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Documento 61996TJ0157

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 29 gennaio 1998.
    Paolo Salvatore Affatato contro Commissione delle Comunità europee.
    Dipendenti - Concorso generale - Non iscrizione nell'elenco degli idonei - Lettera di rettifica di una precedente comunicazione inviata al candidato - Rapporto giuridico tra l'istituzione e il candidato a un concorso - Obbligo di motivazione - Risarcimento del danno morale e di quello materiale - Ricevibilità.
    Causa T-157/96.

    Zbirke sudske prakse Suda Europske unije – Predmeti povezani s osobljem 1998 I-A-00041; II-00097

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:T:1998:12

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    29 gennaio 1998 ( *1 )

    «Dipendenti - Concorso generale - Non iscrizione nell'elenco degli idonei - Lettera di rettifica di una precedente comunicazione inviata al candidato - Rapporto giuridico tra l'istituzione e il candidato a un concorso - Obbligo di motivazione - Risarcimento del danno morale e di quello materiale - Ricevibilità»

    Nella causa T-157/96,

    Paolo Salvatore Affatato, residente in Foggia, inizialmente con l'avv. Nicola De Perna, del foro di Foggia, poi con l'avv. Alberto Tedeschi, del foro di Bari, e con l'avv. Ciro Fiori, del foro di Foggia, 13, via Saseo, Foggia,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto, in primo luogo, una domanda diretta, in via principale, a far dichiarare la validità della lettera mediante la quale il presidente della commissione giudicatrice del concorso COM/B/794 ha informato il ricorrente della sua iscrizione nell'elenco degli idonei del detto concorso e, in subordine, a far annullare le fasi illegittime di detto concorso, e, in secondo luogo, una domanda di risarcimento del danno morale e di quello materiale da lui subiti,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

    composto dai signori K. Lenaerts, presidente, dalla signora P. Lindh e dal signor J.D. Cooke, giudici,

    cancelliere: A. Mair, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 settembre 1997,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Fatti

    1

    II ricorrente ha partecipato al concorso generale COM/B/794, indetto dalla Commissione al fine di costituire un elenco di riserva per l'assunzione di assistenti aggiunti di categoria B (GU 1995, C 120 A, pag. 9; in prosieguo: il «concorso COM/B/794»).

    2

    II bando di concorso precisava, alla rubrica «XI. Iscrizione nell'elenco degli idonei»:

    «In esito al concorso, la commissione esaminatrice iscrive i candidati nell'elenco degli idonei secondo le seguenti modalità:

    i punti delle prove scritte d), e) ed 0 e quelli della prova orale vengono sommati. Sulla base di tali risultati i candidati che si sono classificati ai primi 6 posti ( 1 ) vengono iscritti nell'elenco, a condizione che abbiano ottenuto il minimo richiesto per la prova orale.

    I candidati sono informati individualmente, per lettera, delle conclusioni della commissione giudicatrice che li riguardano.

    (...)».

    3

    II 2 febbraio 1996 il ricorrente, superate le prove scritte, veniva ammesso alla prova orale, che si svolgeva il 13 giugno 1996.

    4

    Con lettera del 5 luglio 1996 il capo dell'unità 7 («assunzioni») della direzione A («personale») della direzione generale IX (Personale e amministrazione) della Commissione (DG IX) (in prosieguo: ľ «unità IX.A.7») comunicava al ricorrente, a nome del presidente della commissione giudicatrice del concorso, che la commissione aveva terminato i suoi lavori. Egli vi precisava in particolare che i vincitori sarebbero stati scelti sull'elenco degli idonei, per coprire posti divenuti vacanti, e che la Commissione avrebbe quindi potuto invitare il ricorrente a un colloquio con un rappresentante di un servizio in grado di offrirgli un impiego.

    5

    Con lettera del 10 luglio 1996 il capo dell'unità IX.A.7, sempre a nome del presidente della commissione giudicatrice del concorso, informava il ricorrente che la lettera del 5 luglio 1996 gli era stata inviata per errore, precisando che il ricorrente aveva effettivamente superato tutte le prove, ma che, purtroppo, il suo punteggio totale non permetteva alla Commissione di iscriverlo nell'elenco degli idonei ai sensi della rubrica XI del bando di concorso.

    6

    Questa lettera comunicava inoltre all'interessato i seguenti risultati, ottenuti nelle diverse prove, precisando che l'ultimo candidato iscritto nell'elenco degli idonei aveva ottenuto 81 punti:

    «Prova scritta d):

    13,25/20 (minimo richiesto 10)

    Prova scritta e):

    21,75/40 (minimo richiesto 20)

    Prova scritta f):

    16,50/20 (minimo richiesto 10)

    Prova orale:

    26,00/40 (minimo richiesto 20)

    Totale:

    77,50/120»

    7

    La Commissione presentava altresì le proprie scuse al ricorrente per l'enorme errore costituito dalla lettera del 5 luglio 1996.

    8

    II ricorrente replicava con lettera del 18 luglio 1996, con la quale dichiarava di non accettare il contenuto della lettera del 10 luglio 1996, in quanto quest'ultima aveva l'effetto di modificare dati che erano divenuti definitivi il 5 luglio 1996. Di conseguenza, egli domandava di essere reinserito nell'elenco degli idonei.

    9

    II capo dell'unità IX.A.7, con lettera del 2 agosto 1996, confermava il punteggio totale del ricorrente indicato nella lettera del 10 luglio 1996 e respingeva la domanda del ricorrente. Egli precisava che la lettera del 5 luglio 1996 era stata la conseguenza di un errore umano nell'uso del programma di trattamento testi, errore che era completamente indipendente dalle altre fasi del concorso. Il nome del ricorrente non sarebbe mai figurato nell'elenco degli idonei del concorso COM/B/794, bensì su quello dei candidati che, pur avendo superato tutte le prove, non avevano ottenuto i sei punteggi migliori. La decisione adottata dalla commissione giudicatrice del concorso in ordine al ricorrente avrebbe avuto in ogni caso carattere definitivo.

    Procedimento

    10

    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 1996, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

    11

    Con lettera del 30 ottobre 1996 egli ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, che gli è stato accordato con ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 19 febbraio 1997 nella causa T-157/96 AJ, Affatato/Commissione (Race, pag. II-155). Non avendo egli potuto fornire un preventivo delle spese e degli onorari del suo avvocato, poiché intendeva nominarne un altro, il Tribunale, nella stessa ordinanza, ha riservato la propria decisione sulla designazione dell'avvocato e sull'ammontare delle spese e degli onorari da prendere a carico a tale titolo. Con ordinanza 19 giugno 1997 il Tribunale (Quarta Sezione) ha designato due avvocati per assistere il ricorrente e ha statuito sull'ammontare delle spese e degli onorari da prendere a carico a titolo di gratuito patrocinio.

    12

    Il 23 luglio 1997 il Tribunale ha chiesto alla Commissione, ai sensi dell'art. 64 del regolamento di procedura, di produrre l'elenco degli idonei, assieme alla relazione motivata, redatta dalla commissione giudicatrice del concorso COM/B/794. Con lettera dell'8 settembre 1997 la Commissione ha depositato i documenti richiesti.

    Conclusioni delle parti

    13

    Il signor Affatato, ricorrente, conclude che il Tribunale voglia:

    dichiarare la validità della lettera 5 luglio 1996 del presidente della commissione giudicatrice del concorso COM/B/794 che informa il ricorrente della sua iscrizione nell'elenco degli idonei di tale concorso, con il conseguente reinserimento del ricorrente nell'elenco degli idonei;

    in via subordinata, annullare le fasi illegittime del detto concorso, con la conseguente ripetizione dello stesso;

    riconoscergli un risarcimento per il danno materiale e quello morale da lui subiti.

    14

    Nella replica il ricorrente conclude che il Tribunale voglia condannare la Commissione alle spese.

    15

    La Commissione, convenuta, conclude che il Tribunale voglia:

    dichiarare il ricorso irricevibile e, in ogni caso, respingerlo;

    statuire sulle spese secondo giustizia.

    Sulle conclusioni formulate in via principale, dirette a far dichiarare la validità della lettera 5 luglio 1996 con cui il presidente della commissione giudicatrice del concorso COM/B/794 informa il ricorrente della sua iscrizione nell'elenco degli idonei, con conseguente reiscrizione del ricorrente in tale elenco

    Argomenti delle parti

    16

    Senza sollevare formalmente un'eccezione di irricevibilità. la Commissione ritiene che le conclusioni in via principale formulate dal ricorrente, in quanto miranti al suo reinserimento nell'elenco degli idonei del concorso COM/B/794, siano dirette a farle rivolgere un'ingiunzione e, di conseguenza, eccedano i limiti del controllo giurisdizionale esercitato dal giudice (v. sentenze del Tribunale 26 ottobre 1993, causa T-22/92, Weißenfels/Parlamento, Race. pag. II-1095, e 30 novembre 1994, causa T-588/93, G/Commissione, Race. PI pag. II-875). Le conclusioni del ricorrente avrebbero dovuto limitarsi a una domanda di annullamento dell'atto ritenuto illegittimo.

    17

    Il ricorrente fa valere che la tesi da lui sostenuta è la seguente. Il bando di concorso COM/B/794, sotto la rubrica «XI. Iscrizione nell'elenco degli idonei», prevedeva che, in esito al concorso, la commissione esaminatrice iscrivesse i vincitori nell'elenco degli idonei e che i candidati venissero informati individualmente, pellettera, delle conclusioni della commissione giudicatrice che li riguardavano. L'iscrizione del ricorrente nell'elenco di riserva sarebbe stata, così, oggetto della lettera del 5 luglio 1996. Questa lettera lo avrebbe informato delle conclusioni della commissione giudicatrice che lo riguardavano. A questo punto, il procedimento si sarebbe concluso, e non sarebbe stato possibile riaprirlo. In ogni caso, la comunicazione del 5 luglio 1996 avrebbe già, di per sé, instaurato un valido rapporto giuridico tra le parti, cioè un rapporto di diritto privato, che vieta a una parte di recedere unilateralmente da un contratto o di far sopportare le conseguenze derivanti da fatto proprio o da colpa propria all'altra parte. Ne discenderebbe che il ricorrente non chiede che venga rivolta un'ingiunzione alla Commissione, il che sarebbe impossibile, ma si limita a domandare l'annullamento della decisione illegittima che lo ha escluso dall'elenco degli idonei, decisione costituita dalle lettere del 10 luglio e del 2 agosto 1996.

    Giudizio del Tribunale

    18

    Occorre ricordare, in primo luogo, che risulta dalla giurisprudenza che la Commissione, agendo nei limiti delle attribuzioni conferitele dal Trattato, ha, ai sensi dell'art. 210 di questo, personalità giuridica, che questa è una personalità di diritto pubblico in forza dei poteri e delle funzioni che ad essa sono proprie e che, di conseguenza, nello stipulare contratti di impiego di personale non di ruolo essa agisce in quanto persona giuridica di diritto pubblico. Inoltre, questi contratti sono stipulati dalla Commissione ai fini del funzionamento della pubblica amministrazione comunitaria. Di conseguenza, i contratti di impiego di personale non di molo sono contratti di diritto pubblico e sono soggetti alle norme generali di diritto amministrativo (v. sentenze della Corte 15 luglio 1960, cause riunite 43/59, 45/59 e 48/59, von Lachmüller e a./Commissione, Race. pag. 901, in particolare pag. 921, e 16 dicembre 1960, causa 44/59, Fiddelaar/Commissione, Race, pag. 1047, in particolare pag. 1063).

    19

    Per quanto riguarda i rapporti giuridici che si instaurano tra i candidati a un concorso generale e l'istituzione che lo indice, va constatato, innanzi tutto, che i concorsi generali, avendo lo scopo di assumere dipendenti comunitari di ruolo, sono indetti dalle istituzioni al fine di provvedere al funzionamento della pubblica amministrazione comunitaria e, in secondo luogo, che l'indizione di questi concorsi è disciplinata dalle disposizioni dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), in particolare dall'allegato III di quest'ultimo. Di conseguenza, questi rapporti rientrano anch'essi nell'ambito del diritto pubblico e sono soggetti alle norme generali del diritto amministrativo.

    20

    Si deve poi constatare che risulta dal complesso degli argomenti svolti dal ricorrente nell'ambito delle presenti conclusioni che, di fatto, egli chiede l'annullamento dell'asserita decisione che lo esclude dall'elenco degli idonei del concorso COM/B/794, contenuta nella lettera del 10 luglio 1996. Ne discende che l'argomento della Commissione relativo a un superamento dei limiti del controllo giurisdizionale del Tribunale dev'essere respinto.

    21

    Tuttavia, occorre ricordare che gli arti. 90 e 91 dello Statuto subordinano la ricevibilità di un ricorso alla condizione che esso sia stato proposto avverso un ano che rechi pregiudizio e che possono essere considerati pregiudizievoli soltanto gli atti che incidono direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica degli interessati (sentenza della Corte 21 gennaio 1987, causa 204/85, Stroghili/Corte dei conti, Race. pag. 389, punto 6). Le condizioni di ricevibilità fissate in questi due articoli sono di ordine pubblico e spetta quindi al giudice comunitario esaminarle d'ufficio (v. sentenza del Tribunale 11 luglio 1996, causa T-587/93. Ortega Urretavizcaya/Commissione, Race. PI pag. II-1027, punto 25).

    22

    Nel caso di specie, risulta dai documenti depositati dalla Commissione su richiesta del Tribunale (v. supra, punto 12) che, con lettera del 24 giugno 1996, il capo dell'unità IX.A.7 ha informato l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») della conclusione dei lavori della commissione giudicatrice del concorso COM/B/794, trasmettendole l'elenco degli idonei e la relazione motivata, entrambi in data 13 giugno 1996, che la commissione stessa deve trasmetterle ai sensi dell'art. 5, sesto comma, dell'allegato III dello Statuto.

    23

    È giocoforza constatare che il nome del ricorrente non figura nell'elenco degli idonei redatto dalla commissione giudicatrice e che risulta dalla relazione motivata che il punteggio totale del ricorrente non era tra i sei migliori punteggi totali del concorso.

    24

    Ne discende che non esiste una seconda decisione della commissione giudicatriceche modifichi l'elenco degli idonei, escludendo il nominativo del ricorrente, bensì una sola decisione che approva un elenco degli idonei nel quale il nome di quest'ultimo non figura.

    25

    Ne discende altresì che la lettera del 10 luglio 1996 non costituisce la revoca di un atto amministrativo favorevole né la modifica di un atto amministrativo erroneo, ma una lettera della Commissione che rettifica l'errore amministrativo commesso con l'invio della lettera del 5 luglio 1996.

    26

    Infatti, le due lettere del 5 e del 10 luglio 1996 si limitano ad informare il ricorrente della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/B/794 che stabilisce l'elenco degli idonei, mentre la seconda rettifica le informazioni inesatte comunicate con la prima. Di per sé, queste lettere di informazione non costituiscono atti che arrechino pregiudizio, tali da poter essere impugnati con ricorso d'annullamento. Per contro, la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/B/794 di non iscrizione del ricorrente nell'elenco degli idonei può, in via di principio, essere oggetto di un siffatto ricorso (v. ordinanza del Tribunale 6 aprile 1992, causa T-74/91, Tancredi/Parlamento, Race, pag II-1645 punti 16-18).

    27

    Poiché il ricorrente non ha proposto ricorso nei confronti della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/B/794 di non iscriverlo nell'elenco degli idonei, le conclusioni formulate in via principale devono essere dichiarate irricevibili.

    Sulle conclusioni formulate in via subordinata, dirette all'annullamento delle fasi illegittime del concorso

    Argomenti delle parti

    28

    II ricorrente chiede, in via subordinata, che il Tribunale annulli le fasi illegittime del concorso controverso, con la conseguenza della nuova indizione di quest'ultimo.

    29

    II ricorrente fa valere che la commissione giudicatrice ha agito sin dall'inizio nel modo più segreto. Infatti, pur ammettendolo alle prove orali, la commissione giudicatrice non gli avrebbe comunicato i risultati ottenuti nelle prove scritte, put essendo stata espressamente invitata per telefono a farlo; il colloquio orale sarebbe avvenuto a porte chiuse per tuni i concorrenti e senza la presenza di testimoni, e la lettera del 5 luglio 1996, pur comunicando l'esito positivo del concorso, non avrebbe indicato né la graduatoria dei vincitori né i punti ottenuti. Soltanto con la lettera del 10 luglio 1996 la commissione giudicatrice avrebbe finalmente comunicato i punti ottenuti dal ricorrente, ma non la graduatoria completa.

    30

    II ricorrente sostiene che un concorso che si svolge in queste condizioni non solo viola le regole della pubblicità dei concorsi e della trasparenza degli atti amministrativi, ma non garantisce nemmeno il diritto dei candidati a conoscere i propri risultati e quelli degli altri candidati.

    31

    La Commissione fa osservare che l'obbligo di motivare la decisione adottata nei confronti di un candidato esclude «la divulgazione della posizione assunta dai singoli membri della commissione giudicatrice e la rivelazione degli elementi relativi a valutazioni di carattere personale o comparativo riguardanti i candidati». Al contrario, «l'obbligo di serbare [il] segreto [dei lavori della commissione giudicatrice] non osta a che ciascun candidato sia informato dei punteggi che egli stesso ha conseguito nella valutazione dei suoi titoli o in esito alle prove sostenute» (sentenza del Tribunale 27 giugno 1991, causa T-156/89, Valverde Mordt/Corte di giustizia, Race. pag. II-407, punto 130).

    32

    Con la lettera del 10 luglio 1996 la Commissione avrebbe comunicato al ricorrente, come dovuto, tutte le indicazioni necessarie, compresi i punti da lui ottenuti nelle diverse prove e il suo punteggio totale, per consentirgli di comprendere per quale motivo egli fosse stato escluso dall'elenco degli idonei. La Commissione ritiene invece di non essere obbligata a comunicare all'interessato i punteggi ottenuti dagli altri concorrenti nella fase finale del concorso. Essa terrebbe tuttavia tutti gli atti del concorso a disposizione del Tribunale, ove quest'ultimo ritenesse necessario prenderne conoscenza.

    Giudizio del Tribunale

    33

    Si deve ricordare che il vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione giudicatrice in forza dell'art. 6 dell'allegato III dello Statuto è stato istituito al fine di garantire l'indipendenza delle commissioni di concorso e l'obiettività del loro operato, ponendole al riparo da qualsiasi ingerenza e pressione esterna da parte tanto della stessa amministrazione comunitaria quanto dei candidati interessati o di terzi. Di conseguenza, il vincolo del segreto vieta sia la divulgazione della posizione assunta dai singoli componenti delle commissioni giudicatrici sia la rivelazione di qualsiasi elemento relativo a valutazioni di indole personale o comparativa riguardanti i candidati. Il requisito di motivazione delle decisioni di una commissione giudicatrice di un concorso deve, alla luce di quanto sopra, tener conto della natura dei lavori considerati (v. sentenza della Corte 4 luglio 1996, causa C-254/95 P, Parlamento/Innamorati, Race. pag. I-3423, punti 24 e 25).

    34

    I lavori di una commissione di concorso comportano, di regola, almeno due distinte fasi, vale a dire, in primo luogo, l'esame delle candidature al fine di selezionare i candidati ammessi al concorso e, in secondo luogo, l'esame dell'idoneità dei candidati per il posto da coprire al fine di redigere un elenco degli idonei. La seconda fase è essenzialmente di natura comparativa ed è quindi coperta dal segreto che caratterizza tali lavori. Le valutazioni di carattere comparativo cui procede la commissione giudicatrice si riflettono nel punteggio che quest'ultima attribuisce ai candidati. Tale punteggio è quindi l'espressione del giudizio di valore formulato su ciascuno di essi (v. sentenza Parlamento/Innamorati, citata, punti 26, 28 e 30).

    35

    Tenuto conto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori delle commissioni giudicatrici, la comunicazione del punteggio conseguito nelle varie prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni di tali commissioni. Per tener conto delle difficoltà di ordine pratico alle quali deve far fronte la commissione giudicatrice di un concorso con numerosi candidati, si può ammettere che questa commissione comunichi ai candidati, in un primo tempo, soltanto il risultato complessivo delle prove e, solo in un secondo tempo, i risultati relativi a ciascun candidato espressi in punteggio, qualora essi ne facciano richiesta (v. sentenza Parlamento/Innamorati, citata, punti 31 e 33).

    36

    Discende da quanto precede che, in primo luogo, la commissione giudicatrice non era tenuta a comunicare i punti ottenuti nelle diverse prove prima che venisse adottata la decisione che stabiliva l'elenco degli idonei. In secondo luogo, discende dalla segretezza inerente ai lavori della commissione giudicatrice nella seconda fase del concorso che la prova orale si è legittimamente svolta a porte chiuse e in assenza di testimoni esterni. In terzo luogo, la lettera del 10 luglio 1996 ha indicato al ricorrente i punti da lui ottenuti nelle diverse prove, il suo punteggio totale e quello dell'ultimo candidato iscritto nell'elenco degli idonei ai sensi della rubrica XI del bando di concorso.

    37

    Ne consegue, da un lato, che il concorso non ha violato alcuna regola di trasparenza o di pubblicità e, dall'altro, che la decisione della commissione giudicatrice è sufficientemente motivata. Pertanto, le conclusioni formulate dal ricorrente in via subordinata devono essere respinte.

    Sulla domanda di risarcimento del danno materiale e di quello morale

    Argomenti delle parti

    38

    La Commissione sostiene che la domanda di risarcimento del preteso danno materiale subito dal ricorrente deve essere dichiarata irricevibile in quanto quest'ultimo non quantifica tale danno, né indica alcun parametro idoneo a determinarlo. Il ricorrente non fornirebbe, peraltro, alcun elemento particolare che possa giustificare la mancata quantificazione del danno (v. sentenza del Tribunale 20 settembre 1990, causa T-37/89, Hanning/Parlamento, Race. pag. II-463, punto 82).

    39

    In merito all'affermazione del ricorrente secondo la quale è possibile integrare in corso di causa le motivazioni dei provvedimenti adottati, la Commissione ritiene che la citata sentenza Hanning/Parlamento e la sentenza del Tribunale 3 marzo 1993, causa T-25/92, Vela Palacios/CES (Race. pag. II-201), fatte valere dal ricorrente, non siano pertinenti, poiché sono state pronunciate in un contesto molto particolare.

    40

    Per quanto riguarda la citata sentenza Fiddelaar/Commissione, essa si riferirebbe ad un procedimento relativo alla risoluzione del contratto del ricorrente interessato, con successiva liquidazione, ex aequo et bono, da parte della Corte del danno morale subito. Tale sentenza avrebbe quindi ad oggetto il risarcimento di un danno morale, deciso dalla Corte nell'ambito della competenza anche di merito attribuita al giudice comunitario nelle controversie a carattere pecuniario a norma dell'art. 91, n. 1, dello Statuto.

    41

    La Commissione riconosce di non aver eccepito l'irricevibilità della domanda di risarcimento del preteso danno morale, ma precisa di non vedere la fondatezza nel merito della domanda stessa.

    42

    II ricorrente sostiene che risulta dalla citata sentenza Hanning/Parlamento che la domanda di risarcimento del danno materiale deve essere dichiarata irricevibile unicamente in quanto l'entità del preteso danno subito avrebbe potuto essere facilmente quantificata e l'interessato non provi né, quantomeno, deduca l'esistenza di particolari circostanze che giustifichino tale omissione. Orbene, nel caso di specie, il danno, risultante dalla perdita di una possibilità, sarebbe molto difficile da valutare. Sarebbe possibile che il solo criterio adeguato sia quello dell'equità.

    43

    Del resto, secondo la giurisprudenza, è possibile precisare in corso di causa la motivazione delle decisioni adottate (sentenze Hanning/Parlamento, citata, punto 44, e Vela Palacios/CES, citata, punto 26). Tale giurisprudenza sancirebbe un principio generale che consente di integrare in corso di causa la motivazione fatta valere da una parte, principio che dovrebbe applicarsi anche a favore del ricorrente. Per giunta, il Tribunale, nel caso di un ricorso in cui ha competenza anche di merito, pur in mancanza di rituali conclusioni, ha il potere non solo di annullare un atto di un'istituzione, ma anche di condannare d'ufficio quest'ultima ad un risarcimento danni (v. sentenza Fiddelaar/Commissione, citata).

    Giudizio del Tribunale

    44

    Occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto CE della Corte, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale in forza dell'art. 46, primo comma, dello stesso Statuto, e ai sensi dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve indicare l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Detta indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese ed al Tribunale di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno. Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell'atto introduttivo (v., in particolare, sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-387/94, Asia Motor France e a./Commissione, Race. pag. II-961, punto 106).

    45

    Così, affinché siano integrati tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del preteso danno causato da un'istituzione comunitaria deve contenere elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all'istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito nonché il carattere e l'entità di tale danno. Per contro, una domanda intesa ad ottenere un risarcimento qualunque manca della precisione necessaria e deve, di conseguenza, essere considerata irricevibile (v., in particolare, sentenza della Corte 2 dicembre 1971, causa 5/71, Zuckerfabrik Schòppenstedt/Consiglio, Race. pag. 975, punto 9, e ordinanza del Tribunale 1o luglio 1994, causa T-505/93, Osório/Commissione, Race. PI pag. II-581, punto 33).

    46

    Un'inosservanza dell'art. 19 dello Statuto della Corte e dell'art. 44, n. 1. lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale costituisce motivo di irricevibilità, che il Tribunale può rilevare d'ufficio, in qualsiasi momento, a norma dell'art. 113 di detto regolamento di procedura (v. sentenza della Corte 14 dicembre 1966, causa 3/66, Alfieri/Parlamento, Race. pag. 595, in particolare pag. 610, e sentenza Asia Motor France e a./Commissione, citata, punto 108).

    47

    Ora, nel ricorso, e senza alcuna ulteriore precisazione, il ricorrente si è limitato a concludere che il Tribunale voglia riconoscergli un risarcimento dell'asserito danno materiale e morale da lui subito a seguito del «comportamento quanto meno ambiguo della commissione giudicatrice e degli altri organi associati». Né queste conclusioni né il ricorso considerato nel suo complesso consentono di identificare, con il necessario grado di chiarezza e precisione, il carattere e l'entità del preteso danno subito, o le ragioni per le quali il ricorrente ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento contestato alla Commissione e il danno in questione.

    48

    Sebbene il Tribunale abbia ammesso (v. sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione, Race. pag. II-367, punti 75-77) che, in circostanze particolari, non è indispensabile precisare nel ricorso l'esatta entità del danno e quantificare l'importo del risarcimento richiesto, tuttavia il ricorrente, nel ricorso, non ha né dimostrato né addirittura fatto valere l'esistenza di tali circostanze (v. citata ordinanza Osório/Commissione, punto 35).

    49

    Per quanto riguarda più precisamente il danno morale, si deve rilevare che, oltre alla mancanza totale di quantificazione di tale danno, il ricorrente non ha messo il Tribunale in grado di valutarne l'entità e il carattere. Orbene, vuoi se il risarcimento del danno morale allegato è chiesto a titolo simbolico vuoi se è chiesto al fine di ottenere un vero e proprio risarcimento, tocca al ricorrente precisare la natura del danno morale allegato con riguardo al comportamento contestato della Commissione e poi precisare, anche in modo approssimativo, la valutazione di questo danno morale nel suo complesso (v. ordinanza del Tribunale 15 febbraio 1995, causa T-l 12/94, Moat/Commissione, Race. PI pag. II-135, punto 38).

    50

    Risulta da quanto precede che la presente domanda è irricevibile.

    51

    Tuttavia, trattandosi nella fattispecie di un ricorso in cui il Tribunale ha una competenza anche di merito ai sensi dell'art. 91, n. 1, dello Statuto, anche in mancanza di rituali conclusioni, esso ha il potere, non solo di annullare atti, ma se occorre, di condannare d'ufficio la convenuta al risarcimento del danno morale derivato da un illecito amministrativo (v. sentenze della Corte Fiddelaar/Commissione. citata, pag. 1063, e 5 giugno 1980, causa 24/79, Oberthiir/Commissione. Race. pag. 1743, punto 14; sentenza del Tribunale 26 gennaio 1995, cause riunite T-90/91 e T-62/92, de Compte/Parlamento, Race. PI pag. II-l, punto 64).

    52

    A questo proposito, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza, le istituzioni comunitarie, che sono grandi organizzazioni ben provviste di mezzi, devono dare prova di diligenza nei confronti dei loro amministrati (v. sentenza de Compte/Parlamento. citata, punto 65).

    53

    È giocoforza constatare che la Commissione stessa riconosce che i suoi servizi hanno incontestabilmente commesso un errore nel notificare i risultati dei lavori della commissione giudicatrice del concorso COM/B/794. Tale errore è il risultato di una palese mancanza di diligenza da parte di detti servizi nei confronti del ricorrente, tale da costituire un illecito amministrativo che ha avuto l'effetto di arrecare un danno morale al ricorrente.

    54

    Anche se la ricezione, da parte del candidato di un concorso, di una lettera che gli comunica la sua non iscrizione nell'elenco degli idonei è normalmente tale da suscitare in lui una reazione negativa, nel caso di specie, la lettera del 10 luglio 1996 che gli comunicava che non figurava in detto elenco era stata preceduta dalla lettera del 5 luglio 1996 che gli comunicava, per errore, il contrario, aggravando così la sua delusione e causandogli un'ulteriore sofferenza ingiustificata che configura un danno morale.

    55

    Considerate le circostanze del caso di specie, e sebbene la Commissione abbia rapidamente corretto l'errore commesso, un'equa valutazione del danno morale subito dal ricorrente porta a quantificarlo in 30000 BFR.

    56

    Di conseguenza, si deve condannare la Commissione a versare al ricorrente la somma di 30000 BFR in riparazione del pregiudizio morale che gli è stato causato.

    57

    Peraltro, la domanda formulata dal ricorrente in sede di replica, per ottenere che il Tribunale disponga mezzi istruttori diretti ad ingiungere alla Commissione la produzione di tutti gli atti del concorso e la comparizione di alcune persone in qualità di testimoni, deve essere respinta. Spetta infatti al Tribunale valutare l'opportunità di tali mezzi (v. sentenza del Tribunale 10 dicembre 1992, causa T-33/91, Williams/Corte dei conti, Race. pag. II-2499, punto 31) e, nella fattispecie, i mezzi richiesti non apportano alcun elemento utile alla soluzione della controversia.

    Sulle spese

    58

    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell'art. 88 del regolamento di procedura, nelle controversie tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste, salvo il disposto dell'art. 87, n. 3, secondo comma.

    59

    Tutte le domande del ricorrente sono state respinte e la responsabilità della Commissione è sorta sul solo fondamento della competenza anche di merito del Tribunale. Tuttavia, poiché all'origine del presente ricorso vi è la lettera erronea del 5 luglio 1996, il Tribunale considera equo porre tutte le spese a carico della Commissione.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    Le domande sono respinte.

     

    2)

    La Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di 30000 BFR a titolo di risarcimento del danno morale.

     

    3)

    La Commissione è condannata alle spese.

     

    Lenaerts

    Lindh

    Cooke

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 gennaio 1998.

    Il cancelliere

    H. Jung

    Il presidente

    P. Lindh


    ( *1 ) Lingua processuale: l'italiano.

    ( 1 ) Qualora, per l'ultimo posto, più candidati abbiano ottenuto punteggi identici, la commissione esaminatrice ammetterà tutti questi candidati.

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