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Documento 41991A0402

    91/402/CEE: Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della quarta convenzione ACP-CEE

    HL L 229., 1991.8.17, pagg. 301–305 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

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    Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 28/02/2000

    41991A0402

    91/402/CEE: Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della quarta convenzione ACP-CEE

    Gazzetta ufficiale n. L 229 del 17/08/1991 pag. 0301 - 0305
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 17 pag. 0354
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 17 pag. 0354


    ACCORDO INTERNO

    relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della quarta convenzione ACP-CEE

    (91/402/CEE)

    I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

    VISTO il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in appresso denominato «trattato», e la quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, in appresso denominata «convenzione»;

    CONSIDERANDO che i rappresentanti della Comunità dovranno prendere posizioni comuni in seno al Consiglio dei ministri previsto dalla convenzione, in appresso denominato «Consiglio dei ministri ACP-CEE»; che, d'altro canto, l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio potranno richiedere, a seconda dei casi, un'azione della Comunità, un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro;

    CONSIDERANDO che è quindi necessario per gli Stati membri precisare le condizioni in cui verranno delineate, nei settori di loro competenza, le posizioni comuni che i rappresentanti della Comunità dovranno prendere in seno al Consiglio dei ministri ACP-CEE; che spetterà loro, inoltre, prendere negli stessi settori le misure d'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio, suscettibili di richiedere un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro;

    CONSIDERANDO che occorre altresì prevedere che gli Stati membri si comunichino reciprocamente, e comunichino alla Commissione, qualsiasi trattato, convenzione, accordo od intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o d'intesa, riguardante materie trattate nella convenzione, concluso o da concludere tra uno o più Stati membri ed uno o più Stati ACP;

    CONSIDERANDO che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri dirimeranno le controversie sorte tra loro per quanto riguarda la convenzione;

    previa consultazione della Commissione,

    HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

    Articolo 1

    1. La posizione comune che i rappresentanti della Comunità devono prendere in seno al Consiglio dei ministri ACP-CEE, quando esso è investito di problemi che rientrano nella competenza degli Stati membri, è adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità previa consultazione della Commissione.

    2. Quando, in applicazione dell'articolo 345 della convenzione, il Consiglio dei ministri ACP-CEE intende delegare al Comitato degli ambasciatori previsto dalla convenzione il potere di prendere decisioni o di formulare raccomandazioni o pareri nei settori di competenza degli Stati membri, la posizione comune è adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.

    3. La posizione comune che i rappresentanti della Comunità prendono in seno al Comitato degli ambasciatori è adottata alle condizioni fissate nel paragrafo 1.

    Articolo 2

    1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio dei ministri ACP-CEE nei settori di competenza degli Stati membri sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti da essi adottati.

    2. Il paragrafo 1 è anche applicabile per le decisioni e le raccomandazioni prese dal Comitato degli ambasciatori in applicazione dell'articolo 346 della convenzione.

    Articolo 3

    Qualsiasi trattato, convenzione, accordo od intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa, riguardante materie trattate nella convenzione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o più Stati membri ed uno o più Stati ACP, è comunicato al più presto dallo Stato o dagli Stati membri interessati agli altri Stati membri ed alla Commissione.

    A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo così comunicato è oggetto di una deliberazione in seno al Consiglio.

    Articolo 4

    1. Qualsiasi Stato membro che abbia concluso con qualsiasi Stato ACP un trattato, una convenzione, un accordo o un'intesa, oppure una parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa, concernente la promozione e la protezione degli investimenti, anche prima dell'entrata in vigore del presente accordo, ne comunica al più presto il testo al segretariato generale del Consiglio, il quale ne informe gli altri Stati membri e la Commissione.

    2. Qualsiasi Stato membro che preveda di concludere con uno Stato ACP un trattato, una convenzione, un accordo o un'intesa, oppure una parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa, concernente la promozione e la protezione degli investimenti, può comunicare la sua intenzione, tramite il segretariato generale del Consiglio, agli altri Stati membri ed alla Commissione.

    3. A richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, scambi di opinioni possono avvenire in seno al Consiglio in base alle comunicazioni previste ai paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro che ha avviato un negoziato oggetto di siffatti scambi di opinioni comunica, tramite il segretariato generale del Consiglio, agli altri Stati membri ed alla Commissione gli elementi complementari utili per la loro informazione. Al termine del negoziato, esso comunica alle stesse condizioni il testo siglato dell'accordo risultante dal negoziato.

    Articolo 5

    Lo Stato membro che ritenga necessario ricorrere all'articolo 352 della convenzione per i settori di competenza degli Stati membri consulta in via preliminare gli altri Stati membri.

    Se il Consiglio dei ministri ACP-CEE è indotto a prendere posizione sull'azione dello Stato membro di cui al primo comma, la posizione sostenuta dalla Comunità è quella dello Stato membro interessato, a meno che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente.

    Articolo 6

    Le controversie sorte tra Stati membri, relative alla convenzione, ai protocolli allegati alla convenzione, nonché agli accordi interni firmati per l'applicazione della convenzione, sono sottoposte, a richiesta della parte più diligente, alla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle condizioni di cui al trattato ed al protocollo relativo allo statuto della Corte di giustizia allegato al trattato.

    Articolo 7

    I rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, previa consultazione della Commissione, possono, in qualsiasi momento, modificare o completare il presente accordo.

    Articolo 8

    Il presente accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al segretariato generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente accordo.

    Il presente accordo entra in vigore, purché siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, contemporaneamente alla convenzione (1). Esso rimane in applicazione per la stessa durata di quest'ultima.

    Articolo 9

    Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i nove testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascun governo degli Stati firmatari.

    Hecho en Bruselas, el dieciséis de julio de mil novecientos noventa.

    Udfaerdiget i Bruxelles, den sekstende juli nitten hundrede og halvfems.

    Geschehen zu Bruessel am sechzehnten Juli neunzehnhundertneunzig.

    ¸ãéíaa óôçò ÂñõîÝëëaaò, óôéò aeÝêá Ýîé Éïõëssïõ ÷ssëéá aaííéáêueóéá aaíaaíÞíôá.

    Done at Brussels on the sixteenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety.

    Fait à Bruxelles, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix.

    Fatto a Bruxelles, addì sedici luglio millenovecentonovanta.

    Gedaan te Brussel, de zestiende juli negentienhonderd negentig.

    Feito em Bruxelas, em dezasseis de Julho de mil novecentos e noventa.

    Pour Sa Majesté le roi des Belges

    Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

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    For Hendes Majestaet Danmarks Dronning

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    Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland

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    Ãéá ôïí Ðñueaaaeñï ôçò AAëëçíéêÞò AEçìïêñáôssáò

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    Por Su Majestad el Rey de España

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    Pour le président de la République française

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    For the President of Ireland

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    Per il Presidente della Repubblica italiana

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    Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

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    Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

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    Pelo Presidente da República Portuguesa

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    For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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    (1) La data di entrata in vigore dell'accordo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio.

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