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Document 01998R0974-20230101
Council Regulation (EC) No 974/98 of 3 May 1998 on the introduction of the euro
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro
Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro
01998R0974 — IT — 01.01.2023 — 009.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 974/98 DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro (GU L 139 del 11.5.1998, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (CE) N. 2596/2000 DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2000 |
L 300 |
2 |
29.11.2000 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 2169/2005 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2005 |
L 346 |
1 |
29.12.2005 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1647/2006 DEL CONSIGLIO del 7 novembre 2006 |
L 309 |
2 |
9.11.2006 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 835/2007 DEL CONSIGLIO del 10 luglio 2007 |
L 186 |
1 |
18.7.2007 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 836/2007 DEL CONSIGLIO del 10 luglio 2007 |
L 186 |
3 |
18.7.2007 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 693/2008 DEL CONSIGLIO dell’8 luglio 2008 |
L 195 |
1 |
24.7.2008 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 670/2010 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2010 |
L 196 |
1 |
28.7.2010 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 678/2013 DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2013 |
L 195 |
2 |
18.7.2013 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 827/2014 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 |
L 228 |
3 |
31.7.2014 |
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L 187 |
16 |
14.7.2022 |
REGOLAMENTO (CE) N. 974/98 DEL CONSIGLIO
del 3 maggio 1998
relativo all'introduzione dell'euro
PARTE I
DEFINIZIONI
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento, s’intende per:
«Stati membri partecipanti»: gli Stati membri elencati nella tabella in allegato;
«strumenti giuridici»: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche e altri strumenti aventi efficacia giuridica;
«tasso di conversione»: il tasso di conversione irrevocabilmente fissato, adottato dal Consiglio per la moneta di ciascuno Stato membro partecipante, a norma dell’articolo 123, paragrafo 4, prima frase oppure del medesimo articolo 123, paragrafo 5 del trattato;
«data di adozione dell’euro»: la data alla quale il rispettivo Stato membro entra nella terza fase a norma dell’articolo 121, paragrafo 3 del trattato o, se del caso, la data alla quale l’abrogazione della deroga per il rispettivo Stato membro entra in vigore ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 2 del trattato;
«data di sostituzione del denaro liquido»: la data alla quale le banconote e le monete metalliche in euro entrano in corso legale in un determinato Stato membro partecipante;
«unità euro»: l’unità monetaria di cui all’articolo 2, seconda frase;
«unità monetaria nazionale»: l’unità della moneta nazionale di uno Stato membro partecipante, quale è il giorno precedente alla data alla quale tale Stato membro adotta l’euro;
«periodo di transizione»: il lasso di tempo, di tre anni al massimo, avente inizio all’ora zero della data di adozione dell’euro e avente fine all’ora zero della data di sostituzione del denaro liquido;
«periodo di abbandono graduale»: il lasso di tempo di un anno al massimo avente inizio alla data di adozione dell’euro, che può essere applicato solo agli Stati membri in cui la data di adozione dell’euro coincide con quella di sostituzione del denaro liquido;
«ridenominare»: modificare l’unità nella quale è espresso l’importo di un debito in essere, da un’unità monetaria nazionale all’unità euro; l’atto della ridenominazione lascia tuttavia inalterato ogni altro termine del debito, essendo questa una materia soggetta alle pertinenti norme del diritto nazionale.
«enti creditizi»: gli enti creditizi definiti nell’articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ( 1 ). Ai fini del presente regolamento non sono considerati enti creditizi gli enti elencati nell’articolo 2, paragrafo 3 di tale direttiva ad eccezione degli uffici dei conti correnti postali.
Articolo 1 bis
Per ogni Stato membro partecipante, la data di adozione dell’euro, la data di sostituzione del denaro liquido e l’eventuale periodo di abbandono graduale sono stabiliti in allegato.
PARTE II
SOSTITUZIONE DELL'EURO ALLE MONETE DEGLI STATI MEMBRI PARTECIPANTI
Articolo 2
Con effetto dalla rispettiva data di adozione dell’euro, la moneta degli Stati membri partecipanti è l’euro. L’unità monetaria è un euro. Un euro è diviso in cento cent.
Articolo 3
L'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante.
Articolo 4
L'euro è l'unità di conto della Banca centrale europea (BCE) e delle Banche centrali degli Stati membri partecipanti.
PARTE III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 5
Gli articoli 6, 7, 8 e 9 si applicano durante il periodo transitorio.
Articolo 6
Articolo 7
La sostituzione dell'euro alla moneta di ciascuno Stato membro partecipante non ha di per sé l'effetto di alterare la denominazione degli strumenti giuridici in vigore alla data di tale sostituzione.
Articolo 8
In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, ciascuno Stato membro partecipante può adottare i provvedimenti necessari al fine di:
ai mercati per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari ( 2 ), nonché delle merci, e
ai sistemi per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti
Articolo 9
Le banconote e le monete metalliche denominate in un’unità monetaria nazionale continuano ad avere corso legale, entro i loro limiti territoriali, come il giorno precedente l’adozione dell’euro nel rispettivo Stato membro partecipante.
Articolo 9 bis
Quanto segue si applica agli Stati membri che beneficiano di un periodo di abbandono graduale. Negli strumenti giuridici posti in essere durante il periodo di abbandono graduale e applicabili in tali Stati membri si può continuare a far riferimento all’unità monetaria nazionale. Tali riferimenti sono intesi come riferimenti all’unità euro, secondo il rispettivo tasso di conversione. Fatto salvo l’articolo 15 gli atti compiuti in forza di tali strumenti giuridici sono effettuati soltanto nell’unità euro. Si applicano le norme relative all’arrotondamento previste nel regolamento (CE) n. 1103/97.
Lo Stato membro in questione limita la possibilità di cui al comma precedente a determinati tipi di strumenti giuridici, oppure agli strumenti giuridici adottati in determinati settori.
Lo Stato membro in questione può abbreviare il periodo di cui trattasi.
PARTE IV
BANCONOTE E MONETE METALLICHE IN EURO
Articolo 10
Con effetto dalle rispettive date di sostituzione del denaro liquido la BCE e le banche centrali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro negli Stati membri partecipanti.
Fatto salvo l’articolo 15, le banconote denominate in euro sono le uniche aventi corso legale negli Stati membri partecipanti.
Articolo 11
Con effetto dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido, gli Stati membri partecipanti coniano monete metalliche denominate in euro o in cent, conformi alle denominazioni e alle specificazioni tecniche che il Consiglio può stabilire a norma di quanto contenuto nella seconda frase dell’articolo 106, paragrafo 2 del trattato. Fatti salvi l’articolo 15 e le disposizioni di eventuali accordi monetari, di cui all’articolo 111, paragrafo 3, del trattato, tali monete metalliche sono le uniche aventi corso legale negli Stati membri partecipanti. Ad eccezione dell’autorità emittente e delle persone specificamente designate dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, nessuno è obbligato ad accettare più di cinquanta monete metalliche in un singolo pagamento.
Articolo 12
Gli Stati membri partecipanti assicurano sanzioni adeguate contro l'alterazione e la contraffazione delle banconote e delle monete metalliche.
PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Gli articoli 10, 11, 14, 15 e 16 si applicano in ciascuno Stato membro partecipante con effetto dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido.
Articolo 14
Nel caso che, in strumenti giuridici esistenti il giorno precedente la data di sostituzione del denaro liquido, vi siano riferimenti a un’unità monetaria nazionale, questi sono intesi come riferimenti all’unità euro, secondo il rispettivo tasso di conversione. Si applicano le norme relative all’arrotondamento previste nel regolamento (CE) n. 1103/97.
Articolo 15
Gli enti creditizi di cui al primo comma cambiano gratuitamente le banconote e le monete metalliche denominate nell’unità monetaria nazionale dello Stato membro presentate loro da persone diverse dai loro clienti, sino al massimale stabilito dalla legge nazionale, o in assenza di disposizioni in tal senso, da loro stessi.
La legge nazionale può limitare l’obbligo di cui ai due precedenti commi a determinati tipi di enti creditizi. La legge nazionale può altresì estendere tale obbligo ad altre persone.
Articolo 16
Conformemente alla normativa o agli usi degli Stati membri partecipanti, i rispettivi organismi responsabili dell'emissione di banconote e del conio di monete continuano a scambiare contro euro, al tasso di conversione, le banconote e le monete precedentemente emesse e coniate.
PARTE VI
ENTRATA IN VIGORE
Articolo 17
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, a norma del trattato e fatti salvi i protocolli n. 11 e n. 12 e l'articolo 109 K, paragrafo 1.
ALLEGATO
Stato membro |
Data di adozione dell’euro |
Data di sostituzione del denaro liquido |
Adozione di un periodo di «abbandono graduale» |
Belgio |
1o gennaio 1999 |
1o gennaio 2002 |
non applicabile (n.a.) |
Germania |
1o gennaio 1999 |
1o gennaio 2002 |
n.a. |
Estonia |
1o gennaio 2011 |
1o gennaio 2011 |
No |
Grecia |
1o gennaio 2001 |
1o gennaio 2002 |
n.a. |
Spagna |
1o gennaio 1999 |
1o gennaio 2002 |
n.a. |
Francia |
1o gennaio 1999 |
1o gennaio 2002 |
n.a. |
Croazia |
1o gennaio 2023 |
1o gennaio 2023 |
No |
Irlanda |
1o gennaio 1999 |
1o gennaio 2002 |
n.a. |
Italia |
1o gennaio 1999 |
1o gennaio 2002 |
n.a. |
Cipro |
1o gennaio 2008 |
1o gennaio 2008 |
No |
Lettonia |
1o gennaio 2014 |
1o gennaio 2014 |
No |
Lituania |
1o gennaio 2015 |
1o gennaio 2015 |
No |
Lussemburgo |
1o gennaio 1999 |
1o gennaio 2002 |
n.a. |
Malta |
1o gennaio 2008 |
1o gennaio 2008 |
No |
Paesi Bassi |
1o gennaio 1999 |
1o gennaio 2002 |
n.a. |
Austria |
1o gennaio 1999 |
1o gennaio 2002 |
n.a. |
Portogallo |
1o gennaio 1999 |
1o gennaio 2002 |
n.a. |
Slovenia |
1o gennaio 2007 |
1o gennaio 2007 |
No |
Slovacchia |
1o gennaio 2009 |
1o gennaio 2009 |
No |
Finlandia |
1o gennaio 1999 |
1o gennaio 2002 |
n.a. |
( 1 ) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).
( 2 ) GU L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7)