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Document 01991L0671-20140320

Consolidated text: Direttiva del Consiglio del 16 dicembre 1991 relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli (91/671/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/671/2014-03-20

1991L0671 — IT — 20.03.2014 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

▼M1

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1991

relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli

(91/671/CEE)

▼B

(GU L 373, 31.12.1991, p.26)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DIRETTIVA 2003/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 aprile 2003

  L 115

63

9.5.2003

►M2

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/37/UE DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2014

  L 59

32

28.2.2014




▼B

▼M1

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1991

relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli

(91/671/CEE)

▼B



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

considerando che le disposizioni nazionali di legge sull'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza, presentano ampie divergenze e che è quindi necessario armonizzare le modalità di tale uso obbligatorio;

considerando che occorre armonizzare l'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza negli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate, per garantire una maggiore sicurezza stradale agli utenti della strada;

considerando che le direttive 76/115/CEE ( 4 ) e 77/541/CEE ( 5 ) riguardano i requisiti tecnici relativi alle cinture di sicurezza imposte ai veicoli a motore, ma non l'uso delle cinture di sicurezza;

considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno inteso assicurare, con la risoluzione del 19 dicembre 1984 ( 6 ), l'adozione sollecita di misure per la promozione della sicurezza stradale, invitando la Commissione a presentare proposte in tal senso;

considerando che il Parlamento europeo, in risoluzioni relative alla sicurezza stradale ( 7 ), ha raccomandato di rendere obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza per tutti i passeggeri, bambini compresi, su tutte le strade e su tutti i sedili dei veicoli per passeggeri (esclusi gli autoveicoli in servizio come mezzi di trasporto pubblico);

considerando che occorre prevedere l'uso obbligatorio dei sistemi di ritenuta per bambini sui sedili provvisti di cinture di sicurezza;

considerando che, in attesa di norme comunitarie armonizzate riguardanti i sistemi di ritenuta per bambini, occorre che tutti gli Stati membri riconoscano quelle rispondenti ai requisiti nazionali degli Stati membri;

considerando che vari studi hanno mostrato che i sedili posteriori sono quasi altrettanto pericolosi di quelli anteriori per i passeggeri che non facciano uso della cintura di sicurezza, i quali aggravano anche il rischio di ferimento dei passeggeri dei sedili anteriori; e che è quindi possibile ridurre ulteriormente il numero dei casi letali e di ferimenti rendendo obbligatorio l'uso della cintura di sicurezza sui sedili posteriori;

considerando che, nel fissare la data di applicazione dei provvedimenti formanti oggetto della presente direttiva, si deve lasciar tempo per l'adozione delle necessarie misure di applicazione, soprattutto in quegli Stati ove non siano ancora previste norme in materia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



▼M1

Articolo 1

1.  La presente direttiva si applica a qualsiasi veicolo a motore delle categorie M1, M2, M3 e N1, N2 e N3, definite nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE ( 8 ), destinato a circolare su strada, munito di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.

2.  Ai sensi della presente direttiva:

 le definizioni dei sistemi di sicurezza, comprendenti le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini per quanto riguarda i veicoli da categoria M1 e N1, e dei relativi componenti, sono quelle riportate nell'allegato I della direttiva 77/541/CEE ( 9 ),

 «rivolto all'indietro» significa orientato nella direzione opposta alla normale direzione di marcia del veicolo.

3.  I sistemi di ritenuta per bambini si suddividono in cinque «gruppi di massa»:

a) gruppo 0 per i bambini di peso inferiore a 10 kg;

b) gruppo 0 + per i bambini di peso inferiore a 13 kg;

c) gruppo I per i bambini di peso compreso tra 9 kg e 18 kg;

d) gruppo II per i bambini di peso compreso tra 15 kg e 25 kg;

e) gruppo III per i bambini di peso compreso tra 22 kg e 36 kg.

4.  I sistemi di ritenuta per bambini possono essere suddivisi in due classi:

a) la classe integrale, che può includere una combinazione di cinghie o di componenti flessibili con una fibbia di sicurezza, dispositivi di regolazione, parti di fissaggio e, in alcuni casi, un sedile supplementare e/o uno schermo di protezione, che possono essere ancorati mediante la propria o le proprie cinghie integrali;

b) la classe non integrale, che può includere un sistema di ritenuta parziale che, se usato in combinazione con una cintura di sicurezza per adulti che passa attorno al corpo del bambino o blocca il dispositivo in cui quest'ultimo è collocato, forma un sistema completo di ritenuta per bambini.

Articolo 2

1.  Veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3:

a) 

▼M2

i) Gli Stati membri prescrivono che tutti gli occupanti dei veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 in circolazione utilizzino i sistemi di sicurezza di cui i veicoli sono provvisti.

I bambini di statura inferiore a 150 cm che viaggiano sui veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 provvisti di sistemi di sicurezza, devono essere assicurati al sedile mediante un sistema di ritenuta per bambini di classe integrale o non integrale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), adeguato alle caratteristiche fisiche del bambino conformemente:

 alla classificazione, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, dei sistemi di ritenuta per bambini ai sensi della lettera c), punto i), del presente paragrafo;

 alle dimensioni e al peso massimo dell’occupante al quale è destinato il sistema di ritenuta, come indicato dal fabbricante, per i sistemi di ritenuta del bambino omologati ai sensi della lettera c), punto ii), del seguente paragrafo.

Sui veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 sprovvisti di sistemi di sicurezza:

 i bambini di età inferiore ai tre anni non possono viaggiare,

 i bambini di età superiore ai tre anni la cui statura non raggiunge i 150 cm, fatto salvo il punto ii), non possono occupare un sedile anteriore.

▼M1

ii) Gli Stati membri possono permettere, nel loro territorio, che i bambini la cui statura non raggiunge i 150 cm ma è comunque di almeno 135 cm siano assicurati al sedile da una cintura di sicurezza per adulti. Detti limiti di statura sono riesaminati secondo la procedura di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 2.

iii) Gli Stati membri possono tuttavia permettere che, nel loro territorio, i bambini di cui ai punti i) e ii) non siano assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini durante gli spostamenti in taxi. Tuttavia detti bambini, quando viaggiano in taxi sprovvisti di sistemi di ritenuta, non possono occupare un sedile anteriore.

b) I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag non sia stato disattivato, anche mediante disattivazione automatica adeguata.

▼M2

c) I sistemi di ritenuta per bambini utilizzati devono essere omologati conformemente al:

i) regolamento UNECE 44/03 o alla direttiva 77/541/CEE, oppure

ii) al regolamento UNECE n. 129, oppure

alle loro eventuali successive modifiche.

Il sistema di ritenuta per bambini deve essere installato in conformità alle informazioni sul montaggio (ad es. manuale di istruzioni, foglio illustrativo, pubblicazione elettronica) fornite dal fabbricante, che precisano in quale misura e su quali tipi di veicolo è possibile utilizzare tale sistema in condizioni di sicurezza.

▼M1

d) Sino al 9 maggio 2008, gli Stati membri possono permettere l'utilizzazione di sistemi di ritenuta per bambini omologati conformemente alle norme nazionali vigenti nello Stato membro alla data di messa in servizio del sistema oppure alle norme nazionali equivalenti al regolamento 44/03 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alla direttiva 77/541/CEE.

2.  Veicoli di categoria M2 e M3:

a) Gli Stati membri prescrivono che tutti gli occupanti, a partire da tre anni di età, dei veicoli di categoria M2 e M3 in circolazione utilizzino, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli sono provvisti.

I sistemi di ritenuta per bambini sono omologati a norma del paragrafo 1, lettere c) e d).

b) I passeggeri dei veicoli di categoria M2 e M3 devono essere informati dell'obbligo di portare cinture di sicurezza quando sono seduti e il veicolo è in movimento. L'informazione deve essere fornita in almeno uno dei seguenti modi:

 dal conducente,

 dal bigliettaio o dalla persona designata come capogruppo,

 mediante sistemi audiovisivi (ad esempio video),

 mediante schede e/o il pittogramma stabilito dagli Stati membri conformemente al modello comunitario figurante nell'allegato, apposti in modo ben visibile su ogni sedile.

▼B

Articolo 3

Le disposizioni della presente direttiva si applicano altresì ai guidatori e ai passeggeri dei veicoli in circolazione nella Comunità che siano immatricolati in un paese terzo.

▼M1 —————

▼B

Articolo 5

Sono esentate dagli obblighi di cui all'articolo 2 le persone munite di un certificato medico di esenzione per un motivo medico grave, rilasciato dalle autorità competenti. Ogni certificato medico rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro ha validità anche negli altri Stati membri; il certificato medico deve indicare la durata di validità e va esibito a richiesta di un agente qualificato conformemente alle disposizioni in vigore al riguardo in ogni Stato membro. Esso deve recare il seguente simbolo:

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▼M1

Articolo 6

Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono concedere, per il trasporto sul loro territorio, esenzioni diverse da quelle previste all'articolo 5 per:

 tenere conto di particolari condizioni fisiche o di circostanze particolari di durata limitata,

 consentire l'esercizio efficace di alcune attività professionali,

 garantire il buon svolgimento di attività connesse con servizi di ordine pubblico, di sicurezza o di emergenza,

 consentire che, quando l'installazione di due sistemi di ritenuta per bambini sui sedili posteriori di veicoli di categoria M1 e N1 impedisca, per mancanza di spazio, l'installazione di un terzo sistema di ritenuta, un terzo bambino, a partire da tre anni di età e di statura inferiore a 150 cm, sia assicurato da una cintura di sicurezza per adulti,

 consentire che, ove si tratti di un trasporto occasionale di breve distanza e nel veicolo non sia disponibile nessun sistema di ritenuta per bambini, o non in numero sufficiente, nei sedili dei veicoli di categoria M1 e N1, ad esclusione dei sedili anteriori, i bambini a partire da tre anni di età siano assicurati da una cintura di sicurezza per adulti,

 tener conto delle condizioni particolari di circolazione dei veicoli di categoria M2 e M3 adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana o in agglomerato o in cui è autorizzato il trasporto di passeggeri in piedi.

▼M1

Articolo 6 bis

Gli Stati membri possono, previo accordo della Commissione, concedere esenzioni temporanee diverse da quelle previste agli articoli 5 e 6, onde consentire il trasporto, nell'osservanza della regolamentazione dello Stato membro interessato e per operazioni di trasporto locale, segnatamente trasporto scolastico, nei veicoli di categoria M2 e M3, di un numero di bambini superiore al numero di sedili disponibili provvisti di cinture di sicurezza.

Il periodo di validità di tali esenzioni, stabilito dallo Stato membro, non può superare cinque anni a decorrere dal 9 maggio 2003.

Articolo 6 ter

Gli Stati membri possono concedere, per il trasporto nel loro territorio, esenzioni temporanee diverse da quelle previste agli articoli 5 e 6 per consentire, nel rispetto della regolamentazione dello Stato membro interessato, il trasporto sui sedili dei veicoli di categoria M1 e N1, ad esclusione dei sedili anteriori, di un numero di persone superiore al numero di sedili disponibili provvisti di cinture o di sistemi di ritenuta.

Il periodo di validità di tali esenzioni, stabilito dallo Stato membro, non può superare sei anni a decorrere dal 9 maggio 2003.

▼B

Articolo 7

Anteriormente al 1o agosto 1994, la Commissione presenterà una relazione sull'applicazione della presente direttiva, al fine di valutare in particolare l'opportunità di rafforzare le misure nel senso di una maggiore sicurezza e la necessità di un'ulteriore armonizzazione. Ove occorra, la relazione sarà corredata di proposte, sulle quali il Consiglio delibererà a maggioranza senza indugio.

▼M1

Articolo 7 bis

1.  Gli articoli 2 e 6 possono essere adattati conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 2, per tener conto dei progressi tecnici.

2.  La Commissione prosegue gli studi sui dispositivi di sicurezza più adeguati intesi a migliorare la protezione di tutti i passeggeri contro ogni tipo di incidente. Essa presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati di tali studi e sull'applicazione della presente direttiva, segnatamente sulle esenzioni concesse dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 6, onde valutare l'opportunità di un rafforzamento delle misure di sicurezza e la necessità di una maggiore armonizzazione. All'occorrenza, sulla scorta della suddetta relazione, la Commissione presenta proposte adeguate.

Articolo 7 ter

1.  La Commissione è assistita da un comitato.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ( 10 ), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Il comitato adotta il suo regolamento interno.

▼B

Articolo 8

1.  Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.  Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M1




ALLEGATO

MODELLO COMUNITARIO DI PITTOGRAMMA APPOSTO IN MODO EVIDENTE SU OGNI SEDILE MUNITO DI CINTURA DI SICUREZZA DEI VEICOLI DI CATEGORIA M2 E M3 CONTEMPLATI DALLA DIRETTIVA 91/671/CEE

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(Colore: bianco su fondo blu)



( 1 ) GU n. C 298 del 23. 11. 1988, pag. 8 e

GU n. C 308 dell'8. 12. 1990, pag. 11.

( 2 ) GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 220 e

GU n. C 240 del 16. 9. 1991, pag. 74.

( 3 ) GU n. C 159 del 26. 6. 1989, pag. 52 e

GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 56.

( 4 ) Direttiva 76/115/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 6) modificata da ultimo dalla direttiva 90/629/CEE (GU n. L 341 del 6. 12. 1990, pag. 14).

( 5 ) Direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 95) modificata da ultimo dalla direttiva 90/628/CEE (GU n. L 341 del 6. 12. 1990, pag. 1).

( 6 ) GU n. C 341 del 21. 12. 1984, pag. 1.

( 7 ) GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 38 e

GU n. C 68 del 24. 3. 1986, pag. 35.

( 8 ) Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE della Commissione (GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1).

( 9 ) Direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/3/CE della Commissione (GU L 53 del 25.2.2000, pag. 1).

( 10 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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