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Document 01980L0720-20100929

Consolidated text: Direttiva del Consiglio del 24 giugno 1980 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote (80/720/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/720/2010-09-29

1980L0720 — IT — 29.09.2010 — 005.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1980

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote

(80/720/CEE)

(GU L 194, 28.7.1980, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 82/890/CEE del 17 dicembre 1982

  L 378

45

31.12.1982

►M2

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 88/414/CEE del 22 giugno 1988

  L 200

34

26.7.1988

 M3

DIRETTIVA 97/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 settembre 1997

  L 277

24

10.10.1997

►M4

DIRETTIVA 2010/22/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 15 marzo 2010

  L 91

1

10.4.2010

►M5

DIRETTIVA 2010/62/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE dell’8 settembre 2010

  L 238

7

9.9.2010




▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1980

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote

(80/720/CEE)



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i trattori ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, tra l'altro, lo spazio di manovra, i mezzi d'accesso al posto di guida (dispositivi di salita e di discesa), nonché gli sportelli ed i finestrini;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali normative, onde permettere segnatamente l'applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura d'omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli e forestali a ruote ( 4 ), modificata con direttiva 79/694/CEE ( 5 ),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



▼M5

Articolo 1

1.  Ai fini della presente direttiva per «trattore» si intende un trattore quale definito all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ).

Ai fini della presente direttiva le categorie di trattori sono definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE.

2.  La presente direttiva si applica alle categorie di trattori T1, T3, e T4, come definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE.

La presente direttiva non si applica ai trattori di categoria T4.3 qualora il punto indice del sedile del guidatore, quale definito nell’allegato II della direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ), disti più di 100 mm dal piano longitudinale mediano del trattore.

▼B

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore né rifiutare l'immatricolazione, o vietare la vendita, la commercializzazione o l'uso di un trattore per motivi concernenti:

 lo spazio di manovra,

 i mezzi d'accesso al posto di guida (dispositivi di salita e di discesa),

 gli sportelli ed i finestrini,

se questi sono conformi alle prescrizioni dell'allegato I.

Articolo 3

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell'allegato I sono definite conformemente alla procedura prevista dall'articolo 13 della direttiva 74/150/CEE.

Articolo 4

1.  Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 18 mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2.  Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I

I.   Spazio di manovra

I.1.

Per «spazio di manovra» s'intende lo spazio minimo delimitato dalle strutture fisse messo a disposizione del conducente per effettuare in tutta sicurezza, dal suo sedile, qualsiasi manovra del trattore.

Per «punto di riferimento del sedile» si intende il punto di riferimento determinato in base al metodo descritto nell'appendice 1.

Per «piano di riferimento del sedile» s'intende il piano parallelo al piano longitudinale di simmetria del trattore che passa per il punto di riferimento del sedile.

▼M5

I.2.

Per tutti i trattori, eccettuati quelli a carreggiata stretta (di larghezza ≤ 1 150 mm) e i trattori di categoria T4.3, lo spazio di manovra deve avere una larghezza di almeno 900 mm a un’altezza compresa tra 400 e 900 mm al di sopra del punto di riferimento e su una lunghezza di 450 mm davanti a tale punto (cfr. figure 1 e 3).

Per i trattori di categoria T4.3 lo spazio di manovra, sopra la zona che si estende 450 mm davanti al punto di riferimento, deve avere una larghezza totale di almeno 700 mm a un’altezza di 400 mm al di sopra del punto di riferimento e una larghezza totale di almeno 600 mm a un’altezza di 900 mm al di sopra del punto di riferimento.

▼B

I.3.

Le parti del veicolo e gli accessori non devono ostacolare il conducente nella guida del trattore.

I.4.

In tutte le posizioni del piantone dello sterzo e del volante ►M2  ad eccezione di quelle previste unicamente per l'entrata e l'uscita ◄ , fra la parte inferiore del volante e le parti fisse del trattore deve esserci uno spazio di almeno 50 mm; in tutte le altre direzioni questo spazio deve essere di almeno 80 mm a partire dal bordo del volante e deve essere misurato senza tener conto del volume occupato da quest'ultimo (vedi figura 2).

I.5.

La parete posteriore della cabina, ad un'altezza compresa fra 300 e 900 mm al di sopra del punto di riferimento, deve distare almeno 150 mm dal piano verticale passante per il punto di riferimento e perpendicolare al piano di riferimento (vedi figure 2 e 3).

Detta parete deve avere una larghezza di almeno 300 mm da una parte e dall'altra del piano di riferimento del sedile (vedi figura 3).

I.6.

I dispositivi di comando manuale devono essere situati, gli uni rispetto agli altri e rispetto alle altre parti del trattore, in modo che la loro manovra non provochi ferite alle mani dell'operatore.

Quando lo sforzo necessario al comando è superiore a 150 N, è considerato sufficiente uno spazio libero di 50 mm e quando tale sforzo è compreso tra 80 N e 150 N, lo spazio libero è ridotto a 25 mm; nessun requisito particolare è richiesto per uno sforzo al di sotto di 80 N (vedi figura 3).

Può essere accettata qualsiasi altra disposizione dei comandi che risponda in modo equivalente all'obiettivo di cui sopra.

I.7.

Nessun punto del tetto ►M2  rigido ◄ deve essere a meno di 1 050 mm dal punto di riferimento del sedile, nella parte situata davanti al piano verticale passante per il punto di riferimento e perpendicolare al piano di riferimento (vedi figura 2). ►M2  l'imbottitura può andare verso il basso fino a 1 000 mm al di sopra del punto di riferimento del sedile ◄ .

▼M2

I.8.

Il raggio di curvatura della superficie tra il pannello posteriore della cabina e il tetto della cabina può arrivare fino ad un massimo di 150 mm.

▼B

II.   Mezzi di accesso al posto di guida (dispositivi di salita e di discesa)

II.1.

I dispositivi di salita e di discesa devono poter essere usati senza pericolo. I mozzi delle ruote, i coprimozzi o i cerchioni non sono accettati in funzione di predellini o montatoi.

II.2.

Le vie d'accesso al posto di guida ed al sedile dell'accompagnatore non devono presentare parti che possano causare ferite. Quando esiste un ostacolo, come per esempio il pedale della frizione, deve essere previsto un predellino o una superficie d'appoggio che consenta di accedere senza pericolo al posto di guida.

II.3.

I predellini, i dispositivi di salita incorporati ed i montatoi devono avere almeno le seguenti dimensioni:



Spazio libero in profondità:

minimo 150 mm;

Spazio libero in larghezza:

minimo 250 mm;

valori inferiori a questa larghezza minima sono autorizzati unicamente quando siano giustificati da necessità tecniche. In questo caso, bisogna cercare di lasciare il maggior spazio possibile in larghezza. Quest'ultima non deve comunque essere inferiore 150 mm;

Spazio libero in altezza:

minimo 120 mm;

Spazio fra le superfici d'appoggio di due gradini:

massimo 300 mm (vedi figura 4).

II.4.

Per la discesa, il gradino o montatoio superiore deve essere facilmente riconoscibile ed accessibile. La distanza in verticale fra gradini o i montatoi successivi deve essere per quanto possibile uguale.

II.5.

Per tutti i dispositivi di salita e di discesa devono essere previsti adeguati appigli.

II.6.

L'elemento inferiore dei dispositivi di salita e di discesa non deve trovarsi ad oltre 550 mm dal suolo quando il trattore è munito dei pneumatici più grandi raccomandati dal costruttore (vedi figura 4). I predellini e montatoi devono essere concepiti e realizzati in modo da evitare lo slittamento dei piedi.

III.   Sportelli, finestrini e uscite d'emergenza

III.1.

I dispositivi per azionare sportelli e finestrini devono essere concepiti e montati in modo da non presentare alcun pericolo per il conducente e da non disturbarlo durante la guida.

III.2.

L'angolo d'apertura dello sportello deve consentire l'accesso e la discesa senza pericoli.

III.3.

I finestrini che servono all'aerazione ►M2  se esistono ◄ devono essere facilmente regolabili.

▼M4 —————

▼B

III.5.

Le cabine con due sportelli devono avere un'uscita supplementare che costituisce un'uscita di emergenza.

Le cabine con un solo sportello devono avere due uscite supplementari che costituiscono due uscite di emergenza.

Ciascuna delle tre uscite deve essere situata in una diversa parete della cabina (il tettuccio si considera una parete). Il parabrezza e le pareti laterali e posteriori possono essere considerate come uscite di emergenza se è possibile aprirle ►M2  o spostarle ◄ rapidamente dall'interno della cabina.

I bordi delle uscite di emergenza non devono presentare pericoli in caso di passaggio.

Le uscite di emergenza devono avere dimensioni minime tali da permettere di iscrivervi un'ellisse con l'asse minore di 440 mm e l'asse maggiore di 640 mm.

▼M4

Qualsiasi finestrino di dimensioni sufficienti può essere designato come uscita di emergenza se dotato di vetro frangibile che può essere rotto con un apposito strumento in dotazione nella cabina. Il vetro di cui alle appendici 3, 4, 5, 6 e 7 dell’allegato III B della direttiva 89/173/CEE del Consiglio ( 8 ) non è ritenuto vetro frangibile ai fini della presente direttiva.

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▼B

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Figura 4




Appendice 1

METODO DI DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL SEDILE (S)

1.   Definizione del punto di riferimento del sedile (S)

Per «punto di riferimento del sedile (S)» si intende il punto di intersezione situato nel piano longitudinale di simmetria del sedile fra il piano tangente alla parte inferiore dello schienale imbottito ed un piano orizzontale. Questo piano orizzontale taglia la superficie inferiore della tavola del piano del sedile, 150 mm davanti al punto di riferimento del sedile (S).

2.   Posizione del sedile

Il sedile deve essere regolato in lunghezza nella sua posizione più arretrata ed in altezza nella sua posizione media. Se il sedile è munito di sospensione, regolabile o no in funzione del peso del conducente, il sedile deve essere fissato nella posizione intermedia della corsa.

3.   Dispositivo per la determinazione del punto di riferimento del sedile (S)

Il dispositivo illustrato nella figura 1 qui di seguito è composto da una tavola per la base del sedile e dagli elementi dello schienale. L'elemento inferiore dello schienale è articolato al livello della cresta iliaca (A) e della zona lombare (B) e l'altezza dell'articolazione (B) è regolabile.

4.   Metodo di determinazione del punto di riferimento del sedile (S)

Il punto di riferimento del sedile (S) si ottiene usando il dispositivo illustrato nelle figure 1 e 2 qui di seguito, dispositivo che permette di simulare l'occupazione del sedile da parte del conducente. Il dispositivo deve essere posto sul sedile; ad esso viene quindi applicata una forza di 550 N in un punto situato 50 mm davanti all'articolazione (A) e i due elementi del pannello dello schienale premono leggermente e tangenzialmente contro lo schienale.

Se non è possibile determinare le tangenti di ciascuna zona dello schienale imbottito (sopra e sotto la regione lombare), si procede come segue:

a) se non è possibile definire la tangente della superficie più bassa possibile: la parte più bassa del pannello dello schienale in una posizione verticale deve essere leggermente premuta contro lo schienale imbottito;

b) se non è possibile definire la tangente della superficie più alta possibile: l'articolazione (B) viene fissata ad un'altezza di 230 mm sopra il punto di riferimento del sedile (S), se la parte più bassa del pannello dello schienale è verticale. I due elementi del pannello dello schienale in una posizione verticale vengono quindi premuti leggermente e tangenzialmente contro lo schienale imbottito.

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ALLEGATO II

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MODELLO



( 1 ) GU n. C 25 del 29. 1. 1979, pag. 30.

( 2 ) GU n. C 127 del 21. 5. 1979, pag. 80.

( 3 ) GU n. C 227 del 10. 9. 1979, pag. 34.

( 4 ) GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

( 5 ) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 17.

( 6 ) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

( 7 ) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 33.

( 8 ) GU L 67 del 10.3.1989, pag. 1.

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