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Documento 32005R2046

Regolamento (CE) n. 2046/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005 , recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali di Torino 2006

SL L 334, 20.12.2005, pagg. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 19/03/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2046/oj

20.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 334/1


REGOLAMENTO (CE) n. 2046/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2005

recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali di Torino 2006

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), punto ii),

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1295/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici o paraolimpici di Atene (2) istituiva un sistema temporaneo specifico che esulava dalle normali procedure di rilascio dei visti per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici di Atene 2004. La finalità di detto regolamento consisteva nel consentire alla Grecia di ospitare i primi Giochi olimpici e paraolimpici organizzati da uno Stato membro dello spazio senza frontiere interne di Schengen e di ottemperare ai propri obblighi assunti in virtù della Carta olimpica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1295/2003 fissava disposizioni specifiche per agevolare sia le procedure di presentazione della domanda di visto uniforme e la forma stessa per il rilascio del visto ai membri della famiglia olimpica, sia i controlli alle frontiere esterne per questa categoria di persone. Esso prevedeva inoltre una relazione di valutazione sul funzionamento del regolamento da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio.

(3)

Nella sua valutazione la Commissione giudicava riuscita l'attuazione del regolamento (CE) n. 1295/2003, così come riteneva il regime di deroga efficace, flessibile e adeguato per disciplinare l'ingresso e il soggiorno di breve durata dei membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi, nell'ambito dello spazio Schengen senza frontiere interne.

(4)

L'Unione europea dovrebbe pertanto adottare un regime di deroga analogo per i Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006, onde consentire all'Italia di ottemperare agli obblighi assunti in virtù della Carta olimpica in quanto paese organizzatore, garantendo al contempo un elevato grado di sicurezza nello spazio Schengen senza frontiere interne.

(5)

Sebbene sussista l'obbligo del visto per i membri della famiglia olimpica che sono cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (3), dovrebbe essere istituita una deroga temporanea per la durata dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006.

(6)

È opportuno limitare il campo di applicazione di questa deroga alle disposizioni dell'acquis relative alla presentazione della domanda, al rilascio e alla forma del visto. Occorre inoltre adeguare le modalità di controllo alle frontiere esterne, per quanto necessario per tener conto degli adattamenti apportati al regime dei visti.

(7)

L'ottenimento del visto per i membri della famiglia olimpica che partecipano alle Olimpiadi e/o alle Paraolimpiadi invernali del 2006 è cura delle organizzazioni responsabili, che presentano le domande di visto presso il Comitato organizzatore dei Giochi, contestualmente alla domanda di accreditamento. Nel modulo per la domanda di accreditamento dovrebbero figurare i dati essenziali delle persone interessate quali il nome, cognome, sesso, data, luogo e paese di nascita, numero e tipo di passaporto e relativa data di scadenza, nonché l'indicazione del possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen, unitamente al tipo di permesso e alla relativa data di scadenza. Queste domande sono trasmesse ai servizi italiani competenti per il rilascio dei visti.

(8)

Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006 rilascia tesserini di accreditamento ai membri della famiglia olimpica conformemente alle norme specifiche stabilite dal diritto italiano. Il tesserino di accreditamento è un documento altamente securizzato che dà accesso ai luoghi specifici in cui si svolgono le gare e altre manifestazioni previste per la durata dei Giochi olimpici e paraolimpici del 2006, in previsione del fatto che i Giochi potrebbero essere bersaglio di attacchi terroristici. Il visto rilasciato viene apposto attraverso un numero sul tesserino di accreditamento.

(9)

Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano la facoltà dei membri della famiglia olimpica di presentare una domanda individuale di visto in conformità con le disposizioni dell'acquis di Schengen.

(10)

In assenza di disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento, si dovrebbero applicare le pertinenti disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di visti o di controllo alle frontiere esterne degli Stati membri. Il presente regolamento non si applica ai membri della famiglia olimpica che sono cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto ma che sono titolari di permesso di soggiorno o autorizzazione di soggiorno provvisorio, rilasciati da uno Stato membro che applica integralmente le disposizioni dell'acquis di Schengen. Per quanto riguarda i soggiorni all'interno dello spazio Schengen privo di frontiere interne di durata presumibilmente superiore a 90 giorni, è possibile rilasciare al membro della famiglia olimpica, conformemente al diritto italiano, un permesso di soggiorno temporaneo.

(11)

È opportuno prevedere una valutazione dell'applicazione del regime di deroga stabilito dal presente regolamento da effettuarsi dopo la chiusura dei giochi Paraolimpici invernali del 2006.

(12)

L'adozione della presente deroga temporanea a talune disposizioni dell'acquis di Schengen è opportuna e appropriata per conseguire l'obiettivo fondamentale di agevolare il rilascio del visto ai membri della famiglia olimpica. In virtù del principio di proporzionalità, di cui all'articolo 5, terzo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo.

(13)

Con riguardo all'Islanda e alla Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (4), relativamente al settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo (5).

(14)

Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio del presente regolamento che non è vincolante né applicabile in questo paese. Poiché però il presente regolamento intende sviluppare l'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV della terza parte del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, in conformità con l'articolo 5 del citato protocollo, decide, entro sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, se intende attuarlo nel proprio diritto nazionale.

(15)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen cui il Regno Unito non partecipa conformemente alla decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (6). Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento che non è vincolante né applicabile in tale paese.

(16)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen cui l'Irlanda non partecipa conformemente alla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (7). L'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento che non è vincolante né applicabile in tale paese.

(17)

Per quanto concerne la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientra nell'ambito contemplato all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni, di tale accordo (8).

(18)

Le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 9, sviluppano l'acquis di Schengen o sono ad esso altrimenti connesse ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni specifiche recanti deroga temporanea a talune disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di procedure per la domanda e il rilascio del visto nonché di modello uniforme per i membri della famiglia olimpica per la durata dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006.

Salvo dette disposizioni specifiche, si applicano le pertinenti disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di procedure per la domanda e il rilascio di visto uniforme.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1.

«organizzazioni responsabili» per quanto riguarda le misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio dei visti per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali del 2006, le organizzazioni ufficiali, ai sensi della Carta olimpica, aventi il diritto di presentare, al Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006, elenchi di membri della famiglia olimpica per il rilascio dei tesserini di accreditamento ai Giochi;

2.

«membro della famiglia olimpica», qualunque persona che sia membro del Comitato olimpico internazionale, del Comitato paraolimpico internazionale, delle Federazioni internazionali, dei Comitati olimpici e paraolimpici nazionali, dei Comitati organizzatori dei Giochi olimpici e delle associazioni nazionali come gli atleti, i giudici/arbitri, gli allenatori e altri tecnici sportivi, il personale medico assegnato alle squadre o ai singoli atleti, i giornalisti accreditati dei media, i quadri superiori, i donatori, gli sponsor o altri invitati ufficiali, che accetti il dettato della Carta olimpica, agisca sotto il controllo e l'autorità suprema del Comitato olimpico internazionale, figuri negli elenchi delle organizzazioni responsabili e sia accreditata dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici del 2006 come partecipante alle Olimpiadi e/o alle Paraolimpiadi del 2006;

3.

«tesserini di accreditamento olimpico», rilasciati dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006 a norma dell'ordinanza n. 3463 del presidente del Consiglio dei Ministri del 9 settembre 2005, (GURI n. 219 del 20.9.2005), uno dei due documenti di sicurezza, uno per i Giochi olimpici e l'altro per i Giochi paraolimpici, che recano ciascuno la foto del titolare, stabiliscono l'identità del membro della famiglia olimpica e consentono l'accesso ai luoghi in cui si svolgeranno le competizioni e le altre manifestazioni previste per la durata dei Giochi;

4.

«durata dei Giochi olimpici e paraolimpici», il periodo che va dal 10 gennaio 2006 al 26 marzo 2006 per i Giochi olimpici invernali del 2006, e dal 10 febbraio 2006 al 19 aprile 2006 per i Giochi paraolimpici invernali del 2006;

5.

«Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006», il comitato costituito il 27 dicembre 1999 a norma dell'articolo 12 del Codice civile italiano (RD 16/3/1942 n. 262) per organizzare i Giochi olimpici e paraolimpici invernali di Torino del 2006, che decide l'accreditamento dei membri della famiglia olimpica partecipanti a tali Giochi;

6.

«servizi competenti per il rilascio dei visti», i servizi preposti dall'Italia all'esame delle domande e al rilascio dei visti per i membri della famiglia olimpica.

CAPO II

IL RILASCIO DEI VISTI

Articolo 3

Condizioni

Può essere concesso un visto, ai sensi del presente regolamento, solo se la persona interessata soddisfa le seguenti condizioni:

a)

sia designata da un'organizzazione responsabile e accreditata dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006 come partecipante alle Olimpiadi e/o Paraolimpiadi del 2006;

b)

sia in possesso di un documento di viaggio valido che consenta di attraversare le frontiere esterne, ai sensi dell'articolo 5 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni (9)(di seguito «convenzione di Schengen»);

c)

non sia segnalata ai fini della non ammissione;

d)

non sia considerata pericolosa per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali di un qualsivoglia Stato membro.

Articolo 4

Presentazione della domanda

1.   Nello stabilire l'elenco delle persone selezionate per partecipare ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali del 2006, l'organizzazione responsabile può presentare, contestualmente alla domanda per il tesserino di accreditamento olimpico per le persone selezionate, una domanda collettiva di visto per le persone selezionate che devono essere in possesso di un visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001, fatti salvi i casi in cui tali persone siano titolari di permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato Schengen.

2.   La domanda collettiva di visto per le persone interessate è trasmessa, insieme con le domande per il rilascio del tesserino di accreditamento olimpico, al Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006 secondo la procedura da questo stabilita.

3.   È presentata una sola domanda di visto per partecipante ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali del 2006.

4.   Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006 trasmette il più rapidamente possibile ai servizi competenti per il rilascio dei visti le domande collettive di visti insieme alle copie delle domande per il rilascio agli interessati del tesserino di accreditamento olimpico, sulle quali figurano i dati essenziali delle persone interessate: nome, cognome, sesso, cittadinanza, data, luogo e paese di nascita, numero e tipo di passaporto e relativa data di scadenza.

Articolo 5

Esame della domanda collettiva di visti e tipologia del visto rilasciato

1.   I servizi competenti rilasciano il visto in seguito a un esame diretto ad accertare se sussistono le condizioni di cui all'articolo 3.

2.   È rilasciato un visto di tipo uniforme per soggiorni di breve durata, con ingressi multipli, che autorizza un soggiorno di non più di novanta (90) giorni per la durata dei Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali del 2006.

3.   Ove il membro della famiglia olimpica interessato non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 3, lettere c) o d), i servizi competenti per il rilascio dei visti possono concedere un visto a validità territoriale limitata, a norma dell'articolo 16 della convenzione di Schengen.

Articolo 6

Forma del visto

1.   Il visto consta di due numeri apposti sul tesserino di accreditamento olimpico. Il primo è il numero del visto che, in caso di visto uniforme, si compone di sette (7) caratteri, sei (6) dei quali cifre, preceduti dalla lettera «C». In caso di visto a validità territoriale limitata, il numero si compone di otto (8) caratteri, sei (6) dei quali cifre, preceduti dalle lettere «IT». Il secondo numero è il numero del passaporto dell'interessato.

2.   I servizi competenti per il rilascio dei visti comunicano al Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006 i numeri dei visti per il rilascio dei tesserini di accreditamento.

Articolo 7

Gratuità del visto

I servizi competenti per il rilascio dei visti non riscuotono alcun diritto per il trattamento della domanda e il rilascio del visto.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 8

Revoca del visto

Se l'elenco delle persone designate per partecipare ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali del 2006 è modificato prima dell'inizio dei Giochi, le organizzazioni responsabili informano senza indugio il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2006 affinché sia revocato il tesserino di accreditamento delle persone radiate. Il Comitato organizzatore ne dà notifica ai servizi competenti per il rilascio dei visti comunicando loro i numeri dei visti interessati.

I servizi competenti per il rilascio dei visti revocano il visto delle persone radiate, ne informano immediatamente le autorità competenti per il controllo alle frontiere e queste trasmettono senza indugio l'informazione alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 9

Controllo alle frontiere esterne

1.   I controlli di ingresso sui membri della famiglia olimpica cui siano stati rilasciati visti a norma del presente regolamento si limitano, allorché tali membri attraversano le frontiere esterne degli Stati membri, a controllare la conformità con le condizioni di cui all'articolo 3.

2.   Per tutta la durata dei Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali:

a)

i timbri d'ingresso e di uscita sono apposti sulla prima pagina libera del passaporto dei membri della famiglia olimpica per i quali sono richiesti tali timbri, a norma del regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri (10). Al primo ingresso il numero del visto è indicato sulla stessa pagina;

b)

quando un membro della famiglia olimpica sia stato debitamente accreditato, si considerano soddisfatte le condizioni per l'ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della convenzione di Schengen.

3.   Il paragrafo 2 si applica ai membri della famiglia olimpica che sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal fatto che siano soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001.

Articolo 10

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio

Entro quattro mesi dalla chiusura dei Giochi paraolimpici invernali del 2006, l'Italia trasmette alla Commissione una relazione sui vari aspetti dell'attuazione del presente regolamento.

In base a tale relazione e alle informazioni eventualmente trasmesse da altri Stati membri entro lo stesso termine, la Commissione valuta il funzionamento della deroga per il rilascio dei visti per i membri della famiglia olimpica istituita dal presente regolamento e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Strasburgo, addì 14 dicembre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

C. CLARKE


(1)  Parere del Parlamento europeo del 15 novembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 1o dicembre 2005.

(2)  GU L 183 del 22.7.2003, pag. 1.

(3)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3).

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(6)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(7)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(8)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

(9)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).

(10)  GU L 369 del 16.12.2004, pag. 5.


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