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Document 01996R1555-20050601

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione del 30 luglio 1996 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1555/2005-06-01

1996R1555 — IT — 01.06.2005 — 031.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1555/96 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1996

recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli

(GU L 193, 3.8.1996, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 2623/98 DELLA COMMISSIONE del 4 dicembre 1998

  L 329

17

5.12.1998

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 2370/1999 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 1999

  L 286

6

9.11.1999

 M3

REGOLAMENTO (CE) N. 2532/1999 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 1999

  L 306

21

1.12.1999

 M4

REGOLAMENTO (CE) N. 1044/2000 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 2000

  L 118

16

19.5.2000

 M5

REGOLAMENTO (CE) N. 1149/2000 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 2000

  L 129

19

30.5.2000

 M6

REGOLAMENTO (CE) N. 1512/2000 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2000

  L 174

17

13.7.2000

 M7

REGOLAMENTO (CE) N. 2108/2000 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 2000

  L 250

19

5.10.2000

 M8

REGOLAMENTO (CE) N. 2410/2000 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2000

  L 278

5

31.10.2000

 M9

REGOLAMENTO (CE) N. 2713/2000 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2000

  L 313

5

13.12.2000

 M10

REGOLAMENTO (CE) N. 2883/2000 DELLA COMMISSIONE del 27 dicembre 2000

  L 333

74

29.12.2000

 M11

REGOLAMENTO (CE) N. 1100/2001 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2001

  L 150

39

6.6.2001

 M12

REGOLAMENTO (CE) N. 1273/2001 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2001

  L 175

12

28.6.2001

 M13

REGOLAMENTO (CE) N. 1556/2001 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2001

  L 205

23

31.7.2001

 M14

REGOLAMENTO (CE) N. 2135/2001 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2001

  L 287

19

31.10.2001

 M15

REGOLAMENTO (CE) N. 2539/2001 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2001

  L 341

77

22.12.2001

 M16

REGOLAMENTO (CE) N. 498/2002 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2002

  L 78

9

21.3.2002

 M17

REGOLAMENTO (CE) N. 736/2002 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2002

  L 113

9

30.4.2002

 M18

REGOLAMENTO (CE) N. 906/2002 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2002

  L 142

29

31.5.2002

 M19

REGOLAMENTO (CE) N. 1427/2002 DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 2002

  L 206

6

3.8.2002

 M20

REGOLAMENTO (CE) N. 1768/2002 DELLA COMMISSIONE del 3 ottobre 2002

  L 267

15

4.10.2002

 M21

REGOLAMENTO (CE) N. 1949/2002 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2002

  L 299

19

1.11.2002

 M22

REGOLAMENTO (CE) N. 2337/2002 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 2002

  L 349

29

24.12.2002

 M23

REGOLAMENTO (CE) N. 570/2003 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2003

  L 82

17

29.3.2003

 M24

REGOLAMENTO (CE) N. 741/2003 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2003

  L 106

14

29.4.2003

 M25

REGOLAMENTO (CE) N. 933/2003 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2003

  L 133

40

29.5.2003

 M26

REGOLAMENTO (CE) N. 1487/2003 DELLA COMMISSIONE del 22 agosto 2003

  L 213

7

23.8.2003

 M27

REGOLAMENTO (CE) N. 1666/2003 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2003

  L 235

8

23.9.2003

 M28

REGOLAMENTO (CE) N. 1740/2003 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 2003

  L 249

43

1.10.2003

 M29

REGOLAMENTO (CE) N. 1916/2003 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2003

  L 283

34

31.10.2003

 M30

REGOLAMENTO (CE) N. 2333/2003 DELLA COMMISSIONE del 30 dicembre 2003

  L 346

13

31.12.2003

 M31

REGOLAMENTO (CE) N. 555/2004 DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 2004

  L 89

6

26.3.2004

 M32

REGOLAMENTO (CE) N. 783/2004 DELLA COMMISSIONE del 26 aprile 2004

  L 123

98

27.4.2004

 M33

REGOLAMENTO (CE) N. 1469/2004 DELLA COMMISSIONE del 18 agosto 2004

  L 271

20

19.8.2004

 M34

REGOLAMENTO (CE) N. 1721/2004 DELLA COMMISSIONE del 1o ottobre 2004

  L 306

3

2.10.2004

 M35

REGOLAMENTO (CE) N. 1844/2004 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2004

  L 322

12

23.10.2004

 M36

REGOLAMENTO (CE) N. 2246/2004 DELLA COMMISSIONE del 27 dicembre 2004

  L 381

12

28.12.2004

 M37

REGOLAMENTO (CE) N. 386/2005 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2005

  L 62

3

9.3.2005

 M38

REGOLAMENTO (CE) N. 694/2005 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 2005

  L 112

10

3.5.2005

►M39

REGOLAMENTO (CE) N. 828/2005 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2005

  L 137

21

31.5.2005




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1555/96 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1996

recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione ( 2 ), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/72 permette di assoggettare l'importazione, all'aliquota del dazio prevista nella tariffa doganale comune, di taluni prodotti contemplati nel citato regolamento, al pagamento di un dazio all'importazione addizionale («dazio addizionale»), qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura ( 3 ), salvo quando le importazioni possono perturbare il mercato comunitario o qualora i relativi effetti fossero sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito;

considerando che detti dazi addizionali possono essere imposti segnatamente se il quantitativo importato dei prodotti in causa, determinato in base ai titoli d'importazione rilasciati dagli Stati membri o secondo le procedure stabilite nel quadro di un accordo preferenziale, supera un livello limite fissato, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura, per prodotto e per periodi di applicazione;

considerando che il dazio addizionale può essere applicato soltanto alle importazioni effettuate al di fuori dei contingenti tariffari fissati nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio e alle importazioni la cui classificazione tariffaria, effettuata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione ( 4 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ( 5 ), implica l'applicazione del dazio specifico più elevato; che i prodotti che beneficiano di preferenze relativamente al prezzo d'entrata devono essere esclusi dall'imposizione di un dazio addizionale, in quanto la loro classificazione tariffaria non comporta l'applicazione del dazio specifico più elevato;

considerando che, per le importazioni che beneficiano di preferenze tariffarie relative al dazio ad valorem, il calcolo del dazio addizionale deve tenere conto di tali preferenze;

considerando che anche i prodotti in fase di inoltro verso la Comunità sono esenti dall'applicazione del dazio addizionale; che è pertanto opportuno prevedere disposizioni specifiche a tale riguardo;

considerando che l'introduzione del regime di titoli d'importazione non pregiudica la sostituzione di tale regime mediante una procedura di registrazione delle importazioni rapida e informatizzata, non appena quest'ultima sarà giuridicamente e praticamente realizzabile; che tale possibilità verrà valutata entro il 31 dicembre 1997;

considerando che il comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



▼M1

Articolo 1

1.  I dazi all'importazione addizionali di cui all'articolo 33, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio  ( 6 ), in seguito denominati «dazi addizionali», si applicano ai prodotti e durante i periodi indicati nell'allegato, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2.  I livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali figurano in allegato.

Articolo 2

1.  Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato e durante i periodi indicati, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estremi dei quantitativi immessi in libera pratica, secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione  ( 7 ) per la sorveglianza delle importazioni preferenziali.

Le summenzionate comunicazioni hanno luogo entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del mercoledì per i quantitativi immessi in libera pratica durante la settimana precedente.

2.  Le dichiarazioni d'immissione in libera pratica di prodotti di cui al presente regolamento, che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni enumerate nell'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, devono contenere, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 254 di questo ultimo regolamento, un'indicazione della massa netta (espressa in kg) dei prodotti in questione.

In caso la procedura di dichiarazione semplificata di cui all'articolo 260 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si utilizzi per l'immissione in libera pratica di prodotti di cui al presente regolamento, le dichiarazioni semplificate devono contenere, oltre agli altri requisiti, un'indicazione della massa netta (espressa in kg) dei prodotti in questione.

In caso la procedura di domiciliazione di cui all'articolo 263 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si utilizzi per l'immissione in libera pratica di prodotti ripresi nel presente regolamento, la comunicazione all'autorità doganale, di cui all'articolo 266, paragrafo 1, del sopracitato regolamento, deve contenere tutti i requisiti necessari per l'identificazione delle merci nonché l'indicazione della massa netta (espressa in kg) dei prodotti in questione.

L'articolo 266, paragrafo 2, lettera b), non è applicabile per i prodotti ripresi nel presente regolamento.

Articolo 3

1.  Non appena, per uno dei prodotti e per uno dei periodi di cui all'allegato, si constata che i quantitativi immessi in libera pratica superano il livello limite corrispondente, la Commissione impone un dazio addizionale.

2.  Il dazio addizionale si applica ai quantitativi immessi in libera pratica dopo la data di applicazione del dazio suddetto, a condizione che:

 la classificazione tariffaria dei prodotti di cui trattasi, effettuata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3223/94, comporti l'applicazione dei dazi specifici all'importazione più elevati applicabili alle importazioni dell'origine in questione;

 l'importazione sia effettuata durante il periodi di applicazione del dazio addizionale.

▼B

Articolo 4

1.  Il dazio addizionale imposto a norma dell'articolo 3 è pari ad un terzo del dazio doganale applicabile al prodotto considerato in base alla tariffa doganale comune.

2.  Tuttavia, per le importazioni che beneficiano di preferenze tariffarie relative al dazio ad valorem, il dazio addizionale è pari ad un terzo del dazio specifico applicabile al prodotto in questione, qualora si applichi l'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 5

1.  Sono esenti dall'applicazione del dazio addizionale:

a) i prodotti importati a titolo dei contingenti tariffari che figurano nell'allegato 7 della nomenclatura combinata;

b) i prodotti in fase di inoltro nella Comunità a norma del paragrafo 2.

2.  Sono considerati prodotti in fase di inoltro nella Comunità i prodotti che:

 hanno lasciato il paese di origine prima della decisione d'imposizione del dazio addizionale

 e

 sono scortati da un documento di trasporto valido dal luogo di carico nel paese di origine sino al luogo di scarico nella Comunità, documento rilasciato prima dell'imposizione del suddetto dazio addizionale.

3.  Gli interessati forniscono alle autorità doganali competenti la prova che sono state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2.

Tuttavia, le autorità possono considerare che i prodotti hanno lasciato il paese d'origine prima della data di applicazione del dazio addizionale quando viene esibito uno dei seguenti documenti:

 in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico dalla quale risulta che il carico è stato effettuato prima di tale data;

 in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura che è stata accettata dai servizi delle ferrovie del paese di origine prima di tale data;

 in caso di trasporto su strada, il contratto di trasporto internazionale di merci su strada o qualsiasi altro documento di transito rilasciato nel paese di origine prima di tale data, qualora siano rispettate le condizioni stabilite dagli accordi bilaterali o multilaterali raggiunti nell'ambito del transito comunitario o del transito comune;

 in caso di trasporto aereo, la lettera di vettura aerea dalla quale risulta che la compagnia aerea ha ritirato i prodotti prima di tale data.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M39




ALLEGATO

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione «ex», il campo d’applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.



N. d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livelli limite

(tonnellate)

78.0015

ex070200 00

Pomodori

1o ottobre-31 maggio

603 687

78.0020

1o giugno-30 settembre

531 117

78.0065

ex070700 05

Cetrioli

1o maggio-31 ottobre

10 626

78.0075

1o novembre-30 aprile

10 326

78.0085

ex070910 00

Carciofi

1o novembre-30 giugno

2 071

78.0100

0709 90 70

Zucchine

1o gennaio-31 dicembre

65 658

78.0110

ex080510 20

Arance

1o dicembre-31 maggio

620 166

78.0120

ex080520 10

Clementine

1o novembre-fine febbraio

88 174

78.0130

ex080520 30

ex080520 50

ex080520 70

ex080520 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e altri ibridi simili di agrumi

1o novembre-fine febbraio

94 302

78.0155

ex080550 10

Limoni

1o giugno-31 dicembre

291 598

78.0160

1o gennaio-31 maggio

50 374

78.0170

ex080610 10

Uve da tavola

21 luglio-20 novembre

222 307

78.0175

ex080810 80

Mele

1o gennaio-31 agosto

730 999

78.0180

1o settembre-31 dicembre

32 266

78.0220

ex080820 50

Pere

1o gennaio-30 aprile

239 335

78.0235

1o luglio-31 dicembre

29 158

78.0250

ex080910 00

Albicocche

1o giugno-31 luglio

127 403

78.0265

ex080920 95

Ciliegie diverse da quelle acide

21 maggio-10 agosto

54 213

78.0270

ex08 09 30

Pesche, comprese le pesche noci

11 giugno-30 settembre

982 366

78.0280

ex080940 05

Prugne

11 giugno-30 settembre

54 605



( 1 ) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

( 2 ) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

( 3 ) GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.

( 4 ) GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

( 5 ) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

( 6 ) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

( 7 ) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

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