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Document 02002A0515(02)-20210901

Consolidated text: Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/357(1)/2021-09-01

02002A0515(02) — IT — 01.09.2021 — 004.002


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

ACCORDO EUROMEDITERRANEO

che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra

(GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

PROTOCOLLO all’accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

  L 283

3

26.10.2005

►M2

ACCORDO in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell'accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo

  L 41

3

13.2.2006

 M3

DECISIONE N. 1/2006 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA del 15 giugno 2006

  L 209

30

31.7.2006

 M4

Protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

  L 40

64

13.2.2010

 M5

DECISIONE N. 1/2010 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA del 16 settembre 2010

  L 253

60

28.9.2010

►M6

PROTOCOLLO all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell’Unione

  L 117

2

27.4.2013

►M7

PROTOCOLLO che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

  L 132

81

21.5.2016

 M8

DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA del 19 luglio 2016

  L 233

6

30.8.2016

 M9

DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA del 4 dicembre 2018

  L 9

147

11.1.2019

►M10

DECISIONE N. 1/2021 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA del 15 aprile 2021

  L 164

1

10.5.2021

►M11

DECISIONE n. 1/2022 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA del 15 marzo 2022

  L 232

37

7.9.2022




▼B

ACCORDO EUROMEDITERRANEO

che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra



IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

in appresso denominati «gli Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA,

in appresso denominato «la Giordania»,

dall'altra,

CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti tra la Comunità, i suoi Stati membri e la Giordania e i valori comuni che essi condividono,

CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e la Giordania desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità e sul partenariato e integrare ulteriormente l'economia giordana in quella europea,

CONSIDERANDO l'importanza che le parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo, ai principi democratici e alle libertà politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione,

CONSIDERANDO gli sviluppi di carattere politico ed economico verificatisi negli ultimi anni in Europa e in Medio Oriente,

CONSAPEVOLI della necessità di unire i loro sforzi per consolidare la stabilità politica e lo sviluppo economico della regione attraverso la promozione della cooperazione regionale,

DESIDERANDO instaurare e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse,

CONVINTI della necessità di rafforzare il processo di ammodernamento sociale ed economico avviato dalla Giordania con l'obiettivo di giungere a una piena integrazione della sua economia nelle economie mondiali e alla sua partecipazione alla comunità dei paesi democratici,

CONSIDERANDO il diverso grado di sviluppo economico e sociale tra la Giordania e la Comunità,

DESIDERANDO instaurare una cooperazione, sostenuta da un dialogo continuativo, in campo economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel settore degli audiovisivi e in relazione alle questioni sociali al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione,

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dalla Giordania a favore del libero scambio e in particolare del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT),

CONVINTI che l'accordo di associazione creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche, e in particolare per lo sviluppo degli scambi, degli investimenti e della cooperazione economica e tecnologica,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



Articolo 1

1.  
È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Giordania, dall'altra.
2.  

Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:

— 
costituire un ambito adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti,
— 
creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali,
— 
stimolare lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti attraverso il dialogo e la cooperazione,
— 
migliorare le condizioni di vita e di impiego e promuovere la produttività e la stabilità finanziaria,
— 
incoraggiare la cooperazione regionale al fine di consolidare la coesistenza pacifica e la stabilità economica e politica,
— 
promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse.

Articolo 2

Le relazioni tra le parti, così come tutte le disposizioni dell'accordo stesso, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.



TITOLO I

DIALOGO POLITICO

Articolo 3

1.  
Tra le parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e incentiva la solidarietà e la reciproca comprensione.
2.  

Il dialogo politico e la cooperazione mireranno in particolare a:

— 
sviluppare una migliore comprensione reciproca e una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle parti,
— 
permettere a ciascuna delle parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra,
— 
promuovere la stabilità e la sicurezza regionale,
— 
promuovere iniziative comuni.

Articolo 4

Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse e mira a porre le premesse per nuove forme di cooperazione attraverso le quali raggiungere obiettivi comuni, in particolare la pace, la sicurezza, i diritti umani, la democrazia e lo sviluppo regionale.

Articolo 5

1.  

Il dialogo politico favorisce il perseguimento di iniziative congiunte e si svolge a scadenze periodiche e ogniqualvolta necessario, in particolare:

a) 

a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione;

b) 

a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Giordania, da una parte, e della presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra;

c) 

attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;

d) 

con qualsiasi altro mezzo che possa utilmente contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

2.  
Tra il Parlamento europeo e il Parlamento giordano si instaura un dialogo politico.



TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI



PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 6

Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Giordania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, in appresso denominato «GATT».



CAPO 1

PRODOTTI INDUSTRIALI

Articolo 7

Le disposizioni del presente capo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Giordania diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 8

Negli scambi tra la Comunità e la Giordania non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione né altri oneri di effetto equivalente.

Articolo 9

I prodotti originari della Giordania sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente e in esenzione da restrizioni quantitative e da qualsiasi altra misura di effetto equivalente.

Articolo 10

1.  
a) 

Le disposizioni del presente capo non ostano al mantenimento, da parte della Comunità, di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci elencate nell'allegato I originarie della Giordania.

b) 

L'elemento agricolo può configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem.

c) 

Le disposizioni del capo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, con gli opportuni adattamenti, all'elemento agricolo.

2.  
a) 

Le disposizioni del presente capo non ostano al mantenimento, da parte della Giordania, di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci elencate all'allegato II originarie della Comunità.

b) 

Gli elementi agricoli che la Giordania può applicare, a norma della lettera a), alle importazioni dalla Comunità, non possono superare il 50 % dell'aliquota del dazio di base applicato alle importazioni da paesi che non beneficiano di regimi commerciali preferenziali, ma beneficiano del trattamento della nazione più favorita.

c) 

Qualora la Giordania dimostri che l'equivalenza dei dazi applicabili ai prodotti agricoli incorporati nelle merci di cui all'allegato 2 supera l'aliquota massima di cui alla lettera b), il consiglio di associazione può concordare un'aliquota più elevata.

d) 

La Giordania può ampliare l'elenco delle merci cui si applica il suddetto elemento agricolo, a condizione che le merci in questione siano elencate nell'allegato I. Prima dell'adozione, l'elemento agricolo deve essere notificato per essere esaminato dal comitato di associazione, che può prendere qualsiasi decisione necessaria.

e) 

Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato II originari della Comunità, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo la Giordania applica dazi doganali all'importazione e oneri di effetto equivalente non superiori a quelli in vigore al 1o gennaio 1996.

3.  
Per quanto riguarda l'elemento industriale dei prodotti di cui all'allegato II originari della Comunità, la Giordania abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione o gli oneri di effetto equivalente secondo le disposizioni di cui all'articolo 11.
4.  
Qualora, negli scambi tra la Comunità e la Giordania, gli oneri applicabili a un prodotto agricolo di base siano ridotti, qualora tali riduzioni siano il risultato di reciproche concessioni relative ai prodotti agricoli trasformati, gli elementi agricoli applicati a norma dei paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti.
5.  
Le riduzioni di cui al paragrafo 4, l'elenco delle merci interessate e, se del caso, i contingenti tariffari cui si riferiscono le riduzioni sono stabiliti dal consiglio di associazione.

Articolo 11

1.  
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo sono soppressi i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Giordania di prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati II, III e IV.
2.  

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, i dazi doganali totali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Giordania dei prodotti agricoli trasformati originari della Comunità elencati nell'allegato 2 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:

— 
quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti del 10 % rispetto al dazio di base,
— 
cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti del 20 % rispetto al dazio di base,
— 
sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti del 30 % rispetto al dazio di base,
— 
sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti del 40 % rispetto al dazio di base,
— 
otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti del 50 % rispetto al dazio di base.
3.  

I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Giordania dei prodotti originari della Comunità di cui all'elenco A dell'allegato III sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:

— 
alla data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all'80 % del dazio di base,
— 
un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60 % del dazio di base,
— 
due anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40 % del dazio di base,
— 
tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 20 % del dazio di base,
— 
quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono eliminati.
4.  

I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Giordania dei prodotti originari della Comunità di cui all'elenco B dell'allegato III sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario:

— 
quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90 % del dazio di base,
— 
cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all'80 % del dazio di base,
— 
sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 70 % del dazio di base,
— 
sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60 % del dazio di base,
— 
otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50 % del dazio di base,
— 
nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40 % del dazio di base,
— 
dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30 % del dazio di base,
— 
undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 20 % del dazio di base,
— 
dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono eliminati.
5.  
Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato IV, le disposizioni applicabili sono riesaminate dal consiglio di associazione quattro anni dopo la data di entrata in vigore dell'accordo. In occasione di tale riesame, il consiglio di associazione stabilisce un calendario per lo smantellamento delle tariffe per i prodotti di cui all'allegato IV.
6.  
In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 può essere sottoposto a revisione di comune accordo a opera del comitato di associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo transitorio massimo di dodici anni. Se il comitato di associazione non ha adottato alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, la Giordania può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.
7.  
Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 è il dazio effettivamente applicato nei confronti della Comunità al 1o gennaio 1996.
8.  
Qualora, successivamente al 1o gennaio 1996, si applichi una riduzione tariffaria erga omnes, a decorrere dalla data in cui si applicano dette riduzioni i dazi ridotti sostituiscono i dazi di base di cui al paragrafo 7.
9.  
La Giordania comunica alla Comunità i suoi dazi di base.

▼M2

Articolo 11 bis

1.  
I dazi doganali applicabili all'importazione in Giordania di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità enumerati nell'elenco C dell'allegato III sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell'accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo.
2.  
I dazi doganali applicabili all'importazione in Giordania di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità enumerati nell'elenco D dell'allegato III sono soppressi in quattro uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006; tali prodotti beneficiano di un accesso in franchigia doganale a decorrere dal 1o maggio 2009.
3.  
I dazi doganali applicabili all'importazione in Giordania di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità enumerati nell'elenco E dell'allegato III sono soppressi in otto uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006; tali prodotti beneficiano di un accesso in franchigia doganale a decorrere dal 1o maggio 2013.
4.  
I dazi doganali applicabili all'importazione in Giordania di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità enumerati nell'elenco F dell'allegato III sono ridotti del 50 % in cinque uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006; tali prodotti beneficiano di un accesso al 50 % del tasso di base a decorrere dal 1o maggio 2010.
5.  
I dazi doganali applicabili all'importazione in Giordania di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità enumerati nell'elenco G dell'allegato III non sono soppressi.
6.  
Ai fini della soppressione dei dazi doganali di cui ai paragrafi da 1 a 5, il dazio di base cui si applicano le riduzioni successive è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell'accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo.
7.  
Qualora, successivamente alla firma del presente protocollo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dai negoziati tariffari in sede di OMC, tali dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 6 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

▼B

Articolo 12

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 13

1.  
La Giordania può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, maggiorando o reintroducendo dazi doganali.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

I dazi doganali all'importazione applicabili in Giordania ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità. La media annuale del valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 20 % della media annuale del valore complessivo delle importazioni di prodotti industriali originari della Comunità nel corso degli ultimi tre anni per i quali siano disponibili dati statistici.

Tali misure sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo transitorio massimo di dodici anni.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di quattro anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o delle misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

La Giordania informa il comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Giordania presenta al comitato un calendario per l'eliminazione dei dazi doganali introdotti a norma del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, a decorrere al più tardi dai due anni successivi alla loro introduzione. Il comitato di associazione può decidere un calendario diverso.

2.  
In deroga alle disposizioni del quarto comma del paragrafo 1, il comitato di associazione può, in via eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di una nuova industria e qualora determinati settori siano in fase di ristrutturazione o in gravi difficoltà, autorizzare la Giordania a mantenere le misure già adottate a norma del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo transitorio di dodici anni.



CAPO 2

PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 14

Le disposizioni del presente capo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Giordania elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea.

▼M2

Articolo 14 bis

Negli scambi di prodotti agricoli tra la Comunità e la Giordania non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione né altri oneri di effetto equivalente.

▼B

Articolo 15

La Comunità e la Giordania procedono alla progressiva liberalizzazione dei reciproci scambi di prodotti agricoli.

Articolo 16

1.  
I prodotti agricoli originari della Giordania beneficiano all'importazione nella Comunità delle disposizioni di cui al protocollo 1.
2.  
I prodotti agricoli originari della Comunità beneficiano all'importazione in Giordania delle disposizioni di cui al protocollo 2.

Articolo 17

▼M2

1.  
A decorrere dal 1o gennaio 2009 la Comunità e il Regno hashemita di Giordania esaminano la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e la Giordania devono applicare a decorrere dal 1o gennaio 2010 in base all'obiettivo di cui all'articolo 15.

▼B

2.  
Fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le parti, nonché della particolare sensibilità di tali prodotti, la Comunità e la Giordania possono periodicamente esaminare, nell'ambito del consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi di reciprocità, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.



CAPO 3

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 18

1.  
Negli scambi tra la Comunità e la Giordania non si introduce alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione, né alcuna misura d'effetto equivalente.
2.  
Le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente applicabili negli scambi tra la Comunità e la Giordania sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
3.  
La Comunità e la Giordania non applicano alle reciproche esportazioni né dazi doganali o oneri d'effetto equivalente, né restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.

Articolo 19

1.  
Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica o in caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la parte interessata può modificare, per i prodotti che ne costituiscono oggetto, il regime stabilito dall'accordo.
2.  
La Parte che procede a tale modifica ne informa il comitato di associazione. Su richiesta dell'altra parte, il comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima.
3.  
Qualora la Comunità o la Giordania, sede di applicazione del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, essi concedono, per le importazioni originarie dell'altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.
4.  
L'applicazione del presente articolo può essere oggetto di consultazioni in sede di consiglio di associazione.

Articolo 20

1.  
I prodotti originari della Giordania non beneficiano all'importazione nella Comunità di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
2.  
Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

Articolo 21

1.  
Le parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra parte.
2.  
I prodotti esportati verso il territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

Articolo 22

1.  
Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dall'accordo.
2.  
Nell'ambito del consiglio di associazione si tengono consultazioni tra la Comunità e la Giordania in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte dell'Unione, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e della Giordania.

Articolo 23

Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, essa può adottare le misure adeguate contro tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26.

Articolo 24

Qualora un prodotto sia importato in quantità maggiorate tali e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

— 
pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle parti, o
— 
gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia,

la parte interessata può adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26.

Articolo 25

Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 3, comporti:

i) 

la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la parte esportatrice continua ad applicare, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente, o

ii) 

una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure adeguate, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

Articolo 26

1.  
Nel caso in cui la Comunità o la Giordania assoggettino le importazioni di prodotti che possono creare le difficoltà di cui all'articolo 24 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, ne informano l'altra parte.
2.  
Nei casi specificati agli articoli 23, 24 e 25, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il più rapidamente possibile, la parte in questione fornisce al comitato di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per analizzare a fondo la situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure adeguate si devono privilegiare quelle che meno perturbano il funzionamento dell'accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche, in sede di comitato stesso, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3.  

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a) 

Per quanto riguarda l'articolo 23, la parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate.

b) 

Per quanto riguarda l'articolo 24, le difficoltà generate dalla situazione prevista in detto articolo sono sottoposte all'esame del comitato di associazione, che può prendere ogni decisione necessaria per porvi fine.

Qualora il comitato di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte.

c) 

Per quanto riguarda l'articolo 25, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del comitato di associazione.

Il comitato di associazione può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso una decisione in tal senso entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato.

d) 

Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata può applicare subito, nelle situazioni specificate negli articoli 23, 24 e 25, le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra parte.

Articolo 27

Nessuna disposizione del presente accordo osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 28

La nozione di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo 3.

Articolo 29

Per classificare le merci negli scambi tra le parti si utilizza la nomenclatura combinata.



TITOLO III

DIRITTO DI STABILIMENTO E SERVIZI



CAPO 1

DIRITTO DI STABILIMENTO

Articolo 30

1.  
a) 

La Comunità e i suoi Stati membri concedono alle società giordane che si stabiliscono sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso a società analoghe di qualsiasi paese terzo.

b) 

Fatte salve le riserve elencate all'allegato V, la Comunità e i suoi Stati membri concedono alle consociate delle società giordane stabilite in uno Stato membro un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso a qualsiasi analoga società comunitaria.

c) 

La Comunità e i suoi Stati membri concedono alle filiali delle società giordane stabilite in uno Stato membro un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle analoghe filiali di società di qualsiasi paese terzo.

2.  
a) 

Fatte salve le riserve elencate all'allegato VI, la Giordania concede alle società comunitarie che si stabiliscono sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società o, se migliore, alle società di qualsiasi paese terzo.

b) 

La Giordania concede alle consociate e alle filiali di società comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle sue società o filiali oppure, se migliore, alle consociate o filiali giordane di società di qualsiasi paese terzo.

3.  
Le disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 2, lettera b), non possono essere usate per eludere la legislazione e le normative di una parte applicabili all'accesso a settori o attività specifici da parte di consociate o filiali di società dell'altra parte stabilite sul territorio della prima.

Beneficiano del trattamento di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) e al paragrafo 2, lettera b), le società, le consociate e le filiali stabilite rispettivamente nella Comunità e in Giordania alla data di entrata in vigore del presente accordo e le società, consociate e filiali stabilite successivamente a questa data, a decorrere dal loro stabilimento.

Articolo 31

1.  
Le disposizioni dell'articolo 30 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo.
2.  

Tuttavia, per le attività svolte da agenzie di spedizione per la prestazione di servizi internazionali di trasporto marittimo, comprese le attività intermodali che comportano una tratta marittima, ciascuna parte autorizza la presenza commerciale sul suo territorio delle società dell'altra parte sotto forma di consociate o di filiali applicando, per lo stabilimento e le varie attività, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se migliori, alle consociate e filiali di società di qualsiasi paese terzo. Dette attività comprendono, fra l'altro:

a) 

la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, indipendentemente dal fatto che detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;

b) 

l'acquisto e l'uso, in proprio o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, in particolare il trasporto fluviale, ferroviario e stradale, necessari per la fornitura di un servizio integrato;

c) 

la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;

d) 

la fornitura di informazioni commerciali di qualsiasi tipo, anche attraverso i sistemi di informazione computerizzati e la trasmissione elettronica dei dati (fatte salve eventuali restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);

e) 

la conclusione di accordi commerciali, anche tramite la partecipazione al capitale azionario della società e la nomina del personale locale (oppure, per il personale straniero, in base alle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi agenzia di spedizione stabilita in loco;

f) 

le operazioni effettuate a nome delle società, l'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.

Articolo 32

Ai fini del presente accordo:

a) 

per «società comunitaria» o «società giordana»: si intende rispettivamente una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Giordania che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio rispettivamente della Comunità o della Giordania.

Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o rispettivamente della Giordania che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunità o rispettivamente della Giordania viene considerata una società comunitaria o rispettivamente giordana se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Giordania.

b) 

Per «consociata»: di una società si intende una società controllata dalla stessa.

c) 

Per «filiale»: di una società si intende un centro di attività economica senza personalità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone di una direzione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere transazioni nel centro di attività economica che ne costituisce l'estensione.

d) 

Per «stabilimento»: si intende il diritto delle società comunitarie o giordane di cui alla lettera a) di intraprendere attività economiche aprendo consociate e filiali rispettivamente in Giordania o nella Comunità.

e) 

Per «attività»: si intendono le attività economiche.

f) 

Per «attività economiche»: si intendono le attività a carattere industriale, commerciale e professionale.

g) 

Per «cittadino di uno Stato membro o della Giordania»: si intende una persona fisica che ha la cittadinanza, rispettivamente, di uno degli Stati membri o della Giordania.

h) 

Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capo e del capo 2 anche i cittadini degli Stati membri o della Giordania stabiliti al di fuori della Comunità o rispettivamente della Giordania e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Giordania e controllate da cittadini di uno Stato membro o rispettivamente della Giordania, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o rispettivamente in Giordania in base alle rispettive legislazioni.

Articolo 33

1.  
Le parti fanno il possibile per evitare di adottare qualsiasi misura o di intraprendere qualsiasi iniziativa che renda le condizioni di stabilimento e di attività delle rispettive società più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente alla data della firma dell'accordo.
2.  
Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 44. Le situazioni di cui all'articolo 44 sono disciplinate unicamente dalle relative disposizioni, ad esclusione di qualsiasi altra disposizione.

Articolo 34

1.  
Una società comunitaria o giordana stabilita, rispettivamente, sul territorio della Giordania o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, secondo la legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Giordania e della Comunità, cittadini degli Stati membri della Comunità e rispettivamente della Giordania, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 e siano impiegati esclusivamente da tali società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2.  

I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all'interno della società» a norma della lettera c) del presente articolo e rientrano nelle seguenti categorie, purché l'organizzazione abbia personalità giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per un periodo di almeno un anno immediatamente precedente a questo trasferimento:

a) 

persone che ricoprono una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte principalmente alla direzione dell'impresa, prevalentemente sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione, degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

— 
dirigono l'impresa, un suo dipartimento o una sua componente,
— 
svolgono compiti di supervisione e coordinamento dell'attività di altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive,
— 
sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti o altre iniziative relative al personale;
b) 

i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;

c) 

per «persona trasferita all'interno della società» si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle parti e che è trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolge effettivamente attività economiche analoghe sul territorio dell'altra parte.

3.  

L'ingresso e la temporanea presenza nei territori della Giordania e della Comunità di cittadini, rispettivamente, degli Stati membri e della Giordania sono autorizzati quando i suddetti rappresentanti di società sono persone che ricoprono una carica elevata a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono responsabili dello stabilimento di una società giordana o comunitaria rispettivamente nella Comunità o in Giordania, quando

— 
detti rappresentanti non sono impegnati ad effettuare vendite dirette o a fornire servizi, e
— 
la società non ha altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate in uno Stato membro della Comunità o, rispettivamente, in Giordania.

Articolo 35

Per facilitare i cittadini della Comunità e della Giordania intenzionati a intraprendere e perseguire attività sottoposte a regolamentazione rispettivamente in Giordania e nella Comunità, il consiglio di associazione esamina le misure da adottare per consentire il reciproco riconoscimento delle qualifiche.

Articolo 36

Le disposizioni dell'articolo 30 non ostano all'applicazione, ad opera di una parte, di norme particolari relative allo stabilimento e all'attività sul suo territorio di filiali di società di un'altra parte non registrate nel territorio della prima parte giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e le filiali di società registrate nel suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario a seguito di tali differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari, per motivi prudenziali.



CAPO 2

PRESTAZIONI TRANSFRONTALIERE DI SERVIZI

Articolo 37

1.  
Le parti fanno il possibile per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di società comunitarie o giordane stabilite nel territorio di una parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle parti.
2.  
Il consiglio di associazione formula raccomandazioni per il perseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1.

Articolo 38

Per garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti in funzione delle loro esigenze commerciali, dopo l'entrata in vigore del presente accordo le parti possono, ove opportuno negoziare accordi specifici sulle condizioni del reciproco accesso al mercato nonché sui servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo.

Articolo 39

1.  

Per quanto riguarda i trasporti marittimi, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico internazionale su base commerciale.

a) 

Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea applicabili a una delle parti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate a condizione che si attengano al principio di una concorrenza leale su base commerciale.

b) 

Le parti ribadiscono il loro impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa.

2.  

Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le parti:

a) 

non introducono clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi relativi agli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa e al traffico di linea. Ciò non esclude tuttavia la possibilità di accordi in tal senso relativi al carico delle navi di linea nelle circostanze eccezionali in cui ciò sia necessario per offrire alle agenzie marittime di linea di una parte del presente accordo l'effettiva possibilità di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;

b) 

aboliscono, dall'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali, nonché gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione occulta o avere effetti discriminatori rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale.

Ogni parte concede, tra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi, alle navi utilizzate per il trasporto di merci, passeggeri, o entrambi, gestite da cittadini o società dell'altra parte per quanto riguarda l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari di tali porti e i relativi diritti e oneri, le infrastrutture doganali e l'assegnazione di ormeggi e infrastrutture per il carico e lo scarico.



CAPO 3

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 40

1.  
Le parti si impegnano a prendere in considerazione l'opportunità di ampliare il presente titolo al fine di definire un «accordo di integrazione economica», come definito dall'articolo 5 dell'accordo generale sul commercio nei servizi (GATS).
2.  
L'obiettivo di cui al paragrafo 1 è oggetto di un primo esame da parte del consiglio di associazione al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
3.  
Nel procedere al suddetto esame, il consiglio di associazione tiene conto dei progressi compiuti nel ravvicinamento delle legislazioni tra le parti nelle attività pertinenti.

Articolo 41

1.  
L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.
2.  
Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio delle parti e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Articolo 42

Ai fini del presente titolo, nessun elemento del presente accordo vieta alle parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, a condizione che non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle parti da una disposizione specifica dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 41.

Articolo 43

Beneficiano delle disposizioni del presente titolo anche le società controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da società giordane e comunitarie.

Articolo 44

A decorrere dal giorno che precede di un mese la data di entrata in vigore dei corrispondenti obblighi del GATS, il trattamento concesso da ciascuna parte all'altra in forza del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non può in alcun caso essere più favorevole di quello concesso dalla parte in questione a norma delle disposizioni del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.

Articolo 45

Ai fini del presente titolo non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dalla Giordania in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica secondo i principi dell'articolo V del GATS.

Articolo 46

1.  
Fatta salva ogni altra disposizione dell'accordo, ciascuna parte è libera di prendere misure cautelative, tra le quali misure volte a tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Qualora non siano conformi alle disposizioni dell'accordo, tali misure non sono utilizzate dalle parti per eludere gli obblighi ivi previsti.
2.  
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

Articolo 47

Le disposizioni del presente accordo non ostano all'applicazione, ad opera di ciascuna delle parti, delle misure necessarie ad impedire l'elusione delle sue misure relative all'accesso al suo mercato da parte di paesi terzi attraverso le disposizioni del presente accordo.



TITOLO IV

PAGAMENTI, MOVIMENTI DI CAPITALI E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE



CAPO 1

PAGAMENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI

Articolo 48

Nel rispetto delle disposizioni degli articoli 51 e 52, i pagamenti correnti relativi ai movimenti di beni, persone, servizi e capitali nell'ambito del presente accordo non sono soggetti a restrizioni.

Articolo 49

1.  
Nell'ambito delle disposizioni del presente accordo, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 50 e 51 e fatto salvo l'allegato VI di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), non vi sono restrizioni ai movimenti di capitali dalla Comunità verso la Giordania e ai movimenti di capitali che comportano investimenti diretti dalla Giordania nella Comunità.
2.  
I flussi di capitali giordani verso la Comunità, fatta eccezione per gli investimenti diretti, sono soggetti alle leggi in vigore in Giordania.
3.  
Le parti terranno consultazioni per giungere alla completa liberalizzazione dei movimenti di capitali non appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie.

Articolo 50

Nel rispetto delle altre disposizioni del presente accordo e degli altri obblighi internazionali della Comunità e della Giordania, le disposizioni dell'articolo 49 lasciano impregiudicata l'applicazione di eventuali restrizioni esistenti tra le parti alla data di entrata in vigore del presente accordo, per quanto riguarda i movimenti di capitali tra l'una e l'altra parte legati agli investimenti diretti, anche in campo immobiliare, e allo stabilimento.

Tali restrizioni non riguardano tuttavia il trasferimento all'estero di investimenti effettuati in Giordania da persone residenti nella Comunità o nella Comunità da persone residenti in Giordania e degli utili derivanti da tali investimenti.

Articolo 51

Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e la Giordania provochino, o minaccino di provocare, gravi difficoltà per la gestione della politica dei cambi o della politica monetaria della Comunità o della Giordania, la Comunità o la Giordania, rispettivamente, possono adottare, secondo le condizioni previste nel quadro del GATS e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure di salvaguardia per quanto riguarda i movimenti di capitali tra la Comunità e la Giordania per un periodo non superiore a sei mesi, sempreché tali misure siano strettamente necessarie.

Articolo 52

Qualora uno o più Stati membri della Comunità o la Giordania abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Giordania, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo GATT e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreché dette misure siano strettamente necessarie. La Comunità o la Giordania, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l'altra parte e le presenta il più rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.



CAPO 2

CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Articolo 53

1.  

Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e la Giordania:

a) 

tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

b) 

lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Giordania, o in una sua parte sostanziale;

c) 

qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2.  
Ogni pratica contraria al presente articolo è valutata secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle norme stabilite negli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea e, per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle norme di cui agli articoli 65 e 66 di tale trattato, nonché delle norme relative agli aiuti pubblici, ivi compreso il diritto derivato.
3.  
Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di associazione adotta con una decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

Fino all'adozione delle norme di cui sopra, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, punto iii) e delle parti pertinenti del paragrafo 2 le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT.

4.  
a) 

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), le parti convengono che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Giordania a imprese sia valutato tenendo conto del fatto che tale paese è assimilato alle regioni della Comunità ove il tenore di vita è anormalmente basso, oppure si registra una grave forma di sottoccupazione, a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea.

Il consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Giordania, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi quinquennali.

b) 

Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra parte sull'importo totale e sulla distribuzione degli aiuti concessi e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra parte fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.

5.  

Per quanto riguarda i prodotti di cui al capo 2 del titolo II:

— 
il paragrafo 1, lettera c), non si applica,
— 
ogni pratica contraria al paragrafo 1, lettera a), deve essere valutata secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26 del Consiglio.
6.  

Se la Comunità o la Giordania ritengono che una pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 del presente articolo, e

— 
tale pratica non è adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o
— 
in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'altra parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi,

esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili a norma del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, tali misure opportune, qualora si applichi in materia l'accordo GATT, possono essere adottate soltanto secondo le procedure e le condizioni fissate da detto accordo o da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato nel quadro di tale accordo e applicabile tra le parti.

7.  
Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma del paragrafo 3, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e del segreto aziendale.

Articolo 54

Gli Stati membri e la Giordania adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Giordania rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il comitato di associazione sarà informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 55

Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata né mantenuta alcuna misura che possa distorcere gli scambi tra la Comunità e la Giordania in misura tale da ledere gli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.

Articolo 56

1.  
A norma delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato VII, le parti concedono e assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.
2.  
L'attuazione del presente articolo e dell'allegato VII è periodicamente esaminata dalle parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 57

Le parti si adoperano per ridurre le differenze per quanto riguarda la normalizzazione e la valutazione della conformità. A tal fine le parti concludono, se del caso, accordi di reciproco riconoscimento nel settore della valutazione della conformità.

Articolo 58

Le parti concordano in merito all'obiettivo della progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici. Il consiglio di associazione tiene consultazioni per il conseguimento di tale obiettivo.



TITOLO V

COOPERAZIONE ECONOMICA

Articolo 59

Obiettivi

1.  
Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica, nel reciproco interesse e secondo gli obiettivi generali dell'accordo.
2.  
Obiettivo della cooperazione economica è sostenere l'azione della Giordania volta a conseguire uno sviluppo economico e sociale durevole.

Articolo 60

Ambito di applicazione

1.  
La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attività interessati da difficoltà interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia giordana in generale e degli scambi tra la Giordania e la Comunità in particolare.
2.  
La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento dell'economia della Comunità e della Giordania, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro.
3.  
Le parti promuoveranno la cooperazione economica tra la Giordania e altri paesi della regione.
4.  
Nell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica si tiene conto, se pertinente, della tutela dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico.
5.  
Le parti possono convenire di ampliare la cooperazione economica ad altri settori non contemplati dalle disposizioni del presente titolo.

Articolo 61

Metodi e modalità

La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:

a) 

un dialogo economico a scadenze regolari tra le parti, che copre tutti i settori della politica macroeconomica;

b) 

uno scambio periodico di informazioni e di idee in tutti i settori della cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti;

c) 

la trasmissione di consulenze, esperienze e attività di formazione;

d) 

l'esecuzione di iniziative congiunte, quali seminari e incontri di lavoro;

e) 

l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare;

f) 

la promozione delle joint-venture.

Articolo 62

Cooperazione regionale

Al fine di promuovere la cooperazione regionale, le parti favoriscono le iniziative a impatto regionale o che associano altri paesi della regione.

Tali iniziative riguardano in particolare:

— 
il commercio a livello intraregionale,
— 
le questioni ambientali,
— 
lo sviluppo delle infrastrutture economiche,
— 
la ricerca scientifica e tecnologica,
— 
il settore della cultura,
— 
le questioni doganali.

Articolo 63

Istruzione e formazione

Le parti cooperano al fine di individuare e utilizzare gli strumenti più efficaci per un significativo miglioramento della situazione dell'istruzione e della formazione professionale, in particolare per quanto riguarda le imprese pubbliche e private, i servizi attinenti al commercio, le pubbliche amministrazioni e le autorità, le agenzie tecniche, gli organismi di normalizzazione e certificazione e altre organizzazioni interessate. In questo contesto si rivolgerà particolare attenzione alla formazione professionale per la ristrutturazione industriale.

La cooperazione favorisce inoltre l'istituzione di legami tra organismi specializzati della Comunità e della Giordania e promuove lo scambio di informazioni e di esperienze e la condivisione di risorse tecniche.

Articolo 64

Cooperazione scientifica e tecnologica

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

a) 

favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle parti, in particolare attraverso:

— 
l'accesso della Giordania ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo, in base alle disposizioni in vigore relative alla partecipazione di paesi terzi,
— 
la partecipazione della Giordania alle reti di cooperazione decentrata,
— 
la promozione di sinergie tra la formazione e la ricerca;
b) 

consolidare la capacità di ricerca della Giordania;

c) 

stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how, in particolare al fine di accelerare l'adeguamento della capacità industriale giordana.

Articolo 65

Ambiente

1.  
La cooperazione mira a prevenire il degrado dell'ambiente, a controllare l'inquinamento e a garantire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo duraturo e promuovere progetti ambientali a livello regionale.
2.  

La cooperazione verte in particolare sui seguenti aspetti:

— 
desertificazione,
— 
qualità dell'acqua marina e prevenzione dell'inquinamento del mare,
— 
gestione delle risorse idriche,
— 
uso adeguato dell'energia,
— 
gestione dei rifiuti,
— 
impatto dello sviluppo industriale sull'ambiente in generale e sicurezza degli impianti industriali in particolare,
— 
impatto dell'agricoltura sulla qualità del suolo e delle acque,
— 
educazione e sensibilizzazione ambientale,
— 
utilizzo di strumenti moderni di gestione ambientale, metodi di monitoraggio ambientale e vigilanza, ivi compreso in particolare l'uso del Sistema informativo ambientale (Environmental Information System, EIS) e delle tecniche di valutazione dell'impatto ambientale,
— 
salinizzazione.

Articolo 66

Cooperazione industriale

La cooperazione promuove e incoraggia in particolare:

— 
la cooperazione industriale tra gli operatori economici della Comunità e della Giordania, anche tramite l'accesso della Giordania alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese e alle reti create nel contesto della cooperazione decentrata,
— 
l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria giordana,
— 
l'istituzione e la promozione di un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa privata per stimolare l'espansione e la diversificazione dalla produzione industriale,
— 
la cooperazione tra le piccole e medie imprese della Comunità e della Giordania,
— 
il trasferimento di tecnologie, l'innovazione, la ricerca e sviluppo,
— 
la diversificazione della produzione industriale della Giordania,
— 
il potenziamento delle risorse umane,
— 
un migliore accesso al credito per il finanziamento degli investimenti,
— 
lo stimolo delle innovazioni,
— 
il potenziamento dei servizi informativi di supporto.

Articolo 67

Investimenti e promozione degli investimenti

La cooperazione mira a creare un clima stabile e favorevole agli investimenti in Giordania e prevede lo sviluppo:

— 
di procedure amministrative armonizzate e semplificate, meccanismi di investimento congiunto, soprattutto per le piccole e medie imprese delle due parti, canali per lo scambio di informazioni e strumenti che consentano di individuare le opportunità di investimento,
— 
di un quadro giuridico che favorisca gli investimenti tra le parti, se del caso attraverso la conclusione da parte degli Stati membri e della Giordania di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione,
— 
dell'accesso al mercato dei capitali per il finanziamento di investimenti produttivi,
— 
di joint venture tra imprese giordane e comunitarie.

Articolo 68

Normalizzazione e valutazione della conformità

La cooperazione in questo campo mirerà in particolare a:

a) 

incrementare l'applicazione delle norme comunitarie nel settore della normalizzazione, della metrologia, degli standard di qualità e del riconoscimento della conformità;

b) 

innalzare il livello degli organismi di valutazione della conformità giordani al fine di concludere, in futuro e nella misura del possibile, accordi di reciproco riconoscimento nel campo della valutazione della conformità;

c) 

sviluppare strutture e organismi responsabili della tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, della normalizzazione e della fissazione degli standard di qualità.

Articolo 69

Ravvicinamento delle legislazioni

Le parti fanno il possibile per ravvicinare le rispettive legislazioni al fine di agevolare l'attuazione del presente accordo.

Articolo 70

Servizi finanziari

Le parti cooperano al fine di ravvicinare le loro norme e i loro standard, e in particolare:

a) 

consolidare e ristrutturare il settore finanziario della Giordania;

b) 

migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione dei settori del credito e delle assicurazioni e degli altri settori finanziari della Giordania.

Articolo 71

Agricoltura

Le parti concentrano la cooperazione in particolare sui seguenti aspetti:

— 
il sostegno alle politiche da essi attuate per diversificare la produzione,
— 
la promozione di un'agricoltura compatibile con l'ambiente,
— 
il consolidamento delle relazioni tra imprese, gruppi e organizzazioni spontanei che rappresentano mestieri e professioni in Giordania e nella Comunità,
— 
assistenza tecnica e formazione,
— 
l'armonizzazione delle norme in campo fitosanitario e veterinario,
— 
lo sviluppo rurale integrato, ivi compresi il potenziamento dei servizi di base e lo sviluppo delle attività economiche connesse,
— 
la cooperazione tra regioni rurali e lo scambio di esperienze e conoscenze tecniche relative allo sviluppo rurale.

Articolo 72

Trasporti

La cooperazione si prefigge:

— 
la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse,
— 
la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento paragonabili a quelli in vigore nella Comunità,
— 
il rinnovamento delle attrezzature tecniche per renderle compatibili con gli standard comunitari in materia di trasporto strada/rotaia, containerizzazione e trasbordo,
— 
la progressiva agevolazione dei requisiti per il transito,
— 
il miglioramento della gestione degli aeroporti, delle ferrovie e del controllo aereo, ivi compresa la cooperazione tra gli organismi nazionali competenti.

Articolo 73

Infrastrutture del settore dell'informazione e telecomunicazioni

La cooperazione verte sui seguenti aspetti:

a) 

le telecomunicazioni in generale;

b) 

la normalizzazione, i collaudi di conformità e la certificazione in materia di tecnologia dell'informazione e di telecomunicazioni;

c) 

la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione, in particolare nel campo delle reti e delle loro interconnessioni (Reti digitali di servizi integrati — ISDN — e Interscambio di dati elettronici — EDI);

d) 

lo stimolo della ricerca e della definizione di nuovi strumenti per la comunicazione e le tecnologie dell'informazione al fine di sviluppare il mercato delle attrezzature, dei servizi e delle applicazioni connesse alle tecnologie dell'informazione e alle comunicazioni, ai servizi e alle installazioni.

Articolo 74

Energia

I settori di cooperazione prioritari saranno i seguenti:

— 
la promozione delle energie rinnovabili e delle fonti energetiche locali;
— 
la promozione del risparmio energetico e dell'efficienza energetica;
— 
la ricerca applicata relativa alle reti di banche-dati in campo economico e sociale, in particolare per collegare gli operatori comunitari e giordani;
— 
il sostegno ai programmi di ammodernamento e di sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunità.

La cooperazione si concentrerà inoltre sull'agevolazione del transito del gas, del petrolio e dell'elettricità.

Articolo 75

Turismo

Le priorità della cooperazione in questo campo sono le seguenti:

— 
migliorare le conoscenze del settore turistico e assicurare una maggiore coerenza delle politiche relative al turismo,
— 
promuovere una buona distribuzione stagionale del turismo,
— 
promuovere la cooperazione tra regioni e città dei paesi limitrofi,
— 
migliorare le informazioni per i turisti e la tutela dei loro interessi,
— 
sottolineare l'importanza turistica del patrimonio culturale,
— 
assicurare che venga adeguatamente mantenuta l'interazione tra turismo e ambiente,
— 
rendere il turismo più concorrenziale sostenendo una maggiore professionalità, in particolare per quanto riguarda la gestione alberghiera,
— 
consentire scambi di informazioni sui previsti sviluppi turistici e sui progetti di commercializzazione turistica, sulle esposizioni turistiche, le mostre, i convegni e le pubblicazioni.

Articolo 76

Dogane

1.  

Le parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scambi. La cooperazione riguarderà in particolare:

a) 

la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento delle merci;

b) 

l'uso del documento amministrativo unico e di un sistema che colleghi i regimi di transito della Comunità e della Giordania.

2.  
Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le autorità amministrative delle parti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo 4.

Articolo 77

Cooperazione nel settore statistico

Il principale obiettivo della cooperazione in questo settore è l'armonizzazione della metodologia al fine di creare una base attendibile per la gestione delle statistiche relative agli scambi, alla popolazione, ai flussi migratori e in generale a tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.

Articolo 78

Riciclaggio del denaro

1.  
Le parti cooperano in particolare al fine di prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e del traffico illecito di stupefacenti in particolare.
2.  
La cooperazione nel settore comprende, in particolare, un'assistenza tecnica e amministrativa finalizzata alla definizione di norme per combattere il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e da altri organismi internazionali competenti, in particolare dalla Task Force «Azione finanziaria» (FATF).

Articolo 79

Lotta contro gli stupefacenti

1.  

La cooperazione tra le parti si prefigge in particolare i seguenti obiettivi:

— 
rendere più efficaci le politiche e le misure volte a contrastare la fornitura e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e ridurre l'abuso di tali prodotti,
— 
favorire un'impostazione congiunta per ridurre il consumo illecito di tali prodotti.
2.  
Le parti definiscono congiuntamente, secondo la rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.

Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private competenti, secondo le rispettive competenze e in collaborazione con gli organismi competenti della Giordania, della Comunità e dei suoi Stati membri.

3.  

La cooperazione prende la forma di scambi di informazioni e, se del caso, attività congiunte relative:

— 
alla creazione o al rafforzamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti,
— 
all'attuazione di progetti di prevenzione, di formazione e di ricerca epidemiologica,
— 
alla definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la «Chemical Action Task Force» (CATF).



TITOLO VI

COOPERAZIONE IN CAMPO SOCIALE E CULTURALE



CAPO 1

DIALOGO IN CAMPO SOCIALE

Articolo 80

1.  
Tra le Parti si instaura un dialogo continuativo su tutti gli aspetti del settore sociale di reciproco interesse.
2.  
Tale dialogo serve a ricercare gli strumenti e le modalità attraverso i quali realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini della Giordania e della Comunità che risiedono legalmente negli Stati ospiti.
3.  

Il dialogo riguarda in particolare i problemi relativi:

a) 

alle condizioni di vita e di lavoro delle comunità immigrate;

b) 

all'emigrazione;

c) 

all'immigrazione illegale e alle condizioni di rimpatrio delle persone immigrate illegalmente secondo la legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento del paese ospite;

d) 

ai progetti e ai programmi per la promozione della parità di trattamento tra cittadini della Giordania e della Comunità, della conoscenza delle reciproche culture e civiltà, dello sviluppo della tolleranza e dell'eliminazione delle discriminazioni.

Articolo 81

Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse procedure previsti al titolo I del presente accordo, che possono essere utilizzati come contesto di tale dialogo.



CAPO 2

AZIONI DI COOPERAZIONE IN CAMPO SOCIALE

Articolo 82

1.  
Le parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che dovrebbe procedere di pari passo con qualsiasi sviluppo economico. Esse attribuiscono una particolare priorità al rispetto dei diritti sociali fondamentali.
2.  
Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si intraprendono azioni e programmi relativi a qualsiasi argomento di reciproco interesse.

Rivestono a questo proposito carattere prioritario le seguenti azioni:

a) 

la riduzione della pressione migratoria, attraverso la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo della formazione nelle zone ad alto tasso di emigrazione;

b) 

il reinserimento delle persone immigrate illegalmente e rimpatriate;

c) 

la promozione del ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i mezzi d'informazione, coerentemente con la politica giordana in questo settore;

d) 

lo sviluppo e il consolidamento dei programmi giordani di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;

e) 

il miglioramento del sistema previdenziale;

f) 

il miglioramento del sistema sanitario;

g) 

il miglioramento delle condizioni di vita nelle zone più povere, ad alta densità demografica;

h) 

l'attuazione e il finanziamento di programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani giordani ed europei residenti negli Stati membri per promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza.

Articolo 83

I progetti di cooperazione possono essere realizzati in coordinamento con gli Stati membri e con gli organismi internazionali competenti.

Articolo 84

Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l'attuazione delle disposizioni dei capi 1 e 2.



CAPO 3

COOPERAZIONE IN CAMPO CULTURALE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 85

1.  
Al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione, e coerentemente con i progetti già elaborati in materia, le parti si impegnano, in uno spirito di rispetto delle reciproche culture, a porre solide basi per un dialogo culturale continuativo e a promuovere una cooperazione culturale a lungo termine in qualsiasi settore di attività pertinente.
2.  
Nella definizione dei progetti e dei programmi di cooperazione e delle attività congiunte, le parti rivolgono particolare attenzione ai giovani e alle tecniche di espressione e di comunicazione attraverso i mezzi scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della cultura.
3.  
Le parti convengono che i programmi di cooperazione culturale esistenti nella Comunità e negli Stati membri possano essere estesi alla Giordania.
4.  
Le parti promuovono attività di reciproco interesse nel settore dell'informazione e delle comunicazioni.



TITOLO VII

COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 86

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione della Giordania un pacchetto di cooperazione finanziaria secondo le procedure adeguate e con le risorse finanziarie richieste.

Dette procedure sono stabilite di comune accordo tra le parti tramite gli strumenti più opportuni successivamente all'entrata in vigore dell'accordo.

Oltre agli aspetti contemplati ai titoli V e VI dell'accordo, la cooperazione finanziaria verte sui seguenti aspetti:

— 
promozione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia,
— 
potenziamento delle infrastrutture economiche,
— 
promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro,
— 
adeguamento alle conseguenze sull'economia giordana della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dell'industria,
— 
misure di accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale.

Articolo 87

Nel quadro degli strumenti finanziari comunitari esistenti destinati a sostenere i programmi di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in stretto coordinamento con le autorità giordane e altri donatori, in particolare con altre istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità studierà gli strumenti più adeguati per sostenere le politiche strutturali della Giordania volte a ristabilire l'equilibrio finanziario dei principali aggregati e a favorire la creazione di un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita, e a migliorare al tempo stesso il benessere sociale della popolazione.

Articolo 88

Per garantire l'adozione di un'impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall'attuazione del presente accordo, le parti seguono con particolare attenzione l'evoluzione dei reciproci scambi commerciali e l'andamento delle relazioni finanziarie tra la Comunità e la Giordania nel quadro del dialogo economico continuativo istituito a norma del titolo V.



TITOLO VIII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 89

È istituito un consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 90

1.  
Il consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del Governo della Giordania, dall'altra.
2.  
I membri del consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.
3.  
Il consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4.  
Il consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo della Giordania, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.

Articolo 91

Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi specificati.

Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le due parti.

Articolo 92

1.  
Fatte salve le competenze attribuite al consiglio, è istituito un comitato di associazione, incaricato dell'attuazione dell'accordo.
2.  
Il consiglio di associazione può delegare al comitato di associazione la totalità o una parte delle proprie competenze.

Articolo 93

1.  
Il comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti del governo della Giordania, dall'altra.
2.  
Il comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.

▼M1

3.  
Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee e da un rappresentante del governo di Giordania.

▼B

Articolo 94

1.  
Il comitato di associazione è competente ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché nei settori per i quali il consiglio gli ha delegato le proprie competenze.
2.  
Le decisioni del comitato sono adottate di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.

Articolo 95

Il consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo.

Articolo 96

Il consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e il Parlamento giordano.

Articolo 97

1.  
Ciascuna delle parti può sottoporre al consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2.  
Il consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione.
3.  
Ciascuna delle parti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4.  
Nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.

Articolo 98

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare qualsiasi misura:

a) 

ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

b) 

inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c) 

ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 99

Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

— 
il regime applicato dalla Giordania nei confronti della Comunità non dà luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società,
— 
il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Giordania non dà luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società della Giordania.

Articolo 100

Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente accordo avrà l'effetto:

— 
di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta parte sia tenuta,
— 
di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle parti, di qualsiasi misura destinata a evitare l'elusione o l'evasione fiscale,
— 
di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.

Articolo 101

1.  
Le parti adottano ogni misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma dell'accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo.
2.  
Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno ledono per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in sede di consiglio di associazione.

Articolo 102

I protocolli 1-4 e gli allegati 1-7 costituiscono parte integrante del presente accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere figurano nell'atto finale che costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo 103

Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, da una parte, e la Giordania, dall'altra.

Articolo 104

L'accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra parte. L'accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.

Articolo 105

Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, da una parte, e al territorio della Giordania, dall'altra.

Articolo 106

Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 107

1.  
Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

2.  
A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita della Giordania e l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno hascemita della Giordania, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete

Udfærdiget i Bruxelles, den fireogtyvende november nitten hundrede og sygoghalvfems

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebenundneunzig

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά

Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd zevenennegentig

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e sete

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundranittiosju

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

signatory

signatory

ELENCO DEGLI ALLEGATI



ALLEGATO I:

Elenco dei prodotti industriali originari della Giordania per i quali la Comunità può mantenere un elemento agricolo di cui all'articolo 10, paragrafo 1

ALLEGATO II:

Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità per i quali la Giordania può mantenere un elemento agricolo di cui all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2

ALLEGATO III:

Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità per i quali è applicabile, all'importazione in Giordania, il calendario per lo smantellamento delle tariffe di cui all'articolo 11, paragrafi 3 e 4

ALLEGATO IV:

Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità di cui all'articolo 11, paragrafo 5

ALLEGATO V:

Elenco delle riserve comunitarie di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) (diritto di stabilimento)

ALLEGATO VI:

Elenco delle riserve giordane di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a) (diritto di stabilimento)

ALLEGATO VII:

Proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 56

▼M2

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 1



Codice NC

Designazione

(1)

(2)

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

ex 1704 90 99

– – – – – –  Altri prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

ex 1806 90 90

– –  Altri prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

1905 90

–  altri:

1905 90 90

– – – –  altri

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2



Codice NC

Designazione

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

da 0403 10 51 a 0403 10 99

– – – –  Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

da 0403 90 71 a 0403 90 99

– –  Altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere

0405 20

–  Paste da spalmare lattiere:

0405 20 10

– –  aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

0405 20 30

– –  aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

0711 90 30

Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui viene presentato

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; liquori ed altre bevande alcoliche

ALLEGATO III

Elenchi dei prodotti industriali originari della Comunità per i quali è applicabile, all'importazione in Giordania, il calendario per lo smantellamento delle tariffe di cui all'articolo 11, paragrafi 3 e 4

ELENCO A



130219100

130219900

190110200

190190200

210690300

210690400

210690600

250300000

250410000

250490000

250700000

250810000

250820000

250830000

250840000

250850000

250860000

250870000

250900000

251010000

251020000

251110000

251120000

251200000

251319000

251320100

251400000

251910000

251990000

252020100

252400000

252610000

252620000

252810000

252890000

253090200

253090300

260111000

260112000

260120000

260200000

260300000

260400000

260500000

260600000

260700000

260800000

260900000

261000000

261100000

261210000

261220000

261310000

261390000

261400000

261510000

261590000

261610000

261690000

261710000

261790000

261800000

261900000

262011000

262019000

262020000

262030000

262040000

262050000

262090000

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270111000

270112000

270119000

270120000

270210000

270220000

270300000

270400000

270500000

270600000

270710000

270720000

270730000

270740000

270750000

270760000

270791000

270799000

270810000

270820000

270900000

271000520

271000700

271220100

271311000

271312000

271320000

271390000

271410000

271490000

280130000

280200000

280300000

280429100

280429200

280470000

280490000

280511000

280519000

280521000

280522000

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280700000

280800000

280910000

280920000

281000000

281111000

281119100

281119900

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281520000

281530000

281610000

281620000

281630000

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281810000

281820000

281830000

281990100

282010000

282110100

282120100

282200100

282300000

282410000

282420000

282490000

282510000

282520000

282530000

282540000

282550000

282560000

282570000

282580000

282590900

282611000

282612000

282619000

282620000

282630000

282690000

282710000

282720000

282731000

282732000

282733000

282734000

282735000

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282741900

282749900

282911000

282919000

282990100

283010000

283020000

283030000

283090000

283311000

283319000

283321000

283322000

283323000

283324000

283325000

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283327000

283329000

283330000

283340000

283421000

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283510100

283522100

283523100

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283531100

283539100

283610100

283620100

283630100

283640100

283650100

283660100

283670100

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283692100

283699100

283911000

283919000

283920000

283990000

284011000

284019000

284020000

284030000

284190100

284190200

284410000

284420000

284430000

284440000

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284510000

284590000

284610000

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290230100

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290529100

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290729100

290810000

290820000

290890000

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290919100

290920100

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290942100

290943100

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291229100

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293229100

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930590000

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950590000

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950621000

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950632000

950639000

950640000

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950659000

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950662000

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950670000

950691000

950699000

950710000

950720000

950730000

950790000

950800000

960110000

960190100

960190900

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960390900

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960831000

960839000

960840000

960850000

960860000

960891000

960899900

960910900

960920000

960990000

961000000

961100000

961210000

961220000

961310000

961320000

961330000

961380000

961390000

961420000

961490000

961511000

961519000

961590000

961620000

961700000

961800000

970110000

970190000

970200000

970300000

970400000

970500900

970600000

ELENCO C

Elenco dei prodotti agricoli trasformati per i quali i dazi doganali sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo:



050100000

050210000

050290000

050300000

050510000

050590000

050610000

050690000

050710000

050790000

050800000

050900000

130212100

130220000

130232000

140110000

140120000

140190000

140200000

140300000

140410110

140420000

140490100

150500100

150500900

150600100

151590100

151590300

151710100

151800000

152000100

152110000

152190100

152190900

152200100

170250000

180310200

180310900

180320200

180320900

180400000

180500900

190190100

190211000

190219100

190300000

210390100

210420100

210610100

210610900

210690700

210690800

220720000

290543000

290544000

290545100

330190100

330190200

330210200

330210300

350110000

350510000

350520100

380910000

382311000

382312000

382313000

382319000

382370000

382460000

ELENCO D

Elenco dei prodotti agricoli trasformati per i quali i dazi doganali sono soppressi in quattro uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006:



130213000

130214000

130231000

140410900

151590200

180500100

190110900

190120900

190190900

190410000

190420000

190430000

190490000

190590100

190590300

190590400

210111000

210112000

210120000

210130000

210210000

210220000

210230000

210690910

210690990

290545900

ELENCO E

Elenco dei prodotti agricoli trasformati per i quali i dazi doganali sono soppressi in otto uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006:



051000000

071040000

071190900

090300000

121220000

130212900

140410190

140490900

150600900

151590900

151620900

151790200

151790900

152000900

170410000

170490000

180610000

180620000

180631000

180632000

180690000

190219900

190220000

190300000

190510000

190520000

200190000

200410000

200490000

200510000

200520100

200520900

200580000

200811000

200891000

200899900

210310000

210320000

210330000

210390900

210410000

210420900

210500000

210690200

210690990

220110000

220190000

220210000

220290000

220710100

220710900

220890500

330190900

350520900

350520900

ELENCO F

Elenco dei prodotti agricoli trasformati per i quali i dazi doganali sono ridotti del 50 % in cinque uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006:



190531000

190539000

ELENCO G

Elenco dei prodotti agricoli trasformati per i quali i dazi doganali non sono soppressi e che sono soggetti a una clausola di revisione:



220300000

220510000

220590000

220820000

220830000

220840000

220850000

220860000

220870000

220890300

220890400

220890900

240210000

240220000

240290100

240290200

240310100

240310900

240391000

240399300

240399900

ALLEGATO IV

Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità di cui all'articolo 11, paragrafo 5



220300000

220500000

240200000

240300000

240390000

240399000

240399200

570100000

570110000

570190000

570200000

570210000

570220000

570230000

570231000

570239000

570240000

570241000

570249000

570250000

570251000

570259000

570290000

570291000

570299000

570300000

570310000

570390000

570400000

570410000

570500000

610110000

610190000

610210000

610230000

610290000

610312000

610319000

610321000

610322000

610323000

610329000

610339000

610349000

610402900

610412000

610413000

610423000

610431000

610439000

610444000

610449000

610459000

610461000

610469000

610610000

610811000

610819000

610829000

610832000

610839000

610899000

611090000

611190000

611220000

611231000

611239000

611241000

611249000

611300000

611410000

611490000

611599900

611610000

611691000

611692000

611693000

611699000

611710000

611720000

611780000

611790000

620113000

620119000

620199000

620219000

620291000

620299000

620590000

620610000

620640000

620690000

620711000

620719000

620722000

620729000

620792000

620799000

620811000

620819000

620821000

620822000

620829000

620891000

620892000

620899000

620910000

620990000

621010000

621040000

621050000

621111000

621112000

621120000

621131000

621133000

621139000

621141000

621143000

621149000

621220000

621230000

621290000

621310000

621320000

621390000

621600000

621710900

621790000

630900000

630900100

630900900

640110000

640191000

640192000

640199000

640212000

640219000

640220000

640230000

640291000

640299000

640510000

640520000

640590000

640610000

640620000

640691000

640699100

640699200

640699910

640699990

ex870310 000  (*1)

ex870321 000  (*1)

ex870322 000  (*1)

ex870323 000  (*1)

ex870324 000  (*1)

ex870331 000  (*1)

ex870332 000  (*1)

ex870333 000  (*1)

ex870339 000  (*1)

940120000

940130000

940140000

940150000

940161000

940169000

940171000

940179000

940180000

940190000

940210100

940310000

940320000

940330000

940340000

940350000

940360000

940370000

940380000

940390000

940410000

940421000

940429000

940430000

940490000

940510000

940520000

940530000

940540900

940550900

940560000

940591000

940592000

940599000

940600190

940600200

940600300

940600900

(*1)   

Si intendono per veicoli d'occasione i veicoli aventi più di 6 mesi dalla registrazione e che hanno percorso almeno 6 000 km.

▼B

ALLEGATO V

Elenco delle riserve comunitarie di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b)

Settore minerario

In alcuni Stati membri può essere necessaria una concessione per consentire a società non controllate da persone fisiche o giuridiche comunitarie di acquisire i diritti minerari e di procedere alle attività estrattive.

Pesca

Salvo diverse disposizioni, l'accesso alle risorse biologiche e delle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri della Comunità e il loro utilizzo sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di un territorio comunitario.

Acquisto di beni immobili

In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili è soggetto a restrizioni.

Servizi audiovisivi, compresa la radio

Il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, può essere riservato a impianti audiovisivi che rispondano a determinati criteri di origine.

Servizi di telecomunicazione, compresi i servizi mobili e satellitari

Servizi riservati.

In alcuni Stati membri l'accesso al mercato per le infrastrutture e i servizi complementari è soggetto a restrizioni.

Agricoltura

Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle società non controllate da persone fisiche o giuridiche comunitarie che intendono intraprendere attività agricole. L'acquisto di vigneti da parte di società non controllate da persone fisiche o giuridiche comunitarie è soggetto a notifica o, a seconda dei casi, ad autorizzazione.

Agenzie di stampa

In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle società radiotelevisive è soggetta a restrizioni.

ALLEGATO VI

Riserve giordane al trattamento nazionale di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a)

Al fine di migliorare le condizioni del trattamento nazionale in tutti i settori, l'elenco delle riserve di cui sopra sarà riesaminato entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

— 
Gli investitori non giordani non possono detenere più del 50 % di qualsiasi progetto o attività economica nei seguenti settori:
a) 

appalti nel settore edilizio;

b) 

commercio e servizi commerciali;

c) 

settore minerario.

— 
Gli investitori non giordani possono acquistare i titoli quotati sul mercato finanziario di Amman in moneta giordana purché i fondi siano trasferiti da una valuta estera convertibile.
— 
La partecipazione azionaria non giordana a una società per azioni non può, superare il 50 %, a meno che la percentuale di azioni non giordane risulti superiore al 50 % al momento di chiudere la sottoscrizione, nel qual caso il massimale per la partecipazione non giordana equivale alla percentuale in questione.
— 
L'importo minimo degli investimenti non giordani in qualsiasi progetto è pari a 100 000 JOD (centomila dinari giordani), fatta eccezione per gli investimenti sul mercato finanziario di Amman, dove l'investimento minimo è di 1 000 JOD (mille dinari giordani).

Per l'acquisto, la vendita o l'affitto di beni immobili da parte di non giordani occorre l'approvazione preventiva del Consiglio dei ministri.

ALLEGATO VII

Proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 56

1. Entro il termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, la Giordania aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali in materia di diritti di proprietà:

— 
Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi del 1971),
— 
Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961),
— 
Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Atto di Ginevra del 1977, emendato nel 1979),
— 
Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979),
— 
Protocollo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989),
— 
Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980),
— 
Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra del 1991).

2. Entro il settimo anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Giordania aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali:

— 
Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).

3. La Giordania si impegna ad assicurare un'adeguata ed efficace protezione dei brevetti per i prodotti chimici e farmaceutici, a norma degli articoli 27-34 dell'accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, entro il termine del terzo anno dall'entrata in vigore del presente accordo o, se precedente, dalla sua adesione all'OMC.

4. Il Consiglio di associazione può decidere che i paragrafi 1, 2 e 3 si applichino ad altre convenzioni multilaterali in questo settore.

5. Le Parti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

— 
Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979).

ELENCO DEI PROTOCOLLI



PROTOCOLLO n. 1

relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Giordania

PROTOCOLLO n. 2

relativo al regime applicabile all'importazione nella Giordania di prodotti agricoli originari della Comunità

PROTOCOLLO n. 3

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa

PROTOCOLLO n. 4

sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

PROTOCOLLO

all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell’Unione

PROTOCOLLO

che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

▼M2

PROTOCOLLO N. 1

relativo alle disposizioni applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Giordania

1. 

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Giordania sono soggette alle condizioni di seguito specificate.

2. 

All'entrata in vigore del presente protocollo i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Giordania sono soppressi, tranne per i prodotti elencati in allegato.

3. 

I prodotti elencati in allegato originari della Giordania sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato.

4. 

Per i prodotti agricoli originari della Giordania elencati nell'allegato al presente protocollo i dazi doganali sono soppressi o ridotti nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna B.

5. 

I dazi doganali applicati ai quantitativi eccedenti i contingenti sono ridotti della percentuale indicata per ciascun prodotto nella colonna C.

6. 

Per i prodotti della voce 1509 la soppressione dei dazi doganali si applica unicamente alle importazioni di olio d'oliva non trattato, interamente ottenuto in Giordania e trasportato direttamente dalla Giordania nella Comunità. Ai prodotti della voce 1509 che non soddisfano tale condizione si applica il dazio doganale previsto dalla tariffa doganale comune.

7. 

A decorrere dal 1o gennaio 2010 sono soppressi i dazi doganali all'importazione nella Comunità di tutti i prodotti agricoli originari della Giordania, tranne per i prodotti dei codici NC 0603 10 e 1509 10 , ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei punti da 3 a 5.

8. 

In deroga a quanto disposto ai punti da 2 a 6, per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata ai quali si applica un prezzo d'entrata in conformità del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione ( 1 ), e per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

9. 

Per i prodotti di seguito elencati, il prezzo d'entrata convenuto a partire dal quale i dazi specifici sono ridotti a zero durante i periodi indicati corrisponde a quello indicato di seguito. Per tutti gli altri periodi si applica il prezzo d'entrata normale.



Codice NC

Prodotto

Periodo

Prezzo d'entrata convenuto (per 100 kg)

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

1.10–31.5

€ 46,1

0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati

1.11–31.5

€ 44,9

0709 10 00

Carciofi, freschi o refrigerati

1.11–31.12

€ 57,1

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate

1.10–31.1

€ 42,4

1.4–20.4

€ 42,4

0805 10 20

Arance fresche

1.12–31.5

€ 26,4

ex 0805 20 10

Clementine fresche

1.11–fine febbraio

€ 48,4

10. 

Per i prodotti di cui al punto 9:

— 
se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, del 4 %, del 6 % o dell'8 % al prezzo d'entrata convenuto, il dazio doganale specifico è pari, rispettivamente, al 2 %, al 4 %, al 6 % o all'8 % di tale prezzo d'entrata convenuto;
— 
se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata convenuto, si applica il dazio doganale specifico consolidato nell'ambito dell'OMC;
— 
i prezzi d'entrata convenuti sono ridotti nelle stesse proporzioni e al medesimo ritmo dei prezzi d'entrata consolidati nell'ambito dell'OMC.

ALLEGATO AL PROTOCOLLO 1

relativo alle disposizioni applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Giordania



Codice NC (1)

Designazione (2)

Riduzione del dazio doganale NPF (%)

Volume del contingente tariffario annuale (t in peso netto)

Riduzione del dazio doganale NPF oltre il contingente (%)

 

 

A

B

C

0603 10

Fiori recisi, freschi

100

2006: 2 000

2007: 4 500

2008: 7 000

2009: 9 500

dal 2010: 12 000

60

0701 90 50

0701 90 90

Patate di primizia, fresche o refrigerate

Altre patate, fresche o refrigerate

100

2006: 1 000

2007: 2 350

2008: 3 700

2009: 5 000

50

0703 20 00

Aglio, fresco o refrigerato

100

1 000

0

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

100

2006: 2 000

2007: 3 000

2008: 4 000

2009: 5 000

0

0805

Agrumi, freschi o secchi

100

2006: 1 000

2007: 3 350

2008: 5 700

2009: 8 000

0

0810 10 00

Fragole, fresche

100

2006: 500

2007: 1 000

2008: 1 500

2009: 2 000

40

1509 10

Olio d'oliva vergine

100

2006: 2 000

2007: 4 500

2008: 7 000

2009: 9 500

dal 2010: 12 000

0

(1)   

Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione (GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1).

(2)   

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati «ex» codici NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

PROTOCOLLO N. 2

relativo alle disposizioni applicabili all'importazione in Giordania di prodotti agricoli originari della Comunità

1. 

Le importazioni in Giordania dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle condizioni specificate di seguito.

2. 

I dazi doganali applicabili all'importazione in Giordania di taluni prodotti agricoli originari della Comunità sono soppressi in conformità dell'allegato.

3. 

Ai fini della soppressione dei dazi doganali di cui al paragrafo 2 si applicano le seguenti condizioni:

— 
i dazi doganali applicabili ai prodotti elencati in allegato nella categoria «A» sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo,
— 
i dazi doganali applicabili ai prodotti elencati in allegato nella categoria «B« sono soppressi in due uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006; tali prodotti beneficiano di un accesso in franchigia doganale a decorrere dal 1o maggio 2007,
— 
i dazi doganali applicabili ai prodotti elencati in allegato nella categoria «C» sono soppressi in quattro uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006; tali prodotti beneficiano di un accesso in franchigia doganale a decorrere dal 1o maggio 2009,
— 
i dazi doganali applicabili ai prodotti elencati in allegato nella categoria «D» sono soppressi in cinque uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006; tali prodotti beneficiano di un accesso in franchigia doganale a decorrere dal 1o maggio 2010,
— 
i dazi doganali applicabili ai prodotti elencati in allegato nella categoria «E» sono soppressi in otto uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006; tali prodotti beneficiano di un accesso in franchigia doganale a decorrere dal 1o maggio 2013,
— 
i dazi doganali applicabili ai prodotti elencati in allegato nella categoria «F» sono ridotti del 40 % in otto uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006; tali prodotti beneficiano di un accesso al 60 % del tasso di base a decorrere dal 1o maggio 2013,
— 
i dazi doganali applicabili ai prodotti elencati in allegato nella categoria «G» non sono soppressi.
4. 

Ai fini della soppressione dei dazi doganali di cui al paragrafo 2, il dazio di base cui si applicano le riduzioni successive è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma dello scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell'accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo. La Giordania comunica alla Comunità i suoi dazi di base.

5. 

Qualora, successivamente alla firma dello scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell'accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dai negoziati tariffari in sede di OMC, tali dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

ALLEGATO AL PROTOCOLLO 2

relativo alle disposizioni applicabili all'importazione in Giordania di prodotti agricoli originari della Comunità, sulla base della nomenclatura doganale della Giordania

Categoria «A» – prodotti per i quali i dazi doganali sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo:



010110000

010190000

010310000

010391000

010392000

010611000

010612000

010619000

010620000

010631000

010632000

010639000

010690000

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530210000

530290000

Categoria «B» – prodotti per i quali i dazi doganali sono soppressi in due uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006 e che beneficiano di un accesso in franchigia doganale a decorrere dal 1o maggio 2007:



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Categoria «C» – prodotti per i quali i dazi doganali sono soppressi in quattro uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006 e che beneficiano di un accesso in franchigia doganale a decorrere dal 1o maggio 2009:



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Categoria «D» – prodotti per i quali i dazi doganali sono soppressi in cinque uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006 e che beneficiano di un accesso in franchigia doganale a decorrere dal 1o maggio 2010:



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090240000

Categoria «E» – prodotti per i quali i dazi doganali sono soppressi in otto uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006 e che beneficiano di un accesso in franchigia doganale a decorrere dal 1o maggio 2013:



020130100

020230100

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230910000

230990900

Categoria «F» – prodotti per i quali i dazi doganali sono ridotti del 40 % in otto uguali tappe annuali a decorrere dal 1o maggio 2006 e che beneficiano di un accesso al 60 % del tasso di base a decorrere dal 1o maggio 2013;



220410000

220421000

220429000

220430000

220600000

Categoria «G» – prodotti per i quali i dazi doganali non sono soppressi:



020712000

020714000

150990000

160100000

160210000

160231000

160232000

160250000

170199100

240110000

240120000

240130000

▼M10

PROTOCOLLO N. 3

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa



Articolo 1

Norme di origine applicabili

1.  
Ai fini dell'applicazione dell'accordo si applicano l'appendice I e le disposizioni pertinenti dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 2 ) («convenzione»), da ultimo modificata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2.  
Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti all'accordo.

Articolo 2

Norme di origine alternative applicabili

1.  
Fatto salvo l'articolo 1 del presente protocollo, ai fini dell'applicazione dell'accordo, anche i prodotti che acquisiscono l'origine preferenziale conformemente alle norme di origine alternative applicabili di cui all'appendice A del presente protocollo («norme transitorie») sono considerati originari dell'Unione europea o del Regno hashemita di Giordania.
2.  
Le norme transitorie si applicano fino all'entrata in vigore della modifica della convenzione su cui sono basate le norme transitorie.

Articolo 3

Composizione delle controversie

1.  
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione o all'articolo 34 dell'appendice A del presente protocollo che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Consiglio di associazione.
2.  
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

Articolo 4

Modifiche del protocollo

Il Consiglio di associazione può decidere di modificare il presente protocollo.

Articolo 5

Recesso dalla convenzione

1.  
Se l'Unione europea o il Regno hashemita di Giordania notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e il Regno hashemita di Giordania avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione dell'accordo.
2.  
Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine rinegoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi all'accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e il Regno hashemita di Giordania.

APPENDICE A

NORME DI ORIGINE ALTERNATIVE APPLICABILI

Norme per l'applicazione facoltativa tra le parti contraenti della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee in attesa del completamento e dell'entrata in vigore della modifica della Convenzione

(«norme» o «norme transitorie»)

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE

FINALITÀ

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

Articolo 4

Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

Articolo 5

Norma di tolleranza

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 7

Cumulo dell'origine

Articolo 8

Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine

Articolo 9

Unità da prendere in considerazione

Articolo 10

Assortimenti

Articolo 11

Elementi neutri

Articolo 12

Separazione contabile

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 13

Principio della territorialità

Articolo 14

Non modificazione

Articolo 15

Esposizioni

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 16

Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 17

Requisiti di carattere generale

Articolo 18

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

Articolo 19

Esportatore autorizzato

Articolo 20

Procedura di rilascio del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 21

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 22

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

Articolo 24

Zone franche

Articolo 25

Requisiti per l'importazione

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

Articolo 28

Discordanze ed errori formali

Articolo 29

Dichiarazione del fornitore

Articolo 30

Importi espressi in euro

PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI

Articolo 31

Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

Articolo 32

Composizione delle controversie

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Notifica e cooperazione

Articolo 34

Controllo delle prove dell'origine

Articolo 35

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

Articolo 36

Sanzioni

APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A

Articolo 37

Spazio economico europeo

Articolo 38

Liechtenstein

Articolo 39

Repubblica di San Marino

Articolo 40

Principato di Andorra

Articolo 41

Ceuta e Melilla

Elenco degli allegati

ALLEGATO I

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

ALLEGATO II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO III

Testo della dichiarazione di origine

ALLEGATO IV

Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1

ALLEGATO V

Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla

ALLEGATO VI

Dichiarazione del fornitore

ALLEGATO VII

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

FINALITÀ

Le presenti norme sono facoltative. Esse sono destinate a un'applicazione provvisoria in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione PEM» o «convenzione»). Le presenti norme saranno applicate bilateralmente agli scambi tra le parti contraenti che accettano di far riferimento a esse o di includerle nei loro accordi commerciali preferenziali bilaterali. Le presenti norme sono destinate a essere applicate in alternativa alle norme della convenzione che, conformemente alla convenzione, non pregiudicano i principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti o in altri accordi bilaterali pertinenti tra le parti contraenti. Di conseguenza, le presenti norme non saranno obbligatorie ma facoltative. Possono essere applicate dagli operatori economici che desiderino chiedere il trattamento preferenziale in base a esse anziché in base alle norme della convenzione.

Le presenti norme non hanno lo scopo di modificare la convenzione, che rimane pienamente in applicazione tra le parti contraenti della convenzione. Le presenti norme non altereranno i diritti e gli obblighi delle parti contraenti nell'ambito della convenzione.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a) 

per «parte contraente applicatrice» si intende una parte contraente della convenzione PEM che incorpora il presente protocollo nei suoi accordi commerciali preferenziali bilaterali con un'altra parte contraente della convenzione PEM e comprende le parti dell'accordo;

b) 

per «capitoli», «voci» e «sottovoci» si intendono i capitoli, le voci e le sottovoci (codici a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato»), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;

c) 

il termine «classificato» si riferisce alla classificazione delle merci in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

d) 

con il termine «spedizione» si intendono i prodotti:

i) 

spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure

ii) 

accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

e) 

con «autorità doganali della parte o della parte contraente applicatrice» si intende per l'Unione europea qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell'Unione europea;

f) 

per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);

g) 

per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella parte nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi relativi alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto. Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» si riferisce all'impresa appaltante.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nella parte, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

h) 

per «materiali fungibili» o «prodotti fungibili» si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro;

i) 

per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;

j) 

per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;

k) 

per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

l) 

per «contenuto massimo di materiali non originari» si intende il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;

m) 

per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

n) 

il termine «territori» comprende il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali di una parte;

o) 

per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati originari delle altre parti contraenti applicatrici con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice;

p) 

per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

Ai fini dell'applicazione dell'accordo si considerano prodotti originari di una parte quando sono esportati nell'altra parte:

a) 

i prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3;

b) 

i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in tale parte di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

1.  

Si considerano interamente ottenuti in una parte quando sono esportati nell'altra parte:

a) 

i prodotti minerari e l'acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

b) 

le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;

c) 

gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d) 

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) 

i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;

f) 

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

g) 

i prodotti dell'acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;

h) 

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;

i) 

i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);

j) 

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

k) 

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

l) 

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori dalle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

m) 

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2.  

Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

a) 

che sono immatricolate nella parte esportatrice o nella parte importatrice;

b) 

che battono bandiera della parte esportatrice o della parte importatrice;

c) 

che soddisfano una delle seguenti condizioni:

i) 

appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della parte esportatrice o della parte importatrice oppure

ii) 

appartengono a società

— 
la cui sede principale e il cui luogo principale di attività sono situati nella parte esportatrice o nella parte importatrice e
— 
appartengono, in misura non inferiore al 50 %, alla parte esportatrice o alla parte importatrice o a enti pubblici o a cittadini di dette parti.
3.  
Ai fini del paragrafo 2, quando la parte esportatrice o la parte importatrice è l'Unione europea, si intendono gli Stati membri dell'Unione europea.
4.  
Ai fini del paragrafo 2, gli Stati EFTA sono considerati un'unica parte contraente applicatrice.

Articolo 4

Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

1.  
Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l'articolo 6, i prodotti che non sono interamente ottenuti in una parte si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II per le merci in questione.
2.  
Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in una parte conformemente al paragrafo 1 è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
3.  
La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere determinata per ciascun prodotto.

Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle parti possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

4.  
Nel caso in cui si applichi il paragrafo 3, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite degli stessi prodotti effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione degli stessi prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito nella parte esportatrice o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.
5.  
Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.
6.  
I valori medi di cui al paragrafo 4 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell'accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

Articolo 5

Norma di tolleranza

1.  

In deroga all'articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore accertato non superi:

a) 

il 15 % del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;

b) 

il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a).

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato I.

2.  
Il paragrafo 1 del presente articolo non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell'elenco contenuto nell'allegato II.
3.  
I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafo 1, la tolleranza prevista da tali disposizioni si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato II, devono essere interamente ottenuti.

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.  

Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) 

le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) 

la scomposizione e la composizione di confezioni;

c) 

il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) 

la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e) 

le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f) 

la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;

g) 

le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;

h) 

la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) 

l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

j) 

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli);

k) 

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

l) 

l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m) 

la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;

n) 

la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

o) 

la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;

p) 

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

q) 

la macellazione degli animali;

r) 

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).

2.  
Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella parte esportatrice su quel prodotto.

Articolo 7

Cumulo dell'origine

1.  
Fatto salvo l'articolo 2, si considerano originari della parte esportatrice quando sono esportati nell'altra parte i prodotti fabbricati all'interno della prima utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2.  
Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della parte esportatrice non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice è considerato originario della parte esportatrice soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di una delle altre parti contraenti applicatrici. In caso contrario, il prodotto ottenuto si considera originario della parte contraente applicatrice che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nella parte esportatrice.
3.  
Fatto salvo l'articolo 2 con l'esclusione dei prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in una parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.
4.  
Fatto salvo l'articolo 2, per i prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 e solamente per gli scambi bilaterali tra le parti, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte importatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.

Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente applicatrice.

5.  
Le parti possono decidere unilateralmente di estendere l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo all'importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63. La parte che decide tale estensione ne dà notifica all'altra parte e informa la Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.
6.  
Ai fini del cumulo ai sensi dei paragrafi da 3 a 5 del presente articolo i prodotti originari sono considerati originari della parte esportatrice solo se la lavorazione o trasformazione ivi effettuata va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6.
7.  
I prodotti originari delle parti contraenti applicatrici di cui al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella parte esportatrice conservano la loro origine quando vengono esportati in una delle altre parti contraenti applicatrici.

Articolo 8

Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine

1.  

Il cumulo di cui all'articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che:

a) 

un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) sia in vigore tra le parti contraenti applicatrici che partecipano all'acquisizione del carattere originario e la parte contraente applicatrice di destinazione e

b) 

le merci abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle del presente protocollo.

2.  
Gli avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in una pubblicazione ufficiale della Giordania, secondo le rispettive procedure.

Il cumulo di cui all'articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi.

Le parti comunicano alla Commissione europea i dettagli degli accordi conclusi con altre parti contraenti applicatrici che comprendono tali norme, incluse le relative date di entrata in vigore.

3.  
La prova dell'origine include la dicitura in inglese ‘CUMULATION APPLIED WITH (nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i in inglese)’ se i prodotti hanno ottenuto il carattere originario mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7.

Se come prova dell'origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7 di detto certificato.

4.  
Le parti possono decidere, per i prodotti esportati verso di esse che hanno ottenuto il carattere originario nella parte esportatrice mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7, di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui al paragrafo 3 del presente articolo ( 3 ).

Le parti notificano la deroga alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 9

Unità da prendere in considerazione

1.  

L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che:

a) 

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) 

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare il presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2.  
Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
3.  
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) 

energia e combustibile;

b) 

impianti e attrezzature;

c) 

macchine e utensili;

d) 

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Articolo 12

Separazione contabile

1.  
Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, gli operatori economici possono garantire la gestione dei materiali utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i materiali in scorte separate.
2.  
Gli operatori economici possono garantire la gestione di prodotti fungibili originari e non originari della voce 1701 utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i prodotti in scorte separate.
3.  
Le parti possono chiedere che l'applicazione della separazione contabile sia subordinata all'autorizzazione preventiva delle autorità doganali. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate e monitorano l'uso che viene fatto dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione qualora il beneficiario ne faccia un uso improprio in qualsiasi modo o non soddisfi una delle altre condizioni previste dal presente protocollo.

Attraverso l'utilizzo della separazione contabile si deve garantire che, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti «originari della parte esportatrice» più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte.

Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella parte esportatrice.

4.  
Il beneficiario del metodo di cui ai paragrafi 1 e 2 emette prove dell'origine o ne fa richiesta per la quantità di prodotti che si possono considerare originari della parte esportatrice. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 13

Principio di territorialità

1.  
Le condizioni enunciate al titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella parte interessata.
2.  

I prodotti originari esportati da una parte verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) 

che i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati e

b) 

che essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3.  

L'acquisizione del carattere originario in conformità delle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della parte esportatrice sui materiali esportati da quest'ultima e successivamente reimportati, purché:

a) 

tali materiali siano interamente ottenuti nella parte esportatrice o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione; e

b) 

si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i) 

i prodotti reimportati derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati e

ii) 

il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della parte esportatrice con l'applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si richiede il riconoscimento del carattere originario.

4.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della parte esportatrice. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte esportatrice e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di tale parte con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.
5.  
Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della parte esportatrice, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.
6.  
I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5.
7.  
Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della parte esportatrice sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 14

Non modificazione

1.  
Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e dichiarati per l'importazione in una parte a condizione che tali prodotti siano gli stessi che sono stati esportati dalla parte esportatrice. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi terzi di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno.
2.  
Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di transito.
3.  
Fatto salvo il titolo V della presente appendice, il frazionamento delle spedizioni è ammesso solo se queste restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di frazionamento.
4.  

In caso di dubbio la parte importatrice può chiedere all'importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo e in particolare da:

a) 

documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico;

b) 

prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;

c) 

un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento; oppure

d) 

qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

Articolo 15

Esposizioni

1.  

I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una parte beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo pertinente, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) 

un esportatore ha inviato i prodotti da una parte verso il paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) 

l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario in un'altra parte;

c) 

i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e

d) 

dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2.  
Alle autorità doganali della parte importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al titolo V della presente appendice, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3.  
Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 16

Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

1.  
I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato originari di una parte, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente al titolo V della presente appendice, non sono soggetti, nella parte esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella parte esportatrice ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3.  
L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi tra le parti per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario applicando il cumulo dell'origine di cui all'articolo 7, paragrafo 4 o 5.
5.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica negli scambi bilaterali tra le parti senza applicazione del cumulo con i materiali originari di un'altra parte contraente applicatrice.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 17

Requisiti di carattere generale

1.  

I prodotti originari di una delle parti importati nell'altra parte beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:

a) 

un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV della presente appendice;

b) 

nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una dichiarazione («dichiarazione di origine») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato III della presente appendice.

2.  
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 27, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3.  
Fatto salvo il paragrafo 1, le parti possono concordare che, per gli scambi preferenziali tra di esse, le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), siano sostituite da attestazioni dell'origine compilate da esportatori registrati in una banca dati elettronica conformemente alla pertinente legislazione delle parti.

L'uso di un'attestazione dell'origine rilasciata dagli esportatori registrati in una banca dati elettronica concordata da una o più parti contraenti applicatrici non osta all'uso del cumulo diagonale con altre parti contraenti applicatrici.

4.  
Ai fini del paragrafo 1, le parti possono concordare di istituire un sistema che consenta di rilasciare elettronicamente e/o presentare elettronicamente le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
5.  
Ai fini dell'articolo 7, se si applica l'articolo 8, paragrafo 4, l'esportatore in una parte contraente applicatrice che rilascia o chiede una prova dell'origine sulla base di un'altra prova dell'origine che beneficia di una deroga all'obbligo di includere la dicitura come altrimenti richiesto dall'articolo 8, paragrafo 3, adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronta a presentare tutti i documenti pertinenti alle autorità doganali.

Articolo 18

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1.  

La dichiarazione di origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a) 

da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, oppure

b) 

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000  EUR.

2.  
La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti possono essere considerati originari di una parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3.  
L'esportatore che compila una dichiarazione di origine dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale della parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.
4.  
La dichiarazione di origine dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato III della presente appendice, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5.  
Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché egli consegni alle autorità doganali della parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6.  
La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente («dichiarazione di origine a posteriori»), purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

In caso di frazionamento di una spedizione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, l'attestazione di origine può essere rilasciata retroattivamente dall'esportatore della parte esportatrice dei prodotti.

Articolo 19

Esportatore autorizzato

1.  
Fatti salvi i requisiti nazionali, le autorità doganali della parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito in tale parte («esportatore autorizzato») a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.
2.  
L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
3.  
Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.
4.  
Le autorità doganali verificano il corretto uso dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione se l'esportatore autorizzato ne fa un uso scorretto e lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2.

Articolo 20

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1.  
Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali della parte esportatrice su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2.  
A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV della presente appendice. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3.  
Il certificato di circolazione EUR.1 include nella casella 7 la dicitura in inglese ‘TRANSITIONAL RULES’.
4.  
L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.
5.  
Un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della parte esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6.  
Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Esse si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
7.  
La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 di detto certificato.
8.  
Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 21

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1.  

In deroga all'articolo 20, paragrafo 8, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) 

non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

b) 

viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici;

c) 

la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3;

d) 

è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o EUR.MED conformemente alle norme della convenzione PEM per prodotti che sono originari anche conformemente al presente protocollo; l'esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronto a presentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti che dimostrino che il prodotto è originario ai sensi del presente protocollo; oppure

e) 

è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4, e l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, è richiesta all'importazione in un'altra parte contraente applicatrice.

2.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3.  
Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 entro due anni dalla data di esportazione e solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4.  
In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: ‘ISSUED RETROSPECTIVELY’.
5.  
La dicitura di cui al paragrafo 4 deve figurare nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 22

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1.  
In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2.  
In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, il duplicato rilasciato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve recare la seguente dicitura in inglese: ‘DUPLICATE’.
3.  
La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4.  
Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1.  
La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio o di compilazione nella parte esportatrice e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice.
2.  
Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della parte importatrice dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3.  
Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della parte importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24

Zone franche

1.  
Le parti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento.
2.  
In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di una parte contraente applicatrice importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, è possibile rilasciare o compilare una nuova prova dell'origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme al presente protocollo.

Articolo 25

Requisiti per l'importazione

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte.

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 , per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

1.  
Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.
2.  

Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) 

le importazioni presentano un carattere occasionale;

b) 

le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;

c) 

per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale.

3.  
Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200  EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28

Discordanze ed errori formali

1.  
La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2.  
In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non vengono respinti se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essi riportate.

Articolo 29

Dichiarazione del fornitore

1.  
Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una parte per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da un'altra parte contraente applicatrice, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali parti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale a norma dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2.  
La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in una parte contraente applicatrice al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della parte esportatrice e soddisfino gli altri obblighi del presente protocollo.
3.  
Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato VI, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.
4.  
Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in una parte contraente applicatrice rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore») valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VII e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.
5.  
Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue dell'accordo, conformemente al diritto interno della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6.  
Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Articolo 30

Importi espressi in euro

1.  
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi nelle monete nazionali delle parti equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
2.  
Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.
3.  
Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi in questione a tutti i paesi interessati.
4.  
Una parte può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Una parte può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore nella moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5.  
Gli importi espressi in euro sono riveduti dal Consiglio di associazione su richiesta di una delle parti. Nel procedere a detta revisione, il Consiglio di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI

Articolo 31

Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1.  
Un esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine o ha richiesto un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare una copia cartacea o una versione elettronica di tali prove dell'origine e di tutti i documenti giustificativi del carattere originario del prodotto per almeno tre anni dalla data di rilascio o di compilazione della dichiarazione di origine.
2.  
Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture e le bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3.  

Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i documenti giustificativi del carattere originario includono, tra l'altro:

a) 

una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b) 

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente applicatrice, conformemente al suo diritto interno;

c) 

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella parte interessata, compilati o rilasciati in tale parte, conformemente al diritto interno;

d) 

dichiarazioni di origine o certificati di circolazione EUR.1 comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle parti in conformità del presente protocollo;

e) 

prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori delle parti in applicazione degli articoli 13 e 14 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tali articoli.

4.  
Le autorità doganali della parte esportatrice che rilasciano certificati di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
5.  
Le autorità doganali della parte importatrice devono conservare per almeno tre anni le dichiarazioni di origine e i certificati di circolazione EUR.1 loro presentati.
6.  
Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nelle parti contraenti applicatrici i materiali utilizzati, compilate in tale parte, sono considerate uno dei documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 29, paragrafo 6, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di tale parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri obblighi stabiliti dal presente protocollo.

Articolo 32

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 o relative all'interpretazione della presente appendice che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Consiglio di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della parte importatrice è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

TITOLO VII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Notifica e cooperazione

1.  
Le autorità doganali delle parti si comunicano a vicenda il fac-simile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, con i modelli dei numeri di autorizzazione rilasciati agli esportatori autorizzati e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni di origine.
2.  
Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciproca assistenza, mediante le autorità doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine, delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 34

Controllo delle prove dell'origine

1.  
Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2.  
Quando presentano una domanda di controllo a posteriori, le autorità doganali della parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte esportatrice il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3.  
Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali della parte esportatrice. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4.  
Qualora le autorità doganali della parte importatrice decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5.  
I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle parti e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6.  
Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 35

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1.  
Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali di una parte in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2.  
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della parte di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la dichiarazione a lungo termine del fornitore e le fatture, le bolle di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3.  
Il controllo viene effettuato dall'autorità doganale della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo essa ha il diritto di chiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o a ogni altro controllo che ritenga utile.
4.  
I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.

Articolo 36

Sanzioni

Ciascuna parte prevede l'applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione nazionale in relazione al presente protocollo.

TITOLO VIII

APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A

Articolo 37

Spazio economico europeo

Le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono considerate originarie dell'Unione europea, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia («parti contraenti del SEE») se esportate rispettivamente dall'Unione europea, dall'Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia in Giordania, a condizione che gli accordi di libero scambio che si avvalgono del presente protocollo siano applicabili tra la Giordania e le parti contraenti del SEE.

Articolo 38

Liechtenstein

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.

Articolo 39

Repubblica di San Marino

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell'Unione europea.

Articolo 40

Principato di Andorra

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono considerati originari dell'Unione europea.

Articolo 41

Ceuta e Melilla

1.  
Ai fini del presente protocollo, il termine «Unione europea» non comprende Ceuta e Melilla.
2.  
I prodotti originari della Giordania importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e degli adattamenti ai trattati ( 4 ). La Giordania riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal pertinente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari dell'Unione europea.
3.  
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'allegato V.

▼M11

APPENDICE B

ADDENDUM DELL’ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ PRODOTTI TRASFORMATI IN GIORDANIA POSSANO OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Articolo 1

Disposizioni comuni

A.   Definizione di origine

1. Per i prodotti di cui all’articolo 2 della presente appendice è possibile applicare le norme seguenti anziché quelle che figurano nell’allegato II dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 3 («convenzione»), se tali prodotti soddisfano le condizioni seguenti:

a) 

le necessarie lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché i prodotti possano ottenere il carattere di prodotto originario avvengono in impianti di produzione situati nel territorio della Giordania; e

b) 

la forza lavoro complessiva di ciascun impianto di produzione situato nel territorio della Giordania in cui i prodotti sono lavorati o trasformati è composta da una percentuale di rifugiati siriani di almeno il 15 % (calcolata singolarmente per ciascun impianto di produzione).

2. La pertinente percentuale a norma del paragrafo 1, lettera b), è calcolata in qualsiasi momento successivo all’entrata in vigore della presente appendice e in seguito su base annua, tenendo conto del numero di rifugiati siriani che sono occupati su base equivalente a tempo pieno e in impieghi dignitosi e formali e che hanno ottenuto un permesso di lavoro valido per un periodo minimo di 12 mesi, ai sensi della legislazione applicabile in Giordania.

3. Le autorità giordane competenti provvedono a monitorare che gli impianti di produzione ammissibili rispettino le condizioni di cui al paragrafo 1. Le autorità giordane competenti provvedono a monitorare che gli impianti di produzione ammissibili rispettino le condizioni di cui al paragrafo 1, concedono agli impianti di produzione che soddisfano tali condizioni un numero di autorizzazione e revocano immediatamente tale numero di autorizzazione se gli impianti di produzione non soddisfano più dette condizioni.

B.   Prova dell’origine

4. Una prova dell’origine compilata secondo le disposizioni della presente appendice contiene la menzione seguenti in lingua inglese:

«Derogation – Appendix B of Protocol 3 – [authorisation number granted by the competent authorities of Jordan]».

C.   Cooperazione amministrativa

5. Quando, a norma dell’articolo 32, paragrafo 5, dell’appendice I della convenzione, le autorità doganali della Giordania informano la Commissione europea o le autorità doganali richiedenti degli Stati membri dell’Unione europea («Stati membri») in merito ai risultati del controllo, esse precisano che i prodotti di cui all’articolo 2 della presente appendice soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo.

6. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Giordania effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione europea o delle autorità doganali degli Stati membri, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione europea o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle indagini.

D.   Relazione, monitoraggio e revisione

7. Entro 12 mesi dopo l’entrata in vigore della presente appendice, e successivamente su base annuale, la Giordania presenta alla Commissione europea una relazione sul funzionamento e sugli effetti della presente appendice, che include statistiche su produzione ed esportazione al livello di otto cifre o con il massimo livello di dettaglio disponibile per i prodotti coperti dal regime istituito dalla decisione n. 1/2016 e un elenco che identifica gli impianti di produzione in Giordania e precisa la percentuale di rifugiati siriani impiegati in ciascun singolo impianto di produzione su base annua. La Giordania fornisce inoltre relazioni alla Commissione europea con cadenza trimestrale sul numero complessivo di permessi di lavoro attivi o di altri mezzi misurabili corrispondenti a posti di lavoro legali e attivi determinati dal comitato di associazione. Le parti riesaminano congiuntamente tali relazioni e tutte le questioni relative all’attuazione e al monitoraggio della presente appendice nell’ambito degli organismi istituiti dall’accordo, in particolare del sottocomitato industria, commercio e servizi. Le parti assicurano che le pertinenti organizzazioni internazionali, quali l’Organizzazione internazionale del lavoro e la Banca mondiale siano coinvolte nel processo di monitoraggio.

8. Una volta che la Giordania abbia raggiunto il suo obiettivo di promuovere una maggiore partecipazione dei rifugiati siriani al mercato del lavoro formale mediante il rilascio di almeno 60 000 permessi di lavoro attivi, o altri mezzi misurabili corrispondenti a occupazione legale e attiva determinata dal comitato di associazione, ai rifugiati siriani, le parti applicano la presente appendice a tutti i prodotti disciplinati dalla presente appendice senza il requisito di soddisfare le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b).

9. Se ritiene che non vi siano prove sufficienti del rispetto da parte della Giordania delle condizioni di cui al paragrafo 8, l’Unione europea può deferire la questione al comitato di associazione. Se il comitato di associazione non dichiara entro 90 giorni dal deferimento della questione che le condizioni di cui al paragrafo 8 sono rispettate o non modifica la presente appendice, l’Unione europea può decidere che si applicano le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b).

E.   Sospensione temporanea

10. 

a) 

Fatti salvi i paragrafi 8 e 9, l’Unione europea può deferire la questione al comitato di associazione se ritiene che non vi siano prove sufficienti che la Giordania o uno specifico impianto di produzione rispettino le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Il deferimento determina se il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 è attribuibile alla Giordania o a uno specifico impianto di produzione.

b) 

Se il comitato di associazione non dichiara entro 90 giorni dal deferimento della questione che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono rispettate o non modifica la presente appendice, l’applicazione della presente appendice è sospesa. La durata della sospensione è quella contenuta nel deferimento effettuato dall’Unione europea al comitato di associazione.

c) 

Il comitato di associazione può decidere di prorogare il termine di 90 giorni. In tal caso la sospensione dell’applicazione della presente appendice ha effetto qualora il Consiglio di associazione non abbia adottato alcuna delle azioni indicate nella lettera b) entro il termine prorogato.

d) 

Il comitato di associazione può decidere di revocare la sospensione dell’applicazione della presente appendice.

e) 

In caso di sospensione, la presente appendice continua ad avere applicazione per un periodo di quattro mesi con riferimento ai prodotti che, alla data di sospensione temporanea dell’appendice, si trovano in transito o in regime di deposito provvisorio in magazzini doganali o zone franche nell’Unione europea, e per i quali è stata compilata una prova dell’origine conformemente alla presente appendice prima della data di sospensione temporanea.

F.   Meccanismo di salvaguardia

11. Qualora un prodotto di cui all’articolo 2, che beneficia dell’applicazione della presente appendice, sia importato in quantitativi talmente accresciuti e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare seri danni ai produttori dell’Unione europea di prodotti analoghi o direttamente concorrenti nella totalità o in parte del territorio dell’Unione europea, o gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell’economia dell’Unione europea, a norma degli articoli 24 e 26 dell’accordo, l’Unione europea può deferire la questione al comitato di associazione affinché la esamini. Se entro 90 giorni dalla data del deferimento il comitato di associazione non adotta una decisione che ponga fine a tali seri danni, minacce o gravi perturbazioni, o nel caso in cui non sia stata raggiunta alcuna soluzione soddisfacente, l’applicazione della presente appendice è sospesa per quanto riguarda tale prodotto fino a quando il comitato di associazione non adotti una decisione che dichiari la fine di tali danni, minacce o perturbazioni, o non sia raggiunta dalle parti una soluzione soddisfacente che sia comunicata al comitato di associazione.

G.   Entrata in vigore e applicazione

12. La presente appendice si applica dalla data di applicazione della decisione del Consiglio di associazione, alla quale esso è allegato, e si applica fino al 31 dicembre 2030.

Articolo 2

Elenco dei prodotti e delle necessarie lavorazioni e trasformazioni

L’elenco dei prodotti cui si applica la presente appendice e le norme di lavorazione e trasformazione che possono essere applicate in alternativa a quelle elencate nell’appendice I, allegato II, della convenzione sono riportati qui di seguito.

L’appendice I, allegato II, della convenzione contenente le note introduttive dell’elenco dell’appendice I, allegato II, della convenzione si applica mutatis mutandis all’elenco seguente, con gli emendamenti seguenti:

Alla nota 5.2, secondo paragrafo, sono aggiunti i seguenti materiali di base:

«— 

fibre di vetro;

— 

fibre di metallo.».

Alla nota 7.3, il testo è sostituito dal seguente:

«Ai sensi delle voci ex  27 07 e 2713 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine.».

Ai fini della presente appendice si applica l’elenco seguente:



«ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex  25 19

Carbonato di magnesio naturale (magnesite) frantumato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Può tuttavia essere utilizzato il carbonato di magnesio naturale (magnesite).

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex  27 07

Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2710

Oli di petrolio o di materiali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (2)

o

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati.

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex  28 11

Triossido di zolfo nonché

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex  28 40

Perborato di sodio;

Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2843

ex  28 52

— Composti di mercurio di eteri interni e di loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

 

— Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852 , 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex  29 05

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905 Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2905,43; 2905,44; 2905,45

Mannitolo; D-glucitolo (sorbitolo); glicerolo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto. Tuttavia materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex  29 32

— Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

 

— Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 31

Concimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex  33 01

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un “gruppo” (3) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l’odontoiatria” e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex  34 04

Cere artificiali e cere preparate:

— a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 35

Sostanze albuminoidi; amidi modificati; colle; enzimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex  38 03

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex  38 05

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

3806 30

“Gomme-esteri”

Fabbricazione a partire da acidi resinici

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex  38 07

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

3809 10

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: a base di sostanze amidacee

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3823

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905.44

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905.44. Tuttavia materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto.

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex  39 07

— Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (4)

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

 

— Poliestere

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex  39 20

Fogli e pellicole di ionomeri

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero dell’etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex  39 21

Fogli di plastica, metallizzati

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza di spessore inferiore a 23 micron (5)

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

4012

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma:

 

 

— Pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati

 

— altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 4101 da 4103

Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) del capitolo 41

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

da 4104 da 4106

Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104,11, 4104,19, 4105,10, 4106,21, 4106,31 o 4106,91

o

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

4107 , 4112 , 4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali delle sottovoci 4104,41, 4104,49, 4105,30, 4106,22, 4106,32 e 4106,92, solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli conciati o in crosta allo stato secco

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; relativi lavori; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

4301

Pelli da pellicceria gregge (comprese teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex  43 02

Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:

 

 

— tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

 

— altro

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

ex capitolo 44

Legno e lavori di legno; carbone di legna; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex  44 07

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

ex  44 08

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

da ex  44 10 a ex  44 13

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste o modanature

ex  44 15

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, in legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

ex  44 18

— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) di legno

 

— Liste e modanature

Fabbricazione di liste o modanature

ex  44 21

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5106 da 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura (6)

da 5111 da 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani di animali o di crine:

Tessitura (6)

o

stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 52

Cotone; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5204 da 5207

Filati di cotone

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (6)

da 5208 da 5212

Tessuti di cotone:

Tessitura (6)

o

stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5306 da 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (6)

da 5309 da 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

Tessitura (6)

stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 5401 da 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (6)

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

Tessitura (6)

o

stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 5501 da 5507

Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali

da 5508 da 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (6)

da 5512 da 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

Tessitura (6)

o

stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi:

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali

o

floccaggio accompagnato da tintura o stampa (6)

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

— Feltri all’ago

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto

Tuttavia:

— i filamenti di polipropilene della voce 5402 ,

— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , oppure

— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filato o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (6)

 

— altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto

o

unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (6)

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

— Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili

 

— altri

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (6)

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco (6)

5606

Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella”

Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco

o

filatura accompagnata da floccaggio

o

floccaggio accompagnato da tintura (6)

Capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta

o

floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

fabbricazione di tessuti “tufted” accompagnata da tintura o da stampa

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica (6)

Tuttavia:

— i filamenti di polipropilene della voce 5402 ,

— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , oppure

— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:

Tessitura (6)

o

stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

5901

Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

o

floccaggio accompagnato da tintura o stampa

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

 

— contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Tessitura

 

— altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura (6)

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

 

— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

 

— altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura

o

tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6).

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

 

 

— tessuti a maglia

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia

o

lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura

o

tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (6)

 

— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura

 

— altri

Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

o

tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura

o

floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

 

— reticelle ad incandescenza, impregnate

Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia

 

— altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5909 da 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

 

— Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Tessitura

 

— Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

Tessitura (6)

 

— altri

Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata da tessitura (6)

o

tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura

Capitolo 60

tessuti a maglia

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia

o

lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura

o

floccaggio accompagnato da tintura o da stampa

o

tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia

o

torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

— ottenuti riunendo mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da tessuti

 

— altri

Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta)

o

tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) (6)

ex capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi:

Fabbricazione a partire da tessuti

6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

— ricamati

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)

o

confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6) (7)

 

— altri

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6) (7)

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :

 

 

— ricamati

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)

 

— equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (7)

 

— tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; stracci; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 6301 da 6304

Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l’arredamento:

 

 

— in feltro, di stoffe non tessute

Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l’agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)

 

— altri:

 

 

--  ricamati

Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio)

o

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) (8)

 

--  altri

Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio)

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (6)

6306

Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

— non tessuti

Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l’agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio)

 

— altri

Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) (6) (7)

o

spalmatura, a condizione che il valore del tessuto non spalmato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata da confezione (compreso il taglio)

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

ex capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili parti di questi oggetti; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex  68 03

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire da ardesia lavorata

ex  68 12

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex  68 14

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

Capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7006

Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato

 

 

— lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (9)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

 

— altro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  70 19

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

— stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), o

— lana di vetro

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7106 , 7108 e 7110

Metalli preziosi:

 

 

— greggi

Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106 , 7108 o 7110

o

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110

o

fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 , tra di loro o con metalli comuni

 

— semilavorati o in polvere

Produzione a partire da metalli preziosi greggi

ex  71 07 , ex  71 09 ed ex  71 11

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

7115

Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 73

Lavori di ferro o acciaio; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex  73 01

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7304 , 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 o 7224

ex  73 07

Accessori per tubi di acciai inossidabili

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o di acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301

ex  73 15

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

7607

Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7606

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7801

Piombo greggio:

 

 

— piombo raffinato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

— altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati

Capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni

ex capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex  83 02

Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Gli altri materiali della voce 8302 si possono tuttavia utilizzare, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  83 06

Statuette ed altri oggetti ornamentali, di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Gli altri materiali della voce 8306 si possono tuttavia utilizzare, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8401

Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce), non irradiati, per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo con accensione a scintilla (motori a scoppio)

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8427

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8501 , 8502

Motori e generatori elettrici; gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8513

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8519

Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8523

Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

da 8535 a 8537

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8540 11 e 8540 12

Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

da ex 8542 31 a ex 8542 33 ed ex 8542 39

Circuiti integrati monolitici

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

o

operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8546

Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione.

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; esclusi:

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“sidecar”)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

9002

Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 91

Orologeria

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

ex  95 06

Mazze da golf e parti delle mazze

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

ex capitolo 96

Lavori diversi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

9601 e 9602

Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura).

Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa quella della voce 3503 , e lavori di gelatina non indurita

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

9603

Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, scope di filacce e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere, raschini di gomma o di simili materie flessibili

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9608

Penne e matite a sfera; penne e pennarelli con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9613 20

Accendini tascabili, a gas, ricaricabili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9614

Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

(1)   

Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

(2)   

Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. la nota introduttiva 7.2.

(3)   

Per “gruppo” si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(4)   

Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(5)   

Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.

(6)   

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(7)   

Cfr. nota introduttiva 6.

(8)   

Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(9)   

SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.».

▼M10

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1 –    Introduzione generale

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del titolo II della presente appendice. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:

a) 

attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;

b) 

a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;

c) 

deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;

d) 

la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

Nota 2 –    Struttura dell'elenco

2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da ‘ex’: ciò significa che le norme della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.

2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3.

2.4. Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione «oppure», l'esportatore può scegliere quale applicare.

Nota 3 –    Esempi di applicazione delle norme

3.1. L'articolo 4 del titolo II della presente appendice, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte.

3.2. In conformità dell'articolo 6 del titolo II della presente appendice, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.

Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 del titolo II della presente appendice, le norme dell'elenco specificano la lavorazione o trasformazione minima richiesta da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse quindi conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere.

Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di fabbricazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Se una norma non autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Esempio: se la norma dell'elenco per il capitolo 19 prevede che «i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 % del peso», l'impiego (vale a dire l'importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (materiali a uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato.

3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

3.5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma.

3.6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4 –    Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di una parte sono considerati originari del territorio di tale parte, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate.

4.2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (per esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

Nota 5 –    Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

5.1. Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione «fibre naturali» definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

5.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0511 , la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 .

5.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

5.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507 .

5.5. Per «stampa (se insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia, al tufting o al floccaggio)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico.

5.6. Per «stampa (operazione indipendente)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Nota 6 –    Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti

6.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).

6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

— 
seta;
— 
lana;
— 
peli grossolani di animali;
— 
peli fini di animali;
— 
crine di cavallo;
— 
cotone;
— 
carta e materiali per la produzione della carta;
— 
lino;
— 
canapa;
— 
iuta e altre fibre tessili liberiane;
— 
sisal e altre fibre tessili del genere Agave;
— 
cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;
— 
filamenti sintetici di polipropilene;
— 
filamenti sintetici di poliestere;
— 
filamenti sintetici di poliammide;
— 
filamenti sintetici di poliacrilonitrile;
— 
filamenti sintetici di poliimmide;
— 
filamenti sintetici di politetrafluoroetilene;
— 
filamenti sintetici di polisolfuro di fenilene;
— 
filamenti sintetici di cloruro di polivinile;
— 
altri filamenti sintetici;
— 
filamenti artificiali di viscosa;
— 
altri filamenti artificiali;
— 
filamenti conduttori elettrici;
— 
fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
— 
fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
— 
fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
— 
fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
— 
altre fibre sintetiche in fiocco;
— 
fibre artificiali in fiocco di viscosa;
— 
altre fibre artificiali in fiocco;
— 
filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
— 
prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
— 
altri prodotti della voce 5605 ;
— 
fibre di vetro;
— 
fibre di metallo;
— 
fibre minerali.

6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 7 –    Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

7.1. Quando nell'elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

7.3. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 8 –    Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27

8.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex  27 07 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:

a) 

distillazione sotto vuoto;

b) 

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) 

cracking;

d) 

reforming;

e) 

estrazione mediante solventi selettivi;

f) 

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) 

polimerizzazione;

h) 

alchilazione;

i) 

isomerizzazione.

8.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a) 

distillazione sotto vuoto;

b) 

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) 

cracking;

d) 

reforming;

e) 

estrazione mediante solventi selettivi;

f) 

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) 

polimerizzazione;

h) 

alchilazione;

i) 

isomerizzazione;

j) 

solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

k) 

solo per i prodotti della voce 2710 , deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

l) 

solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex  27 10 , aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

m) 

solo per gli oli combustibili della voce ex  27 10 , distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;

n) 

solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex  27 10 , voltolizzazione ad alta frequenza;

o) 

solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex  27 12 , disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

8.3. Ai fini delle voci ex  27 07 e 2713 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

Nota 9 –    Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati in relazione ad alcuni prodotti

9.1. I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti in una parte con colture cellulari sono considerati originari di tale parte. Si definisce «coltura cellulare» la coltivazione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (per esempio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente.

9.2. I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti in una parte mediante fermentazione sono considerati originari di tale parte. La «fermentazione» è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39.

9.3. Le seguenti operazioni di trasformazione sono considerate sufficienti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26):

— 
Reazione chimica: per «reazione chimica» si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola. Una reazione chimica può essere espressa mediante una modifica del «numero CAS».
Ai fini dell'origine non vanno presi in considerazione i processi seguenti: a) dissoluzione in acqua o in altri solventi; b) eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; oppure c) aggiunta o eliminazione di acqua di cristallizzazione. Una reazione chimica come sopra definita deve essere considerata un processo che conferisce l'origine.
— 
Miscele e miscugli: la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, a eccezione dell'aggiunta di diluenti, al fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine.
— 
Depurazione: la depurazione deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine a condizione che essa avvenga nel territorio di una o di entrambe le parti, soddisfacendo uno dei seguenti criteri:
a) 

la depurazione di un prodotto comporta l'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità esistenti; oppure

b) 

la riduzione o l'eliminazione delle impurità comporta un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:

i) 

sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari;

ii) 

prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;

iii) 

elementi e componenti per l'uso in microelettronica;

iv) 

usi ottici specializzati;

v) 

uso biotecnico (per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore);

vi) 

vettori usati in processi di separazione; oppure

vii) 

usi di tipo nucleare.

— 
Modifica della dimensione delle particelle: la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
— 
Materiali standard: i materiali standard (comprese le soluzioni standard) sono preparati adatti all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore. La produzione di materiali standard è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
— 
Separazione di isomeri: l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri è considerata un'operazione che conferisce l'origine.

ALLEGATO II



ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Voce SA

Designazione del prodotto

Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute

capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 0511 91

Uova e lattimi di pesce, non commestibili

Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti

capitolo 6

Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 8

Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui tutta la frutta e la frutta a guscio e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti

capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 8, 10 e 11, delle voci 0701 , 0714 , 2302 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 13

Gomma lacca, gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex  13 02

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

capitolo 14

Materie vegetali da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 1504 a 1506

Grassi e oli e loro frazioni di pesci o di mammiferi marini; grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina; altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

1509 e 1510

Olio d'oliva e sue frazioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

ex  15 12

Oli di girasole e loro frazioni:

 

—  per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

—  altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

ex  15 16

Grassi e oli di pesci e loro frazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

1520

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:

 

—  maltosio o fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

—  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108 , 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

oppure

— il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 18

Cacao e sue preparazioni, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex  18 06

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

oppure

— il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1806 10

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

—  estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

—  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

— il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

— il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2002 e 2003

Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali vegetali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

2006

Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex  20 08

Prodotti diversi da:

— frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

— burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

— altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2103

—  preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate

—  farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

2105

Gelati, anche contenenti cacao

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale

e

— il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2207 e 2208

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico superiore o inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, escluse:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui:

— tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti,

— il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale,

— il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale, e

— il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 50 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 2401 sono interamente ottenuti

ex  24 02

Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403 19 , in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto

ex  24 03

Prodotti destinati a essere inalati mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  25 19

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  27 07

Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2710

Oli di petrolio e oli ottenuti da minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2711

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici, esclusi:

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  29 01

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  29 02

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  29 05

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 30

Prodotti farmaceutici

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 31

Concimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  38 11

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

 

—  additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3824 99 ed ex 3826 00

Biodiesel

Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione e/o esterificazione o mediante idrotrattamento

capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  40 12

Pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex  43 02

Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

 

 

—  tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

 

—  altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

ex capitolo 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  44 07

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

ex  44 08

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

da 4410 a ex  44 13

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste o modanature

ex  44 15

Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

ex  44 18

—  Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

 

—  Liste e modanature

Fabbricazione di liste o modanature

ex  44 21

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

capitolo 45

Sughero e lavori di sughero

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 50

Seta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex  50 03

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

da 5004 a ex  50 06

Filati di seta e filati di cascami di seta

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura

oppure

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 52

Cotone, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5204 a 5207

Filati di cotone

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali;

filati di carta

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

5601

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

—  feltri all'ago

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto.

Tuttavia:

— il filato di polipropilene della voce 5402 ,

— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o

— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali

 

—  altri

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto

oppure

unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

 

da 5603 11 a 5603 14

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da:

— filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio

oppure

— sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale,

in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto

da 5603 91 a 5603 94

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti diversi da quelli sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da:

— fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio

e/o

— filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale,

in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

—  fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

 

—  altri

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5606

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme al gimping

oppure

filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche

oppure

floccaggio insieme alla tintura

capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 (2)

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua

oppure

«tufting» insieme alla tintura o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:

 (2)

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

«tufting» insieme alla tintura o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

 

—  contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Tessitura

 

—  altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Tessitura insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

 (2)

Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione

 

—  altri

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 :

— tessuti a maglia

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

lavorazione a maglia insieme alla gommatura

oppure

gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

—  altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

 

—  altri

Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura o spalmatura/gommatura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto

oppure

gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

—  reticelle a incandescenza impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

—  altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 60

Stoffe a maglia

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia

oppure

torsione o testurizzazione insieme a lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 61

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:

 

—  ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

 (2) (3)

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

—  altri

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione

ex capitolo 62

Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

ex  62 02 , ex  62 04 , ex  62 06 , ex  62 09 ed ex  62 11

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) e altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  62 10 ed ex  62 16

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto

ex  62 12

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

 (2) (3)

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

—  ricamati

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

confezione, compreso il taglio del tessuto

preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

 

—  altri

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :

 

 

—  ricamati

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

 

—  equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto

 

—  tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

 

—  altri

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

 

—  in feltro, non tessuti

 (2)

Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

 

—  altri:

 

 

- -  ricamati

 (2) (3)

Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

- -  altri

 (2) (3)

Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto.

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

—  non tessuti

 (2) (3)

Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

 

—  altri

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

ex capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 65

Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti;

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  71 02 , ex  71 03 ed ex  71 04

Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto

7106 , 7108 e 7110

Metalli preziosi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110 o

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 o

fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

—  greggi

—  semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

ex  71 07 , ex  71 09 ed ex  71 11

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

ex capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

da 7208 a 7212

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

da 7213 a 7216

Vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

7218 91 e 7218 99

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

da 7219 a 7222

Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

7224 90

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

da 7225 a 7228

Prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

ex capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex  73 01

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7304 , 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 7206 a 7212 e 7218 o 7224

ex  73 07

Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712 ), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati.

ex  73 15

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

7408

Fili di rame

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 75

Nichel e lavori di nichel

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

7602

Cascami e avanzi di alluminio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex  76 16

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 78

Piombo e lavori di piombo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 79

Zinco e lavori di zinco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8430

Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti:

Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8444 a 8447

Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

Telai per tessitura

Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8448

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8456 a 8465

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

Torni che operano con asportazione di metallo

Macchine

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8466

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8470 a 8472

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivo di calcolo; registratori di cassa

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni

Altre macchine e apparecchi per ufficio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8473

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8501 a 8502

Motori e generatori elettrici

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8503

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519 , 8521

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8522

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8525 a 8528

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8529

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8535 a 8537

Apparecchi per l'interruzione, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8538

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8542 31 a 8542 39

Circuiti integrati monolitici

Diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8544 a 8548

Fili, cavi, e altri conduttori isolati per l'elettricità, cavi di fibre ottiche

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8708

Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001 50

Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni:

— finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali

— rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 91

Orologeria

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 93

Armi e munizioni e loro parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 96

Lavori diversi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

(1)   

Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive da 8.1 a 8.3.

(2)   

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

(3)   

Cfr. la nota introduttiva 7.

(4)   

Cfr. la nota introduttiva 9.

ALLEGATO III

TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Tuttavia, le note a piè pagina non devono essere riprodotte.

Versione albanese

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. …(1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale …(2) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

Versione araba

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Versione bosniaca

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …(1)), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …(2) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnogpodrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v …(2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. …(1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …(2) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …(2) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin according to the transitional rules of origin.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (ttolli kinnitus nr. …(1)) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt …(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione faroese

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (1)) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (2) sambært skiftisreglunum um uppruna.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja …(2) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no …(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle …(2) selon les règles d’origine transitoires.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte …(2) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Versione georgiana

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Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. …(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής …(2) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

Versione ebraica

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Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális …(2) származásúak.

Versione islandese

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. .…(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af …(2) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2) conformemente alle norme di origine transitorie.

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir …(2) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

Versione lituana

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. …(1)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi …(2) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

Versione macedone

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. …(1)) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со …(2) преференцијално потекло, во согласност со преодните правила за потекло.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2) skont ir-regoli ta’ oriġini tranżitorji.

Versione montenegrina

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. …(1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи …(2) преференцијалног поријекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

Versione norvegese

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr …(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o …(1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …(2) de acordo com as regras de origem transitórias.

Versione rumena

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială …(2) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

Versione serba

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v …(2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o …(1)) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial …(2) con arreglo a las normas de origen transitorias.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande …(2) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

Versione turca

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: …(1)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiș menșe kurallarına göre …(2) tercihli menșeli olduğunu beyan eder.

Versione ucraina

Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл №… ( 5 )) заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має… ( 6 ) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.

(Luogo e data) ( 7 )

(Firma dell'esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione) ( 8 )

ALLEGATO IV

FAC-SIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DOMANDA DI CERTIFICATO EUR.1

ISTRUZIONI PER LA STAMPA

1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Le autorità pubbliche delle parti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

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DOMANDA PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

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DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso alle merci di soddisfare a tali condizioni:

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi ( 9 ):

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

(Luogo e data)

(Firma)

ALLEGATO V

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRODOTTI ORIGINARI DI CEUTA E MELILLA

Articolo unico

1.  

Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all'articolo 14 della presente appendice, si considerano:

1) 

prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) 

i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) 

i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione che:

i) 

tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure

ii) 

tali prodotti siano originari della Giordania o dell'Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice;

2) 

prodotti originari della Giordania:

a) 

i prodotti interamente ottenuti in Giordania;

b) 

i prodotti ottenuti in Giordania nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli interamente ottenuti in Giordania, a condizione:

i) 

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice; oppure

ii) 

che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice.

2.  
Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3.  
L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato inserisce il nome della parte esportatrice e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, l'indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione di origine.
4.  
Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e a Melilla.

ALLEGATO VI

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in parti contraenti applicatrici senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:

1. 

per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:



Designazione delle merci fornite (1)

Designazione dei materiali non originari utilizzati

Voce dei materiali non originari utilizzati (2)

Valore dei materiali non originari utilizzati (2) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore totale

 

(1)   

Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.


Esempio


Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(2)   

Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.


Esempi


La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.


Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

(3)   

Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].


Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

2. 

tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e];

3. 

le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'articolo 13 della presente appendice, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:



Designazione delle merci fornite

Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (1)

 

 

 

 

 

 

 

(Luogo e data)

 

 

 

(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

(1)   

Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

ALLEGATO VII

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in una parte contraente applicatrice senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a ( 10 ) … dichiaro che:

1. 

per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:



Designazione delle merci fornite (1)

Designazione dei materiali non originari utilizzati

Voce dei materiali non originari utilizzati (2)

Valore dei materiali non originari utilizzati (2) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore totale

 

(1)   

Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.


Esempio


Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450 . Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(2)   

Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.


Esempi


La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.


Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

(3)   

Per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].


Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

2. 

tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della parte contraente applicatrice interessata];

3. 

le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'appendice A, articolo 13, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:



Designazione delle merci fornite

Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (1)

 

 

 

 

 

 

(1)   

Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci da…

a… ( 11 )

Mi impegno a informare immediatamente… (10)  qualora la dichiarazione non sia più valida.



 

(Luogo e data)

 

 

 

(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

▼B

PROTOCOLLO N. 4

sull'assistenza reciproca tra l'autorità amministrative in materia doganale



Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a) 

«legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle parti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti;

b) 

«autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente a tal fine designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

c) 

«autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente a tal fine designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale;

d) 

«dati a carattere personale»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.  
Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo ai fini della prevenzione, dell'individuazione e della constatazione delle operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2.  
L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1.  
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2.  
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state regolarmente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3.  

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita, nel quadro della propria legislazione, una sorveglianza particolare su:

a) 

le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b) 

i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione delle altre parti;

c) 

i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d) 

i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti si prestano assistenza reciproca, secondo le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare quando ricevono informazioni riguardanti:

— 
operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare altre parti,
— 
nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni,
— 
merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale,
— 
persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale,
— 
mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Comunicazione/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, secondo la propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per:

— 
fornire tutti i documenti, e
— 
notificare tutte le decisioni

che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.  
Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2.  

Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

a) 

l'autorità richiedente che presenta la domanda;

b) 

la misura richiesta;

c) 

l'oggetto e il motivo della domanda;

d) 

le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

e) 

ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) 

una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3.  
Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.
4.  
Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne può richiedere la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Adempimento delle domande

1.  
Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche al servizio amministrativo cui è stata rivolta la domanda dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa procedere direttamente.
2.  
Le domande di assistenza sono adempiute secondo le disposizioni legislative, regolamentari e gli altri strumenti giuridici della parte interpellata.
3.  
I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4.  
I funzionari di una parte, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni stabilite da quest'ultima, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.  
L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
2.  
La consegna dei documenti di cui al paragrafo 1 può essere sostituita dalla fornitura di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Articolo 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1.  

Le parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò:

a) 

possa pregiudicare la sovranità della Giordania o di uno Stato membro della Comunità richiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo; o

b) 

possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o

c) 

faccia intervenire una normativa diversa dalla legislazione doganale; ovvero

d) 

implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

2.  
Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. In tal caso, spetta all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
3.  
Se l'assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1.  
Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto professionale e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili in materia nel territorio della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le istituzioni comunitarie.
2.  
La comunicazione di dati a carattere personale può avvenire unicamente se il livello di tutela delle persone previsto dalla legislazione delle parti è equivalente. Le parti devono quantomeno garantire un livello di tutela che si ispiri ai principi delle disposizioni riportate in allegato al presente protocollo.
3.  
Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le parti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e dette informazioni sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. L'uso delle informazioni è inoltre soggetto a qualsiasi restrizione stabilita da detta autorità.
4.  
Il paragrafo 3 non osta all'uso di informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito tali informazioni è informata senza indugio di detto uso.
5.  
Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati in base alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 11

Esperti e testimoni

1.  
Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.
2.  
Il funzionario autorizzato beneficia, sul territorio dell'autorità richiedente, della tutela accordata ai suoi funzionari dalla legislazione in vigore.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù dell'applicazione del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 13

Applicazione

1.  
L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali nazionali della Giordania, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in vigore in materia di protezione dei dati. Essi possono, attraverso il comitato di cooperazione doganale istituito dall'articolo 40 del protocollo n. 4, proporre al Consiglio di associazione le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie.
2.  
Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di applicazione adottate in base alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Complementarità

Fatto salvo l'articolo 10, gli accordi di assistenza reciproca conclusi o che possono essere conclusi tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Giordania non pregiudicano disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni raccolte in materia doganale che possano interessare la Comunità.

▼M6

PROTOCOLLO

all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell’Unione



L’UNIONE EUROPEA, in prosieguo «Unione»,

da una parte, e

IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, in prosieguo «Giordania»,

dall’altra,

in appresso denominate «Parti»,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1)

Il Regno hascemita di Giordania ha concluso un accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra ( 12 ) (in prosieguo «accordo»), che è entrato in vigore il 1o maggio 2002.

(2)

Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto della proposta della Commissione europea relativa a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.

(3)

In numerose altre occasioni il Consiglio si è espresso favorevolmente in merito a tale politica.

(4)

Il Consiglio, il 5 marzo 2007, ha espresso il proprio sostegno all’approccio generale e globale esposto nella comunicazione della Commissione europea del 4 dicembre 2006, che consiste nel permettere ai partner della politica europea di vicinato di partecipare, in funzione dei loro meriti e qualora le basi giuridiche lo consentano, alle agenzie e ai programmi della Comunità.

(5)

La Giordania ha manifestato il proprio interesse a partecipare a una serie di programmi dell’Unione.

(6)

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Giordania a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, devono essere stabilite nell’ambito di un memorandum di intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti della Giordania,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



Articolo 1

La Giordania può partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell’Unione aperti alla partecipazione del Regno hascemita di Giordania conformemente alle pertinenti disposizioni di adozione di tali programmi.

Articolo 2

La Giordania fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell’Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti della Giordania possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano la Giordania, ai comitati di gestione responsabili del monitoraggio dei programmi ai quali la Giordania contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti della Giordania si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Giordania a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario che dovrà essere versato e le procedure di relazione e di valutazione, sono stabilite nell’ambito di un memorandum di intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti della Giordania, sulla base dei criteri stabiliti nei programmi in questione.

Qualora la Giordania chieda l’assistenza esterna dell’Unione per partecipare a un determinato programma dell’Unione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato ( 13 ), o di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca alla Giordania l’assistenza esterna dell’Unione, le condizioni secondo le quali la Giordania beneficia dell’assistenza esterna dell’Unione sono stabilite nel quadro di un accordo di finanziamento, che rispetti in particolare l’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.

Articolo 6

Ciascun memorandum di intesa concluso a norma dell’articolo 5 stipula che, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 14 ), il controllo finanziario, le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione europea, dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro autorità.

Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione europea, all’Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell’Unione.

Articolo 7

Il presente protocollo è applicabile fintantoché l’accordo rimane in vigore.

Il presente protocollo è firmato e approvato dalle Parti in conformità delle rispettive procedure.

Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all’altra Parte contraente. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

L’estinzione del presente protocollo previa denuncia di una delle Parti non ha alcuna incidenza sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare l’attuazione del presente protocollo sulla base dell’effettiva partecipazione della Giordania ai programmi dell’Unione.

Articolo 9

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e alle condizioni ivi precisate, e, dall’altro, al territorio della Giordania.

Articolo 10

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente attraverso i canali diplomatici l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie alla sua entrata in vigore.

In attesa della sua entrata in vigore le Parti decidono di applicare a titolo provvisorio il presente protocollo a decorrere dalla sua firma.

Articolo 11

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo.

Articolo 12

Il presente protocollo redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, irlandese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на деветнадесети декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de diciembre de dos mil doce.

V Bruselu dne devatenáctého prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκαεννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the nineteenth day of December in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada deviņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de negentiende december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de dezembro de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli devätnásteho decembra dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne devetnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den nittonde december tjugohundratolv.

image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

signatory

signatory

signatory

За Хашемитското кралство Йордания

Por el Reino Hachemita de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Per il Regno hascemita di Giordania

Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hásimita Királyság részéről

Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Za Jordánske hášimovské kráľovstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

För Hashemitiska konungariket Jordanien

signatory

signatory

▼M7

PROTOCOLLO

che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea



IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in quanto parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e Stati membri dell'Unione europea (gli «Stati membri»), e

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA,

dall'altra,

VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1o luglio 2013,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



Articolo 1

La Repubblica di Croazia è parte dell'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e dal Regno hascemita di Giordania, dall'altra ( 15 ), firmato il 15 dicembre 2010 («accordo»).

Articolo 2

Il testo dell'accordo in lingua croata ( 16 ) fa fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche.

Articolo 3

1.  
Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia, qualora dovesse essere approvato dalle parti successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, il protocollo entrerebbe in vigore, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo, un mese dopo la data dell'ultima nota trasmessa nell'ambito di uno scambio di note diplomatiche tra le parti che confermi l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente protocollo.
2.  
Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo ed è applicato in via provvisoria a decorrere dalla firma da parte delle parti.

Fatto a Bruxelles il 3 maggio 2016, in duplice esemplare, in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

signatory

signatory

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

signatory

signatory

За Хашемитското кралство Йордания

Por el Reino Hachemí de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Za Hašemitsku Kraljevinu Jordan

Per il Regno hascemita di Giordania

Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hásimita Királyság részéről

Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Za Jordánske hášimovské kráľovstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

För Hashemitiska konungariket Jordanien

signatory

signatory

▼B

ATTO FINALE



I plenipotenziari:

del REGNO DEL BELGIO,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in prosieguo denominati «Stati membri», e

della COMUNITÀ EUROPEA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in prosieguo denominate «Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari del REGNO HASCEMITA DELLA GIORDANIA,

in prosieguo denominato «Giordania»,

dall'altra,

riuniti a Bruxelles, il 24 novembre 1997, per la firma dell'accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita della Giordania, dall'altra, in prosieguo denominato «accordo euro-mediterraneo», hanno adottato i testi elencati in appresso:



l'accordo euro-mediterraneo, i suoi allegati nonché i seguenti protocolli:

Protocollo 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Giordania
Protocollo 2 relativo al regime applicabile all'importazione nella Giordania di prodotti agricoli originari della Comunità
Protocollo 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Protocollo 4 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale
Protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania sui principi generali della partecipazione del Regno hascemita di Giordania ai programmi dell’Unione
Protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Giordania, hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

Dichiarazione comune sull'articolo 28 dell'accordo
Dichiarazione comune sugli articoli 51 e 52 dell'accordo
Dichiarazione comune sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articolo 56 ed allegato VII)
Dichiarazione comune sull'articolo 62 dell'accordo
Dichiarazione comune sulla cooperazione decentrata
Dichiarazione comune sul titolo VII dell'accordo
Dichiarazione comune sull'articolo 101 dell'accordo
Dichiarazione comune sui lavoratori
Dichiarazione comune sulla cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale
Dichiarazione comune sulla protezione dei dati
Dichiarazione comune sul Principato di Andorra
Dichiarazione comune sulla Repubblica di San Marino

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Giordania hanno altresì preso atto dell'accordo in forma di scambio di lettere precedentemente indicato ed allegato al presente Atto finale:

▼M2 —————

▼B

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete

Udfærdiget i Bruxelles, den fireogtyvende november nitten hundrede og sygoghalvfems

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebenundneunzig

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά

Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd zevenennegentig

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e sete

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundranittiosju

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

signatory

signatory

DICHIARAZIONI COMUNI

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 28

Al fine di agevolare la progressiva istituzione di una vasta zona euromediterranea di libero scambio, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Cannes e con le conclusioni della Conferenza di Barcellona, le parti:

— 
convengono di istituire il protocollo n. 3 sulla definizione della nozione di «prodotti originari» per l'applicazione del cumulo diagonale prima della conclusione e dell'entrata in vigore degli accordi di libero scambio tra i paesi mediterranei,
— 
ribadiscono il loro impegno per l'armonizzazione delle norme di origine in tutta la zona euromediterranea di libero scambio. Il Consiglio di associazione adotta, se del caso, misure per rivedere il protocollo al fine di rispettare tale obiettivo.

DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI ARTICOLI 51 E 52

Qualora, nel corso della progressiva attuazione dell'accordo, la Giordania dovesse incontrare gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti, la Giordania e la Comunità possono tenere consultazioni per definire gli strumenti e le modalità più adeguate per aiutare la Giordania a far fronte a tali difficoltà.

Dette consultazioni si svolgeranno in collaborazione con il Fondo monetario internazionale.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE (ARTICOLO 56 ED ALLEGATO VII)

Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi dei servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul «know-how».

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 62

Le parti ribadiscono il loro impegno a sostenere il processo di pace in Medio Oriente e la loro convinzione che la pace dovrebbe essere consolidata attraverso la cooperazione regionale. La Comunità è disposta a sostenere progetti di sviluppo comuni presentati dalla Giordania e da altre parti della regione, fatte salve le pertinenti procedure tecniche e di bilancio della Comunità.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE DECENTRATA

Le parti riaffermano l'importanza che annettono ai programmi di cooperazione decentrati quale strumento per promuovere gli scambi di esperienze e il trasferimento di conoscenze specialistiche nella regione mediterranea e tra la Comunità europea e i suoi partner mediterranei.

DICHIARAZIONE COMUNE SUL TITOLO VII

La Comunità e la Giordania adotteranno le misure adeguate per incoraggiare ed assistere le imprese giordane, fornendo loro assistenza tecnica e finanziaria, al fine di ammodernare le infrastrutture esistenti e di crearne di nuove.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 101

1. Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che i «casi particolarmente urgenti» di cui all'articolo 101 dell'accordo sono costituiti dai casi di violazione sostanziale dell'accordo ad opera di una delle parti. Una violazione sostanziale dell'accordo consiste:

— 
nella denuncia dell'accordo non autorizzato dalle norme generali del diritto internazionale,
— 
nella violazione degli elementi essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2.

2. Le parti convengono che le «misure appropriate» di cui all'articolo 101 sono misure adottate secondo il diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti, a norma dell'articolo 101, l'altra parte può invocare la procedura di risoluzione delle controversie.

DICHIARAZIONE COMUNE SUI LAVORATORI

Le parti riaffermano l'importanza che esse annettono all'equo trattamento dei lavoratori stranieri legalmente residenti e occupati sul loro territorio. Gli Stati membri concordano che, qualora la Giordania ne faccia richiesta, ciascuno di essi è disposto a prendere in considerazione il negoziato di accordi reciproci bilaterali relativi alle condizioni di lavoro e ai diritti previdenziali dei lavoratori giordani e degli Stati membri legalmente residenti e occupati nei loro rispettivi territori.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE

1.

Le parti convengono di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione illegale. A tal fine ciascuna delle parti conviene di permettere il ritorno dei suoi cittadini illegalmente presenti sul territorio dell'altra parte a richiesta di quest'ultima e senza altre formalità. Le parti forniranno inoltre ai loro cittadini adeguati documenti d'identità a tal fine.

Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, tale obbligo si applica unicamente in relazione alle persone che, ai fini della Comunità, devono essere considerate cittadini degli stessi, in base alla dichiarazione n. 2 relativa al trattato sull'Unione europea.

2.

Ciascuna parte conviene di concludere, a richiesta dell'altra parte, accordi bilaterali che disciplinino gli obblighi specifici relativi alla cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale, ivi compreso un obbligo di consentire il ritorno dei cittadini di altri Stati e degli apolidi giunti sul territorio di una parte dall'altra parte.

3.

Il Consiglio di associazione esamina la possibilità di intraprendere sforzi congiunti per prevenire e controllare l'immigrazione illegale.

4.

Nell'applicazione della presente dichiarazione comune nessun elemento può essere interpretato nel senso di violare o contravvenire ai rispettivi obblighi di ciascuna delle parti in base alle norme applicabili in materia di diritti umani.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI

Le parti convengono che si garantirà la protezione dei dati in tutti i campi in cui si prevede lo scambio di dati a carattere personale.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. La Giordania accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.

2. Il protocollo n. 3 si applica, con gli opportuni adeguamenti, ai fini della definizione del carattere originario dei suddetti prodotti.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. La Giordania accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2. Il protocollo n. 3 si applica, con gli opportuni adattamenti, ai fini della definizione del carattere originario dei suddetti prodotti.



( 1 ) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

( 2 ) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

( 3 ) Le parti concordano di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

( 4 ) GU CE L 302 del 15.11.1985, pag. 23.

( 5 ) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

( 6 ) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla "CM".

( 7 ) Queste indicazioni possono essere omesse qualora l’informazione sia già presente nel documento.

( 8 ) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

( 9 ) Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del produttore, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.

( 10 ) Nome e indirizzo del cliente.

( 11 ) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 24 mesi.

( 12 ) GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.

( 13 ) GU UE L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

( 14 ) GU CE L 248 del 16.9.2002, pag.1.

( 15 ) Il testo dell'accordo è pubblicato in GU L 334 del 6.12.2012, pag. 3.

( 16 ) Edizione speciale in lingua croata, capo 7, volume 24, pag. 280.

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