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Document 01991R1538-20070101
Commission Regulation (EEC) No 1538/91 of 5 June 1991 introducing detailed rules for implementing Regulation (EEC) No 1906/90 on certain marketing standards for poultrymeat
Consolidated text: Regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione del 5 giugno 1991 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame
Regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione del 5 giugno 1991 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame
1991R1538 — IT — 01.01.2007 — 008.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
REGOLAMENTO (CEE) N. 1538/91 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 1991 (GU L 143, 7.6.1991, p.11) |
Modificato da:
Rettificato da:
NB: A partire dal 1o gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1). |
REGOLAMENTO (CEE) N. 1538/91 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 1991
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame ( 1 ), in particolare l'articolo 9,
considerando che le norme di commercializzazione per il pollame stabilite dal regolamento (CEE) n. 1906/90 esigono l'adozione di disposizioni di applicazione riguardanti, in particolare, l'elenco dei tipi di carcasse, parti e frattaglie di pollame cui si applica tale regolamento, la classificazione in base alla conformazione, all'aspetto e al peso, i tipi di presentazione, la denominazione di vendita dei prodotti in questione, l'indicazione facoltativa dei metodi di refrigerazione e della forma di allevamento praticato, le condizioni di magazzinaggio e trasporto relative ad alcuni tipi di carni di pollame e l'accertamento del rispetto di tali disposizioni inteso a garantirne un'applicazione uniforme in tutta la Comunità;
considerando che la commercializzazione del pollame in classi distinte a seconda della conformazione e dell'aspetto esige l'adozione di definizioni relative alle specie, all'età e alla presentazione delle carcasse, ovvero alla conformazione anatomica e al contenuto dei tagli di pollame; che per quanto riguarda il prodotto noto come «foie gras» (fegato grasso), l'elevato valore ed il conseguente rischio di pratiche fraudolente esigono la definizione di precisi requisiti minimi per la commercializzazione;
considerando che non è necessario ricomprendere nel campo di applicazione delle norme di cui sopra taluni prodotti e presentazioni che rivestono importanza locale o comunque limitata; che nondimeno le denominazioni di vendita di tali prodotti non devono indurre in un errore essenziale il consumatore, dando adito a confusione tra i prodotti in questione ed altri prodotti cui si applicano invece le disposizioni del presente regolamento; che, analogamente, il principio qui esposto vale anche per le diciture supplementari utilizzate a corredo delle denominazioni dei prodotti in parola;
considerando che la temperatura di magazzinaggio e di manipolazione rappresenta un elemento fondamentale per la salvaguardia di elevati standard qualitativi; che è pertanto opportuno stabilire la temperatura limite alla quale devono essere conservati i prodotti congelati a base di carni di pollame;
considerando che le norme fissate dal presente regolamento ed in particolare quelle riguardanti la vigilanza e il rispetto della normativa devono venir applicate in modo uniforme in tutta la Comunità; che le disposizioni di applicazione adottate a tal fine devono anch'esse risultare uniformi; che è pertanto necessario stabilire una disciplina comune per il campionamento e le tolleranze;
considerando che, sia per fornire al consumatore informazioni sufficienti, inequivoche ed obiettive sui prodotti posti in vendita, sia per garantire la libera circolazione degli stessi nella Comunità, è necessario che le norme di commercializzazione delle carni di pollame siano rispondenti — per quanto possibile — alle disposizioni della direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati ( 2 ), modificata dalla direttiva 78/891/CEE ( 3 );
considerando che tra le indicazioni che possono venir facoltativamente utilizzate nell'etichettatura figurano quelle relative al metodo di refrigerazione e a particolari forme di allevamento; che, ai fini della tutela del consumatore, l'indicazione della forma di allevamento dev'essere subordinata al rispetto di criteri ben definiti riguardanti sia le condizioni relative al governo degli animali, sia i limiti quantitativi cui fare riferimento nel citare aspetti quali l'età alla macellazione, la durata del periodo d'ingrasso o il tenore di determinati ingredienti dei mangimi;
considerando che è opportuno che la Commissione vigili costantemente sulla compatibilità tra i provvedimenti nazionali adottati ai sensi delle presenti disposizioni e la legislazione comunitaria, comprese le norme di commercializzazione; che devono essere stabilite disposizioni specifiche in materia di registrazione ed ispezione periodica delle aziende autorizzate ad utilizzare termini che fanno riferimento a particolari forme di allevamento; che, a tal fine, le aziende interessate devono essere obbligate a tenere registri particolareggiati e regolarmente aggiornati;
considerando che, a seguito della loro natura specialistica, le ispezioni di cui trattasi possono essere demandate, condizionatamente a congrue forme di sorveglianza e salvaguardia, ad enti esterni adeguatamente qualificati e debitamente qualificati;
considerando che operatori di paesi terzi possono essere interessati ad utilizzare indicazioni facoltative concernenti i metodi di refrigerazione e le forme di allevamento; che è d'uopo concedere loro tale facoltà, a condizione che le competenti autorità del paese terzo interessato abbiano rilasciato un apposito certificato e sempre che il paese di cui trattasi figuri in un elenco compilato dalla Commissione;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1906/90 sono definiti nel modo di seguito indicato.
1. Carcasse di pollame
a) POLLO DOMESTICO (Gallus domesticus)
— Polli, Broiler: animali nei quali la punta dello sterno è flessibile (non ossificata).
— Gallo, gallina, pollame da brodo: animali nei quali la punta dello sterno è rigida (ossificata).
— Cappone: animale di sesso maschile, castrato chirurgicamente prima che abbia raggiunto la maturità sessuale e macellato ad un'età di almeno 140 giorni; dopo la capponatura, i capponi devono essere stati ingrassati per un periodo di almeno 77 giorni.
— Galletto: pollo con peso carcassa inferiore a 650 g (senza frattaglie, testa e zampe); i polli di peso compreso tra 651 g e 750 g possono essere denominati «galletti»; se al momento della macellazione non hanno superato l'età di 28 giorni. Gli Stati membri possono applicare l'articolo 11 per accertare l'età alla macellazione.
— Giovane gallo: pollo maschio di razze ovaiole, nel quale la punta dello sterno è rigida ma non completamente ossificata e di età non inferiore a 90 giorni alla macellazione.
b) TACCHINO (Meleagris gallopavo dom.)
— (Giovane) tacchino: animale nel quale la punta dello sterno è flessibilie (non ossificata).
— Tacchino: animale nel quale la punta dello sterno è rigida (ossificata).
c) Anatra (Anas platyrhynchos dom., Cairina muschata), Anatra «Mulard» (C.m. X A.p.)
— (Giovane) anatra, (giovane) anatra muta, (giovane) anatra «Mulard»: animale nel quale la punta dello sterno è flessibile (non ossificata).
— Anatra, anatra muta, anatra «Mulard»: animale nel quale la punta dello sterno è rigida (ossificata).
d) OCA (Anser anser dom.)
— (Giovane) oca: animale nel quale la punta dello sterno è flessibile (non ossificata). Lo strato di grasso che ricopre tutta la carcassa è sottile o comunque modesto; il grasso della giovane oca può presentare un colore indicativo di una dieta particolare.
— Oca: animale nel quale la punta dello sterno è rigida (ossificata); uno strato di grasso da esiguo a spesso ricopre tutta la carcassa.
c) FARAONA (Numida meleagris dom.)
— (Giovane) faraona: animale nel quale la punta dello sterno è flessibile (non ossificata).
— Faraona: animale nel quale la punta dello sterno è rigida (ossificata).
Ai fini del presente regolamento, le varianti dei termini di cui sopra relative al sesso dell'animale sono da ritenersi equivalenti ai termini stessi.
2. Tagli del pollame
a) Metà: metà carcassa, ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale.
b) Quarto: quarto della coscia o quarto del petto, ottenuti mediante sezionamento trasversale di una metà.
c) Cosciotto: i due quarti posteriori uniti da una parte del dorso, con o senza il codrione.
d) Petto con osso: lo sterno e le costole, o parte delle stesse, che da esso si dipartono da entrambi i lati, unitamente alla muscolatura che li ricopre. Il petto con osso può essere presentato intero o sezionato a metà.
e) Coscia: femore, tibia e fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni.
f) Coscetta: coscia di pollo con unita parte del dorso; la parte di dorso non deve incidere per più di 25 % sul peso complessivo del taglio.
g) Sovracoscia: il femore unitamente alla muscolatura che lo ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrisondenza (SIC! corrispondenza) delle articolazioni.
h) Fuso: la tibia e la fibula unitamente alla muscolatura che le ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni.
i) Ala: l'omero, il radio e l'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. Nel caso delle ali di tacchino, omero e radio/ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre possono essere presentati separatamente. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni.
j) Ali non separate: le due ali unite da una parte del dorso; quest'ultima non deve incidere per più del 45 % sul peso complessivo del taglio.
k) Filetto/fesa (tacchino): il petto intero o il mezzo petto disossati, vale a dire mondati dello sterno e delle costole. La fesa di tacchino può essere costituita dal solo muscolo pettorale profondo.
l) Petto (con forcella), fesa (con forcella): il filetto o la fesa (senza pelle), con la clavicola e la punta cartilaginea dello sterno; il peso della clavicola e della cartilagine non deve incidere per più del 3 % sul peso complessivo del taglio.
m) Magret, maigret: filetto di anatre od oche di cui al punto 3, compresi la pelle e lo strato adiposo sottocutaneo che ricopre il muscolo del petto, escluso il muscolo pettorale profondo.
n) Carne di coscia di tacchino disossata: sovraccoscia e/o fuso di tacchino disossati, ovvero privi di femore, tibia e fibula, interi, tagliati in cubetti o strisce.
Per i prodotti indicati alle lettere e), g) e h), la frase «le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni» va intesa nel senso che i pezzi devono essere sezionati tra le due righe tratteggiate che delimitano l'articolazione nella figura riportata nell'allegato I bis.
Fino al 31 dicembre 1991, nei prodotti di cui alle lettere e), g) e h) i due tagli possono essere fatti vicino alle articolazioni.
I prodotti di cui alle lettere da d) a k) possono essere presentati con o senza la pelle. L'assenza della pelle nei prodotti di cui alle lettere da d) a j) o la presenza della pelle nei prodotti di cui alla lettera k) vanno indicate nell'etichettatura, intesa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della ►M12 direttiva 2000/13/CE ◄ del Consiglio ( 4 ).
3. «Foie gras»
I fegati di oche o di anatre delle specie Chairina moschata o C.M. × Anas Platyrhynchos, alimentate in modo da deteminare ipertrofia delle cellule epatiche.
I fegati vengono asportati previo completo dissanguamento degli animali dai quali sono prelevati, e presentano colorazione uniforme.
Articolo 1 bis
Ai sensi del presente regolamento si intende per:
«commercializzazione» la detenzione o l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di commercializzazione;
«lotto»: carni di pollame di specie e tipo uniformi, della stessa classe, dello stesso ciclo produttivo, provenienti dallo stesso macello o laboratorio di sezionamento, ubicati nello stesso luogo, che formano oggetto dell'ispezione; ai fini dell'articolo 8 e degli allegati V e VI, un lotto comprende esclusivamente preconfezionati appartenenti alla medesima categoria di peso nominale.
Articolo 2
1. Per poter essere commercializzate in conformità con il presente regolamento, le carcasse di pollame devono essere poste in vendita in una delle seguenti presentazioni:
— parzialmente eviscerate («sfilate» o «tradizionali»);
— con le frattaglie,
— senza le frattaglie.
Può essere aggiunto il termine «eviscerate».
2. Per carcasse parzialmente eviscerate si intendono le carcasse dalle quali non sono stati asportati il cuore, il fegato, i polmoni, il ventriglio, il gozzo e i rognoni.
3. Per tutte le presentazioni di carcasse, se la testa non è stata asportata, la trachea, l'esofago e il gozzo possono rimanere nella carcassa.
4. Nelle frattaglie sono compresi esclusivamente:
il cuore, il collo, il ventriglio e il fegato, nonché tutte le altre parti considerate commestibili sul mercato verso il quale il prodotto è avviato per il consumo finale. Dai fegati sono asportate le vescichette biliari. Il ventriglio, svuotato del suo contenuto, è privato della membrana cornea. Il cuore può essere con o senza il pericardio. Qualora rimanga unito alla carcassa, il collo non è considerato parte delle frattaglie.
Se uno dei quattro organi in parola non è solitamente presente nella carcassa posta in vendita, la sua assenza è indicata nell'etichettura.
Articolo 3
1. Per i prodotti cui si applica il presente regolamento, le denominazioni di vendita ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 1 della direttiva 79/112/CEE sono costituite dalle denominazioni indicate all'articolo 1 e dai termini corrispondenti nelle altre lingue comunitarie contenuti nell'allegato I; la denominazione reca anche:
— nel caso di carcasse intere, il riferimento ad una delle presentazioni specificate all'articolo 2, paragrafo 1;
— nel caso di tagli di pollame, il riferimento alle rispettive specie.
2. Le denominazioni di cui all'articolo 1, punti 1 e 2, possono essere completate da altri termini, a condizione che questi non inducano in grave errore il consumatore ed in particolare non diano adito a confusioni con altri prodotti elencati all'articolo 1, punti 1 e 2 o recanti una delle indicazioni di cui all'articolo 10.
Articolo 4
I prodotti diversi da quelli definiti all'articolo 1 possono essere commercializzati nella Comunità soltanto se recano una denominazione che non induca in un errore essenziale il consumatore, generando confusione con la denominazioni di cui all'articolo 1 o con le indicazioni di cui all'articolo 10.
Articolo 5
Alle carni di pollame congelate di cui all'articolo 2, punto 6 del regolamento (CEE) n. 1906/90 si applicano anche le seguenti disposizioni: le carni di pollame congelate cui si applica il presente regolamento devono essere mantenute ad una temperatura stabile e pari o inferiore a -12 °C in ogni punto del prodotto; sono ammesse brevi fluttuazioni, con un innalzamento massimo di 3 °C; tale tolleranza in materia di temperatura del prodotto è ammessa, nel rispetto della corretta prassi di conservazione e di distribuzione, durante la distribuzione a livello locale e l'esposizione negli appositi banchi presso i punti di vendita al minuto.
Articolo 6
1. Per appartenere alle classi A e B, le carcasse e i tagli di pollame cui si applica il presente regolamento devono soddisfare almeno i seguenti requisiti minimi e risultare:
— integri, tenuto conto della presentazione;
— puliti, esenti da qualsiasi elemento estraneo visibile, da sporcizia o da sangue;
— privi di odori atipici;
— esenti da tracce di sangue visibili, salvo quelle di modesta entità e non appariscenti;
— privi di ossa rotte sporgenti;
— privi di contusioni gravi.
Il pollame fresco non deve presentare alcuna traccia di precedenti congelamenti.
2. Rientrano nella classe A le carcasse e i tagli di pollame che risultano conformi ai criteri di seguito precisati:
— la conformazione è buona. La carne è soda, il petto ben sviluppato, largo, lungo e carnoso, le cosce sono carnose. Nel caso di polli, giovani anatre e tacchini di riforma, un sottile e regolare strato di grasso ricopre il petto, il dorso e le sottocosce. Per i galli, le galline, le anatre di riforma e le giovani oche è ammesso uno strato di grasso più spesso. Nel caso delle oche di riforma, uno strato di grasso da modesto a spesso è presente su tutta la carcassa;
— un numero limitato di piccole penne, spuntoni (calami) e filopiume può essere presente sul petto, sulle cosce, sul codriolo, in corrispondenza delle articolazioni delle zampe e sulla punta delle ali; può essere presente anche in altre parti nel caso di pollame da brodo e di anatre, tacchini e oche di riforma;
— alcuni danni, contusioni e scolorimenti sono tollerati, purché di modesta entità, poco appariscenti e non presenti sul petto o sulle cosce. La punta delle ali può mancare. È ammesso un leggero rossore della punta delle ali e dei follicoli;
— il pollame congelato o surgelato non deve presentare alcuna traccia di bruciature da congelamento ( 5 ), salvo quelle accidentali, di modesta entità e poco appariscenti e non presenti sul petto e sulle cosce.
Articolo 7
1. I provvedimenti conseguenti alla mancata osservanza degli articoli 1, 2 e 6 devono riguardare l'intero lotto sottoposto a controllo a norma del presente articolo.
▼M4 —————
3. Da ogni lotto che dev'essere ispezionato presso un macello, un laboratorio di sezionamento, un punto di vendita all'ingrosso o al minuto, ovvero, nel caso di importazioni da paesi terzi, all'atto dello sdoganamento, viene prelevato con scelta casuale un campione costituito dal seguente numero di singoli prodotti, quali definiti all'articolo 1:
Dimensione del lotto |
Dimensione del campione |
Tolleranza (Numero di unità inidonee) |
|
Totale |
Per articolo 1, paragrafi 1 (1) e 3, e articolo 6, paragrafo 14 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
da 100 a 500 |
30 |
5 |
2 |
da 501 a 3 200 |
50 |
7 |
3 |
> 3 200 |
80 |
10 |
4 |
(1) Tolleranza nell'ambito di ciascuna specie, non tra una specie e l'altra. |
4. Nell'ambito dell'ispezione di lotti di carni di pollame della classe A, è ammessa una tolleranza corrispondente al numero totale delle unità inidonee indicato nella colonna 3 della tabella contenuta nel paragrafo 3. Dette unità inidonee possono anche comprendere, per il filetto o la fesa, filetti o fese con non più del 2 % in peso di cartilagine (punta flessibile dello sterno).
Tuttavia, il numero di unità inidonee che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 1, punti 1 e 3 e all'articolo 6, paragrafo 1, non deve essere superiore a quello indicato nella colonna 4 della tabella contenuta nel paragrafo 3.
Per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1, punto 3, eventuali unità inidonee sono tollerate soltanto se di peso non inferiore a 240 g per i fegati d'anatra e a 385 g per i fegati d'oca.
5. Nell'ambito dell'ispezione di lotti di carni di pollame della classe B, la tolleranza relativa al numero di unità inidonee è raddoppiata.
6. Qualora il lotto ispezionato non sia considerato idoneo, l'ente incaricato della sorveglianza ne vieta la commercializzazione — ovvero l'importazione se il lotto proviene da un paese terzo — fino al momento in cui venga eventualmente fornita la prova che si è provveduto a renderlo conforme con quanto disposto dagli articoli 1 e 6.
Articolo 8
1. Le carni di pollame congelate o surgelate presentate in imballaggi preconfezionati ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 76/211/CEE, possono venire classificate secondo la categoria di peso a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1906/90.
I preconfezionati di cui trattasi possono essere:
— preconfezionati contenenti una carcassa di pollame, oppure
— preconfezionati contenenti uno o più tagli di pollame del medesimo tipo e specie, quali definiti all'articolo 1.
2. Tutti i preconfezionati recano, in conformità ai paragrafi 3 e 4, l'indicazione del cosiddetto «peso nominale» del prodotto che in essi deve essere contenuto.
3. I preconfezionati di carni di pollame congelate o surgelate possono venire classificati secondo le seguenti categorie di peso nominale:
— carcasse:
—— <1 100 g: classi di 50 g (1 050 - 1 000 - 950 ecc.),
— 1 100 - < 2 400 g: classi di 100 g (1 100 - 1 200 - 1 300 ecc.),
— ≥ 2 400 g: classi di 200 g (2 400 - 2 600 - 2 800 ecc.),
— tagli:
—— < 1 100 g: classi di 50 g (1 050 - 1 000 - 950 ecc.),
— ≥ 1 100 g: classi di 100 g (1 100 - 1 200 - 1 300 ecc.).
4. I preconfezionati di cui al paragrafo 1 devono soddisfare le seguenti prescrizioni:
— il contenuto effettivo non deve essere inferiore, in media, al peso nominale;
— la proporzione di preconfezionati che presentano un errore per difetto maggiore dell'errore massimo tollerato di cui al paragrafo 9 deve essere sufficientemente contenuta affinché i lotti di preconfezionati superino i controlli di cui al paragrafo 10;
— non può essere commercializzato alcun preconfezionato che presenti un errore per difetto maggiore del doppio dell'errore massimo tollerato di cui al paragrafo 9.
Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni di peso nominale, contenuto effettivo ed errore per difetto contenute nell'allegato I della direttiva 76/211/CEE.
5. In ordine alla responsabilità del confezionatore o dell'importatore di carni di pollame congelate o surgelate e ai controlli che devono essere effettuati dalle competenti autorità, si applicano per quanto di ragione i punti 4, 5 e 6 dell'allegato I della direttiva 76/211/CEE.
6. Il controllo dei preconfezionati viene effettuato per campionamento e si articola in due parti:
— una verifica del contenuto effettivo di ciascun preconfezionato del campione;
— una verifica del contenuto effettivo medio dei preconfezionati del campione.
I singoli lotti di preconfezionati sono considerati ammissibili se i risultati di entrambe le verifiche indicano che sono soddisfatti i criteri di cui ai paragrafi 10 e 11.
7. Il lotto è costituito da tutti i preconfezionati dello stesso peso nominale, dello stesso tipo e dello stesso ciclo di produzione, confezionati nello stesso luogo, che costituiscono oggetto di ispezione.
La dimensione del lotto è limitata ai quantitativi di seguito indicati:
— se l'ispezione viene eseguita alla fine della linea di confezionamento, ogni lotto contiene un numero di preconfezionati pari alla produzione oraria massima della linea medesima, senza altre limitazioni dimensionali;
— negli altri casi la dimensione del lotto è limitata a 10 000 confezioni.
8. Da ogni lotto viene prelevato, con scelta casuale, un campione da sottoporre ad ispezione, costituito dal seguente numero di preconfezionati:
Dimensione del lotto |
Dimensione del campione |
100-500 |
30 |
501-3 200 |
50 |
> 3 200 |
80 |
Per i lotti comprendenti meno di 100 preconfezionati, la prova non distruttiva ai sensi dell'allegato II della direttiva 76/211/CEE riguarda, se effettuata, il 100 % dei preconfezionati medesimi.
9. Nel caso di carni di pollame preconfezionate, sono ammesse le seguenti tolleranze per difetto:
g) |
||||
Peso nominale |
Tolleranza per difetto |
|||
carcasse |
tagli |
|||
meno di 1 000 |
25 |
25 |
||
1 100 - 2 400 |
50 |
|
||
2 400 e più |
100 |
10. Ai fini del controllo del contenuto effettivo di ciascun preconfezionato del campione, il contenuto minimo ammissibile è calcolato sottraendo dal peso nominale del preconfezionato la tolleranza per difetto relativa al contenuto in questione.
I preconfezionati del campione il cui contenuto effettivo è inferiore al contenuto minimo ammissibile sono considerati inidonei.
Il lotto di preconfezionati sottoposto a controllo è considerato ammissibile o inammissibile a seconda che il numero di confezioni inidonee presenti nel campione sia inferiore o uguale al limite di ammissibilità oppure uguale o superiore al limite di inammissibilità di seguito indicati:
Numero di confezioni nel campione |
Numero di confezioni inidonee |
|
Limite di ammissibilità |
Limite di inammissibilità |
|
30 |
2 |
3 |
50 |
3 |
4 |
80 |
5 |
6 |
11. Ai fini del controllo del contenuto medio effettivo, un lotto di preconfezionati è considerato ammissibile se il contenuto medio effettivo dei preconfezionati che costituiscono il campione è superiore al limite ammissibile di seguito indicato:
Dimensione del campione |
Limite di ammissibilità per il contenuto medio effettivo |
30 |
≥ Qn - 0,503 s |
50 |
≥ Qn - 0,379 s |
80 |
≥ Qn - 0,295 s |
= contenuto medio effettivo dei preconfezionati
Qn = quantità nominale del preconfezionato
s = deviazione standard dei contenuti effettivi dei preconfezionati del lotto.
La deviazione standard è stimata conformemente a quanto indicato al punto 2.3.2.2 dell'allegato II della direttiva 76/211/CEE del Consiglio.
12. Fintantoché l'impiego di indicazioni supplementari è autorizzato dalla direttiva 80/181/CEE, l'indicazione del peso nominale sui preconfezionati cui si applica il presente articolo può essere accompagnata da un'indicazione supplementare.
13. Quale alternativa nell'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 12, fino al 31 dicembre 1994 gli operatori possono commercializzare nel Regno Unito i preconfezionati menzionati nel presente articolo che siano contrassegnati conformemente a quanto disposto nella legislazione nazionale con i pesi nominali espressi in unità di misure del sistema imperiale.
Per le carni di pollame importate nel Regno Unito in provenienza da altri Stati membri e conformi alle disposizioni del precedente comma, i controlli saranno effettuati per campionamento e non avranno luogo alla frontiera.
Articolo 9
L'etichettatura, intesa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della ►M12 direttiva 2000/13/CE ◄ del Consiglio, può recare un riferimento all'impiego di uno dei metodi di raffreddamento di seguito definiti e dei termini corrispondenti nelle altre lingue comunitarie elencati nell'allegato II.
Raffreddamento ad aria: |
raffreddamento delle carcasse di pollame con aria fredda |
Raffreddamento per aspersione e ventilazione: |
raffreddamento delle carcasse di pollame mediante aria fredda ed aspersione con acqua nebulizzata o finemente spruzzata |
Raffreddamento per immersione: |
raffreddamento delle carcasse di pollame in serbatoi di acqua o di ghiaccio ed acqua, utilizzando il sistema dell'avanzamento contro corrente, di cui alla direttiva 71/118/CEE del Consiglio ( 6 )., allegato I, capitolo V, punti 28 bis e 28 ter |
Articolo 10
1. Ai fini dell'indicazione dei tipi di allevamento, ad eccezione dell'allevamento organico o biologico, l'etichettatura, intesa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della ►M12 direttiva 2000/13/CE ◄ del Consiglio, non può recare altri termini che quelli di seguito specificati e quelli corrispondenti nelle altre lingue comunitarie elencati nell'allegato III, ferme restando le condizioni stabilite nell'allegato IV:
a) «alimento con il … % di …»
b) «estensivo al coperto»
c) «all'aperto»
d) «rurale all'aperto»
e) «rurale in libertà».
Ai termini di cui sopra possono essere aggiunte indicazioni riguardanti particolari caratteristiche delle rispettive forme di allevamento.
Quando sull'etichetta della carne ottenuta da anatre ed oche allevate per la produzione di «fegato grasso» figura l'indicazione del tipo di allevamento all'aperto [lettere c), d) ed e)] occorre indicare anche i termini «per la produzione di fegato grasso».
2. L'età dell'animale alla macellazione, la durata del periodo d'ingrasso o un riferimento a razze a crescita lenta possono figurare soltanto se viene utilizzata una delle diciture indicate al paragrafo 1 e purché l'età non sia inferiore a quella specificata all'allegato IV, lettere b), c) o d). La presente disposizione non si applica tuttavia per gli animali di cui all'articolo 1, lettera a), quarto trattino.
3. Le presenti disposizioni lasciano impregiudicati i provvedimenti nazionali di natura tecnica che stabiliscono prescrizioni più rigorose di quelle minime indicate nell'allegato IV; detti provvedimenti nazionali si applicano esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato e purché siano compatibili con la legislazione comunitaria e conformi con le norme comuni di commercializzazione delle carni di pollame.
4. I provvedimenti nazionali di cui al paragrafo 3 devono venir comunicati alla Commissione.
5. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare, ogniqualvolta la Commissione ne faccia richiesta, tutte le informazioni necessarie per stabilire se i provvedimenti cui fa riferimento il presente articolo sono compatibili con il diritto comunitario e conformi con le norme comuni per la commercializzazione delle carni di pollame.
Articolo 11
1. I macelli autorizzati ad usare le diciture di cui all'articolo 10 sono soggetti ad una speciale registrazione. Essi tengono, per ogni tipi di allevamento, un registro separato recante:
— i nomi e gli indirizzi dei produttori degli animali in questione; l'iscrizione viene effettuata dopo un'ispezione compiuta dalla competente autorità dello Stato membro;
— su richiesta della medesima autorità, il numero di capi allevato in un ciclo di produzione da ciascun avicoltore;
— il numero e il peso totale, vivo o morto, dei suddetti capi consegnati e trasformati;
— i dati relativi alle vendite, con indicazione del nome e dell'indirizzo degli acquirenti per un periodo minimo di sei mesi dopo la spedizione.
2. I produttori di cui trattasi vengono successivamente sottoposti a regolari ispezioni. Essi tengono registri aggiornati, per un periodo minimo di sei mesi dopo la spedizione, nei quali annotano il numero di animali per tipi di allevamento, il numero di capi venduti e il nome e indirizzo degli acquirenti, nonché i quantitativi e la provenienza dei mangimi.
Inoltre i produttori che allevano i volatili all'aperto registrano anche la data alla quale i capi hanno avuto accesso per la prima volta all'aperto.
2 bis. I mangimifici e i fornitori di mangimi tengono, per un periodo minimo di sei mesi dalla spedizione, una registrazione da cui risulta che la composizione dei mangimi forniti ai produttori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), è conforme alle prescrizioni in materia di alimentazione degli animali.
2 ter. Gli incubatoi tengono la registrazione dei volatili delle razze a crescita lenta forniti ai produttori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere d) ed e), per un periodo minimo di sei mesi dalla spedizione.
3. Regolari ispezioni circa il rispetto degli articoli 10 e 11 vengono effettuate presso:
— l'allevamento: almeno una volta per ogni ciclo di produzione;
— mangimifici e fornitori di mangimi: almeno una volta all'anno;
— il macello: almeno quattro volte all'anno;
— l'incubatoio: almeno una volta all'anno per ciascuna forma di allevamento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere d) ed e).
4. Anteriormente al 1o luglio 1991, ogni Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco dei macelli riconosciuti e registrati a norma del paragrafo 1, indicando il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione di ciascuno di essi. Qualsiasi modifica dei dati contenuti nell'elenco viene comunicata agli altri Stati membri e alla Commissione all'inizio di ogni trimestre dell'anno solare.
Articolo 12
Per quanto concerne i controlli relativi all'indicazione del tipo di allevamento praticato, di cui all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1906/90, gli organismi designati dagli Stati membri devono soddisfare i criteri definiti nella norma europea n. EN/45011 del 26 giugno 1989, e in tale contesto sono soggetti all'autorizzazione ed alla sorveglianza delle competenti autorità dello Stato membro interessato.
Articolo 13
Le carni di pollame importate provenienti da paesi terzi possono recare una o più delle indicazioni facoltative di cui agli articoli 9 e 10, a condizione che siano accompagnate da un certificato rilasciato dalle competenti autorità del paese d'origine, nel quale si attesti che i prodotti di cui trattasi sono conformi alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.
Qualora un paese terzo ne faccia richiesta, la Commissione predispone un elenco di tali autorità.
▼M12 —————
Articolo 14 bis
1. Fermo restando il disposto dei paragrafi 6 e 10, i polli congelati e surgelati possono essere commercializzati all'interno della Comunità soltanto se il tenore d'acqua non supera il livello tecnicamente inevitabile, determinato secondo uno dei due metodi d'analisi descritti nell'allegato V (metodo dello sgocciolamento) e nell'allegato VI (metodo chimico).
2. Le competenti autorità designate da ciascuno Stato membro curano che i macelli adottino tutte le misure necessarie per conformarsi con quanto disposto dal paragrafo 1 ed in particolare che:
— siano prelevati campioni per il controllo dell'assorbimento d'acqua durante il raffredamento e del tenore di acqua dei polli congelati surgelati;
— i risultati delle verifiche siano registrati e conservati per un anno;
— si proceda alla marcatura di ciascun lotto in modo tale da consentire la determinazione della data di produzione; tale marcatura deve essere riportata nel registro di produzione.
3. Regolari verifiche dell'assorbimento di acqua vengono effettuate presso i macelli, conformemente a quanto indicato nell'allegato VII o conformemente a quanto indicato nell'allegato V, almeno una volta durante ciascun ciclo di lavorazione di ►M11 otto ◄ ore.
Qualora tali verifiche evidenzino un assorbimento di acqua superiore al tenore totale di acqua ammesso dal presente regolamento, tenuto conto dell'assorbimento d'acqua verificatosi nelle fasi della preparazione delle carcasse che non sono soggette a controllo e, comunque, qualora l'assorbimento di acqua sia superiore ai valori previsti dall'allegato VII, punto 9, o dall'allegato V, punto 7, i macelli apportano immediatamente al processo di lavorazione i necessari correttivi tecnici.
4. In tutti i casi contemplati al paragrafo 3, secondo comma e comunque almeno una volta ►M8 ogni due mesi ◄ , si effettuano le verifiche del tenore di acqua di cui al paragrafo 1 procedendo ad un campionamento dei polli congelati e surgelati provenienti da ciascun macello, attenendosi alle disposizioni dell'allegato V o dell'allegato VI, a scelta della competente autorità dello Stato membro. I controlli non vengono effettuati sulle carcasse per le quali è fornita la prova — alla competente autorità — che sono destinate esclusivamente all'esportazione.
5. Le verifiche di cui ai paragrafi 3 e 4 vengono effettuate dalle competenti autorità o sotto la loro responsabilità. In casi specifici, le competenti autorità possono rendere più rigorose, per un determinato macello, le disposizioni di cui al paragrafo 3, con particolare riferimento all'allegato VII, punti 1 e 9, e al paragrafo 4, qualora ciò risulti necessario ai fini dell'osservanza del tenore totale d'acqua ammesso dal presente regolamento.
In tutti i casi in cui si ritenga che una partita di polli congelati o surgelati non soddisfi le disposizioni del presente regolamento, esse sono tenute a riprendere i controlli con la frequenza minima prevista al paragrafo 4, soltanto dopo che abbiano dato risultati negativi tre verifiche successive, effettuate conformemente agli allegati V o VI, su campioni prelevati in tre diversi giorni di produzione nell'arco di un periodo massimo di quattro settimane. I costi di tali verifiche sono a carico del macello interessato.
5 bis. Se i risultati delle verifiche di cui ai paragrafi 3 e 4, nel caso del raffreddamento ad aria, evidenziano che per sei mesi sono stati rispettati i criteri stabiliti negli allegati V, VI e VII, la frequenza delle ispezioni di cui al paragrafo 3 può essere ridotta ad una volta al mese. In caso di mancata osservanza dei criteri stabiliti nei richiamati allegati vengono ripristinate le ispezioni secondo la frequenza prevista al paragrafo 3.
6. Se i risultati di una verifica condotta ai sensi del paragrafo 4 indicano un superamento dei limiti tollerati, il lotto in questione è considerato non conforme al presente regolamento. In tal caso, tuttavia, il macello interessato può chiedere che si proceda ad una controanalisi da effettuarsi nel laboratorio di riferimento dello Stato membro, secondo un metodo scelto dalla competente autorità dello stesso Stato membro. I costi della controanalisi sono a carico del detentore del lotto.
7. Se, eventualmente dopo la controanalisi, il lotto di cui trattasi è considerato non conforme al presente regolamento, l'autorità competente provvede affinché il lotto stesso possa essere comercializzato nella Comunità soltanto se sugli imballaggi individuali e sugli imballaggi collettivi delle carcasse in questione siano apposti dal macello, sotto il controllo dell'autorità competente, un nastro adesivo o un'etichetta recanti almeno una delle seguenti diciture, in lettere maiuscole di colore rosso:
— Съдържанието на вода превишава нормите на ЕИО
— Contenido en agua superior al límite CEE
— Obsah vody překračuje limit EHS
— Vandindhold overstiger EØF-Normen
— Wassergehalt über dem EWG-Höchstwert
— Veesisaldus ületab EMÜ normi
— Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΟΚ
— Water content exceeds EEC limit
— Teneur en eau supérieure à la limite CEE
— Tenore d'acqua superiore al limite CEE
— Ūdens saturs pārsniedz EEK noteikto normu
— Vandens kiekis viršija EEB nustatytą ribą
— Víztartalom meghaladja az EGK által előírt határértéket
— Il-kontenut ta’ l-ilma superjuri għal-limitu KEE
— Watergehalte hoger dan het EEG-maximum
— Zawartość wody przekracza normę EWG
— Teor de água superior ao limite CEE
— conținutul de apă depășește limita CEE
— Obsah vody presahuje limit EHS
— Vsebnost vode presega EES omejitev
— Vesipitoisuus ylittää ETY-normin
— Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EEG.
Il lotto di cui al primo comma resta sotto il controllo dell'autorità competente sino al momento in cui riceve un trattamento conforme con quanto stabilito dal presente paragrafo o viene altrimenti smaltito. Se si certifica all'autorità competente che il lotto di cui al primo comma è destinato all'esportazione, la medesima autorità competente adotta i provvedimenti più opportuni per impedire che tale lotto venga commercializzato all'interno della Comunità.
Le diciture previste nel primo comma sono apposte in un posto ben visibile, in maniera chiaramente leggibile e indelebile. Esse non devono essere occultate in nessun modo o rese indistinte o interrotte da scritte o figure. Le lettere devono avere un'altezza di almeno 1 cm nel caso di imballaggi individuali e di almeno 2 cm nel caso di imballaggi collettivi.
8. Lo Stato membro di destinazione può, ove sussistano fondati motivi per sospettare irregolarità, effettuare controlli non discriminatori su campioni casuali di polli congelati o surgelati, per verificare che una partita soddisfi i requisiti previsti dal presente articolo.
9. I controlli di cui al paragrafo 8 vengono effettuati nel luogo di destino della merce o in altra opportuna sede; qualora si opti per la seconda ipotesi, il posto indicato non deve trovarsi alla frontiera, la sua scelta deve incidere quanto meno possibile sull'itinerario della merce e quest'ultima deve poter essere normalmente avviata a destino dopo il prelievo dei campioni necessari. Tali prodotti, tuttavia, possono essere venduti al consumatore finale solo dal momento in cui sarà disponibile il risultato del controllo.
I controlli in parola vanno effettuati appena possibile, in modo da non ritardare la collocazione sul mercato del prodotto o provocare ritardi che possano pregiudicare la qualità dello stesso. I risultati dei controlli, tutte le conseguenti decisioni e i motivi che hanno portato all'adozione delle stesse, sono notificati allo speditore, al destinatario o al loro rappresentante entro due giorni lavorativi dal prelievo dei campioni.
Le decisioni adottate dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione devono essere comunicate, con le relative motivazioni, all'autorità competente dello Stato membro speditore.
A richiesta dello speditore o del suo rappresentante, le decisioni motivate devono essere loro comunicate per iscritto, con l'indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente nello Stato membro di destinazione, nonché della forma e dei termini prescritti per il ricorso stesso.
10. Se il risultato dei controlli di cui al paragrafo 8 indica un superamento della tolleranza ammessa, il detentore del lotto di cui trattasi può chiedere che si proceda ad una controanalisi da effettuarsi in uno dei laboratori di riferimento elencati nell'allegato VIII, secondo lo stesso metodo impiegato per il controllo iniziale. I costi della controanalisi sono a carico del detentore del lotto. Le competenze e i compiti dei laboratori di riferimento sono indicati nell'allegato IX.
11. Se, a seguito di un controllo effettuato a norma dei paragrafi 8 e 9, nonché, ove ne sia fatta richiesta, di una controanalisi, si constata che i polli congelati o surgelati non sono conformi a quanto disposto dal presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione deve applicare le procedure indicate al paragrafo 7.
12. Nei casi previsti dai paragrafi 10 e 11, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione si mette immediatamente in contatto con l'autorità competente dello Stato membro speditore. Quest'ultima prende tutte le misure necessarie e comunica alla competente autorità del primo Stato membro la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni.
Qualora i controlli di cui ai paragrafi 8 e 10 evidenziano ripetute irregolarità o quando questi controlli, secondo il parere dello Stato membro speditore, sono stati effettuati senza una giustificazione sufficiente, le autorità competenti dello Stato membro interessato ne informano la Commissione.
Se necessario, per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento o su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione, la Commissione può, tenuto conto della natura delle infrazioni:
— inviare una missione di esperti presso lo stabilimento di cui trattasi ed effettuare sopralluoghi di concerto con le competenti autorità nazionali, oppure
— chiedere all'autorità competente dello Stato membro di spedizione di intensificare i prelievi di campioni sulla produzione dello stabilimento di cui trattasi, applicando eventualmente sanzioni ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1906/90.
La Commissione comunica agli Stati membri le proprie risultanze. Gli Stati membri sul cui territorio viene effettuata un'ispezione forniscono agli esperti l'assistenza necessaria all'espletamento delle loro mansioni.
In attesa delle risultanze della Commissione, lo Stato membro speditore deve, su richiesta dello Stato membro di destinazione, intensificare i controlli sui prodotti provenienti dallo stabilimento in questione.
Qualora tali provvedimenti siano adottati a seguito di ripetute irregolarità da parte di uno stabilimento, la Commissione pone a carico di quest'ultimo tutte le spese sostenute per l'applicazione delle disposizioni dei trattini del terzo comma.
12 bis. Le competenti autorità degli Stati membri informano immediatamente i rispettivi laboratori nazionali di riferimento dei risultati dei controlli effettuati da esse o sotto la loro responsabilità.
Prima del 1o luglio di ogni anno i laboratori nazionali di riferimento trasmettono questi dati al comitato di esperti di cui al paragrafo 14, per un’ulteriore valutazione e discussione con i laboratori nazionali di riferimento. I risultati vengono presentati per esame al comitato di gestione a norma dell’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2777/75.
13. Gli Stati membri adottano le modalità dei controlli di cui al presente articolo per tutte le fasi della commercializzazione, inclusi i controlli delle importazioni da paesi terzi al momento dello sdoganamento, conformemente agli allegati V e VI. Essi comunicano tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione anteriormente al 1o settembre 2000. Qualsiasi modifica attinente deve essere comunicata immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione.
14. Un comitato di esperti nel controllo del tenore d’acqua delle carni di pollame funge da organismo di coordinamento per le attività di analisi dei laboratori nazionali di riferimento. Esso è composto da rappresentanti della Commissione e dei laboratori nazionali di riferimento. I compiti del suddetto organismo e dei laboratori nazionali di riferimento, nonché la relativa struttura organizzativa, sono precisati nell’allegato IX.
Articolo 14 ter
1. I seguenti tagli di pollame freschi, congelati e surgelati possono essere commercializzati nell'ambito di attività commerciali o di scambi all'interno della Comunità, soltanto se il loro tenore d'acqua non supera i valori tecnicamente inevitabili determinati col metodo di analisi descritto all'allegato VI bis (metodi chimici):
a) filetto/fesa di pollo, con o senza forcella, senza pelle;
b) petto di pollo, con pelle;
c) sovraccosce, fusi, cosce, coscette di pollo, quarti di pollo, con pelle;
d) filetto/fesa di tacchino, senza pelle;
e) petto di tacchino, con pelle;
f) sovraccosce, fusi, cosce di tacchino, con pelle;
g) carne di coscia di tacchino disossata, senza pelle.
2. Le autorità competenti designate da ciascuno Stato membro curano che i macelli e i laboratori di sezionamento, annessi o meno ai macelli, adottino tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 1, ed in particolare che:
— siano effettuati controlli regolari sull'acqua assorbita, conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 3, anche per le carcasse di polli e di tacchini destinate alla produzione dei tagli freschi, congelati e surgelati elencati al paragrafo 1. Detti controlli devono essere effettuati almeno una volta per ogni periodo di lavoro di otto ore. Tuttavia, nel caso del raffreddamento ad aria delle carcasse di tacchino non è necessario procedere a controlli regolari sull'acqua assorbita. I valori limite di cui all'allegato VII, punto 9, si applicano anche alle carcasse di tacchino,
— i risultati dei controlli siano registrati e conservati per un periodo di almeno un anno,
— ciascun lotto sia contrassegnato in modo tale da poterne identificare la data di produzione; i marchi dei lotti debbono figurare sui registri di produzione.
Se i risultati dei controlli di cui al primo trattino e al paragrafo 3, nel caso del raffreddamento ad aria, evidenziano che per sei mesi sono stati rispettati i criteri stabiliti negli allegati V, VI e VII, la frequenza dei controlli di cui al primo trattino può essere ridotta ad una volta al mese. In caso di mancata osservanza dei criteri stabiliti nei richiamati allegati vengono ripristinati i controlli secondo la frequenza prevista al primo trattino.
3. Almeno ogni tre mesi devono essere effettuati controlli sul tenore d'acqua di cui al paragrafo 1, prelevando campioni su tagli di pollame congelati e surgelati in ciascun laboratorio di sezionamento che produce detti tagli, conformemente al disposto dell'allegato VI bis. Tali controlli non debbono essere eseguiti sui tagli di pollame per i quali è stato sufficientemente dimostrato, a giudizio dell'autorità competente, che sono destinati esclusivamente all'esportazione.
Dopo un anno di esami effettuati con risultati che dimostrano l'osservanza dei criteri stabiliti nell'allegato VI bis in un determinato laboratorio di sezionamento, la frequenza degli esami sarà ridotta ad uno ogni sei mesi. In caso di mancata osservanza di tali criteri vengono ripristinate le ispezioni secondo la frequenza prevista al primo comma.
4. I paragrafi da 5 a 13 dell'articolo 14 bis si applicano, mutatis mutandis, ai tagli di pollame di cui al paragrafo 1.
Articolo 15
Il presente regolamento entra in vigore il 20 giugno 1991.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1991.
L'articolo 8 si applica dal 1o marzo 1992 per quanto riguarda le importazioni dai paesi terzi.
Fino al ►M2 31 marzo 1992 ◄ , gli operatori possono tuttavia confezionare i prodotti contemplati dal presente regolamento in imballaggi recanti le indicazioni previste dalla normativa comunitaria o nazionale vigente sino all'entrata in vigore del presente regolamento. Tali prodotti possono venir commercializzati fino al 31 dicembre 1992.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 — CARCASSE DI POLLAME — NOMI
bg |
es |
cs |
da |
de |
et |
el |
en |
fr |
it |
lv |
|
1. |
Пиле, бройлер |
Pollo (de carne) |
Kuře, brojler |
Kylling, slagtekylling |
Hähnchen Masthuhn |
Tibud, broiler |
Κοτόπουλο Πετεινοί και κότες (κρεατοπαραγωγής) |
Chicken, broiler |
Poulet (de chair) |
Pollo, «Broiler» |
Cālis, broilers |
2. |
Петел, кокошка |
Gallo, gallina |
Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření |
Hane, høne, suppehøne |
Suppenhuhn |
Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud |
Πετεινοί και κότες (για βράσιμο) |
Cock, hen, casserole, or boiling fowl |
Coq, poule (à bouillir) |
Gallo, gallina Pollame da brodo |
Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa |
3. |
Петел (угоен, скопен) |
Capón |
Kapoun |
Kapun |
Kapaun |
Kohikukk |
Καπόνια |
Capon |
Chapon |
Cappone |
Kapauns |
4. |
Ярка, петле |
Polluelo |
Kuřátko, Kohoutek |
Poussin, Coquelet |
Stubenküken |
Kana- ja kukepojad |
Νεοσσός, πετεινάρι |
Poussin, Coquelet |
Poussin, coquelet |
Galletto |
Cālītis |
5. |
Млад петел |
Gallo joven |
Mladý kohout |
Unghane |
Junger Hahn |
Noor kukk |
Πετεινάρι |
Young cock |
Jeune coq |
Giovane gallo |
Jauns gailis |
1. |
(Млада) пуйка |
Pavo (joven) |
(Mladá) krůta |
(Mini) kalkun |
(Junge) Pute, (Junger) Truthahn |
(Noor) kalkun |
(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες |
(Young) turkey |
Dindonneau, (jeune) dinde |
(Giovane) tacchino |
(Jauns) tītars |
2. |
Пуйка |
Pavo |
Krůta |
Avlskalkun |
Pute, Truthahn |
kalkun |
Γάλοι και γαλοπούλες |
Turkey |
Dinde (à bouillir) |
Tacchino/a |
Tītars |
1. |
(Млада) патица, пате, (млада) Мускусна патица, (млад) Mюлар |
Pato (joven o anadino), pato de Barbaria (joven), Pato cruzado (joven) |
(Mladá) kachna, kachně, (Mladá) Pižmová kachna, (Mladá) Kachna Mulard |
(Ung) and (Ung) berberand (Ung) mulardand |
Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge) Mulardente |
(Noor) part, pardipoeg, (noor) muskuspart, (noor), (noor) mullard |
(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες βαρβαρίας, (νεαρές) πάπιες mulard |
(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck |
(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de Barbarie, (jeune) canard mulard |
(Giovane) anatra (Giovane) Anatra muta (Giovane) Anatra «mulard» |
(Jauna) pīle, pīlēns, (Jauna) Muskuss pīle, (Jauna) Mullard pīle |
2. |
Патица, Мускусна патица, Мюлар |
Pato, pato de Barbaria, Pato cruzado |
Kachna, Pižmová kachna, Kachna Mulard |
Avlsand Berberand Mulardand |
Ente, Barbarieente Mulardente |
Part, muskuspart, mullard |
Πάπιες, πάπιες βαρβαρίας πάπιες mulard |
Duck, Muscovy duck, Mulard duck |
Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir) |
Anatra Anatra muta Anatra «mulard» |
Pīle, Muskuss pīle, Mullard pīle |
1. |
(Млада) гъска, гъсе |
Oca (joven), ansarón |
Mladá husa, house |
(Ung) gås |
Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans |
(Noor) hani, hanepoeg |
(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια |
(Young) goose, gosling |
(Jeune) oie ou oison |
(Giovane) oca |
(Jauna) zoss, zoslēns |
2. |
Гъска |
Oca |
Husa |
Avlsgås |
Gans |
Hani |
Χήνες |
Goose |
Oie |
Oca |
Zoss |
1. |
(Млада) токачка |
Pintada (joven) |
Mladá perlička |
(Ung) perlehøne |
(Junges) Perlhuhn |
(Noor) pärlkana |
(Νεαρές) φραγκόκοτες |
(Young) guinea fowl |
(Jeune) pintade Pintadeau |
(Giovane) faraona |
(Jauna) pērļu vistiņa |
2. |
Токачка |
Pintada |
Perlička |
Avlsperlehøne |
Perlhuhn |
Pärlkana |
Φραγκόκοτες |
Guinea fowl |
Pintade |
Faraona |
Pērļu vistiņa |
lt |
hu |
mt |
nl |
pl |
pt |
ro |
sk |
sl |
fi |
sv |
|
1. |
Viščiukas broileris |
Brojler csirke, pecsenyecsirke |
Fellus, brojler |
Kuiken, braadkuiken |
Kurczę, broiler |
Frango |
Pui de carne, broiler |
Kurča, brojler |
Pitovni piščanec-brojler |
Broileri |
Kyckling, slaktkyckling (broiler) |
2. |
Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti |
Kakas és tyúk (főznivaló baromfi) |
Serduk, tiġieġa (tal-brodu) |
Haan, hen, soep- of stoofkip |
Kura rosołowa |
Galo, galinha |
Cocoș, găină sau carne de pasăre pentru fiert |
Kohút, sliepka |
Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje |
Kukko, kana |
Tupp, höna, gryt- eller kokhöna |
3. |
Kaplūnas |
Kappan |
Ħasi |
Kapoen |
Kapłon |
Capão |
Clapon |
Kapún |
Kopun |
Chapon (syöttökukko) |
Kapun |
4. |
Viščiukas |
Minicsirke |
Għattuqa, coquelet |
Piepkuiken |
Kurczątko |
Franguitos |
Pui tineri |
Kuriatko |
Mlad piščanec, mlad petelin (kokelet) |
Kananpoika, kukonpoika |
Poussin, Coquelet |
5. |
Gaidžiukas |
Fiatal kakas |
Serduk żgħir fl-eta |
Jonge haan |
Młody kogut |
Galo jovem |
Cocoș tânăr |
Mladý kohút |
Mlad petelin |
Nuori kukko |
Ung tupp |
1. |
Kalakučiukas |
Pecsenyepulyka, gigantpulyka, növendék pulyka |
Dundjan (żgħir fl-eta) |
(Jonge) kalkoen |
(Młody) indyk |
Peru |
Curcan (tânăr) |
Mladá morka |
(Mlada) pura |
(Nuori) kalkkuna |
(Ung) kalkon |
2. |
Kalakutas |
Pulyka |
Dundjan |
Kalkoen |
Indyk |
Peru adulto |
Curcan |
Morka |
Pura |
Kalkkuna |
Kalkon |
1. |
Ančiukai, Muskusinės anties ančiukai, Mulardinės anties ančiukai |
Pecsenyekacsa, Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard -kacsa |
Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta’ papra), papra muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard |
(Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) «Mulard»-eend |
(Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmowa, (Młoda) kaczka mulard |
Pato, Pato Barbary, Pato Mulard |
Rață (tânără), rață (tânără) din specia Cairina moschata, rață (tânără) Mulard |
(Mladá kačica), kačiatko, (Mladá) pyžmová kačica, (Mladý) mulard |
(Mlada) raca, račka, (Mlada) muškatna raca, (Mlada) mulard raca |
(Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka |
(Ung) anka, ankunge, (ung) mulardand (ung) myskand |
2. |
Antis, Muskusinė antis, Mulardinė antis |
Kacsa, Pézsma kacsa, Mulard kacsa |
Papra, papra muscovy, papra mulard |
Eend Barbarijse eend «Mulard»-eend |
Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard |
Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard |
Rață, rață din specia Cairina moschata, rață Mulard |
Kačica, Pyžmová kačica, Mulard |
Raca, Muškatna raca, Mulard raca |
Ankka, myskiankka |
Anka, mulardand, myskand |
1. |
Žąsiukas |
Fiatal liba, pecsenye liba |
Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta’ wiżża |
(Jonge) gans |
Młoda gęś |
Ganso |
Gâscă (tânără) |
(Mladá) hus, húsatko |
(Mlada) gos, goska |
(Nuori) hanhi |
(Ung) gås, gåsunge |
2. |
Žąsis |
Liba |
Wiżża |
Gans |
Gęś |
Ganso adulto |
Gâscă |
Hus |
Gos |
Hanhi |
Gås |
1. |
Perlinių vištų viščiukai |
Pecsenyegyöngyös |
Fargħuna (żgħira fl-eta) |
(Jonge) parelhoen |
(Młoda) perliczka |
Pintada |
Bibilică adultă |
(Mladá) perlička |
(Mlada) pegatka |
(Nuori) helmikana |
(Ung) pärlhöna |
2. |
Perlinės vištos |
Gyöngytyúk |
Fargħuna |
Parelhoen |
Perlica |
Pintada adulta |
Bibilică |
Perlička |
Pegatka |
Helmikana |
Pärlhöna |
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 — CARCASSE DI POLLAME — NOMI
bg |
es |
cs |
da |
de |
et |
el |
en |
fr |
it |
lv |
|
a) |
Половинка |
Medio |
Půlka |
Halvt |
Hälfte oder Halbes |
Pool |
Μισά |
Half |
Demi ou moitié |
Metà |
Puse |
b) |
Четвъртинка |
Charto |
Čtvrtka |
Kvart |
(Vorder-, Hinter-) Viertel |
Veerand |
Τεταρτημόριο |
Quarter |
Quart |
Quarto |
Ceturdaļa |
c) |
Неразделени четвъртинки с бутчетата |
Cuartos traseros unidos |
Neoddělená zadní čtvrtka |
Sammenhængende lårstykker |
Hinterviertel am Stück |
Lahtilõikamata koivad |
Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών |
Unseparated leg quarters |
Quarts postérieurs non séparés |
Cosciotto |
Nesadalītas kāju ceturdaļas |
d) |
Гърди, бяло месо или филе с кост |
Pechuga |
Prsa |
Bryst |
Brust, halbe Brust, halbierte Brust |
Rind |
Στήθος |
Breast |
Poitrine, blanc ou filet sur os |
Petto con osso |
Krūtiņa |
e) |
Бутче |
Muslo y contramuslo |
Stehno |
Helt lår |
Schenkel, Keule |
Koib |
Πόδι |
Leg |
Cuisse |
Coscia |
Kāja |
f) |
Бутче с част от гърба, прикрепен към него |
Charto trasero de pollo |
Stehno kuřete s částí zad |
Kyllingelår med en del af ryggen |
Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück |
Koib koos seljaosaga |
Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης |
Chicken leg with a portion of the back |
Cuisse de poulet avec une portion du dos |
Coscetta |
Cāļa kāja ar muguras daļu |
g) |
Бедро |
Contramuslo |
Horní stehno |
Overlår |
Oberschenkel, Oberkeule |
Reis |
Μηρός (μπούτι) |
Thigh |
Haut de cuisse |
Sovraccoscia |
Šķiņkis |
h) |
Подбедрица |
Muslo |
Dolní stehno (Palička) |
Underlår |
Unterschenkel, Unterkeule |
Sääretükk |
Κνήμη |
Drumstick |
Pilon |
Fuso |
Stilbs |
i) |
Крило |
Ala |
Křídlo |
Vinge |
Flügel |
Tiib |
Φτερούγα |
Wing |
Aile |
Ala |
Spārns |
j) |
Неразделени крила |
Alas unidas |
Neoddělená křídla |
Sammenhængende vinger |
Beide Flügel, ungetrennt |
Lahtilõikamata tiivad |
Αδιαχώριστες φτερούγες |
Unseparated wings |
Ailes non séparées |
Ali non separate |
Nesadalīti spārni |
k) |
Филе от гърдите, бяло месо |
Filete de pechuga |
Prsní řízek |
Brystfilet |
Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet |
Rinnafilee |
Φιλέτο στήθους |
Breast fillet |
Filet de poitrine, blanc, filet, noix |
Filetto, fesa (tacchino) |
Krūtiņas fileja |
l) |
Филе от гърдите с «ядеца» |
Filete de pechuga con clavícula |
Filety z prsou (Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max. 3 % z cel. hmotnosti) |
Brystfilet med ønskeben |
Brustfilet mit Schlüsselbein |
Rinnafilee koos harkluuga |
Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο |
Breast fillet with wishbone |
Filet de poitrine avec clavicule |
Petto (con forcella), fesa (con forcella) |
Krūtiņas fileja ar krūšukaulu |
m) |
Нетлъсто филе |
Magret, maigret |
Magret, maigret (Filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního) |
Magret, maigret |
Magret, Maigret |
Rinnaliha («magret» või «maigret») |
Maigret, magret |
Magret, maigret |
Magret, maigret |
Magret, maigret |
Pīles krūtiņa |
lt |
hu |
mt |
nl |
pl |
pt |
ro |
sk |
sl |
fi |
sv |
|
a) |
Pusė |
Fél baromfi |
Nofs |
Helft |
Połówka |
Metade |
Jumătăți |
Polená hydina |
Polovica |
Puolikas |
Halva |
b) |
Ketvirtis |
Negyed baromfi |
Kwart |
Kwart |
Ćwiartka |
Quarto |
Sferturi |
Štvrťka hydiny |
Četrt |
Neljännes |
Kvart |
c) |
Neatskirti kojų ketvirčiai |
Összefüggő (egész) combnegyedek |
Il-kwarti ta’ wara tas-saqajn, mhux separati |
Niet-gescheiden achterkwarten |
Ćwiartka tylna w całości |
Quartos de coxa não separados |
Sferturi posterioare neseparate |
Neoddelené hydinové stehná |
Neločene četrti nog |
Takaneljännes |
Bakdelspart |
d) |
Krūtinėlė |
Mell |
Sidra |
Borst |
Pierś, połówka piersi |
Peito |
Piept |
Prsia |
Prsi |
Rinta |
Bröst |
e) |
Koja |
Comb |
Koxxa |
Hele poot, hele dij |
Noga |
Perna inteira |
Pulpă |
Hydinové stehno |
Bedro |
Koipireisi |
Klubba |
f) |
Viščiuko koja su neatskirta nugaros dalimi |
Csirkecomb a hát egy részével |
Koxxa tat-tiġieġa b’porzjon tad-dahar |
Poot/dij met rugdeel (bout) |
Noga kurczęca z częścią grzbietu |
Perna inteira de frango com uma porção do dorso |
Pulpă de pui cu o porțiune din spate atașată |
Kuracie stehno s panvou |
Piščančja bedra z delom hrbta |
Koipireisi, jossa selkäosa |
Kycklingklubba med del av ryggben |
g) |
Šlaunelė |
Felsőcomb |
Il-biċċa ta’ fuq tal-koxxa |
Bovenpoot, bovendij |
Udo |
Coxa |
Pulpă superioară |
Horné hydinové stehno |
Stegno |
Reisi |
Lår |
h) |
Blauzdelė |
Alsócomb |
Il-biċċa t’isfel tal-koxxa (drumstick) |
Onderpoot, onderdij (Drumstick) |
Podudzie |
Perna |
Pulpă inferioară |
Dolné hydinové stehno |
Krača |
Koipi |
Ben |
i) |
Sparnas |
Szárny |
Ġewnaħ |
Vleugel |
Skrzydło |
Asa |
Aripi |
Hydinové krídelko |
Peruti |
Siipi |
Vinge |
j) |
Neatskirti sparnai |
Összefüggő (egész) szárnyak |
Ġwienaħ mhux separate |
Niet-gescheiden vleugels |
Skrzydła w całości |
Asas não separadas |
Aripi neseparate |
Neoddelené hydinové krídla |
Neločene peruti |
Siivet kiinni toisissaan |
Sammanhängande vingar |
k) |
Krūtinėlės filė |
Mellfilé |
Flett tas-sidra |
Borstfilet |
Filet z piersi |
Carne de peito |
Piept dezosat |
Hydinový rezeň |
Prsni file |
Rintafilee |
Bröstfilé |
l) |
Krūtinėlės filė su raktikauliu ir krūtinkauliu |
Mellfilé szegycsonttal |
Flett tas-sidra bil-wishbone |
Borstfilet met vorkbeen |
Filet z piersi z obojczykiem |
Carne de peito com fúrcula |
Piept dezosat cu osul iadeș |
Hydinový rezeň s kosťou |
Prsni file s prsno kostjo |
Rintafilee solisluineen |
Bröstfilé med nyckelben |
m) |
Krūtinėlės filė be kiliojo raumens (magret) |
Bőrös libamell-filé, (maigret) |
Magret, maigret |
Magret |
Magret |
Magret, maigret |
Tacâm de pasăre, Spinări de pasăre |
Magret |
Magret |
Magret, maigret |
Magret, maigret |
ALLEGATO I bis
Sezionatura che separa la sovraccoscia/coscia dal dorso
— delimitazione dell'articolazione dell'anca
—
Sezionatura che separa la sovraccoscia dal fuso
— delimitazione dell'articolazione del ginocchio
—
ALLEGATO II
ARTICOLO 9 — METODI DI RAFFREDDAMENTO
bg |
es |
cs |
da |
de |
et |
el |
en |
fr |
it |
lv |
|
1. |
Въздушно охлаждане |
Refrigeración por aire |
Vzduchem (Chlazení vzduchem) |
Luftkøling |
Luftkühlung |
Õhkjahutus |
Ψύξη με αέρα |
Air chilling |
Refroidissement à l'air |
Raffreddamento ad aria |
Dzesēšana ar gaisu |
2. |
Въздушно-душово охлаждане |
Refrigeración por aspersión ventilada |
Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem |
Luftspraykøling |
Luft-Sprühkühlung |
Õhkpiserdusjahutus |
Ψύξη με ψεκασμό |
Air spray chilling |
Refroidissement par aspersion ventilée |
Raffreddamento per aspersione e ventilazione |
Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu |
3. |
Охлаждане чрез потапяне |
Refrigeración por immersión |
Ve vodní lázni ponořením |
Neddypningskøling |
Gegenstrom-Tauchkühlung |
Sukeljahutus |
Ψύξη με βύθιση |
Immersion chilling |
Refroidissement par immersion |
Raffreddamento per immersione |
Dzesēšana iegremdējot |
lt |
hu |
mt |
nl |
pl |
pt |
ro |
sk |
sl |
fi |
sv |
|
1. |
Atšaldymas ore |
Levegős hűtés |
Tkessiħ bl-arja |
Luchtkoeling |
Owiewowa |
Refrigeração por ventilação |
Refrigerare în aer |
Chladené vzduchom |
Zračno hlajenje |
Ilmajäähdytys |
Luftkylning |
2. |
Atšaldymas pučiant orą |
Permetezéses hűtés |
Tkessiħ b’air spray |
Lucht-sproeikoeling |
Owiewowo-natryskowa |
Refrigeração por aspersão e ventilação |
Refrigerare prin dușare cu aer |
Chladené sprejovaním |
Hlajenje s pršenjem |
Ilmasprayjäähdytys |
Evaporativ kylning |
3. |
Atšaldymas panardinant |
Bemerítéses hűtés |
Tkessiħ b’immersjoni |
Dompelkoeling |
Zanurzeniowa |
Refrigeração por imersão |
Refrigerare prin imersiune |
Chladené vo vode |
Hlajenje s potapljanjem |
Vesijäähdytys |
Vattenkylning |
ALLEGATO III
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1 — FORME DI ALLEVAMENTO
bg |
es |
cs |
da |
de |
et |
el |
en |
fr |
it |
lv |
|
a) |
Хранена с … % … гъска, хранена с овес |
Alimentado con … % de … Oca engordada con avena |
Krmena (čím) … % (čeho) … Husa krmená ovšem |
Fodret med … % … Havrefodret gås |
Mast mit … % … Hafermastgans |
Söödetud …, mis sisaldab … % … Kaeraga toidetud hani |
Έχει τραφεί με … % … Χήνα που παχαίνεται με βρώμη |
Fed with … % of … Oats fed goose |
Alimenté avec … % de … Oie nourrie à l'avoine |
Alimentato con il … % di … Oca ingrassata con avena |
Barība ar … % … ar auzām barotas zosis |
b) |
Екстензивно закрито (отгледан на закрито) |
Sistema extensivo en gallinero |
Extenzivní v hale |
Ekstensivt staldopdræt (skrabe …) |
Extensive Bodenhaltung |
Ekstensiivne seespidamine (lindlas pidamine) |
Εκτατικής εκτροφής |
Extensive indoor (barnreared) |
Élevé à l'intérieur: système extensif |
Estensivo al coperto |
Turēšana galvenokārt telpās («Audzēti kūtī») |
c) |
Свободен начин на отглеждане |
Gallinero con salida libre |
Volný výběh |
Fritgående |
Auslaufhaltung |
Vabapidamine |
Ελεύθερης βοσκής |
Free range |
Sortant à l'extérieur |
All'aperto |
Brīvā turēšana |
d) |
Традиционен свободен начин на отглеждане |
Granja al aire libre |
Tradiční volný výběh |
Frilands … |
Bäuerliche Auslaufhaltung |
Traditsiooniline vabapidamine |
Πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής |
Traditional free range |
Fermier-élevé en plein air |
Rurale all'aperto |
Tradicionālā brīvā turēšana |
e) |
Свободен начин на отглеждане – пълна свобода |
Granja de cría en libertad |
Volný výběh – úplná volnost |
Frilands … opdrættet i fuld frihed |
Bäuerliche Freilandhaltung |
Täieliku liikumisvabadusega traditsiooniline vabapidamine |
Πτηνοτροφείο απεριόριστης τροφής |
Free-range — total freedom |
Fermier-élevé en liberté |
Rurale in libertà |
Pilnīgā brīvība |
lt |
hu |
mt |
nl |
pl |
pt |
ro |
sk |
sl |
fi |
sv |
|
a) |
Lesinta … % … Avižomis penėtos žąsys |
…%-ban …-val etetett Zabbal etetett liba |
Mitmugħa b’…% ta’ … Wiżża mitmugħa bil-ħafur |
Gevoed met … % … Met haver vetgemeste gans |
Żywione z udziałem … % … tucz owsiany (gęsi) |
Alimentado com … % de … Ganso engordado com aveia |
Furajate cu un % de … Gâște furajate cu ovăz |
Kŕmené … % … husi kŕmené ovsom |
Krmljeno s/z ……. % gos krmljena z ovsom |
Ruokittu … % … Kauralla ruokittu hanhi |
Utfodrad med … % … Havreutfodrad gås |
b) |
Patalpose laisvai auginti paukščiai (Auginti tvartuose) |
Istállóban külterjesen tartott |
Mrobbija ġewwa: sistema estensiva |
Scharrel … binnengehouden |
Ekstensywny chów ściółkowy |
Produção extensiva em interior |
Creștere în interior sistem extensiv |
Extenzívne v halách |
Ekstenzivna zaprta reja |
Laajaperäinen sisäkasvatus |
Extensivt uppfödd inomhus |
c) |
Laisvai laikomi paukščiai |
Szabadtartás |
Barra (free range) |
Scharrel … met uitloop |
Chów wybiegowy |
Produção em semiliberdade |
Creștere liberă |
Chované vo voľnom výbehu |
Prosta reja |
Ulkoilumahdollisuus |
Tillgång till utomhusvistelse |
d) |
Tradiciškai laisvai laikomi paukščiai |
Hagyományos szabadtartás |
Barra (free range) tradizzjonali |
Boerenscharrel … met uitloop Hoeve … met uitloop |
Tradycyjny chów wybiegowy |
Produção ao ar livre |
Creștere liberă tradițională |
Chované tradičným spôsobom v halách |
Tradicionalna prosta reja |
Ulkoiluvapaus |
Traditionell utomhusvistelse |
e) |
Visiškoje laisvėje laikomi paukščiai |
Teljes szabadtartás |
Barra (free range) – liberta totali |
Boerenscharrel … met vrije uitloop Hoeve … met vrije uitloop |
Chów wybiegowy bez ograniczeń |
Produção em liberdade |
Creștere liberă – libertate totală – |
Chované na paši |
Prosta reja – neomejen izpust |
Vapaa kasvatus |
Uppfödd i full frihet |
ALLEGATO IV
Le condizioni di cui all’articolo 10 sono le seguenti:
a) Percentuale di … nella razione alimentare
Il riferimento ad uno dei particolari componenti del mangime di seguito precisati può comparire soltanto se:
— nel caso di cereali, essi costituiscono, in peso, almeno il 65 % del mangime somministrato per la maggior parte del periodo di ingrasso; i sottoprodotti dei cereali non possono rappresentare più del 15 % di detta percentuale; se tuttavia viene fatto riferimento ad un cereale specifico, questo deve rappresentare almeno il 35 % del mangime utilizzato e almeno il 50 % nel caso di granoturco;
— nel caso di leguminose o di foraggi verdi, essi costituiscono, in peso, almeno il 5 % del mangime somministrato per gran parte del periodo di ingrasso;
— nel caso di prodotti lattiero-caseari, essi costituiscono, in peso, almeno il 5 % del mangime somministrato durante la fase di finissaggio.
Il termine «oca ingrassata con avena» può tuttavia essere utilizzato se durante la fase di finissaggio di 3 settimane le oche ricevono giornalmente almeno 500 g di avena.
b) «Estensivo al coperto»
Questa dicitura può figurare soltanto se:
— la densità per metro quadrato di superficie non supera:
—— i 15 capi, ma non più di 25 kg peso vivo, nel caso dei polli, giovani galli e capponi,
— i 25 kg di peso vivo nel caso delle anatre, delle faraone e dei tacchini,
— i 15 kg di peso vivo nel caso delle oche;
— gli animali non vengono macellati prima di aver raggiunto un'età di:
—— 56 giorni nel caso dei polli,
— 70 giorni nel caso dei tacchini,
— 112 giorni nel caso delle oche,
— 49 giorni nel caso delle anatre pechino,
— 70 giorni nel caso delle femmine di anatre mute,
— 84 giorni nel caso dei maschi di anatre mute,
— 65 giorni nel caso delle femmine di anatre «mulard»,
— 82 giorni nel caso delle faraone,
— 60 giorni nel caso delle oche giovani,
— 90 giorni nel caso dei galli giovani,
— 140 giorni nel caso dei capponi.
c) «All'aperto»
Questa dicitura può figurare soltante se:
— la densità nel ricovero e l'età alla macellazione rispettano le condizioni fissate alla lettera b), eccetto per i polli, per i quali la densità può essere aumentata a 13, ma non oltre 27,5 kg di peso vivo per metro quadrato, e per i capponi, per i quali la densità non deve superare i 7,5 capi per metro quadrato, con un massimale di 27,5 kg di peso vivo per metro quadrato;
— per almeno metà della durata del loro ciclo vitale, gli animali hanno la costante possibilità di eccedere, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto comprendenti una superficie in gran parte rivestita di vegetazione pari ad almeno:
—— 1 m2 per pollo o faraona,
— 2 m2 per anatra o per cappone.
— 4 m2 per tacchino od oca;
— nel caso delle faraone, i parchetti all'aperto possono essere sostituiti da una voliera di superficie pari almeno a quella del ricovero, con un'altezza di almeno 2 m. Ogni volatile dispone di posatoi di lunghezza corrispondente ad almeno 10 cm per capo in totale (edificio e voliera);
— il mangime somministrato nella fase di ingrasso contiene almeno il 70 % di cereali;
— il ricovero è provvisto di aperture di passaggio la cui luce complessiva è di almeno 4 m per 10 m2; di superficie dell'edificio.
d) «Rurale all'aperto»
Questa dicitura può figurare soltanto se:
— la densità per metro quadrato di superficie all'interno del ricovero non supera:
—— i 12 capi, ma non più di 25 kg di peso vivo, nel caso dei polli; tuttavia, qualora siano impiegati ricoveri mobili di superficie utile non superiore a 150 m2; e che restano aperti durante la notte, la densità per metro quadrato può raggiungere i 20 capi, ma non più di 40 kg;
— i 6,25 capi (fino all'età di 91 giorni, i 12 capi), ma non più di 35 kg di peso vivo, nel caso dei capponi;
— gli 8 capi, ma non più di 35 kg di peso vivo, nel caso dei maschi di anatra muta o pechino;
— i 10 capi, ma non più di 25 kg di peso vivo, nel caso delle femmine di anatra muta o pechino;
— gli 8 capi, ma non più di 35 kg di peso vivo, nel caso delle anatre «mulard»;
— i 13 capi, ma non più di 25 kg di peso vivo nel caso delle faraone;
— i 6,25 capi (fino all'età di 7 settimane, i 10 capi), ma non più di 35 kg di peso vivo, nel caso dei tacchini;
— i 5 capi (fino all'età di 6 settimane, i 10 capi), nel caso delle oche e i 3 capi se il finissaggio è operato in clausura durante le tre ultime settimane dell'ingrassamento, ma non più di 30 kg di peso vivo;
— la superficie totale utilizzabile dei ricoveri di ciascuna unità di produzione non supera i 1 600 m2;
— ciascun ricovero non contiene più di:
—— 4 800 polli,
— 5 200 faraone,
— 4 000 femmine di anatra muta o pechino o 3 200 maschi di anatra muta o pechino o 3 200 anatre «mulard»,
— 2 500 capponi, oche e tacchini;
— il ricovero è provvisto di aperture di passaggio la cui luce complessiva è di almeno 4 m per 100 m2 di superficie dell'edificio;
— gli animali hanno la costante possibilità di accedere, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto almeno fin dall'età di:
—— 6 settimane nel caso di polli e capponi,
— 8 settimane nel caso di anatre, oche, faraone e tacchini;
— i parchetti all'aperto comprendono una superficie in gran parte coperta di vegetazione almeno pari a:
—— 2 m2 per pollo, anatra muta, anatra pechino o faraona,
— 3 m2 per anatra «mulard»,
— 4 m2 per cappone, a partire dal 92° giorno (2 m2 fino al 91° giorno),
— 6 m2 per tacchino,
— 10 m2 per oca;
— nel caso delle faraone, i parchetti all'aperto possono essere sostituiti da una voliera di superficie pari almeno al doppio di quella del ricovero, con un'altezza di almeno 2 m. Ogni volatile dispone di posatoi di lunghezza corrispondente ad almeno 10 cm per capo in totale (edificio e voliera);
— gli animali ingrassati sono di una razza riconosciuta a crescita lenta;
— il mangime utilizzato nella fase di ingrasso contiene almeno il 70 % di cereali;
— l'età minima alla macellazione è di:
—— 81 giorni nel caso dei polli,
— 150 giorni nel caso dei capponi,
— 49 giorni nel caso delle anatre pechino,
— 70 giorni nel caso delle femmine di anatra muta,
— 84 giorni nel caso dei maschi di anatra muta,
— 92 giorni nel caso delle anatre «mulard»,
— 94 giorni nel caso delle faraone,
— 140 giorni nel caso dei tacchini e delle oche da carne, venduti interi,
— 98 giorni per le femmine di tacchino destinate al sezionamento,
— 126 giorni per i maschi di tacchino destinati al sezionamento,
— 95 giorni nel caso delle oche destinate alla produzione di fegato grasso e di «magret»,
— 60 giorni nel caso delle oche giovani;
e) «Rurale in libertà»
L'impiego di questa dicitura presuppone il rispetto delle condizioni indicate alla lettera d); gli animali devono però avere anche la costante possibilità di accedere, durante le ore diurne, a spazi all'aperto di superficie illimitata.
In caso di restrizione, anche d’ordine veterinario, all’accesso del pollame all’aperto, disposta a norma del diritto comunitario al fine di proteggere la salute degli uomini e degli animali, il pollame allevato secondo i metodi di produzione di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), eccetto le faraone allevate in voliera, può continuare ad essere commercializzato con una particolare indicazione del tipo di allevamento durante il periodo di applicazione della restrizione, ma in nessun caso per più di dodici settimane.
ALLEGATO V
DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI ACQUA RISULTANTE DAL DECONGELAMENTO
(Prova di sgocciolamento)
1. Oggetto e campo di applicazione
Questa tecnica è utilizzata per determinare la quantità d'acqua risultante dal decongelamento di polli congelati o surgelati. Se la quantità d'acqua proveniente dallo sgocciolamento, espressa in percentuale, in peso, della carcassa, comprese tutte le frattaglie commestibili contenute nell'imballaggio, supera il valore minimo fissato al punto 7, si ritiene che la carcassa abbia assorbito un eccesso d'acqua durante il trattamento.
2. Definizione
La quantità d'acqua determinata con questa tecnica si esprime in percentuale, in peso d'acqua sgocciolata, calcolando tale percentuale rispetto al peso totale della carcassa congelata o surgelata, comprese le frattaglie commestibili.
3. Principio
La carcassa congelata o surgelata, comprese eventualmente le frattaglie commestibili, è decongelata in condizioni controllate che consentono di calcolare il peso dell'acqua sgocciolata.
4. Attrezzatura
4.1. Una bilancia in grado di pesare fino a 5 kg con una precisione non inferiore a 1 g.
4.2. Sacchetti di plastica sufficientemente grandi per contenere la carcassa e muniti di un sistema sicuro di fissazione.
4.3. Una bacinella d'acqua sottoposta a controllo termostatico, in grado di contenere le carcasse descritte ai punti 5.5 e 5.6. La bacinella deve contenere una quantità d'acqua pari a almeno 8 volte il volume dei volatili da controllare ed in grado di mantenere l'acqua ad una temperatura di 42 ± 2 °C.
4.4. Carta da filtro o altre salviette di carta assorbente.
5. Tecnica
5.1. Prelevare, a caso, 20 carcasse dalla quantità di volatili sottoposti al controllo. Conservarli ad una temperatura massima di - 18 °C finché essi possano essere sottoposti alla prova di cui ai punti 5.2-5.11.
5.2. Asciugare la parete esterna dell'imballaggio per togliere il ghiaccio e l'acqua che vi aderiscono. Pesare l'imballaggio ed il suo contenuto arrotondando il peso al grammo più prossimo; si ottiene così M0.
5.3. Togliere dalla carcassa, ed eventualmente dalle frattaglie commestibili vendute insieme ad essa, l'imballaggio esterno. Lasciare asciugare e pesare l'imballaggio, arrotondando il peso al grammo più prossimo; si ottiene così M1.
5.4. Calcolare il peso della carcassa e delle frattaglie congelate, deducendo M1 da M0.
5.5. Introdurre la carcassa, comprese le frattaglie commestibili, in un solido sacchetto di plastica impermeabile, dirigendo la cavità addominale verso la parte inferiore e chiusa del sacchetto. Le dimensioni di quest'ultimo devono essere tali da poterlo fissare saldamente durante l'immersione nella bacinella, ma non eccessive e tali da permettere alla carcassa di non presentarsi più in posizione verticale.
5.6. La parte del sacchetto contenente la carcassa e le frattaglie commestibili va completamente immersa nell'acqua, mentre l'imboccatura resta aperta per consentire la fuoriuscita di quanta più aria possibile. Con l'eventuale ausilio di apposite sbarre o con l'introduzione di pesi, il sacchetto viene tenuto in posizione verticale in modo che l'acqua della bacinella non possa entrarvi. I singoli sacchetti non devono toccarsi.
5.7. Il sacchetto va lasciato a bagno nell'acqua, mantenuta ad una temperatura costante di 42 ± 2 °C, muovendolo o agitando l'acqua di continuo, finché il centro termico della carcassa (corrispondente, per le presentazioni senza frattaglie, alla parte più interna del muscolo pettorale, in prossimità dello sterno, per le presentazioni con le frattaglie al centro delle stesse) abbia raggiunto la temperatura di + 4 °C. La misurazione della temperatura si effettua su due carcasse scelte a caso. Le carcasse non devono rimanere immerse per un tempo superiore a quello necessario per raggiungere la citata temperatura di + 4 °C. A titolo indicativo, la durata dell'immersione per carcasse conservate a – 18 °C è dell'ordine di:
Classe ponderale (g) |
Peso carcassa + frattaglie (g) |
Tempo indicativo di immersione in minuti |
|
Polli con frattaglie |
Polli senza frattaglie |
||
< 800 |
< 825 |
77 |
92 |
850 |
825 — 874 |
82 |
97 |
900 |
875 — 924 |
85 |
100 |
950 |
925 — 974 |
88 |
103 |
1 000 |
975 — 1 024 |
92 |
107 |
1 050 |
1 025 — 1 074 |
95 |
110 |
1 100 |
1 050 — 1 149 |
98 |
113 |
1 200 |
1 150 — 1 249 |
105 |
120 |
1 300 |
1 250 — 1 349 |
111 |
126 |
1 400 |
1 350 — 1 449 |
118 |
133 |
Oltre i 1 400 g i tempi si allungano di sette minuti per ogni 100 g supplementari. Se il tempo indicativo di immersione non è sufficiente a far raggiungere la temperatura di + 4 °C alle due carcasse controllate, il decongelamento deve proseguire finché il centro termico delle stesse è effettivamente a + 4 °C.
5.8. Togliere il sacchetto ed il suo contenuto dalla bacinella d'acqua; forare la base del sacchetto per consentire l'uscita dell'acqua proveniente dal decongelamento. Lasciare sgocciolare il sacchetto ed il suo contenuto per un'ora ad una temperatura ambiente compresa tra + 18 °C + 25 °C.
5.9. Ritirare la carcassa decongelata dal sacchetto ed estrarre (ove sia presente) l'imballaggio contenente le frattaglie dalla cavità addominale. Asciugare l'interno e l'esterno della carcassa con carta filtro o salviette di carta. Forare l'imballaggio contenente le frattaglie e, una volta uscita l'acqua, asciugare il più possibile l'imballaggio e le frattaglie decongelate.
5.10. Determinare il peso totale della carcassa decongelata e delle frattaglie nonché del loro imballaggio arrotondandolo al grammo più prossimo; si ottiene così M2.
5.11. Determinare il peso dell'imballaggio che conteneva le frattaglie, arrotondandolo al grammo più prossimo; si ottiene così M3.
6. Calcolo del risultato
Si ottiene la quantità d'acqua proveniente da decongelamento, espressa in percentuale, in peso, della carcassa congelata o surgelata (comprese le frattaglie) applicando la formula seguente:
7. Valutazione del risultato
Se per il campione di 20 carcasse la quantità media d'acqua proveniente dal decongelamento è superiore alle percentuali di seguito indicate, si ritiene che la quantità d'acqua assorbita durante il trattamento superi il valore limite.
Le percentuali in parola sono:
— per il raffreddamento ad aria: 1,5 %;
— per il raffreddamento per aspersione e ventilazione: 3,3 %;
— per il raffreddamento per immersione: y 5,1 %.
ALLEGATO VI
DETERMINAZIONE DEL TENORE TOTALE D'ACQUA DEI POLLI
(Analisi chimica)
1. Oggetto e campo di applicazione
Questo metodo è utilizzato per valutare il tenore totale d'acqua dei polli congelati o surgelati. Il metodo comporta la determinazione dei tenori d'acqua e di proteine di campioni prelevati da carcasse omogeneizzate di tali volatili. Il tenore totale d'acqua così determinato è paragonato col valore limite espresso dalle formule di cui al punto 6.4 per determinare se sia stata o meno assorbita acqua in eccesso durante il processo. Se l'analisi sospetta la presenza di qualsiasi sostanza che possa influenzare la valutazione, prenderà precauzioni appropriate.
2. Definizioni
Carcassa: la carcassa del volatile con ossa, cartilagine ed eventualmente frattaglie.
Frattaglie: fegato, cuore, ventriglio e collo.
3. Principio
Il tenore d'acqua e di proteine è determinato con i metodi descritti nelle norme ISO (International Organization for Standardization) o con altri metodi di analisi approvati dal Consiglio.
Il limite massimo del tenore totale d'acqua della carcassa viene desunto dal tenore di proteine della carcassa, che può essere legato al tenore d'acqua fisiologica.
4. Attrezzatura e reagenti
4.1. Bilancia per pesare le carcasse e relativi involucri con una precisione non inferiore a 1 g.
4.2. Ascia o sega per carne per sezionare la carcassa in pezzi che possano essere introdotti nel trituratore.
4.3. Trituratore e miscelatore di grande potenza, in grado di omogeneizzare pezzi interi di volatile congelato o surgelato.
Nota: Non si raccomanda alcun tipo particolare di tritacarne. Esso dovrebbe essere abbastanza potente da permettere di minuzzare carni ed ossi surgelati o congelati, in modo da ottenere campioni omogenei corrispondenti a quelli che si potrebbero ottenere impiegando un tritacarne provvisto di un disco con perforazioni da 4 mm.
4.4. Per la determinazione del tenore d'acqua effettuata secondo la norma ISO 1442: come specificato in questo metodo.
4.5. Per la determinazione del tenore di proteine secondo la norma ISO 937: come specificato in questo metodo.
5. Procedimento
5.1. Prelevare a caso 7 carcasse dalla partita di volatili sottoposta al controllo e mantenerle allo stato congelato attendendo l'inizio dell'analisi di cui ai punti da 5.2 a 5.6.
Invece di effettuare un'analisi di ciascuna delle sette carcasse separatamente, si può anche procedere all'analisi di un campione composto dalle sette carcasse.
5.2. Procedere all'esame nell'ora successiva al ritiro delle carcasse dal congelatore.
a) Asciugare la parte esterna dell'imballaggio per togliere il ghiaccio e l'acqua che vi aderiscono. Pesare ogni carcassa e liberarla dall'imballaggio. Dopo aver tagliato la carcassa in piccoli pezzi, eliminare per quanto possibile i materiali di imballaggio che avvolgono le frattaglie. Determinare il peso totale della carcassa, comprese le frattaglie e il ghiaccio della carcassa, escluso il peso del materiale d'imballaggio tolto, arrotondandolo al grammo più prossimo per ottenere il valore P1.
b) Nel caso di un'analisi di un campione composto, determinare il peso totale delle sette carcasse, preparate conformemente al punto 5.3.a) per ottenere il valore P7.
a) Tritare la totalità della carcassa, il cui peso dà il valore P1 in un tritacarne corrispondente alle indicazioni del punto 4.3 (e, se necessario, mescolare con un miscelatore) in modo da ottenere un prodotto omogeneo sul quale può essere prelevato un campione rappresentativo di ogni carcassa.
b) Nel caso di un'analisi di un campione composto, tritare la totalità delle sette carcasse di cui il peso dà il valore P7 in un tritacarne corrispondente alle indicazioni del punto 4.3 (e, se necessario, mescolare con un miscelatore) in modo da ottenere un prodotto omogeneo sul quale possano essere prelevati due campioni rappresentativi delle sette carcasse.
Analizzare i due campioni come descritto ai punti 5.5 e 5.6.
5.5. Prelevare un campione dell'omogeneizzato e utilizzarlo immediatamente per determinare il suo tenore d'acqua secondo il metodo descritto nella norma ISO 1442, in modo da ottenere il tenore d'acqua indicato con «a %».
5.6. Prelevare anche un altro campione dell'omogeneizzato e utilizzarlo immediatamente per determinare il tenore di azoto secondo il metodo descritto nella norma ISO 937. Convertire questo tenore di azoto in tenore di proteine grezze indicato con «b %», moltiplicandolo per il coefficiente 6,25.
6. Calcolo dei risultati
a) Il peso dell'acqua (W) contenuta in ogni carcassa è dato dalla formula aP1/100 e il peso delle proteine (RP) dalla formula bP1/100, espressi in grammi.
Determinare i totali dei pesi dell'acqua (W7) e dei pesi delle proteine (RP7) delle sette carcasse analizzate.
b) Nel caso di un'analisi di un campione composto, determinare il tenore medio d'acqua (a %) e proteine (b %) dei due campioni analizzati. Il peso dell'acqua (W7) delle sette carcasse è dato dalla formula aP7/100 e il peso delle proteine (RP7) dalla formula bP7/100, espressi in grammi.
6.2. Determinare il peso medio d'acqua (WA) e di proteine (RPA) dividendo W7 e RP7 per sette.
6.3. Il tenore teorico di acqua fisiologica determinato mediante questo metodo può essere calcolato con la seguente formula:
— polli: 3,53 × RPA + 23
a) Raffreddamento ad aria
Assumendo il minimo assorbimento d'acqua tecnicamente inevitabile al momento della preparazione pari al 2 % ( 7 ), i valori massimi tollerabili del tenore totale d'acqua (WG) espresso in grammi (compreso l'intervallo di fiducia) determinato mediante questo metodo, si ottengono dalle seguenti formule:
— polli: WG = 3,65 × RPA + 42
b) Raffreddamento per aspersione e ventilazione
Assumendo il minimo assorbimento d'acqua tecnicamente inevitabile al momento della preparazione pari al 4,5 % (7) , i valori massimi tollerabili del tenore totale d'acqua (WG) espresso in grammi (compreso l'intervallo di fiducia) determinato mediante questo metodo, si ottengono dalle seguenti formule:
— polli: WG = 3,79 × RPA + 42
c) Raffreddamento per immersione
Assumendo l'assorbimento d'acqua tecnicamente inevitabile al momento della preparazione pari al 7 % (7) , i valori massimi tollerabili del tenore totale d'acqua (WG) espresso in grammi (compreso l'intervallo di fiducia) determinato mediante questo metodo, si ottengono dalle seguenti formule:
— polli: WG = 3,93 × RPA + 42
6.5. Se il valor medio del tenore d'acqua (WA) delle sette carcasse, determinato in base al punto 6.2, non è superiore ai valori massimi di cui al punto 6.4 (WG), la quantità di pollame sottoposto a controllo è considerata conforme.
ALLEGATO VI bis
DETERMINAZIONE DEL TENORE TOTALE D'ACQUA DEI TAGLI DI POLLAME
(Prova chimica)
1. Oggetto e campo d'applicazione
Il presente metodo deve essere impiegato per determinare il tenore totale d'acqua di certi tagli di pollame. Esso comporta la determinazione del tenore d'acqua e di proteine dei campioni a partire dai tagli di pollame omogeneizzati. Il tenore totale d'acqua così determinato deve essere confrontato col valore limite indicato dalle formule di cui al punto 6.4 per stabilire se durante la trasformazione sia stata trattenuta o meno acqua in eccesso. Qualora sospetti la presenza di una qualunque sostanza capace di interferire nella valutazione, l'analista deve prendere le precauzioni del caso.
2. Definizioni e procedure di campionamento
Le definizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si applicano ai tagli di pollame di cui all'articolo 14 ter. L'entità dei campioni deve essere almeno la seguente:
— Petti di pollo: metà del petto
— Filetto di petto di pollo: metà del petto, disossato e senza pelle
— Petto di tacchino, filetto/fesa di tacchino e carne di coscia di tacchino disossata: porzioni da 100 g circa
— Altri tagli: come definito all'articolo 1, paragrafo 2.
Nel caso di prodotti sfusi congelati o surgelati (tagli non imballati al pezzo), gli imballaggi dai quali devono essere prelevati i campioni possono essere mantenuti ad una temperatura di 0 °C fino al momento della rimozione dei singoli tagli.
3. Principio
Il tenore d'acqua e di proteine si determina conformemente ai metodi riconosciuti dall'ISO (Organizzazione internazionale di normalizzazione) o ad altri metodi di analisi approvati dal Consiglio.
Il tenore massimo totale ammissibile d'acqua nei tagli di pollame deve essere valutato a partire dal tenore di proteine dei tagli, che può essere correlato al tenore di acqua fisiologica.
4. Apparecchiatura e reattivi
4.1. Bilancia per pesare i tagli e gli involucri, capace di pesare con una precisione superiore a ± 1 grammo.
4.2. Mannaia o sega per ridurre i tagli in pezzi di dimensioni appropriate al tritacarne adoperato.
4.3. Tritacarne e miscelatore per lavoro pesante, capace di omogeneizzare i tagli di pollame o parti di essi.
Nota: Non si raccomanda nessun particolare modello di tritacarne. Questo deve essere abbastanza potente da poter sminuzzare anche le ossa e le carni allo stato congelato o surgelato, in modo da ottenere una miscela omogenea corrispondente a quella ottenuta con un tritacarne provvisto di un disco con fori da 4 mm.
4.4. Apparecchiatura come specificato nella norma ISO 1442, per la determinazione del tenore d'acqua.
4.5. Apparecchiatura come specificato nella norma ISO 937, per la determinazione del tenore di proteine.
5. Modo di operare
5.1. Prelevare a caso cinque tagli sulla quantità di tagli da pollame da controllare: in ogni caso, essi debbono essere mantenuti allo stato congelato o refrigerato, secondo i casi, fino al momento dell'analisi secondo i punti da 5.2 a 5.6.
I campioni di prodotti sfusi congelati o surgelati di cui al paragrafo 2 possono essere mantenuti ad una temperatura di 0 °C fino all'inizio dell'analisi.
L'analisi può essere eseguita sia su ciascuno dei cinque tagli, sia su un campione composto dai cinque tagli.
5.2. La preparazione deve essere iniziata nell'ora successiva alla rimozione dei tagli dal frigorifero o dal surgelatore.
a) Detergere l'esterno dell'imballaggio strofinandolo per rimuoverne l'acqua e il ghiaccio superficiale. Pesare i singoli tagli, allontanando l'eventuale materiale che li avvolge. Dopo aver ridotto i vari tagli in pezzi più piccoli, determinare il peso con l'approssimazione di un grammo, detraendo il peso dell'eventuale materiale d'imballaggio: sia «P1» il peso così ottenuto.
b) Nel caso dell'analisi di un campione composto, determinare il peso totale dei cinque tagli, preparati conformemente al punto 5.3: sia «P5» il peso così ottenuto.
a) Detergere l'esterno dell'imballaggio strofinandolo per rimuoverne l'acqua e il ghiaccio superficiale. Pesare i singoli tagli, allontanando l'eventuale materiale che li avvolge. Dopo aver ridotto i vari tagli in pezzi più piccoli, determinare il peso con l'approssimazione di un grammo, detraendo il peso dell'eventuale materiale d'imballaggio: sia «P1» il peso così ottenuto.
b) Nel caso dell'analisi di un campione composto, determinare il peso totale dei cinque tagli, preparati conformemente al punto 5.3: sia «P5» il peso così ottenuto.
a) Sminuzzare in tritacarne, come indicato al punto 4.3, il taglio intero di peso «P1» (se necessario, omogeneizzarlo con un miscelatore), in modo da ottenere un materiale omogeneo dal quale si possa prelevare un campione rappresentativo di ciascun taglio.
b) Nel caso dell'analisi di un campione composto, sminuzzare in tritacarne, come indicato al punto 4.3, tutti i cinque tagli di peso complessivo «P5» (se necessario, omogeneizzarli con un miscelatore), in modo da ottenere un materiale omogeneo dal quale si possano prelevare due campioni rappresentativi dei cinque tagli.
a) Sminuzzare in tritacarne, come indicato al punto 4.3, il taglio intero di peso «P1» (se necessario, omogeneizzarlo con un miscelatore), in modo da ottenere un materiale omogeneo dal quale si possa prelevare un campione rappresentativo di ciascun taglio.
b) Nel caso dell'analisi di un campione composto, sminuzzare in tritacarne, come indicato al punto 4.3, tutti i cinque tagli di peso complessivo «P5» (se necessario, omogeneizzarli con un miscelatore), in modo da ottenere un materiale omogeneo dal quale si possano prelevare due campioni rappresentativi dei cinque tagli.
Analizzare i due campioni come indicato ai punti 5.5 e 5.6.
5.5. Prelevare un campione del materiale omogeneizzato ed impiegarlo immediatamente per determinare il tenore d'acqua conformemente alla norma ISO 1442: sia «a %» il tenore d'acqua.
5.6. Prelevare un altro campione del materiale omogeneizzato ed impiegarlo immediatamente per determinare il tenore di azoto conformemente alla norma ISO 937. Moltiplicando il tenore di azoto per il fattore 6,25 si otterrà il tenore «b %» di proteina grezza.
6. Calcolo dei risultati
a) Il peso (W) dell'acqua di ciascun taglio sarà dato dall'espressione W = P1/100 ed il peso di proteine (RP) dall'espressione RP = bP1/100: in ambedue i casi i risultati vanno espressi in grammi.
Determinare la somma dei pesi di acqua (W5) e di proteine (RP5) nei cinque tagli analizzati.
b) Nel caso dell'analisi di un campione composto, determinare il tenore medio di acqua e di proteine dei due campioni analizzati: siano rispettivamente a % e b % i valori così ottenuti. Il peso dell'acqua (W5) nei cinque tagli è dato dall'espressione W5 = P5/100 e quello (RP5) delle proteine è dato dall'espressione RP5 = bP5/100: ambedue i valori vanno espressi in grammi.
a) Il peso (W) dell'acqua di ciascun taglio sarà dato dall'espressione W = P1/100 ed il peso di proteine (RP) dall'espressione RP = bP1/100: in ambedue i casi i risultati vanno espressi in grammi.
Determinare la somma dei pesi di acqua (W5) e di proteine (RP5) nei cinque tagli analizzati.
b) Nel caso dell'analisi di un campione composto, determinare il tenore medio di acqua e di proteine dei due campioni analizzati: siano rispettivamente a % e b % i valori così ottenuti. Il peso dell'acqua (W5) nei cinque tagli è dato dall'espressione W5 = P5/100 e quello (RP5) delle proteine è dato dall'espressione RP5 = bP5/100: ambedue i valori vanno espressi in grammi.
6.2. Calcolare il peso medio di acqua (WA) e di proteine (RPA) dividendo rispettivamente per cinque i valori di W5 e di RP5.
6.3. Il rapporto fisiologico W/RP determinato col presente metodo è il seguente:
— filetto/fesa di pollo: 3,19 ± 0,12,
— cosce e quarti di pollo: 3,78 ± 0,19,
— filetto/fesa di tacchino: 3,05 ± 0,15,
— cosce di tacchino: 3,58 ± 0,15,
— carne di coscia di tacchino disossata: 3,65 ± 0,17.
6.4. Ammettendo che il tenore minimo d'acqua assorbita durante la preparazione ed inevitabile sul piano tecnico rappresenti il 2 %, 4 % o 6 % ( 8 ) a seconda del tipo di prodotto e dei metodi di refrigerazione seguiti, il valore massimo ammissibile per il rapporto W/RP determinato col presente metodo è il seguente:
Refrigerati ad aria |
Refrigerati a spruzzo |
Refrigerati per immersione |
|
Filetto/fesa di pollo, senza pelle |
3,40 |
3,40 |
3,40 |
Petto di pollo, con pelle |
3,40 |
3,50 |
3,60 |
Sovraccosce, fusi, cosce, coscette di pollo, quarti di pollo, con pelle |
4,05 |
4,15 |
4,30 |
Filetto/fesa di tacchino, senza pelle |
3,40 |
3,40 |
3,40 |
Petto di tacchino con pelle |
3,40 |
3,50 |
3,60 |
Sovraccosce, fusi, cosce di tacchino, con pelle |
3,80 |
3,90 |
4,05 |
Carne di coscia di tacchino disossata, senza pelle |
3,95 |
3,95 |
3,95 |
Se il rapporto medio WA/RPA dei cinque tagli, calcolato a partire dai valori di cui al punto 6.2, non supera il rapporto indicato al punto 6.4, la quantità di tagli di pollame sottoposta al controllo deve essere considerata rispondente alla norma.
ALLEGATO VII
VERIFICA DELL'ASSORBIMENTO DI ACQUA NELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE
(Prova presso l'impianto)
1. Almeno una volta per periodo di lavorazione di otto ore:
prelevare a caso 25 carcasse dalla catena di eviscerazione, immediatamente dopo l'eviscerazione e l'asportazione delle frattaglie e del grasso e prima del primo lavaggio successivo.
2. Se necessario, tagliare il collo lasciando la pelle del collo attaccata alla carcassa.
3. Identificare ciascuna carcassa individualmente. Pesare ciascuna carcassa e registrarne il peso, arrontondatoarrotondato al grammo più prossimo.
4. Rimettere le carcasse che sono oggetto di controllo sulla catena di eviscerazione, affinché esse proseguano il corso normale delle operazioni di lavaggio, di refrigerazione, di sgocciolamento, ecc.
5. Riprendere le carcasse etichettate al termine della catena di sgocciolamento, senza sottoporle ad uno sgocciolamento di durata superiore a quello normalmente praticato per i volatili della partita da cui proviene il campione.
6. Il campione è formato dalle prime 20 carcasse recuperate. Queste vengono nuovamente pesate. Il loro peso, arrotondato al grammo più prossimo, è indicato in corrispondenza del peso constatato all'atto della prima pesatura. La prova è nulla se si recuperano meno di 20 carcasse identificate.
7. Togliere i marchi di identificazione dalle carcasse della campionatura e sottoporre le carcasse alle abituali operazioni di imballaggio.
8. Determinare la percentuale di assorbimento d'acqua deducendo il peso totale delle 20 carcasse esaminate prima del lavaggio dal peso totale di tali carcasse dopo il lavaggio, la refrigerazione e lo sgocciolamento, dividendo la differenza per il peso iniziale e moltiplicando per 100.
8 bis. In luogo della pesatura manuale descritta sopra ai punti da 1 a 8, si può utilizzare la pesatura automatica per determinare la percentuale di assorbimento d'acqua dello stesso numero di carcasse, applicando gli stessi principi, a condizione che la pesatura automatica sia stata precedentemente approvata a tale scopo dall'autorità competente.
9. Il risultato non deve superare le percentuali seguenti del peso iniziale della carcassa o qualsiasi altra cifra che consenta di rispettare il tenore totale tollerato di acqua estranea:
— per il raffreddamento ad aria: |
0 %, |
— per il raffreddamento per aspersione o ventilazione: |
2 %, |
— per il raffreddamento per immersione: |
4,5 %. |
ALLEGATO VIII
ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO
Belgio
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)
Eenheid Technologie en Voeding
Productkwaliteit en voedselveiligheid
Brusselsesteenweg 370
B-9090 Melle
Bulgaria
Национален Диагностичен Научно-изследователски Ветеринарно-Медицински Институт
(National Diagnostic Research Veterinary Medicine Institute)
бул. «Пенчо Славейков» 15
(15, Pencho Slaveikov str.)
София – 1606
(Sofia – 1606)
Repubblica ceca
Státní veterinární ústav Jihlava
Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků
Rantířovská 93
CZ-586 05 Jihlava
Danimarca
Fødevarestyrelsen
Fødevareregion Øst
Afdeling for Fødevarekemi
Søndervang 4
DK-4100 Ringsted
Germania
Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel
Standort Kulmbach
E.C.-Baumann-Straße 20
D-95326 Kulmbach
Estonia
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kreutzwaldi 30
EE-51006 Tartu
Grecia
Ministry of Rural Development & Food
Veterinary Laboratory of Larisa
7th km Larisa-Trikalοn st.
GR-411 10 Larisa
Spagna
Laboratorio Arbitral Agroalimentario
Carretera de La Coruña, km 10,700
E-28023 Madrid
Francia
Unité hygiène et qualité des produits avicoles
Laboratoire central de recherches avicoles et porcines
Centre National d'études vétérinaires et alimentaires
Beaucemaine — B.P. 53
F-22400 Ploufragan
Irlanda
National Food Centre
Teagasc
Dunsinea
Castleknock
IE-Dublin 15
Italia
Ministero Politiche Agricole e Forestali
Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Laboratorio di Modena
Via Jacopo Cavedone n. 29
I-41100 Modena
Cipro
Agricultural Laboratory
Department of Agriculture
Loukis Akritas Ave; 14
CY-Lefcosia (Nicosia)
Lettonia
Pārtikas un veterinārā dienesta
Nacionālais diagnostikas centrs
Lejupes iela 3,
Rīga, LV-1076
Lituania
Nacionalinė veterinarijos laboratorija
J.Kairiūkščio g. 10
LT-2021 Vilnius
Lussemburgo
Laboratoire National de Santé
Rue du Laboratoire, 42
L-1911 Luxembourg
Ungheria
Országos Élelmiszervizsgáló Intézet
Budapest 94. Pf. 1740
Mester u. 81.
HU-1465
Malta
Malta National Laboratory
UB14, San Gwann Industrial Estate
San Gwann, SGN 09
Malta
Paesi Bassi
RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid
Bornsesteeg 45, gebouw 123
NL-6708 AE Wageningen
Austria
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien
Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren
Spargelfeldstraße 191
A-1226 Wien
Polonia
Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Reymonta 11/13
PL-60-791 Poznań
Portogallo
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE
Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA
Av. Conde Valbom, 98
P-1050-070 LISBOA
Romania
Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară
Str. Câmpul Moșilor, nr. 5, Sector 2
București
Slovenia
Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Nacionalni veterinarski inštitut
Gerbičeva 60
SI-1115 Ljubljana
Slovacchia
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Botanická 15
SK-842 52 Bratislava
Finlandia
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3
FIN-00710 Helsinki
Svezia
Livsmedelsverket
Box 622
S-75126 Uppsala
Regno Unito
Laboratory of the Government Chemist
Queens Road
Teddington
TW11 0LY
ALLEGATO IX
Compiti e struttura organizzativa del comitato di esperti nel controllo del tenore d’acqua delle carni di pollame
Al comitato di esperti di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 14, sono affidati i seguenti compiti:
a) fornire ai laboratori nazionali di riferimento informazioni sui metodi di analisi e sulle prove comparative del tenore d’acqua nelle carni di pollame;
b) coordinare l’applicazione, da parte dei laboratori nazionali di riferimento, dei metodi di cui alla lettera a), in particolare mediante l’organizzazione di prove comparative e valutative;
c) sostenere i laboratori nazionali di riferimento nelle prove valutative prestando assistenza scientifica per la valutazione dei dati statistici e per l’elaborazione di relazioni;
d) coordinare la sperimentazione di nuovi metodi di analisi ed informare i laboratori nazionali di riferimento in merito ai progressi compiuti in questo campo;
e) prestare assistenza tecnica e scientifica ai servizi della Commissione, segnatamente nei casi di contestazione dei risultati delle analisi da parte degli Stati membri.
Il comitato di esperti di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 14, è organizzato come segue:
Il comitato di esperti per il controllo del tenore d’acqua delle carni di pollame è formato da rappresentanti dell’Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) della direzione generale Centro comune di ricerca (JRC), della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale e di tre laboratori nazionali di riferimento. Il rappresentante dell’IRMM funge da presidente del comitato e designa i laboratori nazionali di riferimento secondo un criterio di rotazione. Le autorità degli Stati membri responsabili del laboratorio nazionale di riferimento designato nominano quindi i singoli esperti nel controllo del tenore d’acqua dei prodotti alimentari che dovranno prestare la loro opera in seno al comitato. Ogni anno a rotazione viene sostituito uno dei laboratori nazionali di riferimento partecipanti, in modo da garantire al comitato una certa continuità. Le spese incorse dagli esperti degli Stati membri e/o dai laboratori nazionali di riferimento nell’esercizio delle loro funzioni a norma del presente paragrafo sono a carico dei rispettivi Stati membri.
Compiti dei laboratori nazionali di riferimento
Ai laboratori nazionali di riferimento elencati nell’allegato VIII sono affidati i seguenti compiti:
a) coordinare le attività dei laboratori nazionali incaricati dell’analisi del tenore d’acqua della carne di pollame;
b) assistere l’autorità competente dello Stato membro nell’organizzazione del sistema di controllo del tenore d’acqua della carne di pollame;
c) partecipare a prove comparative (prove valutative) tra i vari laboratori nazionali di cui alla lettera a);
d) provvedere alla diffusione delle informazioni fornite dal comitato di esperti presso l’autorità competente dello Stato membro e i laboratori nazionali di cui alla lettera a);
e) collaborare con il comitato di esperti e, nel caso in cui il laboratorio nazionale sia designato a farne parte, preparare i campioni necessari per le prove, incluse le prove di omogeneità e provvedere alla loro spedizione nei modi appropriati.
( 1 ) GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 1.
( 2 ) GU n. L 46 del 21. 2. 1976, pag. 1.
( 3 ) GU n. L 311 del 4. 11. 1978, pag. 21.
( 4 ) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.
( 5 ) Bruciatura da congelamento: (con riferimento ad uno scadimento qualitativo) disidratazione irreversibile locale o diffusa della pelle e/o della carne, che può manifestarsi con alterazioni:
— del colore originario (generalmente con un impallidimento), e/o
— del sapore e dell'odore (insipidezza o rancidità), e/o
— della consistenza (essiccamento, spugnosità).
( 6 ) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23
( 7 ) Calcolato rispetto alla carcassa, esclusa l'acqua estranea assorbita.
( 8 ) Calcolato in base al taglio, esclusa l'acqua estranea assorbita. Per i filetti (senza pelle) e la carne di coscia di tacchino disossata, la percentuale è pari al 2 % per ciascuno dei metodi di refrigerazione.