a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo |
0602 40 |
Rosai, anche innestati |
5 |
100 |
|
0602 90 10 |
altri, alberi da bosco, piante decorative in vasi singoli di diametro superiore a 5 cm |
30 |
100 |
Il dazio doganale attualmente applicato, indicato nella colonna A, sarà ridotto al 5 % a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo |
0602 90 90 |
altre |
5 |
100 |
|
0603 |
Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati |
70 |
25 |
Il dazio doganale attualmente applicato, indicato nella colonna A, sarà ridotto al 30 % a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo |
0604 |
Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati |
70 |
25 |
Il dazio doganale attualmente applicato, indicato nella colonna A, sarà ridotto al 30 % a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo |
0701 10 |
Patate da semina, fresche o refrigerate |
5 |
100 |
|
0701 90 |
Patate, escluse le patate da semina, fresche o refrigerate |
70 |
20 |
Dazio minimo: 550 LBP/kg lordi |
0702 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
70 |
20 |
Dazio minimo: 750 LBP/kg lordi |
0703 10 10 |
Cipolle da semina, fresche o refrigerate |
5 |
100 |
|
0703 10 90 |
altri, scalogni, freschi o refrigerati |
70 |
20 |
Dazio minimo: 350 LBP/kg lordi |
0703 20 |
Agli, freschi o refrigerati |
70 |
20 |
Dazio minimo: 1 000 LBP/kg lordi |
0703 90 |
Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati |
25 |
25 |
|
0704 10 |
Cavolfiori e cavoli broccoli, freschi o refrigerati |
70 |
20 |
Dazio minimo: 300 LBP/kg lordi |
0704 20 |
Cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati |
25 |
25 |
|
0704 90 |
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati, esclusi i cavolfiori e i cavoletti di Bruxelles |
70 |
20 |
Dazio minimo: 350 LBP/kg lordi |
0705 11 |
Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate |
25 |
25 |
|
0705 19 |
Altre lattughe, fresche o refrigerate |
70 |
20 |
Dazio minimo: 300 LBP/unità |
0705 21 |
Cicorie Witloof, fresche o refrigerate |
25 |
25 |
|
0705 29 |
Altre cicorie, fresche o refrigerate |
25 |
25 |
|
0706 10 |
Carote e navoni, freschi o refrigerati |
70 |
20 |
Dazio minimo: 300 LBP/kg lordi |
0706 90 10 |
Ravanelli |
70 |
20 |
Dazio minimo: 1 500 LBP/kg lordi |
0706 90 90 |
altri, freschi o refrigerati |
25 |
25 |
|
0707 00 |
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati |
70 |
20 |
Dazio minimo: 600 LBP/kg lordi |
0708 10 |
Piselli, freschi o refrigerati |
70 |
20 |
Dazio minimo: 550 LBP/kg lordi |
0708 20 |
Fagioli, freschi o refrigerati |
70 |
20 |
Dazio minimo: 500 LBP/kg lordi |
0708 90 |
altri legumi, freschi o refrigerati |
70 |
20 |
Dazio minimo: 350 LBP/kg lordi |
0709 10 |
Carciofi, freschi o refrigerati |
70 |
20 |
Dazio minimo: 350 LBP/kg lordi |
0709 20 |
Asparagi, freschi o refrigerati |
25 |
25 |
|
0709 30 |
Melanzane, fresche o refrigerate |
70 |
20 |
Dazio minimo: 500 LBP/kg lordi |
0709 40 |
Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati |
25 |
25 |
|
0709 51 |
Funghi, freschi o refrigerati, del genere Agaricus |
25 |
25 |
|
0709 52 |
Tartufi, freschi o refrigerati |
25 |
25 |
|
0709 59 |
Altri funghi e tartufi |
25 |
25 |
|
0709 60 |
Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», freschi o refrigerati |
70 |
20 |
Dazio minimo: 350 LBP/kg lordi |
0709 70 |
Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati |
70 |
20 |
Dazio minimo: 350 LBP/kg lordi |
0709 90 10 |
Olive, fresche o refrigerate |
70 |
20 |
Dazio minimo: 1 200 LBP/kg lordi |
0709 90 20 |
Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati |
70 |
20 |
Dazio minimo: 400 LBP/kg lordi |
0709 90 30 |
Malva, fresca o refrigerata |
70 |
20 |
Dazio minimo: 300 LBP LBP/kg lordi |
0709 90 40 |
Portulaca, prezzemolo, rucola, coriandolo, freschi o refrigerati |
70 |
20 |
Dazio minimo: 750 LBP/kg lordi |
0709 90 50 |
Bietole da costa (foglie cinesi), fresche o refrigerate |
70 |
20 |
Dazio minimo: 350 LBP/kg lordi |
0709 90 90 |
Altri ortaggi, freschi e refrigerati |
25 |
25 |
|
0710 10 |
Patate, congelate |
70 |
20 |
Dazio minimo: 1 200 LBP/kg lordi |
0710 21 |
Piselli, congelati |
35 |
25 |
|
0710 22 |
Fagioli, congelati |
35 |
25 |
|
0710 29 |
Altri legumi, congelati |
35 |
25 |
|
0710 30 |
Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), congelati |
35 |
25 |
|
0710 80 |
Altri ortaggi o legumi, congelati |
35 |
25 |
|
0710 90 |
Miscele di ortaggi o di legumi, congelate |
35 |
25 |
|
ex 07 11 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati, ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, escluso il granturco dolce |
5 |
100 |
|
0712 20 |
Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate |
25 |
25 |
|
0712 31 |
Funghi del genere Agaricus, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati |
25 |
25 |
|
0712 32 |
Orecchie di Giuda (Auricularia spp.), secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate |
25 |
25 |
|
0712 33 |
Tremelle (Tremella spp.), secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate |
25 |
25 |
|
0712 39 |
altri funghi e tartufi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati |
25 |
25 |
|
0712 90 10 |
Granturco dolce destinato alla semina |
5 |
100 |
|
0712 90 90 |
altri ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati |
25 |
25 |
|
0713 |
Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati |
esenzione |
esenzione |
|
0714 10 |
Radici di manioca |
5 |
100 |
|
0714 20 |
Patate dolci |
5 |
100 |
|
0714 90 10 |
Taro |
25 |
25 |
Dazio minimo: 300 LBP/kg lordi |
0714 90 90 |
Altre radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina e midollo della palma a sago |
5 |
100 |
|
0801 |
Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate |
5 |
100 |
|
0802 11 |
Mandorle, con guscio |
70 |
20 |
Dazio minimo: 500 LBP/kg lordi |
0802 12 |
Mandorle, sgusciate |
5 |
100 |
|
0802 21 |
Nocciole, con guscio |
5 |
100 |
|
0802 22 |
Nocciole, sgusciate |
5 |
100 |
|
0802 31 |
Noci comuni, con guscio |
5 |
100 |
|
0802 32 |
Noci comuni, sgusciate |
5 |
100 |
|
0802 40 |
Castagne e marroni |
5 |
100 |
|
0802 50 |
Pistacchi |
5 |
100 |
|
0802 90 10 |
Noci di pecàn |
70 |
20 |
Dazio minimo: 15 000 LBP/kg netti |
0802 90 90 |
altre noci |
5 |
100 |
|
0803 00 |
Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate |
70 |
20 |
Dazio minimo: 1 000 LBP/kg semilordi |
0804 10 |
Datteri, freschi o secchi |
5 |
100 |
|
0804 20 10 |
Fichi, freschi |
70 |
20 |
Dazio minimo: 400 LBP/kg lordi |
0804 20 90 |
Fichi, secchi |
5 |
100 |
|
0804 30 |
Ananassi, freschi o secchi |
70 |
20 |
Dazio minimo: 2 000 LBP/kg lordi |
0804 40 |
Avocadi, freschi o secchi |
70 |
20 |
Dazio minimo: 2 000 LBP/kg lordi |
0804 50 |
Guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi |
70 |
20 |
Dazio minimo: 2 000 LBP/kg lordi |
0805 |
Agrumi, freschi o secchi |
70 |
20 |
Dazio minimo: 400 LBP/kg lordi |
0806 10 |
Uve, fresche |
70 |
20 |
Dazio minimo: 500 LBP/kg lordi |
0806 20 |
Uve, secche |
5 |
100 |
|
0807 11 |
Cocomeri, freschi |
70 |
20 |
Dazio minimo: 500 LBP/kg lordi |
0807 19 |
Altri meloni, freschi |
70 |
20 |
Dazio minimo: 500 LBP/kg lordi |
0807 20 |
Papaie, fresche |
70 |
20 |
Dazio minimo: 2 000 LBP/kg lordi |
0808 10 |
Mele, fresche |
70 |
20 |
Dazio minimo: 800 LBP/kg lordi |
0808 20 |
Pere e cotogne, fresche |
70 |
20 |
Dazio minimo: 800 LBP/kg lordi |
0809 10 |
Albicocche, fresche |
70 |
20 |
Dazio minimo: 350 LBP/kg lordi |
0809 20 |
Ciliegie, fresche |
70 |
20 |
Dazio minimo: 800 LBP/kg lordi |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci, fresche |
70 |
20 |
Dazio minimo: 500 LBP/kg lordi |
0809 40 |
Prugne e prugnole, fresche |
70 |
20 |
Dazio minimo: 400 LBP/kg lordi |
0810 10 |
Fragole, fresche |
70 |
20 |
Dazio minimo: 1 000 LBP/kg lordi |
0810 20 |
Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi |
5 |
100 |
|
0810 30 |
Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, freschi |
5 |
100 |
|
0810 40 |
Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere «Vaccinium», freschi |
5 |
100 |
|
0810 50 |
Kiwi, freschi |
70 |
20 |
Dazio minimo: 1 500 LBP/kg lordi |
0810 60 |
Durian |
25 |
25 |
|
0810 90 10 |
Litchi, frutti della passione, annone squamose, cachi |
70 |
20 |
Dazio minimo: 5 000 LBP/kg lordi |
0810 90 20 |
Nespole |
70 |
20 |
Dazio minimo: 500 LBP/kg lordi |
0810 90 30 |
Melagrane |
70 |
20 |
Dazio minimo: 500 LBP/kg lordi |
0810 90 40 |
Giuggiole |
45 |
25 |
Dazio minimo: 500 LBP/kg lordi |
0810 90 90 |
Altre frutta, fresche |
25 |
25 |
|
0811 10 |
Fragole, congelate |
70 |
20 |
Dazio minimo: 1 500 LBP/kg lordi |
0811 20 |
Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, congelati |
70 |
20 |
Dazio minimo: 1 500 LBP/kg lordi |
0811 90 |
Altre frutta e noci, congelate |
70 |
20 |
Dazio minimo: 1 500 LBP/kg lordi |
0812 |
Frutta temporaneamente conservate, ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate |
5 |
100 |
|
0813 10 |
Albicocche, secche |
15 |
25 |
|
0813 20 |
Prugne, secche |
25 |
25 |
|
0813 30 |
Mele, secche |
25 |
25 |
|
0813 40 |
Altre frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 |
25 |
25 |
|
0813 50 |
Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del capitolo 08 |
25 |
25 |
|
0814 00 |
Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione |
5 |
100 |
|
0901 |
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
5 |
100 |
|
0902 |
Tè, anche aromatizzato |
5 |
100 |
|
0904 |
Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati |
5 |
100 |
|
0905 00 |
Vaniglia |
5 |
100 |
|
0906 |
Cannella e fiori di cinnamomo |
5 |
100 |
|
0907 00 |
Garofani (antofilli, chiodi e steli) |
5 |
100 |
|
0908 |
Noci moscate, macis, amomi e cardamomi |
5 |
100 |
|
0909 |
Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro |
5 |
100 |
|
0910 10 |
Zenzero |
5 |
100 |
|
0910 20 |
Zafferano |
5 |
100 |
|
0910 30 |
Curcuma |
5 |
100 |
|
0910 40 10 |
Timo |
70 |
20 |
Dazio minimo: 1 000 LBP/kg lordi |
0910 40 90 |
Foglie di alloro |
5 |
100 |
|
0910 50 |
Curry |
5 |
100 |
|
0910 91 |
altre spezie, miscugli di cui alla nota 1 b) del capitolo 9 |
5 |
100 |
|
0910 99 |
altre spezie, diverse dai miscugli di cui alla nota 1 b) del capitolo 9 |
5 |
100 |
|
1001 |
Frumento (grano) e frumento segalato |
esenzione |
esenzione |
|
1002 00 |
Segala |
esenzione |
esenzione |
|
1003 00 |
Orzo |
esenzione |
esenzione |
|
1004 00 |
Avena |
esenzione |
esenzione |
|
1005 10 |
Granturco, destinato alla semina |
5 |
100 |
|
1005 90 |
Granturco, escluso quello destinato alla semina |
esenzione |
esenzione |
|
1006 |
Riso |
5 |
100 |
|
1007 00 |
Sorgo da granella |
5 |
100 |
|
1008 |
Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali |
5 |
100 |
|
1101 00 |
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato |
esenzione |
esenzione |
|
1102 |
Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato |
esenzione |
esenzione |
|
1103 11 |
Semole e semolini di frumento (grano) |
esenzione |
esenzione |
|
1103 13 |
Semole e semolini di granturco |
5 |
100 |
|
1103 19 |
Semole e semolini di altri cereali |
5 |
100 |
|
1103 20 |
Agglomerati in forma di pellets |
5 |
100 |
|
1104 |
Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati |
5 |
100 |
|
1105 |
Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate |
5 |
100 |
|
1106 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8 |
5 |
100 |
|
1107 |
Malto, anche torrefatto |
esenzione |
esenzione |
|
1108 |
Amidi e fecole; inulina |
5 |
100 |
|
1109 00 |
Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco |
esenzione |
esenzione |
|
1201 00 |
Fave di soia, anche frantumate |
esenzione |
esenzione |
|
1202 |
Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate |
esenzione |
esenzione |
|
1203 00 |
Copra |
esenzione |
esenzione |
|
1204 00 |
Semi di lino, anche frantumati |
esenzione |
esenzione |
|
1205 00 |
Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati |
esenzione |
esenzione |
|
1206 00 |
Semi di girasole, anche frantumati |
esenzione |
esenzione |
|
1207 10 |
Noci e mandorle di palmisti |
esenzione |
esenzione |
|
1207 20 |
Semi di cotone |
esenzione |
esenzione |
|
1207 30 |
Semi di ricino |
esenzione |
esenzione |
|
1207 40 |
Semi di sesamo |
5 |
100 |
|
1207 50 |
Semi di senapa |
esenzione |
esenzione |
|
1207 60 |
Semi di cartamo |
esenzione |
esenzione |
|
1207 91 |
Semi di papavero nero o bianco |
esenzione |
esenzione |
|
1207 99 |
altri semi |
esenzione |
esenzione |
|
1208 |
Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa |
esenzione |
esenzione |
|
1209 |
Semi, frutti e spore da sementa |
5 |
100 |
|
1210 |
Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina |
esenzione |
esenzione |
|
1211 10 |
Radici di liquirizia |
5 |
100 |
|
1211 20 |
Radici di ginseng |
5 |
100 |
|
1211 30 |
Coca (foglie di) |
5 |
100 |
|
1211 40 |
Paglia di papavero |
5 |
100 |
|
1211 90 10 |
Menta fresca |
70 |
20 |
Dazio minimo: 750 LBP/kg lordi |
1211 90 90 |
altre piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati |
5 |
100 |
|
1212 10 |
Carrube, compresi i semi di carrube |
5 |
100 |
|
1212 30 |
Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche (comprese le pesche noci) o di prugne |
5 |
100 |
|
1212 91 |
Barbabietole da zucchero |
5 |
100 |
|
1212 99 |
altri |
5 |
100 |
|
1213 00 |
Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets |
5 |
100 |
|
1214 |
Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets |
5 |
100 |
|
1301 10 |
Gomma lacca |
5 |
100 |
|
1301 20 |
Gomma arabica |
5 |
100 |
|
1301 90 |
altre gomme lacca e gomme |
esenzione |
esenzione |
|
1302 11 |
Oppio |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1302 39 |
altri |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1501 00 |
Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1502 00 |
Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1503 00 |
Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1504 10 |
Oli di fegato di pesci e loro frazioni |
esenzione |
esenzione |
|
1504 20 |
Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1504 30 |
Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1507 10 |
Olio greggio, anche depurato delle mucillagini, ma non modificato chimicamente |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1507 90 |
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
15 |
30 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1508 10 |
Olio di arachide greggio e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1508 90 |
Olio di arachide, escluso quello greggio, e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
15 |
30 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1509 |
Olio d’oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
70 |
0 |
Dazio minimo: 6 000 LBP/l |
1510 00 |
Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 |
15 |
0 |
|
1511 10 |
Olio di palma greggio e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1511 90 |
Olio di palma, escluso l’olio greggio, e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
15 |
30 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1512 11 |
Oli di girasole o di cartamo greggi e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1512 19 |
Oli di girasole o di cartamo, esclusi quelli greggi, e loro frazioni |
15 |
30 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1512 21 |
Olio di cotone greggio e sue frazioni, anche depurati del gossipolo |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1512 29 |
Olio di cotone, esclusi quelli greggi, e sue frazioni |
15 |
30 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1513 11 |
Olio di cocco (olio di copra), greggio, e sue frazioni |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1513 19 |
Olio di cocco (olio di copra), escluso quello greggio, e sue frazioni |
15 |
30 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1513 21 |
Oli di palmisti o di babassù, greggi, e loro frazioni |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1513 29 |
Oli di palmisti o di babassù, esclusi quelli greggi, e loro frazioni |
15 |
30 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1514 11 |
Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, greggi, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1514 19 |
Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, esclusi quelli greggi, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
15 |
30 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1514 91 |
altri oli di ravizzone, di colza o di senapa, greggi, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1514 99 |
altri oli di ravizzone, di colza o di senapa, esclusi quelli greggi, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
15 |
30 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1515 11 |
Olio di lino greggio e sue frazioni |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1515 19 |
Olio di lino, escluso quello greggio, e sue frazioni |
15 |
30 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1515 21 |
Olio di granturco greggio e sue frazioni |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1515 29 |
Olio di granturco, escluso quello greggio, e sue frazioni |
15 |
30 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1515 30 |
Olio di ricino e sue frazioni |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1515 40 |
Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1515 50 |
Olio di sesamo e sue frazioni |
15 |
30 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1515 90 10 |
Oli di bay e di jojoba e loro frazioni |
esenzione |
esenzione |
|
1515 90 90 |
altri oli |
15 |
30 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1516 10 |
Grassi e oli animali e loro frazioni |
15 |
30 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
ex 1516 20 |
Grassi e oli vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di ricino idrogenato, detti «opalwax» |
15 |
30 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1601 00 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1602 10 |
Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1602 20 |
altre carni di fegato di qualsiasi animale |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1602 31 10 |
altre preparazioni e conserve di carni di fegato, di tacchino, in contenitori a tenuta stagna |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1602 31 90 |
altre preparazioni e conserve di carni di fegato, di tacchino, altre |
35 |
30 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1602 32 10 |
altre preparazioni e conserve di carni di fegato, di galli e di galline, in contenitori a tenuta stagna |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1602 32 90 |
altre preparazioni e conserve di carni di fegato, di galli e di galline, altre |
35 |
30 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1602 39 10 |
altre preparazioni e conserve di carni di fegato, altre, in contenitori a tenuta stagna |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1602 39 90 |
altre preparazioni e conserve di carni di fegato, altre, altre |
35 |
30 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1602 41 |
altre preparazioni e conserve di carni della specie suina, prosciutti e loro pezzi |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1602 42 |
altre preparazioni e conserve di carni della specie suina, spalle e loro pezzi |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1602 49 |
altre preparazioni e conserve di carni della specie suina, compresi i miscugli |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1602 50 |
altre preparazioni e conserve di carni della specie bovina |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1602 90 |
altre preparazioni e conserve di carni, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |
5 |
100 |
|
1702 11 |
Lattosio e sciroppo di lattosio contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca |
5 |
100 |
|
1702 19 |
Lattosio e sciroppo di lattosio, altri |
5 |
100 |
|
1702 20 |
Zucchero e sciroppo d’acero |
5 |
100 |
|
1702 30 |
Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio |
5 |
100 |
|
1702 40 |
Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito |
5 |
100 |
|
1702 60 |
altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito |
5 |
100 |
|
1702 90 90 |
altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio |
5 |
100 |
|
1703 10 10 |
Melassi di canna depurati |
5 |
100 |
|
1703 10 90 |
altri melassi di canna |
esenzione |
esenzione |
|
1703 90 10 |
Melassi depurati, diversi dai melassi di canna |
5 |
100 |
|
1703 90 90 |
Melassi non depurati, diversi dai melassi di canna |
esenzione |
esenzione |
|
1801 00 |
Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto |
esenzione |
esenzione |
|
1802 00 |
Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao |
5 |
100 |
|
1904 30 |
Bulgur di grano |
10 |
30 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2001 10 |
Cetrioli e cetriolini, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico |
70 |
30 |
Dazio minimo: 1 000 LBP/kg lordi |
2001 90 10 |
Olive preparate o conservate nell’aceto o nell’acido acetico |
70 |
20 |
Dazio minimo: 6 000 LBP/kg lordi |
ex 2001 90 90 |
altri ortaggi e legumi preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, esclusi il granturco dolce, gli ignami e i cuori di palma |
70 |
30 |
Dazio minimo: 1 000 LBP/kg lordi |
2002 10 |
Pomodori interi o in pezzi, preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico |
70 |
20 |
Dazio minimo: 1 500 LBP/kg lordi |
2002 90 10 |
Succhi di pomodoro concentrati mediante evaporazione, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi di peso netto uguale o superiore a 100 kg |
5 |
100 |
|
2002 90 90 |
altri |
35 |
25 |
|
2003 10 |
Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico |
35 |
30 |
|
2003 90 |
altri funghi e tartufi |
35 |
30 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
ex 2004 10 |
Patate, preparate o conservate ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelate, escluse le patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
70 |
43 |
Dazio minimo: 1 200 LBP/kg lordi |
2004 90 10 |
Miscugli di ortaggi e legumi. Pomodori interi o in pezzi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati |
70 |
43 |
Dazio minimo: 1 500 LBP/kg lordi |
ex 2004 90 90 |
altri, compresi i miscugli, preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, escluso il granturco dolce |
35 |
43 |
|
2005 10 |
Ortaggi e legumi omogeneizzati, preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati |
5 |
100 |
|
ex 2005 20 |
Patate, preparate o conservate ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate, escluse le patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
70 |
43 |
Dazio minimo: 1 200 LBP/kg lordi |
2005 40 |
Piselli, preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati |
35 |
25 |
|
2005 51 |
Fagioli in grani, preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati |
35 |
25 |
|
2005 59 |
altri fagioli, preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati |
35 |
25 |
|
2005 60 |
Asparagi, preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati |
35 |
25 |
|
2005 70 |
Olive, preparate o conservate ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelate |
70 |
20 |
Dazio minimo: 6 000 LBP/kg lordi |
2005 90 10 |
Cetrioli, cetriolini, melanzane, navoni, cipolle, cavolfiori, preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati |
70 |
20 |
Dazio minimo: 1 000 LBP/kg lordi |
2005 90 90 |
altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati |
35 |
25 |
|
2006 00 |
Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) |
30 |
25 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2007 10 |
Confetture, gelatine, marmellate, ecc., preparazioni omogeneizzate |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2007 91 |
Confetture, gelatine, marmellate ecc., di agrumi |
40 |
30 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2007 99 10 |
Puree concentrate denominate «dibs» |
40 |
30 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2007 99 20 |
Puree di guaiave e di manghi, in imballaggi di peso netto uguale o superiore a 3 kg |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2007 99 30 |
Puree di banane, fragole e albicocche, in imballaggi di contenuto netto non inferiore a 100 kg |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2007 99 90 |
altre confetture, gelatine, marmellate, ecc. |
40 |
30 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
ex 2008 11 |
Arachidi, escluso il burro di arachidi |
30 |
50 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2008 19 |
altre frutta a guscio ed altri semi, compresi i miscugli, altrimenti preparati o conservati |
30 |
25 |
|
2008 20 |
Ananassi, altrimenti preparati o conservati |
30 |
25 |
|
2008 30 |
Agrumi, altrimenti preparati o conservati |
30 |
25 |
|
2008 40 |
Pere, altrimenti preparate o conservate |
30 |
25 |
|
2008 50 |
Albicocche, altrimenti preparate o conservate |
30 |
25 |
|
2008 60 |
Ciliegie, altrimenti preparate o conservate |
30 |
25 |
|
2008 70 |
Pesche, comprese le pesche noci, altrimenti preparate o conservate |
30 |
25 |
|
2008 80 |
Fragole, altrimenti preparate o conservate |
30 |
25 |
|
2008 92 |
Miscugli, diversi da quelli della sottovoce 2008 19 , altrimenti preparati o conservati |
30 |
25 |
|
ex 2008 99 |
altri, altrimenti preparati o conservati, esclusi il granturco dolce, gli ignami, le patate dolci, ecc. |
30 |
30 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2009 11 10 |
Succhi di arancia congelati, concentrati mediante evaporazione, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi di peso netto uguale o superiore a 100 kg |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2009 11 90 |
Succhi di arancia congelati, altri |
40 |
30 |
Accisa: 25 LBP/l La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2009 12 |
Succhi di arancia non congelati, di un valore Brix non superiore a 20 |
40 |
30 |
Accisa: 25 LBP/l La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2009 19 10 |
Succhi di arancia, diversi da quelli congelati, concentrati mediante evaporazione, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi di peso netto uguale o superiore a 100 kg |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2009 19 90 |
Succhi di arancia non congelati, altri |
40 |
30 |
Accisa: 25 LBP/l La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2009 21 |
Succhi di pompelmo di un valore Brix non superiore a 20 |
40 |
30 |
Accisa: 25 LBP/l La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2009 29 10 |
Succhi di pompelmo, diversi da quelli di un valore Brix non superiore a 20, concentrati mediante evaporazione, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi di peso netto uguale o superiore a 100 kg |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2009 29 90 |
Succhi di pompelmo, altri |
40 |
30 |
Accisa: 25 LBP/l La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2009 31 |
Succhi di qualsiasi altro agrume, di un valore Brix non superiore a 20 |
40 |
30 |
Accisa: 25 LBP/l La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2009 39 10 |
Succhi di qualsiasi altro agrume, diversi da quelli di un valore Brix non superiore a 20, concentrati mediante evaporazione, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi di peso netto uguale o superiore a 100 kg |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2009 39 90 |
Succhi di qualsiasi altro agrume, altri |
40 |
30 |
Accisa: 25 LBP/l La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2009 41 |
Succhi di ananasso, di un valore Brix non superiore a 20 |
40 |
30 |
Accisa: 25 LBP/l La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2009 49 10 |
Succhi di ananasso, diversi da quelli di un valore Brix non superiore a 20, concentrati mediante evaporazione, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi di peso netto uguale o superiore a 100 kg |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2009 49 90 |
Succhi di ananasso, altri |
40 |
30 |
Accisa: 25 LBP/l La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2009 50 |
Succhi di pomodoro |
40 |
30 |
Accisa: 25 LBP/l La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2009 61 |
Succhi di uva, di un valore Brix non superiore a 20 |
40 |
30 |
Accisa: 25 LBP/l La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2009 69 10 |
Succhi di uva, diversi da quelli di un valore Brix non superiore a 20, concentrati mediante evaporazione, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi di peso netto uguale o superiore a 100 kg |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2009 69 90 |
Succhi di uva, altri |
40 |
30 |
Accisa: 25 LBP/l La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2009 71 |
Succhi di mela, di un valore Brix non superiore a 20 |
40 |
30 |
Accisa: 25 LBP/l La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2009 79 10 |
Succhi di mela, diversi da quelli di un valore Brix non superiore a 20, concentrati mediante evaporazione, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi di peso netto uguale o superiore a 100 kg |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2009 79 90 |
Succhi di mela, altri |
40 |
30 |
Accisa: 25 LBP/l La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2009 80 10 |
Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi, concentrati mediante evaporazione, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi di peso netto uguale o superiore a 100 kg |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2009 80 90 |
Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi, altri |
40 |
30 |
Accisa: 25 LBP/l La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2009 90 10 |
Miscugli di succhi, concentrati mediante evaporazione, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi di peso netto uguale o superiore a 100 kg |
5 |
100 |
La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2009 90 90 |
Miscugli di succhi, altri |
40 |
30 |
Accisa: 25 LBP/l La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2106 90 30 |
Miscugli di timo e di altri prodotti commestibili |
70 |
20 |
Dazio minimo: 1 000 LBP/kg lordi |
2204 10 |
Vini spumanti |
15 |
25 |
Accisa: 200 LBP/l |
ex 2204 21 |
Vini di qualità in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri |
70 |
50 |
Accisa: 200 LBP/l |
ex 2204 21 |
Vini, diversi dai vini di qualità, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri |
70 |
20 |
Accisa: 200 LBP/l |
2204 29 |
Vini in recipienti di capacità superiore a 2 litri |
70 |
20 |
Accisa: 200 LBP/l |
2204 30 |
altri mosti di uva |
5 |
100 |
Accisa: 200 LBP/l |
2206 00 |
Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove |
15 |
100 |
Accisa: 200 LBP/l La riduzione percentuale di cui alla colonna B sarà graduale, inizierà nel quinto anno e si concluderà nel dodicesimo anno dall’entrata in vigore del presente accordo |
2209 00 10 |
Aceto di vino e aceto di mele |
70 |
20 |
Dazio minimo: 1 000 LBP/l |
2209 00 90 |
altri aceti |
5 |
100 |
|
2301 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli |
5 |
100 |
|
2302 |
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi |
5 |
100 |
|
2303 |
Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets |
5 |
100 |
|
2304 00 |
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia |
5 |
100 |
|
2305 00 |
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio d’arachide |
5 |
100 |
|
2306 |
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 |
5 |
100 |
|
2307 00 |
Fecce di vino; tartaro greggio |
5 |
100 |
|
2308 00 |
Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove |
5 |
100 |
|
2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali |
5 |
100 |
|
2401 |
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco |
esenzione |
esenzione |
Accisa: 48 % ad valorem |
(1)
Fatte salve le regole di applicazione della nomenclatura combinata libanese, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel presente protocollo, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici doganali libanesi. Qualora siano menzionati codici «ex», l’applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente. |
PROTOCOLLO 3
sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra il Libano e la Comunità di cui all’articolo 14, paragrafo 3
Articolo 1
Alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari del Libano si applicano i dazi doganali all’importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell’allegato 1 del presente protocollo.
Articolo 2
Articolo 3
Le riduzioni dei dazi doganali indicate negli allegati 1 e 2 si applicano sin dall’entrata in vigore dell’accordo sul dazio di base definito all’articolo 19 del presente accordo.
Articolo 4
Articolo 5
La Comunità europea e il Libano si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo.
Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.
ALLEGATO 1
relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari del Libano
Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel presente protocollo, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati codici ex NC, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.
ELENCO 1
Codice NC 2002 |
Designazione delle merci |
Dazi applicabili |
0501 00 00 |
Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli |
0 % |
0502 |
Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli: |
|
0502 10 00 |
– Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole |
0 % |
0502 90 00 |
– altri |
0 % |
0503 00 00 |
Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto |
0 % |
0505 |
Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti: |
|
0505 10 |
– Piume e penne dei tipi utilizzati per l’imbottitura; calugine: |
|
0505 10 10 |
– – Gregge |
0 % |
0505 10 90 |
– – altre |
0 % |
0505 90 00 |
– altri |
0 % |
0506 |
Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie: |
|
0506 10 00 |
– Osseina e ossa acidulate |
0 % |
0506 90 00 |
– altri |
0 % |
0507 |
Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie: |
|
0507 10 00 |
– Avorio; polveri e cascami d’avorio |
0 % |
0507 90 00 |
– altri |
0 % |
0508 00 00 |
Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami |
0 % |
0509 00 |
Spugne naturali di origine animale: |
|
0509 00 10 |
– Gregge |
0 % |
0509 00 90 |
– altre |
0 % |
0510 00 00 |
Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio |
0 % |
0903 00 00 |
Mate |
0 % |
1212 20 00 |
– Alghe |
0 % |
1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati |
|
|
– Succhi ed estratti vegetali: |
|
1302 12 00 |
– – di liquirizia |
0 % |
1302 13 00 |
– – di luppolo |
0 % |
1302 14 00 |
– – di piretro o di radici delle piante da rotenone |
0 % |
|
– – altri |
|
1302 19 30 |
– – – Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari |
0 % |
1302 19 91 |
– – – – altri, medicinali |
0 % |
1302 20 |
– Sostanze pectiche, pectinati e pectati |
|
1302 20 10 |
– – Allo stato secco |
0 % |
1302 20 90 |
– – altri |
0 % |
1302 31 00 |
– – Agar-agar |
0 % |
1302 32 |
– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati: |
|
1302 32 10 |
– – – di carrube o di semi di carrube |
0 % |
1401 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio): |
|
1401 10 00 |
– Bambù |
0 % |
1401 20 00 |
– Canne d’India |
0 % |
1401 90 00 |
– altre |
0 % |
1402 00 00 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie |
0 % |
1403 00 00 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci |
0 % |
1404 |
Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: |
|
1404 10 00 |
– Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia |
0 % |
1404 20 00 |
– Linters di cotone |
0 % |
1404 90 00 |
– altri |
0 % |
1505 |
Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: |
|
1505 00 10 |
– Grasso di lana greggio |
0 % |
1505 00 90 |
– altri |
0 % |
1506 00 00 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
0 % |
1515 |
Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
|
1515 90 15 |
Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni |
0 % |
1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: |
|
1516 20 |
– Grassi e oli vegetali e loro frazioni: |
|
1516 20 10 |
– – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax» |
0 % |
1517 90 93 |
– – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura |
0 % |
1518 00 |
Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove: |
|
1518 00 10 |
– Linossina |
0 % |
|
– altri: |
|
1518 00 91 |
– – Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 |
0 % |
|
– – altri: |
|
1518 00 95 |
– – – Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni |
0 % |
1518 00 99 |
– – – altri |
0 % |
1520 00 00 |
Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose |
0 % |
1521 |
Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati: |
|
1521 10 00 |
– Cere vegetali |
0 % |
1521 90 |
– altri |
|
1521 90 10 |
– – Spermaceti, anche raffinati o colorati |
0 % |
|
– – Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate |
|
1521 90 91 |
– – Gregge |
0 % |
1521 90 99 |
– – – altri |
0 % |
1522 00 |
Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: |
|
1522 00 10 |
– Degras |
0 % |
1702 90 |
– altri, compreso lo zucchero invertito: |
|
1702 90 10 |
– – Maltosio chimicamente puro |
0 % |
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco: |
|
1704 90 |
– altri: |
|
1704 90 10 |
– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie |
0 % |
1803 |
Pasta di cacao, anche sgrassata: |
|
1803 10 00 |
– non sgrassata |
0 % |
1803 20 00 |
– completamente o parzialmente sgrassata |
0 % |
1804 00 00 |
Burro, grasso e olio di cacao |
0 % |
1805 00 00 |
Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
0 % |
1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: |
|
1806 10 |
– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
|
1806 10 15 |
– – non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio |
0 % |
1901 90 91 |
– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, escluse le preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404 |
0 % |
2001 90 60 |
– – Cuori di palma |
0 % |
2008 11 10 |
– – – Burro di arachidi |
0 % |
|
– altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19 : |
|
2008 91 00 |
– – Cuori di palma |
0 % |
2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
|
|
– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
|
2101 11 |
– – Estratti, essenze e concentrati: |
|
2101 11 11 |
– – – con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 % |
0 % |
2101 11 19 |
– – – altri |
0 % |
2101 12 |
– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè |
|
2101 12 92 |
– – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè |
0 % |
2101 20 |
– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate |
|
2101 20 20 |
– – Estratti, essenze e concentrati: |
0 % |
|
– – Preparazioni: |
|
2101 20 92 |
– – – a base di estratti, essenze o concentrati di tè o di mate |
0 % |
2101 30 |
– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
|
|
– – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: |
|
2101 30 11 |
– – – Cicoria torrefatta |
0 % |
|
– – Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: |
|
2101 30 91 |
– – – di cicoria torrefatta |
0 % |
2102 |
Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere, preparati: |
|
2102 10 |
– Lieviti vivi: |
|
2102 10 10 |
– – Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) |
0 % |
|
– – Lieviti di panificazione |
|
2102 10 31 |
– – – secchi |
0 % |
2102 10 39 |
– – – altri |
0 % |
2102 10 90 |
– – altri |
0 % |
2102 20 |
– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti: |
|
|
– – Lieviti morti: |
|
2102 20 11 |
– – – in tavolette, cubi o presentazioni simili, o anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno |
0 % |
2102 20 19 |
– – – altri |
0 % |
2102 20 90 |
– – altri |
0 % |
2102 30 00 |
– Lieviti in polvere preparati |
0 % |
2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: |
|
2103 10 00 |
– Salsa di soia |
0 % |
2103 20 00 |
– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro |
0 % |
2103 30 |
– Farina di senapa e senapa preparata: |
|
2103 30 10 |
– – Farina di senapa |
0 % |
2103 30 90 |
– – Senapa preparata |
0 % |
2103 90 |
– altri: |
|
2103 90 10 |
– – «Chutney» di mango liquido |
0 % |
2103 90 30 |
– – Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri |
0 % |
2103 90 90 |
– – altri |
0 % |
2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: |
|
2104 10 |
– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
|
2104 10 10 |
– – secchi o disseccati |
0 % |
2104 10 90 |
– – altri |
0 % |
2104 20 00 |
– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
0 % |
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
|
2106 10 |
– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: |
|
2106 10 20 |
– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola |
0 % |
2106 90 |
– altre: |
|
|
– – altre: |
|
2106 90 92 |
– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola |
0 % |
2201 |
Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve |
|
2201 10 |
– Acque minerali e acque gassate |
|
|
– – Acque minerali naturali |
|
2201 10 11 |
– – – senza diossido di carbonio |
0 % |
2201 10 19 |
– – – altre |
0 % |
2201 10 90 |
– – altre |
0 % |
2201 90 00 |
– altre |
0 % |
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 : |
|
2202 10 00 |
– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti |
0 % |
2202 90 |
– altre: |
|
2202 90 10 |
– – non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 |
0 % |
2203 00 |
Birra di malto: |
|
|
– in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri: |
|
2203 00 01 |
– – presentata in bottiglie |
0 % |
2203 00 09 |
– – altra |
0 % |
2203 00 10 |
– in recipienti di capacità superiore a 10 litri |
0 % |
2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
|
2208 20 |
– Acquaviti di vino o di vinacce: |
|
|
– – presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: |
|
2208 20 12 |
– – – Cognac |
0 % |
2208 20 14 |
– – – Armagnac |
0 % |
2208 20 26 |
– – – Grappa |
0 % |
2208 20 27 |
– – – Brandy de Jerez |
0 % |
2208 20 29 |
– – – altri |
0 % |
|
– – presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri: |
|
2208 20 40 |
– – – Distillato greggio |
0 % |
2208 20 62 |
– – – – Cognac |
0 % |
2208 20 64 |
– – – – Armagnac |
0 % |
2208 20 86 |
– – – – Grappa |
0 % |
2208 20 87 |
– – – – Brandy de Jerez |
0 % |
2208 20 89 |
– – – – altri |
0 % |
2208 30 |
– Whisky: |
|
|
– – Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità: |
|
2208 30 11 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
0 % |
2208 30 19 |
– – – superiore a 2 litri |
0 % |
|
– – Whisky detto «Scotch»: |
|
|
– – – Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità: |
|
2208 30 32 |
– – – – inferiore o uguale a 2 litri |
0 % |
2208 30 38 |
– – – – superiore a 2 litri |
0 % |
|
– – – Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità: |
|
2208 30 52 |
– – – – inferiore o uguale a 2 litri |
0 % |
2208 30 58 |
– – – – superiore a 2 litri |
0 % |
|
– – – altri, presentati in recipienti di capacità: |
|
2208 30 72 |
– – – – inferiore o uguale a 2 litri |
0 % |
2208 30 78 |
– – – – superiore a 2 litri |
0 % |
|
– – – altri, presentati in recipienti di capacità: |
|
2208 30 82 |
– – – – inferiore o uguale a 2 litri |
0 % |
2208 30 88 |
– – – – superiore a 2 litri |
0 % |
2208 50 |
– Gin ed acquavite di ginepro (genièvre): |
|
|
– – Gin, presentato in recipienti di capacità: |
|
2208 50 11 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
0 % |
2208 50 19 |
– – – superiore a 2 litri |
0 % |
|
– – Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità |
|
2208 50 91 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
0 % |
2208 50 99 |
– – – superiore a 2 litri |
0 % |
2208 60 |
– Vodka: |
|
|
– – con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità: |
|
2208 60 11 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
0 % |
2208 60 19 |
– – – superiore a 2 litri |
0 % |
|
– – con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità |
|
2208 60 91 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
0 % |
2208 60 99 |
– – – superiore a 2 litri |
0 % |
2208 70 |
– Liquori: |
|
2208 70 10 |
– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri |
0 % |
2208 70 90 |
– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri |
0 % |
2208 90 |
– altri: |
|
|
– – Arak, presentato in recipienti di capacità: |
|
2208 90 11 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
0 % |
2208 90 19 |
– – – superiore a 2 litri |
0 % |
|
– – Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità: |
|
2208 90 33 |
– – – inferiore o uguale a 2 litri |
0 % |
2208 90 38 |
– – – superiore a 2 litri |
0 % |
2208 90 41 |
– – – – Ouzo |
0 % |
2208 90 45 |
– – – – – – – Calvados |
0 % |
2208 90 48 |
– – – – – – – altre |
0 % |
2208 90 52 |
– – – – – – – – – Korn |
0 % |
2208 90 57 |
– – – – – – – – – altre |
0 % |
2208 90 69 |
– – – – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione |
0 % |
2208 90 71 |
– – – – – di frutta |
0 % |
2208 90 74 |
– – – – altre |
0 % |
2208 90 78 |
– – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione |
0 % |
2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco: |
|
2402 10 00 |
– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco |
0 % |
2402 20 |
– Sigarette contenenti tabacco |
|
2402 20 10 |
– – contenenti garofano |
0 % |
2402 20 90 |
– – altre |
0 % |
2402 90 00 |
– altri |
0 % |
2403 |
Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco |
|
2403 10 |
– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione |
|
2403 10 10 |
– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g |
0 % |
2403 10 90 |
– – altri |
0 % |
2403 91 00 |
– – Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti» |
0 % |
2403 99 |
– – altri |
|
2403 99 10 |
– – – Tabacco da masticare e tabacco da fiuto |
0 % |
2403 99 90 |
– – – altri |
0 % |
2905 45 00 |
– – Glicerolo |
0 % |
3301 |
Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
|
3301 90 |
– altri: |
|
3301 90 10 |
– – Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali |
0 % |
|
– – Oleoresine d’estrazione |
|
3301 90 21 |
– – – di liquirizia e luppolo |
0 % |
3301 90 30 |
– – – altre |
0 % |
3301 90 90 |
– – altri |
0 % |
3302 |
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: |
|
3302 10 |
– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande |
|
|
– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: |
|
3302 10 10 |
– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol |
0 % |
3302 10 21 |
– – – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola |
0 % |
3501 |
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina |
|
3501 10 |
– Caseine |
|
3501 10 10 (*1) |
– – destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali |
0 % |
3501 10 50 (*1) |
– – destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio |
0 % |
3501 10 90 |
– altre |
0 % |
3501 90 |
– – altri |
|
3501 90 90 |
– – – altri |
0 % |
3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: |
|
|
– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: |
|
3823 11 00 |
– – Acido stearico |
0 % |
3823 12 00 |
– – Acido oleico |
0 % |
3823 13 00 |
– – Acidi grassi del tallolio |
0 % |
3823 19 |
– – altri |
|
3823 19 10 |
– – – Acidi grassi distillati |
0 % |
3823 19 30 |
– – – Distillato d’acidi grassi |
0 % |
3823 19 90 |
– – – altri |
0 % |
3823 70 00 |
– Alcoli grassi industriali |
0 % |
(*1)
L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993‚ pag. 71) e successive modifiche]. |
ELENCO 2
Codice NC 2002 |
Designazione delle merci |
Dazi applicabili % |
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |
|
0403 10 |
– Iogurt |
|
|
– – non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao: |
|
|
– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
|
0403 10 51 |
– – – – inferiore o uguale a 1,5 % |
0 % |
0403 10 53 |
– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
0 % |
0403 10 59 |
– – – – superiore a 27 % |
0 % |
|
– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: |
|
0403 10 91 |
– – – – inferiore o uguale a 3 % |
0 % |
0403 10 93 |
– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % |
0 % |
0403 10 99 |
– – – – superiore a 6 % |
0 % |
0403 90 |
– altri: |
|
|
– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: |
|
|
– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: |
|
0403 90 71 |
– – – – inferiore o uguale a 1,5 % |
0 % |
0403 90 73 |
– – – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % |
0 % |
0403 90 79 |
– – – – superiore a 27 % |
0 % |
|
– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: |
|
0403 90 91 |
– – – – inferiore o uguale a 3 % |
0 % |
0403 90 93 |
– – – – superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % |
0 % |
0403 90 99 |
– – – – superiore a 6 % |
0 % |
0405 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: |
|
0405 20 |
– Paste da spalmare lattiere: |
|
0405 20 10 |
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 % |
0 % |
0405 20 30 |
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %. |
0 % |
ex 17 04 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dai prodotti della sottovoce 1704 90 10 |
0 % |
ex 18 06 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, diverse dai prodotti della sottovoce 1806 10 15 |
0 % |
1904 90 10 |
altre preparazioni alimentari ottenute da cereali |
0 % |
1904 90 80 |
0 % |
|
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
0 % |
2005 20 10 |
Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
0 % |
2008 99 85 |
Granturco, escluso il granturco dolce |
0 % |
2008 99 91 |
Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % |
0 % |
2106 10 80 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
0 % |
2106 90 20 |
0 % |
|
2106 90 98 |
0 % |
ELENCO 3
Codice NC 2002 |
Designazione delle merci |
Dazi applicabili (*1) |
0710 40 00 |
Granturco dolce, anche cotto, in acqua o al vapore, congelato |
0 % + E.A. |
0711 90 30 |
Granturco dolce temporaneamente conservato (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l’alimentazione nello stato in cui è presentato |
0 % + E.A. |
1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 : |
0 % + E.A. |
1517 10 10 |
– Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
|
1517 90 10 |
– altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
|
1702 50 00 |
Fruttosio chimicamente puro |
0 % + E.A. |
ex 19 01 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, esclusi quelli del codice NC 1901 90 91 |
0 % + E.A. |
ex 19 02 |
Paste alimentari, escluse le paste farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30 ; cuscus, anche preparato |
0 % + E.A. |
1903 00 00 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
0 % + E.A. |
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove, diversi dai prodotti del codice 1904 90 |
0 % + E.A. |
2001 |
Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico |
0 % + E.A. |
2001 90 |
– altri |
|
2001 90 30 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
|
2001 90 40 |
– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % |
|
2004 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
0 % + E.A. |
2004 10 |
– Patate |
|
|
– – altre |
|
2004 10 91 |
– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
|
2004 90 |
– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi |
|
2004 90 10 |
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
|
2005 80 00 |
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
0 % + E.A. |
2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti |
0 % + E.A. |
2101 12 98 |
Preparazioni a base di caffè |
|
2101 20 98 |
Preparazioni a base di tè o di mate |
|
2101 30 19 |
Altri succedanei torrefatti del caffè |
|
2101 30 99 |
– – – altri |
|
2105 00 |
Gelati, anche contenenti cacao |
0 % + E.A. |
2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99 |
altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 , contenenti materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 |
0 % + E.A. |
2205 |
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche |
E.A. |
2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
E.A. |
2208 40 |
– Rum e tafia |
E.A. |
2208 90 91 2208 90 99 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol |
E.A. |
2905 43 00 |
Mannitolo |
0 % + E.A. |
2905 44 |
D-glucitolo (sorbitolo) |
0 % + E.A. |
3302 10 29 |
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli; altre preparazioni a base di sostanze odorifere |
0 % + E.A. |
ex 3505 10 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole esterificati o eterificati del codice NC 3505 10 50 |
0 % + E.A. |
3505 20 |
Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati |
0 % + E.A. |
3809 10 |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee |
0 % + E.A. |
3824 60 |
Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44 |
0 % + E.A. |
(*1)
E.A.: elemento agricolo di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio (GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18). |
ALLEGATO 2
relativo al regime applicabile alle importazioni nel Libano di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità
Codice doganale libanese |
Designazione delle merci (1) |
A |
B |
C |
Dazio doganale attualmente applicato |
Riduzione del dazio doganale della colonna A (2) |
Disposizioni specifiche |
||
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |
|
|
|
ex 0403 10 |
– Iogurt: |
70 % |
passa al 40 % |
Dazio minimo 1 000 LBP/kg semilordi + accisa 25 LBP/l |
– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
||||
ex 0403 90 |
– altri: |
|
|
|
– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
||||
ex 0403 90 90 |
– – – altri |
20 % |
30 % |
Accisa 25 LBP/l |
0405 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: |
|
|
|
0405 20 |
– Paste da spalmare lattiere: |
5 % |
100 % |
|
0501 00 |
Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli |
5 % |
100 % |
|
0502 |
Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli: |
|
|
|
0502 10 |
– Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole |
0 % |
già allo 0 % |
|
0502 90 |
– altri |
0 % |
già allo 0 % |
|
0503 00 |
Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto |
0 % |
già allo 0 % |
|
0505 |
Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti: |
|
|
|
0505 10 |
– Piume e penne dei tipi utilizzati per l’imbottitura; calugine |
0 % |
già allo 0 % |
|
0505 90 |
– altri |
0 % |
già allo 0 % |
|
0506 |
Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie: |
|
|
|
0506 10 |
– Osseina e ossa acidulate |
0 % |
già allo 0 % |
|
0506 90 |
– altre |
0 % |
già allo 0 % |
|
0507 |
Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie: |
|
|
|
0507 10 |
– Avorio; polveri e cascami d’avorio |
5 % |
100 % |
|
0507 90 |
– altri |
5 % |
100 % |
|
0508 00 |
Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami |
5 % |
100 % |
|
0509 00 |
Spugne naturali di origine animale |
5 % |
100 % |
|
0510 00 |
Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio |
0 % |
già allo 0 % |
|
0710 |
Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati: |
|
|
|
0710 40 |
– Granturco dolce |
35 % |
passa al 20 % |
|
0711 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati: |
|
|
|
ex 0711 90 |
– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: |
5 % |
un’unica riduzione del 100 % il quinto anno |
|
– – – Granturco dolce |
||||
0903 00 |
Mate |
5 % |
100 % |
|
1212 |
Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: |
|
|
|
1212 20 |
– Alghe |
5 % |
un’unica riduzione del 100 % il quinto anno |
|
1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
|
|
|
|
– Succhi ed estratti vegetali: |
|
|
|
1302 12 |
– – di liquirizia |
5 % |
100 % |
|
1302 13 |
– – di luppolo |
0 % |
già allo 0 % |
|
1302 14 |
– – di piretro o di radici delle piante da rotenone |
5 % |
100 % |
|
1302 19 |
– – altri |
0 % |
già allo 0 % |
|
1302 20 |
– Sostanze pectiche, pectinati e pectati |
0 % |
già allo 0 % |
|
1302 31 |
– – Agar-agar |
5 % |
100 % |
|
1302 32 |
– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati |
0 % |
già allo 0 % |
|
1401 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio): |
|
|
|
1401 10 |
– Bambù |
0 % |
già allo 0 % |
|
1401 20 |
– Canne d’India |
0 % |
già allo 0 % |
|
1401 90 10 |
– – Rafia |
0 % |
già allo 0 % |
|
1401 90 90 |
– – – altri |
5 % |
100 % |
|
1402 00 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie: |
|
|
|
1402 00 10 |
– – – capoc |
0 % |
già allo 0 % |
|
1402 00 90 |
– – – altre |
5 % |
100 % |
|
1403 00 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci |
0 % |
già allo 0 % |
|
1404 |
Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: |
|
|
|
1404 10 |
– Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia: |
|
|
|
1404 10 10 |
– – – Foglie di henna o henna sotto forma di polvere |
5 % |
100 % |
|
1404 10 90 |
– – – altre |
0 % |
già allo 0 % |
|
1404 20 |
– Linters di cotone |
5 % |
100 % |
|
1404 90 |
– altri |
5 % |
100 % |
|
1505 00 |
Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina |
0 % |
già allo 0 % |
|
1506 00 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
5 % |
100 % |
|
1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: |
|
|
|
ex 1516 20 |
– Grassi e oli vegetali e loro frazioni: |
15 % |
30 % |
|
– – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax» |
||||
1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
|
|
|
1517 10 |
– Margarina, esclusa la margarina liquida: |
15 % |
30 % |
|
1517 90 |
– altre |
15 % |
30 % |
|
1518 00 |
Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove |
|
|
|
1518 00 10 |
– – – Oli epossidati |
0 % |
già allo 0 % |
|
1518 00 90 |
– – – altri: |
5 % |
100 % |
|
1520 00 |
Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose |
0 % |
già allo 0 % |
|
1521 |
Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati: |
|
|
|
1521 10 |
– Cere vegetali |
5 % |
100 % |
|
1521 90 |
– altre |
5 % |
100 % |
|
1522 00 |
Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: |
0 % |
già allo 0 % |
|
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
|
|
|
1702 50 |
– Fruttosio chimicamente puro |
5 % |
un’unica riduzione del 100 % il quinto anno |
|
1702 90 10 |
– altri, compreso lo zucchero invertito: |
25 % |
passa al 15 % |
|
– – Miele artificiale, anche misto con miele naturale |
||||
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): |
|
|
|
1704 10 |
– Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero: |
20 % |
30 % |
|
1704 90 |
– altri |
20 % |
30 % |
|
1803 |
Pasta di cacao, anche sgrassata: |
|
|
|
1803 10 |
– non sgrassata |
5 % |
100 % |
|
1803 20 |
– completamente o parzialmente sgrassata |
5 % |
100 % |
|
1804 00 |
Burro, grasso e olio di cacao |
0 % |
già allo 0 % |
|
1805 00 |
Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
5 % |
100 % |
|
1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: |
|
|
|
1806 10 |
– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
20 % |
30 % |
|
1806 20 |
– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg: |
20 % |
30 % |
|
1806 31 |
– – ripiene |
20 % |
30 % |
|
1806 32 |
– – non ripiene |
20 % |
30 % |
|
1806 90 |
– altri |
20 % |
30 % |
|
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
|
|
|
1901 10 |
– Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto |
5 % |
100 % |
|
1901 20 |
– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 |
10 % |
30 % |
|
1901 90 |
– altri |
5 % |
100 % |
|
1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
|
|
|
|
– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: |
|
|
|
1902 11 |
– – contenenti uova |
5 % |
100 % |
|
1902 19 |
– – altre: |
|
|
|
1902 19 10 |
– – – Pasta di patate modellata |
5 % |
100 % |
|
1902 19 90 |
– – – altre |
5 % |
100 % |
|
1902 20 |
– Paste alimentari, anche non cotte o altrimenti preparate |
5 % |
100 % |
|
1902 30 |
– altre paste alimentari |
5 % |
100 % |
|
1902 40 |
– Cuscus |
5 % |
100 % |
|
1903 00 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
5 % |
100 % |
|
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove: |
|
|
|
1904 10 |
– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: |
10 % |
30 % |
|
1904 20 |
– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati: |
10 % |
30 % |
|
1904 90 |
– altri |
10 % |
30 % |
|
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: |
|
|
|
1905 10 |
– Pane croccante detto «Knäckebrot» |
20 % |
30 % |
|
1905 20 |
– Pane con spezie (panpepato) |
20 % |
30 % |
|
1905 30 |
– Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini: |
|
|
|
1905 31 |
– – Biscotti con aggiunta di dolcificanti: |
20 % |
30 % |
|
1905 32 |
– – Cialde e cialdini |
20 % |
30 % |
|
1905 40 |
– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati |
20 % |
30 % |
|
1905 90 |
– altri: |
|
|
|
1905 90 10 |
– – – Capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti |
0 % |
già allo 0 % |
|
1905 90 90 |
– – – altri |
20 % |
30 % |
|
2001 |
Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico: |
|
|
|
2001 90 |
– altri: |
70 % |
30 % |
Dazio minimo 1 000 LBP/kg lordi |
ex 2001 90 90 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
|||
|
– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % |
|||
|
– – Cuori di palma |
|||
2004 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
|
|
|
ex 2004 10 |
– Patate: |
70 % |
passa al 40 % |
Dazio minimo 1 200 LBP/kg lordi |
– – altre |
||||
– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
||||
2004 90 |
– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: |
|
|
|
ex 2004 90 90 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
35 % |
passa al 20 % |
|
2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
|
|
|
ex 2005 20 |
– Patate: |
70 % |
passa al 40 % |
Dazio minimo 1 200 LBP/kg lordi |
– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
||||
2005 80 |
– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
35 % |
passa al 20 % |
|
2008 |
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: |
|
|
|
ex 2008 11 |
– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: |
30 % |
passa al 15 % |
|
– – – Burro di arachidi |
||||
2008 91 |
– – Cuori di palma |
30 % |
passa al 15 % |
|
ex 2008 99 |
– – altri: |
30 % |
30 % |
|
– – – – – Granturco, escluso il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
||||
– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % |
||||
2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
|
|
|
|
– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
|
|
|
2101 11 |
– – Estratti, essenze e concentrati |
5 % |
100 % |
|
2101 12 |
– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè |
5 % |
100 % |
|
2101 20 |
– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate |
5 % |
100 % |
|
2101 30 |
– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
5 % |
100 % |
|
2102 |
Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere, preparati |
|
|
|
2102 10 |
– Lieviti vivi |
5 % |
100 % |
|
2102 20 |
– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti |
5 % |
100 % |
|
2102 30 |
– Lieviti in polvere preparati |
5 % |
100 % |
|
2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: |
|
|
|
2103 10 |
– Salsa di soia |
5 % |
100 % |
|
2103 20 |
– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro |
35 % |
passa al 20 % |
|
2103 30 |
– Farina di senapa e senapa preparata |
5 % |
100 % |
|
2103 90 |
– altri |
5 % |
100 % |
|
2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: |
|
|
|
2104 10 |
– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
5 % |
100 % |
|
2104 20 |
– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
5 % |
100 % |
|
2105 00 |
Gelati, anche contenenti cacao |
40 % |
passa al 20 % |
|
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
|
|
|
2106 10 |
– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate |
5 % |
100 % |
|
2106 90 |
– altre: |
|
|
|
2106 90 10 |
– – – Preparazioni non alcoliche dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande |
5 % |
100 % |
|
2106 90 20 |
– – – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati |
5 % |
100 % |
|
2106 90 90 |
– – altri |
5 % |
100 % |
|
2201 |
Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve: |
|
|
|
2201 10 |
– Acque minerali e acque gassate |
25 % |
passa al 15 % |
Accisa 25 LBP/l |
2201 90 |
– altre |
25 % |
passa al 15 % |
|
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 : |
|
|
|
2202 10 |
– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti |
20 % |
30 % |
Accisa 25 LBP/l |
2202 90 |
– altre |
20 % |
30 % |
Accisa 25 LBP/l |
2203 |
Birra di malto |
40 % |
passa al 25 % |
Accisa LBP 60/l |
2205 |
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche: |
|
|
|
2205 10 |
– presentato in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri |
15 % |
100 % |
Accisa LBP 200/l |
2205 90 |
– altri |
15 % |
100 % |
Accisa LBP 200/l |
2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: |
|
|
|
2207 10 |
– Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol |
15 % |
100 % |
Accisa LBP 200/l |
2207 20 |
– Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
15 % |
100 % |
Accisa LBP 150/l |
2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
|
|
|
2208 20 |
– Acquaviti di vino o di vinacce |
15 % |
100 % |
Accisa LBP 200/l |
2208 30 |
– Whisky: |
|
|
|
2208 30 10 |
– – – con titolo alcolometrico uguale o superiore a 50°, condizionato per la vendita al minuto in bottiglie, fiaschette e simili di capacità non superiore a 5 litri |
15 % |
100 % |
Accisa LBP 400/l |
2208 30 20 |
– – – con titolo alcolometrico uguale o superiore a 60° o more, presentato in recipienti di capacità uguale o superiore a 200 litri |
15 % |
100 % |
Accisa LBP 400/l |
2208 30 90 |
– – – altri |
15 % |
100 % |
Accisa LBP 400/l |
2208 40 |
– Rum e tafia |
15 % |
100 % |
Accisa LBP 400/l |
2208 50 |
– Gin ed acquavite di ginepro (genièvre) |
15 % |
100 % |
Accisa LBP 400/l |
2208 60 |
– Vodka |
15 % |
100 % |
Accisa LBP 400/l |
2208 70 |
– Liquori |
15 % |
100 % |
Accisa LBP 400/l |
2208 90 |
– altri: |
|
|
|
2208 90 10 |
– – – Alcole etilico |
15 % |
100 % |
Accisa LBP 200/l |
2208 90 20 |
– – – Arak di uva |
70 % |
30 % |
Accisa LBP 200/l |
2208 90 90 |
– – – altri |
15 % |
100 % |
Accisa LBP 400/l |
2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco: |
|
|
|
2402 10 |
– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco |
8 % |
0 % |
Accisa 48 % |
2402 20 |
– Sigarette contenenti tabacco |
90 % |
0 % |
Accisa 48 % |
2402 90 |
– altri |
90 % |
0 % |
Accisa 48 % |
2403 |
Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco: |
|
|
|
2403 10 |
– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione |
8 % |
0 % |
Accisa 48 % |
2403 91 |
– – altri tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti» |
90 % |
0 % |
Accisa 48 % |
2403 99 |
– – altri |
90 % |
0 % |
Accisa 48 % |
2905 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
|
|
|
|
– altri alcoli poliidrici: |
|
|
|
2905 43 |
– – Mannitolo |
5 % |
100 % |
|
2905 44 |
– – D-glucitolo (sorbitolo) |
5 % |
100 % |
|
2905 45 |
– – Glicerolo |
5 % |
100 % |
|
3301 |
Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali: |
|
|
|
3301 90 |
– altri: |
|
|
|
3301 90 10 |
– – – Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali |
0 % |
già allo 0 % |
|
3301 90 20 |
– – – Soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione |
5 % |
100 % |
|
3301 90 30 |
– – – – Acque distillate di rose e di fiori d’arancio |
70 % |
30 % |
Dazio minimo 5 000 LBP/l |
3301 90 90 |
– – – altri |
5 % |
100 % |
|
3302 |
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: |
|
|
|
3302 10 |
– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari |
5 % |
100 % |
|
3501 |
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: |
|
|
|
3501 10 |
– Caseine: |
0 % |
già allo 0 % |
|
3501 90 |
– altri: |
|
|
|
3501 90 10 |
– – – Colle di caseina |
5 % |
100 % |
|
3501 90 90 |
– – – altri |
0 % |
già allo 0 % |
|
3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |
|
|
|
3505 10 |
– Destrina ed altri amidi e fecole modificati |
5 % |
100 % |
|
3505 20 |
– Colle |
5 % |
100 % |
|
3809 |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: |
|
|
|
3809 10 |
– a base di sostanze amidacee |
0 % |
già allo 0 % |
|
3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: |
|
|
|
|
– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: |
|
|
|
3823 11 |
– – Acido stearico |
0 % |
già allo 0 % |
|
3823 12 |
– – Acido oleico |
0 % |
già allo 0 % |
|
3823 13 |
– – Acidi grassi del tallolio |
0 % |
già allo 0 % |
|
3823 19 |
– – altri: |
|
|
|
3823 19 10 |
– – – altri acidi grassi contenenti, in peso, 85 % o più di acido |
0 % |
già allo 0 % |
|
3823 19 20 |
– – – Oli acidi di raffinazione, escluso l’olio d’oliva |
0 % |
già allo 0 % |
|
3823 19 90 |
– – – altri |
0 % |
già allo 0 % |
|
3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: |
|
|
|
3824 60 |
– Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44 |
5 % |
100 % |
|
(1)
Fatte salve le regole di applicazione della nomenclatura doganale libanese, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel presente allegato, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata del codice doganale libanese. Qualora siano menzionati codici «ex», l’applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.
(2)
La riduzione del dazio doganale A indicata nella colonna B non si applica né al dazio minimo né all’accisa della colonna C. |
PROTOCOLLO 4
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
INDICE |
|
DISPOSIZIONI GENERALI |
|
— Articolo 1 |
Definizioni |
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI |
|
— Articolo 2 |
Requisiti di carattere generale |
— Articolo 3 |
Cumulo bilaterale dell’origine |
— Articolo 4 |
Cumulo diagonale dell’origine |
— Articolo 5 |
Prodotti interamente ottenuti |
— Articolo 6 |
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati |
— Articolo 7 |
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti |
— Articolo 8 |
Unità da prendere in considerazione |
— Articolo 9 |
Accessori, pezzi di ricambio e utensili |
— Articolo 10 |
Assortimenti |
— Articolo 11 |
Elementi neutri |
REQUISITI TERRITORIALI |
|
— Articolo 12 |
Principio della territorialità |
— Articolo 13 |
Trasporto diretto |
— Articolo 14 |
Esposizioni |
RESTITUZIONE O ESENZIONE DEI DAZI DOGANALI |
|
— Articolo 15 |
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi |
PROVA DELL’ORIGINE |
|
— Articolo 16 |
Requisiti di carattere generale |
— Articolo 17 |
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 |
— Articolo 18 |
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 |
— Articolo 19 |
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 |
— Articolo 20 |
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza |
— Articolo 21 |
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura |
— Articolo 22 |
Esportatore autorizzato |
— Articolo 23 |
Validità della prova dell’origine |
— Articolo 24 |
Presentazione della prova dell’origine |
— Articolo 25 |
Importazioni con spedizioni scaglionate |
— Articolo 26 |
Esonero dalla prova dell’origine |
— Articolo 27 |
Documenti giustificativi |
— Articolo 28 |
Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi |
— Articolo 29 |
Discordanze ed errori formali |
— Articolo 30 |
Importi espressi in euro |
METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA |
|
— Articolo 31 |
Assistenza reciproca |
— Articolo 32 |
Controllo delle prove dell’origine |
— Articolo 33 |
Composizione delle controversie |
— Articolo 34 |
Sanzioni |
— Articolo 35 |
Zone franche |
CEUTA E MELILLA |
|
— Articolo 36 |
Applicazione del protocollo |
— Articolo 37 |
Condizioni particolari |
DISPOSIZIONI FINALI |
|
— Articolo 38 |
Modifiche del protocollo |
— Articolo 39 |
Attuazione del protocollo |
— Articolo 40 |
Merci in transito o in deposito |
ALLEGATI |
|
— Allegato I |
Note introduttive all’elenco dell’allegato II |
— Allegato II |
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario |
— Allegato IIa |
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato di cui all’articolo 6, paragrafo 2, possa avere il carattere di prodotto originario |
— Allegato III |
Elenco dei prodotti originari della Turchia a cui non si applicano le disposizioni dell’articolo 4, elencati per capitoli e voci SA |
— Allegato IV |
Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1 |
— Allegato V |
Testo della dichiarazione su fattura |
— Allegato VI |
Dichiarazioni comuni |
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo:
per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;
per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione;
per «merci» si intendono sia i materiali, che i prodotti;
per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all’accordo del 1994 relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante — nella Comunità o in Libano — nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto;
per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Libano;
per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati non originari del paese in cui sono ottenuti i prodotti;
per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;
il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura;
il termine «territori» comprende le acque territoriali.
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»
Articolo 2
Requisiti di carattere generale
Ai fini dell’applicazione dell’accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell’articolo 5 del presente protocollo;
i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6 del presente protocollo.
Ai fini dell’applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari del Libano:
i prodotti interamente ottenuti in Libano ai sensi dell’articolo 5 del presente protocollo;
i prodotti ottenuti in Libano in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Libano di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6 del presente protocollo.
Articolo 3
Cumulo bilaterale dell’origine
Articolo 4
Cumulo diagonale dell’origine
Questo paragrafo non si applica ai materiali originari della Turchia elencati nell’allegato III del presente protocollo.
Articolo 5
Prodotti interamente ottenuti
Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Libano:
i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o del Libano, con le loro navi;
i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie rime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché la Comunità o il Libano abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Libano;
che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o del Libano;
che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o del Libano, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o del Libano e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o del Libano;
e
il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di Stati membri della Comunità o del Libano.
Articolo 6
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall’accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell’elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
Il presente paragrafo si applica per i tre anni successivi all’entrata in vigore del presente accordo.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell’elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono comunque essere utilizzati a condizione che:
il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
l’applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell’elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
Articolo 7
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell’articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;
le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
l’apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o del Libano;
il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);
la macellazione degli animali.
Articolo 8
Unità da prendere in considerazione
L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero complesso costituisce l’unità da prendere in considerazione;
quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell’applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
Articolo 9
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.
Articolo 10
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.
Articolo 11
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
energia e combustibile;
impianti e attrezzature;
macchine e utensili;
merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 12
Principio della territorialità
Le merci originarie esportate dalla Comunità o dal Libano verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità in Libano, fatto salvo l’articolo 4, sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;
che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell’esportazione.
Articolo 13
Trasporto diretto
I prodotti originari possono essere trasportati mediante condotte attraverso territori diversi da quelli della Comunità o del Libano.
La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:
un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all’uscita dal paese di transito;
oppure
un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
una descrizione esatta dei prodotti;
la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;
e
la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito;
oppure,
in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.
Articolo 14
Esposizioni
I prodotti originari diversi da quelli di cui all’articolo 4 spediti per un’esposizione in un altro paese e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati nella Comunità o in Libano beneficiano, all’importazione, delle disposizioni del presente accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dal Libano nel paese dell’esposizione e ve li ha esposti;
l’esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario nella Comunità o in Libano;
i prodotti sono stati consegnati nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione;
dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa.
TITOLO IV
RESTITUZIONE O ESENZIONE
Articolo 15
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
Fatto salvo il paragrafo 1, a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo il Libano può chiedere che siano previste la restituzione o l’esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:
ai prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 del sistema armonizzato viene applicato un dazio doganale del 5 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Libano;
ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato viene applicato un dazio doganale del 10 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Libano.
Le disposizioni del presente paragrafo saranno rivedute prima che scada il periodo transitorio di cui all’articolo 6 del presente accordo.
TITOLO V
PROVA DELL’ORIGINE
Articolo 16
Requisiti di carattere generale
I prodotti originari della Comunità importati in Libano e i prodotti originari del Libano importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:
di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell’allegato IV;
oppure
nei casi di cui all’articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell’allegato V, rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione.
Articolo 17
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1
Articolo 18
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1
In deroga all’articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce:
se non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;
oppure
se viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici.
I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
BG |
«ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ» |
ES |
«EXPEDIDO A POSTERIORI» |
CS |
«VYSTAVENO DODATEČNĚ» |
DA |
«UDSTEDT EFTERFØLGENDE» |
DE |
«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT» |
ET |
«VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT» |
EL |
«ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ» |
EN |
«ISSUED RETROSPECTIVELY» |
FR |
«DÉLIVRÉ A POSTERIORI» |
IT |
«RILASCIATO A POSTERIORI» |
LV |
«IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI» |
LT |
«RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS» |
HU |
«KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL» |
MT |
«MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT» |
NL |
«AFGEGEVEN A POSTERIORI» |
PL |
«WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE» |
PT |
«EMITIDO A POSTERIORI» |
RO |
«EMIS A POSTERIORI» |
SL |
«IZDANO NAKNADNO» |
SK |
«VYDANÉ DODATOČNE» |
FI |
«ANNETTU JÄLKIKÄTEEN» |
SV |
«UTFÄRDAT I EFTERHAND» |
AR |
«» |
◄
HR |
«IZDANO NAKNADNO» |
Articolo 19
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:
BG |
«ДУБЛИКАТ» |
ES |
«DUPLICADO» |
CS |
«DUPLIKÁT» |
DA |
«DUPLIKAT» |
DE |
«DUPLIKAT» |
ET |
«DUPLIKAAT» |
EL |
«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» |
EN |
«DUPLICATE» |
FR |
«DUPLICATA» |
IT |
«DUPLICATO» |
LV |
«DUBLIKĀTS» |
LT |
«DUBLIKATAS» |
HU |
«MÁSODLAT» |
MT |
«DUPLIKAT» |
NL |
«DUPLICAAT» |
PL |
«DUPLIKAT» |
PT |
«SEGUNDA VIA» |
RO |
«DUPLICAT» |
SL |
«DVOJNIK» |
SK |
«DUPLIKÁT» |
FI |
«KAKSOISKAPPALE» |
SV |
«DUPLIKAT» |
AR |
«» |
◄
Articolo 20
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza
Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Libano, si può sostituire l’originale della prova dell’origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Libano. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Articolo 21
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
La dichiarazione su fattura di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 22;
oppure
da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.
Articolo 22
Esportatore autorizzato
Articolo 23
Validità della prova dell’origine
Articolo 24
Presentazione della prova dell’origine
Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali del paese d’importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione del presente accordo.
Articolo 25
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d’importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.
Articolo 26
Esonero dalla prova dell’origine
Articolo 27
Documenti giustificativi
I documenti di cui all’articolo 17, paragrafo 3, e all’articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Libano o di uno degli altri paesi di cui all’articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l’altro, in:
una prova diretta dei processi svolti dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Libano, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Libano, rilasciati o compilati nella Comunità o in Libano, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Libano in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui all’articolo 4, in conformità di norme d’origine identiche alle norme del presente protocollo.
Articolo 28
Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi
Articolo 29
Discordanze ed errori formali
Articolo 30
Importi espressi in euro
TITOLO VI
MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 31
Assistenza reciproca
Articolo 32
Controllo delle prove dell’origine
Articolo 33
Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all’articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al Comitato di associazione.
La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali del paese d’importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.
Articolo 34
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.
Articolo 35
Zone franche
TITOLO VII
CEUTA E MELILLA
Articolo 36
Applicazione del protocollo
Articolo 37
Condizioni particolari
Purché siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, si considerano:
prodotti originari di Ceuta e Melilla:
i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6 del presente protocollo;
oppure
che tali prodotti siano originari del Libano o della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1;
prodotti originari del Libano:
i prodotti interamente ottenuti in Libano;
i prodotti ottenuti in Libano nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6 del presente protocollo;
oppure
che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 38
Modifiche del protocollo
Il Consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 39
Applicazione del protocollo
La Comunità e il Libano adottano le misure necessarie all’attuazione del presente protocollo.
Articolo 40
Merci in transito o in deposito
Le disposizioni del presente accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell’entrata in vigore del presente accordo, si trovano in transito nel territorio della Comunità o del Libano in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati — entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data — alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.
ALLEGATO I
NOTE INTRODUTTIVE ALL’ELENCO DELL’ALLEGATO II
Nota 1:
L’elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 6 del protocollo.
Nota 2:
2.1. Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
2.3. Quando nell’elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l’esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d’origine, si deve applicare la regola della colonna 3.
Nota 3:
3.1. Le disposizioni dell’articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in Libano.
Ad esempio:
Un motore della voce 8407 , per il quale la regola d’origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 72 24 .
Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell’elenco per la voce ex 72 24 . Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell’addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.
3.2. La regola dell’elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l’impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l’impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.
Tuttavia, l’espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco.
3.4. Quando una regola dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.
Ad esempio:
La regola per i tessuti di cui alle voci SA da 5208 a 5212 autorizza l’impiego di fibre naturali nonché tra l’altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.
3.5. Se una regola dell’elenco specifica che un prodotto dev’essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l’impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).
Ad esempio:
La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904 , che esclude specificamente l’uso di cereali e loro derivati, non impedisce l’uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.
Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell’elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione.
Ad esempio:
Nel caso di un indumento dell’ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che questo tipo di articolo possa essere ottenuto unicamente a partire da filati non originari, non è possibile utilizzare «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza da utilizzare dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.
3.6. Se una regola dell’elenco autorizza l’impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. È ovvio che le percentuali specifiche applicabili a prodotti particolari non devono essere superate a causa di queste disposizioni.
Nota 4:
4.1. Quando viene utilizzata nell’elenco, l’espressione «fibre naturali» definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche e deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503 , la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 .
4.3. Nell’elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
4.4. Nell’elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507 .
Nota 5:
5.1. Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
Ad esempio:
Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.
Ad esempio:
Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.
Ad esempio:
Una superficie tessile «tutfed» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.
Ad esempio:
Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407 , la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.
5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.
5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.
Nota 6:
6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell’elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l’8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.
Ad esempio:
Se una regola dell’elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l’utilizzazione di filati, ciò non vieta l’uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l’uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.
6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.
Nota 7:
7.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 27 07 , da 2713 a 2715 , ex 29 01 , ex 29 02 ed ex 34 03 consistono nelle seguenti operazioni:
distillazione sotto vuoto;
ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
cracking;
reforming;
estrazione mediante solventi selettivi;
trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
polimerizzazione;
alchilazione;
isomerizzazione.
7.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
distillazione sotto vuoto;
ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
cracking;
reforming;
estrazione mediante solventi selettivi;
trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
polimerizzazione;
alchilazione;
isomerizzazione;
solo per gli oli pesanti della voce ex 27 10 , desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell’85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
solo per i prodotti della voce 2710 , deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
solo per gli oli pesanti della voce ex 27 10 , trattamento all’idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l’idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all’idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 27 10 , aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l’«hydrofinishing» o la decolorazione);
solo per gli oli combustibili della voce ex 27 10 , distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;
solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 27 10 , voltolizzazione ad alta frequenza;
solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall’ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 27 12 , disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
7.3. Ai sensi delle voci ex 27 07 , da 2713 a 2715 , ex 29 01 , ex 29 02 e ex 34 03 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine.
ALLEGATO II
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall’accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell’accordo.
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
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(1) |
(2) |
(3) o (4) |
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capitolo 1 |
Animali vivi |
Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti |
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capitolo 2 |
Carni e frattaglie commestibili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
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capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 4 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti |
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0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, — tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, — e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 5 |
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex 05 02 |
Setole di maiale o di cinghiale, preparate |
Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale |
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capitolo 6 |
Piante vive e prodotti della floricoltura |
Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, — e — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 7 |
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
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capitolo 8 |
Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni |
Fabbricazione in cui: — tutti i frutti utilizzati sono interamente ottenuti, — e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 9 |
Caffè, tè, mate e spezie, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti |
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0901 |
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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0902 |
Tè, anche aromatizzato |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 09 10 |
Miscugli di spezie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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capitolo 10 |
Cereali |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 11 |
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex 11 06 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , sgranati |
Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 |
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capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti |
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1301 |
Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
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– mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati |
Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati |
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– altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 14 |
Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 15 |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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1501 |
Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 : |
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– grassi di ossa o grassi di cascami |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203 , 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 |
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– altri |
Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206 , oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 |
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1502 |
Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 : |
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– grassi di ossa o grassi di cascami |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201 , 0202 , 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 |
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– altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
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1504 |
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
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– frazioni solide |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 |
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– altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex 15 05 |
Lanolina raffinata |
Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 |
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1506 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
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– frazioni solide |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 |
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– altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti |
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da 1507 a 1515 |
Oli vegetali e loro frazioni: |
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– oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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– frazioni solide, escluse quelle dell’olio di jojoba |
Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 |
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– altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
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1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti, — e — tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507 , 1508 , 1511 e 1513 |
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1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
Fabbricazione in cui: — tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, — e — tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507 , 1508 , 1511 e 1513 |
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capitolo 16 |
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione: — a partire da animali del capitolo 1, — e/o — in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 17 01 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
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– maltosio o fruttosio chimicamente puri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 |
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– altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari |
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ex 17 03 |
Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
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– estratti di malto |
Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 |
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– altri |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
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– contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi |
Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti |
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– contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi |
Fabbricazione in cui: — tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, — e — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
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1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806 , — in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e del granturco Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, — e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11 |
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ex capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi |
Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex 20 01 |
Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 20 04 e ex 20 05 |
Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell’aceto o acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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2006 |
Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 20 08 |
– Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole |
Fabbricazione in cui il valore di tutti le frutta a guscio e i semi oleosi originari delle voci 0801 , 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati superi il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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– altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta |
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2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: |
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– preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate |
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– farina di senapa e senapa preparata |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 21 04 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 |
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2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui tutti l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti |
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2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari |
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2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , — e — in cui tutti l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume |
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2208 |
Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , — e — in cui tutti l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume |
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ex capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 23 01 |
Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex 23 03 |
Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso |
Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto |
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ex 23 06 |
Panelli e altri residui solidi dell’estrazione dell’olio d’oliva, aventi tenore, in peso, di olio d’oliva superiore a 3 % |
Fabbricazione in cui tutti le olive utilizzate sono interamente ottenute |
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2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali |
Fabbricazione in cui: — tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, — e — tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti |
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2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati è originario |
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ex 24 03 |
Tabacco da fumo |
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati è originario |
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ex capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 25 04 |
Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata |
Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia |
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ex 25 15 |
Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm |
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ex 25 16 |
Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm |
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ex 25 18 |
Dolomite calcinata |
Calcinazione della dolomite non calcinata |
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ex 25 19 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato |
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ex 25 20 |
Gessi specialmente preparati per l’odontoiatria |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 25 24 |
Fibre di amianto |
Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto) |
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ex 25 25 |
Mica in polvere |
Triturazione della mica o dei residui di mica |
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ex 25 30 |
Terre coloranti, calcinate o polverizzate |
Calcinazione o triturazione di terre coloranti |
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capitolo 26 |
Minerali, scorie e ceneri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 27 07 |
Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 27 09 |
Oli greggi di minerali bituminosi |
Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi |
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2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2711 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2714 |
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2715 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs») |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 28 05 |
«Mischmetall» |
Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 28 11 |
Triossido di zolfo |
Fabbricazione a partire da diossido di zolfo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 28 33 |
Solfato di alluminio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 28 40 |
Perborato di sodio |
Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 29 |
Prodotti chimici organici, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 29 01 |
Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 29 02 |
Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall’azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 29 05 |
Alcolati metallici di questa voce e di etanolo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 29 32 |
– Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
– Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2934 |
Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 29 39 |
Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 30 |
Prodotti farmaceutici, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3002 |
Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: |
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– Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri: |
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– – Sangue umano |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– – Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– – Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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|
– – Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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|
– – altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3003 e 3004 |
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002 , 3005 o 3006 ): |
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– ottenuti a partire da amicacina della voce 2941 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 30 06 |
Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo |
L’origine del prodotto nella sua classificazione iniziale è mantenuta |
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ex capitolo 31 |
Concimi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 31 05 |
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: – nitrato di sodio – calciocianammide – solfato di potassio – solfato di magnesio e di potassio |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 32 01 |
Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati |
Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3205 |
Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (3) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203 , 3204 e 3205 . Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3301 |
Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» (4) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 34 03 |
Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3404 |
Cere artificiali e cere preparate: |
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– a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516 , — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823 , — e — i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |
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– eteri ed esteri di amidi o di fecole |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 35 07 |
Enzimi preparati non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3701 |
Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: |
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– pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 . Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 . Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3702 |
Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 o 3702 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3704 |
Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 38 01 |
– Grafite colloidale in sospensione nell’olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– Grafite in forma di pasta, costituite da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 38 03 |
Tallol raffinato |
Raffinazione di tallol greggio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 38 05 |
Essenza di trementina al solfato, depurata |
Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 38 06 |
«Gomme-esteri» |
Fabbricazione a partire da acidi resinici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 38 07 |
Pece nera (pece di catrame vegetale) |
Distillazione del catrame di legno |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
3808 |
Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3809 |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3810 |
Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3811 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: |
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– additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3812 |
Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3813 |
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3814 |
Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3818 |
Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3819 |
Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3820 |
Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3822 |
Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 ; materiali di riferimento certificati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: |
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– acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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– alcoli grassi industriali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 |
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3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: |
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– i seguenti prodotti della presente voce: – – leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali – – acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri – – sorbitolo diverso da quello della voce 2905 – – solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d’ammonio o d’etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali – – scambiatori di ioni – – composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche – – ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas – – acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante – – acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri – – oli di flemma e di Dippel – – miscele di sali aventi differenti anioni – – paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3901 a 3915 |
Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 39 07 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso: |
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– prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 39 07 |
– Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
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– Poliestere |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) |
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3912 |
Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3916 a 3921 |
Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 39 16 , ex 39 17 , ex 39 20 e ex 39 21 , per i quali le relative regole sono specificate in appresso: |
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– prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri: |
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– – prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– – altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 39 16 e ex 39 17 |
Profilati e tubi |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 39 20 |
– Fogli e pellicole di ionomeri |
Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d’etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
– Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 39 21 |
Fogli di plastica, metallizzati |
Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 3922 a 3926 |
Articoli di plastica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 40 01 |
Lastre «crêpe» di gomma per suole |
Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale |
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4005 |
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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4012 |
Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma: |
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– pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate, di gomma |
Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012 |
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ex 40 17 |
Lavori di gomma indurita |
Fabbricazione a partire da gomma indurita |
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ex capitolo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 41 02 |
Pelli gregge di ovini, senza vello |
Slanatura di pelli di ovini |
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da 4104 a 4106 |
Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti prepararti |
Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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4107 , 4112 e 4113 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113 |
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ex 41 14 |
Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati |
Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106 , a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 43 02 |
Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: |
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– tavole, croci e manufatti simili |
Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate |
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– altri |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite |
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4303 |
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 |
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ex capitolo 44 |
Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 44 03 |
Legno semplicemente squadrato |
Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato |
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ex 44 07 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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ex 44 08 |
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa |
Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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ex 44 09 |
Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: |
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– levigato o incollato con giunture di testa |
Levigatura o incollatura con giunture di testa |
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– liste e modanature |
Fabbricazione di liste o modanature |
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da ex 44 10 a ex 44 13 |
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili |
Fabbricazione di liste o modanature |
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ex 44 15 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno |
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
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ex 44 16 |
Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno |
Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato |
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ex 44 18 |
– Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno |
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– Liste e modanature |
Fabbricazione di liste e modanature |
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ex 44 21 |
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature |
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
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ex capitolo 45 |
Sughero e lavori di sughero, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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4503 |
Lavori in sughero naturale |
Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 |
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capitolo 46 |
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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capitolo 47 |
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 48 |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 48 11 |
Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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4816 |
Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809 ), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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4817 |
Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 48 18 |
Carta igienica |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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ex 48 19 |
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 48 20 |
Blocchi di carta da lettere |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 48 23 |
Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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ex capitolo 49 |
Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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4909 |
Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 |
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4910 |
Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: |
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– calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 |
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ex capitolo 50 |
Seta, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 50 03 |
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati |
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
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da 5004 a ex 50 06 |
Filati di seta e filati di cascami di seta |
Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, — o — materiali per la fabbricazione della carta |
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5007 |
Tessuti di seta o di cascami di seta: |
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– contenenti fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, — o — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5106 a 5110 |
Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, — o — materiali per la fabbricazione della carta |
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da 5111 a 5113 |
Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: |
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– contenenti fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, — o — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 52 |
Cotone, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5204 a 5207 |
Filati di cotone |
Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, — o — materiali per la fabbricazione della carta |
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da 5208 a 5212 |
Tessuti di cotone: |
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– contenenti fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, — o — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5306 a 5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, — o — materiali per la fabbricazione della carta |
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da 5309 a 5311 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: |
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– contenenti fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — filati di iuta, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 5401 a 5406 |
Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali |
Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, — o — materiali per la fabbricazione della carta |
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5407 e 5408 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: |
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– contenenti fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, — o — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 5501 a 5507 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili |
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da 5508 a 5511 |
Filati e filati per cucire |
Fabbricazione a partire da (7): — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, — o — materiali per la fabbricazione della carta |
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da 5512 a 5516 |
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: |
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– contenenti fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, — o — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi: |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — filati di cocco, — materiali chimici o paste tessili, — materiali per la fabbricazione della carta |
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5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: |
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– feltri all’ago |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — o — materiali chimici o paste tessili Tuttavia: — il filato di polipropilene della voce 5402 , — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , — o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 , nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, — o — materiali chimici o paste tessili |
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5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: |
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– fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili |
Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, — o — materiali per la fabbricazione della carta |
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5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, — o — materiali per la fabbricazione della carta |
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5606 |
Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, — o — materiali per la fabbricazione della carta |
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capitolo 57 |
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: |
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– di feltro all’ago |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — o — materiali chimici o paste tessili Tuttavia: — i filati di polipropilene della voce 5402 , — le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506 , — o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 , nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
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– di altri feltri |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — o — materiali chimici o paste tessili |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco o di iuta, — filati di filamenti sintetici o artificiali, — fibre naturali, — o — fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
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ex capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi: |
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– elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma |
Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — o — materiali chimici o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5805 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5901 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
Fabbricazione a partire da filati |
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5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: |
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– contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili |
Fabbricazione a partire da filati |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili |
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5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5904 |
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati |
Fabbricazione a partire da filati (7) |
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5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili: |
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– impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie |
Fabbricazione a partire da filati |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — o — materiali chimici o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 : |
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– tessuti a maglia |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — o — materiali chimici o paste tessili |
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– altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili |
Fabbricazione a partire da materiali chimici |
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– altri |
Fabbricazione a partire da filati |
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5907 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: |
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– reticelle ad incandescenza, impregnate |
Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5909 a 5911 |
Manufatti tessili per usi industriali: |
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– dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 |
Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 |
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– tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — i materiali seguenti: — — filati di politetrafluoroetilene (8), — filati di poliammide, ritorti e spalmati, impregnati o coperti di resina fenolica, — filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico, — monofilati di politetrafluoroetilene (8), — filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide), — filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (8), — monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4-cicloesandietanolo e di acido isoftalico, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — o — materiali chimici o paste tessili |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — o — materiali chimici o paste tessili |
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capitolo 60 |
Stoffe a maglia |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — o — materiali chimici o paste tessili |
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capitolo 61 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: |
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– ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
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– altri |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — o — materiali chimici o paste tessili |
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ex capitolo 62 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: |
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ex 62 02 , ex 62 04 , ex 62 06 , ex 62 09 e ex 62 11 |
Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati |
Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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ex 62 10 e ex 62 16 |
Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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6213 e 6214 |
Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: |
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– ricamati |
Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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– altri |
Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9) o Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 |
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– ricamati |
Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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– equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Fabbricazione a partire da filati (9) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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– tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione a partire da filati (9) |
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ex capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 6301 a 6304 |
Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l’arredamento: |
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– in feltro, non tessuti |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — o — materiali chimici o paste tessili |
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– altri: |
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– – ricamati |
Fabbricazione da filati semplici, grezzi (9) (10) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– – altri |
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6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
Fabbricazione a partire da (7): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — o — materiali chimici o paste tessili |
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6306 |
Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: |
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– non tessuti |
Fabbricazione a partire da (7) (9): — fibre naturali, — o — materiali chimici o paste tessili |
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– altri |
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6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6308 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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ex capitolo 64 |
Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
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6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 65 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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6503 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 , anche guarniti |
Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9) |
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6505 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite |
Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9) |
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ex capitolo 66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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6601 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 68 03 |
Lavori di ardesia naturale o agglomerata |
Fabbricazione a partire dall’ardesia lavorata |
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ex 68 12 |
Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 68 14 |
Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali |
Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |
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capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 70 03 , ex 70 04 e ex 70 05 |
Vetro con strati non riflettenti |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7006 |
Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: |
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– lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (11) |
Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006 |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7007 |
Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7008 |
Vetri isolanti a pareti multiple |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7009 |
Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7013 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 70 19 |
Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati |
Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), — e — lana di vetro |
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ex capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 71 01 |
Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 71 02 , ex 71 03 e ex 71 04 |
Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate |
Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate |
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7106 , 7108 e 7110 |
Metalli preziosi: |
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– greggi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
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– semilavorati o in polvere |
Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi |
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ex 71 07 , ex 71 09 e ex 71 11 |
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati |
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
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7116 |
Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7117 |
Minuterie di fantasia |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 72 |
Ghisa, ferro e acciaio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 e 7205 |
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da 7208 a 7216 |
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 |
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7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
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ex 72 18 , da 7219 a 7222 |
Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 |
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7223 |
Fili di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |
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ex 72 24 , da 7225 a 7228 |
Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224 |
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7229 |
Fili di altri acciai legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |
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ex capitolo 73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 73 01 |
Palancole |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7304 , 7305 e 7306 |
Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224 |
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ex 73 07 |
Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712 ), composti di più parti |
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati |
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ex 73 15 |
Catene antisdrucciolevoli |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 74 |
Rame e lavori di rame, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7401 |
Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7402 |
Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio: |
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– rame raffinato |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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– leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi |
Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame |
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7404 |
Cascami ed avanzi di rame |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7405 |
Leghe madri di rame |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 75 |
Nichel e lavori di nichel, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 7501 a 7503 |
Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7601 |
Alluminio greggio |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio |
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7602 |
Cascami ed avanzi di alluminio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 76 16 |
Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 77 |
Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato |
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ex capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7801 |
Piombo greggio: |
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– piombo raffinato |
Fabbricazione a partire da piombo d’opera |
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– altro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati |
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7802 |
Cascami ed avanzi di piombo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7901 |
Zinco greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati |
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7902 |
Cascami ed avanzi di zinco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8001 |
Stagno greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati |
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8002 e 8007 |
Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: |
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– altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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8206 |
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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8207 |
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8208 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 82 11 |
Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
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8214 |
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
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8215 |
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
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ex capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 83 02 |
Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 83 06 |
Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 84 01 |
Elementi combustibili per reattori nucleari |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto (12) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8402 |
Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata» |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8403 e ex 84 04 |
Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8406 |
Turbine a vapore |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8409 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8411 |
Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8412 |
Altri motori e macchine motrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 84 13 |
Pompe volumetriche rotative |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 84 14 |
Ventilatori e simili, per usi industriali |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8415 |
Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8418 |
Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415 |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 84 19 |
Macchine per l’industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8420 |
Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8423 |
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8425 a 8428 |
Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8429 |
Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: |
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– rulli compressori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8430 |
Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l’estrazione dei pali, spazzaneve |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 84 31 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8439 |
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8441 |
Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8444 a 8447 |
Macchine per l’industria tessile delle voci da 8444 a 8447 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 84 48 |
Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8452 |
Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440 ; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: |
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– macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non deve eccedere il valore di tutti i materiali originari utilizzati, — e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell’uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari |
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– altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8456 a 8466 |
Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8469 a 8472 |
Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l’elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8480 |
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8482 |
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8484 |
Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8485 |
Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 85 |
Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8501 |
Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8502 |
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 85 04 |
Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 85 18 |
Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8519 |
Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8520 |
Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8521 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8522 |
Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8523 |
Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8524 |
Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: |
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– matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri «camescopes»; apparecchi fotografici numerici |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8527 |
Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8528 |
Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori) |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8529 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 : |
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– riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione videofonici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altre |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8535 e 8536 |
Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8537 |
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 85 41 |
Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8542 |
Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici: |
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– circuiti integrati monolitici |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
– altri |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8544 |
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8546 |
Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8547 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8548 |
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8608 |
Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8709 |
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8710 |
Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»): |
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– con motore a pistone alternativo di cilindrata: |
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– – inferiore o uguale a 50 cm3 |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– – superiore a 50 cm3 |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
– altri |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 87 12 |
Biciclette senza cuscinetti a sfere |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8715 |
Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8716 |
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 88 |
Navigazione aerea o spaziale, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 88 04 |
Rotochutes |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8805 |
Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l’appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 89 |
Navigazione marittima o fluviale |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 90 |
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9001 |
Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544 ; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9002 |
Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9004 |
Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 90 05 |
Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 90 06 |
Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e i tubi a sistema elettrico di accensione |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9007 |
Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9011 |
Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 90 14 |
Altri strumenti ed apparecchi di navigazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9015 |
Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9016 |
Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9017 |
Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l’impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9018 |
Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: |
|
|
– poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
– altri |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9019 |
Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9020 |
Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell’elemento filtrante amovibile |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9024 |
Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9025 |
Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9026 |
Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9027 |
Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9028 |
Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: |
|
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– parti ed accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
|
– altri |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9029 |
Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015 ; stroboscopi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9030 |
Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9031 |
Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9032 |
Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9033 |
Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex capitolo 91 |
Articoli di orologeria, esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9105 |
Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9109 |
Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9110 |
Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria |
Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9111 |
Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9112 |
Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9113 |
Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: |
|
|
– di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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– altri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
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capitolo 92 |
Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
capitolo 93 |
Armi, munizioni e loro parti ed accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 94 01 e ex 94 03 |
Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m2 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all’uso, della voce 9401 o 9403 , a condizione che: — il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — e — tutti gli altri materiali utilizzati sono originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9405 |
Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
9406 |
Costruzioni prefabbricate |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
ex capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce prodotto |
|
9503 |
Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 95 06 |
Bastoni per golf e parti dei bastoni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf |
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ex capitolo 96 |
Lavori diversi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 96 01 e ex 96 02 |
Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio |
Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce |
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ex 96 03 |
Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9605 |
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti |
Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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9606 |
Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco del prodotto |
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9608 |
Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce |
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9612 |
Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, — e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 96 13 |
Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 96 14 |
Pipe, comprese le teste di pipe |
Fabbricazione a partire da sbozzi |
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capitolo 97 |
Oggetti d’arte, da collezione o di antichità |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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(1)
I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.
(2)
I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.
(3)
La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un’altra voce del capitolo 32.
(4)
Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.
(5)
Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906 , da un lato, e da 3907 a 3911 , dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
(6)
Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.
(7)
Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(8)
L’uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.
(9)
Cfr. la nota introduttiva 6.
(10)
Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.
(11)
SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
(12)
Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 2005. |
Allegato IIa
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato di cui all’articolo 6, paragrafo 2, possa avere il carattere di prodotto originario
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |
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(1) |
(2) |
(3) o (4) |
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ex 09 04 , ex 09 05 , ex 09 06 , ex 09 07 , ex 09 08 , ex 09 09 e ex 09 10 |
Spezie miste |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 55 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 15 12 |
Olio di girasole |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 19 04 |
Preparazioni alimentari ottenute per soffiatura o tostatura del granturco |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 20 05 |
Ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi gli ortaggi e i legumi omogeneizzati, le patate, i fagioli, gli asparagi e le olive |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 20 08 |
Arachidi, nocciole, pistacchi, noci di acagiù e altre noci, tostati, compresi i miscugli |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3924 |
Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7214 |
Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione |
Fabbricazione a partire da semiprodotti di ferro o di acciai non legati della voce 7207 |
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ex 85 04 |
Ballast per lampade o tubi a scarica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 85 06 |
Pile e batterie di pile elettriche diverse da quelle al diossido di manganese, all’ossido di mercurio, all’ossido di argento, al litio e a zinco-aria |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 85 07 |
Accumulatori elettrici al piombo, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 90 32 |
Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici diversi dai termostati e dai manostati; stabilizzatori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ALLEGATO III
Prodotti originari della Turchia a cui non si applicano le disposizioni dell’articolo 4, elencati per capitoli e voci SA
Capitolo 1 |
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Capitolo 2 |
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Capitolo 3 |
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da 0401 a 0402 |
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ex 04 03 — |
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
da 0404 a 0410 |
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0504 |
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0511 |
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Capitolo 6 |
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da 0701 a 0709 |
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ex 07 10 — |
Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati |
ex 07 11 — |
Ortaggi o legumi, escluso il granturco dolce della sottovoce 0711 90 30 , temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati |
da 0712 a 0714 |
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Capitolo 8 |
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ex Capitolo 9 — |
Caffè, tè e spezie, escluso il mate della voce 0903 |
Capitolo 10 |
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Capitolo 11 |
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Capitolo 12 |
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ex 13 02 — |
Sostanze pectiche |
da 1501 a 1514 |
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ex 15 15 — |
Altri grassi ed oli vegetali (esclusi l’olio di jojoba e le sue frazioni) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
ex 15 16 — |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi gli oli di ricino idrogenato, detti «opalwax» |
ex 15 17 e ex 15 18 — |
Margarina, margarina burrificata e altri grassi commestibili preparati |
ex 15 22 — |
Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluso il degras |
Capitolo 16 |
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1701 |
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ex 17 02 — |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati, esclusi quelli delle sottovoci 1702 11 00 , 1702 30 51 , 1702 30 59 , 1702 50 00 e 1702 90 10 |
1703 |
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1801 e 1802 |
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ex 19 02 — |
Paste alimentari ripiene contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici, di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine |
ex 20 01 — |
Cetrioli e cetriolini, cipolle, «Chutney» di manghi, frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni, funghi e olive, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico |
2002 e 2003 |
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ex 20 04 — |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 , escluse le patate sotto forma di farina o semolino e i fiocchi di granturco dolce |
ex 20 05 — |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 , esclusi i prodotti a base di patate e di granturco dolce |
2006 e 2007 |
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ex 20 08 — |
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi il burro di arachidi, i cuori di palma, il granturco, gli ignami, le patate dolci e le parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, le foglie di vite, i germogli di luppolo e le altre parti commestibili simili di piante |
2009 |
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ex 21 06 — |
Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o colorati |
2204 |
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2206 |
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ex 22 07 — |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto utilizzando i prodotti agricoli indicati nel presente elenco |
ex 22 08 — |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto utilizzando i prodotti agricoli indicati nel presente elenco |
2209 |
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Capitolo 23 |
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2401 |
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4501 |
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5301 e 5302 |
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ALLEGATO IV
Certificato di circolazione delle merci EUR.1 e domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1
Istruzioni per la stampa
Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
Le autorità pubbliche degli Stati membri della CE e del Libano possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest’ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
ALLEGATO V
TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA
La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime tuttavia non vanno riprodotte.
Versione bulgara
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2) .
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1) ] declara que, salvo indicación expresa en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial… (2) .
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2) .
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2) .
Versione tedesca
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti luba nr … (1) ) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1) ] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2) .
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
Versione francese
L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1) ] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2) .
Versione croata
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1) ) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1) ] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2) .
Versione lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2) .
Versione lituana
Šiame dokumente išvardintų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1) ) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru. … (1) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2) .
Versione olandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …oorsprong zijn (2) .
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Versione portoghese
O exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1) ], declara que, salvo declaração expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2) .
Versione rumena
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1) ] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2) .
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1) ] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2) .
Versione finlandese
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (1) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (2) alkuperätuotteita.
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … ( 1 )) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung ( 2 ).
Versione araba
… ( 3 )
(Luogo e data)
… ( 4 )
(Firma dell'esportatore. Indicare in modo chiaramente leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione.)
ALLEGATO VI
DICHIARAZIONI COMUNI
Dichiarazione comune relativa al periodo transitorio per il rilascio o la compilazione dei documenti relativi alla prova dell’origine
Nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del presente accordo, le competenti autorità doganali della Comunità e del Libano accettano come documenti validi per la prova di origine ai sensi del protocollo 4 i certificati di circolazione EUR.1 e i formulari EUR.2 rilasciati nell’ambito dell’accordo di cooperazione firmato il 3 maggio 1977.
Le competenti autorità della Comunità e del Libano accolgono le richieste di verifica a posteriori dei documenti di cui sopra per un periodo di due anni dalla data della compilazione e del rilascio delle prove di origine. Tali verifiche vengono condotte in conformità del protocollo 4, titolo VI, del presente accordo.
Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra
Il Libano accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.
Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino
Il Libano accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
PROTOCOLLO 5
relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
«legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o normative adottate dalla Comunità o dal Libano che disciplinano l’importazione, l’esportazione, il transito delle merci, nonché l’assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
«autorità richiedente»: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
«autorità interpellata»: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo;
«dati a carattere personale»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile.
«operazione che viola la legislazione doganale»: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.
Articolo 2
Campo di applicazione
Articolo 3
Assistenza su richiesta
Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata le comunica:
se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell’altra parte contraente precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;
se le merci importate nel territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell’altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o normative, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Articolo 4
Assistenza spontanea
Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni giuridiche o normative, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:
Articolo 5
Comunicazione/Notifica
Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata, conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o normative, prende tutte le misure necessarie per:
che rientrano nell’ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.
Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest’ultima.
Articolo 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza
Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
autorità richiedente;
misura richiesta;
oggetto e motivo della domanda;
disposizioni giuridiche o normative e altri elementi giuridici pertinenti;
ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d’indagine;
una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte.
Articolo 7
Adempimento delle domande
Articolo 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
Articolo 9
Deroghe all’obbligo di fornire assistenza
L’assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all’assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l’assistenza nell’ambito del presente accordo:
possa pregiudicare la sovranità del Libano o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo;
possa pregiudicare l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 2;
violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
Articolo 10
Scambi di informazioni e riservatezza
Articolo 11
Esperti e testimoni
Un funzionario dell’autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell’autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre pezze d’appoggio, atti o loro copie autenticate e qualsiasi altro documento necessario nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa, a quale titolo e in quale veste sarà ascoltato.
Articolo 12
Spese di assistenza
Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Articolo 13
Attuazione
Articolo 14
Altri accordi
Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:
PROTOCOLLO
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese a programmi dell'Unione
L'UNIONE EUROPEA, in appresso «Unione»,
da una parte, e
LA REPUBBLICA LIBANESE, in appresso «Libano»,
dall'altra,
in appresso denominate congiuntamente «parti»,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra ( 5 ) («accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 1o aprile 2002 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2006. |
(2) |
Il Consiglio europeo del 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto delle proposte della Commissione europea relative a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004. |
(3) |
In numerose altre occasioni il Consiglio ha sostenuto tale politica nelle proprie conclusioni. |
(4) |
Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno all'impostazione generale esposta nella comunicazione della Commissione europea del 4 dicembre 2006 per consentire ai paesi partner della PEV di partecipare, in funzione dei loro meriti e qualora le basi giuridiche lo consentano, ai programmi e alle agenzie comunitari. |
(5) |
Il Libano ha espresso il desiderio di partecipare a una serie di programmi dell'Unione. |
(6) |
Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione del Libano a ciascun programma dell'Unione, in particolare i contributi finanziari da parte del Libano e le procedure di relazione e di valutazione, dovrebbero essere stabilite mediante un accordo tra la Commissione europea e le autorità competenti del Libano, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Il Libano può partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione del Libano conformemente alle pertinenti disposizioni di adozione di tali programmi.
Articolo 2
Il Libano fornisce contributi finanziari al bilancio generale dell'Unione europea corrispondenti ai programmi specifici dell'Unione cui partecipa.
Articolo 3
I rappresentanti del Libano possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi dell'Unione ai quali il Libano contribuisce finanziariamente.
Articolo 4
Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti del Libano si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi dell'Unione in questione.
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le parti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo sulla base dell'effettiva partecipazione del Libano a uno o più programmi dell'Unione.
Articolo 9
Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio del Libano.
Articolo 10
Articolo 11
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Articolo 12
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Съставено в Брюксел на девети февруари две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el nueve de febrero de dos mil quince.
V Bruselu dne devátého února dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den niende februar to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am neunten Februar zweitausendfümfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta veebruarikuu üheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the ninth day of February in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le neuf février deux mille quinze.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá de Feabhra an bhliain dhá mhíle agus a cúig déag.
Sastavljeno u Bruxellesu devetog veljače dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì nove febbraio duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada devītajā februārī.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų vasario devintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év február havának kilencedik napján.
Magħmul fi Brussell, fid-disa' jum ta' Frar tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de negende februari tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego lutego roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em nove de fevereiro de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la nouă februarie două mii cincisprezece.
V Bruseli deviateho februára dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne devetega februarja leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den nionde februari tjugohundrafemton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Република Ливан
Por la República Libanesa
Za Libanonskou republiku
For Den Libanesiske Republik
Für die Libanesische Republik
Liibanoni Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου
For the Republic of Lebanon
Pour la République libanaise
Za Libanonsku Republiku
Per la Repubblica del Libano
Libānas Republikas vārdā –
Libano Respublikos vardu
A Libanoni Köztársaság részéről
Għar-repubblika tal-Libanu
Voor de Republiek Libanon
W imieniu Republiki Libańskiej
Pela República do Líbano
Pentru Republica Libaneză
Za Libanonskú republiku
Za Republiko Libanon
Libanonin tasavallan puolesta
För Republiken Libanon
ATTO FINALE
I plenipotenziari:
DEL REGNO DEL BELGIO,
DEL REGNO DI DANIMARCA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DEL REGNO DI SPAGNA,
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DELL’IRLANDA,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
DEL REGNO DI SVEZIA,
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea, in seguito denominati «Stati membri», e
LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «la Comunità»,
da una parte, e
i plenipotenziari della REPUBBLICA LIBANESE, in seguito denominata «Libano»,
dall’altra,
riuniti a Lussemburgo il diciassette giugno duemiladue per la firma dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, in appresso denominato «l’accordo»,
HANNO ADOTTATO, AL MOMENTO DELLA FIRMA, I TESTI SEGUENTI:
l’accordo,
gli allegati 1 e 2:
ALLEGATO 1 |
Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 12 |
ALLEGATO 2 |
Proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all’articolo 38 |
e i protocolli da 1 a 5:
PROTOCOLLO 1 |
relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti agricoli originari del Libano di cui all’art. 14, paragrafo 1 |
|
PROTOCOLLO 2 |
relativo al regime applicabile all’importazione in Libano dei prodotti agricoli originari della Comunità di cui all’art. 14, paragrafo 2 |
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PROTOCOLLO 3 |
sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra il Libano e la Comunità di cui all’art. 14, paragrafo 3 |
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ALLEGATO 1 |
relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari del Libano |
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ALLEGATO 2 |
relativo al regime applicabile all’importazione in Libano dei prodotti agricoli trasformati originari della Comunità |
|
PROTOCOLLO 4 |
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa |
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PROTOCOLLO 5 |
relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale. |
|
PROTOCOLLO |
dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese a programmi dell'Unione. |
I plenipotenziari degli Stati membri, della Comunità e del Libano hanno inoltre adottato le dichiarazioni seguenti, allegate al presente atto finale:
DICHIARAZIONI COMUNI
Dichiarazione comune relativa al preambolo dell’accordo
Dichiarazione comune relativa all’articolo 3 dell’accordo
Dichiarazione comune relativa all’articolo 14 dell’accordo
Dichiarazione comune relativa all’articolo 27 dell’accordo
Dichiarazione comune relativa all’articolo 28 dell’accordo
Dichiarazione comune relativa all’articolo 35 dell’accordo
Dichiarazione comune relativa all’articolo 38 dell’accordo
Dichiarazione comune relativa all’articolo 47 dell’accordo
Dichiarazione comune relativa all’articolo 60 dell’accordo
Dichiarazione comune relativa ai lavoratori (articolo 65 dell’accordo)
Dichiarazione comune relativa all’articolo 67 dell’accordo
Dichiarazione comune relativa all’articolo 86 dell’accordo
Dichiarazione comune relativa ai visti
DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Dichiarazione della Comunità europea relativa alla Turchia
Dichiarazione della Comunità europea relativa all’articolo 35 dell’accordo
Hecho en Luxemburgo, el diecisiete de junio de dos mil dos.
Udfærdiget i Luxembourg den syttende juni to tusind og to.
Geschehen zu Luxemburg am siebzehnten Juni zweitausendundzwei.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δύο.
Done at Luxembourg on the seventeenth day of June in the year two thousand and two.
Fait à Luxembourg, le dix-sept juin deux mille deux.
Fatto a Lussemburgo, addì diciassette giugno duemiladue.
Gedaan te Luxemburg, de zeventiende juni tweeduizendtwee.
Feito no Luxemburgo, em dezassete de Junho de dois mil e dois.
Tehty Luxemburgissa seitsemäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksi.
Som skedde i Luxemburg den sjuttonde juni tjugohundratvå.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great britain and Northern Ireland
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
DICHIARAZIONI COMUNI
Dichiarazione comune relativa al preambolo dell’accordo
Le parti riconoscono che le misure di adeguamento e di ristrutturazione dell’economia libanese prese nell’ambito della liberalizzazione degli scambi tra di esse possono incidere sulle risorse di bilancio e sul ritmo della ricostruzione del Libano.
Dichiarazione comune relativa all’articolo 3 dell’accordo
Le parti ribadiscono l’intenzione di contribuire ad una soluzione equa, globale e duratura del conflitto in Medio Oriente.
Dichiarazione comune relativa all’articolo 14 dell’accordo
Le parti decidono di negoziare ulteriori concessioni reciproche, nell’interesse di entrambe, per quanto riguarda gli scambi di pesce e di prodotti della pesca, onde concordarne le modalità specifiche entro e non oltre due anni dalla firma del presente accordo.
Dichiarazione comune relativa all’articolo 27 dell’accordo
Le parti ribadiscono l’intenzione di vietare le esportazioni di rifiuti tossici; la Comunità europea conferma inoltre che intende aiutare il Libano a risolvere i problemi legati a detti rifiuti.
Dichiarazione comune relativa all’articolo 28 dell’accordo
Considerati i tempi necessari per creare zone di libero scambio tra il Libano e gli altri paesi mediterranei, la Comunità s’impegna ad esaminare con favore le eventuali richieste di applicazione anticipata del cumulo diagonale con questi paesi.
Dichiarazione comune relativa all’articolo 35 dell’accordo
L’avvio della cooperazione di cui all’articolo 35, paragrafo 2, è subordinata all’entrata in vigore di una legge libanese sulla concorrenza e all’entrata in funzione dell’autorità responsabile della sua applicazione.
Dichiarazione comune relativa all’articolo 38 dell’accordo
Le parti convengono che, ai sensi dell’accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d’autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all’articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e delle informazioni riservate sul know-how.
Le disposizioni dell’articolo 38 non possono essere interpretate come un obbligo per le parti di aderire a convenzioni internazionali non elencate all’allegato 2.
La Comunità fornisce alla Repubblica libanese l’assistenza tecnica necessaria per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 38.
Dichiarazione comune relativa all’articolo 47 dell’accordo
Le parti riconoscono la necessità di modernizzare il settore produttivo libanese per adeguarlo maggiormente alla situazione dell’economia internazionale ed europea.
La Comunità potrà aiutare il Libano ad attuare un programma di sostegno nei settori industriali che devono essere ristrutturati e ammodernati onde sormontare le difficoltà che potrebbe comportare la liberalizzazione degli scambi, in particolare lo smantellamento tariffario.
Dichiarazione comune relativa all’articolo 60 dell’accordo
Le parti convengono che le norme stabilite dalla task force Azione finanziaria (FATF) rientrano nelle norme internazionali di cui al paragrafo 2.
Dichiarazione comune relativa ai lavoratori (articolo 65 dell’accordo)
Le parti riaffermano l’importanza che attribuiscono all’equo trattamento dei lavoratori stranieri legalmente occupati sul loro territorio. Gli Stati membri si dichiarano disposti a negoziare, qualora il Libano ne faccia richiesta, accordi bilaterali relativi alle condizioni di lavoro, alla retribuzione, al licenziamento e ai diritti previdenziali dei lavoratori libanesi legalmente occupati nei loro territori.
Dichiarazione comune relativa all’articolo 67 dell’accordo
Le parti dichiarano che riserveranno particolare attenzione alla protezione, alla conservazione e al restauro di siti e monumenti.
Esse decidono di collaborare per riportare in Libano gli elementi del suo patrimonio culturale usciti illegalmente dal paese dal 1974 in poi.
Dichiarazione comune relativa all’articolo 86 dell’accordo
Ai fini della corretta interpretazione e dell’applicazione pratica dell’accordo, le parti convengono che per «casi particolarmente urgenti» di cui all’articolo 86 si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell’accordo ad opera di una delle parti. La violazione di una clausola sostanziale dell’accordo consiste:
Le parti convengono che per «misure appropriate» di cui all’articolo 86 si intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti in applicazione dell’articolo 86, l’altra parte può invocare la procedura di composizione delle controversie.
Dichiarazione comune relativa ai visti
Le parti decidono di agevolare e di accelerare per quanto possibile il rilascio di visti alle persone in buona fede che collaborano all’attuazione dell’accordo, quali operatori commerciali, investitori, docenti universitari, tirocinanti e funzionari dello Stato; questa disposizione potrà eventualmente essere estesa ai parenti di primo grado delle persone legalmente residenti sul territorio dell’altra parte.
DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Dichiarazione della Comunità europea relativa alla Turchia
La Comunità fa presente che l’unione doganale in vigore tra la Comunità e la Turchia impone a questo paese di allinearsi, nei confronti dei paesi non membri della Comunità, alla tariffa doganale comune nonché, progressivamente, al regime doganale preferenziale della Comunità, prendendo le disposizioni del caso e negoziando accordi reciprocamente vantaggiosi con i paesi in questione. La Comunità invita pertanto il Libano ad avviare quanto prima negoziati con la Turchia.
Dichiarazione della Comunità europea relativa all’articolo 35 dell’accordo
La Comunità dichiara che, nell’ambito dell’articolo 35, paragrafo 1, valuterà tutte le pratiche incompatibili con detto articolo secondo i criteri derivanti dalle norme contenute negli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea, compreso il diritto derivato.
( 1 ) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazi.
( 2 ) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».
( 3 ) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
( 4 ) Cfr. articolo 22, paragrafo 5, del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.
( 5 ) GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2.
( 6 ) Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).
( 7 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).