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Document 02004R0314-20200219

    Consolidated text: Regolamento (CE) n. 314/2004del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/314/2020-02-19

    02004R0314 — IT — 19.02.2020 — 024.002


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    ▼C3

    REGOLAMENTO (CE) N. 314/2004DEL CONSIGLIO,

    del 19 febbraio 2004,

    relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

    ▼B

    (GU L 055 del 24.2.2004, pag. 1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

     M1

    REGOLAMENTO (CE) N. 1488/2004 DELLA COMMISSIONE del 20 agosto 2004

      L 273

    12

    21.8.2004

     M2

    REGOLAMENTO (CE) N. 898/2005 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 2005

      L 153

    9

    16.6.2005

     M3

    REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2005 DELLA COMMISSIONE del 1o agosto 2005

      L 201

    40

    2.8.2005

     M4

    REGOLAMENTO (CE) N. 1367/2005 DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 2005

      L 216

    6

    20.8.2005

     M5

    REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

      L 363

    1

    20.12.2006

     M6

    REGOLAMENTO (CE) N. 236/2007 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2007

      L 66

    14

    6.3.2007

     M7

    REGOLAMENTO (CE) N. 412/2007 DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 2007

      L 101

    6

    18.4.2007

     M8

    REGOLAMENTO (CE) N. 777/2007 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2007

      L 173

    3

    3.7.2007

     M9

    REGOLAMENTO (CE) N. 702/2008 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2008

      L 195

    19

    24.7.2008

     M10

    REGOLAMENTO (CE) N. 1226/2008 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2008

      L 331

    11

    10.12.2008

     M11

    REGOLAMENTO (CE) N. 77/2009 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 2009

      L 23

    5

    27.1.2009

     M12

    REGOLAMENTO (UE) N. 173/2010 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2010

      L 51

    13

    2.3.2010

     M13

    REGOLAMENTO (UE) N. 174/2011 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 2011

      L 49

    23

    24.2.2011

     M14

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 151/2012 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2012

      L 49

    2

    22.2.2012

    ►M15

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 145/2013 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2013

      L 47

    63

    20.2.2013

     M16

    REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

      L 158

    1

    10.6.2013

     M17

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 915/2013 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 2013

      L 252

    23

    24.9.2013

    ►M18

    REGOLAMENTO (UE) N. 153/2014 DEL CONSIGLIO del 17 febbraio 2014

      L 50

    1

    20.2.2014

     M19

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/275 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2015

      L 47

    15

    20.2.2015

     M20

    REGOLAMENTO (UE) 2015/612 DEL CONSIGLIO del 20 aprile 2015

      L 102

    1

    21.4.2015

    ►M21

    REGOLAMENTO (UE) 2015/1919 DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2015

      L 281

    1

    27.10.2015

     M22

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1921 DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 2015

      L 281

    5

    27.10.2015

     M23

    REGOLAMENTO (UE) 2016/214 DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 2016

      L 40

    1

    17.2.2016

     M24

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/218 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2016

      L 40

    7

    17.2.2016

    ►M25

    REGOLAMENTO (UE) 2017/284 DEL CONSIGLIO del 17 febbraio 2017

      L 42

    1

    18.2.2017

     M26

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/223 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2018

      L 43

    10

    16.2.2018

     M27

    REGOLAMENTO (UE) 2019/278 DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 2019

      L 47

    1

    19.2.2019

     M28

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/283 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2019

      L 47

    36

    19.2.2019

    ►M29

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1163 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2019

      L 182

    33

    8.7.2019

    ►M30

    REGOLAMENTO(UE) 2020/213 DEL CONSIGLIO del 17 febbraio 2020

      L 45

    1

    18.2.2020

    ►M31

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/219 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 2020

      L 44

    17

    18.2.2020


    Rettificato da:

     C1

    Rettifica, GU L 046, 17.2.2009, pag.  79 (77/2009)

     C2

    Rettifica, GU L 075, 21.3.2009, pag.  28 (77/2009)

    ►C3

    Rettifica, GU L 089, 24.3.2020, pag.  5 (2020/213)




    ▼B

    ▼M30

    REGOLAMENTO (CE) N. 314/2004DEL CONSIGLIO,

    del 19 febbraio 2004,

    relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

    ▼B



    Articolo 1

    Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

    a) 

    per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme orali di assistenza;

    b) 

    per «fondi» si intendono le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:

    i) 

    contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

    ii) 

    depositi presso istituti finanziari o altri enti, saldi di conti, debiti e titoli di debito;

    iii) 

    titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi;

    iv) 

    interessi, dividendi o altri redditi da capitale o ratei attivi;

    v) 

    credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;

    vi) 

    lettere di credito, polizze di carico, atti di cessione;

    vii) 

    documenti comprovanti partecipazioni in fondi o risorse finanziarie;

    viii) 

    qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione;

    c) 

    per «congelamento dei fondi» si intende il blocco preventivo di qualsiasi movimento, trasferimento, alterazione, utilizzo o operazione attinente ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

    d) 

    per «risorse economiche» si intendono le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

    e) 

    per «congelamento delle risorse economiche» si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche.

    Articolo 2

    Sono vietati:

    a) 

    la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;

    b) 

    il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;

    c) 

    la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o risultato, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui alle lettere a) o b).

    Articolo 3

    È vietato:

    a) 

    vendere, fornire, trasferire o esportare, consapevolmente e deliberatamente, direttamente o indirettamente, attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna e figuranti nell'allegato I, originarie o meno della Comunità e destinate a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;

    b) 

    concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;

    c) 

    fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;

    d) 

    partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni di cui alle lettere a), b) o c).

    Articolo 4

    1.  In deroga agli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare:

    a) 

    la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi a:

    i) 

    equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o a programmi di potenziamento istituzionale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della Comunità;

    ii) 

    materiali per le operazioni di gestione delle crisi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite;

    b) 

    la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature figuranti nell'allegato I destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, e la fornitura di assistenza finanziaria, finanziamenti e assistenza tecnica in relazione a tali operazioni.

    2.  Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.

    ▼M25

    Articolo 4 bis

    1.  In deroga all'articolo 3, l'autorità competente, figurante nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore o dello Stato membro dal quale provengono le sostanze esplosive o le relative attrezzature può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di sostanze esplosive e relative attrezzature di cui al punto 4 dell'allegato I, nonché la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica, qualora le sostanze esplosive e le relative attrezzature siano destinate e saranno utilizzate unicamente per un uso civile in progetti nel settore minerario o infrastrutturale.

    2.  L'autorizzazione di cui al presente articolo è concessa conformemente alle modalità previste dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.

    3.  Gli esportatori forniscono all'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare la loro domanda di autorizzazione.

    4.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, con almeno due settimane di anticipo, della sua intenzione di concedere un'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

    ▼B

    Articolo 5

    Gli articoli 2 e 3 non si applicano agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati nello Zimbabwe da dipendenti delle Nazioni Unite, da dipendenti dell'Unione europea, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

    Articolo 6

    1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a singoli membri del governo dello Zimbabwe e a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi collegati figuranti nell'allegato III.

    2.  È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi figuranti nell'allegato III, o destinarli a loro vantaggio.

    3.  È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

    ▼M18

    4.  Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospese nella misura in cui riguardano persone ed entità elencate nell’allegato IV.

    ▼B

    Articolo 7

    1.  In deroga all'articolo 6 le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che essi ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:

    a) 

    necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

    b) 

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di servizi legali;

    c) 

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese amministrative connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati;

    d) 

    necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che la relativa autorità competente abbia comunicato a tutte le altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

    La relativa autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa ai sensi del presente paragrafo.

    2.  L'articolo 6, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

    a) 

    interessi o altri profitti legati a tali conti; o

    b) 

    pagamenti connessi a contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data in cui tali conti sono divenuti soggetti al regolamento (CE) n. 310/2002 o al presente regolamento,

    a condizione che gli eventuali interessi, profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

    Articolo 8

    1.  Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

    a) 

    fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato II, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;

    b) 

    collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

    2.  Tutte le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

    3.  Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

    Articolo 9

    Il congelamento di fondi e risorse economiche o la mancata messa a disposizione di fondi effettuati ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

    Articolo 10

    La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

    Articolo 11

    La Commissione è autorizzata a:

    a) 

    modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;

    b) 

    modificare l'allegato III sulla base delle decisioni adottate in relazione all'allegato della posizione comune 2004/161/PESC.

    ▼M21

    Articolo 11 bis

    1.  L'allegato III indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.

    2.  L'allegato III include, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

    ▼B

    Articolo 12

    Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche di tali norme.

    Articolo 13

    Il presente regolamento si applica:

    a) 

    nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

    b) 

    a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

    c) 

    a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio della Comunità;

    d) 

    a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

    e) 

    a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità che svolgano attività commerciali nella Comunità.

    Articolo 14

    Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    ▼M25




    ALLEGATO I

    Elenco delle attrezzature previste dall'articolo 3 che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna

    1. 

    Armi da fuoco, munizioni e relativi accessori:

    1.1. 

    armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;

    1.2. 

    munizioni appositamente progettate per le armi da fuoco di cui al punto 1.1 e relative componenti appositamente progettate;

    1.3. 

    strumenti di puntamento non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

    2. 

    Bombe e bombe a mano non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

    3. 

    I seguenti veicoli:

    3.1. 

    veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;

    3.2. 

    veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;

    3.3. 

    veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate, compreso il materiale da costruzione con protezione balistica;

    3.4. 

    veicoli appositamente progettati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti;

    3.5. 

    veicoli appositamente progettati per l'installazione di barriere mobili;

    3.6. 

    componenti di veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5 appositamente progettate a fini antisommossa.

    Nota 1: Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

    Nota 2: Ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi.

    4. 

    Sostanze esplosive e attrezzature collegate:

    4.1. 

    apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e relative componenti appositamente progettate, tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli airbag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler);

    4.2. 

    cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;

    4.3. 

    altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e sostanze collegate:

    a) 

    amatolo;

    b) 

    nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);

    c) 

    nitroglicole;

    d) 

    tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

    e) 

    cloruro di picrile;

    f) 

    2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

    5. 

    Equipaggiamenti di protezione non sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE:

    5.1. 

    giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all'arma bianca;

    5.2. 

    elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

    Nota: Questa voce non contempla:

    — 
    le attrezzature appositamente progettate per discipline sportive;
    — 
    le attrezzature appositamente progettate per soddisfare requisiti di sicurezza e di lavoro.
    6. 

    Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.

    7. 

    Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

    8. 

    Filo spinato a lame di rasoio.

    9. 

    Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm.

    10. 

    Apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione degli articoli di cui al presente elenco.

    11. 

    Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.

    ▼M15




    ALLEGATO II

    Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 4, 7 e 8 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

    ▼M29

    BELGIO

    https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

    https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

    https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

    BULGARIA

    https://www.mfa.bg/en/101

    REPUBBLICA CECA

    www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

    DANIMARCA

    http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

    GERMANIA

    http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

    ESTONIA

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

    IRLANDA

    http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

    GRECIA

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    SPAGNA

    http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

    FRANCIA

    http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

    CROAZIA

    http://www.mvep.hr/sankcije

    ITALIA

    https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

    CIPRO

    http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

    LETTONIA

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIA

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUSSEMBURGO

    https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

    UNGHERIA

    http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

    MALTA

    https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

    PAESI BASSI

    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

    AUSTRIA

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

    POLONIA

    https://www.gov.pl/web/dyplomacja

    PORTOGALLO

    http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

    ROMANIA

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVENIA

    http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

    SLOVACCHIA

    https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

    FINLANDIA

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

    SVEZIA

    http://www.ud.se/sanktioner

    REGNO UNITO

    https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

    Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

    Commissione europea

    Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

    EEAS 07/99

    1049 Bruxelles, Belgio

    E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

    ▼M31




    ALLEGATO III

    Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 6

    I.   Persone



    Nome (ed eventuali pseudonimi)

    Informazioni sull’identità

    Motivi

    2)  Mugabe, Grace

    Data di nascita 23.7.1965

    Passaporto n. AD001159

    ID 63-646650Q70

    Ex segretaria della lega femminile dello ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front), coinvolta in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell’uomo e lo Stato di diritto. È entrata in possesso dell’Iron Mask Estate nel 2002; si sostiene che ricavi illecitamente grossi profitti dalle attività di estrazione dei diamanti.

    5)  Chiwenga, Constantine

    Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, generale (ex comandate dell’esercito, generale di divisione)

    Data di nascita 25.8.1956

    Passaporto AD000263

    ID 63-327568M80

    Membro del comando operativo congiunto e complice nell’elaborazione o nella direzione della politica statale di repressione. Ha usato l’esercito per impossessarsi di aziende agricole. Durante le elezioni del 2008 è stato il principale artefice delle violenze associate al processo del ballottaggio delle elezioni presidenziali.

    6)  Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

    Generale di squadra aerea

    Data di nascita 1.11.1955

    ID 29-098876M18

    Alto ufficiale e membro del comando operativo congiunto ZANU-PF, complice nell’elaborazione o nella direzione della politica statale di oppressione. Coinvolto nelle violenze politiche, fra l’altro durante le elezioni del 2008 nel Mashonaland occidentale e a Chiadzwa.

    7)  Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)

    Comandante dell’esercito nazionale dello Zimbabwe, generale di divisione

    Data di nascita 25.8.1956 o 24.12.1954

    ID 63-357671H26

    Alto responsabile dell’esercito, compromesso con il governo e complice nell’elaborazione o nella direzione della politica statale di oppressione.

    II.   Entità



    Nome

    Informazioni sull’identità

    Motivi

    Zimbabwe Defence Industries

    10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe

    Associata al ministero della difesa e alla fazione ZANU-PF del governo.

    ▼M30




    ALLEGATO IV

    ELENCO DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4



    Persone

     

    Nome (ed eventuali pseudonimi)

    3.

    Chiwenga, Constantine

    4.

    Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

    5.

    Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)

    6.

    Mugabe, Grace

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