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Document 02003R1342-20151116

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione del 28 luglio 2003 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1342/2015-11-16

2003R1342 — IT — 16.11.2015 — 009.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1342/2003 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2003

che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso

(GU L 189 dell'29.7.2003, pag. 12)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 777/2004 DELLA COMMISSIONE del 26 aprile 2004

  L 123

50

27.4.2004

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1092/2004 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 2004

  L 209

9

11.6.2004

 M3

REGOLAMENTO (CE) N. 830/2006 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 2006

  L 150

3

3.6.2006

 M4

REGOLAMENTO (CE) N. 945/2006 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 2006

  L 173

12

27.6.2006

 M5

REGOLAMENTO (CE) N. 1713/2006 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2006

  L 321

11

21.11.2006

►M6

REGOLAMENTO (CE) N. 1917/2006 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2006

  L 365

82

21.12.2006

►M7

REGOLAMENTO (CE) N. 1996/2006 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2006

  L 398

1

30.12.2006

►M8

REGOLAMENTO (CE) N. 514/2008 DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 2008

  L 150

7

10.6.2008

►M9

REGOLAMENTO (CE) N. 84/2009 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 2009

  L 24

5

28.1.2009

►M10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 418/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2012

  L 130

1

17.5.2012

►M11

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2000 DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2015

  L 292

4

10.11.2015


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 111, 5.5.2009, pag.  51 (514/2008)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1342/2003 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2003

che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ( 2 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 11,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ( 3 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ( 4 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 13, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ( 5 ), ha subito diverse e sostanziali modificazioni ( 6 ) ed è perciò opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Data l'esistenza di prassi commerciali specifiche di settori dei cereali e del riso, è opportuno stabilire modalità complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ( 7 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 ( 8 ).

(3)

Nel caso di gare per l'esportazione di scorte d'intervento, deve essere indicato il quantitativo e la destinazione per i quali il titolo è rilasciato ed è necessario stabilire le indicazioni particolari che il titolo d'esportazione deve contenere, in particolare nel caso di gare per la restituzione, per esportazioni di alimenti composti a base di cereali, per aiuti alimentari e per la fissazione della tassa all'esportazione.

(4)

Il periodo di validità dei titoli d'importazione e d'esportazione per i vari prodotti deve essere fissato in base alle esigenze del mercato e della buona gestione, conferendo, data la situazione della concorrenza sul mercato mondiale, una validità particolarmente lunga per le esportazioni di malto, ma con una data di scadenza fissata tuttavia al 30 settembre per i titoli rilasciati anteriormente al 1o luglio, affinché non vengano assunti impegni all'esportazione per la nuova campagna, prima del raccolto dell'orzo.

(5)

Tenuto conto del rischio di rilascio di titoli per volumi troppo grandi, è opportuno stabilire un termine d'attesa di tre giorni per il rilascio effettivo dei titoli per l'esportazione di tutti i cereali e della maggior parte di prodotti trasformati a base di cereali, ad eccezione delle esportazioni, di carattere non commerciale, effettuate per le forniture di aiuto alimentare, sia comunitario che nazionale, nonché per talune forniture effettuate da organismi a scopo umanitario.

(6)

Dato che la decisione della Commissione di non dare seguito ad una domanda di titolo d'esportazione alla scadenza del termine di attesa di tre giorni, può impedire, in determinati casi, la continuità delle forniture di prodotti la cui regolarità di approvvigionamento è invece necessaria, occorre offrire la possibilità agli operatori, che ne fanno domanda, di ottenere un titolo d'esportazione senza restituzione, fatta salva l'applicazione di condizioni specifiche di utilizzazione.

(7)

Si devono rendere più restrittive e, di conseguenza, più conformi alle consuetudini commerciali del settore cerealicolo varie disposizioni dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000, relative alle richieste di titoli d'esportazione per alcuni prodotti, presentate in vista di gare in paesi terzi importatori.

(8)

Tenuto conto della situazione della concorrenza sul mercato mondiale dei cereali e del riso, si deve prevedere il rilascio di titoli d'esportazione con una durata di validità speciale per i principali prodotti compreso il frumento duro, e per quantitativi minimi relativamente elevati, concedendo per tali quantitativi minimi un vantaggio ai paesi ACP. Il rilascio del titolo deve essere subordinato a determinate condizioni supplementari, relative in particolare alla presentazione all'organismo competente del contratto di consegna entro un determinato termine.

(9)

Si devono fissare i tassi della cauzione per i titoli d'importazione e d'esportazione, differenziandoli per gruppi di prodotti, a seconda delle possibili fluttuazioni della restituzione o della tassa all'importazione durante il periodo di validità del titolo, privilegiando le forniture ai paesi ACP.

(10)

È opportuno indicare gli importi della restituzione all'esportazione applicabili in caso di proroga del periodo di validità del titolo per causa di forza maggiore, in applicazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere emesso dal comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



▼M8

Articolo 1

1.  Il presente regolamento stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata attuato dal regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione ( 9 ) per i prodotti elencati nell'allegato I, parti I e II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 10 ).

2.  Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 376/2008 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1301/2006 ( 11 ) e (CE) n. 1454/2007 ( 12 ).

▼B

Articolo 2

1.  Quando è richiesto ai fini di una gara bandita conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ( 13 ), il titolo d'esportazione è rilasciato soltanto per i quantitativi per i quali il richiedente è stato dichiarato aggiudicatario.

Il titolo d'esportazione è valido soltanto a concorrenza del quantitativo indicato nella casella 17. Nella casella 19 del titolo è indicata la cifra «0».

2.  Le richieste di titoli d'esportazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93 devono riportare nella casella 7 l'indicazione della destinazione prevista. Il titolo obbliga ad esportare verso tale destinazione.

Si intende per destinazione l'insieme dei paesi per i quali è fissato uno stesso tasso di restituzione o una stessa aliquota della tassa all'esportazione.

▼M7

Articolo 3

1.  Nel caso di una gara per la restituzione all'esportazione, nella casella 22 del titolo deve essere indicata, in lettere e in cifre, l'aliquota della tassa all'esportazione riportata nella dichiarazione d'attribuzione dell'aggiudicazione. L'aliquota è espressa in euro e preceduta da una delle diciture riportate nell'allegato VII del presente regolamento.

2.  Nel caso di una gara per la tassa all'esportazione, nella casella 22 del titolo deve essere indicata, in lettere e in cifre, l'aliquota della tassa all'esportazione riportata nella dichiarazione d'attribuzione dell'aggiudicazione. L'aliquota è espressa in euro e preceduta da una delle diciture riportate nell'allegato VIII.

▼B

Articolo 4

1.  In deroga all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1291/2000, per i prodotti appartenenti ai codici NC 1101 00 15 , 1102 20 , 1103 11 10 e 1103 13 , l'interessato può indicare, nella domanda di titoli di esportazione, prodotti appartenenti a due suddivisioni contigue a dodici cifre delle suddette sottovoci.

Inoltre, sono definite le seguenti categorie di prodotti, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1291/2000:



categoria 1:

1108 11 00 9200 , 1108 11 00 9300

categoria 2:

1108 12 00 9200 , 1108 12 00 9300

categoria 3:

1108 13 00 9200 , 1108 13 00 9300

categoria 4:

1108 19 10 9200 , 1108 19 10 9300

categoria 5:

1702 30 51 9000 , 1702 30 91 9000 , 1702 90 50 9100

categoria 6:

1702 30 59 9000 , 1702 30 99 9000 , 1702 40 90 9000 , 1702 90 50 9900 , 2106 90 55 9000 .

▼M2

categoria 7:

1006 20 11 9000 , 1006 20 13 9000 , 1006 20 15 9000 , 1006 20 92 9000 , 1006 20 94 9000 , 1006 20 96 9000

categoria 8:

1006 30 21 9000 , 1006 30 23 9000 , 1006 30 25 9000 , 1006 30 42 9000 , 1006 30 44 9000 , 1006 30 46 9000

categoria 9:

1006 30 61 9100 , 1006 30 63 9100 , 1006 30 65 9100 , 1006 30 92 9100 , 1006 30 94 9100 , 1006 30 96 9100

categoria 10:

1006 30 61 9900 , 1006 30 63 9900 , 1006 30 65 9900 , 1006 30 92 9900 , 1006 30 94 9900 , 1006 30 96 9900 .

▼B

Le suddivisioni a dodici cifre indicate nella domanda sono riportate sul titolo di esportazione.

2.  In deroga all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1291/2000, per i prodotti appartenenti ai codici NC 2309 10 11 , 2309 10 13 , 2309 10 31 , 2309 10 33 , 2309 10 51 , 2309 10 53 , 2309 90 31 , 2309 90 33 , 2309 90 41 , 2309 90 43 , 2309 90 51 e 2309 90 53 che contengono meno del 50 % in peso di prodotti lattiero-caseari, la domanda di titolo di esportazione deve riportare:

a) nella casella 15, la descrizione del prodotto e il rispettivo codice a dodici cifre; l'interessato può indicare prodotti appartenenti a due o più suddivisioni contigue a dodici cifre della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione, in tal caso nella casella 15 occorre apporre la dicitura: «preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CE) n. 1517/95»;

b) nella casella 16 la dicitura «2309»;

c) nelle caselle 17 e 18, il quantitativo di alimenti composti che deve essere esportato;

d) nella casella 20, se noto, il tenore di prodotti cerealicoli da incorporare nell'alimento composto, distinguendo il granturco dagli altri cereali; altrimenti, qualora ci si avvalga della facoltà indicata alla lettera a) per compilare la casella 15 indicando due o più suddivisioni: la forcella di integrazione di granturco e altri cereali.

Le indicazioni contenute nella domanda sono riportate nel titolo di esportazione.

▼M7

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione ( 14 ) e dell'articolo 16, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 3072/95, nella casella 22 del titolo di esportazione è riportata una delle diciture di cui all'allegato IX del presente regolamento.

▼M8

Articolo 6

1.  Il periodo di validità dei titoli di importazione e di esportazione è definito come segue:

a) per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 376/2008, diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo, è fissato nel suddetto allegato;

b) salvo diversa disposizione, per i prodotti importati o esportati nell'ambito di contingenti tariffari gestiti con metodi diversi dal metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande, conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 15 ) (principio «primo arrivato, primo servito»): a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, fino alla fine del secondo mese successivo al mese del rilascio;

c) per i prodotti esportati per i quali è stata fissata una restituzione e per i prodotti per i quali è stata fissata una tassa all'esportazione il giorno della presentazione della domanda di titolo: a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, fino alla fine del quarto mese successivo al mese del rilascio.

▼M9

2.  In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda i prodotti di cui all’allegato II, parte II, punto A, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità dei titoli di esportazione scade il sessantesimo giorno successivo al giorno del rilascio, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del citato regolamento, qualora non sia stata stabilita una restituzione, con o senza fissazione anticipata, o qualora tali prodotti siano esportati senza restituzione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento.

▼M8

3.  In deroga al paragrafo 1, la validità dei titoli di esportazione per i quali è stata fissata una restituzione per i prodotti dei codici NC 1702 30 , 1702 40 , 1702 90 e 2106 90 scade entro:

a) il 30 giugno per le domande presentate entro il 31 maggio di ciascuna campagna di commercializzazione;

b) il 30 settembre per le domande presentate dal 1o giugno di una campagna di commercializzazione al 31 agosto della campagna successiva;

c) 30 giorni dalla data di rilascio del titolo per le domande presentate dal 1o al 30 settembre della stessa campagna di commercializzazione.

4.  In deroga al paragrafo 1, su richiesta dell'operatore, la validità dei titoli di esportazione per i quali è stata fissata una restituzione per i prodotti dei codici NC 1107 10 19 , 1107 10 99 e 1107 20 00 scade entro:

a) il 30 settembre dell'anno civile in corso, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1o gennaio ed il 30 aprile;

b) la fine dell'undicesimo mese successivo al mese del rilascio, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1o luglio ed il 31 ottobre;

c) il 30 settembre dell'anno civile successivo, quando il titolo è stato rilasciato tra il 1o novembre ed il 31 dicembre.

5.  I titoli rilasciati in conformità ai paragrafi 2, 3 e 4 riportano, nella casella 22, una delle diciture elencate nell'allegato X.

6.  Qualora sia previsto un particolare periodo di validità dei titoli d'importazione per le importazioni originarie e in provenienza da determinati paesi terzi, la richiesta di titolo ed il titolo riportano, nelle caselle 7 e 8, l'indicazione dei paesi di provenienza e d'origine. Il titolo obbliga ad importare da tali paesi.

▼M10

7.  In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dai titoli di cui al paragrafo 4 del presente articolo non sono trasferibili.

▼M8 —————

▼M8

Articolo 8

1.  I titoli di esportazione dei prodotti per i quali è stata fissata una restituzione o una tassa sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo non sia stata adottata dalla Commissione alcuna azione specifica ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento, dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1501/1995 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1518/1995 della Commissione ( 16 ) e a condizione che il quantitativo oggetto delle domande di titoli sia stato comunicato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

Il primo comma non si applica ai titoli rilasciati nell'ambito di gare né ai titoli rilasciati per un'operazione di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ( 17 ), di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 376/2008. Detti titoli di esportazione sono rilasciati il primo giorno lavorativo successivo alla data di accettazione dell'offerta.

2.  I titoli di esportazione dei prodotti per i quali non è stata fissata una restituzione o una tassa sono rilasciati il giorno di presentazione della domanda.

▼M9

3.  In deroga al paragrafo 1, i titoli di esportazione per i prodotti per cui è stata fissata una restituzione sono rilasciati su richiesta di un operatore il giorno della presentazione della domanda, purché la domanda precisi che il titolo è rilasciato senza restituzione e che, qualora una tassa all’esportazione sia applicabile al momento dell’accettazione della dichiarazione di esportazione, tale tassa si applica ai prodotti in questione. Sulla domanda e sul titolo di esportazione rilasciato figura in questo caso, nella casella 20, una delle menzioni riportate all’allegato I bis.

▼M8

Articolo 9

1.  La Commissione può decidere:

a) di stabilire una percentuale di accettazione dei quantitativi richiesti, ma per i quali non sono stati ancora rilasciati i titoli;

b) di respingere le domande per le quali i titoli di esportazione non sono stati ancora rilasciati;

c) di sospendere la presentazione delle domande di titoli per cinque giorni lavorativi al massimo.

La sospensione di cui al primo comma, lettera c), può essere prolungata in conformità alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2.  Qualora i quantitativi richiesti vengano ridotti o respinti, la cauzione del titolo viene immediatamente svincolata per i quantitativi non concessi.

3.  L’interessato può revocare la domanda di titolo entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale di accettazione di cui al paragrafo 1, lettera a), nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea qualora detta percentuale sia inferiore all’80 % del quantitativo richiesto. Gli Stati membri svincolano in tal caso la cauzione.

4.  Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 non si applicano alle esportazioni effettuate in esecuzione di aiuti alimentari comunitari e nazionali previsti nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, nonché per la realizzazione di altre azioni comunitarie di forniture alimentari gratuite.

▼B

Articolo 10

1.  In caso di esportazione in base ad una gara bandita in un paese terzo importatore, il titolo d'esportazione per il frumento tenero, il frumento duro, la segala, l'orzo, il granturco, il riso, la farina di frumento e di segala, le semole ed i semolini di frumento duro ed i prodotti appartenenti ai codici NC 2309 10 11 , 2309 10 13 , 2309 10 31 , 2309 10 33 , 2309 10 51 , 2309 10 53 , 2309 90 31 , 2309 90 33 , 2309 90 41 , 2309 90 43 , 2309 90 51 e 2309 90 53 aventi un tenore di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 % in peso, è valido a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla data entro cui debbono essere soddisfatti tutti gli obblighi derivanti dall'attribuzione.

2.  Il periodo di validità del titolo non può essere superiore a quattro mesi, a decorrere dal mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo stesso, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

3.  In deroga all'articolo 49, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1291/2000, le richieste di titoli possono essere presentate soltanto a decorrere dal quarto giorno feriale precedente il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la gara.

4.  In deroga all'articolo 49, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il periodo massimo intercorrente tra il termine ultimo per la presentazione delle offerte e l'informazione, prevista alle lettere da a) a d) di detto paragrafo, dell'organismo emittente da parte del richiedente sull'esito della gara, è pari a sei giorni feriali.

▼M8 —————

▼M8

Articolo 12

Il tasso della cauzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, da costituire ai sensi del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ( 18 ):

a) per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 376/2008, diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo, è fissato nel suddetto allegato;

b) salvo diversa disposizione, per i prodotti importati o esportati nell'ambito di contingenti tariffari è di:

i) 30 euro per tonnellata per i prodotti importati;

ii) 3 euro per tonnellata per i prodotti esportati senza restituzione;

c) per i prodotti esportati per i quali è stata fissata una restituzione o per i titoli relativi ai prodotti per i quali è stata fissata una tassa all'esportazione il giorno della presentazione della domanda di titolo:

i) 20 euro per tonnellata per i prodotti dei codici NC 1102 20 , 1103 13 , 1104 19 50 , 1104 23 10 , 1108 , 1702 e 2106 ;

ii) 10 euro per tonnellata per gli altri prodotti;

▼M9

iii) 3 EUR per tonnellata per i prodotti ai quali si applica l’articolo 8, paragrafo 3.

▼B

Articolo 13

Qualora, in applicazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1291/2000, il periodo di validità del titolo sia stato prorogato, si applica il correttivo vigente il giorno della presentazione della domanda di titolo per esportazioni da effettuare nell'ultimo mese del normale periodo di validità del titolo stesso.

La restituzione all'esportazione è inoltre adeguata a norma dell'articolo 14 del presente regolamento.

Articolo 14

1.  L'importo della restituzione applicabile a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del suddetto regolamento, esclusi il granturco e il sorgo, viene adeguato, durante il periodo compreso tra i mesi di agosto e maggio di una stessa campagna, mediante un importo pari alla maggiorazione mensile applicabile al prezzo d'intervento stabilito per tale campagna.

Per il granturco e il sorgo tale restituzione è adeguata, durante il periodo compreso tra il novembre di una campagna e l'agosto della campagna successiva, mediante un importo pari alla maggiorazione mensile applicabile ai prezzi d'intervento stabiliti per le campagne considerate.

Il primo adeguamento interviene il primo giorno del mese di calendario successivo a quello della domanda di titolo. Gli adeguamenti ulteriori sono applicati mensilmente.

Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1766/92, esclusi il granturco e il sorgo, la restituzione, adeguata a norma del primo comma e in vigore in maggio resta applicabile per il mese di giugno. Per il granturco e il sorgo la restituzione, adeguata a norma del secondo comma e in vigore in agosto resta applicabile nel mese di settembre.

2.  L'adeguamento di cui al paragrafo 1 non si applica quando l'importo della restituzione è pari a zero.

3.  Qualora la validità del titolo oltrepassi la fine della campagna e l'esportazione intervenga durante la nuova campagna, l'importo della restituzione, senza aggiungere le maggiorazioni mensili di cui al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1766/92, esclusi il granturco e il sorgo, viene corretto con un importo pari alla divergenza dei prezzi tra la due campagne. Tale divergenza dei prezzi interviene il 1o luglio ed è composta dai seguenti elementi:

a) la differenza tra i prezzi d'intervento, senza maggiorazione mensile, della vecchia e della nuova campagna;

b) un importo pari alla maggiorazione mensile, moltiplicata per il numero di mesi trascorsi tra il mese di agosto (incluso) e il mese della domanda di titolo (incluso).

Se la divergenza dei prezzi è superiore all'importo della restituzione di cui trattasi, l'importo della restituzione corretta viene azzerato.

La restituzione, corretta con un importo pari alla divergenza di prezzi, viene aumentata a decorrere dal mese di agosto della nuova campagna, conformemente alle modalità indicate al paragrafo 1, tenendo conto dell'importo della maggiorazione mensile vigente per la nuova campagna.

4.  Per quanto concerne il granturco e il sorgo si applicano mutatis mutandis le stesse modalità di adeguamento indicate al paragrafo 3 con le seguenti eccezioni:

a) il 30 settembre è considerato come fine campagna;

b) la divergenza dei prezzi summenzionata interviene il 1o ottobre invece che il 1o luglio;

c) il mese di agosto è sostituito dal mese di novembre;

d) le maggiorazioni mensili sono quelle valide per le campagne di commercializzazione considerate.

Articolo 15

1.  Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (CEE) n. 1766/92 e di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 3072/95, all'importo che risulta da ciascuno degli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 14 del presente regolamento viene applicato il coefficiente di trasformazione previsto per il prodotto di cui trattasi.

2.  L'importo della restituzione applicabile a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), dello stesso regolamento, è adeguato, nel periodo che va dal mese di ottobre al mese di luglio, di un importo pari alla maggiorazione mensile applicabile al prezzo d'intervento del risone fissato per la stessa campagna, a seconda della fase di trasformazione applicando il relativo coefficiente di trasformazione.

Il primo adeguamento viene effettuato il primo giorno del mese civile successivo a quello della domanda di titolo. Gli adeguamenti successivi sono applicati mensilmente.

3.  L'adeguamento di cui al paragrafo 2 non si applica quando l'importo della restituzione è pari a zero.

4.  Qualora la validità del titolo oltrepassi la fine della campagna e l'esportazione intervenga durante la nuova campagna, l'importo della restituzione, senza aggiungere le maggiorazioni mensili di cui al paragrafo 2, viene corretto con un importo pari alla divergenza tra i prezzi d'intervento del risone tra la nuova e la vecchia campagna, a seconda della fase di trasformazione, applicando il relativo coefficiente di trasformazione.

Tale divergenza di prezzo interviene il 1o settembre ed è costituita dai seguenti elementi:

a) la differenza tra i prezzi d'intervento del risone, senza maggiorazione mensile, della vecchia e della nuova campagna;

b) un importo pari alla maggiorazione mensile, moltiplicata per il numero di mesi trascorsi fra il mese di ottobre (incluso) e il mese della domanda di titolo (incluso).

A questi due elementi si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente alla fase di trasformazione in cui è esportato il prodotto.

Se la divergenza dei prezzi è superiore all'importo della restituzione di cui trattasi, l'importo della restituzione corretta viene azzerato.

L'importo della restituzione è ridotto degli elementi di cui al secondo comma, lettere a) e b), a seconda della fase di lavorazione, ed è maggiorato, a partire dal mese di ottobre della nuova campagna, conformemente alle regole indicate al paragrafo 2, tenendo conto dell'importo della maggiorazione mensile vigente per la nuova campagna.

Articolo 16

1.  Per quanto concerne i titoli d'esportazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) ogni giorno lavorativo:

i) le domande di titoli o l'assenza di domande di titolo;

ii) le domande di titoli di cui all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000, presentate il giorno lavorativo precedente il giorno della comunicazione;

iii) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli, in base alle domande di cui all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000;

b) entro il 15 di ogni mese, per il mese precedente:

i) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di aiuto alimentare;

ii) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli e che non sono stati utilizzati, nonché l'importo della restituzione o della tassa all'esportazione per ogni codice;

iii) i quantitativi ai quali non si applica l'articolo 8, paragrafo 1 e per i quali sono stati rilasciati i titoli;

c) una volta per campagna, ed entro il 30 aprile, le informazioni relative ai quantitativi esatti utilizzati in relazione ai titoli, tenendo conto della tolleranza prevista dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

La comunicazione concernente le domande e i quantitativi, di cui al primo comma, deve indicare:

a) il quantitativo per ciascun codice di prodotto a dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione. Qualora un titolo sia stato rilasciato per più codici a dodici cifre, deve essere indicato solo il primo codice;

b) il quantitativo per ciascun codice ripartito secondo la destinazione, qualora il tasso della restituzione o della tassa all'esportazione vari in funzione di essa.

▼M6

2.  Per quanto riguarda i titoli di importazione diversi da quelli destinati all'amministrazione dei contingenti tariffari di importazione e disciplinati dal regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano giornalmente alla Commissione, unicamente per via elettronica, mediante i formulari messi a loro disposizione dalla Commissione e alle condizioni previste dal sistema informatico da essa istituito, i quantitativi totali oggetto di titolo per origine e per codice di prodotto e, per il frumento tenero, per categoria di qualità. L'origine è indicata anche nelle comunicazioni relative ai titoli di importazione per il riso.

▼M12

3.  Gli Stati membri non sono tenuti a comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), e lettere b) e c), durante i periodi in cui non sono fissate restituzioni all'esportazione, tasse all'esportazione o aiuti alimentari.

4.  Le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ( 19 ).

▼B

Articolo 17

Il regolamento (CE) n. 1162/95 è abrogato.

Tale regolamento si applica ai titoli rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M8 —————

▼M9




ALLEGATO I bis

MENZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3

in bulgaro

:

износ без възстановяване — приложими експортни такси — Регламент (ЕО) № 1342/2003, член 8, параграф 3

in spagnolo

:

Exportación sin restitución — Gravámenes por exportación aplicables — Reglamento (CE) no 1342/2003, artículo 8, apartado 3

in ceco

:

Vývoz bez náhrady – platné vývozní poplatky – Nařízení (ES) č. 1342/2003, čl. 8 odst. 3

in danese

:

Eksport uden restitution — Eksportafgifter gældende — Forordning (EF) nr. 1342/2003, artikel 8, stk. 3

in tedesco

:

Ausfuhr ohne Erstattung — Ausfuhrabgaben finden Anwendung — Verordnung (EG) Nr. 1342/2003, Artikel 8 Absatz 3

in estone

:

Toetuseta eksport – kohaldatakse ekspordimakse – määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8 lõige 3

in greco

:

Εξαγωγή χωρίς επιστροφή — Επιβαλλόμενοι φόροι κατά την εξαγωγή — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 άρθρο 8 παράγραφος 3

in inglese

:

Export without refund — Export taxes applicable — Regulation (EC) No 1342/2003, Article 8(3)

in francese

:

Exportation sans restitution — Taxes à l'exportation applicables — Règlement (CE) no 1342/2003, article 8, paragraphe 3

▼M11

in croato

:

Izvoz bez subvencije – primjena izvoznih pristojbi – Uredba (EZ) br. 1342/2003, članak 8. stavak 3

▼M9

in irlandese

:

Onnmhairiú gan aisíoc – cánacha onnmhairiúcháin infheidhme – Rialachán (CE) Uimh. 1342/2003, Airteagal 8, mír 3

in italiano

:

Esportazione senza restituzione — Tasse all’esportazione applicabili — Regolamento (CE) n. 1342/2003, articolo 8, paragrafo 3

in lettone

:

Eksports bez kompensācijas – Piemērojamie izvedmuitas nodokļi – Regulas (EK) Nr. 1342/2003 8. panta 3. punkts

in lituano

:

Eksportas be grąžinamosios išmokos – Eksportui taikytini mokesčiai – Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8 straipsnio 3 dalis

in ungherese

:

Visszatérítés nélküli kivitel – Kiviteli vám alkalmazandó – Az 1342/2003/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése

in maltese

:

Esportazzjoni bla rifużjoni — Taxxi tal-esportazzjoni applikabbli — L-Artikolu 8(3) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

in olandese

:

Uitvoer zonder restitutie — Uitvoerbelasting van toepassing — Verordening (EG) nr. 1342/2003, artikel 8, lid 3

in polacco

:

Wywóz bez refundacji – Stosowane podatki wywozowe – art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

in portoghese

:

Exportação sem restituição — Imposições de exportação aplicáveis — Regulamento (CE) n.o 1342/2003, artigo 8.o, n.o 3

in rumeno

:

Export fără restituire – Taxe la export aplicabile – Regulamentul (CE) nr. 1342/2003, articolul 8 alineatul (3)

in slovacco

:

Vývoz bez náhrady – Platné vývozné poplatky – Nariadenie (ES) č. 1342/2003 článok 8 ods. 3

in sloveno

:

Izvoz brez nadomestila – Veljavne izvozne takse – Uredba (ES) št. 1342/2003, člen 8(3)

in svedese

:

Export utan bidrag – Exportavgifter tillämpliga – Förordning (EG) nr 1342/2003, artikel 8.3

in finlandese

:

Vienti ilman vientitukea – Sovellettavat vientiverot – Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 3 kohta

▼M7 —————

▼B




ALLEGATO V

Regolamento abrogato e relative modificazioni



Regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione

(GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2)

Regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione (unicamente per quanto riguarda l'articolo 9 di tale regolamento)

(GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51)

Regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (unicamente per quanto riguarda l'articolo 7 di tale regolamento)

(GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55)

Regolamento (CE) n. 1617/95 della Commissione

(GU L 154 del 5.7.1995, pag. 5)

Regolamento (CE) n. 1861/95 della Commissione

(GU L 177 del 28.7.1995, pag. 86)

Regolamento (CE) n. 2147/95 della Commissione

(GU L 215 del 9.9.1995, pag. 4)

Regolamento (CE) n. 2917/95 della Commissione

(GU L 305 del 19.12.1995, pag. 53)

Regolamento (CE) n. 285/96 della Commissione

(GU L 37 del 15.2.1996, pag. 18)

Regolamento (CE) n. 1029/96 della Commissione

(GU L 137 dell'8.6.1996, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 1527/96 della Commissione

(GU L 190 del 31.7.1996, pag. 23)

Regolamento (CE) n. 932/97 della Commissione

(GU L 135 del 27.5.1997, pag. 2)

Regolamento (CE) n. 444/98 della Commissione [rettificato con regolamento (CE) n. 2067/2002, GU L 318 del 22.11.2002, pag. 6]

(GU L 56 del 26.2.1998, pag. 12)

Regolamento (CE) n. 1432/1999 della Commissione

(GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 56)

Regolamento (CE) n. 2110/2000 della Commissione

(GU L 250 del 5.10.2000, pag. 23)

Regolamento (CE) n. 409/2001 della Commissione

(GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 27)

Regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione [unicamente per quanto riguarda il riferimento fatto nell'articolo 5 di tale regolamento all'articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 1162/95]

(GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16)

Regolamento (CE) n. 904/2002 della Commissione

(GU L 142 del 31.5.2002, pag. 25)

Regolamento (CE) n. 1006/2002 della Commissione

(GU L 153 del 13.6.2002, pag. 5)

Regolamento (CE) n. 1322/2002 della Commissione

(GU L 194 del 23.7.2002, pag. 22)

Regolamento (CE) n. 2305/2002 della Commissione

(GU L 348 del 21.12.2002, pag. 92)

Regolamento (CE) n. 498/2003 della Commissione

(GU L 74 del 20.3.2003, pag. 15)




ALLEGATO VI



TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1162/95

Presente regolamento

Articoli 1, primo e secondo trattino

Articolo 1, lettere a) e b)

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, primo, secondo, terzo e quarto trattino

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b), c) e d)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1 bis,

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2, primo comma, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e c)

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 2 bis

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 3 bis

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 7 bis, paragrafo 3, lettere da a) a f)

Articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a f)

Articolo 7 bis, paragrafo 3, lettera g)

Articolo 9, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 7 bis, paragrafi da 4 a 6

Articolo 9, paragrafi da 4 a 6

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, primo e secondo trattino

Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b)

Articolo 9, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 9, paragrafi da 3 a 8

Articolo 11, paragrafi da 3 a 8

Articolo 10, lettera a), primo, secondo e terzo trattino

Articolo 12, lettera a), punti i), ii) e iii)

Articolo 10, lettera b), primo e secondo trattino

Articolo 12, lettera b), punti i) e ii)

Articolo 10, lettere c) e d)

Articolo 12, lettere c) e d)

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1 bis

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 2 bis, primo, secondo, terzo e quarto trattino

Articolo 14, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d)

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 4 bis

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 5, primo comma

Articolo 15, paragrafo 4, primo comma

Articolo 12, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), primo comma

Articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), secondo comma

Articolo 12, paragrafo 5, secondo comma, lettera b)

Articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 5, terzo, quarto e quinto comma

Articolo 15, paragrafo 4, terzo, quarto e quinto comma

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), primo comma, punto i), primo trattino

Articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), primo comma, punto i), secondo trattino

Articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto ii)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), primo comma, punto ii)

Articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 16, paragrafo 1, primo comma lettera c)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, primo e secondo trattino

Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b)

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 17

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 18

Allegati I, II, III e IV

Allegati I, II, III e IV

Allegato V

Allegato VI

▼M7




ALLEGATO VII

Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 1

  in bulgaro: Офериран размер на основното възстановяване при износ

  in spagnolo: Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado

  in ceco: Nabídková výše pro základní vývozní náhradu

  in danese: Tilslagssats for basiseksportrestitutionen

  in tedesco: Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung

  in estone: Pakkumiskutsega kinnitatud eksporditoetus

  in greco: Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά την εξαγωγή

  in inglese: Tendered rate of basic export refund

  in francese: Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé

▼M11

  in croato: Iznos osnovne izvozne subvencije utvrđen natječajem

▼M7

  in italiano: Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato

  in lettone: Pamata izvešanas kompensācijas likme

  in lituano: Pagrindinės eksporto grąžinamosios išmokos dydis

  in ungherese: Az alap export-visszatérítés megítélt hányada

  in maltese: Rata aġġudikata ta' rifużjoni bażika fuq l-esportazzjoni

  in olandese: Gegunde basisrestitutie bij uitvoer

  in polacco: Przyznana stawka podstawowej refundacji wywozowej

  in portoghese: Taxa de restituição de base à exportação adjudicada

  in rumeno: Rată de restituire de bază la exportul adjudecat

  in slovacco: Základná sadzba vývoznej náhrady ustanovená v rámci výberového konania

  in sloveno: Dodatna stopnja dajatve na osnovi izvoznih nadomestil

  in finlandese: Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä

  in svedese: Anbudssats för exportbidrag




ALLEGATO VIII

Diciture di cui all’articolo 3, paragrafo 2

  in bulgaro: Офериран размер на износна такса

  in spagnolo: Tipo del gravamen a la exportación adjudicado

  in ceco: Nabídková výše vývozního cla

  in danese: Tilslagssats for eksportafgiften

  in tedesco: Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe

  in estone: Pakkumiskutsega kinnitatud ekspordimaks

  in greco: -Ύψος φόρου κατά την εξαγωγή

  in inglese: Tendered rate of export tax

  in francese: Taux de la taxe à l'exportation adjugé

▼M11

  in croato: Iznos izvozne pristojbe utvrđen natječajem

▼M7

  in italiano: Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata

  in lettone: Izvešanas muitas nodevas likme

  in lituano: Eksporto muito mokesčio dydis

  in ungherese: Az exportadó megítélt mértéke

  in maltese: Rata aġġudikata ta' taxxa fuq l-esportazzjoni

  in olandese: Gegunde belasting bij uitvoer

  in polacco: Przyznana stawka podatku eksportowego

  in portoghese: Taxa de exportação adjudicada

  in rumeno: Rată din taxa de export adjudecată

  in slovacco: Vývozný poplatok ustanovený v rámci výberového konania

  in sloveno: Dodatna stopnja dajatve za izvozno pristojbino

  in finlandese: Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun määrä

  in svedese: Anbudssats för exportavgift




ALLEGATO IX

Diciture di cui all'articolo 5

  in bulgaro: Не се прилага износна такса

  in spagnolo: Gravamen a la exportación no aplicable

  in ceco: Vývozní clo se nepoužije

  in danese: Eksportafgift ikke anvendelig

  in tedesco: Ausfuhrabgabe nicht anwendbar

  in estone: Ekspordimaksu ei kohaldata

  in greco: Μη εφαρμοζόμενος φόρος κατά την εξαγωγή

  in inglese: Export tax not applicable

  in francese: Taxe à l'exportation non applicable

▼M11

  in croato: Izvozna pristojba se ne primjenjuje

▼M7

  in italiano: Tassa all'esportazione non applicabile

  in lettone: Exportadó nem alkalmazandó

  in lituano: Eksporto muitas netaikytinas

  in ungherese: Izvešanas muita netiek piemērota

  in maltese: Taxxa fuq l-esportazzjoni mhux applikabbli

  in olandese: Uitvoerbelasting niet van toepassing

  in polacco: Podatku eksportowego nie stosuje się

  in portoghese: Taxa de exportação não aplicável

  in rumeno: Taxă la export neaplicabilă

  in slovacco: Vývozný poplatok sa neuplatňuje

  in sloveno: Izvozni davek ni sprejemljiv

  in finlandese: Vientimaksua ei sovelleta

  in svedese: Exportavgift icke tillämplig.

▼M8




ALLEGATO X

Diciture di cui all'articolo 6, paragrafo 5

in bulgaro

:

специален срок на валидност, както е предвидено в член 6 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

in spagnolo

:

período especial de validez conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1342/2003

in ceco

:

zvláštní doba platnosti stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 1342/2003

in danese

:

Særlig gyldighedsperiode, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1342/2003.

in tedesco

:

besondere Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

in estone

:

erikehtivusaeg ajavahemik vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 6

in greco

:

Ειδική περίοδος ισχύος όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

in inglese

:

special period of validity as provided for in Article 6 of Regulation (EC) No 1342/2003

in francese

:

durées particulières de validité prévues à l’article 6 du règlement (CE) no 1342/2003

▼M11

in croato

:

posebni rok valjanosti utvrđen člankom 6. Uredbe (EZ) br. 1342/2003

▼M8

in italiano

:

periodo di validità particolare di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003

in lettone

:

Regulas (EK) Nr. 1342/2003 6. pantā paredzētais īpašais derīguma termiņš

in lituano

:

specialus galiojimo terminas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnyje

in ungherese

:

az 1342/2003/EK rendelet 6. cikke szerinti speciális érvényességi idő

in maltese

:

perjodu ta’ validità speċjali kif ipprovdut fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

in olandese

:

Bijzondere geldigheidsduur als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

in polacco

:

szczególny okres ważności przewidziany w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

in portoghese

:

período de eficácia especial conforme previsto no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

in rumeno

:

perioadă de valabilitate specială, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

in slovacco

:

osobitné obdobie platnosti podľa ustanovenia článku 6 nariadenia (ES) č. 1342/2003

in sloveno

:

posebno obdobje veljavnosti, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 1342/2003

in finlandese

:

Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 6 artiklan mukainen erityinen voimassaolo aika

in svedese

:

särskild giltighetstid enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1342/2003

▼M8 —————



( 1 ) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

( 2 ) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

( 3 ) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

( 4 ) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

( 5 ) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

( 6 ) Cfr. allegato V.

( 7 ) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

( 8 ) GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.

( 9 ) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

( 10 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

( 11 ) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

( 12 ) GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.

( 13 ) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

( 14 ) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

( 15 ) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

( 16 ) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

( 17 ) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

( 18 ) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

( 19 ) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

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