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Document 01989L0656-20070627
Council Directive of 30 November 1989 on the minimum health and safety requirements for the use by workers of personal protective equipment at the workplace (third individual directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) (89/656/EEC)
Consolidated text: Direttiva del Consiglio del 30 novembre 1989 relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (89/656/CEE)
Direttiva del Consiglio del 30 novembre 1989 relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (89/656/CEE)
1989L0656 — IT — 27.06.2007 — 001.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 novembre 1989 relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 393, 30.12.1989, p.18) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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L 165 |
21 |
27.6.2007 |
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 1989
relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)
(89/656/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 118 A,
vista la proposta della Commissione ( 1 ), presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l’igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,
in cooperazione con il Parlamento europeo ( 2 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),
considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;
considerando che la comunicazione della Commissione circa il suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro ( 4 ) prevede l'adozione di una direttiva concernente l'uso di attrezzature di protezione individuale sul luogo di lavoro;
considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 dicembre 1987 concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro ( 5 ), ha preso atto dell'intenzione della Commissione di sottoporgli a breve termine prescrizioni minime concernenti l'organizzazione della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
considerando che il rispetto delle prescrizioni minime intese a garantire un maggior livello di sicurezza e di salute nell'uso delle attrezzature di protezione individuale costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ( 6 ); che, di conseguenza, le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano interamente al settore dell'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;
considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno;
considerando che le misure di protezione collettiva devono essere prioritarie rispetto alle attrezzature di protezione individuale; che il datore di lavoro deve disporre dispositivi e misure di sicurezza;
considerando che le disposizioni della presente direttiva non possono comportare modifiche delle attrezzature di protezione individuale conformi alle direttive comunitarie relative alla lora progettazione e costruzione in materia di sicurezza e salute rispetto alle disposiziono di dette direttive;
considerando che è opportuno prevedere indicazioni su cui gli Stati membri possano basarsi per la fissazione delle norme generali per l'uso delle attrezzature di protezione individuali;
considerando che, a norma della decisione 74/325/CEE ( 7 ), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, la Commissione consulta il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutèla della salute sul luogo di lavoro, ai fini dell'elaborazione di proposte in questo settore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. La presente direttiva, che è la terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, fissa le prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro.
2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.
Articolo 2
Definizione
1. Ai sensi della presente direttiva si intende per attrezzatura di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere portata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale obiettivo.
2. Sono esclusi dalla definizione di cui al paragrafo 1:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale dei militari, dei poliziotti e del personale dèi servizi per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Articolo 3
Norma generale
Le attrezzature di protezione individuale devono essere impiegate quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente evitati da mezzi tecnici di protezione collettiva o da misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro.
SEZIONE II
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
Articolo 4
Disposizioni generali
1. Un'attrezzatura di protezione individuale deve essere conforme alle relative disposizioni comunitarie concernenti la progettazione e costruzione in materia di sicurezza e sanità.
In ogni caso un'attrezzatura di protezione individuale deve:
a) essere adeguata ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) rispondere alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tener conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore;
d) poter essere adattata, a seconda della necessità, all'uti-lizzatore.
2. In caso di rischi multipli che richiedano l'uso simultaneo di più attrezzature di protezione individuale, queste devono essere compatibili e mantenere la propria efficacia nei confronti del rischio o dei rischi corrispondenti.
3. Le condizioni in cui un'attrezzatura di protezione individuale deve essere usata, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, sono determinate in funzione della gravita del rischio, della frequenza dell'esposizione al rischio e delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore, nonché delle prestazioni dell'attrezzatura di protezione individuale.
4. Un'attrezzatura di protezione individuale è in linea di massima destinata ad un uso personale.
Qualora le circostanze richiedano l'uso di un'attrezzatura di protezione individuale da parte di più persone, devono essere prese misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario o igienico ai vari utilizzatori.
5. Debbono essere fornite e risultare disponibili nell'impresa e/o nello stabilimento informazioni adeguate su ogni attrezzatura di protezione individuale, necessarie all'applicazione dei paragrafi 1 e 2.
6. Le attrezzature di protezione individuale debbono normalmente essere fornite a titolo gratuito dal datore di lavoro, il quale ne assicura il buon funzionamento e le condizioni igieniche mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.
Gli Stati membri possono tuttavia prevedere, conformemente alle prassi nazionali, che i lavoratori siano invitati a contribuire alle spese di talune attrezzature di protezione individuale, qualora il loro uso non sia limitato al lavoro.
7. Il datore di lavoro informa preliminarmente il lavoratore contro quali rischi l'attrezzatura individuale lo protegge.
8. Il datore di lavoro assicura una formazione e organizza eventualmente un addestramento affinché il lavoratore si abitui a portare l'attrezzatura di protezione individuale.
9. Le attrezzature di protezione individuale possono essere impiegate, salvo in casi specifici ed eccezionali, soltanto per gli usi previsti.
Esse devono essere utilizzate conformemente alle istruzioni fornite.
Dette istruzioni devono essere comprensibili per i lavoratori.
Articolo 5
Valutazione dell'attrezzature di protezione individuale
1. Prima di scegliere un'attrezzature di protezione individuale, il datore di lavoro deve procedere a un esame dell'attrezzatura che intende usare per valutare in quale misura essa risponda alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.
Tale esame comprende:
a) l'analisi e là valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) la definizione delle caratteristiche necessarie affinché le attrezzature di protezione individuale rispondano ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali fonti di rischio rappresentate dalle attrezzatura di protezione individuale stesse;
c) la valutazione delle caratteristiche delle attrezzatura di protezione individuale disponibili raffrontate con le caratteristiche di cui alla lettera b).
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 deve essere rivista in funzione dei mutamenti intervenuti negli elementi che la compongono.
Articolo 6 ( 8 )
Norme per l'utilizzazione
1. Fatti salvi gli articolo 3,4 e 5, gli Stati membri vigilano affinché siano stabilite norme generali per l'uso delle attrezzature di protezione individuale e/o norme concernenti i casi e le situazioni nei quali il datore di lavoro deve fornire le attrezzature di protezione individuale, tenendo conto delle normative comunitarie relative alla loro libera circolazione.
Tali norme indicano in particolare le circostanze o le situazioni rischiose in cui, ferma restando la priorità dei mezzi di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego di attrezzature di protezione individuale.
Gli allegati I, II e IH, che hanno carattere indicativo, contengono indicazioni utili per fissare tali norme.
2. Gli Stati membri, nell'adeguare le norme di cui al paragrafo 1, tengono conto delle modifiche significative che il progresso tecnico apporta ai rischi, ai mezzi di protezione collettiva e alle attrezzature di protezione individuale.
3. Gli Stati membri procedono alla previa consultazione delle organizzazioni delle parti sociali sulle norme previste dai paragrafi 1 e 2.
Articolo 7
Informazione dei lavoratori
Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti sono informati di tutte le misure da adottare in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in caso di impiego, da parte dei lavoratori, di attrezzature di protezione individuale sul luogo di lavoro.
Articolo 8
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti si svolge conformemente all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE per tutte le materie disciplinate dalla presente direttiva, compresi i suoi allegati.
SEZIONE III
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 9
Adattamento degli allegati
Gli adattamenti di carattere prettamente tecnico degli allegati I, II e III in funzione:
— dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, concernenti le attrezzature di protezione individuali e/o
— del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature di protezione individuale,
sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.
Articolo 10
Disposizioni finali
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che hanno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
▼M1 —————
Articolo 11
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
SCHEMA INDICATIVO PER L’INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI DELL’IMPIEGO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
ALLEGATO II
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA
— Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie)
— Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera)
— Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc, in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO
— Palline e tappi per le orecchie
— Caschi (comprendenti l'apparato auricolare)
— Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria
— Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza
— Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO
— Occhiali a stanghette
— Occhiali a maschera
— Occhiali di protezione contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili
— Schermi facciali
— Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere amano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
— Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive
— Apparecchi isolanti a presa d'aria
— Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile
— Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori
— Scafandri per sommozzatori
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA
— Guanti
—— contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)
— contro le aggressioni chimiche
— per elettricisti e antitermici
— Guanti a sacco
— Ditali
— Manicotti
— Fasce di protezione dei polsi
— Guanti a mezze dita
— Manopole
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE
— Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza
— Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido
— Scarpe con protezione supplementare della punta del piede
— Scarpe e soprascarpe con suola anticalore
— Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore
— Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo
— Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni
— Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici
— Scarpe, stivali e soprastivali di protezioni isolanti
— Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche
— Zoccoli
— Ginocchiere
— Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede
— Ghette
— Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione)
— Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA PELLE
— Creme protettive/pomate
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL TRONCO E DELL'ADDOME
— Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.)
— Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche
— Giubbotti termici
— Giubbotti di salvataggio
— Grembiuli di protezione contro i raggi X
— Cintura di sicurezza del tronco
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'INTERO CORPO
— Attrezzature di protezione contro le cadute
— Attrezzature cosiddette «anticaduta» (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento)
— Attrezzature con freno «ad assorbimento di energia cinetica» (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento)
— Dispositivi di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza)
— Indumenti di protezione
— Indumenti di lavoro cosiddetti «di sicurezza» (due pezzi e tute)
— Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.)
— Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche
— Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso ed i raggi infrarossi
— Indumenti di protezione contro il calore
— Indumenti di protezione contro il freddo
— Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva
— Indumenti antipolvere
— Indumenti antigas
— Indumenti ed accessori (bracciali, guanti, ecc.) fluorescenti di segnalazione, catarifrangenti
— Coperture di protezione
ALLEGATO III
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI PUÒ RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
1. PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO)
Elmetti di protezione
— Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione
— Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche
— Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera
— Lavori in terra e in roccia
— Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile
— Uso di estrattori di bulloni
— Brillatura mine
— Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori
— Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie
— Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte
— Costruzioni navali
— Smistamento ferroviario
— Macelli
2. PROTEZIONE DEL PIEDE
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile
— Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali
— Lavori su impalcature
— Demolizione di rustici
— Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature
— Lavori in cantieri edili e in aree di deposito
— Lavori su tetti
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile
— Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e impianti elettrici
— Costruzione di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche
— Lavori di trasformazione e di manutenzione
— Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura
— Lavori in cave di pietra, miniere a cielo aperto e rimozione in discarica
— Lavorazione e finitura di pietre
— Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura
— Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica
— Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della ceramica
— Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da costruzione
— Movimentazione e stoccaggio
— Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve
— Costruzioni navali
— Smistamento ferroviario
Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile
— Lavori su tetti
Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante
— Attività sue con masse molto fredde o ardenti
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido
— In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse
3. PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO
Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione
— Lavori di saldatura, molatura e tranciatura
— Lavori di mortasatura e di scalpellatura
— Lavorazione e finitura di pietre
— Uso di estrattori di bulloni
— Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono trucioli corti
— Fucinatura a stampo
— Rimozione e frantumazione di schegge
— Operazioni di sabbiatura
— Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi
— Impiego di pompe a getto liquido
— Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse
— Lavori che comportano esposizione al calore radiante
— Impiego di laser
4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Autorespiratori
— Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno
— Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno
— Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno
— Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti
— Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri
— Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione
— Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria
— Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante
5. PROTEZIONE DELL'UDITO
Otoprotettori
— Lavori nelle vicinanze di presse per metalli
— Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici
— Attività del personale a terra negli aeroporti
— Battitura di pali e costipazione del terreno
— Lavori nel legname e nei tessili
6. PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI
Indumenti protettivi
— Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi
— Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione al calore
— Lavorazione di vetri piani
— Lavori di sabbiatura
— Lavori in impianti frigoriferi
Indumenti protettivi difficilmente infiammabili
— Lavori di saldatura in ambienti ristretti
Grembiuli imperforabili
— Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli
— Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo
Grembiuli di cuoio
— Saldatura
— Fucinatura
— Fonditura
Bracciali
— Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli
Guanti
— Saldatura
— Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine
— Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini
Guanti a maglia metallica
— Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli
— Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione
— Sostituzione di coltelli nelle taglierine
7. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE
— Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo
8. INDUMENTI FOSFORESCENTI
— Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori
9. ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTICADUTA (IMBRACATURE DI SICUREZZA)
— Lavori su impalcature
— Montaggio di elementi prefabbricati
— Lavori su piloni
10. ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA
— Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru
— Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori
— Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione
— Lavori in pozzi e in fogne
11. PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE
— Manipolazione di emulsioni
— Concia di pellami
( 1 ) GU n. C 161 del 20.6.1988, pag. 1,
GU n. C 115 dell’ 8.5.1989, pag. 27 e
GU n. C 287 del 15.11.1989, pag. 11.
( 2 ) GU n. C 12 del 16.1.1989, pag. 92 e
GU n. C 256 del 9.10.1989, pag. 61.
( 3 ) GU n. C 318 del 12.12.1988, pag. 30.
( 4 ) GU n. C 28 del 3.2.1988, pag. 3.
( 5 ) GU n. C 28 del 3.2.1988, pag. 1.
( 6 ) GU n. L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
( 7 ) GU n. L 185 del 9.7.1974, pag. 15.
( 8 ) Vedi la comunicazione della Commissione (GU n. C 328 del 30.12.1989, pag. 3).