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Document 01990L0539-20070101

    Consolidated text: Direttiva del Consiglio del 15 ottobre 1990 relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (90/539/CEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/539/2007-01-01

    1990L0539 — IT — 01.01.2007 — 013.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 15 ottobre 1990

    relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

    (90/539/CEE)

    (GU L 303, 31.10.1990, p.6)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 91/494/CEE del 26 giugno 1991

      L 268

    35

    24.9.1991

    ►M2

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 91/496/CEE del 15 luglio 1991

      L 268

    56

    24.9.1991

    ►M3

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1992

      L 195

    25

    14.7.1992

    ►M4

    DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1992

      L 268

    54

    14.9.1992

    ►M5

    DIRETTIVA 93/120/CE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1993

      L 340

    35

    31.12.1993

    ►M6

    DIRETTIVA 1999/90/CE DEL CONSIGLIO del 15 novembre 1999

      L 300

    19

    23.11.1999

     M7

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2000

      L 201

    8

    9.8.2000

    ►M8

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2001

      L 323

    29

    7.12.2001

    ►M9

    REGOLAMENTO (CE) N. 806/2003 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2003

      L 122

    1

    16.5.2003

    ►M10

    ATTO relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

      L 346

    41

    9.12.2006

    ►M11

    DIRETTIVA 2006/104/CE DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

      L 363

    352

    20.12.2006


    Modificato da:

     A1

    Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia

      C 241

    21

    29.8.1994

     

    (adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)

      L 001

    1

    ..

     A2

    Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

      L 236

    33

    23.9.2003




    ▼B

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 15 ottobre 1990

    relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

    (90/539/CEE)



    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ),

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

    considerando che i volatili, in quanto animali vivi, e le uova da cova, in quanto prodotti animali, sono compresi nell'elenco dei prodotti di cui all'allegato II del trattato;

    considerando che, per garantire uno sviluppo razionale della produzione di pollame ed aumentare in tal modo la produttività del settore, è opportuno fissare a livello comunitario talune norme di polizia sanitaria relative agli scambi intracomunitari di pollame e di uova da cova;

    considerando che l'allevamento del pollame rientra nel quadro delle attività agricole e costituisce una fonte di reddito per una parte della popolazione rurale;

    considerando che è opportuno sopprimere le disparità esistenti negli Stati membri in materia di polizia sanitaria, per favorire gli scambi intracomunitari di pollame e di uova da cova, contribuendo in tal modo alla realizzazione del mercato interno;

    considerando che, per consentire lo sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari, è opportuno definire un regime comunitario applicabile alle importazioni in provenienza dai paesi terzi;

    considerando che è opportuno, in generale, escludere dal campo d'applicazione del presente regolamento scambi specifici quali mostre, concorsi, competizioni;

    considerando che è opportuno includere nel presente regolamento gli scambi di quaglie, piccioni, anatre, fagiani e pernici allevati ai fini della riproduzione o del consumo;

    considerando che nelle attuali condizioni dell'allevamento avicolo moderno il miglior modo di promuovere lo sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova consiste nel garantire un controllo degli stabilimenti di produzione;

    considerando che è opportuno lasciare alle competenti autorità degli Stati membri la facoltà di riconoscere gli stabilimenti che soddisfano le norme previste dalla presente direttiva e di vigilare sul rispetto della loro applicazione;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile ( 4 ), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3987/87 ( 5 ), prevede l'assegnazione di un numero distintivo di registrazione per ogni stabilimento di produzione, nonché la stampigliatura delle uova da cova; che il regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione ( 6 ), modificato da ultimò dal regolamento (CEE) n. 1351/87 ( 7 ), ha fissato le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2782/75; che ai fini della presente direttiva è opportuno, per motivi pratici, prendere in considerazione criteri identici per l'identificazione degli stabilimenti di produzione e la stampigliatura delle uova da cova;

    considerando che per partecipare agli scambi intracomunitari il pollame e le uova da cova devono soddisfare taluni requisiti di polizia sanitaria, per consentire di evitare la diffusione di malattie contagiose;

    considerando tuttavia che conviene rinviare ad una data ulteriore la determinazione delle norme di controllo in materia di lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle;

    considerando che è altresì opportuno fissare le norme relative al trasporto;

    considerando che è opportuno prevedere che la Commissione, dati i progressi realizzati da uno Stato membro nell'eradicazione di alcune malattie del pollame, possa concedere garanzie complementari, al massimo equivalenti a quelle che lo Stato membro applica nell'ambito nazionale; che in questo contesto può rivelarsi utile determinare lo statuto degli Stati membri o dei territori degli Stati membri relativamente a talune malattie che possono colpire il pollame;

    considerando che, sebbene gli scambi intracomunitari di minima entità non possano, per motivi pratici, essere soggetti a tutti i requisiti comunitari, è opportuno che siano rispettate alcune norme essenziali;

    considerando che, per garantire il rispetto dei requisiti previsti, è necessario prevedere un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale e destinato ad accompagnare il pollame e le uova da cova fino al luogo di destinazione;

    considerando che, per quanto riguarda l'organizzazione e il seguito da dare ai controlli effettuati dallo Stato membro di destinazione e le misure di salvaguardia da applicare, è opportuno riferirsi alle norme generali previste dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 8 );

    considerando che è opportuno prevedere la possibilità di controlli della Commissione, in collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri;

    considerando che la definizione di un regime comunitario applicabile alle importazioni dai paesi terzi presuppone la compilazione di un elenco di paesi terzi o di parti di essi, in provenienza dai quali possono essere importati pollame e uova da cova;

    considerando che la scelta di tali paesi deve basarsi su criteri di ordine generale, quali lo stato sanitario del pollame e degli altri animali, l'organizzazione e i poteri dei servizi veterinari e la regolamentazione sanitaria vigente;

    considerando che, peraltro, è opportuno non autorizzare le importazioni di pollame e di uova da cova in provenienza da paesi contaminati, o indenni da troppo poco tempo, da malattie contagiose del pollame, che presentano un pericolo per gli allevamenti della Comunità;

    considerando che le condizioni generali applicabili alle importazioni in provenienza da paesi terzi devono essere completate da condizioni particolari, fissate in funzione della situazione sanitaria di ciascuno di essi; che il carattere tecnico e la diversità dei criteri cui rispondono tali condizioni particolari esigono, per la loro definizione, il ricorso alla procedura del comitato veterinario permanente;

    considerando che la presentazione, al momento dell'importazione di pollame o uova da cova, di un certificato conforme a un determinato modello costituisce uno dei mezzi efficaci per accertare l'applicazione della normativa comunitaria; che tale normativa può comprendere disposizioni particolari, variabili a seconda dei paesi terzi, e che i modelli del certificato devono essere elaborati in conseguenza;

    considerando che è opportuno incaricare gli esperti veterinari della Commissione di accertare il rispetto della normativa in questione nei paesi terzi;

    considerando che il controllo all'importazione deve vertere sull'origine e sullo stato sanitario del pollame e delle uova da cova;

    considerando che, al fine di tutelare la salute degli uomini e degli animali, è opportuno consentire agli Stati membri di adottare tutte le misure appropriate, comprese la macellazione e la distruzione, al momento dell'arrivo del pollame o delle uova da cova sul territorio della Comunità e durante il trasporto nel luogo di destinazione;

    considerando che le norme ed i principi generali applicabili nei controlli del pollame e delle uova da cova saranno determinati in un momento successivo, nel quadro delle misure da prendere per la realizzazione del mercato interno;

    considerando che ciascuno Stato membro deve avere la possibilità di vietare immediatamente le importazioni in provenienza da un paese terzo, qualora presentino un pericolo per la salute delle persone e degli animali; che in tal caso è opportuno, fatte salve eventuali modifiche dell'elenco dei paesi autorizzati ad esportare nella Comunità, garantire l'immediato coordinamento delle posizioni degli Stati membri nei confronti del paese terzo in questione;

    considerando che la costante evoluzione delle tecniche avicole richiede un periodico adattamento dei metodi di lotta contro le malattie del pollame;

    considerando che le disposizioni della presente direttiva dovranno essere rivedute nel quadro del completamento del mercato interno;

    considerando che è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



    CAPITOLO I

    Disposizioni Generali

    Articolo 1

    1.  La presente direttiva definisce le norme di polizia sanitaria, che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

    2.  La presente direttiva non si applica al pollame destinato a mostre, concorsi o o competizioni.

    Articolo 2

    Ai fini della presente direttiva per «veterinario ufficiale»e per «paese terzo» si intende il veterinario ufficiale e il paese terzo di cui alla direttiva 72/462/CEE.

    Inoltre, si intende per:

    1) pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, ►M4  e gli uccelli corridori (ratiti) ◄ allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;

    2) uova da cova: le uova prodotte dai volatili quali definiti al punto 1), destinate all'incubazione;

    ▼M5

    3) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore, che non sono stati ancora nutriti; tuttavia, le anatre di Barberia (Cairina moschata) o i rispettivi ibridi possono essere nutriti;

    ▼B

    4) pollame riproduttore: i volatili di 72 ore o più, destinati alla produzione di uova da cova;

    5) pollame da reddito: i volatili di 72 ore o più, allevati per la produzione di carne e/o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento;

    6) pollame da macellazione: i volatili condotti direttamente al macello per essere abbattuti entro il più breve tempo e almeno entro 72 ore dal loro arrivo;

    ▼M5

    7)  branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un'unità epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente;

    ▼B

    8) azienda: un impianto — che può includere uno stabilimento — utilizzato per l'allevamento o la detenzione di pollame riproduttore o da reddito;

    9) stabilimento: l'impianto o una parte di impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori d'attività:

    a) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore;

    b) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito;

    ▼M5

    c) stabilimento di allevamento:

    i) lo stabilimento per l'allevamento del pollame riproduttore, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo, oppure

    ii) lo stabilimento per l'allevamento del pollame da reddito, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova;

    ▼B

    d) incubatorio: lo stabilimento la cui attività consiste nell'incubazione e schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini di un giorno;

    10) veterinario abilitato: il veterinario incaricato dalla competente autorità veterinaria e sotto la responsabilità della medesima dell'applicazione, in uno stabilimento, dei controlli previsti dalla presente direttiva;

    11) laboratorio riconosciuto: un laboratorio situato nel territorio di uno Stato membro, approvato dalla competente autorità veterinaria e incaricato, sotto la responsabilità della medesima, di effettuare i test diagnostici prescritti dalla presente direttiva;

    12) visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario ufficiale o dal veterinario abilitato, per procedere all'esame dello stato sanitario di tutto il pollame di uno stabilimento;

    13) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie indicate nell'allegato V;

    14) focolaio: il focolaio secondo la definizione di cui alla direttiva 82/894/CEE;

    ▼M5 —————

    ▼B

    16) quarantena: installazione in cui il pollame è tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto o indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad un'osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate nell'allegato V;

    17) macellazione sanitaria: operazione con la quale vengono distrutti, premunendosi di tutte le garanzie sanitarie opportune (tra cui la disinfezione), tutti i volatili e i prodotti infetti oppure sospetti d'infezione.



    CAPITOLO II

    Norme per gli scambi intracomunitari

    Articolo 3

    1.  Gli Stati membri presentano alla Commissione, anteriormente al 1o luglio 1991, un piano in cui sono precisate le misure nazionali che essi intendono attuare per garantire il rispetto delle norme definite nell'allegato II, ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova.

    2.  La Commissione esamina i piani. Secondo la procedura prevista all'articolo 32, tali piani possono essere approvati oppure, prima della loro approvazione, formare oggetto di modifiche o complementi.

    3.  Secondo la procedura di cui al paragrafo 2, modifiche o complementi di un programma già approvato conformemente a detto paragrafo possono:

     essere approvati su richiesta dello Stato membro interessato, per tener conto dell'evoluzione della situazione in tale Stato membro; o

     essere richiesti, per tener conto dei progressi dei metodi di prevenzione e di controllo delle malattie.

    Articolo 4

    Ciascuno Stato membro designa un laboratorio nazionale di riferimento quale responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dalla presente direttiva e della loro utilizzazione da parte dei laboratori riconosciuti situati sul suo territorio. I laboratori di riferimento figurano nell'allegato I.

    ▼M5

    Articolo 5

    Per essere oggetto di scambi intracomunitari:

    a) le uova da cova, i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da reddito devono soddisfare le condizioni fissate agli articoli 6, 12, 15 e 17. Debbono inoltre soddisfare tutte le condizioni fissate in applicazione degli articoli 13 e 14.

    Inoltre:

     le uova da cova debbono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 7;

     i pulcini di un giorno debbono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 8;

     il pollame riproduttore e il pollame da reddito devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 9.

    b) Il pollame da macellazione deve soddisfare le condizioni fissate agli articoli 10, 12, 15 e 17 e quelle fissate in applicazione degli articoli 13 e 14.

    c) Il pollame, compresi i pulcini di un giorno, destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 10 bis, 12, 15 e 17 e quelle fissate in applicazione degli articoli 13 e 14.

    d) per quanto riguarda la salmonellosi, il pollame destinato alla Finlandia e alla Svezia deve soddisfare le condizioni fissate in applicazione degli articoli 9 bis, 9 ter e 10 ter.

    ▼B

    Articolo 6

    Le uova da cova, i pulcini di un giorno e il pollame riproduttore e da reddito devono provenire:

    1) da stabilimenti che soddisfano i seguenti requisiti:

    a) devono essere riconosciuti e contrassegnati da un numero distintivo dall'autorità competente, in virtù delle norme fissate nell'allegato II, capitolo I;

    b) all'atto della spedizione non devono essere soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

    ▼M5

    c) devono essere situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile;

    2) da un branco che, al momento della spedizione, non presenta alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame.

    Articolo 7

    Al momento della spedizione, le uova da cova devono:

    1) provenire da branchi:

     che hanno soggiornato, da più di sei settimane, in uno o più stabilimenti della Comunità di cui all'articolo 6, punto 1), lettera a),

     che, se vaccinati, sono stati vaccinati alle condizioni fissate nell'allegato III,

     che:

     

     sono stati sottoposti ad un esame sanitario effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato nel corso delle 72 ore precedenti la spedizione e, all'atto di quest'esame, non presentavano alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa,

     oppure sono stati sottoposti mensilmente ad un esame sanitario effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, fermo restando che l'ispezione più recente deve essere effettuata al più presto 31 giorni prima della spedizione. Qualora si opti per questa possibilità, il veterinario ufficiale o il veterinario abilitato deve inoltre esaminare i registri relativi allo stato sanitario del branco e valutarne lo stato corrente in base ad informazioni aggiornate fornite dal responsabile del branco durante le 72 ore precedenti la spedizione. Nel caso in cui i registri o qualsiasi altra informazione diano adito a sospetto di malattia, i branchi debbono essere sottoposti ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, che escluda la possibilità di malattia contagiosa per il pollame;

    2) essere identificate conformemente al regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione;

    3) essere state sottoposte ad una disinfezione conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale.

    Inoltre qualora nel branco che fornisce le uova da cova insorga, durante il periodo dell'incubazione, una malattia contagiosa del pollame che può essere trasmessa mediante le uova, è necessario informarne l'incubatorio interessato e l'autorità o le autorità competenti per l'incubatorio e il branco di origine.

    ▼B

    Articolo 8

    I pulcini di un giorno devono:

    a) provenire da uova da cova che soddisfano i requisiti degli articoli 6 e 7;

    ▼M5

    b) soddisfare le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III, qualora siano stati vaccinati;

    ▼B

    c) non presentare al momento della spedizione alcun sintomo che possa far sospettare una malattia in base all'allegato II, capitolo II, punto B 2, lettere g) e h).

    Articolo 9

    Al momento della spedizione il pollame riproduttore e da reddito deve:

    a) aver soggiornato dopo la schiusa o da oltre 6 settimane in uno o più stabilimenti della Comunità quali definiti all'articolo 6, punto 1), lettera a);

    ▼M5

    b) soddisfare le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato II qualora sia stato vaccinato;

    c) essere stato sottoposto ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, entro le 48 ore precedenti la spedizione, nel corso del quale non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattie contagiose per il pollame.

    Articolo 9 bis

    1.  Per quanto riguarda la salmonellosi, la Finlandia e la Svezia possono sottoporre alla Commissione un programma operativo relativo ai branchi di pollame riproduttore e ai branchi di pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o in branchi di pollame da reddito.

    2.  La Commissione esamina i programmi operativi. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 32, precisa le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per le spedizioni destinate alla Finlandia e alla Svezia. Dette garanzie debbono essere equivalenti a quelle che la Finlandia e la Svezia prescrivono rispettivamente nell'ambito nazionale. Le decisioni appropriate sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.

    Articolo 9 ter

    1.  Per quanto riguarda la salmonellosi, in attesa dell'adozione di una normativa comunitaria, la Finlandia e la Svezia possono sottoporre alla Commissione un programma operativo relativo ai branchi di galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo).

    2.  La Commissione esamina i programmi operativi. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 32, precisa le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per le spedizioni destinate alla Finlandia e alla Svezia. Dette garanzie debbono essere equivalenti a quelle che la Finlandia e la Svezia prescrivono rispettivamente nell'ambito nazionale. Inoltre, tali garanzie tengono conto del parere del Comitato scientifico veterinario per quanto concerne i sierotipi di salmonelle che devono essere inclusi nell'elenco dei sierotipi invasivi per il pollame. Le decisioni appropriate sono adottate prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.

    ▼B

    Articolo 10

    Al momento della spedizione il pollame da macellazione deve provenire da un'azienda:

    a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa o da oltre 21 giorni;

    b) non soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

    ▼M5

    c) in cui, all'atto dell'esame sanitario effettuato nei cinque giorni che precedono la spedizione dal veterinario ufficiale o abilitato sul branco di cui fanno parte i volatili destinati alla macellazione, il pollame esaminato non ha presentato alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame;

    d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.

    ▼M5

    Articolo 10 bis

    1.  Al momento della spedizione, il pollame di più di 72 ore destinato alla fornitura di selvaggina selvatica da ripopolamento deve provenire da un'azienda:

    a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa o per oltre 21 giorni e nella quale, nel corso delle due settimane che precedono la spedizione, non è stato messo in contatto con pollame recentemente introdotto;

    b) non soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

    c) in cui, all'atto dell'esame sanitario effettuato nelle 48 ore che precedono la spedizione dal veterinario ufficiale o abilitato sul branco di cui fanno parte i volatili, il pollame esaminato non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame;

    d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a divieti conformemente alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.

    2.  Le disposizioni degli articoli 6 e 9 bis non si applicano al pollame di cui al paragrafo 1.

    Articolo 10 ter

    1.  Per quanto riguarda la salmonellosi, per i sierotipi che non sono menzionati nell'allegato II, capitoloIII A., le spedizioni di pollame da macello destinate alla Finlandia e alla Svezia sono sottoposte a un test microbiologico per campionatura nello stabilimento di origine, secondo norme che saranno fissate dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.

    2.  La portata del test di cui al paragrafo 1 e i metodi da seguire devono essere fissati sulla scorta del parere del Comitato scientifico veterinario e in base al programma operativo che la Finlandia e la Svezia devono sottoporre alla Commissione.

    3.  Il test di cui al paragrafo 1 non è effettuato per il pollame da macello proveniente da un'azienda cui si applica un programma riconosciuto equivalente a quello di cui al paragrafo 2 secondo la procedura prevista all'articolo 32.

    ▼B

    Articolo 11

    1.  I requisiti degli articoli da 5 a 10 e 15 non si applicano agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, qualora si tratti di piccole partite comprendenti meno di 20 unità.

    2.  Tuttavia, il pollame e le uova da cova di cui al paragrafo 1 devono, al momento della spedizione, provenire da branchi:

     che hanno soggiornato nella Comunità dalla schiusa o da almeno tre mesi;

     esenti, al momento della spedizione, da sintomi clinici di malattie contagiose del pollame;

    ▼M5

     che, se vaccinati, soddisfano le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III;

    ▼B

     non soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

    ▼M5

     situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile;

     nel mese che precede la loro spedizione tutto il pollame della spedizione deve essere stato sottoposto, con esito negativo, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi della Salmonella pullorum e della Salmonella gallinarum conformemente all'allegato II, capitolo III. Per le uova da cova o i pulcini di un giorno, nei tre mesi che precedono la spedizione il branco di origine dev'essere sottoposto a prove sierologiche per la ricerca della Salmonella pullorum e della Salmonella gallinarum, tali da consentire di individuare, con un grado di affidabilità del 95 %, un'infezione avente una prevalenza del 5 %.

    ▼M6

    3.  Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle partite contenenti ratiti o uova da cova di ratiti.

    ▼B

    Articolo 12

    ▼M6

    1.  Per le disposizioni di pollame e di uova da cova da Stati membri o da regioni di Stati membri che praticano la vaccinazione del pollame di cui all'articolo 1 contro la malattia di Newcastle verso uno Stato membro o una regione di uno Stato membro il cui statuto è stato fissato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le seguenti norme:

    a) le uova da cova devono provenire da branchi che:

     non sono vaccinati, o

     sono vaccinati con vaccino inattivato, o

     sono vaccinati con vaccino vivo, purché la vaccinazione sia stata effettuata almeno trenta giorni prima della raccolta delle uova da cova;

    b) i pulcini di un giorno (incluso il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento) devono non essere vaccinati contro la malattia di Newcastle e provenire da:

     uova da cova che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) e

     incubatori in cui i metodi di lavoro garantiscono che le uova in questione sono incubate in tempi e luoghi completamente diversi rispetto alle uova che non soddisfano le condizioni della lettera a);

    c) il pollame riproduttore e da reddito deve:

     non essere vaccinato contro la malattia di Newcastle, e

     essere stato isolato per quattordici giorni prima della spedizione, o in un'azienda o in una stazione di quarantena controllata da un veterinario ufficiale. A tale riguardo, nessun volatile che si trovi nell'azienda d'origine o eventualmente nella stazione di quarantena deve essere vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventuno giorni precedenti la spedizione e nessun volatile diverso da quelli che fanno parte della spedizione deve essere stato introdotto nell'azienda o nella stazione di quarantena durante detto periodo; inoltre, nessuna vaccinazione può essere praticata nelle stazioni di quarantena, e

     essere stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo, con esito negativo, ai fini della ricerca di anticorpi della malattia di Newcatle secondo modalità particolareggiate fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 32;

    d) il pollame da macellazione deve provenire da branchi che:

     se non sono vaccinati contro la malattia di Newcastle, soddisfano il requisito di cui al terzo trattino della lettera c),

     se sono vaccinati, sono stati sottoposti, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un test effettuato ai fini dell'isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo modalità particolareggiate fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 32.

    ▼M5

    2.  Qualora uno Stato membro o una regione o più regioni di uno Stato membro desiderino che venga loro riconosciuto lo status di zona di non vaccinazione essi possono presentare un programma conformemente all'articolo 13, paragrafo 1.

    La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. I programmi possono essere approvati nell'osservanza dei criteri indicati all'articolo 13, paragrafo 1, secondo la procedura prevista all'articolo 32. Secondo la stessa procedura possono essere precisate le garanzie complementari generali o specifiche che possono essere richieste negli scambi intracomunitari.

    Qualora uno Stato membro o una regione di uno Stato membro ritenga di aver acquisito lo status di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle, essi possono presentare alla Commissione la domanda del riconoscimento di tale status di zone di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle, secondo la procedura di cui all'articolo 32.

    Gli elementi in base ai quali stabilire se attribuire ad una regione lo status di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle sono le informazioni menzionate all'articolo 14, paragrafo 1 e, in particolare, i seguenti criteri:

     sul pollame di cui all'articolo 1 non sono state autorizzate vaccinazioni contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione della vaccinazione obbligatoria dei piccioni viaggiatori di cui all'articolo 17, punto 3 della direttiva 92/66/CEE,

     i branchi da riproduzione sono stati sottoposti, almeno una volta all'anno, ai controlli sierologici per individuare la presenza della malattia di Newcastle, secondo le modalità adottate in applicazione della procedura di cui all'articolo 32,

     nelle aziende non esiste pollame che sia stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione dei piccioni viaggiatori vaccinati conformemente all'articolo 17, punto 3 della direttiva 92/66/CEE.

    Per quanto riguarda la Finlandia e la Svezia, le opportune decisioni relative allo statuto di «regione che non prevede la vaccinazione contro la malattia di Newcastle» sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 32, prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.

    ▼M5

    3.  La Commissione può sospendere, secondo la procedura di cui all'articolo 32, il riconoscimento dello status di zona di non vaccinazione per la malattia di Newcastle qualora:

    i) non si riesca a controllare una grave epizoozia della malattia di Newcastle, oppure

    ii) vengano abolite le restrizioni legislative che proibiscono le vaccinazioni in massa contro la malattia di Newcastle.

    ▼M6 —————

    ▼B

    Articolo 13

    1.  Qualora uno Stato membro elabori o abbia elaborato un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una malattia cui è sensibile il pollame, esso può sottoporre alla Commissione il programma, precisando in particolare:

     la situazione della malattia nel suo territorio;

     la giustificazione del programma, data l'entità della malattia e il rapporto costi/benefici previsti;

     la zona geografica in cui il programma sarà applicato;

     i vari statuti applicabili agli stabilimenti e il livello normativo imposto per ciascuna categoria nonché le procedure relative ai test;

     le procedure di controllo del programma;

     le conseguenze da trarre in caso di perdita dello statuto da parte dello stabilimento per qualsiasi motivo;

     le misure da prendere in caso di risultati positivi accertati all'atto di controlli effettuati conformemente alle disposizioni del programma.

    2.  La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. I programmi possono essere approvati, in osservanza dei criteri indicati al paragrafo 1, secondo la procedura prevista all'articolo 32. Secondo la stessa procedura, possono essere precisate le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari. Tali garanzie devono essere al massimo equivalenti a quelle che lo Stato membro prevede nell'ambito nazionale.

    Nel caso di programmi presentati alla Commissione anteriormente al 1o luglio 1991, le decisioni sulla loro approvazione nonché sulle garanzie commerciali complementari saranno adottate anteriormente al 1o gennaio 1992.

    3.  Il programma presentato dallo Stato membro può essere modificato o completato secondo la procedura prevista all'articolo 32. Secondo la stessa procedura, può essere approvata una modifica o un complemento di un programma già approvato e delle garanzie definite conformemente al paragrafo 2.

    4.  La Commissione esamina al più presto il programma presentato dalla Svezia per quanto riguarda la bronchite infettiva (IB). In seguito a questo esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al più presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia può, per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti la suddetta malattia, in vigore anteriormente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 32.

    ▼B

    Articolo 14

    1.  Uno Stato membro che si ritenga totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie cui è sensibile il pollame, presenta alla Commissione le giustificazioni appropriate. Esso precisa, in particolare:

     la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio;

     i risultati dei test di controllo basati su una ricerca sierologica, microbiologica o patologica e sul fatto che la malattia deve essere obbligatoriamente dichiarata alle competenti autorità;

     la durata del controllo effettuato;

     eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;

     le norme che consentono di controllare l'assenza della malattia.

    2.  La Commissione esamina le giustificazioni comunicate dallo Stato membro. Le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari possono essere precisate secondo la procedura prevista all'articolo 32. Tali garanzie devono essere al massimo equivalenti a quelle applicate dallo Stato membro nell'ambito nazionale. Qualora le giustificazioni siano presentate anteriormente al 1o luglio 1991, le decisioni relative alle garanzie addizionali devono essere prese anteriormente al 1o gennaio 1992.

    3.  Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione qualsiasi modifica delle giustificazioni relative alla malattia menzionate al paragrafo 1. Alla luce delle informazioni comunicate, le garanzie definite conformemente al paragrafo 2 possono essere modificate o soppresse secondo la procedura prevista all'articolo 32.

    4.  La Commissione esamina al più presto le giustificazioni presentate dalla Svezia per quanto riguarda la rinotracheite del tacchino (TRT), la malattia della testa gonfia (SHS), la laringotracheite contagiosa (ILT), la sindrome della diminuzione dell'ovodeposizione 76 (EDS 76) e il vaiolo aviario (Fowl pox). In seguito a quest'esame e qualora risulti giustificato, possono essere applicate le disposizioni del paragrafo 2. Le opportune decisioni previste al paragrafo 2 sono adottate al più presto. In attesa di queste decisioni, la Svezia può, per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione, applicare le norme nazionali riguardanti le suddette malattie, in vigore anteriormemente a quest'ultima data. Il periodo summenzionato di un anno può essere prorogato, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 32.

    ▼B

    Articolo 15

    ▼M5

    1.  I pulcini di un giorno e le uova da cova debbono essere trasportati:

     o in contenitori nuovi a perdere progettati a tal fine, da utilizzare una sola volta e poi distruggere,

     oppure in contenitori riutilizzabili, a condizione che vengano puliti e disinfettati prima di ogni riutilizzazione.

    I contenitori debbono comunque:

    a) contenere solamente pulcini di un giorno o uova da cova di uguale specie, categoria e tipo di volatile, provenienti dallo stesso stabilimento;

    b) avere un'etichetta indicante:

     il nome dello Stato membro e della regione di origine,

     il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2,

     il numero di pulcini o di uova contenuti in ciascun imballaggio,

     la specie di volatile cui appartengono i pulcini o le uova.

    ▼B

    2.  Gli imballaggi contenenti i pulcini di un giorno o le uova da cova possono essere raggruppati per il trasporto in appositi contenitori, sui quali devono figurare il numero di imballaggi raggruppati e le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

    3.  Il pollame riproduttore o da reddito deve essere trasportato in scatole o gabbie:

     contenenti soltanto volatili di uguale specie, categoria e tipo, provenienti dallo stesso stabilimento;

     recanti il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2.

    ▼M5 —————

    ▼B

    4.  

    a) Il pollame riproduttore o da reddito e i pulcini di un giorno devono essere spediti entro il più breve termine allo stabilimento destinatario senza entrare in contatto con altri volatili vivi, ad eccezione del pollame riproduttore o da reddito o i pulcini di un giorno che soddisfano le condizioni della presente direttiva.

    b) Il pollame da macellazione deve essere avviato entro il più breve termine al macello destinatario senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame da macellazione che soddisfa le condizioni della presente direttiva.

    ▼M5

    c) Il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento deve essere avviato quanto prima verso il luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento che soddisfa le condizioni stabilite dalla presente direttiva.

    ▼B

    5.  Le scatole, le gabbie e i mezzi di trasporto devono essere concepiti in modo

     da evitare la perdita di escrementi e da ridurre il più possibile la perdita di piume durante il trasporto;

     facilitare l'osservazione dei volatili;

     consentire la pulitura e la disinfezione.

    6.  I mezzi di trasporto e, salvo siano a perdere, i contenitori, le scatole e le gabbie devono, prima del carico e dopo lo scarico, essere puliti e disinfettati secondo le istruzioni della competente autorità dello Stato membro interessato.

    Articolo 16

    Il trasporto del pollame di cui all'articolo 15, paragrafo 4 è vietato attraverso zone infettate dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle, a meno che il trasporto sia effettuato su grandi assi stradali o ferroviari.

    Articolo 17

    Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi intracomunitari devono essere accompagnati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato sanitario:

     conforme al modello appropriato di cui all'allegato IV;

     firmato da un veterinario ufficiale;

     redatto il giorno del carico nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di spedizione e nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;

     valido per la durata di cinque giorni;

     costituito da un unico foglio;

     previsto, generalmente, per un unico destinatario;

    ▼M5

     recante un timbro e una firma di colore diverso da quello del certificato.

    ▼B

    Articolo 18

    Gli Stati membri di destinazione, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, possono concedere ad uno o più Stati membri di spedizione autorizzazioni generali o limitate a casi determinati, in base alle quali possono essere introdotti nel loro territorio pollame e uova da cova dispensati dal certificato di cui all'articolo 17.

    ▼M5 —————

    ▼B



    CAPITOLO III

    Norme per le importazioni in provenienza dai paesi terzi

    Articolo 20

    Il pollame e le uova da cova importati nella Comunità devono soddisfare le condizioni fissate agli articoli da 21 a 24.

    Articolo 21

    1.  Il pollame e le uova da cova devono provenire da paesi terzi o da parti di essi che figurano in un elenco compilato dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 32. Detto elenco può essere modificato o completato secondo la procedura prevista all'articolo 33.

    2.  Per decidere se un paese terzo o una parte di esso possa figurare nell'elenco di cui al paragrafo 1, si tiene conto, in particolare:

    a) dello stato sanitario del pollame, degli altri animali domestici e degli animali selvatici del paese terzo, con particolare riguardo alle malattie esotiche degli animali, nonché della situazione sanitaria generale di questo paese, che possono compromettere la salute della popolazione e il patrimonio zootecnico degli Stati membri;

    b) della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite dal paese terzo per quanto riguarda la presenza sul suo territorio di malattie contagiose degli animali, in particolare quelle menzionate negli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizoozie;

    c) della regolamentazione del paese terzo relativa alla prevenzione e alla lotta contro le malattie degli animali;

    d) della struttura dei servizi veterinari del paese terzo e dei poteri di cui tali servizi dispongono;

    e) dell'organizzazione e dell'attuazione, nel paese terzo, della prevenzione e della lotta contro le malattie contagiose degli animali;

    f) delle garanzie che i paesi terzi possono fornire per quanto riguarda le norme previste dalla presente direttiva;

    g) dell'osservanza della normativa comunitaria in materia di ormoni e di residui.

    3.  L'elenco di cui al paragrafo 1 e tutte le modifiche ad esso apportate sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    ▼M5

    Articolo 22

    1.  Il pollame e le uova da cova devono provenire da paesi terzi:

    a) nei quali l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle, quali sono definite rispettivamente nelle direttive 92/40/CEE e 92/66/CEE del Consiglio, sono soggette a denuncia obbligatoria;

    b) che sono indenni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle,

    oppure

    che, sebbene non siano indenni da queste malattie, applicano misure di lotta almeno equivalenti a quelle previste rispettivamente dalle direttive 92/40/CEE e 92/66/CEE.

    2.  I criteri supplementari da considerare per definire lo stato dei paesi terzi riguardo alle disposizioni del paragrafo 1, lettera b), in particolare per quanto riguarda il tipo di vaccino utilizzato, sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 32 anterioremente al 1o gennaio 1995.

    3.  La Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 32, decidere a quali condizioni le disposizioni del paragrafo 1 si applicano solo ad una parte del territorio dei paesi terzi.

    ▼B

    Articolo 23

    1.  L'importazione del pollame e delle uova da cova dal territorio di un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo che figura nell'elenco compilato conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, è autorizzata soltanto se questo pollame e uova da cova provengono da branchi che:

    a) prima della spedizione hanno soggiornato ininterrottamente nel territorio o in una parte del territorio del paese terzo per un periodo da definire secondo la procedura prevista all'articolo 32;

    b) soddisfano le condizioni di polizia sanitaria adottate per le importazioni di pollame e di uova da cova del paese in questione conformemente alla procedura prevista all'articolo 32. Tali condizioni possono essere diverse a seconda delle specie e delle categorie di volatili.

    2.  Per fissare le condizioni di polizia sanitaria la base di riferimento utilizzata è quella delle norme definite nel capitolo II e nei corrispondenti allegati. Può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 32 e caso per caso, di derogare a tali disposizioni qualora il paese terzo interessato fornisca garanzie analoghe almeno equivalenti in materia di polizia sanitaria.

    Articolo 24

    1.  Il pollame e le uova da cova devono essere accompagnati da un certificato redatto e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore.

    Il certificato deve:

    a) essere rilasciato il giorno del carico per la spedizione nello Stato membro destinatario;

    b) essere redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario;

    c) accompagnare l'invio nel suo esemplare originale;

    d) attestare che il pollame o le uova da cova soddisfano le condizioni previste dalla presente direttiva e quelle fissate in applicazione della medesima per l'importazione dal paese terzo;

    e) avere una validità di 5 giorni;

    f) essere costituito da un unico foglio;

    g) essere previsto per un unico destinatario;

    ▼M5

    h) recare un timbro e una firma di colore diverso da quello del certificato.

    ▼B

    2.  Il certificato di cui al paragrafo 1 deve essere conforme a un modello stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 32.

    Articolo 25

    Esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione effettuano controlli in loco per accertare che tutte le disposizioni della presente direttiva siano effettivamente applicate.

    Gli esperti degli Stati membri incaricati dei controlli sono designati dalla Commissione, su proposta degli Stati membri.

    I controlli sono effettuati per conto della Comunità, che assume a proprio carico le relative spese.

    La periodicità e le modalità di questi controlli sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 32.

    Articolo 26

    1.  Secondo la procedura prevista all'articolo 33, la Commissione può decidere di limitare l'importazione da un paese terzo o da una parte di esso a specie particolari, alle uova da cova, al pollame riproduttore e da reddito, al pollame da macellazione o al pollame destinato a usi particolari.

    ▼M6

    2.  La Commissione può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 32, che il pollame, le uova da cova o il pollame ottenuto da uova importate devono essere tenuti in quarantena o isolati per un periodo che non può superare due mesi.

    ▼M2 —————

    ▼M6

    Articolo 27 bis

    Fatti salvi gli articoli 20, 22, 23 e 24, la Commissione può decidere, caso per caso, conformemente alla procedura prevista all'articolo 32, di autorizzazione le importazioni di pollame e di uova da cova da paesi terzi qualora dette importazioni non siano conformi agli articoli 20, 22, 23 e 24. Norme particolareggiate per siffatte importazioni saranno messe a punto con la medesima procedura. Dette norme devono offrire, in materia di polizia sanitaria, garanzie almeno equivalenti a quelle fornite dal capitolo II della presente direttiva, compresi obbligatoriamente una quarantena e un test per individuare l'eventuale presenza dell'influenza aviaria, della malattia di Newcastle e di qualsiasi altra malattia.

    ▼B

    Articolo 28

    Al suo arrivo nello Stato membro di destinazione, il pollame da macellazione deve essere condotto direttamente in un macello per essere abbattuto al più presto.

    Fatte salve le condizioni particolari eventualmente fissate secondo la procedura prevista all'articolo 33, la competente autorità dello Stato membro destinatario può, per esigenze di polizia sanitaria, designare il macello al quale è destinato il pollame.



    CAPITOLO IV

    Disposizioni comuni

    Articolo 29

    1.  Per gli scambi intracomunitari, le misure di salvaguardia previste dalla direttiva 89/662/CEE si applicano al pollame e alle uova da cova.

    ▼M2 —————

    ▼B

    Articolo 30

    1.  Le norme per i controlli veterinari stabilite dalla direttiva 90/425/CEE si applicano agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova.

    2.  La direttiva 90/425/CEE è così modificata:

    a) Nell'allegato A, punto I è aggiunto il testo seguente:

    «Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

    —————

    GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.»

    b) Nell'allegato B sono soppressi i trattini seguenti:

    «— pollame vivo»

    «— uova da cova»

    .

    Articolo 31

    Fino alla data di entrata in vigore delle decisioni adottate in applicazione degli articoli 20, 21 e 22 gli Stati membri applicano alle importazioni di pollame e di uova da cova provenienti dai paesi terzi condizioni almeno equivalenti a quelle risultanti dall'applicazione del capitolo II.

    ▼M9

    Articolo 32

    1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ( 9 ).

    2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ( 10 ).

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 33

    1.  La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

    ▼B

    Articolo 34

    Le modifiche da apportare agli allegati, in particolare per adattarli all'evoluzione dei metodi diagnostici e alle variazioni dell'incidenza economica delle malattie specifiche, sono decisi dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 32.

    ▼M5 —————

    ▼B

    Articolo 36

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il ►M1  1o maggio 1992 ◄ . Essi ne informano la Commissione.

    Articolo 37

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




    ALLEGATO I

    ▼M10

    1) I laboratori nazionali di riferimento per l'influenza aviaria sono quelli di seguito elencati:



    AT

    AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection-Institute for veterinary investigations Mödling)Robert Koch-Gasse 17A-2340 MödlingTel.: +43 (0) 505 55-38112Fax: +43 (0) 505 55-38108E-mail: vetmed.moedling@ages.at

    BE

    CODA — CERVA — VARVeterinary and Agrochemical Research CentreGroeselenberg 99B-1180 Brussels

    ▼M11

    BG

    Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт «Проф. д-р Георги Павлов», Национална референтна лаборатория «Нюкясълска болест и Инфлуенца А по птиците», бул. «Пенчо Славейков» 15, София 1606(National Diagnostic Veterinary Research Institute «Prof. Dr. Georgi Pavlov», National Reference Laboratory for Newcastle Disease and Avian Influenza A, 15, Pencho Slaveykov Blvd., 1606 Sofia)

    ▼M10

    CY

    State Veterinary LaboratoryVeterinary Services1417 AthalassaNicosia

    CZ

    State Veterinary Institute PrahaSídlištní 136/24165 03 Praha 6

    DE

    Friedrich-Loeffler-InstitutBundesforschungsinstitut für TiergesundheitBoddenblick 5a17493 Greifswald-Insel RiemsTel.: +49 383 51-7-0Fax: +49 383 51-7-151

    DK

    Danish Institute for Food and Veterinary Research,Dpt. of Poultry, Fish and Fur Animals,Hangoevej 2,DK-8200 Aarhus N

    EE

    Veterinaar- ja ToidulaboratooriumVäike-Paala 3, 11415 Tallinn, EstoniaTel.: +372 603 58 10Faks: +372 603 58 11E-post: tallinn@vetlab.ee

    ES

    Laboratorio Central de Sanidad Animal de AlgeteCarretera de Algete, km 8Algete 28110 (Madrid)Tel.: +34 916 290 300Fax: +34 916 290 598E-mail: lcv@mapya.es

    FI

    Finnish Food Safety AuthorityAnimal Diseases and Food Safety ResearchMustialankatu 3FI-00790 Helsinki, FinlandE-mail: info@evira.fiTel.: +358 20 772 003 (exchange)Fax: +358 20 772 4350

    FR

    Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicolesAFSSA site de Ploufragan/Brest — LERAPPBP 5322440 Ploufragan

    GB

    Veterinary Laboratories AgencyNew Haw, Addlestone, WeybridgeSurrey KT15 3NB, UKTel. (44-1932) 341111Fax (44-1932) 347046

    GR

    Centre of Thessaloniki Veterinary Institutions,80, 26th October Street,GR-546 27 ThessalonikiTel.: 2310785104

    HU

    Országos Állategészségügyi Intézet(Central Veterinary Institute)H-1581 Budapest146., Pf. 2.Tel.: +36-1-460-6300, +36-1-460-6317Fax: +36-1-222-6070

    IE

    Virology DivisionCentral Veterinary Research LaboratoryDepartment of Agriculture and Food LaboratoriesBackweston CampusStacumny LaneCelbridgeCo. Kildare

    IT

    Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviare e la malattia di New Castle e Centro di Referenza Nazionaleper le Salmonellosi c/o Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie,V.le dell'Università,10-35020 Legnaro (Pd)

    LT

    National Veterinary Laboratory(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)J. Kairiūkščio 10LT-08409 Vilnius

    LU

    CODA — CERVA — VARVeterinary and Agrochemical Research CentreGroeselenberg 99B-1180 Brussels

    LV

    Nacionālais diagnostikas centrs(National Diagnostic Centre)Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076Tel.: +371 7620526Fax: +371 7620434E-mail: ndc@ndc.gov.lv

    MT

    National Veterinary Laboratory, Marsa

    NL

    Centraal Instituut voor Dierziekte ControleCIDC-LelystadHoofdvestiging: Houtribweg 39Nevenvestiging: Edelhertweg 15Postbus 20048203 AA Lelystad

    PL

    Laboratory Department of Poultry DiseasesPaństwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut BadawczyAl. Partyzantów 57, 24-100 PuławyTel.: +48.81.886 30 51Fax: +48.81.886 25 95E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

    PT

    Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)Estrada de Benfica, 701P-1549-011 Lisboa

    ▼M11

    RO

    Institutul de Diagnostic și Sănătate AnimalăStrada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5Codul 050557, București

    ▼M10

    SE

    Statens Veterinärmedicinska AnstaltDepartment of VirologySE-751 89 UppsalaTel (46-18) 674000Fax (46-18) 674467Department of BacteriologySE-751 89 UppsalaTel (46-18) 674000Fax (46-18) 309162

    SI

    Univerza v LjubljaniVeterinarska fakultetaNacionalni veterinarski inštitutGerbičeva 60,SI-1000 Ljubljana

    SK

    Štátny veterinárny a potravinový ústav,Botanická 15, 842 52 Bratislava

    ▼B

    2. I laboratori nazionali di riferimento per le malattie aviarie di cui al paragrafo 1 provvedono, negli Stati membri rispettivi, al coordinamento dei metodi diagnostici previsti della presente direttiva. A tale scopo:

    a) possono fornire ai laboratori riconosciuti i reattivi necessari per la diagnosi;

    b) controllano la qualità di tutti i reattivi utilizzati dai laboratori riconosciuti;

    c) organizzano periodicamente prove comparative.




    ALLEGATO II

    RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

    CAPITOLO I

    Norme generali

    1. Per ottenere il riconoscimento dell'autorità competente ai fini degli scambi intracomunitari, gli stabilimenti:

    a) devono soddisfare le condizioni relative agli impianti e al funzionamento definite nel capitolo II;

    b) devono mettere in applicazione e rispettare le disposizioni di un programma di controllo sanitario delle malattie approvato dall'autorità centrale veterinaria competente che tenga conto delle esigenze formulate nel capitolo III;

    c) devono concedere tutte le agevolazioni opportune per la realizzazione delle operazioni di cui alla lettera d);

    d) devono essere sottoposti alla sorveglianza del servizio veterinario competente nel quadro di un controllo sanitario organizzato, che dovrà comportare:

     almeno una visita sanitaria annuale, effettuata dal veterinario ufficiale e completata da un controllo dell'applicazione delle misure igieniche e del funzionamento dello stabilimento in conformità delle disposizioni del capitolo II;

     la registrazione da parte del gestore di tutte le informazioni necessarie all'autorità veterinaria competente per controllare in modo permanente lo stato sanitario dello stabilimento,

    e) devono contenere solo il pollame definito all'articolo 2, punto 1).

    2. L'autorità competente assegna ad ogni stabilimento che soddisfi le condizioni di cui al punto 1 un numero distintivo di riconoscimento, che può essere identico a quello già assegnato a norma del regolamento (CEE) n. 2782/75.

    CAPITOLO II

    Impianti e funzionamento

    A.  Stabilimenti di selezione, di moltiplicazione e d'allevamento

    1.  Impianti

    a) L'ubicazione e la disposizione degli impianti devono addirsi al tipo di produzione praticato e impedire l'introduzione delle malattie o garantirne il controllo qualora si manifestassero. Se gli stabilimenti ospitano più specie di volatili, tali specie devono essere nettamente separate.

    b) Gli impianti devono garantire buone condizioni di igiene e permettere l'effettuazione del controllo sanitario.

    c) Le attrezzature devono essere idonee al tipo di produzione praticato e consentire la pulizia e la disinfezione degli impianti e dei mezzi di trasporto del pollame e delle uova nel luogo più appropriato.

    2.  Governo dell'allevamento

    a) La tecnica di allevamento sarà fondata per quanto possibile sui principi dell' «allevamento protetto» e, del «tutto dentro tutto fuori». Tra una partita e l'altra si procede alla pulizia e alla disinfezione e si pratica il «vuoto sanitario».

    b) Gli stabilimenti di selezione o di moltiplicazione e di allevamento devono contenere soltanto pollame proveniente:

     dallo stabilimento stesso, e/o

     da altri stabilimenti d'allevamento, di selezione o di moltiplicazione della Comunità parimenti riconosciuti in conformità dell'articolo 6, lettera a), e/o

     da importazioni da paesi terzi effettuate conformemente alla presente direttiva.

    c) Le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi.

    d) I fabbricati, i recinti e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione.

    e) Le uova sono raccolte più volte al giorno; esse devono essere pulite e disinfettate con la massima sollecitudine.

    f) Il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni redditizie o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena vi sia un sospetto il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi.

    g) Per ciascun branco viene tenuto un registro d'allevamento, schedario o supporto informatico da conservare per almeno due anni dopo l'eliminazione dei branchi in cui sono indicati:

     le entrate e le uscite di volatili;

     le prestazioni produttive;

     la morbilità e la mortalità, precisando le relative cause;

     gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito;

     la provenienza del pollame;

     la destinazione delle uova.

    h) In caso di malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato.

    B.  Incubatoi

    1.  Gli impianti

    a) Tra l'incubatoio e gli impianti d'allevamento deve esserci una separazione fisica e funzionale. La disposizione dei reparti permetterà di separare i vari settori:

     magazzinaggio e classificazione delle uova,

     disinfezione,

     preincubazione,

     schiusa,

     preparazione e condizionamento delle spedizioni.

    b) I fabbricati devono essere protetti dai roditori e dagli uccelli provenienti dall'esterno; i pavimenti e i muri devono essere in materiali resistenti, impermeabili e lavabili; le condizioni di illuminazione naturale o artificiale e i sistemi di regolazione dell'aria e della temperatura devono essere idonei; occorre prevedere l'eliminazione igienica dei residui (uova e pulcini).

    c) Le attrezzature devono avere pareti lisce e stagne.

    2.  Il funzionamento

    a) Il funzionamento è fondato sul principio della circolazione a senso unico delle uova, delle attrezzature in servizio e del personale.

    b) Le uova da cova devono provenire:

     da stabilimenti di selezione o di moltiplicazione della Comunità riconosciuti in conformità dell'articolo 6, lettera a),

     da importazioni da paesi terzi effettuate in conformità della presente direttiva.

    c) Le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi.

    d) I fabbricati e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione.

    e) Le operazioni di disinfezione riguardano:

     le uova, dal momento dell'arrivo al processo di incubazione,

     gli incubatoi, regolarmente,

     i reparti di schiusa e le attrezzature, dopo ogni schiusa.

    f) Un programma di controllo della qualità microbiologica consentirà di valutare lo stato sanitario dell'incubatoio.

    g) Il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni produttive o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena ci sia un sospetto di malattia contagiosa il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi ed informa l'autorità veterinaria competente che decide quali misure appropriate prendere.

    h) In un registro d'incubatoio, schedario o supporto informatico conservato per almeno due anni sono indicati, possibilmente per branco:

     la provenienza delle uova e la data d'arrivo,

     i risultati della schiusa,

     le anomalie constatate,

     gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito,

     gli eventuali programmi di vaccinazione,

     il numero e la destinazione delle uova incubate non schiuse,

     la destinazione dei pulcini di un giorno.

    i) In caso di malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato.

    CAPITOLO III

    Programma di controllo sanitario delle malattie

    I programmi di controllo sanitario delle malattie devono prevedere, fatti salvi le misure di salubrità e gli articoli 13 e 14, almeno disposizioni di controllo per le infezioni e le specie qui di seguito menzionate.

    A.  Infezioni da Salmonella Pullorum-Gallinarum e Salmonella Arizonae

    1.  Specie interessate

    a) Per la Salmonella Pullorum-Gallinarum: galline, tacchini, faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre.

    b) Per la Salmonella Arizonae: tacchini.

    2.  Programma di controllo sanitario

    a) L'infezione viene determinata per mezzo di esami sierologici e/o batteriologici.

    b) I campioni da esaminare sono prelevati — secondo i casi — dal sangue, da pulcini di seconda scelta, da lanuggine o da polvere del reparto di schiusa, da depositi sulle pareti dell'incubatoio, dalla lettiera o dall'acqua di abbeveraggio.

    c) Nel campionamento dei prelievi di sangue effettuato in un branco per individuare la presenza di Salmonella Pullorum o Salmonella Arizonae mediante esami sierologici si tiene conto, per il numero di campioni da prelevare, del grado di diffusione dell'infezione nel paese e dei suoi precedenti nello stabilimento.

    Il branco deve essere controllato ad ogni periodo di deposizione nel momento più opportuno per l'individuazione della malattia.

    B.  Infezioni da Mycoplasma Gallisepticum e Mycoplasma Meleagridis

    1.  Specie interessate

    a) Galline e tacchini per il Mycoplasma Gallisepticum.

    b) Tacchini per il Mycoplasma Meleagridis.

    2.  Programma di controllo sanitario

    a) L'infezione viene determinata per mezzo di esami sierologici e/o batteriologici e/o mediante la constatazione di lesioni da aerosacculite nei pulcini e giovani tacchini di un giorno.

    b) I campioni da esaminare sono prelevati, secondo i casi, dal sangue, da pulcini e giovani tacchini di un giorno, dallo sperma, da strisci effettuati nella trachea, nella cloaca o nel sacco aereo.

    c) Gli esami per l'individuazione del Mycoplasma Gallisepticum o del Mycoplasma Meleagridis si effettuano su un campione rappresentativo che consenta di controllare con continuità l'infezione durante i periodi d'allevamento e di deposizione, ossia appena prima che inizi la deposizione e poi ogni tre mesi.

    C.  Risultati e misure da adottare

    Se non vi sono reattivi il controllo è negativo. In caso contrario il branco è sospetto e gli si devono applicare le misure previste al capitolo IV.

    D. Nel caso di aziende comprendenti più unità di produzione distinte, l'autorità veterinaria competente può derogare a queste misure, per quanto riguarda le unità di produzione sane di una azienda infetta, purché il veterinario abilitato abbia confermato che la struttura e l'estensione di dette unità di produzione, nonché le operazioni che vi sono effettuate, sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, dette unità di produzione si distinguono completamente, in modo da rendere impossibile la propagazione della malattia in questione da un'unità di produzione all'altra.

    CAPITOLO IV

    Criteri per la sospensione o il ritiro del riconoscimento di uno stabilimento

    1. Il riconoscimento di uno stabilimento è sospeso:

    a) qualora le condizioni previste dal capitolo II non siano più soddisfatte;

    b) fino alla conclusione di un'indagine rispondente alla malattia:

     in caso di sospetta influenza aviaria o di sospetta malattia di Newcastle nello stabilimento;

     se lo stabilimento ha ricevuto volatili o uova da cova provenienti da uno stabilimento infetto o sospetto di infezione da influenza aviaria o da malattia di Newcastle;

     se un contatto suscettibile di trasmettere l'infezione è stato accertato tra lo stabilimento e un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle;

    c) fino all'esecuzione di nuovi esami, qualora l'esito dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni dei capitoli II e III relative alle infezioni da Salmonella Pullorum-Gallinarum, Salmonella Arizonae, Mycoplasma Gallisepticum o Mycoplasma Meleagridis faccia sospettare la presenza di un'infezione;

    d) fino all'applicazione delle misure idonee richieste dal veterinario ufficiale dopo aver constatato la non conformità dello stabilimento ai requisiti del capitolo I, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

    2. Il riconoscimento di uno stabilimento viene ritirato:

    a) se si manifesta l'influenza aviaria o la malattia di Newcastle nello stabilimento;

    b) se un nuovo esame appropriato conferma la presenza di un'infezione da Salmonella Pullorum-Gallinarum, Salmonella Arizonae, Mycoplasma Gallisepticum o Mycoplasma Meleagridis,

    c) se, dopo una nuova intimazione da parte del veterinario ufficiale, non sono state realizzate le misure opportune per rendere lo stabilimento conforme ai requisiti del capitolo I, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

    3. La restituzione del riconoscimento è soggetta alle condizioni seguenti:

    a) quando il riconoscimento è stato ritirato in seguito all'insorgenza dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle, esso può essere restituito 21 giorni dopo l'esecuzione della pulizia e della disinfezione se è stata effettuata la macellazione sanitaria;

    b) quando è stato ritirato in seguito ad infezioni provocate da:

    i) Salmonella Pullorum-Gallinarum o Salmonella Arizonae, il riconoscimento può essere restituito dopo che siano stati effettuati sullo stabilimento due controlli con esito negativo alla distanza di almeno 21 giorni e si sia proceduto alla disinfezione nonché alla macellazione sanitaria del branco infetto;

    ii) Mycoplasma Gallisepticum o Mycoplasma Meleagridis, il riconoscimento può essere restituito dopo che siano stati effettuati, sull'intero allevamento, due controlli negativi alla distanza di almeno 60 giorni.

    ▼M3




    ALLEGATO III

    REQUISITI PER LE VACCINAZIONI DEL POLLAME

    1. In caso di vaccinazione del pollame o dei branchi d'origine delle uova da cova, il vaccino utilizzato deve essere munito di un permesso di commercializzazione, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è somministrato il vaccino stesso.

    2. I criteri di utilizzazione nell'ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle possono essere determinati dalla Commissione.

    ▼M8




    ALLEGATO IV

    CERTIFICATI SANITARI PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

    (Modelli 1-6)

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    ▼B




    ALLEGATO V

    MALATTIE CON OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

     Influenza aviaria

     Malattia di Newcastle



    ( 1 ) GU n. C 89 del 10. 4. 1989, pag. 1.

    ( 2 ) GU n. C 260 del 15. 10. 1990.

    ( 3 ) GU n. C 194 del 31. 7. 1989, pag. 11.

    ( 4 ) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 100.

    ( 5 ) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 20.

    ( 6 ) GU n. L 209 del 17. 8. 1977, pag. 1.

    ( 7 ) GU n. L 127 del 16. 5. 1987, pag. 18.

    ( 8 ) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

    ( 9 ) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

    ( 10 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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