Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 52000SC1516

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una proposta di direttiva relativa al diritto di seguito a favore dell'autore di un'opera d'arte originale

    /* SEC/2000/1516 def. - COD 96/0085 */

    52000SC1516

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una proposta di direttiva relativa al diritto di seguito a favore dell'autore di un'opera d'arte originale /* SEC/2000/1516 def. - COD 96/0085 */


    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una proposta di direttiva relativa al diritto di seguito a favore dell'autore di un'opera d'arte originale

    1. Premesse

    La Commissione ha presentato la sua proposta di direttiva il 25 aprile 1996 [1] (COM(1996)97 - 1996/0085/COD).

    [1] GU C 178 del 21.6.1996, pag.16.

    Il Comitato economico e sociale ha emesso il suo parere il 18 dicembre 1996 [2].

    [2] GU C 75 del 10.3.1997, pag.17.

    Il 9 aprile 1997 il Parlamento europeo ha adottato, in prima lettura e nell'ambito della procedura di codecisione (articolo 251), una risoluzione legislativa che approva, con riserva degli emendamenti dalla stessa apportati, la proposta della Commissione e invita quest'ultima a modificare la sua proposta nel senso da essi indicato.

    Il 12 marzo 1998, conformemente all'articolo 251 del trattato CE, la Commissione ha adottato una proposta modificata che riprende, integralmente o in parte, 21 dei 27 emendamenti votati in prima lettura dal Parlamento europeo.

    Il 20 giugno 2000 il Consiglio, deliberando conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, ha adottato una posizione comune relativa a tale proposta di direttiva.

    La presente comunicazione illustra il parere della Commissione sulla posizione comune del Consiglio, conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE.

    2. Obiettivo della direttiva

    La direttiva ha lo scopo di istituire un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto di seguito atto a garantire il buon funzionamento del mercato delle opere d'arte moderne e contemporanee all'interno dell'Unione europea.

    Il diritto di seguito è il diritto per l'autore di un'opera d'arte originale e, alla sua morte, per i suoi eredi o gli altri aventi diritto di percepire una percentuale sul prezzo di un'opera d'arte all'atto della sua rivendita. Tale diritto mira a ristabilire l'equilibrio tra la situazione economica degli autori di opere d'arte figurative e quella degli altri autori.

    Il diritto di seguito è presente nella legislazione di undici dei quindici Stati membri e viene applicato in otto di questi Stati membri con modalità essenzialmente diverse (opere soggette al diritto di seguito, operazioni che comportano il pagamento, tassi applicabili). La direttiva ha dunque lo scopo di porre fine alle distorsioni di concorrenza che caratterizzano il mercato dell'arte moderna e contemporanea nella Comunità estendendo e armonizzando il diritto di seguito.

    3. Osservazioni sulla posizione comune del consiglio

    3.1. Sintesi della posizione della Commissione

    Il Consiglio, deliberando all'unanimità, ha adottato una posizione comune che non ha trovato l'accordo della Commissione.

    In particolare quest'ultima non concorda con l'introduzione da parte del Consiglio di un periodo transitorio di 10 anni durante il quale gli Stati membri che non applicano il diritto di seguito alla data di entrata in vigore della direttiva potranno limitarne i benefici ai soli artisti viventi (articolo 8 paragrafo 2). La Commissione ritiene che anche se l'applicazione della direttiva rischia di causare particolari difficoltà proprio a questi Stati membri, un periodo di transizione così lungo non sia giustificato. Per rispondere alle medesime preoccupazioni, il Consiglio ha previsto, all'articolo 12 paragrafo 1 della sua posizione comune, un termine di 5 anni per recepire la direttiva nel diritto nazionale. Si tratta di un termine che è già eccezionalmente lungo per un settore importante del mercato interno. L'effetto cumulato di questi due termini presenta il forte rischio di differire l'armonizzazione in questione di 15 anni. La Commissione non può accettare che le distorsioni di concorrenza a cui la direttiva serviva a porre rimedio possano continuare così a lungo. Direttiva a parte, la Commissione si rammarica che in un importante settore del mercato interno il Consiglio abbia rinunciato a mantenere un termine ragionevole fra l'adozione di un testo di armonizzazione e la sua applicazione. Essa ritiene che questo sia un ostacolo all'efficacia dell'azione comunitaria e rischi di rappresentare un precedente spiacevole nei riguardi di altre iniziative concernenti il mercato interno.

    Per quanto riguarda gli altri aspetti della direttiva, il Consiglio ha seguito, con qualche eccezione, l'approccio della Commissione nella sua proposta modificata, inserendo, nel complesso, la quasi totalità degli emendamenti parlamentari accettati dalla Commissione in prima lettura.

    3.2. Esito degli emendamenti adottati dal Parlamento in prima lettura

    Il Parlamento ha adottato in prima lettura 27 emendamenti alla proposta originale della Commissione.

    Nella sua proposta modificata la Commissione ha accettato, integralmente o in parte, la maggior parte di tali emendamenti, ossia 21 su 27 (gli emendamenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,12, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 34, 45, 49, 51, 52, 55, 57 e 64).

    Il Consiglio ha sostanzialmente ripreso gli emendamenti accettati dalla Commissione. Il Consiglio ha inoltre accolto nella sua posizione comune alcuni elementi dei seguenti emendamenti che non erano stati ripresi dalla Commissione nella sua proposta modificata:

    - l'articolo 1 riprende l'emendamento 17 per quanto riguarda la distinzione operata fra i diversi professionisti del mercato dell'arte e il trattamento preferenziale riservato alle gallerie d'arte,

    - l'articolo 2 riprende gli emendamenti 18 e 64 per includere le opere in vetro fra le opere d'arte cui si applica il diritto di seguito.

    Il Consiglio ha altresì apportato alla proposta modificata della Commissione modifiche che non corrispondono agli emendamenti del Parlamento e che vengono spiegate nei seguenti paragrafi.

    3.3. Modifiche introdotte durante i dibattiti in seno al Consiglio

    3.3.1. Modifiche apportate ai considerando

    Per quanto riguarda i considerando, sul modello della Commissione nella sua proposta modificata, il Consiglio ha ripreso o si è ampiamente ispirato agli emendamenti dall'1 al 6, 49, dal 9 all'11, 13 e 15 proposti dal Parlamento.

    Il Consiglio ha inoltre adattato i considerando alle modifiche apportate agli articoli della direttiva, insistendo in particolare sulla necessità per gli Stati membri che non contemplano il diritto di seguito di introdurlo in modo graduale nel proprio sistema giuridico (considerando 16). Il Consiglio ha altresì ritenuto utile sviluppare i motivi che giustificano un'azione comunitaria in questo settore, sottolineando nel contempo i limiti di tale azione (considerando da 8 a 15).

    3.3.2. Modifiche apportate agli articoli

    Articolo primo: Oggetto del diritto di seguito

    Il Consiglio ha suddiviso questo articolo in quattro paragrafi.

    Il primo paragrafo riprende l'emendamento 17, come formulato nella proposta modificata della Commissione, e insiste sul carattere inalienabile del diritto di seguito e sull'impossibilità di rinunciarvi.

    Per quanto riguarda le transazioni che comportano il diritto di seguito, la Commissione non aveva seguito l'emendamento 17 che proponeva di distinguere fra i diversi professionisti del mercato dell'arte. La Commissione aveva previsto l'applicazione del diritto di seguito a tutte le vendite successive alla prima cessione da parte dell'autore, ad eccezione di quelle avvenute fra privati.

    Il Consiglio, con un nuovo paragrafo 2, ha scelto di seguire un approccio positivo molto vicino all'emendamento 17, adottando come criterio di applicazione del diritto di seguito a una transazione l'intervento di un intermediario del mercato dell'arte. Di tali intermediari viene fornito un elenco indicativo. Il Consiglio è stato spinto da motivi pratici, ritenendo necessario disporre, a scopo di controllo, di questo criterio obiettivo per distinguere fra le transazioni professionali, da un lato, e quelle effettuate a titolo privato, dall'altro. A questo proposito il Consiglio ha completato il considerando 17 per indicare che gli atti di vendita a musei effettuati da persone che agiscono a titolo privato sono esclusi dall'applicazione del diritto di seguito. Tali modifiche e quelle del nuovo paragrafo 2 non cambiano la definizione del campo di applicazione materiale del diritto di seguito come proposto dalla Commissione.

    Con un nuovo paragrafo 3 il Consiglio, seguendo l'emendamento 17 che la Commissione non aveva ripreso su questo punto, ha voluto inoltre che gli Stati membri potessero eventualmente tenere conto del ruolo promozionale svolto dalle gallerie d'arte nei riguardi degli artisti. Essi possono quindi stabilire che il diritto di seguito non si applichi alle gallerie d'arte, ma a una duplice condizione, ossia che la rivendita avvenga entro un termine di tre anni e che il prezzo di vendita non superi 10 000 EURO.

    In un nuovo paragrafo 4 il Consiglio riprende il principio stabilito all'articolo 4 alla fine della proposta iniziale, secondo il quale il diritto di seguito è a carico del venditore. Tuttavia gli Stati membri possono derogare a tale principio per quanto riguarda la responsabilità del pagamento di tale diritto.

    Articolo 2: Opere d'arte cui si applica il diritto di seguito

    Il Consiglio ha suddiviso questo articolo in due paragrafi.

    Nel primo nuovo paragrafo il Consiglio elenca le opere d'arte originali cui si applica il diritto di seguito. Il Consiglio, conformemente agli emendamenti 2, 9, 18 e 64 ripresi dalla Commissione, ha confermato che i manoscritti non sono soggetti al diritto di seguito come armonizzato dalla direttiva, ma, in un nuovo considerando 18, ha indicato che in virtù della convenzione di Berna, gli Stati membri potranno applicare un diritto di seguito nazionale a questa specifica categoria di opere. Sul modello della Commissione, il Consiglio ha precisato che il diritto di seguito si applica alle opere d'arte plastica e grafica. Ha inoltre ripreso gli emendamenti 18 e 64 inserendo le opere in vetro nell'elenco delle opere d'arte soggette al diritto di seguito che compare all'articolo 2 paragrafo 1. Nella sua proposta modificata la Commissione non aveva ripreso questo aspetto dei due emendamenti.

    Il Consiglio, come la Commissione, non ha ripreso il suggerimento del Parlamento di limitare a 12 il numero di esemplari che possono essere considerati originali. Tuttavia, all'interno di un nuovo paragrafo 2, il Consiglio ha ritenuto utile precisare alcune condizioni in base alle quali esemplari eseguiti in quantità limitata possono essere considerati opere d'arte originali.

    Articolo 3: Soglia di applicazione

    Il Consiglio ha seguito l'emendamento 45 ripreso dalla Commissione nella sua proposta modificata per quanto riguarda la struttura dell'articolo 3 e, in particolare, l'introduzione di una soglia di applicazione del diritto di seguito.

    Il Consiglio ha tuttavia fissato l'importo di tale soglia di applicazione a 4 000 EURO, mentre il Parlamento aveva proposto 500 EURO e la Commissione, nella sua proposta modificata, l'aveva mantenuto pari alla soglia di 1 000 EURO prevista inizialmente. La Commissione aveva proposto una soglia di applicazione allo scopo di evitare che per transazioni di valore modesto le spese di gestione del diritto di seguito per i professionisti del mercato dell'arte risultassero superiori agli utili spettanti agli artisti. D'altro canto la Commissione riteneva che tale soglia non dovesse essere troppo elevata per evitare di riservare i vantaggi del diritto di seguito unicamente agli artisti riconosciuti. Al di sotto di tale soglia, gli Stati membri restavano liberi di applicare o di non applicare il diritto di seguito e le disparità risultanti, dato il modesto valore di mercato delle opere in questione, non erano tali da influire sugli scambi in seno al mercato interno.

    La Commissione si rammarica che ormai, a causa dell'introduzione di una soglia così elevata, numerose transazioni siano escluse dal campo di applicazione della direttiva, limitando così il suo effetto di armonizzazione. Tale disposizione ha inoltre l'effetto di privare la grande maggioranza degli artisti dei vantaggi che risultano dall'armonizzazione.

    Articolo 4: Percentuali

    La Commissione era consapevole che un diritto di seguito troppo elevato avrebbe potuto causare uno spostamento delle vendite verso i paesi extracomunitari che non applicano tale diritto, soprattutto per le transazioni nelle fasce di prezzo più elevate. La Commissione ha quindi proposto di introdurre tre fasce di prezzi di vendita caratterizzate da percentuali decrescenti. Per determinare tali fasce e tali percentuali, la Commissione ha preso come riferimento la situazione prevalente negli Stati membri.

    Il Parlamento ha confermato tale approccio nei suoi emendamenti 57 e 34, proponendo tuttavia una suddivisione di queste fasce e un abbassamento delle percentuali che la Commissione non aveva accettato.

    Il Consiglio ha accentuato il carattere decrescente delle percentuali operando una suddivisione in cinque fasce che tocca in maniera particolare le fasce di prezzo superiori. Inoltre ha fissato il tetto massimo del diritto di seguito a 12 500 EURO.

    La Commissione condivide la preoccupazione del Consiglio di prendere tutti i possibili provvedimenti per evitare gli spostamenti delle vendite nelle fasce di prezzo più elevate. La Commissione si rammarica tuttavia dell'introduzione di un tetto massimo che di fatto significa rifiutare agli artisti più famosi di godere dei vantaggi della propria notorietà. La Commissione ritiene che l'instaurazione di un tetto massimo degli utili sarebbe difficilmente immaginabile in altri settori della proprietà intellettuale o industriale (ad esempio, brevetti, marchi).

    Per quanto riguarda la prima fascia di prezzo di vendita (fino a 50 000 EURO), il Consiglio ha attribuito agli Stati membri la facoltà di applicare una percentuale del 5% al posto della percentuale del 4% prevista dalla Commissione e confermata dal Parlamento. Il Consiglio inoltre ha previsto che quando gli Stati membri decidono di applicare il diritto di seguito al di sotto della soglia di 4 000 EURO essi possano applicare una percentuale del 4% o del 5% o addirittura più elevata se si avvalgono della possibilità offerta dal paragrafo 3. Questo conferma che la prima fascia di prezzo si applica come minimo a partire dalla soglia comunitaria di 4 000 EURO o, nel caso in cui gli Stati membri stabiliscano una soglia inferiore, a partire da quest'ultima.

    Il Consiglio ha trasferito all'articolo 1 di un nuovo paragrafo 4, completandolo, il punto che compariva alla fine di tale articolo.

    Articolo 5: Base di calcolo

    Il Consiglio, conformandosi alla Commissione, non ha ripreso l'emendamento 51, che proponeva di utilizzare il plusvalore come base di calcolo, ma ha mantenuto i prezzi di vendita al netto dell'imposta, conformemente alla pratica negli Stati membri.

    Articolo 6: Beneficiari del diritto di seguito

    Per quanto riguarda il paragrafo 1, il Consiglio ha seguito la Commissione, indicando che il diritto di seguito spetta all'autore e, dopo la sua morte, agli aventi diritto. Nell'emendamento 55 il Parlamento aveva proposto che gli eredi legali dell'autore fossero gli unici beneficiari. Né la Commissione né il Consiglio hanno voluto riprendere questo emendamento per non interferire con il diritto di successione degli Stati membri.

    Per motivi di coerenza, all'interno di questo paragrafo 1, il Consiglio fa riferimento al periodo transitorio introdotto dall'articolo 8 paragrafo 2, durante il quale alcuni Stati membri non sono tenuti ad applicare il diritto di seguito agli aventi diritto degli artisti deceduti.

    Il paragrafo 2 riguarda le modalità di gestione del diritto di seguito. Conformandosi sostanzialmente alla Commissione, il Consiglio non ha voluto impedire agli Stati membri di poter prevedere una gestione collettiva obbligatoria di tale diritto.

    Il Consiglio ha seguito la Commissione che aveva soppresso dall'articolo, riprendendo in questo l'emendamento 52, l'obbligo per gli Stati membri di garantire la riscossione e la distribuzione del diritto di seguito nel caso in cui l'autore sia cittadino di un altro Stato membro. Il Consiglio ha ripreso il considerando 23 della proposta modificata della Commissione (considerando 27 della posizione comune), che prevede tuttavia che gli Stati membri siano tenuti ad agire in tal senso.

    Articolo 7: Beneficiari dei paesi terzi

    Il Consiglio ha aggiunto due nuovi paragrafi all'articolo 7.

    Il primo paragrafo riprende sostanzialmente la proposta modificata della Commissione che integrava l'emendamento 24. Tuttavia non richiede più la reciprocità materiale, bensì la reciprocità legislativa.

    In un nuovo paragrafo 2 il Consiglio ha previsto che la Commissione possa incaricarsi della pubblicazione di un elenco dei paesi la cui legislazione contempla il diritto di seguito, allo scopo di rendere operativa tale reciprocità. La Commissione ha dichiarato che adempirà a tale compito.

    Il paragrafo 3, introdotto dal Consiglio, attribuisce agli Stati membri la possibilità di applicare il diritto di seguito ai cittadini di paesi terzi che risiedono abitualmente nello Stato membro interessato.

    Articolo 8: Durata di protezione del diritto di seguito

    Il Consiglio ha aggiunto due nuovi paragrafi all'articolo 8.

    La Commissione, nella sua proposta modificata, ha tenuto conto dell'emendamento 25 che esprimeva la volontà di migliorare la redazione di tale articolo. Il Consiglio ha seguito la Commissione nel nuovo paragrafo 1.

    Il secondo paragrafo introduce un periodo transitorio di 10 anni durante il quale gli Stati membri che non applicano il diritto di seguito alla data di entrata in vigore della direttiva potranno limitarne i benefici ai soli artisti viventi. Nel paragrafo 3 il Consiglio prevede tuttavia che nel caso in cui, prima della fine di tale periodo, vengano conclusi negoziati internazionali per estendere il diritto di seguito a livello internazionale, la Commissione presenterà proposte adeguate.

    La Commissione ha assunto l'impegno di chiedere quanto prima al Consiglio un mandato per poter condurre questi negoziati. Il Consiglio, dal canto suo, ha dichiarato che esaminerà attentamente questa richiesta. Nel caso in cui i negoziati vengano conclusi prima della scadenza del periodo di 10 anni di cui al paragrafo 2, la Commissione presenterà delle proposte atte a porre fine a tale periodo di transizione.

    La Commissione continua tuttavia a rammaricarsi dell'introduzione di questo lungo periodo di transizione che rappresenta, per le ragioni illustrate al punto 3.1, il motivo principale del suo mancato accordo alla posizione comune.

    L'introduzione in due tempi del diritto di seguito da parte di alcuni Stati membri, dapprima a vantaggio degli artisti viventi e successivamente degli aventi diritto degli artisti dopo la loro morte, è destinata a permettere agli operatori economici di questi paesi di adattarsi progressivamente a tale diritto. Essa ha inoltre lo scopo di rispondere alle paure di questi stessi professionisti del mercato dell'arte che temono che l'introduzione di tale diritto possa comportare un massiccio spostamento del mercato verso alcuni paesi terzi. La Commissione ritiene che tali preoccupazioni siano già state prese in considerazione negli articoli 3 e 4 della posizione comune e che questo periodo transitorio non sia quindi giustificato.

    Per quanto riguarda le modalità di applicazione del diritto di seguito, la Commissione ha fatto in modo di limitare il più possibile gli obblighi amministrativi dei professionisti. D'altro canto la soglia di applicazione di cui all'articolo 3 aveva inizialmente lo scopo di evitare loro un fardello amministrativo troppo pesante in caso di transazioni di valore limitato. Poiché il Consiglio ha aumentato notevolmente l'importo di tale soglia, le formalità legate al diritto di seguito riguardano ormai solamente un numero limitato di transazioni, come deplorato dalla Commissione nelle sue osservazioni relative all'articolo 3. Un periodo di adattamento così lungo non pare quindi proporzionato agli sforzi che vengono chiesti ai professionisti.

    Per quanto riguarda la questione dello spostamento delle vendite verso i paesi extra-comunitari che non applicano il diritto di seguito, la Commissione, come indicato nelle osservazioni all'articolo 4, è convinta che per limitare tale rischio sia necessario prevedere la progressiva riduzione dei tassi in funzione delle fasce di prezzi di vendita, soprattutto per le fasce superiori di prezzi per le quali il mercato si può considerare mondiale. Il Consiglio ha d'altro canto accentuato tale progressiva riduzione operando una divisione in cinque fasce di prezzi e non più in tre come proposto dalla Commissione e attribuendo alle fasce superiori di prezzo tassi sempre più ridotti. Inoltre, e la Commissione a questo proposito ha espresso le sue riserve, esso ha posto un limite al principio di proporzionalità del diritto di seguito introducendo un limite massimo agli utili che gli artisti possono percepire. Ancora una volta, alla luce di queste precauzioni, ulteriormente rafforzate dal Consiglio, il periodo di transizione non pare giustificato.

    La Commissione segnala inoltre che altri fattori, quali le variazioni dei tassi di cambio, il diverso potere d'acquisto dei vari mercati e la potenza comparata delle economie nazionali, possono avere un'influenza molto più forte del diritto di seguito su questi eventuali movimenti internazionali. La Commissione tiene altresì a precisare che previsioni analoghe erano già state formulate in occasione dell'adozione della direttiva 94/5/CE, che istituisce un regime particolare di IVA applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione [3]. In virtù di tale direttiva, il Regno Unito ha introdotto sulle opere d'arte importate un'imposta sul valore aggiunto che, malgrado il tasso ridotto del 2,5%, aveva suscitato grande preoccupazione presso i professionisti. In una relazione sull'esame dell'impatto delle disposizioni della direttiva 94/5/CE sulla competitività del mercato dell'arte nella Comunità rispetto alla situazione nei paesi terzi, pubblicata il 28 aprile 1999 [4], la Commissione ha constatato che l'adozione della direttiva 94/5/CE non ha avuto un impatto determinante sul mercato dell'arte nella Comunità e persino che il mercato dell'arte ha conosciuto un'enorme espansione proprio a partire dall'introduzione dell'IVA sulle importazioni. La Commissione ha inoltre concluso che le misure transitorie che permettevano al Regno Unito di applicare fino al 30 giugno 1999 questo tasso ridotto non dovevano essere prorogate dato che il quadro legislativo esistente era già sufficiente a garantire la prosperità futura del mercato dell'arte nella Comunità.

    [3] GU L60 del 3.3.1994, pag. 16

    [4] COM(1999) 185 def.

    Articolo 9: Diritto di ottenere informazioni

    Il Consiglio ha seguito l'emendamento 26, ripreso dalla Commissione nella sua proposta modificata, che aveva fatto passare da 1 a 3 anni, il periodo durante il quale un autore o i suoi aventi diritto possono richiedere le informazioni necessarie all'effettiva applicazione del diritto di seguito. Il Consiglio ha infatti esteso tale periodo, che ha inizio a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della rivendita, mentre la Commissione e il Parlamento avevano preso come punto di partenza la data della transazione.

    Il Consiglio inoltre ha leggermente modificato il testo per precisare le persone che possono richiedere tali informazioni e le persone che sono tenute a fornirle.

    Articolo 10: Applicazione nel tempo

    Per motivi di certezza giuridica il Consiglio ha ritenuto utile aggiungere questo articolo che precisa che la direttiva si applica alle opere d'arte protette negli Stati membri alla data limite fissata per il suo recepimento (5 anni dopo la sua adozione).

    Articolo 11: Clausola di revisione

    Il Consiglio ha aggiunto due paragrafi a questo articolo.

    Nel paragrafo 1, che riguarda la clausola di revisione, il Consiglio ha seguito l'emendamento 27 come ripreso dalla Commissione nella sua proposta modificata. Il Consiglio si è tuttavia sensibilmente allontanato dal Parlamento e dalla Commissione sulla frequenza delle relazioni che la Commissione deve preparare. Il Consiglio ha previsto che la Commissione presenterà una prima relazione 3 anni dopo la data limite prevista per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri e successivamente una relazione ogni quattro anni. Il Parlamento riteneva che la Commissione dovesse presentare la sua prima relazione 2 anni dopo il recepimento della direttiva e le relazioni successive ogni 3 anni. La Commissione aveva proposto un termine di 5 anni tanto per la prima relazione quanto per le successive.

    Il Consiglio ha inoltre completato le questioni a cui la Commissione dovrà prestare particolare attenzione nelle sue relazioni. Il Consiglio si augura, in particolare, che la Commissione valuti l'impatto dell'introduzione del diritto di seguito sul mercato dell'arte moderna e contemporanea. A questo scopo la Commissione presterà particolare attenzione alla competitività del mercato dell'arte moderna e contemporanea in relazione ai principali mercati dei paesi extracomunitari che non applicano il diritto di seguito, alle conseguenze dell'introduzione di tale diritto sul mercato interno e ai suoi effetti negli Stati membri la cui legislazione non lo prevedeva fino all'entrata in vigore della direttiva.

    Conformemente a una pratica sempre più frequente, il Consiglio ha istituito, nei nuovi paragrafi 2 e 3, un comitato di contatto composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione. Esso si riunisce su iniziativa della Commissione o su richiesta della delegazione di uno Stato membro ed è incaricato di organizzare le consultazioni su tutte le questioni derivanti dall'applicazione della direttiva e di agevolare gli scambi di informazioni sull'andamento del mercato dell'arte nella Comunità.

    Articolo 12: Attuazione

    Per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri il Consiglio ha previsto un termine di 5 anni a partire dall'inizio dell'anno successivo a quello di adozione della direttiva stessa.

    La Commissione si rammarica dell'introduzione di un termine così lungo per una legislazione di proprietà intellettuale e soprattutto in un settore importante del mercato interno. Gli Stati membri dispongono generalmente di due anni per attuare le direttive di armonizzazione e un termine di 5 anni non sembra proporzionato agli adattamenti regolamentari che devono essere introdotti nelle legislazioni degli Stati membri. La questione del progressivo adattamento degli operatori economici a tale diritto è stata affrontata al punto 3.2, nelle osservazioni relative all'articolo 8. La Commissione ricorda che è soprattutto l'effetto cumulato di questo termine di recepimento e del periodo di transizione di cui all'articolo 8 paragrafo 2 che essa ritiene possa nuocere alla realizzazione del mercato interno in questo settore, ma anche, in futuro, in altri settori.

    Conclusione

    La Commissione ritiene che l'adozione di questa posizione comune sul diritto di seguito da parte del Consiglio rappresenti un progresso importante in vista della creazione di un mercato dell'arte comunitario. Ricorda inoltre che la protezione del diritto di seguito ha lo scopo di estendere agli autori delle opere d'arte figurativa i vantaggi del mercato interno.

    Il Consiglio ha nel complesso confermato l'approccio seguito dalla Commissione nella sua proposta modificata, incorporando, integralmente o in parte, la quasi totalità degli emendamenti che quest'ultima aveva accettato in prima lettura.

    Per questo motivo la Commissione si rammarica che alcune modifiche introdotte dal Consiglio non permettano di portare a termine in tempi ragionevoli l'attuazione di un diritto di seguito efficace.

    Per quanto riguarda l'efficacia del diritto di seguito, la Commissione, per i motivi di cui sopra, si rammarica dell'introduzione di una soglia elevata di applicazione della direttiva e di un tetto massimo oltre al quale gli artisti non percepiscono più un diritto di seguito proporzionato al loro successo.

    La Commissione tuttavia avrebbe potuto essere disposta ad accettare tali elementi se si fosse trovata una soluzione più soddisfacente per i tempi di applicazione della direttiva. In tali condizioni, malgrado tutti i suoi sforzi per il conseguimento di un accordo, la Commissione non ha potuto accettare il testo della posizione comune che non consente di ottenere un livello soddisfacente di armonizzazione in tempi ragionevoli.

    La Commissione, in collaborazione con tutte le istituzioni interessate, continuerà a esaminare le possibilità di pervenire a una soluzione migliore, nell'ambito della direttiva, alla questione dei termini di applicazione della stessa.

    In alto