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Document 02004R0850-20090505

    Consolidated text: Regolamento (CE) n. 850/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/850/2009-05-05

    2004R0850 — IT — 05.05.2009 — 003.002


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    ▼C1

    REGOLAMENTO (CE) N. 850/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 29 aprile 2004

    relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE

    ▼B

    (GU L 158, 30.4.2004, p.7)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    REGOLAMENTO (CE) N. 1195/2006 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2006

      L 217

    1

    8.8.2006

    ►M2

    REGOLAMENTO (CE) N. 172/2007 DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 2007

      L 55

    1

    23.2.2007

    ►M3

    REGOLAMENTO (CE) N. 323/2007 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2007

      L 85

    3

    27.3.2007

    ►M4

    REGOLAMENTO (CE) N. 219/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009

      L 87

    109

    31.3.2009

    ►M5

    REGOLAMENTO (CE) N. 304/2009 DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 2009

      L 96

    33

    15.4.2009


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 229, 29.6.2004, pag. 5  (850/2004)




    ▼B

    ▼C1

    REGOLAMENTO (CE) N. 850/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 29 aprile 2004

    relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE



    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ( 2 ),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il presente regolamento riguarda principalmente la protezione dell'ambiente e la protezione della salute umana. Pertanto, la sua base giuridica è l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato.

    (2)

    La continua emissione nell'ambiente di inquinanti organici persistenti suscita grave preoccupazione nella Comunità. Queste sostanze chimiche sono trasportate attraverso le frontiere internazionali e depositate lontano dal luogo di emissione e persistono nell'ambiente, sono soggette a bioaccumulo attraverso la catena alimentare e presentano un rischio per la salute umana e per l'ambiente. Occorre pertanto adottare provvedimenti ulteriori per tutelare la salute umana e l'ambiente contro tali inquinanti.

    (3)

    Considerate le responsabilità che le incombono in materia di protezione dell'ambiente, il 24 giugno 1998 la Comunità ha firmato il protocollo sugli inquinanti organici persistenti alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (in prosieguo «il protocollo»), e il 22 maggio 2001 la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (in prosieguo «la convenzione»).

    (4)

    Sebbene la normativa comunitaria concernente gli inquinanti organici persistenti sia stata istituita, le sue principali carenze sono la mancanza o la lacunosità di disposizioni che vietino la produzione e l'uso delle sostanze chimiche figuranti negli attuali elenchi, l'assenza di un quadro che consenta di inserire in tali elenchi ulteriori inquinanti organici persistenti per prevederne il divieto, la restrizione o l'eliminazione, nonché la mancanza di un quadro che consenta di vietare la produzione e l'uso di nuove sostanze assimilabili agli inquinanti organici persistenti. Nessun obiettivo concernente la riduzione di emissioni in quanto tale è stato fissato a livello comunitario, e gli inventari in corso non coprono tutte le fonti di POP.

    (5)

    Per attuare in maniera coerente ed efficace gli obblighi assunti dalla Comunità a norma del protocollo e della convenzione, è necessario istituire un comune quadro normativo che preveda, in particolare, l'eliminazione della produzione, dell'immissione in commercio e dell'uso di inquinanti organici persistenti di produzione intenzionale. Inoltre, è necessario che le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti siano prese in considerazione nel quadro dei regimi di autorizzazione comunitari pertinenti di valutazione e di autorizzazione.

    (6)

    Nell'attuazione a livello comunitario delle disposizioni delle convenzioni di Rotterdam ( 3 ), Stoccolma e Basilea ( 4 ) e nella partecipazione allo sviluppo dell'approccio strategico nei confronti della gestione internazionale dei progetti chimici (SAICM) nel contesto delle Nazioni Unite, occorre garantire coordinamento e coerenza.

    (7)

    Inoltre, considerato che le disposizioni del presente regolamento sono rafforzate dal principio di precauzione quale enunciato nel trattato, e tenendo presente il principio 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo; e visto l'obiettivo di eliminare, ove possibile, il rilascio nell'ambiente di inquinanti organici persistenti, in alcuni casi è opportuno prevedere misure di controllo più rigorose rispetto a quelle contemplate dal protocollo e dalla convenzione.

    (8)

    In futuro, il proposto regolamento REACH potrebbe costituire uno strumento appropriato per attuare le necessarie misure di controllo riguardo alla produzione, all'immissione in commercio e all'uso delle sostanze elencate e le misure di controllo sulle sostanze chimiche e i pesticidi, esistenti e nuovi, che presentano caratteristiche assimilabili agli inquinanti organici persistenti. Tuttavia, fatto salvo il futuro regolamento REACH e poiché è importante attuare tali misure di controllo sulle sostanze elencate del protocollo e della convenzione al più presto, per il momento il presente regolamento dovrebbe attuare le suddette misure.

    (9)

    L'immissione in commercio e l'uso della maggior parte degli inquinanti organici persistenti che figurano nel protocollo o nella convenzione sono già stati gradualmente eliminati all'interno della Comunità con i divieti istituiti dalla direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive ( 5 ) e dalla direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ( 6 ). Per ottemperare agli obblighi che la Comunità ha assunto a norma del protocollo e della convenzione e per ridurre al minimo le emissioni di inquinanti organici persistenti è, tuttavia, necessario e opportuno vietarne anche la produzione e limitare al minimo le deroghe che saranno possibili soltanto qualora una sostanza svolga una funzione essenziale in un'applicazione specifica.

    (10)

    Le esportazioni di sostanze coperte dalla convenzione e le esportazioni di lindano sono regolamentate dal regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi ( 7 ).

    (11)

    La produzione e l'uso di esaclorocicloesano (HCH), compreso il lindano, sono soggetti a limitazioni a norma del protocollo, ma non sono completamente vietati. Questa sostanza viene ancora utilizzata in alcuni Stati membri e non è pertanto possibile vietarne immediatamente tutti gli usi esistenti. Tuttavia, poiché si riconoscono la nocività dell'HCH e i possibili rischi connessi alla sua emissione nell'ambiente, la produzione e l'impiego di questa sostanza dovrebbero essere limitati al minimo e infine eliminati entro il 31 dicembre 2007 al più tardi.

    (12)

    Le scorte di inquinanti organici persistenti, se obsolete e gestite incautamente, possono comportare gravi rischi per l'ambiente e per la salute umana, ad esempio attraverso la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. È pertanto opportuno adottare disposizioni che vadano al di là di quelle previste dalla convenzione. Le scorte di sostanze vietate dovrebbero essere trattate alla stregua di rifiuti, mentre le scorte di sostanze di cui sono ancora consentiti la produzione e l'uso dovrebbero essere notificate alle autorità competenti ed essere soggette ad un'adeguata sorveglianza. In particolare, le scorte esistenti di inquinanti organici persistenti, o di sostanze che li contengano, dovrebbero essere gestite come rifiuti quanto prima. Qualora altre sostanze vengano vietate in futuro, le loro scorte dovrebbero anch'esse essere distrutte senza indugio, e non dovrebbe esserne permessa la ricostituzione. Alla luce dei problemi particolari di taluni nuovi Stati membri, dovrebbe essere fornita un'adeguata assistenza finanziaria e tecnica mediante gli strumenti finanziari comunitari esistenti, come il Fondo di coesione e i Fondi strutturali.

    (13)

    In linea con la comunicazione della Commissione sulla strategia comunitaria sulle diossine, i furani e i bifenili policlorurati (PCB) ( 8 ), con il protocollo e con la convenzione, le emissioni di inquinanti organici persistenti che sono sottoprodotti non intenzionali di processi industriali dovrebbero essere individuate e limitate quanto prima con l'obiettivo finale di eliminarle, ogni qualvolta sia possibile. Occorre elaborare e applicare adeguati piani d'azione nazionali, che riguardino tutte le fonti e tutte le misure interessate, comprese quelle già previste dalla normativa comunitaria in vigore, al fine di ridurre progressivamente le emissioni nell'ottica dell'efficacia dei costi quanto prima possibile. A tal fine, dovrebbero essere sviluppati strumenti adeguati nell'ambito della convenzione.

    (14)

    In linea con la suddetta comunicazione, occorre istituire opportuni programmi e meccanismi atti a fornire adeguati dati sul monitoraggio riguardo alla presenza nell'ambiente di diossine, furani e PCB. È tuttavia necessario garantire la disponibilità degli strumenti adeguati, che devono poter essere utilizzati in condizioni soddisfacenti sotto il profilo economico e tecnico.

    (15)

    Secondo la convenzione, gli inquinanti organici persistenti contenuti nei rifiuti devono essere distrutti o trasformati irreversibilmente in sostanze che non presentino caratteristiche analoghe, a meno che esistano altre operazioni più adeguate sotto il profilo ambientale. Poiché la normativa comunitaria attualmente in vigore in materia di rifiuti non prevede norme specifiche per le sostanze in questione, tali disposizioni dovrebbero essere contemplate dal presente regolamento. Per garantire un livello elevato di protezione dovrebbero essere istituiti valori limite comuni della concentrazione di tali sostanze nei rifiuti entro il 31 dicembre 2005.

    (16)

    È riconosciuta l'importanza di identificare e separare alla fonte rifiuti consistenti in inquinanti organici persistenti, ovvero sostanze che li contengono o da essi contaminate, al fine di minimizzare la diffusione di tali sostanze chimiche in altri tipi di rifiuti. La direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi ( 9 ) ha istituito norme comunitarie sulla gestione dei rifiuti pericolosi in base alle quali gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie ad esigere che gli stabilimenti e le aziende che smaltiscono, gestiscono, raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi non mescolino diverse categorie di rifiuti pericolosi, o mischino rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

    (17)

    Secondo la convenzione, ciascuna parte deve elaborare un piano di attuazione degli obblighi previsti dalla convenzione. Gli Stati membri dovrebbero offrire al pubblico l'opportunità di partecipare all'elaborazione dei loro piani di attuazione. Poiché la Comunità e gli Stati membri hanno in materia competenze concorrenti, i piani di attuazione dovrebbero essere predisposti sia a livello nazionale sia a livello comunitario. Occorre pertanto promuovere la cooperazione e uno scambio di informazioni tra la Commissione e le autorità degli Stati membri.

    (18)

    Conformemente alla convenzione e al protocollo, le altre parti dovrebbero essere informate in merito agli inquinanti organici persistenti. Occorre inoltre incentivare lo scambio di informazioni con i paesi terzi che non sono parti di tali accordi.

    (19)

    I cittadini sono spesso poco consapevoli dei rischi a cui vengono esposti la salute delle presenti e future generazioni e l'ambiente a causa degli inquinanti organici permanenti, è pertanto necessaria una campagna d'informazione su larga scala per incrementare il livello di cautela ed ottenere sostegno in merito a restrizioni e divieti. Conformemente a quanto stabilito dalla convenzione, vanno promossi e agevolati, per quanto opportuno, programmi di informazione su tali sostanze in favore dei cittadini, specialmente dei gruppi più vulnerabili, e programmi di formazione per lavoratori, scienziati, insegnanti e personale tecnico e dirigente.

    (20)

    Su richiesta e nei limiti delle risorse disponibili, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare quanto alla fornitura di assistenza tecnica adeguata e puntuale mirata in particolar modo al miglioramento della capacità dei paesi in via di sviluppo e dei paesi ad economia in transizione di attuare la convenzione. L'assistenza tecnica dovrebbe prevedere lo sviluppo e l'attuazione di opportuni prodotti, metodi e strategie alternativi, tra l'altro, all'impiego del DDT come controllo dei vettori di malattie che, ai sensi della convenzione, possono essere utilizzati soltanto in conformità con le raccomandazioni e gli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità e laddove, nel paese in questione, non sono disponibili alternative localmente sicure, efficaci ed economicamente abbordabili.

    (21)

    Le misure adottate per ridurre le emissioni di inquinanti organici persistenti dovrebbero essere valutate periodicamente per verificarne l'efficacia. A tal fine gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente alla Commissione, in particolare in merito agli inventari delle emissioni, alle scorte notificate e alla produzione e all'immissione in commercio delle sostanze soggette a limitazioni. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe sviluppare un formato comune per le relazioni degli Stati membri.

    (22)

    La convenzione e il protocollo stabiliscono che le parti possano indicare altre sostanze cui applicare le disposizioni internazionali; ne consegue pertanto che altre sostanze possono essere aggiunte negli strumenti in questione e che il presente regolamento deve essere modificato di conseguenza. Dovrebbe inoltre essere possibile modificare le voci esistenti degli allegati del presente regolamento, anche al fine di adeguarli all'evoluzione tecnica e scientifica.

    (23)

    Quando vengono modificati gli allegati al presente regolamento per inserire all'interno di un elenco del protocollo o della convenzione un inquinante organico persistente di produzione intenzionale o supplementare, esso dovrebbe essere inserito nell'allegato II, in luogo dell'allegato I, solo in casi eccezionali e ove debitamente giustificato.

    (24)

    Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 10 ).

    (25)

    Al fine di garantire la trasparenza, l'imparzialità e la coerenza quanto alle modalità di applicazione, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni da irrogare in caso di violazioni del presente regolamento e garantire l'applicazione delle medesime. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive, in quanto il mancato rispetto può comportare danni alla salute umana e all'ambiente. Ove del caso, dovrebbero essere rese pubbliche le informazioni sulle violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

    (26)

    Poiché gli scopi del presente regolamento, in particolare la protezione dell'ambiente e della salute umana dagli inquinanti organici persistenti, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, visti gli effetti transfrontalieri di tali inquinanti, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (27)

    Alla luce di quanto precede, occorre modificare la direttiva 79/117/CEE,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



    Articolo 1

    Obiettivo e campo di applicazione

    1.  Tenendo conto, in particolare, del principio di precauzione, scopo del presente regolamento è quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti vietando, eliminando gradualmente prima possibile o limitando la produzione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (in prosieguo «la convenzione»), o al protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (in prosieguo «il protocollo»), riducendo al minimo, in vista dell'eliminazione, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o che ne sono contaminati.

    2.  Gli articoli 3 e 4 non si applicano ai rifiuti costituiti da sostanze elencate nell'allegato I o II, o che le contengono o che ne sono contaminati.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) «immissione in commercio», la fornitura o la messa a disposizione in favore di terzi a titolo oneroso o gratuito. Le importazioni sul territorio doganale della Comunità sono parimenti considerate come immissioni in commercio;

    b) «articolo», un oggetto costituito da una o più sostanze e/o preparati al quale, nel corso della fabbricazione, viene conferita una forma, una superficie o un disegno specifici che, ai fini dell'uso finale, sono più determinanti della composizione chimica;

    c) «sostanza» la definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 67/548/CEE ( 11 );

    d) «preparazione» la definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 67/548/CEE;

    e) «rifiuto» la definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE ( 12 );

    f) «smaltimento» la definizione di cui all'articolo 1, lettera e), della direttiva 75/442/CEE;

    g) «recupero» la definizione di cui all'articolo 1, lettera f), della direttiva 75/442/CEE.

    Articolo 3

    Controllo della produzione, dell'immissione in commercio e dell'uso

    1.  Sono vietati la produzione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componenti di articoli.

    2.  La produzione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato II, sia allo stato puro che all'interno di preparati o come componenti di articoli, sono soggetti a limitazioni secondo le condizioni di cui a detto allegato.

    3.  Nel quadro dei regimi di valutazione e di autorizzazione delle sostanze chimiche e dei pesticidi, nuovi o già esistenti, in base alla pertinente normativa comunitaria, gli Stati membri e la Commissione tengono in considerazione i criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1, della convenzione e adottano adeguate misure per il controllo delle sostanze chimiche e dei pesticidi già esistenti e per prevenire la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di nuove sostanze chimiche e pesticidi, che presentano caratteristiche degli inquinanti organici persistenti.

    Articolo 4

    Deroghe alle misure di controllo

    1.  L'articolo 3 non si applica alle sostanze seguenti:

    a) a sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;

    b) a sostanze presenti non intenzionalmente in sostanze, preparati o articoli, sotto forma contaminante in tracce.

    2.  L'articolo 3 non si applica a sostanze presenti come componenti di articoli, prodotti alla data di entrata in vigore del presente regolamento o prima di tale data, fino a 6 mesi dopo la sua entrata in vigore.

    L'articolo 3 non si applica ad una sostanza presente come componente di articoli già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento o prima di tale data.

    Tuttavia, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione se vengono a conoscenza degli articoli di cui al primo e al secondo comma.

    Se la Commissione viene informata in merito a tali articoli o ne apprende comunque l'esistenza, ove opportuno ne informa tempestivamente il segretariato della convenzione.

    3.  Se una sostanza figura nella parte A dell'allegato I o nella parte A dell'allegato II, gli Stati membri che intendono autorizzare, fino alla scadenza del termine specificato nell'allegato pertinente, la produzione e l'uso della sostanza in oggetto come prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, ne informano il segretariato della convenzione.

    Tuttavia, tale notificazione può avvenire solo in presenza delle seguenti condizioni:

    a) nell'allegato pertinente è stata inserita un'annotazione destinata espressamente a consentire la produzione e l'uso della sostanza;

    b) il processo produttivo trasformerà la sostanza in una o più sostanze diverse che non presentano le caratteristiche di un inquinante organico persistente;

    c) le persone e l'ambiente non devono prevedibilmente essere esposte a quantitativi rilevanti della sostanza nel corso della produzione e dell'uso della sostanza stessa, come indicato da una valutazione del sistema chiuso in questione, conformemente alla direttiva 2001/59/CE della Commissione ( 13 ).

    La notificazione viene trasmessa anche agli altri Stati membri e alla Commissione e include informazioni sulla produzione totale, effettiva o stimata, e sull'uso della sostanza chimica in oggetto, nonché informazioni sul tipo di processo che avviene all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, compresa la quantità di inquinante organico persistente non trasformato utilizzato come materiale di partenza e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante in tracce nel prodotto finale.

    I termini di cui al primo comma possono essere modificati, previa nuova notificazione dello Stato membro interessato al segretariato della convenzione, qualora, a norma della medesima, la produzione e l'uso della sostanza in oggetto sono consentiti per un ulteriore periodo, in forma espressa o tacita.

    Articolo 5

    Scorte

    1.  Il detentore di scorte costituite da sostanze elencate nell'allegato I o nell'allegato II, o contenenti tali sostanze, di cui l'uso non è consentito, è tenuto a gestire tali scorte come se fossero rifiuti e in conformità con l'articolo 7.

    2.  Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da una delle sostanze elencate nell'allegato I o nell'allegato II o contenenti tali sostanze, e di cui l'uso è consentito, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime. Dette informazioni sono trasmesse entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e delle modifiche all'allegato I o all'allegato II, e successivamente ogni anno, fino alla scadenza del termine indicato negli allegati I o II in merito alla limitazione dell'uso.

    Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente.

    3.  Gli Stati membri provvedono al monitoraggio dell'uso e della gestione delle scorte oggetto della notificazione.

    Articolo 6

    Riduzione, minimizzazione ed eliminazione dei rilasci

    1.  Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri preparano e conservano inventari dei rilasci in atmosfera, nelle acque e nel suolo per le sostanze elencate nell'allegato III, conformemente ai loro obblighi ai sensi della convenzione e del protocollo.

    2.  Ogni Stato membro comunica, sia alla Commissione che agli altri Stati membri, nell'ambito del piano di attuazione nazionale istituito a norma dell'articolo 8, il proprio piano d'azione concernente misure volte ad individuare, caratterizzare e minimizzare, nella prospettiva di eliminare se possibile quanto prima, i rilasci complessivi, conformemente agli obblighi assunti ai sensi della convenzione.

    Il piano d'azione include misure volte a promuovere lo sviluppo di sostituti o materiali, prodotti e processi modificati al fine di prevenire la formazione e il rilascio di sostanze elencate nell'allegato III e, se del caso, ne esige l'uso.

    3.  Nell'esaminare proposte di costruzione di nuovi impianti o modifiche significative ad impianti esistenti che utilizzano processi che rilasciano sostanze chimiche elencate nell'allegato III, gli Stati membri, fatta salva la direttiva 96/61/CE ( 14 ), considerano in via prioritaria i processi, le tecniche o le pratiche alternative che hanno vantaggi analoghi, ma evitano la formazione e il rilascio di sostanze chimiche elencate nell'allegato III.

    Articolo 7

    Gestione dei rifiuti

    1.  Chi produce e chi detiene rifiuti prende tutte le misure ragionevoli per evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell'allegato IV.

    2.  Nonostante la direttiva 96/59/CE ( 15 ), i rifiuti costituiti da una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che le contengono o ne sono contaminati, sono smaltiti o recuperati con tempestività e conformemente all'allegato V, parte 1, in modo da garantire che il contenuto di inquinanti organici persistenti sia distrutto o trasformato irreversibilmente affinché i rifiuti residui e i rilasci non presentino alcuna caratteristica degli inquinanti organici persistenti.

    Nel corso di tale smaltimento o recupero, qualsiasi sostanza elencata nell'allegato IV può essere separata dai rifiuti, a condizione di essere successivamente smaltita a norma del primo comma.

    3.  Le operazioni di smaltimento o recupero che possono portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al reimpiego delle sostanze elencate all'allegato IV sono vietate.

    4.  In deroga al paragrafo 2:

    ▼M4

    a) rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che ne sono contaminati, possono in alternativa essere smaltiti o recuperati in conformità della pertinente normativa comunitaria, purché il tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione che saranno indicati nell'allegato IV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3. Finché i valori limite di concentrazione non saranno stabiliti secondo tale procedura, l'autorità competente di uno Stato membro può adottare o applicare valori limite di concentrazione ovvero specifici requisiti tecnici con riferimento allo smaltimento o recupero dei rifiuti di cui alla presente lettera;

    ▼C1

    b) uno Stato membro o l'autorità competente designata da detto Stato membro può, in casi eccezionali, consentire che i rifiuti elencati nell'allegato V, parte 2, che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV o ne sono contaminati fino a valori limite di concentrazione da indicare nell'allegato V, parte 2, siano in alternativa trattati secondo uno dei metodi elencati all'allegato V, parte 2, a condizione che:

    i) il detentore interessato abbia dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente dello Stato membro in questione, che la decontaminazione dei rifiuti con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato IV non è fattibile, che la distruzione o trasformazione irreversibile del contenuto di inquinanti organici persistenti, eseguita secondo le migliori pratiche ambientali ovvero le migliori tecniche disponibili, non rappresenta l'opzione preferibile sotto il profilo ambientale, e che l'autorità competente abbia quindi autorizzato l'operazione alternativa;

    ii) detta operazione sia conforme alla pertinente legislazione comunitaria e alle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni supplementari di cui al paragrafo 6; e

    iii) lo Stato membro in questione abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione dell'autorizzazione e dei motivi che la giustificano.

     

    Ai fini del paragrafo 4, lettera b), la Commissione stabilisce valori limite di concentrazione nell'allegato V, parte 2. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

     ◄

    Fino a quando tali limiti di concentrazione non saranno stabiliti:

    a) l'autorità competente può adottare o applicare valori limite di concentrazione o requisiti tecnici specifici per i rifiuti trattati a norma del paragrafo 4, lettera b);

    b) allorché i rifiuti sono trattati a norma del paragrafo 4, lettera b) i detentori interessati forniscono all'autorità competente informazioni sul tenore dell'inquinante organico persistente dei rifiuti.

    6.  La Commissione può, se del caso, e tenendo conto degli sviluppi tecnici e dei pertinenti orientamenti e decisioni internazionali e di eventuali autorizzazioni concesse da uno Stato membro o dalla autorità competente designata dallo Stato membro in conformità del paragrafo 4 e dell'allegato V, adottare misure supplementari in connessione con l'attuazione del presente articolo. La Commissione definisce un formato per la presentazione delle informazioni da parte gli Stati membri in conformità del paragrafo 4, lettera b), punto iii). Tali misure sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

    7.  Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione riesamina le deroghe al paragrafo 4 alla luce degli sviluppi internazionali e tecnici, segnatamente con riferimento alla loro preferibilità sotto il profilo ambientale.

    Articolo 8

    Piani di attuazione

    1.  Nell'elaborazione dei loro piani di attuazione nazionali gli Stati membri danno tempestivamente al pubblico opportunità concrete di partecipare a tale processo, in conformità delle rispettive procedure nazionali.

    2.  Non appena adottano il piano di attuazione nazionale conformemente agli obblighi assunti a norma della convenzione, gli Stati membri ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

    3.  Nel preparare i piani di attuazione la Commissione e gli Stati membri scambiano informazioni sul loro contenuto, se del caso.

    4.  Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione elabora un piano per attuare gli obblighi assunti dalla Comunità a norma della convenzione.

    Non appena la Commissione adotta il piano di attuazione comunitario ne informa gli Stati membri.

    La Commissione riesamina e aggiorna il piano d'attuazione comunitario come opportuno.

    Articolo 9

    Monitoraggio

    La Commissione e gli Stati membri predispongono, in stretta collaborazione, adeguati programmi e meccanismi compatibili con lo stato dell'arte, per fornire in modo continuativo dati comparabili risultanti dal monitoraggio della presenza nell'ambiente di diossine, furani e PCB quali indicati nell'allegato III. Nel predisporre detti programmi e meccanismi si tiene debitamente conto degli sviluppi avvenuti nell'ambito del protocollo e della convenzione.

    Articolo 10

    Scambio di informazioni

    1.  La Commissione e gli Stati membri agevolano e istituiscono lo scambio di informazioni, all'interno della Comunità e con i paesi terzi, riguardo alla riduzione, alla minimizzazione o all'eliminazione, ove fattibile, della produzione, dell'uso e dei rilasci di inquinanti organici persistenti e alle alternative a dette sostanze, specificando i rischi e i costi socio-economici connessi a tali alternative.

    2.  La Commissione e gli Stati membri, secondo il caso, incentivano e agevolano, per quanto concerne gli inquinanti organici persistenti:

    a) i programmi di sensibilizzazione riguardanti in particolare gli effetti sulla salute e sull'ambiente e le alternative a tali inquinanti, nonché la riduzione o eliminazione della produzione, dell'uso e dei rilasci dei medesimi nell'ambiente; i programmi sono destinati in particolare a:

    i) responsabili politici e decisionali;

    ii) gruppi particolarmente vulnerabili;

    b) la fornitura di informazioni al pubblico;

    c) la formazione di lavoratori, scienziati ed insegnanti, nonché del personale tecnico e dirigente.

    3.  Salvo il disposto della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale ( 16 ), le informazioni riguardanti l'ambiente, e la salute e la sicurezza delle persone non sono considerate riservate. La Commissione e gli Stati membri che scambiano altre informazioni con un paese terzo tutelano tutte le informazioni riservate, come mutualmente convenuto.

    Articolo 11

    Assistenza tecnica

    In conformità degli articoli 12 e 13 della convenzione, la Commissione e gli Stati membri collaborano per fornire un'assistenza tecnica e finanziaria adeguata e tempestiva ai paesi in via di sviluppo e ai paesi ad economia in transizione per assisterli, su richiesta ed entro l'ambito delle risorse disponibili nonché tenendo conto delle loro particolari esigenze, a sviluppare e potenziare le capacità di ottemperare agli obblighi che incombono su detti paesi in forza della convenzione. Tale sostegno può essere anche canalizzato attraverso organizzazioni non governative.

    Articolo 12

    Comunicazioni e rapporti

    1.  Gli Stati membri inviano, ogni tre anni, alla Commissione informazioni sull'applicazione del presente regolamento, comprese le informazioni su infrazioni e sanzioni.

    2.  Gli Stati membri forniscono alla Commissione, a scadenze annue, dati statistici sui quantitativi totali, effettivi o stimati, relativi alla produzione e all'immissione in commercio di sostanze elencate nell'allegato I o II.

    3.  Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue:

    a) informazioni sintetiche ricavate dalle notificazioni sulle scorte pervenute a norma dell'articolo 5, paragrafo 2;

    b) informazioni sintetiche ricavate dagli inventari dei rilasci di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

    c) informazioni sintetiche riguardanti la presenza nell'ambiente delle diossine, dei furani e dei PCB quali indicati nell'allegato III, come ottenute ai sensi dell'articolo 9.

    4.  Per quanto concerne i dati e le informazioni che gli Stati membri devono comunicare ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione mette a punto preliminarmente un formato comune secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

    5.  La Commissione, secondo la periodicità stabilita dalla conferenza delle parti della convenzione, compila, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma del paragrafo 2, un rapporto relativo alle sostanze che figurano nella convenzione e lo comunica al segretariato della convenzione.

    6.  La Commissione compila ogni tre anni un rapporto sull'applicazione del presente regolamento e lo integra con le informazioni già disponibili nell'ambito dell'EPER, istituito dalla decisione 2000/479/CE ( 17 ), e dell'inventario delle emissioni CORINAIR del programma EMEP (programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti atmosferiche in Europa) nonché con le informazioni presentate dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo per costituire un rapporto di sintesi. Tale rapporto include informazioni sul ricorso alle deroghe di cui all'articolo 7, paragrafo 4. Un sommario di tale sintesi viene trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio e reso pubblico tempestivamente.

    Articolo 13

    Sanzioni

    Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e adottano ogni provvedimento per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e provvedono poi a dare immediata notificazione delle eventuali modificazioni successive.

    ▼M4

    Articolo 14

    Modificazioni degli allegati

    1.  Quando una sostanza viene aggiunta agli elenchi della convenzione o del protocollo, ove opportuno la Commissione modifica di conseguenza gli allegati I, II e III.

    Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

    2.  Quando una sostanza viene aggiunta agli elenchi della convenzione o del protocollo la Commissione, ove opportuno, modifica di conseguenza l'allegato IV.

    Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

    3.  La Commissione adotta le modificazioni delle voci degli allegati I, II e III, anche al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

    Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

    4.  La Commissione adotta le modifiche alle voci figuranti all'allegato IV e le modifiche all'allegato V, compreso il loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

    Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

    ▼C1

    Articolo 15

    Autorità competenti

    Ogni Stato membro designa la o le autorità competenti incaricate di espletare le funzioni amministrative necessarie ai fini del presente regolamento e ne informa la Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore del medesimo.

    Articolo 16

    Comitato per le questioni generali

    1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE per tutte le questioni ai sensi del presente regolamento, ad eccezione di quelle relative ai rifiuti.

    2.  Nei in casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    ▼M4

    3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    ▼C1

    Articolo 17

    Comitato per le questioni relative ai rifiuti

    1.  Per le questioni relative ai rifiuti ai sensi del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

    2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    ▼M4

    3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    ▼C1

    Articolo 18

    Modificazione della direttiva 79/117/CEE

    Alla parte B dell'allegato della direttiva 79/117/CEE, «Composti organici clorurati persistenti», le voci da 1 a 8 sono soppresse.

    Articolo 19

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I

    ELENCO DELLE SOSTANZE VIETATE

    PARTE A   Sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo



    Sostanza

    N. CAS

    N. CE

    Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

    Aldrin

    309-00-2

    206-215-8

    Clordano

    57-74-9

    200-349-0

    Dieldrin

    60-57-1

    200-484-5

    Endrin

    72-20-8

    200-775-7

    Eptacloro

    76-44-8

    200-962-3

    Esaclorobenzene

    118-74-1

    200-273-9

    Mirex

    2385-85-5

    219-196-6

    Toxafene

    8001-35-2

    232-283-3

    Bifenili policlorurati (PCB)

    1336-36-3 e altri

    215-648-1 e altri

    Fatta salva la direttiva 96/59/CE, gli articoli già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati

    DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil) etano)

    50-29-3

    200-024-3

    Gli Stati membri possono autorizzare la produzione e l'utilizzazione attuali del DDT come prodotto intermedio per la produzione di dicofol in un sistema chiuso e limitato ad un sito fino al 1o gennaio 2014, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento.

    La Commissione riesamina tale deroga entro il 31 dicembre 2008 alla luce del risultato della valutazione nel quadro della direttiva 91/414/CEE (1)

    (1)   Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/30/CE della Commissione (GU L 77 del 13.3. 2004, pag. 50).

    PARTE B   Sostanze inserite solo nel protocollo



    Sostanza

    N. CAS

    N. CE

    DEroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

    Clordecone

    143-50-0

    205-601-3

    Esabromobifenile

    36355-01-8

    252-994-2

    HCH, compreso il lindano

    608-73-1, 58-89-9

    210-168-9, 200-401-2

    A titolo di deroga, gli Stati membri possono autorizzare i seguenti usi:

    a)  fino al 1o settembre 2006:

    — trattamento curativo professionale e industriale di legname, legno da costruzione e tronchi,

    — applicazioni industriali e domestiche per interni;

    b)  fino al 31 dicembre 2007:

    — l'HCH tecnico può essere utilizzato solo come prodotto intermedio nell'industria chimica,

    — i prodotti in cui almeno il 99 % degli isomeri dell'HCH è presente nella forma gamma (ossia il lindano) sono limitati all'uso come: insetticida per uso topico in campo sanitario e veterinario




    ALLEGATO II

    ELENCO DI SOSTANZE SOGGETTE A LIMITAZIONI

    image




    ALLEGATO III

    ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI RILASCI

    Sostanza (N. CAS)

    Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)

    Esaclorobenzene (HCB) (N. CAS: 118-74-1)

    Bifenili policlorurati (PCB)

    Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ( 18 )

    ▼M1




    ALLEGATO IV



    Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 7

    Sostanza

    N. CAS

    N. CE

    Valore limite di concentrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera a)

    Aldrin

    309-00-2

    206-215-8

    50 mg/kg

    Clordano

    57-74-9

    200-349-0

    50 mg/kg

    Dieldrin

    60-57-1

    200-484-5

    50 mg/kg

    Endrina

    72-20-8

    200-775-7

    50 mg/kg

    Eptacloro

    76-44-8

    200-962-3

    50 mg/kg

    Esaclorobenzene

    118-74-1

    200-273-9

    50 mg/kg

    Mirex

    2385-85-5

    219-196-6

    50 mg/kg

    Toxafene

    8001-35-2

    232-283-3

    50 mg/kg

    Bifenili policlorurati (PCB)

    1336-36-3 e altri

    215-648-1

    50 mg/kg (1)

    DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano]

    50-29-3

    200-024-3

    50 mg/kg

    Clordecone

    143-50-0

    205-601-3

    50 mg/kg

    Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)

     
     

    15 μg/kg (2)

    Somma di HCH alfa, beta e gamma

    58-89-9, 319-84-6, 319-85-7

    206-270-8, 206-271-3 e 200-401-2

    50 mg/kg

    Esabromobifenile

    36355-01-8

    252-994-2

    50 mg/kg

    (1)   Ove applicabile, deve essere utilizzato il metodo di calcolo istituito nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 12766-2.

    (2)    ►M5  


    PCDD

    TEF

    2,3,7,8-TeCDD

    1

    1,2,3,7,8-PeCDD

    1

    1,2,3,4,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDD

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

    0,01

    OCDD

    0,0003

    PCDF

    TEF

    2,3,7,8-TeCDF

    0,1

    1,2,3,7,8-PeCDF

    0,03

    2,3,4,7,8-PeCDF

    0,3

    1,2,3,4,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDF

    0,1

    2,3,4,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

    0,01

    1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

    0,01

    OCDF

    0,0003

     ◄

    ▼C1




    ALLEGATO V

    GESTIONE DEI RIFIUTI

    Parte 1   Smaltimento e recupero ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2

    Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, sono autorizzate le seguenti operazioni di smaltimento e recupero, conformemente agli allegati II.A e II.B della direttiva 75/442/CEE purché vengano effettuate in modo tale da assicurare la distruzione o la trasformazione irreversibile degli inquinanti organici persistenti.

    D9

    trattamento fisico-chimico,

    D10

    incenerimento a terra e

    R1

    impiego principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, eccetto i rifiuti contenenti PCB.

    ▼M5

    R4

    riciclo/recupero di metalli e di composti metallici alle seguenti condizioni: le operazioni si limitano ai residui di processi di produzione del ferro e dell’acciaio quali polveri o fanghi da trattamento dei gas, scaglie di laminazione o polveri di filtri di acciaierie contenti zinco, polveri di sistemi di depurazione dei gas delle fonderie di rame e rifiuti simili e residui di lisciviazione contenenti piombo generati dalla produzione di metalli non ferrosi. Sono esclusi i rifiuti contenenti PCB. Le operazioni sono limitate ai processi per il recupero di ferro e leghe di ferro (altoforno, forno a tino e forno a suola) e di metalli non ferrosi (processo Waelz in forno rotativo, processi con bagno di fusione che utilizzano forni verticali oppure orizzontali), a condizione che gli impianti soddisfino come minimo i valori limite di emissione di PCDD e PCDF stabiliti nella direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti ( 19 ), indipendentemente dal fatto che i processi siano soggetti alla direttiva in questione o no, e fatte salve le altre disposizioni della direttiva 2000/76/CE, qualora applicabili, e le disposizioni della direttiva 96/61/CE.

    ▼C1

    Sono autorizzate le operazioni di pretrattamento prima della distruzione o della trasformazione irreversibile, conformemente alla presente parte dell'allegato, purché una sostanza di cui all'allegato IV che sia stata isolata dai rifiuti durante la fase di pretrattamento sia successivamente smaltita conformemente alla presente parte dell'allegato. ►M5   Se soltanto una parte di un prodotto o di un rifiuto, come un rifiuto di apparecchiature, contiene inquinanti organici persistenti o ne è contaminata, deve essere separata e successivamente smaltita in conformità delle prescrizioni del presente regolamento. ◄ Inoltre, le operazioni di reimballaggio e di stoccaggio temporaneo possono essere svolte prima di un siffatto pretrattamento o prima della distruzione o trasformazione irreversibile conformemente alla presente parte dell'allegato.

    ▼M2

    Parte 2   Rifiuti e operazioni cui si applica l’articolo 7, paragrafo 4, lettera b)

    Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), sono autorizzate le seguenti operazioni riguardo ai rifiuti specificati, definiti dal codice a sei cifre, come risulta dalla classificazione nella decisione 2000/532/CE ( 20 ).

    ▼M3

    È possibile effettuare operazioni di pretrattamento prima dello stoccaggio permanente a norma della presente parte dell’allegato, a condizione che la sostanza elencata nell’allegato IV isolata dai rifiuti durante il pretrattamento sia successivamente smaltita secondo quanto disposto alla parte 1 del presente allegato. Inoltre, le operazioni di reimballaggio e di stoccaggio temporaneo possono essere svolte prima di tale pretrattamento o prima dello stoccaggio permanente conformemente alla presente parte dell’allegato.

    ▼M2



    Rifiuti come classificati nella decisione 2000/532/CE

    Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all’allegato IV (1)

    Operazione

    10

    RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

    Aldrin: 5 000 mg/kg;

    Clordano: 5 000 mg/kg;

    Dieldrin: 5 000 mg/kg;

    Endrin: 5 000 mg/kg;

    Eptacloro: 5 000 mg/kg;

    Esaclorobenzene: 5 000 mg/kg;

    Mirex: 5 000 mg/kg;

    Toxafene: 5 000 mg/kg;

    Bifenili policlorurati (PCB) (3): 50 mg/kg;

    DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano]: 5 000 mg/kg;

    Clordecone: 5 000 mg/kg;

    Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) (6) 5 mg/kg;

    Somma di HCH alfa, beta e gamma: 5 000 mg/kg;

    Esabromobifenile: 5 000 mg/kg

    Soltanto stoccaggio permanente:

    — formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde,

    — miniere di sale, o

    — discarica per rifiuti pericolosi (purché i rifiuti siano solidificati o stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti al sottocapitolo 1903 della decisione 2000/532/CE)

    purché si sia adempiuto agli obblighi della direttiva 1999/31/CE del Consiglio (4) e della decisione 2003/33/CE del Consiglio (5) e purché si sia dimostrato che l’operazione scelta è preferibile sotto il profilo ambientale

    10 01

    Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

    10 01 14 * (2)

    Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento contenenti sostanze pericolose

    10 01 16 *

    Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento contenenti sostanze pericolose

    10 02

    Rifiuti dell’industria del ferro e dell’acciaio

    10 02 07 *

    Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

    10 03

    Rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio

    10 03 04 *

    Scorie della produzione primaria

    10 03 08 *

    Scorie saline della produzione secondaria

    10 03 09 *

    Scorie nere della produzione secondaria

    10 03 19 *

    Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

    10 03 21 *

    Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

    10 03 29 *

    Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

     
     

    10 04

    Rifiuti della metallurgia termica del piombo

    10 04 01 *

    Scorie della produzione primaria e secondaria

    10 04 02 *

    Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

    10 04 04 *

    Polveri dai gas di combustione

    10 04 05 *

    Altre polveri e particolato

    10 04 06 *

    Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

    10 05

    Rifiuti della metallurgia termica dello zinco

    10 05 03 *

    Polveri dei gas di combustione

    10 05 05 *

    Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

    10 06

    Rifiuti della metallurgia termica del rame

    10 06 03 *

    Polveri dei gas di combustione

    10 06 06 *

    Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

    10 08

    Rifiuti della metallurgia termica di altri metalli non ferrosi

    10 08 08 *

    Scorie saline della produzione primaria e secondaria

    10 08 15 *

    Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

    10 09

    Rifiuti della fusione di materiali ferrosi

    10 09 09 *

    Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

    16

    RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO

    16 11

    Scarti di rivestimenti e materiali refrattari

    16 11 01 *

    Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche contenenti sostanze pericolose

    16 11 03 *

    Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

    17

    RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

    17 01

    Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

    17 01 06 *

    Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

    17 05

    Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) rocce e fanghi di dragaggio

    17 05 03 *

    Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

    17 09

    Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione

    17 09 02 *

    Rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

    17 09 03 *

    Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi i rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

    19

    RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, PREPARAZIONE DI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO FUORI SITO E ALL’USO INDUSTRIALE

    19 01

    Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

    19 01 07 *

    Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

    19 01 11 *

    Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

    19 01 13 *

    Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

    19 01 15 *

    Ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

    19 04

    Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

    19 04 02 *

    Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

     
     

    19 04 03 *

    Fase solida non vetrificata

     
     

    (1)   I limiti si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale.

    (2)   I rifiuti contrassegnati da un asterisco * vanno considerati pericolosi e sono pertanto soggetti alle disposizioni di detta direttiva.

    (3)   Ove applicabile, deve essere utilizzato il metodo di calcolo istituito nelle norme europee EN 12766-1 e EN 12766-2.

    (4)   Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

    (5)   Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27).

    (6)    ►M5  


    PCDD

    TEF

    2,3,7,8-TeCDD

    1

    1,2,3,7,8-PeCDD

    1

    1,2,3,4,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDD

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

    0,01

    OCDD

    0,0003

    PCDF

    TEF

    2,3,7,8-TeCDF

    0,1

    1,2,3,7,8-PeCDF

    0,03

    2,3,4,7,8-PeCDF

    0,3

    1,2,3,4,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDF

    0,1

    2,3,4,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

    0,01

    1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

    0,01

    OCDF

    0,0003

     ◄



    ( 1 ) GU C 32 del 5.2.2004, pag. 45.

    ( 2 ) Parere del Parlamento europeo del 26 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 aprile 2004.

    ( 3 ) Convenzione sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.

    ( 4 ) Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.

    ( 5 ) GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

    ( 6 ) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/21/CE della Commissione (GU L 57 del 25.2.2004, pag. 4).

    ( 7 ) GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 775/2004 della Commissione (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 27).

    ( 8 ) GU C 322 del 17.11.2001, pag. 2.

    ( 9 ) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

    ( 10 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    ( 11 ) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

    ( 12 ) Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    ( 13 ) Direttiva 2001/59/CE della Commissione, del 6 agosto 2001, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).

    ( 14 ) Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrati dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

    ( 15 ) Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31).

    ( 16 ) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

    ( 17 ) Decisione 2000/479/CE della Commissione, del 17 luglio 2000, in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) (GU L 192 del 28.7.2000, pag. 36).

    ( 18 ) Ai fini degli inventari di emissione, sono utilizzati i seguenti quattro indicatori: benzo(a)pirene, benzo(b) fluorantene, benzo(k)fluorantene e indeno(1,2,3-cd)pirene.

    ( 19 ) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

    ( 20 ) Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).

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