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Document 02003R0043-20050101
Commission Regulation (EC) No 43/2003 of 23 December 2002 laying down detailed rules for applying Council Regulations (EC) No 1452/2001, (EC) No 1453/2001 and (EC) No 1454/2001 as regards aid for the local production of crop products in the outermost regions of the European Union
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 43/2003 della Commissione del 23 dicembre 2002 recante modalità e applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti a favore delle produzioni locali di prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione
Regolamento (CE) n. 43/2003 della Commissione del 23 dicembre 2002 recante modalità e applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti a favore delle produzioni locali di prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione
No longer in force
)
02003R0043 — IT — 01.01.2005 — 004.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 43/2003 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 2002 (GU L 007 del 11.1.2003, pag. 25) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (CE) N. 995/2003 DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 2003 |
L 144 |
3 |
12.6.2003 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1812/2003 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 2003 |
L 265 |
21 |
16.10.2003 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1137/2004 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2004 |
L 221 |
3 |
22.6.2004 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 261/2005 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2005 |
L 46 |
34 |
17.2.2005 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 43/2003 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2002
recante modalità e applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti a favore delle produzioni locali di prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione
TITOLO I
AIUTI PER ETTARO
CAPO I
Regime generale
Articolo 1
Campo di applicazione
Il presente capo stabilisce le modalità di applicazione degli aiuti seguenti:
l'aiuto forfettario all'ettaro per la coltivazione della patata alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1453/2001;
l'aiuto all'ettaro per la coltivazione della canna da zucchero, di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1453/2001;
l'aiuto all'ettaro per i coltivatori di vimini, di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1453/2001;
l'aiuto all'ettaro per la coltivazione della barbabietola da zucchero, di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1453/2001;
l'aiuto all'ettaro per la coltura delle patate da semina, di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1453/2001;
l'aiuto all'ettaro per la produzione di cicoria, di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1453/2001;
l'aiuto forfettario all'ettaro per la coltura del tè, di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1453/2001;
l'aiuto forfettario all'ettaro per la coltura delle patate alimentari, di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1454/2001.
Articolo 2
Diritto all'aiuto
Gli aiuti di cui all'articolo 1 sono corrisposti ogni anno civile per le superfici:
che sono state seminate e sottoposte a tutte le normali operazioni colturali;
per le quali è stata presentata una domanda di aiuto a norma dell'articolo 54.
Inoltre, per l'aiuto di cui all'articolo 1, lettera d):
Articolo 3
Riduzioni
Ai fini della verifica del rispetto del limite della superficie massima di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1454/2001, qualora l'aiuto sia versato per due raccolti in un anno ottenuti sulla stessa superficie, quest'ultima è moltiplicata per 2.
Ai fini del calcolo della superficie ammissibile all'aiuto, è presa in considerazione esclusivamente la superficie utile per la coltura stagionale.
CAPO II
Vini v.q.p.r.d. dell'isola di Madera, delle Azzorre e delle isole Canarie
Articolo 4
Diritto all'aiuto
Possono beneficiare degli aiuti previsti all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1454/2001 soltanto le superfici:
Per determinare i produttori a cui deve essere versato l'aiuto:
Articolo 5
Domande di aiuto
La domanda di aiuto reca almeno le seguenti indicazioni:
nome, cognome e indirizzo del viticoltore o dell'associazione/organizzazione;
superfici coltivate per la produzione di v.q.p.r.d., in ettari e are, con il loro riferimento catastale o un'indicazione riconosciuta equivalente dall'ente incaricato del controllo delle superfici;
varietà delle uve utilizzate;
una stima della produzione che può essere vendemmiata.
Articolo 6
Versamento dell'aiuto
Dopo la constatazione dell'effettiva vendemmia e delle rese effettive delle superfici, lo Stato membro versa l'aiuto anteriormente al 1o aprile della campagna vitivinicola a cui si riferisce.
TITOLO II
AIUTI ALLE COLTURE
CAPO I
Ananassi
Articolo 7
Campo di applicazione
Il presente capo stabilisce le modalità d'applicazione dell'aiuto per la produzione di ananassi di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1453/2001.
Articolo 8
Dichiarazione preventiva
I produttori che desiderino beneficiare del regime di aiuto per la produzione di ananassi, di cui all'articolo 7, presentano una dichiarazione alle autorità competenti designate dal Portogallo entro il termine da esse stabilito. Tale termine è fissato in modo da consentire l'esecuzione dei necessari controlli in loco.
La dichiarazione reca almeno le informazioni seguenti:
Articolo 9
Domanda di aiuto
Le domande di aiuto sono presentate dai produttori:
Articolo 10
Versamento dell'aiuto
Le autorità competenti adottano le disposizioni necessarie per garantire che i quantitativi annui che possono beneficiare dell'aiuto non superino il volume fissato all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1453/2001.
CAPO II
Vaniglia e oli essenziali
Articolo 11
Campo di applicazione
Il presente capo stabilisce le modalità di applicazione degli aiuti seguenti:
l'aiuto alla produzione di vaniglia verde del codice NC ex 0905 00 00 destinata alla produzione di vaniglia essiccata (nera) o di estratti di vaniglia, previsto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1452/2001;
l'aiuto alla produzione di oli essenziali di geranio e di vetiver, di cui rispettivamente ai codici NC 3301 21 e 3301 26 , previsto dall'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1452/2001.
Articolo 12
Procedimenti di fabbricazione e caratteristiche tecniche
Le autorità competenti precisano i procedimenti tecnici di fabbricazione e definiscono le caratteristiche tecniche della vaniglia verde e degli oli essenziali di geranio e di vetiver che beneficiano dell'aiuto.
Articolo 13
Preparatori e organismi locali
L'aiuto di cui all'articolo 11, lettera b), è versato ai produttori per il tramite di organismi locali di raccolta e commercializzazione riconosciuti dalle autorità competenti.
Articolo 14
Obblighi dei preparatori e degli organismi
I preparatori e gli organismi locali si impegnano in particolare a:
Articolo 15
Coefficiente di riduzione
Se quantitativi che formano oggetto di domande di aiuto superano i quantitativi annui consentiti, le autorità competenti fissano un coefficiente di riduzione da applicare a ciascuna domanda.
Articolo 16
Pagamento dell'aiuto
Le autorità nazionali subordinano il pagamento dell'aiuto alla presentazione di bolle di consegna firmate congiuntamente dal produttore e, secondo i casi, dal preparatore o dall'organismo di raccolta e di commercializzazione riconosciuti.
CAPO III
Trasporto di canna da zucchero nei dipartimenti francesi d'oltremare
Articolo 17
Articolo 18
Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, l'importo unitario dell'aiuto fissato per un produttore non può superare:
la metà dei costi di trasporto per tonnellata stabiliti forfettariamente, conformemente al paragrafo 1;
gli importi massimi di seguito indicati per ciascun dipartimento:
L'aiuto al trasporto delle canne da zucchero è calcolato dalle autorità francesi rispettando per ciascun dipartimento, in considerazione dei quantitativi interessati, il seguente importo unitario medio:
TITOLO III
AIUTO ALLA TRASFORMAZIONE
CAPO I
Ortofrutticoli
Articolo 19
Campo di applicazione
L'aiuto di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1452/2001 è versato ai trasformatori riconosciuti dalla Francia, alle condizioni stabilite dal presente capitolo.
Articolo 20
Diritto all'aiuto
Articolo 21
Riconoscimento dei trasformatori
Le autorità competenti conferiscono il riconoscimento ai trasformatori ovvero alle associazioni o unioni di trasformatori legalmente costituite che ne fanno domanda, a condizione che:
dispongano di impianti idonei per la trasformazione degli ortofrutticoli; e
s'impegnano per iscritto a:
Articolo 22
Contratti di trasformazione
I contratti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001, di seguito denominati «contratti di trasformazione», sono stipulati per iscritto prima dell'inizio di ogni campagna. Essi assumono una delle forme seguenti:
contratto vincolante, da un lato, un singolo produttore o un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 e, dall'altro lato, un trasformatore o un'associazione o unione di trasformatori riconosciuti dalle autorità nazionali;
impegno di conferimento, quando l'organizzazione di produttori di cui alla lettera a) funge da trasformatore.
Il contratto di trasformazione reca in particolare le seguenti indicazioni:
la ragione sociale delle parti contraenti;
la designazione esatta del prodotto o dei prodotti oggetto del contratto;
i quantitativi di materie prime da fornire;
lo scadenzario delle consegne al trasformatore;
il prezzo che il trasformatore deve pagare al conferente per la materia prima, escluse le spese di condizionamento e trasporto e gli oneri fiscali che, se del caso, vengono indicati a parte. Il prezzo non può essere inferiore al prezzo minimo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1452/2002;
la designazione dei prodotti finiti che devono essere ottenuti.
Quando un'organizzazione di produttori funge anche da trasformatore, il contratto di trasformazione relativo alla sua produzione si considera stipulato dopo che sono stati trasmessi all'autorità competente, entro il termine di cui al paragrafo 6, i seguenti dati:
superficie totale, con gli estremi catastali o un'indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo di controllo, delle parcelle su cui è coltivata la materia prima;
stima del raccolto totale;
quantità destinata alla trasformazione;
calendario previsionale delle operazioni di trasformazione.
Articolo 23
Versamento del prezzo minimo
L'organizzazione di produttori versa integralmente ai produttori l'importo di cui al primo comma entro quindici giorni lavorativi dal suo ricevimento, mediante bonifico bancario o postale. Nel caso prospettato all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), il versamento può essere accreditato. La Francia provvede a controllare l'osservanza delle disposizioni del presente paragrafo e predispone sanzioni nei confronti dei responsabili dell'organizzazione di produttori inadempiente, proporzionate alla gravità dell'inadempienza.
Articolo 24
Qualità dei prodotti
Fermi restando i criteri minimi di qualità fissati o da fissare secondo la procedura prevista dall'articolo 46 del regolamento (CE) n. 2200/96, le materie prime consegnate al trasformatore in esecuzione dei contratti di trasformazione devono essere di qualità sana, leale e mercantile e idonee alla trasformazione.
Articolo 25
Domande di aiuto
Il trasformatore presenta all'organismo designato dalla Francia due domande di aiuto per campagna:
la prima per i prodotti trasformati tra il 1o gennaio e il 31 maggio;
la seconda per i prodotti trasformati tra il 1o giugno e il 31 dicembre.
Articolo 26
Coefficiente di riduzione
Articolo 27
Tenuta dei registri
Il trasformatore tiene registri nei quali figurano come minimo le seguenti informazioni:
le partite di materie prime acquistate e introdotte giornalmente nell'azienda in forza di contratti di trasformazione o di clausole aggiuntive, nonché i numeri delle eventuali ricevute rilasciate per ciascuna partita;
il peso di ciascuna partita, nonché il nome e l'indirizzo della controparte contrattuale;
le quantità di prodotti finiti ottenuti giornalmente con le materie prime per le quali è chiesto l'aiuto;
le quantità e i prezzi dei prodotti che escono dall'azienda del trasformatore, suddivisi per partita, con l'indicazione del destinatario. Tali indicazioni possono figurare nei registri con riferimento ai documenti giustificativi, sempreché questi contengano le informazioni precitate.
CAPO II
Zucchero
Sezione I
Zucchero di canna
Articolo 28
Campo di applicazione
Il presente capo stabilisce le modalità di applicazione degli aiuti seguenti:
aiuti per la trasformazione diretta della canna da zucchero in sciroppo di saccarosio o in rum agricolo, previsti dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1452/2001;
aiuti per la trasformazione diretta della canna da zucchero in sciroppo di saccarosio o in rum agricolo, previsti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1453/2001.
Articolo 29
Versamento dell'aiuto
Gli aiuti di cui all'articolo 28 sono versati, secondo i casi:
ai fabbricanti di sciroppo di saccarosio o ai distillatori:
sciroppo di saccarosio di purezza inferiore al 75 % utilizzato per la fabbricazione di aperitivi; oppure
rum agricolo conforme alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio ( 26 );
ai fabbricanti di sciroppo di zucchero o ai distillatori i cui impianti siano situati sul territorio di Madera, che trasformano direttamente la canna da zucchero raccolta a Madera.
L'importo dell'aiuto alla trasformazione:
di cui all'articolo 28, lettera a):
di cui all'articolo 28, lettera b):
Articolo 30
Prezzo minimo per la canna da zucchero
I prezzi minimi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1452/2001 e all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1453/2001 sono fissati come segue:
Il prezzo minimo si intende fissato per un prodotto sano, leale e mercantile, di ricchezza zuccherina standard. Lo stadio di consegna è franco fabbrica.
Articolo 31
Prezzo minimo
La prova del pagamento del prezzo minimo al produttore di canna è sostituita da un attestato redatto su carta libera dal fabbricante di sciroppo o dal distillatore. Tale attestato specifica:
il nome del fabbricante di sciroppo o del distillatore;
il nome del produttore della canna;
i quantitativi totali di canna per i quali è stato pagato il prezzo minimo fissato per l'anno civile di cui trattasi e che sono stati consegnati alla fabbrica di sciroppo o alla distilleria dal produttore nel corso del medesimo anno civile;
il quantitativo del prodotto per il quale è versato il prezzo minimo.
Articolo 32
Coefficiente di riduzione
La Francia può tuttavia suddividere per dipartimento il quantitativo di rum di cui al paragrafo 1, in funzione della quantità media di rum agricolo commercializzato dal dipartimento in questione nel corso delle campagne dal 1997 al 2001. In caso di superamento dei quantitativi globali per i quali è richiesto l'aiuto, i coefficienti di riduzione possono essere diversificati per dipartimento.
Sezione II
Zucchero di barbabietola
Articolo 33
Il presente capo stabilisce le modalità d'applicazione dell'aiuto di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1453/2001 a favore della trasformazione delle barbabietole raccolte nelle Azzorre in zucchero bianco.
Articolo 34
L'impresa di trasformazione presenta alle autorità competenti una domanda scritta. La domanda indica la produzione di zucchero bianco ottenuta dalle barbabietole raccolte nelle Azzorre ed è accompagnata:
dalla prova d'acquisto delle barbabietole per ciascun produttore che le ha consegnate alla trasformazione; e
dall'impegno scritto di non raffinare zucchero greggio durante il periodo di trasformazione delle barbabietole in zucchero bianco.
Articolo 35
Il Portogallo adotta tutte le misure necessarie perché gli aiuti siano erogati esclusivamente nei limiti previsti dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1453/2001.
CAPO III
Vino
Sezione I
Acquisto di mosto concentrato rettificato e aiuto per l'acquisto di alcole vinico a Madera
Articolo 36
I produttori stabiliti nell'isola di Madera che desiderano beneficiare dell'aiuto per l'acquisto di mosti concentrati rettificati da utilizzare nel processo di vinificazione per lo zuccheraggio dei vini liquorosi di Madera, oppure dell'aiuto all'acquisto di alcole vinico in applicazione dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1453/2001 presentano all'organismo competente entro una data fissata da quest'ultimo, e comunque entro e non oltre il 31 ottobre, una domanda nella quale figurano almeno i seguenti elementi:
Articolo 37
Sezione II
Aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi nell'isola di Madera e dei vini nelle isole Azzorre
Articolo 38
Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione:
Il contratto è concluso in base ad una domanda d'aiuto presentata una sola volta all'inizio del periodo summenzionato. La domanda contiene almeno i seguenti dati:
il nome e l'indirizzo del produttore richiedente;
il numero di partite oggetto del contratto d'invecchiamento e l'identificazione precisa di ciascuna partita (in particolare: numero del tino, quantitativo da invecchiare, ubicazione precisa);
per ciascuna partita, l'anno del raccolto, le caratteristiche tecniche del vino liquoroso in oggetto ed in particolare il titolo alcolometrico totale, il titolo alcolometrico effettivo, il tenore di zuccheri, l'acidità totale e volatile;
per ciascuna partita, il sistema di condizionamento;
per ciascuna partita l'indicazione del primo e dell'ultimo giorno del periodo di magazzinaggio.
TITOLO IV
CAPO I
Commercializzazione locale
Articolo 39
Campo di applicazione
Il presente capo stabilisce le modalità di applicazione degli aiuti a favore dei prodotti ortofrutticoli, delle piante vive e della floricoltura, raccolti o prodotti in loco e destinati all'approvvigionamento delle rispettive regione di produzione, previsti dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1454/2001.
Articolo 40
Diritto all'aiuto
Articolo 41
Contratti di fornitura
I contratti comprendono come minimo le seguenti indicazioni:
la ragione sociale dei contraenti;
la designazione precisa del prodotto o dei prodotti;
i quantitativi totali da consegnare e il calendario previsionale delle forniture;
i riferimenti e le superfici delle particelle sulle quali sono coltivati i prodotti oggetto del contratto e i nomi e gli indirizzi di ciascun produttore;
la durata dell'impegno;
la forma di condizionamento, le condizioni e i costi di trasporto;
la fase precisa di consegna.
Articolo 42
Riconoscimento degli operatori
Gli operatori riconosciuti si impegnano in particolare a:
commercializzare o, nel caso delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie a trasformare, i prodotti oggetto dei contratti di fornitura esclusivamente nella regione di produzione;
tenere una contabilità separata o qualsiasi altro documento che offra le medesime garanzie in materia di controllo;
comunicare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificativo e altro documento comprovante l'esecuzione dei contratti e l'adempimento degli impegni assunti a norma del presente regolamento.
Articolo 43
Dichiarazioni
I produttori, singoli o associati, e le organizzazioni di produttori che desiderino beneficiare del regime di aiuto inviano ai servizi designati dalle autorità competenti, entro il termine da esse stabilito, una dichiarazione corredata della copia del contratto di fornitura di cui all'articolo 41.
Articolo 44
Coefficiente di riduzione
CAPO II
Commercializzazione fuori della regione di produzione
Sezione I
Riso, ortofrutticoli, piante, fiori e patate
Articolo 45
Campo di applicazione
La presente sezione stabilisce le modalità di applicazione degli aiuti seguenti:
l'aiuto previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1452/2001;
l'aiuto previsto dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1452/2001;
l'aiuto previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1453/2001;
l'aiuto previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1453/2001;
l'aiuto previsto dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1454/2001.
Articolo 46
Contratti di campagna
Il contratto di campagna comprende almeno i seguenti dati:
ragione sociale dei contraenti e relativo luogo di stabilimento;
la designazione precisa dei prodotti;
i quantitativi totali da consegnare e il calendario previsionale delle forniture;
i riferimenti e le superfici delle particelle sulle quali sono coltivati i prodotti oggetto del contratto e, nel caso delle organizzazioni di produttori, i nomi e gli indirizzi di ciascun produttore interessato; i riferimenti delle particelle non devono essere comunicati nel caso del pepe rosa, che fa capo al codice NC 0910 ;
la durata dell'impegno;
la forma di condizionamento, le condizioni e i costi di trasporto;
la fase precisa di consegna.
I contraenti possono aumentare, al massimo del 30 %, i quantitativi inizialmente indicati nel contratto mediante una clausola aggiuntiva scritta.
Articolo 47
Commercializzazione di piante e fiori delle Azzorre e di Madera
Detto organismo fissa le condizioni per il riconoscimento e pubblica ogni anno l'elenco degli operatori riconosciuti con almeno un mese di anticipo rispetto all'inizio del periodo di commercializzazione.
I produttori, singoli o associati, o le organizzazioni di produttori suddette che desiderino beneficiare del regime di aiuto inviano una dichiarazione ai servizi designati dalle autorità competenti portoghesi prima dell'inizio del periodo di commercializzazione per i rispettivi prodotti, con la quale si impegnano in particolare a:
commercializzare i fiori e le piante esclusivamente nel resto della Comunità;
comunicare il nome delle imprese contraenti o degli intermediari e il relativo luogo di stabilimento;
specificare:
indicare il modo di condizionamento, le condizioni e i costi di trasporto, nonché la fase precisa di consegna;
tenere una contabilità separata per l'esecuzione delle vendite di cui al presente articolo;
comunicare, su richiesta delle autorità portoghesi competenti, qualsiasi giustificativo e altro documento comprovante l'esecuzione delle vendite di cui al presente articolo e l'adempimento degli impegni assunti a norma del presente regolamento.
Articolo 48
Coefficiente di riduzione
Per il riso della Guiana:
Le competenti autorità francesi fissano, ove necessario, un coefficiente uniforme di riduzione da applicare alle domande suddette per garantire che ogni anno l'aiuto non venga concesso per un volume superiore a 12 000 tonnellate in equivalente riso lavorato per l'insieme dei quantitativi per i quali le domande sono presentate e, all'interno di tale massimale, per un volume superiore a 4 000 tonnellate per quanto riguarda i quantitativi smerciati o commercializzati nella Comunità al di fuori della Guadalupa e della Martinica.
Il coefficiente uniforme di riduzione è calcolato come segue:
qualora i quantitativi per i quali le domande di aiuto sono presentate siano globalmente inferiori a dodici mila tonnellate, ma superiori al volume massimo di quattro mila tonnellate, per quanto riguarda il riso smerciato o commercializzato nella Comunità al di fuori della Guadalupa e della Martinica, si applica ai soli quantitativi di quest'ultimo riso il coefficiente i, ottenuto dalla formula:
dove:
x = quantitativo di riso della Guiana effettivamente smerciato e commercializzato nella Comunità al di fuori della Martinica e della Guadalupa;
qualora i quantitativi per i quali le domande di aiuto sono presentate siano globalmente superiori a 12 000 tonnellate, ma inferiori al volume massimo di 4 000 tonnellate, per quanto riguarda il riso smerciato o commercializzato nella Comunità al di fuori della Guadalupa e della Martinica, si applica a tutti i quantitativi di riso il coefficiente j, ottenuto dalla formula:
dove:
y = quantitativo totale di riso della Guiana per il quale sono state presentate le domande;
qualora i quantitativi per i quali le domande di aiuto sono state presentate siano allo stesso tempo globalmente superiori a 12 000 tonnellate e, per quanto riguarda il riso smerciato o commercializzato nella Comunità al di fuori della Guadalupa e della Martinica, superiori al volume massimo di 4 000 tonnellate, si applica il coefficiente z, ottenuto dalla formula:
dove:
x = quantitativo di riso della Guiana effettivamente smerciato e commercializzato nella Comunità, al di fuori della Martinica e della Guadalupa;
i = coefficiente di riduzione per le domande di aiuto concernenti il quantitativo di riso della Guiana effettivamente smerciato e commercializzato nella Comunità, al di fuori della Martinica e della Guadalupa, di cui alla lettera i);
k = quantitativo di riso della Guiana effettivamente smerciato e commercializzato in Martinica e in Guadalupa.
Le autorità francesi competenti comunicano tempestivamente alla Commissione nei casi di applicazione del presente paragrafo e i quantitativi di cui trattasi.
L'aiuto è versato per i quantitativi effettivamente smerciati e commercializzati in esecuzione di contratti di campagna e in conformità delle disposizioni applicabili.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il coefficiente di trasformazione corrisponde a:
Articolo 49
Imprese comuni
Il complemento di aiuto previsto all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1454/2001, è versato su presentazione delle prove degli impegni sottoscritti dalle parti di mettere in comune, per un periodo non inferiore a tre anni, l'esperienza e le conoscenze necessarie alla realizzazione dell'obiettivo comune. Tali impegni comprendono una clausola di divieto di scioglimento prima del suddetto periodo di tre anni.
Qualora non siano rispettati i suddetti impegni, l'operatore non può presentare domande di aiuto per la relativa campagna di commercializzazione.
Articolo 50
Rispedizione e riesportazione del riso
I prodotti smerciati e commercializzati nel resto della Comunità che hanno beneficiato dell'aiuto di cui al primo comma non possono essere rispediti nella Guadalupa, nella Martinica o nella Guiana.
Sezione II
Vini di Madera
Articolo 51
La domanda contiene almeno i seguenti dati:
TITOLO V
STUDI
Articolo 52
Il versamento del contributo finanziario della Comunità è subordinato:
TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
CAPO I
Domande di aiuto
Articolo 53
Campagne di commercializzazione
Le campagne di commercializzazione vanno dal 1o gennaio al 31 dicembre, tranne la campagna vitivinicola.
Articolo 54
Presentazione delle domande e versamento degli aiuti
Le domande di aiuto contengono almeno le indicazioni seguenti:
cognome, nome e indirizzo del richiedente;
per gli aiuti di cui al titolo I, le superfici coltivate, in ettari e in are, identificate a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3508/92;
per gli aiuti di cui al titolo II, capo I, le quantità di ananassi raccolti e la quantità oggetto della domanda di aiuto;
per gli aiuti di cui al titolo II, capo III, le domande di aiuto sono accompagnate da bollette di consegna delle canne da zucchero stabilite dagli organismi competenti o dalle imprese di trasformazione designate dalla Francia per ciascun dipartimento;
per gli aiuti di cui rispettivamente il titolo II, capo II, al titolo III, capo I e al titolo IV, capi I e II, le fatture individuali o globali e qualsiasi altro documento giustificativo relativo alle azioni realizzate, segnatamente gli estremi dei contratti di consegna, di trasformazione, di fornitura o di campagna.
Per quanto riguarda le colture di cui al titolo I, capo I, qualora nel corso di uno stesso anno civile siano possibili più raccolti, il termine di cui al primo comma decorre dalla fine del periodo stabilito per la presentazione delle domande di aiuto per l'ultimo raccolto dell'anno in corso.
Articolo 55
Correzione degli errori palesi
Una domanda di aiuto può essere rettificata in qualsiasi momento dopo la sua presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.
Articolo 56
Presentazione tardiva delle domande
Salvo in caso di forza maggiore e in circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 65, alle domande di aiuto trasmesse oltre i termini fissati nelle rispettive normative settoriali in virtù dell'articolo 54, paragrafo 1, si applica una riduzione pari all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro i termini. In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda non è più ammessa.
Articolo 57
Ritiro delle domande di aiuto
CAPO II
Controlli
Articolo 58
Ove risulti opportuno, gli Stati membri fanno ricorso al sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92.
Articolo 59
Principi generali
Articolo 60
Selezione delle domande da sottoporre a controlli in loco
L'autorità competente seleziona gli imprenditori da sottoporre a controlli in loco sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L'analisi dei rischi tiene conto:
dell'importo dell'aiuto;
del numero di parcelle agricole, della superficie oggetto della domanda di aiuto, o del quantitativo prodotto, trasportato, trasformato o commercializzato;
dell'evoluzione rispetto all'anno precedente;
dei risultati dei controlli degli anni precedenti;
di altri parametri definiti dagli Stati membri.
Per ottenere questo fattore di rappresentatività, gli Stati membri selezionano in modo casuale tra il 20 % e il 25 % del numero minimo di imprenditori da sottoporre a controllo.
Articolo 61
Relazione di controllo
Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione di controllo, che consenta ulteriormente di esaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente quanto segue:
i regimi di aiuto e le domande oggetto di controllo;
le persone presenti;
il numero di parcelle agricole controllate e di quelle misurate, i risultati delle misurazioni per parcella e le tecniche di misurazione utilizzate;
le quantità prodotte, trasportate, trasformate o commercializzate, controllate e i risultati ottenuti e le tecniche utilizzate;
se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso;
le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese.
L'imprenditore o il suo rappresentante è invitato a firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, all'imprenditore è consegnata una copia della relazione di controllo.
Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento, lo Stato membro può decidere di non invitare l'imprenditore o chi ne fa le veci a firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento stesso non risultano irregolarità.
CAPO III
Conseguenze in caso di pagamenti indebiti
Articolo 62
Ripetizione dell'indebito
Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi di fatto rilevanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica soltanto se la decisione di recupero non è era stata notificata entro dodici mesi dalla data di pagamento.
Tuttavia, il periodo di cui al comma precedente è ridotto a quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede.
Articolo 63
Riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazioni eccessive per gli aiuti per superficie
Se l'eccedenza rilevata è superiore al 20 % della superficie constatata, per il gruppo di colture considerato non è versato alcun aiuto per superficie.
Se la differenza è superiore al 50 %, l'imprenditore è inoltre penalizzato di un importo pari a quello non concesso ai sensi del primo comma. L'importo corrispondente è detratto dai pagamenti da corrispondere all'imprenditore per aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi previsti dal presente regolamento o ai quali l'imprenditore abbia diritto a fronte di domande di aiuto presentate nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento.
Articolo 64
Esclusa applicazione delle riduzioni e delle esclusioni
Le informazioni di cui al primo comma fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.
Articolo 65
Forza maggiore e circostanze eccezionali
L'autorità competente può riconoscere come circostanze eccezionali ad esempio i casi seguenti:
decesso dell'imprenditore;
incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;
calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale.
Articolo 66
Revoca dei riconoscimenti
Le autorità nazionali procedono alla revoca dei riconoscimenti di cui all'articolo 42 qualora gli impegni ai quali essi sono subordinati non siano onorati. Esse possono sospendere il pagamento degli aiuti per una o più campagne in funzione della gravità delle irregolarità accertate.
CAPO IV
Disposizioni generali
Articolo 67
Misure complementari nazionali
Gli Stati membri adottano tutte le misure complementari necessarie per l'applicazione del presente regolamento e in particolare, per quanto riguarda gli aiuti di cui al titolo II, capo III, quelle relative al controllo delle quantità di canne da zucchero fornite.
Articolo 68
Comunicazioni
Gli Stati membri interessati comunicano ogni anno alla Commissione, non oltre:
il 30 giugno, una relazione di esecuzione delle misure contemplate dal presente regolamento per la campagna precedente, con indicazione in particolare dei seguenti dati:
non oltre il 30 novembre:
Articolo 69
Organizzazioni di produttori nei dipartimenti francesi d'oltremare
L'allegato I del regolamento (CE) n. 412/97 è sostituito dall'allegato VI del presente regolamento.
CAPO V
Disposizioni finali
Articolo 70
Abrogazione
I regolamenti (CEE) n. 980/92, (CEE) n. 2165/92, (CEE) n. 2311/92, (CEE) n. 3491/92, (CEE) n. 3518/92, e (CE) n. 1524/98, (CE) n. 2477/2001, (CE) n. 396/2002, (CE) n. 738/2002, (CE) n. 1410/2002 e (CE) n. 1491/2002 sono abrogati.
Articolo 71
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003, ad eccezione degli aiuti di cui all'articolo 1, lettere b), c), f) e g), e quelli a favore delle banane diverse dalle banane da cuocere della Guiana e della Riunione, previsti al titolo IV, capo I, per i quali esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002.
L'articolo 53 non si applica ai contratti di campagna conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1452/2001, dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1454/2001.
Per il 2003, al fine di determinare l'importo dell'aiuto concesso a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001, dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1453/2001 e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1454/2001, la qualifica del beneficiario viene valutata al momento della presentazione della domanda di aiuto.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
DIPARTIMENTI FRANCESI D'OLTREMARE
Parte A
Prodotti di cui all'articolo 13, del regolamento (CE) n. 1452/2001.
Quantità massime per campagna, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1452/2001.
Importi degli aiuti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1452/2001.
Colonna I |
Colonna II |
Colonna III |
Colonna IV |
|
Categorie di prodotti |
Codici NC |
Prodotti |
Quantità (t) |
Aiuto (EUR/t) |
A |
ex 0703 10 |
Cipolle per «rougail» e «achards» |
8 320 |
216 |
ex 0706 10 00 |
Carote per «rougail» e «achards» |
|||
ex 0709 90 90 |
Sechium edule, frutto dell'albero del pane |
|||
0803 00 11 |
Banane da cuocere (tutti i DOM) |
|||
0803 00 19 |
Banane diverse dalle banane da cuocere (Guiana e Riunione) |
|||
0804 30 00 |
Ananassi (tranne che nella Martinica) |
|||
0810 10 |
Fragole |
|||
ex 0810 90 95 |
Guaiava-fragole (Psidium guajava) |
|||
ex 0810 90 95 |
Spondias cytherea |
|||
B |
ex 0704 90 |
Cavoli per «rougail» e «achards» |
1 550 |
354 |
ex 0709 90 90 |
Cucurbita maxima (zucche) |
|||
0714 10 |
Manioca |
|||
0714 20 10 |
Patate dolci |
|||
ex 0714 90 |
Colocasia |
|||
ex 0805 20 |
Tangerini |
|||
0805 50 90 |
Lime |
|||
0807 20 00 |
Papaie |
|||
ex 0810 90 30 |
Artocarpus heterophylla (nangka), litchi, rambutan |
|||
ex 0810 90 40 |
Averrhoa carambola |
|||
ex 0810 90 95 |
Albicocche delle Antille, ciliegie di Cayenna, annona aculeata |
|||
ex 0804 50 00 |
Guaiave |
|||
C |
0703 20 00 |
Aglio per «rougail» e «achards» |
560 |
412 |
0709 60 99 |
Pimenti e peperoni |
|||
0708 20 00 |
Fagioli per «rougail» e «achards» |
|||
ex 0714 90 |
Igname |
|||
ex 0804 50 00 |
Mango |
|||
ex 0805 90 00 |
Combave |
|||
ex 0810 90 40 |
Passiflore, maracuja, granadiglie |
Parte B
Prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
Codici NC |
Prodotti |
ex 07 10 |
Ortaggi congelati non cotti |
ex 07 12 |
Ortaggi disidratati |
ex 07 14 |
Ortaggi disidratati |
2001 |
Frutta e ortaggi conservati nell'aceto o nell'acido acetico |
2004 90 98 |
Ortaggi congelati |
ex 2005 90 |
Conserve di ortaggi e ortaggi sterilizzati sotto vuoto |
ex 2006 00 |
Frutta candita |
2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta |
ex 20 08 |
Polpe di frutta |
2009 |
Succhi di frutta |
2008 20 |
Ananassi (tranne che nella Martinica) |
ALLEGATO II
DIPARTIMENTI FRANCESI D'OLTREMARE
Prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001.Quantità massime di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre.
ORTOFRUTTICOLI
Colonna I |
Colonna II |
Colonna III |
Colonna IV |
Colonna V |
|
Categorie di prodotti |
Codici NC |
Prodotti |
Quantità (t) |
Aiuto (EUR/t) |
|
A |
0701 90 |
Patate |
7 800 |
80 (1) |
160 |
ex 0706 10 |
Carote |
||||
ex 0707 00 05 |
Cetrioli |
||||
0709 90 90 |
Sechium edule, frutto dell'albero del pane |
||||
0803 00 11 |
Banane da cuocere (tutti i DOM) |
||||
0803 00 19 |
Banane diverse dalle banane da cuocere (Guiana e Riunione) |
||||
0804 30 00 |
Ananassi |
||||
0807 11 00 |
Cocomeri |
||||
B |
0702 00 00 |
Pomodori |
13 000 |
120 (2) |
241 |
ex 0703 10 |
Cipolle |
||||
ex 07 04 |
Cavolo |
||||
0705 |
Lattughe e cicorie |
||||
0709 90 10 |
Insalate, diverse dalle lattughe e cicorie |
||||
0709 30 00 |
Melanzane |
||||
0714 20 10 |
Patate dolci |
||||
0709 90 70 |
Zucchine |
||||
ex 0714 90 11 |
Colocasia o taro |
||||
ex 0709 60 10 |
Pimenti dolci o peperoni |
||||
ex 0709 60 99 |
Altri pimenti |
||||
ex 0709 90 90 |
Cucurbita maxima (zucche) |
||||
0804 40 00 |
Avocadi |
||||
ex 0804 50 00 |
Manghi |
||||
ex 08 05 |
Agrumi (arance, mandarini, limoni e limette, pompelmi e pomeli) |
||||
0807 19 00 |
Meloni |
||||
0807 20 00 |
Papaie |
||||
ex 0810 90 30 |
Litchi, rambutan |
||||
ex 0810 90 85 |
Guaiava-fragole (Psidium guajava) |
||||
C |
0703 20 00 |
Agli |
700 |
158 (3) |
315 |
0708 20 |
Fagiolini |
||||
0810 10 |
Fragole |
||||
ex 0810 90 40 |
Passiflore, maracuja, granadiglie |
||||
0809 30 |
Pesche |
||||
ex 0714 90 |
Igname |
||||
0709 90 90 |
Gombo |
||||
ex 0910 10 |
Zenzero |
||||
ex 0910 30 00 |
Curcuma |
||||
FIORI RECISI FRESCHI
Colonna I |
Colonna II |
Colonna III |
Colonna IV |
Colonna V |
|
Categorie di prodotti |
Codici NC |
Prodotti |
Quantità (pezzi) |
Aiuto (EUR/pezzi) |
|
A |
ex 0603 10 80 |
Fiori tropicali (anthurium standard, alpinas, heliconias, Etlingera elatior, strelitzie) |
2 640 000 |
150 |
157 |
ex 0604 99 90 |
Fogliame (arecas, cariotas) |
||||
0602 90 91 |
Piante fiorite (composizioni floreali) |
||||
C |
ex 0603 10 80 |
Fiori tropicali (ibridi di anthurium, canna indica pendula) |
2 500 000 |
300 |
315 |
ex 0603 10 30 |
Orchidee |
||||
0603 10 10 |
Rose |
||||
ex 0604 99 90 |
Fogliame (draceana, alocasia) |
||||
0602 90 91 |
Piante fiorite (geranio, pelargonio, begonia …) |
ALLEGATO III
AZZORRE
Prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1453/2001.Quantità massime di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1453/2001, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre.
ORTOFRUTTICOLI
Colonna I |
Colonna II |
Colonna III |
Colonna IV |
Colonna V |
|
Categorie di prodotti |
Codici NC |
Prodotti |
Quantità (t) |
Aiuto (EUR/t) |
|
A |
0709 90 90 |
Altri ortofrutticoli non nominati altrove |
60 000 |
100 |
200 |
0701 90 |
Altre patate |
||||
0703 10 19 |
Scalogni |
||||
0704 10 00 |
Cavolfiori e broccoli |
||||
0704 90 90 |
Altri cavolfiori non nominati altrove |
||||
0704 90 10 |
Cavolo rosso |
||||
0704 10 |
Cavolfiori |
||||
0704 90 90 |
Brassica chinensis |
||||
0709 70 00 |
Spinaci |
||||
0708 90 00 |
Altre leguminose |
||||
0706 10 00 |
Navoni |
||||
0713 33 |
Fagioli comuni |
||||
0804 40 00 |
Avocadi |
||||
0803 00 |
Banane |
||||
0804 50 00 |
Guaiave |
||||
0805 10 |
Arance |
||||
0805 20 |
Mandarini/Tangerini |
||||
0805 50 |
Limoni |
||||
B |
0703 90 00 |
Porri |
10 000 |
150 |
300 |
0709 40 00 |
Sedani |
||||
0705 |
Lattughe e cicorie |
||||
0709 90 20 |
Cardi |
||||
0706 90 90 |
Bietola rossa (o da orto) |
||||
0714 20 |
Patate dolci |
||||
0714 90 90 |
Altre patate |
||||
0706 90 90 |
Ravanelli |
||||
0707 00 05 |
Cetrioli |
||||
0709 90 60 |
Mais dolce |
||||
0709 60 |
Pimenti |
||||
0709 |
Altri ortaggi |
||||
C |
0709 90 |
Altri |
7 000 |
200 |
400 |
0703 20 00 |
Agli |
||||
0709 90 90 |
Altri |
||||
0708 10 00 |
Piselli |
||||
0708 20 00 |
Fagiolini |
||||
0709 90 90 |
Altri |
||||
0709 |
Altri ortaggi non nominati altrove |
||||
0810 |
Altre frutta fresche |
||||
0808 10 |
Mele |
||||
0810 |
Kiwi |
||||
0805 20 |
Clementine |
||||
0805 30 90 |
Limette |
||||
0807 19 00 |
Altri meloni |
||||
0810 |
Maracuja |
||||
0810 |
Fragole |
||||
0810 |
Altre frutta fresche |
||||
0807 20 00 |
Papaie |
||||
0806 10 10 |
Uve da tavola |
||||
0802 40 00 |
Castagne e marroni |
Colonna I |
Colonna II |
Colonna III |
Colonna IV |
Colonna V |
|
Categorie di prodotti |
Codici NC |
Prodotti |
Quantità (t) |
Aiuto (EUR/t) |
|
A |
0902 |
Thé Orange Pekoe |
10 |
1 480 |
2 960 |
B |
0902 |
Thé Pekoe |
10 |
1 090 |
2 180 |
C |
0902 |
Thé Broken Leaf |
5 |
440 |
880 |
A |
0904 |
Pimenti |
20 |
230 |
460 |
A |
0409 00 |
Miele |
110 |
250 |
500 |
FIORI E PIANTE VIVE
Colonna I |
Colonna II |
Colonna III |
Colonna IV |
Colonna V |
|
Categorie di prodotti |
Codici NC |
Prodotti |
Quantità (pezzi) |
Aiuto (EUR/1 000 pezzi) |
|
Categoria A: Bulbi e rizomi |
|||||
A1 |
0601 10 |
Bulbi e rizomi di valore compreso tra 0,10 e 0,15 EUR per pezzo |
100 000 |
0,010 |
0,015 |
A2 |
0601 10 |
Bulbi e rizomi di valore compreso tra 0,16 e 0,30 EUR per pezzo |
100 000 |
0,015 |
0,020 |
Categoria B: Fiori vivi, talee e marze |
|||||
B1 |
0602 |
Fiori vivi, talee e marze di valore compreso tra 1 e 3 EUR per pezzo |
46 000 |
0,20 |
0,25 |
B2 |
0602 |
Fiori vivi, talee e marze di valore compreso tra 3,01 e 5 EUR per pezzo |
10 000 |
0,40 |
0,45 |
B3 |
0602 |
Fiori vivi, talee e marze di valore compreso tra 5,01 e 10 EUR per pezzo |
1 000 |
0,70 |
0,75 |
B4 |
0602 |
Fiori vivi, talee e marze di valore compreso tra 10,01 e 20 EUR per pezzo |
1 000 |
1,5 |
1,75 |
Categoria C: Fiori freschi Fiori freschi |
|||||
C1 |
0603 10 |
Fiori freschi di valore compreso tra 0,20 e 0,40 EUR per pezzo |
65 000 |
0,030 |
0,035 |
C2 |
0603 10 |
Fiori freschi di valore compreso tra 0,41 e 0,70 EUR per pezzo |
30 000 |
0,055 |
0,060 |
C3 |
0603 10 |
Fiori freschi di valore compreso tra 0,71 e 1,5 EUR per pezzo |
25 000 |
0,22 |
0,30 |
C4 |
0603 10 |
Fiori freschi di valore superiore a 1,5 EUR per pezzo |
20 000 |
0,50 |
0,55 |
Categoria D: Fogliame, foglie e rami, freschi ed essiccati |
|||||
D1 |
0604 |
Fogliame, foglie e rami, freschi ed essiccati, di valore compreso tra 0,05 e 0,15 EUR per pezzo |
725 000 |
0,10 |
0,15 |
D2 |
0604 |
Fogliame, foglie e rami, freschi ed essiccati, di valore compreso tra 0,16 e 0,30 EUR per pezzo |
25 000 |
0,22 |
0,25 |
D3 |
0604 |
Fogliame, foglie e rami, freschi ed essiccati, di valore compreso tra 0,31 e 0,50 EUR per pezzo |
10 000 |
0,40 |
0,45 |
D4 |
0604 |
Fogliame, foglie e rami, freschi ed essiccati, di valore superiore a 0,51 EUR per pezzo |
10 000 |
0,50 |
0,55 |
ALLEGATO IV
MADERA
Prodotti di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1453/2001
Quantità massime di cui all’articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1453/2001, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre.
ORTOFRUTTICOLI
Colonna I |
Colonna II |
Colonna III |
Colonna IV |
Colonna V |
|
Categorie di prodotti |
Codici NC |
Prodotti |
Quantità (t) |
Aiuto (EUR/t) |
|
A |
ex 0703 10 19 |
Altre cipolle |
1 500 |
100 |
200 |
ex 0706 10 00 |
Carote |
||||
ex 0706 10 00 |
Navoni |
||||
ex 0706 90 90 |
Altri |
||||
ex 0714 20 |
Patate dolci |
||||
ex 0714 90 90 |
Igname |
||||
0807 11 |
Cocomeri |
||||
B |
ex 0703 90 00 |
Porri |
700 |
125 |
250 |
ex 0704 90 90 |
Altri cavoli |
||||
ex 0706 90 90 |
Bietola rossa (o da orto) |
||||
ex 0708 90 00 |
Fave |
||||
0709 90 60 |
Mais dolce |
||||
0709 |
Altri ortaggi non nominati altrove |
||||
0805 10 |
Arance |
||||
0805 50 10 |
Limoni |
||||
0808 10 |
Mele |
||||
0808 20 50 |
Pere |
||||
ex 0809 30 |
Pesche |
||||
0809 40 05 |
Susine |
||||
0810 |
Altre frutta non nominate altrove |
||||
C |
0702 00 00 |
Pomodori |
1 250 |
150 |
300 |
0704 10 00 |
Cavolfiori e broccoli |
||||
ex 07 05 |
Lattughe |
||||
0707 00 05 |
Cetrioli |
||||
0708 10 00 |
Piselli |
||||
0709 90 10 |
Insalate |
||||
0709 90 70 |
Zucchine |
||||
ex 0709 90 90 |
Altri ortofrutticoli |
||||
ex 0802 40 00 |
Castagne e marroni |
||||
0804 30 00 |
Ananassi |
||||
ex 0804 40 00 |
Avocadi |
||||
ex 0804 50 00 |
Guaiave |
||||
ex 0805 20 50 |
Mandarini |
||||
0809 10 00 |
Albicocche |
||||
0810 50 00 |
Kiwi |
||||
0703 20 00 |
Agli |
||||
0708 20 00 |
Fagiolini |
||||
ex 0709 60 10 |
Peperoni dolci |
||||
ex 0709 90 90 |
Altri ortofrutticoli non nominati altrove |
||||
0802 31 00 |
Noci con guscio |
||||
ex 0804 50 00 |
Manghi |
||||
0805 20 70 |
Tangerini |
||||
0806 10 10 |
Uve fresche da tavola |
||||
0807 20 00 |
Papaie |
||||
0809 20 95 |
Ciliegie |
||||
0810 10 00 |
Fragole |
||||
ex 0810 90 40 |
Passiflore |
||||
ex 0810 90 95 |
Altre frutta tropicali |
||||
D |
0701 90 |
Patate |
10 000 |
80 |
240 |
FIORI FRESCHI RECISI
Colonna I |
Colonna II |
Colonna III |
Colonna IV |
Colonna V |
|
Categorie di prodotti |
Codici NC |
Prodotti |
Quantità (pezzi) |
Aiuto (EUR/1 000 pezzi) |
Aiuto (EUR/1 000 pezzi) |
A |
0603 10 10 |
Rose |
2 000 000 |
50 |
100 |
0603 10 20 |
Garofani |
||||
0603 10 40 |
Gladioli |
||||
0603 10 50 |
Crisantemi |
||||
0603 10 80 |
Altri fiori freschi |
||||
0603 90 00 |
Altri fiori (non freschi) |
||||
0604 00 00 |
Fogliame |
||||
B |
0603 10 80 |
Proteas |
300 000 |
120 |
240 |
C |
0603 10 30 |
Orchidee |
900 000 |
140 |
280 |
0603 10 80 |
Anthurium |
||||
0603 10 80 |
Strelitzie e Heliconias |
||||
D |
0601 10 00 |
Bulbi |
20 000 |
50 |
100 |
0601 20 00 |
Bulbi |
ALLEGATO V
ISOLE CANARIE
Prodotti di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1454/2001.Quantità massime di cui all'articolo 9, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1454/2001, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre.
Importi degli aiuti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (CE) n. 1454/2001.
ORTOFRUTTICOLI
Colonna I |
Colonna II |
Colonna III |
Colonna IV |
Colonna V |
|
Categorie di prodotti |
Codici NC |
Prodotti |
Quantità (t) |
Aiuto (EUR/t) |
|
A |
ex 0703 10 |
Cipolle |
16 320 |
40 |
120 |
0704 90 |
Cavolo |
||||
0709 90 60 |
Mais dolce |
||||
ex 0709 90 90 |
Zucche |
||||
ex 07 09 |
Altri ortaggi non nominati altrove |
||||
0805 40 00 |
Pompelmi |
||||
0805 50 10 |
Limoni |
||||
0807 11 00 |
Cocomeri |
||||
ex 0807 19 00 |
Meloni |
||||
B |
0703 20 00 |
Agli |
32 830 |
90 |
180 |
ex 0703 90 00 |
Porri |
||||
0704 10 00 |
Cavolfiori |
||||
0705 |
Lattughe e cicorie |
||||
ex 0706 10 00 |
Carote |
||||
0707 00 05 |
Cetrioli |
||||
0709 30 00 |
Melanzane |
||||
0709 40 00 |
Sedani |
||||
ex 0709 60 10 |
Peperoni |
||||
0709 90 20 |
Bietole da costa e cardi |
||||
0709 90 70 |
Zucchine |
||||
0714 20 |
Patate dolci |
||||
0805 10 |
Arance |
||||
ex 0805 20 |
Mandarini |
||||
0806 10 10 |
Uve da tavola |
||||
0808 10 |
Mele |
||||
0808 20 |
Pere |
||||
0809 10 00 |
Albicocche |
||||
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
||||
0809 40 05 |
Susine |
||||
ex 0810 90 95 |
Altre frutta non nominate altrove |
||||
C |
0708 20 00 |
Fagiolini |
14 550 |
120 |
210 |
ex 0709 70 00 |
Spinaci |
||||
ex 0709 90 |
Crescione |
||||
ex 08 02 |
Mandorle |
||||
0804 20 10 |
Fichi freschi |
||||
0804 30 00 |
Ananassi |
||||
0804 40 00 |
Avocadi |
||||
ex 0804 50 00 |
Manghi |
||||
0807 20 00 |
Papaie |
||||
0810 10 00 |
Fragole |
||||
ex 0810 90 95 |
Fichi d'India e altre frutta tropicali non nominate altrove |
||||
D |
0701 90 |
Patate raccolte dal 1o aprile al 31 dicembre |
30 000 |
60 |
150 |
FIORI E PIANTE VIVE
Colonna I |
Colonna II |
Colonna III |
Colonna IV |
Colonna V |
|
Categorie di prodotti |
Codici NC |
Prodotti |
Quantità (pezzi) |
Aiuto (EUR/1 000 pezzi) |
|
Categoria A: Talee |
|||||
A |
0602 90 45 |
Talee |
24 000 000 |
10 |
11 |
Categoria B: Fiori |
|||||
B 1 |
ex 0603 10 |
Fiori di valore compreso tra 0,07 e 0,15 EUR per pezzo |
8 000 000 |
18 |
19 |
B 2 |
ex 0603 10 |
Fiori di valore compreso tra 0,16 e 0,45 EUR per pezzo |
6 000 000 |
40 |
44 |
B 3 |
ex 0603 10 |
Fiori di valore compreso tra 0,46 e 1,20 EUR per pezzo |
1 090 000 |
60 |
66 |
Categoria C: Piante |
|||||
C 1 |
ex 0602 90 |
Piante di valore compreso tra 0,15 et 0,45 EUR per pezzo |
2 500 000 |
45 |
48 |
C 2 |
ex 0602 90 |
Piante di valore compreso tra 0,46 e 1,50 EUR per pezzo |
1 000 000 |
222 |
240 |
C 3 |
ex 0602 90 |
Piante di valore compreso tra 1,51 e 3,00 EUR per pezzo |
750 000 |
456 |
480 |
C 4 |
ex 0602 90 |
Piante di un valore superiore a 3,01 EUR per pezzo |
500 000 |
601 |
637 |
ALLEGATO VI
CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NON DI AGRUMI
Stati membri o regioni specifiche |
Organizzazioni di produttori Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), categorie da i) a iv) |
Organizzazioni di produttori Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), categorie vi) e vii) e articolo 11, paragrafo 3 |
||
Numero minimo di produttori |
Volume minimo (in milioni di euro) |
Numero minimo di produttori |
Volume minimo (in milioni di euro) |
|
Belgio, Germania, Spagna (escluse isole Baleari e Canarie), Francia (esclusi DOM), Grecia (1), Italia, Paesi Bassi, Austria, Regno Unito (esclusa Irlanda del Nord) |
40 |
1,5 |
5 |
0,25 |
o 15 |
2,5 |
|||
o 5 |
3 |
|||
Danimarca, Irlanda, Irlanda del Nord, Grecia (2), isole Baleari e Canarie, Portogallo (escluse Madera e Azzorre) |
15 |
0,5 |
||
o 5 |
1 |
|||
Finlandia, Svezia, Grecia [Nomoi diversi da quelli indicati nelle note (1) e (2)] |
10 |
0,25 |
||
o 5 |
0,5 |
|||
Grecia (isole), Lussemburgo, Madera e Azzorre e dipartimenti francesi d'oltremare |
5 |
0,1 |
5 |
0,1 |
(1)
Nomoi: Imazia, Pella, Arta, Argolide, Corinto, Beozia, Serrai e Cavalla.
(2)
Nomoi: Larissa, Magnesia, Karditza, Evro, Salonicco, Prevesa, Kilkis, Pieria, Laconia e Castorià. |
( 1 ) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.
( 2 ) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.
( 3 ) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.
( 4 ) GU L 293 del 29.10.2002, pag. 11.
( 5 ) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
( 6 ) GU L 285 del 23.10.2002, pag. 13.
( 7 ) Regolamento (CEE) n. 980/92 della Commissione, del 21 aprile 1992, che fissa le modalità d'applicazione dell'aiuto alla commercializzazione del riso della Guyana (GU L 104 del 22.4.1992, pag. 31). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 625/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 6).
( 8 ) Regolamento (CEE) n. 2165/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore di Madera e delle Azzorre per quanto riguarda le patate e la cicoria (GU L 217 del 31.7.1992, pag. 29). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1984/96 (GU L 264 del 17.10. 1996, pag. 12).
( 9 ) Regolamento (CEE) n. 2311/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità d'applicazione relative alle misure specifiche adottate a favore delle Azzorre e di Madera nei settori degli ortofrutticoli, delle piante, dei fiori e del tè (GU L 222 del 7.8.1992, pag. 24). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1445/93 (GU L 142 del 12.6.1993, pag. 27).
( 10 ) Regolamento (CEE) n. 3491/92 della Commissione, del 2 dicembre 1992, relativo alla concessione alle Azzorre di un aiuto forfettario alla produzione di barbabietole e di un aiuto specifico alla trasformazione delle barbabietole in zucchero bianco (GU L 353 del 3.12.1992, pag. 21). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1713/93 (GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94).
( 11 ) Regolamento (CEE) n. 3518/92 della Commissione, del 4 dicembre 1992, recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore delle Azzorre per quanto riguarda la produzione di ananassi (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 21). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1445/93.
( 12 ) Regolamento (CE) n. 1524/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, che stabilisce modalità di applicazione delle misure specifiche adottate a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare nei settori degli ortofrutticoli, delle piante e dei fiori (GU L 201 del 17.7.1998, pag. 29). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2002 (GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 15).
( 13 ) Regolamento (CE) n. 2477/2001 della Commissione, del 17 dicembre 2001, relativo all'aiuto al trasporto delle canne da zucchero nei dipartimenti francesi d'oltremare (GU L 334 del 18.12.2001, pag. 5).
( 14 ) Regolamento (CE) n. 396/2002 della Commissione, del 1o marzo 2002, recante modalità di applicazione relative alle misure specifiche adottate a favore delle isole Canarie nei settori degli ortofrutticoli e delle piante e dei fiori (GU L 61 del 2.3.2002, pag. 4).
( 15 ) Regolamento (CE) n. 738/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, relativo a un aiuto per la trasformazione della canna da zucchero in sciroppo di saccarosio e in rum agricolo nei dipartimenti francesi d'oltremare (GU L 113 del 30.4.2002, pag. 13).
( 16 ) Regolamento (CE) n. 1410/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, relativo ad un aiuto alla trasformazione della canna in sciroppo di zucchero o in rum agricolo nell'isola di Madera (GU L 205 del 2.8.2002, pag. 24).
( 17 ) Regolamento (CE) n. 1491/2002 della Commissione, del 20 agosto 2002, recante modalità di applicazione delle misure specifiche per il vino istituite dai regolamenti (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio a favore delle regioni ultraperiferiche (GU L 224 del 21.8.2002, pag. 49). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1796/2002 (GU L 272 del 10.10.2002, pag. 19).
( 18 ) GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.
( 19 ) GU L 206 del 3.8.2002, pag. 4.
( 20 ) GU L 62 del 4.3.1997, pag. 16.
( 21 ) GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 10.
( 22 ) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
( 23 ) GU L 176 del 29.6.2001, pag. 14.
( 24 ) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
( 25 ) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.
( 26 ) GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1.
( 27 ) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.