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Documento 31986R1327

    Regolamento (CEE) n. 1327/86 della Commissione del 5 maggio 1986 che assoggetta le importazioni di determinati calamari congelati al rispetto del prezzo di riferimento

    HL L 117., 1986.5.6, pagg. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/08/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1327/oj

    31986R1327

    Regolamento (CEE) n. 1327/86 della Commissione del 5 maggio 1986 che assoggetta le importazioni di determinati calamari congelati al rispetto del prezzo di riferimento

    Gazzetta ufficiale n. L 117 del 06/05/1986 pag. 0017 - 0018


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1327/86 DELLA COMMISSIONE

    del 5 maggio 1986

    che assoggetta le importazioni di determinati calamari congelati al rispetto del prezzo di riferimento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 21, paragrafo 6,

    considerando che l'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3796/81 dispone tra l'altro che, qualora il prezzo franco frontiera di un determinato prodotto, importato dai paesi terzi, sia inferiore al prezzo di riferimento per almeno tre giorni di mercato successivi e se quantità importanti di questo prodotto vengono importate, le importazioni dei prodotti elencati tra l'altro nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3796/81 possono essere assoggettate alla condizione che il prezzo franco frontiera sia almeno uguale al prezzo di riferimento;

    considerando che, con regolamento (CEE) n. 3191/82 della Commissione (2), sono state fissate le modalità di applicazione del regime dei prezzi di riferimento nel settore dei prodotti della pesca e, tra l'altro, la determinazione del prezzo franco frontiera di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3796/81;

    considerando che, con regolamento (CEE) n. 3696/85 della Commissione (3), sono stati fissati tra l'altro i prezzi di riferimento dei calamari congelati dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3796/81 per la campagna di pesca 1986;

    considerando che durante il primo trimestre 1986 si è constatato che in Italia sono state effettuate importazioni di calamari del genere Loligo, di specie diverse dalla Loligo vulgaris e Loligo pealei, originarie della Polonia e dell'URSS, congelati interi, non puliti, equivalenti al 74 % delle importazioni annue, a prezzi anormalmente bassi;

    considerando che per i detti prodotti i prezzi franco frontiera di quantità importanti sono rimasti inferiori al prezzo di riferimento durante tre giorni di mercato successivi;

    considerando che il prodotto importato presenta caratteristiche commerciali analoghe al prodotto comunitario; che quindi dette importazioni comportano un calo di prezzo di quest'ultimo, tradottosi in particolare in un calo del 27 % del prezzo medio 1985 sul mercato italiano; che, tenuto conto della prevista entità delle importazioni e del loro prezzo, si teme che questa situazione di prezzo permanga o si aggravi nei prossimi mesi; che, per evitare perturbazioni risultanti da offerte a prezzi anormalmente bassi, è d'uopo assoggettare le importazioni dei suddetti prodotti al rispetto del prezzo di riferimento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. L'immissione in libera pratica nella Comunità di calamari congelati interi, non puliti, del genere Loligo, di specie diverse dalla Loligo vulgaris e Loligo pealei della sottovoce 03.03.B IV a) 1) aa della tariffa doganale comune, originari della Polonia e dell'URSS, è soggetta alla condizione che il prezzo franco frontiera sia almeno uguale al prezzo di riferimento di cui in allegato.

    2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica ai prodotti per i quali sia fornita la prova che erano in viaggio verso la Comunità alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Gli interessati devono fornire la prova che sono rispettate le condizioni di cui al comma precedente - prova che deve essere giudicata soddisfacente dalle autorità doganali competenti -, presentando tutti i documenti doganali e di trasporto stradale, ferroviario o marittimo.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1986.

    Per la Commissione

    António CARDOSO e CUNHA

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

    (2) GU n. L 338 del 30. 11. 1982, pag. 13.

    (3) GU n. L 351 del 28. 12. 1985, pag. 45.

    ALLEGATO

    (ECU/t/netto)

    1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Prezzo di riferimento // // // // ex 03.03 B IV a) 1 aa) // Calamari del genere Loligo, di specie diverse dalla Loligo vulgaris e Loligo pealei, congelati interi, non puliti // 1 168 // // //

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