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Documento 52004DC0524

    Sesta Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza frontiere", così come modificata dalla direttiva 97/36/CE, per il periodo 2001-2002 {SEC(2004) 1016} (Testo rilevante ai fini dell’SEE)

    /* COM/2004/0524 def. */

    52004DC0524

    Sesta Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza frontiere", così come modificata dalla direttiva 97/36/CE, per il periodo 2001-2002 {SEC(2004) 1016} (Testo rilevante ai fini dell’SEE) /* COM/2004/0524 def. */


    SESTA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO relativa all'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza frontiere", così come modificata dalla direttiva 97/36/CE, per il periodo 2001-2002 {SEC(2004) 1016} (Testo rilevante ai fini dell'SEE)

    1. INTRODUZIONE

    La presente comunicazione, elaborata in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 89/552/CEE [1] del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, così come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 [2], costituisce la sesta relazione della Commissione sull'attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva [3]. La relazione espone il parere della Commissione sulle rilevazioni statistiche presentate dagli Stati membri per quanto riguarda la realizzazione delle proporzioni di cui agli articoli 4 e 5 di ciascuno dei programmi di televisione che rientrano nel loro ambito di competenza. L'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva dispone che la Commissione può in particolare tenere conto dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive nonché della situazione specifica dei paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva o con un'area linguistica ristretta [4].

    [1] GUCE L 298 del 17.10.1989.

    [2] GUCE L 202 del 30.07.1997.

    [3] D'ora in poi "la direttiva Televisione senza frontiere" o "la direttiva".

    [4] Questo elenco di criteri non è esaustivo.

    Il presente documento ha lo scopo di portare a conoscenza degli altri Stati membri, del Parlamento europeo e del Consiglio le rilevazioni statistiche degli Stati membri e il parere della Commissione. Il periodo di riferimento (2001-2002) riguarda l'Unione dei 15 (UE-15). Il presente documento non riguarda i dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004. Tuttavia, questi paesi saranno presi in considerazione per la prima volta nella prossima relazione d'applicazione, che verterà sul periodo di controllo 2003-2004. La Commissione farà in modo in particolare che i nuovi Stati membri possano partecipare a questa operazione complessa conformandosi, in base al principio di progressività, agli obiettivi della direttiva "Televisione senza frontiere", in particolare per quanto riguarda le proporzioni indicate agli articoli 4 e 5.

    La valutazione delle relazioni degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e che partecipano allo Spazio economico europeo sono oggetto di una relazione separata pubblicata dal segretariato dell'EFTA [5]. Tuttavia, l'Allegato 5 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione [6] riproduce i riassunti delle loro relazioni, accompagnati da una breve analisi.

    [5] L'Allegato X dell'Accordo SEE disciplina, con taluni adeguamenti, l'applicazione della direttiva agli Stati dell'EFTA che partecipano all'SEE.

    [6] SEC (2004) 1016 - d'ora in poi "il documento di lavoro dei servizi della Commissione".

    Il presente documento comprende due parti:

    * Parte I - Parere della Commissione sull'applicazione degli articoli 4 e 5;

    * Parte II - Conclusioni ricavate dal parere di cui al punto precedente e relazioni degli Stati membri.

    Gli otto Allegati del documento di lavoro dei servizi della Commissione contengono informazioni supplementari particolareggiate.

    2. PARERE DELLA COMMISSIONE SULL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 4 E 5

    2.1. Osservazioni generali - Applicazione degli articoli 4 e 5

    2.1.1. Gli articoli 4 e 5 nel contesto di un paesaggio audiovisivo europeo dinamico

    La prima osservazione generale riguarda l'evoluzione del numero di canali televisivi in Europa. A titolo di osservazione preliminare, il numero totale di canali dell'UE-15 interessati [7] degli articoli 4 e 5 della direttiva "Televisione senza frontiere" era di circa 880 al 1° gennaio 2003. L'anno precedente (gennaio 2002) il numero corrispondente era di circa 780. [8] Dal punto di vista del numero di canali, si tratta di un aumento di più del 12% in un solo anno, il che dimostra il dinamismo nell'offerta audiovisiva europea.

    [7] Le relazioni obbligatorie di cui all'articolo 4, paragrafo 3, si applicano a tutte le trasmissioni di organismi di radiodiffusione che rientrano nell'ambito di competenza di uno Stato membro, con le seguenti eccezioni: gli articoli 4 e 5 non si applicano ai "notiziari, alle manifestazioni sportive, ai giochi televisivi, alla pubblicità, ai servizi di teletext e alle televendite". L'articolo 9 dispone che gli articoli 4 e 5 non si applicano alle "emittenti televisive che si rivolgono a un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale". Il considerando 29 della direttiva prevede che "le disposizioni degli articoli 4 e 5 non dovrebbero applicarsi ai canali che trasmettono esclusivamente in una lingua diversa da quelle degli Stati membri". L'articolo 2, paragrafo 6, prevede che la direttiva non si applica alle trasmissioni televisive che sono destinate ad essere ricevute solo nei paesi terzi e non sono ricevute direttamente o indirettamente dal pubblico di uno o più Stati membri.

    [8] Queste cifre si basano sui dati pubblicati dall'Osservatorio europeo dell'audiovisivo nei suoi annuari del 2001, 2002 e 2003. Esse comprendono i canali nazionali pubblici e privati titolari di una licenza di diffusione terrestre analogica, nonché i canali televisivi via cavo e/o satellite e/o DTT. Le cifre non tengono conto dei canali non europei che si rivolgono agli Stati membri dell'Unione, dei canali destinati ai paesi terzi, dei canali regionali, locali o territoriali, né degli spazi locali nell'ambito dei canali nazionali.

    Questa evoluzione viene evidenziata anche dai risultati della valutazione delle relazioni degli Stati membri per il periodo di riferimento. Il numero totale dei canali disciplinati dagli articoli 4 e 5 [9] che sono stati dichiarati è passato da 472 nel 2001 a 503 nel 2002.

    [9] Questa cifra è stata ottenuta calcolando il numero totale di canali dichiarati meno il numero di canali esentati in base alla natura dei loro programmi (programmi interamente costituiti da informazioni, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext o televendite) meno il numero di canali non operativi. I canali per i quali gli Stati membri non hanno comunicato dati in rapporto con gli articoli 4 o 5 sono stati inseriti.

    2.1.2. Modalità di attuazione e controllo da parte degli Stati membri

    La seconda osservazione generale riguarda i metodi utilizzati dagli Stati membri per conformarsi al loro obbligo di presentare relazioni in virtù della direttiva. Alcuni Stati membri non hanno sempre fornito informazioni complete e particolareggiate, in particolare per quanto riguarda i canali televisivi via satellite e/o via cavo, spesso omessi nelle relazioni nazionali; per esempio, le relazioni dei Paesi Bassi e della Germania hanno lasciato da parte un numero notevole di canali e l'Italia ha escluso sistematicamente i canali televisivi via satellite dalla sua rilevazione statistica relativa all'articolo 5 [10]. La televisione terrestre, d'altro canto, è stata trattata in modo completo nelle relazioni degli Stati membri. La Commissione intende ricordare che l'obbligo di presentare relazioni in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, si applica a ciascuno dei programmi televisivi che rientrano nella sfera di competenza dello Stato membro interessato [11].

    [10] La relazione "esentava" i canali via satellite dall'obbligo di relazione derivante dall'articolo 5 invocando la legislazione nazionale. La Commissione esamina attualmente la questione dal punto di vista della conformità al diritto comunitario.

    [11] L'articolo 4, paragrafo 3, secondo capoverso stabilisce che "la relazione contiene in particolare una rassegna statistica della realizzazione della proporzione di cui all'[articolo 4] e all'articolo 5 per ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato, le ragioni che, in ciascun caso, hanno impedito di raggiungere tale proporzione e i provvedimenti adottati o previsti per raggiungerla."

    È importante inoltre segnalare che la natura e l'intensità dei controlli presentano spesso differenze importanti da uno Stato membro all'altro: controllo quotidiano della programmazione, relazioni statistiche, inchieste, campionatura e stime in alcuni casi. Il controllo può essere garantito da un'autorità di regolamentazione indipendente o, in altri casi, direttamente dalla competente amministrazione pubblica.

    Le differenze nei metodi di applicazione e d'interpretazione delle disposizioni della direttiva rendono difficile produrre cifre che riflettano fedelmente la situazione dell'applicazione degli articoli 4 e 5. Indipendentemente da queste variabili, i risultati presentati in questa comunicazione consentono di evidenziare le tendenze in questo settore e di trarre conclusioni sull'efficacia delle misure adottate. [12]

    [12] A questo proposito, è opportuno menzionare lo studio indipendente sull'impatto delle misure concernenti la promozione della distribuzione e della produzione di programmi televisivi prevista all'articolo 25 bis della direttiva "Televisione senza frontiere", che è attualmente in corso e i cui risultati devono essere presentati entro la fine del 2004.

    2.1.3. Strumenti di analisi e di valutazione

    In virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva "Televisione senza frontiere", la Commissione è incaricata di vigilare sull'applicazione degli articoli 4 e 5 conformemente alle disposizioni del trattato. Per aiutare gli Stati membri ad assumere le loro responsabilità in materia di controllo, il comitato di contatto [13] ha elaborato una serie di orientamenti per seguire l'applicazione degli articoli 4 e 5. Questi orientamenti sono destinati ad aiutare gli Stati membri a presentare le relazioni obbligatorie in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, precisando alcune definizioni al fine di evitare differenze d'interpretazione.

    [13] http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/ twf/art45/controle45_en.pdf

    Sono stati inoltre messi a punto alcuni indicatori [14] per fornire uno strumento di analisi obiettivo che consenta di valutare meglio le rilevazioni statistiche presentate dagli Stati membri. Questi indicatori di prestazioni aiutano a valutare i progressi compiuti nell'applicazione degli articoli 4 e 5, sia a livello comunitario che sul piano nazionale. Con riserva dell'opzione scelta da alcuni Stati membri, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva "Televisione senza frontiere", di prevedere norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla direttiva [15], questi indicatori contribuiscono a fornire una visione d'insieme dell'attuazione e dell'applicazione degli articoli 4 e 5.

    [14] Vedi l'Allegato 1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione.

    [15] In pratica, la maggior parte degli Stati membri hanno fatto uso di questa facoltà (ad esempio, esclusione delle produzioni in studio in Italia, definizione positiva delle opere da prendere in considerazione in Germania. Sei Stati membri (E, F, I, NL, SF, RU) impongono percentuali più elevate di quelle previste dalla direttiva ad alcuni o all'insieme dei loro organismi di radiodiffusione (ad esempio obbligo di diffondere il 60% di opere in Francia, proporzione del 25% riservata alle opere di produttori indipendenti nel RU e nei Paesi Bassi, ecc.).

    È questo il contesto nel quale si inscrive il parere esposto nel presente documento. Esso evidenzia le tendenze generali nell'attuazione delle misure di promozione della distribuzione e della produzione di programmi televisivi europei, sia a livello comunitario che nei vari Stati membri interessati, per il periodo 2001-2002.

    2.2. Applicazione dell'articolo 4

    Questa parte analizza la misura in cui la proporzione indicata all'articolo 4 della direttiva "Televisione senza frontiere" [16] è stata realizzata.

    [16] L'articolo 4, paragrafo 1, stabilisce che "gli Stati membri vigilano, ogni qualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, affinché le emittenti televisive riservino ad opere europee ai sensi dell'articolo 6 la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità o servizi di teletext e televendite".

    Il tempo medio di diffusione riservato alle opere europee dai canali aventi un maggiore successo di pubblico [17], nell'insieme degli Stati membri, è stato del 66,95% nel 2001 e del 66,10% nel 2002, con una diminuzione di 0,85 punti. Questa leggera diminuzione deve tuttavia essere rapportata all'aumento globale a medio termine della proporzione di opere europee programmate. Rispetto al periodo di riferimento precedente (60,68% nel 1999 e 62,18% nel 2000), si osserva un aumento di 5,42 punti su quattro anni. La tendenza generale a medio termine è quindi stata all'aumento. [18] Secondo lo Stato membro interessato, il tempo medio di diffusione variava tra il 46,98% (Portogallo) e l'87% (Paesi Bassi) nel 2001 e tra il 48,67% (Irlanda) e l'80% (Lussemburgo) nel 2002. Il tempo medio di diffusione delle opere europee durante il periodo di riferimento (2001-2002) ha avuto tendenza ad aumentare in otto Stati membri, a rimanere stabile in uno Stato membro e a diminuire negli altri sei. La tendenza generale è stata dunque all'aumento durante il periodo di riferimento.

    [17] I dati relativi alla proporzione nel tempo medio di diffusione tengono conto dei canali con una quota di pubblico superiore al 3%.

    [18] Vedi la tabella alla successiva pag. 9, che presenta l'evoluzione dei principali indicatori dell'UE-15 su quattro anni (1999-2002).

    Per quanto riguarda il numero totale di canali che hanno raggiunto o superato la proporzione maggioritaria di cui all'articolo 4 (opere europee) nel periodo di riferimento, il tasso medio di conformità per l'insieme dei canali, in tutti gli Stati membri, era del 69,93% nel 2001 e del 74,53% nel 2002, con un aumento di 4,60 punti nel periodo di riferimento. In confronto con il periodo di riferimento precedente (68,58% nel 1999 e 72,50% nel 2000), è stata registrata una progressione di 5,95 punti su un periodo di quattro anni (1999-2002). Questa cifra è notevole tenuto conto dell'aumento del numero di canali, essenzialmente di natura tematica, durante lo stesso periodo. I tassi di conformità, per tutti i tipi di canali, variavano tra il 38% (Svezia) e il 100% (Finlandia) nel 2001 e tra il 43% (Svezia) e il 100% (Finlandia) nel 2002. Il tasso di conformità in numero di canali, di tutti i tipi, è aumentato in nove stati, è rimasto stabile in cinque Stati membri ed è diminuito in un altro Stato membro.

    Questi risultati generalmente positivi per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 4 a livello comunitario - la maggior parte degli indicatori, con poche eccezioni, evidenziano un aumento nel periodo di riferimento (2001-2002) e un aumento ancora più importante rispetto al periodo di riferimento precedente (1999-2001) - portano a ritenere che gli obiettivi della direttiva "Televisione senza frontiere" siano raggiunti a livello comunitario per quanto riguarda la programmazione delle opere europee. Una tabella ricapitolativa [19] fa il punto dell'applicazione dell'articolo 4 nell'insieme della Comunità nel periodo di riferimento (2001-2002).

    [19] Vedi la Tabella 1 dell'Allegato 2 al documento di lavoro dei servizi della Commissione.

    2.3. Applicazione dell'articolo 5

    Questo punto analizza la misura in cui le proporzioni di cui all'articolo 5 della direttiva "Televisione senza frontiere" [20] sono realizzate.

    [20] L'articolo 5 stabilisce che "gli Stati membri vigilano, ogni qualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, affinché le emittenti televisive riservino ad opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10% almeno del loro tempo di trasmissione - escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext o televendite - oppure, a scelta dello Stato membro, il 10% almeno del loro bilancio destinato alla programmazione."

    Come indicato in precedenza a proposito dei metodi, alcuni Stati membri non hanno fornito informazioni concrete in rapporto con l'articolo 5, in particolare per i canali via satellite. Alcuni hanno completamente omesso i dati pertinenti nella loro relazione, ad esempio "esentando" i canali interessati. [21] Inoltre, per alcuni canali, non è stato fornito alcun dato per quanto riguarda la proporzione sufficiente di opere europee recenti.

    [21] L'Italia costituisce l'esempio più evidente in proposito.

    In questo contesto, la Commissione intende ricordare che gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, si applicano a ciascuno dei programmi televisivi che rientrano nell'ambito di competenza dello Stato membro interessato. Spetta a ciascuno Stato membro trasmettere un elenco particolareggiato dell'insieme dei canali disciplinati dall'articolo 5 della direttiva e comunicare dati completi riguardanti tali canali. Gli Stati membri non sono abilitati a prevedere "esenzioni" generali rispetto agli obblighi derivanti dalla direttiva, eccettuati i casi da essa previsti.7 precedente

    Al momento dell'esame dei risultati presentati di seguito, è opportuno ricordare che i canali per i quali non è stato comunicato alcun dato non sono stati presi in considerazione nel calcolo dei vari indicatori di prestazione, come il tempo (medio) di diffusione di opere europee o il tasso di conformità. [22]

    [22] Cfr gli indicatori 1 e 2 nell'Allegato 1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione.

    Il primo risultato della valutazione dei rapporti degli Stati membri dal punto di vista della proporzione minima del 10% richiesta dall'articolo 5 riguarda, secondo la scelta effettuata dallo Stato membro al momento del recepimento della direttiva, il tempo medio di diffusione o il bilancio medio di programmazione [23] riservato alle opere europee realizzate da produttori indipendenti [24]: la proporzione media di opere di produttori indipendenti trasmesse da tutti i canali europei, in qualunque Stato, era del 37,75% nel 2001 e del 34,03% nel 2002, con una diminuzione di 3,72 punti nel periodo di riferimento. Rispetto al periodo di riferimento precedente (37,51% nel 1999 e 40,47% nel 2001), si osserva una diminuzione di 3,48 punti in quattro anni. La proporzione media riservata per questo tipo di opere variava, a seconda dello Stato membro interessato, tra il 21,33% (Italia) e il 68,92% (Paesi Bassi) nel 2001 e il 18,08% (Italia) e 61,42% (Austria) nel 2002. Nel periodo di riferimento, vi è stato un aumento nella proporzione media di opere europee di produttori indipendenti in sei Stati membri ed una diminuzione in nove Stati membri.

    [23] In pratica, solo i canali terrestri e quattro canali via cavo e via satellite nell'ambito della giurisdizione francese hanno scelto questa opzione.

    [24] Nel senso indicato al considerando 31 della direttiva (89/552/CEE) del 3 ottobre 1989, ove si stabilisce che (criteri non esaustivi): "(...) gli Stati membri, nel definire la nozione di "produttore indipendente", dovrebbero tener conto di criteri come la proprietà della società di produzione, l'entità dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti di sfruttamento secondari".

    La seconda constatazione riguarda il numero totale di canali di tutti i tipi che raggiungono o superano la proporzione normale del 10% di opere europee di produttori indipendenti: il tasso medio di conformità dei canali, per tutti gli Stati, è del 90,67% nel 2001 e dell'89,13% nel 2002, con una leggera diminuzione di 1,54 punti nel periodo di riferimento. In confronto con il periodo di riferimento precedente (85,02% nel 1999 e 84,81% nel 2000), è stata registrata una progressione di 4,11 punti in quattro anni. Il tasso medio di conformità dei canali di ciascuno Stato membro andava dal 72% (Grecia) al 100% (Irlanda, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Svezia) nel 2001 e dal 71% (Svezia) al 100% (Danimarca, Francia, Irlanda, Austria e Finlandia) nel 2002. Il tasso medio di conformità è aumentato in sei Stati membri, è rimasto stabile in quattro (tre dei quali al 100%) ed è diminuito in cinque.

    Il terzo risultato riguarda la quota media dedicata a livello comunitario alle opere europee recenti di produttori indipendenti, vale a dire le opere diffuse nei cinque anni che seguono la loro produzione: la quota media, per i canali di tutti gli Stati membri, dedicata alle opere europee recenti di produttori indipendenti era del 61,78% nel 2001 e del 61,96% nel 2002, con una leggera diminuzione di 0,18 punti nel periodo di riferimento; queste cifre sono espresse in percentuale di tutte le opere europee (recenti o no) di produttori europei. Rispetto al periodo di riferimento precedente (53,80% nel 1999 e 55,71% nel 2000), osserva una progressione di 8,16 punti in quattro anni; di conseguenza, in una prospettiva a medio termine, sono stati compiuti notevoli progressi nello sviluppo delle opere di produttori indipendenti. La quota media destinata a questo tipo di opere variava, a seconda degli Stati membri, tra il 22,72% (Spagna) e il 98,75% (Irlanda) nel 2001 e tra il 23,.75% (Spagna) e il 98,75% (Irlanda) nel 2002. Questa quota media è aumentata in sette Stati membri, è rimasta stabile in un altro ed è diminuita nei restanti sette. Rispetto al tempo totale di trasmissione preso in considerazione, le opere recenti di produttori indipendenti hanno superato costantemente il 20%, con un leggero aumento di 0,92% punti di percentuale in quattro anni.

    Una tabella ricapitolativa [25] dà un quadro sinottico dell'applicazione dell'articolo 5 a livello comunitario nel periodo interessato. (2001-2002).

    [25] Vedi la Tabella 2 dell'Allegato 2 al documento di lavoro dei servizi della Commissione.

    3. CONCLUSIONI

    Le principiali conclusioni che si possono ricavare dalle relazioni degli Stati membri sull'applicazione degli articoli 4 e 5 durante il periodo 2001-2002 sono presentate qui di seguito. Un'analisi particolareggiata dell'applicazione degli articoli 4 e 5 in ciascuno Stato membro è oggetto dell'Allegato 3 al documento di lavoro dei servizi della Commissione, mentre riassunti delle relazioni degli Stati membri sono presentati nell'Allegato 4.

    Le cifre relative al tempo medio di diffusione per l'UE-15 dimostrano che per la prima volta non è stato compiuto alcun progresso a livello comunitario nella programmazione delle opere europee (articolo 4). Tuttavia, malgrado una leggera diminuzione (-0,85 punti) durante l'attuale periodo di riferimento (2001-2002), si osserva una progressione più importante di 5,42 punti in quattro anni (1999-2002), che dimostra una stabilizzazione della programmazione delle opere europee a circa 2/3 del tempo totale di diffusione preso in considerazione. Di conseguenza, in una prospettiva a medio termine, l'applicazione dell'articolo 4 della direttiva "Televisione senza frontiere" è stata globalmente soddisfacente.

    Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5 la tendenza è meno positiva. Per la prima volta, si osserva - considerando le cifre medie dell'UE - una diminuzione sia all'interno del periodo di riferimento attuale (-3,70 punti) che rispetto al periodo di riferimento precedente (-3,46 punti). Tuttavia, per quanto riguarda le opere europee di autori indipendenti, le cifre medie dell'UE si sono situate costantemente a livello molto superiori alla proporzione minima del 10% prevista dalla direttiva. Inoltre, i livelli di diffusione delle opere europee recenti di produttori indipendenti sono stati relativamente elevati [26]. Rispetto all'insieme delle opere europee di produttori indipendenti (recenti o no) le opere recenti erano persino in aumento. In questa prospettiva, l'evoluzione positiva constatata durante il periodo di riferimento ha prolungato la tendenza positiva del periodo di riferimento precedente (1999-2001). Di conseguenza, la valutazione globale è che gli obiettivi dell'articolo 5 della direttiva "Televisione senza frontiere" sono stati nel complesso raggiunti. L'applicazione dell'articolo 5, dal punto di vista della programmazione delle opere europee recenti di produttori indipendenti è stata in generale soddisfacente.

    [26] Per quattro anni, le opere europee recenti di produttori indipendenti sono rimaste costantemente a più di un quinto del tempo di trasmissione totale preso in considerazione, vale a dire 2/3 di produttori indipendenti.

    La tabella ricapitolativa che figura alla fine della presente relazione indica l'evoluzione dei principali indicatori nell'UE-15 (diffusione media nell'UE delle opere europee, delle opere europee di produttori indipendenti e delle opere europee recenti di produttori indipendenti) per un periodo di quattro anni (1999 - 2002).

    Le relazioni nazionali riflettono, con poche eccezioni, un'applicazione globalmente soddisfacente da parte degli Stati membri delle disposizioni dell'articolo 4 (opere europee) nel periodo di riferimento (2001-2002). Otto Stati membri hanno aumentato la proporzione maggioritaria media durante questo periodo di riferimento. Inoltre, in una prospettiva a medio termine, la maggior parte degli Stati membri ha compiuto a livello nazionale progressi costanti, conformemente al principio di progressività, rispetto al periodo di riferimento precedente (1999-2000). In nove Stati membri, la proporzione maggioritaria media è aumentata rispetto al 1999.

    Per quanto riguarda l'articolo 5 (opere europee di produttori indipendenti), la maggior parte degli Stati membri evidenzia risultati meno positivi. Solo sei Stati membri hanno aumentato la proporzione minima durante il periodo di riferimento, mentre la tendenza è stata negativa in nove Stati membri. Inoltre, non è stato osservato alcun miglioramento importante a livello nazionale rispetto al periodo di riferimento precedente. Un miglioramento è stato constatato in sette Stati membri, ma negli altri otto vi è stata una diminuzione rispetto alle proporzioni del 1999. Questa tendenza è tuttavia attenuata da due elementi. In primo luogo, se espresse in punti di percentuale, le diminuzioni riguardanti l'articolo 5 a livello nazionale erano relativamente modeste [27]. Inoltre, come indicato in precedenza, le cifre medie di diffusione delle opere europee di produttori indipendenti si sono stabilizzate nell'insieme, in quattro anni, a più di un terzo del tempo totale di diffusione preso in considerazione. [28] Anche se l'articolo 5 prevede solo una soglia "minima", questa proporzione è tuttavia notevole.

    [27] A parte i Paesi Bassi e il Portogallo, tutte le diminuzioni erano inferiori al 3% per il presente periodo di riferimento.

    [28] Ciò corrisponde a più della metà dell'insieme delle opere europee (di produttori indipendenti o no).

    Di conseguenza, un esame particolareggiato delle relazioni degli Stati membri mostra, in un contesto segnato dall'aumento generale del numero di canali, una stabilità nella diffusione delle opere europee, comprese - in minore misura - quelle dei produttori indipendenti, in particolare delle opere recenti.

    Questo bilancio generalmente positivo deve tuttavia essere meglio precisato, dal momento che alcuni Stati membri non hanno comunicato dati su un numero importante di canali che rientravano nell'ambito di applicazione degli articoli 4 e 5. A tale proposito, la Commissione ricorda agli Stati membri che è necessario rafforzare il controllo e la sorveglianza dei canali interessati e che è importante, per ragioni di concorrenza leale, fare in modo che questi canali rispettino l'obbligo che impone loro il diritto nazionale di comunicare i dati richiesti, come fanno gli altri canali. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero vigilare affinché i canali interessati raggiungano, quando ciò sia realizzabile e appropriato, proporzioni di tempo di diffusione previste dagli articoli 4 e 5 della direttiva "Televisione senza frontiere", conformemente al principio di progressività.

    Nella pratica, i motivi invocati per spiegare i casi di mancato rispetto [29] erano spesso combinati nelle relazioni degli Stati membri. Inoltre, non erano molti diversi da uno Stato membro all'altro, né rispetto ai motivi dati nei periodi di riferimento precedente. I canali in questione sono spesso gli stessi nei vari Stati membri interessati.

    [29] I motivi evocati più spesso erano i seguenti: il fatto che gruppi di canali appartenenti allo stesso organismo di radiodiffusione rispettano la proporzione maggioritaria se considerati nel loro insieme, ma non individualmente, la natura tematica dei programmi dei canali e i progressi realizzati; la recente creazione del canale, il fatto che si tratta di filiali di società esterne all'UE.

    Per concludere, la valutazione delle constatazioni sopra presentate fa pensare che gli obiettivi degli articoli 4 e 5 della direttiva "Televisione senza frontiere" siano stati raggiunti durante il periodo di riferimento 2001-2002), oltre che rispetto al periodo di riferimento precedente (1999-2000).

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    OE Opere europee (in proporzione del tempo totale di trasmissione preso in considerazione

    PI Opere europee di produttori indipendenti (in proporzione del tempo totale di trasmissione preso in considerazione [30]

    [30] Ovvero, a seconda della scelta effettuata dallo Stato membro al momento del recepimento della direttiva, il bilancio medio di programmazione riservato alle opere europee di produttori indipendenti.

    OR (% di PI) Opere europee recenti di produttori indipendenti (in proporzione delle opere europee di produttori indipendenti)

    OR Opere europee recenti di produttori indipendenti (in proporzione del tempo di trasmissione preso in considerazione).

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