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Documento 31995R0059

REGOLAMENTO (CE) N. 59/95 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 1995 che stabilisce un limite quantitativo provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 29) originari della Repubblica popolare cinese

HL L 11., 1995.1.17, pagg. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 14/02/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/59/oj

31995R0059

REGOLAMENTO (CE) N. 59/95 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 1995 che stabilisce un limite quantitativo provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 29) originari della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 011 del 17/01/1995 pag. 0017 - 0018


REGOLAMENTO (CE) N. 59/95 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 1995 che stabilisce un limite quantitativo provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 29) originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3169/94 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3030/93 stabilisce le condizioni per l'istituzione di limiti quantitativi;

considerando che le importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili (categoria 29) elencati in allegato e originari della Repubblica popolare cinese (denominata in appresso « Cina ») hanno superato il livello di cui all'articolo 10, paragrafo 1 e all'allegato IX del regolamento (CEE) n. 3030/93;

considerando che il 15 novembre 1994 è stata notificata alla Cina una richiesta di consultazioni in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3030/93;

considerando che, in attesa di una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, la Commissione ha chiesto alla Cina di limitare, per un periodo provvisorio di tre mesi, le esportazioni nella Comunità dei prodotti che rientrano nella categoria 29 al limite quantitativo provvisorio stabilito in allegato a partire dalla data della richiesta di consultazioni;

considerando che, in attesa del risultato delle consultazioni richieste, alle importazioni della categoria di prodotti in questione deve essere applicato provvisoriamente un limite quantitativo identico a quello richiesto al paese fornitore;

considerando che è opportuno applicare alle importazioni nella Comunità dei prodotti per i quali è stabilito il limite quantitativo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 che si applicano alle importazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato V del regolamento suddetto;

considerando che i prodotti in questione esportati dalla Cina tra il 15 novembre 1994 e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere dedotti dai limiti quantitativi stabiliti;

considerando che detti limiti quantitativi non ostano all'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, le importazioni nella Comunità della categoria di prodotti riportata in allegato, originari della Cina, sono soggette al limite quantitativo provvisorio stabilito nell'allegato stesso.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Cina verso la Comunità prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento di trasporto comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

2. Le importazioni dei prodotti spediti dalla Cina nella Comunità dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 che si applicano alle importazioni nella Comunità di prodotti soggetti ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato V del regolamento suddetto.

3. Tutti i quantitativi di prodotti spediti dalla Cina verso la Comunità a decorrere dal 15 novembre 1994 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia, detto limite quantitativo provvisorio non osta all'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica fino al 14 febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1995.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 33.

ALLEGATO

"" ID="1">29> ID="2">6204 11 00> ID="3">Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali> ID="4">Cina> ID="5">pezzi> ID="6">2 125 250"> ID="2">6204 12 00"> ID="2">6204 13 00"> ID="2">6204 19 10"> ID="2">6204 21 00"> ID="2">6204 22 80"> ID="2">6204 23 80"> ID="2">6204 29 18"> ID="2">6211 42 31"> ID="2">6211 43 31">

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