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Documento 31992D0321

    92/321/CEE: Decisione della Commissione, del 25 marzo 1992, relativa agli aiuti concessi dalla Spagna a Intelhorce, SA (già Industrias Textiles de Guadalhorce, SA), attualmente denominata GTE General Textil España, SA, impresa in mano pubblica produttrice di tessili di cotone (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

    HL L 176., 1992.6.30, pagg. 57–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Stato giuridico del documento In vigore

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/321/oj

    31992D0321

    92/321/CEE: Decisione della Commissione, del 25 marzo 1992, relativa agli aiuti concessi dalla Spagna a Intelhorce, SA (già Industrias Textiles de Guadalhorce, SA), attualmente denominata GTE General Textil España, SA, impresa in mano pubblica produttrice di tessili di cotone (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 176 del 30/06/1992 pag. 0057 - 0067


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 1992 relativa agli aiuti concessi dalla Spagna a Intelhorce, SA (già Industrias Textiles de Guadalhorce, SA), attualmente denominata GTE General Textil España, SA, impresa in mano pubblica produttrice di tessili di cotone (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (92/321/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

    dopo aver invitato gli interessati, conformemente al suddetto articolo, a presentare osservazioni e viste tali osservazioni,

    considerando quanto segue:

    I

    Industrias Textiles de Guadalhorce, SA, - la cui denominazione sociale è attualmente GTE General Textil España, SA - è stata costituita nel 1957 dall' « Instituto Nacional de Industria (INI) », una « holding » pubblica spagnola. Le attività dell'impresa consistono nella produzione e commercializzazione di prodotti di cotone. L'impresa dispone di un unico impianto di produzione situato in un sobborgo a 5 km dalla città di Malaga (Andalusia). Le sue attività produttive sono integrate verticalmente: filatura, tessitura, finitura e confezione di prodotti di cotone. La sede sociale dell'impresa è annessa allo stabilimento. L'impresa dispone inoltre di una rappresentanza commerciale a Barcellona.

    Nel 1965 le autorità spagnole hanno deciso di sospendere gli investimenti nell'impresa in conseguenza di circostanze politiche ed economiche eccezionali. Questo fatto, unitamente ad una carente programmazione industriale, ha fatto sì che l'impresa risentisse di gravi instabilità finanziarie che l'hanno mantenuta in passivo fino al 1971. Nel 1972, sfruttando la situazione favorevole nel settore dei tessuti di cotone, l'impresa è stata privatizzata. I nuovi proprietari hanno avviato un programma di ristrutturazione comportante la sostituzione delle macchine tessili e l'aumento della manodopera, portata a 3 277 dipendenti. Nel 1972 e 1973 l'impresa ha realizzato utili. A partire dal 1974 il deterioramento della situazione economica generale e in particolare la crisi dell'industria cotoniera hanno interrotto la ripresa dell'impresa, la cui posizione concorrenziale si è deteriorata ed i cui risultati negativi si sono accelerati in conseguenza di un'inadeguata politica di modernizzazione. Nel 1975 Industrias Textiles de Guadalhorce ha cambiato la propria denominazione sociale in Intelhorce, SA.

    All'epoca la Spagna si trovava in un delicato periodo di transizione politica; questa circostanza, unitamente alla situazione economica e sociale della regione e all'elevato numero di posti di lavoro forniti dall'impresa, ha fatto sì che nel 1980 lo Stato ne assumesse nuovamente il controllo tramite il « Patrimonio del Estado ». Da allora il governo spagnolo ha lanciato un piano di ristrutturazione inteso a ripristinare la redditività dell'impresa. Nel periodo 1980-1985 quest'ultima ha effettuato notevoli investimenti fissi per un importo di oltre 6 000 milioni di PTA, la manodopera è stata gradualmente ridotta da 2 785 dipendenti nel 1980 a 2 094 alla fine del 1985 e le vendite sono aumentate fino a superare 9 400 milioni di PTA nel 1985. Nonostante queste iniziative Intelhorce ha continuato ad accumulare perdite. Nello stesso periodo lo Stato ha fornito a Intelhorce apporti di capitali per oltre 17 000 milioni di PTA, destinati a finanziare le summenzionate ristrutturazioni e ricapitalizzare l'impresa.

    Nel 1985 il fatturato di Intelhorce è stato pari a 9 400 milioni di PTA, con perdite nette di 1 300 milioni di PTA. La capacità di produzione annuale, ripartita per attività industriale, era di 8 700 t per i filati, 33 000 km per i tessuti e 16 600 km per i prodotti finiti. Le produzioni effettive sono state di 7 327 t di filati, 27 176 km di tessuti e 14 192 km di prodotti finiti.

    II

    In seguito ad una denuncia, con lettera del 4 aprile 1989 la Commissione ha chiesto al governo spagnolo di trasmetterle tutte le informazioni relative ai conferimenti di capitali effettuati dallo Stato per ripianare le perdite operative di Intelhorce SA dopo l'adesione della Spagna alla Comunità europea.

    Con lettera del 18 agosto 1989 le autorità spagnole hanno fornito le prime informazioni. Poiché queste ultime erano insufficienti ai fini della valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con le disposizioni degli articoli 92 e 93 del trattato, con lettera del 28 agosto 1989 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che sono state trasmesse in parte con lettera del 15 novembre 1989.

    Su richiesta delle autorità spagnole il 30 maggio 1990 ha avuto luogo un incontro tra rappresentanti dell'amministrazione spagnola e la direzione generale concorrenza della Commissione. Successivamente, con lettera del 31 maggio 1990, le autorità spagnole hanno completato le informazioni richieste.

    In base a tali informazioni, dopo l'adesione della Spagna alla Comunità, nel gennaio 1986, lo Stato ha fornito a Intelhorce 7 820 milioni di PTA mediante cinque aumenti di capitale interamente sottoscritti dal proprietario dell'impresa, la holding pubblica « Patrimonio del Estado ». Le date alle quali sono stati effettuati detti aumenti di capitale e i relativi importi sono i seguenti:

    (In pesetas spagnole)

    Data Importo 25 giugno 1986 2 000 milioni 26 novembre 1986 1 975 milioni 30 ottobre 1987 1 511 milioni 13 febbraio 1989 607 milioni 23 maggio 1989 1 727 milioni Totale 7 820 milioni

    Questi conferimenti di capitali sono stati utilizzati principalmente per finanziare la sostituzione del macchinario ed i costi connessi con la riduzione della manodopera. A questo proposito va sottolineato che nel periodo compreso tra il 1986 e la metà del 1989 Intelhorce ha speso circa 5 000 milioni di PTA in investimenti e più di 1 100 milioni di PTA per licenziamenti, riducendo la manodopera da 1 883 dipendenti alla fine del 1986 a 1 671 al giugno 1989.

    Nello stesso periodo il fatturato di Intelhorce è diminuito da 8 638 milioni di PTA nel 1986 a 6 684 milioni nel 1988, e l'impresa ha registrato perdite rispettivamente di 2 093 milioni di PTA e 2 413 milioni di PTA. Per gli stessi anni le sue spedizioni verso il resto della Comunità sono state pari rispettivamente al 2,7 % e 4,2 % dei summenzionati fatturati.

    Inoltre le autorità spagnole hanno informato la Commissione che, dopo aver esaminato possibili alternative per ripristinare la redditività dell'impresa, erano pervenute alla conclusione che fosse indispensabile vendere Intelhorce ad un'impresa privata con un'adeguata posizione sul mercato. In vista di tale privatizzazione, nel gennaio 1988 le autorità spagnole hanno preso contatto con 106 imprese che ritenevano potenzialmente interessate alla transazione, inviando loro un opuscolo promozionale sull'impresa. Successivamente, informazioni più particolareggiate sono state inviate alle imprese che avevano manifestato il loro interesse. In seguito a negoziati con potenziali acquirenti sono state ricevute tre offerte di acquisto, tra le quali le autorità spagnole hanno scelto quella che offriva il prezzo più elevato in termini economici.

    L'offerta prescelta è stata quella delle imprese Benorbe SA e Benservice SA - due imprese che agiscono in qualità di agenti del gruppo Benetton per la gestione della rete di franchising in Spagna - con le condizioni seguenti:

    - prima della conclusione della vendita lo Stato avrebbe fornito a Intelhorce 5 869 milioni di PTA sotto forma di un ulteriore aumento di capitale sottoscritto dal « Patrimonio del Estado »;

    - gli acquirenti avrebbero acquistato il capitale d'Intelhorce per 2 000 milioni di PTA nelle seguenti proporzioni: Benorbe 70 %, Benservice 30 %; il prezzo sarebbe stato corrisposto in tre rate: 700 milioni di PTA al 1o giugno 1991, 700 milioni di PTA al 1o giugno 1992 e il saldo di 600 milioni di PTA al 1o giugno 1993;

    - i nuovi proprietari avrebbero sottoscritto un aumento del capitale di Intelhorce di 2 000 milioni di PTA, 25 % dei quali da versare al momento della vendita.

    L'apporto di capitale a carico dello Stato stipulato contestualmente alla vendita è stato versato dal « Patrimonio del Estado » in due tempi: 1 727 milioni di PTA il 1o giugno 1989 e i restanti 4 142 milioni di PTA il 4 agosto 1989, immediatamente prima della firma del contratto di vendita che stabiliva le condizioni suddette.

    Va sottolineato che il contratto di vendita conteneva una clausola condizionale imposta dallo Stato, in forza della quale:

    - i nuovi proprietari si impegnavano, per un periodo di tre anni, a non chiedere allo Stato l'autorizzazione per interruzioni temporanee del rapporto di lavoro, e, per un periodo di quattro anni, a non rivendere le azioni acquistate senza previa autorizzazione dello Stato.

    Le autorità spagnole hanno comunicato alla Commissione che le altre due offerte respinte erano più onerose sotto il profilo finanziario in quanto esigevano dallo Stato apporti di capitali più elevati prima della vendita - una 10 500 milioni di PTA in conferimenti di capitali; l'altra 8 400 milioni di PTA in conferimenti di capitali più prestiti pubblici per 4 200 milioni di PTA - e offrivano solo un prezzo simbolico per le azioni di Intelhorce. Inoltre, secondo le autorità spagnole l'offerta prescelta presentava le maggiori probabilità di successo in termini di redditività industriale, alla luce delle caratteristiche del programma quinquennale di ristrutturazione di Intelhorce presentato dagli acquirenti (vedi parte IV).

    Infine le autorità spagnole hanno sottolineato che la soluzione alternativa a disposizione dello Stato, quella cioè di liquidare Intelhorce, sarebbe stata più onerosa dell'opzione prescelta di vendere l'impresa alle condizioni sopradescritte, in quanto i costi per il licenziamento dell'intera manodopera sarebbero stati pari a 11 400 milioni di PTA (circa 6,8 milioni di PTA per ognuno dei 1 671 dipendenti), mentre il ricavato della liquidazione delle attività dell'impresa era stimato in soli 5 400 milioni di PTA. Inoltre lo Stato avrebbe dovuto accollarsi sovvenzioni per 5 000 milioni di PTA per la reindustrializzazione e la creazione di posti di lavoro nella regione e versare sussidi di disoccupazione stimati a 3 000 milioni di PTA per i dipendenti licenziati.

    Dopo aver valutato le predette informazioni, in data 25 luglio 1990 la Commissione ha deciso di iniziare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE nei confronti dei conferimenti di capitale di 13 689 milioni di PTA effettuati dallo Stato a beneficio di Intelhorce tra il momento dell'adesione della Spagna alla Comunità europea nel gennaio 1986 e l'effettiva privatizzazione dell'impresa nell'agosto 1989. La Commissione è giunta alla conclusione che i suddetti interventi finanziari costituivano un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e che in via di principio tale aiuto non poteva beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato stesso. La procedura avviata riguardava anche l'eventuale ulteriore aiuto insito nell'accettazione da parte dello Stato dell'offerta di 2 000 milioni di PTA per l'acquisto delle azioni di Intelhorce, poiché il valore netto dell'impresa era situato in 12 500 milioni di PTA prima del conferimento di capitale di 5 869 milioni di PTA effettuato dallo Stato in forza del contratto di vendita.

    III

    La decisione della Commissione di iniziare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE è stata notificata al governo spagnolo con lettera del 18 settembre 1990. La lettera invitava il governo spagnolo a presentare le sue osservazioni e a fornire i dettagli in essa richiesti, nonché qualsiasi altra informazione che ritenesse pertinente ai fini della valutazione dell'eventuale compatibilità dell'aiuto.

    Gli altri Stati membri ed i terzi interessati sono stati informati della decisione della Commissione mediante pubblicazione del testo della lettera inviata al governo spagnolo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (1).

    Il governo spagnolo ha presentato le sue osservazioni con lettera del 22 novembre 1990. Successivamente, con lettera in data 5 dicembre 1990 le autorità spagnole hanno fornito le informazioni supplementari richieste dalla Commissione.

    Innanzi tutto il governo spagnolo ha espresso il suo disaccordo con la conclusione della Commissione che gli aumenti di capitale pari a 7 820 milioni di PTA effettuati tra il 1986 e il maggio 1989 e il conferimento di capitale di 5 869 milioni di PTA effettuato prima della vendita di Intelhorce costituiscono aiuti di Stato che non soddisfano le condizioni per beneficiare di una delle deroghe contemplate dal trattato.

    Per quanto riguarda gli aumenti di capitale effettuati tra il 1986 e il maggio 1989, il governo spagnolo ha sottolineato che si inserivano nel contesto di un programma ristrutturazione inteso a garantire la redditività dell'impresa e che gli investimenti effettuati dal governo stesso erano basati su criteri sani che sarebbero stati adottati anche da un investitore privato. Secondo le autorità spagnole tali investimenti hanno dato buoni risultati fino al 1988, quando si è registrato un cedimento del mercato. Inoltre secondo il governo spagnolo l'intervento pubblico in questione non può aver pregiudicato le condizioni di concorrenza nel mercato comune poiché la presenza su tale mercato dell'impresa di cui trattasi è diminuita nel periodo in esame sia in termini di capacità produttive che di produzione effettiva.

    In particolare, per quanto riguarda i conferimenti di capitali del 1986 e 1987, le autorità spagnole hanno affermato che erano stati effettuati per far fronte a circostanze verificatesi prima dell'adesione della Spagna alla Comunità.

    In merito alle condizioni della vendita il governo spagnolo ha affermato che la vendita di Intelhorce non comportava alcun aiuto di Stato, come dimostrato dal fatto che Intelhorce era stata venduta al miglior offerente in seguito ad offerta pubblica sul mercato internazionale. Inoltre il governo spagnolo ha sottolineato che il valore di un'azienda funzionante non può di norma essere determinato in base al capitale netto, come nella stima della Commissione, bensì in base al valore attuale della redditività prevista dell'impresa acquistata. A questo proposito il governo spagnolo ha sottolineato che nel 1988 e nel 1989 le perdite di Intelhorce erano state pari rispettivamente a 2 413 e 2 145 milioni di PTA e che la riduzione di 650 posti di lavoro prevista dal programma di ristrutturazione degli acquirenti poteva comportare un costo fino a 3 600 milioni di PTA.

    Inoltre il governo spagnolo ha dichiarato che, dato e non concesso che le condizioni di vendita comportassero un aiuto, l'operazione non costituiva una semplice privatizzazione di Intelhorce, ma concretava l'attuazione di un piano di ristrutturazione predisposto dagli acquirenti, che avrebbero partecipato al suo finanziamento con un conferimento di capitali di 2 000 milioni di PTA e con l'apporto del loro know-how al patrimonio dell'impresa. Di conseguenza, secondo le autorità spagnole, la vendita non era solo intesa a garantire il salvataggio dell'impresa bensì a ripristinarne la redditività economica, tecnica e finanziaria, ragion per cui l'intervento pubblico in questione era conforme alle disposizioni della normativa comunitaria in materia. Infine le autorità spagnole hanno fatto presente che tenuto conto dell'ubicazione dell'impresa a Malaga, una zona classificata dalla Commissione come atta a beneficiare di aiuti economici regionali, era in ogni caso applicabile la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato.

    Il 29 dicembre 1989 la Commissione è stata informata che Intelhorce aveva cambiato la propria denominazione sociale in « GTE General Textil España SA ».

    Nel quadro della procedura, la federazione tedesca dei produttori tessili ha presentato osservazioni con fax del 18 gennaio 1991, sottolineando il rischio di distorsione della concorrenza insito nella concessione degli aiuti a Intelhorce in considerazione della vivace concorrenza esistente tra i produttori tessili della Comunità e dell'importanza dell'impresa sul mercato. Le osservazioni sono state comunicate al governo spagnolo con lettera del 6 febbraio 1991.

    Il governo spagnolo ha risposto alle osservazioni con lettera del 27 marzo 1991. In merito all'importanza di Intelhorce sul mercato, il governo spagnolo ha sottolineato che la quota dell'impresa nella produzione comunitaria di filati era solo dello 0,8 % e che anche le corrispondenti quote di mercato nella produzione di tessuti e di prodotti finiti non erano rilevanti. Inoltre il governo spagnolo ha affermato che le previsioni relative alla produzione di Intelhorce nel periodo 1991-1993 evidenziavano una riduzione del 21 % per i filati e del 50 % per i tessuti. Infine ha sottolineato che nel 1988 e nel 1989 le esportazioni di Intelhorce verso la Germania erano ammontate rispettivamente a 13,6 e 3,3 milioni di PTA, mentre erano state nulle nel 1990 e per il 1991 non erano previste esportazioni di sorta dirette a tale paese.

    IV

    A prescindere dal fatto che l'offerta d'acquisto prescelta per Intelhorce fosse la migliore sotto il profilo finanziario, le autorità spagnole hanno giustificato la loro scelta anche con l'argomento che il programma di ristrutturazione presentato da Benorbe e Benservice presentava a loro avviso le maggiori probabilità di successo in termini di redditività economica.

    Un programma iniziale di ristrutturazione per Intelhorce, elaborato dai nuovi proprietari, è stato presentato dalle autorità spagnole nella loro comunicazione alla Commissione del 15 novembre 1989. Il programma effettuava innanzi tutto un'analisi della situazione dell'impresa, indicandone come punto di forza la politica di ricapitalizzazione attuata prima della vendita, che ne aveva migliorato sensibilmente la struttura finanziaria garantendo un rapporto di entità trascurabile tra passività e capitale netto ed un eccellente livello di capitale d'esercizio. Tuttavia, nonostante questo elevato livello di indipendenza finanziaria, con le strutture di produzione e commercializzazione esistenti l'impresa evidenziava un tasso interno di rendimento molto basso che ne rendeva l'equilibrio finanziario estremamente instabile e rischioso. Si concludeva rilevando la necessità di una modifica radicale di strategia per garantire la redditività. Obiettivo chiave della nuova strategia era un sensibile rafforzamento della struttura di commercializzazione mediante la costituzione di una duplice rete di negozi che avrebbero venduto articoli finiti di produzione propria sia nella gamma della biancheria da casa che dell'abbigliamento, con design innovativo e un nuovo marchio registrato promozionale.

    Tale strategia prevedeva che nel periodo 1990-1992 Intelhorce avrebbe aperto in Spagna 15 negozi propri di biancheria per la casa e nel 1993-1994 altri 22 punti di vendita in base a contratti di franchising. Nel settore dell'abbigliamento era prevista l'apertura di 14 negozi propri nel periodo 1991-1992 e di altri 50 punti di vendita in base a contratti di franchising nel periodo 1993-1994.

    Sotto il profilo del fatturato tale strategia doveva permettere ad Intelhorce di incrementare le vendite di prodotti tradizionali da 7 614 milioni di PTA nel 1990 a 9 254 milioni di PTA nel 1994, mentre le vendite tramite la nuova rete di negozi dovevano passare da 140 milioni di PTA nel 1990 a 5 583 milioni di PTA nel 1994. Di conseguenza il risultato operativo per le attività tradizionali ed il margine generato nella rete di negozi sarebbero passati rispettivamente da perdite di 2 547 milioni di PTA e profitti di 56 milioni di PTA nel 1990 a perdite di 697 milioni di PTA e profitti di 1 741 milioni di PTA nel 1994. In tal modo il risultato globale di Intelhorce sarebbe passato da perdite di 2 491 milioni di PTA nel 1990 a profitti di 1 044 milioni di PTA nel 1994, il primo anno per il quale il piano quinquennale delineato nel programma di ristrutturazione iniziale prevedeva risultati positivi.

    A questo punto va notato che l'apporto di capitali di 5 869 milioni di PTA effettuato dallo Stato prima della vendita svolge un ruolo basilare nel programma di ristrutturazione. I fondi sono stati depositati dallo Stato su un conto bancario bloccato al quale i dirigenti di Intelhorce possono attingere solo gradualmente, con l'obbligo di fornire allo Stato la prova di aver effettuato investimenti in attività materiali o immateriali d'importo pari a quello prelevato. Il conto è disponibile solo in base al seguente calendario:

    - una prima quota di 1 869 milioni di PTA è disponibile immediatamente dopo la vendita senza giustificazioni e può venire utilizzata per spese diverse da investimenti;

    - due successive quote di 1 500 milioni di PTA ciascuna saranno disponibili solo il 1o luglio 1991 e, rispettivamente, 1992;

    - un'ultima quota di 1 000 milioni di PTA sarà disponibile solo il 1o luglio 1993.

    Ai fini del computo degli investimenti, le spese sostenute da Intelhorce per la commercializzazione la pubblicità ed il design saranno considerate come investimenti fino ad un massimo del 20 % dell'importo di ciascuna delle ultime tre quote.

    Va infine menzionato che il programma di ristrutturazione iniziale non considerava necessaria un'ulteriore riduzione della manodopera al di sotto dei 1 650 dipendenti in servizio all'epoca della cessione dell'impresa.

    In seguito alle inondazioni che hanno colpito la provincia di Malaga nel novembre-dicembre 1989 danneggiando gli impianti produttivi di Intelhorce, ed in considerazione della comprovata incapacità dell'impresa di lanciare la strategia per i prodotti di abbigliamento, si è resa necessaria una revisione del programma di ristrutturazione iniziale. La versione modificata, presentata alla Commissione nel corso della riunione svoltasi il 30 maggio 1990, ridefiniva gi obiettivi dell'impresa almeno per i tre anni successivi in base ai seguenti orientamenti: differimento a tempo indeterminato della linea di abbigliamento e della corrispondente rete di negozi; riduzione dei livelli di produzione, soprattutto nelle attività con minor valore aggiunto; ulteriore snellimento della manodopera.

    Per quanto riguarda quest'ultimo punto, la nuova versione del programma prevede un'ulteriore diminuzione di circa il 40 % per raggiungere un numero di 1 000 dipendenti alla fine del 1992. I licenziamenti saranno finanziati soprattutto con le risorse inizialmente previste per gli investimenti nella linea abbigliamento. Con la nuova strategia le vendite di Intelhorce di prodotti tradizionali diminuiranno da 7 000 milioni di PTA nel 1990 a 5 670 milioni di PTA nel 1992, mentre per la rete di negozi di biancheria per la casa è previsto un fatturato di 200 milioni di PTA nel 1990 e 1 062 milioni di PTA nel 1992. Il fatturato complessivo di Intelhorce diminuirebbe così da 7 200 milioni di PTA nel 1990 a 6 732 milioni di PTA nel 1992.

    Per quanto riguarda i risultati dell'impresa, compresi i costi dei licenziamenti progettati, Intelhorce registrerà nelle attività tradizionali perdite rispettivamente di 1 994 e 2 245 milioni di PTA nel 1990 e nel 1992, mentre i negozi di biancheria per la casa contribuiranno con un margine positivo rispettivamente di 100 e 533 milioni di PTA per gli stessi due anni. Di conseguenza le perdite di Intelhorce passeranno da 1 894 milioni di PTA nel 1990 a 1 712 milioni di PTA nel 1992. Dopo quest'ultimo esercizio le perdite verrebbero ridotte di 1 200 milioni di PTA, somma che corrisponde al costo annuo stimato dell'ulteriore riduzione della manodopera da completare per la fine del periodo di tre anni contemplato dalla versione modificata del programma. Va infine notato che, a dispetto di una diminuzione del fatturato dell'impresa nel corso di detto periodo, è previsto un aumento della quota delle esportazioni dal 7 % nel 1990 al 20 % nel 1992, soprattutto a destinazione dell'Europa.

    Il nuovo programma di ristrutturazione non esclude la possibilità di intraprendere, entro la fine del 1993, la strategia inizialmente prevista per i prodotti di abbigliamento qualora nel frattempo venga portata a termine la riorganizzazione necessaria per il lancio della linea.

    V

    La Commissione ha esaminato conferimenti di capitali di « Patrimonio del Estado » a Intelhorce, effettuati nel periodo 1986-maggio 1989 e in forza del contratto di vendita, nonché le altre condizioni del contratto di vendita con Benorbe e Benservice, per accertare in che misura tali interventi pubblici contengano elementi di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

    Va osservato che « Patrimonio del Estado » è parte integrante dello Stato spagnolo in quanto direzione generale dipendente dal ministero spagnolo degli affari economici. I suoi fabbisogni finanziari sono interamente coperti dallo Stato in base a stanziamenti di bilancio. Di conseguenza le risorse finanziarie di « Patrimonio del Estado » vanno considerate risorse dello Stato e gli apporti di capitale a Intelhorce costituiscono quindi interventi pubblici.

    L'erogazione di finanziamenti pubblici a imprese sotto forma di conferimenti di capitali può comportare elementi di aiuto qualora i fondi vengano forniti in circostanze che sarebbero inaccettabili per un investitore privato operante in condizioni normali di economia di mercato. Questo si verifica, tra l'altro, quando la situazione finanziaria dell'impresa ed in particolare la struttura ed il volume dell'indebitamento sono tali da non permettere di attendersi, entro un lasso di tempo ragionevole, un redimento normale dell'investimento - sotto forma di dividendi o di incremento di valore del capitale - o qualora l'impresa non sia in grado, già a causa dell'insufficienza del margine lordo d'autofinanziamento, di procurarsi sul mercato dei capitali i mezzi finanziari necessari per realizzare un programma di investimenti. La Commisssione ha reso nota questa posizione nella sua lettera agli Stati membri del 17 settembre 1984 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE alle imprese pubbliche. A questo proposito va anche sottolineato che di recente, nella comunicazione del 24 luglio 1991 (2) che introduce un nuovo sistema di relazioni periodiche inteso ad individuare la presenza di aiuti nei flussi finanziari tra l'amministrazione pubblica e le imprese di proprietà pubblica, la Commissione ha ricordato agli Stati membri i principi che applicherà per determinare se tali interventi comportino elementi di aiuto (vedi parte III della comunicazione).

    Inoltre la Corte di giustizia delle Comunità europee ha chiarito l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE alle imprese pubbliche [vedi sentenza del 14 novembre 1984 nella causa 323/82 (Intermills) (3), e sentenze del 10 luglio 1986 nelle cause 234/84 (Meura) (4), e 40/85 (Boch) (5)]. La Corte ha statuito che per accertare se un conferimento di capitali abbia la natura di aiuto statale è necessario verificare se l'impresa avrebbe potuto procurarsi le somme in questione sul mercato privato dei capitali. Qualora risulti che il beneficiario non avrebbe potuto sopravvivere senza aiuti pubblici poiché non sarebbe stato in grado di procurarsi le somme necessarie presso un investitore privato si deve concludere che il conferimento di capitale costituisce aiuto di Stato.

    In considerazione del fatto che all'epoca del primo conferimento di capitale da parte di « Patrimonio del Estado », nel 1986, Intelhorce aveva accumulato perdite per due decenni consecutivi, ad eccezione di due anni, e tenuto conto del fatto che in passato lo Stato era già stato costretto ripetutamente a ricapitalizzare l'impresa più volte per consentirne il mantenimento in attività, senza ottenere alcun risultato sotto il profilo del rendimento dei suoi investimenti, è improbabile che un investitore privato, basandosi sulle possibilità di reddito prevedibili, astrazion fatta da qualsiasi considerazione di carattere sociale o di politica regionale o settoriale, avrebbe effettuato conferimenti di capitali per complessivi 7 820 milioni di PTA nel periodo 1986-maggio 1989.

    Per quanto riguarda le condizioni della vendita di Intelhorce a Benorbe e Benservice, la Commissione ritiene sia provato che Intelhorce è stata aggiudicata al miglior offerente. Tuttavia questa circostanza non è sufficiente a garantire che la vendita dell'impresa non comporti elementi di aiuto. Per pervenire ad una tale conclusione deve provarsi che la vendita è stata effettuata tramite una procedura aperta e priva di condizioni nella quale ogni potenziale acquirente sia invitato a presentare un'offerta e lo Stato non imponga condizioni per la conclusione della vendita. Le informazioni fornite dalle autorità spagnole rivelano invece che lo Stato ha imposto agli acquirenti determinate condizioni, limitando temporaneamente la possibilità di rivendere la partecipazione acquistata e la facoltà di chiedere allo Stato l'autorizzazione per interruzioni temporanee del rapporto di lavoro. Inoltre, dato che lo Stato ha fornito risorse finanziarie all'impresa immediatamente prima della privatizzazione, occorre verificare se un investitore privato avrebbe effettuato il conferimento di capitale di 5 869 milioni di PTA prima di concludere la vendita ed accettato un prezzo di 2 000 milioni di PTA per l'intero capitale azionario di Intelhorce detenuto da « Patrimonio del Estado ».

    In merito al primo quesito, un investitore privato operante in normali condizioni di economia di mercato avrebbe cercato di ottenere il massimo rendimento del suo investimento ed avrebbe effettuato il suddetto conferimento di capitale unicamente se tale operazione gli avesse permesso di migliorare la sua posizione economica, considerata l'operazione di vendita nel suo complesso. L'unica remunerazione finanziaria che poteva essere ricavata dal conferimento di capitale effettuato dallo Stato in occasione della vendita di Intelhorce era costituita dall'offerta presentata dagli offerenti per le azioni dell'impresa. Il conferimento di capitali dello Stato e il prezzo offerto dagli acquirenti potenziali erano quindi connessi, in quanto, secondo le condizioni del contratto di vendita, gli acquirenti non avrebbero pagato 2 000 milioni di PTA per il capitale di Intelhorce se lo Stato non avesse previamente effettuato un conferimento di 5 869 milioni di PTA.

    Alla luce delle suesposte considerazioni, dato che lo Stato recupererà un importo pari al valore attuale dei versamenti differiti che Benorbe e Benservice effettueranno per il capitale di Intelhorce e considerato che in mancanza del conferimento di 5 869 milioni di PTA lo Stato non avrebbe incassato nulla, poiché l'offerta dell'acquirente era subordinata al suddetto conferimento di capitale, l'elemento di aiuto in esso contenuto è pari a 4 405 milioni di PTA, vale a dire alla differenza tra 5 869 e 1 464 milioni di PTA. Quest'ultima cifra rappresenta il valore attuale, al momento della vendita, dei tre versamenti differiti per complessivi 2 000 milioni di PTA nominali che gli acquirenti di Intelhorce si sono impegnati ad effettuare. (Si è applicato un tasso di attualizzazione del 12,1 %, che corrisponde al tasso di interesse fissato dallo Stato spagnolo per i buoni del tesoro ICO emessi nel giugno 1989).

    In merito agli altri elementi di aiuto eventualmente insiti nel fatto che lo Stato abbia accettato un prezzo nominale di 2 000 milioni di PTA per le azioni di Intelhorce, la Commissione non individua in tale circostanza un ulteriore elemento di aiuto. In effetti non può ritenersi che il capitale azionario di Intelhorce avesse per lo Stato un valore maggiore del suddetto prezzo, giacché tanto i risultati passati dell'impresa che quelli previsti indicavano che lo Stato non poteva aspettarsi alcun rendimento della sua partecipazione in Intelhorce senza una modifica radicale della struttura del marketing e della produzione dell'impresa, che lo Stato non intendeva peraltro intraprendere.

    Va anche notato che in base alle informazioni a disposizione della Commissione il comportamento del governo spagnolo in sede di vendita di Intelhorce alle condizioni notificate non rivela alcun elemento di aiuto oltre ai 4 405 milioni di PTA mezionati in precedenza, se l'opzione prescelta di vendere l'impresa in attività viene raffrontata con l'alternativa di liquidarla. A questo proposito, secondo le informazioni fornite dalle autorità spagnole, il ricavo di un'eventuale vendita delle attività di Intelhorce - prima dell'ultimo apporto di capitale di 5 869 milioni di PTA da parte dello Stato - era stimato a 5 400 milioni di PTA. A fronte di quest'importo andavano considerate, in caso di liquidazione dell'impresa, passività pari a circa 1 000 milioni di PTA, nonché i costi per il licenziamento dell'intera manodopera, stimati a circa 11 400 milioni di PTA. In queste circostanze l'alternativa consistente nella liquidazione di Intelhorce non avrebbe arrecato allo Stato alcun ricavato netto positivo. Di conseguenza, l'unico elemento di aiuto di Stato individuabile nelle condizioni di vendita è l'onere netto per lo Stato di 4 405 milioni di PTA inerente al conferimento di capitale prima della vendita dell'impresa.

    Va infine sottolineato che, contrariamente a quanto affermato dalle autorità spagnole, la soluzione di liquidare Intelhorce non sarebbe risultata più onerosa per lo Stato dell'opzione prescelta di vendere l'impresa alle condizioni accettate. In caso di liquidazione, lo Stato, in qualità di proprietario dell'impresa, non sarebbe stato tenuto a coprire la differenza tra il ricavato della liquidazione delle attività e le passività all'atto della chiusura dell'impresa, per il fatto stesso che la responsabilità di una società per azioni come Intelhorce è limitata al pagamento dei debiti sociali entro il valore di liquidazione delle sue attività e in circostanze normali il proprietario della società non assume alcuna responsabilità per qualsiasi altro residuo passivo.

    Nel confrontare il comportamento dello Stato con quello di un investitore privato in un'economia di mercato, la Commissione secondo i criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nella causa 234/84 (Meura) « deve in particolare valutare se, in circostanze analoghe, un socio privato, basandosi sulle possibilità di reddito prevedibile, astrazion fatta da qualsiasi considerazione di carattere sociale o di politica regionale o settoriale, avrebbe effettuato un conferimento di capitale del genere » (punto 14 della motivazione). Tener conto di tali considerazioni equivarrebbe a riconoscere agli Stati membri la facoltà di salvare imprese in difficoltà per ragioni di interesse puramente nazionale. Tale situazione, che potrebbe provocare gravi distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune, sarebbe in contraddizione con i principi del trattato, che conferiscono alla Commissione il compito di valutare la compatibilità degli aiuti di Stato nel contesto della Comunità nel suo complesso e non in quello di un singolo Stato membro. Prendere in considerazione i suddetti costi unitamente a quelli corrispondenti al comportamento dello Stato quale proprietario/azionista di un'impresa equivarrebbe a svuotare di significato il principio dell'investitore privato in economia di mercato.

    In conclusione, dopo aver proceduto ad un esame dettagliato la Commissione è pervenuta alla conclusione che l'aiuto di Stato concesso a Intelhorce si compone dei conferimenti di capitale, pari a 7 820 milioni di PTA, effettuati da « Patrimonio del Estado » nel periodo 1986-maggio 1989, e dell'elemento di aiuto di 4 405 milioni di PTA insito nell'ultimo conferimento di capitale di « Patrimonio del Estado » prima della privatizzazione dell'impresa, in quanto entrambi gli interventi hanno rafforzato artificialmente la situazione finanziaria di Intelhorce.

    L'aiuto a Intelhorce pregiudica gli scambi tra gli Stati membri e falsa o minaccia di falsare la concorrenza nel mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE.

    In effetti quando il sostegno finanziario pubblico rafforza la posizione di determinate imprese rispetto a quella di altre imprese concorrenti nella Comunità deve supporsi che il sostegno stesso rechi pregiudizio a queste ultime [sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, nella causa 730/79 (Philip Morris) (6)].

    A questo proposito va notato che i prodotti fabbricati e commercializzati da Intelhorce (attualmente GTE General Textil Expaña SA) sono oggetto di scambi tra gli Stati membri e che esiste una concorrenza tra i produttori. Nel 1988 la produzione comunitaria complessiva di tessili è stata pari a 86 691 milioni di ecu, il 20 % dei quali realizzati dall'industria cotoniera. La produzione spagnola rappresenta circa l'11 % della produzione comunitaria di filati (categoria 1) e il 13 % della produzione di tessuti (categoria 2), mentre non sono disponibili statistiche per i prodotti finiti. Come indicato dalla Commissione nell'avvio del procedimento (GU del 20 dicembre 1990, vedi nota a piè di pagina), la produzione comunitaria di filati e tessuti ammontava rispettivamente a 1 000 000 e 700 000 tonnellate. Gli scambi intracomunitari di prodotti tessili in cotone sono molto intensi, con tassi di esportazioni intracomunitarie del 22 %, 34 % e 63 % della rispettiva produzione comunitaria di filati, prodotti tessuti e finiti. D'altra parte, Intelhorce partecipa a detti scambi e detiene una posizione importante sul mercato spagnolo, come ammesso dalle autorità spagnole.

    Va ricordato che, come affermato nell'accordo multifibre, il mercato dei prodotti tessili di cotone, in entrambe le categorie dei filati e dei tessuti, è uno dei più sensibili a causa del ristagno della domanda e della crescente pressione delle importazioni dai paesi terzi, che deprimono i prezzi e fanno sì che un notevole volume di capacità resti inutilizzato. In queste circostanze ogni aiuto concesso ad un determinato concorrente è atto a produrre gravi distorsioni delle condizioni di concorrenza.

    VI

    Per quanto riguarda la valutazione giuridica dell'aiuto a Intelhorce alla luce della normativa comunitaria, si deve concludere che esso è illegale poiché il governo spagnolo non lo ha notificato preliminarmente alla Commissione come prescritto dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE.

    La situazione risultante da questa violazione delle disposizioni del trattato è particolarmente grave in quanto l'aiuto in questione è già stato corrisposto al beneficiario. A questo proposito va ricordato che in considerazione del carattere imperativo delle norme procedurali stabilite dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, rilevanti anche sotto il profilo dell'ordine pubblico - la cui efficacia diretta è stata riconosciuta dalla Corte di giustizia nella sentenza del 19 giugno 1973 nella causa 77/72 (Capolongo) (7), dell'11 dicembre 1973 nella causa 120/73 (Lorenz) (8) e del 22 marzo 1977 nella causa 78/76 (Stenicke) (9) - l'illegalità dell'aiuto in questione non può venire sanata.

    Ciononostante la Commissione è tenuta a svolgere le procedure previste dall'articolo 93, paragrafo 2, come statuito dalla Corte di giustizia nella sentenza del 14 febbraio 1990 nella causa 301/87 (Boussac Saint Frères) (10).

    VII

    L'articolo 92, paragrafo 1 del trattato dispone che gli aiuti che soddisfano ai criteri in esso stabiliti sono incompatibili con il mercato comune.

    Le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 2 non sono applicabili nella fattispecie in ragione della natura dell'aiuto, che non è destinato al conseguimento degli obiettivi in esso menzionati.

    L'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE elenca gli aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune. La compatibilità con il trattato va tuttavia determinata nel contesto della Comunità nel suo complesso e non in quello di un singolo Stato membro. Per salvaguardare il corretto funzionamento del mercato comune e tener conto del principio di cui all'articolo 3, lettera f), le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3 devono essere interpretate in maniera restrittiva in sede di esame di qualsiasi regime di aiuto o misura individuale di aiuto. In particolare, tali deroghe sono applicabili solo nel caso in cui la Commissione constati che, senza gli aiuti, il libero gioco delle forze di mercato sarebbe insufficiente da solo ad indurre gli eventuali beneficiari ad adottare un comportamento atto a contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi previsti da tali deroghe.

    La concessione di tali deroghe in casi che non contribuiscono alla realizzazione di tale obiettivo o senza che l'aiuto sia necessario a tal fine equivarrebbe a conferire vantaggi indebiti alle industrie o alle imprese di determinati Stati membri, la cui situazione finanziaria verrebbe rafforzata artificialmente, influendo negativamente sugli scambi tra gli Stati membri e falsando la concorrenza senza che ciò sia giustificato dall'interesse comune di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE. L'aiuto concesso a Intelhorce nel periodo 1986-maggio 1989 sotto forma di conferimenti di capitali per 7 820 milioni di PTA ha rappresentato un impegno di notevole portata per creare le basi per il definitivo ripristino dalla redditività dell'impresa. Ciò è comprovato dal fatto che è stato soprattutto utilizzato per investimenti di razionalizzazione per circa 5 000 milioni di PTA, nonché per una riduzione di manodopera di 212 unità, costata 1 100 milioni di PTA. Si deve anche notare che nel periodo in questione i livelli effettivi di produzione di Intelhorce sono restati molto inferiori ai massimali di capacità anteriormente alla razionalizzazione; questa circostanza conferma che l'aiuto in parola non è stato utilizzato per rilanciare artificialmente le attività dell'impresa, il che avrebbe avuto ripercussioni negative inaccettabili per il settore. D'altra parte, la Commissione può condividere l'opinione delle autorità spagnole che i conferimenti di capitali effettuati nel 1986 e nel 1987 costituivano reazioni ad una situazione determinatasi prima dell'adesione della Spagna alla Comunità. La Commissione ritiene di poter estendere questa valutazione ai conferimenti effettuati nel 1989 senza un collegamento diretto con gli accordi per la vendita dell'impresa. La politica industriale nei confronti delle imprese pubbliche attuata in Spagna prima dell'adesione è stata talvolta basata su principi radicalmente diversi da quelli che sono alla base della politica di concorrenza nel trattato CEE. All'epoca determinate imprese pubbliche in perdita erano gestite in base ad una politica in contraddizione con sani principi imprenditoriali e venivano mantenute in attività artificialmente grazie all'assistenza finanziaria dello Stato. Dopo l'adesione della Spagna alla Comunità tali imprese sono state costrette ad adeguarsi ad un contesto di equa concorrenza. Gli aiuti ad Intelhorce di cui è causa nella fattispecie erano principalmente intesi ad agevolare tale adattamento. Alla luce delle considerazioni suesposte la Commissione è pervenuta alla conclusione che i conferimenti di capitali per 7 820 milioni di PTA effettuati nel periodo tra il 1986 e maggio 1989 possono essere considerati compatibili con il mercato comune in base alla deroga prevista dall'articolo 93, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE, poiché hanno contribuito ad attuare un'effettiva ristrutturazione delle attività di Intelhorce senza produrre effetti inaccettabili contrari all'interesse comune.

    Per quanto riguarda l'elemento di aiuto di Stato pari a 4 405 milioni di PTA insito nel conferimento di capitale effettuato immediatamente prima della vendita dell'impresa, l'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) prevede una deroga a favore degli aiuti destinati a favorire lo sviluppo delle regioni dove il tenore di vita è anormalmente basso oppure si ha una grave forma di sottoccupazione. A questo proposito, sebbene Intelhorce sia situata a Malaga, regione che può beneficiare di aiuti regionali, in base all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), l'aiuto in questione non è stato concesso in base ai relativi regimi di aiuti regionali bensì in base a decisioni ad hoc del governo spagnolo che hanno preso la forma di conferimenti di capitale discrezionali.

    Anche qualora l'aiuto in parola fosse considerato come un aiuto regionale, non potrebbe venir ritenuto compatibile con il mercato comune in base all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), in quanto gli aiuti concessi in base a tale disposizione devono contribuire allo sviluppo a lungo termine della regione - nella fattispecie ciò significa che l'aiuto deve almeno ripristinare la redditività dell'impresa, obiettivo non conseguito da Intelhorce stando alle informazioni finora presentate alla Commissione (aspetto che viene esaminato in seguito) - senza avere ripercussioni negative inaccettabili sulle condizioni di concorrenza nella Comunità.

    D'altra parte, benché i 4 405 milioni di PTA siano stati concessi dallo Stato all'espressa condizione che almeno 3 200 milioni (80 % delle ultime tre quote - vedi parte IV) venissero utilizzati da Intelhorce per investimenti - requisito essenziale agli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di determinate zone economiche, conformemente alla comunicazione della Commissione del 1979 sui principi di coordinamento dei regimi di aiuti a finalità regionale (11) - detto aiuto non può venire automaticamente considerato compatibile con il mercato comune. Essendo stato concesso al di fuori dei regimi di aiuto approvati dalla Commissione, quest'ultima deve valutarne la compatibilità nel caso specifico accertando, tra l'altro, che i progetti di investimenti beneficiari di aiuto siano conformi all'interesse della Comunità per il settore interessato e contribuiscano nel contempo alla sana ristrutturazione dell'impresa (entrambi gli aspetti sono esaminati in appresso).

    In ogni caso l'aiuto di 4 405 milioni di PTA supera largamente l'importo di 3 200 milioni di PTA per il quale l'impresa si è impegnata ad effettuare investimenti, circostanza in ogni caso inaccettabile per gli aiuti agli investimenti.

    Per quanto riguarda le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), le misure in questione non erano destinate ad un progetto di comune interesse o ad un progetto destinato a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia spagnola né ne avevano le caratteristiche. Inoltre le autorità spagnole non hanno invocato tale deroga nelle osservazioni trasmesse alla Commissione.

    Per quanto riguarda la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE a favore degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, si deve innanzitutto sottolineare che l'aiuto a Intelhorce ricade nella categoria degli aiuti alle imprese in difficoltà, in quanto la situazione finanziaria dell'impresa e i suoi risultati passati sono sempre stati precari. Gli aiuti alle imprese in difficoltà comportano il grave rischio di trasferire la disoccupazione e i problemi industriali da uno Stato membro all'altro; costituiscono un mezzo per conservare lo status quo impedendo alle forze operanti nell'economia di mercato di produrre i loro normali effetti, vale a dire l'eliminazione delle imprese non concorrenziali nel corso del processo di adeguamento alle nuove condizioni della concorrenza. Per questo motivo la Commissione valuta in modo restrittivo la compatibilità degli aiuti per la ristrutturazione di imprese in difficoltà. In particolare la Commissione richiede che l'intervento pubblico sia strettamente subordinato all'attuazione di un valido programma di ristrutturazione o di riconversione non solo atto a ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario, ma che contenga anche una contropartita per l'aiuto sotto forma di un contributo da parte del beneficiario al conseguimento degli obiettivi comunitari stabiliti dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE, contributo che vada oltre il normale funzionamento delle forze di mercato alterato dall'aiuto.

    A questo proposito, per quanto riguarda gli aiuti a favore del settore tessile, la Commissione ha elaborato in collaborazione con esperti nazionali una serie di criteri intesi a servire da orientamento ai governi degli Stati membri per eventuali interventi nel settore. Tali criteri sono stati definiti nelle discipline comunitarie degli aiuti all'industria tessile e dell'abbigliamento adottate nel 1971 e nel 1977 e tuttora in vigore. Il principio basilare ivi enunciato è che gli aiuti dovrebbero incoraggiare l'adattamento dell'industria tessile eliminando gli eccessi di capacità, promuovendo attività comuni di R& S e favorendo le modifiche strutturali. In base alle linee direttrici un'effettiva ristrutturazione e riconversione costituiscono un presupposto per la concessione di qualsiasi aiuto agli investimenti. In ogni caso, gli aiuti non dovrebbero essere semplicemente destinati a mantenere in attività imprese non concorrenziali.

    Alla luce delle considerazioni suesposte, si deve notare che l'elemento di aiuto di Stato a Intelhorce pari a 4 405 milioni di PTA produrrà i suoi effetti sulla concorrenza soprattutto in futuro, in quanto l'utilizzazione di almeno 3 200 milioni di PTA è collegata alla realizzazione da parte dell'impresa di investimenti futuri nel quadro del piano di ristrutturazione presentato dagli acquirenti. In queste circostanze la Commissione deve verificare accuratamente le caratteristiche del progettato programma di ristrutturazione. A tal proposito va sottolineato che la Commissione è in grado non solo di anticipare e correggere i potenziali effetti negativi che tale elemento di aiuto potrebbe avere sulla concorrenza, bensì anche di correggere gli effetti negativi che l'aumento di capacità provocato dall'aiuto concesso nel periodo 1986-maggio 1989 potrebbe avere in futuro qualora Intelhorce rilanci artificialmente le proprie attività.

    Dall'esame dettagliato del programma iniziale di ristrutturazione di Intelhorce e della sua versione modificata risulta che nessuno dei due prevede un impegno per la riduzione delle capacità produttive che potrebbe venire considerato come una contropartita per l'aiuto. Il programma iniziale prevedeva anzi un rilancio delle attività dell'impresa tramite un sostanziale incremento delle sue vendite complessive, sia per i prodotti tradizionali che nella rete di negozi, che avrebbe fatto aumentare il fatturato del 91 %, passando da 7 754 milioni di PTA nel 1990 a 14 787 milioni di PTA nel 1994. Detti piani di rilancio sono stati abbandonati nella versione modificata del programma, che prevedeva più realisticamente una lieve contrazione delle vendite, pari al 6,5 %, da 7 200 milioni di PTA nel 1990 a 6 732 milioni di PTA nel 1992. Nondimeno anche in questa ipotesi niente impedirebbe ad Intelhorce di espandere le sue attività dopo il 1992 per sfruttare le capacità inutilizzate di cui dispone tuttora, con tutte le relative ripercussioni negative che tale strategia potrebbe avere sulla concorrenza. Va sottolineato al proposito che le capacità inutilizzate di Intelhorce per i filati, i tessuti e i prodotti finiti erano rispettivamente del 21 %, 25 % e 35 % nel 1988 e del 18 %, 25 % e 31 % nel 1989.

    Tenuto conto di quanto precede, nel corso di una riunione svoltasi il 18 marzo 1991 la Commissione ha chiesto ufficialmente alle autorità spagnole di presentare per il 10 maggio 1991 una nuova versione del piano di ristrutturazione per Intelhorce che comportasse riduzioni sia della capacità produttiva che della quota di mercato garantendo al contempo la redditività dell'impresa. Per quanto riguarda quest'ultima condizione, si deve osservare che la Commissione nutriva seri dubbi sulle possibilità del programma di ristrutturazione presentato di garantire la redditività di Intelhorce, poiché sia nella versione iniziale che in quella modificata l'impresa registrava costanti risultati finanziari negativi.

    Non avendo ricevuto risposta, con lettera del 27 maggio 1991, la Commissione ha ricordato alle autorità spagnole la sua richiesta, avvertendole che in mancanza della presentazione di un nuovo piano di ristrutturazione per il 31 maggio 1991 sarebbe stata obbligata ad adottare una decisione finale in base alle informazioni di cui disponeva a tale data. Con lettera del 27 maggio 1991 le autorità spagnole hanno presentato ulteriori dati finanziari sulle passate attività industriali di Intelhorce.

    Con lettere del 12 giugno e 18 luglio 1991 le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di differire qualsiasi decisione sulla pratica fino alla presentazione di un programma di ristrutturazione alternativo sul quale erano in corso negoziati con i nuovi proprietari.

    Con lettera del 6 agosto 1991 la Commissione ha informato le autorità spagnole che, tenuto conto del fatto che altri due mesi erano trascorsi dalla scadenza del 31 maggio 1991, termine ultimo per la presentazione di un piano di ristrutturazione alternativo, non poteva rimandare ulteriormente l'adozione di una decisione definitiva.

    Poiché a tutt'oggi le autorità spagnole non hanno presentato una nuova versione del piano di ristrutturazione la Commissione deve concludere che l'elemento di aiuto di Stato a Intelhorce, pari a 4 405 milioni di PTA, insito nel conferimento di capitale effettuato prima della vendita dell'impresa debba venire considerato incompatibile con il mercato comune poiché pregiudica le condizioni degli scambi all'interno della Comunità in misura contraria all'interesse comune in quanto non contribuisce ad un'effettiva ristrutturazione che garantisca in pieno la redditività dell'impresa.

    VIII

    Nel caso di aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune la Commissione, secondo quanto statuito dalla Corte di giustizia nella sentenza del 12 luglio 1973 nella causa 70/72 (Kolegesetz) (12), confermata dalla sentenza del 24 febbraio 1987 nella causa 310/85 (Deufil) (13), può esigere che gli Stati membri chiedano ai beneficiari la restituzione dell'aiuto concesso illegalmente.

    Di conseguenza Intelhorce, la cui denominazione sociale è attualmente GTE General Textil España, deve rimborsare i 4 405 milioni di PTA indebitamente percepiti.

    Il rimborso deve essere effettuato secondo le pertinenti norme procedurali e sostanziali del diritto spagnolo, in particolare secondo le norme in materia di interessi di mora sui crediti dello Stato, che decorrono dalla data dell'erogazione dell'aiuto illegale. La misura si impone per ripristinare lo status quo eliminando tutti i vantaggi finanziari di cui l'impresa beneficiaria abbia indebitamente fruito dalla data del versamento dell'aiuto illegale [vedi sentenza del 21 marzo 1990 nella causa 142/87 (Tubemeuse) (14)],

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'aiuto erogato dal governo spagnolo a Intelhorce sotto forma di conferimenti di capitali per 7 820 milioni di PTA nel periodo tra il 1986 e maggio 1989 è illegale, essendo stato concesso in violazione delle norme procedurali di cui all'articolo 93, paragrafo 3.

    Ciononostante detto aiuto soddisfa le condizioni per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) ed è di conseguenza compatibile con il mercato comune.

    Articolo 2

    L'aiuto di Stato pari a 4 405 milioni di PTA insito nel conferimento di capitale effettuato da « Patrimonio del Estado » a favore di Intelhorce prima della sua privatizzazione nell'agosto 1989 è illegale essendo stato concesso dal governo spagnolo in violazione delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE.

    Inoltre detto aiuto non soddisfa nessuna delle condizioni per l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 ed è di conseguenza incompatibile con il mercato comune.

    Articolo 3

    Il governo spagnolo è tenuto a sopprimere l'elemento di aiuto di Stato incompatibile e a richiederne il rimborso. Di conseguenza « Patrimonio del Estado » deve esigere da GTE General Textil España SA (ex Intelhorce SA) il rimborso dell'aiuto di 4 405 milioni di PTA di cui all'articolo 2.

    Il rimborso sarà effettuato secondo le norme procedurali e sostanziali del diritto nazionale, in particolare secondo le norme in materia di interessi di mora sui crediti dello Stato, che decorrono dalla data dell'erogazione dell'aiuto illegale.

    Articolo 4

    Il governo spagnolo informa la Commissione, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.

    Articolo 5

    Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1992. Per la Commissione

    Leon BRITTAN

    Vicepresidente

    (1) GU n. C 320 del 20. 12. 1990, pag. 16. (2) GU n. C 273 del 18. 10. 1991, pag. 2. (3) Racc. 1984, pag. 3809. (4) Racc. 1986, pag. 2263. (5) Racc. 1986, pag. 2321. (6) Racc. 1980, pag. 2688. (7) Racc. 1973, pag. 611. (8) Racc. 1973, pag. 1471. (9) Racc. 1977, pag. 595. (10) Racc. 1990, pag. I-307. (11) GU n. C 31 del 3. 2. 1979, pag. 2. (12) Racc. 1973, pag. 813. (13) Racc. 1983, pag. 901. (14) Racc. 1990, pag. 1-959.

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