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Document 01989L0656-20070627

Consolidated text: Direttiva del Consiglio del 30 novembre 1989 relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (89/656/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/656/2007-06-27

1989L0656 — IT — 27.06.2007 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 1989

relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

(89/656/CEE)

(GU L 393, 30.12.1989, p.18)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

►M1

DIRETTIVA 2007/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 20 giugno 2007

  L 165

21

27.6.2007




▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 1989

relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

(89/656/CEE)



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione ( 1 ), presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l’igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

in cooperazione con il Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

considerando che la comunicazione della Commissione circa il suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro ( 4 ) prevede l'adozione di una direttiva concernente l'uso di attrezzature di protezione individuale sul luogo di lavoro;

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 dicembre 1987 concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro ( 5 ), ha preso atto dell'intenzione della Commissione di sottoporgli a breve termine prescrizioni minime concernenti l'organizzazione della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

considerando che il rispetto delle prescrizioni minime intese a garantire un maggior livello di sicurezza e di salute nell'uso delle attrezzature di protezione individuale costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ( 6 ); che, di conseguenza, le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano interamente al settore dell'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno;

considerando che le misure di protezione collettiva devono essere prioritarie rispetto alle attrezzature di protezione individuale; che il datore di lavoro deve disporre dispositivi e misure di sicurezza;

considerando che le disposizioni della presente direttiva non possono comportare modifiche delle attrezzature di protezione individuale conformi alle direttive comunitarie relative alla lora progettazione e costruzione in materia di sicurezza e salute rispetto alle disposiziono di dette direttive;

considerando che è opportuno prevedere indicazioni su cui gli Stati membri possano basarsi per la fissazione delle norme generali per l'uso delle attrezzature di protezione individuali;

considerando che, a norma della decisione 74/325/CEE ( 7 ), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, la Commissione consulta il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutèla della salute sul luogo di lavoro, ai fini dell'elaborazione di proposte in questo settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.  La presente direttiva, che è la terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, fissa le prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro.

2.  Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

Articolo 2

Definizione

1.  Ai sensi della presente direttiva si intende per attrezzatura di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere portata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale obiettivo.

2.  Sono esclusi dalla definizione di cui al paragrafo 1:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale dei militari, dei poliziotti e del personale dèi servizi per il mantenimento dell'ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali;

e) i materiali sportivi;

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Articolo 3

Norma generale

Le attrezzature di protezione individuale devono essere impiegate quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente evitati da mezzi tecnici di protezione collettiva o da misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro.



SEZIONE II

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Articolo 4

Disposizioni generali

1.  Un'attrezzatura di protezione individuale deve essere conforme alle relative disposizioni comunitarie concernenti la progettazione e costruzione in materia di sicurezza e sanità.

In ogni caso un'attrezzatura di protezione individuale deve:

a) essere adeguata ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

b) rispondere alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) tener conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore;

d) poter essere adattata, a seconda della necessità, all'uti-lizzatore.

2.  In caso di rischi multipli che richiedano l'uso simultaneo di più attrezzature di protezione individuale, queste devono essere compatibili e mantenere la propria efficacia nei confronti del rischio o dei rischi corrispondenti.

3.  Le condizioni in cui un'attrezzatura di protezione individuale deve essere usata, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, sono determinate in funzione della gravita del rischio, della frequenza dell'esposizione al rischio e delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore, nonché delle prestazioni dell'attrezzatura di protezione individuale.

4.  Un'attrezzatura di protezione individuale è in linea di massima destinata ad un uso personale.

Qualora le circostanze richiedano l'uso di un'attrezzatura di protezione individuale da parte di più persone, devono essere prese misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario o igienico ai vari utilizzatori.

5.  Debbono essere fornite e risultare disponibili nell'impresa e/o nello stabilimento informazioni adeguate su ogni attrezzatura di protezione individuale, necessarie all'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

6.  Le attrezzature di protezione individuale debbono normalmente essere fornite a titolo gratuito dal datore di lavoro, il quale ne assicura il buon funzionamento e le condizioni igieniche mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

Gli Stati membri possono tuttavia prevedere, conformemente alle prassi nazionali, che i lavoratori siano invitati a contribuire alle spese di talune attrezzature di protezione individuale, qualora il loro uso non sia limitato al lavoro.

7.  Il datore di lavoro informa preliminarmente il lavoratore contro quali rischi l'attrezzatura individuale lo protegge.

8.  Il datore di lavoro assicura una formazione e organizza eventualmente un addestramento affinché il lavoratore si abitui a portare l'attrezzatura di protezione individuale.

9.  Le attrezzature di protezione individuale possono essere impiegate, salvo in casi specifici ed eccezionali, soltanto per gli usi previsti.

Esse devono essere utilizzate conformemente alle istruzioni fornite.

Dette istruzioni devono essere comprensibili per i lavoratori.

Articolo 5

Valutazione dell'attrezzature di protezione individuale

1.  Prima di scegliere un'attrezzature di protezione individuale, il datore di lavoro deve procedere a un esame dell'attrezzatura che intende usare per valutare in quale misura essa risponda alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

Tale esame comprende:

a) l'analisi e là valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

b) la definizione delle caratteristiche necessarie affinché le attrezzature di protezione individuale rispondano ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali fonti di rischio rappresentate dalle attrezzatura di protezione individuale stesse;

c) la valutazione delle caratteristiche delle attrezzatura di protezione individuale disponibili raffrontate con le caratteristiche di cui alla lettera b).

2.  La valutazione di cui al paragrafo 1 deve essere rivista in funzione dei mutamenti intervenuti negli elementi che la compongono.

Articolo 6 ( 8 )

Norme per l'utilizzazione

1.  Fatti salvi gli articolo 3,4 e 5, gli Stati membri vigilano affinché siano stabilite norme generali per l'uso delle attrezzature di protezione individuale e/o norme concernenti i casi e le situazioni nei quali il datore di lavoro deve fornire le attrezzature di protezione individuale, tenendo conto delle normative comunitarie relative alla loro libera circolazione.

Tali norme indicano in particolare le circostanze o le situazioni rischiose in cui, ferma restando la priorità dei mezzi di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego di attrezzature di protezione individuale.

Gli allegati I, II e IH, che hanno carattere indicativo, contengono indicazioni utili per fissare tali norme.

2.  Gli Stati membri, nell'adeguare le norme di cui al paragrafo 1, tengono conto delle modifiche significative che il progresso tecnico apporta ai rischi, ai mezzi di protezione collettiva e alle attrezzature di protezione individuale.

3.  Gli Stati membri procedono alla previa consultazione delle organizzazioni delle parti sociali sulle norme previste dai paragrafi 1 e 2.

Articolo 7

Informazione dei lavoratori

Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti sono informati di tutte le misure da adottare in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in caso di impiego, da parte dei lavoratori, di attrezzature di protezione individuale sul luogo di lavoro.

Articolo 8

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti si svolge conformemente all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE per tutte le materie disciplinate dalla presente direttiva, compresi i suoi allegati.



SEZIONE III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 9

Adattamento degli allegati

Gli adattamenti di carattere prettamente tecnico degli allegati I, II e III in funzione:

 dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, concernenti le attrezzature di protezione individuali e/o

 del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature di protezione individuale,

sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

Articolo 10

Disposizioni finali

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che hanno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

▼M1 —————

▼B

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

SCHEMA INDICATIVO PER L’INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI DELL’IMPIEGO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

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ALLEGATO II

ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA

 Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie)

 Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera)

 Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc, in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO

 Palline e tappi per le orecchie

 Caschi (comprendenti l'apparato auricolare)

 Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria

 Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza

 Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO

 Occhiali a stanghette

 Occhiali a maschera

 Occhiali di protezione contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili

 Schermi facciali

 Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere amano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

 Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive

 Apparecchi isolanti a presa d'aria

 Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile

 Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori

 Scafandri per sommozzatori

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA

 Guanti

 

 contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)

 contro le aggressioni chimiche

 per elettricisti e antitermici

 Guanti a sacco

 Ditali

 Manicotti

 Fasce di protezione dei polsi

 Guanti a mezze dita

 Manopole

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE

 Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza

 Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido

 Scarpe con protezione supplementare della punta del piede

 Scarpe e soprascarpe con suola anticalore

 Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore

 Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo

 Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni

 Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici

 Scarpe, stivali e soprastivali di protezioni isolanti

 Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche

 Zoccoli

 Ginocchiere

 Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede

 Ghette

 Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione)

 Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA PELLE

 Creme protettive/pomate

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL TRONCO E DELL'ADDOME

 Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.)

 Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche

 Giubbotti termici

 Giubbotti di salvataggio

 Grembiuli di protezione contro i raggi X

 Cintura di sicurezza del tronco

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'INTERO CORPO

—   Attrezzature di protezione contro le cadute

 Attrezzature cosiddette «anticaduta» (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento)

 Attrezzature con freno «ad assorbimento di energia cinetica» (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento)

 Dispositivi di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza)

—   Indumenti di protezione

 Indumenti di lavoro cosiddetti «di sicurezza» (due pezzi e tute)

 Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.)

 Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche

 Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso ed i raggi infrarossi

 Indumenti di protezione contro il calore

 Indumenti di protezione contro il freddo

 Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva

 Indumenti antipolvere

 Indumenti antigas

 Indumenti ed accessori (bracciali, guanti, ecc.) fluorescenti di segnalazione, catarifrangenti

 Coperture di protezione




ALLEGATO III

ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ PER I QUALI PUÒ RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1.   PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO)

Elmetti di protezione

 Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione

 Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche

 Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera

 Lavori in terra e in roccia

 Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile

 Uso di estrattori di bulloni

 Brillatura mine

 Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori

 Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie

 Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte

 Costruzioni navali

 Smistamento ferroviario

 Macelli

2.   PROTEZIONE DEL PIEDE

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile

 Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali

 Lavori su impalcature

 Demolizione di rustici

 Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature

 Lavori in cantieri edili e in aree di deposito

 Lavori su tetti

Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile

 Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e impianti elettrici

 Costruzione di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche

 Lavori di trasformazione e di manutenzione

 Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura

 Lavori in cave di pietra, miniere a cielo aperto e rimozione in discarica

 Lavorazione e finitura di pietre

 Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura

 Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica

 Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della ceramica

 Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da costruzione

 Movimentazione e stoccaggio

 Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve

 Costruzioni navali

 Smistamento ferroviario

Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile

 Lavori su tetti

Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante

 Attività sue con masse molto fredde o ardenti

Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido

 In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse

3.   PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO

Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione

 Lavori di saldatura, molatura e tranciatura

 Lavori di mortasatura e di scalpellatura

 Lavorazione e finitura di pietre

 Uso di estrattori di bulloni

 Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono trucioli corti

 Fucinatura a stampo

 Rimozione e frantumazione di schegge

 Operazioni di sabbiatura

 Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi

 Impiego di pompe a getto liquido

 Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse

 Lavori che comportano esposizione al calore radiante

 Impiego di laser

4.   PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Autorespiratori

 Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno

 Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno

 Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno

 Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti

 Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri

 Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione

 Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria

 Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante

5.   PROTEZIONE DELL'UDITO

Otoprotettori

 Lavori nelle vicinanze di presse per metalli

 Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici

 Attività del personale a terra negli aeroporti

 Battitura di pali e costipazione del terreno

 Lavori nel legname e nei tessili

6.   PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI

Indumenti protettivi

 Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi

 Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione al calore

 Lavorazione di vetri piani

 Lavori di sabbiatura

 Lavori in impianti frigoriferi

Indumenti protettivi difficilmente infiammabili

 Lavori di saldatura in ambienti ristretti

Grembiuli imperforabili

 Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli

 Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo

Grembiuli di cuoio

 Saldatura

 Fucinatura

 Fonditura

Bracciali

 Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli

Guanti

 Saldatura

 Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine

 Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini

Guanti a maglia metallica

 Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli

 Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione

 Sostituzione di coltelli nelle taglierine

7.   INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE

 Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo

8.   INDUMENTI FOSFORESCENTI

 Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori

9.   ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTICADUTA (IMBRACATURE DI SICUREZZA)

 Lavori su impalcature

 Montaggio di elementi prefabbricati

 Lavori su piloni

10.   ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA

 Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru

 Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori

 Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione

 Lavori in pozzi e in fogne

11.   PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE

 Manipolazione di emulsioni

 Concia di pellami



( 1 ) GU n. C 161 del 20.6.1988, pag. 1,

GU n. C 115 dell’ 8.5.1989, pag. 27 e

GU n. C 287 del 15.11.1989, pag. 11.

( 2 ) GU n. C 12 del 16.1.1989, pag. 92 e

GU n. C 256 del 9.10.1989, pag. 61.

( 3 ) GU n. C 318 del 12.12.1988, pag. 30.

( 4 ) GU n. C 28 del 3.2.1988, pag. 3.

( 5 ) GU n. C 28 del 3.2.1988, pag. 1.

( 6 ) GU n. L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

( 7 ) GU n. L 185 del 9.7.1974, pag. 15.

( 8 ) Vedi la comunicazione della Commissione (GU n. C 328 del 30.12.1989, pag. 3).

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