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Document 01999L0031-20180704

Consolidated text: Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/31/2018-07-04

01999L0031 — IT — 04.07.2018 — 004.002


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DIRETTIVA 1999/31/CE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 1999

relativa alle discariche di rifiuti

(GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1882/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2003

  L 284

1

31.10.2003

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1137/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2008

  L 311

1

21.11.2008

►M3

DIRETTIVA 2011/97/UE DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2011

  L 328

49

10.12.2011

►M4

DIRETTIVA (UE) 2018/850 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 30 maggio 2018

  L 150

100

14.6.2018


Rettificata da:

►C1

Rettifica, GU L 245, 30.7.2020, pag.  31 (1999/31/CE)




▼B

DIRETTIVA 1999/31/CE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 1999

relativa alle discariche di rifiuti



Articolo 1

Obiettivo generale

▼M4

1.  Per sostenere la transizione dell’Unione verso un’economia circolare e adempiere i requisiti della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), in particolare degli articoli 4 e 12, lo scopo della presente direttiva è di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarca dei rifiuti, in particolare quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, e prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell’aria, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica.

▼B

2.  Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle discariche, la presente direttiva contiene, per quelle alle quali si applica la direttiva 96/61/CE, i pertinenti requisiti tecnici, allo scopo di definire in termini concreti i requisiti generali di tale direttiva. Si considerano soddisfatti i requisiti pertinenti della direttiva 96/61/CE se sono soddisfatti i requisiti della presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

▼M4

a) 

si applicano le definizioni di «rifiuto», «rifiuto pericoloso», «rifiuto non pericoloso», «rifiuti urbani», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «raccolta differenziata», «recupero», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio» e «smaltimento», di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE;

▼M4 —————

▼B

e) 

«rifiuti inerti»: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei colaticci devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche;

f) 

«deposito sotterraneo»: un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, quale una miniera di potassio o di sale;

g) 

«discarica»: un'area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra (vale a dire nel sottosuolo), compresa

— 
la zona interna adibita allo smaltimento dei rifiuti (cioè la discarica in cui lo smaltimento dei rifiuti avviene nel luogo medesimo in cui essi sono stati prodotti e ad opera di chi li ha prodotti), e
— 
un'area adibita in modo permanente (cioè per più di un anno) al deposito temporaneo di rifiuti,

ma esclusi

— 
gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e
— 
i depositi di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o
— 
i depositi di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;
h) 

«trattamento»: i processi fisici, termici, chimici, o biologici, inclusa la cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero;

i) 

«colaticcio»: qualsiasi liquido che coli attraverso i rifiuti depositati e sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa;

j) 

«gas di discarica»: tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;

k) 

«eluito»: la soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio;

l) 

«gestore»: la persona fisica o giuridica responsabile della discarica conformemente alla legislazione interna dello Stato membro nel quale è situata la discarica; tale persona può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura;

m) 

«rifiuti biodegradabili»: qualsiasi rifiuto soggetto a decomposizione aerobica o anaerobica, come alimenti, rifiuti dei giardini, carta e cartone;

▼M4 —————

▼B

o) 

«richiedente»: la persona che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica a norma della presente direttiva;

p) 

«autorità competente»: l'autorità designata dagli Stati membri come responsabile dell'esecuzione degli obblighi previsti dalla presente direttiva;

q) 

«rifiuti liquidi»: qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue ed esclusi i fanghi;

r) 

«insediamento isolato»:

— 
un insediamento di non più di 500 abitanti per comune o insediamento e con una densità non superiore a cinque abitanti per chilometro quadrato,
— 
un insediamento distante almeno 50 km dal più vicino centro urbano che conti almeno 250 abitanti per chilometro quadrato, o di difficile accesso stradale dai più vicini centri urbani per le avverse condizioni meteorologiche durante una rilevante parte dell'anno.

▼M4

Nelle regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 del trattato, gli Stati membri possono decidere di applicare la definizione seguente:

«insediamento isolato»:

— 
un insediamento di non più di 2 000 abitanti per insediamento e con una densità non superiore a cinque abitanti per chilometro quadrato, o con un numero di abitanti compreso tra 2 000 e 5 000 per insediamento e con una densità non superiore a cinque abitanti per chilometro quadrato e la cui produzione di rifiuti non superi le 3 000 tonnellate all’anno; e
— 
un insediamento distante almeno 100 km dal più vicino centro urbano che conti almeno 250 abitanti per chilometro quadrato, e privo di accesso stradale.

▼B

Articolo 3

Ambito di applicazione

1.  Gli Stati membri applicano la presente direttiva a tutte le discariche definite nell'articolo 2, lettera g).

2.  Fatta salva la legislazione comunitaria vigente, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva:

— 
lo spandimento di fanghi, compresi i fanghi di fogna e i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e materie analoghe sul suolo a fini di fertilizzazione o ammendamento;
— 
l'uso di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento/ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;
— 
il deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente.

▼M4 —————

▼M4

3.  La gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma, vale a dire i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, compresa la fase di sviluppo preproduzione, trattamento e stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento delle cave è esclusa dall’ambito di applicazione della presente direttiva laddove rientri nell’ambito di applicazione di altri atti legislativi dell’Unione.

▼B

4.  Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta gli articoli 6, lettera d), 7, punto i), 8, lettera a), punto iv); 10; 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c); 12, lettere a) e c); l'allegato II (ad eccezione del punto 3, livello 3, e del punto 4); l'allegato III, punti 3, 4 e 5, della presente direttiva in parte o in tutto non applicabili:

a) 

alle discariche per rifiuti non pericolosi o inerti dotate di una capacità complessiva non superiore a 15 000 tonnellate o con un flusso annuo non superiore a 1 000 tonnellate ubicate su isole, nel caso esse rappresentino l'unica discarica presente sul territorio e siano destinate unicamente allo smaltimento di rifiuti prodotti nella stessa isola. Una volta esaurita la capacità complessiva della discarica, qualsiasi nuova discarica impiantata sull'isola dovrà conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva;

b) 

alle discariche per rifiuti non pericolosi o inerti ubicate presso insediamenti isolati, nel caso in cui la discarica sia destinata unicamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'insediamento isolato in questione.

Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco delle isole e degli insediamenti isolati esonerati. La Commissione pubblica l'elenco delle isole e degli insediamenti isolati.

5.  Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta che ai depositi sotterranei quali definiti nell'articolo 2, lettera f), della presente direttiva possono non applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13, lettera d), all'allegato I, punti 2, eccetto il primo trattino, 3, 4 e 5 e all'allegato III, punti 2, 3 e 5 della presente direttiva.

Articolo 4

Categorie di discariche

Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:

— 
discarica per rifiuti pericolosi;
— 
discarica per rifiuti non pericolosi;
— 
discarica per rifiuti inerti.

Articolo 5

Rifiuti e trattamenti non ammissibili in una discarica

1.  Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica e la notificano alla Commissione. Detta strategia dovrebbe includere misure intese a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, in particolare mediante il riciclaggio, il compostaggio, la produzione di biogas o il recupero di materiali/energia. Entro trenta mesi dalla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un prospetto delle strategie nazionali.

2.  In base a tale strategia:

a) 

non oltre cinque anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 75 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati;

b) 

non oltre otto anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 50 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati;

c) 

non oltre quindici anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 35 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati.

▼M4 —————

▼B

Gli Stati membri che nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati collocano a discarica più dell'80 % dei rifiuti urbani raccolti possono rinviare la realizzazione degli obiettivi indicati nelle lettere a), b) o c) per un periodo non superiore a quattro anni. Gli Stati membri che intendono far valere la presente disposizione informano in anticipo la Commissione della loro decisione. La Commissione informa gli Stati membri ed il Parlamento europeo di tale decisione.

L'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente non possono in alcun caso comportare la realizzazione dell'obiettivo di cui alla lettera c) ad una data di quattro anni successiva alla data di cui alla lettera c).

3.  Gli Stati membri provvedono affinché non siano ammessi in una discarica i seguenti rifiuti:

a) 

rifiuti liquidi;

b) 

rifiuti che, nelle condizioni esistenti in discarica, sono esplosivi, corrosivi, ossidanti, altamente infiammabili o infiammabili ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE;

c) 

rifiuti provenienti da cliniche, ospedali o istituti veterinari, qualora siano infettivi ai sensi della direttiva 91/689/CEE (caratteristiche di cui al punto H9 dell'allegato III), e rifiuti che rientrano nella categoria 14 (allegato I, parte A) della suddetta direttiva;

d) 

gomme usate intere dopo due anni a decorrere dalla data prevista all'articolo 18, paragrafo 1, escluse le gomme usate come materiale di ingegneria e la gomme usate triturate cinque anni dopo tale data (escluse in entrambi i casi quelle per biciclette e quelle con un diametro esterno superiore a 1400 mm);

e) 

tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti a norma dell'allegato II;

▼M4

f) 

rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE e dell’articolo 22 di tale direttiva, a eccezione degli scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 4 di detta direttiva.

bis.  Gli Stati membri si adoperano per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.

Gli Stati membri includono informazioni sulle misure adottate a norma del presente paragrafo nei loro piani di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 28 della direttiva 2008/98/CE o in altri documenti strategici che coprano l’intero territorio dello Stato membro interessato.

▼B

4.  È vietato diluire o mescolare rifiuti unicamente al fine di renderli conformi alle norme di ammissibilità.

▼M4

5.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10 %, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso).

6.  Uno Stato membro può rinviare i termini per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 5 fino a un massimo di cinque anni, a condizione che detto Stato membro:

a) 

abbia collocato in discarica oltre il 60 % dei propri rifiuti urbani generati nel 2013, come comunicato nell’ambito del questionario comune dell’OCSE e di Eurostat; e

b) 

almeno 24 mesi prima del termine fissato nel paragrafo 5 del presente articolo, comunichi alla Commissione l’intenzione di rinviare il termine e presenti un piano di attuazione in conformità con l’allegato IV della presente direttiva. Tale piano può essere combinato con un piano di attuazione presentato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2008/98/CE.

7.  Entro tre mesi dal ricevimento del piano di attuazione presentato a norma del paragrafo 6, lettera b), la Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere tale piano se essa ritiene che il piano non rispetti le prescrizioni di cui all’allegato IV. Lo Stato membro interessato presenta un piano rivisto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione.

8.  Se il termine è rinviato conformemente al paragrafo 6, lo Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 25 %, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani generati (per peso).

9.  Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione riesamina l’obiettivo di cui al paragrafo 5 al fine di mantenerlo o, qualora opportuno, ridurlo, di prendere in considerazione obiettivi quantitativi pro capite in materia di collocamento in discarica e di introdurre restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Articolo 5 bis

Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi

1.  Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafi 5 e 6, siano stati conseguiti:

a) 

il peso dei rifiuti urbani prodotti e inviati in discarica è calcolato in un determinato anno civile;

b) 

il peso dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento preliminari al riciclaggio o del recupero di altro tipo dei rifiuti urbani, come la cernita o il trattamento meccanico biologico, che sono successivamente collocati in discarica, è incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica;

c) 

il peso dei rifiuti urbani sottoposti alle operazioni di smaltimento mediante incenerimento e il peso dei rifiuti prodotti in operazioni di stabilizzazione della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani, destinati a essere successivamente collocati in discarica, sono comunicati come collocati in discarica;

d) 

il peso dei rifiuti prodotti nel corso di operazioni di riciclaggio o recupero di altro tipo di rifiuti urbani, che sono successivamente collocati in discarica, non è incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica.

2.  Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte. A tal fine possono utilizzare il sistema istituito conformemente all’articolo 11 bis, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE.

3.  Qualora, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), i rifiuti urbani siano spediti in un altro Stato membro o esportati al di fuori dell’Unione ai fini del collocamento in discarica, tali rifiuti sono contabilizzati ai fini del calcolo della quantità di rifiuti collocati in discarica, a norma del paragrafo 1, dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.

4.  Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, la Commissione adotta, entro il 31 marzo 2019, atti di esecuzione che stabiliscono le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 5 ter

Segnalazione preventiva

1.  La Commissione, in cooperazione con l’Agenzia europea dell’ambiente, redige una relazione sui progressi compiuti nel senso del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 5, paragrafi 5 e 6, al più tardi tre anni prima della scadenza di ciascun termine ivi specificato.

2.  Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono gli elementi seguenti:

a) 

una stima del conseguimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro;

b) 

un elenco degli Stati membri che rischiano di non conseguire tali obiettivi entro i termini rispettivamente stabiliti, accompagnato da opportune raccomandazioni per ciascuno Stato membro interessato;

c) 

esempi di migliori prassi applicate in tutta l’Unione, che potrebbero fornire linee guida per progredire verso il conseguimento degli obiettivi.

Articolo 5 quater

Scambio di informazioni e migliori prassi

La Commissione organizza regolarmente uno scambio di informazioni e delle migliori prassi tra gli Stati membri, comprese, se del caso, le autorità regionali e locali, sull’attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva.

▼B

Articolo 6

Rifiuti ammissibili nelle varie categorie di discariche

Gli Stati membri provvedono affinché:

a) 

▼C1

solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica. Tale disposizione non si applica ai rifiuti inerti il cui trattamento non è tecnicamente possibile o a qualsiasi altro rifiuto il cui trattamento non contribuisca agli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente direttiva, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana o l'ambiente.

▼M4

Gli Stati membri provvedono affinché le misure adottate a norma del presente punto non pregiudichino il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti e l’aumento della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio come stabilito all’articolo 11 di tale direttiva;

▼B

b) 

solo i rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati a norma dell'allegato II siano destinati ad una discarica per rifiuti pericolosi;

c) 

le discariche per i rifiuti non pericolosi possano essere utilizzate:

i) 

per i rifiuti urbani;

ii) 

per i rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine conformi ai criteri di ammissione dei rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi fissati a norma dell'allegato II;

iii) 

per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi (p.e. solidificati, vetrificati), con un comportamento del colaticcio equivalente a quello dei rifiuti non pericolosi di cui al punto iii), conformi ai pertinenti criteri di ammissione dei rifiuti fissati a norma dell'allegato II. Tali rifiuti pericolosi non possono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili;

d) 

le discariche per rifiuti inerti siano utilizzate esclusivamente per rifiuti inerti.

Articolo 7

Domanda di autorizzazione

Gli Stati membri provvedono affinché la domanda di autorizzazione per una discarica contenga almeno i seguenti dati:

a) 

l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;

b) 

la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare;

c) 

la capacità prevista del luogo di smaltimento;

d) 

la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche e geologiche;

e) 

i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;

f) 

il piano previsto per il funzionamento, la sorveglianza ed il controllo;

g) 

il piano per la chiusura e la gestione successiva alla chiusura;

h) 

ove occorra una valutazione dell'impatto ai sensi della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ( 3 ), le informazioni fornite dal committente a norma dell'articolo 5 di detta direttiva;

i) 

la garanzia finanziaria del richiedente, o qualsiasi altra garanzia equivalente ai sensi dell'articolo 8, lettera a), punto iv), della presente direttiva.

Qualora una domanda di autorizzazione sia stata accolta, tali informazioni, se richieste a fini statistici, sono messe a disposizione degli istituti statistici competenti a livello nazionale e comunitario.

Articolo 8

Condizioni per la concessione dell'autorizzazione

Gli Stati membri adottano misure affinché:

a) 

l'autorità competente conceda l'autorizzazione per la discarica solo qualora:

i) 

fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni pertinenti della presente direttiva, compresi gli allegati;

ii) 

la gestione della discarica sia affidata ad una persona fisica tecnicamente competente a gestire il sito e sia assicurata la formazione professionale e tecnica dei gestori e del personale addetto alla discarica;

iii) 

per quanto riguarda il funzionamento della discarica, siano adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

iv) 

prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento, il richiedente abbia adottato o adotti idonei provvedimenti, sotto forma di garanzia finanziaria o altra equivalente, sulla base di modalità che gli Stati membri dovranno decidere, volti ad assicurare che le prescrizioni (compresa la gestione successiva alla chiusura) derivanti dall'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente direttiva sono state adempiute e che le procedure di chiusura di cui all'articolo 13 sono state seguite. Tale garanzia o un suo equivalente sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica, a norma dell'articolo 13, lettera d). Gli Stati membri possono, a loro scelta, dichiarare che la presente lettera non si applica alle discariche per rifiuti inerti;

b) 

il progetto di discarica sia conforme al pertinente piano o ai pertinenti piani di gestione dei rifiuti menzionati nell'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE;

c) 

prima che inizino le operazioni di smaltimento, l'autorità competente effettui un'ispezione della discarica per assicurarsi della sua conformità alle condizioni pertinenti all'autorizzazione. Ciò non comporterà in alcun modo una minore responsabilità per il gestore alle condizioni stabilite dall'autorizzazione.

Articolo 9

Contenuto dell'autorizzazione

A specificazione e complemento delle disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 75/442/CEE e dell'articolo 9 della direttiva 96/61/CE, l'autorizzazione della discarica deve indicare almeno:

a) 

la categoria della discarica;

b) 

l'elenco dei tipi di rifiuti definiti e il quantitativo totale il cui deposito nella discarica è autorizzato;

c) 

le prescrizioni per la preparazione della discarica, per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, compresi i piani di intervento (allegato III, punto 4, lettera B) nonché le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura;

d) 

l'obbligo per il richiedente di presentare una relazione almeno una volta all'anno all'autorità competente in merito ai tipi e ai quantitativi di rifiuti smaltiti nonché ai risultati del programma di sorveglianza a norma degli articoli 12 e 13 e dell'allegato III.

Articolo 10

Costo dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche

Gli Stati membri adottano misure affinché tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio delle discariche, nonché, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv), e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti. Fatte salve le disposizioni della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente ( 4 ), gli Stati membri assicurano la trasparenza nella rilevazione e nell'uso delle informazioni necessarie in materia di costi.

Articolo 11

Procedure di ammissione dei rifiuti

1.  Gli Stati membri adottano provvedimenti affinché, prima dell'ammissione dei rifiuti nella discarica:

a) 

anticipatamente o al momento della consegna o della prima di una serie di consegne, a condizione che il tipo di rifiuti rimanga invariato, il detentore o il gestore sia in grado di dimostrare, mediante documentazione appropriata, che i rifiuti in questione possono essere ammessi nella discarica alle condizioni stabilite nell'autorizzazione e sono conformi ai criteri di ammissione indicati nell'allegato II;

b) 

il gestore dell'impianto osservi le seguenti procedure:

— 
controllo della documentazione relativa ai rifiuti, compresi i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/689/CEE e, ove appropriato, i documenti richiesti dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ( 5 );
— 
ispezione visiva dei rifiuti all'entrata e sul punto di deposito e, se del caso, verifica della conformità con la descrizione figurante nella documentazione presentata dal detentore. Qualora, ai sensi dell'allegato II, punto 3, livello 3 si debbano prelevare campioni rappresentativi, i risultati delle analisi sono conservati e il campionamento è effettuato a norma dell'allegato II, punto 5. I campioni sono conservati almeno un mese;
— 
iscrizione in un registro dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine, della data di consegna, del produttore, o del collettore in caso di rifiuti urbani, e, se trattasi di rifiuti pericolosi, della posizione precisa nella discarica. Qualora siano richieste a fini statistici, tali informazioni sono messe a disposizione degli istituti statistici competenti a livello nazionale e comunitario;
c) 

il gestore della discarica fornisca sempre una dichiarazione di ricevuta scritta per ogni consegna ammessa nella discarica;

d) 

fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93, qualora i rifiuti non siano ammessi nella discarica, il gestore notifichi senza indugio alla competente autorità la mancata ammissione dei rifiuti.

2.  Per le discariche alle quali non si applicano le disposizioni della presente direttiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

— 
siano effettuate regolarmente ispezioni visive dei rifiuti al punto di deposito, al fine di garantire che nel sito vengano accettati unicamente rifiuti non pericolosi provenienti dall'isola o dall'insediamento isolato; e che
— 
sia tenuto un registro dei quantitativi di rifiuti depositati presso il sito.

▼M4 —————

▼B

Articolo 12

Procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa

Gli Stati membri adottano provvedimenti affinché le procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa rispondano almeno ai requisiti seguenti:

a) 

Il gestore della discarica esegue durante la fase operativa il programma di controllo e di sorveglianza di cui all'allegato III.

b) 

Il gestore notifica all'autorità competente eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di controllo e sorveglianza e si conforma alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime. Tali misure sono adottate a spese del gestore.

Con frequenza che sarà stabilita dall'autorità competente e comunque almeno una volta l'anno, il gestore, sulla scorta di dati globali, riferisce alle autorità competenti i risultati complessivi della sorveglianza per dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e arricchire le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche.

c) 

Il controllo qualitativo delle operazioni di analisi svolte nelle procedure di controllo e sorveglianza e/o delle analisi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), è effettuato da laboratori competenti.

Articolo 13

Procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura

Gli Stati membri provvedono affinché, in conformità, se del caso, dell'autorizzazione:

a) 

la procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa sia avviata:

i) 

quando siano soddisfatte le condizioni pertinenti indicate nell'autorizzazione, oppure

ii) 

con l'autorizzazione dell'autorità competente, su richiesta del gestore, oppure

iii) 

su decisione motivata dell'autorità competente;

b) 

la discarica o una parte della stessa sia considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'autorità competente abbia eseguito un'ispezione finale sul posto, abbia valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ed abbia comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. Ciò non comporterà in alcun caso una minore responsabilità per il gestore alle condizioni stabilite dall'autorizzazione;

c) 

dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore sia responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase della gestione successiva alla chiusura per tutto il tempo che sarà ritenuto necessario dall'autorità competente, tenendo conto del periodo di tempo durante il quale la discarica può comportare rischi.

Il gestore notifica all'autorità competente eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di controllo e si conforma alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime;

d) 

fintantoché l'autorità competente ritiene che la discarica possa comportare rischi per l'ambiente e senza pregiudicare qualsivoglia normativa comunitaria o nazionale in materia di responsabilità del detentore dei rifiuti, il gestore della discarica impegni la propria responsabilità nel controllare e analizzare il gas di discarica e il colaticcio del sito nonché le acque freatiche nelle vicinanze, a norma dell'allegato III.

Articolo 14

Discariche preesistenti

Gli Stati membri adottano misure affinché le discariche che abbiano ottenuto un'autorizzazione o siano già in funzione al momento del recepimento della presente direttiva possano rimanere in funzione soltanto se i provvedimenti in appresso sono adottati con la massima tempestività e al più tardi entro otto anni dalla data prevista all'articolo 18, paragrafo 1:

a) 

entro un anno dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, il gestore della discarica elabora e presenta all'approvazione dell'autorità competente un piano di riassetto della discarica comprendente le informazioni menzionate nell'articolo 8 e le misure correttive che ritenga eventualmente necessarie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1;

b) 

in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottano una decisione definitiva sull'eventuale proseguimento delle operazioni in base a detto piano e alla presente direttiva. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell'articolo 7, lettera g), e dell'articolo 13, le discariche che, in forza dell'articolo 8, non ottengono l'autorizzazione a continuare a funzionare;

c) 

sulla base del piano approvato, le autorità competenti autorizzano i necessari lavori e stabiliscono un periodo di transizione per l'attuazione del piano. Tutte le discariche preesistenti devono conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1, entro otto anni dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1;

d) 
i) 

entro un anno dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli articoli 4, 5, e 11 e l'allegato II si applicano alle discariche di rifiuti pericolosi;

ii) 

entro tre anni dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 6 si applica alle discariche di rifiuti pericolosi.

▼M4

Articolo 15

Comunicazione

1.  Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione dell’articolo 5, paragrafi 2 e 5, e 6.

I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 del presente articolo.

Il primo periodo di comunicazione concernente l’attuazione dell’articolo 5, paragrafi 5 e 6, inizia il primo anno civile completo successivo all’adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 5 del presente articolo, e include i dati relativi a tale periodo di comunicazione.

2.  Gli Stati membri comunicano i dati relativi all’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 2, fino al 1o gennaio 2025.

3.  I dati comunicati dagli Stati membri in conformità del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

4.  La Commissione riesamina i dati comunicati in conformità del presente articolo e pubblica una relazione sull’esito di tale riesame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo la prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.

5.  Entro il 31 marzo 2019, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

▼M4

Articolo 15 bis

Strumenti per promuovere il passaggio verso un’economia più circolare

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono a strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati all’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure adeguati.

Articolo 15 ter

Determinazione del coefficiente di permeabilità delle discariche

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il metodo da utilizzare per determinare, in loco e per tutta l’estensione dell’area, il coefficiente di permeabilità delle discariche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 15 quater

Norma dell’Unione per il campionamento dei rifiuti

La Commissione adotta atti di esecuzione per sviluppare un criterio per il campionamento dei rifiuti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2. Finché tali atti di esecuzione non saranno stati adottati, gli Stati membri applicano i criteri e le procedure nazionali.

▼M4

Articolo 16

Riesame degli allegati

La Commissione riesamina gli allegati e, ove necessario, presenta adeguate proposte legislative.

Articolo 17

Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼B

Articolo 18

Recepimento

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

REQUISITI GENERALI PER TUTTE LE CATEGORIE DI DISCARICHE

1.   Ubicazione

1.1.

Per l'ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione i seguenti fattori:

a) 

le distanze fra i confini dell'area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane;

b) 

l'esistenza di acque freatiche e costiere e di zone di protezione naturale nelle vicinanze;

c) 

le condizioni geologiche e idrogeologiche della zona;

d) 

il rischio di inondazione, cedimento, frane o valanghe nell'area della discarica;

e) 

la protezione del patrimonio naturale o culturale della zona.

1.2.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda i fattori summenzionati o le misure correttive da adottare indicano che la discarica non costituisce un grave rischio ecologico.

2.   Controllo delle acque e gestione del colaticcio

In relazione alle caratteristiche della discarica e alle condizioni meteorologiche vengono adottate misure adeguate per:

— 
limitare la quantità di acqua proveniente dalle precipitazioni che penetra nel corpo della discarica;
— 
impedire che le acque superficiali e/o freatiche entrino nei rifiuti collocati nella discarica;
— 
raccogliere le acque e il colaticcio contaminati. L'autorità competente può decidere che la presente disposizione non si applica nel caso in cui una valutazione in base all'esame dell'ubicazione della discarica e dei rifiuti da ammettere dimostri che la discarica stessa non costituisca un potenziale rischio ecologico;
— 
trattare le acque e il colaticcio contaminati raccolti nella discarica affinché raggiungano la qualità richiesta per poter essere scaricati.

Le suddette disposizioni possono non applicarsi alle discariche di rifiuti inerti.

3.   Protezione del terreno e delle acque

3.1.

L'ubicazione e la progettazione di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque freatiche o delle acque superficiali e per assicurare un'efficiente raccolta del colaticcio, ove ciò sia richiesto ai sensi del punto 2. La protezione del suolo, delle acque freatiche e delle acque superficiali dev'essere realizzata mediante la combinazione di una barriera geologica e di un rivestimento della parte inferiore durante la fase attiva o di esercizio e mediante la combinazione di una barriera geologica e di un rivestimento della parte superiore durante la fase passiva o postoperativa.

3.2.

La barriera geologica è determinata da condizioni geologiche e idrogeologiche al di sotto e in prossimità di una discarica tali da assicurare una capacità di attenuazione sufficiente per evitare rischi per il suolo e le acque freatiche.

Il substrato della base e dei lati della discarica deve consistere in uno strato di minerale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore aventi sul piano della protezione del terreno, delle acque freatiche e delle acque superficiali un effetto combinato almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:

— 
discarica per rifiuti pericolosi: K ≤ 1,0 × 10 -9 m/s; spessore ≥ 5 m;
— 
discarica per rifiuti non pericolosi: K ≤ 1,0 × 10 -9 m/s; spessore ≥ 1 m;
— 
discarica per rifiuti inerti: K ≤ 1,0 × 10 -7 m/s; spessore ≥ 1 m;

m/s = metro/secondo.

La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente e rinforzata con modalità diverse che forniscano una protezione equivalente. Una barriera geologica creata artificialmente dovrebbe avere uno spessore non inferiore a 0,5 m.

3.3.

La barriera geologica sopra descritta dev'essere accompagnata da un sistema di raccolta e di impermeabilizzazione del colaticcio attivo conformemente ai seguenti principi, in modo da assicurare che l'accumulo di colaticcio alla base della discarica sia ridotto al minimo:



Raccolta del colaticcio e impermeabilizzazione della parte inferiore

Categoria di discarica

Rifiuti non pericolosi

Rifiuti pericolosi

Rivestimento impermeabile artificiale

richiesto

richiesto

Strato di drenaggio > 0,5 m

richiesto

richiesto

Gli Stati membri possono fissare requisiti generali o specifici per le discariche di rifiuti inerti e per le modalità tecniche sopra menzionate.

Se l'autorità competente, considerati i possibili rischi ecologici, giunge alla conclusione che è necessario evitare la formazione del colaticcio, può prescrivere un'impermeabilizzazione di superficie. Raccomandazioni per l'impermeabilizzazione di superficie:



Categoria di discarica

Rifiuti non pericolosi

Rifiuti pericolosi

Strato di drenaggio dei gas

richiesto

non richiesto

Rivestimento impermeabile artificiale

non richiesto

richiesto

Strato di minerale impermeabile

richiesto

richiesto

Strato di drenaggio > 0,5 m

richiesto

richiesto

Ricopertura superiore > 1 m

richiesto

richiesto

3.4.

Se, in base ad una valutazione dei rischi ambientali tenuto conto, in particolare, della direttiva 80/68/CEE ( 7 ), l'autorità competente ha deciso, a norma del punto 2 («Controllo delle acque e gestione del colaticcio»), che la raccolta e il trattamento del colaticcio non sono necessari o se si è accertato che la discarica non presenta rischi potenziali per il terreno, le acque freatiche o le acque superficiali, i requisiti di cui ai punti 3.2 e 3.3 possono essere ridotti in conseguenza. In caso di discariche per rifiuti inerti, questi requisiti possono essere adattati dalla normativa nazionale.

▼M4 —————

▼B

4.   Controllo dei gas

4.1.

Si devono adottare misure adeguate per controllare l'accumulo e la migrazione dei gas della discarica (allegato III).

4.2.

Il gas della discarica deve essere raccolto da tutte le discariche che raccolgono rifiuti biodegradabili, trattato e utilizzato. Qualora il gas raccolto non possa essere utilizzato per produrre energia, deve essere combusto.

4.3.

La raccolta, il trattamento e l'utilizzazione del gas della discarica di cui al punto 4.2 devono essere effettuati in modo tale da ridurre al minimo il danneggiamento o il degrado dell'ambiente e il rischio per la salute delle persone.

5.   Disturbi e rischi

Si devono adottare misure che riducano al minimo i disturbi e i rischi provenienti dalla discarica causati da:

— 
emissioni di odori e polvere,
— 
materiali trasportati dal vento,
— 
rumore e traffico,
— 
uccelli, parassiti e insetti,
— 
formazione di aerosol,
— 
incendi.

La discarica deve essere attrezzata in modo da evitare la dispersione dei rifiuti nei terreni circostanti e sulla rete viaria.

6.   Stabilità

Lo scarico dei rifiuti nell'area si effettua in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate, in particolar modo per evitare slittamenti. Qualora si installi una barriera artificiale, occorre accertarsi che il substrato geologico, in considerazione della morfologia della discarica, sia sufficientemente stabile da impedire assestamenti che possano danneggiare la barriera stessa.

7.   Barriere

La discarica deve essere dotata di barriere per impedire il libero accesso al sito. I cancelli devono restare chiusi fuori dell'orario di esercizio. Il sistema di controllo e di accesso ai singoli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad individuare ed a scoraggiare lo scarico illegale nell'impianto.

▼M3

8.   Stoccaggio temporaneo di mercurio metallico

Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno si applicano i seguenti requisiti:

— 
il mercurio metallico è stoccato separatamente dagli altri rifiuti,
— 
i serbatoi sono stoccati in bacini di raccolta opportunamente rivestiti, in modo da essere privi di crepe o fessure e resi impermeabili al mercurio metallico, con un volume adeguato a contenere la quantità di mercurio stoccato,
— 
il sito di stoccaggio è provvisto di barriere artificiali o naturali atte a proteggere l’ambiente da emissioni di mercurio, con un volume adeguato a contenere la quantità totale del mercurio stoccato,
— 
il suolo del sito di stoccaggio è rivestito con materiali impermeabilizzanti resistenti al mercurio. È prevista un’apposita pendenza con pozzetto di raccolta,
— 
il sito di stoccaggio è provvisto di un sistema antincendio,
— 
lo stoccaggio è organizzato in modo da garantire che tutti i serbatoi siano agevolmente localizzabili.

▼B




ALLEGATO II

CRITERI E PROCEDURE DI AMMISSIONE DEI RIFIUTI

1.   Introduzione

Nel presente allegato sono descritti:

— 
i principi generali per l'ammissione dei rifiuti nelle varie categorie di discariche. La futura procedura di classificazione dei rifiuti dovrebbe basarsi su tali principi;
— 
linee direttrici per la definizione delle procedure preliminari di ammissione dei rifiuti che andranno seguite finché non si sarà definita una procedura uniforme per la classificazione e l'ammissione dei rifiuti. Sia questa sia le procedure di campionamento saranno messe a punto dal comitato tecnico di cui all'articolo 16 della presente direttiva. Il comitato tecnico definirà i criteri da rispettare per l'ammissione di taluni rifiuti pericolosi in discariche per rifiuti non pericolosi. Tali criteri dovranno, in particolare, tener conto del comportamento del colaticcio di tali rifiuti a breve, medio e lungo termine. I criteri saranno definiti entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. Il comitato tecnico elabora altresì i criteri da rispettare per l'ammissione dei rifiuti nei depositi sotterranei. Tali criteri devono, in particolare, tener conto del fatto che non si deve prevedere che i rifiuti reagiscano tra loro e con la roccia.

I lavori del comitato tecnico al riguardo, ad eccezione delle proposte di normalizzazione relative ai metodi di controllo, di campionamento e di analisi in relazione agli allegati della presente direttiva che saranno adottate entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, si concluderanno entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva e devono essere eseguiti tenendo presenti gli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente direttiva.

2.   Principi generali

Occorre conoscere con la massima precisione la composizione, la capacità di produrre colaticcio, il comportamento a lungo termine e le caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica. L'ammissione dei rifiuti in una discarica può essere stabilita in base ad elenchi di rifiuti ammessi o esclusi, definiti secondo la loro natura e origine, ed a metodi di analisi dei rifiuti e valori limite per le caratteristiche dei rifiuti da ammettere. Le successive procedure di ammissione di cui alla presente direttiva fanno riferimento, per quanto possibile, a metodi normalizzati di analisi dei rifiuti e a valori limite per le caratteristiche dei rifiuti da ammettere.

Prima di definire tali metodi di analisi e valori limite, gli Stati membri dovrebbero almeno stabilire degli elenchi nazionali dei rifiuti ammessi o esclusi in ogni categoria di discariche o definire i criteri per l'inclusione negli elenchi. Per essere ammesso in una particolare categoria di discariche, un tipo di rifiuti deve essere incluso nel relativo elenco nazionale o rispettare criteri analoghi a quelli prescritti per figurare nell'elenco. Tali elenchi o criteri equivalenti nonché metodi di analisi e valori limite sono trasmessi alla Commissione entro sei mesi dal recepimento della presente direttiva o al momento della loro adozione a livello nazionale.

Gli elenchi o i criteri di ammissione dovrebbero essere utilizzati per istituire elenchi specifici di area, vale a dire l'elenco dei rifiuti ammessi specificati nell'autorizzazione a norma dell'articolo 9 della presente direttiva.

I criteri per l'ammissione dei rifiuti negli elenchi di riferimento o in una categoria di discariche possono essere basati su altre disposizioni legislative e/o sulle caratteristiche dei rifiuti stessi.

I criteri per l'ammissione in una specifica categoria di discariche devono essere definiti in base a considerazioni inerenti:

— 
alla protezione dell'ambiente circostante (in particolare delle acque freatiche e superficiali);
— 
alla salvaguardia dei sistemi di protezione ambientale (ad esempio guaine e sistemi di trattamento del colaticcio);
— 
alla protezione dei processi di stabilizzazione dei rifiuti all'interno della discarica;
— 
alla protezione contro i rischi per la salute umana.

I criteri basati sulle caratteristiche dei rifiuti possono essere ad esempio i seguenti:

— 
requisiti relativi alla conoscenza della composizione totale;
— 
restrizioni sul quantitativo di sostanze organiche presenti nei rifiuti;
— 
requisiti o restrizioni sulla biodegradabilità dei componenti organici dei rifiuti;
— 
restrizioni sul quantitativo di componenti specifici potenzialmente dannosi o pericolosi (rispetto ai criteri di protezione summenzionati);
— 
restrizioni sulla capacità, potenziale e prevista, che determinati componenti potenzialmente dannosi o pericolosi (rispetto ai criteri di protezione summenzionati) hanno di produrre colaticcio;
— 
caratteristiche ecotossicologiche dei rifiuti e del risultante colaticcio.

I criteri per l'ammissione dei rifiuti basati sulle loro caratteristiche devono essere in generale i più completi possibile per le discariche di rifiuti inerti, mentre possono esserlo di meno per quelle di rifiuti non pericolosi e meno ancora per le discariche di rifiuti pericolosi, dato il più elevato livello di protezione ambientale degli ultimi due tipi.

3.   Procedure generali per la verifica e l'ammissione dei rifiuti

La caratterizzazione e la verifica generale dei rifiuti devono essere basate sulla seguente gerarchia, articolata in tre livelli:

Livello 1 :

Caratterizzazione di base . Consiste nel determinare approfonditamente, in base ad analisi standardizzate e a metodi di prova del comportamento, il comportamento a breve e a lungo termine del colaticcio e/o le caratteristiche dei rifiuti.

Livello 2 :

Verifiche di conformità . Consistono in prove, eseguite a intervalli regolari con l'ausilio di analisi normalizzate e metodi di prova del comportamento più semplici, intesi a determinare se un tipo di rifiuti sia conforme a condizioni inerenti all'autorizzazione e/o a criteri di riferimento specifici. Le prove sono incentrate su variabili e comportamenti fondamentali individuati mediante la caratterizzazione di base.

Livello 3 :

Verifica in loco . Viene eseguita con metodi di controllo rapido per confermare che i rifiuti in questione sono gli stessi che sono stati sottoposti alle verifiche di conformità e che sono descritti nei documenti di accompagnamento. Può consistere nella semplice ispezione visiva di una partita di rifiuti prima e dopo lo scarico nell'area di smaltimento.

Per poter essere inserito in un elenco di riferimento, di norma un determinato tipo di rifiuti deve essere caratterizzato al primo livello e soddisfare i criteri appropriati. Per essere mantenuto nell'elenco specifico riferito ad una particolare area, un determinato tipo di rifiuti deve essere controllato a intervalli regolari (ad esempio annualmente) al secondo livello e soddisfare i criteri appropriati. Ogni carico di rifiuti che giunge all'ingresso di una discarica deve essere sottoposto alla verifica di terzo livello.

Alcuni tipi di rifiuti possono essere esonerati definitivamente o temporaneamente dalle verifiche di primo livello. Questo può essere dovuto all'impraticabilità della verifica, alla mancanza di procedure di prova e di criteri di ammissione appropriati o all'esistenza di una legislazione gerarchicamente sovraordinata.

4.   Linee direttrici per le procedure preliminari di ammissione dei rifiuti

Finché il presente allegato non sia stato completamente ultimato saranno obbligatorie solo le prove di terzo livello, mentre le prove di primo e secondo livello dovranno essere eseguite entro i limiti del possibile. In questa fase preliminare i rifiuti che devono essere ammessi in una particolare categoria di discariche devono figurare in un elenco restrittivo nazionale o in un elenco restrittivo specifico di area per la categoria di discariche in questione, oppure rispettare criteri analoghi a quelli prescritti per figurare nell'elenco.

Ci si può avvalere delle seguenti linee direttrici generali per fissare criteri preliminari per l'ammissione dei rifiuti nelle tre principali categorie di discariche o negli elenchi corrispondenti.

Discariche di rifiuti inerti : possono essere inseriti nell'elenco solo i rifiuti inerti di cui all'articolo 2, lettera e).

Discariche di rifiuti non pericolosi : per poter essere inseriti nell'elenco i rifiuti non devono essere contemplati nella direttiva 91/689/CEE.

Discariche di rifiuti pericolosi : un primo elenco provvisorio destinato alle discariche di rifiuti pericolosi potrebbe comprendere solo i tipi di rifiuti contemplati nella direttiva 91/689/CEE. Tuttavia, tali rifiuti dovrebbero poter essere inseriti nell'elenco solo dopo essere stati sottoposti a trattamento, nel caso in cui i componenti potenzialmente pericolosi siano presenti in quantitativi tali, o possano produrre colaticcio in quantità tali, da costituire a breve termine un rischio di malattia professionale o per l'ambiente, o da impedire una sufficiente stabilizzazione dei rifiuti entro la prevista durata della discarica.

▼M4 —————

▼M3

6.   Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico

Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno, si applicano i seguenti requisiti:

A. 

Composizione del mercurio

Il mercurio metallico rispetta le seguenti specifiche:

— 
contenuto di mercurio superiore al 99,9 % in peso,
— 
assenza di impurità suscettibili di corrodere l’acciaio al carbonio o l’acciaio inossidabile (per esempio: soluzione di acido nitrico, soluzioni di cloruri).
B. 

Serbatoi

I serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del mercurio metallico devono essere resistenti alla corrosione e agli urti. Le saldature sono pertanto da evitare. In particolare, i serbatoi rispettano le seguenti specifiche:

— 
materiale del serbatoio: acciaio al carbonio (minimo di ASTM A36) o acciaio inossidabile (AISI 304, 316L),
— 
i serbatoi sono a tenuta stagna per gas e liquidi,
— 
le pareti esterne del serbatoio sono resistenti alle condizioni di stoccaggio,
— 
il prototipo del serbatoio supera positivamente le prove di caduta e di tenuta stagna descritte ai capitoli 6.1.5.3 e 6.1.5.4 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.

Al fine di disporre di uno spazio vuoto sufficiente e garantire pertanto che non occorrano perdite o deformazioni permanenti del serbatoio in caso di dilatazione del liquido causata dall’alta temperatura, il livello di riempimento del serbatoio non supera l’80 % del suo volume.

C. 

Procedure di ammissione

Sono ammessi soltanto i serbatoi provvisti di certificato di conformità dei requisiti definiti nel presente punto.

Le procedure di ammissione rispettano quanto segue:

— 
è ammesso soltanto il mercurio metallico rispondente ai requisiti minimi di ammissibilità sopra definiti,
— 
i serbatoi sono sottoposti a ispezione visiva prima dello stoccaggio. Non sono ammessi serbatoi danneggiati, a tenuta insufficiente o corrosi,
— 
i serbatoi recano un timbro indelebile (apposto mediante punzonatura) che menzioni il numero di identificazione del serbatoio, il materiale di costruzione, il suo peso a vuoto, il riferimento al produttore e la data di costruzione,
— 
i serbatoi sono muniti di una targhetta, fissata in modo permanente, che riporti il numero di identificazione del certificato.
D. 

Certificato

Il certificato indicato nella lettera C riporta quanto segue:

— 
nome e indirizzo del produttore dei rifiuti,
— 
nome e indirizzo del responsabile del riempimento,
— 
data e luogo del riempimento,
— 
quantità del mercurio,
— 
grado di purezza del mercurio e, se pertinente, una descrizione delle eventuali impurità, incluso il bollettino d’analisi,
— 
conferma che i serbatoi sono stati utilizzati esclusivamente per il trasporto e/o lo stoccaggio di mercurio,
— 
numero di identificazione dei serbatoi,
— 
eventuali osservazioni particolari.

I certificati sono rilasciati dal produttore dei rifiuti o, qualora non sia possibile, dalla persona responsabile della loro gestione.

▼B




ALLEGATO III

PROCEDURE DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA NELLE FASI OPERATIVA E POSTOPERATIVA

1.   Introduzione

Nel presente allegato sono delineate le procedure minime per il controllo destinato ad accertare:

— 
che i rifiuti sono stati ammessi allo smaltimento in conformità dei criteri stabiliti per la categoria di discarica in questione;
— 
che i processi di stabilizzazione all'interno della discarica procedono come desiderato;
— 
che i sistemi di protezione ambientale funzionano pienamente come previsto;
— 
che le condizioni di autorizzazione della discarica sono rispettate.

2.   Dati meteorologici

▼M4 —————

▼B

Qualora gli Stati membri ritengano che i bilanci dell'acqua costituiscano uno strumento efficace per valutare se nel corpo della discarica si stia formando colaticcio o se nell'area vi siano perdite, si raccomanda di reperire i seguenti dati attraverso i controlli eseguiti nella discarica o presso la stazione meteorologica più vicina, finché sia richiesto dall'autorità competente a norma dell'articolo 13, lettera c), della presente direttiva:



 

Fase operativa

Fase postoperativa

1.1. Volume delle precipitazioni

giornalmente

giornalmente, sommati ai valori mensili

1.2. Temperatura (min., max., 14.00 h CET)

gironalmente

media mensile

1.3. Direzione e forza del vento prevalente

giornalmente

non richiesto

1.4. Evaporazione (lisimetro) (1)

giornalmente

giornalmente, sommati ai valori mensili

1.5. Umidità atmosferica (14.00 h CET)

giornalmente

media mensile

(1)   O con altri metodi idonei.

3.   Dati sulle emissioni: controllo delle acque, del colaticcio e dei gas

Qualora fossero presenti colaticcio e acqua superficiale i campioni devono essere prelevati in punti rappresentativi. Il campionamento e la misurazione (volume e composizione) del colaticcio devono essere eseguiti separatamente in ciascun punto in cui il colaticcio fuoriesce dall'area. Riferimento: General guidelines on sampling technology, ISO 5667-2 (1991).

Qualora fosse presente acqua superficiale, il controllo deve essere effettuato in non meno di due punti, uno a monte e uno a valle della discarica.

Il controllo dei gas deve essere rappresentativo di ciascun reparto della discarica.

La frequenza di campionamento e di analisi è indicata nella tabella successiva.

Per il controllo del colaticcio e dell'acqua viene prelevato un campione rappresentativo della composizione media.



 

Fase operativa

Fase postoperativa (3)

2.1. Volume del colaticcio

mensile (1) (3)

ogni sei mesi

2.2. Composizione del colaticcio (2)

trimestsrale (3)

ogni sei mesi

2.3. Volume e composizione delle acque superficiali di scolo (7)

trimestrale (3)

ogni sei mesi

2.4. Emissioni gassose potenziale e pressione atmosferica (4)(CH4, CO2, O2, H2S, H2 ecc.)

mensile (3) (5)

ogni sei mesi (6)

(1)   La frequenza del campionamento potrebbe essere adeguata in base alla morfologia dei rifiuti della discarica (in tumuli, sotterrati, ecc.). Ciò deve essere specificato nell'autorizzazione.

(2)   I parametri da misurare e le sostanze da analizzare variano a seconda della composizione dei rifiuti depositati; essi vanno indicati nel documento di autorizzazione e devono corrispondere ai criteri di eluizione dei rifiuti.

(3)   Se la valutazione dei dati rivela che intervalli più lunghi sono altrettanto efficaci, possono essere adeguati. La conducibilità dei colaticci deve essere sempre misurata almeno una volta all'anno.

(4)   Queste misurazioni riguardano principalmente il tenore di materia organica dei rifiuti.

(5)   CH4, CO2, O2 con regolarità, altri gas come richiesto, conformemente alla composizione dei rifiuti deposti, allo scopo di evidenziare le caratteristiche di eluizione.

(6)   Va controllata con regolarità l'efficacia del sistema di estrazione dei gas.

(7)   In base alle caratteristiche dell'area in cui si trova la discarica, le autorità competenti possono stabilire che queste misurazioni non sono necessarie e riferiscono in materia conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della presente direttiva.

I punti 2.1 e 2.2 si applicano solo dove viene effettuata la raccolta del colaticcio (cfr. allegato I, sezione 2)

4.   Protezione delle acque freatiche

A.   Campionamento

Le misurazioni informano circa le acque freatiche che possono essere interessate dalle attività della discarica e prevedono almeno un punto di misurazione nella zona di afflusso delle acque freatiche e due nella zona di efflusso. Questo numero può essere aumentato ai fini di un'indagine idrogeologica specifica e tenuto conto della necessità di individuare con tempestività l'emissione accidentale di colaticcio nelle acque freatiche.

Il campionamento deve essere effettuato in almeno tre località prima di iniziare le operazioni di deposito per stabilire valori di riferimento per futuri campionamenti. Riferimento: Sampling Groundwaters, ISO 5667, Part 11, 1993.

B.   Controllo

I parametri da analizzare nei campioni prelevati devono essere derivati dalla composizione del colaticcio prevista e dalla qualità delle acque freatiche della zona. Nel selezionare i parametri analitici occorre tener conto della mobilità nella falda freatica. I parametri potrebbero comprendere parametri indicativi, per assicurare una rapida individuazione dei cambiamenti della qualità dell'acqua ( 8 ).



 

Fase operativa

Fase postoperativa

Livello delle acque freatiche

Ogni sei mesi (1)

Ogni sei mesi (1)

Composizione delle acque freatiche

Frequenza specifica della zona (2) (3)

Frequenza specifica della zona (2) (3)

(1)   Se i livelli delle acque freatiche sono variabili occorre aumentare la frequenza.

(2)   La frequenza va determinata prevedendo la possibilità di adottare provvedimenti nel periodo che intercorre tra due campionamenti qualora venga raggiunto il livello di guardia; la frequenza deve cioè essere determinata in base alle conoscenze e alla valutazione della velocità del flusso delle acque freatiche.

(3)   Quando si raggiunge il livello di guardia (cfr. C), è necessario ripetere il campionamento a fini di verifica. Quando il raggiungimento del livello di guardia viene confermato, occorre seguire un piano prestabilito (riportato nell'autorizzazione).

C.   Livelli di guardia

Si considera che significativi effetti negativi sull'ambiente ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente direttiva si sono verificati nelle acque freatiche quando l'analisi di un campione di acqua freatica rivela una variazione significativa della qualità dell'acqua. Il livello di guardia deve essere determinato in base alle formazioni idrogeologiche specifiche del luogo della discarica e alla qualità delle acque freatiche. Il livello di guardia deve essere per quanto possibile indicato nell'autorizzazione.

I rilevamenti devono essere valutati mediante grafici di controllo in base a regole e a livelli di controllo stabiliti per ciascuno dei pozzi situati a valle. I livelli di controllo devono essere determinati in base alle variazioni locali della qualità delle acque freatiche.

5.   Topografia dell'area: dati sul corpo della discarica



 

Fase operativa

Fase postoperativa

5.1. Struttura e composizione del corpo della discarica (1)

annuualmente

 

5.2. Comportamento di assestamento del livello del corpo della discarica

annualmente

annualmente

(1)   Dati per il piano di stato della discarica in questione: superficie occupata dai rifiuti, volume e composizione dei rifiuti, metodi di deposito, momento e durata del deposito, calcolo della capacità residua ancora disponibile nella discarica.

▼M3

6.   Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico

Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno si applicano i seguenti requisiti:

A. 

Controllo, ispezione e gestione delle emergenze

Il sito di stoccaggio è provvisto di un sistema di controllo continuo del vapore di mercurio, con un grado di sensibilità di almeno 0,02 mg di mercurio/m3. I sensori sono posizionati a livello del pavimento e del soffitto. È compreso un dispositivo di allarme visivo e acustico. Il sistema è sottoposto a manutenzione annuale.

Il sito di stoccaggio e i serbatoi sono sottoposti a ispezione visiva da parte di una persona autorizzata almeno una volta al mese. Qualora si rilevino perdite, il gestore intraprende immediatamente le azioni necessarie a evitare eventuali emissioni di mercurio nell’ambiente e a ripristinare la sicurezza dello stoccaggio del mercurio. Eventuali perdite sono considerate come fonti di significativi effetti negativi sull’ambiente ai sensi dell’articolo 12, lettera b).

Sul sito sono disponibili piani di emergenza e dispositivi di protezione adeguati per la manipolazione del mercurio metallico.

B. 

Tenuta di registri

Tutti i documenti contenenti le informazioni di cui al punto 6 dell’allegato II e alla lettera A del presente punto, incluso il certificato che accompagna il serbatoio, nonché i registri relativi al destoccaggio e alla spedizione del mercurio metallico dopo il suo stoccaggio temporaneo e alla destinazione e al trattamento previsto, sono conservati per almeno tre anni dal termine dello stoccaggio.

▼M4




ALLEGATO IV

PIANO DI ATTUAZIONE DA PRESENTARE A NORMA DELL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 6

Il piano di attuazione da presentare a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, contiene quanto segue:

1. 

una valutazione dei tassi di riciclaggio passati, presenti e previsti per il futuro, di collocamento in discarica e di altri trattamenti dei rifiuti urbani e dei flussi di cui sono composti;

2. 

una valutazione dell’attuazione dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti istituiti a norma degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE;

3. 

i motivi per i quali lo Stato membro ritiene che potrebbe non essere in grado di conseguire il pertinente obiettivo di cui all’articolo 5, paragrafo 5, entro il termine ivi previsto e una valutazione della proroga necessaria per conseguire tale obiettivo;

4. 

le misure necessarie per conseguire gli obiettivi fissati all’articolo 5, paragrafo 8, della presente direttiva applicabili allo Stato membro durante la proroga per un massimo di cinque anni, compresi gli opportuni strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE;

5. 

un calendario per l’attuazione delle misure identificate al punto 4, la determinazione dell’organismo competente per la loro attuazione e una valutazione del loro contributo individuale al conseguimento degli obiettivi applicabili nel caso di una proroga;

6. 

informazioni sui finanziamenti per la gestione dei rifiuti in linea con il principio «chi inquina paga»;

7. 

misure per migliorare la qualità dei dati, ove necessario, al fine di ottimizzare la pianificazione e il monitoraggio dei risultati nella gestione dei rifiuti.



( 1 ) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

( 3 ) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).

( 4 ) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

( 5 ) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 120/97 (GU L 22 del 24.1.1997, pag. 14).

( 6 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

( 7 ) GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

( 8 ) Parametri raccomandati: pH, COT, fenoli, metalli pesanti, fluoruri, arsenico, oli/idrocarburi.

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